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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 18 novembre...

Date post: 30-Jan-2017
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sezioni unite civili; sentenza 18 novembre 1988, n. 6251; Pres. Brancaccio, Est. Pontrandolfi, P.M. Sgroi V. (concl. conf.); Galassi (Avv. Agostini) c. Ente Opere laiche Lauretane (Avv. D'Ottavi). Cassa Trib. Macerata 21 giugno 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1533/1534-1535/1536 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183977 . Accessed: 25/06/2014 07:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 07:44:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 18 novembre 1988, n. 6251; Pres. Brancaccio, Est. Pontrandolfi,P.M. Sgroi V. (concl. conf.); Galassi (Avv. Agostini) c. Ente Opere laiche Lauretane (Avv.D'Ottavi). Cassa Trib. Macerata 21 giugno 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1533/1534-1535/1536Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183977 .

Accessed: 25/06/2014 07:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

generale e la comunicazione dell'adunanza della camera di consi

glio sono state effettuate per quanto riguarda la regione Puglia controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione

per essersi il domiciliatario trasferito in sede diversa rispetto a

quella in precedenza indicata; — considerato che preliminare alla pronuncia sul ricorso è la

soluzione della questione — in ordine alla quale si rinvengono contrastanti soluzioni emesse dalle sezioni semplici (con ordinan

ze emesse in udienza) e da rilevare d'ufficio attenendo al rispetto del contraddittorio ed alla tutela del diritto di difesa delle parti — sulla ritualità della notifica degli atti di cui agli art. 375, 2°

comma, e 377, 2° comma, c.p.c. presso la cancelleria di questa

corte, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non abbia potuto notificare le conclusioni del procuratore generale o comunicare

la data dell'udienza e dell'adunanza della camera di consiglio (come nel caso in esame) per trasferimento del domiciliatario, non co

municato nelle forme di rito, e ciò sia quando l'ufficiale giudizia rio non abbia potuto accertare il nuovo domicilio, sia quando, da informazioni assunte, lo stesso abbia notizia del nuovo indi

rizzo del domiciliatario; — considerato che, a norma dell'art. 141, 4° comma, c.p.c.

la notificazione non può essere effettuata nel domicilio eletto se

il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'ele

zione di domicilio; — considerato che la parola «sede» adoperata nella norma da

ultimo citata non significa genericamente città di residenza del

domiciliatario, ma luogo preciso (ufficio, studio professionale,

abitazione, ecc.) designato nella elezione di domicilio con tutte

le indicazioni che valgono sicuramente ad identificarlo (città, no

me della strada, numero civico) (Cass. 6 aprile 1978, n. 1588,

Foro it., 1978, I, 1592); — considerato che il domicilio viene eletto a proprio rischio,

restando fermo per tutta la durata del procedimento di cassazio

ne, con la conseguenza che se risulta escluso ogni collegamento tra il domiciliatario ed il luogo da lui indicato, a seguito di tras

ferimento, la cancelleria non è tenuta a svolgere alcuna attività

diretta ad individuare l'ubicazione, eventualmente ancora in Ro

ma, di tale nuovo domicilio e con l'ulteriore conseguenza che

se la comunicazione o la notificazione non si sono potute effet

tuare al domicilio indicato se ne deve trarre l'illazione che quel

domicilio, ormai rivelatosi inidoneo a costituire il canale privile

giato per la conoscenza da parte del destinatario delle vicende

processuali che devono essergli rese note, va considerato come

se non fosse stato eletto (Cass. 11 maggio 1981, n. 3090, id.,

Rep. 1982, voce Cassazione civile, n. 303); — considerato che in ipotesi di mancata elezione di domicilio

si applica l'art. 366, 2° comma, c.p.c., secondo cui, se il ricor

rente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono

fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione; — considerato che tale disposizione, in virtù del richiamo con

tenuto nell'art. 370, 2° comma, c.p.c., si applica anche alle noti

ficazioni al controricorrente e quindi si presenta come disposizione di carattere generale che regola non solo la notificazione del con

troricorso e dell'eventuale ricorso incidentale e ad istanza del con

troricorrente, ma tutte le comunicazioni e notificazioni che

debbono farsi agli avvocati di entrambe le parti e quindi anche

le notificazioni di cui agli art. 375, 2° comma, e 377, 2° comma,

c.p.c.; in mancanza di altre disposizioni di carattere particolare; — considerato che il richiamato art. 366, 2° comma, c.p.c.

si applica analogicamente anche nell'ipotesi in cui l'elezione di

domicilio sia venuta meno per il trasferimento del domiciliatario

(Cass. 12 dicembre 1980, n. 6401, id., Rep. 1980, voce cit., n.

287; 11 maggio 1981, n. 3090, cit.; 10 giugno 1982, n. 3540, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 304); — considerato che tale norma, come integrata dall'art. 370

c.p.c., regola compiutamente la materia con la conseguenza che

non è possibile — né necessario — fare capo ad altre disposizio

ni, quale l'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, per disciplinare

l'ipotesi in cui il trasferimento del domicilio riguardi l'avvocato

iscritto come procuratore nella circoscrizione del Tribunale di Ro

ma, trattandosi di disposizione inapplicabile al giudizio di legit timità;

— considerato che l'elezione di domicilio costituisce una mani

festazione di volontà della parte sicché, ove la stessa sia venuta

meno, è irrilevante — in difetto di apposita comunicazione —

Il Foro Italiano — 1989.

la ricerca o l'accertamento del nuovo domicilio compiuto dalla

cancelleria o dall'ufficiale giudiziario; — considerato che la comunicazione della nuova sede del do

miciliatario — affinché presso la stessa siano effettuate le comu

nicazioni e notificazioni di rito — deve essere effettuata dalla

parte o dal suo procuratore speciale o anche dallo stesso domici

liatario, atteso il rapporto fiduciario che lo lega a colui che pro cede alla elezione e la considerazione che quello che rileva è

soprattutto la persona del domiciliatario più che il collegamento fra quest'ultimo ed una determinata sede;

— considerato che è onere dei soggetti interessati comunicare

alla cancelleria il nuovo domicilio per ogni singola controversia

pendente; — considerato che, in mancanza di tempestivo adempimento

di tale onere, legittimamente le comunicazioni e le notificazioni

sono fatte, in applicazione dell'art. 366, 2° comma, c.p.c., pres so la cancellaria della Corte di cassazione;

— considerato che l'onere di comunicazione è tempestivamente

adempiuto quando l'atto contenente l'indicazione del nuovo do

micilio sia depositato nella cancelleria prima che si sia proceduto alle notifiche e comunicazioni presso la stessa; i

— considerato che le conclusioni raggiunte realizzano compiu tamente il diritto di difesa della parte, la quale, sulla base dell'in

terpretazione fornita dell'art. 366, 2° comma, c.p.c., non può che addebitare a se stessa le conseguenze che le derivano dal man

cato adempimento dell'onere di comunicazione; — considerato che, quindi, legittimamente sono state effettua

te, nel caso di specie, la notificazione delle conclusioni del procu ratore generale a norma dell'art. 375, 2° comma, c.p.c. e la

comunicazione dell'adunanza della camera di consiglio, ai sensi

dell'art. 377, 2° comma, c.p.c., presso la cancelleria di questa

corte, risultando irrilevante, per quanto già detto, l'avvenuta co

noscenza della nuova sede in difetto di apposita comunicazione

delle parti o la comunicazione del nuovo domicilio effettuata suc

cessivamente alla data di perfezionamento dell'attività notificato

ria presso la cancelleria; — considerato che si può procedere all'esame del ricorso; — considerato che il ricorso è inammissibile per essere stato

proposto dopo che — scaduto il termine breve per l'appello av

verso la sentenza — questa era passata in giudicato, sicché non

era più proponibile avverso la stessa il regolamento preventivo di giurisdizione;

— considerato che invece il controricorso è ammissibile in quanto sottoscritto dall'avv. prof. Franco Cipriani, iscritto nell'albo pre scritto per esercitare il ministero professionale presso le magistra ture superiori;

— considerato che in conseguenza della ritenuta inammissibili

tà del ricorso il ricorrente va condannato al pagamento delle spe se di questa fase di giudizio;

Per questi motivi, la Corte di cassazione, a sezioni unite, di

chiara inammissibile il ricorso. (omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 no

vembre 1988, n. 6251; Pres. Brancaccio, Est. Pontrandolfi,

P.M. Sgroi V. (conci, conf.); Galassi (Avv. Agostini) c. Ente

Opere laiche Lauretane (Avv. D'Ottavi). Cassa Trib. Macera

ta 21 giugno 1983.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Opere pie —

Persone giuridiche di diritto privato — Giurisdizione del giudi ce ordinario (Cost., art. 38; cod. civ., art. 2093; cod. proc.

civ., art. 1, 37, 409; 1. 17 luglio 1890 n. 6972, norme sulle

istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, art. 1).

A seguito di Corte cost. 7 aprile 1988, n. 396 l'opera pia che

svolga attività assistenziale unitamente ad attività economiche

prevalenti va considerata persona giuridica privata; deve essere,

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1535 PARTE PRIMA 1536

pertanto, riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario a

conoscere delle controversie che la riguardano. (1)

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso si

deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2093 c.c., degli art. 1, 37 e 409 c.p.c., delle norme che regolano la giurisdizione, nonché vizio della motivazione per insufficienza e contradditto

rietà, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c. Sostiene il ricorrente: a) che l'indagine volta a stabilire se l'ente

pubblico svolga attività imprenditoriale va compiuta in relazione

alle singole fattispecie; b) che dalla produzione del bilancio è emer

so che l'ente agisce in regime di libera concorrenza con altre im

prese private ed ha fini di lucro, con una organizzazione improntata

a criteri di economicità e tesa al procacciamento di entrate remu

nerative dei fattori produttivi; c) che la natura economica dell'en

te si evince dallo stesso statuto, dove risultano vaste proprietà terriere e impianti di tipo industriale relativi al pubblico acque

dotto; d) che dal bilancio risulta che gli utili non sono devoluti

all'assistenza e beneficenza pubblica se non nella misura dell'1%,

peraltro riferibile a tutti i fini pubblici dell'ente; e) che, risolven do la questione della giurisdizione in relazione al preteso rappor tò di strumentalità delle attività imprenditoriali ai fini pubblici

istituzionali, la motivazione della sentenza impugnata è incorsa

nel vizio di insufficienza (rispetto alle deduzioni della difesa del

l'appellato e alla documentazione acquisita), nonché di contrad

dittorietà interna, in quanto i dati emergenti dal bilancio, anche

sotto il profilo quantitativo, dimostravano logicamente l'inappli cabilità del criterio stesso della strumentalità, criterio peraltro in

teso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in modo diverso

da quello esposto dalla sentenza impugnata. Non deve tenersi conto del controricorso dell'ente «Opere lai

che Lauretane» perché tardivamente notificato rispetto al termine

prescritto dall'art. 370 c.p.c., e, quindi, inammissibile (ricorso

notificato il 25 ottobre 1983; controricorso notificato il 25 mag

gio 1984; scadenza del termine: 4 dicembre 1983). Il ricorso dev'essere accolto, ma per considerazioni parzialmente

diverse da quelle esposte dal ricorrente: non può, infatti, ignorar si l'effetto innovativo dell'ordinamento derivante dalla sentenza

7 aprile 1988, n. 396 della Corte costituzionale (Foro it., 1989,

I, 46), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1

1. 17 luglio 1890 n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assi

stenza e beneficenza) nella parte in cui non prevede che le

(1) In senso parzialmente analogo, e cioè in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie in cui risultino parti le

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, v. App. Bologna 17 set

tembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, n. 4; Trib. Bologna 17 settembre 1983, ibid., n. 5; Cass.

25 novembre 1982, n. 6366, id., Rep. 1982, voce cit., n. 21; 10 febbraio

1982, n. 827, ibid., n. 24; Pret. Palermo 17 novembre 1979, id., 1981, I, 891, con nota di richiami. In senso opposto, cfr. Cass. 25 novembre

1982, n. 6367, id., Rep. 1982, voce cit., n. 23. La decisione della Corte

costituzionale (7 aprile 1988, n. 396) su cui si basa la presente pronuncia può leggersi in Foro it., 1989, I, 46, con nota di Saracco, La Corte

costituzionale e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: verso la fine di un'odissea?

In precedenza, sulla natura privata o pubblica delle Ipab, cfr. Cass. 2 ottobre 1985, n. 4775, id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 495, commentata da Ciocca, Il regime giuridico delle Ipab nell'ambito degli enti assistenziali, in Giur. it., 1987, I, 1, 825. Con tale decisione, la Su

prema corte aveva escluso che la natura di Ipab di un'associazione laicale

a scopo di religione e di culto derivasse dal solo fatto di perseguire finali tà assistenziali-educative. La natura privata di una fondazione, costituita in base a testamento, con finalità di assistenza e beneficenza, era stata

già affermata da Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 1985, n. 189, Foro

it., 1986, III, 128, con nota di richiami e commentata da Ponzanelli, in Nuova giur. civ., 1986, I, 486.

In materia, v. anche Tar Emilia-Romagna, sez. II, 10 febbraio 1987, n. 18, Foro it., 1987, III, 542, che ha annullato la deliberazione con la quale la regione Emilia-Romagna aveva disposto sulla base della nor mativa civilistica l'estinzione di un'istituzione pubblica di assistenza e be neficenza per sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo. Analogamente, v. Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 456, id.,

1986, III, 376, con nota di richiami. In dottrina, cfr., da ultimo, De Siervo, Assistenza e beneficenza pub

blica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1987, I, 445 ss.; Renzullo, Le pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza, in Prev.

soc., 1986, 1307 ss.

Il Foro Italiano — 1989.

Ipab regionali e infraregionali possano continuare a sussistere as

sumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora ab

biano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. È innegabile che tale statuizione debba avere applicazione an

che per il passato, trattandosi, di ius superveniens che trova come

unico limite quello delle situazioni esaurite o, comunque, definite

con giudicato. Con tale decisione, alla stregua della dottrina e della giurispru

denza unanimi, la Corte costituzionale ha rilevato che l'art. 1

1. 6972 del 1890 (cosiddetta legge Crispi) ebbe a produrre una

generalizzata pubblicizzazione delle suddette istituzioni, ciò di

scendendo dalla inequivoca intestazione della legge stessa, dalla

struttura e dalla disciplina ad esse imposta, nonché dalla esplicita

qualificazione loro attribuita. In sostanza, fu stabilito con quella

legge un monopolio pubblico dell'assistenza esercitata dagli enti

riconosciuti come persone, che ebbe a comprimere conseguente mente la libertà dei privati di contribuire all'assistenza e alla be

neficenza, e tale monopolio si è venuto successivamente a porre in contrasto con l'opposto principio sancito dal precetto dell'art.

38, ultimo comma, Cost., che tutela la libertà dell'assistenza pri vata. Come rilevato dalla Corte costituzionale, vigendo quella leg

ge, «la qualificazione pubblica di tali enti costituiva una

conseguenza necessitata dal riconoscimento della personalità giu

ridica, anche se essi presentassero, per il resto, tutti i requisiti che avrebbero loro consentito di essere riconosciuti come persone

giuridiche private, se non fosse stata vigente la norma impugna ta» (l'art. 1 della citata legge).

Comunque, nel caso di specie, il decreto reale 23 agosto 1935,

che (similmente ad altri decreti di riconoscimento) ebbe ad ap

provare lo statuto organico dell'ente denominato «Opere laiche

Lauretane», non conteneva alcuna espressa attribuzione della per sonalità giuridica di diritto pubblico, ma solo il riconoscimento

come ente morale, che, com'è noto, è sinonimo di persona giuri

dica, sia pubblica che privata, discendendo, invece, la qualifica zione pubblica del suddetto ente come effetto naturale del

riconoscimento, e cioè come diretta conseguenza della 1. 6972 del

1890. Per la sentenza n. 396/88 della Corte costituzionale, «sono . . .

venuti meno i presupposti che avevano presieduto, all'epoca della

legge Crispi, al generalizzato regime di pubblicizzazione, oggi non

più aderente alla mutata situazione dei tempi ed alla evoluzione

degli apparati pubblici, per l'avvenuta assunzione diretta da par te di questi di certe categorie di interessi, la cui realizzazione era

invece assicurata, nel sistema della legge del 1890, quasi esclusi

vamente dalla iniziativa dei privati, che veniva poi assoggettata al controllo pubblico per costituire un sistema di beneficenza le

gale, che altrimenti sarebbe mancata del tutto».

Ritiene questa Suprema corte — e sempre nell'ambito delle Ipab

regionali e infraregionali già esistenti — che le suddette conside

razioni della Corte costituzionale non valgono solo per le istitu

zioni costituite per volontà dei fondatori privati (ossia aventi origine da atti di libertà dei privati), ma anche per quelle, aventi anolo

ghe finalità di beneficenza, di origine religiosa, come le «opere

pie», tra le quali vanno certamente ricomprese le «Opere laiche

Lauretane», con sede a Loreto, un tempo denominate «Pio isti

tuto della S. Casa di Loreto» (v. statuto dell'ente); e, in sostan

za, per qualsiasi istituzione che, nel campo dell'assistenza sociale, non sia per legge di diretta creazione statale.

Ne deriva che l'unica e quantitativamente modesta attività assi

stenziale in contrapposto alle prevalenti e multiformi attività eco

nomiche non è più idonea a connotare in senso pubblicistico l'ente

«Opere laiche Lauretane» e che la questione che si pone, nella

specie, ai fini della giurisdizione, non è più l'alternativa tra ente

pubblico economico ed ente pubblico non economico, dovendosi

tale ente considerare persona giuridica privata con la conseguente

giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente con

troversia.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, la mancanza di una

apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle Ipab non impedisce la

via dell'accertamento giudiziale.

Questo accertamento, poi, è ben possibile, nella specie, ai fini

della risoluzione della questione di giurisdizione.

Pertanto, il ricorso va accolto; conseguentemente va dichiarata

la giurisdizione del giudice ordinario, l'impugnata sentenza va cas

sata e la causa va rinviata, anche per le spese di questa fase del

giudizio, allo stesso Tribunale di Macerata.

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