sezione III civile; sentenza 11 maggio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema(concl. conf.); Soc. Nordsten (Avv. Bernardini, Del Conte) c. Rosati (Avv. Ripa Di Meana, Maggi)e Molinari (Avv. G. Natoli, Ratti); Molinari c. Soc. Nordsten. Cassa App. Genova 22 febbraio1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 633/634-637/638Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184528 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Sosteneva, altresì', che, con riguardo alla procedura di concorda
to preventivo, doveva escludersi la prededucibilità dei crediti sor
ti durante la procedura medesima, stante la finalità meramente
liquidatoria di quest'ultima, si che, a maggior ragione, doveva
escludersi la prededucibilità di crediti sorti prima dell'inizio della
procedura stessa. (Omissis) Motivi della decisione. — L'opposizione è infondata e deve
essere pertanto, rigettata. Parte opponente a sostegno della propria domanda ha prodot
to copia della sentenza della Corte d'appello di Trento in data
11-21 luglio 1984 (.Foro it., Rep. 1985, voce Concordato preven
tivo, n. 73), sentenza con la quale si è dichiarato che, nel caso
di contratto di somministrazione di energia elettrica proseguito nel corso della procedura di concordato preventivo, debbono es
sere pagati integralmente anche i «ratei» scaduti anteriormente
all'ammissione del debitore alla procedura concorsuale.
L'opinione, a parere del tribunale, non è condivisibile.
Invero, il fatto che l'art. 169 1. fall., nel determinare quali sia
no le norme applicabili con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, faccia rinvio esclusivamente agli articoli da 55 a 63, e non anche agli articoli da 71 a 83 della
stessa legge, non può indurre, per ciò solo, a ritenere che sempre e comunque i rapporti giuridici preesistenti siano «insensibili» al
la procedura di concordato preventivo, si che, come ritenuto dal
la corte trentina, essendo inapplicabile l'art. 74 1. fall, le
obbligazioni contratte dal debitore in virtù di un contratto di som
ministrazione (poi proseguito in corso di procedura) debbano es
sere integralmente soddisfatte.
Si osserva, infatti, che il mancato richiamo della normativa
di cui agli articoli da 72 a 83 1. fall, risulta in sintonia con la
struttura del concordato preventivo, durante il quale «il debitore
conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impre sa» (art. 167 1. fall.), cosicché risulterebbe incompatibile il rinvio
a quelle norme che trovano la loro giustificazione nella cessazio
ne dell'impresa e nella sostituzione del curatore al debitore fallito.
Non può, perciò, dall'inapplicabilità della ricordata normati
va, relativa al solo fallimento, trarsi come immediata conseguen za che tutti indistintamente i rapporti giuridici preesistenti non
risentano in alcun modo dell'apertura della procedura di concor
dato preventivo. A parere del tribunale, invece, l'indagine deve
essere condotta in concreto, avendo riguardo alla natura e strut
tura del rapporto giuridico preesistente (e pendente) alla data di
presentazione della domanda di ammissione al concordato pre ventivo. Se cosi è, si osserva che il contratto di somministrazione
è caratterizzato da una pluralità di prestazioni, tra loro distinte, anche se avvinte da un'unica causa. Alla pluralità di prestazioni si accompagna la conseguenza, normativamente prevista, che il
debito del somministrato sorge o al momento della singola pre stazione o, come nel caso di specie, a determinate scadenze (art. 1562 e 1563 c.c.).
Ai fini che qui interessano, dunque, deve osservarsi che il debi
to della Provit nei confronti dell'Enel per forniture di energia elettrica non pagate era sorto prima della domanda di ammissio
ne al concordato preventivo, al pari di tutte le altre obbligazioni
ante-concordato, soggetto, poi, ad essere soddisfatte secondo la
percentuale prevista nella proposta di concordato.
Quanto sin qui detto non tiene conto del fatto che il concorda
to proposto dalla Provit non fu omologato e venne, pertanto, dichiarato il fallimento.
Orbene, è noto come la giurisprudenza dominante ritenga che
i crediti sorti nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti, in caso di fallimento, in prededu
zione, stante la funzione meramente liquidatoria della procedura, cui rimane estranea l'eventuale continuazione dell'esercizio del
l'impresa da parte del debitore, il quale può validamente obbli
garsi (salvo quanto disposto dall'art. 167, cpv., 1. fall, in ordine
agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione): tale opinione è
evidentemente condivisa dallo stesso ente opponente, il quale ri
conosce come chirografario il proprio credito per le forniture ef
fettuate dopo l'apertura del concordato preventivo, e sino alla
dichiarazione di fallimento. Se dunque cosi è per i crediti sorti
nel corso del concordato preventivo, a maggior ragione appare insostenibile la tesi che crediti sorti prima dell'apertura della pro cedura debbano poi essere soddisfatti in prededuzione nel succes
sivo fallimento.
Ma, infine, può ritenersi che il contratto di somministrazione
già esistente fra la Provit e l'Enel sia proseguito con la curatela
Il Foro Italiano — 1990.
fallimentare (in tal caso, infatti, tornerebbe applicabile l'art. 74
1. fall., con conseguente prededucibilità del complessivo credito
Enel), giacché è incontestato che la curatela medesima ha provve duto a stipulare, per le esigenze dell'amministrazione fallimenta
re, un nuovo contratto, autonomo rispetto al precedente. Deve dunque rigettarsi l'opposizione dell'Enel, con conseguen
te conferma del provvedimento del giudice delegato di ammissio
ne in chirografo del complessivo importo di lire 26.721.639
(contrariamente a quanto sostenuto dalla curatela infatti, l'Enel
non ha, in sede di opposizione, rinunciato a parte del proprio credito, ma ha semplicemente ridotto l'importo richiesto in pre
deduzione, prestando acquiescenza all'ammissione in chirografo
per il residuo).
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 11 mag
gio 1989, n. 2150; Pres. Cruciani, Est. Fiduccia, P.M. Zema
(conci, conf.); Soc. Nordsten (Aw. Bernardini, Del Conte) c. Rosati (Avv. Ripa Di Meana, Maggi) e Molinari (Avv. G.
Natoli, Ratti); Molinari c. Soc. Nordsten. Cassa App. Geno
va 22 febbraio 1984.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Azione diretta del terzo danneggiato — Condotta dilatoria
e negligente dell'assicuratore — Responsabilità oltre il limite
del massimale (Cod. civ., art. 1224; I. 24 dicembre 1969 n.
990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art.
22). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a.
— Mora dell'assicuratore — Quantificazione dell'obbligazione accessoria — Accantonamenti per spese ospedaliere — Rilevan
za (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 22, 28).
Poiché, in materia di assicurazione r.c.a., lo spatium deliberandi
serve solo ad individuare il momento a partire dal quale il ri
tardo imputabile all'assicuratore può dare origine ad un ulte
riore pregiudizio del terzo, l'assicuratore, costituito in mora
con la richiesta diretta del terzo danneggiato, ove ingiustifica tamente inadempiente oltre il termine dilatorio di cui all'art.
22 I. 990/69, assume un 'accessoria, coordinata obbligazione ri
sarcitoria, che può eccedere il limite del massimale. (1)
(1) La sentenza cassata è riassunta in Foro it., Rep. 1984, voce Danni
civili, n. 99.
Giurisprudenza ormai consolidata. V. Cass. 3 luglio 1989, n. 3178, Fo ro it., Mass., 464; 10 luglio 1989, n. 3262, ibid., 478; 20 dicembre 1988, n. 6939, id., Rep. 1988, voce Assicurazione (contratto), n. 200; 28 no vembre 1988, n. 6402, ibid., n. 201; 16 agosto 1988, n. 4950, ibid., n.
202; 15 marzo 1988, n. 2453, ibid., n. 204 e Arch, circolaz., 1988, 610; 22 febbraio 1988, n. 1831, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 205 e Arch,
circolaz., 1988, 528; Riv. giur. circolaz. e trasp. 1988, 449; Giust. civ., 1988, I, 1488; 27 ottobre 1987, n. 7923, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 207 e Arch, circolaz., 1988, 200; 1° agosto 1987, n. 6672, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 209 e Riv. giur. circolaz. e trasp., 1988, 102; 30 ottobre 1986, n. 6371, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 210 e Dir. e pratica assic., 1987, 708, con nota di F. Rigolino Barberis, Ultramas simale: fine di una lunga e tormentata vertenza; 29 febbraio 1988, n.
2120, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 211; 15 luglio 1987, n. 6233, id., Rep. 1987, voce cit., n. 200; 17 febbraio 1987, n. 1724, ibid., n.
202; 19 gennaio 1987, n. 424, ibid., n. 203; 14 gennaio 1987, n. 201, ibid., n. 204 e Arch, circolaz., 1987, 285; 13 gennaio 1987, n. 151, Foro
it., Rep. 1987, voce cit., n. 205 ; 21 novembre 1986, n. 6851, ibid., n. 209 e Arch, circolaz., 1987, 285; 18 novembre 1986, n. 6780, Foro it.,
Rep. 1987, voce cit., n. 210; 17 dicembre 1986, n. 7633, id., Rep. 1986, voce cit., n. 120; 30 ottobre 1986, n. 6371, ibid., n. 123; 29 luglio 1986, n. 4844, ibid., n. 124; 26 luglio 1986, n. 4798, ibid., n. 125; 21 aprile 1986, n. 2805, ibid., n. 126 e Arch, circolaz., 1986, 525; 29 novembre
1985, n. 5947, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 129; 11 ottobre 1985, n. 4952, ibid., n. 130; 5 luglio 1985, n. 4064, id., 1985, I, 2588, con
nota redazionale di R. Pardolesi; G. B. Vianello, Chiosa in tema della valicabilità del massimale in assicurazione obbligatoria della responsabili tà civile auto, in Dir. e pratica assic., 1986, 143; inoltre, v. M. Mandò, Il superamento del massimale nel debito dell'assicuratore verso il terzo
danneggiato, in Giur. it., 1987, I, 2, 65. È giurisprudenza costante anche l'affermazione secondo cui l'obbliga
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PARTE PRIMA
Con riguardo all'obbligazione accessoria dell'assicuratore r.c.a.
per colpevole ritardo nell'adempimento oltre il termine asse
gnato dall'art. 22 l. 990/69, deve tenersi conto dell'eventuale
eccedenza degli accantonamenti in precedenza effettuati per spese
ospedaliere (a norma dell'art. 28 della medesima legge), rispet to alla rivalsa in concreto esercitata dagli enti ospedalieri, trat
tandosi di somme già messe a disposizione dell'avente diritto. (2)
Motivi della decisione. — Preliminarmente va disposta la riu
nione a norma dell'art. 335 c.p.c. del ricorso (n. 3645/84 r.g.)
proposto dalla soc. Nordsten con atto notificato in data 3 mag
gio 1984, dei ricorsi proposti in via autonoma (n. 4300/84 r.g.) ed in via incidentale (n. 4301/84 r.g.) dal Molinari con distinti atti, notificati nell'identica data del 25-26 maggio 1984, ed infine
del ricorso incidentale (n. 4703/84 r.g.) del Rosati con atto noti
ficato il 12 giugno 1984, afferendo all'impugnazione in sede di
legittimità della stessa decisione: la sentenza della Corte d'appel lo di Genova depositata il 22 febbraio 1984 e non notificata.
(Omissis) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «violazione e falsa
applicazione dell'art. 1224 c.c., nonché dell'art. 22 1. 24 dicembre
1969 n. 990 e 112 c.p.c.; omessa contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)» so
stenendo che la ritenuta colpa per il ritardato pagamento poteva
portare non alla somma di rivalutazione ed interessi, tipica dell'e
sclusa obbligazione di valore, bensì all'applicazione dell'art. 1224
c.c. e quindi al pagamento degli interessi moratori ed eventual
mente del maggior danno per svalutazione monetaria, che in ogni caso non potevano decorrere prima dello spatium deliberandi ex
art. 22 1. n. 990 del 1969.
zione dell'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato, effettuata a norma dell'art. 18 1. 990/69, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore per il solo effetto dell'iniziativa del terzo. Fra le tante, v. Cass. 20 dicembre 1988, n. 6939, cit.; 28 novembre 1988, n. 6402, cit.; 15 marzo 1988, n. 2453, cit.; 27 luglio 1987, n. 6496, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 172; 19 gennaio 1987, n. 424, cit.; 24 ottobre 1987, n. 7833, id., 1988, I, 88. Ma, ancora in senso contrario, v. App. Milano 8 ottobre 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 212 e Dir. e pratica assic., 1986, 526, con nota critica di G. Giannini, «Ad impossibilia nemo» (fuor ché l'assicuratore) «tenetur».
Più volte, è stato ribadito che la richiesta rivolta dal danneggiato al
l'assicuratore, ai sensi dell'art. 22 1. 990/69, può integrare un atto di costituzione in mora se contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicu
ratore, facendo uso della dovuta diligenza, possa valutare il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni. V. Cass. 20 dicembre 1988, n.
6939, cit.; 28 novembre 1988, n. 6402, cit.; 16 agosto 1988, n. 4950, cit.; 9 agosto 1988, n. 4898, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 203 ; 8 febbraio 1988, n. 1365, ibid., n. 206 e Arch, circolai., 1988, 1061; 15
luglio 1987, n. 6233, cit.; 18 novembre 1986, n. 6780, cit.; 17 dicembre
1986, n. 7633, cit.; 10 aprile 1986, n. 2514, Foro it., Rep. 1986, voce
cit., n. 128 e Arch, circolaz., 1986, 593. Contra, Trib. Cagliari 2 gennaio 1985, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 199 e la nota di G. La Rocca, Momento della costituzione in mora dell'assicuratore nell'assicurazione
obbligatoria dei veicoli a motore, in Riv. giur. sarda, 1987, 676; C. De
Marco, La domanda giudiziale condizionata all'adempimento da parte dell'assicuratore, quale atto equipollente alla raccomandata di cui all'art. 22 I. 990/69, in Dir. e pratica assic., 1986, 536; F. Astoni, Sulla validità della richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990 del 1969 inviata dal
legale del danneggiato, in Giur. it., 1986, I, 2, 219. In ogni caso, spetta all'assicuratore, regolarmente costituito in mora,
l'onere della prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. V. Cass. 1° agosto 1987, n. 6672, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 197; 28 luglio 1987, n. 6538, ibid., n. 199.
Sui problemi sollevati dalla sentenza in epigrafe, in generale, per la
dottrina, v. M. Franzoni, Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbli
gatoria della responsabilità civile, Padova, 1986; U. Salvestroni, Note «de iure condito» e «condendo» in tema di assicurazione obbligatoria per autoveicoli, in Riv. dir. comm., 1986, I, 75; L'assicurazione della r.c.a. tra disciplina codicistica e legislazione speciale, a cura di N. Di
Prisco, con la collaborazione di A. A. Barenghi, P. Celentano, C.
Fabbricatore, I. Tricomi, in Nuova giur. civ., 1987, II, 197, 486; G.
Castellano, Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natan
ti, in Digesto comm., Torino, 1987, I, 336; G. Volpe Putzolu, Assicura zione (assicurazione obbligatoria), voce àe\\'Enciclopedia giuridica Trec
cani, Roma, 1988, III; Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, a cura di M. Comporti, e G. Scalfì, Milano, 1988.
(2) Non constano precedenti in termini.
Sull'art. 28 1. 990/69, v. Cass. 20 novembre 1987, n. 8544, Foro it., 1988, I, 423.
Il Foro Italiano — 1990.
Al riguardo la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia, men
tre tale punto era stato espressamente riproposto con la compar sa di risposta in appello, come del pari per quanto riguarda l'er
ronea applicazione della rivalutazione sulla somma di lire
21.230.050 senza considerare che per l'accantonamento per spese
ospedaliere la somma disponibile era solo di lire 19.904.500, ele
vata solo successivamente per una riduzione della rivalsa ex art.
28 1. n. 990 del 1969. L'esposto motivo va accolto solo parzialmente nei limiti che
saranno indicati.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore la giuris
prudenza di questa corte sin dalla sentenza delle sezioni unite
n. 5218 del 29 luglio 1983 (Foro it., 1983, I, 2389) si è costante mente indirizzata nel senso di riconoscere natura di debito di va
luta all'indennizzo dovuto dall'assicuratore convenuto direttamente
dal terzo danneggiato e nel ricollegare al negligente ritardo (o
rifiuto) dell'assicuratore a liquidare — oltre il termine dilatorio
previsto dall'art. 22 1. n. 990 del 1969 — quell'indennizzo l'acces
soria obbligazione di corrispondere gli interessi ed il maggior danno
da svalutazione monetaria, svincolati entrambi dal limite del mas
simale di polizza, ritenendosi che l'assicuratore, che, ritardando
il risarcimento diretto richiestogli e non facendo offerta della som
ma reputabile dovuta alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), abbia determinato — per l'incidenza
della svalutazione monetaria e della maturazione degli interessi
sulla sorte — un'eccedenza del debito complessivo rispetto al mas
simale di polizza, è tenuto a risarcire una siffatta eccedenza che
integra un'ipotesi di danno attribuibile al comportamento dell'as
sicuratore stesso.
Orbene — come si è già indicato nella disamina del primo mo
tivo —, esattamente ispirandosi ai detti principi il giudice di ap
pello ha con l'impugnata decisione condannato la ricorrente so
cietà assicuratrice al pagamento in favore del danneggiato Moli
nari, che l'aveva direttamente convenuta, al pagamento della
prestazione dovuta con interessi e rivalutazione senza tener conto
del massimale di polizza in correlazione (all'individuata inosser
vanza) della sostanziale violazione di quel dovere di correttezza
e diligenza che impone all'assicuratore di mettere a tempestiva
disposizione del danneggiato l'indennizzo, dovendosi altresì riba
dire che nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria dettata dalla
citata legge del 1969 l'assicuratore è inserito nel rapporto risarci
torio, con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo ren
de contraddittore diretto e debitore della prestazione risarcitoria
nei confronti del danneggiato il quale può agire direttamente in
giudizio — trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta di risarcimen
to — per ottenere il pagamento del suo credito, sorto anche nei
confronti dell'assicuratore nel momento stesso del verificarsi del
l'evento dannoso e con la ulteriore conseguenza, già enunciata, che l'assicuratore, costituito in mora con la debita, specifica e
congrua richiesta, ove ingiustificatamente inadempiente all'onere
di attivarsi per conseguire la liberazione da quel debito, assume
verso il terzo danneggiato un'accessoria, coordinata obbligazione
risarcitoria, che può eccedere i limiti di massimale della polizza
(v. Cass. 13 gennaio 1987, n. 151, id., Rep. 1981, voce Assicura
zione (contratto), n. 205). In tale delineata prospettiva, quindi, si rivelano del tutto in
fondate quelle censure della ricorrente, che si volgono a negare la sua posizione debitoria nei confronti del terzo danneggiato, che seppure ancorata alla natura di debito di valuta, riconosciuta
dal giudice d'appello, ha trovato nell'incidenza della specificata accessoria obbligazione dell'assicuratore e nell'espresso convinci
mento della violazione del correlato dovere di diligenza, che ne
era fonte, il suo debito completamento nella ratio decidendi del
l'impugnata decisione, quanto al riconoscimento del debito per svalutazione monetaria ed interessi al di là del limite del massi
male di polizza. Non diversamente va ritenuto per quelle doglianze afferenti al
la decorrenza della riconosciuta incidenza della svalutazione mo
netaria e degli interessi sul dovuto indennizzo, sol che si rifletta
che, come già detto, il credito risarcitorio sorge anche nei con
fronti dell'assicuratore nel momento stesso del verificarsi dell'e
vento dannoso che ne è fonte, senza potersi escludere per il tem
po anteriore allo spatium deliberandi, giacché l'obbligo indenni
tario, che verso il danneggiato deriva ex lege all'assicuratore, viene
ad esistenza in conseguenza dell'evento dannoso imputabile al
l'assicurato danneggiante e nel momento stesso di tale evento,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
onde al medesimo, ancorché debito di valuta, quell'obbligo si correla concretandosi fino alla scadenza dello spatium deliberan di nella prestazione originariamente posta dalla legge a carico del
l'assicuratore, vale a dire l'originario importo capitale dell'inden
nizzo, gli interessi e la rivalutazione monetaria entro i limiti del massimale di polizza, ed operando il decorso del detto periodo concesso dalla legge (per verificare il fondamento della pretesa risarcitoria), nel caso d'ingiustificato ritardo (o rifiuto) della pre stazione indennitaria, sul diverso piano dell'ulteriore considera
zione, oltre il limite del massimale, degli interessi e svalutazione monetaria (relativi a quel debito) per il periodo successivo, quali pregiudizi che trovano causa distinta ed autonoma nel fatto col
poso dell'assicuratore. Ne consegue che lo spatium deliberandi non funziona, come sostanzialmente vorrebbe la ricorrente, come momento d'insorgenza del suo debito indennitario verso il dan
neggiato bensì solo come discrimine dell'atteggiarsi tale debito — con i suoi strumenti ristorativi del suo originario valore mone tario e compensativi del suo mancato godimento — entro i limiti del massimale di polizza ovvero del superamento di questo, in relazione con l'ulteriore pregiudizio del danneggiato (per interessi
corrispettivi o di mora e svalutazione monetaria per il periodo
successivo), in funzione del colposo comportamento dell'assicu
ratore (v. per riferimento: Cass. 30 ottobre 1986, n. 6371, id.,
Rep. 1986, voce cit., nn. 119, 123). In tale prospettiva, quindi, la decisione del giudice d'appello,
che si è limitato alla conferma della statuizione al riguardo del
tribunale, cosi è venuta meno alla debita pronuncia — anche in
relazione alle istanze del danneggiato diversamente specificate o
limitative — non risultandone espressa la richiesta individuazione
dell'iniziale decorrenza del precisato debito dell'assicuratore —
come di conseguenza si dovrà provvedere dal giudice di rinvio — senza che, peraltro, trovi riscóntro nelle censure della ricor
rente alcuna doglianza che si attagli fondatamente alla determi
nazione degli interessi sull'indennizzo e della sua rivalutazione
concretamente operata con la cennata conferma della decisione di primo grado e cosi alla corrispondente incidenza fino alla data
dell'effettivo pagamento. Al riguardo, infatti, non può trovare positiva considerazione
la doglianza della ricorrente laddove si volge a censurare un inde
bito riconoscimento di rivalutazione ed interessi (per l'indenniz
zo) in correlazione con l'esclusa natura di debito di valore e cosi in violazione dell'art. 1224 c.c., che solo correda l'autonoma ob
bligazione risarcitoria (accessoria) dell'assicuratore per il ritarda
to pagamento dell'indennizzo, dovendosi rilevare che il giudice
d'appello, nel confermare la statuizione del giudice di primo gra do in ordine agli interessi e rivalutazione monetaria al di là del
limite del massimale di polizza al contempo riconoscendo espres samente la natura di debito di valuta per la detta posizione del
l'impresa assicuratrice, ha univocamente inteso qualificare in tal
senso la ribadita (eccedente) responsabilità della detta convenuta
oltre che per interessi anche per svalutazione monetaria, corre
landola implicitamente alla riferita norma quale sua debita disci
plina, senza che i relativi presupposti e parametri di applicazione nella concreta fattispecie abbiano ricevuto smentita o censura da
parte della ricorrente società assicuratrice.
Per contro, le censure della ricorrente approdano de plano ad
un ulteriore positivo risultato quando si rivolgono alla mancata
disamina da parte del giudice d'appello della specifica questione afferente all'oggetto del debito dell'assicuratore (su cui dovevano
ulteriormente incidere gli strumenti ex art. 1224 c.c.) in relazione
all'accantonamento per la rivalsa per spese ospedaliere ai sensi
dell'art. 28 1. n. 990 del 1969.
In proposito, invero, non doveva sfuggire che la dedotta ecce
denza dell'accantonamento, ove effettuato nei limiti e nelle con
dizioni previste dalla riferita norma, rispetto alla rivalsa concre
tamente operata dall'ente ospedaliero afferiva ai limiti dell'auto
noma obbligazione risarcitoria dell'assicuratore per gli interessi
e la rivalutazione (oltre i limiti del massimale di polizza), che
(una volta affermata quella responsabilità dal giudice di appello, disattendendo il contrario motivo di impugnazione dell'impresa
assicuratrice) venivano ad acquistare decisivo rilievo nella concre
ta determinazione di quella corrispondente posizione debitoria nei
confronti del danneggiato Molinari e nel suo necessario eziologi co correlarsi a quella violazione del dovere di correttezza e dili
genza dell'assicuratore di mettere a tempestiva disposizione del
danneggiato l'indennizzo, che ne costituisce la fonte. Anche a
tal riguardo si imponeva di conseguenza a norma dell'art. 112
Il Foro Italiano — 1990.
c.p.c. la debita pronuncia del giudice d'appello, alla cui mancan za dovrà ovviare il giudice di rinvio.
Esaurito l'esame del ricorso principale della soc. Nordsten, oc
corre premettere che nel procedere alla disamina dei ricorsi inci dentali del Molinari e del Rosati, per la connessione dei temi trat tati in alcune delle rispettive censure, gli stessi saranno al riguar do vagliati congiuntamente. (Omissis)
In conclusione delle esposte considerazioni devono trovare ac
coglimento per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso
principale della soc. Nordsten, il secondo motivo del ricorso inci dentale del Molinari ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Rosati, e, rigettati tutti gli altri motivi dei detti ricorsi, nei limiti indicati l'impugnata decisione della Corte d'appello di Ge nova va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della detta corte d'appello, che procederà ad un nuovo giudizio provveden do alle specificate esigenze motivazionali ed alle richieste pronun ce secondo i principi di diritto enunciati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 aprile 1989, n. 1925; Pres. Falcone, Est. Maltese, P.M. Simeone
(conci, conf.); Soc. Esse (Aw. Di Gravio) c. Fall. soc. Esse ed altri. Conferma Trib. Spoleto 21 maggio 1985.
Fallimento — Liquidazione dell'attivo — Vendita di beni ritenuti
deteriorabili — Carattere di urgenza — Estremi (R.d. 16 marzo
1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 84, 104). Fallimento — Opposizione alla sentenza dichiarativa — Sospen
sione della procedura — Inammissibilità (R.d. 16 marzo 1942
n. 267, art. 18).
La vendita di beni che il giudice delegato, con valutazione non
sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto deteriorabili o de
prezzatoli ha funzione meramente conservativa del valore del
bene ed un carattere di urgenza che la sottrae al regime proces suale di cui all'art. 104, 1° comma, l. fall. (1)
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarati
va di fallimento non sospende il corso della procedura falli
fi) Non si rinvengono precedenti editi. L'art. 84, 3° comma, 1. fall, attribuisce espressamente al giudice, sin
dal momento immediatamente successivo all'apposizione dei sigilli, il po tere di alienare i beni ritenuti deteriorabili o deprezzabili, escludendo cosi
questa attività dal limite previsto dal 1° comma dell'art. 104 1. fall. Di conseguenza, secondo l'uniforme orientamento dottrinale, questa
è divenuta, in applicazione del combinato disposto degli art. 84, 3° com
ma, e 104, 2° comma, 1. fall., la vendita anticipata rispetto al decreto di esecutività dello stato passivo per antonomasia: v. Cuneo, Le proce dure concorsuali, 1988, II, 1240, nota 3.
La dottrina ha più volte esaminato l'argomento sottolineandone vari
aspetti: cfr. Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 1961, II, 855, ove estende notevolmente il concetto di «bene deteriorabile»; Pro
vinciali, Trattato di diritto fallimentare, 1974, II, 1338; Pajardi, Ma nuale di diritto fallimentare, 1986, 177, il quale ipotizza l'utilizzo della vendita immediata in tutti i casi in cui si temano generiche conseguenze dannose per il fallimento.
In ordine alla finalità conseguita con la vendita anticipata, v. Pecci e Ranzani, Problematica degli atti nella liquidazione fallimentare, in Mon.
trib., 1972, 490, che la identificano con la necessità di evitare ulteriori diminuzioni del patrimonio del fallito; Mazzocca, Manuale di diritto fal limentare, 1986, 406; contra, Bonsignori, Della liquidazione dell'attivo, in Commentario Scialoja-Branca, 1976, 20, ove si sottolinea viceversa la finalità di garantire future eventualità positive; Ferrara, Il fallimento, 1974, 516. Si è inoltre discusso in merito alla riconducibilità di questa attività nel concetto di liquidazione dell'attivo, in quanto, mentre Ferra ra (op. cit., 515), sottolineando l'incompatibilità fra la finalità conserva tiva del valore del bene e quella satisfattiva dei creditori tipica della fase
liquidativa, ha escluso una simile ipotesi, Bonsignori (Il fallimento, in Trattato dir. pubbl. e dell'econ., 1986, 638/9), pur non rinnegando lo
scopo cautelativo dell'alienazione in oggetto, ha ritenuto che questa non
precluda comunque la distribuzione del ricavato fra i creditori, giustifi cando cosi l'appartenenza della vendita di beni deteriorabili alla liquida zione dell'attivo; sulla stessa linea, Provinciali-Ragusa Maggiore, Isti tuzioni di diritto fallimentare, 1988, 556.
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