+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989,...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989,...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lamnhu
View: 215 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Nordsten (Avv. Bernardini, Del Conte) c. Rosati (Avv. Ripa Di Meana, Maggi) e Molinari (Avv. G. Natoli, Ratti); Molinari c. Soc. Nordsten. Cassa App. Genova 22 febbraio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 633/634-637/638 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184528 . Accessed: 24/06/2014 22:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Nordsten

sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema(concl. conf.); Soc. Nordsten (Avv. Bernardini, Del Conte) c. Rosati (Avv. Ripa Di Meana, Maggi)e Molinari (Avv. G. Natoli, Ratti); Molinari c. Soc. Nordsten. Cassa App. Genova 22 febbraio1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 633/634-637/638Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184528 .

Accessed: 24/06/2014 22:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Nordsten

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Sosteneva, altresì', che, con riguardo alla procedura di concorda

to preventivo, doveva escludersi la prededucibilità dei crediti sor

ti durante la procedura medesima, stante la finalità meramente

liquidatoria di quest'ultima, si che, a maggior ragione, doveva

escludersi la prededucibilità di crediti sorti prima dell'inizio della

procedura stessa. (Omissis) Motivi della decisione. — L'opposizione è infondata e deve

essere pertanto, rigettata. Parte opponente a sostegno della propria domanda ha prodot

to copia della sentenza della Corte d'appello di Trento in data

11-21 luglio 1984 (.Foro it., Rep. 1985, voce Concordato preven

tivo, n. 73), sentenza con la quale si è dichiarato che, nel caso

di contratto di somministrazione di energia elettrica proseguito nel corso della procedura di concordato preventivo, debbono es

sere pagati integralmente anche i «ratei» scaduti anteriormente

all'ammissione del debitore alla procedura concorsuale.

L'opinione, a parere del tribunale, non è condivisibile.

Invero, il fatto che l'art. 169 1. fall., nel determinare quali sia

no le norme applicabili con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, faccia rinvio esclusivamente agli articoli da 55 a 63, e non anche agli articoli da 71 a 83 della

stessa legge, non può indurre, per ciò solo, a ritenere che sempre e comunque i rapporti giuridici preesistenti siano «insensibili» al

la procedura di concordato preventivo, si che, come ritenuto dal

la corte trentina, essendo inapplicabile l'art. 74 1. fall, le

obbligazioni contratte dal debitore in virtù di un contratto di som

ministrazione (poi proseguito in corso di procedura) debbano es

sere integralmente soddisfatte.

Si osserva, infatti, che il mancato richiamo della normativa

di cui agli articoli da 72 a 83 1. fall, risulta in sintonia con la

struttura del concordato preventivo, durante il quale «il debitore

conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impre sa» (art. 167 1. fall.), cosicché risulterebbe incompatibile il rinvio

a quelle norme che trovano la loro giustificazione nella cessazio

ne dell'impresa e nella sostituzione del curatore al debitore fallito.

Non può, perciò, dall'inapplicabilità della ricordata normati

va, relativa al solo fallimento, trarsi come immediata conseguen za che tutti indistintamente i rapporti giuridici preesistenti non

risentano in alcun modo dell'apertura della procedura di concor

dato preventivo. A parere del tribunale, invece, l'indagine deve

essere condotta in concreto, avendo riguardo alla natura e strut

tura del rapporto giuridico preesistente (e pendente) alla data di

presentazione della domanda di ammissione al concordato pre ventivo. Se cosi è, si osserva che il contratto di somministrazione

è caratterizzato da una pluralità di prestazioni, tra loro distinte, anche se avvinte da un'unica causa. Alla pluralità di prestazioni si accompagna la conseguenza, normativamente prevista, che il

debito del somministrato sorge o al momento della singola pre stazione o, come nel caso di specie, a determinate scadenze (art. 1562 e 1563 c.c.).

Ai fini che qui interessano, dunque, deve osservarsi che il debi

to della Provit nei confronti dell'Enel per forniture di energia elettrica non pagate era sorto prima della domanda di ammissio

ne al concordato preventivo, al pari di tutte le altre obbligazioni

ante-concordato, soggetto, poi, ad essere soddisfatte secondo la

percentuale prevista nella proposta di concordato.

Quanto sin qui detto non tiene conto del fatto che il concorda

to proposto dalla Provit non fu omologato e venne, pertanto, dichiarato il fallimento.

Orbene, è noto come la giurisprudenza dominante ritenga che

i crediti sorti nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti, in caso di fallimento, in prededu

zione, stante la funzione meramente liquidatoria della procedura, cui rimane estranea l'eventuale continuazione dell'esercizio del

l'impresa da parte del debitore, il quale può validamente obbli

garsi (salvo quanto disposto dall'art. 167, cpv., 1. fall, in ordine

agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione): tale opinione è

evidentemente condivisa dallo stesso ente opponente, il quale ri

conosce come chirografario il proprio credito per le forniture ef

fettuate dopo l'apertura del concordato preventivo, e sino alla

dichiarazione di fallimento. Se dunque cosi è per i crediti sorti

nel corso del concordato preventivo, a maggior ragione appare insostenibile la tesi che crediti sorti prima dell'apertura della pro cedura debbano poi essere soddisfatti in prededuzione nel succes

sivo fallimento.

Ma, infine, può ritenersi che il contratto di somministrazione

già esistente fra la Provit e l'Enel sia proseguito con la curatela

Il Foro Italiano — 1990.

fallimentare (in tal caso, infatti, tornerebbe applicabile l'art. 74

1. fall., con conseguente prededucibilità del complessivo credito

Enel), giacché è incontestato che la curatela medesima ha provve duto a stipulare, per le esigenze dell'amministrazione fallimenta

re, un nuovo contratto, autonomo rispetto al precedente. Deve dunque rigettarsi l'opposizione dell'Enel, con conseguen

te conferma del provvedimento del giudice delegato di ammissio

ne in chirografo del complessivo importo di lire 26.721.639

(contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela infatti, l'Enel

non ha, in sede di opposizione, rinunciato a parte del proprio credito, ma ha semplicemente ridotto l'importo richiesto in pre

deduzione, prestando acquiescenza all'ammissione in chirografo

per il residuo).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 11 mag

gio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema

(conci, conf.); Soc. Nordsten (Aw. Bernardini, Del Conte) c. Rosati (Avv. Ripa Di Meana, Maggi) e Molinari (Avv. G.

Natoli, Ratti); Molinari c. Soc. Nordsten. Cassa App. Geno

va 22 febbraio 1984.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Azione diretta del terzo danneggiato — Condotta dilatoria

e negligente dell'assicuratore — Responsabilità oltre il limite

del massimale (Cod. civ., art. 1224; I. 24 dicembre 1969 n.

990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri

vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art.

22). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a.

— Mora dell'assicuratore — Quantificazione dell'obbligazione accessoria — Accantonamenti per spese ospedaliere — Rilevan

za (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 22, 28).

Poiché, in materia di assicurazione r.c.a., lo spatium deliberandi

serve solo ad individuare il momento a partire dal quale il ri

tardo imputabile all'assicuratore può dare origine ad un ulte

riore pregiudizio del terzo, l'assicuratore, costituito in mora

con la richiesta diretta del terzo danneggiato, ove ingiustifica tamente inadempiente oltre il termine dilatorio di cui all'art.

22 I. 990/69, assume un 'accessoria, coordinata obbligazione ri

sarcitoria, che può eccedere il limite del massimale. (1)

(1) La sentenza cassata è riassunta in Foro it., Rep. 1984, voce Danni

civili, n. 99.

Giurisprudenza ormai consolidata. V. Cass. 3 luglio 1989, n. 3178, Fo ro it., Mass., 464; 10 luglio 1989, n. 3262, ibid., 478; 20 dicembre 1988, n. 6939, id., Rep. 1988, voce Assicurazione (contratto), n. 200; 28 no vembre 1988, n. 6402, ibid., n. 201; 16 agosto 1988, n. 4950, ibid., n.

202; 15 marzo 1988, n. 2453, ibid., n. 204 e Arch, circolaz., 1988, 610; 22 febbraio 1988, n. 1831, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 205 e Arch,

circolaz., 1988, 528; Riv. giur. circolaz. e trasp. 1988, 449; Giust. civ., 1988, I, 1488; 27 ottobre 1987, n. 7923, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 207 e Arch, circolaz., 1988, 200; 1° agosto 1987, n. 6672, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 209 e Riv. giur. circolaz. e trasp., 1988, 102; 30 ottobre 1986, n. 6371, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 210 e Dir. e pratica assic., 1987, 708, con nota di F. Rigolino Barberis, Ultramas simale: fine di una lunga e tormentata vertenza; 29 febbraio 1988, n.

2120, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 211; 15 luglio 1987, n. 6233, id., Rep. 1987, voce cit., n. 200; 17 febbraio 1987, n. 1724, ibid., n.

202; 19 gennaio 1987, n. 424, ibid., n. 203; 14 gennaio 1987, n. 201, ibid., n. 204 e Arch, circolaz., 1987, 285; 13 gennaio 1987, n. 151, Foro

it., Rep. 1987, voce cit., n. 205 ; 21 novembre 1986, n. 6851, ibid., n. 209 e Arch, circolaz., 1987, 285; 18 novembre 1986, n. 6780, Foro it.,

Rep. 1987, voce cit., n. 210; 17 dicembre 1986, n. 7633, id., Rep. 1986, voce cit., n. 120; 30 ottobre 1986, n. 6371, ibid., n. 123; 29 luglio 1986, n. 4844, ibid., n. 124; 26 luglio 1986, n. 4798, ibid., n. 125; 21 aprile 1986, n. 2805, ibid., n. 126 e Arch, circolaz., 1986, 525; 29 novembre

1985, n. 5947, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 129; 11 ottobre 1985, n. 4952, ibid., n. 130; 5 luglio 1985, n. 4064, id., 1985, I, 2588, con

nota redazionale di R. Pardolesi; G. B. Vianello, Chiosa in tema della valicabilità del massimale in assicurazione obbligatoria della responsabili tà civile auto, in Dir. e pratica assic., 1986, 143; inoltre, v. M. Mandò, Il superamento del massimale nel debito dell'assicuratore verso il terzo

danneggiato, in Giur. it., 1987, I, 2, 65. È giurisprudenza costante anche l'affermazione secondo cui l'obbliga

This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Nordsten

PARTE PRIMA

Con riguardo all'obbligazione accessoria dell'assicuratore r.c.a.

per colpevole ritardo nell'adempimento oltre il termine asse

gnato dall'art. 22 l. 990/69, deve tenersi conto dell'eventuale

eccedenza degli accantonamenti in precedenza effettuati per spese

ospedaliere (a norma dell'art. 28 della medesima legge), rispet to alla rivalsa in concreto esercitata dagli enti ospedalieri, trat

tandosi di somme già messe a disposizione dell'avente diritto. (2)

Motivi della decisione. — Preliminarmente va disposta la riu

nione a norma dell'art. 335 c.p.c. del ricorso (n. 3645/84 r.g.)

proposto dalla soc. Nordsten con atto notificato in data 3 mag

gio 1984, dei ricorsi proposti in via autonoma (n. 4300/84 r.g.) ed in via incidentale (n. 4301/84 r.g.) dal Molinari con distinti atti, notificati nell'identica data del 25-26 maggio 1984, ed infine

del ricorso incidentale (n. 4703/84 r.g.) del Rosati con atto noti

ficato il 12 giugno 1984, afferendo all'impugnazione in sede di

legittimità della stessa decisione: la sentenza della Corte d'appel lo di Genova depositata il 22 febbraio 1984 e non notificata.

(Omissis) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa

applicazione dell'art. 1224 c.c., nonché dell'art. 22 1. 24 dicembre

1969 n. 990 e 112 c.p.c.; omessa contraddittoria motivazione su

punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)» so

stenendo che la ritenuta colpa per il ritardato pagamento poteva

portare non alla somma di rivalutazione ed interessi, tipica dell'e

sclusa obbligazione di valore, bensì all'applicazione dell'art. 1224

c.c. e quindi al pagamento degli interessi moratori ed eventual

mente del maggior danno per svalutazione monetaria, che in ogni caso non potevano decorrere prima dello spatium deliberandi ex

art. 22 1. n. 990 del 1969.

zione dell'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato, effettuata a norma dell'art. 18 1. 990/69, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore per il solo effetto dell'iniziativa del terzo. Fra le tante, v. Cass. 20 dicembre 1988, n. 6939, cit.; 28 novembre 1988, n. 6402, cit.; 15 marzo 1988, n. 2453, cit.; 27 luglio 1987, n. 6496, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 172; 19 gennaio 1987, n. 424, cit.; 24 ottobre 1987, n. 7833, id., 1988, I, 88. Ma, ancora in senso contrario, v. App. Milano 8 ottobre 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 212 e Dir. e pratica assic., 1986, 526, con nota critica di G. Giannini, «Ad impossibilia nemo» (fuor ché l'assicuratore) «tenetur».

Più volte, è stato ribadito che la richiesta rivolta dal danneggiato al

l'assicuratore, ai sensi dell'art. 22 1. 990/69, può integrare un atto di costituzione in mora se contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicu

ratore, facendo uso della dovuta diligenza, possa valutare il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni. V. Cass. 20 dicembre 1988, n.

6939, cit.; 28 novembre 1988, n. 6402, cit.; 16 agosto 1988, n. 4950, cit.; 9 agosto 1988, n. 4898, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 203 ; 8 febbraio 1988, n. 1365, ibid., n. 206 e Arch, circolai., 1988, 1061; 15

luglio 1987, n. 6233, cit.; 18 novembre 1986, n. 6780, cit.; 17 dicembre

1986, n. 7633, cit.; 10 aprile 1986, n. 2514, Foro it., Rep. 1986, voce

cit., n. 128 e Arch, circolaz., 1986, 593. Contra, Trib. Cagliari 2 gennaio 1985, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 199 e la nota di G. La Rocca, Momento della costituzione in mora dell'assicuratore nell'assicurazione

obbligatoria dei veicoli a motore, in Riv. giur. sarda, 1987, 676; C. De

Marco, La domanda giudiziale condizionata all'adempimento da parte dell'assicuratore, quale atto equipollente alla raccomandata di cui all'art. 22 I. 990/69, in Dir. e pratica assic., 1986, 536; F. Astoni, Sulla validità della richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990 del 1969 inviata dal

legale del danneggiato, in Giur. it., 1986, I, 2, 219. In ogni caso, spetta all'assicuratore, regolarmente costituito in mora,

l'onere della prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. V. Cass. 1° agosto 1987, n. 6672, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 197; 28 luglio 1987, n. 6538, ibid., n. 199.

Sui problemi sollevati dalla sentenza in epigrafe, in generale, per la

dottrina, v. M. Franzoni, Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbli

gatoria della responsabilità civile, Padova, 1986; U. Salvestroni, Note «de iure condito» e «condendo» in tema di assicurazione obbligatoria per autoveicoli, in Riv. dir. comm., 1986, I, 75; L'assicurazione della r.c.a. tra disciplina codicistica e legislazione speciale, a cura di N. Di

Prisco, con la collaborazione di A. A. Barenghi, P. Celentano, C.

Fabbricatore, I. Tricomi, in Nuova giur. civ., 1987, II, 197, 486; G.

Castellano, Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natan

ti, in Digesto comm., Torino, 1987, I, 336; G. Volpe Putzolu, Assicura zione (assicurazione obbligatoria), voce àe\\'Enciclopedia giuridica Trec

cani, Roma, 1988, III; Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, a cura di M. Comporti, e G. Scalfì, Milano, 1988.

(2) Non constano precedenti in termini.

Sull'art. 28 1. 990/69, v. Cass. 20 novembre 1987, n. 8544, Foro it., 1988, I, 423.

Il Foro Italiano — 1990.

Al riguardo la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia, men

tre tale punto era stato espressamente riproposto con la compar sa di risposta in appello, come del pari per quanto riguarda l'er

ronea applicazione della rivalutazione sulla somma di lire

21.230.050 senza considerare che per l'accantonamento per spese

ospedaliere la somma disponibile era solo di lire 19.904.500, ele

vata solo successivamente per una riduzione della rivalsa ex art.

28 1. n. 990 del 1969. L'esposto motivo va accolto solo parzialmente nei limiti che

saranno indicati.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore la giuris

prudenza di questa corte sin dalla sentenza delle sezioni unite

n. 5218 del 29 luglio 1983 (Foro it., 1983, I, 2389) si è costante mente indirizzata nel senso di riconoscere natura di debito di va

luta all'indennizzo dovuto dall'assicuratore convenuto direttamente

dal terzo danneggiato e nel ricollegare al negligente ritardo (o

rifiuto) dell'assicuratore a liquidare — oltre il termine dilatorio

previsto dall'art. 22 1. n. 990 del 1969 — quell'indennizzo l'acces

soria obbligazione di corrispondere gli interessi ed il maggior danno

da svalutazione monetaria, svincolati entrambi dal limite del mas

simale di polizza, ritenendosi che l'assicuratore, che, ritardando

il risarcimento diretto richiestogli e non facendo offerta della som

ma reputabile dovuta alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), abbia determinato — per l'incidenza

della svalutazione monetaria e della maturazione degli interessi

sulla sorte — un'eccedenza del debito complessivo rispetto al mas

simale di polizza, è tenuto a risarcire una siffatta eccedenza che

integra un'ipotesi di danno attribuibile al comportamento dell'as

sicuratore stesso.

Orbene — come si è già indicato nella disamina del primo mo

tivo —, esattamente ispirandosi ai detti principi il giudice di ap

pello ha con l'impugnata decisione condannato la ricorrente so

cietà assicuratrice al pagamento in favore del danneggiato Moli

nari, che l'aveva direttamente convenuta, al pagamento della

prestazione dovuta con interessi e rivalutazione senza tener conto

del massimale di polizza in correlazione (all'individuata inosser

vanza) della sostanziale violazione di quel dovere di correttezza

e diligenza che impone all'assicuratore di mettere a tempestiva

disposizione del danneggiato l'indennizzo, dovendosi altresì riba

dire che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria dettata dalla

citata legge del 1969 l'assicuratore è inserito nel rapporto risarci

torio, con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo ren

de contraddittore diretto e debitore della prestazione risarcitoria

nei confronti del danneggiato il quale può agire direttamente in

giudizio — trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta di risarcimen

to — per ottenere il pagamento del suo credito, sorto anche nei

confronti dell'assicuratore nel momento stesso del verificarsi del

l'evento dannoso e con la ulteriore conseguenza, già enunciata, che l'assicuratore, costituito in mora con la debita, specifica e

congrua richiesta, ove ingiustificatamente inadempiente all'onere

di attivarsi per conseguire la liberazione da quel debito, assume

verso il terzo danneggiato un'accessoria, coordinata obbligazione

risarcitoria, che può eccedere i limiti di massimale della polizza

(v. Cass. 13 gennaio 1987, n. 151, id., Rep. 1981, voce Assicura

zione (contratto), n. 205). In tale delineata prospettiva, quindi, si rivelano del tutto in

fondate quelle censure della ricorrente, che si volgono a negare la sua posizione debitoria nei confronti del terzo danneggiato, che seppure ancorata alla natura di debito di valuta, riconosciuta

dal giudice d'appello, ha trovato nell'incidenza della specificata accessoria obbligazione dell'assicuratore e nell'espresso convinci

mento della violazione del correlato dovere di diligenza, che ne

era fonte, il suo debito completamento nella ratio decidendi del

l'impugnata decisione, quanto al riconoscimento del debito per svalutazione monetaria ed interessi al di là del limite del massi

male di polizza. Non diversamente va ritenuto per quelle doglianze afferenti al

la decorrenza della riconosciuta incidenza della svalutazione mo

netaria e degli interessi sul dovuto indennizzo, sol che si rifletta

che, come già detto, il credito risarcitorio sorge anche nei con

fronti dell'assicuratore nel momento stesso del verificarsi dell'e

vento dannoso che ne è fonte, senza potersi escludere per il tem

po anteriore allo spatium deliberandi, giacché l'obbligo indenni

tario, che verso il danneggiato deriva ex lege all'assicuratore, viene

ad esistenza in conseguenza dell'evento dannoso imputabile al

l'assicurato danneggiante e nel momento stesso di tale evento,

This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema (concl. conf.); Soc. Nordsten

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

onde al medesimo, ancorché debito di valuta, quell'obbligo si correla concretandosi fino alla scadenza dello spatium deliberan di nella prestazione originariamente posta dalla legge a carico del

l'assicuratore, vale a dire l'originario importo capitale dell'inden

nizzo, gli interessi e la rivalutazione monetaria entro i limiti del massimale di polizza, ed operando il decorso del detto periodo concesso dalla legge (per verificare il fondamento della pretesa risarcitoria), nel caso d'ingiustificato ritardo (o rifiuto) della pre stazione indennitaria, sul diverso piano dell'ulteriore considera

zione, oltre il limite del massimale, degli interessi e svalutazione monetaria (relativi a quel debito) per il periodo successivo, quali pregiudizi che trovano causa distinta ed autonoma nel fatto col

poso dell'assicuratore. Ne consegue che lo spatium deliberandi non funziona, come sostanzialmente vorrebbe la ricorrente, come momento d'insorgenza del suo debito indennitario verso il dan

neggiato bensì solo come discrimine dell'atteggiarsi tale debito — con i suoi strumenti ristorativi del suo originario valore mone tario e compensativi del suo mancato godimento — entro i limiti del massimale di polizza ovvero del superamento di questo, in relazione con l'ulteriore pregiudizio del danneggiato (per interessi

corrispettivi o di mora e svalutazione monetaria per il periodo

successivo), in funzione del colposo comportamento dell'assicu

ratore (v. per riferimento: Cass. 30 ottobre 1986, n. 6371, id.,

Rep. 1986, voce cit., nn. 119, 123). In tale prospettiva, quindi, la decisione del giudice d'appello,

che si è limitato alla conferma della statuizione al riguardo del

tribunale, cosi è venuta meno alla debita pronuncia — anche in

relazione alle istanze del danneggiato diversamente specificate o

limitative — non risultandone espressa la richiesta individuazione

dell'iniziale decorrenza del precisato debito dell'assicuratore —

come di conseguenza si dovrà provvedere dal giudice di rinvio — senza che, peraltro, trovi riscóntro nelle censure della ricor

rente alcuna doglianza che si attagli fondatamente alla determi

nazione degli interessi sull'indennizzo e della sua rivalutazione

concretamente operata con la cennata conferma della decisione di primo grado e cosi alla corrispondente incidenza fino alla data

dell'effettivo pagamento. Al riguardo, infatti, non può trovare positiva considerazione

la doglianza della ricorrente laddove si volge a censurare un inde

bito riconoscimento di rivalutazione ed interessi (per l'indenniz

zo) in correlazione con l'esclusa natura di debito di valore e cosi in violazione dell'art. 1224 c.c., che solo correda l'autonoma ob

bligazione risarcitoria (accessoria) dell'assicuratore per il ritarda

to pagamento dell'indennizzo, dovendosi rilevare che il giudice

d'appello, nel confermare la statuizione del giudice di primo gra do in ordine agli interessi e rivalutazione monetaria al di là del

limite del massimale di polizza al contempo riconoscendo espres samente la natura di debito di valuta per la detta posizione del

l'impresa assicuratrice, ha univocamente inteso qualificare in tal

senso la ribadita (eccedente) responsabilità della detta convenuta

oltre che per interessi anche per svalutazione monetaria, corre

landola implicitamente alla riferita norma quale sua debita disci

plina, senza che i relativi presupposti e parametri di applicazione nella concreta fattispecie abbiano ricevuto smentita o censura da

parte della ricorrente società assicuratrice.

Per contro, le censure della ricorrente approdano de plano ad

un ulteriore positivo risultato quando si rivolgono alla mancata

disamina da parte del giudice d'appello della specifica questione afferente all'oggetto del debito dell'assicuratore (su cui dovevano

ulteriormente incidere gli strumenti ex art. 1224 c.c.) in relazione

all'accantonamento per la rivalsa per spese ospedaliere ai sensi

dell'art. 28 1. n. 990 del 1969.

In proposito, invero, non doveva sfuggire che la dedotta ecce

denza dell'accantonamento, ove effettuato nei limiti e nelle con

dizioni previste dalla riferita norma, rispetto alla rivalsa concre

tamente operata dall'ente ospedaliero afferiva ai limiti dell'auto

noma obbligazione risarcitoria dell'assicuratore per gli interessi

e la rivalutazione (oltre i limiti del massimale di polizza), che

(una volta affermata quella responsabilità dal giudice di appello, disattendendo il contrario motivo di impugnazione dell'impresa

assicuratrice) venivano ad acquistare decisivo rilievo nella concre

ta determinazione di quella corrispondente posizione debitoria nei

confronti del danneggiato Molinari e nel suo necessario eziologi co correlarsi a quella violazione del dovere di correttezza e dili

genza dell'assicuratore di mettere a tempestiva disposizione del

danneggiato l'indennizzo, che ne costituisce la fonte. Anche a

tal riguardo si imponeva di conseguenza a norma dell'art. 112

Il Foro Italiano — 1990.

c.p.c. la debita pronuncia del giudice d'appello, alla cui mancan za dovrà ovviare il giudice di rinvio.

Esaurito l'esame del ricorso principale della soc. Nordsten, oc

corre premettere che nel procedere alla disamina dei ricorsi inci dentali del Molinari e del Rosati, per la connessione dei temi trat tati in alcune delle rispettive censure, gli stessi saranno al riguar do vagliati congiuntamente. (Omissis)

In conclusione delle esposte considerazioni devono trovare ac

coglimento per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso

principale della soc. Nordsten, il secondo motivo del ricorso inci dentale del Molinari ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Rosati, e, rigettati tutti gli altri motivi dei detti ricorsi, nei limiti indicati l'impugnata decisione della Corte d'appello di Ge nova va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della detta corte d'appello, che procederà ad un nuovo giudizio provveden do alle specificate esigenze motivazionali ed alle richieste pronun ce secondo i principi di diritto enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 aprile 1989, n. 1925; Pres. Falcone, Est. Maltese, P.M. Simeone

(conci, conf.); Soc. Esse (Aw. Di Gravio) c. Fall. soc. Esse ed altri. Conferma Trib. Spoleto 21 maggio 1985.

Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Vendita di beni ritenuti

deteriorabili — Carattere di urgenza — Estremi (R.d. 16 marzo

1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 84, 104). Fallimento — Opposizione alla sentenza dichiarativa — Sospen

sione della procedura — Inammissibilità (R.d. 16 marzo 1942

n. 267, art. 18).

La vendita di beni che il giudice delegato, con valutazione non

sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto deteriorabili o de

prezzatoli ha funzione meramente conservativa del valore del

bene ed un carattere di urgenza che la sottrae al regime proces suale di cui all'art. 104, 1° comma, l. fall. (1)

La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarati

va di fallimento non sospende il corso della procedura falli

fi) Non si rinvengono precedenti editi. L'art. 84, 3° comma, 1. fall, attribuisce espressamente al giudice, sin

dal momento immediatamente successivo all'apposizione dei sigilli, il po tere di alienare i beni ritenuti deteriorabili o deprezzabili, escludendo cosi

questa attività dal limite previsto dal 1° comma dell'art. 104 1. fall. Di conseguenza, secondo l'uniforme orientamento dottrinale, questa

è divenuta, in applicazione del combinato disposto degli art. 84, 3° com

ma, e 104, 2° comma, 1. fall., la vendita anticipata rispetto al decreto di esecutività dello stato passivo per antonomasia: v. Cuneo, Le proce dure concorsuali, 1988, II, 1240, nota 3.

La dottrina ha più volte esaminato l'argomento sottolineandone vari

aspetti: cfr. Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 1961, II, 855, ove estende notevolmente il concetto di «bene deteriorabile»; Pro

vinciali, Trattato di diritto fallimentare, 1974, II, 1338; Pajardi, Ma nuale di diritto fallimentare, 1986, 177, il quale ipotizza l'utilizzo della vendita immediata in tutti i casi in cui si temano generiche conseguenze dannose per il fallimento.

In ordine alla finalità conseguita con la vendita anticipata, v. Pecci e Ranzani, Problematica degli atti nella liquidazione fallimentare, in Mon.

trib., 1972, 490, che la identificano con la necessità di evitare ulteriori diminuzioni del patrimonio del fallito; Mazzocca, Manuale di diritto fal limentare, 1986, 406; contra, Bonsignori, Della liquidazione dell'attivo, in Commentario Scialoja-Branca, 1976, 20, ove si sottolinea viceversa la finalità di garantire future eventualità positive; Ferrara, Il fallimento, 1974, 516. Si è inoltre discusso in merito alla riconducibilità di questa attività nel concetto di liquidazione dell'attivo, in quanto, mentre Ferra ra (op. cit., 515), sottolineando l'incompatibilità fra la finalità conserva tiva del valore del bene e quella satisfattiva dei creditori tipica della fase

liquidativa, ha escluso una simile ipotesi, Bonsignori (Il fallimento, in Trattato dir. pubbl. e dell'econ., 1986, 638/9), pur non rinnegando lo

scopo cautelativo dell'alienazione in oggetto, ha ritenuto che questa non

precluda comunque la distribuzione del ricavato fra i creditori, giustifi cando cosi l'appartenenza della vendita di beni deteriorabili alla liquida zione dell'attivo; sulla stessa linea, Provinciali-Ragusa Maggiore, Isti tuzioni di diritto fallimentare, 1988, 556.

This content downloaded from 91.229.229.205 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended