sezione lavoro; sentenza 9 maggio 1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (concl.diff.); Inps (Avv. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curcio (Avv. Agostini, Crispino). Conferma Trib.Siracusa 13 dicembre 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2509/2510-2511/2512Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184846 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dall'art. 6, 2° comma 1. 824/71 che prevede a carico degli enti
erogatori l'obbligo di liquidare tempestivamente le pensioni; dal
l'art. 6 d.l. 261/74 che espressamente parla di 'personale colloca
to in quiescenza a norma della 1. 24 maggio 1970 n. 336' e che,
ponendo il divieto per tale personale di avere e di mantenere im
pieghi ed incarichi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, ecc risulterebbe manifestamente eccessivo se riferito a sog
getti collocati a riposo senza diritto a pensione e con il solo incre
mento dell'indennità di anzianità; ed infine, a tutte le altre nume
rose disposizioni delle citate leggi in cui l'espressione 'colloca
mento a riposo è usata con immediato e funzionale riferimento'
al conseguimento del diritto a pensione». Né si può ritenere che tale interpretazione contrasti con la ratio
della legislazione in esame, perché proprio lo scopo di favorire
in modo razionale e responsabile lo sfoltimento dei ruoli della
pubblica amministrazione, consigliava di limitare l'esodo a quei
dipendenti che, già avanti negli anni e prossimi all'acquisto del
diritto a pensione, risultavano più meritevoli del beneficio e, nel
contempo, apparivano, quanto meno in linea di massima, meno
idonei alla prosecuzione di un proficuo servizio.
Cosi accertata la sussistenza del necessario nesso tra colloca
mento a riposo anticipato e diritto al trattamento pensionistico, resta da aggiungere che i requisiti richiesti per la spettanza di
tale diritto devono sussistere al momento della domanda di collo
camento a riposo anticipato e, comunque, non oltre la scadenza
del termine per la sua presentazione e cioè entro il 19 ottobre
1974. Soltanto per il requisito dell'età pensionabile ridotta — co
me si è visto — è stato espressamente ed eccezionalmente previ
sto, dal comma 2° dell'art. 4 1. 824/71, che esso possa essere
raggiunto, previo mantenimento in servizio, dopo l'anzidetto mo
mento e non oltre il 31 dicembre 1979; ma è proprio l'ecceziona
lità di tale previsione a confermare che l'altro autonomo requisi to dell'anzianità di servizio deve invece sussistere al 19 ottobre
1974 (v. sent. 201/84, cit.). Non può, quindi, trovare accogli mento la tesi del resistente secondo cui sarebbe sufficiente che
tale requisito esista al momento dell'effettivo collocamento a
riposo». Si deve, pertanto, affermare l'esattezza della sentenza impu
gnata, in quanto soltanto il requisito dell'età pensionabile ridotta
può essere raggiunto mediante il mantenimento in servizio non
oltre il 31 dicembre 1979, mentre l'altro requisito dell'anzianità
di servizio deve sussistere al 19 ottobre 1974 non essendo suffi
ciente che il requisito medesimo sussista al momento dell'effetti
vo collocamento a riposo (in tal senso sent. n. 6591 del 3 dicem
bre 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1084 e n. 6095 del 24 no
vembre 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1033). Ne consegue il rigetto del ricorso principale, restando assorbito
il ricorso incidentale condizionato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 maggio
1990, n. 3808; Pres. ed est. Panzarani, P.M. La Valva (conci,
diff.); Inps (Aw. Ricci, Angelo, Maresca) c. Curdo (Avv.
Agostini, Crispino). Conferma Trib. Siracusa 13 dicembre 1986.
Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Requisito contri
butivo — Maturazione successiva alla domanda — Ammissibi
lità (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema
di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale ob
bligatoria, art. 18).
Il requisito contributivo necessario al conseguimento dell'assegno di invalidità può essere perfezionato anche dopo la domanda
dell'assicurato, nel corso tanto del procedimento amministrati
vo quanto di quello giudiziario. (1)
(1) Revirement della Cassazione obbligato da Corte cost. 27 giugno
1989, n. 355, Foro it., 1989,1, 2046, con nota di richiami, che ha dichia
rato l'incostituzionalià dell'art. 18 d.p.r. 488/68, nella parte in cui am
metteva il perfezionamento del requisito contributivo successivamente al
la presentazione della domanda solo per i lavoratori autonomi e non an
che per quelli dipendenti, secondo l'interpretazione datane da Cass., sez.
Il Foro Italiano — 1990.
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 17 ottobre - 5
novembre 1984 il Pretore di Siracusa — decidendo, dopo l'esple tamento di consulenza tecnica, sulla domanda che la signora An
na Maria Curcio, esercente attività di commercio, aveva propo sto nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato I'll novembre
1983 — riconosceva il diritto della predetta alla pensione d'inva
lidità con decorrenza dal 27 febbraio 1980 e cioè dalla data della
richiesta amministrativa.
Avverso tale pronuncia l'Inps interponeva gravame avanti al
Tribunale di Siracusa che, con sentenza di parziale riforma del
13 dicembre 1986, dichiarava il diritto dell'attrice all'assegno or
dinario d'invalidità a decorrere soltanto dal 1° settembre 1985.
Il tribunale, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della
domanda sollevata dall'Inps in base all'art. 18 d.p.r. n. 488 del
1968 per avere l'assicurata perfezionato il requisito dell'anno di
contribuzione nel quinquennio solo il 31 agosto 1985, osservava
che il requisito contributivo costituiva una condizione dell'azione
che doveva sussistere al momento della decisione, il che si ricava
va proprio dalla lettura del suddetto art. 18.
Considerava invero che, rispetto al contenzioso amministrati
vo, identica ragione sussisteva nell'ipotesi in cui il suddetto requi sito sopraggiungesse dopo la proposizione della domanda giudi
ziale, il che, semmai, poteva incidere sulla regolamentazione delle
spese giudiziali. Il tribunale svolgeva poi ulteriori rilievi sulla possibilità di au
torizzazione dell'assicurato alla prosecuzione dell'assicurazione me
diante versamenti volontari (richiamava peraltro la sentenza 16
luglio 1985, n. 4204 di questa corte, Foro it., Rep. 1985, voce
Previdenza sociale, n. 966). Contro tale sentenza l'Inps proponeva ricorso a questa corte
formulato in un solo motivo, cui la Curcio resisteva con controri
corso presentando altresì memoria. A seguito di nuova convoca
zione della camera di consiglio, la presente decisione è stata adot
tata il 27 giugno 1989.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo l'Inps denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applica zione dell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488.
Osservato che con tale norma è stato posto, per la validità dei
requisiti, un limite massimo costituito dalla chiusura dell 'iter am
ministrativo al che la legge ha solo derogato per il requisito sani
tario che si ricollega invero ad un principio di discrezionalità tec
nica (art. 149 disp. att. c.p.c.), l'istituto ricorrente considera che, non avendo il legislatore diversamente disposto, deve escludersi
che il perfezionamento del requisito contributivo, ove intervenuto
dopo la chiusura del suddetto iter, possa essere ritenuto utile ai
fini della verifica dei presupposti necessari per la sussistenza del
diritto in contestazione, stante invero la differenza tra la sede
amministrativa e quella giudiziaria. Aggiunge che comunque il
successivo perfezionamento del suddetto requisito contributivo non
sarebbe inutilmente acquisito potendo invero essere fatto valere
dall'assicurato con riferimento ad eventuale successiva domanda
amministrativa: la sopravvivenza del requisito contributivo nel cor
so del giudizio non può invece ritenersi idonea a realizzare la
fattispecie costitutiva del diritto al trattamento d'invalidità e ciò
anche perché, in relazione alla nuova situazione maturatasi, si
verrebbe a prescindere dal presupposto essenziale della preventiva
presentazione della domanda in sede amministrativa (ricorda in
proposito la sentenza di questa corte n. 5092/83, id., Rep. 1983,
voce cit., n. 853). Tutto ciò richiamato, osserva il collegio come le argomentazio
ni dell'istituto ricorrente siano in sé coerenti con quello che è
stato l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa corte la
quale — pur considerando che il requisito contributivo rientrava
fra le condizioni dell'azione (cfr., ad es., le sentenze 21 agosto
1981, n. 4961, id., Rep. 1982, voce cit., n. 566 e 5 novembre
1983, n. 6553, id., Rep. 1983, voce cit., n. 848) — aveva però ritenuto che, rispetto al principio generale dell'utile sopravvenienza di tali elementi anche nel corso del giudizio di merito e fino alla
un., 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 818; 15 ottobre 1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e
Nuova giur. civ., 1988, I, 111, con nota di Luciani e Riv. giur. lav.,
1987, III, 512, con nota di Agostini; 15 ottobre 1987, n. 7627, Foro
it., 1987, I, 2911, con nota di richiami.
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PARTE PRIMA 2512
pronuncia della sentenza, operava una specifica deroga desumibi
le dall'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, modificativo, tra l'al
tro, dell'art. 62 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e ciò stante la parti colarità del sistema previdenziale e le esigenze connesse al proce dimento amministrativo. D'altra parte, la perfezionabilità del
requisito contributivo anche dopo la richiesta ammnistrativa e fi
no alla definizione del relativo procedimento era resa espressa mente possibile solo per determinate categorie di lavoratori auto
nomi e per i braccianti agricoli e ciò in base alla specifica previ sione del 3° comma del suddetto art. 18 (cfr. sez. un. 15 ottobre
1987, n. 7626, id., Rep. 1988, voce cit., n. 873 e n. 7627, id.,
1987, I, 2977, nonché quella 2 novembre 1987, n. 8051, id., Rep.
1987, voce cit., n. 818). Al che è però da aggiungere che tale
possibilità di perfezionamento del detto requisito anche durante
le fasi del procedimento amministrativo era stata di fatto ammes
sa dall'Inps altresì nei confronti dei lavoratori dipendenti in ge nere e, in tal caso, nelle relative controversie siffatto comporta mento processuale si risolveva nella mancata proposizione della
relativa questione. Ma per quanto concerneva la perfezionabilità di un tale requi
sito dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo e nel
corso di quello giudiziario, essa era stata costantemente esclusa
dalla giurisprudenza di questa corte la quale aveva ritenuto che — in materia di prestazioni di invalidità — solo il requisito sani
tario potesse sopravvenire anche nel corso di tale procedimento e ciò a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., sub art. 9 1. 11 ago sto 1973 n. 533, che aveva del resto realizzato l'ulteriore sviluppo di un consolidato orientamento (cfr., ad es., la sentenza 22 mar
zo 1979, n. 1659, id., Rep. 1979, voce cit., n. 510 e i richiami
in essa contenuti).
Peraltro, la Corte costituzionale con l'ordinanza 24 marzo 1988, n. 349 (id., 1988, I, 3494) dichiarava la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale della disposizione di
cui al suddetto 3° comma dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968 in
riferimento all'art. 3 della legge fondamentale.
Tuttavia, prima della pubblicazione della decisione della pre sente controversia la stessa Corte costituzionale, riesaminando il
problema ha pronunciato la sentenza 27 giugno 1989, n. 355 (id.,
1989, I, 2046) nella quale ha invece dichiarato l'illegittimità del
suddetto art. 18 «nella parte in cui esclude che, ai fini del conse
guimento della pensione d'invalidità da parte dei lavoratori di
pendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato an
che posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del suc
cessivo procedimento amministrativo o giudiziario». Con tale pronuncia — della quale questa corte, non essendo
ancora stata pubblicata la decisione della controversia, deve in
ogni caso tener conto d'ufficio analogamente che nell'ipotesi di
ius superveniens (per il che è stata, per l'appunto, nuovamente
convocata la camera di consiglio) — la Corte costituzionale ha,
pertanto, cancellato con efficacia ex tunc dalla suddetta norma
dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968 la disposizione in essa contenu
ta che, implicitamente ma univocamente, sanciva per quella con dizione dell'azione costituita dal requisito contributivo (o, si os
serva, dal comprovato svolgimento da parte dell'assicurato di at
tività lavorativa determinante effetti di automaticità contributiva a norma dell'art. 40 1. 30 aprile 1969 n. 153) la deroga al generale
principio giuridico (ispirato, tra l'altro, a evidenti esigenze di eco nomia processuale) della possibilità di sopravvenienza nel corso, non solo del procedimento amministrativo, ma altresì' di quello
giudiziario, il che costituisce l'aspetto più saliente e nuovo della
pronuncia stessa.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, formulata con espresso riferimento ai lavoratori dipendenti, ma
dalla motivazione della decisione appare evidente che la pronun cia ha eliminato in via generale dalla norma quella disposizione in essa contenuta che — come già detto — sanciva la suddetta
deroga (il che riguardava in modo più penetrante e limitativo i
lavoratori dipendenti diversi dai braccianti agricoli). Al riguardo l'iter argomentativo seguito dalla sentenza della
Corte costituzionale appare chiaramente diretto (stante peraltro il primario riferimento all'art. 3 Cost.) ad adeguare — in relazio
ne al profilo di cui trattasi — la posizione dei lavoratori dipen denti in generale a quella delle categorie di cui al 3° comma del
l'art. 18, laddove sono significativi il costante riferimento altresì
al procedimento giudiziario e inoltre la considerazione che «l'e
sclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti dall'ambi
to di operatività della norma che prevede la possibilità del conse
II Foro Italiano — 1990.
guimento del requisito contributivo anche durante il procedimen to amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale giustificazio ne». Ancora rilevante è poi la precisazione secondo cui andava
dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme nella parte in
cui non prevedeva anche i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della
domanda, potesse risultare perfezionato prima della definizione
di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o
giudiziaria, rimanendo assorbite le altre censure elevate nelle or
dinanze di remissione (concernenti altresì gli art. 35, 1° comma, e 38, 1° comma, Cost.).
La portata della decisione della Corte costituzionale è stata perciò
quella della riconosciuta incostituzionalità, nell'ambito dell'inte
ra disciplina dell'art. 18 d.p.r. n. 488 del 1968, della disposizione che comunque escludeva la perfezionabilità del requisito contri
butivo dopo il compimento del procedimento amministrativo e
comunque nel corso di quello giudiziario. Una diversa interpretazione del decisium, nel senso cioè della
limitazione della sua portata (per quanto concerne la perfeziona bilità del requisito contributivo anche nel corso del procedimento
giudiziario) ai soli lavoratori dipendenti, capovolgerebbe la pre cedente situazione — che era comunque più favorevole ai lavora
tori autonomi (oltreché ai braccianti agricoli) — determinando
una discriminazione di segno opposto manifestamente confliggente con quell'esigenza di razionalità che la corte ha inteso univoca
mente ed espressamente soddisfare.
In base a tali ragioni, giuridicamente esatta risulta la decisione
del Tribunale di Siracusa che nei confronti della signora Curdo — esercente attività di commercio — ha ritenuto utilmente perfe zionato il requisito contributivo nel corso del procedimento giu diziario riconoscendo il diritto all'assegno ordinario d'invalidità
(cui si applica la regola già dettata per la pensione d'invalidità) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Infatti, il requisito contributivo deve essere ormai considerato
alla stregua di qualunque altra condizionè dell'azione.
Il ricorso dell'Inps si rivela, pertanto, infondato e deve essere
rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 maggio
1990, n. 3783; Pres. Onnis, Est. Battaglia, P.M. La Valva
(conci, diff.); Fulgenzi (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Catala
no, Maresca, Angelo). Cassa Trib. Isernia 10 gennaio 1986.
Previdenza sociale — Pensione di invalidità — Soppressione —
Giudizio di comparazione — Giudizio sull'inesistenza origina ria dei presupposti della pensione — Illegittimità (R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi
e per la disoccupazione involontaria, art. 10).
(1-2) Quanto alla seconda massima, v., in senso conforme, Cass., sez.
un., 12 novembre 1983, n. 6713, Foro it., 1984, I, 754, con nota di richiami.
Quanto, invece, alla questione relativa al giudizio conseguente all'im
pugnativa del provvedimento dell'Inps con il quale viene «revocata» la
pensione di invalidità, questione sulla quale sarebbe opportuno un inter vento delle sezioni unite, si segnalano due indirizzi giurisprudenziali con trastanti: da un lato, infatti, si dice che la soppressione della pensione può ricollegarsi oltre che all'avvenuto accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito anche alla verifica della mancanza dei presupposti medico-legali ab origine posti a fondamento della conces sione della pensione (Cass. 21 aprile 1988, n. 3113, id., Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 892; 10 febbraio 1988, n. 1434, ibid., n. 893; 15
maggio 1987, n. 4510, id., Rep. 1987, voce cit., n. 814; 11 aprile 1987, n. 3652, ibid., n. 918; 4 aprile 1987, n. 3291, ibid., n. 919; 19 settembre
1986, n. 5688, id., Rep. 1986, voce cit., n. 900; 9 aprile 1986, n. 2485, ibid., n. 905 ; 5 novembre 1985, n. 5388, ibid., n. 915; 13 dicembre 1985, n. 6326, id., Rep. 1985, voce cit., n. 985; 4 dicembre 1984, n. 6362, ibid., n. 1001; 8 maggio 1984, n. 2809, id., Rep. 1984, voce cit., n. 709; e fra i giudici di merito, Trib. Torino 23 dicembre 1987, id., Rep. 1988,
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