+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 25 gennaio...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 25 gennaio...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: phamliem
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
5
sezioni unite civili; sentenza 25 gennaio 1989, n. 424; Pres. Sandulli, Est. Giustiniani, P.M. Minetti (concl. conf.); Vicidomini (Avv. Perna) c. Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Stipo) e Giordano. Regolamento preventivo di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 681/682-687/688 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183840 . Accessed: 28/06/2014 12:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezioni unite civili; sentenza 25 gennaio 1989, n. 424; Pres. Sandulli, Est. Giustiniani, P.M.Minetti (concl. conf.); Vicidomini (Avv. Perna) c. Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (Avv.dello Stato Stipo) e Giordano. Regolamento preventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 681/682-687/688Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183840 .

Accessed: 28/06/2014 12:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

44 considerate nella citata pronuncia 1870/87 di queste sezioni

unite.

Senonché, per un verso, è da osservare che le apposite conven

zioni, di cui al ricordato art. 41/3 non risultavano stipulate sino

al momento della cessazione del rapporto intercorso con il dr.

Salimei. La stessa ricorrente, infatti, riconosce in memoria che

10 schema tipo di tali convenzioni «non è stato ancora definito

essendo in corso trattative tra le parti», aggiungendo che «in at

tesa di ciò le strutture sanitarie dell'ordine operano... in regime

convenzionale con le regioni». Per altro e decisivo verso, è da rilevare che tale regime conven

zionale risulta esser stato, almeno sino all'anno 1984, dello stesso

tipo di quello corrente con le strutture sanitarie private, secondo

quanto emerge dalla documentazione in atti. In particolare, con

circolare 15 settembre 1981 diretta a tutti i sanitari dell'ente, l'A

cismon annunciava che «le nuove convenzioni comporteranno...

sostanziali modifiche al sistema attuale»; ed il riferimento sem

bra operato all'accordo collettivo nazionale per l'erogazione delle

prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenziona

mento esterno, sottoscritto il 22 febbraio 1980 e reso esecutivo

con d.p.r. 16 maggio 1980 (che è appunto una delle convenzioni

previste dall'art. 44 della legge sanitaria), come induce a ritenere

anche la delibera della giunta regionale della regione Lazio 28

gennaio 1982 (che fa specifico riferimento ad una richiesta del

l'Acismon d'integrare le tariffe, per le prestazioni erogate dai propri

centri, secondo quanto previsto in quell'accordo, e colloca tale

richiesta nel quadro dei rapporti convenzionali intrattenuti dalle

unità sanitarie locali con «centri deputati all'assistenza a soggetti

affetti da diabete» senza in alcun modo far menzione di uno spe

ciale regime convenzionale per i centri dell'Acismon). Al citato

accordo collettivo nazionale del 22 febbraio 1980 fa ancora espli

cito riferimento la stessa ricorrente nella lettera 17 febbraio 1982

diretta al Salimei, ove si ricorda altresì' che «ai fini della cura

del soggetto diabetico è consentita l'esecuzione di qualsiasi inda

gine di laboratorio purché sia preventivamente autorizzata dalla

Usi competente»; modalità, quest'ultima, che è propria del regi

me di convenzionamento con strutture sanitarie private (art. 25/8

1. 833/78). Né rileva che, in data 31 marzo 1984, l'assessore alla

sanità della regione Lazio abbia diramato alle unità sanitarie lo

cali della regione una circolare intesa a chiarire che, per le strut

ture della ricorrente, l'accesso alle prestazioni doveva essere

regolato dalla normativa vigente per gli ospedali classificati; per

ché ciò conferna che — quale che fosse la posizione in diritto

dell'ente ricorrente — esso, sino a quel momento, si è assoggetta

to al regime vigente per le strutture sanitarie private. Di tale as

soggettamento è traccia nella nota 23 ottobre 1983 dall'Acismon

diretta al Salimei, ove si fa presente che «in sede di rinnovo delle

convenzioni specialistiche del poliambulatorio da lei diretto, la

locale Usi ha richiesto... la documentazione relativa a tutti gli

specialisti», e si sollecita il Salimei a rimettere tale documentazio

ne (evidentemente finalizzata all'esercizio della vigilanza pubblica

esercitata dalla Usi sui centri convenzionati), precisando che «in

mancanza l'Usi non rinnoverà l'accordo per le varie specialità

con le intuibili conseguenze negative». Di tenore pressoché analo

go è anche la successiva richiesta di notizie, rivolte al dr. Salimei

sempre dalla ricorrente, il 31 maggio 1984, «per aderire ad analo

ga specifica richiesta pervenuta dalla Usi RM/12 al fine di man

tenere il convenzionamento delle branche specialistiche del

poliambultorio Eur».

Si ché, conclusivamente, deve affermarsi che — indipendente

mente dalla soluzione della astratta questione relativa alla posi

zione che l'Acismon avrebbe dovuto (o dovrebbe) assumere nei

confronti del servizio sanitario nazionale italiano — l'attività, per

l'esercizio della quale tale ente ha intrattenuto un rapporto con

11 dr. Salimei, di fatto, è stata svolta sulla base di contratti di

diritto pubblico correnti tra l'ente stesso ed organi pubblici del

servizio sanitario nazionale italiano, contratti nei quali tali organi

hanno esercitato nei confronti del primo poteri di supremazia del

tipo di queli esercitati nei confronti delle strutture sanitarie priva

te in virtù delle convenzioni previste dall'art. 44 1. 833/78.

In siffatta situazione — riconducibile ad una scelta dell'ente

e non (come sostiene in memoria la ricorrente) ad un'iniziativa

unilaterale dell'assessore regionale alla sanità — il soggetto inter

nazionale non si è posto quale titolare di un potere d'imperio

nell'ordinamento che gli è proprio, restando estraneo in modo

assoluto rispetto all'ordinamento dello Stato italiano, ma al con

trario si è inserito in tale ordinamento subordinandovisi e perciò

Il Foro Italiano — 1989.

rinunciando al diritto fondamentale di libertà che fonda la prero

gativa di esenzione dalla giurisdizione, la quale impone all'ordi

namento interno dello Stato, nel cui ambito è sorto e si è svolto

il rapporto, di «astenersi da ogni valutazione che» tale rapporto

«riguardi, sia di carattere astratto come la valutazione delle nor

me giuridiche, sia di carattere concreto come quelle che si estrin

secano in atti d'imperio di natura giurisdizionale o amministrativa»

(cosi sez. un. n. 2501/78).

3. - Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice italia

no a conoscere della controversia in esame, risultando non conte

stata la sussistenza dei momenti di collegamento di cui all'art.

4 c.p.c. posto che, a tacer d'altro, il rapporto è sorto e si è svolto

in Italia. Quanto alla competenza giurisdizionale nell'ambito del sistema

degli organi giurisdizionali della repubblica, essa va riconosciuta

— secondo quanto dedotto dalla ricorrente — al giudice ordina

rio e non a quello amministrativo, posto che — indipendente

mente dalla qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo

o subordinato, che è compito del giudice del merito — la natura

di ente pubblico dell'Acismon rileva unicamente all'interno del

l'ordinamento melitense (cfr. sez. un. n. 1502/85), mentre, per

l'ordinamento del foro, la ricorrente — una volta àccertato che

abbia agito al di fuori dell'ambito della propria sovranità — as

sume la figura di un soggetto privato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 25 gen

naio 1989, n. 424; Pres. Sandulli, Est. Giustiniani, P.M. Mi

netti (conci, conf.); Vicidomini (Avv. Perna) c. Azienda

autonoma Ferrovie dello Stato (Aw. dello Stato Stipo) e Gior

dano. Regolamento preventivo di giurisdizione.

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti delle Ferrovie dello Sta

to — Alloggio a riscatto — Controversia — Giurisdizione am

ministrativa (L. 28 aprile 1938 n. 1165, approvazione del testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, art.

293, 311, 312; d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, norme concernenti

la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo po polare ed economico, art. 14; 1. 8 agosto 1977 n. 513, provve

dimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,

finanziamento di un programma straordinario e canone mini

mo dell'edilizia residenziale pubblica, art. 29; 1. 17 maggio 1985

n. 210, istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato, art. 21, 23).

Spetta al giudice amministrativo la cognizione della controversia

promossa da dipendente delle Ferrovie dello Stato per l'asse

gnazione di alloggio «a riscatto» e non «di servizio», facente

parte dell'edilizia economica e popolare secondo la l. 28 aprile

1938 n. 1165 e successive modifiche e integrazioni. (1)

(1) Sui poteri delle Ferrovie dello Stato nella amministrazione degli al

loggi di sua proprietà, dopo la 1. 210/85, v. le contrastanti posizioni as

sunte da Pret. Firenze 4 febbraio 1987, 14 gennaio 1987 e 22 marzo 1986,

da un lato, e Tar. Lazio., sez. Ili, 3 novembre 1987, n. 1817, Foro it.,

1988, I, 1001, e III, 163, con nota di richiami.

Sulla giurisdizione per il rapporto di lavoro subordinato, v. la nota

che segue; sulla giurisdizione per questioni concernenti l'assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale ed economica, v. anche Cass. 16 settembre

1980, n. 5263, id., 1981, I, 1346, con nota di richiami.

(2) In attesa della pubblicazione (ormai imminente) della tanto attesa

decisione sul merito del problema portato all'esame della Corte di cassa

zione, cioè sui limiti di applicabilità dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 13 statu

to dei lavoratori ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, dopo la riforma

ex 1. 210/85, su cui già si è discusso dinanzi alla sezione lavoro della

Cassazione nell'udienza del 14 dicembre 1988 (causa Ferrovie dello Stato

c. Storzi ed altro, r.g. 10311/87) e del 7 febbraio 1989 (causa Ferrovie

dello Stato c. Piparo, r.g. 8490/87) con le conclusioni del procuratore

generale favorevoli all'accoglimento del ricorso delle Ferrovie dello Stato,

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5 gen naio 1989, n. 2; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Pontran

dolfi, P. M. Caristo (conci, conf.); Ente Ferrovie dello Stato

(Aw. dello Stato Stipo) c. Pannocchia ed altri (Avv. Belli,

Frediani). Conferma Trib. Firenze 29 giugno 1987.

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello

Stato — Esercizio di mansioni superiori — Rivendicazione del

la superiore qualifica — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art.

2103; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art.

13; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 14, 31).

Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia con

cernente il rapporto di impiego con l'ente Ferrovie dello Stato

che sia in atto alla data del 14 giugno 1985, ancorché nella

fattispecie concreta (attribuzione di mansioni superiori alla qua

lifica del lavoratore) l'ente pubblico economico operi con un

certo margine di discrezionalità. (2)

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 20 ottobre

1985 Vicidomini Antonio esponeva d'aver presentato in data 18

gennaio 1984 il ricorso al Tar della Campania per l'annullamento

della graduatoria definitiva in ordine all'assegnazione dell'allog

gio delle Ferrovie dello Stato «a riscatto», riservato ai dipendenti in servizio, sito in Nocera Inferiore alla via Olivella n. 2, nonché

per l'annullamento di tutti gli atti conseguenziali e presupposti,

compreso il provvedimento di sfratto coattivo in via amministra

tiva, comunicato ad esso ricorrente con nota del 22 novembre 1983.

Precisava di aver notificato detto ricorso all'amministrazione

ed al primo controinteressato, tale Giordano Silvio, e che il Tar

aveva concesso il provvedimento di sospensione sia della gradua toria che dello sfratto coattivo in via amministrativa. Soggiunge va che, a seguito dell'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985

n. 210 (istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato), la quale ha attri

buito alla competenza del pretore del foro erariale le controversie

di lavoro (art. 23), tra cui — ad avviso del ricorrente — rientre

rebbe quella da lui promossa (in quanto avente ad oggetto la

concessione, per ragioni di servizi, al personale ferroviario dipen

dente, di alloggi) sorge ora il problema nella controversia in esa

me, non avendo il legislatore dettato alcuna norma transitoria

in ordine alla giurisdizione, nel senso che occorre stabilire se la

causa debba restare ancorata alla giurisdizione del Tar o dovrà

essere riproposta davanti alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Vicidomini, propone, pertanto, ricorso preventivo di giuris dizione alle sezioni unite di questa corte, onde sia risolto tale

conflitto, con la eventuale attribuzione della controversia de qua alla autorità giudiziaria ordinaria, oppure con la conferma della

giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Resiste l'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, ora ente Fer

rovie dello Stato, successore ex lege, con controricorso, sostenen

do che la controversia pendente davanti al Tar della Campania

riguarda questioni non di lavoro, ma di edilizia popolare ed eco

nomica e che in tal caso il rapporto di lavoro è solo l'occasione

per poter ottenere in assegnazione l'alloggio, per cui la posizione del Vicidomini sarebbe d'interesse legittimo e non di diritto sog

gettivo, con la conseguente esistenza al riguardo della giurisdizio ne del giudice amministrativo.

L'ente Ferrovie dello Stato ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. — Il ricorso per regolamento preventi vo di giurisdizione, proposto dal Vicidomini, trae origine da un

presupposto errato e cioè che egli abbia avuto in godimento l'im

mobile de quo «per ragioni di servizio», ovverosia in stretto nes

le sezioni unite affrontano e risolvono, in termini con la costante giuri sprudenza, anche amministrativa, già pronunziatasi in materia, la que stione di giurisdizione.

Per riferimenti, v. Trib. Cagliari 17 novembre 1987 ed altre, Foro it., 1988, I, 3106, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1989.

so causale con il rapporto di lavoro di ferroviere, per cui, ai sensi

dell'art. 23 1. 17 maggio 1985 n. 210, anche le questioni afferenti

tale godimento, venendo ad interessare il rapporto di lavoro in

modo intrinseco, sarebbero ipso facto anch'esse di lavoro e quin di di competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordina

ria, vale a dire, in primo grado, del «pretore del luogo ove ha

sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova

il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie».

Viceversa, va affermato che la controversia non è di lavoro,

ma attiene esclusivamente all'assegnazione di un alloggio «a ri

scatto»; verte, cioè, in materia di edilizia popolare ed economica, in quanto la graduatoria impugnata dal Vicidomini davanti al

Tar non attiene affatto alla assegnazione di un alloggio «di servi

zio», come rilevasi dalla comunicazione della direzione delle fer

rovie in data 21 novembre 1983, menzionata dal Vicidomini

medesimo.

Il rapporto di lavoro si pone, in tal caso, esclusivamente come

una delle condizioni per poter concorrere all'assegnazione dell'al

loggio quale dipendente delle ferrovie, ma non attiene al rappor to. Giova qui partire — ai fini dell'individuazione dell'oggetto della controversia — dall'atto introduttivo della lite, che è il ri

corso proposto dal Vicidomini al Tar della Campania, in data

18 gennaio 1984, per l'annullamento della graduatoria definitiva

per la assegnazione dell'alloggio delle Ferrovie dello Stato «a ri

scatto», alloggi questi riservati si ai dipendenti in servizio, ma

la cui graduatoria prescinde da questioni inerenti al rapporto di

lavoro, quali l'espletamento di determinate mansioni o l'attribu

zione di eventuali qualifiche. L'ammissione e la partecipazione alla graduatoria di assegna

zione di un tal tipo di alloggio, come più avanti meglio si dirà,

è, quindi, ab origine un atto amministrativo, sicché l'impugna zione della graduatoria stessa non può che mantenere inalterata

la natura dell'atto, che resta conseguenzialmente impugnazione di un atto amministrativo.

Esattamente, quindi, il Vicidomini ebbe ad impugnarlo davanti

al Tar.

E tale impugnazione, con il conseguente procedimento ammi

nistrativo, resta processualmente tuttora valida, non essendo la

materia disciplinata in modo diverso dalla 1. 17 maggio 1985 n.

210, né comunque attratta nella legge stessa, emanata peraltro successivamente all'atto amministrativo impugnato.

È dato, a tal uopo, rilevare che la legge predetta, istitutiva

dell'ente Ferrovie dello Stato, all'art. 21 disciplina i rapporti di

lavoro, affermando al 1° comma che: «Il rapporto di lavoro del

personale dipendente dall'ente Ferrovie dello Stato è regolato su

base contrattuale collettiva ed individuale», ed al successivo art.

23 recita: «Le controversie di lavoro relative al personale dipen dente dell'ente Ferrovie dello Stato sono di competenza del pre tore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato

nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secon

do le nomre ordinarie».

È evidente, quindi, la volontà del legislatore: sono di compe tenza del giudice ordinario soltanto le controversie di lavoro, non

tutte le altre che afferiscono ad altri campi, estranei a detto rap

porto. Nulla, in particolare, la legge ha previsto circa eventuali

controversie relative alla assegnazione degli alloggi dei ferrovieri, facenti parte dell'ediliza economica e popolare; alloggi, le cui gra duatorie d'assegnazione restano, ovviamente, disciplinate dalle leggi

precedenti. Innanzi tutto: dalla 1. 28 aprile 1938 n. 1165, la quale all'art.

293, titolo II (case economiche dell'amministrazione delle Ferro

vie dello Stato) consente all'amministrazione delle Ferrovie dello

Stato di acquistare o costruire case aventi le caratteristiche eco

nomiche e popolari, di seguito specificate, da concedersi al perso nale ferroviario in attività di servizi. È da rilevare, poi, che il

successivo art. 311 prevede che l'aspirante ad alloggi debba fare

domanda scritta al capo compartimento; l'art. 312 soggiunge che:

«Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza

all'impiegato meno retribuito e più bisognoso, con riguardo al

numero e alle attività di componenti la sua famiglia, conviventi

ed a carico, alla località ove presta l'opera sua, alle qualità delle

funzioni che disimpegna e alle necessità del servizio». Tutti ele

menti da valutare si, ma in sede amministrativa, ai fini della for

mazione della graduatoria d'assegnazione, tra gli aspiranti, non

già per porre l'alloggio da assegnare in dipendenza causale con

il rapporto di lavoro, come facente parte delle concrete mansioni

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

espletate dal lavoratore. Tanto si evidenzia nel successivo d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2, che disciplina la cessione in proprietà degli

alloggi di tipo popolare ed economico ai ferrovieri e che all'art.

14 afferma: «Avverso il provvedimento di assegnazione è ammes

so, entro trenta giorni, ricorso alla commissione di vigilanza per

l'edilizia popolare ed economica». Le leggi successive 15 luglio

1966 n. 605 e 22 ottobre 1971 n. 865 (la prima relativa al pro

gramma decennale di provvidenze finanziarie e assicurative per

la costruzione e l'acquisto di case per ferrovieri» e la seconda

relativa all'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzio

nata) displinano le modalità di assegnazione degli alloggi ai ri

chiedenti in proprietà. Infine la 1. 8 agosto 1977 n. 513, all'art. 29 (modificato questo

dall'art. 52 1. 5 agosto 1978 n. 457), consente il trasferimento

in proprietà di una certa aliquota di alloggi aziendali agli asse

gnatari. Ciò posto, va rilevato che l'azienda autonoma Ferrovie dello

Stato, con la circolare n. 735/55 del 29 giugno 1981, ebbe a di

chiarare di non voler avvalersi della facoltà concessale dal men

zionato art. 29 1. 513/77, modificato dall'art. 52 1. 457/78, in

relazione ad alcuni stabili, affermando che «tali alloggi sono da

considerare rientranti nella disponibilità aziendale e vanno asse

gnati per soddisfare esigenze di servizio».

Orbene, dei mancati effetti di tale circolare si duole in primis

appunto il Vicidomini, il quale ha proposto ricorso al Tar, assu

mendo che l'alloggio da esso ricorrente goduto era stato, nono

stante la circolare, con successive disposizioni, illegittimamente inserito nelle graduatorie di assegnazione, mentre, a suo avviso,

non ne doveva far parte.

Sussiste, quindi, per quanto concerne la prima doglianza, inte

resse legittimo e non diritto soggettivo del Vicidomini in relazio

ne a tale povvedimento dell'amministrazione. Vero è che,

subordinatamente, il ricorrente ha proposto davanti al Tar anche

altri motivi di impugnazione: ha, infatti, impugnato la graduato

ria, deducendo che tale Giordano Silvio non andava collocato

al primo posto; che erroneamente l'azienda si era sostituita al

l'ente regione nella determinazione ed individuazione delle case

«a riscatto»; che vi era stata una disparità di trattamento tra i

concorrenti nella attribuzione dei «punteggi» per la formazione

della graduatoria, ecc.

Ma per quanto qui interessa — ai fini della determinazione

della giurisdizione — è dato rilevare che le lagnanze proposte

dal Vicidomini sono tutte indiscutibilmente rivolte attraverso atti

amministrativi in. materia di graduatoria di assegnazione di allog

gi popolari ed economici, precedenti l'assegnazione stessa; atti

del tutto avulsi dalla materia disciplinata dall'art. 23 1. 17 maggio

1985, invocata al ricorrente ai fini del trasferimento della contro

versia dalla giurisdizione del giudice amministrativo a quella del

giudice ordinario. Ne consegue che va dichiarata al riguardo la

giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 16 set

tembre 1980, n. 5263, Foro it., 1981, I, 1346).

II

Svolgimento del processo. — Con sentenza in data 29 giugno

1987, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto dall'en

te Ferrovie dello Stato (Efs) contro la sentenza del Pretore di

Firenze in data 30 dicembre 1986, con cui erano state accolte

le domande proposte da Elemanno Pannocchia, Riccardo Bendi

nelli, Letizia Debetto e Piero Reggioli, tendenti all'accertamento

del diritto alla promozione alla categoria superiore a quella di

inquadramento con decorrenza dal 1° aprile 1986, in dipendenza

dell'adibizione alle corrispondenti mansioni, non in sostituzione

di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, per

un periodo superiore a tre mesi (ai sensi dell'art. 2103 c.c., come

modificato dall'art. 13 1. 20 maggio 1970 n. 300), domande la

cui fondatezza era stata contestata dall'ente convenuto sull'as

sunto che al dedotto rapporto di lavoro non fosse applicabile

la suindicata disposizione e, in subordine, che non sussistessero

i requisiti per applicare la disposizione stessa alla dedotta fatti

specie. (Omissis) La causa è stata assegnata a queste sezioni unite per motivo

attinente alla giurisdizione. Motivi della decisione. — La pronuncia di queste sezioni unite

va limitata alla censura concernente la giurisdizione contenuta nel

primo motivo di ricorso e per la quale è stata ad esse assegnata,

Il Foro Italiano — 1989.

avendo il pubblico ministero d'udienza espressamente richiesto

l'applicazione dell'art. 142 disp. att. c.p.c. Con il detto motivo, denunciando violazione di norme di legge

(art. 2, 3, 4 e 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, art. 15 disp.

sulla legge in generale, art. 2093, 2103, 2129 c.c., art. 13 e 37

1. 20 maggio 1970 n. 300, art. 1, 2, 14, 21, 22 e 23 1. 17 maggio

1985 n. 210, art. 5 e 8 1. 10 luglio 1984 n. 292, art. 19 e 12

1. 6 febbraio 1979 n. 42, art. 80 1. 26 marzo 1958 n. 425) nonché

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in re

lazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c. l'ente Ferrovie dello Stato

critica la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ai rap

porti di lavoro con i propri dipendenti l'art. 2103 c.c., come so

stituito dall'art. 13 1. n. 300 del 1970, sebbene inducesse ad opposta

conclusione il rilievo che, non essendo intervenuti ancora i con

tratti collettivi, ai quali l'art. 21 1. n. 210 del 1985 demanda la

disciplina dei rapporti stessi, questi erano soggetti alla normativa

vigente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (istituti

va dell'ente) e, in particolare, agli art. 1 e 5 1. 10 luglio 1984

n. 292 e all'art. 10 1. 6 febbraio 1979 n. 42, che prevedono per

il passaggio del personale alla categoria superiore per l'espleta

mento delle relative mansioni la procedura dell'accertamento pro

fessionale.

Peraltro — osserva il ricorrente — a fronte dell'attività proce dimentale e valutativa dell'ente pubblico, che si concretizza in

atti amministrativi diretti unicamente al fine di realizzare interes

si di carattere generale (nella specie, appunto, la procedura del

l'accertamento professionale), sono configurabili non diritti

soggettivi (nella specie, diritto alla promozione), ma soltanto in

teressi legittimi, devoluti alla giurisdizione del giudice ammini

strativo essendo limitata alle controversie relative a diritti soggettivi

la giurisdizione del giudice ordinario prevista dall'art. 23 1. n.

210 del 1985 per le controversie relative al rapporto di lavoro

dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato.

Secondo il ricorrente, la tutela in materia di attribuzione di

una qualifica superiore al personale ferroviario rientrerebbe nella

giurisdizione del giudice amministrativo, pur dopo l'entrata in

vigore della 1. n. 210 del 1985 — il cui art. 23 attribuisce la com

petenza per le controversie di lavoro relative al personale dipen

dente del nuovo ente Ferrovie dello Stato al pretore del lavoro

e, quindi, implicitamente attribuisce la giurisidizione al giudice

ordinario — poiché, atteso il fine pubblicistico che contraddistin

gue l'attività procedimentale e valutativa dell'ente pubblico, non

è configurabile in capo al ferroviere un diritto soggettivo alla pro

mozione, ma un semplice interesse legittimo alla regolarità dell'i

to- amministrativo previsto per la promozione, tutelabile, come

tale, solamente davanti al giudice amministrativo.

La censura è infondata, dovendo, invece, essere dichiarata la

giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

Queste sezioni unite hanno già affermato il principio secondo

cui l'istituzione del nuovo ente «Ferrovie dello Stato» e la sua

successione nei rapporti attivi e passivi che facevano capo all'a

zienda autonoma deve intendersi compiuta al momento della en

trata in vigore della 1. n. 210 del 1985 (cioè al 14 giugno 1985)

e, pertanto, sussiste la giurisdizione ordinaria per tutte le contro

versie concernenti rapporti di impiego ancora a quella data in

atto, mentre permane la giurisdizione amministrativa per i rap

porti anteriormente cessati (Cass., sez. un., 23 aprile 1987, n.

3945, Foro it., 1987, I, 2768). Ed anche la Corte costituzionale ha testualmente ritenuto, nel

la sentenza 13 luglio 1987, n. 268, (ibid., 2597) che «il nuovo

ente agisce a titolo imprenditoriale... sulla base (paritetica), nel

rapporto di lavoro, della contrattazione»; onde «all'area di cui

trattasi rimane... estranea.... ogni connotazione autoritativamen

te discrezionale» e «si è in presenza, adunque, di vicenda avvinta

a comportamenti obbligatori per le parti e perciò ricadenti per

la loro esaustiva tutela reale, priva di presunti coni d'ombra, nel

la competenza del giudice ordinario, abilitato a conoscerne inte

gralmente».

Peraltro, anche a volersi ritenere, in via di ipotesi (il che andrà

verificato in punto di diritto dopo essersi risolto il problema della

giurisdizione), che la normativa contenuta nella 1. n. 210 del 1985

non abbia abrogato per incompatibilità la normativa speciale pre

cedente, secondo cui il passaggio alla categoria superiore poteva

avvenire esclusivamente attraverso la procedura dell'accertamen

to professionale, la situazione in punto di giurisdizione non

muta. La circostanza, infatti, che determinati comportamenti

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

di un ente pubblico economico, nell'ambito della gestione del rap

porto di lavoro con i propri dipendenti, siano caratterizzati da

meccanismi di valutazione o scelta con margini di discrezionalità, non osta a che il giudice ordinario, cui sono devolute le contro

versie inerenti a quel rapporto di lavoro, sia competente a sinda

care la legittimità di tali atti e comportamenti, sia in relazione

alle regole generali della correttezza e della buona fede fissate

dall'art. 1175 e dell'art. 1375 c.c, sia in relazione al rispetto delle

prescrizioni formali e sostanziali dettate dalla legge o dalla con

trattazione collettiva, atteso che i medesimi configurano espres sione non di un potere amministrativo, in collegamento con la

difesa di superiori interessi di ordine generale, ma di un potere

privatistico, del tutto analogo a quello spettante a qualsiasi altro

imprenditore nel settore privato (Cass., sez. un., 2 novembre 1979, n. 5688, id., 1979, I, 2548; 5 novembre 1985, n. 5387, id., Rep.

1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1188) e, comunque, la pretesa del dipendente nei confronti dell'ente pubblico economico datore

di lavoro, diretta a denunciare la mancata promozione ad una

qualifica superiore, non investe, in via generale, i poteri discre

zionali di autorizzazione spettanti al datore di lavoro, ma solo

le posizioni di diritto soggettivo, ed i correlativi obblighi, inerenti

al singolo rapporto (Cass., sez. un., 4 gennaio 1980, n. 1, id.,

Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 109). In definitiva, la sfera della discrezionalità può riguardare l'atti

vità generale ed organizzativa dell'ente pubblico economico, ma

non la gestione del singolo rapporto di lavoro. E, nella specie, la questione di giurisdizione viene ad essere posta in modo surret

tizio giacché le particolari esigenze del servizio e di tutela dell'in

teresse generale non riguardano affatto il problema della

giurisdizione, ma toccano l'individuazione concreta della norma

da applicare alla fattispecie. Anche se si affermasse che l'art. 2103 c.c. non è applicabile

al caso concreto, sarebbe pur sempre il giudice ordinario a dover

lo affermare.

Il motivo attinente alla giurisdizione (enucleabile dal più ampio

primo motivo del ricorso) va, pertanto, rigettato e va dichiarata

la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.

Gli atti vanno rimessi al primo presidente per l'assegnazione del ricorso in ordine agli altri motivi, ai sensi dell'art. 376, 1°

comma, e dell'art. 374, 2° comma, c.p.c.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 gennaio

1989, n. 324; Pres. Sandulli, Est. Ravagnani, P.M. Tridico

(conci, conf.); Usi n. 13 Area livornese (Avv. Uccelli, Severi

ni) c. Tattanelli (Avv. Carboni, Bartolini, Vatteroni). Cassa

Trib. Livorno 4 luglio 1986.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 20 gennaio

1989, n. 321; Pres. Sandulli, Est. Ravagnani, P.M. Tridico

(conci, conf.); Usi n. 13 Area livornese (Avv. Uccelli, Severi

ni) c. Floriddia ed altri (Avv. Carboni, Bartolini, Vattero

ni). Cassa Trib. Livorno 4 luglio 1986.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Appello —

Ricorso e decreto di fissazione di udienza di discussione — Man

cata notifica all'appellato — Vizio — Sanabilità «ex nunc» —

Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 161, 164, 291,

434, 435).

Poiché nel rito speciale del lavoro l'omessa notificazione del ri

corso di appello, tempestivamente depositato, e del decreto pre sidenziale di fissazione della udienza di discussione determina

vizio, sanabile, ma solo ex nunc e cioè con salvezza dei diritti

quesiti, mediante la costituzione dell'appellato ovvero l'ordine

giudiziale di rinnovare la notifica del ricorso e del provvedi mento collegiale di fissazione di altra udienza, il giudice di se

condo grado, ove l'appellato non si sia costituito e

Il Foro Italiano — 1989.

l'impugnazione sia divenuta inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire la causa con pronun cia di mero rito, dichiarando inammissibile l'appello senza di

sporre alcuna rinnovazione. (1)

I - II

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo motivo

la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 435 c.p.c., e la con

(1) Le due sentenze ribadiscono, con identica motivazione (e per questo motivo della seconda si omette il testo), i principi enunciati da sez. un. 1° marzo 1988, n. 2166, Foro it., 1988, I, 2613, con osservazioni di A.

Proto Pisani, favorevoli in parte qua (alla stregua dei rilievi precedente mente svolti in nota a Cass. 14 aprile 1986, n. 2637, id., 1986, I, 1849,

poi disattesa dalle successive sent. 20 marzo 1987, n. 2798 e 21 ottobre

1987, n. 7770, id., 1987, I, 2413 e 3244, con ulteriori indicazioni), ma

contrarie a proposito dell'ampio obiter dictum della pronuncia delle se zioni unite (contraddetto, peraltro, da Cass. 26 novembre 1988, n. 6369, id., 1989, I, 389, con richiami e osservazioni di M. Raunich).

Cass. 1° marzo 1988, n. 2166 (riportata con nota contraria di G. Ca

sciaro, Rito del lavoro e improcedibilità dell'appello per carenza di noti

ficazione, in Mass. giur. lav., 1988, 360) è stata, invece, criticata da G.

Verde, Sulle conseguenze della mancata notificazione dell'atto di appello nel processo del lavoro (e su di un non opportuno revirement delle sezio ni unite), in Riv. dir. proc., 1988, 1134 ss., anche per la parte condivisa dalle pronunzie in rassegna. Secondo quest'ultimo a. «quando al caso della omessa notificazione, se si esclude il ricorso agli art. 291 e 162,

bisogna valutare se sia ammissibile una pronunzia di mero rito capace di chiudere il processo prima che si sia instaurato validamente il contrad dittorio (considerato anche che tale pronuncia, non può sfuggire al regi me fissato nell'art. 338). Esclusa tale possibilità o considerata tale possibilità come una 'innovazione' interpretativa anche più grave di quella che ap plica l'art. 291 ad un atto mancato», — prosegue l'a. — «miglior partito appare quello di dare la possibilità all'appellato, che abbia interesse al

giudicato (ipotesi non frequente dato che le sentenze di primo grado di solito sono esecutive per legge), di instare per la prosecuzione del proces so, benché non gli sia stato notificato l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Alla astratta possibilità di costituzione

dell'appellato nonostante la mancata notificazione dell'appello non do vrebbero esserci ostacoli, se è vero che qui il processo già pende con il deposito del ricorso. Potrebbero esserci difficoltà in concreto, dal mo mento che l'appellato non è stato posto a conoscenza dell'appello. L'e

sperienza dimostra, però» — incalza Verde — «che, quando si ha interesse al giudicato, la parte controlla presso la cancelleria del giudice ad quem per verificare se l'appello è stato tempestivamente depositato, cosi che, in un sistema scoordinato quale è quello attuale, si finisce con l'accollare alla parte un modesto onere. Una volta costituitosi, l'appellato potrà chie dere l'applicazione dell'art. 348, 1° comma, c.p.c., non nel senso che si dichiari l'improcedibilità (in questa prospettiva esiste un indirizzo giuri sprudenziale alquanto opinabile che esclude che l'art. 348 trovi applica zione nel processo del lavoro), ma in quello secondo cui il giudice, quando l'appello è proposto e l'appellante non compare, è tenuto a fissare, neces sariamente su richiesta dell'appellato costituito, una nuova udienza, di cui la cancelleria darà comunicazione all'appellante e nella quale — se condo il richiamato indirizzo — comunque l'appello sarà deciso nel meri to. Di sicuro» — continua l'a. — «il sistema non è perfetto e in una

prospettiva di riforma bisognerà provvedere a qualche modificazione. La

più semplice, a mio avviso, e la più coerente con il processo che inizia con il ricorso è quella che onera l'ufficio della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Non sembra, infi ne» — continua il medesimo a. — «che si possa distinguere — neppure de iure condendo — tra i vizi della vocatio in ius dipendenti da errori dell'ufficio o da comportamento negligente della parte. Se il sistema è nel senso che la domanda si propone con il ricorso e che la lite pende quando il ricorso è depositato, tutto ciò che avviene successivamente ha il medesimo rilievo a prescindere dal soggetto che abbia la responsabilità dell'errore. Opinare diversamente significa pensare a un diverso sistema, che è quello cui allude Cass. n. 2166 del 1988: che cioè non vi sia un atto introduttivo, ma una fase introduttiva iniziata con il deposito del ricorso e suscettiva di effetti prodromici o preliminari e destinata a com

pletarsi con la rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto». E i superiori rilievi, ancorati come sono all'insuperabile dato obiettivo

(evidenziato anche da Casciaro, op. cit.) che nelle controversie di lavoro

l'appello si propone mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale competente, inducono ad ulteriori riflessioni sull'argomento, anche se la laboriosa articolazione dei possibili comportamenti dell'appellato, indicati da Verde, consente di ribadire il giudizio di coerenza logica espresso da chi scrive [C.M. Barone (V. Andrioli, G. Pezzano, A. Proto Pisa

ni), Le controversie di lavoro, Bologna-Roma, 1987, 880] sulla tesi di

quest'ultimo a., sostanzialmente condivisa in parte qua, dalle sezioni uni te e dalle riportate pronunzie, sia pure senza convincente precisazione della natura del vizio e del tipo di statuizione adottabile, in presenza dello stesso, dal giudice di appello. [C.M. Barone],

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:10 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended