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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 11 dicembre...

Date post: 27-Jan-2017
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sezioni unite civili; sentenza 11 dicembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti (concl. conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannarano (Avv. Di Donato). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 399/400-401/402 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181074 . Accessed: 28/06/2014 10:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.178 on Sat, 28 Jun 2014 10:02:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 11 dicembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti(concl. conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannarano (Avv. Di Donato). Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 399/400-401/402Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181074 .

Accessed: 28/06/2014 10:02

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PARTE PRIMA

Pertanto, deve tenersi presente che l'appartenenza delle terre

al demanio civico e l'abusività dell'occupazione costituiscono i

presupposti della legittimazione delle occupazioni (abusive) con

la conseguenza che, ove questi presupposti dal potere di legitti mazione siano contestati, e solo in tal caso, sorge la necessità

di un accertamento giurisdizionale che con forza di giudicato con

duca all'asseveramento della loro esistenza (v. Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, nn. 10, 11).

Cosi delineate le attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici non è dubbio dal debito riscontro

ex actis che nel procedimento per la legittimazione dell'occupa zione del Rizzi e dei suoi litisconsorti era sorta questione in ordi

ne alla legittimità delle singole occupazioni, opponendosi il comune

non tanto a contestati confini del territorio comunale quanto ai

titoli (di concessione o di affittanza) ex adverso invocati e benan

co alla correlata sussistenza di un possesso idoneo a norma del

l'art. 9 1. n. 1766 del 1927, cosi da derivarne la necessità di un

accertamento giurisdizionale al riguardo, senza che possa cosi sfug

gire alle attribuzioni giurisdizionali dell'adito commissario la co

gnizione di quelle contestazioni circa i presupposti di fatto e di

diritto della richiesta legittimazione del possesso dei ricorrenti, non esorbitando le stesse da quell'ambito concernente la dema

nialità delle terre e la legittimità delle occupazioni, in cui si è

delimitato il potere giurisdizionale del commissario agli usi civici.

La raggiunta conclusione non trova, peraltro, deroga in ragio ne delle indicate considerazioni addotte dai ricorrenti al riguardo del profilarsi, in rapporto di pregiudizialità, delle questioni del

l'accertamento dei confini (e dei demani) dei comuni su indicati

e della sussistenza o meno del diritto degli occupanti in forza

di concessioni comunali, avendo tali questioni avuto debito in

gresso nel giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo

con l'impugnativa dei decreti sindacali di demolizione delle co

struzioni dei ricorrenti — come indicano gli stessi ricorrenti —

e ciò in esatta osservanza rispettivamente dell'art. 27, n. 3, t.u.

del 1924 n. 1054 e dell'art. 5 1. n. 1034 del 1971, senza che l'invo

cato rapporto di pregiudizialità del detto processo amministrativo

possa rilevare al di là della sospensione del procedimento giuris dizionale davanti al commissario agli usi civici ai sensi dell'art.

295 c.p.c., ove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 21

novembre 1986, n. 6841, id., Rep. 1986, voce Comune, n. 154). In tale prospettiva, quindi, le deduzioni dei ricorrenti, che si

volgono sostanzialmente a contestare la giurisdizione del commis

sario agli usi civici, sotto il profilo della pregiudizialità di quegli accertamenti affidati al giudice amministrativo, per la denegata correlativa necessità della sospensione del giudizio instauratosi da

vanti al commissario per la legittimazione del possesso ex art. 9 1. n. 1766 del 1927, non configurano motivi attinenti alla giuris dizione del detto giudice specializzato bensì afferiscono ai suoi

poteri di governo del processo, sindacabili soltanto — essendosi

al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 32 1. n. 1766 del 1927 — in sede di ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, avverso la pronuncia definitiva di quel processo (v. Cass. 4434/84, cit.).

Da ultimo, non va dato ingresso alla istanza dei ricorrenti di

sospensione del procedimento a norma dell'art. 44 1. 28 febbraio 1985 n. 47 per l'avvenuta presentazione della domanda di condo

no ai sensi degli art. 31 e 32 1. cit., dovendosene rilevare l'estra

neità al regolamento della giurisdizione non influendo né potendo ostare alla designazione del giudice, cui compete la cognizione del merito della controversia ed a cui è — in presenza delle debite condizioni — conseguente il provvedervi.

La conclusiva declaratoria dell'inammissibilità del ricorso del

Rizzi e dei suoi litisconsorti comporta — alla stregua delle regole

legali della soccombenza — la loro condanna in solido alla rifu

sione delle spese processuali del resistente comune di Cavareno, la cui difesa con controricorso, ritualmente notificato, è stata de bitamente autorizzata con la delibera del consiglio comunale in data 15 luglio 1985 (di ratifica della deliberazione della giunta del 10 giugno 1985) tempestivamente depositata (il 4 giugno 1987).

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 di

cembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti

(conci, conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannara

no (Avv. Di Donato). Regolamento di giurisdizione.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Terremoto — Cam

pania — Unità immobiliare resa inagibile — Contributi — Azio

ne per il conseguimento — Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

19 marzo 1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e

del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione

e lo sviluppo dei territori colpiti, art. 3, 8, 9, 10).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della

domanda con la quale il proprietario di unità immobiliare, sita

in Campania, destinata ad uso di abitazione, resa inagibile dai

terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, chiede la con

danna del comune, legittimato ad erogare i contributi previsti dalla l. 14 maggio 1981 n. 219, alla corresponsione degli stessi. (1)

Svolgimento del processo. — Maria Covino, deducendo che

la propria abitazione sita in Pannarano era stata resa inagibile dai terremoti del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, pro

poneva istanza in data 9 marzo 1985, al sindaco di quel comune

al fine di conseguire le provvidenze economiche previste dalla 1.

14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni.

La domanda di contributo non veniva esaminata nel termine

di cui alla 1. 18 aprile 1984 n. 80, e la commissione competente

per il parere sull'istanza operava una sensibile riduzione del con

tributo richiesto.

La Covino, con ricorso al Pretore di Montesarchio ex art. 700

c.p.c., chiedeva l'adozione dei provvedimenti urgenti idoneo al

conseguimento delle citate provvidenze; ma il giudice adito, con

ordinanza del 20 giugno 1985, dichiarava il proprio difetto di

giurisdizione. Successivamente la Covino proponeva ricorso al

T.A.R. per la Campania e il comune di Pannarano, nel costituir

si in quella sede, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò premesso, Maria Covino ha proposto ricorso alle sezioni

unite di questa corte, chiedendo il regolamento preventivo della

giurisdizione ed assumendo che, nell'erogazione dei contributi in

oggetto, il sindaco agisce non come capo dell'amministrazione

comunale e per conseguimento diretto ed immediato di finalità

pubbliche, ma nell'esercizio di poteri gestionali di fondi diretti

a garantire la copertura economica alle pratiche di ricostruzione

o ripartizione di beni danneggiati dal terremoto. Il comune di

Pannarano resiste con controricorso eccependo, tra l'altro, l'i

nammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Motivi della decisione. — 1. - Il resistente deduce l'inammissi

bilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione as

ti) Per impostazione coincidente con quella della riportata sentenza, a proposito dell'affermazione della giurisdizione ordinaria sulla contro versia promossa da impresa editrice per ottenere la corresponsione dei contributi sul prezzo della carta da quotidiani, v. sez. un. 5 novembre

1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami. Sulle finalità della 1. n. 219 del 1981 si possono consultare: T.A.R.

Basilicata 24 maggio 1985, n. 92, id., 1985, III, 301, con nota di richia mi, secondo cui la legge de qua «tende all'obiettivo di favorire non solo la ricostruzione ma soprattutto lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma; obiettivo assunto e prefissato con carattere di priorità»; T.A.R. Basilica ta 14 novembre 1984, n. 310, id., Rep. 1985, voce Calamità pubbliche, n. 28, che individua il criterio fondamentale cui si ispira la menzionata 1. n. 219 del 1981 nell'assegnazione dei benefici dalla stessa legge previsti esclusivamente ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati alla data del sisma.

Per qualche riferimento: a) in ordine a questioni di costituzionalità re lative ai provvedimenti urgenti per le popolazioni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, id., 1987, I, 1671, con osservazioni di R. Cavallo Perin e A. Pizzorusso; b) circa la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 80, 6° comma, 1. n. 219 del 1981 in relazione agli art. 42, 3° com

ma, e 3 Cost., Trib. Napoli 24 marzo 1987, ibid., 1660, con nota di

richiami; c) per una ipotesi di applicazione dell'art. 6 1. n. 1431 del 1962, con riguardo al terremoto dell'agosto del 1962, Cass. 6 novembre 1986, n. 6491, id., 1988, I, 245 con nota di G. Mazzara, Evizione incolpevole e risarcimento del danno.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sumendo che, poiché sul tema si è pronunciato il Pretore di Mon tesarchio declinando la propria giurisdizione — senza che contro tale decisione sia stata avanzata impugnazione — la relativa que stione sarebbe definitivamente preclusa dal giudicato.

La tesi non è fondata. Le sezioni unite hanno già altra volta affermato che la pronunzia dichiarativa del difetto di giurisdizio ne — in quanto, a differenza di quella che affermi la giurisdizio ne statuendo nel merito, comporta esclusivamente il

disconoscimento di un presuposto processuale — non è idonea a produrre effetti in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta, e non spiega rispetto ad esso autorità di cosa giudi cata (cfr. sentenze 5675 e 5676 del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Espropriazione per p.i., nn. 226, 227).

2. - Ai fini della soluzione del problema di giurisdizione, va

posto in rilievo che, come accennato, l'istante Maria Covino in

voca la applicazione della 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive

modificazioni, di conversione del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, «re cante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981», nonché

«provvedimenti organici per lo sviluppo dei territori colpiti». Deve in particolare essere stabilito se chi si trovi nella situazio

ne dedotta dalla attrice — abbia cioè subito la distruzione di uni

tà immobiliari, o debba demolirle, per effetto degli indicati eventi

sismici, e intenda altresì procedere alla loro ricostruzione — sia titolare del diritto soggettivo a conseguire il contributo all'uopo

previsto dalla legge, ovvero sia portatore di un mero interesse

legittimo ad ottenerlo.

La citata legge stabilisce anzitutto che al risanamento e allo

sviluppo dei territori colpiti dai terremoti è destinato un apposito fondo (art. 3) ripartito dal Cipe, con l'indirizzo e il coordinamen

to del consiglio dei ministri, fra le regioni interessate (art. 4).

Inoltre, dopo la ripartizione degli interventi e dei compiti tra

gli enti pubblici territoriali, l'art. 8 elenca i tipi d'intervento e

gli art. 9 e 10, di fondamentale rilievo in ordine alla questione ora all'esame della corte, disciplinano i contributi ed i finanzia

menti, rispettivamente, per la ricostruzione o la ripartizione delle

unità immobiliari distrutte o non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto.

L'entità dei contributi di ricostruzione e di riparazione è minu

tamente regolato dai citati art. 9 e 10 1. n. 219 del 1981, nonché

dall'art. 6 bis d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, convertito in legge dall'art. 1 1. 29 aprile 1982 n. 187, e dall'art. 2 d.l. 28 febbraio

1984 n. 19, convertito in legge dall'art. 1 1. 18 aprile 1984 n. 80.

Il contributo per la ricostruzione è pari al costo di intervento

(determinato annualmente dal ministro dei lavori pubblici) molti

plicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, con

i limiti rigidamente previsti dal citato art. 9; il contributo per la riparazione è pari ad una percentuale del contributo di rico

struzione che varia secondo che ricorra in concreto l'una o l'altra

di una serie di ipotesi legislativamente prefigurate. Inoltre ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non

possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area

occorrente nell'ambito dei piani di assetto territoriale, e in tal

caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al

prezzo dell'area ceduta dal comune, al cui patrimonio sono ac

quisite le aree di sedime degli edifici non ricostruiti.

A sua volta il procedimento per l'assegnazione dei contributi

è disciplinato dall'art. 14 1. n. 219 del 1981 e dall'art. 3 d.l. n.

80 del 1984.

In sintesi il sistema prevede: a) la presentazione della domanda

di contributo, cui devono essere allegati, fra gli altri documenti, il progetto esecutivo dei lavori, il computo metrico estimativo

e la determinazione dell'ammontare del contributo stesso; b) en

tro sessanta giorni dall'acquisizione del progetto, l'emanazione

di un parere vincolante sulla determinazione del contributo ad

opera di una commissione eletta dal consiglio comunale; c) nei

trenta giorni successivi, anche in assenza del parere della commis

sione, e in presenza delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione del contributo da parte del sindaco, con riserva di liquidare a

consuntivo l'ammontare di esso nei limiti di quello assegnato. Da questo sistema positivo le sezioni unite ritengono di poter

desumere, da un lato, che l'attività della p.a. nella determinazio

ne e nella concessione dei contributi è totalmente vincolata, nel

senso che, una volta da essa accertata la ricorrenza in concreto

di una determinata situazione, il trattamento giuridico della fatti

specie conseguirà all'applicazione dei criteri al riguardo rigorosa mente predisposti dalla legge, e, dall'altro, che siffatti vincoli

Il Foro Italiano — 1988.

imposti ai pubblici poteri sono funzionali, sia pure nel quadro globale dell'ovvio perseguimento di finalità di pubblico interesse, alla diretta tutela delle posizioni dei singoli soggetti danneggiati.

A queste posizioni deve pertanto essere riconosciuta natura di diritti soggettivi (ed è certamente significativo che i citati art. 9 e 10 1. n. 219 del 1981 parlino in modo esplicito di «aventi diritto ai contributi»).

Rispetto a tale conclusione non appare poi rilevante la circo stanza che, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 19 del 1984, la commissione comunale prima ricordata debba esprimere anche il parere «sulla

compatibilità urbanistica» delle opere di ricostruzione o di ripa razione (trattasi di parere non vincolante dal quale il sindaco può motivare il proprio eventuale dissenso).

Di fronte ad una p.a., che, sia pure nel medesimo contesto,

svolge due attività diverse — finalizzate l'una alla tutela imme diata e diretta degli interessi dei singoli cittadini colpiti da una

calamità naturale e l'altra al coordinamento del ripristino del pa trimonio immobiliare danneggiato con il più congruo e razionale

assetto urbanistico del territorio — appare ben ipotizzabile una diversità di posizioni giuridiche soggettive.

Peraltro, nella specie il regolamento della giurisdizione è ri

chiesto in una controversia che concerne soltanto la pretesa al

contributo.

Giova infine precisare che, per quanto la presente controversia sia connotata da caratteri di novità, i principi giuridici applicati si collocano saldamente nel solco di un ben delineato orientamen

to giurisprudenziale delle sezioni unite in tema di attività vincola

ta della p.a. (cfr. sentenze n. 1622 del 1983, id., 1983, I, 1257; n. 2113 del 1981, id., 1982, I, 786; n. 3062 del 1977, id., 1978, I, 973; n. 3364 del 1962, id., 1963, I, 32).

In definitiva deve affermarsi che, ove il soggetto danneggiato dalla perdita di unità immobiliari a causa dei terremoti del no

vembre 1980 e del febbraio del 1981, agisce per ottenere i contri buti all'uopo previsti dalla 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive

modificazioni, nei confronti dell'ente pubblico preposto alla loro

erogazione, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria or dinaria.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5 di

cembre 1987, n. 9100; Pres. Bile, Est. Pontrandolfi, P. M.

Caristo (conci, conf.); Cassa di risparmio di Calabria e Luca

nia (Avv. Persiani, Morcavallo) c. Serafini (Avv. Mazzei) e Ianuzzi. Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Cassa di risparmio — Nomina del diretto

re generale — Nulla-osta della Banca d'Italia — Impugnazione da parte di dirigente escluso — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art. 1175; r.d.l. 24 febbraio 1938 n. 204, norme per l'am

ministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di

prima categoria, art. 5; 1. 3 giugno 1938 n. 778, conversione

in legge, con modificazioni, del r.d.l. 24 febbraio 1938 n. 204, art. unico; d.l.c.p.s. 17 luglio 1947 n. 691, istituzione di un comitato interministeriale per il credito e il risparmio, art. 2;

d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della 1. 5 marzo

1985 n. 74).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia

promossa dal dirigente di cassa di risparmio che lamenti l'ille

gittima promozione a direttore generale di un proprio collega, a nulla rilevando che la nomina dei direttori generali di tali

istituti di credito sia sottoposta al benestare preventivo della

Banca d'Italia (in motivazione la corte fra l'altro osserva che

la norma che prevede il benestare preventivo deve ritenersi taci

tamente abrogata a seguito della nuova normativa sulle nomine

bancarie introdotta dal d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350). (1)

(1) Non constano precedenti al di fuori di quello, in termini, menziona to nella sentenza che si riporta: Cass. 23 luglio 1965, n. 1721, Foro it., Rep. 1967, voce Cassa di risparmio, n. 2 (e in Riv. dir. lav., 1966, II, 641).

Per la pacifica affermazione secondo cui appartiene al giudice ordina rio la cognizione della controversia in materia di progressione in carriera dei dipendenti degli enti pubblici economici (ed in specie delle casse di

risparmio), v. Cass. 10 agosto 1987, n. 6864, Foro it., 1987, I, 2987, con richiami e nota di O. Mazzotta.

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