sezione lavoro; sentenza 26 febbraio 1988, n. 2059; Pres. Zappulli, Est. Berni Canani, P.M.Gazzara (concl. conf.); Lonero (Avv. Cardinale) c. Azienda municipalizzata nettezza e autolineeurbane di Molfetta (Avv. Riccardi). Conferma Trib. Bari 2 gennaio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1541/1542-1543/1544Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181248 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
re — in mancanza di un espresso dato normativo — la notifica
della sentenza.
Le precedenti osservazioni esimono da qualsiasi indagine sulla
funzione della notifica della sentenza, sulla quale ha insistito la
difesa della ricorrente a sostegno della tesi ora disattesa.
Concludendo, si deve quindi ritenere che l'art. 23, 1° comma, 1. 689 del 1981, nello stabilire che il ricorso in opposizione ed
il decreto sono notificati all'autorità che ha emesso l'ordinanza, oltre a derogare — qualora tale autorità sia una amministrazione
dello Stato — al 1° comma dell'art. 11 r.d. 1611 del 1933, rende
inapplicabile — in caso di contumacia del convenuto o di sua
costituzione personale — il 2° comma dello stesso articolo, sicché
la notifica della sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve essere effettuata, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, alla stessa amministra
zione convenuta e non presso l'ufficio dell'avvocatura distrettua
le dello Stato competente per territorio, in base ai principi generali di cui agli art. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le
controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in
caso di inapplicabilità dell'art. 11, 1° comma, r.d. cit.
4. - Pertanto, poiché nella specie il ricorso per cassazione è
stato proposto oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla
notifica della sentenza al prefetto, rimasto contumace nel giudi zio innanzi al pretore, lo stesso va dichiarato inammissibile.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 26 febbraio
1988, n. 2059; Pres. Zappulli, Est. Berni Canani, P.M. Gaz
zara (conci, conf.); Lonero (Avv. Cardinale) c. Azienda mu
nicipalizzata nettezza e autolinee urbane di Molfetta (Avv.
Riccardi). Conferma Trib. Bari 2 gennaio 1986.
Impiegato degli enti locali — Aziende municipalizzate — Assun
zioni a termine — Limiti — Legittimità — Questione manife
stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., art. 2093, 2126; r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, t.u. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni
e delle province, art. 2; 1. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato, art. 1, 2; d.l. 10 no
vembre 1978 n. 702, disposizioni in materia di finanza locale, art. 5; 1. 8 gennaio 1979 n. 3, conversione in legge, con modifi
cazioni, del d.l. 10 novembre 1978 n. 702; d.l. 7 maggio 1980
n. 153, norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980, art. 8; 1. 7 luglio 1980 n. 299, conversio
ne in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153).
Il regime delle assunzioni a tempo determinato negli enti locali
di cui all'art. 5 l. 8 gennaio 1979 n. 3, applicabile anche alle
aziende municipalizzate, nella parte in cui dispone la risoluzio ne di diritto del rapporto al compimento del periodo massimo
di novanta giorni nell'anno solare e la insuscettibilità della sua
conversione a tempo indeterminato, risponde ad esigenze di ri
sanamento della finanza locale e di imparzialità e selezione nel
l'accesso al pubblico impiego, onde non sussiste alcuna disparità di trattamento con il diverso regime vigente nel rapporto di
lavoro con gli enti pubblici economici ed è manifestamente in
fondata la relativa questione di costituzionalità. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Molfet
ta del 6 febbraio 1982 Antonio Lonero, esponendo di essere stato
assunto dalla locale azienda municipalizzata nettezza e autolinee
urbane con contratti a termine da luglio ad ottobre 1980 e dall'a
(1) Negli identici termini si sono pronunziate più volte la stessa Cassa
zione e la Corte costituzionale: v. Cass. 8 luglio 1986, n. 4461 (su rappor to a termine con azienda municipalizzata farmacie comunali), Foro it.,
1987, I, 1533 con nota di richiami sulla posizione della giurisprudenza in materia (con dissensi fra i T.A.R.) e sulla operatività, nel caso di rap
porto nullo, del principio ex art. 2126 c.c.
Sul rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego, v. Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 1987, n. 440, in questo fascicolo.
li Foro Italiano — 1988.
prile al giugno 1981, e sostenendo che entrambe le assunzioni
erano state effettuate in violazione della 1. 18 aprile 1962 n. 230
(disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), chiede
va che il rapporto intercorso con l'azienda fosse dichiarato a tempo indeterminato e che i licenziamenti da questa deliberati fossero
dichiarati invalidi ed inefficaci, con conseguente ordine di reinte
gra nel posto di lavoro e condanna della stessa azienda al risarci
mento del danno. Costituitasi, l'azienda eccepiva il difetto di
giurisdizione del giudice adito.
Con sentenza 2 luglio - 19 ottobre 1982, il Pretore di Molfetta, disattesa l'eccezione pregiudiziale, accoglieva le domande del
Lonero.
La decisione, impugnata dall'azienda, veniva confermata dal
Tribunale di Trani con sentenza 12 - 21 maggio 1983.
Su ricorso dell'azienda la Corte di cassazione annullava, con
sentenza 22 giugno 1984 - 2 febbraio 1985, n. 696 (Foro it., Rep.
1985, voce Lavoro (rapporto), n. 516) la pronunzia del Tribunale
di Bari affermando che l'art. 5 d.l. 10 novembre 1978 n. 702
(convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 1. 8 gennaio 1979
n. 3) — il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di perso nale straordinario, da parte di comuni, province, consorzi e ri
spettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali
e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno sola
re), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di
diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in
violazione delle disposizioni dello stesso articolo — contiene una
disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo
d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con 1. 7 luglio 1980 n. 299)
che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del
personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le
assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiace re alla disciplina privatistica della 1. n. 230 del 1962, con la con
seguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono
suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, es
sendo per questi richiesti un concorso o una prova pubblica selet
tiva, salva restando peraltro l'applicabilità della disciplina dell'art.
2126 c.c.
Riassunta la causa, rinviata per nuovo esame al Tribunale di
Bari, il Lonero eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 5 1. 8 gen naio 1979 n. 3.
Con sentenza 5 dicembre 1985-2 gennaio 1986 il Tribunale di
Bari, disattesa l'eccezione, accoglieva l'appello proposto dall'a
zienda avverso la decisione del Pretore di Molfetta e rigettava
conseguentemente le domande proposte dal Lonero con il ricorso
introduttivo del giudizio. Considerava il tribunale che nessuna norma costituzionale im
pone che il contratto di lavoro a termine possa essere concluso
nelle sole ipotesi previste dalla 1. n. 230 del 1962, e d'altra parte consentire che un contratto di lavoro a termine stipulato illegitti mamente con un datore di lavoro pubblico si trasformi ipso iure
in contratto di lavoro a tempo indeterminato significherebbe va
nificare le disposizioni che, nel pubblico interesse, delimitano l'am
piezza degli organici dei vari enti pubblici e prevedono il sistema
del pubblico concorso o della prova selettiva per l'accesso all'im
piego pubblico. Avverso la decisione del Tribunale di Bari il Lonero ha propo
sto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste
l'azienda municipalizzata nettezza e autolinee urbane di Molfetta
con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di annullamento,
denunziandosi difetto e contraddittorietà di motivazione (art. 5
1. 8 gennaio 1979 n. 3 in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.) in ordine alla rilevanza e fondatezza della eccezione di illegittimi tà costituzionale dell'art. 3 Cost., si lamenta che il giudice di
rinvio non abbia considerato che, applicandosi a comuni, provin
ce, consorzi e rispettive aziende, e non anche agli enti pubblici
economici, la norma impugnata ingenera — non potendo distin
guersi tra azienda municipalizzata ed ente pubblico economico
attesa la rilevanza pubblica del fine da entrambi i tipi di organiz zazione perseguito — una ingiustificata disparità di trattamento
tra i lavoratori assunti da dette aziende, privati della tutela ap
prestata dalla 1. n. 230 del 1962, e quelli assunti da enti quali
istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio, per i
quali il rapporto di lavoro a termine, restando soggetto alla disci
plina generale dettata dalla legge del 1962, si converte, salvo le
eccezioni ivi previste, in rapporto a tempo indeterminato.
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1543 PARTE PRIMA 1544
Il motivo, impropriamente rubricato come denunzia di vizio
di motivazione, ripropone una eccezione di illegittimità costitu
zionale sollevata nel giudizio di rinvio, la quale, ad avviso del
collegio, è manifestamente infondata.
Le aziende municipalizzate, sebbene assimilabili, in quanto strut
ture imprenditoriali svolgenti autonomamente un'attività econo
mica con modalità e strumenti privatistici (v., ad es., Cass.
3697/86, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 123), agli enti pubblici economici, anche nella disciplina privatistica del rap
porto di lavoro con i propri dipendenti (dei quali l'art. 3 r.d.
1° luglio 1926 n. 1130 consentiva del resto l'inquadramento sin
dacale) sono imprese esercitate dai comuni, sia pure attraverso
una autonoma organizzazione anziché in economia, e come tali
rientrano nella previsione dell'art. 2093, 2° comma, c.c.
Previste dal r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 (art. 2) come organiz zazioni con capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari
per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le
azioni che ne conseguono, distinte dall'amministrazione ordina
ria comunale, con bilanci e conti separati ancorché incidenti sul
bilancio comunale per il previsto trasferimento al comune degli utili netti come delle eventuali perdite (ove non assorbite dal fon
do di riserva), esse sono dotate di ampia autonomia amministra
tiva, finanziaria e contabile, ma non di una soggettività giuridica distinta da quella dell'ente che le istituisce, al quale restano sul
piano finanziario collegate. In funzione di tale collegamento finanziario sono incluse nel
c.d. «settore pubblico allargato», complesso unitario dei flussi
di spesa riconducibili ad operatori pubblici considerato dalla 1.
20 luglio 1977 n. 407, e definito poi nella sua estensione soggetti va dagli art. 25 e 27 1. 5 agosto 1978 n. 468 come comprendente enti pubblici non economici, determinati in modo aperto (v. del
l'art. 25 i commi 2° e 6°) ma non, fatta eccezione per Enel ed
enti portuali, enti pubblici economici.
E nel contesto di provvedimenti (v. il d.l. 17 gennaio 1977 n.
2, convertito con modificazioni della 1. 17 marzo 1977 n. 62, ed
il d.l. 29 dicembre 1977 n. 946, convertito con modificazioni nel
la 1. 27 febbraio 1978 n. 43) intesi a controllare e frenare, anche
con il c.d. blocco delle assunzioni (passato poi, come disposto dall'art. 9 1. 26 aprile 1983 n. 130, al vaglio della Corte costitu
zionale in riferimento agli art. 117, 118 e 119 Cost., e dichiarato
illegittimo, ma non nel contenuto bensì nelle modalità di deroga
previste dalla norma denunziata, con sentenza n. 307 del 1983,
id., 1984, I, 341) l'indebitamento in quella parte del settore pub blico allargato costituita dalla finanza locale si colloca l'art. 5
d.l. 10 novembre 1978 n. 702, il quale fissa limiti per l'assunzio
ne di nuovo personale da parte di province, comuni, consorzi
e relative aziende, la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi
bilanci; prevede (12° comma del testo coordinato con la legge di conversione) per tali assunzioni l'espletamento di pubblici con
corsi o, per il solo personale salariato ed ausiliario, prova pubbli ca selettiva; consente che al di fuori dei limiti stabiliti si possa
procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze e per un periodo di tempo, an
che discontinuo, non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto
(15° comma dello stesso testo coordinato). Nel suddetto collegamento finanziario tra azienda municipaliz
zata e comune che la istituisce per provvedere attraverso di essa
all'espletamento di pubblici servizi trovano ragione l'estensione
alle aziende municipalizzate dei limiti posti, nel quadro del risa
namento della finanza locale, all'assunzione di personale e la sot
trazione, che ne è logica conseguenza, dei contratti di lavoro a
tempo determinato consentiti dall'art. 5 alla disciplina privatisti ca generale dettata dalla legge del 1962.
Concorre a giustificare l'inapplicabilità di quest'ultima a tali
contratti l'ulteriore ed autonoma esigenza di imparzialità nella
selezione del personale più idoneo che, in connessione con la na
tura dei servizi, di pubblica necessità e di pubblica utilità, assunti
dal comune, ha condotto il legislatore a disporre nello stesso art.
5, anche per il reclutamento del personale (non salariato o ausi
liario) delle aziende municipalizzate, l'espletamento di pubblici concorsi richiesto dall'art. 97 Cost, per l'accesso agli impieghi nelle p.a. e non (v. Cass. n. 3191/78, id., Rep. 1978, voce Lavo
ro (rapporto), n. 252) negli enti pubblici economici.
Deve in conclusione escludersi la configurabilità, nel non esse
li Foro Italiano — 1988.
re le assunzioni temporanee effettuate dalle aziende municipaliz zate a norma dell'art. 5 d.l. n. 702 del 1978 suscettibili di conver
sione in rapporti a tempo indeterminato, di una ingiustificata
disparità di trattamento in danno dei lavoratori dalle stesse azien
de assunti rispetto a quelli assunti da enti pubblici economici.
Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 25 febbraio
1988, n. 2029; Pres. Valente, Est. Angarano, P.M. Marto
ne (conci, conf.); Cilauro e Graziosi (Aw. Ghera) c. Banca
nazionale del lavoro (Avv. Dell'Olio, Verzaro). Cassa Trib.
Roma 19 luglio 1985.
Lavoro (rapporto) — Lavoro all'estero — Contratto collettivo — Applicabilità (Cost., art. 35, 38; disp. sulla legge in genera
le, art. 25).
Il contratto collettivo, in assenza di limitazione espressa dell'am
bito territoriale di efficacia, si applica anche al rapporto di la
voro sorto ed eseguito all'estero tra contraenti italiani. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Deve invece essere accolto
il ricorso dei lavoratori, previa riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., dello stesso ricorso con quello proposto dalla banca.
Con i tre motivi del loro ricorso il Cilauro e la Graziosi, de
nunziando ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e
falsa applicazione degli art. 35 e 39 Cost, e degli art. 1321 ss.,
2070, 2077, 1723, 2° comma, 1726, 2113, 2697, 2727, 2728 e 2729
c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi
della controversia, si dolgono per avere il tribunale: 1) erronea
mente affermato che i contratti collettivi sono efficaci esclusiva
mente nell'ambito del territorio nazionale giacché per la loro
efficacia all'estero occorrerebbe una clausola espressa; 2) affer
mato che nella specie si applica la legge italiana, ed escluso con
traddittoriamente l'applicabilità dei contratti collettivi di lavoro
che invece formano parte integrante ed anzi essenziale della me
desima legge regolatrice del rapporto di lavoro; 3) ingiustificata mente riconosciuto una sorta di presunzione legale in virtù della
quale il contratto collettivo andrebbe inteso come stipulato per i soli rapporti svolgentisi all'interno dei confini nazionali, salva
allegazione e prova di una espressa difforme volontà delle parti diretta ad estendere l'efficacia anche all'estero.
Le doglianze nel loro complesso sono fondate e sollecitano la
particolare attenzione della corte sul rilevantissimo tema della di
sciplina delle prestazioni svolte all'estero da lavoratori italiani di
pendenti da imprese nazionali.
La questione, mentre non presenta particolari difficoltà per
quanto riguarda la individuazione della legge regolatrice delle ob
bligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 25
preleggi la identità della legge nazionale dei contraenti impone
l'applicabilità di quella italiana), diventa alquanto complessa se
vista in relazione alla efficacia spaziale del contratto collettivo
(1) In senso contrario, per l'inapplicabilità del Ceni al rapporto di la voro all'estero, v. Cass. 18 febbraio 1983, n. 1240, Foro it., 1984, I, 258, con nota di G. Pezzano; Trib. Milano 4 aprile 1986, id., Rep. 1986, voce Lavoro (contratto), n. 20; Pret. Milano 21 aprile 1986, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 1046, che esclude l'applicabilità del Ceni anche nel caso della trasferta all'estero.
In dottrina, nel senso dell'applicabilità del contratto ai lavoratori all'e
stero, v. Pezzano, cit.; Panebianco, Lo statuto dei lavoratori italiani
all'estero, Milano, 1979, 158; Romei, Sul trasferimento all'estero del la
voratore, in Giornate dir. lav., 1985, 85, pur non prendendo apertamente posizione sul punto, sembra presupporre l'applicabilità del contratto col lettivo anche ai lavoratori italiani all'estero.
La sentenza in epigrafe inserisce un ulteriore elemento di novità nella
disciplina del lavoro italiano all'estero che, dopo un lungo periodo di
disattenzione, ha conosciuto il «terremoto» causato da Corte cost. 30 dicembre 1985, n. 369, Foro it., 1986, I, 863, con nota di V. Ferrari, e la successiva reiterazione di decreti legge (che recepivano parzialmente il progetto di legge Bonalumi Trappoli), convertiti nella 1. 3 ottobre 1987 n. 398.
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