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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || Sezione lavoro; sentenza 18 dicembre 1979, n....

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Sezione lavoro; sentenza 18 dicembre 1979, n. 6589; Pres. Iannitti Piromallo, Est. Afeltra, P. M. Caristo (concl. conf.); I.n.a.i.l. (Avv. Cataldi, Graziani) c. Girardello (Avv. Bussi). Cassa Trib. Vicenza 5 dicembre 1975 Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 313/314-315/316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171873 . Accessed: 25/06/2014 10:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.202 on Wed, 25 Jun 2014 10:53:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione lavoro; sentenza 18 dicembre 1979, n. 6589; Pres. Iannitti Piromallo, Est. Afeltra, P. M.Caristo (concl. conf.); I.n.a.i.l. (Avv. Cataldi, Graziani) c. Girardello (Avv. Bussi). Cassa Trib.Vicenza 5 dicembre 1975Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 313/314-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171873 .

Accessed: 25/06/2014 10:53

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sent. 27 giugno 1977, n. 2761, id., 1977, I, 2181; 11 febbraio 1976, n. 446, id., Rep. 1976, voce cit., n. 17; 23 novembre 1973, n.

3176, id., Rep. 1973, voce cit., n. 29; 17 ottobre 1964, n. 2608,

id., Rep. 1964, voce cit., n. 30; 31 gennaio 1962, n. 185, id.,

Rep. 1962, voce cit., nn. 32-38). Con la sentenza 21 marzo 1962, n. 578 (id., 1962, I, 631),

questa Corte suprema ha ritenuto che, con il verificarsi di uno

degli eventi che rendono l'arbitrato libero praticamente impossi bile (dichiarazione di nullità del compromesso per vizio di con

senso, indisponibilità del diritto controverso, sopravvenuta impos sibilità o annullamento del responso arbitrale), diviene proponi bile l'azione giudiziaria mediante un procedimento ex novo, di

stinto e autonomo da quello anteriore. Evidentemente l'elenco

delle ipotesi anzidette non può essere considerato tassativo, in

quanto la pratica ha evidenziato altri casi di inoperatività e/o inefficacia del compromesso, quali, ad esempio, dimissioni di un

arbitro irrituale, non seguite dalla sua sostituzione ad opera della

parte che lo aveva designato, con il conseguente venir meno del

compromesso (sent. 10 aprile 1973, n. 1020, id., 1973, I, 2065), omessa pronuncia su alcune delle questioni compromesse che non

consenta alle parti di ottenere la perseguita definizione di tutto il

complesso di controversie tra loro insorte (sent. 24 maggio 1972, n.

1633, id., 1972, I, 3128); mancata adozione della determinazione

chiesta dalle parti e formulazione, in luogo di questa, di una

pura e semplice comunicazione di dati e notizie (sent. 6 otto

bre 1962, n. 2855, id., 1963, I, 766).

Quanto sopra premesso, devesi esaminare la questione, dalla

cui soluzione dipende la decisione del primo motivo, se l'ipotesi, ricorrente nella specie, di avvenuta decadenza di una delle parti, che abbiano stipulato una clausola compromissoria per arbitrato

libero, dal termine in essa previsto per adire gli arbitri (sei mesi

dall'ultima consegna della merce), dalla stessa parte fatto trascor

rere inutilmente, sia equiparabile alle altre ipotesi sopra elencate, di modo che possa ritenersi risorto per la medesima parte il po tere di esercitare le azioni derivanti dal contratto di compra vendita e di chiedere quindi al giudice ordinario la decisione

già rimessa all'apprezzamento degli arbitri. La questione, ad av

viso di questo Supremo collegio, va risolta negativamente.

Devesi anzitutto rilevare che, mentre l'arbitrato rituale con

duce alla decisione, emessa nell'esercizio di una funzione sostitu

tiva di quella giurisdizionale e destinata ad acquistare efficacia di

sentenza col decreto di esecutività del pretore, l'arbitrato irri

tuale si concreta in un atto negoziale, compiuto in sostituzione

della volontà delle parti, che, come avrebbero potuto, nella loro

autonomia contrattuale, regolare direttamente il conflitto di inte

ressi, cosi raggiungono il medesimo risultato avvalendosi del

l'opera di terzi, ai quali conferiscono il mandato di risolvere

la controversia tramite un accordo di natura contrattuale, sosti

tutivo della loro volontà e nei loro confronti vincolante alla

stregua di qualsiasi altro patto negoziale (cfr., da ultimo, sent.

29 novembre ,1978, n. 5651, id., Rep. 1978, voce cit., n. 23).

Inoltre, la clausola compromissoria, sia essa stipulata nello stes

so contratto dal quale possano sorgere le controversie che si in

tendono devolvere alla competenza arbitrale, sia in epoca suc

cessiva al contratto medesimo, è frutto di un accordo vincolante

nei confronti delle parti, tra le quali questo è intervenuto, alla

stregua di qualsiasi altro patto negoziale, ed è pur sempre un

contratto anche se ad effetti processuali (cfr. sent. 23 ottobre 1969,

n. 3472, id., Rep. 1969, voce cit., n. 59); tanto è vero che, in

presenza di clausola compromissoria per arbitrato libero, può

prospettarsi solo una questione di rinuncia o meno alla tutela

giurisdizionale da parte dei contraenti, cioè di proponibilità del

l'azione giudiziaria, sotto il profilo dell'interesse, e non una que stione di competenza, né di giurisdizione.

Orbene, ai fini della determinazione della eventuale inadem

pienza di una delle parti e delle relative conseguenze, assume

particolare rilevanza il suo comportamento unilaterale diretto a

rendere praticamente inoperante in radice la clausola compro missoria dopo la stipulazione della stessa, quale il far decorrere

inutilmente il termine di decadenza previsto per adire gli arbitri

liberi.

E la conseguenza di una siffatta inadempienza non può essere

che la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti re

lativi al rapporto controverso e la irnproponibilità dell'azione giu diziaria.

Diversamente opinando si perverrebbe all'assurdo risultato di

far ricadere esclusivamente sulla controparte gli effetti pregiudi zievoli della violazione del patto negoziale relativo alla stipulazione della clausola compromissoria.

D'altro canto, la diversità di disciplina tra l'ipotesi testé con

siderata e le altre ipotesi sopra indicate trova ulteriore giustifi cazione proprio nelle differenti situazioni in cui queste ultime

si collocano, dipendendo il loro verificarsi da cause oggettive attinenti alla validità del compromesso o della clausola compro missoria oppure alla impossibilità o annullamento del responso

arbitrale, ovvero ad una fase successiva della stipulazione del

compromesso o della clausola anzidetta, alle quali ipotesi devesi

aggiungere quella in cui, per concorde volontà delle parti, ven

ga esclusa l'operatività del compromesso o della clausola com

promissoria. Esattamente, quindi, la corte del merito, che si è sostanzial

mente attenuta ai suesposti principi, ha confermato la pronunzia di improcedibilità (rectius: improponibilità) della domanda, emes

sa dal tribunale. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 18 dicem

bre 1979, n. 6589; Pres. Iannitti Piromallo, Est. Afeltra, P. M. Caristo (conci, conf.); I.n.a.i.l. (Avv. Cataldi, Graziani) c. Girardello (Avv. Bussi). Cassa Trib. Vicenza 5 dicembre

1975.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Artigiano —, At

tività non manuale — Infortunio — Indennizzabilità — Esclu

sione (D. pres. 30 giugno 1965 n. 1124, t. u. delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, art. 2, 4).

Non è indennizzabile l'infortunio occorso all'artigiano mentre,

alla guida di un'autovettura, si recava da un cliente per in

cassare il prezzo di una fornitura e concordarne altre. (1)

(1) Posto che, a norma dell'art. 4 t. u. 1124/1965, è protetta dal l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'attività degli artigiani che attendono « abitualmente » al lavoro manuale, sull'ampiezza della

copertura assicurativa alla tesi sostenuta dalla sentenza in epigrafe, che distingue l'attività dell'artigiano mentre esercita un lavoro ma nuale da quella ch'egli esplica nel momento organizzativo e di con duzione dell'impresa per ritenere la prima e non anche la seconda

oggetto di tutela, si contrappone quella secondo la quale anche le at tività di carattere imprenditoriale, essendo necessarie ai fini della for nitura della prestazione manuale tipica dell'artigiano e rientrando

quindi nel suo lavoro, sono soggette all'assicurazione. Per il primo orientamento, cfr. Cass. 7 luglio 1975, n. 2651, Foro

it., Rep. 1975, voce Infortuni sul lavoro, n. 66 (unico precedente che si rinviene della Cassazione); Trib. Padova 29 novembre 1976, id., Rep. 1978, voce cit., n. 296; Pret. Modena 27 ottobre 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 182.

Per l'orientamento contrario, v. Pret. Padova 25 maggio 1977, id.,

Rep. 1978, voce cit., n. 79, che ritiene indennizzabile il sinistro oc corso ad artigiano autotrasportatore mentre ritorna a casa dopo avere

stipulato un contratto con un cliente; Trib. Vicenza 17 dicembre

1977, ibid., n. 89; App. Brescia 15 gennaio 1976, id., Rep. 1977, voce

cit., n. 87; Pret. Perugia 10 maggio 1976, ibid., n. 91, che peraltro, nel caso di sinistro stradale occorso ad un artigiano falegname che torna al proprio laboratorio dopo avere terminato un lavoro, ravvisa

un'ipotesi di infortunio sul lavoro e non in itinere-, Pret. Padova 8 febbraio 1977, ibid., n. 181; Trib. Vicenza 28 febbraio 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 79; Pret. Padova 7 aprile 1976, ibid., n. 80; Trib. Treviso 28 giugno 1974, id., Rep. 1975, voce cit., n. 67; Trib. Reggio Emilia 8 ottobre 1974, ibid., n. 100, su un caso di infortunio occorso ad un artigiano mentre si recava ad acquistare utensili necessari al l'esercizio della propria attività; Trib. Rimini 7 dicembre 1972, ibid., n. 101; Trib. Treviso 18 maggio 1972, id., Rep. 1973, voce cit., n.

68; Trib. Modena 15 novembre 1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 54; Trib. Treviso 20 novembre 1969, id., Rep. 1971, voce cit., n. 106.

Cass. 21 giugno 1972, n. 1976, id., 1972, I, 3424, con nota di Pe

fcA, in relazione ad un caso di infortunio occorso a lavoratore subor

dinato, conduttore di trebbiatrice, mentre si recava presso un cliente

per prendere accordi sul lavoro da eseguire, afferma, riecheggiando i motivi della giurisprudenza di merito appena richiamata, che tra i rischi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni rientrano anche

quelli derivanti da « operazioni complementari ed accessorie rispetto all'espletamento del lavoro proprio dell'assicurato».

Sulla problematica dell'infortunio in itinere, cfr., da ultimo, Cass. 21 giugno 1979, n. 3495, in questo fascicolo, I, 398.

In dottrina, sulla tutela infortunistica degli artigiani, cons. Miraldi, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 1979, 82; G. Ali

brandi, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, 1979; G. Fer

rari, Le leggi della previdenza sociale, I, 650, nota 107; Lenaz, Estensione delia tutela infortunistica alle attività organizzative acces sorie a quelle principali svolte dagli artigiani, in Sicurezza soc., 1977,

51; Benvenuti, L'artigiano nell'assicurazione infortuni sul lavoro, in Prev. soc. artigianato, 1973, LXXVIII, 4; Persiani, Considerazio ni sul rilievo dell'attività manuale nella tutela previdenziale contro

gli infortuni sul lavoro con particolare riguardo agli artigiani, in Si curezza soc., 1972, 579; Cataldi, L'assicurazione obbligatoria degli artigiani contro gli infortuni sul lavoro, in Riv. infortuni, 1972, 1, 977;

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PARTE PRIMA

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso al

Pretore di Vicenza in data 11 gennaio 1975 Girardello Giovanni,

artigiano, premesso che il giorno 11 novembre 1971, mentre si

recava con la sua vettura ad un incontro con rappresentanti di

una ditta tedesca allo scopo di incassare il prezzo di una forni

tura e di concordarne altre ulteriori, rimaneva coinvolto, nei

pressi di Bassano del Grappa, in un incidente stradale e riportava

gravi lesioni, esponeva che l'I.n.a.i.l. aveva rifiutato di corrispon

dergli il trattamento assicurativo previsto per gli infortuni sul

lavoro, negando che l'evento lesivo in questione fosse coperto da assicurazione, assumendo di essersi questo verificato nello

svolgimento da parte del Girardello di un'attività amministrativa.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, che, ritenuto l'infortunio da

lui subito compreso nell'assicurazione relativa agli infortuni sul

lavoro, fosse riconosciuto il suo diritto a ricevere dall'I.n.a.i.l. le

relative prestazioni. L'I.n.a.i.l., sede di Vicenza, osservava che il Girardello aveva

subito un evento lesivo non coperto dall'assicurazione obbliga toria contro gli infortuni sul lavoro in quanto verificatosi durante la esplicazione non delle attività normali per le quali, e limita

tamente alle quali, gli artigiani sono assicurati, ma durante lo

svolgimento di operazioni attinenti alla sfera commerciale della

sua attività non rientrante nella copertura assicurativa e, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il Pre

tore di Vicenza, con sentenza del 6 maggio 1975, accoglieva la

domanda del Girardello. L'I.n.a.i.l., con atto 1° ottobre 1975, in

terponeva appello avverso tale pronuncia.

Il Girardello chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza 28

gennaio-5 dicembre 1975 l'adito tribunale rigettava il proposto

gravame e confermava la sentenza impugnata. Osservava il pre detto tribunale che l'art. 4 t. u. 1965/1124 includendo nell'assi

curazione gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale

nelle rispettive imprese non limita l'estensione della copertura assicurativa alle sole attività degli artigiani consistenti in pre stazioni di opera manuale abitualmente svolta nell'ambito delle

rispettive imprese, ma intende delimitare solo la categoria dei

soggetti compresi nell'assicurazione obbligatoria; che detto cri

terio non ha alcuna rilevanza ai fini della indennizzabilità del

l'infortunio per la quale va fatto riferimento all'art. 2 t. u. 1965/

1124; che quest'ultima norma non sancisce che debba trattarsi

di occasione di lavoro «manuale», ma solo di occasione di la

voro e, pertanto, essendo l'incidente in esame verificatosi men

tre l'artigiano, per ragioni di lavoro, si recava ad un appunta mento di lavoro, esso è coperto dalla garanzia assicurativa, dato

il nesso eziologico tra l'espletamento del lavoro e il rischio al

quale l'artigiano si era dovuto esporre.

Avverso tale sentenza propone ricorso l'I.n.a.i.l. con due mezzi; resiste con controricorso il Girardello. L'I.n.a.i.l. ha illustrato il

proprio ricorso con memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 4 t. u. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deduce che detto art. 4 ha lo scopo di delimitare l'ambito oggettivo della coper tura assicurativa e non soltanto quello soggettivo dei benefi

ciari dell'assicurazione; pertanto, poiché l'art. 4 citato prevede

espressamente come coperti da assicurazione solo gli artigiani che

prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese, il caso in esame non è coperto da assicurazione essendosi l'in

cidente verificato sulla strada mentre il Girardello era alla guida dell'automobile.

La censura si ravvisa fondata. L'art. 4 del cennato d. pres. n. 1124, contenente il t. u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes sionali, comprende fra le persone soggette all'assicurazione « gli

artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispet tive imprese ».

Appare da ciò evidente che l'ambito soggettivo entro il quale

opera per gli artigiani l'obbligatorietà dell'assicurazione è chia

ramente delineato dalla richiamata disposizione nel porre l'ac

cento sul lavoro manuale e sul criterio dell'abitualità. Di con

seguenza, non trova conforto né nello spirito né nella lettera della legge la tesi sostenuta dai giudici di merito che hanno in buona sostanza esteso la tutela assicurativa a tutti gli infortuni

occorsi per causa violenta in connessione con l'attività lavora tiva normale dell'artigiano: organizzativa, tecnica, amministrativa e manuale, in quanto tutta necessaria alla realizzazione dei fini aziendali.

Gasparri, Gli artigiani e la legislazione antinfortunistica, in Dir. e pratica assic., 1966, 143; Lanfredini, Gli artigiani e il nuovo t.u. sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Riv. it. prev. soc., 1966, 29.

L'equiparazione di lavoratori autonomi, quali gli artigiani, in

quanto prestatori abituali di opera manuale, ai lavoratori subor

dinati, come si rinviene per la prima volta nel t. u. del 1965,

appare invero giustificata dall'esigenza, di evidente carattere so

ciale, di assimilare le condizioni delle due categorie di lavoratori, i quali, nell'esercizio della loro attività, vanno incontro allo stesso

rischio specifico in dipendenza delle lavorazioni cui attendono.

Soggetto dell'assicurazione è, quindi, l'artigiano in quanto attende

abitualmente al lavoro manuale nell'impresa ed è esposto allo stesso rischio degli altri lavoratori assicurati, eventualmente an che suoi dipendenti, ma non anche l'artigiano, pur se lavora tore manuale abituale, come piccolo imprenditore, cioè l'artigiano nell'espletamento della complessa attività imprenditoriale che egli organizza con assoluta discrezionalità ed all'infuori di qualsiasi vigilanza e controllo. Deve, pertanto, convenirsi che la tutela as sicurativa è data all'artigiano solo quando svolge abitualmente

l'opera manuale nell'impresa e non anche nel corso dell'esercizio, come chiaramente ha ammesso l'attuale resistente sin dal primo atto introduttivo del giudizio con l'I.n.a.i.l. della sua attività im

prenditoriale.

I giudici di appello hanno creduto di poter superare tale con solidato filone interpretativo assumendo che « il riferimento le

gislativo alla manualità del lavoro non ha altra funzione se non

quella di limitare la categoria dei soggetti compresi nell'assicu razione obbligatoria infortunistica; il detto criterio, invece, non ha alcuna rilevanza allo scopo di stabilire l'indennizzabilità del l'infortunio: questa dipende dal fatto che l'infortunio si sia ve rificato in occasione di lavoro e l'art. 2 t. u. n. 1124, che pone tale requisito, non sancisce che debba trattarsi di occasione di lavoro manuale ma parla puramente e semplicemente di occa sione di lavoro ». Ed appunto di ciò si duole il ricorrente isti tuto col secondo mezzo col quale critica la sentenza del tribu nale per avere interpretato l'art. 2 citato in modo erroneo, ricom

prendendo nella c. d. occasione di lavoro anche il c. d. infortunio in itinere; ed aggiunge che, in particolare, manca nella specie qualunque elemento idoneo a configurare un aggravamento del comune rischio della strada al quale sono esposti tutti gli au tomobilisti.

Anche tale censura è fondata. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vicenza che ha talmente dilatato il concetto di « occasione di lavoro » da ricomprendervi anche l'infortunio in itinere (come si desume dall'affermazione conte nuta in sentenza che « non si vede perché dovrebbe rimanere

privo di tutela il lavoratore artigiano nel momento in cui, in co stanza delle sue specifiche mansioni e per le imprescindibili ne cessità del suo lavoro, si trasferisce da un luogo all'altro con il

proprio veicolo ») deve ribadirsi che per poter considerare un evento lesivo come verificatosi « in occasione di lavoro » e, quin di, ai sensi dell'art. 2 d. pres. 1124/65, compreso nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un

collegamento meramente marginale od indiretto con l'attività la

vorativa dell'assicurato né un semplice rapporto di coincidenza

cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavora tive ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione ezio

logica nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità.

Considerata in tale ottica l'occasione di lavoro, appare evi dente — per mantenere fermi gli esempi riportati nella sentenza

impugnata — che i piazzisti ed i viaggiatori di commercio hanno diritto alla tutela assicurativa proprio quando si spostano con l'autoveicolo da un cliente ad un altro e non certo quando ri

pongono il loro campionario negli scaffali della propria abita

zione; ed il lavoratore subordinato quando è legittimamente in servizio e non quando, essendo in licenza, va in fabbrica od in ufficio per far visita ad un collega. L'occasione di lavoro per l'artigiano, quindi, sussiste ogni volta che egli svolga un'attività che sia strettamente connessa dal punto di vista tecnico alla pre stazione del lavoro ad esso richiesto e non quando tale attività sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprendito riale dell'azienda.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve es sere accolto con rimessione degli atti ad altro tribunale, desi

gnato in dispositivo, che si atterrà ai principi innanzi esposti e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Per questi motivi, ecc.

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