sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (concl.conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps (Avv. Cotronea, Maresca, Catalano). Cassa Trib. Messina 6giugno 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), p. 469/470Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181090 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (conci, conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps (Avv. Cotronea, Mare
sca, Catalano). Cassa Trib. Messina 6 giugno 1986.
Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Superamento del l'età pensionabile per vecchiaia — Presentazione della doman
da sotto l'efficacia della normativa previgente — Diritto —
Sussistenza (Disp. sulla legge in generale, art. 11; 1. 12 giugno 1984 n. 222, revisione della disciplina dell'invalidità pensiona bile, art. 3, 12).
Ha diritto all'assegno di invalidità, anche se la soglia invalidante risulti superata successivamente al compimento dell'età pensio nabile per vecchiaia, l'assicurato che abbia presentato doman
da per la pensione di invalidità sotto il vigore della normativa
previgente alla l. 12 giugno 1984 n. 222. (1)
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 3 e 12 1. 12 giugno 1984 n.
222 con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce che
il tribunale ha ritenuto precluso il riconoscimento del suo diritto
all'assegno d'invalidità dall'intervenuto compimento dall'età pen sionabile alla data del 1° gennaio 1986, indicata dal consulente
tecnico d'ufficio quale data di raggiungimento della soglia legale
d'invalidità, mentre avrebbe dovuto aver riguardo alla data di
presentazione della domanda di prestazione (10 febbraio 1983) sia perché dal complesso delle nuove norme si desume la loro
destinazione esclusiva alle domande presentate dopo la loro en
trata in vigore, non avendo esse efficacia retroattiva, sia perché il compimento dell'età pensionabile è strettamente collegato per volontà legislativa alla data di presentazione della domanda am
ministrativa.
Il motivo è fondato. La 1. 12 giugno 1984 n. 222 ha riformato
la disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro
l'invalidità sostituendo (art. 1) alla pensione, già prevista per i
soggetti con normale capacità di guadagno ridotta ad oltre due
terzi, un assegno trimestrale rinnovabile per coloro che a causa
d'infermità o difetto fisico o mentale abbiano perduto oltre i due
terzi della capacità non più di guadagno ma di lavoro, e stabilen
do (art. 2) una pensione vitalizia (salvo recupero della capacità)
per coloro che per le stesse cause vengano a trovarsi nell'assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorati
va. La stessa legge, inoltre, ha espressamente disposto con norma
transitoria (art. 12) che le norme in essa contenute hanno effetto
sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua en
trata in vigore avvenuta il 1° luglio 1984, intendendosi per «liqui dazione» il provvedimento, che accerta il diritto dell'assicurato
ad una determinata prestazione (Cass. 17 aprile 1985, n. 2560, Foro it., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 882). Prima della
liquidazione, eseguita nel termine anzidetto, le disposizioni della
nuova legge non possono essere applicate con effetto retroattivo.
Fra tali disposizioni è certamente compresa quella dell'art. 3
in questione, che non può essere applicata con effetto retroattivo
non soltanto in virtù della generale norma transitoria, di cui al
(1) Con la sentenza in epigrafe e le sentenze 22 giugno 1987, nn. 5487 e 5488 (Foro it., Mass., 943) la Cassazione chiarisce che la preclusione all'accesso alle prestazioni di invalidità, costituita dal superamento dell'e tà pensionabile, introdotta dall'art. 3 1. 222/84, non si estende ai casi in cui il diritto alla prestazione sorga successivamente al compimento di
quell'età, anche se tale momento si collochi sotto la vigenza della nuova
normativa, ma la domanda in sede amministrativa sia stata presentata
prima. Basandosi sui principi generali della successione delle leggi nel tempo
(espressamente richiamati in motivazione) la corte ha delimitato l'ambito
di efficacia di una norma che è stata sospettata di incostituzionalità da
più parti (cfr. Pret. Torino, ord. 28 gennaio 1987, id., 1987, I, 2565, e Trib. Pistoia, ord. 5 novembre 1986, ibid., 999, con nota di V. Ferra
ri), peraltro aprendo il varco ad un ulteriore profilo di illegittimità costi
tuzionale: la disparità di trattamento (ed i connessi riflessi anche in ordine
all'art. 38 Cost.) fra assicurati che dovrebbero godere della prestazione
dopo il compimento dell'età pensionabile a seconda che la decorrenza
debba riferirsi alla presentazione della domanda ovvero al superamento della soglia invalidante.
Nel senso che solo il requisito dello stato invalidante, e non anche quel lo contributivo, può esser perfezionato successivamente alla proposizione della domanda, v. Cass. 15 ottobre 1987, n. 7627, ibid., 2977.
Il Foro Italiano — 1988.
citato art. 12, ma anche del suo tenore letterale, della sua ratio, dei principi generali in materia di successione di leggi e di quelli desumibili nella speciale materia previdenziale.
La norma testualmente preclude la possibilità della liquidazio
ne, e non degli accertamenti delle condizioni di diritto e dei rela
tivi presupposti, dell'assegno d'invalidità e della pensione d'inabilità
agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, che presentino
(in futuro) domanda successivamente al compimento dell'età pen
sionabile, escludendo implicitamente la riferibilità della condizio
ne ostativa a domande già presentate (in passato) per ottenere
la pensione d'invalidità nel vigore della precedente normativa, che
tale condizione, inerente ad adempimenti procedimentali, non pre vedeva. La norma stessa fa espresso riferimento all'assegno d'in
validità e alla pensione d'inabilità senza menzionare minimamente
la pensione d'invalidità sostituita dall'assegno ordinario d'invali
dità o dalla pensione ordinaria di inabilità.
Poiché la disposizione disciplina i modi di presentazione della
domanda amministrativa, e cioè una condizione per l'inizio del
procedimento amministrativo, sarebbe contrario alla stessa razio
nalità logica di essa far risalire gli effetti della preclusione sogget
tiva, dalla stessa introdotta, ad una domanda amministrativa già
presentata, anche se diretta ad ottenere la pensione d'invalidità
(trasformata ex lege in assegno d'invalidità o pensione d'inabili
tà) ad un momento cioè in cui l'assicurato, non essendo ancora
prevista né prevedibile tale preclusione, non poteva evitarla pre sentando la domanda stessa prima del compimento dell'età pen sionabile.
L'efficacia retroattiva della condizione ostativa soggettiva, in
trodotta dalla nuova legge, alle domande presentate sotto il vigo re della precedente normativa, quando l'età della richiedente era
del tutto irrilevante, sarebbe contraria al principio di irretroatti
vità sancito dall'art. 11 delle preleggi. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte suprema il prin
cipio di irretroattività della legge implica che non solo la legge nuova non può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente
ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi del fatto passato o se si viene a togliere efficacia, in
tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, a meno
che sussistano situazioni esistenti o sopravvenute, che debbano
essere prese in considerazione in se stesse ai fini della disciplina
imposta dalla nuova legge, prescindendosi completamente dal fatto
che le ha generate (Cass. 25 luglio 1971, n. 1579, id., 1972, I,
153, in motivazione; 24 marzo 1972, n. 907, id., Rep. 1972, voce
Legge, n. 28; 29 aprile 1982, n. 2705, id., Rep. 1982, voce cit., n. 39, e conformi).
Orbene nel caso concreto l'applicazione retroattiva della nuova
norma, che ha introdotto una condizione ostativa alla presenta zione della domanda amministrativa, condurrebbe al disconosci
mento dell'effetto, già verificatosi, della domanda amministrativa,
presentata nel vigore della precedente normativa, costituito dall'i
nizio del procedimento amministrativo, diretto al riconoscimento
del trattamento previdenziale collegato alla richiesta di pensione
invalidità, senza che sussistano situazioni che possano essere con
siderate prescindendo dalla domanda già presentata. Nel sistema previdenziale, d'altra parte, la domanda ammini
strativa costituisce un punto di riferimento di rilevante importan za come momento iniziale del procedimento amministrativo, anche
se gli effetti di essa possano verificarsi con una decorrenza suc
cessiva al momento di accertamento delle condizioni del diritto
della pretesa previdenziale, o, nella fase contenziosa, al momento
del verificarsi delle condizioni dell'azione anche durante il proce dimento giudiziario, talché il riferimento legislativo dei presuppo sti della presentazione della domanda stessa deve essere correlato
a quel momento e non ad un momento successivo.
La disparità, che viene a determinarsi tra gli assicurati richie
denti a seconda che abbiano presentato la domanda amministra
tiva prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge nel senso
che ai primi non si estende la preclusione soggettiva che invece
si applica ai secondi, rientra nei normali effetti della successione
di leggi con la connessa diversità di situazioni che essa genera. Il ricorso dev'essere dunque accolto e la sentenza impugnata
dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale si atterrà
ai principi enunciati.
Quale giudice del rinvio si designa il Tribunale di Patti.
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