sezione lavoro; sentenza 16 ottobre 1990, n. 10093; Pres. Onnis, Est. Pontrandolfi, P.M. Lanni(concl. diff.); Enpao (Avv. Amato, Tesauro) c. Parigi e altri (Avv. Funari, Groffedo). Cassa Trib.Marsala 28 gennaio 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 2825/2826-2827/2828Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185682 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
con il sistema generale previdenziale ed assistenziale del settore
agricolo che prevede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori a
tempo indeterminato ma anche di quelli a tempo indeterminato.
In dottrina, infine, al prospettato timore che il lavoratore agri colo a tempo determinato, dovendosi per legge far riferimento
alle giornate lavorative svolte nell'anno precedente, venisse a
godere di una tutela particolare, è sufficiente ricordare che per tutti i lavoratori a tempo determinato (cfr. anche il 1° comma
della norma in esame) è fatto riferimento alla quantità di attivi
tà lavorativa prestata nell'anno precedente, ma con il limite di
durata massima stabilita in materia.
Ciò posto consegue il rigetto del ricorso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 otto
bre 1990, n. 10093; Pres. Onnis, Est. Pontrandolfi, P.M.
Lanni (conci, diff.); Enpao (Avv. Amato, Tesauro) c. Pari
gi e altri (Avv. Funari, Groffedo). Cassa Trib. Marsala 28
gennaio 1988.
Professioni intellettuali — Ostetriche transitate alle Usi esclusi
vamente iscritte all'Enpao — Divieto di prosecuzione del rap
porto assicurativo — Diritto alla restituzione dei contributi
o alla pensione di vecchiaia (L. 2 aprile 1980 n. 127, soppres sione dell'Enpao e nuova disciplina dei trattamenti assisten
ziali e previdenziali delle ostetriche, art. 3).
Le ostetriche, già obbligatoriamente iscritte all'Enpao e transi
tate alle Usi, che non fossero titolari di altro rapporto assicu
rativo prima dell'entrata in vigore della l. 2 aprile 1980 n.
127, non hanno diritto al mantenimento ed alla prosecuzione della originaria posizione assicurativa ed i contributi eventual
mente versati sono da ritenere senza titolo e non computabili ai fini dell'anzianità contributiva; esse, tuttavia, hanno dirit
to alla restituzione dei contributi versati nella gestione Enpao od al trattamento pensionistico qualora risulti completata l'an
zianità contributiva. (1)
Svolgimento del processo. — Le ostetriche indicate in epigra
fe, regolarmente assicurate presso l'Enpao quali libere profes
sioniste, al momento dell'istituzione del servizio sanitario na
zionale erano passate alla dipendenza della Usi. Poiché però
l'Enpao aveva loro comunicato che dopo tale data era venuta
meno la possibilità di proseguire nel versamento dei contributi
a norma della 1. 2 aprile 1980 n. 127, le ostetriche, ritenendo
acquisito il loro diritto alla pensione per l'avvenuto versamento
dei prescritti contributi e contestando che la suddetta normativa
potesse ad esse applicarsi, con ricorso del 18 giugno 1984 con
venivano l'Enpao e l'Usi 5 davanti al Pretore di Marsala per sentir dichiarare che quest'ultima era tenuta a versare all'Enpao i contributi assicurativi dal momento del loro passaggio all'uni
tà sanitaria e accertare il diritto a percepire la pensione dall'En
pao al raggiungimento del limite di età.
Il solo ente previdenziale si costituiva in giudizio e il pretore
adito, riuniti i ricorsi, con sentenza del 19 novembre 1986 riget tava le domande.
L'appello proposto dalle ostetriche avverso tale pronuncia ve
niva però accolto dal Tribunale di Marsala, che con decisione
(1) Non si riscontrano precedenti editi in termini.
In argomento, v., da ultimo, Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 624, Foro it., 1989, I, 582, con nota di richiami, che ha ritenuto infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 6° e 7° comma, 1. 2 aprile 1980 n. 127, nella parte in cui ha previsto, per le ostetriche
iscritte all'Enpao e contemporaneamente ad altra forma di previdenza
obbligatoria, la facoltà di proseguire l'assicurazione presso l'ente stes
so, subordinando ciò ad una espressa richiesta dell'interessata, entro
il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della !. 127/80, in riferimen
to all'art. 38, 2° comma, Cost.
Il Foro Italiano — 1991.
del 28 gennaio 1988 dichiarava il diritto delle attrici al tratta
mento pensionistico al raggiungimento dei limiti di età.
Riteneva detto giudice che l'art. 3, 6° comma, 1. 2 aprile 1980
n. 127, concedendo la facoltà di proseguire nell'assicurazione
presso l'Enpao alle ostetriche, che alla data di entrata in vigore della legge si trovassero sottoposte a duplice posizione previ
denziale, non preclude tale possibilità a coloro che, iscritte solo
all'Enpao al momento dell'entrata in vigore della legge, siano
state assicurate successivamente presso altro istituto assicurativo.
Avverso tale decisione l'Enpao propone ricorso per cassazio
ne affidato ad un unico complesso motivo. Resistono le ostetri
che proponendo ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione. — I due ricorsi, essendo proposti con
tro la medesima sentenza, vanno di ufficio riuniti.
Denunciando la violazione degli art. 2 e 3 1. 2 aprile 1980
n. 127, nonché vizi logici e di motivazione, sostiene l'Enpao che la legge suddetta ha vietato le nuove iscrizioni all'ente; ha
consentito alle ostetriche già iscritte di continuare nell'assicura
zione; ha vietato, dopo la data della sua entrata in vigore, la
continuazione dell'iscrizione all'Enpao delle ostetriche iscritte
ad altre forme di previdenza; ha previsto in via del tutto ecce
zionale la facoltà per le ostetriche, beneficiarie della doppia tu
tela previdenziale prima della sua entrata in vigore, di continua
re nell'assicurazione Enpao, prevedendo per chi non esercitava
tale facoltà la restituzione dei contributi.
Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria, ha errato
il tribunale a riconoscere loro tale facoltà, non motivando in
alcun modo sulle argomentazioni svolte da esso ricorrente nel
giudizio di merito. Aggiunge infine che nella specie non può parlarsi nemmeno
di diritto quesito, atteso che nessuna delle ostetriche aveva al
momento della seconda iscrizione maturato il diritto a pensione. Con il ricorso incidentale condizionato le resistenti, nel caso
che l'interpretazione dell'art. 3 suggerita dalI'Enpao fosse rite
nuta fondata, propongono la questione di legittimità costituzio
nale di detta norma per contrasto con gli art. 3 e 38 Cost.
Quest'ultimo ricorso è inammissibile, dato che non è necessa
rio impugnare una sentenza per proporre (o riproporre) una
denuncia di illlegittimità costituzionale, che può essere dalla parte sollevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere anche
rilevata di ufficio.
Sia pure in parte è invece fondato il ricorso principale. La 1. 2 aprile 1980 n. 127 ha previsto la soppressione dell'En
pao e il trasferimento della relativa gestione all'Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei medici, al momento in cui si sa
rebbe provveduto al riordinamento dei trattamenti previdenziali dei liberi professionisti e comunque alla scadenza di tre anni
dall'entrata in vigore della legge. Fino a questa legge l'iscrizione all'Enpao era obbligatoria per
tutte le ostetriche iscritte agli albi, fossero o non contempora neamente alle dipendenze di terzi.
Con l'art. 3, 4° comma, 1. n. 127 del 1980 si è stabilito invece
che le ostetriche iscritte ad altra forma di previdenza obbligato ria non possano essere più iscritte all'Enpao.
In deroga a questo divieto di doppia iscrizione, il 6° comma
del suddetto articolo ha previsto la facoltà per le ostetriche che, al momento dell'entrata in vigore della legge si fossero trovate
contemporaneamente iscritte all'Enpao e ad altra forma di pre videnza obbligatoria, di proseguire a loro domanda nell'iscri
zione all'Enpao. Non rientrando le attrici in quest'ultima categoria (perché al
momento dell'entrata in vigore della legge erano iscritte solo
all'Enpao e la situazione di incompatibilità è sorta solo tre anni
dopo all'epoca del loro passaggio alle dipendenze delle Usi) ha
ragione l'Enpao a sostenere che nei loro confronti trova appli
cazione non il 6° comma ma il 4° comma dell'art. 3. Esse cioè
non hanno alcuna possibilità di proseguire nel rapporto con l'En
pao e dal giorno della loro assunzione presso le Usi hanno au
tomaticamente e irrevocabilmente perso il diritto all'iscrizione
a detti enti: ne consegue che i contributi versati all'Enpao suc
cessivamente a tale data sono senza titolo e non sono computa
bili ai fini dell'anzianità contributiva. Detto questo, va però subito aggiunto che del tutto infondata
è la tesi dell'Enpao secondo la quale, a seguito della loro can
cellazione dall'ente, non spetti alle attrici né il diritto alla pen
sione al compimento del 60° anno di età, né il diritto alla resti
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2827 PARTE PRIMA 2828
tuzione dei contributi versati (vedi le comunicazioni inviate da
detti enti alle resistenti). L'ultimo comma dell'art. 3 stabilisce, infatti, che «le ostetri
che che cessano di appartenere all'ente senza aver maturato il
diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi
versati, maggiorati degli interessi al tasso legale». È inesatto quanto sostiene l'Enpao che questa agevolazione
è stata concessa solo alle ostetriche, che si trovavano nelle con
dizioni previste dal 6° comma (doppia iscrizione previdenziale al momento dell'entrata in vigore della legge), come incentivo
a non esercitare l'opzione di rimanere iscritte all'ente.
La norma in esame non contiene infatti alcun riferimento a
tale particolare situazione né è compresa nel 6° comma, dedica
to a regolare la doppia iscrizione al momento dell'entrata in
vigore della legge. La previsione della disposizione in un apposito e distinto com
ma e il suo evidente contenuto di carattere generale stanno in
vece ad indicare che essa si applica a tutte le ostetriche, che
comunque cessano di appartenere all'ente, avvenga tale cessa
zione per volontà dell'assicurata (che non abbia esercitato la
facoltà di proseguire nell'iscrizione all'Enpao) o per volontà di
legge (in casi in cui l'incompatibilità della doppia iscrizione sia sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della legge).
Ma obietta in via subordinata il ricorrente che «nessun diritto
quesito nella specie può essere invocato, atteso che nessuna del
la controparte aveva maturato il diritto a pensione al momento
(1° gennaio 1983) della seconda iscrizione».
Non è chiara la portata e il contenuto di tale rilievo.
Se con essa si vuole sostenere che il diritto alla pensione va
affermato solo nei confronti di quelle ostetriche che al momen
to della cancellazione non solo abiano l'anzianità contributiva
necessaria, ma abbiano anche compiuto l'età per la pensione di vecchiaia, l'obiezione sarebbe del tutto infondata.
La norma in esame parla infatti di maturazione del diritto
alla pensione e tale maturazione avviene nel momento in cui
l'assicurata abbia un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, mentre il raggiungimento del limite di età serve per il consegui mento della pensione: del resto, in questo senso è tutta la legi slazione in materia di assicurazione obbligatoria nel settore pri
vato, nel quale il lavoratore che abbia per qualsiasi causa cessa
to di essere assicurato presso un determinato ente, dopo aver
conseguito l'anzianità contributiva minima per la pensione, non
perde il diritto a percepire il trattamento previdenziale al rag
giungimento dell'età pensionabile. Non vi è dubbio, comunque, che la norma in esame vada
interpretata nel senso che, se al momento della cessazione di
appartenenza all'ente hanno un'anzianità contributiva inferiore
ai 15 anni, le ostetriche hanno diritto alla restituzione dei con
tributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale (norma
questa di favore data l'impossibilità di prosecuzione del rappor to e la non cumulabilità di questi contributi con gli altri versati
nella sua assicurazione obbligatoria); se, invece, la cessazione
di appartenenza all'ente avviene con un'anzianità contributiva
superiore ai 15 anni, esse non hanno diritto a restituzione alcu
na, perché, al compimento del 60° anno di età, conseguiranno la pensione in proporzione ai contributi versati.
Se il ricorrente con l'obiezione vuole sostenere, invece, che
il tribunale non ha compiuto tutti gli accertmenti necessari per affermare il diritto delle attrici alla pensione, tale rilievo è fon
dato e lo è tanto più dopo che, come si è detto sopra, in questa
ipotesi vale il principio dell'impossibilità della continuazione del
rapporto previdenziale con l'Enpao, dopo il passaggio delle at
trici alle dipendenze delle Usi. Occorre cosi compiere un accer
tamento di fatto, precluso a questo giudice, per verificare se
alla data del passaggio alle dipendenze delle Usi (e senza tener
conto dei contributi versati successivamente a tale data) ciascu
na delle attrici aveva o meno maturato l'anzianità contributiva
necessaria per conseguire, al raggiungimento del 60° anno di
età, la pensione. In caso positivo va accolta la domanda da
loro proposta in via principale di accertamento del diritto a pen sione: in caso negativo va accolta la domanda subordinata di
restituzione dei contributi versati con le maggiorazioni di legge. La sentenza va, quindi, cassata e la causa va rinviata al Tri
bunale di Trapani, per l'applicazione dei principi di diritto so
pra esposti.
Il Foro Italiano — 1991.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 agosto
1990, n. 7767; Pres. Bologna, Est. Rocchi, P.M. Dettori
(conci, conf.); Guizzardi (Avv. Mesiano, Minelii) c. Min.
finanze (Aw. dello Stato Criscuolo). Conferma Comm. trìb.
centrale 23 maggio 1985, n. 5069.
Registro (imposta di) — Concordato preventivo — Sentenza di
omologazione — Imposta proporzionale — Assoggettabilità
(R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art.
18; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di
registro, tariffa, parte I, ali. A, art. 8; d.p.r. 26 aprile 1986
n. 131, approvazione del testo unico delle disposizioni con
cernenti l'imposta di registro, tariffa, parte I, art. 8).
La sentenza che omologa il concordato preventivo è assoggetta ta all'imposta di registro proporzionale, tanto ai sensi della
prima parte dell'art. 8, lett. c), tariffa, parte prima, all. A
al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, quanto ai sensi dell'ultima
parte dell'art. 8, lett. a), tariffa, parte prima, ali. al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, contenente il nuovo testo unico sull'im
posta di registro. (1)
(1) In termini, v. Cass. 13 giugno 1990, n. 5769, Foro it., Rep. 1990, voce Registro, n. 207; 23 maggio 1990, n. 4665, ibid., n. 205 e Giust.
civ., 1990, I, 1962, con nota di G. Lo Cascio, Ancora sulla sentenza di omologazione del concordato e sulla sua assoggettabilità all'imposta di registro (in tale sentenza la precisazione della non assoggettabilità all'imposta di registro delle garanzie richieste dagli art. 124 e 130 1.
fall.); 9 aprile 1990, n. 2970, Foro it., Rep. 1990, voce cit-, n. 206
(in tema di concordato fallimentare); 24 febbraio 1987, n. 1951, id.,
Rep. 1987, voce cit., n. 219 (con riferimento alla normativa di cui al r.d. 3269/23); 4 febbraio 1986, n. 681, id., 1986, I, 921, alla cui nota redazionale si rinvia per il panorama di dottrina e giurisprudenza ante
riori, cui adde Cass. 10 luglio 1984, n. 4044, id., Rep. 1984, voce cit., n. 161 (in tema di concordato fallimentare). Fra le decisioni conformi si segnalano: Comm. trib. centrale 9 giugno 1990, n. 4500, id., Rep. 1990, voce cit., n. 209; 13 novembre 1989, n. 6601, ibid., n. 211; 19
aprile 1988, n. 3576, id., Rep. 1988, voce cit., n. 187; Comm. trib. I grado Pistoia 2 maggio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 222; contra, Comm. trib. I grado Macerata 9 gennaio 1990, id., Rep. 1990, voce
cit., n. 212; Comm. trib. I grado Lucca 13 luglio 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 379; Comm. trib. I grado Lanciano 28 ottobre 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 213; Comm. trib. I grado Prato 16 marzo 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 223; Comm. trib. centrale 3 ottobre 1986, n. 7462, ibid., n. 221. V. anche Comm. trib. II grado Pistoia 13 feb braio 1990, n. 101, Corriere trib., 1990, 2121; Comm. trib., I grado Macerata 21 febbraio 1989, n. 233, id., 1989, 1768 (m.). Per Comm. trib. centrale 21 settembre 1990, n. 6010, Foro it., Rep. 1990, voce
cit., n. 208, la sentenza di omologazione di un concordato preventivo va registrata a tassa fissa mentre l'atto omologato è soggetto all'impo sta proporzionale di registro. L'orientamento della Cassazione è condi viso dal ministero delle finanze che con la recente circ. 5 luglio 1991, n. 35/221085, Corriere trib., 1991, 2561, ha anche precisato che l'impo sta di registro sulla sentenza di omologa del concordato è dovuta nella sola misura fissa relativamente alle disposizioni del provvedimento con cernenti il pagamento di corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, in ossequio al principio dell'alternatività dei due tributi. Nella motivazione di Cass. 7767/90 si affronta, ex professo, il tema
della attualità dell'indirizzo adottato da Cass. 681/86, alla luce del nuo vo testo unico sull'imposta di registro, pervenendosi alla conclusione della sostanziale identità della nuova formulazione normativa rispetto a quella precedente, posto che l'art. 8, lett. c), prima parte, tariffa, parte I, ali. A al d.p.r. n. 634, sarebbe stato riprodotto nell'«attuale art. 8, lett. a), tariffa, parte I, ali. al d.p.r. n. 131» (sul punto si è cosi espresso il ministero delle finanze con la circolare 10 giugno 1986, n. 37/220391, Le leggi, 1986, 1695).
La scelta operata dalla corte regolatrice non ha trovato adesione in dottrina ove, sebbene in base a percorsi argomentativi affatto diversi, alcuni autori hanno messo in evidenza come una corretta interpretazio ne della sentenza di omologazione del concordato conduca, comunque, all'applicazione dell'imposta fissa e non proporzionale; in questa ottica si muovono: Ferrucini, Assoggettabilità a imposta di registro delta sen tenza di omologazione e delle garanzie nel concordato preventivo, in
Fallimento, 1990, 1060; Tarzla, Aspetti fiscali del concordato fallimen tare, id., 1989, 235; Sgroi Santagati, L'imposta di registro sulla sen tenza omologativa di concordato preventito, in Dir. fallim., 1989, I, 517; Russo, L'imposta di registro nel fallimento e negli altri procedi menti concorsuali, in Fallimento, 1988, 147. In senso contrario alla scelta adottata dai giudici di legittimità si pone Caramazza, Il nuovo testo unico sull'imposta di registro e le procedure concorsuali, id., 1986, 1289, mentre una posizione articolata è assunta da Lo Cascio, Il concordato
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