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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; ordinanza 1° dicembre...

Date post: 30-Jan-2017
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sezioni unite civili; ordinanza 1° dicembre 1988, n. 739; Pres. Brancaccio, Rel. A. Finocchiaro, P.M. Nicita (concl. conf.); Prencipe (Avv. Di Mattia) c. Regione Puglia (Avv. F. Cipriani). Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Foggia 18 maggio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1531/1532-1533/1534 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183976 . Accessed: 25/06/2014 04:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.25 on Wed, 25 Jun 2014 04:19:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; ordinanza 1° dicembre 1988, n. 739; Pres. Brancaccio, Rel. A. Finocchiaro,P.M. Nicita (concl. conf.); Prencipe (Avv. Di Mattia) c. Regione Puglia (Avv. F. Cipriani).Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Foggia 18 maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1531/1532-1533/1534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183976 .

Accessed: 25/06/2014 04:19

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1531 PARTE PRIMA 1532

il lavoro proprio e della propria famiglia, l'affittuario può ese

guirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11 (cioè, previa comunicazione, con il consen

so del concedente o l'autorizzazione dell'ispettorato agrario pro

vinciale); norma che è stata dichiarata incostituzionale «per contrasto con l'art. 3 in relazione agli art. 41 e 42 Cost., per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzio

ne di migliorie anche inscio od invito domino, sacrifica oltre ogni

giusta misura i diritti del proprietario concedente» (Corte cost.

153/77). Ora, da un lato, la suddetta norma non era applicabile nella fattispecie per ragioni temporali, trattandosi di miglioramenti

eseguiti tutti in epoca precedente all'entrata in vigore della 1. 11

del 1971; dall'altro, a seguito ed in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale già ricordata, ha riac

quistato vigore l'art. 1651 c.c., contenente la disciplina per i mi

glioramenti apportati al fondo rustico dell'affittuario, che era stato

abrogato espressamente dal 2° comma dell'art. 29 della stessa

legge, poiché, a seguito della dichiarazione di illegittimità costitu

zionale di una disposizione di legge abrogativa di altra legge pre

cedente, ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, in quanto con la perdita fin dall'origine dell'efficacia della norma vengono travolti anche gli effetti abro

gativi che essa produceva, a differenza dell'abrogazione legislati va che opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia espressamente dispo

sto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti, che erano

state a loro volta da esso abrogate (Cass. 3284/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 203, in una fattispecie analoga alla presente; conf.

Cass. 4378/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 240). Fino a questo

punto il ragionamento corrisponde a quanto sostenuto nel primo mezzo di gravame, ma d'ora innanzi deve differenziarsene per

ché, alla stregua delle considerazioni svolte, non si può conclude

re che nel caso in esame la norma applicabile sia appunto quella codicistica dell'art. 1651 citato, il quale, come è noto, prevede la facoltà per il giudice di attribuire un'indennità all'affittuario

che, senza il consenso del locatore, abbia eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, indennità

rapportata ai miglioramenti di ciascuna annata in misura mai su

periore al quarto del fitto annuo. Al riguardo, non va infatti

dimenticato che nella 1. 11 del 1971 esiste l'art. 15 che, all'ultimo

comma, ha esteso, con espressione ripetuta poi letteralmente dal

l'art. 17 1. 203 del 1982, l'indennizzabilità ai miglioramenti «co

munque eseguiti» in data anteriore alla legge; norma che è sfuggita alla censura di incostituzionalità — con riguardo alla sua effica

cia retroattiva — ancorché non in base ad un esame nel merito, ma alla irrilevanza sopravvenuta a seguito della pronuncia di ille

gittimità dell'art. 4 e del 1° comma dello stesso art. 15 della leg

ge. Peraltro, anche in questo caso l'avverbio «comunque» non

può significare «in ogni caso», ma, conformemente all'interpre tazione data all'analogo art. 17 sopracitato, deve intendersi rife

rito alle migliorie eseguite con il rispetto della disciplina vigente

all'epoca della loro effettuazione. Si pone quindi il problema del

raccordo fra l'art. 1651 c.c. e l'art. 15, ultimo comma, 1. 11 del

1971 che va risolto, a parere della corte, in questi termini: le

opere di miglioramento, eseguite prima dell'entrata in vigore del

la legge del 1971, sono indennizzabili, ancorché effettuate senza

l'autorizzazione del locatore, perché lo consente l'art. 1651 c.c.

(il quale, come norma speciale, prevale sul contrario principio affermato, in via generale in materia locatizia, dall'art. 1592 c.c.), ma i criteri dell'indennizzo non solo quelli stabiliti dalla suddetta

norma (che al riguardo configura una facoltà discrezionale del

giudice con un limite massimo di liquidazione), bensì quello pre visto dall'art. 15, 2° comma, 1. 11 del 1971, non tanto alla stre

gua del successivo 6° comma («miglioramenti . . . comunque

eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge»), quan to perché l'indennizzabilità deve essere calcolata secondo la nor

mativa vigente al momento in cui, cessato il rapporto di affittanza,

emerge in concreto il problema del calcolo dell'indennizzo. Sif

fatto criterio (ed il ragionamento che lo presuppone) non è stato

formalmente seguito dal giudice dell'appello, il quale ha applica to l'art. 17 1. 203 del 1982 che, peraltro, ne contempla uno so

stanzialmente uguale («indennità corrispondente all'aumento del

valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei migliora menti . . . effettuati e quale risultante al momento della cessazio

ne del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del

fondo non trasformato»; laddove l'art. 15 1. 11 del 1971 parla

più sistematicamente di «indennità corrispondente all'aumento di

Il Foro Italiano — 1989.

valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto»);

cosicché, una volta corretto l'errore di «doppia valutazione» ef

fettuato in primo grado, il suddetto giudice ha liquidato l'inden

nità a favore degli affittuari in misura esatta. Ne consegue che, trattandosi di dispositivo conforme al diritto ma erroneamente

motivato, questa corte può limitarsi ad esercitare il potere di cor

rezione previsto dall'art. 384, 2° comma, c.p.c., ammissibile an

che in mancanza di ricorso incidentale della parte vittoriosa, nel

caso in cui la emandatio implichi la sostituzione del principio di diritto affermato nella sentenza impugnata con altro principio non espressamente esaminato o disatteso nella suddetta pronun cia (per riferimenti Cass. n. 3896/84, id., Rep. 1984, voce Cassa

zione civile, n. 155). Il primo mezzo di censura va, pertanto, respinto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 1° di

cembre 1988, n. 739; Pres. Brancaccio, Rei. A. Finocchiaro, P.M. Nicita (conci, conf.); Prencipe (Avv. Di Mattia) c. Re

gione Puglia (Avv. F. Cipriani). Dichiara inammissibile ricor

so avverso Trib. Foggia 18 maggio 1984.

Cassazione civile — Elezione di domicilio — Trasferimento del

domiciliatario — Mancata comunicazione — Comunicazioni de

gli atti processuali presso la cancelleria della Cassazione (Cod.

proc. civ., art. 141, 366, 370, 375, 377).

Nel procedimento per cassazione le comunicazioni degli atti pro cessuali sono validamente effettuate nella cancelleria della cor

te medesima quando il domiciliatario si sia trasferito senza comunicare nelle forme di rito il nuovo domicilio, a nulla rile

vando che l'ufficiale giudiziario abbia avuto notizia, per infor

mazioni assunte, del nuovo indirizzo del domiciliatario. (1)

Svolgimento del processo. — La Corte di cassazione, a sezioni

unite, — considerato che il Tribunale di Foggia, con sentenza del 18

maggio 1984 — notificata I'll luglio 1984 nelle forme di cui agli art. 170, 285, 325 e 326 c.p.c. — ha dichiarato il difetto di giuris dizione nella controversia iniziata da Luigi Prencipe contro la

regione Puglia; — considerato che avverso la sentenza il Prencipe ha proposto

ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con atto noti

ficato il 17 gennaio 1985, cui ha replicato la regione Puglia rap

presentata a difesa dall'avv. prof. Franco Cipriani con

controricorso con il quale pregiudizialmente si eccepisce l'inam missibilità del ricorso perché tardivo;

— considerato che il procuratore generale presso questa corte

ha concluso per la inammissibilità del ricorso per essere stato pro

posto dopo che era scaduto il termine breve per l'appello avverso

la sentenza; — considerato che il ricorrente con la memoria ex art. 375,

2° comma, c.p.c. ha dedotto l'inammissibilità del controricorso

in quanto sottoscritto dall'avv. Cipriani identificato con il dott.

proc. Giuseppe Cipriani che aveva difeso la regione in sede di

merito e che non è iscritto nell'albo prescritto per esercitare il

ministero professionale presso le magistrature superiori; — considerato che la notifica delle conclusioni del procuratore

(1) Le sezioni unite (riunite per decidere il regolamento preventivo di

giurisdizione) hanno dovuto prendere in esame la questione di cui alla massima in considerazione dei contrasti interni alle sezioni semplici (con ordinanze emesse in udienza). Tuttavia non constano contrasti, almeno

quando la corte si è pronunciata con sentenza: v. Cass. 16 gennaio 1982, n. 269, 11 maggio 1981, n. 3090, Foro it., Rep. 1982, voce Cassazione civile, nn. 302, 303; 12 dicembre 1980, n. 6401, id., Rep. 1980, voce

cit., n. 287; cui adde, Cass. 10 giugno 1982, n. 3540, id., Rep. 1982, voce cit., n. 304.

Nel senso che la variazione del domicilio eletto implica per la parte l'onere di portarla a conoscenza, diversamente essendo rituale la notifica in cancelleria, Cass. 21 dicembre 1984, n. 6664, id., 1985, I, 2316, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

generale e la comunicazione dell'adunanza della camera di consi

glio sono state effettuate per quanto riguarda la regione Puglia controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione

per essersi il domiciliatario trasferito in sede diversa rispetto a

quella in precedenza indicata; — considerato che preliminare alla pronuncia sul ricorso è la

soluzione della questione — in ordine alla quale si rinvengono contrastanti soluzioni emesse dalle sezioni semplici (con ordinan

ze emesse in udienza) e da rilevare d'ufficio attenendo al rispetto del contraddittorio ed alla tutela del diritto di difesa delle parti — sulla ritualità della notifica degli atti di cui agli art. 375, 2°

comma, e 377, 2° comma, c.p.c. presso la cancelleria di questa

corte, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non abbia potuto notificare le conclusioni del procuratore generale o comunicare

la data dell'udienza e dell'adunanza della camera di consiglio (come nel caso in esame) per trasferimento del domiciliatario, non co

municato nelle forme di rito, e ciò sia quando l'ufficiale giudizia rio non abbia potuto accertare il nuovo domicilio, sia quando, da informazioni assunte, lo stesso abbia notizia del nuovo indi

rizzo del domiciliatario; — considerato che, a norma dell'art. 141, 4° comma, c.p.c.

la notificazione non può essere effettuata nel domicilio eletto se

il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'ele

zione di domicilio; — considerato che la parola «sede» adoperata nella norma da

ultimo citata non significa genericamente città di residenza del

domiciliatario, ma luogo preciso (ufficio, studio professionale,

abitazione, ecc.) designato nella elezione di domicilio con tutte

le indicazioni che valgono sicuramente ad identificarlo (città, no

me della strada, numero civico) (Cass. 6 aprile 1978, n. 1588,

Foro it., 1978, I, 1592); — considerato che il domicilio viene eletto a proprio rischio,

restando fermo per tutta la durata del procedimento di cassazio

ne, con la conseguenza che se risulta escluso ogni collegamento tra il domiciliatario ed il luogo da lui indicato, a seguito di tras

ferimento, la cancelleria non è tenuta a svolgere alcuna attività

diretta ad individuare l'ubicazione, eventualmente ancora in Ro

ma, di tale nuovo domicilio e con l'ulteriore conseguenza che

se la comunicazione o la notificazione non si sono potute effet

tuare al domicilio indicato se ne deve trarre l'illazione che quel

domicilio, ormai rivelatosi inidoneo a costituire il canale privile

giato per la conoscenza da parte del destinatario delle vicende

processuali che devono essergli rese note, va considerato come

se non fosse stato eletto (Cass. 11 maggio 1981, n. 3090, id.,

Rep. 1982, voce Cassazione civile, n. 303); — considerato che in ipotesi di mancata elezione di domicilio

si applica l'art. 366, 2° comma, c.p.c., secondo cui, se il ricor

rente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono

fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione; — considerato che tale disposizione, in virtù del richiamo con

tenuto nell'art. 370, 2° comma, c.p.c., si applica anche alle noti

ficazioni al controricorrente e quindi si presenta come disposizione di carattere generale che regola non solo la notificazione del con

troricorso e dell'eventuale ricorso incidentale e ad istanza del con

troricorrente, ma tutte le comunicazioni e notificazioni che

debbono farsi agli avvocati di entrambe le parti e quindi anche

le notificazioni di cui agli art. 375, 2° comma, e 377, 2° comma,

c.p.c.; in mancanza di altre disposizioni di carattere particolare; — considerato che il richiamato art. 366, 2° comma, c.p.c.

si applica analogicamente anche nell'ipotesi in cui l'elezione di

domicilio sia venuta meno per il trasferimento del domiciliatario

(Cass. 12 dicembre 1980, n. 6401, id., Rep. 1980, voce cit., n.

287; 11 maggio 1981, n. 3090, cit.; 10 giugno 1982, n. 3540, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 304); — considerato che tale norma, come integrata dall'art. 370

c.p.c., regola compiutamente la materia con la conseguenza che

non è possibile — né necessario — fare capo ad altre disposizio

ni, quale l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, per disciplinare

l'ipotesi in cui il trasferimento del domicilio riguardi l'avvocato

iscritto come procuratore nella circoscrizione del Tribunale di Ro

ma, trattandosi di disposizione inapplicabile al giudizio di legit timità;

— considerato che l'elezione di domicilio costituisce una mani

festazione di volontà della parte sicché, ove la stessa sia venuta

meno, è irrilevante — in difetto di apposita comunicazione —

Il Foro Italiano — 1989.

la ricerca o l'accertamento del nuovo domicilio compiuto dalla

cancelleria o dall'ufficiale giudiziario; — considerato che la comunicazione della nuova sede del do

miciliatario — affinché presso la stessa siano effettuate le comu

nicazioni e notificazioni di rito — deve essere effettuata dalla

parte o dal suo procuratore speciale o anche dallo stesso domici

liatario, atteso il rapporto fiduciario che lo lega a colui che pro cede alla elezione e la considerazione che quello che rileva è

soprattutto la persona del domiciliatario più che il collegamento fra quest'ultimo ed una determinata sede;

— considerato che è onere dei soggetti interessati comunicare

alla cancelleria il nuovo domicilio per ogni singola controversia

pendente; — considerato che, in mancanza di tempestivo adempimento

di tale onere, legittimamente le comunicazioni e le notificazioni

sono fatte, in applicazione dell'art. 366, 2° comma, c.p.c., pres so la cancellaria della Corte di cassazione;

— considerato che l'onere di comunicazione è tempestivamente

adempiuto quando l'atto contenente l'indicazione del nuovo do

micilio sia depositato nella cancelleria prima che si sia proceduto alle notifiche e comunicazioni presso la stessa; i

— considerato che le conclusioni raggiunte realizzano compiu tamente il diritto di difesa della parte, la quale, sulla base dell'in

terpretazione fornita dell'art. 366, 2° comma, c.p.c., non può che addebitare a se stessa le conseguenze che le derivano dal man

cato adempimento dell'onere di comunicazione; — considerato che, quindi, legittimamente sono state effettua

te, nel caso di specie, la notificazione delle conclusioni del procu ratore generale a norma dell'art. 375, 2° comma, c.p.c. e la

comunicazione dell'adunanza della camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 377, 2° comma, c.p.c., presso la cancelleria di questa

corte, risultando irrilevante, per quanto già detto, l'avvenuta co

noscenza della nuova sede in difetto di apposita comunicazione

delle parti o la comunicazione del nuovo domicilio effettuata suc

cessivamente alla data di perfezionamento dell'attività notificato

ria presso la cancelleria; — considerato che si può procedere all'esame del ricorso; — considerato che il ricorso è inammissibile per essere stato

proposto dopo che — scaduto il termine breve per l'appello av

verso la sentenza — questa era passata in giudicato, sicché non

era più proponibile avverso la stessa il regolamento preventivo di giurisdizione;

— considerato che invece il controricorso è ammissibile in quanto sottoscritto dall'avv. prof. Franco Cipriani, iscritto nell'albo pre scritto per esercitare il ministero professionale presso le magistra ture superiori;

— considerato che in conseguenza della ritenuta inammissibili

tà del ricorso il ricorrente va condannato al pagamento delle spe se di questa fase di giudizio;

Per questi motivi, la Corte di cassazione, a sezioni unite, di

chiara inammissibile il ricorso. (omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 no

vembre 1988, n. 6251; Pres. Brancaccio, Est. Pontrandolfi,

P.M. Sgroi V. (conci, conf.); Galassi (Avv. Agostini) c. Ente

Opere laiche Lauretane (Avv. D'Ottavi). Cassa Trib. Macera

ta 21 giugno 1983.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Opere pie —

Persone giuridiche di diritto privato — Giurisdizione del giudi ce ordinario (Cost., art. 38; cod. civ., art. 2093; cod. proc.

civ., art. 1, 37, 409; 1. 17 luglio 1890 n. 6972, norme sulle

istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, art. 1).

A seguito di Corte cost. 7 aprile 1988, n. 396 l'opera pia che

svolga attività assistenziale unitamente ad attività economiche

prevalenti va considerata persona giuridica privata; deve essere,

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