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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 18 dicembre...

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sezioni unite civili; sentenza 18 dicembre 1987, n. 9419; Pres. Bile, Est. Fiduccia, P. M. Caristo (concl. conf.); Rizzi ed altri (Avv. Dragogna, Vitucci) c. Comune di Cavareno (Avv. Cavasola, Savorana). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 395/396-399/400 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181073 . Accessed: 28/06/2014 19:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 19:23:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 18 dicembre 1987, n. 9419; Pres. Bile, Est. Fiduccia, P. M. Caristo(concl. conf.); Rizzi ed altri (Avv. Dragogna, Vitucci) c. Comune di Cavareno (Avv. Cavasola,Savorana). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 395/396-399/400Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181073 .

Accessed: 28/06/2014 19:23

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PARTE PRIMA

to dell'inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo all'appalta tore, risulta, invero, ispirata dall'intento primario di vincolare il bene a garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo (o di

appalto) intento cosi' preminente che la contestuale dichiarazione

di vendere e di acquistare assume un valore puramente subordi

nato o strumentale.

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, ovvero sot

toposta a condizione risolutiva, non diversamente dalla vendita

che sia soggetta a condizione sospensiva, se stipulata, come que

st'ultima, allo scopo di costituire una garanzia reale a favore del

creditore apparente, è infatti qualificata, anch'essa, dalla causa

di garanzia ed è strutturata in modo da produrre gli stessi effetti

e ciò perché, anche nella ipotesi di vendita immediatamente effi

cace, il trasferimento della proprietà si realizza in modo definiti

vo ed irreversibile soltanto a seguito dell'inadempimento del

debitore venditore.

Già appare, quindi, evidente come la differente disciplina cui, secondo l'indirizzo non condiviso, si intendono sottoposte le due

fattispecie negoziali a raffronto, non trovi una efficace corrispon denza nella struttura e nella ratio della norma (art. 1963 e 2744).

D'altra parte, come si è autorevolmente osservato in sede dot

trinale, la giustificazione del divieto del patto commissorio sta

in ciò che esso attribuisce al creditore poteri incontrollati di auto

soddisfacimento e tende ad attuare, cosi, un assetto d'interessi

contrario alla funzione stessa della responsabilità patrimoniale, fra l'altro, sottoponendo il debitore ad uno stato di soggezione

patrimoniale non commisurato all'ammontare del debito ed alte

rando, altresì, la par condicio creditorum.

Il divieto, rileva la corte, senza dubbio colpisce anche e special mente il patto commissorio c.d. autonomo, quello in cui cioè, come nella specie, mancando un qualsiasi collegamento con una

preesistente o contestuale garanzia tipica, si preveda il passaggio della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento da parte del debitore.

Non si sottrae, dunque, alla sanzione di nullità neppure il pat to commissorio che sia immanente allo schema negoziale della

vendita a scopo di garanzia, posto che con esso si realizza un

risultato equivalente a quello che è proprio della costituzione di

un diritto tipico di garanzia con patto commissorio, adempiendo

si, cioè, in entrambi i casi alla medesima funzione economico

giuridica. Avuto, poi, riguardo alla struttura normativa, il patto commis

sorio si presenta come sostanzialmente estraneo allo schema ne

goziale proprio delle garanzie tipiche o nominate, perché, fra

l'altro, non permette né l'esercizio del diritto di prelazione in exe

cutivis né quello del diritto di seguito, nei confronti dei terzi.

Il patto commissorio non realizza, cioè neppure in astratto, la funzione del pegno o della ipoteca ed anzi, come è stato incisi

vamente rilevato in dottrina, presuppone, ex se, che della garan zia il creditore non possa avvalersi, secondo la funzione tipica riconosciutale dall'ordinamento giuridico.

Sia che il patto commissorio assuma la tipologia della aliena

zione sospensivamente condizionata all'inadempimento sia che esso

si realizzi, invece, nel diverso schema della dazione in garanzia immediatamente efficace, inserito nella vendita sottoposta a con

dizione risolutiva o a patto di retrotrasferimento o simile, l'ele

mento essenziale qualificante resta pur sempre costituito, in

entrambe le ipotesi, dall'intento primario delle parti di dare e

di ricevere il bene in garanzia ed in funzione del rapporto di mutuo.

Il momento in cui si realizza l'effetto traslativo non può, dun

que, fungere quale adeguato criterio di differenziazione del patto commissorio da una valida alienazione in garanzia risultando es

so del tutto irrilevante al fine di stabilire se lo schema negoziale si risolva, o non, in pregiudizio degli interessi tutelati dalla norma.

L'immediatezza dell'effetto traslativo ha, del resto, carattere

provvisorio e cautelare e, anche perché tale, non assume un ap

prezzabile significato come elemento da cui dipenda la liceità, o non, della vendita a scopo di garanzia.

Lo schema della vendita con patto di riscatto, di retrovendita, o simile altro, risulta incompatibile con lo scopo di garanzia an

che per altre ragioni, da aggiungersi a quelle già esposte e che

attengono alla impossibilità di una frazione di scambio fra il tras

ferimento del diritto ed il corrispettivo pecuniario, impossibilità, in particolare, di compensare il prezzo della vendita con il debito

del mutuo (o dell'appalto). Lo schema negoziale della vendita a scopo di garanzia non si

sottrae, pertanto, alla seguente alternativa: essa è vera e reale

Il Foro Italiano — 1988.

e, in tal caso, resta inficiata da nullità per difetto di un elemento

essenziale del contratto, oppure è simulata e volta ad occultare

il patto commissorio, vietato dalla legge e, perciò, segue la sorte

di questo. Né a tale ineluttabile alternativa lo strumento negoziale in esa

me può essere sottratto, relegando nell'ambito dei semplici moti

vi il fine economico-giuridico perseguito dai contraenti, che

nettamente diverge, sotto ogni profilo, da quello tipico della com

pravendita. Riferiti al caso di specie, i sopra enunciati principi permettono

di condividere in pieno l'assunto della corte territoriale che, cor

rettamente applicandoli, ha ritenuto, come già il primo giudice, simulati l'atto di costituzione della società immobiliare Campac elo e la successiva vendita a questa del terreno de quo da parte della socia Cesira Giannecchini; nullo, poi, il patto mediante il

quale fra la stessa Giannecchini e Piero Senesi si convenne che, in mancanza del pagamento integrale del prezzo dell'appalto avente

ad oggetto la costruzione in detto fondo dell'edificio per albergo, la proprietà dell'area sarebbe passata definitivamente alla società

Campaccio. Restano cosi disattese tutte le contrarie argomentazioni portate

a sostegno del ricorso che deve, pertanto, essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 di

cembre 1987, n. 9419; Pres. Bile, Est. Fiduccia, P. M. Cari

sio (conci, conf.); Rizzi ed altri (Avv. Dragogna, Vitucci) c. Comune di Cavareno (Avv. Cavasola, Savorana). Regola mento di giurisdizione.

Usi civici — Occupazione di terreni demaniali — Procedimento

di legittimazione — Questioni pregiudiziali — Cognizione esclu

siva del giudice amministrativo — Regolamento di giurisdizio

ne — Inammissibilità (R.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. sul

Consiglio di Stato, art. 27; 1. 16 giugno 1927 n. 1766, riordina

mento degli usi civici, art. 9, 10; r.d. 26 febbraio 1928 n. 332,

regolamento per l'esecuzione della 1. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 29, 30; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali

amministrativi regionali, art. 7).

È inammissibile, perché non basata su motivi attinenti alla giuris dizione, l'istanza di regolamento con la quale i privati costruì to

ri, destinatari di ordinanze sindacali di demolizione, di fronte al diniego di sospensione del procedimento di legittimazione

dell'occupazione dei terreni, che si assumono rientrare nel de

manio universale, interessati dalla realizzazione delle costruzio

ni, opposto dall'adito commissario per la liquidazione degli usi

civici nonostante la dedotta pregiudizialità delle questioni (da

gli stessi ricorrenti sollevate avanti il competente giudice ammi

nistrativo, investito della impugnazione delle menzionate

ordinanze), concernenti la contestazione dei confini del comu

ne autore dei provvedimenti demolitori e la esistenza di conces

sioni relative ai medesimi terreni, invocano il riconoscimento

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordi

ne a tali questioni pregiudiziali. (1)

(1) Dei precedenti richiamati in motivazione, sembrano in qualche mo do collegabili con la riportata sentenza: a) Cass. 21 novembre 1986, n.

6841, Foro it., Rep. 1986, voce Comune, n. 154, per la quale le contro versie attinenti alla individuazione dei confini fra comuni sono soggette alla procedura amministrativa contemplata dall'art. 267 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e poi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 27, n. 3, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; pertanto, nella causa

promossa avanti il giudice ordinario da amministrazione provinciale, per reclamare la proprietà demaniale su determinati terreni e sentirsi attribui re le opere che il privato abbia su di essi abusivamente costruito, la intro duzione di ulteriori istanze implicanti un accertamento sulla delimitazione dei territori di comuni finitimi, in via principale e in contraddittorio di detti enti, comporta la devoluzione al giudice amministrativo della relati va domanda, restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla

pretesa inerente alle posizioni di diritto soggettivo nel rapporto con detto

privato; b) Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, n. 10, secondo cui il procedimento di legittimazione delle occupazioni

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Walter Rizzi ed altri dodici desti

natari — indicati in epigrafe — delle ordinanze di demolizione

delle costruzioni da loro erette, emesse dal sindaco di Cavareno

sul presupposto che trattavasi di terreno del demanio comunale

di uso civico, chiedevano con ricorso d'urgenza, ai sensi dell'art.

74 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, al commissario regionale agli usi civici di Trento il riconoscimento della legittimazione del pos sesso a norma dell'art. 9 1. 16 giugno 1927 n. 1766, adducendo

una situazione di possesso ultradecennale per concessioni comu

nali nonché per preesistenza di diritti di uso civico in favore dei

cittadini dei comuni limitrofi a Cavareno.

Ottenuto il richiesto provvedimento di inibitoria nei confronti

del comune, i detti ricorrenti impugnavano con separati ricorsi

al Consiglio di Stato i cennati decreti di demolizione nonché i

relativi atti deliberativi anche in relazione alla incertezza dei con

fini tra i comuni di Cavareno e Caldaro ed alla contestazione

della sussistenza di un demanio del comune di Cavareno.

In conseguenza i ricorrenti chiedevano al commissario regiona le agli usi civici la sospensione del procedimento in attesa della

definizione da parte del giudice amministrativo delle questioni pre

giudiziali circa la contestazione dei confini comunali e la sussi

stenza di concessioni in loro favore da parte del comune di

Cavareno, mentre quest'ultimo vi si opponeva, negando peraltro la legittima detenzione dei terreni nonché la ricorrenza degli estremi

necessari per la richiesta legittimazione del loro possesso.

Rigettata — con ordinanza del commissario all'udienza del 1°

aprile 1985 — la detta istanza di sospensione, i ricorrenti hanno

richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione per la declara

toria della esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo sulle

dette questioni pregiudiziali. Con controricorso si è costituito il

comune di Cavareno. Entrambe le parti hanno presentato memo

ria: in ispecie i ricorrenti eccependo l'inammissibilità del contro

ricorso (non ritualmente notificato) nonché instando per la

sospensione del procedimento per avere presentato domanda di

condono ai sensi degli art. 31, 32 1. 28 febbraio 1985 n. 47.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo del regolamen

abusive di terre del demanio universale, davanti al commissario per la

liquidazione degli usi civici, disciplinato dagli art. 9 e 10 1. 16 giugno 1927 n. 1766 e dagli art. 29 e 30 regolamento approvato con r.d. 26

febbraio 1928 n. 332, ha carattere amministrativo, e si conclude con prov vedimenti di natura concessoria impugnabili dinanzi al giudice ammini

strativo, salvo che per quanto riguarda le contestazioni attinenti a diritti, come quelle che investono i presupposti del potere di legittimazione, cioè

l'appartenenza delle terre al demanio civico e l'abusività delle occupazio

ni; ne consegue che la decisione del commissario integra una statuizione

giurisdizionale solo in ordine alla definizione di dette contestazioni, come

tale impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. Ill Cost,

(non sussistendo ipotesi di appellabilità, ai sensi dell'art. 32 1. 1766/27). Una certa correlazione con la pronuncia in rassegna (le cui enunciazio

ni circa la impossibilità di ricondurre nell'ambito del regolamento di giu risdizione l'istanza proposta nella specie dai ricorrenti, riecheggiano rilievi

svolti, in situazione del tutto diversa, da Cass. 22 novembre 1984, n.

5998, id., Rep. 1984, voce Giurisdizione civile, n. 85) esibisce, inoltre, anche Cass. 15 dicembre 1986, n. 7504, id., Rep. 1986, voce Usi civici, n. 6, concernente ben individuata fattispecie, secondo la quale con ri

guardo ad un fondo rustico, che il comune abbia concesso in affitto ad

un privato, la controversia promossa dal primo, per sentir accertare l'as

soggettamento del terreno a diritti di uso civico e la conseguente nullità

del contratto di affitto, e la controversia promossa dal secondo, per sen

tirsi riconoscere, sul presupposto della validità del contratto stesso, la

proroga di cui agli art. 2 e 4 1. 3 maggio 1982 n. 203, spettano, rispettiva

mente, alla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi

civici, in applicazione dell'art. 29 1. 16 giugno 1927 n. 1766, ed al giudice

ordinario, stante la riconducibilità di detta pretesa dell'affittuario ad un

rapporto di natura privatistica, ferma restando la necessità della sospen sione di tale ultimo procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla

definizione di quello pregiudiziale inerente alla qualità e destinazione del

suolo.

Per qualche riferimento, a proposito dei limiti di ammissibilità del ri

corso per cassazione ex.art. Ill Cost, avverso le pronunzie del commissa

rio liquidatore degli usi civici, v. Cass. 27 giugno 1987, n. 5741, id.,

1987, I, 2708, con nota di richiami; cui adde, per la esclusione del rime

dio de quo avverso il decreto del commissario reiettivo del reclamo con

tro precedente decreto dello stesso commissario autorizzativo del sequestro

giudiziario di un fondo, Cass. 18 dicembre 1985, n. 6446, id., Rep. 1985, voce cit., n. 15.

Sempre per riferimenti, per l'affermazione della giurisdizione ordinaria

in controversia in materia di usi civici, v. Cass. 22 luglio 1982, n. 4286,

id., 1983, I, 731, con ulteriori indicazioni.

Il Foro Italiano — 1988.

to i ricorrenti deducono violazione dell'art. 27 r.d. 26 giugno 1924

n. 1054 e degli art. 823, 824 c.c., degli art. 12 e 14 dell'ordina

mento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige approvato con 1. reg. 21 ottobre 1963 n. 29 e degli art. 12 e 13 del reg. di esecuzione d.p.g.r. 17 dicembre 1981 n. 8, il tutto in relazione

all'art. 41 c.p.c. Al riguardo sostengono che, essendo in contestazione i confini

tra i comuni di Cavareno e Caldaro, la relativa definizione com

peteva in giurisdizione esclusiva al Consiglio di Stato ai termini

del citato art. 27 r.d. del 1924 e che di conseguenza si configura va una questione pregiudiziale rispetto al procedimento del com

missario agli usi civici che doveva giudicare su quel presupposto demanio in contestazione e cosi con un conflitto di competenze

giurisdizionali tra i detti giudici. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e fal

sa applicazione dell'art. 2 1. prov. Trento 9 maggio 1956 n. 6,

degli art. 823, 824, 828 c.c., degli art. 11 e 12 1. 12 giugno 1927

n. 766, degli art. Ili ss. r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 e degli art. 20 e 21 1. reg. 21 ottobre 1963 n. 29 in relazione all'art.

7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 295 c.p.c. In proposito deducono che il riconoscimento delle loro concessioni o del dirit

to alla concessione su terreni demaniali anche d'uso civico si ap

parteneva alla giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo con la conseguenza, in caso di positiva o negativa

pregiudiziale definizione del detto giudizio, della correlativa ces

sazione della materia del contendere davanti al commissario agli usi civici o del proseguimento del procedimento di tutela pos sessoria.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione cosi for

mulato è inammissibile.

Costituisce punto fermo della giurisprudenza di queste sezioni

unite che l'indagine sulla giurisdizione va condotta, secondo il

criterio del cosiddetto petitum sostanziale, non limitandosi alle

enunciazioni ed indicazioni dell'attore, ma verificando l'effettiva

consistenza della posizione soggettiva prospettata o del rapporto dedotto in giudizio, anche in base alle contestazioni del convenu

to ed agli atti acquisiti al processo, con la conseguenza che, quando

si controverta se la potestà giurisdizionale spetti al giudice ordi

nario o al giudice amministrativo, non è sufficiente la qualifica zione giuridica soggettiva (cosiddetta prospettazione) che l'istante

dà all'interesse di cui domanda la tutela, ma è invece necessario

qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio, indivi

duandolo con riferimento congiunto alla causa petendi e al peti

tum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini

in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla

disciplina legale della materia.

Orbene, in questa prospettiva, va rilevato che Walter Rizzi ed

i suoi litisconsorti si sono rivolti al commissatio regionale agli

usi civici di Trento per chiedere la legittimazione del possesso

ai sensi dell'art. 9 1. 16 giugno 1927 n. 1766 al riguardo di terreni

demaniali da essi occupati e che i detti istanti, avendo al contem

po proposto ricorso al Consiglio di Stato per l'impugnazione dei

decreti del sindaco di Cavareno di demolizione delle costruzioni

da loro erette sui terreni cosi occupati, hanno dedotto davanti

al commissario agli usi civici la sussistenza delle questioni pregiu

diziali circa la contestazione dei confini tra i comuni di Cavareno

e Caldaro, nonché la sussistenza di concessioni del comune di

Cavareno su quei terreni, di spettanza dell'adito giudice ammini

strativo, senza ottenere la richiesta sospensione del procedimento

di legittimazione del possesso. Al riguardo è d'uopo a tal punto precisare che il procedimento

di legittimazione delle occupazioni abusive di terre di demanio

universale — il quale è disciplinato dagli art. 9 e 10 1. 16 giugno

1927 n. 1766, e dagli art. 29 e 30 del relativo regolamento, appro

vato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 — ha carattere amministra

tivo e si conclude con un provvedimento di natura concessoria

(v. Cass. 10 gennaio 1976, n. 53, Foro it., Rep. 1976, voce Usi

civici, nn. 17-20), impugnabile dinanzi al giudice amministrativo

(v. Cass. 10 novembre 1978, n. 5160, id., Rep. 1978, voce cit.,

n. 11), mentre l'eventuale fase incidentale, la cui risoluzione è

attribuita in sede contenziosa al commissario per la liquidazione

degli usi civici (art. 30 in relazione all'art. 16 del citato regola

mento), può avere per oggetto soltanto le contestazioni relative

a diritti, come quelle che riguardano la demanialità delle terre

o la legittimità delle occupazioni (v. Cass. 30 maggio 1967, n.

1204, id., Rep. 1967, voce Diritti promiscui, nn. 23-25).

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PARTE PRIMA

Pertanto, deve tenersi presente che l'appartenenza delle terre

al demanio civico e l'abusività dell'occupazione costituiscono i

presupposti della legittimazione delle occupazioni (abusive) con

la conseguenza che, ove questi presupposti dal potere di legitti mazione siano contestati, e solo in tal caso, sorge la necessità

di un accertamento giurisdizionale che con forza di giudicato con

duca all'asseveramento della loro esistenza (v. Cass. 27 luglio 1984, n. 4434, id., Rep. 1984, voce Usi civici, nn. 10, 11).

Cosi delineate le attribuzioni giurisdizionali del commissario per la liquidazione degli usi civici non è dubbio dal debito riscontro

ex actis che nel procedimento per la legittimazione dell'occupa zione del Rizzi e dei suoi litisconsorti era sorta questione in ordi

ne alla legittimità delle singole occupazioni, opponendosi il comune

non tanto a contestati confini del territorio comunale quanto ai

titoli (di concessione o di affittanza) ex adverso invocati e benan

co alla correlata sussistenza di un possesso idoneo a norma del

l'art. 9 1. n. 1766 del 1927, cosi da derivarne la necessità di un

accertamento giurisdizionale al riguardo, senza che possa cosi sfug

gire alle attribuzioni giurisdizionali dell'adito commissario la co

gnizione di quelle contestazioni circa i presupposti di fatto e di

diritto della richiesta legittimazione del possesso dei ricorrenti, non esorbitando le stesse da quell'ambito concernente la dema

nialità delle terre e la legittimità delle occupazioni, in cui si è

delimitato il potere giurisdizionale del commissario agli usi civici.

La raggiunta conclusione non trova, peraltro, deroga in ragio ne delle indicate considerazioni addotte dai ricorrenti al riguardo del profilarsi, in rapporto di pregiudizialità, delle questioni del

l'accertamento dei confini (e dei demani) dei comuni su indicati

e della sussistenza o meno del diritto degli occupanti in forza

di concessioni comunali, avendo tali questioni avuto debito in

gresso nel giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo

con l'impugnativa dei decreti sindacali di demolizione delle co

struzioni dei ricorrenti — come indicano gli stessi ricorrenti —

e ciò in esatta osservanza rispettivamente dell'art. 27, n. 3, t.u.

del 1924 n. 1054 e dell'art. 5 1. n. 1034 del 1971, senza che l'invo

cato rapporto di pregiudizialità del detto processo amministrativo

possa rilevare al di là della sospensione del procedimento giuris dizionale davanti al commissario agli usi civici ai sensi dell'art.

295 c.p.c., ove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. Cass. 21

novembre 1986, n. 6841, id., Rep. 1986, voce Comune, n. 154). In tale prospettiva, quindi, le deduzioni dei ricorrenti, che si

volgono sostanzialmente a contestare la giurisdizione del commis

sario agli usi civici, sotto il profilo della pregiudizialità di quegli accertamenti affidati al giudice amministrativo, per la denegata correlativa necessità della sospensione del giudizio instauratosi da

vanti al commissario per la legittimazione del possesso ex art. 9 1. n. 1766 del 1927, non configurano motivi attinenti alla giuris dizione del detto giudice specializzato bensì afferiscono ai suoi

poteri di governo del processo, sindacabili soltanto — essendosi

al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 32 1. n. 1766 del 1927 — in sede di ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, avverso la pronuncia definitiva di quel processo (v. Cass. 4434/84, cit.).

Da ultimo, non va dato ingresso alla istanza dei ricorrenti di

sospensione del procedimento a norma dell'art. 44 1. 28 febbraio 1985 n. 47 per l'avvenuta presentazione della domanda di condo

no ai sensi degli art. 31 e 32 1. cit., dovendosene rilevare l'estra

neità al regolamento della giurisdizione non influendo né potendo ostare alla designazione del giudice, cui compete la cognizione del merito della controversia ed a cui è — in presenza delle debite condizioni — conseguente il provvedervi.

La conclusiva declaratoria dell'inammissibilità del ricorso del

Rizzi e dei suoi litisconsorti comporta — alla stregua delle regole

legali della soccombenza — la loro condanna in solido alla rifu

sione delle spese processuali del resistente comune di Cavareno, la cui difesa con controricorso, ritualmente notificato, è stata de bitamente autorizzata con la delibera del consiglio comunale in data 15 luglio 1985 (di ratifica della deliberazione della giunta del 10 giugno 1985) tempestivamente depositata (il 4 giugno 1987).

Il Foro Italiano — 1988.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 di

cembre 1987, n. 9215; Pres. Bile, Est. Di Ciò, P. M. Minetti

(conci, conf.); Covino (Avv. Cecere) c. Comune di Pannara

no (Avv. Di Donato). Regolamento di giurisdizione.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Terremoto — Cam

pania — Unità immobiliare resa inagibile — Contributi — Azio

ne per il conseguimento — Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

19 marzo 1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e

del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione

e lo sviluppo dei territori colpiti, art. 3, 8, 9, 10).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della

domanda con la quale il proprietario di unità immobiliare, sita

in Campania, destinata ad uso di abitazione, resa inagibile dai

terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, chiede la con

danna del comune, legittimato ad erogare i contributi previsti dalla l. 14 maggio 1981 n. 219, alla corresponsione degli stessi. (1)

Svolgimento del processo. — Maria Covino, deducendo che

la propria abitazione sita in Pannarano era stata resa inagibile dai terremoti del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, pro

poneva istanza in data 9 marzo 1985, al sindaco di quel comune

al fine di conseguire le provvidenze economiche previste dalla 1.

14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni.

La domanda di contributo non veniva esaminata nel termine

di cui alla 1. 18 aprile 1984 n. 80, e la commissione competente

per il parere sull'istanza operava una sensibile riduzione del con

tributo richiesto.

La Covino, con ricorso al Pretore di Montesarchio ex art. 700

c.p.c., chiedeva l'adozione dei provvedimenti urgenti idoneo al

conseguimento delle citate provvidenze; ma il giudice adito, con

ordinanza del 20 giugno 1985, dichiarava il proprio difetto di

giurisdizione. Successivamente la Covino proponeva ricorso al

T.A.R. per la Campania e il comune di Pannarano, nel costituir

si in quella sede, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò premesso, Maria Covino ha proposto ricorso alle sezioni

unite di questa corte, chiedendo il regolamento preventivo della

giurisdizione ed assumendo che, nell'erogazione dei contributi in

oggetto, il sindaco agisce non come capo dell'amministrazione

comunale e per conseguimento diretto ed immediato di finalità

pubbliche, ma nell'esercizio di poteri gestionali di fondi diretti

a garantire la copertura economica alle pratiche di ricostruzione

o ripartizione di beni danneggiati dal terremoto. Il comune di

Pannarano resiste con controricorso eccependo, tra l'altro, l'i

nammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Motivi della decisione. — 1. - Il resistente deduce l'inammissi

bilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione as

ti) Per impostazione coincidente con quella della riportata sentenza, a proposito dell'affermazione della giurisdizione ordinaria sulla contro versia promossa da impresa editrice per ottenere la corresponsione dei contributi sul prezzo della carta da quotidiani, v. sez. un. 5 novembre

1984, n. 5585, Foro it., 1984, I, 2696, con nota di richiami. Sulle finalità della 1. n. 219 del 1981 si possono consultare: T.A.R.

Basilicata 24 maggio 1985, n. 92, id., 1985, III, 301, con nota di richia mi, secondo cui la legge de qua «tende all'obiettivo di favorire non solo la ricostruzione ma soprattutto lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma; obiettivo assunto e prefissato con carattere di priorità»; T.A.R. Basilica ta 14 novembre 1984, n. 310, id., Rep. 1985, voce Calamità pubbliche, n. 28, che individua il criterio fondamentale cui si ispira la menzionata 1. n. 219 del 1981 nell'assegnazione dei benefici dalla stessa legge previsti esclusivamente ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati alla data del sisma.

Per qualche riferimento: a) in ordine a questioni di costituzionalità re lative ai provvedimenti urgenti per le popolazioni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, id., 1987, I, 1671, con osservazioni di R. Cavallo Perin e A. Pizzorusso; b) circa la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 80, 6° comma, 1. n. 219 del 1981 in relazione agli art. 42, 3° com

ma, e 3 Cost., Trib. Napoli 24 marzo 1987, ibid., 1660, con nota di

richiami; c) per una ipotesi di applicazione dell'art. 6 1. n. 1431 del 1962, con riguardo al terremoto dell'agosto del 1962, Cass. 6 novembre 1986, n. 6491, id., 1988, I, 245 con nota di G. Mazzara, Evizione incolpevole e risarcimento del danno.

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