sezioni unite civili; sentenza 24 febbraio 1987, n. 1953; Pres. Barba, Est. Tilocca, P. M. Paolucci(concl. conf.); Enpas (Avv. dello Stato Vittoria) c. Petraglia. Regolamento preventivo digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1655/1656-1657/1658Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181272 .
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1655 PARTE PRIMA 1656
14 aprile 1939 n. 636 (e successive modificazioni), e deducendo altresì il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente su
punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) si duole l'istituto ricorrente della sentenza impugnata perché il tri
bunale, pur avendo accertato, in linea di fatto, che l'istituto me
desimo, aveva autorizzato l'Affabris a proseguire volontariamente l'assicurazione senza che quest'ultimo ne avesse diritto e che, per tanto, l'autorizzazione concessa dovesse essere considerata «inde bita» perché basata sull'erroneo presupposto che sussistesse il
requisito della contribuzione complessiva (invece insussistente per effetto del riscatto), ha ritenuto egualmente ricorrere (con viola zione di legge e con difetto di motivazione) «i presupposti per l'operatività della convalida di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57».
Deduce al riguardo il ricorrente, richiamandosi ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa stessa corte in su biecta materia che, allorquando il dipendente dell'ente pubblico abbia effettuato il riscatto del periodo non di ruolo, viene meno ex tunc il rapporto di assicurazione obbligatoria fra dipendente ed Inps; e viene altresì' a cadere il diritto dell'assicurato alla pro secuzione volontaria per difetto del suo presupposto, cioè la pre gressa esistenza di una assicurazione obbligatoria (Cass. 2606/78, Foro it., Rep. 1978, voce Previdenza sociale, n. 354). E ciò in
quanto il «collegamento tra l'assicurazione obbligatoria e quella volontaria importa che la seconda può sussistere e spiegare i suoi effetti solo se ed in quanto sussista la prima» (Cass. 557/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 345); che non è infatti concettualmente
possibile la prosecuzione «di una contribuzione che per volontà dell'interessato è stata posta nel nulla...» giacché «lo stretto col
legamento tra i due periodi e la sostanziale unitarietà del rappor to fa si che, una volta che la libera determinazione dell'interessato abbia fatto venir meno quel periodo di cui il secondo costituiva una prosecuzione... non può continuare a sussistere quella fase di cui, quella venuta meno, costituiva il presupposto di diritto e di fatto» (Cass. 557/83); che pertanto non può trovare applica zione la sanatoria di cui all'art. 8 citato, giacché la caducazione della posizione assicurativa obbligatoria prodotta dalla libera vo lontà dell'interessato mediante l'esercizio della facoltà di riscatto, esclude che si versi nella ipotesi di indebita percezione dei contri buti alla quale sia applicabile la sanatoria stessa (Cass. 6152/81, 6158/81, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 282, 292) che d'altra parte a nulla rileva l'inutile ed inammissibile riferimento alla «circola re» dell'istituto che non poteva ovviamente creare una posizione di diritto, eventualmente in contrasto con quanto disposto dalla
legge: ed il richiamo all'eventuale «dolo» dell'assicurato, essendo inutile e non conferente l'eventuale comportamento soggettivo del
l'assicurato, rilevando soltanto, ai fini della «sanatoria» di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57, il «tipo» della «indebita» autorizzazione ed il decorso del tempo.
Le censure sono fondate. Come è noto l'esercizio della facoltà, da parte dell'ex dipendente «non di ruolo», dopo la nomina in ruolo da parte dello Stato, di richiedere il riconoscimento, attra verso il «riscatto» di cui all'art. 9 d.l. 262/48, ed ai fini del trat tamento di quiescenza, del perido di servizio prestato fuori ruolo, fa venir meno radicalmente, per libera autodeterminazione del
l'interessato, e con effetto retroattivo, il rapporto di assicurazio ne generale obbligatoria in precedenza corrente con l'Inps (cfr. fra le più recenti Cass. 6152/81; 6158/81; 2899/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 331). Infatti, il soggetto divenuto dipendente dello Stato (di ruolo), e cessato il rapporto con l'Inps, instaura un al tro rapporto di assicurazione obbligatoria con il correlativo ente di previdenza previsto, al di fuori del rapporto della (generale) assicurazione obbligatoria, il cui «sistema» (cfr. art. 38 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), da un lato, non ritiene assoggettabili al l'assicurazione generale Inps (tra gli altri) anche i dipendenti del lo Stato o di enti pubblici, e vieta, dall'altro, il «cumulo» in favore dello stesso soggetto del trattamento pensionistico a carico
dell'Inps, con quello di quiescenza a carico dello Stato. Dall'affermato principio, deriva l'altro secondo cui la disposi
zione eccezionale di cui all'art. 8 d.p.r. 27 aprile 1957 n. 818
(per effetto della quale devono essere acquisiti alle singole gestio ni, e, quindi accreditati —
agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa — quei contributi indebitamente versati, allorché l'ac certamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data della effettuazione del versamento medesimo) non
può essere invocata quando manchino i presupposti insopprimi bili per la costituzione di un rapporto di assicurazione generale
Il Foro Italiano — 1988.
obbligatoria; e cioè non solo quando non sussista neppure un
rapporto di lavoro da assoggettare alla tutela previdenziale, ma anche quando il lavoratore sia soggetto — per legge — all'obbli
go di assicurazione presso altro e diverso ente di previdenza (cfr., fra le più recenti, oltre le già citate: Cass. 4044/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 362, e Cass. 557/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 345).
Orbene, venendo al caso concreto, deciso dal tribunale nei ter mini surriferiti, non si può non rilevare che il giudice del merito, nel ritenere la sussistenza dei presupposti per la operatività della «convalida» di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57, non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa corte, e desumibili dal «sistema» della assicurazione
generale obbligatoria.
Infatti, l'Affabris, impiegato avventizio, passato «in ruolo» al la dipendenza dello Stato, e, quindi, iscritto (dopo il suo passag gio in ruolo) alla speciale cassa di previdenza per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ha fatto venire meno radical mente (e con effetto retroattivo) il rapporto di assicurazione (ge nerale) obbligatoria originariamente corrente con l'Inps, essendosi avvalso della facoltà di riscatto del periodo di avventiziato ex art. 9 d.l. 262/58, ai fini del trattamento di quiescenza nell'ambi to del diverso «sistema» di assicurazione previdenziale previsto per gli impiegati dello Stato; a nulla rilevando i contributi versati molti anni prima, in occasione del rapporto di lavoro precedente mente intrattenuto con privati datori di lavoro, non potendo giuridicamente coesistere nel nostro ordinamento assicurativo
previdenziale due forme di assicurazioni obbligatorie. Ne consegue — concludendo — che la disposizione di cui al
l'art. 8 del citato d.p.r. non può trovare nel caso di specie appli cazione, e che i contributi (volontari) comunque versati sono da considerarsi nulli ed inefficaci, salvo l'obbligo dell'Inps di resti tuire le somme indebitamente percepite.
Va cassata, pertanto, la sentenza impugnata: con rinvio ad al tro giudice (che si designa nel Tribunale di Viterbo), il quale, nel riesaminare la domanda dell'Affabris, dovrà uniformarsi ai
principi di diritto enunciati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 feb braio 1987, n. 1953; Pres. Barba, Est. Tilocca, P. M. Pao lucci (conci, conf.); Enpas (Avv. dello Stato Vittoria) c.
Petraglia. Regolamento preventivo di giurisdizione.
Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendente dell'Enpas —
Indennità di buonuscita — Controversia — Giurisdizione am ministrativa (L. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordina mento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, art. 1, 13).
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso del dipendente dell'Enpas in materia di indennità di
buonuscita, per il suo carattere retributivo e non previ denziale. (1)
(1) La sentenza (con le altre di pari data nn. 1955-1957, Foro it., Mass., 323), trova un precedente in termini nella sentenza richiamata in motiva zione 17 giugno 1981, n. 3943, id., Rep. 1981, voce Impiegato dello Sta to, n. 882. E nello stesso senso si è pronunciato Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1987, n. 10, Cons. Stato, 1987, I, 60.
La tesi cosi affermata non è contraddittoria rispetto all'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il giudice amministrativo non può disporre la rivalutazione della indennità di buo nuscita che l'Enpas abbia tardivamente corrisposto a questi, o ai loro aventi diritto (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 1987, n. 502, in questo fascicolo, III, 226, con nota di richiami): giacché essa si basa sul rilievo della differenza di natura tra l'indennità di buonuscita che l'ente deve corrispondere ai dipendenti dello Stato, e quella che deve cor rispondere ai propri dipendenti.
La prima, infatti, avrebbe carattere previdenziale, come affermato da quell'orientamento giurisprudenziale dominante, e confermato da Corte
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Petraglia Beatrice ricorreva da
vanti al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, esponendo che era stata dipendente dall'Enpas, che dal 1° luglio 1977 era
stata collocata a riposo con la qualifica di archivista dattilografa e con lo stipendio mensile relativo al primo aumento periodico
cost. 25 febbraio 1988, n. 220, in questo fascicolo, I, 1437, con nota di richiami. La seconda, viceversa, avrebbe carattere retributivo, come affermato dalle pronunce sopra richiamate che ad essa si riferiscono spe cificamente, e confermato dalla medesima sentenza della Corte costitu zionale in relazione alla indennità di fine servizio corrisposta ai dipendenti
degli enti pubblici facenti parte del c.d. «parastato» (per l'inserzione te stuale dell'Enpas tra questi, v. la tabella allegata alla 1. 20 marzo 1975 n. 70 che li riordina e li disciplina): sentenza che, proprio sulla base della
differenziazione accennata, ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di costituzionalità delle norme che escludono
la computabilità dell'indennità integrativa speciale per la determinazione dell'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti statali, a dif
ferenza di quelle concernenti l'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti del c.d. «parastato».
La distinzione tra le indennità di fine servizio previste da una disordi nata legislazione per i dipendenti pubblici, a seconda del loro (almeno prevalente) carattere previdenziale o retributivo, ha trovato il suo più fre
quente campo di applicazione, come si è già accennato, a proposito del
regime sostanziale e processuale della loro rivalutabilità in caso di una
loro corresponsione tardiva (v., al riguardo, la nota di richiami a Cons.
Stato, sez. VI, n. 502/87, cit.). La sentenza ora riportata la utilizza per risolvere su un piano più generale la questione di giurisdizione. Se l'in
dennità di fine servizio ha carattere di retribuzione differita, come quella di cui era causa, il diritto del pubblico dipendente si fonda direttamente
e immediatamente sul rapporto di impiego: e il dato che, in questa ipote si, indennità di questa categoria sono poste direttamente a carico dell'am
ministrazione di appartenenza, oltre che essere considerato dall'orientamento
giurisprudenziale più volte ricordato come indice del loro carattere retri
butivo, ha anche rilevanza autonoma per confermare la loro genesi da
quel rapporto: genesi che, di per sé, secondo elementari principi giuridici l'attrae nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Se l'indennità di fine servizio ha carattere previdenziale, essa inerisce
ad un rapporto che è distinto, anche se collegato, rispetto a quello di
pubblico impiego: di nuovo, il dato secondo il quale essa, allora, viene
corrisposta a carico di un ente diverso dall'amministrazione di apparte nenza, conferma tale suo carattere (e in nessun caso come nella contrap
posizione dell'indennità di buonuscita che l'Enpas corrisponde ai dipendenti dello Stato, a quella che il medesimo ente corrisponde ai propri dipen
denti, secondo quanto deciso dalla sentenza riportata, la differenziazione
sottolineata acquista maggiore evidenza); ma ha anche una rilevanza au
tonoma per escludere che la sua genesi immediata sia individuabile in
tale rapporto di impiego. Con l'ovvia conseguenza, allora, che essa si
sottrae alla giurisdizione esclusiva che su di questo ha il giudice ammini
strativo: e poiché non è dubbia la natura di diritto soggettivo perfetto della pretesa che tutti i pubblici dipendenti hanno al trattamento di fine
servizio legislativamente previsto, anche nei suoi confronti dovrebbe rie
spandersi il principio generale della giurisdizione del giudice ordinario
sui diritti soggettivi individuali.
Questa conclusione è positivamente contraddetta proprio nella princi
pale ipotesi di indennità di fine servizio da corrispondere a pubblici di
pendenti, la quale abbia carattere previdenziale e non retributivo: appunto, l'indennità di buonuscita che l'Enpas deve corrispondere ai dipendenti dello Stato, in ordine alla quale è sicura l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma solo in forza di una esplicita
previsione legislativa: l'art. 6 1. 20 marzo 1980, n. 75, dichiarato costitu
zionalmente legittimo da Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 185, Foro it.,
1982, I, 346, con nota di C.M. Barone (confermata dalla sbrigativa ordi
nanza di manifesta infondatezza 25 marzo 1982, n. 62, ibid., 2098, con
nota di richiami. Art. 6, il cui carattere derogatorio rispetto a quel princi
pio generale nella prospettiva delineata appare evidente: del resto, l'in
fondatezza della questione di costituzionalità dell'attribuzione da esso
operata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di materia
altrimenti di giurisdizione del giudice ordinario, è stata giustificata dalla
sentenza della Corte costituzionale 185/81 col riferimento a «...le pecu liarità delle controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello
Stato e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere docu
mentale delle stesse...», anche se non sono illustrate rispetto alle altre
controversie sul trattamento di fine servizio avente carattere previdenzia
le; la norma, peraltro, per quanto derogatoria, non sembra avere forza
espansiva, in difetto di ulteriori interventi legislativi: Corte cost., ord.
5 aprile 1984, n. 100, Giur. costit., 1984, I, 545 (riassunta in Foro it.,
Rep. 1985, voce cit., n. 770), ha escluso l'incostituzionalità del medesimo
art. 6, in quanto non estende la giurisdizione esclusiva anche ad altri
casi di trattamento di fine servizio avente carattere previdenziale, e, in
particolare, all'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali. [A. Romano]
Il Foro Italiano — 1988.
[A. Romano]
della III classe stipendiale, che in precedenza, in applicazione del
la norma su! riassetto del parastato (1. 70/75; d.p.r. 411/76), ad
essa ricorrente era stata attribuita la III classe di stipendio preve dendosi l'attribuzione della IV classe di stipendio in data 1° lu
glio 1977, che all'atto del collocamento a riposo ad essa ricorrente
non venne riconosciuto lo stipendio commisurato alla IV classe
di stipendio secondo l'anzianità maturata, per cui le venne corri
sposta la buonuscita in misura inferiore a quella dovuta e con
riflessi anche sull'ammontare del trattamento pensionistico. Tut
to ciò premesso, la ricorrente chiedeva al pretore adito di ritenere
e dichiarare che ai fini dell'indennità di buona uscita e ad ogni
possibile effetto le spettasse la nuova classe stipendiale maturata
nel mese precedente al collocamento a riposo, ancorché non per
cetta, per effetto dell'art. 21 d.p.r. 411/76, e Conseguentemente di condannare l'Enpas a corrisponderle il conguaglio dell'inden
nità di buonuscita e ad assumere il maggior livello retributivo
come parametro base per il trattamento di quiescenza e previden
za, con interessi, rivalutazione e rifusione delle spese proces suali.
Con ricorso notificato il 21 maggio 1979 l'Enpas propone re
golamento preventivo di giurisdizione chiedendo che venga di
chiarata la giurisdizione esclusiva del T.A.R. Non si è costituita
l'attrice nel giudizio di merito.
Motivi della decisione. — A fondamento del proposto regola mento di giurisdizione l'Enpas deduce che la domanda presenta come suo oggetto la richiesta di una pronuncia di accertamento, con efficacia di giudicato, della sussistenza in capo all'attore di
una situazione giuridica soggettiva interna al rapporto di impie
go. «L'attribuzione del maggior livello retributivo cui si afferma
di aver diritto è rivendicata sul presupposto di una fattispecie
acquisitiva prodottasi nell'ambito del rapporto di impiego ed in
ragione del suo essersi realizzata — secondo l'assunto — prima della cessazione di questo». Anche la domanda volta alla con
danna al pagamento di una indennità di buonuscita maggiore e
alla adozione di ogni provvedimento conseguenziale rientra nel
l'ambito della giurisdizione esclusiva poiché questa riguarda qual siasi controversia in cui il rapporto di impiego costituisca il titolo
immediato e diretto della pretesa fatta valere.
Il ricorso va accolto, dichiarandosi la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. La questione qui in esame è stata già decisa da queste sezioni unite (sent. n. 3943 del 1981, Foro it.,
1981, Rep. 1981, voce Impiegato dello Stato, n. 882), le quali hanno ritenuto che l'indennità di buonuscita spettante al dipen dente dell'Enpas, all'atto del collocamento a riposo, integra un'e
rogazione di tipo retributivo, non previdenziale (e ciò perché alla
sua formazione provvede esclusivamente l'ente, senza alcun con
corso da parte dell'impiegato: art. 13 e 1, 1° e 3° comma, 1.
n. 70 del 1975), la quale trova titolo immediato e diretto nel pre
gresso rapporto di publico impiego e negli obblighi da esso deri
vanti a carico del datore di lavoro. Pertanto, hanno concluso
le sezioni unite nella decisione citata, deve affermarsi la giurisdi zione esclusiva del giudice amministrativo (ricorrente, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della 1. n. 75 del 1980, anche
per le controversie relative all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, la quale ha pure carattere previdenziale se
condo l'orientamento di questa corte) non soltanto con riguardo alla controversia che investe il diritto a quell'indennità, ovvero
il suo ammontare, ma anche con riguardo alla controversia con
la quale il suddetto dipendente si dolga del ritardo del datore
di lavoro nel pagamento di essa chiedendo la corresponsione de
gli interessi corrispettivi. Non vi è ragione alcuna per discostarsi da tale precedente.
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