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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 1989,...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 1989, n. 1347; Pres. Montanari Visco, Est. Meriggiola, P.M. Minetti (concl. conf.); Min.

sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 1989, n. 1347; Pres. Montanari Visco, Est. Meriggiola,P.M. Minetti (concl. conf.); Min. beni culturali ed ambientali c. Sciarra ed altri. Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1813/1814-1817/1818Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184032 .

Accessed: 28/06/2014 18:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il che significa che esso si applica all'acquisto a titolo oneroso

dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella haereditatis

petitio, all'acquisto a titolo gratuito dall'erede apparente, agli ac

quisti dal legatario. Ne consegue che solo una ipotesi può in teoria, rientrare nel

campo di applicazione sia dell'art. 534 che dell'art. 2652, n. 7,

c.c., e cioè l'alienazione a titolo oneroso al terzo da parte dell'e

rede apparente. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2652, n. 7, però, è richiesto

un ulteriore requisito e cioè che la trascrizione della domanda

con la quale viene contestato il fondamento dell'acquisto a causa

di morte sia di almeno cinque anni successiva alla trascrizione

dell'acquisto stesso.

L'art. 2652, n. 7, c.c., quindi, non integra l'art. 534 c.c., ma

regola fattispecie diverse o richiede un requisito specifico (inerzia del vero erede per cinque anni) idoneo da solo a giustificare una

diversità di disciplina in ordine alla prova della buona fede.

Tale conclusione trova conferma nella stessa formulazione del

l'art. 2652, n. 7, c.c., il quale, prevedendo espressamente che

è «salvo quanto è disposto dal 2° e dal 3° comma dell'art. 534», lascia chiaramente intendere che le due norme disciplinano fatti

specie con presupposti diversi e non che l'una integri la disciplina contenuta nell'altra.

Con riferimento specifico alla presunta incomprensibilità del

riconoscimento del beneficio della presunzione della buona fede

nei confronti dell'acquirente a titolo gratuito, si può osservare

che gli acquisti a titolo gratuito dal terzo in buona fede sono

fatti salvi anche nelle ipotesi considerate nei n. 1, 4, 6 e 9 del

l'art. 2652 c.c., per le quali non si dubita che la buona fede sia

presunta, in conformità ai principi generali, per cui sarebbe piut tosto incomprensibile una diversità di disciplina riferita alla ipo tesi considerata nel n. 7. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 mar

zo 1989, n. 1347; Pres. Montanari Visco, Est. Meriggiola, P.M. Minetti (conci, conf.); Min. beni culturali ed ambientali

c. Sciarra ed altri. Regolamento di giurisdizione.

Antichità e belle arti — Ritrovamento di cose d'interesse storico

ed artistico — Premio — Determinazione — Giurisdizione am

ministrativa (L. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose d'in

teresse artistico o storico, art. 44). Antichità e belle arti — Occupazione di suolo privato finalizzata

alla ricerca di cose d'interesse storico ed artistico — Indennizzo — Determinazione — Giurisdizione ordinaria — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 43).

Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordi

ne alla domanda con cui il privato, nel cui fondo siano stati

rinvenuti oggetti d'interesse storico e/o artistico, richieda la de

terminazione del premio a lui spettante ai sensi dell'art. 44 I.

1089/39. (1)

(1) La sentenza segna un deciso mutamento d'indirizzo nella materia

esaminata, a differenza di quanto verrebbe fatto di credere leggendone la motivazione. Le sezioni unite, infatti pur qualificando, senza formule

equivoche, quale interesse legittimo la posizione del proprietario delle co

se scoperte di fronte alle facoltà della pubblica amministrazione nella de

terminazione del premio, precisano che «in momenti successivi ed in

determinate particolari circostanze, nel corso del procedimento per la de

terminazione del premio, ad esempio dopo la costituzione, in caso di

disaccordo con il ministro, della commissione di tre periti, di fronte alla

quale proprietario e pubblica amministrazione sono in condizione parita

ria», la posizione del proprietario ben può assurgere ad espressione di

un diritto soggettivo tutelato da norme di relazione. Cosi, tentando di

recuperare l'armonia complessiva del panorama giurisprudenziale forma

tosi nel tempo, a partire dagli anni '50, la decisione riportata non si sof

ferma a rilevare la profonda divergenza di opinioni che è alla base della

precedente giurisprudenza e dell'ultima decisione della Cassazione.

Infatti, le pronunce meno recenti che avevano affermato la giurisdizio ne dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a controversie relative alla

determinazione del premio (ci si riferisce alla sentenza, ricordata in moti

1l Foro Italiano — 1989 — Parte 1-33.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia

avente ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta al

privato per l'occupazione del suolo, finalizzata alla ricerca di

cose d'interesse storico e/o artistico, disposta ai sensi dell'art.

43 l. 1089/39 (nella specie, il ministero per i beni culturali ed

ambientali, nonostante fosse stato sollecitato dal privato al fi ne di ottenere l'indennizzo, non aveva fornito alcuna risposta al riguardo). (2)

vazione, delle sezioni unite del 27 gennaio 1977, n. 401, Foro it., Rep. 1977, voce Antichità e belle arti, n. 36, e in Giust. civ., 1977, I, 1600; Giur. it., 1977, I, 1, 550; Ross. avv. Stato, 1977, I, 408, con nota forte mente critica di Vitaliani, nonché alla decisione di secondo grado resa nella medesima controversia da App. Roma 9 giugno 1975, Foro it., 1975, I, 2601, con nota di richiami), avevano si ad oggetto fattispecie particola ri e diverse da quella esaminata nell'odierna decisione (in quella sede, si controverteva circa l'impugnazione dell'accordo raggiunto tra lo sco

pritore di cose artistiche e la pubblica amministrazione - - e con il quale era già stato determinato il premio nella sua misura —, invocandosi da

parte dello scopritore l'annullamento per dolo dell'accordo, avendo l'am ministrazione operato al fine di contenere il valore delie cose ritrovate e poter, cosi, versare una somma irrisoria a titolo di premio); ma nella motivazione delle stesse sentenze sia i giudici di legittimità sia quelli di merito non avevano dubbi nel qualificare, in contrasto con la sentenza in epigrafe, la posizione del privato proprietario o dello scopritore (a seconda che si faccia riferimento alle ricerche effettuate direttamente dal lo Stato ovvero a quelle svolte dietro autorizzazione della pubblica ammi

nistrazione) come posizione di diritto soggettivo. In particolare, la sentenza 401/77 argomentava in tal senso muovendo dalla funzione del premio, definita «compensativa della diminuzione, o comunque del mancato in cremento patrimoniale, che, se pure non ravvisabile all'interno della di

sciplina speciale dettata per la materia in ragione dell'attribuzione della

proprietà dei reperti in via originaria allo Stato, si coglie però con tutta evidenza ove si faccia riferimento alla normativa sul tesoro in diritto co

mune, alla quale la legge speciale deroga negando, appunto, l'acquisto reale in capo sia al proprietario del fondo, che allo scopritore» (in tal modo rieditando l'insegnamento di Cass. 12 ottobre 1954, n. 3623, id., 1955, I, 497, con nota di richiami, relativa alla sussistenza del diritto al premio anche per lo scopritore che avesse omesso di presentare la de nuncia prevista dalla legge, e nella motivazione della quale si definiva

appunto come di diritto soggettivo la posizione del privato di fronte al l'attribuzione del premio; nello stesso senso si era espressa, sotto il vigore della previgente legge 20 giugno 1909 n. 364, Cass., sez. un., 31 marzo

1942, n. 886, id., Rep. 1942, voce Monumento, n. 12). Inoltre, notevole

peso veniva affidato, in quella sede, alla valutazione della composizione paritaria della commissione, prevista per la determinazione del premio in caso di disaccordo, che risulta «strutturata secondo una composizione che denota il riconoscimento normativo di un pari peso all'interesse» del la pubblica amministrazione e del privato (per una diversa valutazione della composizione dell'analoga commissione ex art. 31 1. 1089/39, per la determinazione del prezzo di prelazione, si rinvia a Cass. 17 febbraio

1976, n. 514, id., 1976, I, 1260, con ampia nota di richiami di C. M.

Barone). Del resto, che questo fosse l'indirizzo costante della giurispru denza è confermato dalla più recente decisione di merito (App. Lecce 22 aprile 1982, id., Rep. 1982, voce Antichità e belle arti, n. 40), che ha ribadito l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia relativa alla domanda diretta all'attribuzione ed alla quantificazione del

premio dovuto dalla pubblica amministrazione Edio scopritore, ai sensi dell'art. 49 1. 1089/39.

La decisione riportata fonda il proprio convincimento essenzialmente sulla valutazione dell'ampia discrezionalità della pubblica amministrazio ne nella scelta del mezzo e delle modalità con cui può essere determinato il premio da riconoscere al privato (su tale aspetto v., in dottrina, la chiara esposizione di Cantucci, La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico, Padova, 1953, 419, che sottolinea la discrezionalità della sovrintendenza nell'operare la ripartizione di quanto viene ritrovato o scoperto, che potrà avvenire sul prezzo, sulle cose, parte sul prezzo e parte sulle cose); con ciò che ne deriva in termini di qualificazione dell'indennità dovuta a titolo di premio, che «costituisce anche l'espres sione di un criterio di giustizia distributiva e riconoscimento nei confronti

di coloro che hanno proceduto al ritrovamento o ai proprietari dei terre

ni, oltreché stimolo per ulteriori ricerche» (con espressioni del tutto ana

loghe si esprimeva già Grisoiia, La tutela delle cose d'arte, Roma, 1952, 452: «il premio, appunto perché tale, anche quando è conferito in natu

ra, non è corrisposto a titolo di un diritto sulle cose ritrovate o scoperte, ma serve (...) ad attuare un evidente criterio di giustizia distributiva»).

In dottrina, per un recente quadro d'assieme della disciplina delle cose

d'interesse storico ed artistico, cfr. Ferri, Beni culturali ed ambientali

nel diritto amministrativo, voce del Digesto pubbl., Torino, 1987, II, 217 ss.

(2) Questione nuova. Peraltro, la soluzione offerta dalla decisione in

epigrafe si coniuga correttamente con l'orientamento giurisprudenziale che

sostiene l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie re

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1815 PARTE PRIMA 1816

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 17 febbraio 1982, Sciarra Cesare, Sciarra Antonio, Corbo Rosa

e Colaianni Anna Maria, convenivano dinanzi al Tribunale di

Roma il ministero dei beni culturali ed ambientali, e, premesso di esser proprietari di vari terreni siti in comune di Formello,

nei quali, in occasione di indagini ordinate dalla sovraintendenza

dell'Etruria meridionale, erano state rinvenute nell'ottobre 1980

due tombe e materiale vario, presumibilmente risalente al settimo

secolo avanti Cristo, chiedevano che l'adito tribunale, accertato

il numero degli oggetti scoperti e il loro valore, previo espleta mento di opportuna consulenza tecnica, condannasse il ministero

convenuto a corrispondere il premio loro dovuto in base alla 1.

1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela dei beni di interesse artistico

e storico, ed altresì l'indennizzo per l'occupazione temporanea

del suolo disposta in data 8 gennaio 1980, prorogata sino al 7

maggio dello stesso anno e rinnovata il 18 settembre, cui si era

aggiunto in data 24 luglio il decreto di vincolo archeologico della

zona, ai sensi dell'art. 3 della detta legge del 1939.

Il successivo 7 settembre 1982, dopo che il giudice istruttore

aveva disposto consulenza allo scopo di accertare il valore dei

reperti, il ministero dei beni culturali ed ambientali proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, opponendo la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Motivi della decisione. — Nel richiamare il disposto dell'art.

44 1. 1089 del 1939, il ricorso puntualizza che tale norma conferi

sce al ministero per i beni culturali ed ambientali la duplice facol

tà di scegliere tra la corresponsione di un premio in natura e

un premio in danaro, ed altresì di stabilire l'importo del premio entro il limite massimo del quarto del valore del bene rinvenuto,

anche questo determinabile dal ministero, o, in caso di disaccor

do, da una speciale commissione — elementi tutti dai quali emer

ge evidente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla liquidazione del premio, dovendosi altrimenti am

mettere che l'a.g.o. avrebbe il potere di sostituirsi all'amministra

zione in una scelta che invece la legge riserva a questa in via

esclusiva.

A non dissimile conclusione deve giungersi, conclude il ricorso,

per la determinazione dell'importo dell'indennità dovuta per l'oc

cupazione del suolo, considerando che l'art. 43 1. 1089 del 1939,

dopo aver precisato che il proprietario dell'immobile ha diritto

ad un indennizzo per i danni subiti, rinvia alla disciplina dell'art.

65 1. 25 giugno 1865 n. 2359.

Di conseguenza, si rende necessaria la determinazione dell'in

dennità in via amministrativa, avverso la quale, in virtù del suc

cessivo art. 69, il proprietario può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nei modi e nelle forme previsti dall'art. 51.

Sulle deduzioni cosi sintetizzate, va preliminarmente considera

to che la disciplina contenuta nella 1. 1089 del 1939 sulla tutela

delle cose di interesse storico ed artistico persegue il fondamenta

le scopo, alla luce del quale vanno lette ed interpretate tutte le

sue norme, di soddisfare l'interesse della collettività alla conser

vazione e all'incremento del patrimonio artistico della nazione.

I poteri dello Stato hanno ovunque e da secoli avvertito l'esi

genza di valorizzare cose d'arte o i reperti storici con vincoli ed

interventi anche diretti, e la 1. 1089 del 1939 costituisce l'effetto

lative alla determinazione dell'indennità per l'occupazione d'urgenza: v., da ultimo, Cass. 29 novembre 1988, n. 6467, Foro it., Mass., 971; non

ché Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1987, n. 247, id., Rep. 1987, voce

Espropriazione per p.i., n. 154; Cass. 10 febbraio 1987, n. 1397, ibid., n. 204, in relazione all'ipotesi della cessione volontaria ex art. 12 1. 865/71; Cass. 9 dicembre 1986, n. 7288, id., Rep. 1986, voce cit., n. 156; Cons,

giust. amm. sic. 28 agosto 1986, n. 134, ibid., n. 266; Cass. 1° ottobre

1986, n. 5820, id., 1986, I, 2409, con nota di richiami, ancora sulla ces

sione volontaria all'ente occupante e sulla determinazione dell'indennità. In ordine all'occupazione di cui all'art. 43 1. 1089/39, cfr. Cons. Stato,

sez. VI, 6 febbraio 1981, n. 33, id., Rep. 1981, voce Antichità e belle

arti, n. 41, sull'inapplicabilità del termine biennale dell'occupazione; Tar

Campania, sez. Salerno, 26 marzo 1981, n. 66, ibid., nn. 38-40, 42, sulla fissazione del termine al decreto d'occupazione ed in ordine all'irrilevan za della mancata redazione dello stato di consistenza; Tar Lazio, sez.

II, 16 aprile 1980, n. 257, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 29-32, sul conte

nuto del provvedimento d'occupazione e circa la determinazione dell'in dennizzo al termine dei lavori; Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 1968, n.

456, id., 1968, III, 457, con nota di richiami, in ordine alla legittimità della protrazione dell'occupazione oltre il biennio, salva la necessità del l'indicazione dei motivi posti a base della proroga. [S. Di Paola]

Il Foro Italiano — 1989.

di tale aspirazione, affermatasi in modo sempre più ampio nella

società italiana di questo ultimo secolo, sino a divenire fenomeno

di rilevanza sociale, con coneguente instaurazione di una discipli na pubblicistica generalizzata, atta a soddisfare gli interessi cultu

rali della generalità e contribuire a promuovere la ricerca scientifica,

beni entrambi la cui preminenza viene riconosciuta dall'art. 9 Cost.,

indipendentemente dalla considerazione del valore intrinseco del

la «cosa», in molti casi di scarsa rilevanza o addirittura del tutto

mancante.

Innegabile appare l'abbandono in tale settore della tradizionale

concezione privatistica della proprietà, propria di una civiltà su

perata, attualmente limitata all'acquisizione del tesoro, in virtù

dell'art. 932 c.c.

In nome di tale filosofia, alle amministrazioni dello Stato viene

riconosciuta una serie di poteri di intervento, spesso diretto ed

immediato, al duplice scopo di salvaguardare l'integrità di deter

minate categorie di beni, eliminando situazioni che possano com

promettere il godimento attuale o potenziale della collettività ed

imporre ai proprietari di cose d'arte la loro consegna allo Stato

o determinati comportamenti, sanzionando nel contempo, anche

in via penale, l'inosservanza delle regole imposte. Naturalmente l'estensione dei poteri esercitabili dalla pubblica

amministrazione o il grado di tutela accordata al cittadino dipen dono dalle scelte del legislatore, cui spetta di valutare la diversa

rilevanza degli interessi in gioco. Ne deriva un intreccio di rapporti nei quali i destinatari delle

norme assumono a volte posizioni di diritto soggettivo, più spes

so posizioni di interesse contrapposte a poteri discrezionali eserci

tati con apprezzamenti di merito che possono persino esser sottratti

al controllo della stessa giurisdizione amministrativa.

Per quanto concerne la disciplina dei ritrovamenti e delle sco

perte, l'art. 44 afferma anzitutto che le cose ritrovate, aventi in

teresse artistico, storico, archeologico e etnografico, «appartengono allo Stato», cui in tal modo viene attribuito sin dal rinvenimento

un titolo originario di acquisto, in virtù del quale i reperti entra

no a far parte del suo patrimonio indisponibile. Al proprietario dell'immobile, aggiunge la norma, sarà corri

sposto dal ministro, in danaro o mediante rilascio di una parte

delle cose ritrovate, un «premio» che in ogni caso non può supe

rare il quarto del valore delle cose stesse.

Nell'ipotesi di disaccordo, il premio sarà invece determinato

insindacabilmente e in modo irrevocabile, da una commissione

composta da tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro

dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale.

Il ministro competente dunque ha la facoltà di scegliere due

possibilità ed il silenzio della legge sui criteri da seguire mostra

chiaramente l'intento del legislatore di affidare alla pubblica am

ministrazione il potere di valutare discrezionalmente la convenienza

in relazione all'interesse pubblico alla conservazione del bene, si

tuazione questa in presenza della quale non può che sussistere

una posizione di interesse legittimo. La pubblica amministrazione in altri termini persegue fini di

pubblico interesse e la situazione soggettiva che ad essa si con

trappone non è tutelabile come diritto soggettivo. A conforto di tale conclusione, va aggiunto che il ministero

competente, sempre in virtù del disposto dell'art. 44, ha la facol

tà di fissare misure remunerative discrezionalmente determinabili

quanto alla natura e all'entità, denominate premio, dizione legis lativa questa che, pur non escludendo la funzione di indennizzo

per la perdita subita, costituisce anche l'espressione di un criterio

di giustizia distributiva e riconoscimento nei confronti di coloro

che hanno proceduto al ritrovamento o ai proprietari dei terreni,

oltreché stimolo per ulteriori ricerche (v. in tal senso relazione

24 aprile 1939 del ministro proponente alla camera). Ben diversa posizione può invece assumere il proprietario in

momenti successivi ed in determinate particolari circostanze, nel

corso del procedimento per la determinazione del premio, ad esem

pio dopo la costituzione, in caso di disaccordo con il ministro,

della commissione di tre periti, di fronte alla quale proprietario e pubblica amministrazione sono in condizione paritaria, con esclu

sione di qualsiasi posizione autoritativa di quest'ultima. In tali

ipotesi la reazione del proprietario che insorga ritenendosi leso

nei suoi interessi per una valutazione non congrua, dipendente da vizio di consenso, costituisce l'espressione di una posizione di diritto soggettivo al giusto riequilibrio, anche se in linea di

principio la legge afferma che il premio viene stabilito dalla com

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

missione in via insindacabile ed irrevocabile (v. sez. un. 27 gen naio 1977, n. 401, Foro it., Rep. 1977, voce Antichità, n. 36).

In relazione alla determinazione dell'indennizzo reclamato da

gli Sciarra per l'occupazione del loro suolo, protrattasi per l'inte

ro anno 1980, si impongono invece considerazioni di diversa

natura.

L'amministrazione ricorrente invero invoca al riguardo l'appli cazione dell'art. 43 1. 1089, che rinvia per la determinazione del

l'indennizzo alla procedura e ai criteri stabiliti delle norme

sull'occupazione temporanea contenuti nella legge sulle espropria zioni forzate 25 giugno 1865 n. 2359, in virtù delle quali l'autori

tà giudiziaria ordinaria può essere adita soltanto in caso di

disaccordo sull'importo dell'indennità, mentre spetta al prefetto

procedere in via preliminare ai necessari accertamenti e alla liqui dazione della somma dovuta, sulla base di una stima tecnica.

L'affermazione è indubbiamente esatta in linea di principio, ma non considera che nella specie, come emerge dall'atto di cita

zione, il ministero per i beni culturali ed ambientali, benché ripe tutamente sollecitato, ha mantenuto il silenzio, comportamento

questo che in base ai principi generali dettati dall'art. 2 della leg

ge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248 fa sor

gere il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale

spetta, in surrogazione della inerzia della pubblica amministra

zione, di statuire sulla domanda di indennizzo, costituente una

forma di risarcimento per danni ed avente funzione sostitutiva

dell'indennizzo, ottenibile facendo ricorso al procedimento am

ministrativo.

Né può negarsi l'esistenza di una posizione di diritto soggettivo del proprietario, tale da conferirgli la facoltà di avvalersi del di

sposto dell'art. 2 detto, integrando l'occupazione temporanea il

sacrificio di un diritto patrimoniale del cittadino, a ristoro del

quale è indiscutibilmente riconosciuta la corresponsione di un in

dennizzo, in conformità dei principi generali sanciti dalla Costi

tuzione (art. 42). Come è noto, la giurisdizione va individuata sulla base della

intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in relazione alla protezione in concreto accordata a tale posizione dall'ordinamento giuridico.

Va infine sottolineato che le deduzioni del ricorso nel loro in

sieme tendono ad una visione unitaria dei problemi sollevati, sul

rilievo che in entrambe le ipotesi si rende necessaria una prelimi nare determinazione amministrativa allo scopo di evitare che l'au

torità giudiziaria ordinaria si sostituisca in scelte discrezionali

spettanti alla pubblica amministrazione in via esclusiva, argomen tazione questa da disattendere considerando che anche nell'ambi

to di uno stesso rapporto, o comunque di rapporti strettamente

connessi e conseguenziali, si verificano situazioni diverse, in rela

zione alle quali sussistono differenti forme e diversi gradi di tute

la determinati dalle scelte del legislatore, con la conseguenza che

accanto alla competenza del giudice amministrativo sulle doman

de dirette alla tutela di posizioni di interesse legittimo, ben può sussistere la competenza del giudice ordinario sulla domanda ri

volta alla tutela di una posizione di diritto soggettivo.

Non quindi difetto di giurisdizione del giudice ordinario in re

lazione all'indennizzo, come sostiene il ministero ricorrente, ma

riaffermazione della giurisdizione del Tribunale di Roma, corret

tamente adito dagli Sciarra.

Per l'insieme delle considerazioni svolte, va affermata la giuris dizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al pre

mio, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla do

manda diretta al conseguimento dell'indennizzo per l'occupazione del fondo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 mar

zo 1989, n. 1343; Pres. Montanari Visco, Est. Volpe, P.M.

Minetti (conci, conf.); Consorzio per il mercato ittico all'in

grosso di Manfredonia (Avv. Battiante) c. Soc. coop. «Aldo

Moro» (Avv. Tizzani), Comune di Manfredonia. Regolamento

di giurisdizione.

Mercato — Mercato ittico all'ingrosso — Diritti di mercato —

Servizio di cassettame — Imposizione di ulteriori trattenute —

Il Foro Italiano — 1989.

Illegittimità — Restituzione delle somme — Giurisdizione ordi

naria (L. 12 luglio 1938 n. 1487, nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce, art. 10, 11, 14).

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad

oggetto l'imposizione, presso un mercato ittico all'ingrosso, ol

tre che del diritto di mercato fissato dalla legge per le spese

di servizio, della trattenuta dell'uno per cento sull'importo del

pescato per il servizio di cassettame, operata in violazione delle

norme che escludono l'aumento dei diritti di mercato, e la con

seguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente per

cepite dall'ente gestore del mercato. (1)

Svolgimento del processo. — La cooperativa «Aldo Moro»,

corrente in Manfredonia, in persona del presidente pro tempore, con atto notificato il 19 e il 31 agosto 1981 conveniva dinanzi

al Tribunale di Foggia il comune di Manfredonia, nonché il con

sorzio per il mercato ittico di Manfredonia e la Gestione delle

attività pescherecce dei centri costieri della Daunia, avente sede

in Foggia, per sentir dichiarare improduttivi di effetti giuridici

(1) La corte di legittimità fonda il proprio assunto sull'unico preceden te in materia, costituito da Cass. 26 marzo 1970, n. 822, Foro it., Rep.

1970, voce Fiera e mercati, n. 1, e in Giust. civ., 1970, I, 823, ove venne

affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente

alla pretesa degli utenti di un mercato ittico che lamentavano l'imposizio ne (e la conseguenziale riscossione) di diritti di mercato al di fuori della

previsione normativa di cui all'art. 10 1. 1487/38 (in quanto, in quella

fattispecie, si assumeva che la realizzazione delle opere e dei servizi —

costruzione o trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato — che avrebbe dovuto giustificare, ex art. 11 della legge citata, l'aumen

to dell'importo dei diritti di mercato non era stata punto effettuata). Nel caso deciso dalla pronuncia su riportata, il servizio di cassettame,

in funzione del quale veniva imposta la trattenuta dell'uno per cento, era stato affidato ad un consorzio in regime di concessione e ciò esclude

va la possibilità di aumentare i diritti di mercato per l'espressa previsione dell'art. 14 1. 1487/38, essendo stato già istituito il diritto di mercato

pari all' 1,25% con cui si sopperiva alle spese del servizio di mercato (su tale disciplina, cfr., da ultimo, A. Amorth, Mercati comunali, generali e ortofrutticoli, voce àA\'Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI,

113, 122-23) ed affermandosi, comunque, da parte degli utenti del merca

to la mancata fruizione del servizio con la conseguente illegittimità della

trattenuta ai sensi dell'art. 9 1. 125/59, che sancisce il divieto di imposi zione di diritti di mercato in assenza di una controprestazione effettiva

mente resa (su quest'ultimo aspetto, v. G. Belli, Mercato, fiera ed

esposizione, voce del Novissimo digesto, Torino, 1964, X, 567, 570, nota 1). La sentenza in rassegna si pone, cosi, in una prospettiva analoga a

quella espressa dalla giurisprudenza della Cassazione in ordine all'attri

buzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie concernenti

l'illegittimità di taluni aumenti delle tariffe dei servizi portuali, ogni volta

che la censura sia diretta a contestare in radice il potere impositivo del

l'ente pubblico (cfr., fra le tante, Cass. 20 aprile 1974, n. 1094, Foro

it., 1974, I, 2355, con nota di C. M. Barone, in ordine all'imposizione delle addizionali tariffarie per i servizi del porto di Bari; Cass. 25 feb

braio 1975, n. 729, id., 1975, I, 1097, con nota di A. Romano, riguar dante l'addizionale tariffaria relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso il porto di Genova; ma va osservato come, nelle stesse

pronunce, sia stata affermata la giurisdizione amministrativa relativamente

all'impugnazione delle tariffe portuali e delle misure degli aumenti che

abbiano ad oggetto posizioni di interesse legittimo, quale quella degli ope ratori economici esercenti attività nell'ambito portuale, di fronte all'atto

determinativo delle tariffe: v., nello stesso senso, Cass. 11 settembre 1981, n. 5077, id., 1982, I, 2926, con nota di richiami; per ulteriori riferimenti, cfr. la nota di richiami a Tar Toscana 21 dicembre 1988, n. 2013, id.,

1989, III, 98). Allo stesso modo, è stata affermata la giurisdizione ordi

naria relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dei contributi per un consorzio obbligatorio di polizia rurale, fondata

sulla carenza di potere (per mancanza dell'urgente necessità) del provve dimento prefettizio di istituzione del consorzio obbligatorio: v. Cass. 6

luglio 1974, n. 1978, id., 1974, I, 3041, con nota di C. M. Barone.

In ordine ai possibili profili d'illegittimità dei provvedimenti di imposi zione dei diritti di mercato, ai sensi della 1. 1487/38, cfr. App. Bologna

14 febbraio 1957, id., Rep. 1958, voce Pesca, n. 10, sulla maggiorazione dell'uno per cento della misura massima consentita dalla legge per i diritti

di mercato effettuata unilateralmente dall'ente gestore; nonché Cons. Stato,

sez. V, 18 giugno 1949, id., Rep. 1950, voce cit., n. 7, sull'imposizione,

superiore alla misura massima prevista, di diritti di mercato per le opera zioni effettuate fuori dell'orario dettato dal regolamento.

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