+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 5 luglio 1990, n....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 5 luglio 1990, n....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lytuong
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
sezione lavoro; sentenza 5 luglio 1990, n. 7050; Pres. Menichino, Est. Tondo, P.M. Iannelli (concl. conf.); Mattone ed altri (Avv. Rescigno, Capobianco) c. Banco di Napoli; Fusco ed altri c. Banco di Napoli; Banco di Napoli (Avv. Persiani, Barbagallo, D'Acunto) c. Mattone ed altri; Banco di Napoli c. Fusco ed altri; Banco di Napoli c. De Luca ed altri, Bisceglio Luce ed altri (Avv. Berardi), De Giorgio ed altri; De Giorgi ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2801/2802-2805/2806 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184896 . Accessed: 28/06/2014 19:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 19:16:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione lavoro; sentenza 5 luglio 1990, n. 7050; Pres. Menichino, Est. Tondo, P.M. Iannelli(concl. conf.); Mattone ed altri (Avv. Rescigno, Capobianco) c. Banco di Napoli; Fusco ed altri c.Banco di Napoli; Banco di Napoli (Avv. Persiani, Barbagallo, D'Acunto) c. Mattone ed altri;Banco di Napoli c. Fusco ed altri; Banco di Napoli c. De Luca ed altri, Bisceglio Luce ed altri(Avv. Berardi), De Giorgio ed altri; De Giorgi ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2801/2802-2805/2806Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184896 .

Accessed: 28/06/2014 19:16

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 19:16:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

perisca per forza maggiore, egli avrà sempre diritto all'equivalen te pecuniario del bene mediante il pagamento da parte della pub blica amministrazione di una somma pari al valore che il fondo aveva al momento dell'estinzione della proprietà per effetto della costruzione dell'opera pubblica, con la rivalutazione per l'even tuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, ma non avrà diritto né ai frutti naturali né al mancato godimento dello stesso (cfr. 3243/79).

Se cosi non fosse, e dovesse trattarsi del risarcimento del dan

no, da un lato, il valore del bene perduto dovrebbe essere fissato con riferimento ai valori dell'attualità e non con riferimento al momento del verificarsi della fattispecie acquisitiva-estintiva, dal

l'altro, se si fosse in sede di risarcimento dei danni, l'ex-proprietario non potrebbe sfuggire alle ulteriori vicende positive o negative del bene stesso, dopo il verificarsi del fatto illecito, ma prima del risarcimento.

Come corollario dell'operata distinzione e della riaffermazione che l'acquisto da parte della pubblica amministrazione avviene

per effetto della radicale ed irreversibile trasformazione del suolo del privato, il diritto del privato al controvalore, non rientrando

nell'ambito del fatto illecito, non è soggetto alla prescrizione quin quennale prevista dall'art. 2947 c.c., ma, come qualsiasi altro diritto personale di credito, si prescrive nel termine ordinario sta bilito dall'art. 2946 c.c., in base al quale i diritti si estinguono per prescrizione nel termine di dieci anni. Uno spunto in tal sen so e già in Cass. 15 gennaio 1985, n. 75 (id., Rep. 1986, voce

cit., n. 298), che dopo aver escluso che la rivendica possa avere come petitum il controvalore della cosa, non esclude in un obiter dictum particolarmente significativo, la possibilità di mutare pro spettiva al fine di raccogliere la tesi della prescrizione decennale.

L'accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione sul

punto della sentenza impugnata. Le parti vanno rimesse innanzi alla Corte d'appello di Messina.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 5 luglio 1990, n. 7050; Pres. Menichino, Est. Tondo, P.M. Iannelli (conci,

conf.); Mattone ed altri (Aw. Rescigno, Capobianco) c. Ban co di Napoli; Fusco ed altri c. Banco di Napoli; Banco di Na

poli (Avv. Persiani, Barbagallo, D'Acunto) c. Mattone ed

altri; Banco di Napoli c. Fusco ed altri; Banco di Napoli e. De Luca ed altri, Bisceglio Luce ed altri (Avv. Berardi), De

Giorgio ed altri; De Giorgio ed altri (Aw. De Giorgio) c. Ban

co di Napoli; Achilli ed altri (Avv. Ghera, Berardi) c. Banco

di Napoli; Banco di Napoli c. Achilli ed altri. Conferma Trib. Napoli 23 aprile 1988.

Procedimento civile — Procura «ad litem» — Banco di Napoli — Presidente — Consiglio di amministrazione — Previa auto rizzazione — Necessità — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 83).

Lavoro (rapporto) — Dipendenti del Banco di Napoli — Tratta

mento pensionistico — Normativa di perequazione automatica

delle pensioni pubbliche e private — Inapplicabilità (L. 29 aprile 1976 n. 177, collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento

di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pen sioni degli istituti di previdenza, art. 1, 2; d.l. 23 dicembre

1977 n. 942, provvedimenti in materia previdenziale, art. 1; 1. 27 febbraio 1978 n. 41, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942; 1. 21 dicembre 1978 n. 843, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria), art. 18). Lavoro (rapporto) — Accordi collettivi — Efficacia nei confronti

dei lavoratori collocati in quiescenza — Esclusione — Modifi

che «in peius» — Inammissibilità — Conciliazioni e transazio

ni — Validità (Cod. civ., art. 2113).

Il presidente del Banco di Napoli può stare in giudizio per l'isti

tuto stesso, rilasciando i necessari mandati ad litem, senza ne

cessità di preventiva autorizzazione del consiglio di animi

li Foro Italiano — 1990.

Astrazione, con il concerto del direttore generale (da intender

si, quest'ultimo, come atto meramente interno). (1) Il Banco di Napoli non ha alcun obbligo giuridico, anche ai sensi

dell'art. 18 legge finanziaria 21 dicembre 1978 n. 843, di con formarsi a quanto stabilito in materia di perequazione automa tica delle pensioni statali dagli art. 1 e 2 l. 29 aprile 1976 n. 177 oppure, alternativamente, a quanto stabilito per il settore

privato dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito in I. 27 febbraio 1978 n. 41, da intendersi con esclusiva funzione di garanzia nel minimo del trattamento pensionistico — avente natura di retribuzione differita a fini previdenziali — spettante ai dipendenti ai sensi dell'art. 108 del regolamento del persona le del 22 gennaio 1975. (2)

Le conciliazioni e transazioni sottoscritte dai dipendenti pensio nati del Banco di Napoli, in ordine alle modificazioni introdot te al trattamento pensionistico regolato dall'art. 108 del regola mento del personale del 22 gennaio 1975, in seguito ad accordi collettivi agli stessi non opponibili perché introducenti modifi cazioni in peius di un trattamento pensionistico di fonte nego ziale, devono considerarsi valide ed efficaci, ai sensi dell'art. 2113 c.c., in quanto espressione di adesione o acquiescenza alle introdotte modificazioni di diritti patrimoniali disponibili già acquisiti. (3)

Motivi della decisione. — (Omissis). Dalla sintetica individua zione dei motivi dei vari ricorsi (che, al fine di ovviare ad inutili, inevitabili ripetizioni, devono essere, nei limiti dell'identità o del la connessione delle questioni proposte, congiuntamente esamina

ti) risulta che i temi essenziali ai fini del decidere sono i seguenti: 1) applicabilità alle pensioni del banco della perequazione auto matica di cui al d.l. n. 492 del 1977, convertito in 1. n. 41 del

1978, o, in alternativa, di quella disciplinata dalla 1. n. 177 del

1976; 2) interpretazione degli art. 89 e 111 del regolamento del

banco; 3) validità delle intervenute transazioni.

Pregiudiziale all'esame di tali questioni di merito è quello di due questioni di rito, rispettivamente sollevate dai ricorrenti Fu sco ed altri, Mattone ed altri, da un lato, e dal Banco di Napoli dall'altro.

La prima questione, relativa al difetto di legitimatio ad proces sum del presidente del Banco di Napoli alla stregua del nuovo statuto dell'ottobre 1984, è stata già da questa corte risolta con sent. n. 3653 dell'I 1 aprile 1987 (Foro it., 1989, I, 861) — cui la sentenza impugnata si è dichiaratamente rifatta — ed i ricor

renti non hanno dedotto nuovi elementi, tali da giustificare una

diversa soluzione. Si deve perciò ribadire che, a norma dell'anzi

detto statuto, l'autorizzazione a stare in giudizio non deve prove nire dall'organo collegiale deliberante del banco, e cioè dal consi

glio di amministrazione, ma al presidente, sia pure di concerto

con il direttore generale, e che, pertanto, è al presidente che spet ta l'iniziativa di agire in giudizio o di promuovere un'impugna zione, e la competenza di rilasciare a tal fine mandato ad litem a procuratori ed avvocati, mentre il previo concerto con il diret

tore generale è atto meramente interno, anche perché non sono

previsti successivi specifici atti di controllo da parte di organi tutori. (Omissis)

Passando all'esame della prima delle suindicate questioni di me

rito, giova premettere che la giurisprudenza di questa corte (v. la cit. sent. n. 3653 del 1987, resa in causa relativa alla stessa vicenda che ha dato luogo a quella in esame) ha già risolto in

senso negativo la questione circa la sussistenza, per il Banco di

Napoli, di un obbligo giuridico, derivantegli anche dall'art. 18

della legge finanziaria n. 843 del 1978, di conformarsi a quanto stabilito in materia di perequazione automatica delle pensioni statali

(1) In termini, Cass. 11 aprile 1987, n. 3653, Foro it., 1989, I, 861

(nella motivazione); per richiami in ordine al rilascio della procura ad litem da parte di ente pubblico, v. Trib. Napoli 14 giugno 1989, id., 1990, I, 1545, con nota di richiami.

(2) In termini, Cass. 11 aprile 1987, n. 3653, Foro it., 1989, I, 861, con nota di richiami, cui adde, sulla medesima problematica sorta per i dipendenti della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele delle province siciliane, Cass. 11 ottobre 1989, n. 4066, id., 1990, I, 1610.

(3) Giurisprudenza costante sull'impossibilità, di contratto collettivo, di disporre dei diritti quesiti dei lavoratori e, in particolare, di quelli posti in quiescenza, in mancanza di specifico mandato o, comunque, del con senso degli interessati; per ogni riferimento, v. Cass. 3 febbraio 1989, n. 677, ed altre, Foro it., 1989, I, 2832, con nota di P. Bellocchi.

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 19:16:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2803 PARTE PRIMA 2804

dagli art. 1 e 2 1. n. 177 del 1976, oppure, alternativamente, alle

prescrizioni dell'art. 1 d.l. n. 942 del 1977, convertito in 1. n.

41 del 1978, che ha esteso la perequazione automatica del fondo

pensioni dei lavoratori dipendenti di cui agli art. 9 e 10 1. 3 giu gno 1975 n. 160, alle «pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutiva o integrativa dell'assicurazione generale

obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavo ratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero».

Sotto il primo profilo, si deve infatti ribadire che, al rinvio

operato dall'art. 11 all. T all'art. 39 1. n. 486 del 1895 alle dispo sizioni di legge sul trattamento di quiescenza degli impiegati dello

Stato, si può ormai assegnare, in conseguenza della progressiva

privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del banco, oltre che una funzione suppletiva ed integrativa della disciplina

regolamentare (v. Corte cost. n. 26 del 1986, id., 1987, I, 371), una funzione di garanzia del minimo: nel senso che il trattamento

pensionistico attribuito ai detti dipendenti non può essere inferio

re a quello proprio dei dipendenti statali e che, pertanto, come

non è esclusa una modificazione dello stesso trattamento in senso

più favorevole ai dipendenti da parte dell'ente pubblico economi

co, anche mediante provvedimenti unilateralmente adottati, cosi

è ammissibile, in coerenza con l'accennata privatizzazione del rap

porto, l'operatività in melius della contrattazione collettiva, nei

limiti della sua efficacia soggettiva. Siffatta portata del cit. art. 11 conduce dunque a negare che

il banco sia per tal via tenuto a conformarsi al sistema di pere

quazione automatica delle pensioni, non potendo perciò solo ri

ferirsi alle pensioni dei dipendenti del Banco di Napoli, già disci plinata in modo ancor più favorevole dall'art. 108 reg.

Quanto poi alla alternativa applicabilità dell'art. 1 1. n. 492

del 1977, convertito in 1. n. 41 del 1978, è sufficiente rilevare

che le gestioni prese in considerazione sono quelle non soltanto

dotate di autonomia rispetto ai soggetti od enti datori di lavoro, ma che anche erogano trattamenti di pensione (sostitutivi o inte

grativi o esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbli

gatoria) di natura previdenziale; mentre le pensioni direttamente

erogate dal banco, come quelle erogate dallo Stato (v., da ulti

mo, Corte cost. n. 501 del 1988, id., 1989, I, 639) integrano,

per i loro caratteri e per la loro finalità, una forma di retribuzio

ne differita a fini previdenziali, che trova fondamento nell'art.

36 Cost. (v. Corte cost. n. 124 del 1968, id., 1969, I, 7; n. 26

del 1980, id., 1980, I, 897; n. 173 del 1986, id., 1986, I, 2087) che è equiparabile all'indennità di anzianità prevista dall'art. 2120

c.c. come forma equivalente di previdenza e che è compiutamen te disciplinata dalle disposizioni regolamentari del banco (v. sent.

1351/76, id., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, n. 1512;

7089/82, id., Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza (controversie) n. 366; 2052/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 324; 3614/84, id., Rep. 1984, voce Lavoro (rapporto), n. 2346; 3653/87, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 2851-2853).

Giova a questo punto ricordare che la sentenza impugnata, co

me già esposto in narrativa, ha ritenuto di poter operare nel trat tamento pensionistico in esame una dicotomia, distinguendo in

esso una parte, corrispondente all'ammontare della pensione sta

tale, garantita dall'art. 11 dell'ali. T all'art. 39 1. del 1895 ed

avente natura previdenziale obbligatoria, da una parte aggiunti va, avente natura convenzionale e carattere retributivo. Tale di

stinzione, giustamente criticata (ma emendabile ai sensi dell'art.

384, 2° comma, c.p.c.), oltre ad essere artificiosa e di dubbio

fondamento legislativo, non è nemmeno necessaria ai fini cui si

è inteso adibirla, perché la nozione unitaria e globale della pen sione del banco certamente non vieta di costruire, in relazione

alla funzione garantistica del ripetuto art. 11, il limite dell'equi valenza alla pensione statale come limite per l'autonomia colletti

va, libera di disciplinare per il resto il trattamento pensionistico, avente nella sua globalità natura retributiva (non — ben si inten

de — perché ancorato all'ultima retribuzione, secondo una diver

sa accezione del termine «retributivo» ora riferibile anche alla

pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, ma perché di

rettamente erogato dal datore di lavoro). Infondata è, ciò premesso, la questione di incostituzionalità sol

levata dal banco. Non sussiste contrasto con gli art. 35 e 38, 2° comma, Cost., perché un sistema pensionistico che per legge, e quindi obbligatoriamente, garantisce un trattamento non infe

riore alla pensione statale, non si può considerare inidoneo ad

assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita; tanto più che il

riferimento della pensione di natura retributiva all'art. 36 Cost.

Il Foro Italiano — 1990.

comporta, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost,

n. 501 del 1988 e n. 124 del 1968), che sia assicurata al pensiona to ed alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, «un'e

sistenza libera e dignitosa» e che la proporzionalità (alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato) ed adeguatezza della pensio ne devono sussistere non soltanto al momento del collocamento

a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche in prosie

guo, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della mone

ta» (cosi Corte cost. n. 26 del 1980). Né sussiste contrasto con

l'art. 3 Cost., in quanto il denunciato art. 11 garantisce indub

biamente, nel modo sopra considerato, l'eguaglianza di fronte

alla legge, mentre non ha senso istituire un raffronto della situa

zione, derivante ai pensionati del banco dal concreto esercizio

dell'autonomia collettiva, con la situazione degli altri pensionati

pubblici e privati, posto che la norma invocata assicura l'egua

glianza di fronte alla legge e non di fronte al contratto.

Il secondo punto della controversia concerne — come premes so — l'interpretazione degli art. Ili e 89 del regolamento del

banco. La sentenza impugnata ha, a questo riguardo, ritenuto

insussistènte un potere dell'ente pubblico economico di modifica

re unilateralmente le condizioni del trattamento pensionistico e

di quello economico per i dipendenti in servizio (al quale il pri

mo, ex art. 108 dello stesso regolamento, risultava agganciato), ed ha assegnato alle due clausole, sia in base alla loro lettera, sia in base alla comune intenzione delle parti ed alla ratio com

plessiva dell'assetto di interessi adottato, il carattere di regole pro cedimentali dirette a determinare gli organi del banco competenti a tradurre in formali deliberazioni le modificazioni di trattamen

to stabilite dagli accordi collettivi. Contro questa interpretazione — integrante un apprezzamento di fatto riservato al giudice del

merito ed incensurabile in sede di legittimità se congniamente mo

tivato — il banco, denunciando la violazione delle regole di er

meneutica contrattuale e vizio di motivazione, ha dedotto che

il tribunale, sulla base di una visione degli elementi storici e di

una logica tutte personali e condizionate dalla presupposta con

cezione privatistica e contrattualistica del rapporto pensionistico in esame, ha sopravvalutato la circostanza che la pensione eroga ta dal banco costituirebbe una forma di retribuzione differita equi

parata all'indennità di fine rapporto, cosi svalutando l'autono

mia normativa dell'ente quale gestore ed erogatore di una «pen sione sostitutiva». Senonché, una volta esclusa la natura

previdenziale della pensione in esame (e, con essa, l'insistito ca

rattere «sostitutivo») ed affermatane, per le ragioni esposte, la

natura retributiva, l'interpretazione delle clausole, come sopra ope rata dal giudice del merito, si rivela del tutto coerente con la

disciplina complessiva del trattamento pensionistico e, in definiti

va, con lo stesso comportamento del banco, che, come si è visto,

qualificò come «atto dovuto» l'abrogazione dell'art. 108 reg. e

poi, nel 1982, addivenne, ai fini dell'adozione di un nuovo siste

ma di perequazione, ad un accordo collettivo.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso autonomo

del Banco di Napoli iscritto al n. 10817 r.g. 1988 deve essere

rigettato ed alla stessa conclusione si deve giungere per il relativo

ricorso incidentale (n. 11207 r.g. 1988) proposto da Carlo De

Giorgio, essendo la compensazione delle spese, con esso censura

ta, rimessa all'insindacabile apprezzamento del giudice del meri

to. Inammissibili, prima ancora che infondate, sono poi le censu

re contenute nel ricorso n. 8815 r.g. 1988 (proposto dai pensiona ti non addivenuti a conciliazione) e sopra elencate sotto le lettere

da ti) ad e), in quanto dirette contro statuizioni oggettivamente favorevoli ai ricorrenti, del tutto privi di interesse ad impugnarle. Se è infatti vero che l'interesse a ricorrere può sussistere, nono

stante l'esito favorevole del giudizio quale emerge dal dispositi

vo, quando la motivazione contenga una statuizione contraria agli interessi della parte vittoriosa ed idonea, quale necessario presup

posto della decisione, a formare oggetto di giudicato (v., per tut

te, sent. 3 febbraio 1965, n. 175, id., Rep. 1965, voce Cassazione

civile, n. 8), parimenti certo è che nella specie un siffatto «giudi cato implicito» è inconfigurabile e non è stato, del resto, nemme

no dedotto. Sempre con riferimento al ricorso n. 8815 r.g. 1988

non sussiste, invece, l'inammissibilità dell'impugnazione dei ri

correnti Cesario, Radici e Puzio per avere costoro già sottoscritto

il ricorso n. 7095 r.g. 1988, sopra dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 387 c.p.c. è infatti ammissibile, prima della decla ratoria di improcedibilità, la rinnovazione del ricorso viziato, e

ben potevano dunque i ricorrenti riproporre le proprie censure

con il ricorso n. 8815 r.g. 1988. Tali specifiche censure (relative

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 19:16:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

al fatto di essere stati indebitamente considerati tra i pensionati addivenuti a conciliazione) sono peraltro, infondate, in quanto

integrate da contestazioni assolutamente generiche e basate su do

cumenti non precisati.

Quanto al restante merito dello stesso ricorso n. 8815 r.g. 1988, e cioè alla doglianza relativa alla prescrizione quinquennale, so

pra elencata sub f), è assorbente la dichiarazione che la nullità

opera di diritto e che la sentenza che l'accerta ha perciò natura

meramente dichiarativa, sicché i ricorrenti, a fronte dell'illegitti ma abrogazione dell'art. 108 reg., ben potevano far valere imme

diatamente i perduranti diritti da esso costituiti, con la conse

guenza che il dies a quo della prescrizione quinquennale applicata è quello del primo inesatto adempimento da parte del banco. Per

quel che concerne, poi, il carattere generale della pronuncia di

condanna e l'omessa considerazione di fatti interrottivi relativi

a singole posizioni, è sufficiente osservare che i ricorrenti aveva

no l'onere di allegare e provare i fatti medesimi, non specificati nemmeno con il presente ricorso; che deve essere dunque rigetta

to, mentre deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale

condizionato del banco iscritto al n. 11412 r.g. 1988.

Venendo all'esame della terza questione (quella relativa alla va

lidità delle conciliazioni e transazioni poste in essere dalle parti) e dei ricorsi proposti dai pensionati che addivennero a tali atti, si deve premettere che è indubbio che le modificazioni convenzio

nalmente introdotte nel trattamento pensionistico del banco e di

cui alla deliberazione del 17 gennaio 1983, sarebbero state inop

ponibili ai ricorrenti, sia perché già cessati dal servizio e non più

rappresentati dalle organizzazioni firmatarie, sia perché, in con

creto, le anzidette modificazioni non erano loro state estese. Nel

la giurisprudenza di questa Suprema corte è, infatti, ormai fermo

il principio (v. sent. 11 novembre 1988, n. 6116, id., 1989, I, 2270; 3 settembre 1988, n. 5016, ibid., 2832; 22 maggio 1987, n. 4658, ibid., 2833), che, in difetto di specifico mandato o di acquiescenza e ratifica degli interessati, il contratto collettivo, che

di regola non produce effetti nei confronti dei lavoratori pensio

nati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti dai lavorato

ri; e che, in particolare, le modificazioni in peius di un tratta

mento pensionistico di fonte negoziale, sono inopponibili ai lavo

ratori già cessati dal servizio ed il cui trattamento resta disciplinato

(salvo le variazioni in melius già sopra ricordate) dal regime ne

goziale vigente all'epoca del collocamento a riposo. Senonché i

ricorrenti, richiedendo l'estensione nei propri confronti della nuova

disciplina del 1982 e transigendo la lite insorta in ordine al tratta

mento applicabile nel periodo corrente dall'intervenuta abroga zione del ripetuto art. 108 del reg. all'adozione del nuovo tratta

mento, hanno chiaramente posto in essere (diversamente dai col

leghi che non hanno accettato la nuova disciplina e che, come

sopra si è visto, hanno avuto altra sorte) l'eccezione al suesposto

principio e cioè l'adesione o l'acquiescenza alle introdotte modi

ficazioni del trattamento in peius. Inconsistenti sono gli argomenti opposti in contrasto dai ri

correnti.

La tesi dell'indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto a pen sione e della conseguente nullità della transazione, si spunta con

tro il rilievo che quella in esame è una pensione di fonte negozia le o contrattuale, assoggettata al regime sopra considerato e tale

da consentire l'accettazione da parte del pensionato di successive

modificazioni in peius del relativo trattamento. A rigore, del re

sto, la transazione non ha avuto nemmeno per oggetto l'applica zione della nuova disciplina (essendo a tal fine sufficiente la ri

chiesta di adesione, che ha preceduto anche cronologicamente la

conciliazione stragiudiziale), ma la controversia relativa all'am

montare dei ratei di pensione nel periodo sopra precisato, e quin di a diritti patrimoniali già entrati nel patrimonio dell'avente di

ritto e disponibili nei limiti segnati dall'art. 2113 c.c. Anche ad accedere infatti alla tesi della pretesa inapplicabilita degli art. 410

e 411 c.p.c. — invero contraddetta dall'efficacia retroattiva della

pronuncia di incostituzionalità, con la sola salvezza del giudicato

e dei rapporti esauriti — ciò comporterebbe, trattandosi di rinun

zia o transazione relativa a diritti derivanti pur sempre, in consi

derazione del carattere retributivo della pensione, dal rapporto

di lavoro, soltanto l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2113

c.c. e quindi l'annullabilità del negozio abdicativo, da far valere nel perentorio termine di sei mesi, nella specie non rispettato.

Fuor di luogo è invece il richiamo dell'ultimo comma dell'art.

2115 c.c., che stabilisce la nullità «di qualsiasi patto diretto ad

eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza», trat

II Foro Italiano — 1990.

tandosi di norma chiaramente relativa alle forme di previdenza

obbligatoria, non già a quelle di fonte negoziale ed a carattere

retributivo. E per la stessa ragione risulta inapplicabile l'art. 147

disp. att. c.p.c., che testualmente si riferisce alla controversia in

materia di previdenza ed assistenza «obbligatorie». Esattamente

il giudice del merito ha infine escluso le pretese nullità della tran

sazione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo questo quan tomeno determinabile (art. 1346 c.c.).

I ricorsi iscritti ai nn. 8816 r.g. 1988 e 1103 r.g. 1989 devono essere pertanto, rigettati; e, con essi, anche i relativi ricorsi inci

dentali del banco (11412 r.g. 1988, 2392 r.g. 1989), che hanno incondizionatamente riproposto le preliminari, già sopra disattese

questioni relative all'applicabilità della perequazione automatica

di cui alla 1. n. 177 del 1976 ed al d.l. n. 942 del 1977, convertito

in 1. n. 41 del 1978, nonché all'interpretazione degli art. Ili e

98 dsl reg. del banco.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 26 giugno

1990, n. 6439; Pres. Chiavelli, Est. Mollica, P.M. Marti

nelli (conci, conf.); Inail (Aw. Mancini, Napolitano, Bozzi) c. Soc. Samp; Soc. Samp (Aw. Comito) c. Inail. Conferma Trib. Bologna 1° giugno 1987.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Premio — Deter

minazione del tasso medio aziendale (D.p.r. 20 giugno 1965

n. 1124, t.u. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art.

39, 40, 41).

Il tasso medio aziendale del triennio precedente, cui fare riferi mento per la determinazione del premio dovuto all'Inali, va

determinato includendo nel calcolo, o con ricalcolo successivo,

l'incasso delle somme recuperate dall'istituto mediante azioni

di regresso. (1)

Svolgimento del processo. — La s.p.a. meccanica di precisione

Samp, premesso che l'Inail, modificando un suo precedente prov

vedimento, aveva determinato per le lavorazioni da essa svolte

a decorrere dal 1° gennaio 1980 il premio dovuto con riferimento

al decorso andamento infortunistico aziendale per il triennio

1976-1978 nella misura del 34 per mille, operando sul tasso me

dio nazionale del 42 per mille una riduzione del 20%, senza ag

giungere, a norma del 15° par. del d.m. 14 novembre 1978, l'ul

teriore riduzione del 10%, perché aveva conteggiato nella deter

minazione del tasso specifico aziendale quanto aveva erogato per un infortunio occorso, nel 1976, ad un proprio dipendente, an

corché avesse recuperato l'indennizzo dall'autore del sinistro, adiva

il Pretore di Bologna per il riconoscimento del suo diritto alla

predetta riduzione del 10% e per il rimborso delle somme pagate e non dovute.

La domanda veniva accolta dall'adito pretore, con sentenza 20

agosto 1985, in sede di gravame, confermata dal Tribunale di

Bologna con decisione del 1° giugno 1987, sul rilievo che se il

tasso specifico aziendale è la risultante di un rapporto tra oneri

affrontati dall'istituto nel triennio antecedente l'anno di riferi

mento del premio e le mercedi, l'istituto deve contabilizzare le

somme erogate per prestazioni infortunistiche e delle quali ha ot

tenuto il rimborso.

Né ad escludere la contabilizzazione delle somme recuperate

(1) Non si rivengono precedenti in termini.

Nel senso che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'aumento

del premio dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Inail

gli ha comunicato la nuova misura del tasso medio di tariffa, v. Cass.

9 giugno 1988, n. 3913, Foro it., 1988, I, 2898, con nota di richiami.

Pr ulteriori riferimenti in materia di premio assicurativo contro gli in

fortuni sul lavoro, v. Cass. 25 ottobre 1989, n. 4375, id., 1990, I, 906, con nota di richiami, e Cass. 24 ottobre 1989, n. 4334, ibid., 909, con

nota di richiami. Sull'azione di regresso dell'Inail, da ultimo, cfr. Cass. 8 aprile 1989,

n. 1707, ibid., 1664, con nota di richiami.

This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 19:16:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended