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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 6 fabbraio 1990, n....

Date post: 01-Feb-2017
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sezione lavoro; sentenza 6 fabbraio 1990, n. 823; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P. M. Martone (concl. conf.); Vendetti (Avv. Serrao) c. Soc. Sava Leasing (Avv. Vesci). Regolamento di competenza avverso Pret. Roma 31 ottobre 1987 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2231/2232-2233/2234 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184797 . Accessed: 24/06/2014 21:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.24 on Tue, 24 Jun 2014 21:45:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 6 fabbraio 1990, n. 823; Pres. Zappulli, Est. Alibrandi, P. M. Martone(concl. conf.); Vendetti (Avv. Serrao) c. Soc. Sava Leasing (Avv. Vesci). Regolamento dicompetenza avverso Pret. Roma 31 ottobre 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2231/2232-2233/2234Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184797 .

Accessed: 24/06/2014 21:45

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2231 PARTE PRIMA 2232

II

Fatto e diritto. — Con ricorso del 21 aprile 1989, Cincarilli

Giuseppe, pensionato Inps, premesso: che beneficiava di pensione integrata al minimo e della mag

giorazione di lire 20.000 fissata dall'art. 14 quater 1. n. 33 del 1980 per coloro che, pur avendo più di 780 contributi settimana

li, eran titolari di pensione integrata al minimo (c.d. 781isti); che alla sua pensione non poteva quindi più applicarsi la disci

plina dei trattamenti minimi e in particolare la 1. n. 638 del 1983 in base alla quale l'integrazione al trattamento minimo non spet ta ai soggetti con un reddito superiore ad un preciso limite, la cui pensione resta dunque «cristallizzata» senza l'integrazione;

che invece l'Inps, avendo esso Cincarilli nel 1984 superato det to limite, gli aveva applicato la cristalizzazione e gli aveva eroga to lire 465.250 in meno del dovuto;

che l'anno dopo, rientrato nel limite, gli aveva ripristinato l'in

tegrazione, corrispondendogli però un trattamento pur sempre in feriore a quanto spettantegli;

che, entrata in vigore la 1. n. 140 del 1985 contenente migliora menti per i 781isti che dovevano comunque essere contenuti tra un minimo di lire quarantamila ed un massimo di ottantamila

rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, l'Inps gli aveva applicato l'aumento sulla somma da lui effettivamente per cepita in detta data senza integrazione al minimo e non su quella percepita dalla generalità dei 781isti che beneficiavano dell'inte

grazione; che una diversa interpretazione della legge darebbe luogo a vi

zio di costituzionalità; ciò premesso, chiedeva a questo pretore che, dichiarata illegit

tima l'estensione ai 781isti dell'art. 6 1. 638/83, l'Inps venisse condannato a restituirgli la somma predetta che venisse inoltre dichiarato il suo diritto alla rivalutazione ex art. 4 1. 140/85 in relazione alla pensione della generalità dei 78listi goduta al 31 dicembre 1984 e da gennaio 1985 al trattamento di lire 384.050, condannando l'Inps a pagargli le relative differenze non corri

sposte.

L'Inps si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Osserva il pretore che in pratica, secondo il ricorrente, l'attri

buzione del beneficio di lire ventimila fatta a lui come a tutti i 781isti dall'art. 14 quater 1. n. 33 del 1980, avrebbe fatto si che la sua pensione non potesse più essere considerata inferiore al minimo e non potesse quindi esere assoggetata all'art. 6 1. n. 638 del 1983 che limita i casi di concessione dell'integrazione al trattamento minimo.

Il ragionamento sembra convincente dato che l'art. 6 cit., di

sciplinando l'integrazione al trattamento minimo, si riferisce ov viamente alle pensioni che, come la stessa espressione lascia in

tendere, grazie a detta integrazione, raggiungono il minimo. Che tale non potesse essere ritenuta quella del ricorrente Cin

carelli sembra chiaro dal momento che al trattamento originaria mente dovutogli che sarebbe stato inferiore al minimo secondo il criterio ordinario di calcolo ma che aveva raggiunto detto mini mo grazie al beneficio generale dell'integrazione, si aggiunse nel 1980 la concessione, sia pure a titolo di anticipazione in vista di futuri aumenti definitivi, della maggiorazione di cui alla legge n. 33.

Detta maggiorazione si aggiunse alla «integrazione al minimo» che, pertanto, da quel momento non poteva più dirsi tale, anche se per comodità continuò a chiamarsi cosi, mentre in realtà era un beneficio di natura diversa concesso ad una categoria speciale di pensionati. Sommando il relativo importo al resto del tratta mento goduto, infatti, non veniva raggiunto il minimo, ma tale soglia veniva superata.

Del resto la concessione ai 781isti di un trattamento migliore rispetto agli altri pensionati con l'integrazione al minimo, si spie ga col fatto che i primi, a differenza degli altri, hanno da far valere l'intero periodo contributivo previsto e che il mancato rag giungimento del minimo dipende dal fatto che all'epoca del loro

pensionamento non esistevano le norme ora vigenti sulla rivaluta zione automatica delle retribuzioni. Un'equiparazione del tratta mento delle due categorie si risolverebbe in definitiva in una di

sparità e potrebbe addirittura creare problemi di costituzionalità della norma.

La domanda principale pare dunque fondata mentre deve esse re ritenuta illegittima la decurtazione fatta dall'Inps alla pensione del ricorrente relativamente all'anno 1984, anno in cui lo stesso

superò il limite di reddito fissato nella legge 638.

Il Foro Italiano — 1990.

L'Inps dovrà essere cosi condannato a pagare per tale anno la somma di lire 465.250. Dovrà poi procedere alla riliquidazione della pensione per gli anni successivi, eliminando, nell'applicare l'art. 4 1. n. 140 del 1985 che fa riferimento all'importo pagato al 31 dicembre 1984, la decurtazione di cui sopra, corrisponden do al ricorrente per il 1985 l'importo mensile di lire 384.050, spet tantegli come da documentazione dallo stesso prodotta, con tutti i successivi aumenti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 febbraio

1990, n. 823; Pres. Zapfulli, Est. Aubrandi, P. M. Martone

(conci, conf.); Vendetti (Avv. Serrao) c. Soc. Sava Leasing (Avv. Vesci). Regolamento di competenza avverso Pret. Roma 31 ottobre 1987.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Assunzione

obbligatoria — Mancata costituzione del rapporto — Contro versie — Competenza (Cod. proc. civ., art. 19, 409, 413; 1. 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbli

gatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private). Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Competenza

per territorio — Sede dell'azienda — Nozione (Cod. civ., art.

2255; cod. proc. civ., art. 413).

Nelle controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore avviato obbligatoriamente, la competenza spetta al pretore in

funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova

l'azienda, non essendo applicabile il foro del luogo in cui il

rapporto è sorto. (1) Ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle

controversie individuali di lavoro, per luogo ove si trova l'a zienda deve intendersi non la sede legale, ma la sede effettiva in cui si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione

dell'impresa. (2)

(1-2) Secondo un orientamento costante, le controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore a seguito di avviamento ordinario (1. n. 264 del 1949, modificata dalla 1. n. 300 del 1970, art. 33 e 34 e dalla 1. n. 655 del 1987) ed obbligatorio (1. n. 482 del 1968), rientrano nella previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. ed appartengono alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. In tal senso, Cass. 1° feb braio 1988, n. 892, Foro it., Rep. 1988, voce Lavoro e previdenza (con troversie), n. 54; 21 ottobre 1986, n. 6168, id., Rep. 1986, voce cit., n. 51; 6 febbraio 1986, n. 766, ibid., n. 52; 8 febbraio 1985, n. 1010, id., Rep. 1985, voce cit., n. 46; Trib. Milano 3 aprile 1985, ibid., n. 47; Cass. 19 giugno 1984, n. 3640, id., Rep. 1984, voce cit., n. 49; 13 giugno 1984, n. 3551, ibid., n. 50; 13 giugno 1983, n. 4056, ibid., n. 51; 7 giugno 1983, n. 3913, id.. Rep. 1983, voce cit., n. 50; 14 febbraio 1983, n. 1137, ibid., n. 53; 19 febbraio 1983, n. 1280, ibid., n. 54.

Tuttavia secondo un orientamento consolidato, in cui si inserisce senza particolari di rilievo la sentenza in epigrafe, a seguito dell'avviamento sorge un mero obbligo a contrarre del datore di lavoro: pertanto, non è applicabile il foro del luogo in cui il rapporto è «sorto». Il foro che si ritiene applicabile nel caso che l'azienda sia una società è quello del l'art. 19 c.p.c., implicitamente richiamato dall'art. 413, 4° comma, c.p.c., cioè il luogo dove ha sede la persona giuridica, oppure, come nel caso di Cass. 29 giugno 1983, n. 4436, id., 1984, I, 791, con nota di Pioli, il secondo criterio previsto dall'art. 413, 2° comma, cioè il foro del luogo dove si trova l'azienda. Cosi, per Cass. 6 agosto 1987, n. 6783, id., Rep. 1987, voce cit., n. 98, con riguardo alla determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 413, 2° comma, c.p.c., l'atto di avviamento al lavoro non è sufficiente a determinare la nascita del rapporto di lavo ro; anche per Pret. Parma 27 novembre 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 114 (e Giust. civ., 1983, I, 1037) nelle controversie di lavoro aventi ad oggetto un rapporto non ancora sorto, l'individuazione del giudice competente ha luogo alla stregua dei criteri generali.

Il «foro dell'azienda» viene inteso non come sede legale, come nel caso di diretta applicabilità dell'art. 19 c.p.c., ma come sede in cui si accentra realmente l'attività sociale; in tal senso è la giurisprudenza più recente: Pret. Milano 16 giugno 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. Ili, per sede sociale si intende il centro effettivo dei poteri di direzione ed ammi nistrazione dell'impresa, resta perciò esclusa la competenza se la sede le dale è un dato formale, incentrandosi altrove l'attività gestionale; cosi anche Pret. Milano 22 gennaio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 95 5 30 gennaio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 135; inoltre Cass. 8 otto are 1981, n. 5283, id., 1982, I, 1361, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Fatto e diritto. — Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 22 maggio 1977 Paola Vendet

ti, premesso di essere stata avviata al lavoro ai sensi della 1. n. 482 del 1968, dall'Uplmo di Roma presso la Sava Leasing s.p.a., lamentando di non essere stata assunta, conveniva in giudizio la detta società chiedendo la costituzione del rapporto ai sensi del l'art. 2932 c.c. e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Costituitasi in giudizio, la Sava Leasing eccepiva l'incompeten za per territorio del giudice adito, assumendo che, non essendo ancora sorto il rapporto di lavoro, la competenza andava deter minata secondo gli ordinari criteri di competenza richiamati dal 4° comma dell'art. 413 c.p.c.

Con sentenza depositata il 31 ottobre 1987, il Pretore di Roma dichiarava la propria incomptenza per territorio indicando come

competente il Pretore di Torino.

Avverso questa decisione la Vendetti ha poposto istanza di re

golamento di competenza; la società convenuta ha depositato me moria difensiva.

In data 29 luglio 1988 il procuratore generale concludeva per la dichiarazione di competenza del Pretore di Torino in quanto:

1. - Quello di Roma, rilevato che il rapporto di lavoro non si era costituito, aveva ritenuto di dover individuare il giudice competente per territorio «ai sensi del combinato disposto degli art. 413 e 19 c.p.c.».

Di questa decisione si è doluta la ricorrente assumendo che:

a) il riferimento al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, contenuto nel 2° comma dell'art. 413 c.p.c., deve essere «inteso in senso estensivo» e tale da ricomprendere anche il richiamo al

luogo in cui si sarebbe dovuto instaurare il detto rapporto e ciò, non solo per evitare un trattamento di minor favore degli appar tenenti alle categorie protette (altrimenti costretti ad adire il giu dice del luogo ove ha sede il datore di lavoro inadempiente), ma anche in coerenza con l'inclusione delle relative controversie tra

quelle contemplate nel n. 1 del precedente art. 409; b) in ogni caso, venendo in discussione le conseguenze dell'ina

dempimento dell'obbligazione di stipulare il contratto di lavoro, avrebbe dovuto trovare applicazione anche il foro del luogo ove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione previsto dall'art. 20

c.p.c.;

Secondo la giurisprudenza i tre fori previsti dall'art. 413, 2° comma, sono alternativi; cosi per Trib. Milano 3 novembre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 101, i tre fori competenti per territorio ai sensi dell'art. 413 c.p.c. hanno carattere alternativo senza che sia individuabile alcuna pre valenza dell'uno sull'altro; cosi anche Pret. Livorno 24 ottobre 1987, ibid., n. 102 (e Giust. civ., 1988, I, 1877); Cass. 26 giugno 1982, n. 3877, Foro it., Rep. 1982, voce cit., nn. 107, 117; 29 giugno 1981, n. 4233, id., 1981, I, 2720; ma vedi anche Pret. Milano 18 giugno 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 110, secondo cui foro dell'azienda e della dipendenza non sono alternativi a scelta dell'attore: deve riconoscersi competenza

.esclusiva al pretore del luogo dove il lavoratore presta la sua opera. Quanto alla posizione giuridica del lavoratore avviato al lavoro dall'uf

ficio di collocamento, la dottrina dominante è nel senso che il lavoratore è titolare di un diritto alla stipulazione del contratto. Secondo un orienta mento minoritario (Pera, Diritto del lavoro, 1984, 504 ss.), con la pre sentazione del lavoratore al datore di lavoro si avrebbe automatica costi tuzione del rapporto di lavoro: in tal caso sarebbe applicabile il foro del luogo ove il rapporto si è costituito. Resta da chiedersi se la rapidità e funzionalità, principi cui è ispirato il rito del lavoro introdotto nel 1973, non restino frustrati ove la competenza sia sempre attribuita alle preture dei grandi centri urbani dove sono situate in gran parte le sedi delle mag giori imprese, e soprattutto ove a fronte di un ricorso presentato nel 1977 la decisione di mero rito con cui il pretore dichiara la propria incompe tenza sia pronunciata dieci anni dopo.

Sull'argomento, vedi specificamente: E. Pioli, nota a Cass. 29 giugno 1983, n. 4436, cit. e F. Ferroni, I criteri di individuazione della compe tenza per territorio nelle cause di lavoro ex art. 413 c.p.c., in Giust. civ., 1983, I, 3239. Inoltre, più in generale sull'art. 413, 2° comma, A. Proto Pisani (V. Andrioli, C.M. Barone, G. Pezzano), Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma, 1987, 299 ss. Inoltre, più in generale sull'art. 413, 2° comma, A. Proto Pisani, In tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, in Foro it., 1986, I, 326; Cosio D'Allura, Il giudice competente per territorio in materia di agenzia, in Dir. e pratica lav., 1986, 1071; Orsi, Competenza territoriale nel proces so del lavoro, in Dir. lav., 1977, II, 445; Frus, In tema di competenza per territorio nel nuovo processo del lavoro, in Giur. it., 1976, I, 2, 837; Martone, Alternatività ed esclusività dei fori territoriali del giudice del lavoro, in Dir. lav., 1974, I, 256; Napoletano, Fori speciali in materia di lavoro e continenza di cause, in Giur. it., 1973, I, 1, 1579.

Il Foro Italiano — 1990.

e) e derivava, in applicazione di entrambi i criteri, la compe tenza del Pretore di Roma quale giudice del luogo ove, a seguito dell'atto di avviamento, era sorta l'obbligazione e dove la stessa doveva essere adempiuta con la costituzione, in tale località, del

rapporto di lavoro.

2. - Il ricorso, secondo il procuratore generale, non è meritevo le di accoglimento.

Va, in primo luogo, precisato che, rientrando nella previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. le controversie relative alla mancata as sunzione dei lavoratori avviati obbligatoriamente (la giurisprudenza sul punto è ormai costante, v., da ultimo, Cass. 1° febbraio 1988, n. 892, Foro it., Rep. 1988, voce Lavoro e previdenza (controver sie), n. 54), il giudice competente per territorio deve essere indivi duato esclusivamente in applicazione dell'art. 413 c.p.c.

E poiché tale norma sia pure in via sussidiaria, e cioè nell'ipo tesi di inapplicabilità dei fori speciali previsti nel 2° comma, ri chiama esclusivamente gli art. 18 e (deve ritenersi implicitamente) 19 c.p.c., tutte le argomentazioni svolte con riferimento al foro dei rapporti obbligatori previsto nel successivo art. 20 non sono meritevoli di ulteriore approfondimento.

Quanto poi all'applicazione dei fori speciali previsti dalla cita ta norma, si deve confermare l'orientamento giurisprudenziale già reiteratamente espresso (v., tra le altre, Cass. 4 maggio 1983, n.

3069, id., Rep. 1983, voce cit., n. 52; 29 giugno 1983, n. 4436, id., 1984, I, 791; 25 marzo 1985, n. 2120, id., Rep. 1985, voce cit., n. 143) in ordine all'inapplicabilità del criterio del luogo ove è sorto il rapporto.

In conformità a tali premesse, il procuratore generale ha rite nuto che l'inidoneità dell'atto di avviamento a costituire il rap porto (anche nel caso di collocamento obbligatorio) costantemen te affermata dalla Corte di cassazione, non consente di superare la formulazione letterale della norma che all'origine del rapporto fa tassativo riferimento. Né le argomentazioni svolte in sede di ricorso sono tali da giustificare un superamento dell'indirizzo

giurisprudenziale ora richiamato, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un foro previsto in via alternativa e non esclusiva e la cui determinazione, in presenza del solo atto di avviamento al lavoro, potrebbe rilevarsi estremamente difficile

presupponendo, in caso di aziende con più dipendenze sul territo rio nazionale, l'individuazione della dislocazione dell'ufficio (o della persona) legittimato a stipulare il contratto di lavoro.

E poiché la stessa argomentazione deve valere anche per il foro della dipendenza cui è addetto il lavoratore (che egualmente pre suppone la costituzione del rapporto), deve confermarsi il princi pio che, nelle controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore avviato obbligatoriamente, il giudice competente è quello del «luogo ove si trova l'azienda» con riferimento, peraltro, non alla sede legale (come nel caso di diretta applicabilità dell'art. 19 c.p.c.), ma alla sede nella quale si accentrano i poteri di dire zione e amministrazione dell'impresa (in tal senso la Cassazione — v., da ultimo sent. 30 gennaio 1985, n. 590, id., Rep. 1985, voce cit., n. 134 — ha precisato il relativo criterio di collegamen to previsto nel 2° comma dell'art. 413 c.p.c.).

Cosi precisati i principi di diritto applicabili, deve comunque confermarsi l'indicazione operata dal Pretore di Roma in quanto dalla documentazione agli atti emerge che la società convenuta ha in Torino la sua sede effettiva.

La corte, condividendo le suesposte considerazioni, che fa pro prie, decide in conformità.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 febbraio

1990, n. 796; Pres. Scansano, Est. Sensale, P.M. Simeone

(conci, conf.); Soc. f.lli Turati ed altri (Aw. Terranova, Scar pa) c. Min. finanze (Aw. dello Stato La Porta). Dichiara inam

missibile ricorso avverso Cass. 20 dicembre 1986, n. 7783.

Revocazione (giudizio di) — Sentenza della Cassazione — Que stione irrilevante di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 395).

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