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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 19 maggio 1990,...

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sezione III civile; sentenza 19 maggio 1990, n. 4522; Pres. Quaglione, Est. Vizza, P.M. Marinelli (concl. conf.); Enei (Avv. Coccia) c. Boni (Avv. Ginanneschi). Cassa App. Roma 28 marzo 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 543/544-545/546 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185283 . Accessed: 28/06/2014 08:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.37 on Sat, 28 Jun 2014 08:27:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 19 maggio 1990, n. 4522; Pres. Quaglione, Est. Vizza, P.M. Marinelli (concl. conf.); Enei (Avv.

sezione III civile; sentenza 19 maggio 1990, n. 4522; Pres. Quaglione, Est. Vizza, P.M. Marinelli(concl. conf.); Enei (Avv. Coccia) c. Boni (Avv. Ginanneschi). Cassa App. Roma 28 marzo 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 543/544-545/546Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185283 .

Accessed: 28/06/2014 08:27

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PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 19 mag

gio 1990, n. 4522; Pres. Quaglione, Est. Vizza, P.M. Mari

nelli (conci, conf.); Enei (Avv. Coccia) c. Boni (Aw. Gi

nanneschi) . Cassa App. Roma 28 marzo 1986.

Contratti agrari — Mezzadria — Diritto di ripresa prima del

perfezionarsi della conversione in affito — Ammissibilità (L. 3 maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 25,

26, 42).

Quando il concedente di contratto di mezzadria, in corso all'en trata in vigore della l. 203/82, eserciti il diritto di ripresa di cui all'art. 42 prima che l'istanza di conversione del contratto in affìtto si sia perfezionata (cioè all'inizio dell'annata agra ria successiva ai sensi dell'art. 26 l. cit.), l'efficacia giuridica immediata del diritto di ripresa esercitato, incidendo sull'ori

ginario rapporto associativo ancora in vigore e non su un

contratto diverso, prevale sulla pretesa innovativa del conces sionario e ne impedisce l'attuazione. (1)

(1) Stabilisce l'art. 25 1. 203/82 che la conversione in affitto dei con tratti associativi non opera quando il concedente esercita il diritto di

ripresa di cui all'art. 42 stessa legge. E l'art. 26 della medesima legge stabilisce che la conversione in affitto produce effetto dall'inizio del l'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Si è posto il problema dei limiti entro cui opera il diritto di ripresa del concedente in presenza di richiesta di conversione in affitto da parte del concessionario del contratto associativo.

La riportata sentenza ha ritenuto che prima del perfezionarsi della conversione in affitto l'esercizio del diritto di ripresa del concedente, incidendo sull'originario rapporto associativo ancora in vigore, prevale sulla pretesa innovativa del concessionario (e cioè sulla conversione in

affitto). Ma la sentenza, cassando con rinvio, ha avuto cura di sottoli neare che l'anzidetto accertamento «è preliminare ed assorbente rispet to all'ulteriore problema se sia esperibile l'azione di ripresa ex art. 42 dopo l'avvenuta conversione del contratto associativo in affitto».

La sottolineatura non è di poco rilievo, considerato che Cass. 20 maggio 1989, n. 2434, Foro it., Rep. 1989, voce Contratti agrari, n. 115 e Giur.

agr. it., 1989, 676, con nota di Gerì, ha affermato che si ha rapporto in corso, e quindi possibilità dell'esercizio del diritto di ripresa, quando vi sia stata conversione in affitto del contratto di mezzadria ovvero quando nel rapporto originario vi sia stato subingresso nella qualità di affittuario di altro componente dello stesso nucleo familiare, e ciò perché il contratto di affitto successivo alla conversione rappresenta una modifica qualitativa del contratto di mezzadria e non già un nuovo contratto.

Nel senso che la stipula di un contratto di affitto in conseguenza della conversione in affitto ex art. 25 1. 203/82, costituendo una nova zione oggettiva del rapporto, con estinzione di quello precedente e la creazione di uno nuovo, non consente l'esercizio del diritto di ripresa del concedente, v. Trib. Modena 15 luglio 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 202 e Giur. agr. it., 1986, 175, con nota di Cappello; App. Bologna 18 marzo 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 148 e Giur. agr. it., 1986, 618, con nota di Gerì e Nuovo dir. agr., 1986, 271, con nota di Prosperi; Trib. Macerata 10 agosto 1989, Giur. agr. it., 1989, 626, con nota di Rauseo. Contra, Trib. Forlì 3 giugno 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 160 e Giur. agr. it., 1988, 173, con nota di Colicchia.

In dottrina, nel senso che non può esercitarsi il diritto di ripresa ex art. 42 quando si sia perfezionata la conversione in affitto ex art. 25, v. Jannarelli, I rapporti agrari associativi dopo la riforma, Bari, 1984, 231. Nel senso che il concedente coltivatore diretto, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 42, possa esercitare la ripresa anche successiva mente al ricevimento della richiesta, da parte del concessionario, di con versione, con l'effetto di impedire la conversione, qualora intimi la di sdetta, per l'anticipata risoluzione del contratto, nel tempo intercorren te tra la comunicazione del concessionario e la nuova annata agraria, v. Germanò, in Commentario alla legge sui contratti agrari n. 203/82, Padova, 1982, 113.

Può essere utile ricordare che l'art. 5 1. 14 febbraio 1990 n. 29 stabili sce che l'opposizione del concedente alla conversione del contratto as sociativo in affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario; e la decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei cento venti giorni successivi al termine indicato dal 5° comma dell'art. 46 1. 203/82.

A nostro avviso, dopo il perfezionarsi della conversione in affitto, non v'è più spazio per l'esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente: a) il contratto di affitto che si costituisce a seguito della conversione del contratto associativo, è un contratto del tutto nuovo e diverso dal contratto associativo e non è un contratto «in corso» al momento dell'entrata in vigore della legge; b) il concedente nei cui con

II Foro Italiano — 1991.

Svolgimento del processo. — Con ricorso 8 febbraio 1983

Boni Vittorio, Boni Dino e Dotti Giulia convenivano in giudi zio, davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di

Rieti, Enei Silvano, Enei Carlo e Dotti Maria Luisa, esponen do: che essi erano comproprietari pro indiviso di un podere, sito nei comuni di Torri in Sabina e Gasperia, condotto a mez

zadria da Enei Silvano, dalla di lui moglie Dotti Luisa e dal

loro figlio Enei Carlo; che costoro con lettera raccomandata

7 maggio 1982 avevano chiesto la conversione del rapporto in

affitto ai sensi dell'art. 25 1. 203/82, e che, nonostante gli attori

avessero contrastato tale domanda, i predetti si erano definiti

affittuari ed avevano inviato, a titolo di canone, il vaglia di lire 200.000, respinto dai proprietari; che con lettera raccoman

data del 25 ottobre 1982 Boni Vittorio, quale coltivatore diretto

e perito agrario, ai sensi degli art. 7 e 42 1. 203/82, aveva invia

to disdetta per il rilascio del fondo al termine del previsto trien

nio; che il tentativo di conciliazione presso l'Ipa di Rieti aveva

dato esito negativo. Tanto premesso, gli istanti chiedevano che fosse dichiarato

che Enei Silvano, Enei Carlo e Dotti Maria Luisa non avevano

diritto alla conversione del rapporto di mezzadria in contratto

di affitto per difetto del requisito previsto dall'art. 31 1. 203/82, che i mezzadri erano incorsi in grave inadempienza per cui gli stessi dovevano essere condannati al rilascio del podere, ed in via subordinata che venisse dichiarato che Boni Vittorio, quale coltivatore diretto e perito agrario, aveva diritto a riottenere

la disponibilità del fondo al termine del prescritto biennio con

l'ordine ai convenuti di rilasciarlo.

Questi, nel costituirsi, deducevano che sussistevano tutte le

condizioni prescritte per la trasformazione del contratto in af fitto e che non sussistevano, invece, le condizioni per l'esercizio del diritto di ripresa.

L'adita sezione specializzata agraria con sentenza 19 agosto 1985 dichiarava che Boni Vittorio, quale coltivatore, aveva di ritto a riottenere la disponibilità del fondo e ne ordinava ai

convenuti il rilascio al termine dell'annata agraria 1984-1985;

rigettava nel resto la domanda dei ricorrenti.

Su gravame di Enei Silvano, Enei Carlo e Dotti Maria Luisa, la Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, con

sentenza 28 marzo 1986, confermava l'impugnata sentenza.

Argomentava fra l'altro la corte di merito: a) che la doman da di ripresa del fondo non era improcedibile, risultando ine

quivocabilmente dagli atti di causa che era stato posto in essere il prescritto tentativo di conciliazione, avente appunto ad ogget to il diritto di ripresa; b) che la domanda era proponibile non

potendosi condividere la tesi secondo cui la sentenza di rilascio non potrebbe essere pronunciata se non dopo trascorsi tre anni dalla disdetta; c) che sussistevano le condizioni per l'esercizio del diritto di ripresa; d) che, invero, il requisito della forza la vorativa di cui all'art. 6 1. 203/82 non è richiesto quando si

tratti, come nella specie, di soggetto equiparato al coltivatore diretto ai sensi dell'art. 7 1. cit., ossia di tecnico agrario; e) che il Boni Vittorio aveva un'età inferiore ai 55 anni e che per soddisfare il requisito di cui all'art. 42, lett. b), l'unità attiva diretta coltivatrice di età inferiore ai 55 anni può essere costitui ta dallo stesso soggetto che esercita il diritto di ripresa.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa zione Enei Silvano, Enei Carlo e Dotti Maria Luisa, producen do altresì' nei termini memoria difensiva. Resistono con contro ricorso Boni Vittorio, Boni Dino e Dotti Giulia.

Motivi della decisione. — Col primo motivo i ricorrenti de ducono violazione e falsa applicazione dell'art. 46 1. 203/82 con

conseguente inammissibilità della domanda.

Lamentano che la corte avrebbe dovuto dichiarare inammis sibile la domanda per essere stato omesso il preavviso di lite ex art. 46, 1° comma, 1. 203/82, ai fini del tentativo di conci liazione.

Col secondo motivo i ricorrenti ribadiscono la violazione del l'art. 46 1. 203/82, con conseguente inammissibilità della do

fronti era stata avanzata la richiesta di conversione poteva opporsi eser citando il diritto di ripresa prima del perfezionarsi della conversione: non avendo esercitato la ripresa, egli è «decaduto» da qualsiasi diritto riveniente dall'estinto contratto associativo che, non essendo più «in corso», non può più consentire l'esercizio della ripresa. [D. Bellantuono]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

manda, poiché il Boni non avrebbe, in sede di conciliazione, avanzato formale richiesta dell'esercizio del diritto di ripresa.

I motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati con

giuntamente, sono infondati.

Infatti, il giudice di merito con motivazione congrua, logica ed immune da errori di diritto ha ben posto in evidenza che non solo era stata inviata la raccomandata in data 5 gennaio 1983, ma che il tentativo di conciliazione, come risultava dal

relativo verbale, era avvenuto in ordine al diritto di ripresa, avendo persino il Boni offerto l'indennizzo di cui all'art. 43, anche se senza alcun esito.

Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 42

in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con conseguente impropo nibilità della domanda, poiché la corte aveva rigettato la relati

va eccezione, secondo cui l'azione sarebbe improponibile ante

riormente al compimento del termine triennale di preavviso. I requisiti di cui all'art. 42 sarebbero quindi condizioni del

l'azione per il conseguimento del diritto di ripresa. Anche questa censura non ha pregio. Invero, in tema di con

tratti agrari, le condizioni che legittimano il diritto di ripresa come diritto potestativo di recesso anticipato del contratto de

vono sussistere nel momento in cui con la disdetta la relativa

manifestazione di volontà è portata a conoscenza dell'altra par

te, ancorché i suoi effetti siano differiti alla scadenza di un de

terminato termine di preavviso; ne consegue che l'art. 42 1. n.

203 del 1982, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessa

re anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi al

meno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avver

rà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'im

proponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordina

to il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione (cfr. Cass. 15 dicembre 1987, n. 9288, Foro it., Rep. 1988, voce Con

tratti agrari, n. 131). Col quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa

applicazione dell'art. 42 1. 203/82.

Assumono che l'art. 42 conterrebbe una norma di carattere

transitorio che stabilirebbe il diritto di ripresa solo per i con

tratti agrari in corso o in regime di proroga alla data di entrata

in vigore della legge stessa e non ancora per i contratti agrari sorti posteriormente e quindi sottoposti alla disciplina ed alla

durata della 1. 203/82.

Di modo che, una volta avvenuta la conversione da mezza

dria in affitto, o in via spontanea o in via giudiziale, l'esercizio

del diritto di ripresa di cui all'art. 42 non sarebbe più possibile. La censura, per quanto di ragione, merita accoglimento.

Infatti, quando il concedente di un contratto associativo, in

corso all'entrata in vigore della 1. 3 maggio 1982 n. 203, eserciti

il diritto potestativo di ripresa del fondo ai sensi dell'art. 42

di detta legge prima che l'istanza del concessionario di conver

sione di quel contratto in affitto abbia prodotto gli effetti della

sua sostanziale trasformazione (cioè all'inizio dell'annata agra ria successiva ai sensi dell'art. 26 1. n. 203 del 1982), l'efficacia

giuridica immediata del diritto potestativo esercitato, incidendo

sull'originario rapporto associativo ancora in vigore e non su

un contratto diverso, prevale sulla pretesa innovativa del con

cessionario e ne impedisce l'attuazione.

In base al principio di cui sopra, il giudice di merito dovrà

accertare se la domanda di ripresa di cui alla lettera raccoman

data 25 ottobre 1982, menzionata in sentenza, sia o meno per venuta ai destinatari prima dell'11 novembre 1982, data questa nella quale diveniva operante la mezzadria in affitto.

Questo accertamento è preliminare ed assorbente rispetto al

l'ulteriore problema se sia esperibile l'azione di ripresa ex art.

42 dopo l'avvenuta conversione del contratto associativo in

affitto.

Col quinto ed ultimo motivo i ricorrenti deducono violazione

e falsa applicazione di legge ed insufficiente motivazione ex art.

42 1. 203/82. Lamentano che è erronea ed insufficiente la motivazione del

la sentenza impugnata in ordine all'accertamento delle condi

zioni per l'esercizio di ripresa. In particolare la corte non avrebbe motivato sull'assenza del

requisito della forza lavorativa e di quello della presenza di al

meno una unità coltivatrice diretta di età inferiore a 55 anni.

Era poi erroneo ritenere che ai soggetti muniti di titolo, equi

parati ex art. 7, 2° comma, ai coltivatori diretti, sia richiesto

Il Foro Italiano — 1991.

soltanto di diventare imprenditori agricoli e non coltivatori diretti.

Nella lettera di disdetta, inoltre, il Boni si era espressamente

impegnato a coltivare direttamente il fondo per un periodo non

inferiore ad anni nove.

La censura in riferimento a quest'ultima prospettazione meri ta accoglimento, avendo il giudice di merito adeguatamente mo

tivato solo in ordine alla circostanza che al momento della di

sdetta il Boni Vittorio aveva un'età inferiore ai 55 anni e che,

quindi, tale requisito era sussistente.

Per quanto attiene al resto della complessa censura è ius re

ception che l'attitudine del concedente di fondo rustico a copri

re, eventualmente con l'ausilio dei familiari, almeno un terzo

della forza lavorativa occorrente per le esigenze colturali del

fondo medesimo, costituisce requisito del diritto di ripresa, di

cui all'art. 42 1. 3 maggio 1982 n. 203, tanto nel caso di coltiva

tore diretto in senso stretto, quanto in quello di soggetto ad

esso equiparato a norma dell'art. 7 della legge stessa, quale il

laureato o diplomato in scienze agrarie. In tale seconda ipotesi, il suddetto requisito va riscontrato

tenendo conto che anche l'attività di programmazione, direzio

ne ed organizzazione dell'impresa agricola fa parte della com

plessa forza richiesta per le indicate esigenze, ed è parimenti valutabile ai termini di giornate lavorative, con la conseguenza che il requisito medesimo deve essere riconosciuto qualora l'ap

porto del laureato o diplomato, mediante detta attività non ma

nuale, unito all'eventuale apporto, sia pure manuale, dei fami

liari, sia tale da non richiedere il ricorso al lavoro salariato estra

neo in misura superiore ai due terzi del fabbisogno totale, sempre che risulti rispettato quel determinato rapporto di proporziona lità anche in riferimento ad eventuali altri beni posseduti (ve dansi Cass. 29 maggio 1986, n. 3653, id., 1986, I, 2470; 18 luglio 1986, n. 4644, ibid., 2742; 15 dicembre 1987, n. 9288, cit.; 24 aprile 1984, n. 2596, id., Rep. 1984, voce cit., n. 301).

Pertanto, il giudice di merito dovrà anche accertare, avuto

riguardo all'attività di programmazione, direzione ed organiz zazione dell'impresa agricola del Boni Vittorio, quale perito agra

rio, all'apporto dei propri familiari e all'ausilio dei mezzi mec

canici, se il Boni abbia in concreto la forza lavorativa sufficien

te nella predetta misura di un terzo, per l'esercizio del diritto

potestativo, di ripresa del fondo in argomento.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 maggio

1990, n. 3729; Pres. Granata, Est. Carbone, P.M. Lanni

(conci, conf.); Maiullari (Avv. Cirillo) c. Cassa rurale e arti

giana SS. Crocifisso (Aw. Bonifacio) e Cassa di risparmio di Puglia (Aw. Tucci, Matera). Cassa App. Bari 11 settem

bre 1984.

Contratti bancari — Conto corrente bancario — Versamento

di assegni — Tardata restituzione di assegni insoluti — Re

sponsabilità della banca — Condizioni — Fattispecie (Cod.

civ., art. 1223, 1227, 1856, 2697).

Il ritardo con cui la banca restituisce al correntista assegni da

questi versati in conto corrente e rimasti insoluti, non rende

la banca responsabile verso il proprio cliente per il mancato

recupero delle relative somme dal traente e dai giranti, quan do sia accertato che egli avrebbe potuto evitare il danno usando

dell'ordinaria diligenza (nella specie, la banca aveva restituito

gli assegni a distanza di oltre un anno dal loro versamento,

e dopo che il correntista aveva promosso un'azione giudizia ria per ottenere tale restituzione). (1)

(1) La sentenza merita segnalazione per avere individuato un limite

alla responsabilità della banca mandataria all'incasso di assegni rimessi

gli dal proprio correntista in sede di versamento in conto corrente, non

solo nel comportamento colposamente omissivo dello stesso cliente, ma

anche (in motivazione) nel dimostrando possibile esito positivo del re

cupero del credito da parte del correntista impedito dalla mancata tem

pestiva restituzione dei titoli.

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