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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 6 giugno 1989, n....

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 6 giugno 1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Alibrandi, P.M. Fedeli (concl. conf.); Inchingolo e altri

sezione lavoro; sentenza 6 giugno 1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Alibrandi, P.M. Fedeli(concl. conf.); Inchingolo e altri (Avv. Cantatore, Saracino) c. Soc. Ravennavi (Avv. Marazza,Cardillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 173/174-175/176Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184459 .

Accessed: 28/06/2014 08:59

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'impugnata sentenza si è adeguata ai suddetti principi, essen

dosi richiamata alle risultanze dell'esperita prova testimoniale, me

diante la quale la Braccesi è riuscita a dimostrare che avrebbe

sottratto la somma dovutale agli effetti della svalutazione.

16. - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricor

so dei lavoratori, con assorbimento del terzo; vanno altresì' accol

ti il primo motivo del ricorso dell'Inadel, e, per quanto di ragio

ne, il terzo, con rigetto del ricorso.

La impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione alle

censure accolte, con rinvio della causa al giudice designato in

dispositivo, che si adeguerà ai principi sopra formulati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 giugno

1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Aubrandi, P.M. Fedeli

(conci, conf.); Inchingolo e altri (Aw. Cantatore, Saracino)

c. Soc. Ravennavi (Aw. Marazza, Caudillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986.

Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter

ritorio — Luogo di conclusione del contratto — Determinazio

ne — Criteri (Cod. nav., art. 603).

Il luogo di conclusione del rapporto di lavoro nautico, al fine

di determinare il giudice competente per territorio, si identifica

con quello dove ha sede l'autorità marittima davanti alla quale

è stato stipulato il contratto di arruolamento, a nulla rilevando

il luogo, eventualmente diverso, dove sono avvenuti l'imbarco

e l'annotazione di esso sul libretto di navigazione. (1)

Fatto e diritto. — Con ricorso del 3 luglio 1984 Inchingolo

Sabino, convenuta dinanzi al Pretore di Bari la Ravennavi s.p.a.,

esponeva: di essere stato arruolato, con «contratto a viaggio», in Bari l'8 settembre 1983 dalla società armatrice «Ravennavi

s.p.a.», a seguito della chiamata d'ingaggio pervenutagli il gior

no precedente in Molfetta; di essersi imbarcato sulla M/C «Co

lumbia Erre», come primo ufficiale di macchina, lo stesso 8 set

tembre e di essere sbarcato, per «fine viaggio», nel porto di Ca

tania il successivo giorno 19.

Deducendo la mancata corresponsione di quanto dovutogli in

base alla contrattazione collettiva di categoria per l'attività effet

tivamente svolta a bordo della sopraddetta motocistema, chiede

va la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a

titolo di differenza retributiva, della somma di lire 734.200 oltre

la rivalutazione.

Con due separate comparse di intervento volontario, entrambe

depositate in cancelleria il 23 agosto 1984, Cappelluti Antonio

e Tedeschi Ilarione, nonché Tattoli Nicolò, Vendelli Giovanni,

Cantatore Mario, De Candia Francesco, Angione Francesco, Fu

rio Sebastiano e Bernini Luciano, premettendo di avere tutti la

vorato per periodi e con mansioni diverse a bordo della M/C

«Columbia Erre» di proprietà della Ravennavi s.p.a., a seguito

di chiamata d'ingaggio pervenuta nella propria città di residenza

e contratto di arruolamento concluso in Bari, lamentavano di non

aver percepito l'esatta retribuzione alla stregua del ccnl del 3 lu

glio 1981 e, pertanto, concludevano chiedendo, per differenze re

tributive, la condanna della Ravennavi s.p.a. al pagamento in

loro favore di varie somme differenti per ciascuno di essi.

(1) In senso conforme Cass. 8 marzo 1986, n. 1579, Foro it., Rep.

1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 10 e Dir. maritt., 1987, 294;

23 maggio 1986, n. 3472, Foro it., 1986, I, 2486, con nota di richiami

(la sentenza è riportata anche in Dir. maritt., 1987, 310, con nota di

A. Morini, Contratto di arruolamento, ruolo di equipaggio e foro dell'e

secuzione). Da ultimo, sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro

nautico, cons. Cass. 8 aprile 1989, n. 1709 e 27 gennaio 1989, n. 509,

Foro it., 1989, I, 1795, con nota di richiami.

In dottrina, cons., più in generale, D. Gaeta, Processo civile (dir. nav.),

voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, XXXVI, 279 s.

li Foro Italiano — 1990.

Con comparse del 12 e del 20 ottobre 1984 si costituiva in giu dizio la s.p.a. Ravennavi eccependo preliminarmente e nei con

fronti di tutte le parti in causa l'incompetenza per territorio del

giudice adito, per essere competente il Pretore di Ravenna. Nei

confronti delle parti intervenute eccepiva, inoltre, l'inammissibili

tà dell'intervento. Con sentenza 8 luglio 1986, il Pretore di Bari

declinava la competenza a favore del Pretore di Ravenna. Osser

vava che i criteri di competenza per territorio andavano indivi

duati secondo quanto indicato dall'art. 603 c. nav. il quale preve de criteri alternativi inderogabili ed aggiungeva che, poiché il luo

go in cui è stato concluso il contratto e eseguita o cessata la

prestazione è foro alternativo rispetto a quello generale del luogo in cui è iscritta la nave o il galleggiante, spettava all'attore forni

re la prova della conclusione del contratto in luogo diverso da

quello del circondario marittimo in cui risulta iscritta la nave.

Non essendo stata fornita tale prova, né potendosi desumersi il

forum contractus dall'annotazione sul libretto di navigazione co

stituente solo un indizio, l'unico criterio applicabile è il luogo di iscrizione della nave (pacificamente a Ravenna), non essendo

neppure applicabile il terzo dei fori di cui all'art. 603 c. nav.

essendo seguita, alla chiamata d'ingaggio, la conclusione del con

tratto di arruolamento.

Avverso questa sentenza l'Inchingolo e gli altri attori hanno

proposto istanza di regolamento di competenza. Resiste con me

moria la Ravennavi. (Omissis) Nel merito, il ricorrente Inchingolo lamenta, con due motivi

di censura: a) che il giudice ha erroneamente rilevato ex officio motivi di incompetenza diversi da quelli indicati dalla convenuta,

in violazione dell'art. 428, 1° comma, c.p.c.; b) che il pretore

ha erroneamente valutato la documentazione allegata, da cui emer

ge che si è imbarcato a Bari, il che significa che qui è stato stipu

lato il contratto di arruolamento giacché l'autorità marittima ro

gante contestualmente alla stipula annota l'imbarco anche sul li

bretto ex art. 223 e 426 del regolamento della navigazione marittima.

Censure sostanzialmente analoghe al punto sub a) vengono sol

levate anche dagli altri ricorrenti i quali sostengono che lo stesso

Pretore di Bari ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che essi

ricorrenti hanno stipulato a Bari i contratti di arruolamento sic

ché la competenza spetta a quel giudice. La resistente si riporta sostanzialmente alle argomentazioni con

tenute nella sentenza impugnata, rinnovando le obiezioni sull'ir

ritualità dell'intervento volontario degli atti, escluso l'Inchingolo.

Il ricorso non sembra fondato. Anche se l'originaria eccezione

di incompetenza per territorio è stata sollevata in riferimento ai

criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. è indubbio che per decidere oc

corre riferirsi alle norme dell'art. 603 c. nav. (cfr. Cass. n. 736/83,

Foro it., Rep. 1983, voce Navigazione (procedimenti), n. 3;

5944/82, id., 1983, I, 1959; 2444/82, id., 1982, I, 1970). E ciò ben può farsi, anche d'ufficio, trattandosi di competenza

territoriale non derogabile — sia pure sui generis — e trattandosi

comunque di valorizzare e qualificare giuridicamente risultanze

di fatti ritualmente acquisiti al processo. In altri termini, sebbene

la Ravennavi abbia a suo tempo sollevato l'eccezione di incompe

tenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. salve le precisazioni

contenute nella menoria 10 ottobre 1984, non sembra possa dubi

tarsi che il pretore prima, e la Suprema corte — ora investita

della stessa questione della competenza territoriale — ben possa

no ragionare alla stregua dell'art. 603 c. nav., vagliando la que

stione di competenza non nella prospettiva dell'art. 413 c.p.c. — ma nell'esatta prospettiva emergente dal più recente orienta

mento giurisprudenziale (confortato da autorevole dottrina).

La Suprema corte (sent. 2244/82, 5944/82 e 736/83) a seguito

di un'approfondita disamina delle pronunzie della Corte costitu

zionale in argomento, è giunta meditamente alla conclusione che

l'art. 603 c. nav. conserva vigore per quanto attiene ai criteri

di determinazione della competenza territoriale, sul punto non

essendo stato abrogato esplicitamente o implicitamente dalla so

pravvenuta 1. 533/73 (lex posterior generalis non derogat legi priori

speciali)', né, sul punto stesso, essendo stato dichiarato costituzio

nalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.

Ritenuto, pertanto, persistente il vigore dell'art. 603 c. nav.

tranne che nella parte in cui viene indicato l'organo giurisdizionale

competente, la Cassazione rifacendosi a precedente orientamento

(cfr. sent. n. 3198/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 13) ha precisa

to che per l'individuazione del giudice territorialmente competen

te a conoscere le controversie di lavoro della gente di mare, i criteri

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PARTE PRIMA

indicati da tale norma valgono per l'ipotesi, nella specie ricorren

te, di contratto di arruolamento stipulato con l'armatore e ri

guardante l'organizzazione per l'esercizio della navigazione con

una nave determinata o determinabile, non invece l'ipotesi di con

tratto di lavoro stipulato con l'imprenditore. La competenza per territorio va quindi determinata in base ai

criteri dettati dall'art. 603 c. nav.; il quale, peraltro, dovrà essere

inquadrato nel nuovo sistema di principi generali sul rito del la

voro introdotti dalla 1. 533/73, segnatamente in tema di indero

gabilità della competenza territoriale e dei tempi e modi dell'ecce

pibilità a istanza di parte e rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza. In particolare, deve tenersi conto che — trattandosi di compe

tenza estranea alla sfera di applicazione dell'art. 38, 3° comma,

c.p.c. — i criteri vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi a tutti

quei fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo,

valgono a determinare la competenza (cfr. Cass. 2813/82, id.,

Rep. 1982, voce Competenza civ., n. 135). Quest'ultima infatti

deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di colle

gamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da

una meccanica applicazione dei principi di disponibilità delle pro ve, sicché, ove manchi la dimostrazione del criterio di competen za adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali non può non prospettarsi in concreto (cfr. Cass. 5947/83, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 78).

Ebbene, il suddetto art. 603 c. nav. statuisce la competenza

per territorio del luogo nel quale è iscritta la nave ovvero è stato

concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro. Nella specie risulta pacificamente dai documenti che la nave della convenuta

su cui hanno navigato gli attori era iscritta a Ravenna; per cui

esclusa, pacificamente, la rilevanza degli altri criteri, i ricorrenti

sostengono che il foro di Bari è competente in quanto forum contractus.

Ma non sembra si possa accogliere tale tesi, alla stregua delle

risultanze di causa.

L'art. 328 c. nav., dopo aver stabilito, nel suo 1° comma, che «il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto

per atto pubblico ricevuto . . . dall'autorità marittima . . .», sta

tuisce, al 2° comma, che «il contratto deve parimenti, a pena di nullità essere dall'autorità predetta annotato sul ruolo di equi

paggio o sulla licenza».

Orbene, poiché, a norma di legge, l'annotazione di cui al citato art. 328 deve essere effettuata dalla stessa autorità marittima che

«riceve» l'atto pubblico nel quale il contratto di arruolamento si concreta, è da presumere, che l'annotazione avvenga nel tempo e nel luogo di stipulazione del contratto, stipulazione che nella

specie non risulta però avvenuta a Bari.

I ricorrenti invero identificano il forum contractus a Bari in

quanto quivi si sono imbarcati, il che significa che il contratto di arruolamento è stato qui stipulato giacché l'autorità marittima

rogante contestualmente alla stipula del contratto annota l'im barco anche sul libretto ex art. 223 e 426 del regolamento di navi

gazione marittima.

Ma tale conclusione non va esente da censura atteso che spesso il contratto di arruolamento viene stipulato davanti ad un'autori tà marittima diversa rispetto a quella del luogo in cui il maritti mo viene poi inviato per l'imbarco sulla nave cui è destinato.

L'art. 223 del regolamento della navigazione marittima stabili

sce, infatti, che «le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbar co devono essere effettuati sul libretto al momento in cui il ma rittimo imbarca o sbarca».

Ciò non significa che tali annotazioni devono essere compiute dalla stessa autorità marittima davanti alla quale è stato concluso il contratto di arruolamento, ai sensi dell'art. 332 c. nav.

Ad avviso del requirente, in definitiva, non emergono in fatto sicure prove del perfezionamento a Bari dell 'iter contrattuale de

quo, pur nell'ordine di idee seguito dai ricorrenti; anche a sotta

cere, in punto di diritto, che l'annotazione sembra riguardare piut tosto la pubblicità del contratto che non la sua stipulazione, se la giurisprudenza ha ritenuto (cfr. sentenza Cass. 1447/69, id.,

Rep. 1969, voce Lavoro (navigazione), nn. 5-7) che in caso di discordanza fra le annotazioni sul libretto di navigazione ed i

contratti, questi ultimi devono avere prevalenza assoluta per la

solennità della forma prescritta dalla legge.

Il Foro Italiano — 1990.

Non resta, pertanto, che ancorarsi al criterio dell'iscrizione della nave che è pacificamente Ravenna, con il conseguente rigetto del ricorso.

Restano assorbite le censure relative alla ritualità dell'ammis sione dell'intervento che, peraltro, neppure appartengono allo spe cifico tema della competenza.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 giugno 1989, n. 2716; Pres. Bologna, Est. Bibolini, P.M. Dettori

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiumara) c. Ba

lossi (Avv. Romanelli, Pandolfi). Conferma App. Torino 19

settembre 1985.

Monopolio (generi di) — Gestione in appalto di magazzino di vendita — Provvedimento di variazione in ribasso del corri

spettivo — Disdetta del gestore — Termine di decorrenza del

provvedimento (L. 22 dicembre 1957 n. 1293, organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, art. 5, 14; d.p.r. 14 ottobre 1958 n. 1074, regolamento di ese cuzione della 1. 22 dicembre 1957 n. 1293, art. 33; d.p.r. 14

gennaio 1970 n. 81, revisione del corrispettivo di appalto dei

gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, art.

unico).

Nell'appalto dei servizi di distribuzione e vendita aventi ad ogget to generi di monopolio, il provvedimento con cui l'amministra

zione determina una variazione in ribasso del corrispettivo di

gestione non retroagisce al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata notificata la decisione di iniziare la pro cedura di revisione del corrispettivo, qualora il gestore eserciti

tempestivamente la facoltà di disdetta. (1)

Svolgimento del processo. — Con contratto di appalto in data 15 settembre 1976 l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Milano conferiva a Leonilda Balossi il magazzino di ven dita di generi di monopolio in Canobio (Novara) rinnovando un

rapporto di cui la stessa era già stata parte. La durata del rappor to era prevista dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 ed il

corrispettivo era determinato in lire 50,760 per ogni mille lire di

generi prelevati. Con lettera circolare 11 settembre 1978 (essendo il contratto

pendente) la direzione generale dei Monopoli di Stato comunica va ai capi degli ispettorati compartimentali (invitandoli a rendere nota l'iniziativa ai gestori dei dipendenti nagazzini) di aver deciso di avvalersi dell'art. 33 del regolamento di esecuzione della 1. 22 dicembre 1957 n. 1293, approvato con d.p.r. 14 ottobre 1958 n. 1074 (articolo poi sostituito dall'articolo unico del d.p.r. 14 gen naio 1970 n. 81), disposizione che consentiva di sottoporre a revi

(1) Non constano precedenti negli esatti termini. Il procedimento di revisione del corrispettivo spettante al gestore di

un magazzino di vendita avente ad oggetto generi di monopolio si inizia con una deliberazione della direzione generale dei monopoli di Stato e si conclude, a volte dopo un notevole lasso di tempo (nella specie, più di due anni), con il provvedimento che determina la nuova tariffa di compenso. Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha interpretato la normativa vigente in funzione garantistisca nei confronti del gestore, la cui facoltà di disdetta viene considerata come una forma di autotutela privata. Pertanto, qualora il gestore non dovesse più ritenere economica mente conveniente la gestione alle nuove condizioni, potrà, esercitando la suddetta facoltà, recedere dal contratto conservando il diritto a perce pire il corrispettivo contrattuale originario fino al momento della disdetta.

Sull'applicabilità della disciplina in tema di revisione del corrispettivo anche nell'ipotesi di reggenza provvisoria e sulla possibilità, da parte del gestore provvisorio, d'impugnare l'atto dell'amministrazione con cui si comunica all'interessato l'inizio del procedimento di revisione, v. Tar Lom bardia, sez. Brescia, 15 ottobre 1985, n. 435, Foro it., Rep. 1986, voce Giustizia amministrativa, n. 236 e voce Monopolio (generi di), n. 8.

In dottrina, v. S.L. Ruju, Monopolio fiscale, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 825, 853, spec, nota 192; R. Alessi, Monopoli di Stato, voce del Novissimo digesto, Torino, 1964, X, 866, 872 s.

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