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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 giugno 1990,...

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sezione III civile; sentenza 11 giugno 1990, n. 5670; Pres. Schermi, Est. Giuliano, P.M. Scala (concl. conf.); Comune di Modugno (Avv. Martucci Zecca) c. Poli e altro (Avv. Lovecchio Musti). Conferma Trib. Bari 2 novembre 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 527/528-531/532 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185281 . Accessed: 28/06/2014 09:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 09:31:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 11 giugno 1990, n. 5670; Pres. Schermi, Est. Giuliano, P.M. Scala(concl. conf.); Comune di Modugno (Avv. Martucci Zecca) c. Poli e altro (Avv. Lovecchio Musti).Conferma Trib. Bari 2 novembre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 527/528-531/532Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185281 .

Accessed: 28/06/2014 09:30

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PARTE PRIMA

ottobre 1978. Instauratosi il contraddittorio, la convenuta ecce

piva, tra l'altro, in riconvenzionale, la nullità della clausola che

determinava in quattro anni la durata del contratto e di quella

riguardante la rinunzia a ricevere l'indennità per avviamento

commerciale.

Il giudice adito con sentenza del 13 settembre 1974 rigettava la domanda e, in accoglimento delle dette eccezioni, dichiarava

la nullità delle clausole di cui sopra, avendo ritenuto che, ricor

rendo al negozio indiretto della transazione, le parti avevano

stipulato un nuovo contratto di locazione.

In accoglimento dell'appello della Borra e della Celioni —

cui resisteva la Malagolini —, la Corte d'appello di Genova

con la sentenza indicata in epigrafe ha ritenuto che con la citata

scrittura del 20 ottobre 1978 le parti avevano posto in essere

una transazione riguardante le modalità di cessazione del con

tratto di locazione, che ha ritenuto valida ed efficace anche per

quanto attiene alla rinunzia all'ulteriore durata del rapporto e

all'indennità per avviamento commerciale.

Ricorre per cassazione la Malagolini con due motivi. Le inti

mate resistono con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo — denunziata

la violazione e falsa applicazione degli art. 1571 e 1965 c.c. — si deduce che con le pattuizioni contenute nella scrittura del

20 ottobre 1978 le parti avevano posto in essere una locazione, avendo la locatrice assunto l'obbligo di far godere l'immobile

per un certo periodo di tempo verso un determinato corrispetti

vo, e, inoltre, che, qualora le parti avessero inteso disciplinare,

invece, la cessazione del contratto esistente, si sarebbe dovuto

ritenere configurabile, comunque, una locazione derivante dalla

transazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione

e falsa applicazione dell'art. 79 1. n. 392 del 1978, deducendo

che la locazione non poteva sottrarsi alla disciplina vincolistica

e in particolare alla norma di cui all'art. 79 cit., di carattere

imperativo, e quindi non derogabile, per il disposto dell'art.

1418 c.c.; rileva, inoltre, che non ricorrevano neanche le condi

zioni richieste dalla giurisprudenza anteriore alla 1. n. 392 del

1978 per la validità della rinunzia alla proroga o di un contrat

to, sciolto dalle norme vincolistiche, dato che con la scrittura

del 20 ottobre 1978 erano stati attribuiti vantaggi a favore della

locatrice, non proporzionati rispetto a quelli che ne erano deri

vati alla conduttrice, alla quale sarebbe stato agevole resistere

all'azione ex art. 73 1. cit., come prospettata dalla locatrice.

I motivi addotti vanno esaminati congiuntamente, stante la

loro evidente connessione, e debbono ritenersi infondati.

Come risulta dalla sentenza impugnata, la corte d'appello ha

considerato che con la scrittura del 20 ottobre 1978 le parti, nel vigore della 1. n. 392 del 1978, pur avendo la facoltà —

loro riconosciuta dall'art. 67 — di stipulare un nuovo contratto

di locazione, al fine di prevenire la lite che sarebbe insorta a

seguito della richiesta di rilascio per necessità, intimata dalla

Borra, avevano, invece, posto in essere un accordo transattivo, diretto a disciplinare le modalità di cessazione del contratto esi

stente. A tale accordo le parti erano addivenute, come accertato

dal detto giudice, mediante reciproche concessioni in quanto, mentre la Malagolini, come precisato nella scrittura, si assicura

va la locazione per un quadriennio e per un canone complessivo che dalla consulenza espletata in primo grado era risultato di

molto inferiore a quello di mercato, rinunziando alla proroga di sei anni e all'indennità di avviamento commerciale di cui si

era tenuto conto — come precisato nella scrittura — nella de

terminazione del canone, la Borra, a sua volta, rinunziava all'a

zione di rilascio per necessità. Il giudice d'appello, quindi, ri

chiamando principi di diritto enunciati in alcune decisioni di questa Suprema corte (sent. n. 1659 del 1982, Foro it., Rep.

1983, voce Locazione, n. 550 e n. 3634 del 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 552) ha ritenuto valide le rinunzie contenute nella

citata scrittura, avendo considerato che la rinunzia alla proroga di sei anni da parte della Malagolini comportava la sottrazione

del rapporto alla disciplina vincolistica ed il sorgere di un nuo

vo contratto, svincolato dal precedente in forza della volontà

delle parti e dotato di una propria autonomia giuridica derivan

tegli dalla transazione e che in questa trovava la sua fonte rego latrice.

Da quanto sopra emerge l'insussistenza delle denunziate vio

lazioni di legge. Il giudice d'appello infatti — contrariamente

a quanto dedotto nel primo motivo, ma ammesso implicitamen

II Foro Italiano — 1991.

te nel secondo — non ha affermato che per effetto della transa

zione fosse stata concessa alla Malagolini la disponibilità del

l'immobile a titolo diverso dalla locazione, prevista dall'art. 1575

c.c. — ed ha correttamente applicato la norma di cui all'art.

1965 stesso codice —, ma ha ritenuto che la locazione quadrien nale stipulata con la citata scrittura, trovando la sua fonte nel

l'accordo transattivo diretto a regolare la cessazione del prece dente rapporto intercorso tra la Borra e la Bernardini — cui

era succeduta la Malagolini —, non era soggetta alla relativa

disciplina legale e che, quindi, dovevano considerarsi validi ed

efficaci i patti riguardanti, rispettivamente, la rinunzia all'ulte

riore durata del contratto e all'indennità di avviamento com

merciale. E ciò uniformandosi ad esatti criteri giuridici poiché, secondo la giurisprudenza di questo Supremo collegio, dalla quale non è motivo per dissentire, la disposizione dell'art. 71 1. n.

392 del 1978, che prevede, a favore del conduttore, una prose

cuzione, oltre la scadenza convenzionale, del contratto di loca

zione non abitativa non soggetto a proroga, in corso alla data

di entrata in vigore della detta legge, pur avendo natura impe rativa non esclude la possibilità per il conduttore, titolare del

diritto alla prosecuzione del rapporto, di rinunziarvi (tra le più

recenti, sent. n. 27 del 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 160),

e, come è stato precisato (sent. n. 6634 del 1986, id., 1987,

I, 2825) il contratto con il quale il conduttore, in corso del

rapporto dietro corrispettivo, aderisca alla risoluzione anticipa ta della locazione e rinunci all'indennità di avviamento, non

incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 cit. per i

patti in deroga alle disposizioni della legge medesima, in quanto tale norma è diretta ad evitare un'elusione di tipo preventivo dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di dispor ne una volta che i diritti stessi siano insorti.

Né rileva, infine, l'affermazione secondo la quale i vantaggi

conseguiti, in conseguenza della transazione, rispettivamente dal

locatore e dal conduttore non sarebbero proporzionati, e quella

riguardante le possibilità di accoglimento dell'azione di recesso,

per la ragione assorbente che trattasi di censure generiche e che

comportano valutazioni di merito non consentite in sede di le

gittimità. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 11 giu

gno 1990, n. 5670; Pres. Schermi, Est. Giuliano, P.M. Sca

ia (conci, conf.); Comune di Modugno (Aw. Martucci Zec

ca) c. Poli e altro (Avv. Lovecchio Musti). Conferma Trib. Bari 2 novembre 1984.

Locazione — Convalida di sfratto per morosità del conduttore — Successivo ripristino del rapporto — Esclusione — Fatti

specie (Cod. proc. civ., art. 658, 663). Provvedimenti di urgenza — Sfratto — Ordinanza di convalida

— Sospensione dell'esecuzione — Inammissibilità (Cod. proc.

civ., art. 663, 700).

È congruamente motivata la pronunzia del giudice del merito

che abbia escluso il ripristino di un rapporto di locazione ri

solto in seguito a convalida di sfratto per morosità, argomen tando che non costituiscono prova idonea" a tal fine né l'inti

mazione di un secondo sfratto e la proposizione di un nuovo

giudizio di risoluzione contrattuale da parte del locatore, né

il fatto che questi anche dopo la convalida dello sfratto abbia

accettato i canoni di locazione. (1)

(1) In senso contrario, v. Corte cost., ord. 26 febbraio 1990, n. 96, Foro it., 1990, I, 1801, con nota critica di D. Piombo (annotata anche da N. Izzo, in Giust. civ., 1990, I, 1164).

La pronunzia della Cassazione (che non risulta massimata in parte qua dall'ufficio massimario) argomenta, in particolare: a) che eventuali iniziative processuali poste in essere dal locatore per ottenere la risolu zione del contratto, nonostante la già ottenuta convalida dello sfratto, non sono univocamente sintomatiche di un ripristino del rapporto loca

tizio, ben potendo essere dirette ad «ottenere mediante più tentativi e più vie lo stesso risultato del rilascio dell'immobile locato, specie quan

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

È inammissibile il ricorso al provvedimento di urgenza ex art.

700 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'or

dinanza di convalida di sfratto non opposta ai sensi dell'art.

668 stesso codice. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 18 set

tembre 1981 Poli Vito, Guanti Bruno e Lattanzio Ruggiero, pro

prietari di alcuni locali terreni siti in Modugno via Fondicello

n. 36-38 e 44 locati al comune di Modugno per uso diverso

da quello di abitazione, assumendo che il conduttore era moro

so nel pagamento di una semestralità posticipata di canone (lire

11.000 mensili per complessive lire 132.000) per ciascun locale,

intimavano al conduttore sfratto per morosità con contestuale

citazione per la convalida davanti al Pretore di Modugno.

Il pretore, con provvedimento 2 ottobre 1981, in assenza del

l'intimato, convalidava lo sfratto e fissava la data del 4 dicem

bre 1981 per l'esecuzione.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19 dicembre 1981

il comune di Modugno chiedeva la sospensione dell'esecuzione

dello sfratto sulla base di un grave pregiudizio. Il pretore acco

glieva la richiesta.

Con atto notificato il 28 maggio 1982 il comune di Modugno

riassumeva il giudizio davanti al locale pretore chiedendo che

fosse dichiarata la legittimità dell'ordinanza che sospendeva l'e

secuzione del provvedimento di convalida dello sfratto; che fos

sero dichiarate insussistenti le condizioni per la convalida; che

fosse dichiarato che gli oneri condominiali erano compresi nel

canone locatizio; che il contratto di locazione fosse dichiarato

valido ed efficace.

I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda.

II pretore adito, con sentenza in data 5-7 dicembre 1983, ac

coglieva la domanda dichiarando che non sussistevano le condi

zioni per la convalida dello sfratto per morosità pronunciato il 2 ottobre 1981; che era legittimo il provvedimento d'urgenza

19 febbraio 1982; che gli oneri accessori erano compresi nel

canone e che il contratto di locazione era in corso.

Il Tribunale di Bari, con la sentenza ora impugnata, dichiara

va estinto il processo tra l'appellante Guanti Bruno e l'appella

to comune di Modugno per rinuncia agli atti del giudizio; acco

glieva l'appello degli altri locatori e, in riforma della sentenza

di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda di annul

lamento dell'ordinanza di convalida 2 ottobre 1981; annullava

il decreto 19 febbraio 1982 e l'ordinanza 16 aprile 1982 dello

stesso pretore; e rigettava per il resto la domanda del comune

di Modugno. Il pretore osservava che avverso l'ordinanza di convalida di

sfratto è esperibile soltanto l'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c.

(cioè in caso di mancata comparizione dell'intimato per irrego

larità della notificazione o per caso fortuito o per forza mag

giore; ipotesi che qui non ricorrevano); che, convalidato lo sfrat

to, non era ammessa la procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

che, nel merito, la morosità sussisteva; che dopo la convalida

dello sfratto, contrariamente a quanto aveva ritenuto il pretore,

non era stato concluso dalle parti alcun nuovo contratto né era

stato ripristinato il precedente rapporto locatizio risolto essendo

do, come nel caso di specie, il primo giudizio è ancora sub iudice ...»,

e «rappresentare piuttosto l'espressione di una persistente ed ostinata

volontà del locatore di ottenere il rilascio del bene»; b) che parimenti

priva di univoco significato è l'accettazione dei canoni di locazione do

po la convalida dello sfratto, trattandosi di somme dovute anche dal

conduttore in mora nella riconsegna dell'immobile, ex art. 1591 c.c.

Da ultimo, Pret. Viareggio 30 novembre 1989, Arch, locazioni, 1990,

124, ha ritenuto che, una volta convalidato lo sfratto per morosità,

e ancorché sia stata proposta opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., il locatore non possa proporre azione di finita locazione con riferimen

to alla scadenza contrattuale successiva.

(2) Analogamente, con riferimento ad un ricorso ex art. 700 diretto

a paralizzare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio emessa ai

sensi dell'art. 665 c.p.c., v. Trib. Foggia, ord. 14 ottobre 1985, Foro

it., 1986, I, 299, con nota di richiami.

Per l'ipotesi in cui l'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663

c.p.c. sia stata emessa in difetto dei presupposti di legge e contro di

essa venga proposto appello (ammissibile, trattandosi di provvedimento avente natura di sentenza), v. da ultimo, nel senso che al giudice del

l'appello è consentito inibirne, l'esecuzione a norma dell'art. 351 c.p.c., Trib. Pisa 25 novembre 1989, id., 1990, I, 3279.

Il Foro Italiano — 1991.

irrilevante la circostanza che i locatori avevano intimato un nuovo

sfratto per morosità; e, infine, che la pronuncia sugli oneri ac

cessori emessa dal pretore si riferiva ad un ipotetico nuovo con

tratto, che invece doveva escludersi nel caso di specie.

Avverso detta sentenza il comune di Modugno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. Poli Vito e

Lattanzio Ruggiero hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Va preliminarmente rigettata l'ec

cezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controri

correnti sotto il profilo che esso sarebbe «totalmente privo di

veri motivi di diritto». Infatti, il ricorso contiene denunce di violazione di articoli

di legge e di omessa motivazione che devono essere esaminati.

Nel merito, con i primi quattro motivi del ricorso, che per

ragioni di connessione logico-giuridica vengono esaminati con

giuntamente, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione della

sentenza impugnata su vari punti relativi al da esso comune

dedotto «ripristino» del contratto di locazione dopo la convali

da dello sfratto per morosità. Tale «ripristino» si desumerebbe

dall'intimazione di un secondo sfratto per morosità e dalla ri

chiesta di risoluzione del contratto a seguito di tale' intimazione

conclusasi con declaratoria di inammissibilità, oltre che dalla

instaurazione di un autonomo successivo giudizio di risoluzio

ne, e, infine, dall'incasso dei canoni anche dopo la convalida

dello sfratto.

L'articolata censura è infondata. Infatti, l'impugnata senten

za è esaurientemente motivata sulla questione di cui sopra aven

do essa escluso che dopo la convalida dello sfratto le parti aves

sero concluso un nuovo contratto perché questo non era stato

provato, anzi di esso non erano stati neppure indicati dal con

duttore la durata, il canone e altri elementi.

Quanto, poi, all'asserito «ripristino» del rapporto di locazio

ne risolto, esso non poteva ritenersi provato dall'intimazione

di un secondo sfratto e da un giudizio di risoluzione del contratto.

Tale motivazione è corretta perché questi atti processuali, suc

cessivi alla convalida dello sfratto per morosità, non hanno un

significato univoco nel senso voluto dal ricorrente ma ben pos

sono essere stati fatti — ed in effetti spesso sono fatti — per

ottenere mediante più tentativi e più vie lo stesso risultato del

rilascio dell'immobile locato specie quando, come nel caso di

specie, il primo giudizio è ancora sub iudice e l'esito della vi

cenda giudiziaria non è stato ancora definito. In tali ipotesi es

so può rappresentare piuttosto l'espressione di una persistente

ed ostinata volontà del locatore di ottenere il rilascio del bene.

Circa la declaratoria di inammissibilità del secondo giudizio di risoluzione del contratto di locazione, si osserva che a torto

il ricorrente pretende di farne discendere un giudicato sull'esi

stenza — e quindi sul «ripristino» — del rapporto di locazione

perché, trattandosi di declaratoria di inammissibilità anziché di

rigetto, essa precluse ogni pronuncia in merito al problema ora

prospettato. Da ciò consegue che l'omessa motivazione della

sentenza impugnata verte su un punto non decisivo ed è, per

ciò, irrilevante.

Infine, l'accettazione dei canoni da parte del locatore dopo la convalida dello sfratto nulla dimostra in ordine all'asserito

ripristino della locazione perché i canoni sono dovuti anche dal

conduttore in mora nel rilascio dell'immobile locato, a norma

dell'art. 1591 c.c.

Con il quinto ed il sesto motivo che, essendo connessi, ven

gono esaminati congiuntamente, il ricorrente denuncia il difetto

di motivazione della sentenza impugnata sul problema se gli

oneri accessori fossero stati compresi, o non nel canone di lo

cazione.

La censura è infondata. La sentenza impugnata ha indicato

le ragioni per cui non ha emesso una statuizione su tale punto,

cioè perché la domanda del comune sugli oneri accessori si rife

riva all'asserito nuovo rapporto di locazione che le parti avreb

bero posto in essere, per cui, escluso che tale rinnovo si fosse

verificato, era venuto meno ogni motivo di pronunciarsi in

merito.

Con il settimo e l'ottavo motivo, anch'essi connessi, il ricor

rente censura la declaratoria di inammissibilità dell'impugna

zione, da lui proposta, avverso l'ordinanza di convalida dello

sfratto per morosità. In particolare, il tribunale avrebbe anche

errato nel qualificare «di nullità» anziché «di annullamento»

l'azione da lui proposta e avrebbe omesso di esaminare un do

cumento decisivo.

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PARTE PRIMA

L'articolata censura va respinta per la ragione preminente e

assorbente che avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto

è ammessa soltanto l'opposizione ex art. 668 c.p.c. in caso di

assenza dell'intimato in quel procedimento per irregolarità della

notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (ipotesi que ste che non solo non ricorrevano ma non erano state neppure

prospettate dal conduttore). Con il nono motivo il ricorrente sostiene che il tribunale avreb

be errato nel dichiarare nullo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida adottato dal pretore ex art. 700 c.p.c. Inoltre, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile l'appello proposto dai locatori avverso la senten

za del pretore che aveva ritenuto legittimo il suddetto provvedi mento ex art. 700 c.p.c., data l'inappellabilità di questo.

Le due censure sono infondate. In ordine alla prima, si osser

va che i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. possono essere adottati soltanto nella specifica ipotesi (pericolo di pre

giudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente

per fare valere il diritto in via ordinaria) e per la specifica fina

lità (assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul

merito) contemplate in tale articolo.

Pertanto, tali provvedimenti non possono essere emessi per il conseguimento di finalità proprie di un istituto diverso, quale è quello della sospensione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice.

Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto non oppo sta ex art. 668 c.p.c. adottata nelle forme dell'art. 700 c.p.c.

Sul secondo punto, è vero che i provvedimenti d'urgenza pre visti dall'art. 700 c.p.c., avendo natura provvisoria ed essendo

privi del carattere della decisorietà (in quanto diretti ad assicu

rare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione sul

merito), non sono impugnabili in via autonoma per cui ogni

questione relativa alla legittimità e ritualità di essi può essere

fatta valere solo nel giudizio di merito; però la sentenza emessa

nel giudizio di merito può, al pari di ogni altra sentenza, essere

appellata.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1 ° giugno

1990, n. 5152; Pres. Scanzano, Est. Olla, P.M. Dettori

(conci, conf.); Soc. Vinavil (Aw. Salvucci, De Mita) c. Min.

finanze. Cassa App. Torino 12 marzo 1986.

Riscossione delle imposte — Energia elettrica — Imposta era riale sul consumo — Avviso di accertamento — Necessità —

Esclusione — Ingiunzione — Sufficienza (R.d. 14 aprile 1910

n. 639, testo unico delle disposizioni di legge relative alla pro cedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio

pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, art.

2; d.m. 8 luglio 1924, testo unico delle disposizioni di caratte re legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e del

l'energia elettrica, art. 15, 19). Fabbricazione (imposte di) — Energia elettrica — Imposta era

riale sul consumo — Aliquote — Aumento — Decorrenza

(L. 27 aprile 1981 n. 160, modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica art. 2).

L'ingiunzione emessa dall'amministrazione finanziaria per la ri

scossione dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettri ca non deve essere necessariamente preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento. (1)

(1) Note in tema di ingiunzione fiscale.

I. - La Suprema corte esclude che la normativa in materia di imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (d.m. 8 luglio 1924, r.d.l. 19 maggio 1932 n. 533, r.d.l. 16 gennaio 1936 n. 54, convertito nella 1. 4 giugno 1936 n. 1334, r.d.l. 24 febbraio 1938 n. 67, r.d.l. 5 settem bre 1938 n. 1431, convertito nella 1. 19 gennaio 1939 n. 262, r.d.l. 30

gennaio 1941 n. 40, convertito nella 1. 7 aprile 1941 n. 260, d. leg.

Il Foro Italiano — 1991.

Nei confronti delle imprese non distributrici di energia elettrica

che presentano dichiarazione di consumo agli uffici tecnici

delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica, introdotte dall'art. 2 l. 27

aprile 1981 n. 160, si applicano solo sui consumi effettuati dopo il 1° maggio 1981, data della sua entrata in vigore. (2)

lgt. 26 aprile 1945 n. 223, d.l. 11 aprile 1947 n. 226, d.l. 6 ottobre 1948 n. 1199, convertito nella 1. 3 dicembre 1948 n. 1387, d.l. 11 otto bre 1949 n. 707, d.l. 11 marzo 1950 n. 50, convertito nella 1. 9 maggio 1950 n. 202, 1. 26 giugno 1965 n. 717, 1. 31 ottobre 1966 n. 940, d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella 1. 25 ottobre 1968 n. 1089, 1. 17 luglio 1975 n. 391, 1. 27 aprile 1981 n. 160, d.m. 23 gennaio 1982, d.l. 30 maggio 1988 n. 173, covertito nella 1. 26 luglio 1988 n. 291) espressamente imponga all'amministrazione finanziaria la notifica di un avviso di accertamento antecedentemente all'emissione dell'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639. La Cassazione esclude inoltre che la necessità della previa notifica di tale avviso discenda da un principio generale del sistema tributario: in termini, oltre alla sentenza, deposita ta contestualmente a quella in epigrafe, n. 5153 (Fisco, 1990, 5542), v. Cass. 3 aprile 1990, n. 2702, ibid., 3863, con nota di Lambert, e Bollettino trib., 1990, 1653, con nota di Looozzo, Capacità contributi va e interpretazione della legge tributaria.

La giurisprudenza e la dottrina (quantomeno la più recente) concor dano nel ritenere che, più in generale, l'ingiunzione fiscale possa essere

legittimamente emessa senza la previa notifica di un avviso di accerta mento (o di altro atto avente analoga natura): in tal caso, secondo una massima consolidata, l'ingiunzione non opererebbe come mero atto di riscossione ma assolverebbe (anche) una funzione di accertamento del tributo dovuto (ovviamente, non è dato parlare di ingiunzione come atto — anche — di accertamento quando la notifica diretta trova il suo presupposto nella stessa dichiarazione del contribuente).

In giurisprudenza ritengono la possibilità che l'ingiunzione non sia

preceduta da avviso di accertamento (operando essa stessa in tale fun

zione): Cass. 22 marzo 1990, n. 2390, Rass. trib., 1990, II, 486; Comm. trib. II grado Catania 14 aprile 1988, n. 2%, Foro it., Rep. 1988, voce Tributi in genere, n. 1044 e Fisco, 1988, 4135; Trib. Potenza 16 dicem bre 1987, Foro it., Rep. 1988, voce Riscossione delle imposte, n. 140 e Giust. civ., 1988,1, 1033, con nota di Toscano; Cass. 11 marzo 1987, n. 2531, Foro it., Rep. 1988, voce Consumo (imposte di), n. 5; Comm. trib. centrale 17 febbraio 1987, n. 1271, id., Rep. 1987, voce Registro, n. 295, che ha ritenuto legittima l'ingiunzione emessa per la riscossione

dell'imposta suppletiva di registro non preceduta dall'avviso di liquida zione di cui all'art. 54 d.p.r. 634/72; 13 giugno 1986, n. 5278, id., Rep. 1986, voce Riscossione delle imposte, n. 173; Comm. trib. II gra do Forlì 27 novembre 1985, id., Rep. 1987, voce Registro, n. 296 (per un caso di riscossione dell'imposta principale di registro a mezzo in

giunzione); Cass. 18 dicembre 1984, n. 6630, id., Rep. 1985, voce cit-, n. 295 (in motivazione); Trib. Torino 21 giugno 1984, ibid., voce Fab

bricazione (imposte di), n. 20 (in motivazione); Cass. 8 settembre 1983, n. 5529, id., Rep. 1984, voce Riscossione delle imposte, n. 132; Comm. trib. centrale 18 novembre 1983, n. 3757, ibid., n. 135 (in motivazione); App. Milano 5 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce Tributi locali, n.

412; Cass. 7 maggio 1981, n. 2965, id., Rep. 1982, voce Riscossione delle imposte, n. 95 (in motivazione); 16 marzo 1981, n. 1479, id., Rep. 1981, voce cit., n. 116; 13 gennaio 1981, n. 362, ibid., voce Tributi

locali, n. 286; 4 febbraio 1980, n. 768, id., Rep. 1980, voce Riscossione delle imposte, n. 144; 29 novembre 1979, n. 6271, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 93; 8 ottobre 1979, n. 5193, ibid., voce Registro, n. 95; 24 marzo 1979, n. 1701, ibid., voce Riscossione delle imposte, n. 87; 25 novembre 1976, n. 4444, id., Rep. 1976, voce cit., n. 78; 13 novembre

1976, n. 4213, ibid., n. 76; 22 luglio 1976, n. 2902, id., 1976, I, 2101

(in motivazione). In dottrina, v. la ricostruzione operata da Looozzo, Sulla illegittimi

tà dell'ingiunzione fiscale non preceduta da accertamento (nota a Comm. trib. I grado Napoli 22 giugno 1989, 7667, in Rass. trib., 1990, II, 243 ss.); tale a. ritiene che l'ingiunzione ha normalmente un ruolo me ramente esattivo, anche se, per le imposte per la cui applicazione non è richiesto un atto di accertamento, la stessa può assumere anche la forma di atto di imposizione. Per Dolfin, Ingiunzione fiscale, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, IV, 254 s., vi sono nell'ordinamento alcune fattispecie (definite «residuali») in cui «l'in

giunzione congiunge i due caratteri di atto d'imposizione e di atto di riscossione» (in un sistema che, per l'a., separa nettamente la fase del l'accertamento dalla fase dell'attuazione coattiva del prelievo). Per Pa

vone, L'ingiunzione fiscale, Rimini, 1985, 60 ss., la possibilità che l'in

giunzione assolva anche funzione di atto di accertamento è ammessa dal sistema e la stessa non costituisce affatto ipotesi eccezionale. V.

anche, in argomento, Tesauro, Profili sistematici del processo tributa rio, Padova, 1980, 130; Russo, Il nuovo processo tributario, Milano, 1974, 499; Glendi, L'oggetto del processo tributario, Padova, 1984,

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