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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione III civile; sentenza 2 maggio 1990,...

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sezione III civile; sentenza 2 maggio 1990, n. 3620; Pres. Iannotta, Est. Morsillo, P.M. Benanti (concl. conf.); Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno c. Soc. Fimi (Avv. Criscuolo), Soc. Adileasing (Avv. Francione, Pelosi, Irti). Cassa App. Roma 22 settembre 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 2165/2166-2169/2170 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185570 . Accessed: 24/06/2014 22:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 22:50:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 2 maggio 1990, n. 3620; Pres. Iannotta, Est. Morsillo, P.M. Benanti(concl. conf.); Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno c. Soc. Fimi (Avv.Criscuolo), Soc. Adileasing (Avv. Francione, Pelosi, Irti). Cassa App. Roma 22 settembre 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2165/2166-2169/2170Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185570 .

Accessed: 24/06/2014 22:50

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che la liberalità può essere esclusa, in via di eccezione alla rego la, a norma dello stesso art. 12, 2° comma, n. 6, 1. 153/69, ma deve trattarsi di elargizione con le connotazioni indicate dalla

norma, tra cui la dazione una tantum e non già ripetitiva come è il pagamento dei premi.

I dipendenti infatti sono terzi, rispetto alla stipulazione del contratto di assicurazione, nel quale il promittente indirizza la sua promessa allo stipulante e non ai beneficiari (quali essi pos sono configurarsi), ai quali, come appare evidente, va il vantag gio rappresentato dalla copertura assicurativa che conseguono proprio attraverso il pagamento dei premi, che sarebbero rima sti a loro carico ove avessero voluto procurarsela altrimenti.

Resta, infine, da dire che con riferimento al periodo di versa mento dei premi, che qui vengono in questione, certamente an teriore al 1° gennaio 1988, data di entrata in vigore del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) non rileva l'eventuale incidenza che sulla retribuzione c.d. imponibile, secondo l'orientamento interpretativo dell'art. 12 1. n. 153 del 1969, potrebbe avere l'art. 48 del t.u. anzidetto che con il titolo «determinazione del reddito di lavoro dipen dente» disciplina gli elementi che vi concorrono o ne sono esclusi e tra questi i c.d. fringe-benefits attribuiti anche per altro tra mite al dipendente od ai suoi familiari (ed in particolare premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal dato re di lavoro).

II ricorso incidentale con il quale la controricorrente denun zia «violazione o falsa applicazione dell'art. 12 1. 30 aprile 1969 n. 153, e dell'art. 112 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddit

toria motivazione circa punti decisivi della controversia» va di

chiarato inammissibile.

La stessa controricorrente infatti — precisando che lo propo ne, più che contro specifiche statuizioni (che mancano) della

sentenza, contro le affermazioni contenute nel ricorso principa le secondo le quali il tribunale avrebbe riconosciuto la natura non liberale del beneficio e la riferibilità della causa giuridica

dell'erogazione del premio al sinallagma del rapporto di lavoro e avrebbe ampliato addirittura la base imponibile, questioni que ste che sono rimaste estranee al ragionamento in base al quale la lite è stata decisa e, come tali, sarebbero assorbite — pervie ne alla stessa conclusione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al

ricorso accolto con rinvio della causa ad altro giudice, che si

designa nel Tribunale di Prato, il quale la deciderà attenendosi

ai principi enunciati in motivazione.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 2 mag gio 1990, n. 3620; Pres. Iannotta, Est. Morsillo, P.M. Be

nanti (conci, conf.); Agenzia per la promozione dello svilup

po del Mezzogiorno c. Soc. Fimi (Avv. Criscuolo), Soc. Adi

leasing (Avv. Francione, Pelosi, Irti). Cassa App. Roma

22 settembre 1986.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Disciplina transitoria — Contratti soggetti a proroga — Ulteriore proroga biennale — Ambito di appli cazione (L. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni

di immobili urbani, art. 42, 67, 70; d.l. 23 gennaio 1982 n.

9, norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia

di sfratti, art. 15 bis; 1. 25 marzo 1982 n. 94, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, art. unico).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili locati allo Stato o ad

altro ente pubblico territoriale — Disciplina — Estensione a

favore di enti pubblici diversi — Esclusione — Fattispecie

(L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 42).

La proroga biennale delle scadenze stabilite dall'art. 671. 392/78,

prevista dall'art. 15 bis d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, come con

vertito nella I. 25 marzo 1982 n. 94, si applica anche ai con

II Foro Italiano — 1991.

tratti contemplati dall'art. 42 l. 392/78, tra i quali quelli sti

pulati come conduttore dallo Stato. (1) La norma dell'art. 42, 1° comma, l. 392/78, che attraverso il

richiamo all'art. 27, 1° comma, estende la regola della durata

minima di sei anni alle locazioni stipulate in qualità dì con

duttore dallo Stato o da altro ente pubblico territoriale, non si applica a soggetti pubblici diversi da quelli espressamente

contemplati, come la soppressa Cassa per il Mezzogiorno e

l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che alla stregua della relativa disciplina legislativa vanno con

siderati enti pubblici distinti dallo Stato, e non organi di

questo. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 3 novem

bre 1982 la s.p.a. Fimi, quale procuratrice speciale della s.p.a.

Bastogi-Irbs, intimava alla Cassa per opere straordinarie nell'I

talia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) licenza per finita

locazione, alla data del 30 giugno 1983, dall'edificio del nucleo

direzionale di piazzale del Caravaggio 2/A in Roma, locatole

dall'Istituto romano beni stabili (ora fusosi con la Bastogi fi

nanziaria) con contratto del 21 luglio 1975, rinnovabile tacita

mente, in mancanza di disdetta, di anno in anno alla data del

30 giugno. L'intimante precisava che il contratto non era sog

getto alla 1. 27 luglio 1978 n. 392, attesa la qualità del condut

tore, convenendo contemporaneamente l'ente per la convalida

dinanzi al Pretore di Roma.

La cassa, costituendosi, si opponeva alla convalida, sostenen

do, viceversa, l'applicabilità della legge citata, ed il pretore, ri

tenendo sussistere i «gravi motivi» di cui all'art. 665 c.p.c., sen

za pronunciarsi sul rilascio, rimetteva le parti al tribunale com

petente per il merito.

Riassunta la causa dinanzi al tribunale, da parte della Fimi, la Cassa per il Mezzogiorno rimaneva contumace, depositando,

(1) Il principio riassunto in massima si fonda (come del resto eviden ziato in motivazione) sulla espressa previsione dell'ultimo comma del l'art. 15 bis d.l. 9/82. Nello stesso senso, v. Trib. Roma 5 luglio 1982, Foro it., Rep. 1985, voce Locazione, n. 595.

Per la legittimità costituzionale della proroga delle locazioni non abi tative disposta dalla norma testé citata, nonché della esclusione dal suo ambito di applicazione dei rapporti non soggetti a proroga all'entrata in vigore della 1. 392/78, v. Corte cost. 5 aprile 1984, n. 89, id., 1984, I, 1450, con nota di A. Cappabianca. Sull'inapplicabilità di tale proro ga biennale alle locazioni disciplinate dall'art. 71 1. 392/78, v. anche Cass. 29 marzo 1985, n. 2209, id., 1985, I, 2265.

Posizioni difformi erano, invece, emerse in ordine all'applicabilità ai rapporti contemplati dall'art. 42 1. 392/78 della successiva protrazio ne coattiva delle locazioni non abitative soggette alla disciplina transito ria di detta legge, ex art. 1° comma 9 bis, d.l. 12/85, convertito in 1. 118/85 (dichiarata, peraltro, costituzionalmente illegittima da Corte cost. 23 aprile 1986, n. 108, id., 1986, I, 1145, con nota di D. Piombo). V., in proposito: Trib. Parma 4 dicembre 1985, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 397; Pret. Firenze 7 gennaio 1986, ibid., n. 398; Pret. Pescara 6 dicembre 1985, ibid., n. 399; Pret. Linguaglossa 12 novembre 1985, ibid., n. 400; Pret. Bari 8 novembre 1985 e Pret. Monza 16 ottobre

1985, id., 1986, I, 270. Circa la mancata estensione ai rapporti di cui all'art. 42 1. 392/78

della temporanea sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita lo

cazione, da ultimo disposta dal d.l. 551/88, convertito in 1. 61/89, v. Corte cost. 20 dicembre 1989, n. 562, id., 1990, I, 768.

(2) Non constano precedenti in termini. Circa l'affermazione che la Cassa per il Mezzogiorno è ente dotato

di propria personalità giuridica, distinta da quella dello Stato, v., oltre alla giurisprudenza richiamata in motivazione, Cass. 28 luglio 1981, n.

4852, Foro it., Rep. 1982, voce Competenza civile, n. 108 (che ha esclu so l'estensione alla Cassa per il Mezzogiorno delle norme sul foro era

riale). Per Tar Lazio, sez. Ili, 9 giugno 1986, n. 2119, id., 1987, III, 390, essa andrebbe considerata, invece, come organo straordinario del l'amministrazione statale, pur se dotata di distinta personalità giuridica.

Per quanto riguarda la personalità giuridica dell'Agenzia per la pro mozione dello sviluppo del Mezzogiorno, v., specificamente, l'art. 4 1. 1° marzo 1986 n. 64 {Le leggi, 1986, 737 ss.).

Sul patrocinio dell'agenzia, v. Trib Catania 30 aprile 1991, in questo fascicolo, con nota di richiami.

Per qualche riferimento circa il carattere tassativo dell'indicazione

degli enti pubblici beneficiari dell'art. 42 1. 392/78, v. le note di richia mi a Cass. 5 dicembre 1985, n. 6101, Foro it., 1987, I, 1249 ed a Cass. 4 marzo 1988, n. 2274, id., 1989, I, 3179. Adde, in dottrina, Bucci

Malpica-Redivo, Manuale delle locazioni, Padova, 1989, 378 e 445.

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2167 PARTE PRIMA 2168

solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, una com

parsa di costituzione, che il tribunale riteneva irrituale.

Con sentenza 5 marzo - 18 aprile 1984 il tribunale dichiarava cessata la locazione alla data del 30 giugno 1983 e condannava la Cassa per il Mezzogiorno al rilascio dell'immobile, compen sando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza la cassa proponeva appello con atto noti ficato il 26 giugno 1984, chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, in forza di un unico motivo.

Costituitosi il contraddittorio in secondo grado, la Fimi, nel

l'indicata qualità, contestava il motivo addotto, chiedendo il

rigetto dell'appello. Nel giudizio interveniva la s.p.a. Adileasing, la quale, dichia

rando di aver acquistato l'immobile dalla Bastogi-Irbs con scrit tura in data 16 marzo 1981 e che un contratto di leasing stipula to con la venditrice era stato risolto alla data del 3 dicembre

1982, chiedeva il rigetto dell'appello nonché, la condanna della Casmez a rilasciare l'immobile occupato, ormai, senza titolo.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 29 aprile-22 set tembre 1986, confermava l'impugnata decisione, dichiarando però inammissibile l'intervento. Osservava in particolare la corte del merito che l'Adileasing era avente causa dalla Bastogi-Irbs e, quindi, poteva spiegare intervento solo in caso di sentenza af fetta da dolo o collusione, vizi nella specie non allegati né sussi stenti. La tesi della cassa, poi, secondo cui la locazione, ai sensi dell'art. 15 bis d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in 1. 25 marzo 1982 n. 94 doveva avere termine al 30 giugno 1986, in

quanto essa era organo dello Stato, anche se fornito di persona lità propria, era infondata; la proroga prevista dall'indicata nor

ma, invero, non si estendeva ai contratti previsti dall'art. 42 1. 392/78 e, comunque, anche a voler seguire la tesi della cassa, era da escludersi che essa fosse organo dello Stato, in quanto ente pubblico istituzionale e strumentale dello Stato.

Infatti la cassa aveva non soltanto una sua personalità giuri dica, ma i suoi atti non erano riferibili allo Stato, da cui si

distingueva anche perché le attività di sua competenza, al mo mento della scadenza dei termini, dovranno a questo essere de

voluti, disposizione, questa, superflua ove si trattasse di organo dello Stato. Pertanto, trattandosi di norma eccezionale non po teva avere interpretazione estensiva ed in ispecie applicarsi ad enti diversi da quelli contemplati dalla legge né mutava le ac cennate conclusioni l'intercorsa soppressione e liquidazione del la cassa.

Avverso tale pronuncia, con atto depositato il 27 gennaio 1987, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso depositato il 5 marzo 1987 anche la Adilea

sing s.p.a. che chiede il rigetto dell'impugnazione e spiega a

propria volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste del pari con controricorso la Fimi.

Motivi della decisione. — Preliminarmente i ricorsi vanno riu

niti, trattandosi di ricorso e controricorso con ricorso incidenta le proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo mezzo di gravame la ricorrente agenzia denun cia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 bis, 1° e ultimo

comma, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche nella 1. 23 marzo 1982 n. 94 e del combinato disposto dello stesso art. 15 bis e degli art. 42, 67, 1° e 2° comma, 70 1.

392/78, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo che la corte avrebbe errato nell'escludere in relazione alle loca zioni stipulate dallo Stato la proroga biennale ex art. 94/82, ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della leg ge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente. Ai con tratti in corso al momento dell'entrata in vigore della 1. 392/78

(come nella specie) si applicherebbe l'art. 15 bis 1. 94/82. Il primo motivo di ricorso è fondato e la motivazione del

l'impugnata sentenza deve essere corretta sul punto. Infatti, in tema di locazione di immobili urbani, l'applicabilità della pro roga di cui al d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 ai contratti stipulati dallo Stato è espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 bis del medesimo decreto legge. La norma citata ha, infatti, prorogato di due anni i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, cul turali e scolastiche nonché a sede di partiti o di sindacati e quel li stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici non territoriali in qualità di conduttori ed ha stabilito che tali contratti hanno la stessa durata di cui al 1° comma dell'art. 27 della legge.

Il Foro Italiano — 1991.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli art. 32 e 41 nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III ed il preavviso per il rilascio di cui all'art. 28.

Ma, anche correggendo nel senso indicato la motivazione del

l'impugnata sentenza, non per ciò stesso ne deriva l'accogli mento del ricorso dell'Agenzia per il Mezzogiorno. La difesa dell'amministrazione sostiene, infatti, violazione e falsa appli cazione degli art. 1 e 2 e delle altre disposizioni della 1. 646/50 e successive modificazioni ed integrazioni, dei principi che si desumono da dette disposizioni, dei principi generali in materia di organizzazione amministrativa, in relazione all'art. 360, n.

3, c.p.c. La Cassa per il Mezzogiorno secondo l'avvocatura sarebbe

organo dello Stato, munito di personalità giuridica, in quanto 11 coordinamento e la sostanziale equiparazione tra le opere del la cassa e quelle dello Stato stabilite dalla legge anche ai fini

degli oneri finanziari, dimostrerebbero tale assunto, che sareb be confermato pure dal fatto che il collaudo sarebbe eseguito da uffici statali. La cassa, inoltre, perseguiva i propri scopi in

concorso con altri organi dello Stato e non aveva proprio patri monio. D'altra parte, essa non è mai stata definita dalla legge come ente pubblico ed il suo personale era statale ed essa era difesa in giudizio dall'avvocatura dello Stato, né avrebbe mai avuto un proprio statuto. Non rileverebbe, poi, che gli atti della cassa non siano imputabili allo Stato, potendosi avere organi persona i cui atti non si imputano allo Stato, ed anche se cassa e Stato fossero distinti, il secondo sarebbe sempre succeduto alla prima.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, infatti, de dotto che in ogni caso il contratto di locazione stipulato dalla cassa non può essere considerato stipulato dallo Stato ai sensi dell'art. 42 1. 392/78 e dunque non avrebbe la durata minima

legale di sei anni, che risulta dal rinvio che tale disposizione fa all'art. 27 della legge, sul rilievo che la cassa non poteva in ogni caso essere considerata organo dello Stato. La tesi dei

giudici del merito è esatta.

La soppressa Cassa per il Mezzogiorno non può infatti (né lo poteva) identificarsi con lo Stato, ma costituiva un ente pub blico da questo distinto, come è fatto palese dall'art. 2 della

legge istitutiva 10 agosto 1950 n. 646 e dall'art. 13 allegato 1 del d.p.r. 6 marzo 1978, che attribuivano alla cassa «propria personalità giuridica». La conferma si trae dall'art. 29 della legge istitutiva che stabilisce che in caso di scioglimento o di cessazio ne dell'attività della cassa «i diritti e le obbligazioni della mede sima sono trasferiti allo Stato», disposizione quest'ultima che risulterebbe vuota di senso ove si trattasse di organo stesso del lo Stato. Conferma ulteriore si trae dall'art. 22 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, secondo cui la cassa corrisponde allo Stato un'im

posta sostitutiva, il che sarebbe inconcepibile se la cassa si fosse identificata con lo Stato. D'altra parte, che la cassa non costi tuisca organo dello Stato è stato di recente affermato da questa Suprema corte con la sentenza 17 novembre 1983, n. 6858 (Fo ro it., Rep. 1983, voce Competenza civile, n. 242) che ha stabi lito che le norme relative al foro della pubblica amministrazio ne si riferiscono alle sole controversie in cui sia parte un'ammi nistrazione dello Stato, e non sono quindi estensibili nei riguardi degli enti che, pur svolgendo attività propria dello Stato, sono dotati di autonoma personalità giuridica come la Cassa per il

Mezzogiorno.

Questa corte, peraltro, già in precedenza aveva ritenuto che le norme sul foro erariale non sono estensibili alle cause con enti che abbiano soggettività formalmente distinta da quella dello

Stato, come la Cassa per il Mezzogiorno (Cass. 15 settembre

1978, n. 4150, id., Rep. 1978, voce cit., n. 102). Infatti la Cassa per il Mezzogiorno, come peraltro è stato

sostenuto dalla dottrina più autorevole, si configura come ente

pubblico strumentale, (cfr. Cons. Stato 19 ottobre 1976, n. 359, :d., Rep. 1976, voce Amministrazione dello Stato, n. 118) cioè :nte pubblico che persegue fini propri di altri enti territoriali Dnde proprio in relazione al cennato orientamento dottrinale : giurisprudenziale l'impugnata sentenza ha escluso che la Cas sa per il Mezzogiorno possa identificarsi con lo Stato; con la

xmseguenza ulteriore che non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 12 1. n. 392 del 1978 né essendo l'immobile adibito ad una delle ittività indicate dall'art. 27, la locazione in questione non può itenersi disciplinata da essa, e la disdetta è stata tempestiva nente data (cfr., anche in ordine alla pretesa identificazione del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la cassa con un organo dello Stato, Cass. 18 marzo 1987, n.

2724), id., Rep. 1987, voce Atto amministrativo, n. 54). Né la prospettata identificazione della ricorrente con lo Stato

può configurarsi sotto il profilo dello ius superveniens (1. 1°

marzo 1986 n. 64), perché anche in base a tale normativa l'A

genzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si ap

palesa quale ente pubblico (non territoriale) distinto e diverso

dallo Stato, del quale non rappresenta un organo.

Infatti, ai sensi dell'art. 3 della citata legge è stato istituito

il dipartimento per il Mezzogiorno con competenza generale in

materia di interventi nel settore, mentre l'agenzia ha una com

petenza limitata esclusivamente agli interventi finanziari di cui

all'art. 4 allegato 3 della 1. n. 64. Conferma di tale ruolo è,

peraltro, desumibile dal rapporto con l'attività degli altri enti

di promozione per lo sviluppo del Mezzogiono' (art. 6), onde

l'agenzia è posta sullo stesso piano di altri enti pubblici che

non si identificano con l'amministrazione dello Stato, di talché

deve dirsi che trattasi di un ente con distinta soggettività rispet to a quella dello Stato, sottoposta al contollo della Corte dei

conti nelle forme previste dall'art. 12 1. 21 marzo 1958 n. 259

(Corte conti 16 dicembre 1986, n. 1898, id., 1988, III, 308), controllo diverso da quello esercitato dalla Corte dei conti sugli atti dell'amministrazione dello Stato ai sensi del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni.

Ne deriva, pertanto, che anche alla luce dell'indicato profilo dello ius superveniens, il motivo deve essere rigettato.

Con il terzo motivo di gravame la ricorrente sostiene la viola

zione sotto altro profilo dell'art. 42 1. 392/78, in relazione al

l'art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto ai contratti di locazione stipu lati dalla cassa si applicherebbe l'art. 42 1. n. 392, e che la corte

del merito avrebbe condotto sulla norma un'esegesi letterale e

formalistica, né potrebbe scindersi le attività della cassa in atti

vità burocratiche, attesa l'interdipendenza delle stesse. La do

glianza è infondata, perché l'indicazione tassativa di cui all'art.

42 della legge esprime chiaramente la volontà di consentire ad

alcuni soggetti l'accesso a detemrinati benefici, con l'ovvia esclu

sione degli altri che non rientrano (come la cassa) in tale cate

goria, e poiché la norma ha carattere eccezionale essa non è

suscettibile di interpretazione estensiva. Del resto, la norma ha

un suo inequivocabile significato, che mal si presterebbe ad in

terpretazioni estensive non consentite (Cass. 11 gennaio 1983,

n. 190, id., Rep. 1983, voce Legge, n. 27; 7 aprile 1983, n.

2454, ibid., n. 26), onde l'esegesi su di essa condotta dalla corte

del merito lungi dall'essere formalistica e superficiale si è rivela

ta congrua, attenta e corretta.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

Va, adesso, esaminato il ricorso incidentale della Adileasing.

Secondo la controricorente, il cui intervento è stato dichiara

to inammissibile in grado d'appello, essa avrebbe potuto inter

venire nel giudizio, essendo succeduta a titolo particolare nel

diritto controverso della Bastogi-Irbs, in quanto l'acquisto del

l'immobile ad opera della ricorrente sarebbe avvenuto prima

dell'inizio del processo ed il contratto di leasing che legittimava

la Bastogi si sarebbe risolto nel corso di questo. Peraltro, in

concreto, ci si troverebbe in presenza di un rapporto di deriva

zione sostanziale, con ingresso dell'acquirente nella stessa posi

zione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Il motivo è fondato. La s.p.a. Adileasing ha spiegato inter

vento principale in appello, deducendo la propria qualità di aven

te causa della Bastogi, in quanto era subentrata nella disponibi

lità dell'immobile, per effetto della risoluzione del contratto di

leasing, nel corso del giudizio di rilascio.

Orbene, l'impugnata sentenza, pur dando atto che trattavasi

dall'avente causa della Bastogi-Irbs ha negato alla società Adi

leasing la facoltà di intervenire in appello sotto il profilo che,

ai sensi del combinato disposto degli art. 344 e 404 c.p.c., l'a

vente causa sarebbe legittimato all'opposizione e, quindi, all'in

tervento in causa solo ove la sentenza sia effetto di dolo o col

lusione tra le parti, il che nella specie non è stato allegato.

Ma una tale tesi non può considerarsi corretta in quanto,

per costante giurisprudenza di questa corte, nell'ipotesi di suc

cessione a titolo particolare nel diritto controverso, l'art. Ili

c.p.c. consente in ogni caso l'intervento in causa del successore

a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni

in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trova (Cass. 8

giugno 1983, n. 3931, id., Rep. 1983, voce Procedimento civile,

n. 115). Peraltro, perché si abbia successione a titolo particola

II Foro Italiano — 1991 — Parte I-39.

re nel diritto controverso, non è neanche necessario che venga alienato lo stesso diritto, ma è sufficiente che l'alienazione com

porti, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentro

dell'acquirente nella posizione giuridica, attiva o passiva, cui

inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Cass. 6 giugno 1983, n.

3868, ibid., n. 116; 13 agosto 1985, n. 4432, id., Rep. 1985, voce cit., n. 43).

E poiché non risulta contestato che l'Adileasing abbia acqui stato l'immobile dalla Bastogi anteriormente all'inizio del pro cesso (scrittura del 16 marzo 1981), come risulta dalla narrativa

di fatto dell'impugnata sentenza, e che il contratto di leasing era stato risolto alla data del 3 dicembre 1982 e dunque nel

corso del giudizio, ne deriva che il motivo di ricorso incidentale

deve essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza sul punto e rinvio degli atti ad altra sezione della Cor

te d'appello di Roma.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 aprile

1990, n. 3306; Pres. Bologna, Est. Pannella, P.M. Lanni

(conci, conf.); Soc. Salmi (Avv. Contaldi, Dal Piaz) c. Fall,

soc. Salmi (Avv. Ledda). Dichiara inammissibile ricorso av

verso Trib. Torino 5 marzo 1987.

Concordato preventivo — Risoluzione — Sentenza di fallimen

to — Impugnazione — Opposizione alla sentenza di fallimen

to — Necessità (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 18, 186).

Avverso la sentenza con cui il tribunale, dichiarando la risolu

zione del concordato preventivo, pronunci sentenza di falli

mento, l'impugnazione va proposta con il rimedio dell'oppo

sizione alla sentenza di fallimento di cui all'art. 18 l. fall. (1)

(1) Negli esatti termini, Cass. 7 ottobre 1975, n. 3179, Foro it., Rep.

1975, voce Fallimento, n. 178; 15 luglio 1965, n. 1553, id., 1965, I,

1404; 24 luglio 1962, n. 2083, id., Rep. 1962, voce Concordato preven

tivo, n. 21. Contra, Cass. 9 marzo 1957, n. 799, id., Rep. 1957, voce

Fallimento, n. 486, secondo la quale il rimedio doveva consistere nel

ricorso per cassazione ex art. Ill Cost. In dottrina, a favore della tesi dell'impugnazione mediante opposi

zione alla sentenza di fallimento, Frascaroli Santi, Il concordato pre

ventivo, Padova, 1990, 812; Lo Cascio, Il concordato preventivo, Mi

lano, 1986, 520 ed ivi alla nota 48 per ulteriori richiami di dottrina.

La decisione in rassegna non si segnala tanto per il principio di dirit

to affermato, quanto piuttosto per il fatto che, se la sentenza di merito

oggetto dell'esame, fosse stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del

la 1. 26 novembre 1990 n. 353 (provvedimenti urgenti per il processo

civile), ci si sarebbe dovuti porre il problema dell'individuazione del

giudice competente secondo la ripartizione collegiale o monocratica sug

gerita dall'art. 88 della cennata normativa.

Sull'argomento, e più in generale sui rapporti fra riforma del codice

di procedura civile e legge fallimentare, cfr. il contributo di M. Fabia

ni, che segue.

* * *

Prime impressioni su alcune interferenze fra la riforma del codice

di procedura civile e la legge fallimentare.

La 1. 26 novembre 1990 n. 353 in tema di «provvedimenti urgenti

per il processo civile» contiene alcune disposizioni che rendono necessa

ria un'opera di collegamento ed inquadramento sistematico con diversi

istituti della materia concorsuale. La «specialità» del diritto fallimentare, non direttamente intaccato

(salvo la previsione di cui all'art. 88) dalle regole poste dalla 1. 353/90,

potrebbe indurre l'interprete a guardare con sfavore la «novella», allo

scopo di pervenire ad una sostanziale disapplicazione della riforma ai

procedimenti concorsuali. Gli intrecci esistenti fra nuovo rito e legge

fallimentare, spesso di non agevole soluzione, si prestano, forse, a pri

vilegiare una siffatta prospettazione.

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