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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 24 febbraio...

Date post: 30-Jan-2017
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sezioni unite civili; sentenza 24 febbraio 1987, n. 1953; Pres. Barba, Est. Tilocca, P. M. Paolucci (concl. conf.); Enpas (Avv. dello Stato Vittoria) c. Petraglia. Regolamento preventivo di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1655/1656-1657/1658 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181272 . Accessed: 28/06/2014 14:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 14:06:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 24 febbraio 1987, n. 1953; Pres. Barba, Est. Tilocca, P. M. Paolucci(concl. conf.); Enpas (Avv. dello Stato Vittoria) c. Petraglia. Regolamento preventivo digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1655/1656-1657/1658Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181272 .

Accessed: 28/06/2014 14:06

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1655 PARTE PRIMA 1656

14 aprile 1939 n. 636 (e successive modificazioni), e deducendo altresì il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente su

punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) si duole l'istituto ricorrente della sentenza impugnata perché il tri

bunale, pur avendo accertato, in linea di fatto, che l'istituto me

desimo, aveva autorizzato l'Affabris a proseguire volontariamente l'assicurazione senza che quest'ultimo ne avesse diritto e che, per tanto, l'autorizzazione concessa dovesse essere considerata «inde bita» perché basata sull'erroneo presupposto che sussistesse il

requisito della contribuzione complessiva (invece insussistente per effetto del riscatto), ha ritenuto egualmente ricorrere (con viola zione di legge e con difetto di motivazione) «i presupposti per l'operatività della convalida di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57».

Deduce al riguardo il ricorrente, richiamandosi ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa stessa corte in su biecta materia che, allorquando il dipendente dell'ente pubblico abbia effettuato il riscatto del periodo non di ruolo, viene meno ex tunc il rapporto di assicurazione obbligatoria fra dipendente ed Inps; e viene altresì' a cadere il diritto dell'assicurato alla pro secuzione volontaria per difetto del suo presupposto, cioè la pre gressa esistenza di una assicurazione obbligatoria (Cass. 2606/78, Foro it., Rep. 1978, voce Previdenza sociale, n. 354). E ciò in

quanto il «collegamento tra l'assicurazione obbligatoria e quella volontaria importa che la seconda può sussistere e spiegare i suoi effetti solo se ed in quanto sussista la prima» (Cass. 557/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 345); che non è infatti concettualmente

possibile la prosecuzione «di una contribuzione che per volontà dell'interessato è stata posta nel nulla...» giacché «lo stretto col

legamento tra i due periodi e la sostanziale unitarietà del rappor to fa si che, una volta che la libera determinazione dell'interessato abbia fatto venir meno quel periodo di cui il secondo costituiva una prosecuzione... non può continuare a sussistere quella fase di cui, quella venuta meno, costituiva il presupposto di diritto e di fatto» (Cass. 557/83); che pertanto non può trovare applica zione la sanatoria di cui all'art. 8 citato, giacché la caducazione della posizione assicurativa obbligatoria prodotta dalla libera vo lontà dell'interessato mediante l'esercizio della facoltà di riscatto, esclude che si versi nella ipotesi di indebita percezione dei contri buti alla quale sia applicabile la sanatoria stessa (Cass. 6152/81, 6158/81, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 282, 292) che d'altra parte a nulla rileva l'inutile ed inammissibile riferimento alla «circola re» dell'istituto che non poteva ovviamente creare una posizione di diritto, eventualmente in contrasto con quanto disposto dalla

legge: ed il richiamo all'eventuale «dolo» dell'assicurato, essendo inutile e non conferente l'eventuale comportamento soggettivo del

l'assicurato, rilevando soltanto, ai fini della «sanatoria» di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57, il «tipo» della «indebita» autorizzazione ed il decorso del tempo.

Le censure sono fondate. Come è noto l'esercizio della facoltà, da parte dell'ex dipendente «non di ruolo», dopo la nomina in ruolo da parte dello Stato, di richiedere il riconoscimento, attra verso il «riscatto» di cui all'art. 9 d.l. 262/48, ed ai fini del trat tamento di quiescenza, del perido di servizio prestato fuori ruolo, fa venir meno radicalmente, per libera autodeterminazione del

l'interessato, e con effetto retroattivo, il rapporto di assicurazio ne generale obbligatoria in precedenza corrente con l'Inps (cfr. fra le più recenti Cass. 6152/81; 6158/81; 2899/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 331). Infatti, il soggetto divenuto dipendente dello Stato (di ruolo), e cessato il rapporto con l'Inps, instaura un al tro rapporto di assicurazione obbligatoria con il correlativo ente di previdenza previsto, al di fuori del rapporto della (generale) assicurazione obbligatoria, il cui «sistema» (cfr. art. 38 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827), da un lato, non ritiene assoggettabili al l'assicurazione generale Inps (tra gli altri) anche i dipendenti del lo Stato o di enti pubblici, e vieta, dall'altro, il «cumulo» in favore dello stesso soggetto del trattamento pensionistico a carico

dell'Inps, con quello di quiescenza a carico dello Stato. Dall'affermato principio, deriva l'altro secondo cui la disposi

zione eccezionale di cui all'art. 8 d.p.r. 27 aprile 1957 n. 818

(per effetto della quale devono essere acquisiti alle singole gestio ni, e, quindi accreditati —

agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa — quei contributi indebitamente versati, allorché l'ac certamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data della effettuazione del versamento medesimo) non

può essere invocata quando manchino i presupposti insopprimi bili per la costituzione di un rapporto di assicurazione generale

Il Foro Italiano — 1988.

obbligatoria; e cioè non solo quando non sussista neppure un

rapporto di lavoro da assoggettare alla tutela previdenziale, ma anche quando il lavoratore sia soggetto — per legge — all'obbli

go di assicurazione presso altro e diverso ente di previdenza (cfr., fra le più recenti, oltre le già citate: Cass. 4044/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 362, e Cass. 557/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 345).

Orbene, venendo al caso concreto, deciso dal tribunale nei ter mini surriferiti, non si può non rilevare che il giudice del merito, nel ritenere la sussistenza dei presupposti per la operatività della «convalida» di cui all'art. 8 d.p.r. 818/57, non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa corte, e desumibili dal «sistema» della assicurazione

generale obbligatoria.

Infatti, l'Affabris, impiegato avventizio, passato «in ruolo» al la dipendenza dello Stato, e, quindi, iscritto (dopo il suo passag gio in ruolo) alla speciale cassa di previdenza per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ha fatto venire meno radical mente (e con effetto retroattivo) il rapporto di assicurazione (ge nerale) obbligatoria originariamente corrente con l'Inps, essendosi avvalso della facoltà di riscatto del periodo di avventiziato ex art. 9 d.l. 262/58, ai fini del trattamento di quiescenza nell'ambi to del diverso «sistema» di assicurazione previdenziale previsto per gli impiegati dello Stato; a nulla rilevando i contributi versati molti anni prima, in occasione del rapporto di lavoro precedente mente intrattenuto con privati datori di lavoro, non potendo giuridicamente coesistere nel nostro ordinamento assicurativo

previdenziale due forme di assicurazioni obbligatorie. Ne consegue — concludendo — che la disposizione di cui al

l'art. 8 del citato d.p.r. non può trovare nel caso di specie appli cazione, e che i contributi (volontari) comunque versati sono da considerarsi nulli ed inefficaci, salvo l'obbligo dell'Inps di resti tuire le somme indebitamente percepite.

Va cassata, pertanto, la sentenza impugnata: con rinvio ad al tro giudice (che si designa nel Tribunale di Viterbo), il quale, nel riesaminare la domanda dell'Affabris, dovrà uniformarsi ai

principi di diritto enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 feb braio 1987, n. 1953; Pres. Barba, Est. Tilocca, P. M. Pao lucci (conci, conf.); Enpas (Avv. dello Stato Vittoria) c.

Petraglia. Regolamento preventivo di giurisdizione.

Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendente dell'Enpas —

Indennità di buonuscita — Controversia — Giurisdizione am ministrativa (L. 20 marzo 1975 n. 70, disposizioni sul riordina mento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, art. 1, 13).

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso del dipendente dell'Enpas in materia di indennità di

buonuscita, per il suo carattere retributivo e non previ denziale. (1)

(1) La sentenza (con le altre di pari data nn. 1955-1957, Foro it., Mass., 323), trova un precedente in termini nella sentenza richiamata in motiva zione 17 giugno 1981, n. 3943, id., Rep. 1981, voce Impiegato dello Sta to, n. 882. E nello stesso senso si è pronunciato Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1987, n. 10, Cons. Stato, 1987, I, 60.

La tesi cosi affermata non è contraddittoria rispetto all'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il giudice amministrativo non può disporre la rivalutazione della indennità di buo nuscita che l'Enpas abbia tardivamente corrisposto a questi, o ai loro aventi diritto (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 1987, n. 502, in questo fascicolo, III, 226, con nota di richiami): giacché essa si basa sul rilievo della differenza di natura tra l'indennità di buonuscita che l'ente deve corrispondere ai dipendenti dello Stato, e quella che deve cor rispondere ai propri dipendenti.

La prima, infatti, avrebbe carattere previdenziale, come affermato da quell'orientamento giurisprudenziale dominante, e confermato da Corte

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Petraglia Beatrice ricorreva da

vanti al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, esponendo che era stata dipendente dall'Enpas, che dal 1° luglio 1977 era

stata collocata a riposo con la qualifica di archivista dattilografa e con lo stipendio mensile relativo al primo aumento periodico

cost. 25 febbraio 1988, n. 220, in questo fascicolo, I, 1437, con nota di richiami. La seconda, viceversa, avrebbe carattere retributivo, come affermato dalle pronunce sopra richiamate che ad essa si riferiscono spe cificamente, e confermato dalla medesima sentenza della Corte costitu zionale in relazione alla indennità di fine servizio corrisposta ai dipendenti

degli enti pubblici facenti parte del c.d. «parastato» (per l'inserzione te stuale dell'Enpas tra questi, v. la tabella allegata alla 1. 20 marzo 1975 n. 70 che li riordina e li disciplina): sentenza che, proprio sulla base della

differenziazione accennata, ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di costituzionalità delle norme che escludono

la computabilità dell'indennità integrativa speciale per la determinazione dell'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti statali, a dif

ferenza di quelle concernenti l'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti del c.d. «parastato».

La distinzione tra le indennità di fine servizio previste da una disordi nata legislazione per i dipendenti pubblici, a seconda del loro (almeno prevalente) carattere previdenziale o retributivo, ha trovato il suo più fre

quente campo di applicazione, come si è già accennato, a proposito del

regime sostanziale e processuale della loro rivalutabilità in caso di una

loro corresponsione tardiva (v., al riguardo, la nota di richiami a Cons.

Stato, sez. VI, n. 502/87, cit.). La sentenza ora riportata la utilizza per risolvere su un piano più generale la questione di giurisdizione. Se l'in

dennità di fine servizio ha carattere di retribuzione differita, come quella di cui era causa, il diritto del pubblico dipendente si fonda direttamente

e immediatamente sul rapporto di impiego: e il dato che, in questa ipote si, indennità di questa categoria sono poste direttamente a carico dell'am

ministrazione di appartenenza, oltre che essere considerato dall'orientamento

giurisprudenziale più volte ricordato come indice del loro carattere retri

butivo, ha anche rilevanza autonoma per confermare la loro genesi da

quel rapporto: genesi che, di per sé, secondo elementari principi giuridici l'attrae nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Se l'indennità di fine servizio ha carattere previdenziale, essa inerisce

ad un rapporto che è distinto, anche se collegato, rispetto a quello di

pubblico impiego: di nuovo, il dato secondo il quale essa, allora, viene

corrisposta a carico di un ente diverso dall'amministrazione di apparte nenza, conferma tale suo carattere (e in nessun caso come nella contrap

posizione dell'indennità di buonuscita che l'Enpas corrisponde ai dipendenti dello Stato, a quella che il medesimo ente corrisponde ai propri dipen

denti, secondo quanto deciso dalla sentenza riportata, la differenziazione

sottolineata acquista maggiore evidenza); ma ha anche una rilevanza au

tonoma per escludere che la sua genesi immediata sia individuabile in

tale rapporto di impiego. Con l'ovvia conseguenza, allora, che essa si

sottrae alla giurisdizione esclusiva che su di questo ha il giudice ammini

strativo: e poiché non è dubbia la natura di diritto soggettivo perfetto della pretesa che tutti i pubblici dipendenti hanno al trattamento di fine

servizio legislativamente previsto, anche nei suoi confronti dovrebbe rie

spandersi il principio generale della giurisdizione del giudice ordinario

sui diritti soggettivi individuali.

Questa conclusione è positivamente contraddetta proprio nella princi

pale ipotesi di indennità di fine servizio da corrispondere a pubblici di

pendenti, la quale abbia carattere previdenziale e non retributivo: appunto, l'indennità di buonuscita che l'Enpas deve corrispondere ai dipendenti dello Stato, in ordine alla quale è sicura l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma solo in forza di una esplicita

previsione legislativa: l'art. 6 1. 20 marzo 1980, n. 75, dichiarato costitu

zionalmente legittimo da Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 185, Foro it.,

1982, I, 346, con nota di C.M. Barone (confermata dalla sbrigativa ordi

nanza di manifesta infondatezza 25 marzo 1982, n. 62, ibid., 2098, con

nota di richiami. Art. 6, il cui carattere derogatorio rispetto a quel princi

pio generale nella prospettiva delineata appare evidente: del resto, l'in

fondatezza della questione di costituzionalità dell'attribuzione da esso

operata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di materia

altrimenti di giurisdizione del giudice ordinario, è stata giustificata dalla

sentenza della Corte costituzionale 185/81 col riferimento a «...le pecu liarità delle controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello

Stato e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere docu

mentale delle stesse...», anche se non sono illustrate rispetto alle altre

controversie sul trattamento di fine servizio avente carattere previdenzia

le; la norma, peraltro, per quanto derogatoria, non sembra avere forza

espansiva, in difetto di ulteriori interventi legislativi: Corte cost., ord.

5 aprile 1984, n. 100, Giur. costit., 1984, I, 545 (riassunta in Foro it.,

Rep. 1985, voce cit., n. 770), ha escluso l'incostituzionalità del medesimo

art. 6, in quanto non estende la giurisdizione esclusiva anche ad altri

casi di trattamento di fine servizio avente carattere previdenziale, e, in

particolare, all'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali. [A. Romano]

Il Foro Italiano — 1988.

[A. Romano]

della III classe stipendiale, che in precedenza, in applicazione del

la norma su! riassetto del parastato (1. 70/75; d.p.r. 411/76), ad

essa ricorrente era stata attribuita la III classe di stipendio preve dendosi l'attribuzione della IV classe di stipendio in data 1° lu

glio 1977, che all'atto del collocamento a riposo ad essa ricorrente

non venne riconosciuto lo stipendio commisurato alla IV classe

di stipendio secondo l'anzianità maturata, per cui le venne corri

sposta la buonuscita in misura inferiore a quella dovuta e con

riflessi anche sull'ammontare del trattamento pensionistico. Tut

to ciò premesso, la ricorrente chiedeva al pretore adito di ritenere

e dichiarare che ai fini dell'indennità di buona uscita e ad ogni

possibile effetto le spettasse la nuova classe stipendiale maturata

nel mese precedente al collocamento a riposo, ancorché non per

cetta, per effetto dell'art. 21 d.p.r. 411/76, e Conseguentemente di condannare l'Enpas a corrisponderle il conguaglio dell'inden

nità di buonuscita e ad assumere il maggior livello retributivo

come parametro base per il trattamento di quiescenza e previden

za, con interessi, rivalutazione e rifusione delle spese proces suali.

Con ricorso notificato il 21 maggio 1979 l'Enpas propone re

golamento preventivo di giurisdizione chiedendo che venga di

chiarata la giurisdizione esclusiva del T.A.R. Non si è costituita

l'attrice nel giudizio di merito.

Motivi della decisione. — A fondamento del proposto regola mento di giurisdizione l'Enpas deduce che la domanda presenta come suo oggetto la richiesta di una pronuncia di accertamento, con efficacia di giudicato, della sussistenza in capo all'attore di

una situazione giuridica soggettiva interna al rapporto di impie

go. «L'attribuzione del maggior livello retributivo cui si afferma

di aver diritto è rivendicata sul presupposto di una fattispecie

acquisitiva prodottasi nell'ambito del rapporto di impiego ed in

ragione del suo essersi realizzata — secondo l'assunto — prima della cessazione di questo». Anche la domanda volta alla con

danna al pagamento di una indennità di buonuscita maggiore e

alla adozione di ogni provvedimento conseguenziale rientra nel

l'ambito della giurisdizione esclusiva poiché questa riguarda qual siasi controversia in cui il rapporto di impiego costituisca il titolo

immediato e diretto della pretesa fatta valere.

Il ricorso va accolto, dichiarandosi la giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo. La questione qui in esame è stata già decisa da queste sezioni unite (sent. n. 3943 del 1981, Foro it.,

1981, Rep. 1981, voce Impiegato dello Stato, n. 882), le quali hanno ritenuto che l'indennità di buonuscita spettante al dipen dente dell'Enpas, all'atto del collocamento a riposo, integra un'e

rogazione di tipo retributivo, non previdenziale (e ciò perché alla

sua formazione provvede esclusivamente l'ente, senza alcun con

corso da parte dell'impiegato: art. 13 e 1, 1° e 3° comma, 1.

n. 70 del 1975), la quale trova titolo immediato e diretto nel pre

gresso rapporto di publico impiego e negli obblighi da esso deri

vanti a carico del datore di lavoro. Pertanto, hanno concluso

le sezioni unite nella decisione citata, deve affermarsi la giurisdi zione esclusiva del giudice amministrativo (ricorrente, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della 1. n. 75 del 1980, anche

per le controversie relative all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, la quale ha pure carattere previdenziale se

condo l'orientamento di questa corte) non soltanto con riguardo alla controversia che investe il diritto a quell'indennità, ovvero

il suo ammontare, ma anche con riguardo alla controversia con

la quale il suddetto dipendente si dolga del ritardo del datore

di lavoro nel pagamento di essa chiedendo la corresponsione de

gli interessi corrispettivi. Non vi è ragione alcuna per discostarsi da tale precedente.

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