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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 20 agosto 1990,...

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sezione III civile; sentenza 20 agosto 1990, n. 8489; Pres. Quaglione, Est. Varrone, P.M. Tridico (concl. conf.); Soc. Arredamenti Rizza (Avv. Ciccotti, Nitti) c. Soc. Baby Park (Avv. D'Ippolito), Antonicelli (Avv. D'Ippolito). Conferma App. Bari 10 novembre 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 1169/1170-1171/1172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185404 . Accessed: 28/06/2014 11:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 11:55:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 20 agosto 1990, n. 8489; Pres. Quaglione, Est. Varrone, P.M. Tridico(concl. conf.); Soc. Arredamenti Rizza (Avv. Ciccotti, Nitti) c. Soc. Baby Park (Avv. D'Ippolito),Antonicelli (Avv. D'Ippolito). Conferma App. Bari 10 novembre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 1169/1170-1171/1172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185404 .

Accessed: 28/06/2014 11:55

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

scio. Oggetto della causa, thema decidendum, è, quindi, se esi

ste o no ancora un titolo esecutivo, avendo o no l'ordinanza

di rilascio ex art. 665 c.p.c. perduto efficacia, non già se il

rapporto locatizio sia cessato o no per scadenza del termine

finale, costituendo tale problema oggetto della causa di merito

non promossa, con atto di riassunzione, nel processo ordinario che doveva essere successivo e ricollegato all'esaurito processo sommario, oppure oggetto di un'altra causa che potrà essere

iniziata. Poiché titolo esecutivo è l'ordinanza di rilascio ex art. 665

c.p.c. — non avente efficacia di giudicato sostanziale (Cass. 23 gennaio 1985, n. 293, Foro it., Rep. 1985, voce Sfratto, n.

31; 9 marzo 1983, n. 1777, id., Rep. 1983, voce cit., n. 27; 17 gennaio 1983, n. 354, ibid., n. 26; 4 luglio 1981, n. 4395, id., Rep. 1981, voce cit., n. 13; 10 marzo 1979, n. 1499, id.,

Rep. 1979, voce cit., n. 15; 30 gennaio 1979, n. 675, ibid., n.

16) sull'avvenuta cessazione, per scadenza del termine finale,

oppure sulla prosecuzione, non essendo ancora scaduto il termi

ne finale, del rapporto di locazione — soggetto passivo rispetto all'azione esecutiva di rilascio, e perciò legittimato a proporre

l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è chi in quel rap

porto obbligatorio ha la posizione di conduttore, perché, stante

la contestazione fra le parti a seguito dell'opposizione dell'inti

mato alla convalida, il rapporto locatizio va considerato in cor

so, al fine che interessa, fino a quando, a conclusione di pro cesso di cognizione ordinaria tempestivamente iniziato dopo il

processo sommario ovvero, in caso di mancata riassunzione nel

termine perentorio, promosso autonomamente, sarà accertata, con giudicato sostanziale, la cessazione, o la prosecuzione, del

rapporto medesimo.

Sicché, in caso di modificazione soggettiva, per qualsiasi ra

gione, del rapporto, soggetto passivo rispetto all'azione esecuti

va di rilascio, e perciò legittimato a proporre l'opposizione al

l'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è chi ha acquistato la posizione di conduttore in sostituzione di quello originario.

Il 2° comma dell'art. 6 1. 27 luglio 1978 n. 392 dispone, tra

l'altro, che, «in caso di separazione giudiziale... nel contratto

di locazione (dell'immobile urbano destinato a casa coniugale) succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nel

la casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ulti mo». Ciò al fine di assicurare al coniuge, cui è stato attribuito

dal giudice quel diritto, il soddisfacimento dell'esigenza abitati

va, a mezzo del godimento certo — quale nuovo conduttore — dell'immobile già destinato a casa coniugale, togliendo al

l'altro coniuge, originariamente conduttore, ogni possibilità di

interferire sul soddisfacimento di quell'esigenza abitativa.

Nella norma si dispone la successione al conduttore, e quindi il subentro nel rapporto locatizio in tale qualità, dell'altro co

niuge al quale sia stato attribuito «dal giudice» il diritto di abi

tare nella casa coniugale. Il che, stante l'ampio, generico signi ficato di quel termine («giudice»), va inteso nel senso di ogni

provvedimento giurisdizionale, pronunciato nel processo di se

parazione personale dei coniugi, in qualsiasi fase di tale proces so e da qualsiasi giudice, del processo medesimo, avente il pote re di emetterlo.

Non soltanto, quindi, la sentenza che definisce il processo, in primo grado o in appello, ma anche l'ordinanza con la qua

le, nella fase preliminare, non riuscito il tentativo di concilia

zione, il presidente del tribunale pronuncia, ai sensi dell'art.

708, 3° comma, c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, non

ché l'eventuale successiva ordinanza con la quale, ai sensi del

l'ultimo comma dello stesso articolo, il giudice istruttore modi

fica i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale.

Comprensività questa, nella norma, di tutti i provvedimenti, aventi quel contenuto, pronunciati nel processo che trova la sua

ragione, venendone giustificata, nella finalità, precisata sopra, della norma medesima.

È questa, in definitiva, la ratio decidendi della sentenza im

pugnata, ove, rilevandosi che la Vercellino detiene l'immobile

perché assegnataria della casa coniugale in forza del provvedi mento presidenziale di separazione dei coniugi, si fa riferimen

to, appunto, all'art. 6, 2° comma, 1. n. 392 del 1978.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Il Foro Italiano — 1991.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 ago sto 1990, n. 8489; Pres. Quaglione, Est. Varrone, P.M. Tri

dico (conci, conf.); Soc. Arredamenti Rizza (Avv. Ciccotti,

Nitti) c. Soc. Baby Park (Aw. D'Ippolito), Antonicelli (Avv.

D'Ippolito). Conferma App. Bari 10 novembre 1984.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione — Attività a carattere transitorio — Nozione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1362; 1. 27 luglio 1978 n. 392,

disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 27).

Con riguardo alla disposizione dell'art. 27, 5° comma, l. 392/78, che dà facoltà alle parti di determinare la durata del contrat to in misura inferiore a quella minima di sei anni stabilita

per le locazioni non abitative, «qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere

transitorio», la transitorietà va individuata non tanto in rela

zione al tipo di attività in sé, quanto tenendo conto del parti colare modo in cui l'attività stessa si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti secondo i criteri er

meneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c. (nella specie, la Supre ma corte ha confermato la sentenza del giudice del merito

che, tenuto conto delle clausole contrattuali e del comporta mento complessivo delle parti, aveva affermato la transitorie tà di una locazione avente ad oggetto un immobile da adibire a «deposito e vendita di stock occasionali di mobili e arre

damenti»), (1)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 15 marzo 1981 la s.r.l. Baby Park di Bari intimava alla s.a.s. Arredamen ti Rizza licenza per finita locazione al 1° dicembre 1981 da due

capannoni, contrassegnati con le lettere C2 e C3 in Triggiano, circonvallazione sud., Km. 810 + 200, locati con contratto del 23 novembre 1979 per esclusivo uso di «deposito e vendita di

stock occasionali di mobili e arredamenti», per il canone annuo di 18 milioni e — trattandosi di attività transitoria — per la durata di due anni a decorrere dal 1° dicembre 1979. Davanti

al Pretore di Bari, ove era stata convenuta per la convalida, si costituiva l'intimata e si opponeva alla domanda eccependo che la locazione aveva la durata legale di sei anni ex art. 27

1. n. 392 del 1978, stante la nullità della clausola pattizia di

più breve durata ai sensi del successivo art. 79. Con ordinanza

del 28 novembre 1981 l'adito pretore, ritenuto che l'attività com merciale suindicata era astrattamente ipotizzabile anche in for ma transitoria, disponeva il rilascio della res locata e rimetteva

le parti davanti al Tribunale di Bari, competente per valore nel la successiva fase di merito, in esito alla quale veniva pronun ciata sentenza 18 giugno - 10 dicembre 1982 con la quale era

stata rigettata la domanda della locatrice, con compensazione delle spese del grado.

Proponeva appello la Baby Park, al quale resisteva la società

Arredamenti Rizza, eccependone preliminarmente l'inammissi bilità od improcedibilità in quanto, nelle more del giudizio di

prime cure, con rogito del 28 aprile 1982, i capannoni erano stati alienati a tale Franco Antonicelli, il quale si era assunto

l'impegno di proseguire il processo. Quest'ultimo interveniva

(1) La Cassazione, rilevando come tra le attività contemplate nei pri mi commi dell'art. 27 1. 392/78 non ne esistono alcune «ontologica mente transitorie», potendo tutte essere — a ben vedere — di natura transitoria o meno, secondo il caso concreto, corregge il tiro di Cass. 11 agosto 1987, n. 6896, Foro it., 1988, I, 3382 (unico precedente edi

to), che aveva affermato — in relazione, tuttavia, ad una fattispecie affatto diversa — essere la transitorietà della locazione ad uso profes sionale, industriale o artigianale, ex art. 27, 5° comma, 1. 392/78, «pa lesemente riferita... non già ad eventuali vicende temporali, bensì alla natura dell'attività professionale o commerciale...».

In dottrina, per rilievi analoghi a quelli svolti nella pronunzia in epi grafe, e quindi nel senso che (fermo restando che la deroga di cui al l'art. 27, 5° comma, 1. 392/78 è stata prevista nell'interesse del condut

tore) la nozione di «transitorietà» va ricollegata non tanto al tipo di

attività, quanto piuttosto alla utilizzazione dell'immobile locato, v. A.

Jannarelli, in Equo canone, Cedam, Padova 1980, 241 ss.; Cosentino

Vrrucci, Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985, Utet, Torino, 1986, 281; Bucci-Malpica-Redivo, Manuale delle locazioni, Cedam, Pado

va, 1989, 429 ss. V. anche F. Trifone, La locazione: disposizioni gene rali e locazioni di fondi urbani, in Trattato diretto da Rescigno, III, 11, 1984, 593 ss.

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PARTE PRIMA

volontariamente, facendo proprie le deduzioni dell'appellante, in rito e nel merito.

Con la sentenza di cui in epigrafe la corte barese, in totale

riforma di quella impugnata, ritenuta la natura transitoria del

rapporto, lo dichiarava convenzionalmente cessato alla data del

1° dicembre 1981, confermando l'ordinanza pretorile di rilascio

e condannando l'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante (e di secondo grado a favore

dell'Antonicelli). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.a.s.

Arredamenti Rizza, affidato a due motivi illustrati anche con

memoria, ai quali resistono la s.r.l. Baby Park e l'Antonicelli

con controricorsi separati ma identici.

Motivi della decisione. — (Omissis). Il primo motivo va, quin

di, rigettato.

Uguale sorte spetta al secondo motivo con cui, entrando nel

merito della controversia, la ricorrente impugna l'accertamen

to, effettuato dalla corte barese, circa la natura transitoria della

locazione de qua sotto il duplice profilo della violazione di leg

ge (art. 27 in relazione all'art. 79 1. n. 392 del 1978, nonché

agli art. 1362 e 2697 c.c.) e dell'omessa o, quanto meno, insuf

ficiente motivazione. In realtà, appare prevalente ed assorbente

il primo profilo di censura, quello di legittimità, dal momento

che la stessa società Arredamento Rizza riconosce che il giudice del gravame non ha fatto mancare, a sostegno del suo convinci

mento, argomentazioni che di per sé potrebbero apparire logi che e, perciò, sottratte a sindacato in questa sede. Ma tali argo

mentazioni, fondate sull'applicazione, nella valutazione del con

tratto intercorso fra le parti, delle regole dell'ermeneutica

contrattuale ex art. 1362 ss. c.c. (con riguardo alle trattative

precontrattuali, alla volontà delle parti emergente dal contratto

stesso in tutte le sue clausole, anche alla luce del comportamen to delle stesse posteriore alla conclusione dell'accordo), pogge rebbero — a parere della ricorrente — su un errore di diritto, che cioè la deroga prevista nel 5° comma dell'art. 27 della legge

sull'equo canone — secondo cui il contratto di locazione non

abitativa può essere stipulato per un periodo più breve (di sei

anni) qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile

abbia, per sua natura, carattere transitorio — rientri nella piena

disponibilità delle parti; mentre, invece, tale deroga potrebbe trovare luogo solo con riguardo alla natura obiettiva dell'attivi

tà, cioè quando vi sia la certezza, indipendente dalle dichiara

zioni contrattuali e dai comportamenti delle parti, che l'attività

sia intrinsecamente e naturalmente transitoria in quanto «corre

lata ad un certo avvenimento o a determinati fatti che induco

no, senza incertezze, che l'immobile non interessa al conduttore

se non per un tempo determinato».

La censura, per quanto acutamente formulata, ad un esame

approfondito non merita accoglimento, ancorché sembri trova

re conforto nell'unico precedente di questa corte, secondo cui

la transitorietà della locazione deve trovare riferimento non in

eventuali vicende temporali, bensì nella natura dell'attività pro fessionale o commerciale, richiedente oggettivamente durata e

stabilità del rapporto (Cass. 6896/87, Foro it., 1988, I, 3384; ma nella specie si trattava di un ufficio di consulenza commer

ciale nella fase di avviamento e la pronuncia è stata giustificata «anche in considerazione dell'assenza di ogni previsione con

trattuale sulla transitorietà»). Essa poggia sull'equivoco che nel

l'ambito delle attività contemplate nell'art. 27 1. n. 392 del 1978

ne esistono alcune ontologicamente transitorie, laddove, a ben

riflettere, dette attività (commerciali, industriali, artigianali, tu

ristiche e professionali) possono essere, in sé, tanto di natura

transitoria che di natura non transitoria. L'esattezza di questa affermazione trova conferma anche negli esempi addotti dalla

ricorrente, che ravvisa ipotesi di locazioni transitorie in quelle

stipulate da un comitato elettorale, o per la vendita di prodotti in occasione di avvenimenti specifici, o con riguardo a comples si di beni determinati (un fallimento, un'asta pubblica et simi

lia); casi in cui la natura transitoria dell'attività in vista della

quale è stata stipulata la locazione emerge non dal tipo di attivi

tà in sé, che è sempre di carattere commerciale, ma dalle parti colari caratteristiche del prodotto in relazione a determinate cir

costanze temporali. Tutti elementi desumibili dalla volontà del

le parti consacrata nell'atto contrattuale od evidenziata dal loro

comportamento complessivo (è appena il caso di aggiungere che

la locazione stipulata da un comitato elettorale esula dall'ambi

to di quelle particolarmente tutelate dall'art. 27 sopracitato) e,

Il Foro Italiano — 1991.

quindi, indagabili secondo i normali criteri dell'ermeneutica con

trattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c. Questa è la premessa esatta

da cui prendere le mosse, perfettamente evidenziata dal giudice del merito che ne ha tratto le inevitabili conseguenze, proceden do a tutti gli accertamenti necessari per verificare, nel caso di

specie, la natura dell'attività. E tali accertamenti hanno riguar dato la fase delle trattative precontrattuali, la redazione del con

tratto da parte di persone esperte, la clausola di durata biennale

con facoltà per la conduttrice di protrarla solo per un terzo

anno, l'altra clausola con il patto di non concorrenza biennale

in rapporto al commercio di un determinato genere di mobili

(da giardino, per bambini, per seconda casa), l'esercizio nello

stesso comprensorio da parte della Baby Park di un commercio

analogo, l'oggetto dell'attività consistente in deposito e vendita

di blocchi o quantità di mobili o arredamenti reperiti sul merca

to nazionale (rimanenze o prototipi), attività che la stessa con

duttrice non aveva contestato d'avere in concreto esercitato per brevi periodi nelle città precedentemente visitate. Dal complesso dei suesposti elementi il giudice del gravame ha tratto la convin

zione della coincidenza tra volontà contrattuale ed oggetto del

negozio, ambedue cospiranti a fare ragionevolmente ritenere la

natura transitoria del commercio che la Arredamenti Rizza an

dava ad esercitare. Ulteriori elementi a conforto di tale convin

cimento, il suddetto giudice ha tratto dalla misura del canone

(lire 18.000.000) annuo — siccome adeguata alla redditività del

l'impresa — e del deposito (lire 3.000.000, pari a due mensili

tà), tacciando invece di equivocità o, comunque, di non decisi

vità le altre due clausole relative all'aggiornamento del canone

a partire dall'eventuale quarto annuo ed all'assicurazione quin

quennale contro gli incendi, nelle quali ha ravvisato un caratte

re prevalentemente precauzionale. Infine, il giudice d'appello si è fatto carico di due elementi sui quali si era più specificata mente fondato il contrario avviso del giudice di primo grado

e, cioè, l'entità delle spese per le innovazioni e la pubblicità nonché la dovizia di beni e mezzi utilizzati per l'esercizio del

l'impresa, di ambedue rilevandone la scarsa consistenza a prò della tesi dell'appellata, in quanto le innovazioni erano state

preventivate per una spesa (12 milioni) che avrebbe gravato sul

la conduttrice solo per la metà (6 milioni) e si erano poi risolte

nella sola realizzazione di un servizio igienico (con esclusione

dell'impianto di riscaldamento) e le spese di pubblicità andava

no rapportate alla natura intensiva della campagna di vendite.

Concludendo, l'ampia ed articolata motivazione dell'impu

gnata sentenza, priva di errori di diritto e di vizi logici, si risol

ve in una serie, esauriente ed adeguata, di apprezzamenti di

fatto, incensurabili in questa sede di legittimità; anche il secon

do motivo va, pertanto, rigettato e, con esso, l'intero ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 17 agosto

1990, n. 7692; Pres. Chiavelli, Est. Senese, P.M. Tridico

(conci, conf.); Giraldo (Avv. Tosatti) c. Inps (Avv. Liron

curti, Romoli). Cassa Trib. Rimini 25 settembre 1986.

Previdenza sociale — Servizio come sanitario non di ruolo —

Riscatto del servizio preruolo — Contribuzione obbligatoria

Inps — Utilizzabilità ai fini della prosecuzione volontaria (L. 6 luglio 1939 n. 1035, approvazione dell'ordinamento della

cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, art. 61; 1.

11 aprile 1955 n. 379, miglioramento del trattamento di quie scenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previden za presso il ministero del tesoro, art. 34; 1. 24 ottobre 1962

n. 1593, riforma del trattamento di quiescenza della cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli isti

tuti di previdenza presso il ministero del tesoro, art. 2, 5).

Il riscatto dei servizi resi quale assistente ospedaliero non di

ruolo, esercitato dal sanitario ai sensi del combinato disposto

degli art. 5 l. 1593/62, 34 l. 379/55 e 61 l. 1035/39, lascia inalterato il precedente rapporto assicurativo obbligatorio del

quale sia eventualmente titolare il soggetto che ha esercitato

il riscatto stesso; pertanto, legittimamente può essere oggetto di

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