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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 28 aprile...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 28 aprile 1989, n. 2015; Pres. Montanari Visco, Est. Volpe, P.M. Minetti, (concl. conf.); Balzarotti

sezioni unite civili; sentenza 28 aprile 1989, n. 2015; Pres. Montanari Visco, Est. Volpe, P.M.Minetti, (concl. conf.); Balzarotti (Avv. Barberio Corsetti, Calabrese, Mancini) c. Comune diChiavari (Avv. Romanelli, Raggi). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 191/192-195/196Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184464 .

Accessed: 25/06/2014 02:20

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PARTE PRIMA

quando il legislatore ha espressamente dichiarato la competenza del pretore, in tema di opposizioni ai decreti del ministro del te

soro, ai termini della 1. 689/81, ha inteso, in tutta evidenza, de

terminare la competenza di quel giudice ratione materia?, b) quan do il legislatore ha tenuto ferma la competenza — ex art. 7 r.d. 5 dicembre 1938 convertito in 1. 2 giugno 1939 n. 739 — degli intendenti di finanza all'esecuzione dei decreti del ministro relati vi a violazioni di norme valutarie «secondo la procedura prescrit ta dal t.u,. approvato con r.d. 14 aprile 1910 n. 639» ha inteso — logicamente, avuto riguardo alla disciplina dettata nello stesso art. 31, al n. 6 — riferirsi unicamente alle modalità di «esecuzio ne» dei decreti (su mobili ed immobili) e non già riferirsi alla disciplina concernente «le opposizioni» (cfr. art. 3 r.d.).

Allo stato della vigente legislazione, è superflua ogni altra con siderazione.

II

Svolgimento del processo. — Il ministro del tesoro con decreto del 7 aprile 1976, irrogò ad Enzo Magnani la pena pecuniaria di lire 20.000.000 per infrazione alle leggi valutarie. Il Magnani si oppose all'ingiunzione proponendo ricorso innanzi al Pretore di Roma, che, nella contumacia dell'amministrazione, con sen tenza del 18 dicembre 1986-6 febbraio 1987, annullò il provvedi mento amministrativo. La sentenza è stata impugnata per cassa zione dall'amministrazione del tesoro e dell'intendente di finanza di Roma, sulla base di tre motivi. Resiste il Magnani, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, l'amministra zione denuncia che erroneamente il pretore ha ritenuto ammissi bile l'opposizione, posto che in materia di infrazioni valutarie non poteva essere seguito il procedimento di opposizione di cui alla 1. n. 689 del 1981, ma doveva ricorrersi a quello ordinario.

Col secondo motivo, lamenta che il pretore si sia dichiarato

competente a conoscere dell'opposizione ritenendo applicabile la

predetta legge del 1981, laddove nella specie doveva ritenersi espe ribile la normale azione giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza per materia e territorio.

Con il terzo motivo afferma che, in ogni caso, la disciplina di cui alla legge del 1981 non sarebbe stata applicabile ad infra zioni valutarie commesse in epoca precedente alla sua entrata in

vigore. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente data

la loro stretta connessione, sono fondate.

Questa corte (cfr. sent. 4 febbraio 1986, n. 684, Foro it., 1986, I, 1315) ha già precisato che la disciplina della 1. 24 novembre 1981 n. 689 non si applica alle infrazioni valutarie, le quali resta no soggette alla disciplina di cui al r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 e successive modificazioni, tal che l'opposizione al decreto mini steriale che infligge la sanzione pecuniaria deve essere proposta innanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.

Ed invero l'art. 12 1. n. 689 del 1981, laddove stabilisce che le norme del capo primo (riguardanti sia i principi generali sul

l'applicazione delle sanzioni amministrative, che le procedure di accertamento dell'infrazione e di opposizione) vanno osservate in relazione a tutte le violazioni per le quali sia prevista una san zione amministrativa, «sempre che siano applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito», deve interpretarsi nel senso che il limite all'applicazione della nuova disciplina è dato dalla pree sistenza di altra normativa che regoli taluno dei predetti procedi menti in maniera talmente difforme, da rivelarsi incompatibile con la normativa sopravvenuta (cosi come per le violazioni finan

ziarie, espressamente sottratte alla disciplina della legge del suc cessivo art. 39). Tale interpretazione — è stato, altresì, affermato — non urta contro il disposto dell'art. 42 della stessa 1. n. 689 del 1981 (il quale dispone espressamente l'abrogazione di alcune

specifiche leggi in materia di depenalizzazione e poi, generica mente, quella di ogni altra legge incompatibile) giacché dal conte sto di tale norma è agevole argomentare che questa formula fina le di chiusura si riferisce solo ad altre leggi che, analogamente a quelle elencate, depenalizzarono illeciti originariamente previsti come reato o provvidero, successivamente, a disciplinare gli ille citi amministrativi.

Nella specie, l'applicabilità della normativa di cui alla 1. n. 689 del 1981 deve escludersi in considerazione del fatto che il procedi mento di formazione del decreto irrogativo della sanzione pecu

li. Foro Italiano — 1990.

niaria in materia valutaria è affatto diverso da quello di cui agli art. 4 ss. 1. n. 689 e, in particolare, è con esso incompatibile la normativa di cui agli art. 17 e 18. Infatti, per tale ultima legge, la determinazione della sanzione, presuppone l'invio (da parte del

l'accertatore della violazione) di un rapporto o all'ufficio perife rico «cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nel la cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la vio

lazione o, in mancanza, al prefetto» (art. 17). Orbene, secondo il r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 (norme per la repressione delle violazioni valutarie), la determinazione della sanzione è eseguita dal ministro del tesoro, previa audizione della commissione con sultiva per le infrazioni valutarie, e non esisteva originariamente un'autorità periferica di tale ministero, competente per i suddetti

illeciti, né è stata istituita successivamente dalle norme di cui al

d.p.r. n. 571 del 1982 (di attuazione della 1. n. 689 del 1981). D'altro canto, come è stato esattamente osservato, la particolare procedura di determinazione della sanzione — che prevede il pa rere obbligatorio di un'autorità centrale, quale la commissione

predetta — neppure consente di ipotizzare una competenza resi duale del prefetto. Il decreto irrogativo della sanzione pecuniaria in materia valutaria è, pertanto, privo dei caratteri propri dell'or dinanza ingiunzione, opponibile a norma dell'art. 22 1. n. 689 del 1981, in quanto proviene non da un'autorità amministrativa

periferica locale, ma direttamente dal ministro del tesoro e, a differenza dell'ordinanza-ingiunzione, è anche carente di effica cia esecutiva giacché, nel caso di infrazione valutaria, tale effica cia è attribuita solo all'ordine emesso dall'intendente di finanza a norma del t.u. 14 aprile 1910 n. 639 (art. 7 r.d.l. n. 1928 del

1938). Conseguentemente, l'interessato, al fine di ottenere la declara

toria di illegittimità del provvedimento, avrebbe dovuto far ricor so non già alla normativa di cui alla 1. n. 689 del 1981, che preve de la competenza per materia del pretore, bensì' instaurare il pro cedimento davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie.

In accoglimento del ricorso, deve dichiararsi, quindi, la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Pretore di Roma, la cui pro nuncia va cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 28 apri le 1989, n. 2015; Pres. Montanari Visco, Est. Volpe, P.M.

Minetti, (conci, conf.); Balzarotti (Aw. Barberio Corsetti, Calabrese, Mancini) c. Comune di Chiavari (Avv. Romanel

li, Raggi). Regolamento di giurisdizione.

Concessioni amministrative — Porto turistico — Contratto di an

coraggio — Tariffe portuali — Potere discrezionale del comu ne — Giurisdizione del giudice amministrativo (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 5).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la contro versia relativa all'esercizio del potere discrezionale del comune in ordine alla determinazione delle tariffe per i servizi portuali dovute dal privato utente del porto turistico che abbia stipulato un contratto di ancoraggio accessivo ad un provvedimento di concessione. (1)

(1) Le sezioni unite, ravvisando nel contratto di ancoraggio stipulato da un privato con il comune, un rapporto accessivo ad un provvedimento di concessione, affermano che la controversia sulle facoltà del comune nella determinazione delle spese di gestione deve essere devoluta, ai sensi dell'art. 5 1. 1034/71, al giudice amministrativo, dal momento che ogget to della contestazione è il corretto esercizio di un potere discrezionale riservato al comune, come tale insindacabile dal giudice ordinario.

Il principio a cui si ispira il riparto di giurisdizione in tema di conces sioni amministrative è enunciato in termini chiari da Cass. 28 ottobre 1983, n. 6379, Foro it., Rep. 1985, voce Concessioni amministrative, n. 4, secondo cui se la controversia tra comune e privato investe il contenu to e la persistenza del rapporto di concessione, e non indennità o corri spettivi ad esso inerenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per alcune applicazioni, v., fra l'altro, Cass. 2 marzo 1989, n. 1161, id., 1989, I, 2212; Pret. Roma 1° febbraio 1986, id., 1986, I,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con ingiunzione in data 26 mar

zo 1979, resa esecutiva dal pretore ai sensi della 1. 14 aprile 1910

n. 639, il sindaco di Chiavari ordinava all'ing. Andrea Balzarotti

il pagamento di complessive lire 738.000, dovute a titolo di oneri

di gestione per gli anni 1978-1979 quale utente del porto turistico

della stessa località.

Con atto di citazione 30 maggio 1979 il Balzarotti proponeva

opposizione, deducendo che la somma sopra specificata risultava

da una determinazione forfetaria calcolata dal comune in viola

zione dell'art. 6 del contratto di ancoraggio intervenuto fra il

comune stesso ed esso opponente. Secondo tale articolo l'utente

del posto di ancoraggio era tenuto unicamente al rimborso di

spese effettivamente sostenute e anticipate dal comune quale ge store dei servizi portuali.

Conseguentemente egli avrebbe avuto il diritto di conoscere l'am

montare delle spese per i singoli servizi, le ragioni in base alle

quali erano stati disposti eventuali incrementi ed i criteri di suddi

visione di essi in relazione al tipo e alla categoria degli ormeggi. Nella ripartizione degli oneri in questione per il porto turistico

di Chiavari non era stato tenuto conto del normale criterio di

proporzionalità. Esso opponente, quindi, non rifiutava quanto secondo contratto doveva essere corrisposto, ma chiedeva di otte

nere prima le dovute spiegazioni e dimostrazioni da parte del cre

ditore, invano sino allora richieste.

Il comune di Chiavari, costituitosi in giudizio, eccepiva preli minarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rile

vando che la determinazione degli importi dovuti dagli utenti dei

posti di ormeggio di quel porto turistico rientrava nell'esercizio

del suo potere discrezionale, come tale insindacabile davanti al

giudice ordinario. In via subordinata contestava nel merito la fon

datezza delle censura mossa dall'opponente. Con sentenza 10-14 luglio 1981 il Pretore di Chiavari, respinta

l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermava che erano ilegit

time, in quanto viziate da eccesso di potere, le deliberazioni del

consiglio comunale con cui erano state determinate le tariffe de

gli importi dovuti dagli utenti per i servizi e dichiarava, di conse

guenza, illegittima e inefficace l'ingiunzione opposta, con la

condanna del comune al pagamento delle spese del giudizio.

Proponeva appello il comune di Chiavari, insistendo nelle ra

gioni già esposte e deducendo, inoltre, l'inesistenza dell'afferma

to vizio di eccesso di potere nelle deliberazioni comunali prese in esame, nonché il difetto di pronuncia nel merito.

Con sentenza 31 luglio-18 settembre 1982 il Tribunale di Chia

vari, accogliendo il gravame, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e inammissibile la domanda. Con

dannava il Balzarotti al pagamento delle spese del giudizio. Osservava il tribunale che una corretta interpretazione del con

tratto, dell'art. 10 del regolamento di questo richiamato — che

esplicitamente riconosce al comune la facoltà di determinare anti

cipatamente e à forfait, mediante apposita tariffa, gli oneri di

gestione — nonché dell'atto di concessione dell'area demaniale

da parte della capitaneria di porto al comune doveva far ricono

scere che le attività riservate al comune erano regolate dalla più

ampia discrezionalità, con conseguente inammissibilità di un con

trollo giudiziario sull'opportunità delle singole spese e degli in

crementi di spese concernenti la sicurezza della navigazione e

dell'approdo.

818; Cass. 1° febbraio 1985, n. 652, id., 1985, I, 367. Specificamente, sulla cognizione del giudice amministrativo in caso di impugnativa della

delibera di modifica della tariffa adottata da un ente portuale, Cass. 11

settembre 1981, n. 5077, id., 1982, I, 2926.

Per la sussistenza della giurisdizione amministrativa nel caso in cui la

pretesa investa il campo discrezionale della pubblica amministrazione, v.

Cass. 19 maggio 1988, n. 3477, id., Rep. 1988, voce cit., n. 3 e Giust.

civ., 1988, I, 2270. V. infine Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 127, Foro it., 1988, I, 2528,

relativa alla determinazione discrezionale del diritto di approdo. Sulle concessioni amministrative in generale, v., per tutti, A. M. San

dulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 735 ss.; sui con

tratti accessivi a provvedimenti concessori, v. M. S. Giannini, Diritto

amministrativo, Milano, 1988, I, 865 ss. In particolare, sulla qualificazio ne giuridica del contratto di ancoraggio, v. Scotti, in nota alla sentenza

su riportata, in Corriere gìur., 1989, 965, secondo cui dovrebbe parlarsi di un rapporto privatistico, e non di subconcessione, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Foro Italiano — 1990 — Parte 1-4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bal

zarotti con unico motivo, successivamente illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il comune di Chiavari, che ha pure pre sentato memoria.

Motivi della decisione. — Con il motivo a sostegno del ricorso, articolato in più censure, il ricorrente denuncia violazione di leg

ge (art. 24 Cost., 1. 14 aprile 1910 n. 639, 1. 20 marzo 1865, ali. E) e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, nn.

1, 3 e 5, c.p.c. Si deduce in primo luogo che, negando la competenza dell'au

torità giudiziaria ordinaria a conoscere dell'opposizione proposta dal Balzarotti contro l'ingiunzione di pagamento emessa dal co

mune di Chiavari, il tribunale ha violato la 1. 14 aprile 1910 n.

639, pervenendo ad una decisione che contraddice in ultima ana

lisi lo stesso principio generale del diritto alla difesa di ogni citta

dino (art. 24 Cost.). Un'ingiunzione di pagamento da parte di

un ente pubblico, infatti, presuppone sempre l'esistenza di una

delibera amministrativa, che comporta l'esercizio di un potere di

screzionale della pubblica amministrazione. Se si verificasse l'ipo tesi assunta dal tribunale il cittadino non avrebbe mai il diritto

di impugnare l'ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordi

nario, in contrasto anche con una specifica norma di legge che

prevede tale diritto.

Questa censura non è fondata. Va, invero, rilevato che, non

avendo la norma di cui all'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 —

secondo cui l'opposizione del debitore contro l'ingiunzione emes

sa dall'ente creditore, vidimata e resa esecutoria dal pretore, si

propone davanti al conciliatore, al pretore o al tribunale del luo

go in cui ha sede l'ufficio emittente — inteso derogare alle dispo sizioni dell'ordinamento giuridico regolatrici della giurisdizione, il giudice adito deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione

qualora l'opposizione del debitore involga una controversia che

non rientra nell'ambito dei poteri di cognizione dell'autorità giu diziaria ordinaria (v. Cass., sez. un., 29 ottobre 1968, n. 3608, Foro it., Rep. 1969, voce Spese di spedalità, n. 123).

Si censura, poi, l'assunto del tribunale, secondo cui, in base

all'art. 6 del contratto di ancoraggio, la determinazione dei rim

borsi da parte degli utenti è rimessa alla valutazione discrezionale

del comune, valutazione che, in quanto tale, è sottratta al sinda

cato del giudice ordinario.

Tale affermazione, per il ricorrente, è errata.

Il 2° comma del citato art. 6, infatti, pur prevedendo che l'en

tità del rimborso venga determinata dal comune, con possibilità di variazioni, a suo insindacabile giudizio, subordina tale deter

minazione e variabilità a precise condizioni e a criteri precisa mente enunciati, tutti riferibili agli aumenti dei costi di gestione.

Deduce a questo riguardo il ricorrente che il comune può deci

dere di gestire appropriatamente i servizi, integrarli eventualmen

te con decisione non sindacabile dal giudice ordinario; il rimborso

incide, però, sul diritto soggettivo dell'utente in correlazione non

con l'attuazione dei servizi, ma con il loro costo, che può variare

solo per ben precise ragioni. Il rimborso spese non può essere determinato se non in base

a criteri strettamente economici, vale a dire in base alle spese effettivamente sostenute, spese che devono essere suddivise tra

i vari utenti in proporzione all'utilizzazione da parte di ciascuno

di essi delle strutture e dei servizi del porto. Osserva il ricorrente che da quanto sopra detto deriva che l'u

tente ha un diritto e non un mero interesse legittimo alla dimo

strazione da parte del comune che a determinate spese

corrispondano effettivamente degli oneri sostenuti dal comune stes

so per la gestione del porto, ed ha inoltre il diritto di sapere in base a quali criteri queste spese vengono suddivise tra tutti

gli utenti.

Sostiene, dunque, il ricorrente che la delibera del comune rela

tivamente alle spese di gestione e manutenzione del porto costi

tuisce espressione di un potere discrezionale del comune stesso

unicamente riguardo alla causa delle spese, non riguardo alla lo

ro esistenza.

In conclusione egli sostiene che, pretendendo la giustificazione

degli importi a lui richiesti, non ha inteso contestare il potere del comune di decidere a propria discrezione quali spese sostene

re per la migliore manutenzione del porto, ma ha chiesto sempli cemente di accertare, a tutela di un proprio diritto soggettivo, che quanto gli veniva intimato di pagare non fosse superiore a

quanto contrattualmente stabilito tra esso ricorrente ed il comune.

Rileva la corte che le argomentazioni a sostegno della censura

in esame non portano al suo accoglimento, trattandosi di contro

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PARTE PRIMA

versia che non rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria. Giova premettere, al fine dell'individuazione della natura del

rapporto intercorrente tra il comune di Chiavari e l'ing. Balzarot

ti, che al comune l'amministrazione marittima, con atto del 16

maggio 1973, approvato con d.m. 28 giugno 1973, assenti la con

cessione, per la durata di cinquant'anni, di un'area demaniale

marittima, allo scopo del completamento del porto di Chiavari

e della sua gestione, per i soli tre quarti; quale approdo turistico, con facoltà di provvedere all'assegnazione dei posti d'ormeggio

agli utenti, mentre la rimanente parte dell'approdo sarebbe rima

sta a disposizione dei natanti in transito.

Il concessionario, in base all'art. 7 del predetto atto, era tenuto

a predisporre un regolamento contenente le norme di esercizio

e di uso dell'approdo turistico, regolamento adottato dal consi

glio comunale con deliberazione del 3 agosto 1974, successiva

mente modificata, ed approvato dalle competenti autorità

marittime.

Tale regolamento — nella parte che qui interessa — prevede

l'assegnazione degli ormeggi, ai fini dell'utilizzazione, a lungo o

a breve termine, secondo i criteri stabiliti dal comune, e la stipu lazione, nella prima ipotesi, di contratti di ancoraggio.

Nella disciplina degli ormeggi assegnati per l'intera durata del

la concessione, il regolamento prevede la piena disponibilità, da

parte dell'utente, dell'ormeggio assegnatogli e l'impegno del co

mune di mantenerlo libero nel caso della di lui assenza dall'ap

prodo turistico per un qualsiasi periodo di tempo. Con contratto registrato il 14 febbraio 1975 all'odierno ricor

rente venne assegnato, per l'intera durata della concessione de

maniale, l'ormeggio 22 della categoria C (cioè un posto per imbarcazioni da otto a dodici metri).

Ciò premesso, ritiene la corte che il rapporto di cui si è fatto

cenno vada inquadrato nell'ambito delle concessioni su beni de

maniali, con le conseguenze che se ne traggono in ordine al pro blema del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

I porti, come è noto, ai sensi degli art. 822 c.c. e 28 c. nav., fanno parte del demanio marittimo.

Oltre ad elementi terrestri, la nozione di porto comprende an

che la zona di mare destinata al riparo e all'asilo delle navi. Non

è, invero, di ostacolo all'appartenenza al demanio la mutevolezza

delle acque. Nella classificazione dei porti di cui all'art. 2 t.u. 2 aprile 1885

n. 3095, quelli turistici appartengono alla quarta classe della se

conda categoria. Come tale il porto di Chiavari è indicato nel

menzionato atto di concessione.

Tale qualificazione, però, non incide sul problema in esame, essendo soltanto rilevante, ai fini che qui interessano, la ricorda

ta appartenenza dello specchio d'acqua di cui trattasi al demanio

necessario dello Stato. Da questa appartenenza discendono, in

fatti, inevitabilmente effetti in ordine alla natura del rapporto che si viene ad instaurare tra il concessionario della gestione del

porto e l'utente del posto di ormeggio cui sia assegnato un diritto di utilizzazione avente le caratteristiche di esclusività innanzi ac cennate.

La natura demaniale dello spazio acqueo assegnato per l'or

meggio incide sul problema anzidetto, posto che l'assentita utiliz

zazione, con le caratteristiche evidenziate, si concreta in un uso

eccezionale del bene di proprietà pubblica, che può scaturire sol

tanto da un atto avente natura di concessione.

Invero, i beni che fanno parte del demanio pubblico non pos sono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi

e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). Perciò i negozi relativi all'utilizzazione di detti beni non possono dar luogo che ad atti di concessione in godimento temporaneo.

Questa Suprema corte già ha avuto occasione di affermare che

la natura del bene incide sulla qualificazione del rapporto, che, se ne costituisce oggetto un bene appartenente al demanio, non

può che essere considerato una concessione amministrativa (v. sent. 5 settembre 1974, n. 2417, id., Rep. 1974, voce Acque pub bliche e private, n. 14; e sez. un. 21 maggio 1973, n. 1457, id.,

Rep. 1973, voce Demanio e patrimonio dello Stato, n. 9, secondo

cui la concessione-contratto costituisce lo strumento tipico ed or

dinario attraverso il quale si suole consentire al privato l'utilizza

zione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile). Nel caso di specie, tenendo presente la concezione tradizionale,

secondo la quale dei beni pubblici dovrebbero esser considerate

li Foro Italiano — 1990.

tre categorie di usi da parte dei singoli: l'uso comune, l'uso spe ciale e l'uso eccezionale (concezione che la moderna dottrina ten

de a superare, ritenendo più corretta dal punto di vista giuridico la distinzione tra uso generale e uso particolare, che designano

rispettivamente l'uso cui tutti vengono indiscriminatamente am

messi, uti cives, anche se talvolta occorra il pagamento di un

prezzo o di una tassa o il rilascio di un permesso, e l'uso cui

vengono ammessi, uti singuli, i beneficiari di specifici provvedi menti di concessione), non può revocarsi in dubbio che l'uso del

bene demaniale concesso al privato rientri nella categoria dell'uso

eccezionale, risultando sottratto lo spazio di ormeggio all'uso co

mune (o a quello dell'amministrazione) dall'assegnazione di esso

all'utente, che ne gode in modo esclusivo in virtù del cosiddetto

contratto di ancoraggio. Tale contratto — attesi i principi sopra ricordati — attua, nei

limiti dello spazio costituente l'ormeggio, una subconcessione di

bene demaniale, pienamente aderente al contenuto e allo spirito della concessione in favore del comune di Chiavari, cui è stato,

infatti, consentito di utilizzare, come si è detto, i tre quarti del

l'approdo, con facoltà di provvedere all'assegnazione dei posti di ormeggio agli utenti.

Può dirsi, anzi, che nel caso dei porti turistici l'interesse sociale

trovi soddisfazione appunto attraverso questa utilizzazione parti colare del bene pubblico esercitata da singoli soggetti.

Definito in tal modo il rapporto tra il comune — subconceden

te — e l'assegnatario dell'ormeggio (del rapporto la cui sorte è

ovviamente legata a quella del rapporto di concessione, revocabi

le per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale del

l'amministrazione marittima), le relative questioni rientrano di con

seguenza nella previsione degli art. 5 e 7 1. 6 dicembre 1971 n.

1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. Trova applicazione nel caso di specie l'ipotesi del 1° comma

del citato art. 5, secondo cui le controversie relative a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici devono ritenersi devolute

al giudice amministrativo, sia che attengano a diritti soggettivi sia che afferiscano ad interessi legittimi.

Invero, la controversia in esame, pur riguardando rimborsi ri

chiesti all'utente dall'ente pubblico subconcedente, non rientra

nella previsione del 2° comma del predetto articolo, che fa salva

la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le contro

versie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. L'og

getto della contestazione, infatti, non è limitato al mero profilo

patrimoniale, investendo la facoltà di determinazione anticipata e forfetaria degli oneri di gestione, riconosciuta esplicitamente al comune, nella sua qualità di gestore dei servizi portuali, dal

l'art. 10 del relativo regolamento, richiamato nell'art. 6 del con

tratto di ancoraggio. Tale facoltà risulta correlata ad una serie di attività, specificate

nello stesso atto di concessione, regolate dalla più ampia discre

zionalità.

La contestazione di cui trattasi, che riguarda non già la corri

spondenza alle tariffe del corrispettivo richiesto dall'utente, bensì' il corretto esercizio del potere discrezionale del comune di deter minazione delle tariffe stesse, rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 26 aprile 1989, n. 1940; Pres. Vela, Est. Lupo, P.M. Donnarumma

(conci, conf.); Soc. Weitnauer Trading Company (Aw. Gior

gianni, Pedersoli), c. Min. finanze e Soc. Universal Express A.G. (Avv. Arnaboldi); Soc. Universal Express A.G. c. Min.

finanze e Soc. Weitnauer Trading Company. Conferma App. Roma 22 dicembre 1986.

Dogana — Importazione — Sottrazione della merce per rapina — Obbligazione tributaria doganale (D.p.r. 23 gennaio 1973

n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, art. 37; d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, dispo sizioni urgenti in materia tributaria, art. 22 ter, 1. 22 dicembre

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