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sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n. 1709; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P.M. Martone(concl. conf.); Pirro (Avv. Cabibbo, Balletti) c. Soc. Lloyd Triestino di navigazione (Avv.Marazza, Dorfles). Regolamento di competenza avverso Pret. Firenze 15 febbraio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1795/1796-1799/1800Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184028 .
Accessed: 28/06/2014 12:09
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1795 PARTE PRIMA 1796
ne sulla controversia promossa dal privato che — fondatamente
o meno — contesti il decreto di rilascio va risolta secondo i prin
cipi generali per i quali deve riconoscersi sussistente la giurisdi zione del giudice ordinario ove la pretesa di merito del privato sia fondata su una posizione di diritto soggettivo (Cass., sez. un., 17 ottobre 1988, n. 5627, id., Mass., 833, in motivazione).
Il ricorso all'autotutela consente alla pubblica amministrazione
di realizzare direttamente e senza il tramite dell'autorità giudizia
ria, in caso di mancata opposizione dell'occupante, il suo diritto,
ma non vale a mutare né la consistenza del diritto fatto valere,
né la contrapposta posizione del privato, la quale, seppure confi
gurabile come soggezione — atteso, il contenuto del diritto asso
luto fatto valere dalla pubblica amministrazione —, è pur sempre di diritto soggettivo ogni qualvolta si contesti la soggezione a tale
potestà. Lo strumento dell'autotutela è, per cosi dire, neutro, con la
conseguenza che al fine di determinare quale sia il giudice avente
giurisdizione sulla controversia che deriva dall'opposizione a tale
strumento occorre avere riguardo non già al mezzo utilizzato,
per realizzare la pretesa, ma alla qualità delle posizioni giuridiche interessate dall'autotutela.
Ciò del resto è confermato da Cass. 29 novembre 1985, n. 5932
(id., Rep. 1985, voce cit., n. 164), invocata ad altri fini dall'isti
tuto controricorrente, la quale, in una fattispecie in cui l'ente
gestore di alloggio di edilizia economica e popolare aveva ordina
to il rilascio del bene nei confronti di chi si assumeva occuparlo senza titolo, ha affermato la giurisdizione del giudice ammini
strativo a conoscere dell'opposizione proposta da parte di detto
occupante non già per il fatto che l'opposizione riguardava il de
creto di rilascio, ma perché l'opponente aveva dedotto la sussi
stenza dei requisiti per conseguire la regolarizzazione del rapporto a norma dell'art. 25 d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035 e, quindi,
l'opposizione si ricollegava ad una posizione con il diritto sogget
tivo ma di interesse legittimo, poiché la regolarizzazione rientra
va nei poteri pubblicistici dell'ente in esito ad un procedimento amministrativo analogo a quello di assegnazione dell'immobile.
Pertanto, qualora il privato al quale è stato ordinato il rilascio
dell'immobile detenuto senza titolo deduca non già l'esistenza di
un pregresso provvedimento di assegnazione, ma una generica pre tesa contraria al rilascio stesso, invocando, come nella specie, il mero fatto della detenzione dell'immobile e la tutela di tale
detenzione, la cognizione di siffatta controversia appartiene alla
giurisdizione dèi giudice ordinario perché con la stessa si fa vale
re una posizione astrattamente qualificabile di diritto soggettivo, mentre l'eventuale infondatezza della deduzione per l'insussisten
za di una posizione soggettiva tutelabile rispetto a quella fatta
valere con il ricorso all'autotutela attiene al merito e non alla
giurisdizione. Concludendo si deve quindi ritenere che avverso il decreto con
il quale il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari,
competente per territorio, dispone, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 30
dicembre 1972 n. 1035, il rilascio degli alloggi di edilizia residen
ziale pubblica occupati senza titolo è proponibile azione innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, qualora il privato — senza in
vocare alcun pregresso provvedimento di assegnazione o la sussi
stenza dei presupposti di legge per tale assegnazione — si limiti
a contestare il diritto al rilascio allegando un suo preteso diritto
a rimanere nell'immobile pur senza titolo occupato, trattandosi
di domanda fondata su una posizione di diritto soggettivo. Pronunciando sul ricorso, va, pertanto, dichiarata la giurisdi
zione del giudice ordinario.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n. 1709; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P.M. Martone (conci,
conf.); Pirro (Avv. Cabibbo, Balletti) c. Soc. Lloyd Triestino
di navigazione (Avv. Marazza, Doreles). Regolamento di com
petenza avverso Pret. Firenze 15 febbraio 1988.
Navigazione (procedimenti in materia di) — Licenziamento —
Competenza per territorio — Luogo di cessazione del rapporto — Criteri di determinazione — Fattispecie (Cod. nav., art. 603).
Il Foro Italiano — 1989.
Competente per territorio a conoscere della controversia avente
ad oggetto l'impugnativa di licenziamento con preavviso del
lavoratore marittimo in periodo di inattività è, nel caso in cui
il criterio di collegamento invocato sia il luogo di cessazione
del rapporto, il giudice del luogo in cui il lavoratore ha il pro
prio domicilio e nel quale deve restare a disposizione del datore
di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 gennaio
1989, n. 509; Pres. O. Fanelli, Est. Campanile, P.M. Marti
nelli (conci, conf.); Soc. Tirrenia di navigazione (Avv. Ma
razza, Cardillo) c. Garbato (Avv. Ventura). Cassa Trib.
Genova 27 marzo 1982.
Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter
ritorio — Criteri di determinazione (Cod. proc. civ., art. 18,
19, 413; cod. nav. art. 603).
Nelle controversie di lavoro nautico, ove non siano utilizzabili,
al fine di individuare il giudice competente per territorio, i cri
teri previsti dall'art. 603 c. nav. né quelli, utilizzabili in via
sussidiaria, previsti dall'art. 413 c.p.c., va fatto riferimento al
foro generale delle persone fisiche e giuridiche di cui agli art.
18 e 19 del codice di rito. (2)
I
Fatto e diritto. — Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987,
Pietro Pirro conveniva davanti al Pretore di Firenze, in funzione
di giudice del lavoro, la Lloyd Triestino di navigazione s.p.a.
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima con
iscrizione nel «ruolo organico unificato del personale di stato mag
giore navigante» con la qualifica, a decorrere dall'8 aprile 1965,
di «comandante», impugnava il licenziamento — con effetto dal
1° settembre 1987, intimatogli con raccomandata ricevuta il 25
agosto 1987 nel proprio domicilio in Firenze — chiedendo la rein
tegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio la società convenuta, assumendo che
la comunicazione del licenziamento inviata al domicilio del ricor
rente era stata preceduta da un telex di identico contenuto inviato
al Pirro a bordo della nave Lloydiana sulla quale era imbarcato,
eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito.
Con sentenza del 19 febbraio 1988, il Pretore di Firenze dichia
(1) Solo apparentemente la sentenza conferma il precedente orienta
mento che faceva riferimento, al fine di individuare il luogo di cessazione
del rapporto di lavoro, al luogo dove il marittimo aveva ricevuto la co
municazione del recesso (cfr. Cass. 14 novembre 1986, n. 6731, Foro
it., 1988, I, 569, con nota di richiami). In realtà il Supremo collegio fa proprio il criterio adottato nella sentenza impugnata (Pret. Firenze
15 febbraio 1988, ibid., 1728, con nota di richiami) che aveva ritenuto
che luogo di cessazione dei rapporto dovesse essere ritenuto quello in
cui, al momento della cessazione del rapporto, il lavoratore doveva porre a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative. Solo che
questo luogo è individuato, dalla Corte di cassazione, nel domicilio del
lavoratore mentre la sentenza impugnata lo aveva individuato nella sede
del datore di lavoro.
Ciò che appare singolare è che estensore della presente sentenza, sia
pure con il richiamo alle conclusioni del procuratore generale, sia lo stes
so giudice che aveva redatto le precedenti pronunzie della Cassazione.
(2) In senso conforme Cass. 18 novembre 1987, n. 8480, Foro it., Rep.
1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 7. A quanto consta si tratta
delle prime decisioni nelle quali si afferma l'applicabilità in via sussidia
ria, rispetto ai criteri di collegamento previsti dall'art. 603 c. nav., di
quelli previsti dall'art. 413 c.p.c., dopo l'inversione di rotta operata dalle
sezioni unite con la sentenza 11 novembre 1982, n. 5944 (id., 1983, I,
1959, con nota di richiami ed osservazioni di A. Proto Pisani), che rove
sciò il precedente orientamento teso a riconoscere implicitamente abroga to, dal nuovo testo dell'art. 413, l'art. 603 c. nav. Cons, per una
ricostruzione di questa vicenda A. Proto Pisani (V. Andrioli, C.M. Ba
rone, G. Pezzano), Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma,
1987, 321, ss., nonché la nota di richiami in calce a Cass. 4 marzo 1987, n. 2291, 12 dicembre 1986, n. 7458 e 14 novembre 1986, n. 6731, Foro
it., 1988, I, 569.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
rava la propria incompetenza per territorio indicando come com
petente il Pretore di Trieste.
Avverso questa decisione il Pirro ha proposto istanza di rego lamento di competenza.
In data 25 ottobre 1988 il procuratore generale così concludeva.
«1. - La risoluzione della questione di competenza implica l'in
dividuazione del luogo di cessazione del rapporto rilevante, ai
sensi dell'art. 603 c. nav., come criterio di collegamento ai fini
della individuazione del giudice competente a conoscere della con
troversia di lavoro marittimo (v. Cass. 11 novembre 1982, n. 5944,
Foro it., 1983, I, 1959, cui adde, da ultimo, Cass. 20 marzo 1987,
n. 2787, id., Rep. 1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 13).
Sul punto il pretore ritenuto che la comunicazione ricevuta dal
Pirro in Firenze il 25 agosto 1987 fosse meramente confermativa
del licenziamento già intimato con il telex del 18 luglio 1987 in
viato a bordo della nave dove il medesimo era imbarcato, ha
osservato che comunque, trattandosi di licenziamento con preav
viso, il luogo di cessazione del rapporto doveva essere identifica
to in quello in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata effettuata
in mancanza del recesso datoriale e, quindi, presso la sede in
Trieste della società convenuta dove, dopo lo sbarco, il Pirro avreb
be dovuto mettere a disposizione di quest'ultima le proprie ener
gie lavorative.
Con la istanza di regolamento il Pirro contesta la esattezza di
questa decisione osservando: a) in fatto, che il telex più volte
richiamato era stato spedito e ricevuto il 21 e non — come affer
mato dal Pretore — il 18 luglio 1987 e, quindi, in data successiva
alla spedizione tramite raccomandata (effettuata questa il 18 lu
glio, come risultante dal timbro postale) della lettera contenente
la comunicazione del licenziamento e ricevuta dall'attore in Fi
renze presso il proprio domicilio il 25 agosto successivo; b) tale
lettera non solo non poteva, di conseguenza, risolversi in una
mera conferma di una comunicazione effettuata via telex soltan
to successivamente, ma doveva in ogni caso essere considerata,
stante la disciplina del telegramma contenuta nell'art. 2705 c.c.,
l'unico atto idoneo a contenere la intimazione del licenziamento
ai sensi dell'art. 2 1. n. 604 del 1966; c) la relativa comunicazione,
del resto, non poteva essere fatta al lavoratore durante la naviga
zione, in quanto in base agli art. 58 e 59 del regolamento organi
co, non solo la «disdetta del rapporto di lavoro, a pena di nullità»
doveva «essere notificata per iscritto», ma il relativo preavviso
(ai sensi del 3° comma dell'art. 59 cit.) doveva essere notificato
«in un porto capolinea e non poteva decorrere prima che fossero
trascorse ventiquattro ore dalla ultimazione della discarica»; d)
quanto al luogo della comunicazione, questo doveva essere indi
viduato, anche ai sensi degli art. 13, lett. a), 37 e 57, nella resi
denza del lavoratore, ove quest'ultimo dopo lo sbarco doveva
restare in attesa delle ulteriori comunicazioni (come si argomen
tava dall'art. 13, lett. a, del richiamato regolamento nella parte
in cui prevedeva l'obbligo di «raggiungere la destinazione a bor
do o a terra assegnatagli e dalla successiva lett. b dello stesso
articolo che prevedeva l'obbligo di comunicare la residenza e ogni
mutamento relativo); e) di conseguenza non era configurabile un
obbligo del lavoratore di mettere le proprie energie lavorative a
disposizione della società presso la sua sede, per trarne la conse
guenza che in tale località il rapporto era cessato alla scadenza
del periodo di preavviso. 2. - Il ricorso è meritevole di accoglimento. Con recenti sentenze la Corte di cassazione ha reiteratamente
affermato che nei rapporti di lavoro marittimo in regime di con
tinuità (caratterizzati cioè dall'alternanza di periodi di imbarco
e di periodi di riposo o di inattività a terra, come è indubbiamen
te quello in esame) il luogo di cessazione del rapporto di lavoro
deve essere individuato non in quello dell'ultimo sbarco ma, stante
la prosecuzione del rapporto anche durante il periodo di riposo
o di inattività a terra, in quello in cui il marittimo ha ricevuto
la comunicazione del licenziamento (v. Cass. 12 dicembre 1986,
n. 7456, id., 1987, I, 1477), della avvenuta accettazione delle di
missioni (v. Cass. 4 marzo 1987, n. 2291, id., 1988, I, 569) o, comunque, dell'atto estintivo del rapporto, come nel caso di can
cellazione o non reiscrizione nel turno per il reimbarco (v. Cass.
14 novembre 1986, n. 6705, id., 1987, I, 1478 e 16 dicembre 1986,
n. 7599, ibid., 1477). Questo ufficio ritiene di dover condividere tale orientamento,
anche se con una ulteriore precisazione. Il luogo in cui si verifica o si perfeziona il fatto o l'atto estin
1l Foro Italiano — 1989.
tivo del rapporto, se tendenzialmente coincide (ad esempio nel
caso di licenziamento in tronco) con quello in cui si verifica il
relativo effetto (cessazione del rapporto), può anche essere diverso.
È questo il caso — che ricorre nella fattispecie in esame —
del licenziamento con preavviso o, comunque, con effetto differi
to nel tempo. Sembra innegabile, infatti, che in tale ipotesi non assuma auto
nomo rilievo il momento (e quindi il luogo come tale variabile) in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione del licenziamen
to, quanto il momento in cui (in mancanza di anticipata consen
suale risoluzione) il rapporto si estingue.
Quanto poi alla individuazione del luogo in cui si verifica tale
effetto, mentre particolari problemi non sorgono in caso di pre stazione dell'attività lavorativa, nel caso, invece, di marittimo
«sbarcato» in periodo di riposo o comunque di inattività, non
può che farsi riferimento al domicilio del lavoratore che assume
rilievo, non come luogo di ricezione della comunicazione del li
cenziamento, quanto piuttosto come luogo in cui il lavoratore
deve comunque restare a disposizione del datore di lavoro in atte
sa della comunicazione del nuovo imbarco o di una ulteriore pos sibile utilizzazione.
Né, contrariamente a quanto assunto dal pretore, può ritenersi
che il marittimo, nei periodi di riposo o comunque di inattività
debba comunque mettere a disposizione le proprie energie lavora
tive (e quindi dimorare) presso la sede della società di navigazio ne dalla quale dipende.
In tal senso depone non solo la mancanza, nel regolamento
organico del personale di stato maggiore navigante, di ogni previ sione sul punto, ma l'obbligo espressamente sancito di notificare
alla società la propria residenza e ogni eventuale mutamento (art.
13, lett. b), nonché la previsione (art. 57) della corresponsione di una apposita indennità in alcuni casi di trasferimento di resi
denza e dalla quale può desumersi (a contrario) l'inesistenza di
ulteriori obblighi in ordine alla scelta del luogo di residenza.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 21 ottobre 1978
al Pretore di Genova, Culotta Diego e Garbato Salvatore, marit
timi dipendenti della s.p.a. Tirrenia di navigazione, chiedevano
che fosse dichiarato il loro diritto al computo dello straordinario,
predeterminato in base ad accordi sindacali, e dell'indennità di
rischio mine, sulla retribuzione dei riposi, sabati e festività non
godute e delle ferie non godute, con la condanna della società
al pagamento delle somme ad essi conseguentemente spettanti. La società eccepiva preliminarmente l'incompetenza per terri
torio del giudice adito indicando competente il Pretore di Napoli
ove essa società aveva la sede.
Il pretore, disattesa l'eccezione di incompetenza, accoglieva le
domande.
Proposto appello principale dalla società ed appello incidentale
dai lavoratori, il Tribunale di Genova con sentenza n. 699 del
27 marzo 1982 confermava, anche in ordine alla competenza, la
sentenza impugnata, accordando ai lavoratori gli interessi legali sulle somme rivalutate secondo gli indici Istat.
Ha proposto ricorso per cassazione illustrato con memoria la
società. Il Garbato resiste con controricorso. Il Culotta non si
è costituito.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società ricor
rente denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 413, 416
e 420 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla 1. 11 agosto 1973
n. 533, dell'art. 603 c. nav., nonché omessa ed insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto della controversia e pro
spettato dalle parti e rilevabile di ufficio (art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c.)». Deduce che il tribunale ha errato facendo riferimento, per indi
viduare la competenza territoriale del Pretore di Genova, all'art.
413 c.p.c. (nuovo testo), in quanto secondo il più recente orienta
mento di questa corte si applicano i criteri stabiliti dall'art. 603
c. nav. per individuare il giudice competente a conoscere delle
controversie relative ai contratti di arruolamento dei marittimi
imbarcati su navi armate; nella specie, i marittimi non hanno
provato né che la nave su cui furono imbarcati sia iscritta al
compartimento marittimo di Genova (in realtà — aggiunge la ri
corrente — la nave sulla quale essi risultano imbarcati è iscritta
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1799 PARTE PRIMA 1800
al compartimento di Napoli), né che il contratto di arruolamento
venne concluso, fu eseguito e cessò in Genova; d'altra parte, non
sono utilizzabili il luogo di esecuzione del lavoro svoltosi a bordo
della nave o il luogo di imbarco; mancando pertanto agli atti
la rigorosa dimostrazione dei criteri di competenza anzidetti e
risultando, per contro, che essa società ha sede in Napoli, questa
corte «dovrà riformare» la sentenza impugnata e disporre la trans
latio iudicii al Pretore di Napoli. (Omissis) Esaminando il primo motivo (che riguarda la competenza) va
anzitutto ribadito il principio, sulla scorta di quanto statuito da
questa corte a sezioni unite con sentenza n. 5944 del 1982 (Foro
it., 1983, I, 1959), che la competenza territoriale nelle controver
sie derivanti dai contratti di arruolamento è determinata dai cri
teri dettati dall'art. 603 c. nav. e non da quelli dettati dall'art.
413 c.p.c. (nel nuovo testo) al quale hanno fatto riferimento e
il tribunale nella sentenza impugnata e il pretore in primo grado. Il pretore nel ritenere la propria competenza territoriale si è
riferito al luogo di conclusione del contratto e, richiamando la
regolamentazione del rapporto di lavoro marittimo in «continui
tà, nonché norme del codice della navigazione e della contratta
zione collettiva riguardanti il contratto di arruolamento a tempo
indeterminato, ha ritenuto di individuare in Genova il luogo (sen za indicare la data) in cui era stato concluso il contratto (in quan to — come sembra intendersi — ivi era avvenuto l'imbarco) dal
quale era scaturito un rapporto a tempo indeterminato.
Il tribunale, invece, si è riferito per confermare la competenza territoriale del pretore, sempre nell'ambito dell'art. 413 c.p.c., alla nave come dipendenza dell'azienda, ritenendo che nel seme
stre precedente l'instaurazione del giudizio i lavoratori erano im
barcati su navi che avevano toccato il porto di Genova.
Orbene, dovendo applicarsi l'art. 603 citato, rileva la corte che
in base alle emergenze processuali non è dato individuare il luogo in cui è stato concluso il contratto.
I lavoratori hanno chiesto differenze retributive, come da pro
spetto allegato, per il lavoro prestato a decorrere dal 1969 in vari
periodi in imbarco al servizio della Tirrenia.
Gli stessi lavoratori hanno dedotto che erano in «continuità»,
rispettivamente, dal 1970 e dal 1971 (sembra — a quanto è dato
dedurre dagli atti — dal 17 dicembre 1970 e dal 17 giugno 1971). II pretore, come si diceva, ha fatto riferimento al rapporto in
continuità ed a contratto a tempo indeterminato; anche il tribu
nale, esaminando l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto il rap
porto di specie «in continuità» (e peraltro ancora in vita).
Comunque, dalle annotazioni degli imbarchi e sbarchi sui li
bretti di navigazione prodotti non si possono individuare il luogo o i luoghi di conclusione del contratto o dei contratti.
Se poi il dibattito processuale ha riguardato il rapporto di spe cie come rapporto «in regime di continuità», va rilevato che non
è dato conoscere, tra l'altro, quali periodi di imbarco siano con
siderati nel rapporto in continuità.
Trattasi di regolamento contrattuale di cui i lavoratori avevano
l'onere di chiarire il meccanismo e la portata, offrendo soprattut to un qualche elemento per poter individuare appunto il luogo in cui era sorto il rapporto riferito al regolmento di continuità
quale rapporto unico o unitario (peraltro, come si è posto in evi
denza, si chiedono differenze retributive dal 1969). Per il che, a giudizio della corte, non può operare neppure
il criterio del luogo di iscrizione della nave in quanto i lavoratori
si sono imbarcati nel tempo su varie navi.
Esclusa dunque la possibilità di fare riferimento ai criteri pre visti dall'art. 603 c. nav. (non può essere utile neppure il luogo di esecuzione del lavoro svolto a bordo della nave), resta da fare
riferimento alla fonte sussidiaria specifica che offre l'art. 413 c.p.c.
(nel nuovo testo).
Senonché, viene in considerazione il luogo in cui è sorto il rap
porto (questione già esaminata) oppure il luogo in cui si trova
l'azienda o una dipendenza di essa alla quale è addetto il lavora
tore, criterio non utilizzabile per individuare la competenza terri
toriale facendo riferimento alla nave che a tal fine non può considerarsi dipendenza dell'azienda armatoriale (v. a riguardo, sentenza sopra citata).
Non rimane pertanto che fare riferimento all'unico criterio re
siduo utilizzabile, cioè al foro generale (del resto, indicato dal
l'art. 413 sia pure con il richiamo al solo art. 18 foro generale delle persone fisiche).
Il foro competente quindi va dunque ricavato dall'art. 19 c.p.c.
(foro generale delle persone giuridiche) e va individuato nel foro
Il Foro Italiano — 1989.
di Napoli, indicato dalla ricorrente, essendo pacifico che la socie
tà Tirrenia ha sede in Napoli e non risultando che la stessa socie
tà abbia una sede secondaria in Genova.
Il primo motivo pertanto va accolto e conseguentemente resta
no assorbiti gli altri motivi che riguardano il merito della causa.
La sentenza impugnata va cassata a norma dell'art. 382, 2°
comma, c.p.c. e va dichiarata la competenza territoriale del Pre
tore di Napoli a conoscere della controversia di cui si tratta.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 29 mar
zo 1989, n. 1551; Pres. Granata, Est. Lipari, P.M. Di Renzo
(conci, conf.); Istituto autonomo case popolari di Firenze (Aw. G. Cecchi) c. Masciarelli e altri (Aw. F. Cecchi). Conferma
App. Firenze 20 aprile 1985.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegnazione — Diritto alla cessione in proprietà — Ritardo colposo dell'i
stituto — Maggior onere per l'acquisto — Risarcimento del
danno — «Compensalo lucri cum damno» — Ammissibilità
(Cod. civ., art. 1218, 1223, 1337; 1. 8 agosto 1977 n. 513, prov vedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone mini
mo dell'edilizia residenziale pubblica, art. 27; 1. 5 agosto 1978
n. 457, norme per l'edilizia residenziale, art. 52).
L'assegnatario di alloggio economico e popolare che, pur avendo
maturato il relativo diritto, consegua in ritardo la cessione in
proprietà dell'alloggio medesimo, per fatto colposo dell'istituto
assegnante, può chiedere il risarcimento del danno, da raggua
gliare alla maggiore entità dell'esborso complessivo per ottene
re la proprietà dell'immobile rispetto a quello che si sarebbe
dovuto affrontare in caso di cessione tempestiva, salva restan
do la detraibilità, a titolo di compensatio lucri cum damno,
degli eventuali vantaggi (quali disponibilità della somma e sua
rendita fino al momento dell'effettivo pagamento) che discen
dano, nel caso concreto, dal ritardo stesso. (1)
(1) In punto di risarcimento dei danni spettante all'assegnatario di al
loggio economico e popolare (il quale, pur essendosi attivato diligente mente, non sia riuscito a valersi del regime di cui al d.p.r. 2/59 e successive
modificazioni), per il rifiuto dell'ente gestore o proprietario a dar corso all'istanza nell'erroneo presupposto ch'essa fosse preclusa dall'entrata in
vigore della nuova disciplina; in punto di risarcimento dei danni, diceva
mo, l'odierna pronunzia ribadisce la posizione già espressa da Cass., sez.
un., 8 ottobre 1985, n. 4860, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, n. 147 (e ripresa da Cass. 6 giugno 1987, n. 4958, id., Rep. 1987, voce
cit., n. 97: l'una e l'altra sentenza sono menzionate in motivazione). Il tutto dovrebbe compiersi all'interno di un solco segnato con risoluta de terminazione: quello che riconosce all'assegnatario, che abbia richiesto la cessione in proprietà ai sensi della disciplina previgente, un «vero e
proprio» diritto soggettivo al riscatto. Attenzione, però. Se l'obiettivo
scoperto è quello di cortocircuitare l'eccesso di discrezionalità della pub blica amministrazione, una rilevante difficoltà nel perseguire la traiettoria
cennata discende dalla necessità di accertare, fino a chiusura di partita, la sussistenza dei presupposti in funzione dei quali si è provveduto all'as
segnazione. Succede cosi, come rileva Cass. 12 febbraio 1988, n. 1512, id., Mass., 223, che nemmeno l'accettazione formale da parte dell'ente, con tanto di indicazione del prezzo, basti a consacrare il «diritto soggetti vo perfetto al trasferimento dell'alloggio, atteso che qualsiasi causa riso lutiva del rapporto di assegnazione, successivamente al momento in cui il diritto sia sorto ed esercitato, fa venir meno il diritto stesso»; si che, da tale punto di vista, Cass. 26 marzo 1988, n. 2593, ibid., 399, opta per una ricostruzione in chiave di «aspettativa giuridica» fino alla conclu sione del procedimento (cfr., altresì, Cass. 14 luglio 1988, n. 4601, ibid., 673 e 30 luglio 1988, n. 4794, ibid., 701). Rispetto a questa vicenda, lo ius superveniens — art. 27 1. 513/77, come integrato dall'art. 52 1. 457/78 — detta una disciplina transitoria, riferita ai procedimenti in cor so (v. Cass. 29 aprile 1988, n. 3239, ibid., 479), senza incidere sui con tratti già definiti. Qui, peraltro, sorgono le maggiori difficoltà, poiché, mentre Cass. 30 gennaio 1985, n. 577, id., 1985, I, 1035, con osservazioni di F. Macario, consolida un orientamento inteso ad escludere che l'ac cettazione della domanda di riscatto, seguita dalla comunicazione del prezzo
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