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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n....

Date post: 30-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (concl. conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps (Avv. Cotronea, Maresca, Catalano). Cassa Trib. Messina 6 giugno 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), p. 469/470 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181090 . Accessed: 24/06/2014 20:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.177 on Tue, 24 Jun 2014 20:27:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (concl. conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps

sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (concl.conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps (Avv. Cotronea, Maresca, Catalano). Cassa Trib. Messina 6giugno 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), p. 469/470Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181090 .

Accessed: 24/06/2014 20:27

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 15 luglio 1987, n. 6219; Pres. ed est. Nocella, P.M. Minetti (conci, conf.); Bucca (Avv. Russo) c. Inps (Avv. Cotronea, Mare

sca, Catalano). Cassa Trib. Messina 6 giugno 1986.

Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Superamento del l'età pensionabile per vecchiaia — Presentazione della doman

da sotto l'efficacia della normativa previgente — Diritto —

Sussistenza (Disp. sulla legge in generale, art. 11; 1. 12 giugno 1984 n. 222, revisione della disciplina dell'invalidità pensiona bile, art. 3, 12).

Ha diritto all'assegno di invalidità, anche se la soglia invalidante risulti superata successivamente al compimento dell'età pensio nabile per vecchiaia, l'assicurato che abbia presentato doman

da per la pensione di invalidità sotto il vigore della normativa

previgente alla l. 12 giugno 1984 n. 222. (1)

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 3 e 12 1. 12 giugno 1984 n.

222 con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce che

il tribunale ha ritenuto precluso il riconoscimento del suo diritto

all'assegno d'invalidità dall'intervenuto compimento dall'età pen sionabile alla data del 1° gennaio 1986, indicata dal consulente

tecnico d'ufficio quale data di raggiungimento della soglia legale

d'invalidità, mentre avrebbe dovuto aver riguardo alla data di

presentazione della domanda di prestazione (10 febbraio 1983) sia perché dal complesso delle nuove norme si desume la loro

destinazione esclusiva alle domande presentate dopo la loro en

trata in vigore, non avendo esse efficacia retroattiva, sia perché il compimento dell'età pensionabile è strettamente collegato per volontà legislativa alla data di presentazione della domanda am

ministrativa.

Il motivo è fondato. La 1. 12 giugno 1984 n. 222 ha riformato

la disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro

l'invalidità sostituendo (art. 1) alla pensione, già prevista per i

soggetti con normale capacità di guadagno ridotta ad oltre due

terzi, un assegno trimestrale rinnovabile per coloro che a causa

d'infermità o difetto fisico o mentale abbiano perduto oltre i due

terzi della capacità non più di guadagno ma di lavoro, e stabilen

do (art. 2) una pensione vitalizia (salvo recupero della capacità)

per coloro che per le stesse cause vengano a trovarsi nell'assoluta

e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorati

va. La stessa legge, inoltre, ha espressamente disposto con norma

transitoria (art. 12) che le norme in essa contenute hanno effetto

sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla sua en

trata in vigore avvenuta il 1° luglio 1984, intendendosi per «liqui dazione» il provvedimento, che accerta il diritto dell'assicurato

ad una determinata prestazione (Cass. 17 aprile 1985, n. 2560, Foro it., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 882). Prima della

liquidazione, eseguita nel termine anzidetto, le disposizioni della

nuova legge non possono essere applicate con effetto retroattivo.

Fra tali disposizioni è certamente compresa quella dell'art. 3

in questione, che non può essere applicata con effetto retroattivo

non soltanto in virtù della generale norma transitoria, di cui al

(1) Con la sentenza in epigrafe e le sentenze 22 giugno 1987, nn. 5487 e 5488 (Foro it., Mass., 943) la Cassazione chiarisce che la preclusione all'accesso alle prestazioni di invalidità, costituita dal superamento dell'e tà pensionabile, introdotta dall'art. 3 1. 222/84, non si estende ai casi in cui il diritto alla prestazione sorga successivamente al compimento di

quell'età, anche se tale momento si collochi sotto la vigenza della nuova

normativa, ma la domanda in sede amministrativa sia stata presentata

prima. Basandosi sui principi generali della successione delle leggi nel tempo

(espressamente richiamati in motivazione) la corte ha delimitato l'ambito

di efficacia di una norma che è stata sospettata di incostituzionalità da

più parti (cfr. Pret. Torino, ord. 28 gennaio 1987, id., 1987, I, 2565, e Trib. Pistoia, ord. 5 novembre 1986, ibid., 999, con nota di V. Ferra

ri), peraltro aprendo il varco ad un ulteriore profilo di illegittimità costi

tuzionale: la disparità di trattamento (ed i connessi riflessi anche in ordine

all'art. 38 Cost.) fra assicurati che dovrebbero godere della prestazione

dopo il compimento dell'età pensionabile a seconda che la decorrenza

debba riferirsi alla presentazione della domanda ovvero al superamento della soglia invalidante.

Nel senso che solo il requisito dello stato invalidante, e non anche quel lo contributivo, può esser perfezionato successivamente alla proposizione della domanda, v. Cass. 15 ottobre 1987, n. 7627, ibid., 2977.

Il Foro Italiano — 1988.

citato art. 12, ma anche del suo tenore letterale, della sua ratio, dei principi generali in materia di successione di leggi e di quelli desumibili nella speciale materia previdenziale.

La norma testualmente preclude la possibilità della liquidazio

ne, e non degli accertamenti delle condizioni di diritto e dei rela

tivi presupposti, dell'assegno d'invalidità e della pensione d'inabilità

agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, che presentino

(in futuro) domanda successivamente al compimento dell'età pen

sionabile, escludendo implicitamente la riferibilità della condizio

ne ostativa a domande già presentate (in passato) per ottenere

la pensione d'invalidità nel vigore della precedente normativa, che

tale condizione, inerente ad adempimenti procedimentali, non pre vedeva. La norma stessa fa espresso riferimento all'assegno d'in

validità e alla pensione d'inabilità senza menzionare minimamente

la pensione d'invalidità sostituita dall'assegno ordinario d'invali

dità o dalla pensione ordinaria di inabilità.

Poiché la disposizione disciplina i modi di presentazione della

domanda amministrativa, e cioè una condizione per l'inizio del

procedimento amministrativo, sarebbe contrario alla stessa razio

nalità logica di essa far risalire gli effetti della preclusione sogget

tiva, dalla stessa introdotta, ad una domanda amministrativa già

presentata, anche se diretta ad ottenere la pensione d'invalidità

(trasformata ex lege in assegno d'invalidità o pensione d'inabili

tà) ad un momento cioè in cui l'assicurato, non essendo ancora

prevista né prevedibile tale preclusione, non poteva evitarla pre sentando la domanda stessa prima del compimento dell'età pen sionabile.

L'efficacia retroattiva della condizione ostativa soggettiva, in

trodotta dalla nuova legge, alle domande presentate sotto il vigo re della precedente normativa, quando l'età della richiedente era

del tutto irrilevante, sarebbe contraria al principio di irretroatti

vità sancito dall'art. 11 delle preleggi. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte suprema il prin

cipio di irretroattività della legge implica che non solo la legge nuova non può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente

ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi del fatto passato o se si viene a togliere efficacia, in

tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, a meno

che sussistano situazioni esistenti o sopravvenute, che debbano

essere prese in considerazione in se stesse ai fini della disciplina

imposta dalla nuova legge, prescindendosi completamente dal fatto

che le ha generate (Cass. 25 luglio 1971, n. 1579, id., 1972, I,

153, in motivazione; 24 marzo 1972, n. 907, id., Rep. 1972, voce

Legge, n. 28; 29 aprile 1982, n. 2705, id., Rep. 1982, voce cit., n. 39, e conformi).

Orbene nel caso concreto l'applicazione retroattiva della nuova

norma, che ha introdotto una condizione ostativa alla presenta zione della domanda amministrativa, condurrebbe al disconosci

mento dell'effetto, già verificatosi, della domanda amministrativa,

presentata nel vigore della precedente normativa, costituito dall'i

nizio del procedimento amministrativo, diretto al riconoscimento

del trattamento previdenziale collegato alla richiesta di pensione

invalidità, senza che sussistano situazioni che possano essere con

siderate prescindendo dalla domanda già presentata. Nel sistema previdenziale, d'altra parte, la domanda ammini

strativa costituisce un punto di riferimento di rilevante importan za come momento iniziale del procedimento amministrativo, anche

se gli effetti di essa possano verificarsi con una decorrenza suc

cessiva al momento di accertamento delle condizioni del diritto

della pretesa previdenziale, o, nella fase contenziosa, al momento

del verificarsi delle condizioni dell'azione anche durante il proce dimento giudiziario, talché il riferimento legislativo dei presuppo sti della presentazione della domanda stessa deve essere correlato

a quel momento e non ad un momento successivo.

La disparità, che viene a determinarsi tra gli assicurati richie

denti a seconda che abbiano presentato la domanda amministra

tiva prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge nel senso

che ai primi non si estende la preclusione soggettiva che invece

si applica ai secondi, rientra nei normali effetti della successione

di leggi con la connessa diversità di situazioni che essa genera. Il ricorso dev'essere dunque accolto e la sentenza impugnata

dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale si atterrà

ai principi enunciati.

Quale giudice del rinvio si designa il Tribunale di Patti.

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