+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: lykhuong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Minetti (concl. conf.); Comunità europea dell'energia atomica (Avv. De Caterini) c. Beditti (Avv. D'Amato). Regolamento preventivo di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 217/218-219/220 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181043 . Accessed: 28/06/2014 17:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 17:12:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Minetti (concl. conf.); Comunità

sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M.Minetti (concl. conf.); Comunità europea dell'energia atomica (Avv. De Caterini) c. Beditti (Avv.D'Amato). Regolamento preventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 217/218-219/220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181043 .

Accessed: 28/06/2014 17:12

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 17:12:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Minetti (concl. conf.); Comunità

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la Zecchin, avendo la stessa a disposizione altri locali sufficiente

mente ampi. Avverso tale sentenza le locatrici proponevano ap

pello, che veniva rigettato dal Pretore di Piove di Sacco con

sentenza del 26 gennaio 1982.

Riteneva il pretore, per quanto riguarda il presente ricorso: che

la necessità dedotta dalle locatrici era quella di destinare l'immo

bile locato a pertinenza del fondo agricolo. Ora, l'art. 29 1. n.

392 del 1978, che, in relazione all'art. 73 stessa legge, regola il

caso di recesso del locatore, rimanda alle situazioni previste dal

l'art. 27 predetta legge e, cioè, ai casi in cui il locatore intenda

adibire l'immobile ad attività «industriali, commerciali ed artigia nali». La tassatività dei casi previsti dal citato art. 27 non con

sente, quindi, una interpretazione analogica, mentre una

interpretazione estensiva non sarebbe sufficiente a ricomprendere l'attività di connessione all'agricoltura tra quelle tutelate. Le lo

catrici ricorrono, ora per cassazione sulla base di un mezzo di

annullamento. Il De Zordi resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di annullamento, le ricorrenti Gelmi-Zecchin, denunziata violazione e falsa appli cazione dell'art. 29 in relazione agli art. 27 e 73 1. n. 392 del

1978, nonché vizio di motivazione, lamentano che il giudice di

secondo grado ha escluso l'attività agricola come legittimante il

locatore dal recedere per necessità dal contratto di locazione rela

tivo ad immobile adibito ad uso non abitativo, ritenendo che la

predetta attività non è prevista dal citato art. 27 accanto a quelle

«industriali, commerciali ed artigianali» tassativamente indicate.

La censura è infondata, e va, pertanto, accolta. È certo, infat

ti, che l'art. 27 1. n. 392 del 1978 contempla tra le attività sogget te alla normativa speciale esclusivamente quelle «industriali, commerciali ed artigianali» di interesse turistico, ex di lavoro au

tonomo e sembra, pertanto, escludere espressamente le attività

agricole.

Ora, ai sensi dell'art. 2135 c.c. sono attività agricole non solo

quelle primarie, cioè, dirette alla coltivazione del fondo, alla sil

vicoltura, all'allevamento del bestiame (1° comma) ma anche quelle cosiddette «connesse» di cui le più rilevanti sono quelle rivolte

alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli (2°

comma).

Se, intanto, l'esclusione della operatività della legge sull'equo canone in relazione alle attività agricole primarie trae la sua ratio

non solo dall'espressione letterale della norma, ma soprattutto dalla esistenza di uno specifico fattore (terra) che giustifica l'ap

plicazione della disciplina speciale dettata in materia, non altret

tanto può affermarsi per quanto concerne le attività agricole

connesse, di cui al citato 2° comma dell'art. 2135 c.c., le quali, di per se stesse non hanno un contenuto propriamente agricolo

e, quindi, potrebbero considerarsi anche attività commerciali, ma

acquistano, per disposizione legislativa, carattere agricolo allor

ché siano esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali previste dal codice. Né consegue che anche l'attivi

tà secondaria di trasformazione o alienazione dei prodotti agrico

li, in quanto intesa al completo sfruttamento e all'integrale valorizzazione di questi va riferita al titolare dell'impresa agraria deve applicarsi la normativa esistente per questa ultima.

Non va escluso, tuttavia, che — a fini diversi dalla disciplina

giuridica ed economica dell'impresa — le attività extragrarie ven

gano in rilievo per la loro effettiva natura, industriale e commer

ciale, laddove rileva la valutazione dell'attività concretamente

svolta. In tale prospettiva vanno interpretate le disposizioni dei

citati art. 27 e 29 1. n. 392 del 1978, che riguardano rispettiva mente la durata delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso

da quello di abitazione ed il diritto di recesso del locatore per

gli stessi immobili. Infatti, quando l'art. 27 considera gli immo

bili che sono «adibiti» ad attività industriali, commerciali, arti

gianali, ecc., è palese il riferimento obiettivo alla utilizzazione

concreta cui gli immobili sono destinati e allo svolgimento di cer

te attività economiche professionali, a prescindere dalla natura

giuridica dell'impresa esercente. Allo stesso modo il successivo

art. 29 prescinde dalla qualificazione del soggetto locatore che

faccia valere uno dei motivi di recesso previsti in quella norma,

ed incentra il precetto sulla utilizzazione concreta che egli intenda

fare dell'immobile di cui chiede la disponibilità. In aderenza a tale interpretazione deve, cosi, ritenersi che an

che il locatore titolare dell'impresa agricola o che intenda eserci

tare tale impresa possa ottenere la disponibilità dell'immobile

locato, quando intenda adibirlo all'esercizio dell'attività commer

ciale o industriale connessa a quella tipicamente agraria di cui

Il Foro Italiano — 1988.

all'art. 2135 c.c. o, ancora, quando intenda utilizzare l'immobile

per deposito di merci, in quanto anche tale utilizzazione deve

considerarsi attinente alle attività privilegiate dal legislatore con

la conseguenza che può anch'essa giustificare il recesso da parte del locatore (v. per riferimenti Cass. 21 luglio 1983, n. 5920, Fo

ro it., 1984, I, 910). È appena il caso di accennare che il principio innanzi indicato

trova applicazione anche nella disciplina transitoria delle locazio

ni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione per il rinvio

contenuto nell'art. 73 1. n. 392 del 1978 ai motivi di recesso di

cui all'art. 29.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e la causa rinvia

ta, per nuovo esame al Pretore di Padova.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 2 feb

braio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Mi

netti (conci, conf.); Comunità europea dell'energia atomica

(Avv. De Caterini) c. Beditti (Avv. D'Amato). Regolamento

preventivo di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Agente di organismo comunitario — Con

troversia di lavoro — Difetto di giurisdizione del giudice italia

no (Trattato istitutivo dell'Euratom, art. 152; regolamento 29

febbraio 1968 n. 259 del consiglio, che definisce lo statuto dei

funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile

agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure

applicabili temporaneamente ai funzionari della commissione).

Si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, e rientra nella

giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, la controversia instaurata da dipendente, già «agente di stabili

mentoi» e in base a nuovo contratto «agente temporaneo di

ricerca» nella sede di Ispra, per condanna della Comunità eu

ropea dell'energia atomica alla rivalutazione monetaria ed agli

interessi, per pagamento in ritardo della indennità di anzianità,

maturata in base a precedente contratto. (1)

Svolgimento del processo. — Essendo stata, il 23 dicembre 1982,

convenuta dinanzi al Pretore di Gavirate dal dipendente Romolo

Beditti — già «agente di stabilimento» e dal 30 ottobre 1976,

in base a nuovo contratto, «agente temporaneo di ricerca» nella

sede di Ispra — per essere condannata ad integrare con un sup

plemento per rivalutazione e con gli interessi previsti dal contrat

to collettivo operante tra le parti il pagamento, effettuato con

quattro mesi di ritardo, dell'indennità di anzianità liquidata per la risoluzione del primo rapporto, la commissione delle Comuni

tà europee ha proposto con tempestivo ricorso a questa corte istan

za di regolamento preventivo di giurisdizione, cui ha poi fatto

seguito con una memoria.

Il Beditti ha proposto controricorso inammissibile perché tardivo.

Motivi della decisione. — Il ricorrente sostiene che la contro

versia appartiene alla competenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee in base a tre argomenti. Il primo è che, per essere l'obbligazione di pagamento di inte

ressi di «natura del tutto autonoma e distinta rispetto a quella

(1) In senso conforme, v. Cass. 5 gennaio 1981, n. 13, Foro it., 1981,

I, 2253, che ha ritenuto l'applicabilità alla Ceea dell'art. 1 1. 23 ottobre

1960 n. 1369, sul divieto di intermediazione di mano d'opera, per quanto

riguarda i c.d. «agenti locali» (nella specie, ai dipendenti di ditte appalta tici di lavori di manutenzione di impianti elettrici del centro di ricerche

della Comunità di Ispra, è stata riconosciuta la dipendenza diretta dalla

Comunità, con il diritto all'applicazione del trattamento più favorevole);

e Corte giust. 11 marzo 1975 causa 65/74, id., 1975, IV, 201, con ampia nota di richiami, che ha statuito: 1) che «l'art. 152 del trattato Ceea

deve interpretarsi nel senso che esso si applica non soltanto ai soggetti aventi lo status di dipendenti di ruolo o agenti diversi da quelli locali,

ma anche ai soggetti che rivendicano tale status; 2) che «la Corte di giu stizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comu

nità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinate dallo

statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 17:12:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 2 febbraio 1987, n. 930; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P.M. Minetti (concl. conf.); Comunità

PARTE PRIMA

principale», per essere a sua volta «l'azione risarcitoria . . . rime

dio giuridico autonomo e distinto», per essere la pretesa sub iudi

ce fatta valere in pendenza del nuovo rapporto tra le parti e per

essere, infine, il contenzioso tra la Comunità e gli «agenti tempo ranei» devoluto per regolamento, in conformità alla disposizione

generale dell'art. 152 del trattato Ceea ed a quella particolare del richiamato «statuto» degli agenti «funzionari», alla detta cor

te, la giurisdizione si deve nel caso ritenere determinata dal fatto

che la controversia si svolge tra la commissione e un (in atto)

agente temporaneo. Il secondo argomento è che, a prescindere da ciò, il regolamen

to comunitario concernente il «regime» degli «altri agenti» defe

risce alla cognizione della Corte di giustizia anche le controversie

concernenti gli «agenti degli stabilimenti», indipendentemente dal

fatto che per il trattamento di questi è raccomandato l'adegua mento alle regole locali.

Il terzo argomento è che, a voler prescindere dall'esistenza del

le specifiche disposizioni comunitarie in materia, per forza pro

pria direttamente applicabili in Italia, la competenza del giudice nazionale sarebbe nel caso comunque esclusa dal generale princi

pio dell'immunità dalla giurisdizione — stabilita dal diritto inter

nazionale e riconosciuta dall'ordinamento italiano — di cui, al

pari di uno Stato estero, la Comunità gode per quanto riguarda i rapporti col personale stabilmente impiegato alle sue dipenden ze per l'esercizio di attività ordinate al perseguimento dei suoi

fini istituzionali, e dal fatto, oltretutto, che essa offre al suo in

terno a tali dipendenti adeguate garanzie giurisdizionali. L'assunto che la pretesa di rivalutazione e interessi relativi al

trattamento finale del primo rapporto intercorso tra le parti sia

da considerarsi riservata alla cognizione della Corte di giustizia sol perché non concernente le obbligazioni principali inerenti al

rapporto cessato e perché avanzata in pendenza del rapporto suc

cessivo è evidentemente infondato, giacché è evidente che l'adem

pimento di obbligazioni, anche se accessorie o succedanee, attinenti

all'uno dei due rapporti separato da una indiscussa soluzione di

continuo non si pone in alcun modo in relazione con la sussisten

za dell'altro.

È fondato, invece, e comporta l'assorbimento del terzo argo

mento, l'assunto che le controversie relative ai rapporti della Co

munità con gli «agenti degli stabilimenti», quale il Beditti è stato

fino al 30 ottobre 1976, sono dalle disposizioni vigenti sottratte

alla giurisdizione del giudice italiano.

L'art. 152 del trattato istitutivo della Comunità europea per

l'energia atomica (Ceea) stabilisce, infatti, che «la Corte di giu stizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra

la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e nelle condizioni

determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a que sti ultimi» e i regolamenti comunitari hanno in conseguenza ap

prontato (dapprima per ciascuna delle Comunità e poi unitariamente per tutte) uno «statuto» ed un «regime», che rego lano, rispettivamente, i rapporti con i dipendenti «funzionari»

e con tutti gli «altri agenti», tra cui erano compresi — finché

la categoria non è stata abolita col regolamento n. 2615 del 1976 — gli «agenti degli stabilimenti»; e per questi ultimi si trova nel

detto «regime» stabilito — al pari che per tutte le altre categorie di personale dipendente, con la sola eccezione degli «agenti loca

li» — che «si applicano per analogia ... le disposizioni dei titoli

VI e VII dello statuto relative al regime disciplinare ed ai mezzi

di ricorso», tra cui sono comprese quelle (art. 90 e 91), secondo

cui «qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può pre sentare all'autorità che ha il potere di nomina reclamo avverso

un atto che le arrechi pregiudizio ...» e «la Corte di giusti zia ... è competente a dirimere ogni controversia tra la Comuni

tà e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'art.

90, § 2». Posto, dunque, che a fronte di tali precise disposizioni — la

cui validità ed efficacia nei confronti del nostro ordinamento so

no fuori discussione — nessun rilievo può assumere — in man

canza di contraddizioni che possano implicare deroga — il fatto

che nel disciplinare specificamente i rapporti degli «agenti degli stabilimenti del centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Italia» il regolamento n. 9 del 18 dicembre 1963 si

è in parte richiamato al contratto nazionale dei metalmeccanici

ed alle leggi italiane; posto ciò, si deve (in concordanza con quanto

Il Foro Italiano — 1988.

la Corte di giustizia e questa corte hanno ritenuto e deciso con

le sentenze, rispettivamente, dell'I 1 marzo 1975, Foro it., 1975,

IV, 201 e del 5 gennaio 1981, n. 13, id., 1981, I, 2253) senz'altro

dare atto che la cognizione della controversia in esame si sottrae

alla giurisdizione del giudice italiano.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 gennaio

1987, n. 685; Pres. Chiavelli, Est. De Rosa, P.M. Pandol

felli (conci, diff.); Comune di Manduria (Avv. Scognamiglio) c. Cuberti e Minnone; Cuberti e Minnone (Avv. Mazzarelli) c. Comune di Manduria. Cassa Trib. Taranto 27 aprile 1982.

Lavoro (rapporto) — Lavoro subordinato o autonomo — Criteri

distintivi — Origine contrattuale del rapporto di lavoro — Vo

lontà delle parti — Rilevanza (Cod. civ., art. 2094, 2126, 2222).

In considerazione dell'origine contrattuale del rapporto di lavoro

subordinato, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro

come autonomo o subordinato, l'indagine del giudice non può

prescindere dalla ricerca degli elementi dai quali dedurre, an

che in via di logica presunzione, l'incontro delle volontà dirette

alla conclusione del contratto. (1)

(1). 1. - La sentenza si segnala per un inconsueto sconfinamento in terreno tipicamente deputato a dibattiti teorici, di quel genere particolar mente cruciale, cui la dottrina giuslavoristica si è dedicata lungamente e con passione.

La pronuncia rivela l'intento di precludere in modo conclusivo l'even tualità — del resto improbabile — di una riabilitazione delle concezioni dottrinali (1) che svalutano la rilevanza del contratto come fonte costitu tiva del rapporto di lavoro subordinato, nonché di quelle che, pur accet tando la tesi contrattualistica, tuttavia configurano il contratto di lavoro

come contratto a causa associativa, che pone in essere una comunione di scopo fra i contraenti (2). La preliminare delegittimazione di tali teorie

rispetto al nostro ordinamento è non solo funzionale alla censura del

procedimento argomentativo seguito nella sentenza cassata, ma va oltre le esigenze strettamente tecnico-giuridiche di giustificare la decisione di annullamento. Essa costituisce soprattutto il segnale di una inequivocabi le presa d'atto della rilevanza del dibattito dottrinale su questi temi e una sorta di omologazione dell'indirizzo teorico sempre più nutrito che intende il contratto di lavoro come contratto di scambio, la cui disciplina non è più rintracciabile sulla sola scorta delle norme del codice civile, ma risulta invece aggiornata, dalla più recente normativa e, in particola

(1) Riferimenti bibliografici sui sostenitori della tesi contrattualistica, di quelle acontrattualistiche e istituzionistiche, sono in E. Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 1986, 80.

Per una ricostruzione dell'articolato dibattito dottrinale sull'origine con trattuale o acontrattuale del rapporto di lavoro, con accurati «distinguo» in relazione alle valenze di politica del diritto o di presupposti concettuali e teorici, sottesi a ciascuna differenziata sfumatura dei due contrapposti orientamenti, cfr. M. Pedrazzoli, Democrazia industriale e subordina zione, Milano, 1985, 84, ss.; F. Liso, La mobilità del lavoratore in azien da: il quadro legale, Milano, 1982, 38; L. Mariucci, // lavoro decentrato.

Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979, 65 ss., 76, nota 111; R. De Luca Tamajo, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Na poli, 1976, 91; M. Dell'Olio, La prestazione di fatto de! lavoro subordi nato, Padova, 1970, 22 ss., e cap. III.

(2) Per la critica agli «istituzionisti», cfr. G. Giugni, Mansioni e quali fica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, 292 ss.; L. Spagnuolo Vigori ta, Gli usi aziendali, Napoli, 1965, 13 ss.; M. Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, 38 ss.; L. Mengoni, Lezioni sul contratto di lavoro, Celuc, Milano, 1971, 18 ss.; F. Mazziotti, Contenu to ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 1974, 1 ss.

Per la critica agli autori che concepiscono il contratto di lavoro come contratto a causa associativa, cfr. specialmente F. Santoro Passarelli, Il lavoro nell'impresa, in Justitia, 1961, ora in Libertà e autorità nel dirit to civile. Altri saggi, Padova, 1977, 253 ss.; L. Mengoni, Contratto e

rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, in Riv. società, 1965, 681; Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, cit., 58 ss.; R. Sco gnamiglio, Diritto del lavoro. Parte generale, Bari, 1972, 65 ss.

Una versione particolarmente originale della costruzione associativa co munitaria del contratto di lavoro si deve a A. Cessari, Fedeltà, lavoro, impresa, Milano, 1969; Id., «lura» e «leges» nella disciplina dei licenzia menti individuali, in Riv. dir. lav., 1979, I, 77. Per una critica a tale

autore, cfr., da ultimo, Liso, La mobilità del lavoratore in azienda, cit., 46 ss.

This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 17:12:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended