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sezioni unite civili; sentenza 11 dicembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti(concl. conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannarano (Avv. Di Donato). Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 399/400-401/402Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181074 .
Accessed: 28/06/2014 10:02
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PARTE PRIMA
Pertanto, deve tenersi presente che l'appartenenza delle terre
al demanio civico e l'abusività dell'occupazione costituiscono i
presupposti della legittimazione delle occupazioni (abusive) con
la conseguenza che, ove questi presupposti dal potere di legitti mazione siano contestati, e solo in tal caso, sorge la necessità
di un accertamento giurisdizionale che con forza di giudicato con
duca all'asseveramento della loro esistenza (v. Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, nn. 10, 11).
Cosi delineate le attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici non è dubbio dal debito riscontro
ex actis che nel procedimento per la legittimazione dell'occupa zione del Rizzi e dei suoi litisconsorti era sorta questione in ordi
ne alla legittimità delle singole occupazioni, opponendosi il comune
non tanto a contestati confini del territorio comunale quanto ai
titoli (di concessione o di affittanza) ex adverso invocati e benan
co alla correlata sussistenza di un possesso idoneo a norma del
l'art. 9 1. n. 1766 del 1927, cosi da derivarne la necessità di un
accertamento giurisdizionale al riguardo, senza che possa cosi sfug
gire alle attribuzioni giurisdizionali dell'adito commissario la co
gnizione di quelle contestazioni circa i presupposti di fatto e di
diritto della richiesta legittimazione del possesso dei ricorrenti, non esorbitando le stesse da quell'ambito concernente la dema
nialità delle terre e la legittimità delle occupazioni, in cui si è
delimitato il potere giurisdizionale del commissario agli usi civici.
La raggiunta conclusione non trova, peraltro, deroga in ragio ne delle indicate considerazioni addotte dai ricorrenti al riguardo del profilarsi, in rapporto di pregiudizialità, delle questioni del
l'accertamento dei confini (e dei demani) dei comuni su indicati
e della sussistenza o meno del diritto degli occupanti in forza
di concessioni comunali, avendo tali questioni avuto debito in
gresso nel giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo
con l'impugnativa dei decreti sindacali di demolizione delle co
struzioni dei ricorrenti — come indicano gli stessi ricorrenti —
e ciò in esatta osservanza rispettivamente dell'art. 27, n. 3, t.u.
del 1924 n. 1054 e dell'art. 5 1. n. 1034 del 1971, senza che l'invo
cato rapporto di pregiudizialità del detto processo amministrativo
possa rilevare al di là della sospensione del procedimento giuris dizionale davanti al commissario agli usi civici ai sensi dell'art.
295 c.p.c., ove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 21
novembre 1986, n. 6841, id., Rep. 1986, voce Comune, n. 154). In tale prospettiva, quindi, le deduzioni dei ricorrenti, che si
volgono sostanzialmente a contestare la giurisdizione del commis
sario agli usi civici, sotto il profilo della pregiudizialità di quegli accertamenti affidati al giudice amministrativo, per la denegata correlativa necessità della sospensione del giudizio instauratosi da
vanti al commissario per la legittimazione del possesso ex art. 9 1. n. 1766 del 1927, non configurano motivi attinenti alla giuris dizione del detto giudice specializzato bensì afferiscono ai suoi
poteri di governo del processo, sindacabili soltanto — essendosi
al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 32 1. n. 1766 del 1927 — in sede di ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, avverso la pronuncia definitiva di quel processo (v. Cass. 4434/84, cit.).
Da ultimo, non va dato ingresso alla istanza dei ricorrenti di
sospensione del procedimento a norma dell'art. 44 1. 28 febbraio 1985 n. 47 per l'avvenuta presentazione della domanda di condo
no ai sensi degli art. 31 e 32 1. cit., dovendosene rilevare l'estra
neità al regolamento della giurisdizione non influendo né potendo ostare alla designazione del giudice, cui compete la cognizione del merito della controversia ed a cui è — in presenza delle debite condizioni — conseguente il provvedervi.
La conclusiva declaratoria dell'inammissibilità del ricorso del
Rizzi e dei suoi litisconsorti comporta — alla stregua delle regole
legali della soccombenza — la loro condanna in solido alla rifu
sione delle spese processuali del resistente comune di Cavareno, la cui difesa con controricorso, ritualmente notificato, è stata de bitamente autorizzata con la delibera del consiglio comunale in data 15 luglio 1985 (di ratifica della deliberazione della giunta del 10 giugno 1985) tempestivamente depositata (il 4 giugno 1987).
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 di
cembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti
(conci, conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannara
no (Avv. Di Donato). Regolamento di giurisdizione.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Terremoto — Cam
pania — Unità immobiliare resa inagibile — Contributi — Azio
ne per il conseguimento — Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
19 marzo 1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori colpiti, art. 3, 8, 9, 10).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della
domanda con la quale il proprietario di unità immobiliare, sita
in Campania, destinata ad uso di abitazione, resa inagibile dai
terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, chiede la con
danna del comune, legittimato ad erogare i contributi previsti dalla l. 14 maggio 1981 n. 219, alla corresponsione degli stessi. (1)
Svolgimento del processo. — Maria Covino, deducendo che
la propria abitazione sita in Pannarano era stata resa inagibile dai terremoti del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, pro
poneva istanza in data 9 marzo 1985, al sindaco di quel comune
al fine di conseguire le provvidenze economiche previste dalla 1.
14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni.
La domanda di contributo non veniva esaminata nel termine
di cui alla 1. 18 aprile 1984 n. 80, e la commissione competente
per il parere sull'istanza operava una sensibile riduzione del con
tributo richiesto.
La Covino, con ricorso al Pretore di Montesarchio ex art. 700
c.p.c., chiedeva l'adozione dei provvedimenti urgenti idoneo al
conseguimento delle citate provvidenze; ma il giudice adito, con
ordinanza del 20 giugno 1985, dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione. Successivamente la Covino proponeva ricorso al
T.A.R. per la Campania e il comune di Pannarano, nel costituir
si in quella sede, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò premesso, Maria Covino ha proposto ricorso alle sezioni
unite di questa corte, chiedendo il regolamento preventivo della
giurisdizione ed assumendo che, nell'erogazione dei contributi in
oggetto, il sindaco agisce non come capo dell'amministrazione
comunale e per conseguimento diretto ed immediato di finalità
pubbliche, ma nell'esercizio di poteri gestionali di fondi diretti
a garantire la copertura economica alle pratiche di ricostruzione
o ripartizione di beni danneggiati dal terremoto. Il comune di
Pannarano resiste con controricorso eccependo, tra l'altro, l'i
nammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Motivi della decisione. — 1. - Il resistente deduce l'inammissi
bilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione as
ti) Per impostazione coincidente con quella della riportata sentenza, a proposito dell'affermazione della giurisdizione ordinaria sulla contro versia promossa da impresa editrice per ottenere la corresponsione dei contributi sul prezzo della carta da quotidiani, v. sez. un. 5 novembre
1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami. Sulle finalità della 1. n. 219 del 1981 si possono consultare: T.A.R.
Basilicata 24 maggio 1985, n. 92, id., 1985, III, 301, con nota di richia mi, secondo cui la legge de qua «tende all'obiettivo di favorire non solo la ricostruzione ma soprattutto lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma; obiettivo assunto e prefissato con carattere di priorità»; T.A.R. Basilica ta 14 novembre 1984, n. 310, id., Rep. 1985, voce Calamità pubbliche, n. 28, che individua il criterio fondamentale cui si ispira la menzionata 1. n. 219 del 1981 nell'assegnazione dei benefici dalla stessa legge previsti esclusivamente ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati alla data del sisma.
Per qualche riferimento: a) in ordine a questioni di costituzionalità re lative ai provvedimenti urgenti per le popolazioni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, id., 1987, I, 1671, con osservazioni di R. Cavallo Perin e A. Pizzorusso; b) circa la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 80, 6° comma, 1. n. 219 del 1981 in relazione agli art. 42, 3° com
ma, e 3 Cost., Trib. Napoli 24 marzo 1987, ibid., 1660, con nota di
richiami; c) per una ipotesi di applicazione dell'art. 6 1. n. 1431 del 1962, con riguardo al terremoto dell'agosto del 1962, Cass. 6 novembre 1986, n. 6491, id., 1988, I, 245 con nota di G. Mazzara, Evizione incolpevole e risarcimento del danno.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sumendo che, poiché sul tema si è pronunciato il Pretore di Mon tesarchio declinando la propria giurisdizione — senza che contro tale decisione sia stata avanzata impugnazione — la relativa que stione sarebbe definitivamente preclusa dal giudicato.
La tesi non è fondata. Le sezioni unite hanno già altra volta affermato che la pronunzia dichiarativa del difetto di giurisdizio ne — in quanto, a differenza di quella che affermi la giurisdizio ne statuendo nel merito, comporta esclusivamente il
disconoscimento di un presuposto processuale — non è idonea a produrre effetti in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta, e non spiega rispetto ad esso autorità di cosa giudi cata (cfr. sentenze 5675 e 5676 del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Espropriazione per p.i., nn. 226, 227).
2. - Ai fini della soluzione del problema di giurisdizione, va
posto in rilievo che, come accennato, l'istante Maria Covino in
voca la applicazione della 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive
modificazioni, di conversione del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, «re cante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981», nonché
«provvedimenti organici per lo sviluppo dei territori colpiti». Deve in particolare essere stabilito se chi si trovi nella situazio
ne dedotta dalla attrice — abbia cioè subito la distruzione di uni
tà immobiliari, o debba demolirle, per effetto degli indicati eventi
sismici, e intenda altresì procedere alla loro ricostruzione — sia titolare del diritto soggettivo a conseguire il contributo all'uopo
previsto dalla legge, ovvero sia portatore di un mero interesse
legittimo ad ottenerlo.
La citata legge stabilisce anzitutto che al risanamento e allo
sviluppo dei territori colpiti dai terremoti è destinato un apposito fondo (art. 3) ripartito dal Cipe, con l'indirizzo e il coordinamen
to del consiglio dei ministri, fra le regioni interessate (art. 4).
Inoltre, dopo la ripartizione degli interventi e dei compiti tra
gli enti pubblici territoriali, l'art. 8 elenca i tipi d'intervento e
gli art. 9 e 10, di fondamentale rilievo in ordine alla questione ora all'esame della corte, disciplinano i contributi ed i finanzia
menti, rispettivamente, per la ricostruzione o la ripartizione delle
unità immobiliari distrutte o non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto.
L'entità dei contributi di ricostruzione e di riparazione è minu
tamente regolato dai citati art. 9 e 10 1. n. 219 del 1981, nonché
dall'art. 6 bis d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, convertito in legge dall'art. 1 1. 29 aprile 1982 n. 187, e dall'art. 2 d.l. 28 febbraio
1984 n. 19, convertito in legge dall'art. 1 1. 18 aprile 1984 n. 80.
Il contributo per la ricostruzione è pari al costo di intervento
(determinato annualmente dal ministro dei lavori pubblici) molti
plicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, con
i limiti rigidamente previsti dal citato art. 9; il contributo per la riparazione è pari ad una percentuale del contributo di rico
struzione che varia secondo che ricorra in concreto l'una o l'altra
di una serie di ipotesi legislativamente prefigurate. Inoltre ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non
possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area
occorrente nell'ambito dei piani di assetto territoriale, e in tal
caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al
prezzo dell'area ceduta dal comune, al cui patrimonio sono ac
quisite le aree di sedime degli edifici non ricostruiti.
A sua volta il procedimento per l'assegnazione dei contributi
è disciplinato dall'art. 14 1. n. 219 del 1981 e dall'art. 3 d.l. n.
80 del 1984.
In sintesi il sistema prevede: a) la presentazione della domanda
di contributo, cui devono essere allegati, fra gli altri documenti, il progetto esecutivo dei lavori, il computo metrico estimativo
e la determinazione dell'ammontare del contributo stesso; b) en
tro sessanta giorni dall'acquisizione del progetto, l'emanazione
di un parere vincolante sulla determinazione del contributo ad
opera di una commissione eletta dal consiglio comunale; c) nei
trenta giorni successivi, anche in assenza del parere della commis
sione, e in presenza delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione del contributo da parte del sindaco, con riserva di liquidare a
consuntivo l'ammontare di esso nei limiti di quello assegnato. Da questo sistema positivo le sezioni unite ritengono di poter
desumere, da un lato, che l'attività della p.a. nella determinazio
ne e nella concessione dei contributi è totalmente vincolata, nel
senso che, una volta da essa accertata la ricorrenza in concreto
di una determinata situazione, il trattamento giuridico della fatti
specie conseguirà all'applicazione dei criteri al riguardo rigorosa mente predisposti dalla legge, e, dall'altro, che siffatti vincoli
Il Foro Italiano — 1988.
imposti ai pubblici poteri sono funzionali, sia pure nel quadro globale dell'ovvio perseguimento di finalità di pubblico interesse, alla diretta tutela delle posizioni dei singoli soggetti danneggiati.
A queste posizioni deve pertanto essere riconosciuta natura di diritti soggettivi (ed è certamente significativo che i citati art. 9 e 10 1. n. 219 del 1981 parlino in modo esplicito di «aventi diritto ai contributi»).
Rispetto a tale conclusione non appare poi rilevante la circo stanza che, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 19 del 1984, la commissione comunale prima ricordata debba esprimere anche il parere «sulla
compatibilità urbanistica» delle opere di ricostruzione o di ripa razione (trattasi di parere non vincolante dal quale il sindaco può motivare il proprio eventuale dissenso).
Di fronte ad una p.a., che, sia pure nel medesimo contesto,
svolge due attività diverse — finalizzate l'una alla tutela imme diata e diretta degli interessi dei singoli cittadini colpiti da una
calamità naturale e l'altra al coordinamento del ripristino del pa trimonio immobiliare danneggiato con il più congruo e razionale
assetto urbanistico del territorio — appare ben ipotizzabile una diversità di posizioni giuridiche soggettive.
Peraltro, nella specie il regolamento della giurisdizione è ri
chiesto in una controversia che concerne soltanto la pretesa al
contributo.
Giova infine precisare che, per quanto la presente controversia sia connotata da caratteri di novità, i principi giuridici applicati si collocano saldamente nel solco di un ben delineato orientamen
to giurisprudenziale delle sezioni unite in tema di attività vincola
ta della p.a. (cfr. sentenze n. 1622 del 1983, id., 1983, I, 1257; n. 2113 del 1981, id., 1982, I, 786; n. 3062 del 1977, id., 1978, I, 973; n. 3364 del 1962, id., 1963, I, 32).
In definitiva deve affermarsi che, ove il soggetto danneggiato dalla perdita di unità immobiliari a causa dei terremoti del no
vembre 1980 e del febbraio del 1981, agisce per ottenere i contri buti all'uopo previsti dalla 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive
modificazioni, nei confronti dell'ente pubblico preposto alla loro
erogazione, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria or dinaria.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5 di
cembre 1987, n. 9100; Pres. Bile, Est. Pontrandolfi, P. M.
Caristo (conci, conf.); Cassa di risparmio di Calabria e Luca
nia (Avv. Persiani, Morcavallo) c. Serafini (Avv. Mazzei) e Ianuzzi. Regolamento di giurisdizione.
Giurisdizione civile — Cassa di risparmio — Nomina del diretto
re generale — Nulla-osta della Banca d'Italia — Impugnazione da parte di dirigente escluso — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art. 1175; r.d.l. 24 febbraio 1938 n. 204, norme per l'am
ministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di
prima categoria, art. 5; 1. 3 giugno 1938 n. 778, conversione
in legge, con modificazioni, del r.d.l. 24 febbraio 1938 n. 204, art. unico; d.l.c.p.s. 17 luglio 1947 n. 691, istituzione di un comitato interministeriale per il credito e il risparmio, art. 2;
d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della 1. 5 marzo
1985 n. 74).
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
promossa dal dirigente di cassa di risparmio che lamenti l'ille
gittima promozione a direttore generale di un proprio collega, a nulla rilevando che la nomina dei direttori generali di tali
istituti di credito sia sottoposta al benestare preventivo della
Banca d'Italia (in motivazione la corte fra l'altro osserva che
la norma che prevede il benestare preventivo deve ritenersi taci
tamente abrogata a seguito della nuova normativa sulle nomine
bancarie introdotta dal d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350). (1)
(1) Non constano precedenti al di fuori di quello, in termini, menziona to nella sentenza che si riporta: Cass. 23 luglio 1965, n. 1721, Foro it., Rep. 1967, voce Cassa di risparmio, n. 2 (e in Riv. dir. lav., 1966, II, 641).
Per la pacifica affermazione secondo cui appartiene al giudice ordina rio la cognizione della controversia in materia di progressione in carriera dei dipendenti degli enti pubblici economici (ed in specie delle casse di
risparmio), v. Cass. 10 agosto 1987, n. 6864, Foro it., 1987, I, 2987, con richiami e nota di O. Mazzotta.
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