sezioni unite civili; sentenza 29 dicembre 1990, n. 12221; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est.Vercellone, P.M. Grossi, (concl. conf.); Soc. Mededil (Avv. Villani, Acquarone) c. Comune diNapoli (Avv. Fico), Soc. Cogefar (Avv. Cochetti), Soc. Sincies Chiementin (Avv. Stella Richter,Abbamonte). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3405/3406-3411/3412Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185781 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne escluderebbe il carattere di provvisorietà, il solo rimedio pre visto nei confronti di una pronuncia che provveda in via risolu
tiva sui diritti sostanziali controversi e che si configuri perciò come sentenza di primo grado, è quello ordinario dell'appello.
In realtà, l'Inps si duole fondamentalmente del fatto che sia
stato condannato in via di urgenza a pagare una prestazione
previdenziale non dovuta in base alle leggi ordinarie vigenti. La questione è dunque se un provvedimento di urgenza e la
tutela cautelare in genere siano ammissibili in mancanza di una
legge ordinaria che riconosca il diritto invocato ma in pendenza di un giudizio di costituzionalità sulla norma che neghi o com
prima tale diritto sul presupposto, ritenuto estramamente pro babile o addirittura certo, che la stessa venga espunta dall'ordi
namento per effetto della pronuncia del giudice delle leggi. Ora, benché della questione si discuta (v. in relazione però a fattispe cie in parte diversa Foro it., 1988, III, 455), deve riconoscersi
che il sistema della verifica di costituzionalità è strutturato in
modo tale da rendere assai poco discutibile l'esistenza del vizio
del provvedimento, posto che il ritenuto contrasto tra una nor
ma di legge ordinaria e un precetto costituzionale può essere
risolto solo investendo della questione la corte deputata a tale
verifica, non essendo consentito neppure in via provvisoria di
sapplicare la norma stessa.
È certo però che tale vizio non stravolge la natura dell'atto, che resta strumentale e provvisorio, tale da non poter essere
oggetto di ricorso ex art. Ill Cost.
In conclusione, non resta che ribadire l'inammissibilità del
ricorso in quanto proposto contro un provvedimento che non
ha i caratteri della decisorietà e della definitività.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 29 di cembre 1990, n. 12221; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est.
Vercellone, P.M. Grossi, (conci, conf.); Soc. Mededil (Aw.
Villani, Acquarone) c. Comune di Napoli (Aw. Fico), Soc.
Cogefar (Aw. Cochetti), Soc. Sincies Chiementin (Aw. Stel
la Richter, Abbamonte). Regolamento di giurisdizione.
Opere pubbliche — Concessione — Bando di gara di appalto
predisposto dal concessionario — Controversie — Giurisdi
zione amministrativa (Cost., art. 113; r.d. 26 giugno 1924
n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 26; 1. 6 dicembre
1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regiona
li, art. 2, 3; 1. 2 febbraio 1973 n. 14, norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione
privata, art. 7; 1. 8 agosto 1977 n. 584, norme di adeguamen to delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della Comunità economica europea, art.
9, 10).
Ha consistenza di interesse legittimo (e non di diritto soggetti
vo, né di interesse semplice) la posizione dell'impresa privata
aspirante all'aggiudicazione di appalto per la costruzione di
opera pubblica, che censuri il bando della gara per l'inade
guatezza dei termini stabiliti per la presentazione delle do
mande di partecipazione, e, pertanto, appartiene alla giuris
dizione del giudice amministrativo il ricorso contro il bando
stesso, che ha natura di provvedimento amministrativo, pure
se disposto non direttamente dall'amministrazione, ma da so
cietà privata sua concessionaria. (1)
(1) La Cassazione, per quel che riguarda la natura della situazione
giuridica dell'aspirante all'aggiudicazione di un appalto di opera pub
blica, conferma la sua giurisprudenza, secondo cui le controversie con
cernenti l'osservanza delle regole che disciplinano le gare per l'aggiudi
cazione, e, in particolare, la legittimità dei relativi provvedimenti di
Il Foro Italiano — 1991.
Svolgimento del processo. — La società Mededil s.p.a. è con
cessionaria del comune di Napoli per la costruzione delle opere
per l'interramento delle ferrovie Alifana e Circumvesuviana ed
in tale veste ha indetto due bandi di gara per l'affidamento
dei lavori di costruzione di gallerie artificiali per l'interramento
di tronchi ferroviari.
La s.r.l. Chiementin ha proposto ricorso al Tar Lazio. Nel
ricorso denuncia l'inadeguatezza dei termini per la domanda di
partecipazione in quanto i bandi sono stati pubblicati sulla Gaz
zetta ufficiale del 14 marzo 1985 ed inviati all'ufficio delle pub blicazioni ufficiali della Cee il 1° marzo 1985 ed in quei bandi
era indicato che la domanda di partecipazione «dovrà pervenire alla Mededil entro e non oltre le ore 12 del 22 marzo 1985».
Secondo il ricorrente da tale situazione derivava che un sogget
ammissione e di esclusione, involgono questioni di interesse legittimo, e, conseguentemente, rientrano nella giurisdizione del giudice ammini strativo: sent. 18 dicembre 1987, n. 9424 (relativa ad appalto di opere idrauliche, che ha anche sottolineato l'esclusione in proposito della giu risdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche), Foro it., Rep. 1987, voce Opere pubbliche,, n. 112; 4 aprile 1986, n. 2324 (che dal
principio ha tratto la conseguenza del difetto di giurisdizione del giudi ce civile sulla domanda di provvedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c.), id., Rep. 1986, voce cit., n. 126; 22 novembre 1984, nn. 5987 e 5988,
id., Rep. 1984, voce cit., nn. 110, 111; 9 maggio 1983, n. 3145 (nella
motivazione), id., 1983, I, 1792, con nota di richiami.
Il medesimo orientamento è sostanzialmente pacifico nella giurispru denza dei giudici amministrativi, se non altro per il gran numero di
pronunce che risolvono nel merito controversie senza neppure porsi, almeno esplicitamente, la questione di giurisdizione. Comunque, tra le
pronunce relativamente rare che espressamente l'affrontano, risolven
dola sempre a favore della giurisdizione del giudice amministrativo, v.,
esemplificativamente: Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 1989, id., Rep.
1989, voce Contratti della p.a., n. 136; Cons, giust. amm. sic. 13 otto
bre 1987, n. 220, id., Rep. 1987, voce cit., n. 191; Tar Lazio, sez.
II, 13 gennaio 1984, n. 48 e 27 settembre 1983, n. 833, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 50, 51; cfr. anche Cons, giust. amm. sic. 19 dicembre
1980, n. 80, id., Rep. 1981, voce cit., n. 16, specificamente in riferi
mento alle controversie sulla legittimità di clausole di bandi di gara. Di recente, Tar Lombardia, sez. I, 12 luglio 1990, n. 441, Trib. amm.
reg., 1990, I, 3023, ha affermato il medesimo principio, in un caso
del tutto analogo a quello deciso dalla sentenza ora riportata, anche
sotto il profilo dell'emanazione del provvedimento impugnato da parte del soggetto privato concessionario dell'amministrazione.
È per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo
sugli atti sulla materia suddetta, anche quando siano emanati non diret
tamente dall'amministrazione, ma da un soggetto privato suo conces
sionario, che la sentenza ora riportata si presenta come assai importan te teoricamente e praticamente, e che dà luogo ad ampi e vivaci dibatti
ti dottrinari (v., in particolare, l'approfondita nota critica di Cannada
Bartoli, in Foro amm., 1991, II, 929). Nella giurisprudenza amministrativa, nello stesso senso, oltre alla già
citata sentenza del Tar Lombardia 441/90, v. Tar Lazio, sez. III, 30
settembre 1986, n. 3060, Foro it., Rep. 1987, voce Opere pubbliche, n. 154; Tar Liguria, 6 novembre 1987, n. 578, id., Rep. 1988, voce
Contratti della p.a., n. 203, ma con la limitazione all'ipotesi in cui
gli atti del concessionario si pongano come meramente esecutivi rispetto alle determinazioni dell'amministrazione concedente; cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 1985, n. 2275, id., Rep. 1987, voce Opere pubbli
che, n. 184, nel senso che l'amministrazione concedente può introdurre
l'obbligo del concessionario di attenersi alle disposizioni della 1. 584/77
nell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione delle opere pubbliche
oggetto della concessione.
Contra, Tar Lazio, sez. Ili, 9 settembre 1986, n. 2920, id., Rep.
1987, voce Contratti della p.a., n. 77, che, dopo aver affermato il ca
rattere neutro delle procedure di selezione del contraente per l'aggiudi cazione dei contratti della pubblica amministrazione, nel senso che esse
acquisterebbero carattere privatistico quando è privato il soggetto che
le pone in essere, conclude che sono tali le procedure selettive poste in essere dal concessionario di lavori pubblici, giacché questi è tenuto
ad agire in regime privatistico. Meno concludenti nel medesimo senso
sono altre pronunce ugualmente orientate verso la neutralità delle pro cedure suddette, perché ne deducono la natura privatistica del carattere
di ente pubblico economico del soggetto che le pone in essere: Tar La
zio, sez. Ili, 7 agosto e 3 settembre 1984, nn. 400 e 670 (ambedue relative a procedure poste in essere dall'Enel), id., Rep. 1985, voce cit., nn. 22, 21, giacché quel che deve essere dimostrato è il carattere privati stico di un soggetto che si presenti come concessionario dell'ammini
strazione; comunque, nel senso che i suoi atti non possono costituire
provvedimenti amministrativi impugnabili con i meazi previsti dalla nor
mativa sul contenzioso amministrativo, v. anche Comm. min. ricorsi
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3407 PARTE PRIMA 3408
to non preventivamente informato della pubblicazione del ban
do era di fatto impossibilitato a prendere parte alla gara. La
Chiementin aveva invitato la Mededil a fissare una nuova sca
denza, ma questa ha risposto negativamente con telegramma
del 29 marzo 1985.
Sulla base di tali fatti la Chiementin chiede al Tar l'annulla
mento dei bandi di gara, del rifiuto di indire nuovo termine,
«nonché di ogni altro atto, comunque connesso, presupposto
o conseguenziale, ivi compresa, ove nel frattempo intervenuta,
l'aggiudicazione delle anzidette gare» (l'aggiudicazione è intan
to intervenuta). L'annullamento secondo la ricorrente, dovreb
be pronunciarsi per violazione degli art. 9 e 10 1. 8 agosto 1977
n. 584 e dell'art. 7 1. 2 febbraio 1973 n. 14.
La società Mededil ha proposto a questa corte ricorso pre ventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. chiede che la corte di
chiari l'assoluto difetto di giurisdizione e, in subordine, il difet
to di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'azio
ne proposta dalla Chiementin.
Resiste quest'ultima con controricorso. Con controricorso si
sono pure costituiti il comune di Napoli e la s.p.a. Cogefar,
capogruppo dell'associazione temporanea di imprese aggiudica tarie dei lavori, per aderire alle richieste contenute nel ricorso
Mededil. Mededil e Chiementin hanno inoltre presentato me
moria aggiuntiva. Motivi della decisione. — È indiscusso che la Mededil abbia
agito, nella fase del preventivo avviso di gara, momento iniziale
della procedura di appalto delle opere mediante licitazione pri
vata, nella sua qualità di concessionaria per la realizzazione del
le opere di cui si tratta, e che queste sono opere pubbliche. È indiscusso dunque che la concessione non si riduce ad un
mero appalto di opere: la Mededil, infatti, può e deve svolgere
le attività di stazione appaltante, che istituzionalmente sono eser
citate dall'ente pubblico concedente e che, appunto in forza della
concessione, sono invece esercitate dalla concessionaria.
È indiscusso pure che la Mededil è società per azioni di dirit
to privato.
Quanto alle norme che la Chiementin assume violate, esse
riguardano il momento del preventivo avviso della gara. In par
ticolare l'art. 7 1. 2 febbraio 1973 n. 14, quale sostituto della
1. 8 ottobre 1984 n. 687, art. 7, impone un determinato procedi
mento, con pubblicazione del preventivo avviso di gara con pre
cise modalità, precisando altresì che nell'avviso di gara deve
essere indicato un termine non inferiore a dieci giorni dalla pub blicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.
prezzi opere pubbliche 7 marzo 1977, id., Rep. 1981, voce Opere pub bliche,, n. 324.
Per la giurisprudenza del giudice ordinario, la pronuncia più recente
che si rinviene, nel senso della sussistenza della giurisdizione ammini
strativa sulle controversie sugli atti di esclusione (nel caso, senza prov vedimento formale), posti in essere dal privato concessionario in una
gara di appalto, e del conseguente difetto di giurisdizione del giudice civile sulla domanda di provvedimento cautelare urgente, è Pret. Vero na 31 maggio 1988 (annotata da F. Ancora, in Giur. merito, 1990,
1126), Foro it., 1989, I, 1651, con osservazioni di A. Fontana; Trib.
Napoli 8 gennaio 1987, id., Rep. 1987, voce Opere pubbliche, n. 92, ha rifiutato un provvedimento di urgenza tendente ad ottenere dal con
cessionario l'esecuzione delle opere necessarie per l'innesto degli scari
chi dell'attore nella fogna comunale, perché tale provvedimento avreb
be implicato modificazioni di atti amministrativi, inammissibili finché
l'attività del concessionario stesso si mantiene nei limiti fissati nella con
cessione. La materia della concessione per la costruzione di opere pubbliche
è ampiamente trattata dalla dottrina; tra gli scritti più recenti, oltre
alla già citata nota di Cannada Bartoli, e a quelli ricordati nelle ri
chiamate osservazioni di A. Fontana, v. soprattutto la monografia di
Pellizzer, Le concessioni di opera pubblica-, il più breve lavoro di F.
Ancora, Il concessionario di opera pubblica tra pubblico e privato, 1990; l'articolo di G. Azzariti, L'attività del concessionario di opere pubbliche, in Dir. proc. ammin., 1990, 384; la nota di E. Bruti Libe
rati, ibid., 686; M. Pallottino, Costruzione di opere pubbliche (con cessione di), voce del Digesto pubbl., IV, 348 (di questo autore, v. an che l'articolo in Riv. trim, appalti, 1990, 7).
Le trattazioni della materia specifica, peraltro, devono essere inqua drate nella prospettiva teorica dell'esercizio privato di pubbliche funzio
ni, su cui v., per la manualistica, da ultimo, A. M. Sandulli, Manuale
di diritto amministrativols, 565 ss.; rimane comunque classico lo scritto
di Zanobini, in Trattato Orlando, II, 3, 233 ss.
Il Foro Italiano — 1991.
Quanto all'art. 10 1. 8 agosto 1977 n. 584 (norme di adegua
mento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della Comunità europea), questo prevede
che, in caso di licitazione privata, il termine di ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno
giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblica
zioni ufficiali delle Comunità europee. È qui da precisare, per quanto riguarda la norma di cui al
l'art. 7 1. 14/73, che la stessa concerne le licitazioni private per
appalti di opere «che si eseguono a cura delle amministrazioni
pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari».
Si può dunque pervenire ad una prima statuizione. La s.p.a.
Mededil nella sua qualità di concessionaria del comune di Na
poli per la costruzione delle opere in questione, era tenuta a
rispettare le modalità richieste per il procedimento di avviso di
gara: tenuta non soltanto in forza dei rapporti derivanti dalla
concessione, ma anche in forza di un obbligo direttamente deri
vante da una legge dello Stato. Ciò, sicuramente, almeno per
quanto riguarda la norma ex art. 7 1. 14/73, della cui violazione
appunto si duole la s.r.l. Chiementin.
I concessionari, infatti, come si è visto, sono posti, dall'art.
1 della stessa legge, sullo stesso piano delle amministrazioni pub
bliche e degli enti pubblici. Ulteriori osservazioni e statuizioni possono ora farsi in rela
zione alle finalità e natura delle disposizioni ora ricordate.
Si tratta di regole relative ad un comportamento da tenere
nella fase preliminare alla licitazione privata. Sono norme che
hanno lo scopo di far si che alle licitazioni private possano con
correre il maggior numero di imprese interessate all'aggiudica zione dell'appalto; scopo certamente rivolto a garantire l'inte
resse pubblico che la gara sia davvero in grado di consentire
la scelta più rispondente all'esigenza di una corretta e adeguata
esecuzione dell'opera. Non sono norme volte a tutelare diretta
mente l'interesse di ogni imprenditore interessato a partecipare
alla gara; questo è solo indirettamente protetto proprio dall'ob
bligo di chi indice la gara a tenere quei certi comportamenti
stabiliti dalla legge, ed in specie dall'obbligo di dare precisi e
tempestivi avvisi di gara che lascino ai candidati concorrenti
un termine adeguato per risolversi a chiedere di essere invitati
alla gara. La situazione soggettiva dell'imprenditore si configura dun
que secondo il modello dell'interesse legittimo: interesse a che
la norma sia rispettata da chi bandisce la gara, perché, se invece
questa è violata, egli può subire il pregiudizio insito nella man
cata sua partecipazione alla gara. Non è diritto soggettivo, per
ché la norma ha per destinatario direttamente ed esclusivamente
chi indice la gara ed è, come si è detto, volta a tutelare l'interes
se pubblico ad una effettiva pluralità di partecipanti alla gara.
Ma nemmeno è interesse semplice, che non sarebbe in alcun
modo tutelabile. Certo, occorre che colui che intende far valere
giudizialmente quel suo interesse provi di essere non già un qua
lunque cittadino, ma un imprenditore che per il tipo di attività
svolta avrebbe potuto partecipare alla gara sicché il mancato
od intempestivo avviso gli abbia, almeno potenzialmente, cau
sato un pregiudizio. Ma quando questa particolare qualificazio ne sia provata o comunque data per ammessa, il modello del
l'interesse legittimo appare congruo per identificare la situazio
ne soggettiva. È già infatti nella fase precedente alla richiesta
di invito che si configura l'interesse collettivo cui prima si è
fatto cenno. Certo, la richiesta di invito non vincola l'ammini
strazione, ma l'interesse ad un'effettiva, od almeno potenziale,
pluralità di concorrenti alla lecitazione, già si attua con un cor
retto e tempestivo avviso di gara che consenta di chiedere l'invi
to e dunque, da parte di chi indice la gara, di potere svolgerla
come una vera gara, cioè con dei concorrenti.
Si può quindi pervenire ad una seconda statuizione, confor
me a quanto già stabilito da questa Suprema corte a sezioni
unite, con la sentenza n. 2324 del 4 aprile 1986 (Foro it., Rep.
1986, voce Opere pubbliche, n. 126). In materia di gare per la scelta del contraente di un contratto di appalto di opere pub
bliche, la disciplina posta dalla legge non è diretta alla tutela
del contraente (o del candidato contraente) ma essenzialmente
alla tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento del
l'attività della pubblica amministrazione, tendendo allo scopo di escludere ogni arbitrio in materia e di assicurare alla pubbli ca amministrazione le più vantaggiose scelte contrattuali.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Il privato può da tali norme ricavare la tutela del proprio con
corrente interesse allo svolgimento della gara in modo regolare in via indiretta, essendosi nel campo degli interessi legittimi, non degli interessi semplici né in quello dei diritti soggettivi. La cognizione delle controversie relative al rispetto delle regole di svolgimento delle procedure di scelta del contraente spetta esclusivamente al giudice amministrativo, trattandosi appunto di materia di interessi legittimi.
Si può ora affrontare il tema più delicato che presenta la
proposta questione di giurisdizione. È certo che la cognizione della controversia portata innanzi
dalla Chiementin sarebbe spettata al giudice amministrativo qua lora il bando di gare fosse stato indetto direttamente dal comu
ne di Napoli. Si domanda se la soluzione debba essere diversa
per la circostanza che quelle opere pubbliche siano state oggetto di concessione di sola costruzione dal comune alla Mededil si
che il bando è stato indetto da quest'ultima e tutta la procedura è stata da questa posta in essere: in specie, da essa sono stati
posti in essere quegli atti, tra cui da ultimo l'aggiudicazione, di cui la Chimentin ha chiesto l'annullamento col suo ricorso
al Tar.
Per la soluzione di questo problema può intanto posti un po
stulato, tale perché riguarda problemi ormai da anni univoca
mente risolti da dottrina e giurisprudenza se non unanimi certa
mente di assoluta prevalenza. Il postulato è che la concessione di sola costruzione è cosa
diversa da un appalto proprio perché al concessionario non è
posta la sola obbligazione di compiere l'opera pubblica, vale
a dire di svolgere la semplice attività materiale di costruzione
di questa. Il concessionario, nella sua figura tipica, cui appare
corrispondere quella specifica della Mededil, è investito di pote ri e facoltà propri dell'ente concedente, quali la progettazione
dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, l'espletamen to delle necessarie procedure espropriative; proprio, come nel
caso in esame, la stipulazione dei contratti di appalto con terzi, contratti che devono concludersi al termine di una procedura dettata ai fini di pubblico interesse appunto per consentire una
scelta adeguata. Si può quindi affermare che con la concessione avviene il
trasferimento in capo al concessionario dell'esercizio di funzio
ni pubbliche, tra cui appunto quella relativa al procedimento
per giungere alla stipulazione degli appalti mediante l'adempi mento dei quali si realizzerà l'esecuzione materiale dell'opera
pubblica. In questo senso si è già pronunciata questa corte, con le sen
tenze n. 2602 del 14 aprile 1983 (id., Rep. 1983, voce cit., n.
63) e n. 6474 del 3 novembre 1983 (ibid., n. 69), che parlano
espressamente di concessione c.d. traslativa «caratterizzata dal
trasferimento in tutto o in parte al concessionario dell'esercizio
delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente
e necessarie per la realizzazione delle opere». Nella sentenza
6474/83 è inoltre posto in evidenza, con affermazione che que sto collegio ritiene di condividere, che in questa ipotesi non si
può parlare di delegazione amministrativa, nella specie delega zione intersoggettiva, che si realizza invece quando la realizza
zione dell'opera pubblica è affidata ad altro ente pubblico; tut
tavia, si verificano nei rapporti esterni (concessionario-terzi) ef
fetti analoghi a quelli della delegazione amministrativa, poiché,
nell'espletamento dei compiti affidatigli, il concessionario agi sce in nome proprio.
Da questo postulato ritiene questo collegio che possa dedursi
un logico corollario.
Gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della
concessione e che non avrebbe potuto compiere senza la conces
sione, non sono attività di diritto privato. Tali attività non sono
privatizzate per il fatto che sono poste in essere da soggetti pri
vati; conservano la natura di attività amministrativa in senso
obiettivo. E non potrebbe essere altrimenti dato che la loro fun
zione è quella di assicurare la protezione dell'interesse pubblico,
protezione affidata istituzionalmente all'ente concedente e solo
per tramite della concessione trasferita dal concedente al con
cessionario.
Si è qui in un caso tipico di esercizio privato di pubbliche funzioni. Le funzioni non cessano di essere pubbliche per il fat
to solo che sono esercitate dal privato. E l'esercizio di pubbli che funzioni, quando queste riguardano attività amministrativa
in senso stretto, non può compiersi che tramite atti sostanzial
II Foro Italiano — 1991:
mente amministrativi. Non si vuole con questo affermare che
ogni atto giuridicamente rilevante compiuto dal concessionario
nel corso di tutta l'attività da essa svolta, dal momento della
concessione alla consegna dell'opera, abbia contenuto e natura
di atto amministrativo in senso obiettivo.
Il concessionario agisce anche e soprattutto (in senso quanti tativo rispetto al complesso della sua attività) per il consegui mento dei suoi scopi; e quando si tratta di concessionario priva
to, il suo scopo è essenzialmente quello privatistico del conse
guimento del profitto. Non v'è dubbio, quindi, che rientrino
nella categoria degli atti privati (anche obiettivamente) tutti quelli che riguardano l'organizzazione dell'impresa propria: e basti pen sare ai rapporti di lavoro subordinato (cfr., da ultimo, in que sto senso Cass., sez. un., 5528/89, id., Rep. 1989, voce Impie
gato dello Stato, n. 167, che si è pronunciata attribuendo alla
giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro pro mosse dai dipendenti dei concessionari).
Si vuole invece dire che atti sostanzialmente ed obiettivamen
te amministrativi sono quelli posti in essere nell'esercizio delle
pubbliche funzioni trasferite dal concedente al concessionario
e soltanto quelli: tra cui appunto quelli che riguardano la pro cedura per l'assegnazione degli appalti, tipica funzione dell'ente
pubblico competente per la realizzazione della singola opera
pubblica. Pare opportuno e corretto, per identificare la posizione dei
concessionari, l'uso dell'espressione «organi indiretti della pub blica amministrazione» ben nota in dottrina a proposito più in generale della posizione del privato che esercita pubbliche funzioni. L'aggettivo «indiretti» mette in evidenza il fatto che
questi soggetti non sono organi nel senso di titolari di uffici
pubblici e per questo non agiscono in nome della pubblica am
ministrazione dalla quale sono state loro trasferite le funzioni
pubbliche, né si servono di mezzi forniti dalla pubblica ammini
strazione.
Il sostantivo «organi» mette invece in evidenza che anch'essi, come gli organi diretti, svolgono attività di natura amministra
tiva, in quanto esercitano pubbliche funzioni. Queste funzioni
non potrebbero svolgere senza l'avvenuta concessione a natura
traslativa; ma in presenza di questa possono e debbono svolger le si che la concessione opera come investitura del concessiona
rio ad operare, nell'ambito delle funzioni trasferite, con gli stessi
poteri e con gli stessi obblighi che avrebbe un organo diretto
della pubblica amministrazione.
Il concessionario attua certamente i suoi fini che sono nor
malmente quelli di conseguire lo sperato profitto e sotto questo
aspetto agisce ricorrendo ad atti di natura privata; ma agisce
anche, proprio in forza dell'investitura in pubbliche funzioni,
per attuare i fini propri della pubblica amministrazione, come
ad esempio quando agisce quale stazione appaltante. In questi
momenti e sotto questo aspetto agisce come organo della pub blica amministrazione ricorrendo ad atti obiettivamente ammi
nistrativi, come amministrativa è la funzione che esercita con
quegli atti.
L'attribuzione della qualifica di «amministrativi» agli atti po sti in essere dal concessionario là e quando esercita una o più delle funzioni pubbliche trasferitegli in forza della concessione
non risolve però pienamente il quesito: se cioè rientri nella giu risdizione dei giudici amministrativi la controversia promossa da un privato che ritenga pregiudicato un proprio interesse da
un'asserita illegittimità dell'atto compiuto dal concessionario.
In senso negativo potrebbe infatti rilevarsi che a norma del
l'art. 113 Cost, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale «con
tro gli atti della pubblica amministrazione»; che l'art. 26 r.d.
26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico sul Consiglio di Stato) attri
buisce al consiglio la decisione sui ricorsi contro «atti o provve
dimenti di un'autorità amministrativa»; che ex art. 2 e 3 1. 6
dicembre 1971 n. 1034 (istituzione dei tribunali amministrativi
regionali) la giurisdizione del Tar riguarda i ricorsi contro atti
e provvedimenti emessi da organi periferici o centrali dello Sta
to, da enti pubblici territoriali e non territoriali. Da questo rilie
vo potrebbe discendere l'affermazione per cui, rientrando nella
giurisdizione amministrativa tutti, ma soltanto, gli atti emessi
da enti pubblici od organi dello Stato, non vi rientrerebbero
gli atti, seppure obiettivamente amministrativi, che provengano da soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, ed in
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3411 PARTE PRIMA 3412
specie da concessionari: nella specie, di concessionari di sola
costruzione di opera pubblica. Ma ritiene questo collegio che l'obiezione, pur seria, possa
essere superata o possa affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo adito anche sotto questo aspetto.
In tal senso ebbe a pronunciarsi a suo tempo il Consiglio di Stato con sentenza 15 giugno 1917 (id., Rep. 1917, voce Fer
rovie e tramvie, n. 95) che decidendo in ordine a concessionari
di ferrovie e tramvie ebbe a stabilire che quei concessionari danno
vita a veri e propri atti amministrativi, i quali, come tali, «sono
soggetti per la legittimità al sindacato di questa IV sezione del
Consiglio di Stato»: chiaramente deducendo la propria giurisdi zione dal solo fatto della natura obiettiva di atti amministrativi.
Similmente la Corte di cassazione romana (sent. 4 settembre
1895 a sezioni unite) ebbe a statuire che «per giudicare se una
funzione abbia carattere pubblico e perciò se gli atti della mede
sima sfuggono all'ordinario sindacato della magistratura, si de
ve por mente alla funzione in sé non alla persona che la esercita».
Questo collegio ritiene che quelle pur perentoriamente poco motivate affermazioni delle due magistrature all'inizio di que sto secolo siano sostanzialmente da condividere.
L'obiettiva natura amministrativa dell'atto proveniente da un
organo indiretto porta a concludere che lo si debba ritenere an
che soggettivamente quale atto amministrativo. Si è già detto
che il concessionario di sola costruzione, quando agisce in tale
sua veste, svolge pubbliche funzioni ed incide quindi, o può
incidere, su interessi di terzi, esattamente come incide o potreb be incidere un atto emesso dalla pubblica amministrazione con
cedente. Il fatto che sia organo «indiretto», non toglie che quan do emette quegli atti li emette nella sua qualità di organo: ap
punto nella sua qualità di investito di pubbliche funzioni tramite
la concessione. Altre sono le conseguenze dell'essere organo «in
diretto»: legittimato passivo sarà esso direttamente e non la pub blica amministrazione; naturalmente, l'atto sarà impugnabile per
legittimità dinanzi al giudice amministrativo solo se si può rife
rire proprio alla funzione trasferita. Ma, se ricorre quest'ultima
circostanza, l'atto obiettivamente amministrativo si deve ritene
re atto proveniente dalla pubblica amministrazione, cioè da quel
l'organo indiretto che, per avere con quell'atto esercitato una
funzione propria della pubblica amministrazione e da essa attri
buitagli con la concessione, è, sotto questo aspetto, da parifi carsi alla pubblica amministrazione che quell'esercizio gli ha at
tribuito.
D'altronde, che questa sia l'unica soluzione compatibile col
testo e con la ratio dell'art. 113 Cost, pare innegabile. Si è visto che il privato ha, ricorrendone le condizioni, un
interesse legittimo a che la pubblica amministrazione rispetti la
disciplina relativa alle procedure per l'aggiudicazione degli ap
palti per opere pubbliche, anche per quanto riguarda la fase
preliminare della pubblicazione dei bandi.
Se cosi stanno le cose quando la procedura è svolta diretta
mente dalla pubblica amministrazione non si vede davvero co
me potrebbe essere altrimenti quando la procedura è stata svol
ta dal concessionario.
Se contro l'atto che ha pregiudicato l'interesse del privato costui non potesse agire per l'annullamento dell'atto che si pre tende viziato, egli si troverebbe completamente rimesso all'arbi
trio del concessionario, arbitrio che proprio la legge ha voluto
escludere, obbligando il concessionario, sullo stesso piano della
pubblica amministrazione in senso stretto, a seguire quelle rego
le, appunto nell'interesse pubblico della buona amministrazione.
Egli non potrebbe trovare protezione presso il giudice ordina
rio proprio perché la sua situazione giuridica, di interesse legit timo e non di diritto soggettivo, non potrebbe mai ritenersi ille
gittimamente pregiudicata dal comportamento di un privato. L'interesse legittimo, infatti, non ha normalmente rilevanza
nel campo dei rapporti strettamente privatistici ove o c'è un
diritto soggettivo di far valere o non c'è luogo a pretesa alcuna.
In specie, non potrebbe certo agire per ottenere l'annulla
mento del contratto di appalto stipulato col terzo, dato che egli non avrebbe alcun diritto ad essere scelto.
Sicché, rimarrebbe privo di qualsiasi tutela che pur, come
si è visto, avrebbe invece se il comportamento asserito illegitti mo fosse da riferire direttamente all'ente amministrativo con
cedente.
Il che, come si è accennato, risulterebbe contrario all'art. 113
Cost, per il quale si è voluto assicurare ad ogni cittadino la
Il Foro Italiano — 1991.
difesa dei suoi interessi, siano essi diritti od interessi legittimi, senza lasciare scoperto alcun aspetto di questa difesa. Si ricordi
che per il 2° comma di tale articolo si afferma energicamente che «tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti». La tutela giurisdizionale non può dunque essere esclusa
per quella categoria di atti che possono definirsi come atti am
ministrativi degli organi indiretti della pubblica amministrazio
ne. Se fosse altrimenti, si dovrebbe ammettere che il pur diffu
so sistema delle concessioni di sola costruzione avrebbe come
effetto, certo non voluto, anche quello di togliere ogni difesa
del privato imprenditore nei confronti di comportamenti illegit timi e tendenti a pregiudicare il suo legittimo interesse, concor
rente con l'interesse pubblico, a partecipare a gare di appalto
per opere pubbliche. Il sistema della concessione, infatti, confe
rendo al concessionario la funzione pubblica, da esercitare però in nome proprio, impedisce al terzo di agire nei confronti della
pubblica amministrazione concedente; se non vedesse ricono
sciuta la sua pretesa ad ottenere l'annullamento, da parte del
giudice amministrativo, dell'atto emesso dal concessionario, non
potrebbe agire in nessun modo dinanzi a nessun giudice. Risultano dunque infondate le due tesi enunciate dalla s.p.a.
Madedil e dalle altre parti che le si sono allineate. La pretesa della Chiementin deve avere un giudice che la valuti e questo
giudice è il giudice amministrativo trattandosi di un interesse
legittimo ad ottenere l'annullamento di uno o più atti della pub blica amministrazione.
Si deve dunque dichiarare la giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 febbraio
1990, n. 921; Pres. Ponzetta, Est. Senese, P.M. Tridico
(conci, conf.); Enpals (Aw. Salerno, D'Andrea) c. Soc. Fu
nivie Madonna di Campiglio (Avv. Natoli, Marcon, Galim
berti) e Soc. Funivie Alpe Cermis (Avv. Calzolari, Valca
nover). Conferma Trib. Venezia 3 ottobre 1986.
Previdenza sociale — Lavoratori delle aziende esercenti funivie
in concessione — Regime contributivo (D.l.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, disposizioni concernenti l'ente nazionale di pre videnza dei lavoratori dello spettacolo, art. 3; 1. 29 ottobre
1971 n. 889, norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, art. 4).
Ai sensi dell'art. 4 l. 889/71 sono aziende private esercenti funi vie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie quelle che, sulla base del solo atto di concessione (ed in assenza di un
qualsiasi atto di formale assimilazione alle ferrovie), esercita
no un pubblico servizio di trasporto di persone con offerta
indifferenziata al pubblico; pertanto i dipendenti dì tali aziende
sono assoggettati al regime previdenziale disciplinato dalla ci
tata l. n. 889 e non già a quello previsto per gli addetti agli
impianti sportivi e di cui al d.l.c.p.s. n. 708 del 1947. (1)
(1) Non si riscontrano precedenti editi in termini. In argomento, v. Pret. Milano 9 maggio 1988, Foro it., 1989, I, 2017,
con nota di richiami in materia di obbligo assicurativo Enpals e sulla
nozione di lavoratore dello spettacolo. V. pure Cass. 6 agosto 1982, n. 4408, id., Rep. 1982, voce Previdenza sociale, n. 138, sull'obbligo assicurativo Enpals degli addetti agli impianti sportivi.
Più in generale, da ultimo, v. Cass. 6 novembre 1989, n. 4630, id., 1990, I, 839, con nota di richiami, sulla sussistenza dell'obbligo contri butivo in favore del fondo per gli autoferrotramvieri per i dipendenti di imprese artigiane esercenti servizi di linea extraurbani; v. pure Cass. 24 aprile 1990, n. 3416, ibid., 2857, con nota di richiami, sull'accordo
italo-germanico ratificato con 1. 204/77 e l'applicazione della contribu zione figurativa nel fondo autoferrotramvieri. Sulla retribuzione pen sionabile del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, v. Cass. 7 aprile 1988, n. 275, id., 1989, I, 471.
In materia di decadenza rilevabile d'ufficio per l'esperimento dell'a zione giudiziaria per la riliquidazione della pensione a carico del fondo, v. Cass. 4 luglio 1989, n. 3197, ibid., 2442, con nota di richiami.
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