sezione lavoro; sentenza 1° giugno 1990, n. 5124; Pres. Ruperto, Est. Vaccaro, P.M. Gazzara(concl. conf.); Inps (Avv. Belloni, Vario, Ausenda) c. Consorzio bonifica Burana (Avv.Compagno) e Gozzi. Cassa Trib. Modena 21 aprile 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2501/2502-2509/2510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184845 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
za sopraindicata), va precisata con riferimento ai principi che re
golano l'inizio dell'azione penale, la sua obbligatorietà da parte del p.m. e la pregiudizialità del procedimento penale rispetto a
quello civile.
Premesso che secondo il chiaro diposto dell'ultimo comma del
l'art. 112 citato d.p.r., l'azione di regresso dell'Inail si prescrive «in ogni caso» nel termine di tre anni dal giorno nel quale la
sentenza penale è divenuta irrevocabile, e rilevato che, qualunque sia il provvedimento che venga adottato dal p.m., questi non può sottrarsi all'obbligo dell'inizio dell'azione penale quando gli sia
giunta la notitia criminis, è evidente che, quando una causa estin
tiva del reato si verifichi dopo tale momento, essa non potrà che
essere dichiarata dal giudice penale il quale, se ne rileverà la sus
sistenza, dovrà necessariamente emettere la sentenza di proscio
glimento. Tale essendo il sistema processuale penale, che costituisce il
presupposto del sopra citato art. 112, ne deriva che la retta inter
pretazione di tale norma comporta che la prescrizione può decor
rere dal verificarsi della causa estintiva del reato e non dalla sen
tenza penale irrevocabile solo quando il p.m. non sia investito
con la notitia criminis dell'obbligatorio inizio dell'azione. Diversamente ragionando, la suindicata norma resterebbe aper
tamente violata ed il termine prescrizionale si farebbe decorrere
da una data diversa che dovrebbe essere accertata dall'Inail con
la diligenza superiore a quella che la legge gli richiede.
D'altra parte questa corte, con la sentenza n. 2133/86 (id., Rep.
1986, voce cit., n. 269) oltre ad avere affermato la sostanziale
differenza tra le azioni previste dal citato art. 11 d.p.r. 624/65
e l'azione di regresso dell'Inail, sottolineando la diversità dei due
termini, di decadenza per le prime e di prescrizione per l'altra, ha deciso che il termine prescrizionale decorre comunque dalla
data della sentenza penale irrevocabile. Ed inoltre, con la senten
za 502/85, richiamata nel ricorso, ha anche stabilito che la pre scrizione in questione decorre dalla data della causa estintiva del
reato solo quando questa sia venuta ad esistenza prima che il
giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio, cioè in epoca anteriore a quando gli sia pervenuta la notitia
criminis. Tanto perché il sopraggiungere della causa estintiva della stessa
informativa, la quale obbliga il p.m. all'inizio dell'azione penale, non può influire nel senso che il procedimento da iniziare deve
necessariamente avere il suo epilogo in una sentenza che, anche
se di improcedibilità dell'azione, costituisce, per effetto della ci
tata ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 112, il momento
in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale per l'esercizio
dell'azione di regresso. Il tribunale ha dunque errato ritenendo anzitutto che l'azione
penale non era ancora iniziata perché nessun atto era stato anco
ra compiuto dal giudice penale competente alla data di entrata
in vigore del decreto concessivo di amnistia, dovendo invece ave
re riguardo, come sostiene il ricorrente, a quella in cui era perve nuta al giudice penale la notitia criminis, che era precedente a
quella del succitato decreto; ed ha errato inoltre traendo da que sta impostazione non conforme a diritto errate conseguenze.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e gli atti
vanno rimessi ad altro giudice di pari grado, che si ritiene oppor tuno designare nel Tribunale di Pisa, il quale, riesaminando la
controversia, si atterrà al seguente principio di diritto:
«Il termine di prescrizione dell'azione di regresso che l'Inail
può esercitare nei confornti di responsabili civili a norma del
l'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dalla sentenza
penale divenuta irrevocabile, anche se con la stessa sia stata ap
plicata una causa estintiva del reato, quando tale causa sia venu
ta ad esistenza dopo che la notitia criminis sia giunta a conoscen
za del p.m.»
Il Foro Italiano — 1990.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1° giugno
1990, n. 5124; Pres. Ruperto, Est. Vaccaro, P.M. Gazzara
(conci, conf.); Inps (Aw. Belloni, Vario, Ausenda) c. Con
sorzio bonifica Burana (Aw. Compagno) e Gozzi. Cassa Trib.
Modena 21 aprile 1984.
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Enti pubblici economici — Rimborso di oneri anticipati dal l'Inps — Giudizi pendenti — Estinzione — Esclusione (L. 24
maggio 1970 n. 336, norme a favore dei dipendenti civili dello
Stato e di enti pubblici ex combattenti assimilati, art. 4; 1. 26
aprile 1983 n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno 1983, art. 30 ter).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligato ria — Estensione (L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 3, 4; 1. 9
ottobre 1971 n. 824, norme di attuazione, modificazione ed
integrazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, art. 6; 1. 9 maggio 1984 n. 118, interpretazione autentica della 1. 24 maggio 1970
n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti
di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, art. unico).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Somme anticipate dall'Inps — Recupero a carico degli enti
pubblici economici datori di lavoro — Legittimità (L. 24 mag
gio 1970 n. 336, art. 4; 1. 9 ottobre 1971 n. 824, art. 6).
Non trova applicazione, nella controversia fra l'Inps ed un con
sorzio di bonifica per il rimborso degli oneri conseguenti al
l'anticipazione dei benefici combattentistici da parte dell'istitu
to, l'art. 30 ter /. 26 aprile 1983 n. 131 sull'estinzione dei giudi zi pendenti, da intendersi disposta esclusivamente per i giudizi
fra l'Inps e gli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica al
largata. (1) Le disposizioni della I. 24 maggio 1970 n. 336 sulla concessione
di benefici combattentistici ai lavoratori dipendenti trovano ap
plicazione anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assi
curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, giusto il disposto della legge interpretativa 9 mag
gio 1984 n. 118, da ritenersi non contrastante con i precetti costituzionali nonostante la sua retroattività ed il diverso trat
tamento operato fra gli enti pubblici economici e gli imprendi tori privati e fra i primi e gli enti della c.d. finanza pubblica allargata. (2)
In base all'art. 6, 2° e 3° comma, l. 9 ottobre 1971 n. 824, l'Inps ha diritto al rimborso, a carico del datore di lavoro ente pub blico economico, del valore capitale sui benefici combattentisti
ci concessi ai lavoratori dipendenti ai sensi della l. 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. (3)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 25 gennaio
1990, n. 444; Pres. Ruperto, Est. Genghini, P.M. Gazzara
(conci, conf.); Altieri (Aw. Mantero) c. Cassa di risparmio Padova e Rovigo (Aw. Penasa). Conferma Trib. Rovigo 15
maggio 1982.
Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Attribuzione — Requisiti — Maturazione entro il 19 ottobre
1974 — Anzianità pensionabile ridotta — Raggiungimento en
tro il 31 dicembre 1979 (L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 4; 1. 9 ottobre 1971 n. 824, art. 4).
Ai fini dell'attribuzione dei benefici riconosciuti agli ex combat tenti (e assimilati) dalla l. 24 maggio 1970 n. 336 e successive
modificazioni ed integrazioni, i requisiti richiesti devono sussi stere al momento della domanda di collocamento a riposo anti
(1-4) Giurisprudenza stabilizzata su tutti gli argomenti trattati dalle de
cisioni in epigrafe (che si segnalano per l'abnorme ritardo della pubblica zione rispetto all'udienza di discussione, risalente al 3 giugno 1988): da
ultimo, v., sulla seconda e terza massima, Cass. 10 gennaio 1990, n. 18, Foro it., Mass., 5; 15 gennaio 1990, n. 118, ibid., 20; 23 novembre 1989, n. 5032 e 24 ottobre 1989, n. 4327, id., Mass., 708, 618.
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2503 PARTE PRIMA 2504
pato e, comunque, non oltre la scadenza del termine per la
sua presentazione (cioè entro il 19 ottobre 1974), mentre sol
tanto il requisito dell'anzianità pensionabile ridotta può essere
eccezionalmente raggiunto, previo mantenimento in servizio, en
tro il 31 dicembre 1979, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, l. 9
ottobre 1971 n. 824. (4)
I
Svolgimento del processo. — L'Inps ricorre, con unico moti
vo, avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 21 aprile 1984, con la quale, a conferma della sentenza in data 5 aprile 1984 del Pretore di Modena, che aveva accolto l'opposizione pro
posta dal Consorzio di bonifica di Burana contro sette decreti
ingiuntivi del 12 dicembre 1977 emessi dallo stesso pretore, per mancato versamento all'istituto del corrispettivo in valore capita le dei «benefici combattentistici», derivanti dall'applicazione del
le leggi 336/70 e 824/71, sul trattamento di pensione dell'assicu
razione generale obbligatoria di alcuni dipendenti della cassa, che
avevano usufruito di tale normativa, il detto tribunale, unifor
mandosi alla giurisprudenza di questa Suprema corte (sez. un.
21 settembre 1978, n. 4247, Foro it., 1978, I, 2728, ed altre), aveva ritenuto che, per i dipendenti non statali, i «benefici com
battentistici» sia in base alla 1. 336/70 (art. 2 e 3), che si riferisco no alla pensione ed all'indennità di buonuscita e di previdenza (istituti propri del trattamento degli impiegati dello Stato) sia in
base alla 1. n. 824 del 1971 (art. 4 e 6) si applicano ai trattamenti
di fine rapporto a carico esclusivo del datore di lavoro e non
alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, gestita dal
l'Inps, che viene erogata su presupposti del tutto differenti.
Resiste soltanto il consorzio. Entrambe le parti hanno presen tato memorie.
Motivi della decisione. — Preliminarmente vanno riuniti i due
processi dei quali peraltro, il secondo non ha una propria auto
nomia essendo un vero e proprio controricorso e come tale va
considerato.
Con l'unico motivo del ricorso dell'Inps denunciandosi viola
zione dell'art. 3 1. 336/70 e degli art. 4 e 6 1. 824/71, si deduce — dopo di aver rilevato che nel corso del giudizio era intervenuta
la 1. 336/70 e successive modifiche, la quale aveva esteso retroat
tivamente i benefici in questione ai trattamenti pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria — che comunque il tribu
nale ha erroneamente seguito nella specie il principio enunciato nella sent. n. 4247 del 1978 di questa corte, che riguarda i con
sorzi di bonifica, i quali erogano un trattamento di fine rapporto in forma previdenziale attraverso la corresponsione di una rendi
ta. Osserva che, per quanto nel disegno originario del legislatore, concretatosi nell'art. 1 1. 336/70, i benefici combattentistici fos
sero stati concepiti ad esclusivo vantaggio dei dipendenti statali e con riferimento ad istituti esclusivi del loro trattamento di quie scenza, già con l'art. 4 stessa legge e successivamente con l'art.
1, 4° comma, 1. 824/71, ne fu operata un'estensione a lavoratori
il cui trattamento di fine rapporto è assoggettato a disciplina solo in parte (e a volte neanche in parte) coincidente con quella degli impiegati statali: circostanza, questa, che non potrebbe sminuire la portata di tale astensione, come sarebbe confermato dall'ine
quivoco disposto dell'art. 4, ultimo comma, 1. 824/71 il quale ribadisce l'estensione dei benefici agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita o previdenza, o dell'indennità di an zianità .
Con la memoria, l'istituto chiede l'estinzione del giudizio ex art. 30 1. 131/83.
Osserva preliminarmente la corte che tale ultima richiesta non
è fondata. Invero, premesso che sia il d.l. 28 febbraio 1983 n.
55 sia la successiva legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, hanno per titolo «provvedimenti urgenti per il settore della finan za locale per l'anno 1983», è da rilevare che lo stesso corpo delle
predette disposizioni si riferisce unicamente alle previsioni di bi lancio dei comuni e delle province. In particolare va osservato che l'art. 30 ter della legge di conversione n. 131/83 non può essere
Per ogni riferimento in materia, v. Corte cost. 2 febbraio 1988, n.
123, Cass. 22 dicembre 1988, n. 7001 e 15 dicembre 1987, n. 9271, id., 1989, I, 652, con nota di richiami, fra cui si segnala Cass., ord. 19 feb braio 1987, n. 144, id., 1987, I, 724, sul concetto di «finanza pubblica allargata», e Cass. 24 giugno 1985, n. 3792, ibid., 728, sull'argomento della prima massima.
Il Foro Italiano — 1990.
letto separatamente dall'art. 30 bis della stessa legge. E tale arti
colo recita testualmente: «Agli effetti dei pensionamenti derivati
dalla 1. 4 maggio 1970 n. 336, all'art. 6 1. 9 ottobre 1971 n. 824
è aggiunto il seguente comma: All'onere finanziario derivante dal
l'applicazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, al personale indica
to dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione da lire 300
miliardi all'anno, provvede l'ente, l'istituto o l'azienda datore di
lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del pro
prio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del
bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle
specifiche attività svolte dai medesimi».
Ed il richiamo all'art. 6 1. 9 ottobre 1971 n. 824, nel senso
dell'aggiunta del predetto ulteriore comma, si giustifica col fatto
che la sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1981, n. 92
(id., 1981, I, 1835) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
per contrasto con l'art. 81, 4° comma, Cost., l'art. 6 1. 9 ottobre
1971 n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comu
ni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte
agli oneri finanziari posti a loro carico.
Invero, l'art. 81, 4° comma, Cost, sancisce che ogni altra leg
ge, oltre quella di bilancio, che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte; e la corte, con la sentenza
menzionata, ha ritenuto che tale principio costituzionale non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella
c.d. finanza pubblica allargata (v. tabella A di cui all'art. 25 1.
n. 425 del 1978) nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi
con cui farvi fronte.
Si spiega in tal modo la ragione della disposta estinzione dei
giiudizi, di cui all'art. 30 ter 1. 26 aprile 1983 n. 131, avendo
il legislatore provveduto, giusta l'art. 30 bis della legge, a finan
ziare i predetti enti di «finanza pubblica allargata» (nei quali rien
trano i comuni, l'aziende municipalizzate ed i relativi consorzi), e ciò proprio in relazione agli oneri derivanti a tali enti dall'ap
plicazione dell'art. 4 1. 24 maggio 1970 n. 336. Sarebbe stato in
vero fuor di luogo mantenere ancora in vita i giudizi pendenti tra l'Inps e tali enti alla data di entrata in vigore della legge di
copertura finanziaria; giudizi relativi al pagamento in favore del
l'Inps del corrispettivo in valore capitale dei benefici combatten
tistici conseguenti proprio all'applicazione della predetta I. 336/70.
Ne discende che l'estinzione è applicabile soltanto ai giudizi tra l'Inps ed i menzionati enti rientranti nella c.d. finanza pubbli ca allargata e non agli altri giudizi pendenti tra l'Inps ed enti
diversi da quelli sopra menzionati.
D'altronde, la 1. 9 maggio 1984 n. 118 è posteriore alla 1. 26
aprile 1983 n. 131, che all'art. 30 ter prevede l'estinzione dei giu dizi pendenti (nei limiti però avanti precisati), per cui non avreb
be alcun senso, se l'estinzione fosse viceversa da intendersi gene
ralizzata, applicare, con interpretazione autentica — e quindi re
troattivamente — nei confronti dei trattamenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni di cui alla
1. 336/70, pur avendo lo stesso legislatore precedentemente di
sposto l'estinzione d'ufficio dei giudizi sorti proprio per la man cata applicazione della legge stessa.
Nella specie, è pacifico che il consorzio resisente non rientra tra gli enti c.d. di finanza pubblica allargata, per cui la richiesta
dell'Inps di estinzione d'ufficio del giudizio ex art. 30 ter 1. 26
aprile 1983 n. 131 va disattesa.
Deve accogliersi, invece, l'unico motivo del ricorso principale,
proposto dallo stesso istituto, in base all'art, unico 1. 9 maggio 1984 n. 118 (dichiaratamente interpretativa), secondo cui: «Le
disposizioni della 1. 24 maggio 1970 n. 336, e successive modifica
zoini ed integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativa
mente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei tratta
menti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inva
lidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti». Non vi è dubbio che trattasi di una norma d'interpretazione
autentica e come tale retroattiva. Invero è giurisprudenza costan
te di questa corte che, a prescindere dall'intestazione della legge
(qui, peraltro, la legge è espressamente qualificata dal legislatore di «interpretazione autentica»), il carattere interpretativo autenti co di una legge dipende esclusivamente dal suo contenuto, carat terizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa
il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio e da un momento precettivo, con il
quale il legislatore impone una certa interpretazione, escludendo
ne ogni altra, non solo per il futuro, ma anche per il passato
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e che ha perciò sempre efficacia retroattiva, a meno che la stessa
legge disponga altrimenti: efficacia, questa, vincolante anche per il giudice, in quanto discende dal potere del legislatore di imporre un determinato significato — anche diverso da quello enunciabile alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici — di una disposizio ne precedente, senza con ciò interferire nella sfera propria del
potere giudiziario (cfr., explurìmis, Cass. 1622 del 1983, id., 1983, I, 1257; 3053 del 1984, id., Rep. 1984, voce Economia nazionale, n. 32; 5552 del 1985, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 345; 3928 del 1986, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Sta
to, n. 475; 6260 del 1986, id., Rep. 1986, voce Legge, n.35; 7182 del 1986, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, n. 1272; 3969 del 1988, id., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 316; 4023 del 1988, id., 1989, I, 138; sez. un. 5330 del 1980, id., 1980, I, 2402; nonché Corte cost. 118 del 1957, id., 1957, I, 1133; 36 del 1985, id., 1986, I, 638; 167 del 1986, id., 1986, I, 1741).
E tali caratteri indubbiamente possiede la norma in esame, in
quanto il legislatore, collegandosi a precetti preesistenti (quelli della 1. 336/70 e successive modificazioni e integrazioni), ha au toritativamente ritenuto applicabili i detti precetti, fugando ogni dubbio o contraria interpretazione in proposito, nei confronti del
l'assicurazione generale obbligatoria «con effetto dalla data pre vista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tas
sativamente indicati nelle leggi stesse».
Orbene, è vero che l'art. 11 disp. sulla legge in generale sanci sce il principio che «la legge non dispone che per l'avvenire», ma è pur vero che detto principio è stato elevato a dignità di
precetto costituzionale nel solo campo delle leggi penali, giusta l'art. 25 Cost. Fuori di tale ipotesi, esso costituisce unicamente
una direttiva rivolta al legislatore, che ha piena facoltà di dero
garvi quando eccezionalmente lo ritenga opportuno; non esiste,
quindi, un principio costituzionale di irretroattività nemmeno nel
campo tributario, a meno che il provvedimento legislativo non
abbia provocato una alterazione della relazione tra imposizione e capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Non può, perciò, dubitarsi che il legislatore ben possa, quando una legge abbia dato luogo ad incertezze interpretative, precisare, in modo definitivo ed obbligatorio erga omnes, il suo reale pen siero mediante l'emanazione di apposita legge interpretativa, che
diviene obbligatoria, come qualsiasi altra legge ordinaria, nei con
fronti di tutti i cittadini. Avverso l'applicabilità di tale legge il resistente consorzio ha,
però, eccepito anzitutto che essa è in contrasto con gli art. 101, 2° comma, e 104, 1° comma, Cost., i quali rispettivamente di
spongono: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e «La ma
gistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere». In sostanza, si sostiene che vi sarebbe, nella specie, un eccesso di potere del legislatore, il quale per stroncare un'in
terpretazione ormai costante della giurisprudenza, in conformità
con quanto deciso dalle sezioni unite di questa corte con la sen
tenza n. 4247 del 21 settembre 1978, ha emanato la legge di inter
pretazione autentica n. 118/84 dopo ben quattordici anni dalla
legge interpretativa 24 maggio 1970 n. 336, prevaricando sul po tere precipuo della magistratura, che è quello di interpretare le
leggi. L'eccezione è manifestamente infondata, come, peraltro, ha ri
tenuto la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 123 del
1988 (id., 1989, I, 652). Invero, a parte l'opportunità o meno
di una siffatta politica legislativa (emanazione di una legge inter
pretativa a tanto notevole distanza di tempo dalla legge interpre tata), rientra indiscutibilmente tra i poteri del legislatore sia quel lo di emanare una legge innovativa retroattiva sia quello di im
porre al giudice mediante l'interpretazione autentica una lettura
diversa da quella cui si sarebbe dovuto giungere — alla stregua della normativa preesistente — attraverso il corretto impiego de
gli strumenti esegetici, sempre che, ovviamente, sia rispettato il
limite invalicabile dell'irretroattività delle norme penali, come si
è detto. È, quindi, ammissibile l'intervento del legislatore, con
interpretazione autentica, non soltanto quando in materia vi sia
stato contrasto giurisprudenziale, ma anche quando l'indirizzo er
meneutico della Corte di cassazione, istituzionalmente investita
del potere nomofilattico, risulta — come nella specie — presso ché omogeneo (v. Cass. 20 maggio 1982, n. 3119, id., Rep. 1982, voce Legge, n. 40). E tale intervento non contrasta né con l'art.
101 Cost., in quanto — come si è innanzi già rilevato — i giudici sono soggetti anche alle leggi di interpretazione autentica, né con
l'art. 104, 1° comma, Cost., in quanto l'indipendenza della ma
li Foro Italiano — 1990.
gistratura non è minimamente intaccata dal potere del legislatore di interpretare autenticamente le leggi, dato che in uno Stato di
diritto tale potere, non vietato dalla Costituzione, deve ritenersi
consentito allo stesso legislatore.
Quanto all'ulteriore eccezione in ordine all'irretroattività della
disposizione, di cui all'art, unico 1. 118/84, nonostante la dichia
rata, ma nominale sua natura di interpretazione autentica, deve
aggiungersi a quanto già detto che il problema se siano retroatti
ve soltanto le leggi interpretative che «interpretano» e non anche le leggi interpretative che «innovano» (problema ampiamente di
scusso in dottrina), va qui risolto nel senso che la norma in paro la non può non ritenersi retroattiva. E ciò perché (v. anche Corte cost. 123/88, cit.) non soltanto nell'intestazione, ma nello stesso
corpo della disposizione il legislatore ha affermato che «le dispo sizioni della 1. 24 maggio 1970 n. 336 si applicano con effetto
dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei
destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse». In effetti, salvi i suddetti descritti limiti costituzionali alla retroattività, ogni
legge che si definisca — o voglia palesemente essere di interpreta zione autentica — retroagisce, e ciò perché questa definizione ov
vero questa palese volontà almeno una cosa sta chiaramente ad
esprimere: che è intento del legislatore — generalmente per reagi re, come si è detto, ad un indirizzo interpretativo maggioritario — di interpretare, con effetti ab origine, una vecchia norma me diante una nuova, la quale integra la precedente disposizione in
senso sostanziale; ché altrimenti nessun concreto scopo avrebbe
l'interpretazione autentica.
Anche tale specifica eccezione va, pertanto, respinta. Il consor
zio ha, infine, eccepito che la 1. 118/84 ha creato disparità di
trattamento tra enti, violando cosi l'art. 3 Cost., ed ha rilevato:
1) che l'aver posto la legge a carico del solo datore di lavoro
l'onere di spesa derivante dall'applicazione dei benefici crea una
irragionevole disparità di trattamento tra enti pubblici in dipen denza del solo elemento casuale dell'aver o meno, tra i propri
dipendenti, degli ex combattenti od assimilati; 2) che non è indif
ferente per gli enti datori di lavoro far fronte al pagamento delle
prestazioni previdenziali in unica soluzione ovvero gradualmente nel corso dei sette o dieci anni, come accade rispettivamente a
chi ha o a chi non ha dipendenti con qualifica di ex combattenti;
3) ché l'onere relativo ai contributi assicurativi per l'invalidità
e la vecchiaia è ripartito tra lavoratori, datori di lavoro e Stato
in rappresentanza della collettività, mentre col sistema di cui alla
1. 824/71 resta a carico del solo ultimo datore di lavoro l'accan
tonamento e la corresponsione delle somme necessarie a finanzia
re il fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; 4) che, pur essen
do il legislatore libero di scegliere i soggetti tenuti all'onere finan
ziario in relazione all'elargizione dei benefici combattentistici, è
tenuto a farlo rispettando le norme costituzionali ed in particola re quelle che impongono di trattare allo stesso modo i soggetti dell'ordinamento giuridico che versano nella medesima situazio
ne; 5) che, infine, con la 1. 9 maggio 1984 n. 118 il legislatore avrebbe dovuto provvedere anche in ordine all'onere finanziario, cosi' come aveva fatto con l'art. 30 bis 1. 26 aprile 1983 n. 131
per i dipendenti delle regioni delle province, dei comuni o le loro
aziende.
Tali eccezioni non hanno fondamento, come già rilevato, dalla
più volte citata sentenza 123/88 della Corte costituzionale, la quale ha osservato: quanto alle censure relative all'art. 3 Cost., che
l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a confronto — non
potendo assimilarsi la posizione degli enti pubblici economici con
quella degli imprenditori privati (v. sent. 194 del 1976, id., 1977,
I, 23) né con quella degli enti della c.d. finanza pubblica allarga ta — impedisce la possibilità di configurare la violazione del prin
cipio costituzionale di eguaglianza, mentre risulta essere una dif
ferenza accidentale e di mero fatto, e perciò irrilevante, quella tra gli enti pubblici economici a seconda che abbiano o non alle
proprie dipendenze ex combattenti; né come già affermato nelle
sent. nn. 92/81, cit., e 189/82 (id., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 746), la Corte costituzionale può considerare la
situazione specifica di ciascun ente; e quanto all'asserita violazio
ne dell'art. 53 Cost., incentrata sulla gravità degli effetti retroat
tivi dell'imposizione dell'onere a carico degli enti interessati in
conseguenza della 1. 118/84, che l'illegittimità doveva negarsi, in
quanto la capacità contributiva degli enti in questione al momen
to dell'imposizione del prelievo non risultava diversa da quella
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2507 PARTE PRIMA 2508
del momento della nascita dell'obbligo, e ciò in virtù del princi pio secondo cui (Corte cost. 44 del 1966, id., 1966, I, 996; 75 del 1969, id., 1969, I, 1394), è legittima la legge tributaria re troattiva se la capacità contributiva permanga al momento del
l'imposizione del prelievo.
Peraltro, per quanto attiene alla questione relativa ad eventuali
pagamenti o duplicazioni di pagamenti da parte del resistente, osserva il collegio che mentre sul piano interpretativo non si vede come siffatta eventualità serva al consorzio per superare la chiara lettera della norma, sul piano della costituzionalità deve essere rilevato come fu rilevato — senza esito — che «l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge in esame comporta per gli enti
pubblici economici l'erogazione di spese che si aggiungono, gene ralmente soprawanzandole nella misura, a quelle già a loro cari co per i benefici combattentistici connessi ai trattamenti di fine
rapporto previsti dai rispettivi ordinamenti; altera i rapporti di
integrazione dagli ordinamenti stessi stabiliti fra tali trattamenti e le prestazioni previdenziali a carico delle assicurazioni generali obbligatoria determinando, a danno dei datori di lavoro, ... si tuazioni squilibrio . . .».
Si può aggiungere che la diversità tra la pensione previdenziale obbligatoria ed inderogabile, e quella convenzionale e collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, non consente equipartizio ni con altre categorie che non godono del suddetto beneficio. Il che non vuol dire che non sia consentito il recupero di somme versate per errore.
Orbene, su tali presupposti, i giudici del merito hanno esami nato soltanto la questione, proposta dalle parti, relativa al diritto
dell'Inps di chiedere al datore di lavoro ente pubblico economi
co, in base al 2° e 3° comma dell'art. 6 1. 824/71, il rimborso del valore capitale sui benefici concessi non solo come erogatore di trattamenti di pensione o quiescenza diversi da quelli che costi tuiscono l'assicurazione generale obbligatoria, ma anche come ge store primario ed esclusivo dell'assicurazione generale obbligato ria, risolvendola negativamente per l'Inps, ritenendo che i tratta menti previsti dalla 1. 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni non si applicavano ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in palese contra sto con la 1. n. 118 del 1984, di interpretazione autentica, di cui
sopra si è discusso.
In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata decisione de ve essere cassata con rinvio ad altro giudice.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 19 mag gio 1980 Franco Altieri, nato il 3 giugno 1952, dipendente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo dal 1° ottobre 1959, espo neva che con domanda 29 luglio 1974, ribadita il 17 ottobre 1974, aveva chiesto di essere collocato a riposo con i benefici previsti per gli ex combattenti e assimilati dalla 1. 24 maggio 1970 n.
336, e che tale domanda era stata respinta dalla cassa il 5 feb braio 1975 con la motivazione che all'istante mancavano «i re
quisiti di età e di anzianità di servizio per acquisire il diritto al collocamento a riposo»; deduceva che il 30 aprile 1976 egli aveva
maturato, ai sensi dell'art. 29, lett. e), dello statuto della cassa di previdenza del personale approvato con d.p.r. 6 marzo 1976 n. 263, la pensione di anzianità avendo raggiunto, tenuto conto del periodo di sei anni e tre mesi di contribuzione figurativa per servizio militare e dell'aumento di sette anni di cui all'art. 3 1. n. 336 del 1970, trent'anni di iscrizione all'ente, e, considerata la riduzione di tre anni e mezzo prevista dall'art. 4 1. 1° ottobre 1971 n. 824, anche il limite di età di cinquantuno anni; e, pertan to, chiedeva al Pretore di Rovigo l'accertamento del suo diritto al collocamento e riposo con i benefici previsti dalle predette leg gi e del diritto alla pensione ai sensi dell'art. 29 del citato statuto, nonché la condanna della cassa a collocarlo a riposo e a ricono
scergli la pensione. (Omissis) Motivi della decisione. — I ricorsi devono essere riuniti ai sensi
dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso principale è stato proposto per violazione e falsa ap
plicazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, della 1. 9 ottobre 1971 n. 824 e del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 per aver ritenuto il tribunale
essenziale, ai fini della decisione, la circostanza che il ricorrente avesse maturato l'anzianità di servizio di trent'anni con i benefici
Il Foro Italiano — 1990.
della 1. n. 336 alla data del 30 giugno 1976, posto che il tratteni mento in servizio ai fini del conseguimento del diritto a pensione fino al 31 dicembre 1979, previsto dall'art. 4 1. n. 824 del 1971, si applicherebbe solo con riferimento ai dipendenti che — in base a tale norma — fruiscano di una riduzione del limite di età e non anche a quelli che fruiscano di un «aumento» dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 3 1. n. 336 del 1970.
La cassa di risparmio, a sua volta, ha proposto ricorso inciden tale condizionato articolato in tre diversi motivi: col primo mez zo si duole per il mancato esame della questione relativa all'ap plicabilità dello statuto del 1976 in relazione ad una domanda di pensionamento proposta nel 1974; con il secondo mezzo si duole del mancato esame della questione sollevata in ordine al difetto di legittimazione; con il terzo e ultimo mezzo censura la sentenza
per difetto di motivazione in ordine all'eccepita erronea afferma zione del pretore in ordine al diritto del dipendente al colloca mento immediato in pensione.
Come insegnato dalle sezioni unite di questa Suprema corte, in sede di composizione di contrasti interpretativi insorti all'inter no di questo collegio, in tema di benefici cosiddetti combattenti
stici, il collocamento a riposo anticipato, secondo la previsione dell'art. 3 1. 24 maggio 1970 n. 336, con le modificazioni ed inte
grazioni della 1. 9 ottobre 1971 n. 824, postula la maturazione del diritto a pensione, tenendo conto, per quanto riguarda i re
quisiti di tale diritto, che quello dell'anzianità di servizio deve sussistere entro il 19 ottobre 1974, mentre quello dell'età pensio nabile (ridotta), può essere eccezionalmente raggiunto, previo man tenimento in servizio, entro il 31 dicembre 1979 (art. 4, 2° com
ma, 1. n. 824 del 1971). In difetto degli indicati requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, la domanda di anticipato collocamento a riposo deve essere respinta (restando esclusa la
possibilità di considerarla quale atto di dimissioni volontarie, di per sé idoneo a porre fine al rapporto senza il riconoscimento dei suddetti benefici), e deve altresì negarsi la possibilità, ove se
guano le dimissioni volontarie, di attribuire i benefici stessi sulla sola indennità di anzianità (Cass., sez. un., 24 giugno 1985, n.
3792, Foro it., 1987, I, 728; e da ultimo questo collegio 10 feb braio 1987, n. 1452, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, n. 482). Le sezioni unite con la citata sentenza avevano aderito a quell'indirizzo interpretativo (v., per tutte, sent. 10 gennaio 1984, n. 1678, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 1025, 1032, 1039), che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle leggi in favore
degli ex combattenti ed esplicitamente richiamadosi alla giuris prudenza del Consiglio di Stato (v. sez. VI n. 899 del 21 ottobre
1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1019; n. 619 del 30 ottobre
1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1114) e della Corte dei conti
(v. sez. contr. n. 1014 del 29 novembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 1145, 1149), ha ritenuto la sussistenza di un nesso necessario tra collocamento a riposo anticipato e maturazione del diritto a pensione; con la conseguenza che, in difetto dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensioni stico, la domanda di anticipato collocamento a riposo deve essere
respinta, tanto più che il collocamento a riposo in questione «al di là della qualità soggettiva e dell'anticipazione, non è altro che un vero e proprio collocamento ordinario», poiché l'ex combat tente (o l'assimilato) gode del beneficio nel senso che unicamente
anticipa il collocamento — ordinario — di sette o dieci anni. Affermavano allora le sezioni unite: «Come è già rilevato, in
fatti, l'anzidetto collegamento non soltanto discende da un prin cipio generale del sistema, ma è unicamente attestato dalla disci
plina speciale in esame. Decisivo è al riguardo il rilievo che il comma 2° dell'art. 4 1. n. 824 del 1971 (il quale dispone che il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il benefi cio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al
compimento di tale termine di anzianità e comunque non oltre il 31 dicembre 1979) non avrebbe alcun senso se l'anzidetto requi sito non fosse, nel sistema della legge, indispensabile ai fini del
l'anticipato collocamento a riposo, posto che la norma chiara mente esclude una facoltà del dipendente di optare tra colloca mento a riposo anticipato senza pensione e continuazione del servizio sino al raggiungimento dell'età pensionabile ridotta. Al tri concordanti argomenti ermeneutici sono inoltre offerti: dal 4° comma dell'art. 6 1. 824/71, che stabilisce che il collocamento a riposo del personale non statale, di cui all'art. 4 1. 336/70, 'produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo';
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dall'art. 6, 2° comma 1. 824/71 che prevede a carico degli enti
erogatori l'obbligo di liquidare tempestivamente le pensioni; dal
l'art. 6 d.l. 261/74 che espressamente parla di 'personale colloca
to in quiescenza a norma della 1. 24 maggio 1970 n. 336' e che,
ponendo il divieto per tale personale di avere e di mantenere im
pieghi ed incarichi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, ecc risulterebbe manifestamente eccessivo se riferito a sog
getti collocati a riposo senza diritto a pensione e con il solo incre
mento dell'indennità di anzianità; ed infine, a tutte le altre nume
rose disposizioni delle citate leggi in cui l'espressione 'colloca
mento a riposo è usata con immediato e funzionale riferimento'
al conseguimento del diritto a pensione». Né si può ritenere che tale interpretazione contrasti con la ratio
della legislazione in esame, perché proprio lo scopo di favorire
in modo razionale e responsabile lo sfoltimento dei ruoli della
pubblica amministrazione, consigliava di limitare l'esodo a quei
dipendenti che, già avanti negli anni e prossimi all'acquisto del
diritto a pensione, risultavano più meritevoli del beneficio e, nel
contempo, apparivano, quanto meno in linea di massima, meno
idonei alla prosecuzione di un proficuo servizio.
Cosi accertata la sussistenza del necessario nesso tra colloca
mento a riposo anticipato e diritto al trattamento pensionistico, resta da aggiungere che i requisiti richiesti per la spettanza di
tale diritto devono sussistere al momento della domanda di collo
camento a riposo anticipato e, comunque, non oltre la scadenza
del termine per la sua presentazione e cioè entro il 19 ottobre
1974. Soltanto per il requisito dell'età pensionabile ridotta — co
me si è visto — è stato espressamente ed eccezionalmente previ
sto, dal comma 2° dell'art. 4 1. 824/71, che esso possa essere
raggiunto, previo mantenimento in servizio, dopo l'anzidetto mo
mento e non oltre il 31 dicembre 1979; ma è proprio l'ecceziona
lità di tale previsione a confermare che l'altro autonomo requisi to dell'anzianità di servizio deve invece sussistere al 19 ottobre
1974 (v. sent. 201/84, cit.). Non può, quindi, trovare accogli mento la tesi del resistente secondo cui sarebbe sufficiente che
tale requisito esista al momento dell'effettivo collocamento a
riposo». Si deve, pertanto, affermare l'esattezza della sentenza impu
gnata, in quanto soltanto il requisito dell'età pensionabile ridotta
può essere raggiunto mediante il mantenimento in servizio non
oltre il 31 dicembre 1979, mentre l'altro requisito dell'anzianità
di servizio deve sussistere al 19 ottobre 1974 non essendo suffi
ciente che il requisito medesimo sussista al momento dell'effetti
vo collocamento a riposo (in tal senso sent. n. 6591 del 3 dicem
bre 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1084 e n. 6095 del 24 no
vembre 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1033). Ne consegue il rigetto del ricorso principale, restando assorbito
il ricorso incidentale condizionato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 maggio
1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (conci,
diff.); Inps (Aw. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curdo (Avv.
Agostini, Crispino). Conferma Trib. Siracusa 13 dicembre 1986.
Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Requisito contri
butivo — Maturazione successiva alla domanda — Ammissibi
lità (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema
di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale ob
bligatoria, art. 18).
Il requisito contributivo necessario al conseguimento dell'assegno di invalidità può essere perfezionato anche dopo la domanda
dell'assicurato, nel corso tanto del procedimento amministrati
vo quanto di quello giudiziario. (1)
(1) Revirement della Cassazione obbligato da Corte cost. 27 giugno
1989, n. 355, Foro it., 1989,1, 2046, con nota di richiami, che ha dichia
rato l'incostituzionalià dell'art. 18 d.p.r. 488/68, nella parte in cui am
metteva il perfezionamento del requisito contributivo successivamente al
la presentazione della domanda solo per i lavoratori autonomi e non an
che per quelli dipendenti, secondo l'interpretazione datane da Cass., sez.
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 17 ottobre - 5
novembre 1984 il Pretore di Siracusa — decidendo, dopo l'esple tamento di consulenza tecnica, sulla domanda che la signora An
na Maria Curcio, esercente attività di commercio, aveva propo sto nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato I'll novembre
1983 — riconosceva il diritto della predetta alla pensione d'inva
lidità con decorrenza dal 27 febbraio 1980 e cioè dalla data della
richiesta amministrativa.
Avverso tale pronuncia l'Inps interponeva gravame avanti al
Tribunale di Siracusa che, con sentenza di parziale riforma del
13 dicembre 1986, dichiarava il diritto dell'attrice all'assegno or
dinario d'invalidità a decorrere soltanto dal 1° settembre 1985.
Il tribunale, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della
domanda sollevata dall'Inps in base all'art. 18 d.p.r. n. 488 del
1968 per avere l'assicurata perfezionato il requisito dell'anno di
contribuzione nel quinquennio solo il 31 agosto 1985, osservava
che il requisito contributivo costituiva una condizione dell'azione
che doveva sussistere al momento della decisione, il che si ricava
va proprio dalla lettura del suddetto art. 18.
Considerava invero che, rispetto al contenzioso amministrati
vo, identica ragione sussisteva nell'ipotesi in cui il suddetto requi sito sopraggiungesse dopo la proposizione della domanda giudi
ziale, il che, semmai, poteva incidere sulla regolamentazione delle
spese giudiziali. Il tribunale svolgeva poi ulteriori rilievi sulla possibilità di au
torizzazione dell'assicurato alla prosecuzione dell'assicurazione me
diante versamenti volontari (richiamava peraltro la sentenza 16
luglio 1985, n. 4204 di questa corte, Foro it., Rep. 1985, voce
Previdenza sociale, n. 966). Contro tale sentenza l'Inps proponeva ricorso a questa corte
formulato in un solo motivo, cui la Curcio resisteva con controri
corso presentando altresì memoria. A seguito di nuova convoca
zione della camera di consiglio, la presente decisione è stata adot
tata il 27 giugno 1989.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo l'Inps denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica zione dell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488.
Osservato che con tale norma è stato posto, per la validità dei
requisiti, un limite massimo costituito dalla chiusura dell 'iter am
ministrativo al che la legge ha solo derogato per il requisito sani
tario che si ricollega invero ad un principio di discrezionalità tec
nica (art. 149 disp. att. c.p.c.), l'istituto ricorrente considera che, non avendo il legislatore diversamente disposto, deve escludersi
che il perfezionamento del requisito contributivo, ove intervenuto
dopo la chiusura del suddetto iter, possa essere ritenuto utile ai
fini della verifica dei presupposti necessari per la sussistenza del
diritto in contestazione, stante invero la differenza tra la sede
amministrativa e quella giudiziaria. Aggiunge che comunque il
successivo perfezionamento del suddetto requisito contributivo non
sarebbe inutilmente acquisito potendo invero essere fatto valere
dall'assicurato con riferimento ad eventuale successiva domanda
amministrativa: la sopravvivenza del requisito contributivo nel cor
so del giudizio non può invece ritenersi idonea a realizzare la
fattispecie costitutiva del diritto al trattamento d'invalidità e ciò
anche perché, in relazione alla nuova situazione maturatasi, si
verrebbe a prescindere dal presupposto essenziale della preventiva
presentazione della domanda in sede amministrativa (ricorda in
proposito la sentenza di questa corte n. 5092/83, id., Rep. 1983,
voce cit., n. 853). Tutto ciò richiamato, osserva il collegio come le argomentazio
ni dell'istituto ricorrente siano in sé coerenti con quello che è
stato l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa corte la
quale — pur considerando che il requisito contributivo rientrava
fra le condizioni dell'azione (cfr., ad es., le sentenze 21 agosto
1981, n. 4961, id., Rep. 1982, voce cit., n. 566 e 5 novembre
1983, n. 6553, id., Rep. 1983, voce cit., n. 848) — aveva però ritenuto che, rispetto al principio generale dell'utile sopravvenienza di tali elementi anche nel corso del giudizio di merito e fino alla
un., 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 818; 15 ottobre 1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e
Nuova giur. civ., 1988, I, 111, con nota di Luciani e Riv. giur. lav.,
1987, III, 512, con nota di Agostini; 15 ottobre 1987, n. 7627, Foro
it., 1987, I, 2911, con nota di richiami.
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