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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezione lavoro; sentenza 9 maggio 1990, n....

Date post: 31-Jan-2017
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sezione lavoro; sentenza 9 maggio 1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (concl. diff.); Inps (Avv. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curcio (Avv. Agostini, Crispino). Conferma Trib. Siracusa 13 dicembre 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2509/2510-2511/2512 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184846 . Accessed: 25/06/2014 10:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 10:35:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 9 maggio 1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (concl.diff.); Inps (Avv. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curcio (Avv. Agostini, Crispino). Conferma Trib.Siracusa 13 dicembre 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2509/2510-2511/2512Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184846 .

Accessed: 25/06/2014 10:35

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dall'art. 6, 2° comma 1. 824/71 che prevede a carico degli enti

erogatori l'obbligo di liquidare tempestivamente le pensioni; dal

l'art. 6 d.l. 261/74 che espressamente parla di 'personale colloca

to in quiescenza a norma della 1. 24 maggio 1970 n. 336' e che,

ponendo il divieto per tale personale di avere e di mantenere im

pieghi ed incarichi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, ecc risulterebbe manifestamente eccessivo se riferito a sog

getti collocati a riposo senza diritto a pensione e con il solo incre

mento dell'indennità di anzianità; ed infine, a tutte le altre nume

rose disposizioni delle citate leggi in cui l'espressione 'colloca

mento a riposo è usata con immediato e funzionale riferimento'

al conseguimento del diritto a pensione». Né si può ritenere che tale interpretazione contrasti con la ratio

della legislazione in esame, perché proprio lo scopo di favorire

in modo razionale e responsabile lo sfoltimento dei ruoli della

pubblica amministrazione, consigliava di limitare l'esodo a quei

dipendenti che, già avanti negli anni e prossimi all'acquisto del

diritto a pensione, risultavano più meritevoli del beneficio e, nel

contempo, apparivano, quanto meno in linea di massima, meno

idonei alla prosecuzione di un proficuo servizio.

Cosi accertata la sussistenza del necessario nesso tra colloca

mento a riposo anticipato e diritto al trattamento pensionistico, resta da aggiungere che i requisiti richiesti per la spettanza di

tale diritto devono sussistere al momento della domanda di collo

camento a riposo anticipato e, comunque, non oltre la scadenza

del termine per la sua presentazione e cioè entro il 19 ottobre

1974. Soltanto per il requisito dell'età pensionabile ridotta — co

me si è visto — è stato espressamente ed eccezionalmente previ

sto, dal comma 2° dell'art. 4 1. 824/71, che esso possa essere

raggiunto, previo mantenimento in servizio, dopo l'anzidetto mo

mento e non oltre il 31 dicembre 1979; ma è proprio l'ecceziona

lità di tale previsione a confermare che l'altro autonomo requisi to dell'anzianità di servizio deve invece sussistere al 19 ottobre

1974 (v. sent. 201/84, cit.). Non può, quindi, trovare accogli mento la tesi del resistente secondo cui sarebbe sufficiente che

tale requisito esista al momento dell'effettivo collocamento a

riposo». Si deve, pertanto, affermare l'esattezza della sentenza impu

gnata, in quanto soltanto il requisito dell'età pensionabile ridotta

può essere raggiunto mediante il mantenimento in servizio non

oltre il 31 dicembre 1979, mentre l'altro requisito dell'anzianità

di servizio deve sussistere al 19 ottobre 1974 non essendo suffi

ciente che il requisito medesimo sussista al momento dell'effetti

vo collocamento a riposo (in tal senso sent. n. 6591 del 3 dicem

bre 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1084 e n. 6095 del 24 no

vembre 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1033). Ne consegue il rigetto del ricorso principale, restando assorbito

il ricorso incidentale condizionato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 maggio

1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (conci,

diff.); Inps (Aw. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curdo (Avv.

Agostini, Crispino). Conferma Trib. Siracusa 13 dicembre 1986.

Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Requisito contri

butivo — Maturazione successiva alla domanda — Ammissibi

lità (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema

di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale ob

bligatoria, art. 18).

Il requisito contributivo necessario al conseguimento dell'assegno di invalidità può essere perfezionato anche dopo la domanda

dell'assicurato, nel corso tanto del procedimento amministrati

vo quanto di quello giudiziario. (1)

(1) Revirement della Cassazione obbligato da Corte cost. 27 giugno

1989, n. 355, Foro it., 1989,1, 2046, con nota di richiami, che ha dichia

rato l'incostituzionalià dell'art. 18 d.p.r. 488/68, nella parte in cui am

metteva il perfezionamento del requisito contributivo successivamente al

la presentazione della domanda solo per i lavoratori autonomi e non an

che per quelli dipendenti, secondo l'interpretazione datane da Cass., sez.

Il Foro Italiano — 1990.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 17 ottobre - 5

novembre 1984 il Pretore di Siracusa — decidendo, dopo l'esple tamento di consulenza tecnica, sulla domanda che la signora An

na Maria Curcio, esercente attività di commercio, aveva propo sto nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato I'll novembre

1983 — riconosceva il diritto della predetta alla pensione d'inva

lidità con decorrenza dal 27 febbraio 1980 e cioè dalla data della

richiesta amministrativa.

Avverso tale pronuncia l'Inps interponeva gravame avanti al

Tribunale di Siracusa che, con sentenza di parziale riforma del

13 dicembre 1986, dichiarava il diritto dell'attrice all'assegno or

dinario d'invalidità a decorrere soltanto dal 1° settembre 1985.

Il tribunale, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della

domanda sollevata dall'Inps in base all'art. 18 d.p.r. n. 488 del

1968 per avere l'assicurata perfezionato il requisito dell'anno di

contribuzione nel quinquennio solo il 31 agosto 1985, osservava

che il requisito contributivo costituiva una condizione dell'azione

che doveva sussistere al momento della decisione, il che si ricava

va proprio dalla lettura del suddetto art. 18.

Considerava invero che, rispetto al contenzioso amministrati

vo, identica ragione sussisteva nell'ipotesi in cui il suddetto requi sito sopraggiungesse dopo la proposizione della domanda giudi

ziale, il che, semmai, poteva incidere sulla regolamentazione delle

spese giudiziali. Il tribunale svolgeva poi ulteriori rilievi sulla possibilità di au

torizzazione dell'assicurato alla prosecuzione dell'assicurazione me

diante versamenti volontari (richiamava peraltro la sentenza 16

luglio 1985, n. 4204 di questa corte, Foro it., Rep. 1985, voce

Previdenza sociale, n. 966). Contro tale sentenza l'Inps proponeva ricorso a questa corte

formulato in un solo motivo, cui la Curcio resisteva con controri

corso presentando altresì memoria. A seguito di nuova convoca

zione della camera di consiglio, la presente decisione è stata adot

tata il 27 giugno 1989.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo l'Inps denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica zione dell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488.

Osservato che con tale norma è stato posto, per la validità dei

requisiti, un limite massimo costituito dalla chiusura dell 'iter am

ministrativo al che la legge ha solo derogato per il requisito sani

tario che si ricollega invero ad un principio di discrezionalità tec

nica (art. 149 disp. att. c.p.c.), l'istituto ricorrente considera che, non avendo il legislatore diversamente disposto, deve escludersi

che il perfezionamento del requisito contributivo, ove intervenuto

dopo la chiusura del suddetto iter, possa essere ritenuto utile ai

fini della verifica dei presupposti necessari per la sussistenza del

diritto in contestazione, stante invero la differenza tra la sede

amministrativa e quella giudiziaria. Aggiunge che comunque il

successivo perfezionamento del suddetto requisito contributivo non

sarebbe inutilmente acquisito potendo invero essere fatto valere

dall'assicurato con riferimento ad eventuale successiva domanda

amministrativa: la sopravvivenza del requisito contributivo nel cor

so del giudizio non può invece ritenersi idonea a realizzare la

fattispecie costitutiva del diritto al trattamento d'invalidità e ciò

anche perché, in relazione alla nuova situazione maturatasi, si

verrebbe a prescindere dal presupposto essenziale della preventiva

presentazione della domanda in sede amministrativa (ricorda in

proposito la sentenza di questa corte n. 5092/83, id., Rep. 1983,

voce cit., n. 853). Tutto ciò richiamato, osserva il collegio come le argomentazio

ni dell'istituto ricorrente siano in sé coerenti con quello che è

stato l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa corte la

quale — pur considerando che il requisito contributivo rientrava

fra le condizioni dell'azione (cfr., ad es., le sentenze 21 agosto

1981, n. 4961, id., Rep. 1982, voce cit., n. 566 e 5 novembre

1983, n. 6553, id., Rep. 1983, voce cit., n. 848) — aveva però ritenuto che, rispetto al principio generale dell'utile sopravvenienza di tali elementi anche nel corso del giudizio di merito e fino alla

un., 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 818; 15 ottobre 1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e

Nuova giur. civ., 1988, I, 111, con nota di Luciani e Riv. giur. lav.,

1987, III, 512, con nota di Agostini; 15 ottobre 1987, n. 7627, Foro

it., 1987, I, 2911, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA 2512

pronuncia della sentenza, operava una specifica deroga desumibi

le dall'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, modificativo, tra l'al

tro, dell'art. 62 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e ciò stante la parti colarità del sistema previdenziale e le esigenze connesse al proce dimento amministrativo. D'altra parte, la perfezionabilità del

requisito contributivo anche dopo la richiesta ammnistrativa e fi

no alla definizione del relativo procedimento era resa espressa mente possibile solo per determinate categorie di lavoratori auto

nomi e per i braccianti agricoli e ciò in base alla specifica previ sione del 3° comma del suddetto art. 18 (cfr. sez. un. 15 ottobre

1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e n. 7627, id.,

1987, I, 2977, nonché quella 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep.

1987, voce cit., n. 818). Al che è però da aggiungere che tale

possibilità di perfezionamento del detto requisito anche durante

le fasi del procedimento amministrativo era stata di fatto ammes

sa dall'Inps altresì nei confronti dei lavoratori dipendenti in ge nere e, in tal caso, nelle relative controversie siffatto comporta mento processuale si risolveva nella mancata proposizione della

relativa questione. Ma per quanto concerneva la perfezionabilità di un tale requi

sito dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo e nel

corso di quello giudiziario, essa era stata costantemente esclusa

dalla giurisprudenza di questa corte la quale aveva ritenuto che — in materia di prestazioni di invalidità — solo il requisito sani

tario potesse sopravvenire anche nel corso di tale procedimento e ciò a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., sub art. 9 1. 11 ago sto 1973 n. 533, che aveva del resto realizzato l'ulteriore sviluppo di un consolidato orientamento (cfr., ad es., la sentenza 22 mar

zo 1979, n. 1659, id., Rep. 1979, voce cit., n. 510 e i richiami

in essa contenuti).

Peraltro, la Corte costituzionale con l'ordinanza 24 marzo 1988, n. 349 (id., 1988, I, 3494) dichiarava la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale della disposizione di

cui al suddetto 3° comma dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968 in

riferimento all'art. 3 della legge fondamentale.

Tuttavia, prima della pubblicazione della decisione della pre sente controversia la stessa Corte costituzionale, riesaminando il

problema ha pronunciato la sentenza 27 giugno 1989, n. 355 (id.,

1989, I, 2046) nella quale ha invece dichiarato l'illegittimità del

suddetto art. 18 «nella parte in cui esclude che, ai fini del conse

guimento della pensione d'invalidità da parte dei lavoratori di

pendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato an

che posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del suc

cessivo procedimento amministrativo o giudiziario». Con tale pronuncia — della quale questa corte, non essendo

ancora stata pubblicata la decisione della controversia, deve in

ogni caso tener conto d'ufficio analogamente che nell'ipotesi di

ius superveniens (per il che è stata, per l'appunto, nuovamente

convocata la camera di consiglio) — la Corte costituzionale ha,

pertanto, cancellato con efficacia ex tunc dalla suddetta norma

dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968 la disposizione in essa contenu

ta che, implicitamente ma univocamente, sanciva per quella con dizione dell'azione costituita dal requisito contributivo (o, si os

serva, dal comprovato svolgimento da parte dell'assicurato di at

tività lavorativa determinante effetti di automaticità contributiva a norma dell'art. 40 1. 30 aprile 1969 n. 153) la deroga al generale

principio giuridico (ispirato, tra l'altro, a evidenti esigenze di eco nomia processuale) della possibilità di sopravvenienza nel corso, non solo del procedimento amministrativo, ma altresì' di quello

giudiziario, il che costituisce l'aspetto più saliente e nuovo della

pronuncia stessa.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, formulata con espresso riferimento ai lavoratori dipendenti, ma

dalla motivazione della decisione appare evidente che la pronun cia ha eliminato in via generale dalla norma quella disposizione in essa contenuta che — come già detto — sanciva la suddetta

deroga (il che riguardava in modo più penetrante e limitativo i

lavoratori dipendenti diversi dai braccianti agricoli). Al riguardo l'iter argomentativo seguito dalla sentenza della

Corte costituzionale appare chiaramente diretto (stante peraltro il primario riferimento all'art. 3 Cost.) ad adeguare — in relazio

ne al profilo di cui trattasi — la posizione dei lavoratori dipen denti in generale a quella delle categorie di cui al 3° comma del

l'art. 18, laddove sono significativi il costante riferimento altresì

al procedimento giudiziario e inoltre la considerazione che «l'e

sclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti dall'ambi

to di operatività della norma che prevede la possibilità del conse

II Foro Italiano — 1990.

guimento del requisito contributivo anche durante il procedimen to amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale giustificazio ne». Ancora rilevante è poi la precisazione secondo cui andava

dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in

cui non prevedeva anche i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della

domanda, potesse risultare perfezionato prima della definizione

di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o

giudiziaria, rimanendo assorbite le altre censure elevate nelle or

dinanze di remissione (concernenti altresì gli art. 35, 1° comma, e 38, 1° comma, Cost.).

La portata della decisione della Corte costituzionale è stata perciò

quella della riconosciuta incostituzionalità, nell'ambito dell'inte

ra disciplina dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968, della disposizione che comunque escludeva la perfezionabilità del requisito contri

butivo dopo il compimento del procedimento amministrativo e

comunque nel corso di quello giudiziario. Una diversa interpretazione del decisium, nel senso cioè della

limitazione della sua portata (per quanto concerne la perfeziona bilità del requisito contributivo anche nel corso del procedimento

giudiziario) ai soli lavoratori dipendenti, capovolgerebbe la pre cedente situazione — che era comunque più favorevole ai lavora

tori autonomi (oltreché ai braccianti agricoli) — determinando

una discriminazione di segno opposto manifestamente confliggente con quell'esigenza di razionalità che la corte ha inteso univoca

mente ed espressamente soddisfare.

In base a tali ragioni, giuridicamente esatta risulta la decisione

del Tribunale di Siracusa che nei confronti della signora Curdo — esercente attività di commercio — ha ritenuto utilmente perfe zionato il requisito contributivo nel corso del procedimento giu diziario riconoscendo il diritto all'assegno ordinario d'invalidità

(cui si applica la regola già dettata per la pensione d'invalidità) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Infatti, il requisito contributivo deve essere ormai considerato

alla stregua di qualunque altra condizionè dell'azione.

Il ricorso dell'Inps si rivela, pertanto, infondato e deve essere

rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 maggio

1990, n. 3783; Pres. Onnis, Est. Battaglia, P.M. La Valva

(conci, diff.); Fulgenzi (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Catala

no, Maresca, Angelo). Cassa Trib. Isernia 10 gennaio 1986.

Previdenza sociale — Pensione di invalidità — Soppressione —

Giudizio di comparazione — Giudizio sull'inesistenza origina ria dei presupposti della pensione — Illegittimità (R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi

e per la disoccupazione involontaria, art. 10).

(1-2) Quanto alla seconda massima, v., in senso conforme, Cass., sez.

un., 12 novembre 1983, n. 6713, Foro it., 1984, I, 754, con nota di richiami.

Quanto, invece, alla questione relativa al giudizio conseguente all'im

pugnativa del provvedimento dell'Inps con il quale viene «revocata» la

pensione di invalidità, questione sulla quale sarebbe opportuno un inter vento delle sezioni unite, si segnalano due indirizzi giurisprudenziali con trastanti: da un lato, infatti, si dice che la soppressione della pensione può ricollegarsi oltre che all'avvenuto accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito anche alla verifica della mancanza dei presupposti medico-legali ab origine posti a fondamento della conces sione della pensione (Cass. 21 aprile 1988, n. 3113, id., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 892; 10 febbraio 1988, n. 1434, ibid., n. 893; 15

maggio 1987, n. 4510, id., Rep. 1987, voce cit., n. 814; 11 aprile 1987, n. 3652, ibid., n. 918; 4 aprile 1987, n. 3291, ibid., n. 919; 19 settembre

1986, n. 5688, id., Rep. 1986, voce cit., n. 900; 9 aprile 1986, n. 2485, ibid., n. 905 ; 5 novembre 1985, n. 5388, ibid., n. 915; 13 dicembre 1985, n. 6326, id., Rep. 1985, voce cit., n. 985; 4 dicembre 1984, n. 6362, ibid., n. 1001; 8 maggio 1984, n. 2809, id., Rep. 1984, voce cit., n. 709; e fra i giudici di merito, Trib. Torino 23 dicembre 1987, id., Rep. 1988,

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