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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6815; Pres. Valente, Est. M. De Luca, P. M. La Valva (concl. diff.); Paoletti (Avv. Zangari) c. Cassa di risparmio di Livorno (Avv. Carboni, Vatteroni). Cassa Trib. Livorno 3 dicembre 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 451/452-455/456 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181086 . Accessed: 28/06/2014 17:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:52:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6815; Pres. Valente, Est. M. De Luca, P. M. La Valva (concl. diff.); Paoletti (Avv.

sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6815; Pres. Valente, Est. M. De Luca, P. M. La Valva(concl. diff.); Paoletti (Avv. Zangari) c. Cassa di risparmio di Livorno (Avv. Carboni, Vatteroni).Cassa Trib. Livorno 3 dicembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 451/452-455/456Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181086 .

Accessed: 28/06/2014 17:52

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PARTE PRIMA

aveva mosso soltanto una informale contestazione della sua au

tenticità.

Ne deriva che il secondo motivo del ricorso va accolto con

assorbimento degli altri due motivi (primo e terzo). Poiché la querela di falso non poteva essere proposta in sede

di rinvio, il relativo procedimento incidentale non poteva avere

inizio. Onde s'impone la cassazione dell'impugnata sentenza non defi

nitiva del Tribunale di Benevento senza rinvio, ai sensi dell'art.

382, 3° comma, 2a ipotesi, c,p.c.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 agosto

1987, n. 6815; Pres. Valente, Est. M. De Luca, P. M. La

Valva (conci, diff.); Paoletti (Avv. Zangari) c. Cassa di ri

sparmio di Livorno (Avv. Carboni, Vatteroni). Cassa Trib.

Livorno 3 dicembre 1983.

Lavoro (rapporto) — Casse di risparmio — Abolizione delle sca

le mobili anomale — Regolamento pensionistico aziendale —

Conseguenze — Erronea valutazione del giudice di merito (Cod.

civ., art. 1362, 1363, 1364, 1371; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza; 1. 31

marzo 1977 n. 91, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, art. unico).

Fa errata applicazione dei canoni di interpretazione del contratto

il giudice di merito che riconosce legittimo il comportamento della cassa di risparmio che, a seguito dell'intervento del d.l.

n. 12 de! 1977, con cui venivano aboliti i sistemi di indicizza

zione del salario in percentuale, sostituiti da quelli a «punto

fisso», riduca l'indennità di contingenza spettante ai pensionati al settantacinque per cento di quella spettante ai dipendenti in

servizio ritenendo ispirato l'intero regolamento pensionistico aziendale al criterio informatore della necessaria parametrazio ne del complessivo trattamento pensionistico ad una quota per centuale (appunto il settantacinque per cento) della retribuzione dei lavoratori in attività, senza adeguatamente valutare se alla

stregua del solo tenore letterale delle clausole contrattuali po tesse ritenersi che il principio della percentualizzazione dovesse

operare esclusivamente con riferimento alla determinazione della

retribuzione imponibile al momento del pensionamento. (1)

(1) V. per l'opinione contraria a quella divisata dalla sentenza che si

riporta: Cass. 29 gennaio 1986, n. 589, Foro it., 1986, 1, 2549, con nota di richiami ed un riepilogo dell'intera problematica, cui adde Cass. 1° marzo 1986, n. 1314; id., Rep. 1986, voce Contratto in genere, n. 272; 10 giugno 1986, n. 3852, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 2651; 10 di cembre 1986, nn. 7339, 7340, ibid., nn. 2649, 2650 (queste ultime non menzionate nella motivazione della sentenza in epigrafe). In senso solida le alla decisione riprodotta, se pure con motivazione assai più stringata, v. soltanto Cass. 5 giugno 1987, n. 4921, non massimata (anch'essa in tema di interpretazione del regolamento pensionistico aziendale della cas sa labronica e non menzionata in motivazione).

Per la pacifica opinione secondo cui il giudice deve procedere a dedur re la comune intenzione delle parti contraenti sulla base delle parole ed

espressioni del contratto, in attuazione della direttiva «principale» dettata in tema di ermeneutica contrattuale, potendo procedere solo in presenza di ambiguità o dubbi, secondo il criterio del «gradualismo», ad applicare i canoni interpretativi sussidiari di carattere oggettivo, v., fra le ultime, Cass. 13 dicembre 1986, n. 7496, id., Rep. 1986, voce Contratto in gene re, n. 259; 27 ottobre 1986, n. 6304, ibid., n. 261; 18 settembre 1986, n. 5657, ibid., n. 264; 15 settembre 1986, n. 5599, ibid., n. 256; 18 agosto 1986, n. 5073, ibid., n. 267; 28 aprile 1986, n. 2947, ibid., n. 268; 28

giugno 1986, n. 4309, ibid., n. 273; 8 marzo 1986, n. 1582, ibid., n. 274.

* * *

La Cassazione, modificando gli esiti pressoché uniformi dettati con pre cedenti decisioni, approda alla conclusione di ritenere erroneamente mo tivata la decisione di merito che aveva avallato la legittimità della decurtazione anche dell'indennità di contingenza dovuta ai pensionati di cassa di risparmio, in attuazione di uno dei tanti regolamenti pensionisti ci aziendali in vigore presso tali enti, tutti contenenti una disciplina so stanzialmente omogenea.

Certo non vi è dubbio che — come che la si voglia riguardare — la

questione è e rimane di interpretazione contrattuale e quindi, come avver

II Foro Italiano — 1988.

Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 16 marzo

1979, diretto al Pretore di Livorno in funzione di giudice del la

voro, Alessandro Paoletti, dipendente della Cassa di risparmio di Livorno collocato a riposo con diritto al trattamento aziendale

di quiescenza e previdenza, conveniva in giudizio la cassa medesi

ma, per sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto, in

dipendenza dell'accertamento che il punto fisso, dovuto per va

riazioni degli indici del costo della vita dopo l'abolizione delle

c.d. scale mobili anomale (ai sensi del d.l. n. 12 convertito in

1. n. 91 del 1977), gli va corrisposto nella stessa misura unitaria,

prevista per il personale in servizio, senza sottoporlo, cioè, alla

riduzione percentuale (al 75%), che, ad avviso dell'attore, riguar da soltanto la commisurazione del trattamento aziendale di quie scenza e previdenza alla retribuzione pensionabile e non già le

variazioni del trattamento di quiescenza, correlate alle variazioni

degli indici del costo della vita. Nel contraddittorio delle parti, il pretore adito accoglieva la

domanda dell'attore, che, a seguito di gravame della cassa soc

combente, venivano invece rigettate dal Tribunale di Livorno, con

la sentenza ora denunciata.

Osservava, infatti, il giudice d'appello: a) il fondo aziendale

di previdenza (di cui all'accordo sindacale 13 marzo 1973) è stato

istituito «allo scopo dichiarato di integrare il trattamento pensio nistico erogato dall'Inps . . . fino al raggiungimento complessivo del 75% dell'ultima retribuzione pensionabile, nella quale, per l'art. 10 dell'accordo, è ricompresa l'indennità di contingenza»;

ti) «Tale dichiarato scopo verrebbe ad essere frustrato . . . attri

buendo al pensionato il punto unico di scala mobile nella misura

intera invece che nella percentuale del 75%», in quanto, in tal

caso, «si perverrebbe alla conseguenza inevitabile che il tratta

mento spettante al pensionato verrebbe ad essere superiore al 75%

di quello spettante al dipendente in servizio, con un non voluto

appiattimento tra pensioni e retribuzioni»; c) inoltre, aderendo

alla soluzione disattesa, «si perverrebbe all'ulteriore conseguen

za, grave e senz'altro non voluta, che i dipendenti pensionati an

teriormente verrebbero ad avere, a parità di condizioni, un

trattamento superiore a quello dei dipendenti pensionati successi

vamente, posto che a questi l'indennità di contingenza (facente

parte, come sopra detto, della retribuzione pensionabile, ai sensi

dell'art. 10 dell'accordo) sarebbe decurtata, al momento della li

quidazione della pensione, mentre il lavoratore, pensionato ante

riormente, percepirebbe l'indennità di contingenza maturata

durante la quiescenza nell'intero suo importo senza alcuna decur

tazione»; d) non rileva, in contrario, la circostanza che l'accordo

(art. 19, 3° comma) non preveda la riduzione percentuale (al 75%)

per la scala mobile, ma stabilisca soltanto che questa «sarebbe

te la stessa corte in motivazione, suscettibile di analisi in sede di legittimi tà solo attraverso il filtro dei canoni interpretativi della volontà negoziale.

Non di meno è quasi superfluo constatare come un atteggiamento di

esasperata «parcellizzazione» dell'analisi interpretativa possa prestarsi a clamorose forme di discriminazione fra posizioni praticamente identiche

(essendo identici i documenti negoziali sui quali si applica l'intervento valutativo dei giudici di merito e della corte). Si dirà che questo è un vizio addebitabile al nostro sistema processuale che non annovera fra i rimedi spendibili quello del controllo di legittimità sui contratti collettivi

(v., su questo tema e sulla omologa proposta contenuta nel progetto di

legge sulla contrattazione collettiva di diritto comune elaborato da Giu

seppe Pera su invito dell'Unione industriale di Torino» il dibattito conte nuto nel volume Per una disciplina legislativa del contratto collettivo, Torino, s.d., ma 1987). Sennonché anche la riduzione della cornice valu tativa ai soli profili ermeneutici può consentire un controllo sufficiente mente calibrato e non necessariamente fonte di sperequazioni, quanto meno su alcuni nodi-chiave del ragionamento.

Non a caso almeno su un punto le precedenti statuizioni di legittimità avevano trovato unanimità di giudizio: precisamente sul carattere «ambi

guo» del documento negoziale esaminato e dunque sulla necessità di inte

grare il procedimento interpretativo ricorrendo all'applicazione dei criteri sussidiari di carattere oggettivo (art. 1363 ss. c.c.).

È in quest'ultima direzione che si coglie il ribaltamento della prospetti va da parte della sentenza che si riporta, la quale avverte, sia pure sul

piano della mera ipotesi, come la chiave interpretativa del regolamento pensionistico possa rinvenirsi laddove la percentualizzazione della scala mobile sarebbe prevista con esclusivo riferimento alla retribuzione impo nibile del momento di pensionamento, dovendosene escludere l'operativi tà per il periodo successivo. Ed è sul medesimo punto che si attendono ulteriori precisazioni interpretative idonee se non ad escludere del tutto forti contrasti decisionali, quanto meno a mitigare le conseguenze più clamorosamente distorsive. [O. Mazzotta]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stata applicata con le stesse modalità tempo per tempo in vigore

per le retribuzioni del personale in servizio», in quanto ciò dipen de esclusivamente dalla circostanza che, all'epoca dell'accordo, la scala mobile veniva applicata in percentuale, mentre era «al

di fuori di ogni previsione l'applicazione secondo il punto unico

di contingenza», e, peraltro, la prevista «applicazione con le stes

se modalità non può significare applicazione nella stessa misura

e nello stesso importo». Avverso la sentenza d'appello, il soccombente Alessandro Pao

letti propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La

Cassa di risparmio di Livorno resiste con controricorso. Entram

be le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss.

c.c. (360, n. 3, c.p.c.), in relazione alla disciplina contrattuale

del trattamento di previdenza aziendale in questione (accordo 13

marzo 1973), Alessandro Paoletti censura la sentenza impugnata

per avere attribuito a detto accordo (e, segnatamente, agli art.

19 e 10) un significato diverso da quello voluto — e chiaramente

espresso — dalle parti stipulanti, secondo cui il trattamento pen sionistico integrativo, a carico della gestione aziendale, consta di

una quota-base — che è commisurata al 75% della retribuzione

pensionabile finale comprensiva dell'indennità di contingenza —

e di eventuali variazioni accessorie, «da calcolarsi attraverso un

congegno di scala mobile, che deve avere le stesse modalità di

quello operante per allineare ai mutamenti degli indici del costo

della vita le retribuzioni del pari grado in servizio». Pertanto, ad avviso del ricorrente, il rapporto di proporzionalità alle retri

buzioni (nella misura del 75%) è stato voluto dalle parti stipulan ti solo per la quota-base del trattamento pensionario aziendale, mentre il regime di perequazione è «uguale» a quello del persona le in servizio di pari grado.

Significativamente, infatti, ad avviso del ricorrente, le parti sti

pulanti non hanno previsto, per il regime di perequazione, la «per

centualizzazione», che, invece, viene espressamente stabilita per la quota base del trattamento. Ed il rilevato silenzio non risulta

giustificato, ad avviso della ricorrente, dalla circostanza che, al

momento dell'accordo in questione, vigesse la scala mobile a per centuale (c.d. anomala) anziché mediante «punto fisso».

Del resto, prosegue il ricorrente, la soluzione, che la sentenza

impugnata disattende, risponde allo scopo della scala mobile di

conservare il potere di acquisto delle pensioni e delle retribuzioni.

Peraltro, osserva ancora il ricorrente, anteriormente all'aboli

zione delle c.d. «scale mobili anomale», la stessa cassa di rispar mio applicava, per le variazioni di scala mobile, le medesime

percentuali sia alle retribuzioni che al trattamento pensionistico

integrativo, rispettando, appunto, il rinvio dell'accordo (art. 19) al regime, di volta in volta vigente, in tema di scala mobile.

Infine, sempre ad avviso del ricorrente, non è possibile inter

pretare l'accordo del 1973, condizionandolo ad un evento succes

sivo, quale appunto l'abolizione delle c.d. «scale mobili anomale».

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione (art.

360, n. 5, c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, non avendo parlato di riduzione in

percentuale del regime allora vigente di scala mobile (a percen

tuale), l'accordo sul sistema di previdenza aziendale in esame ha

inteso soltanto allineare i sistemi di indicizzazione di retribuzioni

e pensioni, pur sostenendone allora risultati diversi, soltanto, in

dipendenza della commisurazione della quota-base delle pensioni al 75% delle retribuzioni, mentre tali risultati diversi sono stati

ridimensionati dall'avvento del «punto unico», in quanto questo ha determinato un fenomeno generale di «schiacciamento» (non

solo) tra retribuzioni e pensioni.

Peraltro, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe verificata la

pretesa disparità di trattamento tra pensionati, in dipendenza del

la data di pensionamento, in quanto «prima del 1977 (la base

pensionabile) comprendeva anche la contingenza e quindi anche

la parte di incremento derivante da essa veniva a subire la decur

tazione del 25%; dopo la legge del 1977, gli incrementi in parola

sono stati distolti dalla retribuzione pensionabile per essere ag

giunti per intero alla base, per cosi dire 'congelata' al gennaio

1977».

«Solamente a seguito dell'accordo dal 1978 — che ricomprese

nella retribuzione pensionabile anche la c.d. 'indennità di scala

mobile' (importo mensile dei punti fissi maturati dal trimestre

febbraio-aprile 1977), si sono forse potute verificare» — ad avvi

so del ricorrente — «differenze di trattamento, da mettere in re

II Foro Italiano — 1988.

lazione alla data del pensionamento, ma, non per questo, si do

vrebbe ritenere legittima la decisione della cassa . . .», in quanto

questa, «... applicando i punti fissi solo nel 75% . . . non ha

certo perequato le posizioni degli iscritti, ma ha finito per provo care un 'parziale allineamento verso il basso', ottenuto con un

vero e proprio trattamento peggiorativo». Il ricorso è fondato.

2. - Invero — secondo l'insegnamento di questa corte (v., per

tutte, le sentenze nn. 3852, 1538, 1314, 589/86, Foro it., Rep.

1986, voce Lavoro, (rapporto), n. 2651; ibid., n. 774; ibid., voce

Contratto in genere, n. 272; id., 1986, I, 2549; 5675/84, id., Rep.

1984, voce Previdenza sociale, n. 586; 6580, 6462, 4855, 1590,

1061/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 170; ibid., voce Lavoro

(rapporto), n. 1862; ibid., voce Lavoro (contratto), n. 46; ibid., voce Previdenza sociale, n. 181; ibid., voce Lavoro e previdenza

(controversie), n. 330; 3649/82, id., Rep. 1982, voce Lavoro (rap

porto), n. 2221; 1158/81, id., Rep. 1981, voce cit., n. 2001) —

i regimi privati di previdenze, nei limiti delle disposizioni indero

gabili di legge — possono sostituire o, come nella specie, integra re il corrispondente regime legale obbligatorio, senza che norme

e principi di diritto, affermati con riferimento a regimi legali,

possano trovare applicazione nell'ambito dei regimi privati — la

cui disciplina è riservata, infatti, all'autonomia negoziale delle

parti — salva la possibilità che, in forza delle rispettive discipli

ne, ciascun regime attribuisca rilevanza ed efficacia giuridica, nel

proprio ambito, ad istituti di altro regime (a titolo esemplificati

vo, vedi, per tutte, Cass. n. 1328/79, id., Rep. 1979, voce Previ

denza sociale, n. 615, in tema di trattamento aziendale integrativo della pensione erogata dall'Inps, come quello dedotto nel presen te giudizio).

Ne consegue, sul piano processuale, che non possono essere

denunciate, in sede di legittimità, errores in iudicando (art. 360, n. 3, c.p.c.), concernenti l'applicazione della disciplina negoziale

(contrattuale o mediante regolamento aziendale) del regime pri vato di previdenza — la cui interpretazione è riservata, infatti, al giudice di merito (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3852,

1314, 589/86, cit.) — ma soltanto, la violazione di canoni legali di ermeneutica (art. 1362 ss. c.c.) oppure vizi di motivazione (art.

360, n. 5, c.p.c.) (sul punto, vedi, per tutte, Cass. nn. 1538/86,

cit., anche in motivazione; 694/85, id., Rep. 1985, voce cit., n.

190; 6762/82, id., Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto), n. 2284;

3845/74, id., Rep. 1974, voce cit., n. 349, oltre alla giurispruden za citata da ultima). Sono pertanto deducibili, in sede di legitti

mità, le censure proposte dal ricorrente che, peraltro, risultano

fondate.

Il loro accoglimento — sebbene si discosti dalle conclusioni

di altre sentenze di questa corte (nn. 589, 1314, 3852/86, cit.) concernenti l'interpretazione di clausole contrattuali sostanzial

mente identiche — non dà luogo, tuttavia, a contrasto della giu

risprudenza di legittimità, nella soluzione di questioni di diritto

(art. 374, 2° comma, c.p.c.), ma soltanto ad un diverso esito

del controllo che questa corte è chiamata a svolgere nel ricordato

ambito dei propri poteri istituzionali sull'interpretazione di clau

sole contrattuali da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass.

n. 2923/85, id., Rep. 1985, voce Lavoro (contratto), n. 75). 3. - La questione, che i giudici di merito erano chiamati a risol

vere, concerne la soggezione a riduzione percentuale del «punto unico» di scala mobile, che — a seguito dell'abolizione (ai sensi

del d.l. n. 12 convertito nella 1. n. 92 del 1977) delle scale mobili

a percentuale (c.d. anomale) — si applica non solo alle retribu

zioni, ma — per effetto della disciplina contrattuale relativa —

anche al trattamento pensionistico aziendale dei dipendenti della

cassa di risparmio resistente (quale, appunto, l'attuale ricorrente). La soluzione negativa alla questione

— che, in riforma della

pronuncia di primo grado, la sentenza ora impugnata accoglie — riposa, oltre che sulla prospettazione di pretesi inconvenienti

della soluzione contraria, sulle argomentazioni che si articolano

nei passaggi essenziali seguenti: a) attribuendo al pensionato il

punto unico di scala mobile nella misura intera, si perverrebbe

ad un «appiattimento» tra pensione e retribuzione, frustando, cosi,

lo «scopo dichiarato» — che il fondo di prevalenza aziendale

persegue — «di integrare il trattamento pensionistico erogato dal

l'Inps . . . fino al raggiungimento complessivo del 75% dell'ulti

ma retribuzione, nella quale ... è ricompresa l'indennità di

contingenza»; b) non rileva, in contrario, la circostanza che l'ac

cordo sindacale in materia non preveda la «percentualizzazione» della scala mobile, limitandosi a stabilire che questa si applichi

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PARTE PRIMA

«con le stesse modalità tempo su tempo in vigore per le retribu

zioni del personale in servizio», in quanto, all'epoca dell'accor

do, la scala mobile in percentuale rendeva inutile una previsione

siffatta e, peraltro, la prevista applicazione di questa «con le stes

se modalità . . . non può significare applicazione nella stessa mi

sura» al personale in servizio.

La riferita statuizione della sentenza impugnata e le argomen

tazioni che la sorreggono — siccome è stato denunciato dal ricor

rente — non solo si discostano da canoni legali di ermeneutica

contrattuale, ma risultano viziate, altresì', da obiettiva deficienza

e contraddittorietà logica della motivazione.

4. - L'accordo sindacale in esame — siccome la sentenza impu

gnata, correttamente, riconosce— reca la disciplina separata del

trattamento pensionario-base, commisurandolo complessivamen

te al 75% dell'ultima retribuzione pensionabile comprensiva del

l'indennità di contingenza, e del regime perequativo del trattamento

stesso, per il quale rinvia alla «modalità tempo per tempo in vi

gore per il personale in servizio», senza stabilirne, tuttavia, alcu

na riduzione percentuale. Pur muovendo dalle premesse esatte, ora ricordate, la sentenza

impugnata perviene, tuttavia, a conclusioni che risultano, invece,

non solo logicamente incoerenti con tali premesse, ma anche irri

spettose dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

La prevista commisurazione percentuale tra il trattamento

pensionario-base e «l'ultima retribuzione pensionabile», sia pure

comprensiva dell'indennità di contingenza, non è d'ostacolo, in

fatti, ad un tendenziale «appiattimento» tra retribuzione e tratta

mento pensionarlo complessivo, ove questo derivi dal regime

perequativo che, in fase di separata funzione contrattuale, risulti

applicabile ad entrambi (sull'«appiattimento», derivante dal regi

me perequativo in esame, sia pure ai fini diversi, vedi Corte, cost,

n. 141/80, id., 1980, I, 2641; sullo stesso effetto di analogo regi

me perequativo delle pensioni, vedi Corte cost. n. 12/86, id., Rep.

1986, voce Previdenza sociale, n. 717).

La contraria conclusione, alla quale la sentenza impugnata per

viene, non solo non rispetta il tenore letterale dell'accordo sinda

cale (sul rilievo prioritario del tenore letterale, nella interpretazione

dei contratti collettivi di diritto comune, vedi, per tutte, Cass.

nn. 2450, 1197, 833, 229/85, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rap

porto), n. 2527; ibid., voce Lavoro (contratto), n. 49; ibid., voce

Lavoro (rapporto), n. 1427; ibid., n. 1497) — che si limita a

stabilire, come la stessa sentenza riconosce, la commisurazione

percentuale soltanto del trattamento pensionario-base all'«ultima

retribuzione pensionabile» — ma non costituisce neanche lo svi

luppo, logicamente coerente, del significato cosi attribuito al

l'accordo.

Per quanto si è detto, appare evidente — ma pare opportuno

sottolineare — il ruolo affatto diverso dell'indennità di contin

genza — che, quale componente dell'ultima retribuzione pensio

nabile», concorre a formare la base di calcolo del trattamento

pensionario-base — e la scala mobile, che è volta, invece, ad ade

guare il trattamento stesso alle (eventuali) variazioni sopravvenu te dell'indice del costo della vita.

5. - Gli stessi vizi sembrano inficiare, poi, la sentenza impu

gnata, anche laddove pretende di estendere la «percentualizzazio ne» — che riconosce prevista soltanto per commisurare il

trattamento pensionario-base alla «retribuzione pensionabile» —

anche al regime perequativo del trattamento stesso, per il quale

l'accordo sindacale — come la sentenza riconosce — si limita

a rinviare alle «modalità tempo per tempo in vigore per il perso

nale in servizio».

Invero non sembrano idonei a sorreggere tale statuizione della

sentenza in esame — della quale sono addotti a sostegno — né

l'assunto che il menzionato rinvio dell'accordo non implichi l'ap

plicazione della scala mobile, al trattamento pensionarlo azienda

le in questione, nella stessa «misura» prevista per la retribuzione

del personale in servizio, né la pretesa superfluità della previsione

espressa della «percentualizzazione», nel regime di scala mobile

a percentuale (c.d. anomala), vigente alla data di stipulazione del

l'accordo, che comportava, comunque, una commisurazione «per

centuale» del trattamento pensionario complessivo alla

«retribuzione pensionabile». Entrambi gli assunti, infatti, suppongono il preteso silenzio del

l'accordo sindacale, che la sentenza impugnata, apoditticamente

quanto arbitrariamente, pretende poi di colmare mediante l'ap

plicazione della «percentualizzazione», che — come riconosce la

sentenza stessa — è bensì' prevista dall'accordo, ma al diverso

Il Foro Italiano — 1988.

fine di commisurare il trattamento pensionario-base all'«ultima

retribuzione pensionabile».

Tuttavia, ancor prima, la sentenza omette di verificare — sulla

base del tenore letterale dell'accordo (per il cui valore prioritario

ai fini interpretativi si richiama la giurisprudenza citata) — se

il previsto rinvio abbia carattere «formale» e, come tale, evochi

il regime di scala mobile per il personale in servizio (sia in per

centuale che, successivamente, a «punto fisso»), né se il silenzio

dell'accordo stesso equivalga a volontà contraria alla «percentua

lizzazione» della scala mobile.

6. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impu

gnata deve essere cassata con rinvio.

Nella soluzione della questione interpretativa — riservata al suo

potere istituzionale — se la «percentualizzazione» si applichi al

«punto unico» di scale mobili, benché prevista espressamente sol

tanto per commisurare il trattamento pensionario-base all'«ulti

ma retribuzione pensionabile», il giudice di rinvio dovrà fare buon

governo dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362

ss. c.c.): sia di quelli che risultano violati dalla sentenza impu

gnata (quale l'omessa considerazione del ruolo prioritario, ai fini

interpretativi, del tenore letterale dell'accordo aziendale), sia di

altri canoni «principali», che la sentenza stessa neanche conside

ra, quale il rilievo, a fini interpretativi, del contratto collettivo

nazionale del 1978 — non ostando il «diverso livello» contrattua

le ai fini dell'interpretazione complessiva della disciplina colletti

va della soggetta materia (vedi, per tutte, Cass. n. 1339/86, cit.) — nonché della previsione espressa, nello stesso accordo azienda

le (art. 19, 4° comma), della «percentualizzazione», con specifico

riferimento, però all'«aggancio» del trattamento pensionarlo in

questione alla «dinamica salariale».

Solo l'esito negativo dell'impiego dei canoni ermeneutici «prin

cipali», fin qui considerati, può consentire al giudice di merito — in base al «principio del gradualismo» (sul quale vedi, per

tutte, Cass. n. 2209/84, id., Rep. 1984, voce Contratto in genere,

n. 159) — il ricorso a canoni «sussidiari», quale quello della con

servazione del contratto (art. 1367 c.c.) (sul punto, vedi per tutte,

Cass. nn. 1908/84, ibid, voce Lavoro (rapporto), n. 546; 6806,

3769, 1726, 880/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1161; ibid., voce

Contratto in genere, n. 213; ibid., voce Lavoro (rapporto), n.

2535; ibid., n. 1141), che può risolversi anche nella prospettazio

ne di inconvenienti della soluzione interpretativa disattesa (vedi

Cass. n. 1437/79, id., Rep. 1979, voce Contratto in genere, n.

220) prospettazione che, tuttavia, la sentenza impugnata invoca,

erroneamente, prima di verificare l'esito del corretto impiego dei

canoni «principali».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 agosto

1987, n. 6715; Pres. Bologna, Est. Maltese, P. M. Zema

(conci, diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Bruno) c. Soc.

Caspel (Avv. Balestra, Kielland). Cassa App. Palermo 14

giugno 1983.

Assistenza, salvataggio, ricupero e ritrovamento dei relitti della

navigazione — Operazione di polizia — Salvataggio ad opera di rimorchiatore su richiesta della guardia di finanza — Com

penso — Debitore — Fattispecie (Cod. civ., art. 1173, 1224,

2697, 2729; cod. proc. civ., art. 97; cod. nav., art. 490, 491,

492; cod. proc. pen., art. 222, 622; 1. 25 settembre 1940 n.

1424, legge doganale, art. 116, 140; 1. 17 luglio 1942 n. 907,

legge sul monopolio dei sali e tabacchi, art. 64, 66, 67).

Nel caso di salvataggio di una nave ad opera di rimorchiatore

in seguito ad operazione di polizia il soccorso viene effettuato in attuazione di un'obbligazione ex lege. (1)

Nel caso di salvataggio ad opera di rimorchiatore, in seguito ad

operazione di polizia, di una nave la quale trasporti sigarette di contrabbando, il soccorritore non può pretendere che l'am

ministrazione finanziaria dello Stato, che acquista la proprietà del carico non a titolo derivativo ma originario, sia condannata

a pagare il compenso per il salvataggio del carico stesso. (2)

(1-2) Sul punto specifico non constano precedenti. In generale sul soccorso effettuato in attuazione di un'obbligazione

ex lege, cfr., tra le più recenti, Coli. arb. 24 febbraio 1981, Foro it.,

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