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sezione lavoro; sentenza 6 giugno 1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Alibrandi, P.M. Fedeli(concl. conf.); Inchingolo e altri (Avv. Cantatore, Saracino) c. Soc. Ravennavi (Avv. Marazza,Cardillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 173/174-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184459 .
Accessed: 28/06/2014 08:59
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
L'impugnata sentenza si è adeguata ai suddetti principi, essen
dosi richiamata alle risultanze dell'esperita prova testimoniale, me
diante la quale la Braccesi è riuscita a dimostrare che avrebbe
sottratto la somma dovutale agli effetti della svalutazione.
16. - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricor
so dei lavoratori, con assorbimento del terzo; vanno altresì' accol
ti il primo motivo del ricorso dell'Inadel, e, per quanto di ragio
ne, il terzo, con rigetto del ricorso.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione alle
censure accolte, con rinvio della causa al giudice designato in
dispositivo, che si adeguerà ai principi sopra formulati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 giugno
1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Aubrandi, P.M. Fedeli
(conci, conf.); Inchingolo e altri (Aw. Cantatore, Saracino)
c. Soc. Ravennavi (Aw. Marazza, Caudillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986.
Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter
ritorio — Luogo di conclusione del contratto — Determinazio
ne — Criteri (Cod. nav., art. 603).
Il luogo di conclusione del rapporto di lavoro nautico, al fine
di determinare il giudice competente per territorio, si identifica
con quello dove ha sede l'autorità marittima davanti alla quale
è stato stipulato il contratto di arruolamento, a nulla rilevando
il luogo, eventualmente diverso, dove sono avvenuti l'imbarco
e l'annotazione di esso sul libretto di navigazione. (1)
Fatto e diritto. — Con ricorso del 3 luglio 1984 Inchingolo
Sabino, convenuta dinanzi al Pretore di Bari la Ravennavi s.p.a.,
esponeva: di essere stato arruolato, con «contratto a viaggio», in Bari l'8 settembre 1983 dalla società armatrice «Ravennavi
s.p.a.», a seguito della chiamata d'ingaggio pervenutagli il gior
no precedente in Molfetta; di essersi imbarcato sulla M/C «Co
lumbia Erre», come primo ufficiale di macchina, lo stesso 8 set
tembre e di essere sbarcato, per «fine viaggio», nel porto di Ca
tania il successivo giorno 19.
Deducendo la mancata corresponsione di quanto dovutogli in
base alla contrattazione collettiva di categoria per l'attività effet
tivamente svolta a bordo della sopraddetta motocistema, chiede
va la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a
titolo di differenza retributiva, della somma di lire 734.200 oltre
la rivalutazione.
Con due separate comparse di intervento volontario, entrambe
depositate in cancelleria il 23 agosto 1984, Cappelluti Antonio
e Tedeschi Ilarione, nonché Tattoli Nicolò, Vendelli Giovanni,
Cantatore Mario, De Candia Francesco, Angione Francesco, Fu
rio Sebastiano e Bernini Luciano, premettendo di avere tutti la
vorato per periodi e con mansioni diverse a bordo della M/C
«Columbia Erre» di proprietà della Ravennavi s.p.a., a seguito
di chiamata d'ingaggio pervenuta nella propria città di residenza
e contratto di arruolamento concluso in Bari, lamentavano di non
aver percepito l'esatta retribuzione alla stregua del ccnl del 3 lu
glio 1981 e, pertanto, concludevano chiedendo, per differenze re
tributive, la condanna della Ravennavi s.p.a. al pagamento in
loro favore di varie somme differenti per ciascuno di essi.
(1) In senso conforme Cass. 8 marzo 1986, n. 1579, Foro it., Rep.
1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 10 e Dir. maritt., 1987, 294;
23 maggio 1986, n. 3472, Foro it., 1986, I, 2486, con nota di richiami
(la sentenza è riportata anche in Dir. maritt., 1987, 310, con nota di
A. Morini, Contratto di arruolamento, ruolo di equipaggio e foro dell'e
secuzione). Da ultimo, sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro
nautico, cons. Cass. 8 aprile 1989, n. 1709 e 27 gennaio 1989, n. 509,
Foro it., 1989, I, 1795, con nota di richiami.
In dottrina, cons., più in generale, D. Gaeta, Processo civile (dir. nav.),
voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, XXXVI, 279 s.
li Foro Italiano — 1990.
Con comparse del 12 e del 20 ottobre 1984 si costituiva in giu dizio la s.p.a. Ravennavi eccependo preliminarmente e nei con
fronti di tutte le parti in causa l'incompetenza per territorio del
giudice adito, per essere competente il Pretore di Ravenna. Nei
confronti delle parti intervenute eccepiva, inoltre, l'inammissibili
tà dell'intervento. Con sentenza 8 luglio 1986, il Pretore di Bari
declinava la competenza a favore del Pretore di Ravenna. Osser
vava che i criteri di competenza per territorio andavano indivi
duati secondo quanto indicato dall'art. 603 c. nav. il quale preve de criteri alternativi inderogabili ed aggiungeva che, poiché il luo
go in cui è stato concluso il contratto e eseguita o cessata la
prestazione è foro alternativo rispetto a quello generale del luogo in cui è iscritta la nave o il galleggiante, spettava all'attore forni
re la prova della conclusione del contratto in luogo diverso da
quello del circondario marittimo in cui risulta iscritta la nave.
Non essendo stata fornita tale prova, né potendosi desumersi il
forum contractus dall'annotazione sul libretto di navigazione co
stituente solo un indizio, l'unico criterio applicabile è il luogo di iscrizione della nave (pacificamente a Ravenna), non essendo
neppure applicabile il terzo dei fori di cui all'art. 603 c. nav.
essendo seguita, alla chiamata d'ingaggio, la conclusione del con
tratto di arruolamento.
Avverso questa sentenza l'Inchingolo e gli altri attori hanno
proposto istanza di regolamento di competenza. Resiste con me
moria la Ravennavi. (Omissis) Nel merito, il ricorrente Inchingolo lamenta, con due motivi
di censura: a) che il giudice ha erroneamente rilevato ex officio motivi di incompetenza diversi da quelli indicati dalla convenuta,
in violazione dell'art. 428, 1° comma, c.p.c.; b) che il pretore
ha erroneamente valutato la documentazione allegata, da cui emer
ge che si è imbarcato a Bari, il che significa che qui è stato stipu
lato il contratto di arruolamento giacché l'autorità marittima ro
gante contestualmente alla stipula annota l'imbarco anche sul li
bretto ex art. 223 e 426 del regolamento della navigazione marittima.
Censure sostanzialmente analoghe al punto sub a) vengono sol
levate anche dagli altri ricorrenti i quali sostengono che lo stesso
Pretore di Bari ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che essi
ricorrenti hanno stipulato a Bari i contratti di arruolamento sic
ché la competenza spetta a quel giudice. La resistente si riporta sostanzialmente alle argomentazioni con
tenute nella sentenza impugnata, rinnovando le obiezioni sull'ir
ritualità dell'intervento volontario degli atti, escluso l'Inchingolo.
Il ricorso non sembra fondato. Anche se l'originaria eccezione
di incompetenza per territorio è stata sollevata in riferimento ai
criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. è indubbio che per decidere oc
corre riferirsi alle norme dell'art. 603 c. nav. (cfr. Cass. n. 736/83,
Foro it., Rep. 1983, voce Navigazione (procedimenti), n. 3;
5944/82, id., 1983, I, 1959; 2444/82, id., 1982, I, 1970). E ciò ben può farsi, anche d'ufficio, trattandosi di competenza
territoriale non derogabile — sia pure sui generis — e trattandosi
comunque di valorizzare e qualificare giuridicamente risultanze
di fatti ritualmente acquisiti al processo. In altri termini, sebbene
la Ravennavi abbia a suo tempo sollevato l'eccezione di incompe
tenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. salve le precisazioni
contenute nella menoria 10 ottobre 1984, non sembra possa dubi
tarsi che il pretore prima, e la Suprema corte — ora investita
della stessa questione della competenza territoriale — ben possa
no ragionare alla stregua dell'art. 603 c. nav., vagliando la que
stione di competenza non nella prospettiva dell'art. 413 c.p.c. — ma nell'esatta prospettiva emergente dal più recente orienta
mento giurisprudenziale (confortato da autorevole dottrina).
La Suprema corte (sent. 2244/82, 5944/82 e 736/83) a seguito
di un'approfondita disamina delle pronunzie della Corte costitu
zionale in argomento, è giunta meditamente alla conclusione che
l'art. 603 c. nav. conserva vigore per quanto attiene ai criteri
di determinazione della competenza territoriale, sul punto non
essendo stato abrogato esplicitamente o implicitamente dalla so
pravvenuta 1. 533/73 (lex posterior generalis non derogat legi priori
speciali)', né, sul punto stesso, essendo stato dichiarato costituzio
nalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.
Ritenuto, pertanto, persistente il vigore dell'art. 603 c. nav.
tranne che nella parte in cui viene indicato l'organo giurisdizionale
competente, la Cassazione rifacendosi a precedente orientamento
(cfr. sent. n. 3198/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 13) ha precisa
to che per l'individuazione del giudice territorialmente competen
te a conoscere le controversie di lavoro della gente di mare, i criteri
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PARTE PRIMA
indicati da tale norma valgono per l'ipotesi, nella specie ricorren
te, di contratto di arruolamento stipulato con l'armatore e ri
guardante l'organizzazione per l'esercizio della navigazione con
una nave determinata o determinabile, non invece l'ipotesi di con
tratto di lavoro stipulato con l'imprenditore. La competenza per territorio va quindi determinata in base ai
criteri dettati dall'art. 603 c. nav.; il quale, peraltro, dovrà essere
inquadrato nel nuovo sistema di principi generali sul rito del la
voro introdotti dalla 1. 533/73, segnatamente in tema di indero
gabilità della competenza territoriale e dei tempi e modi dell'ecce
pibilità a istanza di parte e rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza. In particolare, deve tenersi conto che — trattandosi di compe
tenza estranea alla sfera di applicazione dell'art. 38, 3° comma,
c.p.c. — i criteri vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi a tutti
quei fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo,
valgono a determinare la competenza (cfr. Cass. 2813/82, id.,
Rep. 1982, voce Competenza civ., n. 135). Quest'ultima infatti
deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di colle
gamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da
una meccanica applicazione dei principi di disponibilità delle pro ve, sicché, ove manchi la dimostrazione del criterio di competen za adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali non può non prospettarsi in concreto (cfr. Cass. 5947/83, id.,
Rep. 1983, voce cit., n. 78).
Ebbene, il suddetto art. 603 c. nav. statuisce la competenza
per territorio del luogo nel quale è iscritta la nave ovvero è stato
concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro. Nella specie risulta pacificamente dai documenti che la nave della convenuta
su cui hanno navigato gli attori era iscritta a Ravenna; per cui
esclusa, pacificamente, la rilevanza degli altri criteri, i ricorrenti
sostengono che il foro di Bari è competente in quanto forum contractus.
Ma non sembra si possa accogliere tale tesi, alla stregua delle
risultanze di causa.
L'art. 328 c. nav., dopo aver stabilito, nel suo 1° comma, che «il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto
per atto pubblico ricevuto . . . dall'autorità marittima . . .», sta
tuisce, al 2° comma, che «il contratto deve parimenti, a pena di nullità essere dall'autorità predetta annotato sul ruolo di equi
paggio o sulla licenza».
Orbene, poiché, a norma di legge, l'annotazione di cui al citato art. 328 deve essere effettuata dalla stessa autorità marittima che
«riceve» l'atto pubblico nel quale il contratto di arruolamento si concreta, è da presumere, che l'annotazione avvenga nel tempo e nel luogo di stipulazione del contratto, stipulazione che nella
specie non risulta però avvenuta a Bari.
I ricorrenti invero identificano il forum contractus a Bari in
quanto quivi si sono imbarcati, il che significa che il contratto di arruolamento è stato qui stipulato giacché l'autorità marittima
rogante contestualmente alla stipula del contratto annota l'im barco anche sul libretto ex art. 223 e 426 del regolamento di navi
gazione marittima.
Ma tale conclusione non va esente da censura atteso che spesso il contratto di arruolamento viene stipulato davanti ad un'autori tà marittima diversa rispetto a quella del luogo in cui il maritti mo viene poi inviato per l'imbarco sulla nave cui è destinato.
L'art. 223 del regolamento della navigazione marittima stabili
sce, infatti, che «le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbar co devono essere effettuati sul libretto al momento in cui il ma rittimo imbarca o sbarca».
Ciò non significa che tali annotazioni devono essere compiute dalla stessa autorità marittima davanti alla quale è stato concluso il contratto di arruolamento, ai sensi dell'art. 332 c. nav.
Ad avviso del requirente, in definitiva, non emergono in fatto sicure prove del perfezionamento a Bari dell 'iter contrattuale de
quo, pur nell'ordine di idee seguito dai ricorrenti; anche a sotta
cere, in punto di diritto, che l'annotazione sembra riguardare piut tosto la pubblicità del contratto che non la sua stipulazione, se la giurisprudenza ha ritenuto (cfr. sentenza Cass. 1447/69, id.,
Rep. 1969, voce Lavoro (navigazione), nn. 5-7) che in caso di discordanza fra le annotazioni sul libretto di navigazione ed i
contratti, questi ultimi devono avere prevalenza assoluta per la
solennità della forma prescritta dalla legge.
Il Foro Italiano — 1990.
Non resta, pertanto, che ancorarsi al criterio dell'iscrizione della nave che è pacificamente Ravenna, con il conseguente rigetto del ricorso.
Restano assorbite le censure relative alla ritualità dell'ammis sione dell'intervento che, peraltro, neppure appartengono allo spe cifico tema della competenza.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 giugno 1989, n. 2716; Pres. Bologna, Est. Bibolini, P.M. Dettori
(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiumara) c. Ba
lossi (Avv. Romanelli, Pandolfi). Conferma App. Torino 19
settembre 1985.
Monopolio (generi di) — Gestione in appalto di magazzino di vendita — Provvedimento di variazione in ribasso del corri
spettivo — Disdetta del gestore — Termine di decorrenza del
provvedimento (L. 22 dicembre 1957 n. 1293, organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, art. 5, 14; d.p.r. 14 ottobre 1958 n. 1074, regolamento di ese cuzione della 1. 22 dicembre 1957 n. 1293, art. 33; d.p.r. 14
gennaio 1970 n. 81, revisione del corrispettivo di appalto dei
gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, art.
unico).
Nell'appalto dei servizi di distribuzione e vendita aventi ad ogget to generi di monopolio, il provvedimento con cui l'amministra
zione determina una variazione in ribasso del corrispettivo di
gestione non retroagisce al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata notificata la decisione di iniziare la pro cedura di revisione del corrispettivo, qualora il gestore eserciti
tempestivamente la facoltà di disdetta. (1)
Svolgimento del processo. — Con contratto di appalto in data 15 settembre 1976 l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Milano conferiva a Leonilda Balossi il magazzino di ven dita di generi di monopolio in Canobio (Novara) rinnovando un
rapporto di cui la stessa era già stata parte. La durata del rappor to era prevista dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 ed il
corrispettivo era determinato in lire 50,760 per ogni mille lire di
generi prelevati. Con lettera circolare 11 settembre 1978 (essendo il contratto
pendente) la direzione generale dei Monopoli di Stato comunica va ai capi degli ispettorati compartimentali (invitandoli a rendere nota l'iniziativa ai gestori dei dipendenti nagazzini) di aver deciso di avvalersi dell'art. 33 del regolamento di esecuzione della 1. 22 dicembre 1957 n. 1293, approvato con d.p.r. 14 ottobre 1958 n. 1074 (articolo poi sostituito dall'articolo unico del d.p.r. 14 gen naio 1970 n. 81), disposizione che consentiva di sottoporre a revi
(1) Non constano precedenti negli esatti termini. Il procedimento di revisione del corrispettivo spettante al gestore di
un magazzino di vendita avente ad oggetto generi di monopolio si inizia con una deliberazione della direzione generale dei monopoli di Stato e si conclude, a volte dopo un notevole lasso di tempo (nella specie, più di due anni), con il provvedimento che determina la nuova tariffa di compenso. Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha interpretato la normativa vigente in funzione garantistisca nei confronti del gestore, la cui facoltà di disdetta viene considerata come una forma di autotutela privata. Pertanto, qualora il gestore non dovesse più ritenere economica mente conveniente la gestione alle nuove condizioni, potrà, esercitando la suddetta facoltà, recedere dal contratto conservando il diritto a perce pire il corrispettivo contrattuale originario fino al momento della disdetta.
Sull'applicabilità della disciplina in tema di revisione del corrispettivo anche nell'ipotesi di reggenza provvisoria e sulla possibilità, da parte del gestore provvisorio, d'impugnare l'atto dell'amministrazione con cui si comunica all'interessato l'inizio del procedimento di revisione, v. Tar Lom bardia, sez. Brescia, 15 ottobre 1985, n. 435, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 236 e voce Monopolio (generi di), n. 8.
In dottrina, v. S.L. Ruju, Monopolio fiscale, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 825, 853, spec, nota 192; R. Alessi, Monopoli di Stato, voce del Novissimo digesto, Torino, 1964, X, 866, 872 s.
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