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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 24 novembre...

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sezioni unite civili; sentenza 24 novembre 1993, n. 11609; Pres. Bile, Est. M. De Luca, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Miori (Avv. Gigli, Rosa) c. Università degli studi di Trento; Università degli studi di Trento c. Miori. Cassa Trib. Trento 14 febbraio 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1994), pp. 2169/2170-2177/2178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189685 . Accessed: 28/06/2014 07:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 07:56:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 24 novembre 1993, n. 11609; Pres. Bile, Est. M. De Luca, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Miori (Avv. Gigli, Rosa) c. Università degli studi di Trento;Università degli studi di Trento c. Miori. Cassa Trib. Trento 14 febbraio 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 2169/2170-2177/2178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189685 .

Accessed: 28/06/2014 07:56

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

«Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato della

California, Usa. Le parti convengono che le corti statali o fede rali della California siano il foro competente. Qualsiasi azione

legale riguardante il presente contratto sarà giudicata dalla Uni ted States District Court per il Distretto nord della California a S. José, California, o dalla Court Superior o Municipal Court di S. Clara».

Osservava la società ricorrente che l'azione promossa dalla IDT è relativa all'adempimento del suddetto contratto, che pre vede come luogo di adempimento delle obbligazioni la sede del la IDT in California, ed è stato concluso presso la sede della

IDT, in California. Per il disposto dell'art. 25 disp. prel. c.c., l'unica legge appli

cabile alla controversia è quella vigente nello Stato della Cali

fornia; legge che non prevede procedure corrispondenti a quella monitoria di cui agli art. 633 ss. c.p.c., né prevede facoltà di

deroga alla giurisdizione dello Stato della California. Secondo la ricorrente, per il combinato disposto degli art.

10 Cost., 16 disp. prel., 633 c.p.c., il giudice italiano è carente di giurisdizione, anche perché vi è un'assoluta improponibilità dell'azione da parte della IDT; in subordine, è carente di giuris dizione per l'accordo delle parti, che risulta da atto scritto ed è inserito in un contratto di vendita internazionale di cose mo bili. Al riguardo, la 1. 21 giugno 1971 n. 804, che recepisce la convenzione di Bruxelles del 1968, ha modificato l'art. 2 c.p.c., ed in base all'art. 17 è prevista la proroga convenzionale della

giurisdizione; norma che ha carattere generale ed ha abrogato le limitazioni dell'art. 2 c.p.c. anche in relazione al disposto dell'art. 10 Cost.

Conclude la ricorrente, chiedendo che questa corte dichiari che la controversia fra la IDT e la Microelit s.p.a., a seguito di ricorso per ingiunzione in data 9 gennaio 1992, non appartie ne alla giurisdizione del giudice italiano.

Il ricorso è infondato. Secondo le norme generali del codice di procedura civile, un difetto di giurisdizione, nelle cause nelle quali sia convenuta una persona fisica o giuridica italiana, con residenza o sede in Italia (quale è la s.p.a. Microelit), non è

neppure pensabile (da ultimo, sez. un. 1° luglio 1992, n. 8081, Foro it., Rep. 1992, voce Giurisdizione civile, n. 59, che ha

ribadito il pacifico principio secondo cui il cittadino italiano — o la persona giuridica italiana — possono sempre essere con

venuti davanti ai giudici italiani, anche se la controversia atten

ga all'esecuzione di un contratto stipulato all'estero). Nessuna delle argomentazioni contenute nel ricorso può mo

dificare tale affermazione.

La pattuizione contrattuale, secondo la quale le parti hanno

convenuto di devolvere al giudice ordinario statunitense indica

to nell'art. 18 del contratto le controversie suddette, poiché non rientra ictu oculi nell'ambito dei casi in cui l'art. 2 c.p.c. per mette la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, posto che la società Microelit ha sede in Italia, è affetta da nullità

(sez. un. 2981/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 15). È vero che, in talune convenzioni internazionali, è contenuta

una norma che deroga al citato art. 2 c.p.c. Per esempio, la 1. n. 804 del 1971 e successive modifiche, che ratifica la conven

zione di Bruxelles del 1968, all'art. 3 dispone testualmente la

inapplicabilità dell'art. 2 c.p.c. ed all'art. 17 prevede le proro ghe (o deroghe) convenzionali di competenza. Ma — come è ovvio — tale convenzione riguarda solo i cittdini degli Stati ade

renti, e cioè di quelli appartenenti alla Cee, fra cui non rientra no gli Stati uniti d'America. E la citata convenzione non può considerarsi norma di diritto internazionale generalmente rico

nosciuta, agli effetti dell'art. 10, 1° comma, Cost., come è pure ovvio.

La circostanza che il contratto de quo sia regolato dalla legge Usa non ha rilievo, ai fini della giurisdizione, perché può atte nere alla legge sostanziale applicabile, da parte del giudice che

ha giurisdizione. Il rilievo secondo cui non sarebbe ammesso un ricorso per

decreto ingiuntivo, alla stregua della legge Usa, contro la IDT, non ha la minima importanza. A parte il fatto che, a seguito

dell'opposizione, si è instaurato un giudizio di cognizione ordi nario, non deve aversi riguardo all'art. 16 disp. prel. c.c. che

attiene al trattamento dello straniero, ma all'art. 27, attinente

al processo che si svolge in Italia, con norme ovviamente obbli

gatorie per il cittadino italiano residente o la persona giuridica italiana con sede in Italia.

Concludendo, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

11 Foro Italiano — 1994.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 no vembre 1993, n. 11609; Pres. Bile, Est. M. De Luca, P.M.

Morozzo Della Rocca (conci, diff.); Miori (Aw. Gigli, Ro

sa) c. Università degli studi di Trento; Università degli studi di Trento c. Miori. Cassa Trib. Trento 14 febbraio 1990.

Istruzione pubblica — Università — Professori a contratto —

Incarico di insegnamento ufficiale — Rapporto di lavoro su bordinato a tempo determinato (Cost., art. 36; 1. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo deter

minato; 1. 21 febbraio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didatti

ca, art. 3, 6; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché

sperimentazione organizzativa e didattica, art. 25, 100). Istruzione pubblica — Università — Lettori di lingua straniera

— Controversia per il rinnovo del contratto — Giurisdizione ordinaria (L. 21 febbraio 1980 n. 28, art. 6; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 28).

Fra l'università e il professore a contratto incaricato di insegna mento ufficiale sussiste un rapporto di lavoro di diritto priva to, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previdenziale e alla giusta retribu

zione (in motivazione, si precisa che la giusta retribuzione non può essere automaticamente individuata in quella che com

pete ai professori di ruolo, ma costituisce oggetto di accerta mento e valutazione di fatto rientranti nella discrezionalità del giudice del merito e non censurabili in Cassazione). (1)

Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia promossa da lettore di lingua straniera nei con

fronti dell'università alfine di ottenere il rinnovo del contrat to di lettorato. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Tren

to, in funzione di giudice del lavoro, Sira Miori conveniva in

giudizio l'università degli studi di Trento, per sentire accertare il proprio diritto alla «giusta retribuzione» (ex art. 36 Cost.) — in dipendenza dell'esercizio delle «funzioni di professore uf

ficiale per l'insegnamento della lingua francese» (presso il cen

tro linguistico interfacoltà, nell'anno accademico 1980-1981, e

presso la facoltà di scienze, negli anni accademici 1981-1982, 1982-1983 e 1983-1984) — nonché il diritto al «rinnovo dell'in carico di insegnamento» per l'anno accademico 1984-1985 e per quelli successivi, a ciò premettendo:

— in qualità di «professore a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382), nei primi due anni accademici (1980-1981 e 1981-1982), e di «lettore» (ex art. 28 dello stesso d.p.r. 382/80), negli anni successivi (1982-1983, 1983-1984), aveva svolto, di

fatto, le funzioni di professore ufficiale della materia (che pote vano essere conferite ai professori a contratto, in via transito

ria, dalle università non statali e da quelle statali di nuova isti

(1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Con riferimento alla posizione del professore a contratto incaricato

di corsi integrativi di quelli ufficiali, cfr. Cass. 10 gennaio 1992, n. 176 e 16 aprile 1992, n. 4643, Foro it., 1992, I, 1152 e 2993, con note di richiami, nelle cui motivazioni si legge ritenersi «evidente che studio si di cosi alta qualificazione (siano liberi professionisti o dipendenti del lo Stato o di altre istituzioni) hanno raggiunto traguardi professionali tanto importanti, da non essere minimamente interessati ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato con l'università».

Relativamente al concetto di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni rese nell'ambito di rapporto contrattuale (dai lettori di lingua straniera) con l'università, cfr. Cass. 5 aprile 1993, n. 4088, id., 1994, I, 1117, con nota di richiami.

Sulla legittimità dell'esclusione dei professori universitari incaricati con contratto di diritto privato dalla terza tornata dei giudizi di idonei tà a professore associato, v. Corte cost. 29 ottobre 1992, n. 412, id., 1993, I, 27, con nota di richiami.

Per riferimenti in tema di professori universitari di ruolo, da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. I, 12 maggio 1993, n. 498, Tar Campania, sez.

II, ord. 2 dicembre 1993, n. 1283 e Tar Sicilia, ord. 29 novembre 1993, id., 1994, III, 124, con nota di richiami.

(2) Nel senso che la limitazione ad un anno, con possibilità di rinnovo, dei contratti di lavoro dei lettori universitari, è in contrasto con l'art. 48, n. 2, trattato Cee, cfr. Corte giust. 2 agosto 1993, cause C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Foro it., 1994, IV, 177, con nota di richiami.

In dottrina, sulle tematiche generali in punto di giurisdizione, cons. A. Proto Pisani, Appunti sulla giurisdizione, ibid., V, 14.

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2171 PARTE PRIMA 2172

timone, quale la libera università di Trento divenuta statale a

far tempo dall'anno 1982-1983: art. 6, 3° comma, 1. 21 feb

braio 1980 n. 28 e art. 100, 1° comma, lett. d, d.p.r. 382/80), ricevendo compensi affatto inadeguati;

— la propria domanda di rinnovo dell'incarico d'insegnamento

(mediante contratto ex art. 25 oppure 28 d.p.r. 382/80), per l'anno accademico 1984-1985, non era stata accolta.

Nel contraddittorio delle parti, il pretore adito rigettava la domanda — con sentenza del 15 gennaio 1986 — in base ai

rilievi essenziali seguenti: — «la prof. Miori dovrebbe essere considerata lavoratrice su

bordinata, perché svolgeva la sua attività in condizioni simili a quelle dei professori di ruolo»;

— tuttavia, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato

è, nella specie, espressamente escluso dalla legge (art. 25, 28

d.p.r. 382/80, applicabile anche alle università non statali, ai

sensi del successivo art. 25), a pena di nullità (art. 123 dello

stesso d.p.r. 382/80); — il compenso è determinato mediante contratto tra le parti,

che non può essere impugnato (neanche ai sensi dell'art. 36

Cost.). A seguito di gravame della sola Miori, il Tribunale di Trento

— con la sentenza ora denunciata — ne accoglieva parzialmen te la domanda, riconoscendole il diritto (ex art. 36 Cost.) al

trattamento economico previsto per i professori supplenti (di cui all'art. 114 d.p.r. 382/80) — in dipendenza del «rapporto di lavoro subordinato di diritto privato», intercorso tra le parti

(dall'anno accademico 1980-1981 all'anno accademico 1983-1984) — nonché alle «correlate prestazioni (. . .) di carattere previ denziale ed assistenziale», mentre dichiarava «improponibile per difetto di giurisdizione, la domanda tendente all'accertamento

del presunto diritto al rinnovo dell'incarico (. . .) relativamente

agli anni accademici successivi a quelli dianzi considerati».

Osservava, infatti, il giudice d'appello:

a) non è controverso che la Miori ha espletato attività didat

tica in qualità di «professore a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 382/80), nel primo biennio, e di «lettore» ex art. 28 d.p.r. me

desimo), nel secondo biennio;

b) dalla documentazione prodotta dalla stessa università (e,

segnatamente, dalla lettera del rettore al ministero della pubbli ca istruzione in data 20 ottobre 1982), tuttavia, «si evince chia

ramente che, per gli anni antecedenti all'anno accademico

1982-1983, talune facoltà, per le quali era previsto per gli stu

denti il superamento della prova di conoscenza di due lingue

straniere, erano sprovviste di corsi ufficiali (ovviamente di tali

lingue)»; c) ne risulta, pertanto, comprovato che la Miori, «nel primo

biennio, ha svolto l'insegnamento della lingua francese, senza che fossero stati istituiti i corsi ufficiali e nominati i relativi docenti, per cui tale mancanza è stata evidentemente supplita dal maggior impegno della stessa Miori»;

d) il che, peraltro, è avvenuto «legalmente» — con la conse

guenza che «non può dichiararsi intutelabile» (ai sensi dell'art.

123 d.p.r. 382/80, cit.) l'attività esercitata — in quanto era sta bilito (art. 116 dello stesso d.p.r.), in via transitoria, che si po tesse far ricorso a contratti di diritto privato a tempo determi

nato (ex art. 25 e 29), appunto, per l'attivazione degli «inse

gnanti vacanti»;

e) d'altro canto, «per disposizione di legge (art. 25 e 28 d.p.r.

citato) i rapporti in oggetto sorgono per contratto di diritto pri vato a tempo determinato»;

f) «trattasi di rapporti di lavoro a carattere subordinato, se

condo quanto asserito anche dalla Corte costituzionale (senten za 23 febbraio 1989, n. 55, Foro it., 1989, I, 597)»;

g) «da tutto ciò consegue l'operatività in favore della Miori

(. . .) del dettato dell'art. 36 Cost., stabilente il diritto, per il lavoratore subordinato, a retribuzione proporzionata alla quan tità e qualità del lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare

a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

h) pertanto, alla Miori — «che risulta avere goduto un trat

tamento sperequato, specie in occasione del lavoro prestato du

rante il primo biennio — compete, per l'intero quadriennio, un trattamento economico minimo quanto meno pari, per ana

logia di situazioni, a quello previsto (dall'art. 114 d.p.r. mede

simo) per i professori supplenti (metà dello stipendio lordo spet tante al professore associato), con conseguente obbligo di cor

responsione, ad opera della convenuta (università), degli eventuali

Il Foro Italiano — 1994.

importi differenziali (...) — con obbligo delle correlate presta zioni previdenziali ed assistenziali (vedi anche sentenza della Corte

di giustizia della Comunità europea 30 maggio 1989, in causa 33/88, id., 1989, IV, 162) — oltre indennizzo da svalutazione secondo indici Istat ed interessi legali».

0 «è peraltro improponibile, per difetto di giurisdizione, ver tendosi nel campo degli interessi legittimi e non dei diritti sog gettivi, la domanda della Miori, tendente a conseguire il rinno vo degli incarichi contrattuali».

Avverso la sentenza d'appello, Sira Miori e l'università degli studi di Trento hanno presentato separati ricorsi. La Miori, inol tre, ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto separatamente proposti contro

la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Con l'unico, complesso motivo del proprio ricorso (prin

cipale ratione temporis) — denunciando violazione e falsa ap

plicazione di norme di diritto (art. 25, 28, 114 d.p.r. 382/80; 1. 230/62) nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 1, 3, 5, c.p.c.) — Sira Miori censura la sentenza impugnata per avere

commisurato la propria «giusta retribuzione» (ex art. 36 Cost.) al trattamento economico del professore supplente, sebbene aves

se svolto «le funzioni del professore ufficiale come unica do

cente di lingua francese» e, comunque, fosse stabilito per legge

(art. 25 e 28 d.p.r. 382/80, cit.) lo specifico trattamento del

«professore a contratto» e del «lettore» e, per quest'ultimo,

risultasse, altresì' espressamente equiparato (dal verbale della riu

nione dei docenti del centro linguistico interfacoltà) alla retribu

zione iniziale del professore associato (cioè al medesimo stabili

to dal 5° comma del citato art. 28). Con lo stesso ricorso, si censura la sentenza impugnata —

anche laddove dichiara improponibile, per difetto di giurisdi zione, la domanda di accertamento del «diritto al rinnovo del

l'incarico» di insegnamento — in base al rilievo che il dedotto

rapporto di lavoro subordinato di diritto privato sarebbe a tem

po indeterminato per un duplice ordine di ragioni. Non ricorrerebbe, da un lato, alcuna delle ipotesi tassative

(di cui alla 1. 230/62) per l'apposizione del termine e, comun

que, questa non risulterebbe da atto scritto, non avendo la Miori

sottoscritto i contratti relativi agli ultimi due anni accademici

(1982-1983 e 1983-1984). Con l'unico, complesso motivo del proprio ricorso (inciden

tale ratione temporis) — denunciando violazione e falsa appli cazione di norme di diritto (art. 25, 28, 29, 114, 116, 123 d.p.r.

382/80) nonché vizio d motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — l'università degli studi di Trento censura la sentenza impu

gnata sotto profili diversi:

a) per avere qualificato rapporto di lavoro subordinato pri vato — con diritto al trattamento previdenziale ed assistenziale

relativo — il rapporto intercorso (negli anni accademici 1980-1981

e 1981-1982) tra l'università e la Miori, in qualità di «professo re a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 382/80, cit.), sebbene quel trattamento fosse espressamente escluso per tali contratti — an

corché fossero stipulati, in via transitoria, per attivare «inse

gnamenti vacanti» — e, peraltro, fosse comminata la nullità

(art. 123 dello stesso d.p.r.) «dell'assunzione di personale e del

l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della

già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto dal presente decreto»;

b) per avere riconosciuto alla Miori il diritto (ex art. 36 Cost.) ad un più elevato trattamento economico (commisurato a metà

dello stipendio del professore associato) — per l'intero quadrien nio — sebbene le prestazioni del «professore a contratto» (ex art.

25 d.p.r. 382/80) siano di natura autonoma, ancorché rese per at

tivare «insegnamenti vacanti» (ex art. 116 dello stesso d.p.r.);

c) comunque la Miori non ha svolto «l'insegnamento di una cattedra vacante», in quanto ne esulava la prescritta autorizza

zione ministeriale (di cui al citato art. 116) e, comunque, ha

prestato la propria collaborazione «al di fuori degli insegna menti ufficiali delle singole facoltà»;

d) in ogni caso, erroneamente è stato applicato il principio costituzionale di «proporzionalità» e «sufficienza» della retri buzione (art. 36 Cost.), in quanto, da un lato, emergono profili di difetto di giurisdizione — essendo la determinazione dei com

pensi per i «professori a contratto» (ex art. 28 d.p.r. 382/80), condizionata dalla ripartizione dei finanziamenti relativi tra le

diverse università (e, quindi, da una «attività di organizzazio

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne amministrativa») — e, dall'altro, la Miori ha svolto soltanto

«mere esercitazioni di lingua», non equiparabili alle «funzioni» del professore (ordinario, associato o a contratto) di «insegna

mento ufficiale»;

e) comunque, l'art. 36 Cost, è applicabile soltanto ai rappor ti di lavoro subordinato, né può prescindere dalla considerazio

ne che — lungi dal dedicarsi, in via esclusiva, al dedotto rap porto — la Miori era insegnante di ruolo presso le scuole medie

superiori e percepiva la retribuzione relativa;

J) peraltro, non esiste, nel nostro ordinamento, il principio di parità di trattamento e questo, comunque, non può esser

applicato in difetto della equivalenza tra mansioni; g) le argomentazioni suesposte valgono anche per i rapporti

di «lettorato» (ex art. 28 d.p.r. 382/80, cit.) — intercorsi tra le parti nell'ultimo biennio (anni accademici 1982-1983 e 1983-1984) — ma per tali rapporti spetta, tuttavia, il trattamen

to previdenziale ed assistenziale.

All'esito dell'esame congiunto — suggerito dalla connessione

reciproca — il ricorso (principale ratione temporis) di Sira Mio ri risulta fondato — per quanto di ragione — mentre va inte

gralmente rigettato — perché infondato il ricorso (incidentale

ratione temporis) dell'università degli studi di Trento. 3. - Sono distinti dal personale docente di ruolo (professori

ordinari, straordinari, associati e ricercatori), ma possono esse

re chiamati, tuttavia, a cooperare alle attività universitarie —

secondo uno dei principi, direttivi della legge-delega (art. 3 1. 21 febbraio 1980 n. 28, recante, appunto, la delega al governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia

di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didatti

ca) — «studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo deter

minato, ai sensi del successivo art. 6».

La disposizione richiamata (art. 6) della stessa legge-delega,

poi, precisa che quel contratto a tempo determinato è «di dirit

to privato» e può essere stipulato — in conformità della disci

plina rispettiva, contestualmente delineata — sia «per l'attiva

zione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nella facol tà, al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche

di tipo specialistico provenienti dal mondo extra-universitario

ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualifica

zione scientifica o professionale» (1° comma ss.), sia per «assu

mere (. . .) lettori di madre lingua straniera» (7° comma ss.).

In coerenza con la legge delega (1. 28/80, art. 3, 6), il decreto

delegato (d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382) ribadisce la previsione del contratto «di diritto privato» e «a tempo determinato» —

e ne detta, contestualmente, la disciplina rispettiva — sia per

la «nomina di professori a contratto» (art. 25) che per l'«assun

zione di lettori» (art. 28). Non ne risulta, tuttavia, l'esplicita qualificazione giuridica (co

me subordinato oppure autonomo) del rapporto di lavoro costi

tuito mediante tali contratti.

Né suggestioni univoche possono ricavarsi — in tale prospet

tiva — dal tenore letterale di qualche espressione usata (quale,

appunto, «assunzione») oppure della ratio legis (sul punto, ve

di, per tutte, Cass., sez. lav., 176/92, id., 1992,1, 1152; 4643/92,

ibid., 2993, anche in motivazione con riferimento ad entrambi

i contratti; sez. un. 3057/93, id., Mass., 310, ed altre, con rife

rimento al rapporto di lettorato). 4. - È ben vero, infatti, che il termine «assunzione» — nel

linguaggio legislativo — viene impiegato, almeno di regola, con

riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

E viene considerato tale — dalla giurisprudenza costante non

solo di questa corte (vedi, per tutte, sez. un. 1586/91, id., Rep.

1991, voce Istruzione pubblica, n. 494; 2990/91, ibid., n. 495;

3562/91, id., 1991, I, 1768; 3564/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 500; 665/92, id., 1992,1, 1152; 667/92, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 498; 639/93, id., Mass., 56; 3057/93, cit.; 3575/93, ibid., 350; sez. lav. 6401/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 501; 176/92, cit.; 3699/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 499; 4643/92, cit.; 5386/92, id., Rep. 1992, voce Cassazione civile, n. 51; 12032/92, ibid., voce Comunità europee, n. 362) ma anche dalla Corte

costituzionale (vedine la sentenza 55/89, id., 1989,1, 2408; non

ché in motivazione, 39/89, ibid., 598) e della Corte di giustizia delle Comunità europee (vedine la sentenza 30 maggio 1989,

causa 33/88, id., 1990, IV, 162; sulla «efficacia giuridica» delle sentenze della Corte di giustizia nel nostro ordinamento, vedi,

per tutte, Corte cost. 113/85, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rap

porto), n. 1465; 168/91, id., Rep. 1991, voce Sicilia, nn. 106-108;

li Foro Italiano — 1994.

285/93, id., 1993,1, 2393) — proprio il rapporto di «lettorato» con riferimento al quale detta espressione («assunzione», ap

punto) viene impiegata sia dalla legge delega (art. 6, 7° comma,

1. 28/80) che dal decreto delegato (art. 28 d.p.r. 382/80). La stessa espressione, tuttavia, viene usata dalla legge-delega

(art. 3) — laddove fa cenno, appunto, a «studiosi ed esperti assunti (...) ai sensi del successivo art. 6» — con riferimento sia ai «professori a contratto» sia ai «lettori» (che sono con

giuntamente contemplati, appunto, dal citato art. 6). Né può essere, comunque, assegnata funzione discriminante

— ai fini della qualificazione (come subordinato oppure auto

nomo) del rapporto di lavoro dei «professori a contratto» e

dei «lettori» — esclusivamente all'uso (peraltro non univoco)

della espressione in esame.

Tanto più ove si consideri che la conclusione — che da tale

espressione potrebbe ricavarsi — non pare imposta, tuttavia,

neanche dalla ratio legis. 5. - È bene vero, infatti, che il riordinamento della docenza

universitaria (di cui alla legge-delega 28/80 e al decreto delegato 382/80) è volto, essenzialmente, a fondarne il «nuovo assetto»

su personale di ruolo (professori ordinari, straordinari, associa

ti e ricercatori, appunto) — assunto mediante concorso — con

esclusione degli incarichi di insegnamento (arg. ex art. 3 1. 382/80, cit.).

Siffatta ratio, tuttavia, non è incompatibile — per espressa

previsione delle stesse fonti — con il contratto a tempo determi

nato e di diritto privato, stipulato con «professori a contratto»,

appunto, e «lettori» di lingue straniere.

Né postula la natura autonoma dei rapporti di lavoro, costi

tuiti mediante tali contratti.

Ad evitarne commistioni non volute — con il personale di

ruolo — è sufficiente, infatti, la loro natura privatistica ed a

tempo determinato nonché la circostanza che — almeno di re

gola (vedi infra) — non hanno per oggetto «insegnamenti uf

ficiali». 6. - D'altro canto, «non sarebbe comunque consentito al legis

latore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro

subordinato a rapporti che abbiano tale natura, ove da ciò deri

vi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordina mento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti

dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato» (cosi,

testualmente, Corte cost. 121/93, id., 1993, I, 2432). Né va trascurato che — fra tali «principi, garanzie e diritti»

di fonte costituzionale — risulta esplicitamente incluso (dalla

stessa Corte cost. 121/93), proprio quello invocato nel presente

giudizio (di cui all'art. 36, 1° comma, Cost, appunto), che ga

rantisce, appunto, non solo la retribuzione «proporzionata» e

«sufficiente» (nella fattispecie considerata dalla Corte costitu

zionale, l'indennità di licenziamento, avente natura retributiva),

ma anche il trattamento di previdenza e di quiescenza.

Peraltro, l'inderogabilità della «copertura previdenziale» —

da parte di qualsiasi fonte dell'ordinamento nazionale (vedi Corte

cost. 170/84, id., Rep. 1984, voce Comunità europee, n. 143,

e successive conformi) — risulta garantita (quantomeno) ai «let

tori» anche dall'ordinamento comunitario (vedi Corte giust. 30

maggio 1989, causa 33/88, cit.). Pertanto il prospettato silenzio del legislatore (1. 28/80, d.p.r.

382/80) — circa la qualificazione giuridica (come subordinato

o come autonomo) del rapporto di lavoro di «professori a con

tratto» e «lettori» — sembra rispondere, quantomeno, al crite

rio ermeneutico della c.d. interpretazione adeguatrice, che —

tra più significati possibili di una disposizione di legge — impo

ne di accordare preferenza a quella che risulti conforme alla

Costituzione, appunto, nonché all'ordinamento comunitario (vedi

Corte cost. 170/84, 113/85, cit., ed altre).

La qualificazione prospettata ne risulta, infatti, affidata alle

concrete modalità della prestazione lavorativa e non già ad astrat

te previsioni di legge. Ciò non esclude, tuttavia, che la stessa qualificazione giuridi

ca possa — quantomeno in via tendenziale — ricavarsi dalla

disciplina legale di ciascun «tipo contrattuale».

La conclusione proposta tanto più si impone, ove si consideri

la «nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque

effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione» — che

viene comminata (art. 123 d.p.r. 382/80) per l'«assunzione di

personale» (intesa, ancora una volta, in senso ampio, compren

sivo, cioè, di lavoro subordinato ed autonomo) — ove non sia

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2175 PARTE PRIMA 2176

riconducibile ad alcuna delle «tipologie» previste o, altrimenti, violi la «già vigente legislazione universitaria» oppure lo stesso

decreto delegato (d.p.r. 382/80, appunto). 7. - Sulla disciplina del «tipo contrattuale» (art. 6, 7° com

ma, ss. 1. 28/80; 28 d.p.r. 382/80), infatti, sembra sposare, es

senzialmente, la qualificazione — come rapporto di lavoro su

bordinato, appunto — che, per quanto si è detto, viene diffusa

mente attribuita al «rapporto di lettorato».

La subordinazione, infatti, sembra meglio conciliarsi, almeno di regola, con le prestazioni lavorative dei «lettori», che — pur essendo determinate (in uno col corrispettivo) dal consiglio di

amministrazione dell'università (art. 28, penuntimo comma,

d.p.r. 382/80) — rispondono, tuttavia, ad «effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue» (1° comma dello stesso art. 28) e risultano, perciò, correlate

con l'«insegnamento ufficiale» delle lingue e, di regola, coordi

nate dal professore di ruolo preposto a tale insegnamento. Ciò non esclude, tuttavia, che — in dipendenza delle modali

tà di prestazione delle proprie mansioni — il «lettore» di lingue straniere possa, nel caso concreto, essere qualificato lavoratore

autonomo (vedi, per tutte, sez. un., 3057/93, sez. lav. 176/92,

4643/92, cit.). Il problema non si pone nella specie. Il «rapporto del lettora

to» — intercorso tra le parti nell'ultimo biennio (anni accade

mici 1982-1983 e 1983-1984) — è stato dal tribunale quantifica to lavoro subordinato, con statuizione che non è stata investita

dal ricorso per cassazione.

Resta, tuttavia, il problema ulteriore, concernente «qualità» e «quantità» del lavoro prestato — quale «lettore», appunto — al fine della determinazione della «giusta retribuzione» (art.

36, 1° comma, cit.). 8. - La subordinazione, invece, mal si concilia — almeno di

regola — con il «tipo contrattuale» di cui agli art. 6, 1° com

ma, 1. 28/80 e 25 d.p.r. 382/80. Ne forma oggetto, da un lato, «l'attivazione di corsi integrati

di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà — al fine di acquisire significative esperienze teorico pratiche di tipo specialistico pro venienti dal mondo extra-universitario ovvero risultati di parti colari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica profes sionale — e va stipulato, dall'altro, con «studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica o professionale», che non siano

docenti nelle università italiane.

L'oggetto del contratto, quindi, e lo stesso «social-tipo» del

professore a contratto sembrano comportarne — almeno di re

gola — la qualificazione giuridica come rapporti di lavoro au

tonomo. E con essa, infatti, sembra conciliarsi la contestuale

disposizione (art. 28, 8° comma, d.p.r. 382/80), che nega —

per lo stesso rapporto — qualsiasi «copertura» previdenziale ed assistenziale (solo in parte surrogata dalla «copertura assicu

rativa privata contro gli infortuni»). Ciò non esclude, tuttavia, che — in dipendenza delle concrete

modalità della prestazione lavorativa — il «professore a con tratto» possa, sia pure in via eccezionale, essere qualificato la

voratore subordinato (vedi, per tutte, Cass. 176/92, 4643/92, cit., anche in motivazione).

È tale, ad esempio, il caso — che sembra ricorrere nella spe cie — del professore a contratto, appunto, incaricato di un «in

segnamento ufficiale».

9. - Trattasi, invero, di caso affatto eccezionale.

Di esso ricorre nella specie, tuttavia, almeno uno dei presup posti, che ne sono, alternativamente, previsti (dalla 1. 28/80 e

dal d.p.r. 382/80). L'università di Trento, infatti, è stata — per l'intero periodo

che qui interessa (anni accademici 1980-1981 e 1981-1982) — una «libera università» (sul punto, vedi, per tutte, sez. un.

1547/93, id., Mass., 164, e giurisprudenza conforme ivi citata). Ora sono, proprio, le università non statali che possono affi

dare ai professori a contratto — sia pure in via transitoria (nel

primo quinquennio, appunto, di applicazione della stessa legge) — anche «insegnamenti ufficiali» (art. 6, 3° comma, 1. 28/80).

Analogo potere, tuttavia, risulta conferito — sia pure previo nulla-osta ministeriale — per l'attivazione di «insegnamenti ne

cessari», in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione (art.

100, 1° comma, lett. d, d.p.r. 382/80), nonché per l'attivazione

di «insegnamenti vacanti», in attesa della prima tornata dei giu dizi di idoneità per professore associato (art. 116 d.p.r. 382/80).

10. - Né può essere, fondatamente, negato che — (quantome

II Foro Italiano — 1994.

no) ove sia incaricato, appunto, di un «insegnamento ufficiale» — il professore a contratto debba essere qualificato lavoratore

subordinato.

Oggetto e modalità della sua prestazione lavorativa, infatti,

non si discostano sostanzialmente — (quantomeno) nella ipotesi

prospettata — da quelli del professore di ruolo (ordinario, straor

dinario, associato), preposto — come di regola — a quello stes

so «insegnamento ufficiale».

Ne risulta, quindi, comune la natura subordinata del rappor to di lavoro con l'università.

La comune natura subordinata del rapporto di lavoro, tutta

via, non comporta — neanche nell'ipotesi considerata — la per fetta parificazione (non voluta, per quanto si è detto, dal «rior

dinamento della docenza universitaria») tra professore ordina

rio e professore a contratto.

Questi è legato, infatti, all'università da contratto, che — per

espressa previsione di legge (art. 6 1. 28/80, 25 d.p.r. 382/80), non soggetta sul punto a limiti costituzionali (v. Corte cost.

121/93, cit.) — è «di diritto privato» ed «a tempo determina to». E tale resta anche in detta ipotesi.

Il professore di ruolo, invece, è legato all'università da rap

porto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Parimenti diverse sono le procedure selettive — che, solo per i professori di ruolo, sono infatti di tipo concorsuale — nonché

attribuzioni e prerogative, che risultino riservate ai professori di ruolo e, talora, soltanto a quelli di «prima fascia» (vedi, ad es., art. 12 e 16 d.p.r. 382/80).

Anche nell'ipotesi prospettata, quindi, ne risulta una diversa

«qualità» (se non anche «quantità») di lavoro (ex art. 36, 1°

comma, Cost.) tra professori a contratto e professori di ruolo.

11. - Risulta, peraltro, definitivamente accertato — nel pre sente giudizio — che le dedotte prestazioni lavorative — (an

che) nel periodo in contestazione (anni accademici 1980-1981

e 1981-1982, appunto) — sono riconducibili allo specifico «tipo (o sottotipo) contrattuale» del professore a contratto incaricato

di un «insegnamento ufficiale».

Sin dalla sentenza pretorile, infatti, risulta che «la prof. Mio

ri dovrebbe essere considerata lavoratrice subordinata, perché

svolgeva la sua attività in condizioni simili a quelli del professo re di ruolo».

Viene confermata, cosi, la deduzione della stessa Miori —

nel ricorso introduttivo al Pretore di Trento — della propria abilitazione ad un «insegnamento ufficiale» (ai sensi dell'art. 6 1. 28/80, appunto).

Né il riferito accertamento di fatto pare contraddetto (o, co

munque, scalfito) dalla negazione contestuale della qualificazio ne giuridica prospettata (di lavoro subordinato, appunto) al de

dotto rapporto.

Supponendo, anzi, quell'accertamento di fatto, la negazione della qualificazione corrispondente — da parte del pretore —

riposa, esclusivamente, sulla ragione — di mero diritto — che

quella qualificazione non sarebbe consentita dall'ordinamento.

Peraltro, lo stesso accertamento di fatto non è stato investito

dall'appello (proposto, sia detto per inciso, dalla sola lavoratrice). La concreta fattispecie, dedotta in giudizio, risulta quindi ac

certata — con autorità di giudicato — fin dalla sentenza di pri mo grado.

E pare riconducibile — per quanto si è detto — al «tipo (o sotto tipo) contrattuale» prospettato (del professore a contrat

to, appunto, adibito ad «insegnamento ufficiale»). La natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro (anche

nel periodo in contestazione) — che il tribunale ha, di conse

guenza, correttamente accertato (per quanto si è detto) — non

merita, quindi, le censure che vengono mosse, sul punto, dal

l'università ricorrente.

Parimenti infondate, tuttavia, sono le censure di entrambe le parti, che investono — sotto profili diversi — le implicazioni della prospettata qualificazione giuridica del dedotto rapporto di lavoro.

12. - La natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro,

infatti, comporta — in forza di inderogabili principi costituzio nali (vedi Corte cost. 121/93, cit.) — non solo il diritto alla «giusta retribuzione», ma anche alla «copertura» previdenziale ed assistenziale (che, peraltro, risulta garantita, altresì', dall'or

dinamento comunitario: vedi Corte giust. 30 maggio 1989, cau

sa 33/88, cit.). Né sembra disporre, in senso contrario, la disciplina specifica

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della soggetta materia (1. 28/80, d.p.r. 582/80) — quantomeno all'esito dell'interpretazione adeguatrice — dispensando, perciò, dalla proposizione della relativa questione di legittimità costitu zionale (vedi Corte cost. 121/93, cit.).

Infatti, la determinazione contrattuale del compenso (per pro fessore a contratto e lettore) non ne preclude — ove si tratti, come nella specie, di rapporto di lavoro subordinato — lo scru

tinio circa la «adeguatezza» (ex art. 36 Cost.) e, all'esito, la

(eventuale) determinazione della «giusta retribuzione» (vedi, per tutte, Cass. 176/92, cit., con riferimento al rapporto di lettorato).

Non ne risulta, tuttavia, investito il provvedimento ministe

riale, che determina — e ripartisce tra le diverse università —

il finanziamento destinato alla «nomina di professori a contrat

to», appunto, ed alla «assunzione di lettori» (1° comma del l'art. 25 e dell'art. 28 d.p.r. 382/80).

Risulta, invece, previsto espressamente per i professori a con

tratto (art. 25, 8° comma, d.p.r. 382/80) — a differenza dei

lettori — che «i contratti (. . .) non danno luogo a trattamento

assistenziale e previdenziale, (ma) l'università provvede alla co

pertura assicurativa privata contro gli infortuni».

Tuttavia, la disposizione specifica (art. 6, 3° comma, 1. 28/80) — concernente i professori a contratto che siano adibiti, come

nella specie, ad «insegnamenti ufficiali» — tace circa la «coper tura» previdenziale ed assistenziale relativa.

Né il rinvio della disposizione stessa (art. 6, 3° comma, 1. 28/80, appunto) — alla disciplina generale, in tema di professo ri a contratto (art. 25 d.p.r. 382/80) — ne estende tutte le di

sposizioni, a prescindere da qualsiasi scrutinio di compatibilità con lo specifico «tipo (o sottotipo) contrattuale».

Infatti, non può essere estesa — per l'evidente incompatibili tà — la disposizione concernente l'oggetto del contratto.

Questo riguarda, infatti, «corsi integrativi» — nel tipo con trattuale di carattere generale (di cui all'art. 25 d.p.r. 382/80,

appunto) — mentre riguarda un «insegnamento ufficiale» nel

«sottotipo» (di cui all'art. 6, 3° comma, 1. 28/80). Alla medesima conclusione, tuttavia, sembra doversi perveni

re, quantomeno, con riferimento alle disposizioni che risultino,

comunque, correlate con l'oggetto del contratto.

Tra queste va annoverata, appunto, la disposizione (art. 28,

8° comma, d.p.r. 382/80, cit.), che nega qualsiasi «copertura» assistenziale e previdenziale.

Essa risulta correlata, infatti, con la natura autonoma, che — in dipendenza, appunto, dell'oggetto del contratto («corsi

integrativi») — connota, almeno di regola, il rapporto di lavoro

del professore a contratto (di cui all'art. 28 d.p.r. 382/80: vedi

Cass. 176/92, 4643/92, cit., anche in motivazione). Mal si concilia, invece, con la natura subordinata, che —

parimenti in dipendenza del diverso oggetto del contratto («in

segnamenti ufficiali», appunto) — connota il rapporto di lavo

ro del professore a contratto che sia adibito, come nella specie, ad «insegnamenti ufficiali».

A tale «tipo (o sottotipo) contrattuale», quindi, non va estesa — perché incompatibile — la disposizione (art. 28, 8° comma,

d.p.r. 382/80), che nega qualsiasi «copertura» previdenziale ed

assistenziale.

La conclusione raggiunta, peraltro, pare l'unica — che con

senta di dare, alla disciplina della soggetta materia, un signifi cato conforme ai principi costituzionali (vedi Corte cost. 121/93,

cit.) — e, come tale, va preferita, quantomeno, in base al crite

rio ermeneutico della c.d. «interpretazione adeguatrice».

Pertanto, la sentenza impugnata — laddove riconosce il dirit

to di Sira Miori alla «giusta retribuzione» ed alla «copertura»

(assistenziale e previdenziale), in dipendenza del devolto rap

porto di lavoro subordinato (in qualità di professore a contrat

to, prima, e di lettore, poi) — non merita le censure che le

vengono mosse, (anche) sul punto, dall'università ricorrente.

Parimenti infondate, tuttavia, sono le censure della Miori,

che investono la quantificazione della «giusta retribuzione». 13. - La determinazione della «giusta retribuzione» — effet

tuata dal giudice di merito, nel rispetto dei principi imposti dal la Costituzione (art. 36, 1° comma) e con motivazione adeguata

circa gli elementi in concreto (scelti ed) impiegati — si risolve in accertamento e valutazione di fatto, che non è censurabile

in sede di legittimità — secondo la giurisprudenza costante di

questa corte (vedine, per tutte, le sentenze 4200/92, id., Rep.

1992, voce Lavoro (rapporto), n. 770; 997/90, id., Rep. 1990,

voce cit., n. 1043; 1318/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1173;

li Foro Italiano — 1994.

4586/87, id., Rep. 1987, voce cit., n. 682; 2791/87, id., Rep. 1988, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 423; 7772/86,

id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1243; 4787/86, ibid., n. 1225; 3842/86, ibid., n. 1228; 2193/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 591) — neanche sotto il profilo del mancato ricorso

a parametri diversi da quelli impiegati (ivi compresa la discipli na, legale o contrattuale, di rapporti di lavoro analoghi), in

quanto rientra nel potere discrezionale di detto giudice la stessa

scelta degli elementi che pone a base (del proprio convincimen

to e) della propria determinazione.

Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impu gnata — che ha commisurato, motivatamente, la «giusta retri

buzione» della Miori (in dipendenza dell'abilitazione ad «inse

gnamento ufficiale», appunto) al trattamento economico del pro

fessore «supplente» (di cui all'art. 114 d.p.r. 382/80) — non pare censurabile in sede di legittimità.

Infatti, risulta previsto espressamente — e commisurato al

«livello definito» — soltanto il trattamento economico massimo

dei lettori (art. 28, ultimo comma, d.p.r. 382/80). Peraltro, neanche Padibizione ad un «insegnamento ufficia

le» comporta — per quanto si è detto — la parificazione tra

professore a contratto (o lettore), da un lato, e professore ordi

nario, dall'altro.

Affatto diversa — anche nell'ipotesi prospettata — è, infatti

la «qualità» (se non anche la «quantità») del lavoro rispettivo

(rendendo, di conseguenza, superfluo il rilievo che non esiste,

nel nostro, ordinamento, un principio generale ed inderogabile di parità di trattamento nel rapporto di lavoro: sul punto vedi

tuttavia, sez. un. 6030/92, cit.). Nel difetto — che ne risulta — di un parametro inderogabile,

non pare, quindi, censurabile — in sede di legittimità — la mo tivata scelta del tribunale di commisurare la «giusta retribuzio

ne» (ex art. 36 Cost.) — spettante (al professore a contratto

ed al lettore), in dipendenza dell'adibizione ad un «insegnamen to ufficiale» — al trattamento economico previsto per il «pro fessore supplente» (art. 114 d.p.r. 382/80).

Va rigettata, pertanto, la censura proposta — sul punto —

dalla ricorrente Miori.

14. - Fondato è, invece, il ricorso della stessa Miori, laddove

censura la pronuncia di «improponibilità» — per asserito difet

to di giurisdizione del giudice ordinario — della propria do manda di «rinnovo» del contratto di «lettorato».

Quale che sia la causa petendi sottesa alla domanda (che pare

diversamente prospettata nell'atto introduttivo del giudizio e nel

ricorso per cassazione) — ed a prescindere dalla sua fondatezza — è certo, tuttavia, che la dedotta posizione giuridica soggetti va — in quanto inerisce alla fase preliminare di un contratto

di lavoro «di diritto privato» (senza interferire, peraltro, su prov vedimenti generali di organizzazione dell'amministrazione pub blica interessata) — non solo esula dalla giurisdizione esclusiva, in materia di pubblico impiego, ma non sembra configurare nean

che un interesse legittimo, come tale, devoluto alla giurisdizione

generale di legittimità del giudice amministrativo. Rientra, inve ce, nella giurisdizione generale del giudice ordinario (vedi, con riferimento a fattispecie identiche a quella dedotta nel presente

giudizio, sez. un. 639/93, 3575/93). 15. - Previa riunione, pertanto, va integralmente rigettato il

ricorso (incidentale, ratione temporis) dell'università degli studi

di Trento e — in accoglimento del ricorso (principale, ratione

temporis) di Sira Miori, per quanto di ragione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario — sulla domanda di «rin novo» del contratto di «lettorato» e, per l'effetto, cassata la

sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice d'appello, desi

gnato in dispositivo, perché provveda al riesame della contro

versia.

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