sezioni unite civili; sentenza 24 novembre 1993, n. 11609; Pres. Bile, Est. M. De Luca, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Miori (Avv. Gigli, Rosa) c. Università degli studi di Trento;Università degli studi di Trento c. Miori. Cassa Trib. Trento 14 febbraio 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 2169/2170-2177/2178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189685 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
«Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato della
California, Usa. Le parti convengono che le corti statali o fede rali della California siano il foro competente. Qualsiasi azione
legale riguardante il presente contratto sarà giudicata dalla Uni ted States District Court per il Distretto nord della California a S. José, California, o dalla Court Superior o Municipal Court di S. Clara».
Osservava la società ricorrente che l'azione promossa dalla IDT è relativa all'adempimento del suddetto contratto, che pre vede come luogo di adempimento delle obbligazioni la sede del la IDT in California, ed è stato concluso presso la sede della
IDT, in California. Per il disposto dell'art. 25 disp. prel. c.c., l'unica legge appli
cabile alla controversia è quella vigente nello Stato della Cali
fornia; legge che non prevede procedure corrispondenti a quella monitoria di cui agli art. 633 ss. c.p.c., né prevede facoltà di
deroga alla giurisdizione dello Stato della California. Secondo la ricorrente, per il combinato disposto degli art.
10 Cost., 16 disp. prel., 633 c.p.c., il giudice italiano è carente di giurisdizione, anche perché vi è un'assoluta improponibilità dell'azione da parte della IDT; in subordine, è carente di giuris dizione per l'accordo delle parti, che risulta da atto scritto ed è inserito in un contratto di vendita internazionale di cose mo bili. Al riguardo, la 1. 21 giugno 1971 n. 804, che recepisce la convenzione di Bruxelles del 1968, ha modificato l'art. 2 c.p.c., ed in base all'art. 17 è prevista la proroga convenzionale della
giurisdizione; norma che ha carattere generale ed ha abrogato le limitazioni dell'art. 2 c.p.c. anche in relazione al disposto dell'art. 10 Cost.
Conclude la ricorrente, chiedendo che questa corte dichiari che la controversia fra la IDT e la Microelit s.p.a., a seguito di ricorso per ingiunzione in data 9 gennaio 1992, non appartie ne alla giurisdizione del giudice italiano.
Il ricorso è infondato. Secondo le norme generali del codice di procedura civile, un difetto di giurisdizione, nelle cause nelle quali sia convenuta una persona fisica o giuridica italiana, con residenza o sede in Italia (quale è la s.p.a. Microelit), non è
neppure pensabile (da ultimo, sez. un. 1° luglio 1992, n. 8081, Foro it., Rep. 1992, voce Giurisdizione civile, n. 59, che ha
ribadito il pacifico principio secondo cui il cittadino italiano — o la persona giuridica italiana — possono sempre essere con
venuti davanti ai giudici italiani, anche se la controversia atten
ga all'esecuzione di un contratto stipulato all'estero). Nessuna delle argomentazioni contenute nel ricorso può mo
dificare tale affermazione.
La pattuizione contrattuale, secondo la quale le parti hanno
convenuto di devolvere al giudice ordinario statunitense indica
to nell'art. 18 del contratto le controversie suddette, poiché non rientra ictu oculi nell'ambito dei casi in cui l'art. 2 c.p.c. per mette la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, posto che la società Microelit ha sede in Italia, è affetta da nullità
(sez. un. 2981/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 15). È vero che, in talune convenzioni internazionali, è contenuta
una norma che deroga al citato art. 2 c.p.c. Per esempio, la 1. n. 804 del 1971 e successive modifiche, che ratifica la conven
zione di Bruxelles del 1968, all'art. 3 dispone testualmente la
inapplicabilità dell'art. 2 c.p.c. ed all'art. 17 prevede le proro ghe (o deroghe) convenzionali di competenza. Ma — come è ovvio — tale convenzione riguarda solo i cittdini degli Stati ade
renti, e cioè di quelli appartenenti alla Cee, fra cui non rientra no gli Stati uniti d'America. E la citata convenzione non può considerarsi norma di diritto internazionale generalmente rico
nosciuta, agli effetti dell'art. 10, 1° comma, Cost., come è pure ovvio.
La circostanza che il contratto de quo sia regolato dalla legge Usa non ha rilievo, ai fini della giurisdizione, perché può atte nere alla legge sostanziale applicabile, da parte del giudice che
ha giurisdizione. Il rilievo secondo cui non sarebbe ammesso un ricorso per
decreto ingiuntivo, alla stregua della legge Usa, contro la IDT, non ha la minima importanza. A parte il fatto che, a seguito
dell'opposizione, si è instaurato un giudizio di cognizione ordi nario, non deve aversi riguardo all'art. 16 disp. prel. c.c. che
attiene al trattamento dello straniero, ma all'art. 27, attinente
al processo che si svolge in Italia, con norme ovviamente obbli
gatorie per il cittadino italiano residente o la persona giuridica italiana con sede in Italia.
Concludendo, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.
11 Foro Italiano — 1994.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 no vembre 1993, n. 11609; Pres. Bile, Est. M. De Luca, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, diff.); Miori (Aw. Gigli, Ro
sa) c. Università degli studi di Trento; Università degli studi di Trento c. Miori. Cassa Trib. Trento 14 febbraio 1990.
Istruzione pubblica — Università — Professori a contratto —
Incarico di insegnamento ufficiale — Rapporto di lavoro su bordinato a tempo determinato (Cost., art. 36; 1. 18 aprile 1962 n. 230, disciplina del contratto di lavoro a tempo deter
minato; 1. 21 febbraio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didatti
ca, art. 3, 6; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché
sperimentazione organizzativa e didattica, art. 25, 100). Istruzione pubblica — Università — Lettori di lingua straniera
— Controversia per il rinnovo del contratto — Giurisdizione ordinaria (L. 21 febbraio 1980 n. 28, art. 6; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, art. 28).
Fra l'università e il professore a contratto incaricato di insegna mento ufficiale sussiste un rapporto di lavoro di diritto priva to, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previdenziale e alla giusta retribu
zione (in motivazione, si precisa che la giusta retribuzione non può essere automaticamente individuata in quella che com
pete ai professori di ruolo, ma costituisce oggetto di accerta mento e valutazione di fatto rientranti nella discrezionalità del giudice del merito e non censurabili in Cassazione). (1)
Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia promossa da lettore di lingua straniera nei con
fronti dell'università alfine di ottenere il rinnovo del contrat to di lettorato. (2)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Tren
to, in funzione di giudice del lavoro, Sira Miori conveniva in
giudizio l'università degli studi di Trento, per sentire accertare il proprio diritto alla «giusta retribuzione» (ex art. 36 Cost.) — in dipendenza dell'esercizio delle «funzioni di professore uf
ficiale per l'insegnamento della lingua francese» (presso il cen
tro linguistico interfacoltà, nell'anno accademico 1980-1981, e
presso la facoltà di scienze, negli anni accademici 1981-1982, 1982-1983 e 1983-1984) — nonché il diritto al «rinnovo dell'in carico di insegnamento» per l'anno accademico 1984-1985 e per quelli successivi, a ciò premettendo:
— in qualità di «professore a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382), nei primi due anni accademici (1980-1981 e 1981-1982), e di «lettore» (ex art. 28 dello stesso d.p.r. 382/80), negli anni successivi (1982-1983, 1983-1984), aveva svolto, di
fatto, le funzioni di professore ufficiale della materia (che pote vano essere conferite ai professori a contratto, in via transito
ria, dalle università non statali e da quelle statali di nuova isti
(1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Con riferimento alla posizione del professore a contratto incaricato
di corsi integrativi di quelli ufficiali, cfr. Cass. 10 gennaio 1992, n. 176 e 16 aprile 1992, n. 4643, Foro it., 1992, I, 1152 e 2993, con note di richiami, nelle cui motivazioni si legge ritenersi «evidente che studio si di cosi alta qualificazione (siano liberi professionisti o dipendenti del lo Stato o di altre istituzioni) hanno raggiunto traguardi professionali tanto importanti, da non essere minimamente interessati ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato con l'università».
Relativamente al concetto di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni rese nell'ambito di rapporto contrattuale (dai lettori di lingua straniera) con l'università, cfr. Cass. 5 aprile 1993, n. 4088, id., 1994, I, 1117, con nota di richiami.
Sulla legittimità dell'esclusione dei professori universitari incaricati con contratto di diritto privato dalla terza tornata dei giudizi di idonei tà a professore associato, v. Corte cost. 29 ottobre 1992, n. 412, id., 1993, I, 27, con nota di richiami.
Per riferimenti in tema di professori universitari di ruolo, da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. I, 12 maggio 1993, n. 498, Tar Campania, sez.
II, ord. 2 dicembre 1993, n. 1283 e Tar Sicilia, ord. 29 novembre 1993, id., 1994, III, 124, con nota di richiami.
(2) Nel senso che la limitazione ad un anno, con possibilità di rinnovo, dei contratti di lavoro dei lettori universitari, è in contrasto con l'art. 48, n. 2, trattato Cee, cfr. Corte giust. 2 agosto 1993, cause C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Foro it., 1994, IV, 177, con nota di richiami.
In dottrina, sulle tematiche generali in punto di giurisdizione, cons. A. Proto Pisani, Appunti sulla giurisdizione, ibid., V, 14.
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2171 PARTE PRIMA 2172
timone, quale la libera università di Trento divenuta statale a
far tempo dall'anno 1982-1983: art. 6, 3° comma, 1. 21 feb
braio 1980 n. 28 e art. 100, 1° comma, lett. d, d.p.r. 382/80), ricevendo compensi affatto inadeguati;
— la propria domanda di rinnovo dell'incarico d'insegnamento
(mediante contratto ex art. 25 oppure 28 d.p.r. 382/80), per l'anno accademico 1984-1985, non era stata accolta.
Nel contraddittorio delle parti, il pretore adito rigettava la domanda — con sentenza del 15 gennaio 1986 — in base ai
rilievi essenziali seguenti: — «la prof. Miori dovrebbe essere considerata lavoratrice su
bordinata, perché svolgeva la sua attività in condizioni simili a quelle dei professori di ruolo»;
— tuttavia, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
è, nella specie, espressamente escluso dalla legge (art. 25, 28
d.p.r. 382/80, applicabile anche alle università non statali, ai
sensi del successivo art. 25), a pena di nullità (art. 123 dello
stesso d.p.r. 382/80); — il compenso è determinato mediante contratto tra le parti,
che non può essere impugnato (neanche ai sensi dell'art. 36
Cost.). A seguito di gravame della sola Miori, il Tribunale di Trento
— con la sentenza ora denunciata — ne accoglieva parzialmen te la domanda, riconoscendole il diritto (ex art. 36 Cost.) al
trattamento economico previsto per i professori supplenti (di cui all'art. 114 d.p.r. 382/80) — in dipendenza del «rapporto di lavoro subordinato di diritto privato», intercorso tra le parti
(dall'anno accademico 1980-1981 all'anno accademico 1983-1984) — nonché alle «correlate prestazioni (. . .) di carattere previ denziale ed assistenziale», mentre dichiarava «improponibile per difetto di giurisdizione, la domanda tendente all'accertamento
del presunto diritto al rinnovo dell'incarico (. . .) relativamente
agli anni accademici successivi a quelli dianzi considerati».
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
a) non è controverso che la Miori ha espletato attività didat
tica in qualità di «professore a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 382/80), nel primo biennio, e di «lettore» ex art. 28 d.p.r. me
desimo), nel secondo biennio;
b) dalla documentazione prodotta dalla stessa università (e,
segnatamente, dalla lettera del rettore al ministero della pubbli ca istruzione in data 20 ottobre 1982), tuttavia, «si evince chia
ramente che, per gli anni antecedenti all'anno accademico
1982-1983, talune facoltà, per le quali era previsto per gli stu
denti il superamento della prova di conoscenza di due lingue
straniere, erano sprovviste di corsi ufficiali (ovviamente di tali
lingue)»; c) ne risulta, pertanto, comprovato che la Miori, «nel primo
biennio, ha svolto l'insegnamento della lingua francese, senza che fossero stati istituiti i corsi ufficiali e nominati i relativi docenti, per cui tale mancanza è stata evidentemente supplita dal maggior impegno della stessa Miori»;
d) il che, peraltro, è avvenuto «legalmente» — con la conse
guenza che «non può dichiararsi intutelabile» (ai sensi dell'art.
123 d.p.r. 382/80, cit.) l'attività esercitata — in quanto era sta bilito (art. 116 dello stesso d.p.r.), in via transitoria, che si po tesse far ricorso a contratti di diritto privato a tempo determi
nato (ex art. 25 e 29), appunto, per l'attivazione degli «inse
gnanti vacanti»;
e) d'altro canto, «per disposizione di legge (art. 25 e 28 d.p.r.
citato) i rapporti in oggetto sorgono per contratto di diritto pri vato a tempo determinato»;
f) «trattasi di rapporti di lavoro a carattere subordinato, se
condo quanto asserito anche dalla Corte costituzionale (senten za 23 febbraio 1989, n. 55, Foro it., 1989, I, 597)»;
g) «da tutto ciò consegue l'operatività in favore della Miori
(. . .) del dettato dell'art. 36 Cost., stabilente il diritto, per il lavoratore subordinato, a retribuzione proporzionata alla quan tità e qualità del lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
h) pertanto, alla Miori — «che risulta avere goduto un trat
tamento sperequato, specie in occasione del lavoro prestato du
rante il primo biennio — compete, per l'intero quadriennio, un trattamento economico minimo quanto meno pari, per ana
logia di situazioni, a quello previsto (dall'art. 114 d.p.r. mede
simo) per i professori supplenti (metà dello stipendio lordo spet tante al professore associato), con conseguente obbligo di cor
responsione, ad opera della convenuta (università), degli eventuali
Il Foro Italiano — 1994.
importi differenziali (...) — con obbligo delle correlate presta zioni previdenziali ed assistenziali (vedi anche sentenza della Corte
di giustizia della Comunità europea 30 maggio 1989, in causa 33/88, id., 1989, IV, 162) — oltre indennizzo da svalutazione secondo indici Istat ed interessi legali».
0 «è peraltro improponibile, per difetto di giurisdizione, ver tendosi nel campo degli interessi legittimi e non dei diritti sog gettivi, la domanda della Miori, tendente a conseguire il rinno vo degli incarichi contrattuali».
Avverso la sentenza d'appello, Sira Miori e l'università degli studi di Trento hanno presentato separati ricorsi. La Miori, inol tre, ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria.
Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto separatamente proposti contro
la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Con l'unico, complesso motivo del proprio ricorso (prin
cipale ratione temporis) — denunciando violazione e falsa ap
plicazione di norme di diritto (art. 25, 28, 114 d.p.r. 382/80; 1. 230/62) nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 1, 3, 5, c.p.c.) — Sira Miori censura la sentenza impugnata per avere
commisurato la propria «giusta retribuzione» (ex art. 36 Cost.) al trattamento economico del professore supplente, sebbene aves
se svolto «le funzioni del professore ufficiale come unica do
cente di lingua francese» e, comunque, fosse stabilito per legge
(art. 25 e 28 d.p.r. 382/80, cit.) lo specifico trattamento del
«professore a contratto» e del «lettore» e, per quest'ultimo,
risultasse, altresì' espressamente equiparato (dal verbale della riu
nione dei docenti del centro linguistico interfacoltà) alla retribu
zione iniziale del professore associato (cioè al medesimo stabili
to dal 5° comma del citato art. 28). Con lo stesso ricorso, si censura la sentenza impugnata —
anche laddove dichiara improponibile, per difetto di giurisdi zione, la domanda di accertamento del «diritto al rinnovo del
l'incarico» di insegnamento — in base al rilievo che il dedotto
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato sarebbe a tem
po indeterminato per un duplice ordine di ragioni. Non ricorrerebbe, da un lato, alcuna delle ipotesi tassative
(di cui alla 1. 230/62) per l'apposizione del termine e, comun
que, questa non risulterebbe da atto scritto, non avendo la Miori
sottoscritto i contratti relativi agli ultimi due anni accademici
(1982-1983 e 1983-1984). Con l'unico, complesso motivo del proprio ricorso (inciden
tale ratione temporis) — denunciando violazione e falsa appli cazione di norme di diritto (art. 25, 28, 29, 114, 116, 123 d.p.r.
382/80) nonché vizio d motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — l'università degli studi di Trento censura la sentenza impu
gnata sotto profili diversi:
a) per avere qualificato rapporto di lavoro subordinato pri vato — con diritto al trattamento previdenziale ed assistenziale
relativo — il rapporto intercorso (negli anni accademici 1980-1981
e 1981-1982) tra l'università e la Miori, in qualità di «professo re a contratto» (ex art. 25 d.p.r. 382/80, cit.), sebbene quel trattamento fosse espressamente escluso per tali contratti — an
corché fossero stipulati, in via transitoria, per attivare «inse
gnamenti vacanti» — e, peraltro, fosse comminata la nullità
(art. 123 dello stesso d.p.r.) «dell'assunzione di personale e del
l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della
già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto dal presente decreto»;
b) per avere riconosciuto alla Miori il diritto (ex art. 36 Cost.) ad un più elevato trattamento economico (commisurato a metà
dello stipendio del professore associato) — per l'intero quadrien nio — sebbene le prestazioni del «professore a contratto» (ex art.
25 d.p.r. 382/80) siano di natura autonoma, ancorché rese per at
tivare «insegnamenti vacanti» (ex art. 116 dello stesso d.p.r.);
c) comunque la Miori non ha svolto «l'insegnamento di una cattedra vacante», in quanto ne esulava la prescritta autorizza
zione ministeriale (di cui al citato art. 116) e, comunque, ha
prestato la propria collaborazione «al di fuori degli insegna menti ufficiali delle singole facoltà»;
d) in ogni caso, erroneamente è stato applicato il principio costituzionale di «proporzionalità» e «sufficienza» della retri buzione (art. 36 Cost.), in quanto, da un lato, emergono profili di difetto di giurisdizione — essendo la determinazione dei com
pensi per i «professori a contratto» (ex art. 28 d.p.r. 382/80), condizionata dalla ripartizione dei finanziamenti relativi tra le
diverse università (e, quindi, da una «attività di organizzazio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne amministrativa») — e, dall'altro, la Miori ha svolto soltanto
«mere esercitazioni di lingua», non equiparabili alle «funzioni» del professore (ordinario, associato o a contratto) di «insegna
mento ufficiale»;
e) comunque, l'art. 36 Cost, è applicabile soltanto ai rappor ti di lavoro subordinato, né può prescindere dalla considerazio
ne che — lungi dal dedicarsi, in via esclusiva, al dedotto rap porto — la Miori era insegnante di ruolo presso le scuole medie
superiori e percepiva la retribuzione relativa;
J) peraltro, non esiste, nel nostro ordinamento, il principio di parità di trattamento e questo, comunque, non può esser
applicato in difetto della equivalenza tra mansioni; g) le argomentazioni suesposte valgono anche per i rapporti
di «lettorato» (ex art. 28 d.p.r. 382/80, cit.) — intercorsi tra le parti nell'ultimo biennio (anni accademici 1982-1983 e 1983-1984) — ma per tali rapporti spetta, tuttavia, il trattamen
to previdenziale ed assistenziale.
All'esito dell'esame congiunto — suggerito dalla connessione
reciproca — il ricorso (principale ratione temporis) di Sira Mio ri risulta fondato — per quanto di ragione — mentre va inte
gralmente rigettato — perché infondato il ricorso (incidentale
ratione temporis) dell'università degli studi di Trento. 3. - Sono distinti dal personale docente di ruolo (professori
ordinari, straordinari, associati e ricercatori), ma possono esse
re chiamati, tuttavia, a cooperare alle attività universitarie —
secondo uno dei principi, direttivi della legge-delega (art. 3 1. 21 febbraio 1980 n. 28, recante, appunto, la delega al governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia
di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didatti
ca) — «studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo deter
minato, ai sensi del successivo art. 6».
La disposizione richiamata (art. 6) della stessa legge-delega,
poi, precisa che quel contratto a tempo determinato è «di dirit
to privato» e può essere stipulato — in conformità della disci
plina rispettiva, contestualmente delineata — sia «per l'attiva
zione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nella facol tà, al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche
di tipo specialistico provenienti dal mondo extra-universitario
ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualifica
zione scientifica o professionale» (1° comma ss.), sia per «assu
mere (. . .) lettori di madre lingua straniera» (7° comma ss.).
In coerenza con la legge delega (1. 28/80, art. 3, 6), il decreto
delegato (d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382) ribadisce la previsione del contratto «di diritto privato» e «a tempo determinato» —
e ne detta, contestualmente, la disciplina rispettiva — sia per
la «nomina di professori a contratto» (art. 25) che per l'«assun
zione di lettori» (art. 28). Non ne risulta, tuttavia, l'esplicita qualificazione giuridica (co
me subordinato oppure autonomo) del rapporto di lavoro costi
tuito mediante tali contratti.
Né suggestioni univoche possono ricavarsi — in tale prospet
tiva — dal tenore letterale di qualche espressione usata (quale,
appunto, «assunzione») oppure della ratio legis (sul punto, ve
di, per tutte, Cass., sez. lav., 176/92, id., 1992,1, 1152; 4643/92,
ibid., 2993, anche in motivazione con riferimento ad entrambi
i contratti; sez. un. 3057/93, id., Mass., 310, ed altre, con rife
rimento al rapporto di lettorato). 4. - È ben vero, infatti, che il termine «assunzione» — nel
linguaggio legislativo — viene impiegato, almeno di regola, con
riferimento al rapporto di lavoro subordinato.
E viene considerato tale — dalla giurisprudenza costante non
solo di questa corte (vedi, per tutte, sez. un. 1586/91, id., Rep.
1991, voce Istruzione pubblica, n. 494; 2990/91, ibid., n. 495;
3562/91, id., 1991, I, 1768; 3564/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 500; 665/92, id., 1992,1, 1152; 667/92, id., Rep. 1992, voce
cit., n. 498; 639/93, id., Mass., 56; 3057/93, cit.; 3575/93, ibid., 350; sez. lav. 6401/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 501; 176/92, cit.; 3699/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 499; 4643/92, cit.; 5386/92, id., Rep. 1992, voce Cassazione civile, n. 51; 12032/92, ibid., voce Comunità europee, n. 362) ma anche dalla Corte
costituzionale (vedine la sentenza 55/89, id., 1989,1, 2408; non
ché in motivazione, 39/89, ibid., 598) e della Corte di giustizia delle Comunità europee (vedine la sentenza 30 maggio 1989,
causa 33/88, id., 1990, IV, 162; sulla «efficacia giuridica» delle sentenze della Corte di giustizia nel nostro ordinamento, vedi,
per tutte, Corte cost. 113/85, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rap
porto), n. 1465; 168/91, id., Rep. 1991, voce Sicilia, nn. 106-108;
li Foro Italiano — 1994.
285/93, id., 1993,1, 2393) — proprio il rapporto di «lettorato» con riferimento al quale detta espressione («assunzione», ap
punto) viene impiegata sia dalla legge delega (art. 6, 7° comma,
1. 28/80) che dal decreto delegato (art. 28 d.p.r. 382/80). La stessa espressione, tuttavia, viene usata dalla legge-delega
(art. 3) — laddove fa cenno, appunto, a «studiosi ed esperti assunti (...) ai sensi del successivo art. 6» — con riferimento sia ai «professori a contratto» sia ai «lettori» (che sono con
giuntamente contemplati, appunto, dal citato art. 6). Né può essere, comunque, assegnata funzione discriminante
— ai fini della qualificazione (come subordinato oppure auto
nomo) del rapporto di lavoro dei «professori a contratto» e
dei «lettori» — esclusivamente all'uso (peraltro non univoco)
della espressione in esame.
Tanto più ove si consideri che la conclusione — che da tale
espressione potrebbe ricavarsi — non pare imposta, tuttavia,
neanche dalla ratio legis. 5. - È bene vero, infatti, che il riordinamento della docenza
universitaria (di cui alla legge-delega 28/80 e al decreto delegato 382/80) è volto, essenzialmente, a fondarne il «nuovo assetto»
su personale di ruolo (professori ordinari, straordinari, associa
ti e ricercatori, appunto) — assunto mediante concorso — con
esclusione degli incarichi di insegnamento (arg. ex art. 3 1. 382/80, cit.).
Siffatta ratio, tuttavia, non è incompatibile — per espressa
previsione delle stesse fonti — con il contratto a tempo determi
nato e di diritto privato, stipulato con «professori a contratto»,
appunto, e «lettori» di lingue straniere.
Né postula la natura autonoma dei rapporti di lavoro, costi
tuiti mediante tali contratti.
Ad evitarne commistioni non volute — con il personale di
ruolo — è sufficiente, infatti, la loro natura privatistica ed a
tempo determinato nonché la circostanza che — almeno di re
gola (vedi infra) — non hanno per oggetto «insegnamenti uf
ficiali». 6. - D'altro canto, «non sarebbe comunque consentito al legis
latore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato a rapporti che abbiano tale natura, ove da ciò deri
vi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordina mento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti
dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato» (cosi,
testualmente, Corte cost. 121/93, id., 1993, I, 2432). Né va trascurato che — fra tali «principi, garanzie e diritti»
di fonte costituzionale — risulta esplicitamente incluso (dalla
stessa Corte cost. 121/93), proprio quello invocato nel presente
giudizio (di cui all'art. 36, 1° comma, Cost, appunto), che ga
rantisce, appunto, non solo la retribuzione «proporzionata» e
«sufficiente» (nella fattispecie considerata dalla Corte costitu
zionale, l'indennità di licenziamento, avente natura retributiva),
ma anche il trattamento di previdenza e di quiescenza.
Peraltro, l'inderogabilità della «copertura previdenziale» —
da parte di qualsiasi fonte dell'ordinamento nazionale (vedi Corte
cost. 170/84, id., Rep. 1984, voce Comunità europee, n. 143,
e successive conformi) — risulta garantita (quantomeno) ai «let
tori» anche dall'ordinamento comunitario (vedi Corte giust. 30
maggio 1989, causa 33/88, cit.). Pertanto il prospettato silenzio del legislatore (1. 28/80, d.p.r.
382/80) — circa la qualificazione giuridica (come subordinato
o come autonomo) del rapporto di lavoro di «professori a con
tratto» e «lettori» — sembra rispondere, quantomeno, al crite
rio ermeneutico della c.d. interpretazione adeguatrice, che —
tra più significati possibili di una disposizione di legge — impo
ne di accordare preferenza a quella che risulti conforme alla
Costituzione, appunto, nonché all'ordinamento comunitario (vedi
Corte cost. 170/84, 113/85, cit., ed altre).
La qualificazione prospettata ne risulta, infatti, affidata alle
concrete modalità della prestazione lavorativa e non già ad astrat
te previsioni di legge. Ciò non esclude, tuttavia, che la stessa qualificazione giuridi
ca possa — quantomeno in via tendenziale — ricavarsi dalla
disciplina legale di ciascun «tipo contrattuale».
La conclusione proposta tanto più si impone, ove si consideri
la «nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque
effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione» — che
viene comminata (art. 123 d.p.r. 382/80) per l'«assunzione di
personale» (intesa, ancora una volta, in senso ampio, compren
sivo, cioè, di lavoro subordinato ed autonomo) — ove non sia
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2175 PARTE PRIMA 2176
riconducibile ad alcuna delle «tipologie» previste o, altrimenti, violi la «già vigente legislazione universitaria» oppure lo stesso
decreto delegato (d.p.r. 382/80, appunto). 7. - Sulla disciplina del «tipo contrattuale» (art. 6, 7° com
ma, ss. 1. 28/80; 28 d.p.r. 382/80), infatti, sembra sposare, es
senzialmente, la qualificazione — come rapporto di lavoro su
bordinato, appunto — che, per quanto si è detto, viene diffusa
mente attribuita al «rapporto di lettorato».
La subordinazione, infatti, sembra meglio conciliarsi, almeno di regola, con le prestazioni lavorative dei «lettori», che — pur essendo determinate (in uno col corrispettivo) dal consiglio di
amministrazione dell'università (art. 28, penuntimo comma,
d.p.r. 382/80) — rispondono, tuttavia, ad «effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue» (1° comma dello stesso art. 28) e risultano, perciò, correlate
con l'«insegnamento ufficiale» delle lingue e, di regola, coordi
nate dal professore di ruolo preposto a tale insegnamento. Ciò non esclude, tuttavia, che — in dipendenza delle modali
tà di prestazione delle proprie mansioni — il «lettore» di lingue straniere possa, nel caso concreto, essere qualificato lavoratore
autonomo (vedi, per tutte, sez. un., 3057/93, sez. lav. 176/92,
4643/92, cit.). Il problema non si pone nella specie. Il «rapporto del lettora
to» — intercorso tra le parti nell'ultimo biennio (anni accade
mici 1982-1983 e 1983-1984) — è stato dal tribunale quantifica to lavoro subordinato, con statuizione che non è stata investita
dal ricorso per cassazione.
Resta, tuttavia, il problema ulteriore, concernente «qualità» e «quantità» del lavoro prestato — quale «lettore», appunto — al fine della determinazione della «giusta retribuzione» (art.
36, 1° comma, cit.). 8. - La subordinazione, invece, mal si concilia — almeno di
regola — con il «tipo contrattuale» di cui agli art. 6, 1° com
ma, 1. 28/80 e 25 d.p.r. 382/80. Ne forma oggetto, da un lato, «l'attivazione di corsi integrati
di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà — al fine di acquisire significative esperienze teorico pratiche di tipo specialistico pro venienti dal mondo extra-universitario ovvero risultati di parti colari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica profes sionale — e va stipulato, dall'altro, con «studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica o professionale», che non siano
docenti nelle università italiane.
L'oggetto del contratto, quindi, e lo stesso «social-tipo» del
professore a contratto sembrano comportarne — almeno di re
gola — la qualificazione giuridica come rapporti di lavoro au
tonomo. E con essa, infatti, sembra conciliarsi la contestuale
disposizione (art. 28, 8° comma, d.p.r. 382/80), che nega —
per lo stesso rapporto — qualsiasi «copertura» previdenziale ed assistenziale (solo in parte surrogata dalla «copertura assicu
rativa privata contro gli infortuni»). Ciò non esclude, tuttavia, che — in dipendenza delle concrete
modalità della prestazione lavorativa — il «professore a con tratto» possa, sia pure in via eccezionale, essere qualificato la
voratore subordinato (vedi, per tutte, Cass. 176/92, 4643/92, cit., anche in motivazione).
È tale, ad esempio, il caso — che sembra ricorrere nella spe cie — del professore a contratto, appunto, incaricato di un «in
segnamento ufficiale».
9. - Trattasi, invero, di caso affatto eccezionale.
Di esso ricorre nella specie, tuttavia, almeno uno dei presup posti, che ne sono, alternativamente, previsti (dalla 1. 28/80 e
dal d.p.r. 382/80). L'università di Trento, infatti, è stata — per l'intero periodo
che qui interessa (anni accademici 1980-1981 e 1981-1982) — una «libera università» (sul punto, vedi, per tutte, sez. un.
1547/93, id., Mass., 164, e giurisprudenza conforme ivi citata). Ora sono, proprio, le università non statali che possono affi
dare ai professori a contratto — sia pure in via transitoria (nel
primo quinquennio, appunto, di applicazione della stessa legge) — anche «insegnamenti ufficiali» (art. 6, 3° comma, 1. 28/80).
Analogo potere, tuttavia, risulta conferito — sia pure previo nulla-osta ministeriale — per l'attivazione di «insegnamenti ne
cessari», in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione (art.
100, 1° comma, lett. d, d.p.r. 382/80), nonché per l'attivazione
di «insegnamenti vacanti», in attesa della prima tornata dei giu dizi di idoneità per professore associato (art. 116 d.p.r. 382/80).
10. - Né può essere, fondatamente, negato che — (quantome
II Foro Italiano — 1994.
no) ove sia incaricato, appunto, di un «insegnamento ufficiale» — il professore a contratto debba essere qualificato lavoratore
subordinato.
Oggetto e modalità della sua prestazione lavorativa, infatti,
non si discostano sostanzialmente — (quantomeno) nella ipotesi
prospettata — da quelli del professore di ruolo (ordinario, straor
dinario, associato), preposto — come di regola — a quello stes
so «insegnamento ufficiale».
Ne risulta, quindi, comune la natura subordinata del rappor to di lavoro con l'università.
La comune natura subordinata del rapporto di lavoro, tutta
via, non comporta — neanche nell'ipotesi considerata — la per fetta parificazione (non voluta, per quanto si è detto, dal «rior
dinamento della docenza universitaria») tra professore ordina
rio e professore a contratto.
Questi è legato, infatti, all'università da contratto, che — per
espressa previsione di legge (art. 6 1. 28/80, 25 d.p.r. 382/80), non soggetta sul punto a limiti costituzionali (v. Corte cost.
121/93, cit.) — è «di diritto privato» ed «a tempo determina to». E tale resta anche in detta ipotesi.
Il professore di ruolo, invece, è legato all'università da rap
porto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
Parimenti diverse sono le procedure selettive — che, solo per i professori di ruolo, sono infatti di tipo concorsuale — nonché
attribuzioni e prerogative, che risultino riservate ai professori di ruolo e, talora, soltanto a quelli di «prima fascia» (vedi, ad es., art. 12 e 16 d.p.r. 382/80).
Anche nell'ipotesi prospettata, quindi, ne risulta una diversa
«qualità» (se non anche «quantità») di lavoro (ex art. 36, 1°
comma, Cost.) tra professori a contratto e professori di ruolo.
11. - Risulta, peraltro, definitivamente accertato — nel pre sente giudizio — che le dedotte prestazioni lavorative — (an
che) nel periodo in contestazione (anni accademici 1980-1981
e 1981-1982, appunto) — sono riconducibili allo specifico «tipo (o sottotipo) contrattuale» del professore a contratto incaricato
di un «insegnamento ufficiale».
Sin dalla sentenza pretorile, infatti, risulta che «la prof. Mio
ri dovrebbe essere considerata lavoratrice subordinata, perché
svolgeva la sua attività in condizioni simili a quelli del professo re di ruolo».
Viene confermata, cosi, la deduzione della stessa Miori —
nel ricorso introduttivo al Pretore di Trento — della propria abilitazione ad un «insegnamento ufficiale» (ai sensi dell'art. 6 1. 28/80, appunto).
Né il riferito accertamento di fatto pare contraddetto (o, co
munque, scalfito) dalla negazione contestuale della qualificazio ne giuridica prospettata (di lavoro subordinato, appunto) al de
dotto rapporto.
Supponendo, anzi, quell'accertamento di fatto, la negazione della qualificazione corrispondente — da parte del pretore —
riposa, esclusivamente, sulla ragione — di mero diritto — che
quella qualificazione non sarebbe consentita dall'ordinamento.
Peraltro, lo stesso accertamento di fatto non è stato investito
dall'appello (proposto, sia detto per inciso, dalla sola lavoratrice). La concreta fattispecie, dedotta in giudizio, risulta quindi ac
certata — con autorità di giudicato — fin dalla sentenza di pri mo grado.
E pare riconducibile — per quanto si è detto — al «tipo (o sotto tipo) contrattuale» prospettato (del professore a contrat
to, appunto, adibito ad «insegnamento ufficiale»). La natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro (anche
nel periodo in contestazione) — che il tribunale ha, di conse
guenza, correttamente accertato (per quanto si è detto) — non
merita, quindi, le censure che vengono mosse, sul punto, dal
l'università ricorrente.
Parimenti infondate, tuttavia, sono le censure di entrambe le parti, che investono — sotto profili diversi — le implicazioni della prospettata qualificazione giuridica del dedotto rapporto di lavoro.
12. - La natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro,
infatti, comporta — in forza di inderogabili principi costituzio nali (vedi Corte cost. 121/93, cit.) — non solo il diritto alla «giusta retribuzione», ma anche alla «copertura» previdenziale ed assistenziale (che, peraltro, risulta garantita, altresì', dall'or
dinamento comunitario: vedi Corte giust. 30 maggio 1989, cau
sa 33/88, cit.). Né sembra disporre, in senso contrario, la disciplina specifica
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
della soggetta materia (1. 28/80, d.p.r. 582/80) — quantomeno all'esito dell'interpretazione adeguatrice — dispensando, perciò, dalla proposizione della relativa questione di legittimità costitu zionale (vedi Corte cost. 121/93, cit.).
Infatti, la determinazione contrattuale del compenso (per pro fessore a contratto e lettore) non ne preclude — ove si tratti, come nella specie, di rapporto di lavoro subordinato — lo scru
tinio circa la «adeguatezza» (ex art. 36 Cost.) e, all'esito, la
(eventuale) determinazione della «giusta retribuzione» (vedi, per tutte, Cass. 176/92, cit., con riferimento al rapporto di lettorato).
Non ne risulta, tuttavia, investito il provvedimento ministe
riale, che determina — e ripartisce tra le diverse università —
il finanziamento destinato alla «nomina di professori a contrat
to», appunto, ed alla «assunzione di lettori» (1° comma del l'art. 25 e dell'art. 28 d.p.r. 382/80).
Risulta, invece, previsto espressamente per i professori a con
tratto (art. 25, 8° comma, d.p.r. 382/80) — a differenza dei
lettori — che «i contratti (. . .) non danno luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale, (ma) l'università provvede alla co
pertura assicurativa privata contro gli infortuni».
Tuttavia, la disposizione specifica (art. 6, 3° comma, 1. 28/80) — concernente i professori a contratto che siano adibiti, come
nella specie, ad «insegnamenti ufficiali» — tace circa la «coper tura» previdenziale ed assistenziale relativa.
Né il rinvio della disposizione stessa (art. 6, 3° comma, 1. 28/80, appunto) — alla disciplina generale, in tema di professo ri a contratto (art. 25 d.p.r. 382/80) — ne estende tutte le di
sposizioni, a prescindere da qualsiasi scrutinio di compatibilità con lo specifico «tipo (o sottotipo) contrattuale».
Infatti, non può essere estesa — per l'evidente incompatibili tà — la disposizione concernente l'oggetto del contratto.
Questo riguarda, infatti, «corsi integrativi» — nel tipo con trattuale di carattere generale (di cui all'art. 25 d.p.r. 382/80,
appunto) — mentre riguarda un «insegnamento ufficiale» nel
«sottotipo» (di cui all'art. 6, 3° comma, 1. 28/80). Alla medesima conclusione, tuttavia, sembra doversi perveni
re, quantomeno, con riferimento alle disposizioni che risultino,
comunque, correlate con l'oggetto del contratto.
Tra queste va annoverata, appunto, la disposizione (art. 28,
8° comma, d.p.r. 382/80, cit.), che nega qualsiasi «copertura» assistenziale e previdenziale.
Essa risulta correlata, infatti, con la natura autonoma, che — in dipendenza, appunto, dell'oggetto del contratto («corsi
integrativi») — connota, almeno di regola, il rapporto di lavoro
del professore a contratto (di cui all'art. 28 d.p.r. 382/80: vedi
Cass. 176/92, 4643/92, cit., anche in motivazione). Mal si concilia, invece, con la natura subordinata, che —
parimenti in dipendenza del diverso oggetto del contratto («in
segnamenti ufficiali», appunto) — connota il rapporto di lavo
ro del professore a contratto che sia adibito, come nella specie, ad «insegnamenti ufficiali».
A tale «tipo (o sottotipo) contrattuale», quindi, non va estesa — perché incompatibile — la disposizione (art. 28, 8° comma,
d.p.r. 382/80), che nega qualsiasi «copertura» previdenziale ed
assistenziale.
La conclusione raggiunta, peraltro, pare l'unica — che con
senta di dare, alla disciplina della soggetta materia, un signifi cato conforme ai principi costituzionali (vedi Corte cost. 121/93,
cit.) — e, come tale, va preferita, quantomeno, in base al crite
rio ermeneutico della c.d. «interpretazione adeguatrice».
Pertanto, la sentenza impugnata — laddove riconosce il dirit
to di Sira Miori alla «giusta retribuzione» ed alla «copertura»
(assistenziale e previdenziale), in dipendenza del devolto rap
porto di lavoro subordinato (in qualità di professore a contrat
to, prima, e di lettore, poi) — non merita le censure che le
vengono mosse, (anche) sul punto, dall'università ricorrente.
Parimenti infondate, tuttavia, sono le censure della Miori,
che investono la quantificazione della «giusta retribuzione». 13. - La determinazione della «giusta retribuzione» — effet
tuata dal giudice di merito, nel rispetto dei principi imposti dal la Costituzione (art. 36, 1° comma) e con motivazione adeguata
circa gli elementi in concreto (scelti ed) impiegati — si risolve in accertamento e valutazione di fatto, che non è censurabile
in sede di legittimità — secondo la giurisprudenza costante di
questa corte (vedine, per tutte, le sentenze 4200/92, id., Rep.
1992, voce Lavoro (rapporto), n. 770; 997/90, id., Rep. 1990,
voce cit., n. 1043; 1318/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1173;
li Foro Italiano — 1994.
4586/87, id., Rep. 1987, voce cit., n. 682; 2791/87, id., Rep. 1988, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 423; 7772/86,
id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1243; 4787/86, ibid., n. 1225; 3842/86, ibid., n. 1228; 2193/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 591) — neanche sotto il profilo del mancato ricorso
a parametri diversi da quelli impiegati (ivi compresa la discipli na, legale o contrattuale, di rapporti di lavoro analoghi), in
quanto rientra nel potere discrezionale di detto giudice la stessa
scelta degli elementi che pone a base (del proprio convincimen
to e) della propria determinazione.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impu gnata — che ha commisurato, motivatamente, la «giusta retri
buzione» della Miori (in dipendenza dell'abilitazione ad «inse
gnamento ufficiale», appunto) al trattamento economico del pro
fessore «supplente» (di cui all'art. 114 d.p.r. 382/80) — non pare censurabile in sede di legittimità.
Infatti, risulta previsto espressamente — e commisurato al
«livello definito» — soltanto il trattamento economico massimo
dei lettori (art. 28, ultimo comma, d.p.r. 382/80). Peraltro, neanche Padibizione ad un «insegnamento ufficia
le» comporta — per quanto si è detto — la parificazione tra
professore a contratto (o lettore), da un lato, e professore ordi
nario, dall'altro.
Affatto diversa — anche nell'ipotesi prospettata — è, infatti
la «qualità» (se non anche la «quantità») del lavoro rispettivo
(rendendo, di conseguenza, superfluo il rilievo che non esiste,
nel nostro, ordinamento, un principio generale ed inderogabile di parità di trattamento nel rapporto di lavoro: sul punto vedi
tuttavia, sez. un. 6030/92, cit.). Nel difetto — che ne risulta — di un parametro inderogabile,
non pare, quindi, censurabile — in sede di legittimità — la mo tivata scelta del tribunale di commisurare la «giusta retribuzio
ne» (ex art. 36 Cost.) — spettante (al professore a contratto
ed al lettore), in dipendenza dell'adibizione ad un «insegnamen to ufficiale» — al trattamento economico previsto per il «pro fessore supplente» (art. 114 d.p.r. 382/80).
Va rigettata, pertanto, la censura proposta — sul punto —
dalla ricorrente Miori.
14. - Fondato è, invece, il ricorso della stessa Miori, laddove
censura la pronuncia di «improponibilità» — per asserito difet
to di giurisdizione del giudice ordinario — della propria do manda di «rinnovo» del contratto di «lettorato».
Quale che sia la causa petendi sottesa alla domanda (che pare
diversamente prospettata nell'atto introduttivo del giudizio e nel
ricorso per cassazione) — ed a prescindere dalla sua fondatezza — è certo, tuttavia, che la dedotta posizione giuridica soggetti va — in quanto inerisce alla fase preliminare di un contratto
di lavoro «di diritto privato» (senza interferire, peraltro, su prov vedimenti generali di organizzazione dell'amministrazione pub blica interessata) — non solo esula dalla giurisdizione esclusiva, in materia di pubblico impiego, ma non sembra configurare nean
che un interesse legittimo, come tale, devoluto alla giurisdizione
generale di legittimità del giudice amministrativo. Rientra, inve ce, nella giurisdizione generale del giudice ordinario (vedi, con riferimento a fattispecie identiche a quella dedotta nel presente
giudizio, sez. un. 639/93, 3575/93). 15. - Previa riunione, pertanto, va integralmente rigettato il
ricorso (incidentale, ratione temporis) dell'università degli studi
di Trento e — in accoglimento del ricorso (principale, ratione
temporis) di Sira Miori, per quanto di ragione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario — sulla domanda di «rin novo» del contratto di «lettorato» e, per l'effetto, cassata la
sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice d'appello, desi
gnato in dispositivo, perché provveda al riesame della contro
versia.
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