Sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 1979, n. 1316; Pres. G. Rossi, Est. O. Fanelli, P. M.Gambogi (concl. conf.); Zerpini (Avv. G. Montesano, Sferco) c. Comune di Trieste (Avv.Mercante) e I.n.a.d.e.l. Cassa App. Trieste 27 giugno 1975Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 203/204-205/206Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171847 .
Accessed: 28/06/2014 15:30
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 15:30:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 1°
marzo 1979, n. 1316; Pres. G. Rossi, Est. O. Fanelli, P. M.
Gambogi (conci, conf.); Zerpini (Aw. G. Montesano, Sfer
co) c. Comune di Trieste (Avv. Mercante) e I.n.a.d.e.l. Cas
sa App. Trieste 27 giugno 1975.
Impiegato degli enti locali — Indennità premio di servizio —
Natura — Controversie — Giurisdizione ordinaria (Legge 2
giugno 1930 n. 733, modifica dell'ordinamento dell'I.n.a.d.e.l.,
art. 18; r. d. 1. 2 novembre 1933 n. 2418, estensione ai sala
riati degli enti locali dell'obbligo dell'iscrizione all'I.n.i.e.l. e
modifiche dell'ordinamento dell'istituto stesso, art. 13).
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controver
sie relative all'indennità premio di servizio, attribuita dalla
legge agli impiegati degli enti locali, attesa la natura previden ziale dell'indennità medesima. (1)
La Corte, eoe. — Svolgimento del processo. — Giovanni Zer
pini, premesso di essere stato assunto nel corpo dei pompieri
(1) Conf. Trib. Milano 9 novembre 1977, Foro it., Rep. 1978,
voce Impiegato degli enti locali, n. 97, secondo cui le controversie
relative al ritardato pagamento da parte dell'I .n.a,d.e.l. ai dipendenti comunali dell'indennità premio di fine servizio attengono a materia
di assicurazione e previdenza obbligatoria, non avendo la predetta indennità natura retributiva, bensì' funzione previdenziale; Pret. Ge
nova 4 dicembre 1976, id., 1977, I, 526, con nota di richiami, secondo
cui sussiste la giurisdizione ordinaria e la competenza per materia del
giudice del lavoro in ordine ad una controversia concernente la
pretesa di un impiegato doganale all'indennità di fine servizio; per riferimenti v. anche Cass. 8 aprile 1975, n. 1265, id., 1975, I, 2265, secondo cui rientra nella cognizione del giudice ordinario la domanda
diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di anzianità proposta da un insegnante di scuola gestita dal comune. Non possono ri
tenersi contrarie, per le ragioni indicate in motivazione, Cass. 19 set
tembre 1978, n. 4185, id., Rep. 1978, voce cit., n. 99, secondo cui
la controversia relativa all'ammontare del premio di fine servizio spet tante ai dipendenti delle amministrazioni ospedaliere è strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego e pertanto rientra nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; e Cass. 20 marzo
1978, n. 1379, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 1100, secondo cui appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla misura dell'indennità di fine servizio dei
dipendenti ospedalieri, in quanto non è solo la contestazione del rap porto di pubblico impiego che radica la giurisdizione esclusiva, ma anche la contestazione in ordine all'an o al quantum dei diritti di contenuto patrimoniale che trovino in quel rapporto il proprio titolo immediato e diretto; lo è, invece, Cass. 7 maggio 1974, n. 1265, id., Rep. 1974, voce cit., n. 89, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa all'indennità premio di fine
servizio, poiché la stessa costituisce parte integrante della retribuzione, che viene corrisposta una tantum all'atto della cessazione del servizio e trova quindi il suo presupposto nel rapporto di pubblico impiego, dalla quale la presente sentenza consapevolmente di discosta; nonché T.A.R. Lazio, Sez. II, 1° febbraio 1978, n. 48, id., 1979, III, 345, con nota di G. Garrone, secondo cui rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo il ricorso col quale il dipendente richiede all'I.n.a.d.e.l. la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio; per riferimenti v. anche Trib. Bergamo 19 aprile 1975, id., Rep. 1977, voce Impiegato degli enti locali, n. 126, secondo cui, dopo aver provveduto a riliquidare l'indennità di fine servizio già percepita da un proprio ex dipendente e a determinare l'ammontare dèi proprio credito nei confronti di questo, il comune è carente di interesse a promuovere un giudizio nelle forme ordinarie, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, diretto a sentir condannare il dipendente cessato dal servizio alla restituzione di quanto percepito in più; in ordine a siffatta domanda, in ogni caso, il giudice ordinario è carente di giu risdizione, atteso che trattasi di controversia su rapporto di pubblico impiego.
Cfr. da ultimo, sulla giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie relative all'esatto ammontare dell'indennità di buonuscita, erogata dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti statali cessati dal servizio, Cons. Stato, Ad. plen., 12 giugno 1979, n. 21, id., 1979, MI, 449, con nota di richiami, la quale evidenzia l'insanabile contrasto venutosi a creare con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che attribuisce invece dette controversie alla cognizione del giudice or dinario.
Più in generale sull'indennità premio di servizio v. in giurisprudenza Corte cost. 6 agosto 1979, n. 115, id., 1979, I, 2502, secondo cui è illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3 legge 8 marzo 1968 n. 152 nella parte in cui non comprende tra le categorie di superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e convi venti a carico dell'iscritto; in dottrina Corallo, Le indennità di fine servizio spettanti ai dipendenti degli enti locali per ì servizi fuori ruolo non coperti da contribuzione previdenziale, in Comuni d'Italia, 1978, 393; Cosi, L'indennità premio di servizio, Firenze, 1974; De Paola, Evoluzione storico-sociale dell'indennità premio di servizio, in Riv. amm., 1974, 242.
del comune di Trieste nel 1925, di essere stato aggregato al cor
po nazionale dei vigili del fuoco dal 1942 al 1955, e di essere indi rientrato nell'ambito dell'amministrazione comunale, ove era quale avventizio fino al 1967, epoca del suo collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età, con citazione del 16 maggio 1972
conveniva davanti al Tribunale di Trieste il comune e l'l.n.a.d.e.1.,
per sentir condannare a titolo di risarcimento di danni, il pri mo a'ia riliquidazione della pensione nella misura spettante al personale di ruolo, quale sosteneva di dover essere consi
derato, ed entrambi al pagamento dell'indennità premio di ser
vizio, parimenti spettante al personale di ruolo.
Gli enti convenuti, costituitisi, eccepivano il difetto di giurisdi zione dell'autorità giudiziaria ordinaria; ed il tribunale, con sent.
16 gennaio 1974, dichiarava per tal motivo improponibile la do
manda.
Su gravame dello Zerpini la Corte d'appello di Trieste, con
sent. 25 giugno 1975, confermava detta decisione. Osservava
la corte che premessa necessaria al riconoscimento del diritto
all'indennità premio di servizio era la qualificazione come
« di ruolo » del servizio prestato; e che, trattandosi di determi
nare lo stato giuridico dell'ex dipendente, cioè di esaminare
una questione relativa al rapporto di pubblico impiego, la giu risdizione spettava in via esclusiva al giudice amministrativo.
Invero, 'la competenza giurisdizionale in materia di pubblico
impiego si estende alle controversie di contenuto patrimoniale
quando, come nella specie, la pretesa che si fa valere abbia il
suo titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego. Né può
utilmente invocarsi l'art. 409, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuo
va formulazione, perché, come da esso stesso previsto, esiste
una espressa disposizione (l'art. 7 legge 6 dicembre 1971 n.
1034, istitutiva dei T.A.R.) che devolve ai tribunali amministra
tivi regionali il contenzioso in materia di rapporto d'impiego dei
dipendenti degli enti locali.
Avverso tale decisione ricorre per due motivi lo Zerpini;
resiste con controricorso il comune di Trieste.
Motivi della decisione. — 1. Sostiene il ricorrente che nella
giurisdizione esclusiva rientrano anche le controversie di con
tenuto patrimoniale, ma quando il rapporto di pubblico impie
go funzioni da momento genetico diretto e immediato dei dirit
ti disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio dell'im
piegato; quando, però, questa derivazione perde il carattere
di immediatezza oppure non è in diretta relazione con l'even
to dannoso, si versa in materia di colpa aquiliana, e quindi la
giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Nella specie, il comune aveva effettuato anche le trattenute
relative all'indennità premio di servizio, pur essendo lo Zer
pini qualificato avventizio, e le aveva trasmesse all'I.n.a.d.e.l.,
che peraltro non aveva poi corrisposto la dovuta prestazione:
l'illegittimo comportamento dei due enti aveva cosi determi
nato un pregiudizio, del quale si era chiesto il ristoro. (Omis
sis) 4. Ai fini della individuazione del giudice giurisdizionalmen
te competente sull'altro capo della domanda, occorre previa mente accertare la natura dell'indennità-premio di servizio.
Questa, istituita dall'art. 18 legge 2 giugno 1930 n. 733, che, a modifica dell'ordinamento dell'I.n.a.d.e.l. (di ruolo), veniva
ad aggiungerle alle prestazioni previste dall'art. 3 (poi modifi
cate dall'art. 1 legge 30 giugno 1935 n. 1250) del r.d.l. 23 lu
glio 1925 n. 1605, costitutivo di detto ente, a fronte di con
tributi a carico sia degli enti datori di lavoro sia dei dipenden ti (r. d. n. 1605/25, art. 4, 5; legge n. 152/68, art. 11), era
stabilita nella misura di tanti centesimi dell'ultimo stipendio
annuo, quanti erano gli anni di servizio effettivamente presta
ti, ed era dovuta dopo un minimo di venti anni di servizio ef
fettivo e almeno sei anni di iscrizione all'istituto, con reversi
bilità a favore della vedova e, in difetto, agli orfani minori o
alle orfane nubili.
Iil r.d.l. 2 novembre 1933 n. 2418, all'art. 13, modificava il si
stema di computo, stabilendo che la liquidazione dell'indennità
fosse eseguita in base alla media dello stipendio dell'ultimo anno
di servizio, escluso da tale media il computo di qualsiasi indenni
tà aggiunta allo stipendio non soggetta a contributo, anche se
ritenuta pensionabile. Ulteriori modifiche e integrazioni sono state apportate dalla
legge 8 marzo 1968 n. 152, che peraltro non trova applicazione al
rapporto de quo, essendosi la cessazione del ricorrente dal ser
vizio verificata prima della sua entrata in vigore, ma che può tuttavia tornare utile a fini interpretativi.
5. Dalla suesposta disciplina legislativa chiaramente emerge la natura previdenziale dell'indennità in questione e per con
verso la sua non configurabilità come retribuzione (differita), in funzione sinallagmatica rispetto alle prestazioni lavorative.
This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 15:30:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Essa, invero, è dovuta da ente costituito allo -specifico ed esclu
sivo scopo di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali
(diverse dalla pensione, erogate da altro, apposito istituto, la
Cassa di previdenza per le pensioni per gli impiegati degli en
ti locali, disciplinata già con r. d. 1. 15 aprile 1926 n. 679, ed
ora con r.djl. 3 marzo 1938 m. 680), su contribuzione di entram
be le parti del rapporto di impiego; ed il contributo costitui
sce presupposto indispensabile del relativo diritto (ex art. 13
r. d. 1. n. 2418/33, cit.).
La sua spettanza è condizionata ad un minimo di servizio e
di iscrizione all'istituto erogatore, e, quanto ai superstiti, è limi
tata a una ristrettissima rosa di beneficiari, caratterizzati da un
presunto maggior bisogno di assistenza.
Essa è soggetta a regole tipiche del trattamento previden
ziale, qua!i il riscatto (legge 152/68, art. 12-15), su contribu
zione ad esclusivo carico dell'impiegato, e l'automaticità del
la prestazione (diritto ad ottenere l'indennità anche in caso di
mancato assolvimento degli obblighi contributivi: T.A R. La
zio, Sez. I, 12 maggio 1975, n. 180, Foro it., Rep. 1975, voce
Impiegato enti locali, n. 178; 16 aprile 1975, n. 276, ibid., n. 182).
Con tali caratteri sostanziali dell'indennità-premio di servi
zio, che ne dimostrano la inequivoca natura previdenziale, si
gnificativamente è in armonia anche la lettera della legge, la
quale (art. 17 legge n. 152/68), nel porre il divieto di tratta
menti previdenziali e pensionistici aggiuntivi a quello in di
scorso, mostra di considerare quest'ultimo della medesima na
tura (previdenziale) dei primi.
Tale sua configurazione è, del resto, unanimemente accolta
dalla giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina, che han
no rilevato la identità di tale prestazione con la indennità di
buonuscita corrisposta agli impiegati dello Stato dal relativo
ente previdenziale (E.n.p.a.s.) (Corte conti, Sez. Ill pens, civ.,
8 maggio 1970, n. 27105, id., 1970, III, 443; 10 marzo 1972, n. 31486, id., Rep. 1972, voce cit., n. 99, e molte decisioni, fra
cui quelle già nonché in appresso citate, di tribunali ammini
strativi regionali, i quali tuttavia non hanno sinora dubitato
della propria giurisdizione in materia), nonché, per incidens, da
questa corte (sent. 8 ottobre 1977, n. 4307, id., Rep. 1977, voce
cit., n. 124).
6. Da siffatta, accertata natura, nonché dalla simiglianza con
l'analogo istituto previsto per i dipendenti statali, discende
la necessaria conseguenza che, per quanto attiene alla indivi
duazione del giudice giurisdizionalmente competente, non può che applicarsi il medesimo criterio da queste sezioni unite adottato in relazione all'indennità di buonuscita (sent. 19 e 20 ottobre 1976, nn'. 3596 e 3621, id., 1976, I, 2506; 7 dicembre
1976, n. 4546, id., 1977, I, 667; 21 aprile 1977, n. 1469, id., 1977, I, 1040; 12 maggio 1977, n. 1864, id., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, n. 1081; 13 settembre 1977, n. 3983, id., 1977, I, 2407; 29 settembre 1977, nn. 4142-4154, id., Rep. 1977, voce cit., nn.
1108-1120), e cioè ritenersi che le relative controversie esulino dalla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
pubblico impiego, per rientrare, attesa la indubbia natura di
diritto soggettivo della posizione in essa fatta valere, in quel la del giudice ordinario.
Invero, sebbene non possa negarsi la connessione con il rap porto d'impiego, questa opera, tuttavia, non come titolo diret to e immediato dell'indennità, bensì quale suo presupposto ester
no, poiché si pone come necessario antecedente della costitu
zione del rapporto previdenziale e come parametro per la de
terminazione dell'indennità; e ciò anche nei casi in cui la con
troversia fra l'ente previdenziale e l'impiegato nasce dalla va
lutabilità di determinati periodi di servizio, o addirittura coin
volge atti o comportamenti dell'amministrazione datrice di lavoro.
L'esame di siffatte questioni, ai fini della spettanza e liquid dazione dell'indennità, comunque non influisce sul pregresso
rapporto di impiego, e, come non oomporta la necessaria parte
cipazione alla lite dall'amministrazione (già) di appartenenza
dell'impiegato (in tali sensi specificamente T.A.R. Liguria 5
giugno 1975, n. 97, id., Rep. 1975, voce Impiegato enti locali,
n. 181 e T.A.R. Piemonte 6 luglio 1976, n. 213, id., Rep. 1977,
voce cit., n. 120 che hanno ritenuto l'I.n.a.d.e.l. unico legittima to di fronte a domande di corresponsione dell'indennità in que
stione), cosi non influisce sulla giurisdizione, in quanto il giudi ce ordinario ben può compierlo .in via incidentale, alla stregua di quanto consentitogli dagli art. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n.
2248, ali. E; non diversamente, del resto, da quanto può fare
la Corte dei conti quando deve dirimere questioni analoghe ai fini del giudizio sulla pensione (cfr. Cass. 1469/77, cit.).
Infatti, il rapporto previdenziale, una volta costituito, e pur rimanendo variamente influenzato dalle vicende del rapporto
d'impiego, assurge al ruolo di fonte autonoma di diritto o di
obblighi, distinti da quelli nascenti dall'altro rapporto, e poi ché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo com
prende solo le controversie promosse dall'impiegato, o ex im
piegato, nei confronti dell'amministrazione presso la quale es
so presta o ha prestato servizio, ogni qualvolta si discute di
un rapporto di cui tale amministrazione non sia parte necessa
ria, e la domanda deve essere proposta nei confronti di soggetto diverso da questa, quella giurisdizione è da escludere.
7. In contrario a tale conclusione si erano pronunciate queste sezioni unite con la sent. 7 maggio 1974, n. 1265 (id., Rep. 1974,
voce Impiegato dello Stato, n. 89, richiamata dalla decisione
impugnata), ma prima che la questione (con riguardo all'inden
nità di buonuscita) venisse approfondita e chiarita nei sensi
anzidetti, e senza prendere in specifico esame la disciplina nor
mativa dell'indennità in questione, onde tale isolato preceden te non varrebbe a giustificare l'abbandono del più recente e
consapevole orientamento.
Non costituiscono, viceversa, precedenti contrari la sent.
14 ottobre 1977, n. 4374 (id., Rep. 1977, voce cit., n. 1461) che,
pur riguardando una controversia fra un impiegato comunale
e l'I.n.a.d.e.l., ha per oggetto una non meglio identificata inden
nità di anzianità, che è forse quella cui allude la legge n. 152/
68 (art. 16) denominandola indennità di licenziamento, come
distinta dall'indennità premio di servizio; e le sent. 20 marzo
1978, n. 1379 (id., Rep. 1978, voce cit., n. 1100) e 19 settembre
1978, n. 4185 (ibid., voce Impiegato enti locali, n. 99), che so
stanzialmente riguardavano non l'indennità premio di servizio
dovuta dall'I.n.a.d.e.l., bensì quella supplementare o aggiunti
va (ora vietata dal cit. art. 17 legge n. 152/68) direttamen
te corrisposta dall'ente datore di lavoro, tant'è che in causa
era solo questo, e non pure l'ente previdenziale.
8. La impugnata sentenza, che ha negato la giurisdizione del giudice ordinario, va, dunque, in parte qua cassata (e resta
travolta altresì la decisione del tribunale, da essa confermata), dichiarandosi la negata giurisdizione, e rinviandosi la causa, in
applicazione dell'art. 383, 3° comma, cod. proc. civ., al primo
giudice (cui, se avesse rettamente giudicato, la sentenza d'appel lo avrebbe dovuto, in virtù dell'art. 353, 1° comma, cod. proc.
civ., a sua volta rimettere la causa dopo aver riformato la pro nuncia denegatoria della giurisdizione che esso emise).
Primo giùdice che è da individuare nel tribunale (e non nel
pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo la sopravve nuta norma contenuta nel nuovo testo dell'art. 409 cod. proc. civ. sub art. 1 legge n. 533 del 1973), perché il rinvio va effet
tuato, a norma dell'art. 383, ultimo comma, al giudice cui avreb
be dovuto rimettere le parti il giudice d'appello; e questo non
poteva non essere, anche dopo l'entrata in vigore della nuova
legge, ancora il tribunale, a norma dell'art. 20, 2" comma, del la citata legge n. 533/73, secondo, cui i giudizi pendenti alla
data della sua entrata in vigore sono definiti dallo stesso giudi ce che ne conosceva in base alle norme di competenza ante
riormente vigenti, atteso che certamente pendente deve rite
nersi il giudizio che, a seguito di cassazione o di riforma, deb ba essere riassunto (art. 392, 1° comma, 353, 1° comma, seconda
proposizione, cod. proc. civ.) davanti al giudice che avrebbe
dovuto giudicare se non avesse declinato la propria giurisdi zione.
9. In conseguenza della cassazione, che travolge anche il ca
po accessorio concernente la condanna alle spese, resta assorbi to il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente lamenta
che, in violazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., esso
sia stato condannato al pagamento delle spese di lite, mentre,
quanto meno nei confronti dell'I.n.a.d.e.1. (ma, « in via ana
logica », anche nei confronti del comune), non doveva esservi
assoggettato, trattandosi di pretesa a prestazione previdenziale, non temeraria né manifestamente infondata.
10. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla
questione di giurisdizione concernente il secondo capo della
domanda; e, mentre va, a conferma della sentenza impugnata, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda di riliquidazione della pensione, va
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario quanto alla
domanda relativa alla indennità-premio di servizio, e, cassata
sul punto la detta sentenza, la causa va rinviata, limitatamente
ad esso, al giudice di primo grado {Tribunale di Trieste), che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi, ecc.
This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 15:30:39 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions