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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n....

Date post: 29-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n. 1709; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P.M. Martone (concl. conf.); Pirro (Avv. Cabibbo, Balletti) c. Soc. Lloyd Triestino di navigazione (Avv. Marazza, Dorfles). Regolamento di competenza avverso Pret. Firenze 15 febbraio 1988 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1795/1796-1799/1800 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184028 . Accessed: 28/06/2014 12:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.159 on Sat, 28 Jun 2014 12:09:24 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n. 1709; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P.M. Martone(concl. conf.); Pirro (Avv. Cabibbo, Balletti) c. Soc. Lloyd Triestino di navigazione (Avv.Marazza, Dorfles). Regolamento di competenza avverso Pret. Firenze 15 febbraio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1795/1796-1799/1800Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184028 .

Accessed: 28/06/2014 12:09

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1795 PARTE PRIMA 1796

ne sulla controversia promossa dal privato che — fondatamente

o meno — contesti il decreto di rilascio va risolta secondo i prin

cipi generali per i quali deve riconoscersi sussistente la giurisdi zione del giudice ordinario ove la pretesa di merito del privato sia fondata su una posizione di diritto soggettivo (Cass., sez. un., 17 ottobre 1988, n. 5627, id., Mass., 833, in motivazione).

Il ricorso all'autotutela consente alla pubblica amministrazione

di realizzare direttamente e senza il tramite dell'autorità giudizia

ria, in caso di mancata opposizione dell'occupante, il suo diritto,

ma non vale a mutare né la consistenza del diritto fatto valere,

né la contrapposta posizione del privato, la quale, seppure confi

gurabile come soggezione — atteso, il contenuto del diritto asso

luto fatto valere dalla pubblica amministrazione —, è pur sempre di diritto soggettivo ogni qualvolta si contesti la soggezione a tale

potestà. Lo strumento dell'autotutela è, per cosi dire, neutro, con la

conseguenza che al fine di determinare quale sia il giudice avente

giurisdizione sulla controversia che deriva dall'opposizione a tale

strumento occorre avere riguardo non già al mezzo utilizzato,

per realizzare la pretesa, ma alla qualità delle posizioni giuridiche interessate dall'autotutela.

Ciò del resto è confermato da Cass. 29 novembre 1985, n. 5932

(id., Rep. 1985, voce cit., n. 164), invocata ad altri fini dall'isti

tuto controricorrente, la quale, in una fattispecie in cui l'ente

gestore di alloggio di edilizia economica e popolare aveva ordina

to il rilascio del bene nei confronti di chi si assumeva occuparlo senza titolo, ha affermato la giurisdizione del giudice ammini

strativo a conoscere dell'opposizione proposta da parte di detto

occupante non già per il fatto che l'opposizione riguardava il de

creto di rilascio, ma perché l'opponente aveva dedotto la sussi

stenza dei requisiti per conseguire la regolarizzazione del rapporto a norma dell'art. 25 d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035 e, quindi,

l'opposizione si ricollegava ad una posizione con il diritto sogget

tivo ma di interesse legittimo, poiché la regolarizzazione rientra

va nei poteri pubblicistici dell'ente in esito ad un procedimento amministrativo analogo a quello di assegnazione dell'immobile.

Pertanto, qualora il privato al quale è stato ordinato il rilascio

dell'immobile detenuto senza titolo deduca non già l'esistenza di

un pregresso provvedimento di assegnazione, ma una generica pre tesa contraria al rilascio stesso, invocando, come nella specie, il mero fatto della detenzione dell'immobile e la tutela di tale

detenzione, la cognizione di siffatta controversia appartiene alla

giurisdizione dèi giudice ordinario perché con la stessa si fa vale

re una posizione astrattamente qualificabile di diritto soggettivo, mentre l'eventuale infondatezza della deduzione per l'insussisten

za di una posizione soggettiva tutelabile rispetto a quella fatta

valere con il ricorso all'autotutela attiene al merito e non alla

giurisdizione. Concludendo si deve quindi ritenere che avverso il decreto con

il quale il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari,

competente per territorio, dispone, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 30

dicembre 1972 n. 1035, il rilascio degli alloggi di edilizia residen

ziale pubblica occupati senza titolo è proponibile azione innanzi

all'autorità giudiziaria ordinaria, qualora il privato — senza in

vocare alcun pregresso provvedimento di assegnazione o la sussi

stenza dei presupposti di legge per tale assegnazione — si limiti

a contestare il diritto al rilascio allegando un suo preteso diritto

a rimanere nell'immobile pur senza titolo occupato, trattandosi

di domanda fondata su una posizione di diritto soggettivo. Pronunciando sul ricorso, va, pertanto, dichiarata la giurisdi

zione del giudice ordinario.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 aprile 1989, n. 1709; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P.M. Martone (conci,

conf.); Pirro (Avv. Cabibbo, Balletti) c. Soc. Lloyd Triestino

di navigazione (Avv. Marazza, Doreles). Regolamento di com

petenza avverso Pret. Firenze 15 febbraio 1988.

Navigazione (procedimenti in materia di) — Licenziamento —

Competenza per territorio — Luogo di cessazione del rapporto — Criteri di determinazione — Fattispecie (Cod. nav., art. 603).

Il Foro Italiano — 1989.

Competente per territorio a conoscere della controversia avente

ad oggetto l'impugnativa di licenziamento con preavviso del

lavoratore marittimo in periodo di inattività è, nel caso in cui

il criterio di collegamento invocato sia il luogo di cessazione

del rapporto, il giudice del luogo in cui il lavoratore ha il pro

prio domicilio e nel quale deve restare a disposizione del datore

di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 gennaio

1989, n. 509; Pres. O. Fanelli, Est. Campanile, P.M. Marti

nelli (conci, conf.); Soc. Tirrenia di navigazione (Avv. Ma

razza, Cardillo) c. Garbato (Avv. Ventura). Cassa Trib.

Genova 27 marzo 1982.

Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter

ritorio — Criteri di determinazione (Cod. proc. civ., art. 18,

19, 413; cod. nav. art. 603).

Nelle controversie di lavoro nautico, ove non siano utilizzabili,

al fine di individuare il giudice competente per territorio, i cri

teri previsti dall'art. 603 c. nav. né quelli, utilizzabili in via

sussidiaria, previsti dall'art. 413 c.p.c., va fatto riferimento al

foro generale delle persone fisiche e giuridiche di cui agli art.

18 e 19 del codice di rito. (2)

I

Fatto e diritto. — Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987,

Pietro Pirro conveniva davanti al Pretore di Firenze, in funzione

di giudice del lavoro, la Lloyd Triestino di navigazione s.p.a.

e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima con

iscrizione nel «ruolo organico unificato del personale di stato mag

giore navigante» con la qualifica, a decorrere dall'8 aprile 1965,

di «comandante», impugnava il licenziamento — con effetto dal

1° settembre 1987, intimatogli con raccomandata ricevuta il 25

agosto 1987 nel proprio domicilio in Firenze — chiedendo la rein

tegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio la società convenuta, assumendo che

la comunicazione del licenziamento inviata al domicilio del ricor

rente era stata preceduta da un telex di identico contenuto inviato

al Pirro a bordo della nave Lloydiana sulla quale era imbarcato,

eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Con sentenza del 19 febbraio 1988, il Pretore di Firenze dichia

(1) Solo apparentemente la sentenza conferma il precedente orienta

mento che faceva riferimento, al fine di individuare il luogo di cessazione

del rapporto di lavoro, al luogo dove il marittimo aveva ricevuto la co

municazione del recesso (cfr. Cass. 14 novembre 1986, n. 6731, Foro

it., 1988, I, 569, con nota di richiami). In realtà il Supremo collegio fa proprio il criterio adottato nella sentenza impugnata (Pret. Firenze

15 febbraio 1988, ibid., 1728, con nota di richiami) che aveva ritenuto

che luogo di cessazione dei rapporto dovesse essere ritenuto quello in

cui, al momento della cessazione del rapporto, il lavoratore doveva porre a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative. Solo che

questo luogo è individuato, dalla Corte di cassazione, nel domicilio del

lavoratore mentre la sentenza impugnata lo aveva individuato nella sede

del datore di lavoro.

Ciò che appare singolare è che estensore della presente sentenza, sia

pure con il richiamo alle conclusioni del procuratore generale, sia lo stes

so giudice che aveva redatto le precedenti pronunzie della Cassazione.

(2) In senso conforme Cass. 18 novembre 1987, n. 8480, Foro it., Rep.

1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 7. A quanto consta si tratta

delle prime decisioni nelle quali si afferma l'applicabilità in via sussidia

ria, rispetto ai criteri di collegamento previsti dall'art. 603 c. nav., di

quelli previsti dall'art. 413 c.p.c., dopo l'inversione di rotta operata dalle

sezioni unite con la sentenza 11 novembre 1982, n. 5944 (id., 1983, I,

1959, con nota di richiami ed osservazioni di A. Proto Pisani), che rove

sciò il precedente orientamento teso a riconoscere implicitamente abroga to, dal nuovo testo dell'art. 413, l'art. 603 c. nav. Cons, per una

ricostruzione di questa vicenda A. Proto Pisani (V. Andrioli, C.M. Ba

rone, G. Pezzano), Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma,

1987, 321, ss., nonché la nota di richiami in calce a Cass. 4 marzo 1987, n. 2291, 12 dicembre 1986, n. 7458 e 14 novembre 1986, n. 6731, Foro

it., 1988, I, 569.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

rava la propria incompetenza per territorio indicando come com

petente il Pretore di Trieste.

Avverso questa decisione il Pirro ha proposto istanza di rego lamento di competenza.

In data 25 ottobre 1988 il procuratore generale così concludeva.

«1. - La risoluzione della questione di competenza implica l'in

dividuazione del luogo di cessazione del rapporto rilevante, ai

sensi dell'art. 603 c. nav., come criterio di collegamento ai fini

della individuazione del giudice competente a conoscere della con

troversia di lavoro marittimo (v. Cass. 11 novembre 1982, n. 5944,

Foro it., 1983, I, 1959, cui adde, da ultimo, Cass. 20 marzo 1987,

n. 2787, id., Rep. 1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 13).

Sul punto il pretore ritenuto che la comunicazione ricevuta dal

Pirro in Firenze il 25 agosto 1987 fosse meramente confermativa

del licenziamento già intimato con il telex del 18 luglio 1987 in

viato a bordo della nave dove il medesimo era imbarcato, ha

osservato che comunque, trattandosi di licenziamento con preav

viso, il luogo di cessazione del rapporto doveva essere identifica

to in quello in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata effettuata

in mancanza del recesso datoriale e, quindi, presso la sede in

Trieste della società convenuta dove, dopo lo sbarco, il Pirro avreb

be dovuto mettere a disposizione di quest'ultima le proprie ener

gie lavorative.

Con la istanza di regolamento il Pirro contesta la esattezza di

questa decisione osservando: a) in fatto, che il telex più volte

richiamato era stato spedito e ricevuto il 21 e non — come affer

mato dal Pretore — il 18 luglio 1987 e, quindi, in data successiva

alla spedizione tramite raccomandata (effettuata questa il 18 lu

glio, come risultante dal timbro postale) della lettera contenente

la comunicazione del licenziamento e ricevuta dall'attore in Fi

renze presso il proprio domicilio il 25 agosto successivo; b) tale

lettera non solo non poteva, di conseguenza, risolversi in una

mera conferma di una comunicazione effettuata via telex soltan

to successivamente, ma doveva in ogni caso essere considerata,

stante la disciplina del telegramma contenuta nell'art. 2705 c.c.,

l'unico atto idoneo a contenere la intimazione del licenziamento

ai sensi dell'art. 2 1. n. 604 del 1966; c) la relativa comunicazione,

del resto, non poteva essere fatta al lavoratore durante la naviga

zione, in quanto in base agli art. 58 e 59 del regolamento organi

co, non solo la «disdetta del rapporto di lavoro, a pena di nullità»

doveva «essere notificata per iscritto», ma il relativo preavviso

(ai sensi del 3° comma dell'art. 59 cit.) doveva essere notificato

«in un porto capolinea e non poteva decorrere prima che fossero

trascorse ventiquattro ore dalla ultimazione della discarica»; d)

quanto al luogo della comunicazione, questo doveva essere indi

viduato, anche ai sensi degli art. 13, lett. a), 37 e 57, nella resi

denza del lavoratore, ove quest'ultimo dopo lo sbarco doveva

restare in attesa delle ulteriori comunicazioni (come si argomen

tava dall'art. 13, lett. a, del richiamato regolamento nella parte

in cui prevedeva l'obbligo di «raggiungere la destinazione a bor

do o a terra assegnatagli e dalla successiva lett. b dello stesso

articolo che prevedeva l'obbligo di comunicare la residenza e ogni

mutamento relativo); e) di conseguenza non era configurabile un

obbligo del lavoratore di mettere le proprie energie lavorative a

disposizione della società presso la sua sede, per trarne la conse

guenza che in tale località il rapporto era cessato alla scadenza

del periodo di preavviso. 2. - Il ricorso è meritevole di accoglimento. Con recenti sentenze la Corte di cassazione ha reiteratamente

affermato che nei rapporti di lavoro marittimo in regime di con

tinuità (caratterizzati cioè dall'alternanza di periodi di imbarco

e di periodi di riposo o di inattività a terra, come è indubbiamen

te quello in esame) il luogo di cessazione del rapporto di lavoro

deve essere individuato non in quello dell'ultimo sbarco ma, stante

la prosecuzione del rapporto anche durante il periodo di riposo

o di inattività a terra, in quello in cui il marittimo ha ricevuto

la comunicazione del licenziamento (v. Cass. 12 dicembre 1986,

n. 7456, id., 1987, I, 1477), della avvenuta accettazione delle di

missioni (v. Cass. 4 marzo 1987, n. 2291, id., 1988, I, 569) o, comunque, dell'atto estintivo del rapporto, come nel caso di can

cellazione o non reiscrizione nel turno per il reimbarco (v. Cass.

14 novembre 1986, n. 6705, id., 1987, I, 1478 e 16 dicembre 1986,

n. 7599, ibid., 1477). Questo ufficio ritiene di dover condividere tale orientamento,

anche se con una ulteriore precisazione. Il luogo in cui si verifica o si perfeziona il fatto o l'atto estin

1l Foro Italiano — 1989.

tivo del rapporto, se tendenzialmente coincide (ad esempio nel

caso di licenziamento in tronco) con quello in cui si verifica il

relativo effetto (cessazione del rapporto), può anche essere diverso.

È questo il caso — che ricorre nella fattispecie in esame —

del licenziamento con preavviso o, comunque, con effetto differi

to nel tempo. Sembra innegabile, infatti, che in tale ipotesi non assuma auto

nomo rilievo il momento (e quindi il luogo come tale variabile) in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione del licenziamen

to, quanto il momento in cui (in mancanza di anticipata consen

suale risoluzione) il rapporto si estingue.

Quanto poi alla individuazione del luogo in cui si verifica tale

effetto, mentre particolari problemi non sorgono in caso di pre stazione dell'attività lavorativa, nel caso, invece, di marittimo

«sbarcato» in periodo di riposo o comunque di inattività, non

può che farsi riferimento al domicilio del lavoratore che assume

rilievo, non come luogo di ricezione della comunicazione del li

cenziamento, quanto piuttosto come luogo in cui il lavoratore

deve comunque restare a disposizione del datore di lavoro in atte

sa della comunicazione del nuovo imbarco o di una ulteriore pos sibile utilizzazione.

Né, contrariamente a quanto assunto dal pretore, può ritenersi

che il marittimo, nei periodi di riposo o comunque di inattività

debba comunque mettere a disposizione le proprie energie lavora

tive (e quindi dimorare) presso la sede della società di navigazio ne dalla quale dipende.

In tal senso depone non solo la mancanza, nel regolamento

organico del personale di stato maggiore navigante, di ogni previ sione sul punto, ma l'obbligo espressamente sancito di notificare

alla società la propria residenza e ogni eventuale mutamento (art.

13, lett. b), nonché la previsione (art. 57) della corresponsione di una apposita indennità in alcuni casi di trasferimento di resi

denza e dalla quale può desumersi (a contrario) l'inesistenza di

ulteriori obblighi in ordine alla scelta del luogo di residenza.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 21 ottobre 1978

al Pretore di Genova, Culotta Diego e Garbato Salvatore, marit

timi dipendenti della s.p.a. Tirrenia di navigazione, chiedevano

che fosse dichiarato il loro diritto al computo dello straordinario,

predeterminato in base ad accordi sindacali, e dell'indennità di

rischio mine, sulla retribuzione dei riposi, sabati e festività non

godute e delle ferie non godute, con la condanna della società

al pagamento delle somme ad essi conseguentemente spettanti. La società eccepiva preliminarmente l'incompetenza per terri

torio del giudice adito indicando competente il Pretore di Napoli

ove essa società aveva la sede.

Il pretore, disattesa l'eccezione di incompetenza, accoglieva le

domande.

Proposto appello principale dalla società ed appello incidentale

dai lavoratori, il Tribunale di Genova con sentenza n. 699 del

27 marzo 1982 confermava, anche in ordine alla competenza, la

sentenza impugnata, accordando ai lavoratori gli interessi legali sulle somme rivalutate secondo gli indici Istat.

Ha proposto ricorso per cassazione illustrato con memoria la

società. Il Garbato resiste con controricorso. Il Culotta non si

è costituito.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società ricor

rente denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 413, 416

e 420 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla 1. 11 agosto 1973

n. 533, dell'art. 603 c. nav., nonché omessa ed insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto della controversia e pro

spettato dalle parti e rilevabile di ufficio (art. 360, nn. 3 e 5,

c.p.c.)». Deduce che il tribunale ha errato facendo riferimento, per indi

viduare la competenza territoriale del Pretore di Genova, all'art.

413 c.p.c. (nuovo testo), in quanto secondo il più recente orienta

mento di questa corte si applicano i criteri stabiliti dall'art. 603

c. nav. per individuare il giudice competente a conoscere delle

controversie relative ai contratti di arruolamento dei marittimi

imbarcati su navi armate; nella specie, i marittimi non hanno

provato né che la nave su cui furono imbarcati sia iscritta al

compartimento marittimo di Genova (in realtà — aggiunge la ri

corrente — la nave sulla quale essi risultano imbarcati è iscritta

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1799 PARTE PRIMA 1800

al compartimento di Napoli), né che il contratto di arruolamento

venne concluso, fu eseguito e cessò in Genova; d'altra parte, non

sono utilizzabili il luogo di esecuzione del lavoro svoltosi a bordo

della nave o il luogo di imbarco; mancando pertanto agli atti

la rigorosa dimostrazione dei criteri di competenza anzidetti e

risultando, per contro, che essa società ha sede in Napoli, questa

corte «dovrà riformare» la sentenza impugnata e disporre la trans

latio iudicii al Pretore di Napoli. (Omissis) Esaminando il primo motivo (che riguarda la competenza) va

anzitutto ribadito il principio, sulla scorta di quanto statuito da

questa corte a sezioni unite con sentenza n. 5944 del 1982 (Foro

it., 1983, I, 1959), che la competenza territoriale nelle controver

sie derivanti dai contratti di arruolamento è determinata dai cri

teri dettati dall'art. 603 c. nav. e non da quelli dettati dall'art.

413 c.p.c. (nel nuovo testo) al quale hanno fatto riferimento e

il tribunale nella sentenza impugnata e il pretore in primo grado. Il pretore nel ritenere la propria competenza territoriale si è

riferito al luogo di conclusione del contratto e, richiamando la

regolamentazione del rapporto di lavoro marittimo in «continui

tà, nonché norme del codice della navigazione e della contratta

zione collettiva riguardanti il contratto di arruolamento a tempo

indeterminato, ha ritenuto di individuare in Genova il luogo (sen za indicare la data) in cui era stato concluso il contratto (in quan to — come sembra intendersi — ivi era avvenuto l'imbarco) dal

quale era scaturito un rapporto a tempo indeterminato.

Il tribunale, invece, si è riferito per confermare la competenza territoriale del pretore, sempre nell'ambito dell'art. 413 c.p.c., alla nave come dipendenza dell'azienda, ritenendo che nel seme

stre precedente l'instaurazione del giudizio i lavoratori erano im

barcati su navi che avevano toccato il porto di Genova.

Orbene, dovendo applicarsi l'art. 603 citato, rileva la corte che

in base alle emergenze processuali non è dato individuare il luogo in cui è stato concluso il contratto.

I lavoratori hanno chiesto differenze retributive, come da pro

spetto allegato, per il lavoro prestato a decorrere dal 1969 in vari

periodi in imbarco al servizio della Tirrenia.

Gli stessi lavoratori hanno dedotto che erano in «continuità»,

rispettivamente, dal 1970 e dal 1971 (sembra — a quanto è dato

dedurre dagli atti — dal 17 dicembre 1970 e dal 17 giugno 1971). II pretore, come si diceva, ha fatto riferimento al rapporto in

continuità ed a contratto a tempo indeterminato; anche il tribu

nale, esaminando l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto il rap

porto di specie «in continuità» (e peraltro ancora in vita).

Comunque, dalle annotazioni degli imbarchi e sbarchi sui li

bretti di navigazione prodotti non si possono individuare il luogo o i luoghi di conclusione del contratto o dei contratti.

Se poi il dibattito processuale ha riguardato il rapporto di spe cie come rapporto «in regime di continuità», va rilevato che non

è dato conoscere, tra l'altro, quali periodi di imbarco siano con

siderati nel rapporto in continuità.

Trattasi di regolamento contrattuale di cui i lavoratori avevano

l'onere di chiarire il meccanismo e la portata, offrendo soprattut to un qualche elemento per poter individuare appunto il luogo in cui era sorto il rapporto riferito al regolmento di continuità

quale rapporto unico o unitario (peraltro, come si è posto in evi

denza, si chiedono differenze retributive dal 1969). Per il che, a giudizio della corte, non può operare neppure

il criterio del luogo di iscrizione della nave in quanto i lavoratori

si sono imbarcati nel tempo su varie navi.

Esclusa dunque la possibilità di fare riferimento ai criteri pre visti dall'art. 603 c. nav. (non può essere utile neppure il luogo di esecuzione del lavoro svolto a bordo della nave), resta da fare

riferimento alla fonte sussidiaria specifica che offre l'art. 413 c.p.c.

(nel nuovo testo).

Senonché, viene in considerazione il luogo in cui è sorto il rap

porto (questione già esaminata) oppure il luogo in cui si trova

l'azienda o una dipendenza di essa alla quale è addetto il lavora

tore, criterio non utilizzabile per individuare la competenza terri

toriale facendo riferimento alla nave che a tal fine non può considerarsi dipendenza dell'azienda armatoriale (v. a riguardo, sentenza sopra citata).

Non rimane pertanto che fare riferimento all'unico criterio re

siduo utilizzabile, cioè al foro generale (del resto, indicato dal

l'art. 413 sia pure con il richiamo al solo art. 18 foro generale delle persone fisiche).

Il foro competente quindi va dunque ricavato dall'art. 19 c.p.c.

(foro generale delle persone giuridiche) e va individuato nel foro

Il Foro Italiano — 1989.

di Napoli, indicato dalla ricorrente, essendo pacifico che la socie

tà Tirrenia ha sede in Napoli e non risultando che la stessa socie

tà abbia una sede secondaria in Genova.

Il primo motivo pertanto va accolto e conseguentemente resta

no assorbiti gli altri motivi che riguardano il merito della causa.

La sentenza impugnata va cassata a norma dell'art. 382, 2°

comma, c.p.c. e va dichiarata la competenza territoriale del Pre

tore di Napoli a conoscere della controversia di cui si tratta.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 29 mar

zo 1989, n. 1551; Pres. Granata, Est. Lipari, P.M. Di Renzo

(conci, conf.); Istituto autonomo case popolari di Firenze (Aw. G. Cecchi) c. Masciarelli e altri (Aw. F. Cecchi). Conferma

App. Firenze 20 aprile 1985.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegnazione — Diritto alla cessione in proprietà — Ritardo colposo dell'i

stituto — Maggior onere per l'acquisto — Risarcimento del

danno — «Compensalo lucri cum damno» — Ammissibilità

(Cod. civ., art. 1218, 1223, 1337; 1. 8 agosto 1977 n. 513, prov vedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,

finanziamento di un programma straordinario e canone mini

mo dell'edilizia residenziale pubblica, art. 27; 1. 5 agosto 1978

n. 457, norme per l'edilizia residenziale, art. 52).

L'assegnatario di alloggio economico e popolare che, pur avendo

maturato il relativo diritto, consegua in ritardo la cessione in

proprietà dell'alloggio medesimo, per fatto colposo dell'istituto

assegnante, può chiedere il risarcimento del danno, da raggua

gliare alla maggiore entità dell'esborso complessivo per ottene

re la proprietà dell'immobile rispetto a quello che si sarebbe

dovuto affrontare in caso di cessione tempestiva, salva restan

do la detraibilità, a titolo di compensatio lucri cum damno,

degli eventuali vantaggi (quali disponibilità della somma e sua

rendita fino al momento dell'effettivo pagamento) che discen

dano, nel caso concreto, dal ritardo stesso. (1)

(1) In punto di risarcimento dei danni spettante all'assegnatario di al

loggio economico e popolare (il quale, pur essendosi attivato diligente mente, non sia riuscito a valersi del regime di cui al d.p.r. 2/59 e successive

modificazioni), per il rifiuto dell'ente gestore o proprietario a dar corso all'istanza nell'erroneo presupposto ch'essa fosse preclusa dall'entrata in

vigore della nuova disciplina; in punto di risarcimento dei danni, diceva

mo, l'odierna pronunzia ribadisce la posizione già espressa da Cass., sez.

un., 8 ottobre 1985, n. 4860, Foro it., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, n. 147 (e ripresa da Cass. 6 giugno 1987, n. 4958, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 97: l'una e l'altra sentenza sono menzionate in motivazione). Il tutto dovrebbe compiersi all'interno di un solco segnato con risoluta de terminazione: quello che riconosce all'assegnatario, che abbia richiesto la cessione in proprietà ai sensi della disciplina previgente, un «vero e

proprio» diritto soggettivo al riscatto. Attenzione, però. Se l'obiettivo

scoperto è quello di cortocircuitare l'eccesso di discrezionalità della pub blica amministrazione, una rilevante difficoltà nel perseguire la traiettoria

cennata discende dalla necessità di accertare, fino a chiusura di partita, la sussistenza dei presupposti in funzione dei quali si è provveduto all'as

segnazione. Succede cosi, come rileva Cass. 12 febbraio 1988, n. 1512, id., Mass., 223, che nemmeno l'accettazione formale da parte dell'ente, con tanto di indicazione del prezzo, basti a consacrare il «diritto soggetti vo perfetto al trasferimento dell'alloggio, atteso che qualsiasi causa riso lutiva del rapporto di assegnazione, successivamente al momento in cui il diritto sia sorto ed esercitato, fa venir meno il diritto stesso»; si che, da tale punto di vista, Cass. 26 marzo 1988, n. 2593, ibid., 399, opta per una ricostruzione in chiave di «aspettativa giuridica» fino alla conclu sione del procedimento (cfr., altresì, Cass. 14 luglio 1988, n. 4601, ibid., 673 e 30 luglio 1988, n. 4794, ibid., 701). Rispetto a questa vicenda, lo ius superveniens — art. 27 1. 513/77, come integrato dall'art. 52 1. 457/78 — detta una disciplina transitoria, riferita ai procedimenti in cor so (v. Cass. 29 aprile 1988, n. 3239, ibid., 479), senza incidere sui con tratti già definiti. Qui, peraltro, sorgono le maggiori difficoltà, poiché, mentre Cass. 30 gennaio 1985, n. 577, id., 1985, I, 1035, con osservazioni di F. Macario, consolida un orientamento inteso ad escludere che l'ac cettazione della domanda di riscatto, seguita dalla comunicazione del prezzo

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