+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 8 febbraio 1988, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 8 febbraio 1988, n....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: dinhkhuong
View: 221 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 8 febbraio 1988, n. 1339; Pres. Zappulli, Est. Carucci, P. M. Leo (concl. conf.); Acea (Avv. Gagliani Caputo) c. Cappelli e altri. Conferma Trib. Roma 5 gennaio 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1131/1132-1133/1134 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181188 . Accessed: 24/06/2014 21:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 21:00:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione lavoro; sentenza 8 febbraio 1988, n. 1339; Pres. Zappulli, Est. Carucci, P. M. Leo (concl.conf.); Acea (Avv. Gagliani Caputo) c. Cappelli e altri. Conferma Trib. Roma 5 gennaio 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1131/1132-1133/1134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181188 .

Accessed: 24/06/2014 21:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 21:00:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1131 PARTE PRIMA 1132

contenute nella ricordata sentenza 1767/77 anche in considerazio

ne che la legge stessa la qualifica sospensiva e non risolutiva.

Una tale ricostruzione dell'istituto, peraltro, appare in armonia

con lo stesso intento del legislatore, nell'interesse di entrambe

le parti del rapporto: da un lato, infatti, il venditore risulta essere

svincolato da ogni obbligo di prelazione ed è libero, dopo l'inuti

le scadenza del termine, di vendere a chiunque; dall'altro, il colti

vatore non è soggetto ad alcun procedimento risarcitorio, come

conseguenza del suo incolpevole inadempimento, soprattutto ove

il mancato ottenimento del mutuo possa essere dovuto a difficol

tà burocratiche, protrattesi oltre il termine previsto nella legge.

Conseguentemente deve ribadirsi il seguente principio: in tema

di diritto di prelazione del mezzadro, del colono, o dell'affittua

rio di fondo rustico, l'art. 8, 8° comma, 1. 26 maggio 1965 n.

590, ove dispone che, nei casi in cui il pagamento del prezzo

è differito (6° e 7° comma), il trasferimento della proprietà è

sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso nei

termini prescritti (tre mesi o un anno, nelle ipotesi rispettivamen

te disciplinate dal 6° e 7° comma) va inteso nel senso che il pre

detto pagamento costituisce condicio iuris sospensiva dell'efficacia

del contratto, conclusosi con l'accettazione della proposta di alie

nazione notificata dal proprietario, con la conseguenza che il man

cato avverarsi della condizione tarvolge automaticamente il

contratto medesimo, senza necessità di domanda risolutoria da

parte del proprietario e restituisce a quest'ultimo la piena libertà

del fondo.

Al riaffermato principio segue quale logico corollario che «il

diritto di prelazione è validamente esercitato dal coltivatore il quale

subordini l'accettazione della proposta di alienazione comunica

tagli dal proprietario del fondo alla concessione da parte dello

Stato del mutuo della somma necessaria a pagare il prezzo (Cass.

16 marzo 1981, n. 1467, cit.)».

Ma, nella specie, il problema si pone in termini diversi.

Alla stregua della situazione di fatto accertata dal giudice del

merito in sede di rinvio, la posizione assunta dall'oblato consiste

va nella volontà di riservarsi, in caso di diniego del mutuo, di

pagare con denaro proprio o di recedere dal contratto.

La corte d'appello ha ritenuto che una condizione cosi struttu

rata non corrispondeva a quella prevista dalla legge, e che essa

quindi poneva in essere una modifica della proposta (cioè una

nuova proposta), che l'originario offerente non aveva accettato,

onde il contratto non poteva considerarsi concluso.

Tale qualificazione giuridica della fattispecie concreta accertata

è da condividersi pienamente, in quanto l'oblato, proponendo di

inserire nel regolamento negoziale la clausola in questione, pre

tendeva di attribuirsi la facoltà di versare il prezzo con denaro

proprio dopo la scadenza del termine più lungo, previsto dalla

legge per l'ipotesi di pagamento con fruizione del mutuo statale,

anziché entro quello più breve dalla legge stessa fissato per il

caso di pagamento con denaro proprio.

Né può trovare accoglimento la censura di difetto di motiva

zione in ordine alla situazione di fatto come sopra accertata, po

sto che la sentenza ha motivato in modo logico e congruo, con

il compiuto esame delle espressioni tutte usate nella dichiarazione

31 maggio 1973, in relazione alla ratio sottesa al canone di totali

tà e coerenza, correttamente applicando i principi ermeneutici sta

biliti nella sentenza di rinvio.

Pretendere, pertanto, oggi di discutere l'esegesi dell'atto nego

ziale, come nella specie è stato interpretato, costituirebbe un ap

prezzamento di fatto, sottratto al controllo di legittimità di questa

corte.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 febbraio

1988, n. 1339; Pres. Zappulli, Est. Carucci, P. M. Leo (conci,

conf.); Acea (Avv. Gagliani Caputo) c. Cappelli e altri. Con

ferma Trib. Roma 5 gennaio 1985.

Lavoro (rapporto) — Lavoratrici madri — Periodo di astensione

obbligatoria — Computabilità ai fini della progressione in car

riera — Fattispecie (L. 30 dicembre 1971 n. 1204, tutela delle

lavoratrici madri, art. 4, 5, 6; 1. 9 dicembre 1977 n. 903, parità

di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, art. 3).

/ periodi di astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici

madri vanno computati ai fini della progressione in carriera,

anche quando la contrattazione collettiva, cui l'art. 3 l. 903

del 1977fa riferimento, subordini la progressione alla frequen

za con partecipazione attiva a corsi di formazione professiona

le da concordare nelle modalità di impostazione e di esecuzione

tra le parti collettive; corsi che però non sono stati istituiti. (1)

Motivi della decisione. — Col primo mezzo l'Acea, denunzian

do violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 2° comma, 1. n.

903 del 1977 e degli art. 4, 5, 6 1. n. 1204 del 1971, deduce che

la norma consente all'autonomia contrattuale collettiva una disci

plina derogatoria anche deteriore. Gli accordi aziendali in esame

escludono la progressione automatica per il semplice decorso del

tempo, ma legano il conseguimento delle categorie superiori al

l'acquisizione di esperienze in tutte le attività del ciclo lavorativo,

conseguibili sia con la pratica costante per un determinato perio

do, sia a seguito della frequenza di appositi corsi.

Col secondo mezzo (violazione dell'art. 414 c.p.c. in tema di

ripartizione dell'onere della prova nel processo del lavoro, omes

sa motivazione su punto decisivo rilevabile di ufficio) la ricorren

te osserva che gravava sulle lavoratrici l'onere di provare che le

condizioni stabilite dagli accordi sindacali in concreto non si era

no verificate. L'avere il tribunale rilevato la mancanza di prova

sulle concordate modalità di svolgimento e sulla stessa effettua

zione dei corsi, traendone il convincimento che nella realtà la

progressione in carriera era rimessa al semplice decorso del tem

po ha costituito indebita inversione dell'onere della prova. La

menta ancora l'Acea l'omessa motivazione sul punto, ritenuto

dal tribunale decisivo per la definizione della controversia.

Col terzo mezzo (violazione degli art. 1362 ss. c.c., omessa

e contraddittoria motivazione) la ricorrente lamenta che il tribu

nale non ha motivato sul comportamento tenuto dalle parti, suc

cessivo alla stipulazione degli accordi aziendali, dal quale ha tratto

elementi per determinare l'intenzione dei contraenti a norma del

l'art. 1362 c.c., decidendo che in realtà la progressione era rimes

sa al mero decorso del tempo.

I tre mezzi, che si esaminano congiuntamente per l'interdipen

denza dei temi introdotti, sono infondati nel loro complesso.

La finalità che il legislatore persegue con l'art. 6 1. n. 1204

del 1971 e con l'art. 3 1. n. 903 del 1977 è quella — diretta evi

dentemente ad attuare il principio costituzionale di eguaglianza — di impedire che in materia di lavoro la donna venga a trovarsi

in posizione di svantaggio in ragione del sesso, la cui manifesta

zione più specificamente rilevante in relazione allo svolgimento

del rapporto di lavoro è data dal fatto fisiologico della maternità,

comprensiva delle fasi pre e post partum e delle necessità di accu

dimento del neonato, il tutto costituente il cosi detto periodo di

astensione obbligatoria. II mezzo tecnico legale predisposto a tal fine è innanzi tutto

quello, di carattere generale, di togliere all'astensione dal lavoro

a causa della maternità gli effetti propri di un'assenza dal lavoro

e le connesse conseguenze dannose (che possono ricorrere anche

in caso di assenza giustificata). In tale logica l'art. 6 1. 1204/71

(1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Per i riferimenti

all'incidenza dell'astensione obbligatoria per maternità sulla progressione in carriera della dipentente, cfr. la nota di richiami a Cass. 23 maggio

1986, n. 3485, Foro it,. 1988, I, 254. Cfr., inoltre, Cass. 10 agosto 1987, n. 6879, id., Mass., 1179, e in Dir. e pratica lav., 1987, 2823, con nota

di E. d'Avossa, che ha affermato che i particolari requisiti richiesti dalla

contrattazione collettiva ex art. 3 1. 903 del 1977 possono consistere an

che nella effettività della prestazione lavorativa.

In tema di lavoratrici madri, cfr. Cass. 6 febbraio 1988, n. 1293 e

21 ottobre 1987, n. 7767, Foro it., 1988, I, 784, con nota di richiami.

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 21:00:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

si esprime nel senso che i periodi di cui agli art. 4 e 5 «devono

essere computati nella anzianità di servizio a tutti gli effetti, com

presi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica o

alle ferie».

Nell'affrontare poi il problema della progressione in carriera — collegato ma al tempo stesso più specifico rispetto a quello

puro e semplice dell'anzianità di servizio e dei conseguenziali ef

fetti economici — il legislatore non poteva non farsi carico della

considerazione che la progressione non è solo e sempre automati

camente collegata alla anzianità, ma può comportare — a secon

da delle mansioni che il progrediente sarà chiamato a svolgere — la garanzia di una più specifica esperienza professionale, che

la sola anzianità non darebbe. Trascurandosi la specificità del

problema della progressione, si sarebbe — oltre tutto — sbilan

ciata ad ingiustificato vantaggio della donna la parificazione «quan to all'anzianità» operata col sopra citato art. 6 1. 1204/71,

probabilmente incorrendosi in una illegittimità costituzionale di

segno contrario sotto diversi profili che non è qui il caso di esa

minare.

Secondo tale prospettiva l'art. 3 della successiva 1. 903 del 1977,

sempre mantenendosi nel solco del citato art. 6 1. 1204 del 1971, riafferma il principio del computo del periodo di astensione ob

bligatoria nell'anzianità di servizio anche ai fini della progressio ne nella carriera giacché le relative assenze «sono considerate come

attività lavorativa», introduce tuttavia un limite all'efficacia di

tale anzianità di servizio (per cosi' dire «figurativa», dato che è

la legge ad istituire la equiparazione a servizio effettivo del perio do di astensione), nel senso che detta equiparazione è operante solo quando si tratti di progressione verso gradi professionali per i quali i contratti collettivi «non richiedono particolari requisiti».

Sorge dunque il problema di stabilire di quale natura debbano

essere i particolari requisiti ostativi alla progressione per mero

decorso del tempo. Il tenore letterale della disposizione non è prodigo di indicazio

ni a riguardo, ma deve ritenersi — in considerazione della ratio

legis — che, se per la progressione debbano concorrere anzianità

ed attitudini, l'equiparazione ad attività lavorativa del periodo di astensione obbligatoria svolga già pienamente il suo effetto

nel senso che deve ritenersi realizzato l'elemento «anzianità» per decorso naturale del tempo (senza cioè escludere il detto periodo di maternità), a parte l'ulteriore requisito attitudinale, da accen

tarsi in forma sperimentale (ad esempio con esami, prove) o in

modo presunto (ad esempio con partecipazione a corsi di forma

zione, con avvicendamenti determinati e branche o settori lavo

rativi). Il problema assume poi un profilo peculiare quando, come nel

la specie, si tratti di progressione ai cui fini per contratto colletti

vo (nella specie l'accordo aziendale 27 novembre 1974) sono stabiliti

«tempi propedeutici» nell'ambito di ciascuna «fascia» (sei mesi

per la promozione dalla categoria C/2 alla C/1; due anni e sei

mesi dalla C/1 alla C/S; quattro anni dalla C/S alla B/2), con

l'ulteriore specificazione che «l'acquisizione del livello retributivo

di C/S e di B/2 sarà inoltre subordinata alla frequenza con par

tecipazione attiva di un corso di formazione professionale le cui

modalità di impostazione e di esecuzione verranno concordate fra

le parti firmatarie del presente regolamento». Il tribunale, trattando tale punto particolare, ha sostanzialmente

concluso che, non essendo stata attuata la riserva relativa all'or

ganizzazione dei corsi di formazione, le parti avevano ricondotto

la progressione al mero decorso del tempo, con la conseguente

piena operatività della norma a favore della lavoratrice-madre.

La conclusione del tribunale trova conferma (e, al contrario, trova smentita la tesi della Acea circa l'onere probatorio della

non attuazione dei corsi e circa la ricostruzione della volontà dei

contraenti) nel rilievo che la previsione contrattuale (che nel qua dro dell'art. 3 1. 903/77 avrebbe dovuto completare la previsione della norma di legge) è di per se stessa monca, in quanto, pro

spettando solo come futura e non già come in atto l'istituzione

e il funzionamento dei corsi di formazione, non consente il raf

fronto fra la fattispecie astratta e la situazione concreta, se non

per constatare che dei due elementi ipotizzabili (anzianità ed atti

tudine specifica da desumere implicitamente dalla partecipazione al corso) il primo sussiste (dato che è pacifica fra le parti l'anzia

nità ex art. 3 in relazione ai «tempi propedeutici» contrattuali), mentre il secondo elemento è al di fuori della norma, perché non

risulta ancora integrata la disposizione di legge con una previsio ne contrattuale completa e praticabile.

Il Foro Italiano — 1988.

Nell'operazione giuridica di raccordo fra la norma e il fatto

è in gioco, insomma, il momento normativo, la cui incompiutez za non può che ricadere a danno della parte che sulla norma

(incompleta) fonda la propria pretesa od eccezione. In tale situa

zione appare fuori luogo l'impostazione del problema — data

col secondo e col terzo motivo del ricorso — in termini di oneri

probatori e di scorretta interpretazione del contratto: in altre pa role la convenuta ed attuale ricorrente Acea fonda la sua eccezio

ne sull'assunto indimostrato di una pattuizione contrattuale

completa ed operante al fine di realizzare l'ipotesi derogativa astrat

ta che l'art. 3 1. 903/77 apporta alla regola dell'anzianità efficace

per la progressione nella carriera.

Il ricorso dev'essere pertanto rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3 feb

braio 1988, n. 1073; Pres. Sandulli, Est. Chiavelli, P. M.

Di Renzo (conci, diff.); Sovrano militare ordine di Malta (Avv. A. Marini) c. Grisi (Avv. Spagnuolo). Regolamento preventi vo di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Rapporto di lavoro dipendente con il So

vrano militare ordine di Malta — Giurisdizione italiana (Cod.

proc. civ., art. 4, 386, 409).

È sottoposta alla giurisdizione italiana la controversia promossa da lavoratore dipendente del Sovrano militare ordine di Malta

che assuma di aver espletato funzioni di dirigente d'azienda

in una tenuta agricola appartenente all'ordine, in quanto trat

tasi di attività di gestione per la produzione di un reddito di

impresa, allo scopo mediato di utilizzazione per i suoi fini isti

tuzionali. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 15 lu

glio 1987, n. 6172; Pres. Brancaccio, Est. Caturani, P. M.

Sgroi V. (conci, conf.); Panattoni (Avv. E. Russo) c. Repub blica federale di Germania; Repubblica federale di Germania

(Avv. Beiardinelli) c. Panattoni. Conferma Trib. Roma 8 apri le 1978.

Giurisdizione civile — Dipendenti di Stati ed enti pubblici stra

nieri — Controversie — Giurisdizione italiana — Esclusione

(Cost., art. 10; cod. proc. civ., art. 4, 386, 409).

La controversia concernente il rapporto di impiego di un cittadi

no italiano che abbia svolto mansioni di usciere di cancelleria

alle dipendenze dell'ambasciata della Repubblica federale di Ger

mania presso la Santa Sede è sottratta alla giurisdizione italia

na, per lo stabile inserimento del dipendente nell'organizzazione istituzionale dello Stato estero ai fini da questo perseguiti. (2)

(1-3) Giurisprudenza costante: sui limiti della giurisdizione italiana per la cognizione dei rapporti di lavoro presso sedi di organismi esteri in

Italia, v. Cass. 3 febbraio 1986, n. 666 e 17 gennaio 1986, n. 283, Foro

it., 1986, I, 598, con nota di richiami, cui adde Cass. 15 luglio 1987, n. 6171, id., Mass., 1043 (che ha escluso l'immunità giurisdizionale allor

ché lo Stato estero agisca con strumenti privatistici dell'ordinamento in

terno per l'acquisizione del godimento di un immobile in Italia); Cass.

12 gennaio 1987, n. 110, ibid., 21 (che ha affermato la sussistenza della

giurisdizione italiana per la cognizione di controversia promossa da un

giornalista addetto alla sede romana dell'ente di telediffusione della Re

pubblica federale tedesca in quanto le parti avevano espressamente previ sto l'assoggettamento del rapporto alla disciplina privatistica dell'ordinamento italiano in tema di lavoro subordinato); per precedenti

specifici sulle fattispecie all'esame dei collegi, v. copiosi richiami nelle sen

tenze 6172/87 e 6100/87 in epigrafe; sull'ordine di Malta, cfr. Gazzoni, Ordine di Malta, voce dell' Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1981, XXXI, 1; Cansacchi, L'ordine di Malta nella recente giurisprudenza ita

liana, in Giur. it., 1981, IV, 217; Monaco, Osservazioni sulla condizione

giurìdica internazionale dell'ordine di Malta, in Riv. dir. internaz., 1981,

14; Gazzoni, L'ordine di Malta, Giuffrè, Milano, 1979; Paone, Ordine

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 21:00:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended