+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: trinhkien
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Martinelli (concl. conf.); Inps (Avv. Vario, Ausenda, Starnoni) c. Dall'Omo ed altri (Avv. Novelli). Conferma Trib. Bologna 2 novembre 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1663/1664-1665/1666 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181275 . Accessed: 28/06/2014 09:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.151 on Sat, 28 Jun 2014 09:00:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Martinelli (concl. conf.); Inps (Avv.

sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Martinelli(concl. conf.); Inps (Avv. Vario, Ausenda, Starnoni) c. Dall'Omo ed altri (Avv. Novelli).Conferma Trib. Bologna 2 novembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1663/1664-1665/1666Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181275 .

Accessed: 28/06/2014 09:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.151 on Sat, 28 Jun 2014 09:00:25 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Martinelli (concl. conf.); Inps (Avv.

1663 PARTE PRIMA 1664

ne degli elementi probatori e si sostiene che il tribunale avrebbe

dovuto attribuire rilievo decisivo alle prestazioni accessorie forni

te ai detentori dei miniappartamenti, mentre non poteva essere

considerata idonea ad avvalorare l'ipotesi della locazione ordina

ria la circostanza della lunga durata del rapporto, dato che ciò

costituisce proprio la caratteristica del contratto di residence.

Entrambi i motivi sono infondati. Come è noto, il contratto

di albergo, e cosi pure il contratto affine di residence, si differen

ziano nettamente dal contratto di locazione di immobile arredato

perché in quest'ultimo l'oggetto si esaurisce nel godimento del

bene, anche se il concedente può eventualmente fornire prestazio ni accessorie di natura strumentale, mentre nel contratto di alber

go e in quello di residence l'oggetto risulta integrato dal punto di vista causale e funzionale, oltre che dal godimento del bene.

Da una serie di prestazioni riconducibili sinallagmaticamente al

contratto di somministrazione o al contratto d'opera, le quali as

sumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'al

loggio. In altri termini, la qualificazione giuridica del rapporto è stret

tamente legata ad un'indagine di fatto che, investendo gli ele

menti obiettivi della pattuizione, miri ad accertare se le parti abbiano inteso enucleare e considerare autonomamente le presta zioni del concedente diverse dal godimento dell'immobile, attri

buendo alle medesime un valore distinto nell'economia

contrattuale.

Nella specie, il Tribunale di Prato, procedendo alla identifica

zione e alla valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti

agli atti, è pervenuto correttamente alla conclusione che il rap

porto inter partes non è inquadrabile nello schema del contratto

dì albergo o in quello di residence.

Infatti, il tribunale ha puntualizzato che la società concedente, non solo non si obbligò a eseguire prestazioni di natura alber

ghiera, ma che tali prestazioni non furono in alcun modo fornite, tanto è vero che i singoli occupanti provvidero in proprio alla

stipulazione di contratti per la luce e per il telefono, sicché gli unici servizi offerti (quello di portineria durante le ore diurne

e quelli di riscaldamento e di aria condizionata) rientravano nel

novero dei normali servizi condominiali.

Quanto poi alla documentazione prodotta dalla società conce

dente (licenza sanitaria per esercitare l'attività di casa-albergo,

provvedimento con il quale l'autorità di p.s. prenderà atto della

dichiarazione dell'amministratore di volere affittare i miniappar

tamenti, missiva dell'ente provinciale per il turismo per la classi

ficazione del fabbricato come casa-albergo) il tribunale del pari correttamente ha ritenuto che essa non era determinante ai fini

della qualificazione giuridica del rapporto, dovendosi aver riguardo alla concreta pattuizione intervenuta tra le parti.

Pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte

con il ricorso principale, in quanto il tribunale ha legittimamente affermato che le parti hanno posto in essere ordinari rapporti di locazione di immobili arredati, con la prestazione di alcuni

servizi di natura strumentale non diversi da quelli forniti dai mi

gliori condomini, rapporti rientranti nella disciplina della 1. n.

392 del 1978, le cui norme (art. 9 e 12, penultimo comma) con

sentiranno al pretore, davanti al quale è rimasto sospeso il giudi zio per la determinazione del canone, di definire la controversia.

Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l'esame del ri

corso incidentale condizionato, che deve essere dichiarato assorbito.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 gennaio

1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Marti

nelli (conci, conf.); Inps (Avv. Vario, Ausenda, Starnoni) c. Dall'Omo ed altri (Avv. Novelli). Conferma Trìb. Bologna 2 novembre 1983.

Previdenza sociale — Pensione — Ratei — Prescrizione — Esigi bilità — Estremi (Cod. civ., art. 2948; r.d.l. 4 ottobre 1935

n. 1827, perfezionamento e coordinamento legislativo della pre videnza sociale, art. 129).

I ratei di pensione non liquidati e non esigibili rimangono ancora

ricompresi nel diritto astratto ed unitario alla pensione della

II Foro Italiano — 1988.

quale rappresentano una frazione non ancora individuata, sic

ché la norma riguardante la prescrizione da applicare è quella concernente la prestazione generale nella sua globalità e in

terezza. (1) Ai fini dell'applicabilità dell'art. 129 r.d.l. 1827/35 e dell'art. 2948,

n. 4, c.c., norme che presuppongono entrambe la liquidità ed

esigibilità del credito, non è sufficiente la idoneità di quest'ulti mo in astratto ad essere determinato (prontamente) nel suo am

montare, essendo necessaria la sua reale determinazione secondo

l'effettivo svolgimento delle procedure prescritte dalla legge e

dai regolamenti interni che ne rendono possibile la ri

scossione. (2)

Svolgimento del processo. — Con sentenza in data 12 dicem

bre 1983 il Tribunale di Bologna, in riforma della sentenza 10

maggio 1983 del pretore della stessa città, condannava l'Inps a

pagare a Dell'Omo Otello, Giordani Cesare, Giorgini Gaetano, Grossi Enrico, Scarabelli Alfeo la somma di lire 2.400 mensili

quale somma aggiuntiva sulla pensione supplementare di vecchiaia,

richiesta a seguito della dichiarazione di illegittimità costituziona

le dell'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 (Corte cost. n. 101/81, Foro it., 1982, I, 26) che attribuiva detto aumento ai soli titolari

di pensione avente decorrenza anteriore al 10 maggio 1968.

Sulla somma capitale il tribunale disponeva che decorressero

gli interessi.

Respingevano i giudici del Tribunale di Bologna l'eccezione sol

levata dall'Inps di prescrizione del credito ex art. 129 r.d.l. 4

ottobre 1935 n. 1827 che riguarda i ratei di pensione liquidati e posti in pagamento, dovendosi in concreto applicare la prescri zione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e comunque l'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 che consente l'esercizio dell'azione giudizia ria nel termine di dieci anni dalla data di comunicazione della

decisione definitiva del ricorso, pronunciata dai competenti orga ni dell'istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima se trattasi di controversie

in materia di trattamenti pensionistici.

Disattendeva, altresì, il tribunale l'assunto che gli interessi do

vessero decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data

di publicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte

costituzionale n. 101 del 1981 sul rilievo dell'operatività ex tunc

di detta decisione anche sui crediti, per cui, essendo essi già liqui di ed esigibili, gli interessi dovevano essere corrisposti con le de

correnze stabilite dagli art. 46 e 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639

e dell'art. 7 1. 13 agosto 1973 n. 543.

La liquidità dei crediti rendeva poi irrilevante ogni indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo. Contro detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione al quale resistono gli intimati

con controricorso.

Motivi della decisione. — Sotto il profilo della violazione

e falsa applicazione dell'art. 129 r.d.l. 1827/35, dell'art. 2948, n. 4, c.c., degli art. 46 e 47 d.p.r. 639 del 1970, dell'art. 7 1.

533 del 1973, in relazione alla cit. sentenza della Corte costituzio

nale n. 101 del 1981, nonché del difetto di motivazione, l'istituto

ricorrente, pur non negando che l'art. 2948, n. 4, anzidetto, si

applichi alle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, ai crediti cioè liquidi ed esigibili, la cui erogazione è subordinata

all'esperimento delle prescritte procedure amministrative di quan

(1-2) A poco più di un anno dalla pronuncia in epigrafe, ultima di una serie di decisioni ad essa conformi (v. tra le tante Cass. 22 maggio 1986, n. 3439, Foro it., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 1085; 24 maggio 1984, n. 3216, id., Rep. 1985, voce cit., n. 753, e in Prev.

soc., 1984, 1983, con nota di Boer; in dottrina v. Miscione, La prescri zione della pensione, in Riv. giur. lav., 1987, III, 3) tutte sorrette da

ineccepibili motivazioni la cui validità sul piano logico-giuridico non era sino ad ora mai stata messa in dubbio, il legislatore ha fornito (con l'art. 11 1. 11 marzo 1988 n. 67) una interpretazione autentica dell'art. 129 r.d.l. 1827/35, in virtù della quale l'astratta idoneità del credito ad essere determinato è equiparata alla sua reale determinazione mediante una ar dita fictio iuris che non mancherà di provocare qualche reazione tra i

giuristi meno inclini al pragmatismo giuridico che non di rado è dato riscontrare nel campo della legislazione previdenziale. Per maggior chia rezza si riporta di seguito il testo del menzionato art. 11 1. 67/88:

1. L'art. 129, 1° comma, r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla 1. 6 aprile 1936 n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione co

munque non poste in pagamento.

This content downloaded from 46.243.173.151 on Sat, 28 Jun 2014 09:00:25 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 23 gennaio 1987, n. 670; Pres. Della Terza, Est. Mollica, P. M. Martinelli (concl. conf.); Inps (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tificazione previste dalla legge o da norme regolamentari interne, sostiene che occorre distinguere tra la domanda dell'interessato

che sia diretta ad un procedimento accertativo delle condizioni e dei presupposti di legge e la domanda che si concreta nella

semplice richiesta di adempimento di un obbligo, conseguente ad un provvedimento di incostituzionalità di una legge.

In questo caso la procedura amministrativa non viene in realtà

esperita perché non è condizione di procedibilità della domanda

giudiziale (art. 433 c.p.c.) in quanto il credito non è privo dei

requisiti di liquidità ed esigibilità. In definitiva il diritto è già insorto e si tratta soltanto, per la sua facile determinabilità, di

stabilirlo sulla base di un semplice calcolo aritmetico.

Orbene, nel caso concreto la domanda non era diretta all'ac

certamento del diritto a pensione, ma alla corresponsione di un

aumento pensionistico liquidabile sulla base di un semplice calco

lo computistico. Sotto un profilo diverso l'istituto ribadisce che la declaratoria

di incostituzionalità di una norma non può far decorrre da un

momento diverso da quello indicato dalla legge il diritto agli inte

ressi. Questi, sia che siano moratori che corrispettivi, non posso no decorrere dalla data del trattamento pensionistico, ma in base

all'art. 7 1. n. 533 del 1973 dopo il centoventesimo giorno della

mancata pronuncia sulla domanda ovvero dalla reiezione della

domanda se questa è stata antecedente.

Nel caso gli interessi avevano poi carattere moratorio ed occor

reva la prova del ritardo colpevole; se li si fosse considerati corri

spettivi doveva comunque presupporsi la certezza del credito, da

escludersi però per il tempo anteriore alla sentenza costituzionale. Il motivo è infondato. L'istituto ricorrente non contesta che

la prescrizione prevista dall'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827

colpisce i ratei di pensione liquidati e posti in pagamento, ma

non riscossi; e che, parimenti, l'art. 2948, n. 4, c.c. presuppone

per la sua applicabilità la liquidità ed esigibilità del credito.

In relazione a quest'ultima norma sostiene, però, che il concet

to giuridico di liquidità del credito non si identifica esclusivamen

te con la determinatezza dell'ammontare di esso, ma che lo stesso

può considerarsi liquido allorché sia determinabile attraverso un

processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.

Siffatta impostazione non sembra esatta perché l'art. 2948 c.c.

si configura alla stessa stregua del cit. art. 129 r.d.l. n. 1827/35.

Infatti, allorché la disposizione del codice fa riferimento «a

tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini

più brevi», indubbiamente ha riguardo ai crediti liquidi e pagabi li, cioè posti a disposizione del creditore non potendosi peraltro la esigibilità profilare come astratta possibilità di liquidazione del

credito, non ancora sufficiente perché il credito sia messo a di

sposizione del creditore medesimo.

In definitiva, il credito deve essere pagabile, deve poter essere

cioè riscosso alla scadenza stabilita, perché la prescrizione operi a danno del titolare di esso.

Ora, in relazione a tale condizione va sottolineato che la liqida zione dei criteri degli enti pubblici, sia per ciò che riguarda la

loro sussistenza che per ciò che riguarda il loro ammontare, deve

avvenire sulla base di particolari disposizioni di legge o regola

mentari, sicché l'osservanza di tali formalità fa escludere che il

credito possa considerarsi di pronta liquidazione in quanto la sua

esigibilità è subordinata alla emanazione di un provvedimento am

ministrativo.

Né il credito può dirsi di pronta liquidazione perché determina

to sulla scorta di criteri legali, giacché, non potendo il soggetto

pubblico prescindere da questo, i suoi crediti dovrebbero sempre considerarsi di pronta liquidazione.

Non basta quindi, sia ai fini del cit. art. 129 che dell'art. 2948, l'idoneità del credito in astratto ad essere determinato (pronta

mente). Nel suo ammontare, essendo necessaria la sua effettiva

determinazione secondo le procedure prescritte dalla legge o dai

regolamenti interni, in modo che ne sia possibile la riscossione.

Fino al momento in cui il procedimento anzidetto non venga

svolto, la prescrizione applicabile è quella concernente il diritto

alla liquidazione o riliquidazione delle pensioni (art. 2946 c.c.). Il rateo di pensione non liquidato e non esigibile rimane ancora

ricompreso nel diritto astratto ed unitario alla pensione della quale

rappresenta una frazione non ancora individuata, sicché la nor

ma prescrittiva riferibile è quella concernente la prestazione gene rale considerata nella sua globalità ed interezza.

Né riguardo alla censura relativa agli interessi la sentenza può ritenersi validamente inficiata dalle considerazioni dell'Inps, che

Il Foro Italiano — 1988.

non ha apportato alcun elemento per contestare l'assunto della

declaratoria di incostituzionalità, invalidità che ripercuote i suoi

effetti sia riguardo all'obbligo della restituzione della somma ca

pitale che degli interessi.

Quanto a questi ultimi il tribunale peraltro ha fatto applicazio ne, in buona sostanza, della regola generale (indipendentemente dalla pronuncia della Corte costituzionale), secondo la quale, una volta che l'istituto sia stato inutilmente compulsato per il paga mento o l'azione amministrativa si sia esaurita negativamente da

quel momento decorrono gli interessi in favore dell'assicurato (art. 46 e 47 1. n. 639 del 1970 ed art. 7 1. n. 533 del 1973).

Trattandosi ovviamente di interessi corrispettivi, in quanto con nessi alla naturale fecondità del denaro, è ovvio che nessuna pro va doveva essere data della colpa dell'istituto nel ritardo.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere

respinto.

CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 20 maggio 1987; Pres.

Aieixo, Est. Elefante; Cassa di risparmio di Roma (Avv. Ca

taudeiaa) c. Finocchio (Avv. Fidenzio), Menduni (Avv. Fal

letti) e Zefferi.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Credito fondiario — Alienazione dell'immobile ipotecato — Omes

sa notificazione giudiziale all'istituto — Effetti (R.d. 16 luglio 1905 n. 646, t.u. delle leggi sul credito fondiario, art. 20).

Gli istituti di credito fondiario possono agire nei confronti del

debitore iscritto in base alla disciplina speciale dettata in loro

favore anche quando, in caso di successive alienazioni dell'im

mobile, sia stata notificata loro la prima alienazione, non an

che le successive. (1)

(1) Non constano precedenti negli esatti termini. Il problema della notificazione giudiziale inteso quale onere gravante

in capo a coloro i quali subentrano nella titolarità del bene ipotecato a favore degli istituti di credito fondiario è stato esaminato con riferi mento ai successori a titolo universale e particolare del debitore mutuata rio da Corte cost. 14 novembre 1984, n. 249, Foro it., 1985, I, 2538, con nota di richiami ed osservazioni di Miccolis. In particolare la corte ha ritenuto non fondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dai giu dici a quibus sull'art. 20, 4° e 5° comma, r.d. 16 luglio 1905 n. 646, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 24, 2° comma, Cost., nella parte in cui consente che gli atti esecutivi siano diretti soltanto nei confronti del mutuatario, anche se defunto, e non anche nei confronti dei suoi aventi causa e acquirenti degli immobili ipotecati. Tale sentenza ribadiva l'indirizzo segnato in precedenza da Corte cost. 6 giugno 1968, n. 61, id., 1968, I, 1699, espresso con particolare riguardo ai successori a titolo universale.

In riferimento ad altre ipotesi, v. Cass. 2 aprile 1982, n. 2027, id., 1982, I, 1913, che ha ritenuto che il terzo acquirente, con la notificazione di cui al 1° comma dell'art. 20, si accolla il mutuo e pertanto l'istituto mutuante può dirigere direttamente a questo l'ingiunzione di pagamento; nello stesso senso, Cass. 23 giugno 1975, n. 2504, id., Rep. 1975, voce Credito fondiario, n. 7; 10 agosto 1973, n. 2325, id., 1974, I, 133; per l'inapplicabilità dell'art. 20 all'ipotesi del terzo datore di ipoteca, v. Cass. 19 maggio 1977, n. 2068, id., 1979, I, 1083.

In riferimento alla invalidità della elezione di domicilio ed alla possibi lità che questa venga rilevata per mezzo dell'opposizione agli atti esecuti

vi, v. Trib. Monza 2 aprile 1986, id., 1986, I, 2600. Nella motivazione si legge inoltre che il creditore fondiario può avvalersi della possibilità di agire contro il debitore mutuatario in difetto di una valida elezione di domicilio ex art. 20; ove però preferisca agire contro gli attuali pro prietari del bene, dovrà utilizzare le forme ordinarie di cui agli art. 602 ss. c.p.c.

In riferimento alla inopponibilità al creditore ipotecario della trascri zione della domanda giudiziale anteriore al pignoramento, v. Cass. 11 dicembre 1970, n. 2641, id., 1971, I, 653.

* * *

Il principio di diritto affermato dalla corte d'appello nella sentenza

riportata fa sorgere un interrogativo non secondario. Se tutti gli ulteriori

This content downloaded from 46.243.173.151 on Sat, 28 Jun 2014 09:00:25 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended