sezioni unite civili; sentenza 18 dicembre 1987, n. 9419; Pres. Bile, Est. Fiduccia, P. M. Caristo(concl. conf.); Rizzi ed altri (Avv. Dragogna, Vitucci) c. Comune di Cavareno (Avv. Cavasola,Savorana). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 395/396-399/400Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181073 .
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PARTE PRIMA
to dell'inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo all'appalta tore, risulta, invero, ispirata dall'intento primario di vincolare il bene a garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo (o di
appalto) intento cosi' preminente che la contestuale dichiarazione
di vendere e di acquistare assume un valore puramente subordi
nato o strumentale.
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, ovvero sot
toposta a condizione risolutiva, non diversamente dalla vendita
che sia soggetta a condizione sospensiva, se stipulata, come que
st'ultima, allo scopo di costituire una garanzia reale a favore del
creditore apparente, è infatti qualificata, anch'essa, dalla causa
di garanzia ed è strutturata in modo da produrre gli stessi effetti
e ciò perché, anche nella ipotesi di vendita immediatamente effi
cace, il trasferimento della proprietà si realizza in modo definiti
vo ed irreversibile soltanto a seguito dell'inadempimento del
debitore venditore.
Già appare, quindi, evidente come la differente disciplina cui, secondo l'indirizzo non condiviso, si intendono sottoposte le due
fattispecie negoziali a raffronto, non trovi una efficace corrispon denza nella struttura e nella ratio della norma (art. 1963 e 2744).
D'altra parte, come si è autorevolmente osservato in sede dot
trinale, la giustificazione del divieto del patto commissorio sta
in ciò che esso attribuisce al creditore poteri incontrollati di auto
soddisfacimento e tende ad attuare, cosi, un assetto d'interessi
contrario alla funzione stessa della responsabilità patrimoniale, fra l'altro, sottoponendo il debitore ad uno stato di soggezione
patrimoniale non commisurato all'ammontare del debito ed alte
rando, altresì, la par condicio creditorum.
Il divieto, rileva la corte, senza dubbio colpisce anche e special mente il patto commissorio c.d. autonomo, quello in cui cioè, come nella specie, mancando un qualsiasi collegamento con una
preesistente o contestuale garanzia tipica, si preveda il passaggio della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento da parte del debitore.
Non si sottrae, dunque, alla sanzione di nullità neppure il pat to commissorio che sia immanente allo schema negoziale della
vendita a scopo di garanzia, posto che con esso si realizza un
risultato equivalente a quello che è proprio della costituzione di
un diritto tipico di garanzia con patto commissorio, adempiendo
si, cioè, in entrambi i casi alla medesima funzione economico
giuridica. Avuto, poi, riguardo alla struttura normativa, il patto commis
sorio si presenta come sostanzialmente estraneo allo schema ne
goziale proprio delle garanzie tipiche o nominate, perché, fra
l'altro, non permette né l'esercizio del diritto di prelazione in exe
cutivis né quello del diritto di seguito, nei confronti dei terzi.
Il patto commissorio non realizza, cioè neppure in astratto, la funzione del pegno o della ipoteca ed anzi, come è stato incisi
vamente rilevato in dottrina, presuppone, ex se, che della garan zia il creditore non possa avvalersi, secondo la funzione tipica riconosciutale dall'ordinamento giuridico.
Sia che il patto commissorio assuma la tipologia della aliena
zione sospensivamente condizionata all'inadempimento sia che esso
si realizzi, invece, nel diverso schema della dazione in garanzia immediatamente efficace, inserito nella vendita sottoposta a con
dizione risolutiva o a patto di retrotrasferimento o simile, l'ele
mento essenziale qualificante resta pur sempre costituito, in
entrambe le ipotesi, dall'intento primario delle parti di dare e
di ricevere il bene in garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo.
Il momento in cui si realizza l'effetto traslativo non può, dun
que, fungere quale adeguato criterio di differenziazione del patto commissorio da una valida alienazione in garanzia risultando es
so del tutto irrilevante al fine di stabilire se lo schema negoziale si risolva, o non, in pregiudizio degli interessi tutelati dalla norma.
L'immediatezza dell'effetto traslativo ha, del resto, carattere
provvisorio e cautelare e, anche perché tale, non assume un ap
prezzabile significato come elemento da cui dipenda la liceità, o non, della vendita a scopo di garanzia.
Lo schema della vendita con patto di riscatto, di retrovendita, o simile altro, risulta incompatibile con lo scopo di garanzia an
che per altre ragioni, da aggiungersi a quelle già esposte e che
attengono alla impossibilità di una frazione di scambio fra il tras
ferimento del diritto ed il corrispettivo pecuniario, impossibilità, in particolare, di compensare il prezzo della vendita con il debito
del mutuo (o dell'appalto). Lo schema negoziale della vendita a scopo di garanzia non si
sottrae, pertanto, alla seguente alternativa: essa è vera e reale
Il Foro Italiano — 1988.
e, in tal caso, resta inficiata da nullità per difetto di un elemento
essenziale del contratto, oppure è simulata e volta ad occultare
il patto commissorio, vietato dalla legge e, perciò, segue la sorte
di questo. Né a tale ineluttabile alternativa lo strumento negoziale in esa
me può essere sottratto, relegando nell'ambito dei semplici moti
vi il fine economico-giuridico perseguito dai contraenti, che
nettamente diverge, sotto ogni profilo, da quello tipico della com
pravendita. Riferiti al caso di specie, i sopra enunciati principi permettono
di condividere in pieno l'assunto della corte territoriale che, cor
rettamente applicandoli, ha ritenuto, come già il primo giudice, simulati l'atto di costituzione della società immobiliare Campac elo e la successiva vendita a questa del terreno de quo da parte della socia Cesira Giannecchini; nullo, poi, il patto mediante il
quale fra la stessa Giannecchini e Piero Senesi si convenne che, in mancanza del pagamento integrale del prezzo dell'appalto avente
ad oggetto la costruzione in detto fondo dell'edificio per albergo, la proprietà dell'area sarebbe passata definitivamente alla società
Campaccio. Restano cosi disattese tutte le contrarie argomentazioni portate
a sostegno del ricorso che deve, pertanto, essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 di
cembre 1987, n. 9419; Pres. Bile, Est. Fiduccia, P. M. Cari
sio (conci, conf.); Rizzi ed altri (Avv. Dragogna, Vitucci) c. Comune di Cavareno (Avv. Cavasola, Savorana). Regola mento di giurisdizione.
Usi civici — Occupazione di terreni demaniali — Procedimento
di legittimazione — Questioni pregiudiziali — Cognizione esclu
siva del giudice amministrativo — Regolamento di giurisdizio
ne — Inammissibilità (R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul
Consiglio di Stato, art. 27; 1. 16 giugno 1927 n. 1766, riordina
mento degli usi civici, art. 9, 10; r.d. 26 febbraio 1928 n. 332,
regolamento per l'esecuzione della 1. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 29, 30; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali
amministrativi regionali, art. 7).
È inammissibile, perché non basata su motivi attinenti alla giuris dizione, l'istanza di regolamento con la quale i privati costruì to
ri, destinatari di ordinanze sindacali di demolizione, di fronte al diniego di sospensione del procedimento di legittimazione
dell'occupazione dei terreni, che si assumono rientrare nel de
manio universale, interessati dalla realizzazione delle costruzio
ni, opposto dall'adito commissario per la liquidazione degli usi
civici nonostante la dedotta pregiudizialità delle questioni (da
gli stessi ricorrenti sollevate avanti il competente giudice ammi
nistrativo, investito della impugnazione delle menzionate
ordinanze), concernenti la contestazione dei confini del comu
ne autore dei provvedimenti demolitori e la esistenza di conces
sioni relative ai medesimi terreni, invocano il riconoscimento
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordi
ne a tali questioni pregiudiziali. (1)
(1) Dei precedenti richiamati in motivazione, sembrano in qualche mo do collegabili con la riportata sentenza: a) Cass. 21 novembre 1986, n.
6841, Foro it., Rep. 1986, voce Comune, n. 154, per la quale le contro versie attinenti alla individuazione dei confini fra comuni sono soggette alla procedura amministrativa contemplata dall'art. 267 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e poi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 27, n. 3, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; pertanto, nella causa
promossa avanti il giudice ordinario da amministrazione provinciale, per reclamare la proprietà demaniale su determinati terreni e sentirsi attribui re le opere che il privato abbia su di essi abusivamente costruito, la intro duzione di ulteriori istanze implicanti un accertamento sulla delimitazione dei territori di comuni finitimi, in via principale e in contraddittorio di detti enti, comporta la devoluzione al giudice amministrativo della relati va domanda, restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla
pretesa inerente alle posizioni di diritto soggettivo nel rapporto con detto
privato; b) Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, n. 10, secondo cui il procedimento di legittimazione delle occupazioni
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Walter Rizzi ed altri dodici desti
natari — indicati in epigrafe — delle ordinanze di demolizione
delle costruzioni da loro erette, emesse dal sindaco di Cavareno
sul presupposto che trattavasi di terreno del demanio comunale
di uso civico, chiedevano con ricorso d'urgenza, ai sensi dell'art.
74 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, al commissario regionale agli usi civici di Trento il riconoscimento della legittimazione del pos sesso a norma dell'art. 9 1. 16 giugno 1927 n. 1766, adducendo
una situazione di possesso ultradecennale per concessioni comu
nali nonché per preesistenza di diritti di uso civico in favore dei
cittadini dei comuni limitrofi a Cavareno.
Ottenuto il richiesto provvedimento di inibitoria nei confronti
del comune, i detti ricorrenti impugnavano con separati ricorsi
al Consiglio di Stato i cennati decreti di demolizione nonché i
relativi atti deliberativi anche in relazione alla incertezza dei con
fini tra i comuni di Cavareno e Caldaro ed alla contestazione
della sussistenza di un demanio del comune di Cavareno.
In conseguenza i ricorrenti chiedevano al commissario regiona le agli usi civici la sospensione del procedimento in attesa della
definizione da parte del giudice amministrativo delle questioni pre
giudiziali circa la contestazione dei confini comunali e la sussi
stenza di concessioni in loro favore da parte del comune di
Cavareno, mentre quest'ultimo vi si opponeva, negando peraltro la legittima detenzione dei terreni nonché la ricorrenza degli estremi
necessari per la richiesta legittimazione del loro possesso.
Rigettata — con ordinanza del commissario all'udienza del 1°
aprile 1985 — la detta istanza di sospensione, i ricorrenti hanno
richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione per la declara
toria della esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo sulle
dette questioni pregiudiziali. Con controricorso si è costituito il
comune di Cavareno. Entrambe le parti hanno presentato memo
ria: in ispecie i ricorrenti eccependo l'inammissibilità del contro
ricorso (non ritualmente notificato) nonché instando per la
sospensione del procedimento per avere presentato domanda di
condono ai sensi degli art. 31, 32 1. 28 febbraio 1985 n. 47.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo del regolamen
abusive di terre del demanio universale, davanti al commissario per la
liquidazione degli usi civici, disciplinato dagli art. 9 e 10 1. 16 giugno 1927 n. 1766 e dagli art. 29 e 30 regolamento approvato con r.d. 26
febbraio 1928 n. 332, ha carattere amministrativo, e si conclude con prov vedimenti di natura concessoria impugnabili dinanzi al giudice ammini
strativo, salvo che per quanto riguarda le contestazioni attinenti a diritti, come quelle che investono i presupposti del potere di legittimazione, cioè
l'appartenenza delle terre al demanio civico e l'abusività delle occupazio
ni; ne consegue che la decisione del commissario integra una statuizione
giurisdizionale solo in ordine alla definizione di dette contestazioni, come
tale impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. Ill Cost,
(non sussistendo ipotesi di appellabilità, ai sensi dell'art. 32 1. 1766/27). Una certa correlazione con la pronuncia in rassegna (le cui enunciazio
ni circa la impossibilità di ricondurre nell'ambito del regolamento di giu risdizione l'istanza proposta nella specie dai ricorrenti, riecheggiano rilievi
svolti, in situazione del tutto diversa, da Cass. 22 novembre 1984, n.
5998, id., Rep. 1984, voce Giurisdizione civile, n. 85) esibisce, inoltre, anche Cass. 15 dicembre 1986, n. 7504, id., Rep. 1986, voce Usi civici, n. 6, concernente ben individuata fattispecie, secondo la quale con ri
guardo ad un fondo rustico, che il comune abbia concesso in affitto ad
un privato, la controversia promossa dal primo, per sentir accertare l'as
soggettamento del terreno a diritti di uso civico e la conseguente nullità
del contratto di affitto, e la controversia promossa dal secondo, per sen
tirsi riconoscere, sul presupposto della validità del contratto stesso, la
proroga di cui agli art. 2 e 4 1. 3 maggio 1982 n. 203, spettano, rispettiva
mente, alla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi
civici, in applicazione dell'art. 29 1. 16 giugno 1927 n. 1766, ed al giudice
ordinario, stante la riconducibilità di detta pretesa dell'affittuario ad un
rapporto di natura privatistica, ferma restando la necessità della sospen sione di tale ultimo procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla
definizione di quello pregiudiziale inerente alla qualità e destinazione del
suolo.
Per qualche riferimento, a proposito dei limiti di ammissibilità del ri
corso per cassazione ex.art. Ill Cost, avverso le pronunzie del commissa
rio liquidatore degli usi civici, v. Cass. 27 giugno 1987, n. 5741, id.,
1987, I, 2708, con nota di richiami; cui adde, per la esclusione del rime
dio de quo avverso il decreto del commissario reiettivo del reclamo con
tro precedente decreto dello stesso commissario autorizzativo del sequestro
giudiziario di un fondo, Cass. 18 dicembre 1985, n. 6446, id., Rep. 1985, voce cit., n. 15.
Sempre per riferimenti, per l'affermazione della giurisdizione ordinaria
in controversia in materia di usi civici, v. Cass. 22 luglio 1982, n. 4286,
id., 1983, I, 731, con ulteriori indicazioni.
Il Foro Italiano — 1988.
to i ricorrenti deducono violazione dell'art. 27 r.d. 26 giugno 1924
n. 1054 e degli art. 823, 824 c.c., degli art. 12 e 14 dell'ordina
mento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige approvato con 1. reg. 21 ottobre 1963 n. 29 e degli art. 12 e 13 del reg. di esecuzione d.p.g.r. 17 dicembre 1981 n. 8, il tutto in relazione
all'art. 41 c.p.c. Al riguardo sostengono che, essendo in contestazione i confini
tra i comuni di Cavareno e Caldaro, la relativa definizione com
peteva in giurisdizione esclusiva al Consiglio di Stato ai termini
del citato art. 27 r.d. del 1924 e che di conseguenza si configura va una questione pregiudiziale rispetto al procedimento del com
missario agli usi civici che doveva giudicare su quel presupposto demanio in contestazione e cosi con un conflitto di competenze
giurisdizionali tra i detti giudici. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e fal
sa applicazione dell'art. 2 1. prov. Trento 9 maggio 1956 n. 6,
degli art. 823, 824, 828 c.c., degli art. 11 e 12 1. 12 giugno 1927
n. 766, degli art. Ili ss. r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 e degli art. 20 e 21 1. reg. 21 ottobre 1963 n. 29 in relazione all'art.
7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 295 c.p.c. In proposito deducono che il riconoscimento delle loro concessioni o del dirit
to alla concessione su terreni demaniali anche d'uso civico si ap
parteneva alla giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo con la conseguenza, in caso di positiva o negativa
pregiudiziale definizione del detto giudizio, della correlativa ces
sazione della materia del contendere davanti al commissario agli usi civici o del proseguimento del procedimento di tutela pos sessoria.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione cosi for
mulato è inammissibile.
Costituisce punto fermo della giurisprudenza di queste sezioni
unite che l'indagine sulla giurisdizione va condotta, secondo il
criterio del cosiddetto petitum sostanziale, non limitandosi alle
enunciazioni ed indicazioni dell'attore, ma verificando l'effettiva
consistenza della posizione soggettiva prospettata o del rapporto dedotto in giudizio, anche in base alle contestazioni del convenu
to ed agli atti acquisiti al processo, con la conseguenza che, quando
si controverta se la potestà giurisdizionale spetti al giudice ordi
nario o al giudice amministrativo, non è sufficiente la qualifica zione giuridica soggettiva (cosiddetta prospettazione) che l'istante
dà all'interesse di cui domanda la tutela, ma è invece necessario
qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio, indivi
duandolo con riferimento congiunto alla causa petendi e al peti
tum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini
in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla
disciplina legale della materia.
Orbene, in questa prospettiva, va rilevato che Walter Rizzi ed
i suoi litisconsorti si sono rivolti al commissatio regionale agli
usi civici di Trento per chiedere la legittimazione del possesso
ai sensi dell'art. 9 1. 16 giugno 1927 n. 1766 al riguardo di terreni
demaniali da essi occupati e che i detti istanti, avendo al contem
po proposto ricorso al Consiglio di Stato per l'impugnazione dei
decreti del sindaco di Cavareno di demolizione delle costruzioni
da loro erette sui terreni cosi occupati, hanno dedotto davanti
al commissario agli usi civici la sussistenza delle questioni pregiu
diziali circa la contestazione dei confini tra i comuni di Cavareno
e Caldaro, nonché la sussistenza di concessioni del comune di
Cavareno su quei terreni, di spettanza dell'adito giudice ammini
strativo, senza ottenere la richiesta sospensione del procedimento
di legittimazione del possesso. Al riguardo è d'uopo a tal punto precisare che il procedimento
di legittimazione delle occupazioni abusive di terre di demanio
universale — il quale è disciplinato dagli art. 9 e 10 1. 16 giugno
1927 n. 1766, e dagli art. 29 e 30 del relativo regolamento, appro
vato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 — ha carattere amministra
tivo e si conclude con un provvedimento di natura concessoria
(v. Cass. 10 gennaio 1976, n. 53, Foro it., Rep. 1976, voce Usi
civici, nn. 17-20), impugnabile dinanzi al giudice amministrativo
(v. Cass. 10 novembre 1978, n. 5160, id., Rep. 1978, voce cit.,
n. 11), mentre l'eventuale fase incidentale, la cui risoluzione è
attribuita in sede contenziosa al commissario per la liquidazione
degli usi civici (art. 30 in relazione all'art. 16 del citato regola
mento), può avere per oggetto soltanto le contestazioni relative
a diritti, come quelle che riguardano la demanialità delle terre
o la legittimità delle occupazioni (v. Cass. 30 maggio 1967, n.
1204, id., Rep. 1967, voce Diritti promiscui, nn. 23-25).
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PARTE PRIMA
Pertanto, deve tenersi presente che l'appartenenza delle terre
al demanio civico e l'abusività dell'occupazione costituiscono i
presupposti della legittimazione delle occupazioni (abusive) con
la conseguenza che, ove questi presupposti dal potere di legitti mazione siano contestati, e solo in tal caso, sorge la necessità
di un accertamento giurisdizionale che con forza di giudicato con
duca all'asseveramento della loro esistenza (v. Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, nn. 10, 11).
Cosi delineate le attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici non è dubbio dal debito riscontro
ex actis che nel procedimento per la legittimazione dell'occupa zione del Rizzi e dei suoi litisconsorti era sorta questione in ordi
ne alla legittimità delle singole occupazioni, opponendosi il comune
non tanto a contestati confini del territorio comunale quanto ai
titoli (di concessione o di affittanza) ex adverso invocati e benan
co alla correlata sussistenza di un possesso idoneo a norma del
l'art. 9 1. n. 1766 del 1927, cosi da derivarne la necessità di un
accertamento giurisdizionale al riguardo, senza che possa cosi sfug
gire alle attribuzioni giurisdizionali dell'adito commissario la co
gnizione di quelle contestazioni circa i presupposti di fatto e di
diritto della richiesta legittimazione del possesso dei ricorrenti, non esorbitando le stesse da quell'ambito concernente la dema
nialità delle terre e la legittimità delle occupazioni, in cui si è
delimitato il potere giurisdizionale del commissario agli usi civici.
La raggiunta conclusione non trova, peraltro, deroga in ragio ne delle indicate considerazioni addotte dai ricorrenti al riguardo del profilarsi, in rapporto di pregiudizialità, delle questioni del
l'accertamento dei confini (e dei demani) dei comuni su indicati
e della sussistenza o meno del diritto degli occupanti in forza
di concessioni comunali, avendo tali questioni avuto debito in
gresso nel giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo
con l'impugnativa dei decreti sindacali di demolizione delle co
struzioni dei ricorrenti — come indicano gli stessi ricorrenti —
e ciò in esatta osservanza rispettivamente dell'art. 27, n. 3, t.u.
del 1924 n. 1054 e dell'art. 5 1. n. 1034 del 1971, senza che l'invo
cato rapporto di pregiudizialità del detto processo amministrativo
possa rilevare al di là della sospensione del procedimento giuris dizionale davanti al commissario agli usi civici ai sensi dell'art.
295 c.p.c., ove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 21
novembre 1986, n. 6841, id., Rep. 1986, voce Comune, n. 154). In tale prospettiva, quindi, le deduzioni dei ricorrenti, che si
volgono sostanzialmente a contestare la giurisdizione del commis
sario agli usi civici, sotto il profilo della pregiudizialità di quegli accertamenti affidati al giudice amministrativo, per la denegata correlativa necessità della sospensione del giudizio instauratosi da
vanti al commissario per la legittimazione del possesso ex art. 9 1. n. 1766 del 1927, non configurano motivi attinenti alla giuris dizione del detto giudice specializzato bensì afferiscono ai suoi
poteri di governo del processo, sindacabili soltanto — essendosi
al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 32 1. n. 1766 del 1927 — in sede di ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, avverso la pronuncia definitiva di quel processo (v. Cass. 4434/84, cit.).
Da ultimo, non va dato ingresso alla istanza dei ricorrenti di
sospensione del procedimento a norma dell'art. 44 1. 28 febbraio 1985 n. 47 per l'avvenuta presentazione della domanda di condo
no ai sensi degli art. 31 e 32 1. cit., dovendosene rilevare l'estra
neità al regolamento della giurisdizione non influendo né potendo ostare alla designazione del giudice, cui compete la cognizione del merito della controversia ed a cui è — in presenza delle debite condizioni — conseguente il provvedervi.
La conclusiva declaratoria dell'inammissibilità del ricorso del
Rizzi e dei suoi litisconsorti comporta — alla stregua delle regole
legali della soccombenza — la loro condanna in solido alla rifu
sione delle spese processuali del resistente comune di Cavareno, la cui difesa con controricorso, ritualmente notificato, è stata de bitamente autorizzata con la delibera del consiglio comunale in data 15 luglio 1985 (di ratifica della deliberazione della giunta del 10 giugno 1985) tempestivamente depositata (il 4 giugno 1987).
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 di
cembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti
(conci, conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannara
no (Avv. Di Donato). Regolamento di giurisdizione.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Terremoto — Cam
pania — Unità immobiliare resa inagibile — Contributi — Azio
ne per il conseguimento — Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
19 marzo 1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori colpiti, art. 3, 8, 9, 10).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della
domanda con la quale il proprietario di unità immobiliare, sita
in Campania, destinata ad uso di abitazione, resa inagibile dai
terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, chiede la con
danna del comune, legittimato ad erogare i contributi previsti dalla l. 14 maggio 1981 n. 219, alla corresponsione degli stessi. (1)
Svolgimento del processo. — Maria Covino, deducendo che
la propria abitazione sita in Pannarano era stata resa inagibile dai terremoti del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, pro
poneva istanza in data 9 marzo 1985, al sindaco di quel comune
al fine di conseguire le provvidenze economiche previste dalla 1.
14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni.
La domanda di contributo non veniva esaminata nel termine
di cui alla 1. 18 aprile 1984 n. 80, e la commissione competente
per il parere sull'istanza operava una sensibile riduzione del con
tributo richiesto.
La Covino, con ricorso al Pretore di Montesarchio ex art. 700
c.p.c., chiedeva l'adozione dei provvedimenti urgenti idoneo al
conseguimento delle citate provvidenze; ma il giudice adito, con
ordinanza del 20 giugno 1985, dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione. Successivamente la Covino proponeva ricorso al
T.A.R. per la Campania e il comune di Pannarano, nel costituir
si in quella sede, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò premesso, Maria Covino ha proposto ricorso alle sezioni
unite di questa corte, chiedendo il regolamento preventivo della
giurisdizione ed assumendo che, nell'erogazione dei contributi in
oggetto, il sindaco agisce non come capo dell'amministrazione
comunale e per conseguimento diretto ed immediato di finalità
pubbliche, ma nell'esercizio di poteri gestionali di fondi diretti
a garantire la copertura economica alle pratiche di ricostruzione
o ripartizione di beni danneggiati dal terremoto. Il comune di
Pannarano resiste con controricorso eccependo, tra l'altro, l'i
nammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Motivi della decisione. — 1. - Il resistente deduce l'inammissi
bilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione as
ti) Per impostazione coincidente con quella della riportata sentenza, a proposito dell'affermazione della giurisdizione ordinaria sulla contro versia promossa da impresa editrice per ottenere la corresponsione dei contributi sul prezzo della carta da quotidiani, v. sez. un. 5 novembre
1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami. Sulle finalità della 1. n. 219 del 1981 si possono consultare: T.A.R.
Basilicata 24 maggio 1985, n. 92, id., 1985, III, 301, con nota di richia mi, secondo cui la legge de qua «tende all'obiettivo di favorire non solo la ricostruzione ma soprattutto lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma; obiettivo assunto e prefissato con carattere di priorità»; T.A.R. Basilica ta 14 novembre 1984, n. 310, id., Rep. 1985, voce Calamità pubbliche, n. 28, che individua il criterio fondamentale cui si ispira la menzionata 1. n. 219 del 1981 nell'assegnazione dei benefici dalla stessa legge previsti esclusivamente ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati alla data del sisma.
Per qualche riferimento: a) in ordine a questioni di costituzionalità re lative ai provvedimenti urgenti per le popolazioni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, id., 1987, I, 1671, con osservazioni di R. Cavallo Perin e A. Pizzorusso; b) circa la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 80, 6° comma, 1. n. 219 del 1981 in relazione agli art. 42, 3° com
ma, e 3 Cost., Trib. Napoli 24 marzo 1987, ibid., 1660, con nota di
richiami; c) per una ipotesi di applicazione dell'art. 6 1. n. 1431 del 1962, con riguardo al terremoto dell'agosto del 1962, Cass. 6 novembre 1986, n. 6491, id., 1988, I, 245 con nota di G. Mazzara, Evizione incolpevole e risarcimento del danno.
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