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sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 1989, n. 1347; Pres. Montanari Visco, Est. Meriggiola,P.M. Minetti (concl. conf.); Min. beni culturali ed ambientali c. Sciarra ed altri. Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1813/1814-1817/1818Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184032 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il che significa che esso si applica all'acquisto a titolo oneroso
dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella haereditatis
petitio, all'acquisto a titolo gratuito dall'erede apparente, agli ac
quisti dal legatario. Ne consegue che solo una ipotesi può in teoria, rientrare nel
campo di applicazione sia dell'art. 534 che dell'art. 2652, n. 7,
c.c., e cioè l'alienazione a titolo oneroso al terzo da parte dell'e
rede apparente. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2652, n. 7, però, è richiesto
un ulteriore requisito e cioè che la trascrizione della domanda
con la quale viene contestato il fondamento dell'acquisto a causa
di morte sia di almeno cinque anni successiva alla trascrizione
dell'acquisto stesso.
L'art. 2652, n. 7, c.c., quindi, non integra l'art. 534 c.c., ma
regola fattispecie diverse o richiede un requisito specifico (inerzia del vero erede per cinque anni) idoneo da solo a giustificare una
diversità di disciplina in ordine alla prova della buona fede.
Tale conclusione trova conferma nella stessa formulazione del
l'art. 2652, n. 7, c.c., il quale, prevedendo espressamente che
è «salvo quanto è disposto dal 2° e dal 3° comma dell'art. 534», lascia chiaramente intendere che le due norme disciplinano fatti
specie con presupposti diversi e non che l'una integri la disciplina contenuta nell'altra.
Con riferimento specifico alla presunta incomprensibilità del
riconoscimento del beneficio della presunzione della buona fede
nei confronti dell'acquirente a titolo gratuito, si può osservare
che gli acquisti a titolo gratuito dal terzo in buona fede sono
fatti salvi anche nelle ipotesi considerate nei n. 1, 4, 6 e 9 del
l'art. 2652 c.c., per le quali non si dubita che la buona fede sia
presunta, in conformità ai principi generali, per cui sarebbe piut tosto incomprensibile una diversità di disciplina riferita alla ipo tesi considerata nel n. 7. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 mar
zo 1989, n. 1347; Pres. Montanari Visco, Est. Meriggiola, P.M. Minetti (conci, conf.); Min. beni culturali ed ambientali
c. Sciarra ed altri. Regolamento di giurisdizione.
Antichità e belle arti — Ritrovamento di cose d'interesse storico
ed artistico — Premio — Determinazione — Giurisdizione am
ministrativa (L. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose d'in
teresse artistico o storico, art. 44). Antichità e belle arti — Occupazione di suolo privato finalizzata
alla ricerca di cose d'interesse storico ed artistico — Indennizzo — Determinazione — Giurisdizione ordinaria — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 43).
Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordi
ne alla domanda con cui il privato, nel cui fondo siano stati
rinvenuti oggetti d'interesse storico e/o artistico, richieda la de
terminazione del premio a lui spettante ai sensi dell'art. 44 I.
1089/39. (1)
(1) La sentenza segna un deciso mutamento d'indirizzo nella materia
esaminata, a differenza di quanto verrebbe fatto di credere leggendone la motivazione. Le sezioni unite, infatti pur qualificando, senza formule
equivoche, quale interesse legittimo la posizione del proprietario delle co
se scoperte di fronte alle facoltà della pubblica amministrazione nella de
terminazione del premio, precisano che «in momenti successivi ed in
determinate particolari circostanze, nel corso del procedimento per la de
terminazione del premio, ad esempio dopo la costituzione, in caso di
disaccordo con il ministro, della commissione di tre periti, di fronte alla
quale proprietario e pubblica amministrazione sono in condizione parita
ria», la posizione del proprietario ben può assurgere ad espressione di
un diritto soggettivo tutelato da norme di relazione. Cosi, tentando di
recuperare l'armonia complessiva del panorama giurisprudenziale forma
tosi nel tempo, a partire dagli anni '50, la decisione riportata non si sof
ferma a rilevare la profonda divergenza di opinioni che è alla base della
precedente giurisprudenza e dell'ultima decisione della Cassazione.
Infatti, le pronunce meno recenti che avevano affermato la giurisdizio ne dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a controversie relative alla
determinazione del premio (ci si riferisce alla sentenza, ricordata in moti
1l Foro Italiano — 1989 — Parte 1-33.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
avente ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta al
privato per l'occupazione del suolo, finalizzata alla ricerca di
cose d'interesse storico e/o artistico, disposta ai sensi dell'art.
43 l. 1089/39 (nella specie, il ministero per i beni culturali ed
ambientali, nonostante fosse stato sollecitato dal privato al fi ne di ottenere l'indennizzo, non aveva fornito alcuna risposta al riguardo). (2)
vazione, delle sezioni unite del 27 gennaio 1977, n. 401, Foro it., Rep. 1977, voce Antichità e belle arti, n. 36, e in Giust. civ., 1977, I, 1600; Giur. it., 1977, I, 1, 550; Ross. avv. Stato, 1977, I, 408, con nota forte mente critica di Vitaliani, nonché alla decisione di secondo grado resa nella medesima controversia da App. Roma 9 giugno 1975, Foro it., 1975, I, 2601, con nota di richiami), avevano si ad oggetto fattispecie particola ri e diverse da quella esaminata nell'odierna decisione (in quella sede, si controverteva circa l'impugnazione dell'accordo raggiunto tra lo sco
pritore di cose artistiche e la pubblica amministrazione - - e con il quale era già stato determinato il premio nella sua misura —, invocandosi da
parte dello scopritore l'annullamento per dolo dell'accordo, avendo l'am ministrazione operato al fine di contenere il valore delie cose ritrovate e poter, cosi, versare una somma irrisoria a titolo di premio); ma nella motivazione delle stesse sentenze sia i giudici di legittimità sia quelli di merito non avevano dubbi nel qualificare, in contrasto con la sentenza in epigrafe, la posizione del privato proprietario o dello scopritore (a seconda che si faccia riferimento alle ricerche effettuate direttamente dal lo Stato ovvero a quelle svolte dietro autorizzazione della pubblica ammi
nistrazione) come posizione di diritto soggettivo. In particolare, la sentenza 401/77 argomentava in tal senso muovendo dalla funzione del premio, definita «compensativa della diminuzione, o comunque del mancato in cremento patrimoniale, che, se pure non ravvisabile all'interno della di
sciplina speciale dettata per la materia in ragione dell'attribuzione della
proprietà dei reperti in via originaria allo Stato, si coglie però con tutta evidenza ove si faccia riferimento alla normativa sul tesoro in diritto co
mune, alla quale la legge speciale deroga negando, appunto, l'acquisto reale in capo sia al proprietario del fondo, che allo scopritore» (in tal modo rieditando l'insegnamento di Cass. 12 ottobre 1954, n. 3623, id., 1955, I, 497, con nota di richiami, relativa alla sussistenza del diritto al premio anche per lo scopritore che avesse omesso di presentare la de nuncia prevista dalla legge, e nella motivazione della quale si definiva
appunto come di diritto soggettivo la posizione del privato di fronte al l'attribuzione del premio; nello stesso senso si era espressa, sotto il vigore della previgente legge 20 giugno 1909 n. 364, Cass., sez. un., 31 marzo
1942, n. 886, id., Rep. 1942, voce Monumento, n. 12). Inoltre, notevole
peso veniva affidato, in quella sede, alla valutazione della composizione paritaria della commissione, prevista per la determinazione del premio in caso di disaccordo, che risulta «strutturata secondo una composizione che denota il riconoscimento normativo di un pari peso all'interesse» del la pubblica amministrazione e del privato (per una diversa valutazione della composizione dell'analoga commissione ex art. 31 1. 1089/39, per la determinazione del prezzo di prelazione, si rinvia a Cass. 17 febbraio
1976, n. 514, id., 1976, I, 1260, con ampia nota di richiami di C. M.
Barone). Del resto, che questo fosse l'indirizzo costante della giurispru denza è confermato dalla più recente decisione di merito (App. Lecce 22 aprile 1982, id., Rep. 1982, voce Antichità e belle arti, n. 40), che ha ribadito l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia relativa alla domanda diretta all'attribuzione ed alla quantificazione del
premio dovuto dalla pubblica amministrazione Edio scopritore, ai sensi dell'art. 49 1. 1089/39.
La decisione riportata fonda il proprio convincimento essenzialmente sulla valutazione dell'ampia discrezionalità della pubblica amministrazio ne nella scelta del mezzo e delle modalità con cui può essere determinato il premio da riconoscere al privato (su tale aspetto v., in dottrina, la chiara esposizione di Cantucci, La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico, Padova, 1953, 419, che sottolinea la discrezionalità della sovrintendenza nell'operare la ripartizione di quanto viene ritrovato o scoperto, che potrà avvenire sul prezzo, sulle cose, parte sul prezzo e parte sulle cose); con ciò che ne deriva in termini di qualificazione dell'indennità dovuta a titolo di premio, che «costituisce anche l'espres sione di un criterio di giustizia distributiva e riconoscimento nei confronti
di coloro che hanno proceduto al ritrovamento o ai proprietari dei terre
ni, oltreché stimolo per ulteriori ricerche» (con espressioni del tutto ana
loghe si esprimeva già Grisoiia, La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952, 452: «il premio, appunto perché tale, anche quando è conferito in natu
ra, non è corrisposto a titolo di un diritto sulle cose ritrovate o scoperte, ma serve (...) ad attuare un evidente criterio di giustizia distributiva»).
In dottrina, per un recente quadro d'assieme della disciplina delle cose
d'interesse storico ed artistico, cfr. Ferri, Beni culturali ed ambientali
nel diritto amministrativo, voce del Digesto pubbl., Torino, 1987, II, 217 ss.
(2) Questione nuova. Peraltro, la soluzione offerta dalla decisione in
epigrafe si coniuga correttamente con l'orientamento giurisprudenziale che
sostiene l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie re
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1815 PARTE PRIMA 1816
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 17 febbraio 1982, Sciarra Cesare, Sciarra Antonio, Corbo Rosa
e Colaianni Anna Maria, convenivano dinanzi al Tribunale di
Roma il ministero dei beni culturali ed ambientali, e, premesso di esser proprietari di vari terreni siti in comune di Formello,
nei quali, in occasione di indagini ordinate dalla sovraintendenza
dell'Etruria meridionale, erano state rinvenute nell'ottobre 1980
due tombe e materiale vario, presumibilmente risalente al settimo
secolo avanti Cristo, chiedevano che l'adito tribunale, accertato
il numero degli oggetti scoperti e il loro valore, previo espleta mento di opportuna consulenza tecnica, condannasse il ministero
convenuto a corrispondere il premio loro dovuto in base alla 1.
1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela dei beni di interesse artistico
e storico, ed altresì l'indennizzo per l'occupazione temporanea
del suolo disposta in data 8 gennaio 1980, prorogata sino al 7
maggio dello stesso anno e rinnovata il 18 settembre, cui si era
aggiunto in data 24 luglio il decreto di vincolo archeologico della
zona, ai sensi dell'art. 3 della detta legge del 1939.
Il successivo 7 settembre 1982, dopo che il giudice istruttore
aveva disposto consulenza allo scopo di accertare il valore dei
reperti, il ministero dei beni culturali ed ambientali proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, opponendo la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Motivi della decisione. — Nel richiamare il disposto dell'art.
44 1. 1089 del 1939, il ricorso puntualizza che tale norma conferi
sce al ministero per i beni culturali ed ambientali la duplice facol
tà di scegliere tra la corresponsione di un premio in natura e
un premio in danaro, ed altresì di stabilire l'importo del premio entro il limite massimo del quarto del valore del bene rinvenuto,
anche questo determinabile dal ministero, o, in caso di disaccor
do, da una speciale commissione — elementi tutti dai quali emer
ge evidente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla liquidazione del premio, dovendosi altrimenti am
mettere che l'a.g.o. avrebbe il potere di sostituirsi all'amministra
zione in una scelta che invece la legge riserva a questa in via
esclusiva.
A non dissimile conclusione deve giungersi, conclude il ricorso,
per la determinazione dell'importo dell'indennità dovuta per l'oc
cupazione del suolo, considerando che l'art. 43 1. 1089 del 1939,
dopo aver precisato che il proprietario dell'immobile ha diritto
ad un indennizzo per i danni subiti, rinvia alla disciplina dell'art.
65 1. 25 giugno 1865 n. 2359.
Di conseguenza, si rende necessaria la determinazione dell'in
dennità in via amministrativa, avverso la quale, in virtù del suc
cessivo art. 69, il proprietario può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nei modi e nelle forme previsti dall'art. 51.
Sulle deduzioni cosi sintetizzate, va preliminarmente considera
to che la disciplina contenuta nella 1. 1089 del 1939 sulla tutela
delle cose di interesse storico ed artistico persegue il fondamenta
le scopo, alla luce del quale vanno lette ed interpretate tutte le
sue norme, di soddisfare l'interesse della collettività alla conser
vazione e all'incremento del patrimonio artistico della nazione.
I poteri dello Stato hanno ovunque e da secoli avvertito l'esi
genza di valorizzare cose d'arte o i reperti storici con vincoli ed
interventi anche diretti, e la 1. 1089 del 1939 costituisce l'effetto
lative alla determinazione dell'indennità per l'occupazione d'urgenza: v., da ultimo, Cass. 29 novembre 1988, n. 6467, Foro it., Mass., 971; non
ché Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1987, n. 247, id., Rep. 1987, voce
Espropriazione per p.i., n. 154; Cass. 10 febbraio 1987, n. 1397, ibid., n. 204, in relazione all'ipotesi della cessione volontaria ex art. 12 1. 865/71; Cass. 9 dicembre 1986, n. 7288, id., Rep. 1986, voce cit., n. 156; Cons,
giust. amm. sic. 28 agosto 1986, n. 134, ibid., n. 266; Cass. 1° ottobre
1986, n. 5820, id., 1986, I, 2409, con nota di richiami, ancora sulla ces
sione volontaria all'ente occupante e sulla determinazione dell'indennità. In ordine all'occupazione di cui all'art. 43 1. 1089/39, cfr. Cons. Stato,
sez. VI, 6 febbraio 1981, n. 33, id., Rep. 1981, voce Antichità e belle
arti, n. 41, sull'inapplicabilità del termine biennale dell'occupazione; Tar
Campania, sez. Salerno, 26 marzo 1981, n. 66, ibid., nn. 38-40, 42, sulla fissazione del termine al decreto d'occupazione ed in ordine all'irrilevan za della mancata redazione dello stato di consistenza; Tar Lazio, sez.
II, 16 aprile 1980, n. 257, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 29-32, sul conte
nuto del provvedimento d'occupazione e circa la determinazione dell'in dennizzo al termine dei lavori; Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 1968, n.
456, id., 1968, III, 457, con nota di richiami, in ordine alla legittimità della protrazione dell'occupazione oltre il biennio, salva la necessità del l'indicazione dei motivi posti a base della proroga. [S. Di Paola]
Il Foro Italiano — 1989.
di tale aspirazione, affermatasi in modo sempre più ampio nella
società italiana di questo ultimo secolo, sino a divenire fenomeno
di rilevanza sociale, con coneguente instaurazione di una discipli na pubblicistica generalizzata, atta a soddisfare gli interessi cultu
rali della generalità e contribuire a promuovere la ricerca scientifica,
beni entrambi la cui preminenza viene riconosciuta dall'art. 9 Cost.,
indipendentemente dalla considerazione del valore intrinseco del
la «cosa», in molti casi di scarsa rilevanza o addirittura del tutto
mancante.
Innegabile appare l'abbandono in tale settore della tradizionale
concezione privatistica della proprietà, propria di una civiltà su
perata, attualmente limitata all'acquisizione del tesoro, in virtù
dell'art. 932 c.c.
In nome di tale filosofia, alle amministrazioni dello Stato viene
riconosciuta una serie di poteri di intervento, spesso diretto ed
immediato, al duplice scopo di salvaguardare l'integrità di deter
minate categorie di beni, eliminando situazioni che possano com
promettere il godimento attuale o potenziale della collettività ed
imporre ai proprietari di cose d'arte la loro consegna allo Stato
o determinati comportamenti, sanzionando nel contempo, anche
in via penale, l'inosservanza delle regole imposte. Naturalmente l'estensione dei poteri esercitabili dalla pubblica
amministrazione o il grado di tutela accordata al cittadino dipen dono dalle scelte del legislatore, cui spetta di valutare la diversa
rilevanza degli interessi in gioco. Ne deriva un intreccio di rapporti nei quali i destinatari delle
norme assumono a volte posizioni di diritto soggettivo, più spes
so posizioni di interesse contrapposte a poteri discrezionali eserci
tati con apprezzamenti di merito che possono persino esser sottratti
al controllo della stessa giurisdizione amministrativa.
Per quanto concerne la disciplina dei ritrovamenti e delle sco
perte, l'art. 44 afferma anzitutto che le cose ritrovate, aventi in
teresse artistico, storico, archeologico e etnografico, «appartengono allo Stato», cui in tal modo viene attribuito sin dal rinvenimento
un titolo originario di acquisto, in virtù del quale i reperti entra
no a far parte del suo patrimonio indisponibile. Al proprietario dell'immobile, aggiunge la norma, sarà corri
sposto dal ministro, in danaro o mediante rilascio di una parte
delle cose ritrovate, un «premio» che in ogni caso non può supe
rare il quarto del valore delle cose stesse.
Nell'ipotesi di disaccordo, il premio sarà invece determinato
insindacabilmente e in modo irrevocabile, da una commissione
composta da tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro
dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale.
Il ministro competente dunque ha la facoltà di scegliere due
possibilità ed il silenzio della legge sui criteri da seguire mostra
chiaramente l'intento del legislatore di affidare alla pubblica am
ministrazione il potere di valutare discrezionalmente la convenienza
in relazione all'interesse pubblico alla conservazione del bene, si
tuazione questa in presenza della quale non può che sussistere
una posizione di interesse legittimo. La pubblica amministrazione in altri termini persegue fini di
pubblico interesse e la situazione soggettiva che ad essa si con
trappone non è tutelabile come diritto soggettivo. A conforto di tale conclusione, va aggiunto che il ministero
competente, sempre in virtù del disposto dell'art. 44, ha la facol
tà di fissare misure remunerative discrezionalmente determinabili
quanto alla natura e all'entità, denominate premio, dizione legis lativa questa che, pur non escludendo la funzione di indennizzo
per la perdita subita, costituisce anche l'espressione di un criterio
di giustizia distributiva e riconoscimento nei confronti di coloro
che hanno proceduto al ritrovamento o ai proprietari dei terreni,
oltreché stimolo per ulteriori ricerche (v. in tal senso relazione
24 aprile 1939 del ministro proponente alla camera). Ben diversa posizione può invece assumere il proprietario in
momenti successivi ed in determinate particolari circostanze, nel
corso del procedimento per la determinazione del premio, ad esem
pio dopo la costituzione, in caso di disaccordo con il ministro,
della commissione di tre periti, di fronte alla quale proprietario e pubblica amministrazione sono in condizione paritaria, con esclu
sione di qualsiasi posizione autoritativa di quest'ultima. In tali
ipotesi la reazione del proprietario che insorga ritenendosi leso
nei suoi interessi per una valutazione non congrua, dipendente da vizio di consenso, costituisce l'espressione di una posizione di diritto soggettivo al giusto riequilibrio, anche se in linea di
principio la legge afferma che il premio viene stabilito dalla com
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
missione in via insindacabile ed irrevocabile (v. sez. un. 27 gen naio 1977, n. 401, Foro it., Rep. 1977, voce Antichità, n. 36).
In relazione alla determinazione dell'indennizzo reclamato da
gli Sciarra per l'occupazione del loro suolo, protrattasi per l'inte
ro anno 1980, si impongono invece considerazioni di diversa
natura.
L'amministrazione ricorrente invero invoca al riguardo l'appli cazione dell'art. 43 1. 1089, che rinvia per la determinazione del
l'indennizzo alla procedura e ai criteri stabiliti delle norme
sull'occupazione temporanea contenuti nella legge sulle espropria zioni forzate 25 giugno 1865 n. 2359, in virtù delle quali l'autori
tà giudiziaria ordinaria può essere adita soltanto in caso di
disaccordo sull'importo dell'indennità, mentre spetta al prefetto
procedere in via preliminare ai necessari accertamenti e alla liqui dazione della somma dovuta, sulla base di una stima tecnica.
L'affermazione è indubbiamente esatta in linea di principio, ma non considera che nella specie, come emerge dall'atto di cita
zione, il ministero per i beni culturali ed ambientali, benché ripe tutamente sollecitato, ha mantenuto il silenzio, comportamento
questo che in base ai principi generali dettati dall'art. 2 della leg
ge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248 fa sor
gere il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale
spetta, in surrogazione della inerzia della pubblica amministra
zione, di statuire sulla domanda di indennizzo, costituente una
forma di risarcimento per danni ed avente funzione sostitutiva
dell'indennizzo, ottenibile facendo ricorso al procedimento am
ministrativo.
Né può negarsi l'esistenza di una posizione di diritto soggettivo del proprietario, tale da conferirgli la facoltà di avvalersi del di
sposto dell'art. 2 detto, integrando l'occupazione temporanea il
sacrificio di un diritto patrimoniale del cittadino, a ristoro del
quale è indiscutibilmente riconosciuta la corresponsione di un in
dennizzo, in conformità dei principi generali sanciti dalla Costi
tuzione (art. 42). Come è noto, la giurisdizione va individuata sulla base della
intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in relazione alla protezione in concreto accordata a tale posizione dall'ordinamento giuridico.
Va infine sottolineato che le deduzioni del ricorso nel loro in
sieme tendono ad una visione unitaria dei problemi sollevati, sul
rilievo che in entrambe le ipotesi si rende necessaria una prelimi nare determinazione amministrativa allo scopo di evitare che l'au
torità giudiziaria ordinaria si sostituisca in scelte discrezionali
spettanti alla pubblica amministrazione in via esclusiva, argomen tazione questa da disattendere considerando che anche nell'ambi
to di uno stesso rapporto, o comunque di rapporti strettamente
connessi e conseguenziali, si verificano situazioni diverse, in rela
zione alle quali sussistono differenti forme e diversi gradi di tute
la determinati dalle scelte del legislatore, con la conseguenza che
accanto alla competenza del giudice amministrativo sulle doman
de dirette alla tutela di posizioni di interesse legittimo, ben può sussistere la competenza del giudice ordinario sulla domanda ri
volta alla tutela di una posizione di diritto soggettivo.
Non quindi difetto di giurisdizione del giudice ordinario in re
lazione all'indennizzo, come sostiene il ministero ricorrente, ma
riaffermazione della giurisdizione del Tribunale di Roma, corret
tamente adito dagli Sciarra.
Per l'insieme delle considerazioni svolte, va affermata la giuris dizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al pre
mio, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla do
manda diretta al conseguimento dell'indennizzo per l'occupazione del fondo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 mar
zo 1989, n. 1343; Pres. Montanari Visco, Est. Volpe, P.M.
Minetti (conci, conf.); Consorzio per il mercato ittico all'in
grosso di Manfredonia (Avv. Battiante) c. Soc. coop. «Aldo
Moro» (Avv. Tizzani), Comune di Manfredonia. Regolamento
di giurisdizione.
Mercato — Mercato ittico all'ingrosso — Diritti di mercato —
Servizio di cassettame — Imposizione di ulteriori trattenute —
Il Foro Italiano — 1989.
Illegittimità — Restituzione delle somme — Giurisdizione ordi
naria (L. 12 luglio 1938 n. 1487, nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce, art. 10, 11, 14).
Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad
oggetto l'imposizione, presso un mercato ittico all'ingrosso, ol
tre che del diritto di mercato fissato dalla legge per le spese
di servizio, della trattenuta dell'uno per cento sull'importo del
pescato per il servizio di cassettame, operata in violazione delle
norme che escludono l'aumento dei diritti di mercato, e la con
seguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente per
cepite dall'ente gestore del mercato. (1)
Svolgimento del processo. — La cooperativa «Aldo Moro»,
corrente in Manfredonia, in persona del presidente pro tempore, con atto notificato il 19 e il 31 agosto 1981 conveniva dinanzi
al Tribunale di Foggia il comune di Manfredonia, nonché il con
sorzio per il mercato ittico di Manfredonia e la Gestione delle
attività pescherecce dei centri costieri della Daunia, avente sede
in Foggia, per sentir dichiarare improduttivi di effetti giuridici
(1) La corte di legittimità fonda il proprio assunto sull'unico preceden te in materia, costituito da Cass. 26 marzo 1970, n. 822, Foro it., Rep.
1970, voce Fiera e mercati, n. 1, e in Giust. civ., 1970, I, 823, ove venne
affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente
alla pretesa degli utenti di un mercato ittico che lamentavano l'imposizio ne (e la conseguenziale riscossione) di diritti di mercato al di fuori della
previsione normativa di cui all'art. 10 1. 1487/38 (in quanto, in quella
fattispecie, si assumeva che la realizzazione delle opere e dei servizi —
costruzione o trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato — che avrebbe dovuto giustificare, ex art. 11 della legge citata, l'aumen
to dell'importo dei diritti di mercato non era stata punto effettuata). Nel caso deciso dalla pronuncia su riportata, il servizio di cassettame,
in funzione del quale veniva imposta la trattenuta dell'uno per cento, era stato affidato ad un consorzio in regime di concessione e ciò esclude
va la possibilità di aumentare i diritti di mercato per l'espressa previsione dell'art. 14 1. 1487/38, essendo stato già istituito il diritto di mercato
pari all' 1,25% con cui si sopperiva alle spese del servizio di mercato (su tale disciplina, cfr., da ultimo, A. Amorth, Mercati comunali, generali e ortofrutticoli, voce àA\'Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI,
113, 122-23) ed affermandosi, comunque, da parte degli utenti del merca
to la mancata fruizione del servizio con la conseguente illegittimità della
trattenuta ai sensi dell'art. 9 1. 125/59, che sancisce il divieto di imposi zione di diritti di mercato in assenza di una controprestazione effettiva
mente resa (su quest'ultimo aspetto, v. G. Belli, Mercato, fiera ed
esposizione, voce del Novissimo digesto, Torino, 1964, X, 567, 570, nota 1). La sentenza in rassegna si pone, cosi, in una prospettiva analoga a
quella espressa dalla giurisprudenza della Cassazione in ordine all'attri
buzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie concernenti
l'illegittimità di taluni aumenti delle tariffe dei servizi portuali, ogni volta
che la censura sia diretta a contestare in radice il potere impositivo del
l'ente pubblico (cfr., fra le tante, Cass. 20 aprile 1974, n. 1094, Foro
it., 1974, I, 2355, con nota di C. M. Barone, in ordine all'imposizione delle addizionali tariffarie per i servizi del porto di Bari; Cass. 25 feb
braio 1975, n. 729, id., 1975, I, 1097, con nota di A. Romano, riguar dante l'addizionale tariffaria relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso il porto di Genova; ma va osservato come, nelle stesse
pronunce, sia stata affermata la giurisdizione amministrativa relativamente
all'impugnazione delle tariffe portuali e delle misure degli aumenti che
abbiano ad oggetto posizioni di interesse legittimo, quale quella degli ope ratori economici esercenti attività nell'ambito portuale, di fronte all'atto
determinativo delle tariffe: v., nello stesso senso, Cass. 11 settembre 1981, n. 5077, id., 1982, I, 2926, con nota di richiami; per ulteriori riferimenti, cfr. la nota di richiami a Tar Toscana 21 dicembre 1988, n. 2013, id.,
1989, III, 98). Allo stesso modo, è stata affermata la giurisdizione ordi
naria relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi per un consorzio obbligatorio di polizia rurale, fondata
sulla carenza di potere (per mancanza dell'urgente necessità) del provve dimento prefettizio di istituzione del consorzio obbligatorio: v. Cass. 6
luglio 1974, n. 1978, id., 1974, I, 3041, con nota di C. M. Barone.
In ordine ai possibili profili d'illegittimità dei provvedimenti di imposi zione dei diritti di mercato, ai sensi della 1. 1487/38, cfr. App. Bologna
14 febbraio 1957, id., Rep. 1958, voce Pesca, n. 10, sulla maggiorazione dell'uno per cento della misura massima consentita dalla legge per i diritti
di mercato effettuata unilateralmente dall'ente gestore; nonché Cons. Stato,
sez. V, 18 giugno 1949, id., Rep. 1950, voce cit., n. 7, sull'imposizione,
superiore alla misura massima prevista, di diritti di mercato per le opera zioni effettuate fuori dell'orario dettato dal regolamento.
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