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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 1° giugno 1990, n....

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sezione lavoro; sentenza 1° giugno 1990, n. 5124; Pres. Ruperto, Est. Vaccaro, P.M. Gazzara (concl. conf.); Inps (Avv. Belloni, Vario, Ausenda) c. Consorzio bonifica Burana (Avv. Compagno) e Gozzi. Cassa Trib. Modena 21 aprile 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2501/2502-2509/2510 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184845 . Accessed: 25/06/2014 06:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.96 on Wed, 25 Jun 2014 06:30:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 1° giugno 1990, n. 5124; Pres. Ruperto, Est. Vaccaro, P.M. Gazzara(concl. conf.); Inps (Avv. Belloni, Vario, Ausenda) c. Consorzio bonifica Burana (Avv.Compagno) e Gozzi. Cassa Trib. Modena 21 aprile 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2501/2502-2509/2510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184845 .

Accessed: 25/06/2014 06:30

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

za sopraindicata), va precisata con riferimento ai principi che re

golano l'inizio dell'azione penale, la sua obbligatorietà da parte del p.m. e la pregiudizialità del procedimento penale rispetto a

quello civile.

Premesso che secondo il chiaro diposto dell'ultimo comma del

l'art. 112 citato d.p.r., l'azione di regresso dell'Inail si prescrive «in ogni caso» nel termine di tre anni dal giorno nel quale la

sentenza penale è divenuta irrevocabile, e rilevato che, qualunque sia il provvedimento che venga adottato dal p.m., questi non può sottrarsi all'obbligo dell'inizio dell'azione penale quando gli sia

giunta la notitia criminis, è evidente che, quando una causa estin

tiva del reato si verifichi dopo tale momento, essa non potrà che

essere dichiarata dal giudice penale il quale, se ne rileverà la sus

sistenza, dovrà necessariamente emettere la sentenza di proscio

glimento. Tale essendo il sistema processuale penale, che costituisce il

presupposto del sopra citato art. 112, ne deriva che la retta inter

pretazione di tale norma comporta che la prescrizione può decor

rere dal verificarsi della causa estintiva del reato e non dalla sen

tenza penale irrevocabile solo quando il p.m. non sia investito

con la notitia criminis dell'obbligatorio inizio dell'azione. Diversamente ragionando, la suindicata norma resterebbe aper

tamente violata ed il termine prescrizionale si farebbe decorrere

da una data diversa che dovrebbe essere accertata dall'Inail con

la diligenza superiore a quella che la legge gli richiede.

D'altra parte questa corte, con la sentenza n. 2133/86 (id., Rep.

1986, voce cit., n. 269) oltre ad avere affermato la sostanziale

differenza tra le azioni previste dal citato art. 11 d.p.r. 624/65

e l'azione di regresso dell'Inail, sottolineando la diversità dei due

termini, di decadenza per le prime e di prescrizione per l'altra, ha deciso che il termine prescrizionale decorre comunque dalla

data della sentenza penale irrevocabile. Ed inoltre, con la senten

za 502/85, richiamata nel ricorso, ha anche stabilito che la pre scrizione in questione decorre dalla data della causa estintiva del

reato solo quando questa sia venuta ad esistenza prima che il

giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio, cioè in epoca anteriore a quando gli sia pervenuta la notitia

criminis. Tanto perché il sopraggiungere della causa estintiva della stessa

informativa, la quale obbliga il p.m. all'inizio dell'azione penale, non può influire nel senso che il procedimento da iniziare deve

necessariamente avere il suo epilogo in una sentenza che, anche

se di improcedibilità dell'azione, costituisce, per effetto della ci

tata ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 112, il momento

in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale per l'esercizio

dell'azione di regresso. Il tribunale ha dunque errato ritenendo anzitutto che l'azione

penale non era ancora iniziata perché nessun atto era stato anco

ra compiuto dal giudice penale competente alla data di entrata

in vigore del decreto concessivo di amnistia, dovendo invece ave

re riguardo, come sostiene il ricorrente, a quella in cui era perve nuta al giudice penale la notitia criminis, che era precedente a

quella del succitato decreto; ed ha errato inoltre traendo da que sta impostazione non conforme a diritto errate conseguenze.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e gli atti

vanno rimessi ad altro giudice di pari grado, che si ritiene oppor tuno designare nel Tribunale di Pisa, il quale, riesaminando la

controversia, si atterrà al seguente principio di diritto:

«Il termine di prescrizione dell'azione di regresso che l'Inail

può esercitare nei confornti di responsabili civili a norma del

l'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dalla sentenza

penale divenuta irrevocabile, anche se con la stessa sia stata ap

plicata una causa estintiva del reato, quando tale causa sia venu

ta ad esistenza dopo che la notitia criminis sia giunta a conoscen

za del p.m.»

Il Foro Italiano — 1990.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1° giugno

1990, n. 5124; Pres. Ruperto, Est. Vaccaro, P.M. Gazzara

(conci, conf.); Inps (Aw. Belloni, Vario, Ausenda) c. Con

sorzio bonifica Burana (Aw. Compagno) e Gozzi. Cassa Trib.

Modena 21 aprile 1984.

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Enti pubblici economici — Rimborso di oneri anticipati dal l'Inps — Giudizi pendenti — Estinzione — Esclusione (L. 24

maggio 1970 n. 336, norme a favore dei dipendenti civili dello

Stato e di enti pubblici ex combattenti assimilati, art. 4; 1. 26

aprile 1983 n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti

per il settore della finanza locale per l'anno 1983, art. 30 ter).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligato ria — Estensione (L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 3, 4; 1. 9

ottobre 1971 n. 824, norme di attuazione, modificazione ed

integrazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, art. 6; 1. 9 maggio 1984 n. 118, interpretazione autentica della 1. 24 maggio 1970

n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti

di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei

lavoratori dipendenti, art. unico).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Somme anticipate dall'Inps — Recupero a carico degli enti

pubblici economici datori di lavoro — Legittimità (L. 24 mag

gio 1970 n. 336, art. 4; 1. 9 ottobre 1971 n. 824, art. 6).

Non trova applicazione, nella controversia fra l'Inps ed un con

sorzio di bonifica per il rimborso degli oneri conseguenti al

l'anticipazione dei benefici combattentistici da parte dell'istitu

to, l'art. 30 ter /. 26 aprile 1983 n. 131 sull'estinzione dei giudi zi pendenti, da intendersi disposta esclusivamente per i giudizi

fra l'Inps e gli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica al

largata. (1) Le disposizioni della I. 24 maggio 1970 n. 336 sulla concessione

di benefici combattentistici ai lavoratori dipendenti trovano ap

plicazione anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assi

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

i superstiti, giusto il disposto della legge interpretativa 9 mag

gio 1984 n. 118, da ritenersi non contrastante con i precetti costituzionali nonostante la sua retroattività ed il diverso trat

tamento operato fra gli enti pubblici economici e gli imprendi tori privati e fra i primi e gli enti della c.d. finanza pubblica allargata. (2)

In base all'art. 6, 2° e 3° comma, l. 9 ottobre 1971 n. 824, l'Inps ha diritto al rimborso, a carico del datore di lavoro ente pub blico economico, del valore capitale sui benefici combattentisti

ci concessi ai lavoratori dipendenti ai sensi della l. 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. (3)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 25 gennaio

1990, n. 444; Pres. Ruperto, Est. Genghini, P.M. Gazzara

(conci, conf.); Altieri (Aw. Mantero) c. Cassa di risparmio Padova e Rovigo (Aw. Penasa). Conferma Trib. Rovigo 15

maggio 1982.

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Attribuzione — Requisiti — Maturazione entro il 19 ottobre

1974 — Anzianità pensionabile ridotta — Raggiungimento en

tro il 31 dicembre 1979 (L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 4; 1. 9 ottobre 1971 n. 824, art. 4).

Ai fini dell'attribuzione dei benefici riconosciuti agli ex combat tenti (e assimilati) dalla l. 24 maggio 1970 n. 336 e successive

modificazioni ed integrazioni, i requisiti richiesti devono sussi stere al momento della domanda di collocamento a riposo anti

(1-4) Giurisprudenza stabilizzata su tutti gli argomenti trattati dalle de

cisioni in epigrafe (che si segnalano per l'abnorme ritardo della pubblica zione rispetto all'udienza di discussione, risalente al 3 giugno 1988): da

ultimo, v., sulla seconda e terza massima, Cass. 10 gennaio 1990, n. 18, Foro it., Mass., 5; 15 gennaio 1990, n. 118, ibid., 20; 23 novembre 1989, n. 5032 e 24 ottobre 1989, n. 4327, id., Mass., 708, 618.

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2503 PARTE PRIMA 2504

pato e, comunque, non oltre la scadenza del termine per la

sua presentazione (cioè entro il 19 ottobre 1974), mentre sol

tanto il requisito dell'anzianità pensionabile ridotta può essere

eccezionalmente raggiunto, previo mantenimento in servizio, en

tro il 31 dicembre 1979, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, l. 9

ottobre 1971 n. 824. (4)

I

Svolgimento del processo. — L'Inps ricorre, con unico moti

vo, avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 21 aprile 1984, con la quale, a conferma della sentenza in data 5 aprile 1984 del Pretore di Modena, che aveva accolto l'opposizione pro

posta dal Consorzio di bonifica di Burana contro sette decreti

ingiuntivi del 12 dicembre 1977 emessi dallo stesso pretore, per mancato versamento all'istituto del corrispettivo in valore capita le dei «benefici combattentistici», derivanti dall'applicazione del

le leggi 336/70 e 824/71, sul trattamento di pensione dell'assicu

razione generale obbligatoria di alcuni dipendenti della cassa, che

avevano usufruito di tale normativa, il detto tribunale, unifor

mandosi alla giurisprudenza di questa Suprema corte (sez. un.

21 settembre 1978, n. 4247, Foro it., 1978, I, 2728, ed altre), aveva ritenuto che, per i dipendenti non statali, i «benefici com

battentistici» sia in base alla 1. 336/70 (art. 2 e 3), che si riferisco no alla pensione ed all'indennità di buonuscita e di previdenza (istituti propri del trattamento degli impiegati dello Stato) sia in

base alla 1. n. 824 del 1971 (art. 4 e 6) si applicano ai trattamenti

di fine rapporto a carico esclusivo del datore di lavoro e non

alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, gestita dal

l'Inps, che viene erogata su presupposti del tutto differenti.

Resiste soltanto il consorzio. Entrambe le parti hanno presen tato memorie.

Motivi della decisione. — Preliminarmente vanno riuniti i due

processi dei quali peraltro, il secondo non ha una propria auto

nomia essendo un vero e proprio controricorso e come tale va

considerato.

Con l'unico motivo del ricorso dell'Inps denunciandosi viola

zione dell'art. 3 1. 336/70 e degli art. 4 e 6 1. 824/71, si deduce — dopo di aver rilevato che nel corso del giudizio era intervenuta

la 1. 336/70 e successive modifiche, la quale aveva esteso retroat

tivamente i benefici in questione ai trattamenti pensione a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria — che comunque il tribu

nale ha erroneamente seguito nella specie il principio enunciato nella sent. n. 4247 del 1978 di questa corte, che riguarda i con

sorzi di bonifica, i quali erogano un trattamento di fine rapporto in forma previdenziale attraverso la corresponsione di una rendi

ta. Osserva che, per quanto nel disegno originario del legislatore, concretatosi nell'art. 1 1. 336/70, i benefici combattentistici fos

sero stati concepiti ad esclusivo vantaggio dei dipendenti statali e con riferimento ad istituti esclusivi del loro trattamento di quie scenza, già con l'art. 4 stessa legge e successivamente con l'art.

1, 4° comma, 1. 824/71, ne fu operata un'estensione a lavoratori

il cui trattamento di fine rapporto è assoggettato a disciplina solo in parte (e a volte neanche in parte) coincidente con quella degli impiegati statali: circostanza, questa, che non potrebbe sminuire la portata di tale astensione, come sarebbe confermato dall'ine

quivoco disposto dell'art. 4, ultimo comma, 1. 824/71 il quale ribadisce l'estensione dei benefici agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita o previdenza, o dell'indennità di an zianità .

Con la memoria, l'istituto chiede l'estinzione del giudizio ex art. 30 1. 131/83.

Osserva preliminarmente la corte che tale ultima richiesta non

è fondata. Invero, premesso che sia il d.l. 28 febbraio 1983 n.

55 sia la successiva legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131, hanno per titolo «provvedimenti urgenti per il settore della finan za locale per l'anno 1983», è da rilevare che lo stesso corpo delle

predette disposizioni si riferisce unicamente alle previsioni di bi lancio dei comuni e delle province. In particolare va osservato che l'art. 30 ter della legge di conversione n. 131/83 non può essere

Per ogni riferimento in materia, v. Corte cost. 2 febbraio 1988, n.

123, Cass. 22 dicembre 1988, n. 7001 e 15 dicembre 1987, n. 9271, id., 1989, I, 652, con nota di richiami, fra cui si segnala Cass., ord. 19 feb braio 1987, n. 144, id., 1987, I, 724, sul concetto di «finanza pubblica allargata», e Cass. 24 giugno 1985, n. 3792, ibid., 728, sull'argomento della prima massima.

Il Foro Italiano — 1990.

letto separatamente dall'art. 30 bis della stessa legge. E tale arti

colo recita testualmente: «Agli effetti dei pensionamenti derivati

dalla 1. 4 maggio 1970 n. 336, all'art. 6 1. 9 ottobre 1971 n. 824

è aggiunto il seguente comma: All'onere finanziario derivante dal

l'applicazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, al personale indica

to dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione da lire 300

miliardi all'anno, provvede l'ente, l'istituto o l'azienda datore di

lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del pro

prio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del

bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle

specifiche attività svolte dai medesimi».

Ed il richiamo all'art. 6 1. 9 ottobre 1971 n. 824, nel senso

dell'aggiunta del predetto ulteriore comma, si giustifica col fatto

che la sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1981, n. 92

(id., 1981, I, 1835) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo

per contrasto con l'art. 81, 4° comma, Cost., l'art. 6 1. 9 ottobre

1971 n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comu

ni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte

agli oneri finanziari posti a loro carico.

Invero, l'art. 81, 4° comma, Cost, sancisce che ogni altra leg

ge, oltre quella di bilancio, che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte; e la corte, con la sentenza

menzionata, ha ritenuto che tale principio costituzionale non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella

c.d. finanza pubblica allargata (v. tabella A di cui all'art. 25 1.

n. 425 del 1978) nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi

con cui farvi fronte.

Si spiega in tal modo la ragione della disposta estinzione dei

giiudizi, di cui all'art. 30 ter 1. 26 aprile 1983 n. 131, avendo

il legislatore provveduto, giusta l'art. 30 bis della legge, a finan

ziare i predetti enti di «finanza pubblica allargata» (nei quali rien

trano i comuni, l'aziende municipalizzate ed i relativi consorzi), e ciò proprio in relazione agli oneri derivanti a tali enti dall'ap

plicazione dell'art. 4 1. 24 maggio 1970 n. 336. Sarebbe stato in

vero fuor di luogo mantenere ancora in vita i giudizi pendenti tra l'Inps e tali enti alla data di entrata in vigore della legge di

copertura finanziaria; giudizi relativi al pagamento in favore del

l'Inps del corrispettivo in valore capitale dei benefici combatten

tistici conseguenti proprio all'applicazione della predetta I. 336/70.

Ne discende che l'estinzione è applicabile soltanto ai giudizi tra l'Inps ed i menzionati enti rientranti nella c.d. finanza pubbli ca allargata e non agli altri giudizi pendenti tra l'Inps ed enti

diversi da quelli sopra menzionati.

D'altronde, la 1. 9 maggio 1984 n. 118 è posteriore alla 1. 26

aprile 1983 n. 131, che all'art. 30 ter prevede l'estinzione dei giu dizi pendenti (nei limiti però avanti precisati), per cui non avreb

be alcun senso, se l'estinzione fosse viceversa da intendersi gene

ralizzata, applicare, con interpretazione autentica — e quindi re

troattivamente — nei confronti dei trattamenti a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni di cui alla

1. 336/70, pur avendo lo stesso legislatore precedentemente di

sposto l'estinzione d'ufficio dei giudizi sorti proprio per la man cata applicazione della legge stessa.

Nella specie, è pacifico che il consorzio resisente non rientra tra gli enti c.d. di finanza pubblica allargata, per cui la richiesta

dell'Inps di estinzione d'ufficio del giudizio ex art. 30 ter 1. 26

aprile 1983 n. 131 va disattesa.

Deve accogliersi, invece, l'unico motivo del ricorso principale,

proposto dallo stesso istituto, in base all'art, unico 1. 9 maggio 1984 n. 118 (dichiaratamente interpretativa), secondo cui: «Le

disposizioni della 1. 24 maggio 1970 n. 336, e successive modifica

zoini ed integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativa

mente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei tratta

menti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inva

lidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti». Non vi è dubbio che trattasi di una norma d'interpretazione

autentica e come tale retroattiva. Invero è giurisprudenza costan

te di questa corte che, a prescindere dall'intestazione della legge

(qui, peraltro, la legge è espressamente qualificata dal legislatore di «interpretazione autentica»), il carattere interpretativo autenti co di una legge dipende esclusivamente dal suo contenuto, carat terizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa

il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio e da un momento precettivo, con il

quale il legislatore impone una certa interpretazione, escludendo

ne ogni altra, non solo per il futuro, ma anche per il passato

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e che ha perciò sempre efficacia retroattiva, a meno che la stessa

legge disponga altrimenti: efficacia, questa, vincolante anche per il giudice, in quanto discende dal potere del legislatore di imporre un determinato significato — anche diverso da quello enunciabile alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici — di una disposizio ne precedente, senza con ciò interferire nella sfera propria del

potere giudiziario (cfr., explurìmis, Cass. 1622 del 1983, id., 1983, I, 1257; 3053 del 1984, id., Rep. 1984, voce Economia nazionale, n. 32; 5552 del 1985, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 345; 3928 del 1986, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Sta

to, n. 475; 6260 del 1986, id., Rep. 1986, voce Legge, n.35; 7182 del 1986, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, n. 1272; 3969 del 1988, id., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 316; 4023 del 1988, id., 1989, I, 138; sez. un. 5330 del 1980, id., 1980, I, 2402; nonché Corte cost. 118 del 1957, id., 1957, I, 1133; 36 del 1985, id., 1986, I, 638; 167 del 1986, id., 1986, I, 1741).

E tali caratteri indubbiamente possiede la norma in esame, in

quanto il legislatore, collegandosi a precetti preesistenti (quelli della 1. 336/70 e successive modificazioni e integrazioni), ha au toritativamente ritenuto applicabili i detti precetti, fugando ogni dubbio o contraria interpretazione in proposito, nei confronti del

l'assicurazione generale obbligatoria «con effetto dalla data pre vista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tas

sativamente indicati nelle leggi stesse».

Orbene, è vero che l'art. 11 disp. sulla legge in generale sanci sce il principio che «la legge non dispone che per l'avvenire», ma è pur vero che detto principio è stato elevato a dignità di

precetto costituzionale nel solo campo delle leggi penali, giusta l'art. 25 Cost. Fuori di tale ipotesi, esso costituisce unicamente

una direttiva rivolta al legislatore, che ha piena facoltà di dero

garvi quando eccezionalmente lo ritenga opportuno; non esiste,

quindi, un principio costituzionale di irretroattività nemmeno nel

campo tributario, a meno che il provvedimento legislativo non

abbia provocato una alterazione della relazione tra imposizione e capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Non può, perciò, dubitarsi che il legislatore ben possa, quando una legge abbia dato luogo ad incertezze interpretative, precisare, in modo definitivo ed obbligatorio erga omnes, il suo reale pen siero mediante l'emanazione di apposita legge interpretativa, che

diviene obbligatoria, come qualsiasi altra legge ordinaria, nei con

fronti di tutti i cittadini. Avverso l'applicabilità di tale legge il resistente consorzio ha,

però, eccepito anzitutto che essa è in contrasto con gli art. 101, 2° comma, e 104, 1° comma, Cost., i quali rispettivamente di

spongono: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e «La ma

gistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere». In sostanza, si sostiene che vi sarebbe, nella specie, un eccesso di potere del legislatore, il quale per stroncare un'in

terpretazione ormai costante della giurisprudenza, in conformità

con quanto deciso dalle sezioni unite di questa corte con la sen

tenza n. 4247 del 21 settembre 1978, ha emanato la legge di inter

pretazione autentica n. 118/84 dopo ben quattordici anni dalla

legge interpretativa 24 maggio 1970 n. 336, prevaricando sul po tere precipuo della magistratura, che è quello di interpretare le

leggi. L'eccezione è manifestamente infondata, come, peraltro, ha ri

tenuto la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 123 del

1988 (id., 1989, I, 652). Invero, a parte l'opportunità o meno

di una siffatta politica legislativa (emanazione di una legge inter

pretativa a tanto notevole distanza di tempo dalla legge interpre tata), rientra indiscutibilmente tra i poteri del legislatore sia quel lo di emanare una legge innovativa retroattiva sia quello di im

porre al giudice mediante l'interpretazione autentica una lettura

diversa da quella cui si sarebbe dovuto giungere — alla stregua della normativa preesistente — attraverso il corretto impiego de

gli strumenti esegetici, sempre che, ovviamente, sia rispettato il

limite invalicabile dell'irretroattività delle norme penali, come si

è detto. È, quindi, ammissibile l'intervento del legislatore, con

interpretazione autentica, non soltanto quando in materia vi sia

stato contrasto giurisprudenziale, ma anche quando l'indirizzo er

meneutico della Corte di cassazione, istituzionalmente investita

del potere nomofilattico, risulta — come nella specie — presso ché omogeneo (v. Cass. 20 maggio 1982, n. 3119, id., Rep. 1982, voce Legge, n. 40). E tale intervento non contrasta né con l'art.

101 Cost., in quanto — come si è innanzi già rilevato — i giudici sono soggetti anche alle leggi di interpretazione autentica, né con

l'art. 104, 1° comma, Cost., in quanto l'indipendenza della ma

li Foro Italiano — 1990.

gistratura non è minimamente intaccata dal potere del legislatore di interpretare autenticamente le leggi, dato che in uno Stato di

diritto tale potere, non vietato dalla Costituzione, deve ritenersi

consentito allo stesso legislatore.

Quanto all'ulteriore eccezione in ordine all'irretroattività della

disposizione, di cui all'art, unico 1. 118/84, nonostante la dichia

rata, ma nominale sua natura di interpretazione autentica, deve

aggiungersi a quanto già detto che il problema se siano retroatti

ve soltanto le leggi interpretative che «interpretano» e non anche le leggi interpretative che «innovano» (problema ampiamente di

scusso in dottrina), va qui risolto nel senso che la norma in paro la non può non ritenersi retroattiva. E ciò perché (v. anche Corte cost. 123/88, cit.) non soltanto nell'intestazione, ma nello stesso

corpo della disposizione il legislatore ha affermato che «le dispo sizioni della 1. 24 maggio 1970 n. 336 si applicano con effetto

dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei

destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse». In effetti, salvi i suddetti descritti limiti costituzionali alla retroattività, ogni

legge che si definisca — o voglia palesemente essere di interpreta zione autentica — retroagisce, e ciò perché questa definizione ov

vero questa palese volontà almeno una cosa sta chiaramente ad

esprimere: che è intento del legislatore — generalmente per reagi re, come si è detto, ad un indirizzo interpretativo maggioritario — di interpretare, con effetti ab origine, una vecchia norma me diante una nuova, la quale integra la precedente disposizione in

senso sostanziale; ché altrimenti nessun concreto scopo avrebbe

l'interpretazione autentica.

Anche tale specifica eccezione va, pertanto, respinta. Il consor

zio ha, infine, eccepito che la 1. 118/84 ha creato disparità di

trattamento tra enti, violando cosi l'art. 3 Cost., ed ha rilevato:

1) che l'aver posto la legge a carico del solo datore di lavoro

l'onere di spesa derivante dall'applicazione dei benefici crea una

irragionevole disparità di trattamento tra enti pubblici in dipen denza del solo elemento casuale dell'aver o meno, tra i propri

dipendenti, degli ex combattenti od assimilati; 2) che non è indif

ferente per gli enti datori di lavoro far fronte al pagamento delle

prestazioni previdenziali in unica soluzione ovvero gradualmente nel corso dei sette o dieci anni, come accade rispettivamente a

chi ha o a chi non ha dipendenti con qualifica di ex combattenti;

3) ché l'onere relativo ai contributi assicurativi per l'invalidità

e la vecchiaia è ripartito tra lavoratori, datori di lavoro e Stato

in rappresentanza della collettività, mentre col sistema di cui alla

1. 824/71 resta a carico del solo ultimo datore di lavoro l'accan

tonamento e la corresponsione delle somme necessarie a finanzia

re il fondo pensioni per i lavoratori dipendenti; 4) che, pur essen

do il legislatore libero di scegliere i soggetti tenuti all'onere finan

ziario in relazione all'elargizione dei benefici combattentistici, è

tenuto a farlo rispettando le norme costituzionali ed in particola re quelle che impongono di trattare allo stesso modo i soggetti dell'ordinamento giuridico che versano nella medesima situazio

ne; 5) che, infine, con la 1. 9 maggio 1984 n. 118 il legislatore avrebbe dovuto provvedere anche in ordine all'onere finanziario, cosi' come aveva fatto con l'art. 30 bis 1. 26 aprile 1983 n. 131

per i dipendenti delle regioni delle province, dei comuni o le loro

aziende.

Tali eccezioni non hanno fondamento, come già rilevato, dalla

più volte citata sentenza 123/88 della Corte costituzionale, la quale ha osservato: quanto alle censure relative all'art. 3 Cost., che

l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a confronto — non

potendo assimilarsi la posizione degli enti pubblici economici con

quella degli imprenditori privati (v. sent. 194 del 1976, id., 1977,

I, 23) né con quella degli enti della c.d. finanza pubblica allarga ta — impedisce la possibilità di configurare la violazione del prin

cipio costituzionale di eguaglianza, mentre risulta essere una dif

ferenza accidentale e di mero fatto, e perciò irrilevante, quella tra gli enti pubblici economici a seconda che abbiano o non alle

proprie dipendenze ex combattenti; né come già affermato nelle

sent. nn. 92/81, cit., e 189/82 (id., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 746), la Corte costituzionale può considerare la

situazione specifica di ciascun ente; e quanto all'asserita violazio

ne dell'art. 53 Cost., incentrata sulla gravità degli effetti retroat

tivi dell'imposizione dell'onere a carico degli enti interessati in

conseguenza della 1. 118/84, che l'illegittimità doveva negarsi, in

quanto la capacità contributiva degli enti in questione al momen

to dell'imposizione del prelievo non risultava diversa da quella

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2507 PARTE PRIMA 2508

del momento della nascita dell'obbligo, e ciò in virtù del princi pio secondo cui (Corte cost. 44 del 1966, id., 1966, I, 996; 75 del 1969, id., 1969, I, 1394), è legittima la legge tributaria re troattiva se la capacità contributiva permanga al momento del

l'imposizione del prelievo.

Peraltro, per quanto attiene alla questione relativa ad eventuali

pagamenti o duplicazioni di pagamenti da parte del resistente, osserva il collegio che mentre sul piano interpretativo non si vede come siffatta eventualità serva al consorzio per superare la chiara lettera della norma, sul piano della costituzionalità deve essere rilevato come fu rilevato — senza esito — che «l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge in esame comporta per gli enti

pubblici economici l'erogazione di spese che si aggiungono, gene ralmente soprawanzandole nella misura, a quelle già a loro cari co per i benefici combattentistici connessi ai trattamenti di fine

rapporto previsti dai rispettivi ordinamenti; altera i rapporti di

integrazione dagli ordinamenti stessi stabiliti fra tali trattamenti e le prestazioni previdenziali a carico delle assicurazioni generali obbligatoria determinando, a danno dei datori di lavoro, ... si tuazioni squilibrio . . .».

Si può aggiungere che la diversità tra la pensione previdenziale obbligatoria ed inderogabile, e quella convenzionale e collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, non consente equipartizio ni con altre categorie che non godono del suddetto beneficio. Il che non vuol dire che non sia consentito il recupero di somme versate per errore.

Orbene, su tali presupposti, i giudici del merito hanno esami nato soltanto la questione, proposta dalle parti, relativa al diritto

dell'Inps di chiedere al datore di lavoro ente pubblico economi

co, in base al 2° e 3° comma dell'art. 6 1. 824/71, il rimborso del valore capitale sui benefici concessi non solo come erogatore di trattamenti di pensione o quiescenza diversi da quelli che costi tuiscono l'assicurazione generale obbligatoria, ma anche come ge store primario ed esclusivo dell'assicurazione generale obbligato ria, risolvendola negativamente per l'Inps, ritenendo che i tratta menti previsti dalla 1. 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni non si applicavano ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in palese contra sto con la 1. n. 118 del 1984, di interpretazione autentica, di cui

sopra si è discusso.

In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata decisione de ve essere cassata con rinvio ad altro giudice.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 19 mag gio 1980 Franco Altieri, nato il 3 giugno 1952, dipendente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo dal 1° ottobre 1959, espo neva che con domanda 29 luglio 1974, ribadita il 17 ottobre 1974, aveva chiesto di essere collocato a riposo con i benefici previsti per gli ex combattenti e assimilati dalla 1. 24 maggio 1970 n.

336, e che tale domanda era stata respinta dalla cassa il 5 feb braio 1975 con la motivazione che all'istante mancavano «i re

quisiti di età e di anzianità di servizio per acquisire il diritto al collocamento a riposo»; deduceva che il 30 aprile 1976 egli aveva

maturato, ai sensi dell'art. 29, lett. e), dello statuto della cassa di previdenza del personale approvato con d.p.r. 6 marzo 1976 n. 263, la pensione di anzianità avendo raggiunto, tenuto conto del periodo di sei anni e tre mesi di contribuzione figurativa per servizio militare e dell'aumento di sette anni di cui all'art. 3 1. n. 336 del 1970, trent'anni di iscrizione all'ente, e, considerata la riduzione di tre anni e mezzo prevista dall'art. 4 1. 1° ottobre 1971 n. 824, anche il limite di età di cinquantuno anni; e, pertan to, chiedeva al Pretore di Rovigo l'accertamento del suo diritto al collocamento e riposo con i benefici previsti dalle predette leg gi e del diritto alla pensione ai sensi dell'art. 29 del citato statuto, nonché la condanna della cassa a collocarlo a riposo e a ricono

scergli la pensione. (Omissis) Motivi della decisione. — I ricorsi devono essere riuniti ai sensi

dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso principale è stato proposto per violazione e falsa ap

plicazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, della 1. 9 ottobre 1971 n. 824 e del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 per aver ritenuto il tribunale

essenziale, ai fini della decisione, la circostanza che il ricorrente avesse maturato l'anzianità di servizio di trent'anni con i benefici

Il Foro Italiano — 1990.

della 1. n. 336 alla data del 30 giugno 1976, posto che il tratteni mento in servizio ai fini del conseguimento del diritto a pensione fino al 31 dicembre 1979, previsto dall'art. 4 1. n. 824 del 1971, si applicherebbe solo con riferimento ai dipendenti che — in base a tale norma — fruiscano di una riduzione del limite di età e non anche a quelli che fruiscano di un «aumento» dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 3 1. n. 336 del 1970.

La cassa di risparmio, a sua volta, ha proposto ricorso inciden tale condizionato articolato in tre diversi motivi: col primo mez zo si duole per il mancato esame della questione relativa all'ap plicabilità dello statuto del 1976 in relazione ad una domanda di pensionamento proposta nel 1974; con il secondo mezzo si duole del mancato esame della questione sollevata in ordine al difetto di legittimazione; con il terzo e ultimo mezzo censura la sentenza

per difetto di motivazione in ordine all'eccepita erronea afferma zione del pretore in ordine al diritto del dipendente al colloca mento immediato in pensione.

Come insegnato dalle sezioni unite di questa Suprema corte, in sede di composizione di contrasti interpretativi insorti all'inter no di questo collegio, in tema di benefici cosiddetti combattenti

stici, il collocamento a riposo anticipato, secondo la previsione dell'art. 3 1. 24 maggio 1970 n. 336, con le modificazioni ed inte

grazioni della 1. 9 ottobre 1971 n. 824, postula la maturazione del diritto a pensione, tenendo conto, per quanto riguarda i re

quisiti di tale diritto, che quello dell'anzianità di servizio deve sussistere entro il 19 ottobre 1974, mentre quello dell'età pensio nabile (ridotta), può essere eccezionalmente raggiunto, previo man tenimento in servizio, entro il 31 dicembre 1979 (art. 4, 2° com

ma, 1. n. 824 del 1971). In difetto degli indicati requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, la domanda di anticipato collocamento a riposo deve essere respinta (restando esclusa la

possibilità di considerarla quale atto di dimissioni volontarie, di per sé idoneo a porre fine al rapporto senza il riconoscimento dei suddetti benefici), e deve altresì negarsi la possibilità, ove se

guano le dimissioni volontarie, di attribuire i benefici stessi sulla sola indennità di anzianità (Cass., sez. un., 24 giugno 1985, n.

3792, Foro it., 1987, I, 728; e da ultimo questo collegio 10 feb braio 1987, n. 1452, id., Rep. 1987, voce Impiegato dello Stato, n. 482). Le sezioni unite con la citata sentenza avevano aderito a quell'indirizzo interpretativo (v., per tutte, sent. 10 gennaio 1984, n. 1678, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 1025, 1032, 1039), che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle leggi in favore

degli ex combattenti ed esplicitamente richiamadosi alla giuris prudenza del Consiglio di Stato (v. sez. VI n. 899 del 21 ottobre

1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1019; n. 619 del 30 ottobre

1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1114) e della Corte dei conti

(v. sez. contr. n. 1014 del 29 novembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 1145, 1149), ha ritenuto la sussistenza di un nesso necessario tra collocamento a riposo anticipato e maturazione del diritto a pensione; con la conseguenza che, in difetto dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensioni stico, la domanda di anticipato collocamento a riposo deve essere

respinta, tanto più che il collocamento a riposo in questione «al di là della qualità soggettiva e dell'anticipazione, non è altro che un vero e proprio collocamento ordinario», poiché l'ex combat tente (o l'assimilato) gode del beneficio nel senso che unicamente

anticipa il collocamento — ordinario — di sette o dieci anni. Affermavano allora le sezioni unite: «Come è già rilevato, in

fatti, l'anzidetto collegamento non soltanto discende da un prin cipio generale del sistema, ma è unicamente attestato dalla disci

plina speciale in esame. Decisivo è al riguardo il rilievo che il comma 2° dell'art. 4 1. n. 824 del 1971 (il quale dispone che il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il benefi cio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al

compimento di tale termine di anzianità e comunque non oltre il 31 dicembre 1979) non avrebbe alcun senso se l'anzidetto requi sito non fosse, nel sistema della legge, indispensabile ai fini del

l'anticipato collocamento a riposo, posto che la norma chiara mente esclude una facoltà del dipendente di optare tra colloca mento a riposo anticipato senza pensione e continuazione del servizio sino al raggiungimento dell'età pensionabile ridotta. Al tri concordanti argomenti ermeneutici sono inoltre offerti: dal 4° comma dell'art. 6 1. 824/71, che stabilisce che il collocamento a riposo del personale non statale, di cui all'art. 4 1. 336/70, 'produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo';

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dall'art. 6, 2° comma 1. 824/71 che prevede a carico degli enti

erogatori l'obbligo di liquidare tempestivamente le pensioni; dal

l'art. 6 d.l. 261/74 che espressamente parla di 'personale colloca

to in quiescenza a norma della 1. 24 maggio 1970 n. 336' e che,

ponendo il divieto per tale personale di avere e di mantenere im

pieghi ed incarichi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, ecc risulterebbe manifestamente eccessivo se riferito a sog

getti collocati a riposo senza diritto a pensione e con il solo incre

mento dell'indennità di anzianità; ed infine, a tutte le altre nume

rose disposizioni delle citate leggi in cui l'espressione 'colloca

mento a riposo è usata con immediato e funzionale riferimento'

al conseguimento del diritto a pensione». Né si può ritenere che tale interpretazione contrasti con la ratio

della legislazione in esame, perché proprio lo scopo di favorire

in modo razionale e responsabile lo sfoltimento dei ruoli della

pubblica amministrazione, consigliava di limitare l'esodo a quei

dipendenti che, già avanti negli anni e prossimi all'acquisto del

diritto a pensione, risultavano più meritevoli del beneficio e, nel

contempo, apparivano, quanto meno in linea di massima, meno

idonei alla prosecuzione di un proficuo servizio.

Cosi accertata la sussistenza del necessario nesso tra colloca

mento a riposo anticipato e diritto al trattamento pensionistico, resta da aggiungere che i requisiti richiesti per la spettanza di

tale diritto devono sussistere al momento della domanda di collo

camento a riposo anticipato e, comunque, non oltre la scadenza

del termine per la sua presentazione e cioè entro il 19 ottobre

1974. Soltanto per il requisito dell'età pensionabile ridotta — co

me si è visto — è stato espressamente ed eccezionalmente previ

sto, dal comma 2° dell'art. 4 1. 824/71, che esso possa essere

raggiunto, previo mantenimento in servizio, dopo l'anzidetto mo

mento e non oltre il 31 dicembre 1979; ma è proprio l'ecceziona

lità di tale previsione a confermare che l'altro autonomo requisi to dell'anzianità di servizio deve invece sussistere al 19 ottobre

1974 (v. sent. 201/84, cit.). Non può, quindi, trovare accogli mento la tesi del resistente secondo cui sarebbe sufficiente che

tale requisito esista al momento dell'effettivo collocamento a

riposo». Si deve, pertanto, affermare l'esattezza della sentenza impu

gnata, in quanto soltanto il requisito dell'età pensionabile ridotta

può essere raggiunto mediante il mantenimento in servizio non

oltre il 31 dicembre 1979, mentre l'altro requisito dell'anzianità

di servizio deve sussistere al 19 ottobre 1974 non essendo suffi

ciente che il requisito medesimo sussista al momento dell'effetti

vo collocamento a riposo (in tal senso sent. n. 6591 del 3 dicem

bre 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1084 e n. 6095 del 24 no

vembre 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1033). Ne consegue il rigetto del ricorso principale, restando assorbito

il ricorso incidentale condizionato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 maggio

1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (conci,

diff.); Inps (Aw. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curdo (Avv.

Agostini, Crispino). Conferma Trib. Siracusa 13 dicembre 1986.

Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Requisito contri

butivo — Maturazione successiva alla domanda — Ammissibi

lità (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema

di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale ob

bligatoria, art. 18).

Il requisito contributivo necessario al conseguimento dell'assegno di invalidità può essere perfezionato anche dopo la domanda

dell'assicurato, nel corso tanto del procedimento amministrati

vo quanto di quello giudiziario. (1)

(1) Revirement della Cassazione obbligato da Corte cost. 27 giugno

1989, n. 355, Foro it., 1989,1, 2046, con nota di richiami, che ha dichia

rato l'incostituzionalià dell'art. 18 d.p.r. 488/68, nella parte in cui am

metteva il perfezionamento del requisito contributivo successivamente al

la presentazione della domanda solo per i lavoratori autonomi e non an

che per quelli dipendenti, secondo l'interpretazione datane da Cass., sez.

Il Foro Italiano — 1990.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 17 ottobre - 5

novembre 1984 il Pretore di Siracusa — decidendo, dopo l'esple tamento di consulenza tecnica, sulla domanda che la signora An

na Maria Curcio, esercente attività di commercio, aveva propo sto nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato I'll novembre

1983 — riconosceva il diritto della predetta alla pensione d'inva

lidità con decorrenza dal 27 febbraio 1980 e cioè dalla data della

richiesta amministrativa.

Avverso tale pronuncia l'Inps interponeva gravame avanti al

Tribunale di Siracusa che, con sentenza di parziale riforma del

13 dicembre 1986, dichiarava il diritto dell'attrice all'assegno or

dinario d'invalidità a decorrere soltanto dal 1° settembre 1985.

Il tribunale, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della

domanda sollevata dall'Inps in base all'art. 18 d.p.r. n. 488 del

1968 per avere l'assicurata perfezionato il requisito dell'anno di

contribuzione nel quinquennio solo il 31 agosto 1985, osservava

che il requisito contributivo costituiva una condizione dell'azione

che doveva sussistere al momento della decisione, il che si ricava

va proprio dalla lettura del suddetto art. 18.

Considerava invero che, rispetto al contenzioso amministrati

vo, identica ragione sussisteva nell'ipotesi in cui il suddetto requi sito sopraggiungesse dopo la proposizione della domanda giudi

ziale, il che, semmai, poteva incidere sulla regolamentazione delle

spese giudiziali. Il tribunale svolgeva poi ulteriori rilievi sulla possibilità di au

torizzazione dell'assicurato alla prosecuzione dell'assicurazione me

diante versamenti volontari (richiamava peraltro la sentenza 16

luglio 1985, n. 4204 di questa corte, Foro it., Rep. 1985, voce

Previdenza sociale, n. 966). Contro tale sentenza l'Inps proponeva ricorso a questa corte

formulato in un solo motivo, cui la Curcio resisteva con controri

corso presentando altresì memoria. A seguito di nuova convoca

zione della camera di consiglio, la presente decisione è stata adot

tata il 27 giugno 1989.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo l'Inps denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica zione dell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488.

Osservato che con tale norma è stato posto, per la validità dei

requisiti, un limite massimo costituito dalla chiusura dell 'iter am

ministrativo al che la legge ha solo derogato per il requisito sani

tario che si ricollega invero ad un principio di discrezionalità tec

nica (art. 149 disp. att. c.p.c.), l'istituto ricorrente considera che, non avendo il legislatore diversamente disposto, deve escludersi

che il perfezionamento del requisito contributivo, ove intervenuto

dopo la chiusura del suddetto iter, possa essere ritenuto utile ai

fini della verifica dei presupposti necessari per la sussistenza del

diritto in contestazione, stante invero la differenza tra la sede

amministrativa e quella giudiziaria. Aggiunge che comunque il

successivo perfezionamento del suddetto requisito contributivo non

sarebbe inutilmente acquisito potendo invero essere fatto valere

dall'assicurato con riferimento ad eventuale successiva domanda

amministrativa: la sopravvivenza del requisito contributivo nel cor

so del giudizio non può invece ritenersi idonea a realizzare la

fattispecie costitutiva del diritto al trattamento d'invalidità e ciò

anche perché, in relazione alla nuova situazione maturatasi, si

verrebbe a prescindere dal presupposto essenziale della preventiva

presentazione della domanda in sede amministrativa (ricorda in

proposito la sentenza di questa corte n. 5092/83, id., Rep. 1983,

voce cit., n. 853). Tutto ciò richiamato, osserva il collegio come le argomentazio

ni dell'istituto ricorrente siano in sé coerenti con quello che è

stato l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa corte la

quale — pur considerando che il requisito contributivo rientrava

fra le condizioni dell'azione (cfr., ad es., le sentenze 21 agosto

1981, n. 4961, id., Rep. 1982, voce cit., n. 566 e 5 novembre

1983, n. 6553, id., Rep. 1983, voce cit., n. 848) — aveva però ritenuto che, rispetto al principio generale dell'utile sopravvenienza di tali elementi anche nel corso del giudizio di merito e fino alla

un., 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 818; 15 ottobre 1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e

Nuova giur. civ., 1988, I, 111, con nota di Luciani e Riv. giur. lav.,

1987, III, 512, con nota di Agostini; 15 ottobre 1987, n. 7627, Foro

it., 1987, I, 2911, con nota di richiami.

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