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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 7 giugno 1989,...

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sezioni unite civili; sentenza 7 giugno 1989, n. 2756; Pres. Granata, Est. O. Fanelli, P.M. Paolucci (concl. conf.); Silipo ed altri (Avv. Parasassi, Turco, Bechi) c. Inadel; Inadel (Avv. La Loggia) c. Silipo ed altri e Zini. Cassa Trib. Pistoia 4 novembre 1983 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 165/166-173/174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184458 . Accessed: 24/06/2014 23:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.54 on Tue, 24 Jun 2014 23:21:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 7 giugno 1989, n. 2756; Pres. Granata, Est. O. Fanelli, P.M.Paolucci (concl. conf.); Silipo ed altri (Avv. Parasassi, Turco, Bechi) c. Inadel; Inadel (Avv. LaLoggia) c. Silipo ed altri e Zini. Cassa Trib. Pistoia 4 novembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 165/166-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184458 .

Accessed: 24/06/2014 23:21

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 7 giu gno 1989, n. 2756; Pres. Granata, Est. O. Fanelli, P.M. Pao lucci (conci, conf.); Silipo ed altri (Aw. Parasassi, Turco, Bechi) c. Inadel; Inadel (Avv. La Loggia) c. Silipo ed altri e Zini. Cassa Trib. Pistoia 4 novembre 1983.

Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Cessazione dal servizio — Indennità di anzianità e indennità

premio di servizio — Spettanza (L. 20 marzo 1975 n. 70, di

sposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, art. 1, 2, 13; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'O

pera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, art. 1, 3, 6, 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563, modifiche e integrazio ni alla 1. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 3, 5).

Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Indennità di buonuscita — Liquidazione anticipata — Esclu sione (L. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563).

Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Trattamento di fine servizio — Indennità integrativa specia le — Computabilità — Limiti (L. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 9; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conversione in legge, con modi

ficazioni, del d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, concernente norme

per l'applicazione dell'indennità di contingenza, art. 1; 1. 1°

agosto 1977 n. 563; 1. 7 luglio 1980 n. 299, conversione in leg ge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, concer nente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti lo cali per l'anno 1980, art. 3).

Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Benefici combattentistici — Computo (L. 24 maggio 1970 n. 336, norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti e assimilati, art. 3; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, àrt. 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563).

Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Trattamento previdenziale — Tardiva erogazione — Interes si e rivalutazione — Decorrenza (Cod. civ., art. 1224, 1282; cod. proc. civ., art. 429, 432; 1. 11 agosto 1973 n. 533, discipli na delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, art. 7).

Ai dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altre amministra

zioni competono, all'atto della cessazione del rapporto, sia l'in dennità di anzianità, afferente al servizio presso l'Onmi ed al successivo servizio presso le amministrazioni riceventi, sia l'in dennità premio di servizio, costituita, per il periodo di dipen denza dall'Onmi, dall'indennità di buonuscita prevista dal rela tivo regolamento e, per il periodo successivo, dall'indennità do

vuta istituzionalmente dall'Inadel oltre naturalmente al trattamento propriamente di quiescenza, secondo il sistema re

golato dalle leggi 23 dicembre 1975 n. 698 e 1° agosto 1977 n. 563. (1)

I dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altre amministra

zioni non hanno diritto in nessun caso, stante l'unicità del rap porto di lavoro, ad una liquidazione anticipata delle somme

risultanti dai singoli conti individuali per l'indennità di buonu scita relativa al servizio prestato presso l'Onmi, indipendente mente dall'opzione esercitata per il trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, l. 23 dicembre 1975 n. 698. (2)

L'indennità integrativa speciale non è computabile nel trattamen to di fine servizio dei dipendenti della disciolta Onmi, limitata mente al trattamento spettante per il periodo di servizio presta to presso quest'ultima, mentre la detta indennità va computata con effetto dal 1° gennaio 1974 solo per il personale iscritto

all'lnadel, gestione previdenza (iscrizione che, per i dipendenti ex Onmi, è intervenuta soltanto dopo la cessazione del relativo

rapporto, ai sensi dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975 n. 698). (3)

(1-5) La sentenza conferma i principi desumibili dalle numerose deci sioni che sono intervenute a regolare il trattamento di quiescenza dei di

pendenti della soppressa Onmi ed i problemi sorti a causa della particola rità del rapporto di lavoro, continuato presso altre amministrazioni pub bliche e con diverse discipline. Sulla prima massima, v. Corte cost. 29 marzo 1989, n. 164, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, nonché Cass. 13 gennaio 1989, n. 124, Foro it., Mass., 25 (che nega al personale optante per la Cpdel l'indennità di buonuscita, in aggiunta alla liquida zione); sulla seconda massima, v. Tar Marche 28 maggio 1987, n. 279, id., 1988, III, 421; sulla terza massima, v. Cass. 26 novembre 1988, n.

6390, id., 1989, I, 727; 21 giugno 1989, n. 2963, in questo fascicolo, I, 158 e 13 gennaio 1989, n. 124, cit.; sulla quinta massima, v.

Il Foro Italiano — 1990.

I benefici combattentistici a favore dei dipendenti della disciolta Onmi che ne abbiano chiesto l'attribuzione quando erano an cora alle dipendenze dell'opera, anche se concretamente com

putabili alla fine del rapporto, debbono esserlo in relazione a

quella parte nell'ambito della quale si inscrìvono. (4) Nel caso di tardivo pagamento da parte dell'Inadel delle presta

zioni previdenziali spettanti ai dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altri enti locali sono dovuti gli interessi moratori con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla presentazione della richiesta all'istituto assicuratore, in applicazione della re

gola generale posta dall'art. 7 /. 11 agosto 1973 n. 533, ed è dovuta anche la rivalutazione monetaria quantificata sulla base della presunzione di utilizzo delle somme da parte del c.d. modesto consumatore. (5)

Svolgimento del processo. — Con separati ricorsi al Pretore di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, Elvira Silipo, Giulia na Pieri, Silvano Zini, Marisa Giannini, Maura Chiti e Maria Paola Braccesi convenivano in giudizio l'Inadel e — premesso che a seguito dello scioglimento dell'Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi) dalla quale dipendevano erano stati «trasferiti» alle dipendenze di enti locali (ai sensi della 1. 698/75) — chiede vano il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di anzia nità ed all'indennità di buonuscita, per il periodo di servizio alle

dipendenze (ed a norma del regolamento di quiescenza per il per sonale) dell'Onmi, nonché del diritto all'indennità premio di ser

vizio, per il periodo di servizio alle dipendenze delle amministra zioni riceventi, e, per l'effetto, la condanna dell'istituto convenu to a corrispondere loro quanto dovuto per i menzionati titoli, oltre rivalutazione ed interessi. (Omissis)

Motivi della decisione. — 1. -1 due ricorsi, avendo ad oggetto la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. - Va preliminarmente esaminato se sia rilevabile il difetto

di giurisdizione del giudice ordinario prospettato nell'ordinanza 23 ottobre 1986 della sezione lavoro.

La questione di giurisdizione è ormai preclusa. La sentenza del tribunale ha, infatti, espressamente affermato

la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controver sia concernente l'indennità di anzianità, e tale capo della decisio ne non ha formato oggetto di gravame, avendo il ricorso dei di

pendenti per oggetto solo la denegata indennità di buonuscita, e parimenti non toccando neppure quello dell'Inadel la questione di giurisdizione.

È venuto, dunque, a formarsi il giudicato sulla giurisdizione affermata dal tribunale nel non impugnato capo della sentenza

cosicché non può più discutersene in questa sede (cfr., fra le tan

te, Cass. 2377 e 2427/84, Foro it., Rep. 1984, voce Giurisdizione

civile, nn. 74, 80; 1748/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 103 e

3533/85, ibid., voce Cosa giudicata civile, n. 14). 3. - Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa appli

cazione di norme di diritto (art. 9, 3° comma, 1. 23 dicembre

1975 n. 698, come modificato dall'art. 5 1. 1° agosto 1977 n.

563; art. 13 1. 20 marzo 1975 n. 70 regolamento di quiescenza del personale Onmi), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., Silipo Elvira e gli altri litisconsorti censurano la sentenza impugnata

per avere loro negato il diritto all'indennità di buonuscita, in di

pendenza della loro opzione per l'iscrizione alla Cpdel. Invero il «trattamento di fine servizio» — che viene garantito

al personale della disciolta Onmi trasferito ad enti locali (dall'art. 5 1. 563/77, che ha sostituito con il riferimento al «trattamento

di fine servizio» il più restrittivo riferimento alla «indennità di

buonuscita», di cui al precedente art. 9 1. 698/75) — comprende, ad avviso dei ricorrenti, sia l'indennità di anzianità che l'indenni

tà di buonuscita (siccome, per i dipendenti dell'Inadel, è previsto

analogo cumulo tra indennità premio di servizio ed indennità di

anzianità, di cui alla 1. n. 70/75).

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 1989, n. 372, Foro it., 1989, III, 373; Corte cost. 6 dicembre 1988, n. 1060, ibid., I, 618; Cass. 23 maggio 1989, n.

2475, id., Mass., 363; 1° marzo 1989, n. 1115, ibid., 184, nonché Cass.

2963/89, cit. Nulla in termini sulla quarta massima; per riferimenti di carattere ge

nerale sulla disciplina dell'attribuzione dei c.d. benefici combattentistici, v. la nota di richiami a Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 123, Cass. 22 dicembre 1988, n. 7001 e 15 dicembre 1987, n. 9271, id., 1989, I, 652.

Sul riparto di giurisdizione per le controversie insorgenti nel campo, v. Cass. 4 agosto 1989, n. 3598, in questo fascicolo, I, 126.

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PARTE PRIMA

Il diritto alla duplice indennità, poi, è previsto, ad avviso dei

ricorrenti, dal regolamento per il trattamento di quiescenza del

personale della disciolta Onmi, che è stato «recepito» dalla legge

(art. 9 1. 698/75 e successive modifiche; art. 9, 3° comma, e 14, 2° comma, 1. 70/75), onde la sua violazione e falsa applicazione

può essere denunciata con ricorso per cassazione (ai sensi del

l'art. 360, n. 3, c.p.c.).

Nell'interpretazione di tale regolamento, la sentenza impugna

ta, ad avviso dei ricorrenti, ha errato sotto profili diversi:

A) l'autonomia regolamentare dell'Onmi (che, infatti, ha deli

berato il regolamento in esame, poi approvato da decreto inter

ministeriale in sede di controllo e non già di amministrazione at

tiva, si è espressa anche nella circolare della giunta (n. 881 del

19 giugno 1971), che — in sede di interpretazione del regolamen to stesso — disponeva la prosecuzione della contribuzione relati

va all'indennità di buonuscita, nonostante l'opzione per l'iscri

zione alla Cpdel, e, poi, la contribuzione continuava effettiva

mente, dando luogo alla maturazione della duplice indennità, tanto

che l'importo di entrambe veniva accreditato all'Inadel o all'En

pas dal ministero del tesoro, ufficio liquidatore dell'Onmi, sulla

base di conteggi redatti dal ministero della sanità: la sentenza

impugnata, quindi, non ha considerato l'interpretazione e l'appli cazione univoca, data al regolamento dalla stessa Onmi e dagli stessi ministeri (sanità e tesoro) competenti ad approvare il rego lamento stesso;

B) comunque, avendo i ricorrenti esercitato l'opzione per la

Cpdel a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regola mento (provvedendo tutti, esclusion fatta per la Pieri e la Gianni

ni, anche al riscatto di alcuni periodi), hanno maturato il diritto

all'indennità di buonuscita relativa quanto meno nel periodo tran

sitorio, anche aderendo all'erronea interpretazione proposta dal

tribunale;

C) apoditticamente viene negata l'applicazione, nella specie, del

l'art. 12 dello stesso regolamento, che prevede il diritto all'inden

nità di buonuscita per i «dimissionari», sebbene la Pieri, la Gian

nini e la Braccesi si fossero dimesse mentre gli altri ricorrenti

sono stati collocati a riposo su loro domanda (ex art. 336/70);

D) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che perciò ha violato l'art. 2 del regolamento, l'indennità di buonuscita è

retribuzione differita e non già trattamento integrativo del tratta

mento di pensione, per il quale soltanto è prevista (art. 2 del

regolamento Onmi) la cessazione della corresponsione a seguito

dell'opzione per la Cpdel. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione (art.

360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata

per avere ritenuto l'indennità di buonuscita trattamento integrati vo del trattamento pensionistico — e, come tale, destinata a ces

sare a seguito di opzione per la Cpdel (ai sensi dell'art. 2 del

citato regolamento Onmi) — sebbene inducessero ad opposta con

clusione, oltre alla natura di «retribuzione differita» dell'indenni

tà, anche circostanze ulteriori quali: A) la previsione di tratta mento di pensione nello stesso regolamento: B) l'istituzione del l'indennità di buonuscita con lo stesso regolamento in questione

(art. 4), per cui non pare sostenibile che fosse stata contestual mente prevista la cessione (con il successivo art. 4); C) l'inesisten za di una qualsiasi ratio della pretesa cessazione dell'indennità, attesoché non risulta che la pensione dell'Inps fosse inferiore a

quella della Cpdel, oggetto dell'opzione; D) la prosecuzione della contribuzione per l'indennità di buonuscita; E) l'applicazione, nel

l'interpretazione del regolamento, dei criteri ermeneutici di cui

agli art. 1362 ss. c.c., in quanto «codificazione di principi di di ritto comunemente accettati», e, segnatamente, degli art. 1362, 2° comma, 1368 c.c. e del principio dell'«equo contemperamento

degli interessi», applicabili anche nell'interpretazione di atti am

ministrativi.

4. - Le censure, che vanno esaminate congiuntamente, sono fondate.

Il diritto all'indennità di buonuscita in favore degli ex dipen dentidelI'Onmi, passati alle dipendenze di enti locali, è stato ne

gato dal tribunale sulla base dell'art. 2, ultima parte, del regola mento per il personale dell'Onmi (approvato con decreto intermi nisteriale 3 agosto 1969, n. 3009/822, modificato con decreto interministeriale 4 maggio 1973), che prevede il diritto alla sola indennità di anzianità per il personale optante per l'iscrizione alla

Cpdel. Questa corte, peraltro, con varie, concordi decisioni (espressa

mente, Cass. 1° marzo 1988, n. 2193, id., Rep. 1988, voce Impie

II Foro Italiano — 1990.

gato degli enti locali, n. 166; 16 febbraio 1988, n. 1656, id., 1988, I, 1892; come presupposto per determinare la giurisdizione, sez.

un. 15 gennaio 1987, n. 250, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 191,

193; per passaggio in giudicato del punto, sez. un. 6894/86, id.,

Rep. 1986, voce cit., n. 172; confermando accertamenti dei fatti, relativi all'interpretazione del regolamento Onmi, del giudice di

merito, sez. un. 11 novembre 1988, n. 6065, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 167; sez. lav. 24 maggio 1988, n. 3601, ibid., n. 171; ha ritenuto, peraltro, congrua la motivazione con cui il diritto

era stato, parimenti con valutazione di merito, negato, Cass.

7226/86, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 135, 171), ha ritenuto do

versi tale diritto riconoscere muovendo dalla costante linea segui ta da questa corte nell'interpretazione delle norme sullo sciogli mento e sul trasferimento delle funzioni dell'Onmi di cui alla 1.

3 dicembre 1975 n. 698, con le modifiche e le integrazioni intro

dotte dalla 1. 1° agosto 1977 n. 563, linea basata sul rilievo se

condo cui la volontà del legislatore è stata quella di considerare

unico il rapporto di impiego degli ex dipendenti dell'Onmi, anche

con riguardo al servizio da loro prestato (dopo lo scioglimento di tale ente) presso lo Stato o altre amministrazioni pubbliche. Ed invero gli ex dipendenti dell'Onmi non avrebbero potuto, al

momento dello scioglimento di quest'ultimo, avanzare pretesa al

cuna avente ad oggetto il relativo trattamento di fine servizio (cfr., fra le altre, le sentenze 4 maggio 1984, n. 2725, id., Rep. 1984, voce Maternità e infanzia, n. 6; 27 luglio 1984, n. 4436, id., 1985,

I, 425, e 9 dicembre 1986, n. 7290, id., Rep. 1986, voce Impiega to degli enti locali, n. 169) essendo stato, peraltro, previsto che

l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro versasse per la stes

sa Onmi le quote maturate in relazione al servizio prestato presso di essa, con obbligo per le amministrazioni riceventi di corrispon dere agli impiegati ad esse trasferiti il trattamento di fine servizio

in relazione sia al periodo di servizio prestato in dette ammini

strazioni sia a quello già svolto presso l'Onmi (art. 9, 3° comma, 1. n. 563 del 1977).

E tale assetto normativo del trattamento economico di fine rap

porto degli ex dipendenti dell'Onmi riguarda in generale — come

è dato, peraltro, dedurre dalla più ampia enunciazione contenuta

nella legge di riforma del 1977 nella quale è stata, per l'appunto, introdotta la locuzione «trattamento di fine servizio» in luogo

dell'originaria espressione «indennità di buonuscita» — le presta zioni tutte che le amministrazioni riceventi debbono versare ai

suddetti ex dipendenti all'atto della definitiva cessazione dell'uni

ficato rapporto: prestazioni nelle quali può essere più accentuato

o il profilo della retribuzione differita — il che è da dire per l'indennità di anzianità — ovvero quello previdenziale, come è

per l'indennità di buonuscita. D'altra parte, una volta avvenuto

il trasferimento degli ex impiegati dell'Onmi alle altre ammini

strazioni pubbliche, l'indennità di anzianità in precedenza matu

rata in favore di ciascuno di loro è venuta ad essere «completa ta» — ove tali amministrazioni siano costituite da enti locali —

da quella (parimenti denominata) dovuta a norma dell'art. 13 1. 20 marzo 1975 n. 70, mentre quella di buonuscita è venuta, a sua volta, ad essere «completata» da quella premio di servizio

(cfr. la 1. 8 marzo 1968 n. 152) e, per il personale trasferito allo

Stato, da quella di buonuscita erogata dall'Enpas (cfr. ancora la cit. sentenza n. 7290 del 1986).

In definitiva, dunque, con riguardo in particolare agli ex di

pendenti dell'Onmi destinati ad enti locali (non concernendo in

vero la presente controversia personale trasferimento allo Stato),

può dirsi che il sistema delle leggi n. 698 del 1975 e n. 563 del 1977 è tale che all'atto della definitiva cessazione del rapporto, ai predetti competono due indennità e cioè, rispettivamente, quella di anzianità — composta da quella di anzianità afferente al pe riodo di servizio presso l'Onmi nonché da quella di pari denomi

nazione riguardante il successivo servizio presso le amministra zioni riceventi — e l'indennità premio di servizio costituita, per il periodo di dipendenza dall'Onmi, dall'indennità di buonuscita

prevista dal relativo regolamento e, per quello successivo, dall'in dennità dovuta istituzionalmente dall'Inadel, oltre naturalmente al trattamento propriamente di quiescenza (art. 8 1. n. 698).

5. - Tuttavia, pur nella strutturazione di un solo e unificato

rapporto e pur nella previsione di un unico «trattamento di fine servizio» (secondo l'espressione dell'art. 5, 3° comma, 1. n. 563 del 1977), è stato stabilito che la liquidazione delle relative pre stazioni avvenga, per quanto concerne il periodo di servizio svol

to presso l'Onmi, «nella misura prevista dal regolamento per il

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

trattamento di quiescenza del personale del predetto ente» (art.

9, 3° comma, prima proposizione, 1. n. 698 del 1975).

Orbene, tale norma trova la sua logica spiegazione proprio nel

l'esigenza di tener conto, non solo del sistema di contribuzione, ma altresì dei criteri di liquidazione vigenti all'epoca della dipen denza dall'Onmi, e cioè dei criteri previsti dalle relative norme

aventi un contenuto diverso rispetto a quelle disciplinanti le ana

loghe erogazioni spettanti ai dipendenti delle amministrazioni ri

ceventi.

Tali norme sono, in particolare, quelle del regolamento per il

trattamento di quiescenza del personale degli uffici e servizi cen

trali e periferici dell'Onmi approvato con decreto interministeria

le del 5 agosto 1969 n. 3009/822, norme che, peraltro — essendo

destinate ad operare solo nell'ambito dell'ordinamento particola re dell'ente e nei confronti dei suoi soggetti —, non costituiscono

fonti di diritto oggettivo, talché la relativa interpretazione, trat

tandosi di indagine di fatto, è rimessa alla istituzionale funzione

del giudice di merito, le cui valutazioni possono formare oggetto di esame da parte di questa corte esclusivamente sotto il profilo dell'esatta osservanza dei canoni legali di cui agli art. 1362 ss.

c.c. (cfr., sul punto, Cass. 25 ottobre 1983, n. 6310, id., Rep.

1983, voce cit., n. 120; 12 giugno 1985, n. 3533, id., Rep. 1985, voce Maternità e infanzia, n. 7 e 6 marzo 1987, n. 2398, id.,

Rep. 1987, voce Lavoro (rapporto), n. 2854, e, in generale, 16

luglio 1985, n. 4201, id., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 91).

Orbene, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 1. n. 698 del 1975

modificato dall'art. 5, 3° comma, 1. n. 563 del 1977 e della deter

minazione della misura della quota del trattamento di fine servi

zio afferente alla fase del rapporto svoltosi alle dipendenze del

l'Onmi, il giudice di merito deve riferirsi, per l'appunto, al rego lamento dell'ente (cfr. Cass. 25 ottobre 1983, n. 6309, nn. 6310,

6312, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1224-1226, e 20 ottobre 1984, n. 5321, id., 1985, I, 494). Ma al riguardo va ulteriormente chia

rito che l'operato dello stesso giudice di merito necessariamente

si esaurisce nella determinazione, per l'appunto, della «misura»

(secondo i relativi intrinseci criteri e provvedimenti contabili) del

le erogazioni dovute al personale per il periodo della sua dipen denza dall'Onini: lo stesso giudice, peraltro, non può negare in

radice il relativo diritto, il che sarebbe palesemente in contrasto

con tutto il sistema delle norme sullo scioglimento del suddetto

ente che — come si è detto — hanno voluto considerare unico

il rapporto ed hanno conseguentemente escluso (secondo l'inter

pretazione adottata da questa corte) la liquidazione anticipata delle

spettanze relative al suddetto periodo di dipendenza: una contra

ria volontà legislativa, e cioè quella di scindere le due fasi del

rapporto medesimo, avrebbe dovuto invero essere estrinsecata at

traverso l'esplicita previsione della possibilità di una siffatta di

stinta liquidazione (cfr. la sentenza n. 5321 del 1984, cit.). 6. - Con riguardo al caso di specie va, pertanto, riconosciuto

il diritto dei dipendenti in causa all'indennità di buonuscita e ciò

appunto sulla base del richiamo all'art. 9 1. n. 698 del 1975 mo

dif. dalla 1. n. 563 del 1977, considerando, peraltro, l'avvenuto

versamento all'Inadel dell'importo delle «indennità di anzianità»

(termine usato anche dalla legge al plurale nell'evidente, onni

comprensivo significato di trattamento di fine servizio). Ciò ap

pare, pertanto, pienamente conforme alle ragioni sopra esposte circa le conseguenze della volontà legislativa di ritenere unico il

rapporto, ed esprime, peraltro, la ragione di ordine economico

(oltreché un equilibrio contemperato di interessi) per la quale gli

importi maturati all'atto del trasferimento del personale dell'On

mi non potevano essere accantonati a favore del personale stesso.

E quest'ultimo, nel sistema instaurato dalla legge, non avrebbe

potuto in nessun caso, quali che fossero state le sue opzioni per il trattamento di quiescenza (e ciò in relazione all'iscrizione alla

cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) neppur riceve

re le somme risultanti dai singoli conti individuali: invero l'art.

9, 3° comma, 1. n. 698 del 1975 modif. dalla 1. 563 del 1977

ha disposto il versamento all'Inadel (o all'Enpas) delle «indenni

tà di anzianità» senza limite o riserva alcuna.

D'altra parte, il radicale mutamento nella condizione degli ex

dipendenti dell'Onmi, per quanto concerne sia il contenuto dei

loro rapporti di lavoro (ancorché nell'ambito dell'unificazione giu ridica di cui si è detto) sia la loro posizione previdenziale, non

poteva non portare al superamento di quelle disposizioni del re

golamento dell'Onmi che erano state predisposte in vista della

normale e definitiva cessazione dei singoli rapporti presso essa

li Foro Italiano — 1990.

opera, disposizioni salvaguardate invece, per volontà di legge, esclu

sivamente in relazione ai criteri contabili da utilizzare per la quan tificazione delle singole spettanze.

Ed è peraltro, significativo che l'art. 8 1. n. 698 del 1975 abbia

stabilito l'iscrizione d'ufficio di tutto il personale trasferito dal

l'Onmi ad enti locali — ai fini del trattamento di pensione —

alla Cpdel o alla Cps con trasferimento dei relativi contributi (com mi 1° e 2°) salva l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione

all'assicurazione generale obbligatoria da esercitarsi entro brevi,

perentori termini (ultimo comma come modificato dall'art. 4 1.

n. 563 del 1977): previsione dunque diametralmente opposta ri

spetto a quella contenuta nel regolamento delPOnmi, il che in

dubbiamente conferma l'irrilevanza di una opzione che — se ed

in quanto la si ritenga (in sede di interpretazione del regolamento

stesso) preclusiva del diritto all'indennità di buonuscita — è or

mai superata dal disposto legislativo. 7. - Le censure vanno dunque accolte, indipendentemente dal

l'esame della disciplina regolamentare sollecitata dai ricorrenti (ma inammissibile in questa sede di legittimità, come da questa corte

ritenuto con le sent. 6309/6310/6312/83; 3533/85), e indipenden temente altresì dall'esame, d'ufficio, della sopravvenuta 1. 27 ot

tobre 1988 n. 482, non applicabile ratione obiecti e ratione tem

poris alla presente controversia e con assorbimento del terzo mo

tivo, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia sul capo di

domanda relativo all'indennità di buonuscita maturata nel perio do precedente l'opzione per la Cpdel.

8. - Con il primo motivo del suo ricorso, denunciando viola

zione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, lett. b, 1.

27 maggio 1958 n. 324, come modificato dalla 1. 3 marzo 1960

n. 185, in relazione all'art. 2, ultimo comma, d.l. 1° febbraio

1977 n. 12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91, all'art. 1, ultimo comma, 1. 20 marzo 1975 n. 70 ed alla parte seconda della

tabella allegata; art. 3 1. 24 maggio 1970 n. 336, in relazione

all'ultimo comma dell'art. 4 1. 9 ottobre 1971 n. 824) nonché

vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l'Inadel censura

la sentenza impugnata per avere ritenuto che, nella base di calco

lo del trattamento riconosciuto spettante alle controparti, debba

essere inclusa l'indennità integrativa speciale, sebbene non sia com

putabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento (ai sensi del citato art. 1, lett.

b, 1. 324/59 e successive modifiche, disciplinante la materia ai

sensi dell'art. 2, ultimo comma, d.l. n. 12 conv. in 1. 91/77) fino

alla entrata in vigore dell'art. 2 1. 299/80, mentre, per il periodo

successivo, è, bensì, computabile, ma a condizione che siano ver

sati i contributi relativi.

9. - Il motivo è fondato. In proposito è sufficiente richiamare

quanto sia le sezioni unite (sent. 24 novembre 1986, n. 6894; 11

novembre 1988, n. 6065) che la sezione lavoro (sent. 5 dicembre

1986, n. 7226; 25 ottobre 1983, n. 6310; 29 ottobre 1983, n. 6310; 29 ottobre 1983, n. 6468, id., 1984, I, 1941; 19 aprile 1984, nn.

2584 e 2585, id., Rep. 1984, voce Impiegato degli enti locali, nn.

109, 199; 12 giugno 1985, n. 3533) hanno ripetutamente ritenuto,

negando la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel

trattamento di fine servizio di ex dipendenti dell'Onmi, in base

al rilievo che l'esclusione della suddetta indennità, istituita con

la 1. 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del suddetto trattamento, è esplicitamente sancita dall'art.

1, 1° comma, lett. c), della stessa legge, modificato dall'art. 1

1. 3 marzo 1960 n. 185, e riguarda — limitatamente al trattamen

to spettante per il periodo di servizio prestato presso la stessa

Onmi — anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali

a norma della I. 23 dicembre 1975 n. 698.

Si è altresì chiarito che la computabilità di tale indennità con

effetto dal 1° gennaio 1974, disposta dall'art. 3 1. 7 luglio 1980

n. 229, concerne solo il personale iscritto all'Inadel — gestione

previdenza — e tale iscrizione, per i dipendenti dell'Onmi, è in

tervenuta, in base all'art. 9 della stessa 1. n. 698 del 1975, soltan

to dopo la cessazione del relativo rapporto. (Omissis) 11. - Con un terzo profilo si censura ancora la sentenza per

avere tenuto conto, ai fini della liquidità dell'indennità di anzia

nità afferente al servizio presso l'Onmi, non solo dei «periodi

di servizio prestati» (come prescrive l'art. 9 1. 698/75), ma anche

dell'anzianità convenzionale concessa come beneficio combatten

tistico, laddove di questa doveva tenersi conto solo all'atto della

liquidazione finale, e dunque a carico dell'ente locale datore di

lavoro al momento della cessazione del rapporto. La censura non può trovare accoglimento. Pacifico essendo che

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PARTE PRIMA

fra i benefici combattentistici rientri l'attribuzione di un'anziani

tà convenzionale (sette anni) ai fini del computo del trattamento

di fine servizio, si discute ora se, stante la duplicità di istituti

di cui fruiscono gli ex dipendenti dell'Onmi transitati alle dipen denze di ente locale (il trattamento proprio del rapporto con l'Orimi

per il relativo periodo, e quello proprio del rapporto di impiegato di ente locale per il successivo periodo), detta anzianità conven

zionale debba essere computata sull'indennità di anzianità dovuta

in relazione alla parte di rapporto alle dipendenze dell'Onmi, ov

vero sull'indennità premio di servizio dovuta in relazione all'altra

parte del rapporto stesso.

Il tribunale ha ritenuto computabile l'anzianità convenzionale

sul periodo di servizio presso l'Onmi, anziché su quello presso l'ente locale, in quanto il diritto al beneficio sorge, ex art. 3 1.

n. 336 del 1970, con la proposizione della domanda di anticipato

pensionamento, e il beneficio stesso deve essere erogato dall'ente

datore di lavoro nel momento in cui sia maturato per il dipen dente il diritto al riconoscimento di detta anzianità convenziona

le; e i dipendenti Silipo, Zini e Chiti avevano fatto domanda di

collocamento a riposo anticipato durante il periodo di servizio

presso l'Onmi, il quale ente aveva le dette domande.

Replica la ricorrente Inadel innanzitutto che del beneficio deb

ba tenersi conto solo all'atto della liquidazione finale, e dunque solo a carico dell'ente che è tenuto a procedervi.

Comunque, soggiunge il ricorrente, non è esatto che il tratta

mento di quiescenza sia maturato al momento dell'accoglimento della domanda di collocamento a riposo in quanto la relativa de

libera commissariale non poteva essere che di mero accertamento

della sussistenza delle condizioni e requisiti per il futuro colloca

mento a riposo a termini differiti, il quale non può che avere effetto dal maturarsi di quei requisiti e non ex tunc dalla data

della delibera.

Di quest'ultima considerazione non può tenersi conto, invol

gendo essa un'interpretazione dell'atto di accoglimento delle do

mande di collocamento a riposo, e accertamenti relativi al suo

contenuto ed ai suoi effetti, che, in quanto indagini di mero fat

to, non possono trovar luogo in questa sede, e che per di più non sono stati neppure dedotti nella precedente fase di merito.

12. - Resta dunque da esaminare se del beneficio debba tenersi

conto solo all'atto della liquidazione finale, e in relazione a quel la parte di rapporto nell'ambito della quale il diritto è maturato con la domanda e il suo riscontrato accoglimento.

È da premettere che il problema si pone in relazione all'anor

male situazione di un rapporto d'impiego unico, ma soggetto a

due distinte e differenti discipline in relazione a due suoi periodi inerenti alle dipendenza da due diversi datori di lavoro: situazio ne della quale sarebbe vano sperare di trovare una diretta disci

plina nella normativa concernente i benefici combattentistici, che non poteva prevedere anche un caso cosi particolare.

Orbene, sembra più conforme a logica che, stante appunto la

diversità di disciplina fra le due parti del pur unico rapporto, la regula iuris del beneficio in questione non possa essere tratta dall'accidentalità della disciplina propria della parte terminale del

rapporto stesso, ma debba, più coerentemente con il sistema, es sere ricercata nella disciplina propria di quella parte del rapporto in cui la richiesta e l'attribuzione (pur se ad efficacia differita) del beneficio abbia avuto luogo. E ciò in armonia con il principio secondo cui, pur nell'unitariatà del complessivo rapporto, le due

parti di esso ricevono la disciplina propria di ciascuna di dette parti. E poiché, nella specie, il collocamento a riposo con i benefici

combattentistici è stato chiesto e ottenuto quando gli interessi erano ancora alle dipendenze dell'Onmi, i benefici stessi, anche se concretamente computati alla fine del rapporto, debbono es serlo in relazione a quella parte nell'ambito della quale si in scrivono.

Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto applicabile l'an zianità convenzionale nel computo dell'indennità di servizio a ca rico dell'Onmi, e non ai fini dell'indennità premio di servizio af ferente al rapporto alle dipendenze dell'ente locale.

13. - Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa appli cazione di norme di diritto (art. 1219, 1282, 1183, 1224 c.c., 19 ss. r.d. 3239/28, 270 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con r.d. 827/24, 25, 26, 27, 28 1. 468/78), nonché vi zio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l'Inadel censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto agli inte ressi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della matu razione dei crediti, sebbene inducessero a ritenere dovuti solo gli

li Foro Italiano — 1990.

interessi legali, con decorrenza dalla domanda giudiziale, consi

derazioni concorrenti, quali: la soggezione dell'Inadel al control

lo della Corte dei conti ed al regolamento per la contabilità dello

Stato; la mancata previsione di qualsiasi termine per l'adempi mento della dedotta obbligazione dell'istituto (a differenza da

quanto l'art. 26 d.p.r. 1032/73 dispone per l'Enpas); la conse

guente applicazione dell'art. 1282 c.c.; l'inapplicabilità dell'art.

429 c.p.c. ai trattamenti di natura previdenziale; il difetto della

costituzione in mora dell'Inadel e della prova di danno ulteriore, che ne condizionano il risarcimento ai sensi dell'art. 1224 c.c.

La censura va in parte accolta quanto alla questione della de

correnza degli interessi, mentre va respinta quanto alla risarcibili

tà del maggior danno la svalutazione monetaria.

14. - Sul primo punto, che la sentenza ha risolto fissando la

decorrenza degli interessi dalla data di maturazione del credito, cioè del collocamento a riposo, è sufficiente richiamare quanto statuito da questa corte a sezioni unite con la sent. 17 febbraio

1988, n. 1680 (id., Rep. 1988, voce cit., n. 218), 19 maggio 1988, n. 3469 (id., 1988, I, 3302), e altre, che hanno invece individuato

la data della decorrenza degli interessi sui crediti per prestazioni

previdenziali verso l'Inadel dallo scadere del centoventesimo gior no dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in di

fetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola

generale posta dall'art. 7 1. 11 agosto 1973 n. 533, in materia

di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dell'assicurato

in sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla

maturazione del credito, si verifica l'automatica costituzione in

mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. 15. — In ordine al secondo punto, invece, l'impugnata senten

za resiste alla censura, essendo in linea con l'evoluzione della giuris

prudenza di questa corte, che, quanto alla rivalutazione dei credi

ti per prestazioni previdenziali, vede il suo punto di arrivo nella

sentenza n. 3004 del 1986 (id., Rep. 1986, voce cit., nn. 131,

177), seguita senza tentennamenti da tutta la successiva giuris

prudenza della sezione lavoro (v., da ultimo, sent. 2 giugno 1988, n. 3760, id., Rep. 1988, voce Danni civili, n. 237) secondo cui,

pur se la mora del debitore non giustifica, in sé, alcun risarci

mento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che pos sa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma

può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribu

zione degli interessi legali, tuttavia il giudice può, in mancanza di altre specifiche prove, utilizzare, oltre che il notorio acquisito dalla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qua lità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro

coerenti — secondo i principi della normalità e della possibilità — con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati

(integrando, ove occorra, i risultati dell'indagine con l'esercizio dei poteri equitativi) quali maggiori utilità, nei singoli casi, la

somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurarsi al cre

ditore medesimo.

Ai fini della valutazione delle condizioni personali del credito

re, assume peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal medesimo e la possibilità di far ricorso a criteri equitativi appare ulteriormente giustificata, in considerazione sia della nor ma dell'art. 432 (nuovo testo) c.p.c. che dei maggiori poteri istrut tori concessi al giudice del lavoro.

La peculiarità della presunzione che assiste il c.d. modesto con sumatore (figura nella quale si inquadra, almeno di regola, il cre ditore di prestazioni previdenziali), rispetto a quella di altre cate

gorie di creditori, è data dal fatto che il predetto spende tutto il danaro disponibile per esigenze di vita, sottraendolo cosi agli effetti della svalutazione monetaria; e la presunzione stessa porta a ritenere che tale risultato economico resta precluso al creditore in conseguenza della mora del debitore e della conseguente mag giore quantità di moneta occorrente per procurarsi i necessari be ni di consumo ed i servizi.

Il rigore in materia di onere probatorio contraddice proprio al criterio presuntivo che dovrebbe essere adottato, specie con riferimento alla categoria del «piccolo consumatore», per la qua le vale, appunto, la presunzione non già di impiego del danaro in forme di risparmio o di investimento, sibbene di spendita per esigenze di vita: con la precisazione che la presunzione di danno relativa al «piccolo consumatore» è senz'altro giustificata quan do abbia ad oggetto ratei di pensione o, comunque, prestazioni di non notevole importo.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'impugnata sentenza si è adeguata ai suddetti principi, essen

dosi richiamata alle risultanze dell'esperita prova testimoniale, me

diante la quale la Braccesi è riuscita a dimostrare che avrebbe

sottratto la somma dovutale agli effetti della svalutazione.

16. - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricor

so dei lavoratori, con assorbimento del terzo; vanno altresì' accol

ti il primo motivo del ricorso dell'Inadel, e, per quanto di ragio

ne, il terzo, con rigetto del ricorso.

La impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione alle

censure accolte, con rinvio della causa al giudice designato in

dispositivo, che si adeguerà ai principi sopra formulati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 giugno

1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Aubrandi, P.M. Fedeli

(conci, conf.); Inchingolo e altri (Aw. Cantatore, Saracino)

c. Soc. Ravennavi (Aw. Marazza, Caudillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986.

Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter

ritorio — Luogo di conclusione del contratto — Determinazio

ne — Criteri (Cod. nav., art. 603).

Il luogo di conclusione del rapporto di lavoro nautico, al fine

di determinare il giudice competente per territorio, si identifica

con quello dove ha sede l'autorità marittima davanti alla quale

è stato stipulato il contratto di arruolamento, a nulla rilevando

il luogo, eventualmente diverso, dove sono avvenuti l'imbarco

e l'annotazione di esso sul libretto di navigazione. (1)

Fatto e diritto. — Con ricorso del 3 luglio 1984 Inchingolo

Sabino, convenuta dinanzi al Pretore di Bari la Ravennavi s.p.a.,

esponeva: di essere stato arruolato, con «contratto a viaggio», in Bari l'8 settembre 1983 dalla società armatrice «Ravennavi

s.p.a.», a seguito della chiamata d'ingaggio pervenutagli il gior

no precedente in Molfetta; di essersi imbarcato sulla M/C «Co

lumbia Erre», come primo ufficiale di macchina, lo stesso 8 set

tembre e di essere sbarcato, per «fine viaggio», nel porto di Ca

tania il successivo giorno 19.

Deducendo la mancata corresponsione di quanto dovutogli in

base alla contrattazione collettiva di categoria per l'attività effet

tivamente svolta a bordo della sopraddetta motocistema, chiede

va la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a

titolo di differenza retributiva, della somma di lire 734.200 oltre

la rivalutazione.

Con due separate comparse di intervento volontario, entrambe

depositate in cancelleria il 23 agosto 1984, Cappelluti Antonio

e Tedeschi Ilarione, nonché Tattoli Nicolò, Vendelli Giovanni,

Cantatore Mario, De Candia Francesco, Angione Francesco, Fu

rio Sebastiano e Bernini Luciano, premettendo di avere tutti la

vorato per periodi e con mansioni diverse a bordo della M/C

«Columbia Erre» di proprietà della Ravennavi s.p.a., a seguito

di chiamata d'ingaggio pervenuta nella propria città di residenza

e contratto di arruolamento concluso in Bari, lamentavano di non

aver percepito l'esatta retribuzione alla stregua del ccnl del 3 lu

glio 1981 e, pertanto, concludevano chiedendo, per differenze re

tributive, la condanna della Ravennavi s.p.a. al pagamento in

loro favore di varie somme differenti per ciascuno di essi.

(1) In senso conforme Cass. 8 marzo 1986, n. 1579, Foro it., Rep.

1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 10 e Dir. maritt., 1987, 294;

23 maggio 1986, n. 3472, Foro it., 1986, I, 2486, con nota di richiami

(la sentenza è riportata anche in Dir. maritt., 1987, 310, con nota di

A. Morini, Contratto di arruolamento, ruolo di equipaggio e foro dell'e

secuzione). Da ultimo, sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro

nautico, cons. Cass. 8 aprile 1989, n. 1709 e 27 gennaio 1989, n. 509,

Foro it., 1989, I, 1795, con nota di richiami.

In dottrina, cons., più in generale, D. Gaeta, Processo civile (dir. nav.),

voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, XXXVI, 279 s.

li Foro Italiano — 1990.

Con comparse del 12 e del 20 ottobre 1984 si costituiva in giu dizio la s.p.a. Ravennavi eccependo preliminarmente e nei con

fronti di tutte le parti in causa l'incompetenza per territorio del

giudice adito, per essere competente il Pretore di Ravenna. Nei

confronti delle parti intervenute eccepiva, inoltre, l'inammissibili

tà dell'intervento. Con sentenza 8 luglio 1986, il Pretore di Bari

declinava la competenza a favore del Pretore di Ravenna. Osser

vava che i criteri di competenza per territorio andavano indivi

duati secondo quanto indicato dall'art. 603 c. nav. il quale preve de criteri alternativi inderogabili ed aggiungeva che, poiché il luo

go in cui è stato concluso il contratto e eseguita o cessata la

prestazione è foro alternativo rispetto a quello generale del luogo in cui è iscritta la nave o il galleggiante, spettava all'attore forni

re la prova della conclusione del contratto in luogo diverso da

quello del circondario marittimo in cui risulta iscritta la nave.

Non essendo stata fornita tale prova, né potendosi desumersi il

forum contractus dall'annotazione sul libretto di navigazione co

stituente solo un indizio, l'unico criterio applicabile è il luogo di iscrizione della nave (pacificamente a Ravenna), non essendo

neppure applicabile il terzo dei fori di cui all'art. 603 c. nav.

essendo seguita, alla chiamata d'ingaggio, la conclusione del con

tratto di arruolamento.

Avverso questa sentenza l'Inchingolo e gli altri attori hanno

proposto istanza di regolamento di competenza. Resiste con me

moria la Ravennavi. (Omissis) Nel merito, il ricorrente Inchingolo lamenta, con due motivi

di censura: a) che il giudice ha erroneamente rilevato ex officio motivi di incompetenza diversi da quelli indicati dalla convenuta,

in violazione dell'art. 428, 1° comma, c.p.c.; b) che il pretore

ha erroneamente valutato la documentazione allegata, da cui emer

ge che si è imbarcato a Bari, il che significa che qui è stato stipu

lato il contratto di arruolamento giacché l'autorità marittima ro

gante contestualmente alla stipula annota l'imbarco anche sul li

bretto ex art. 223 e 426 del regolamento della navigazione marittima.

Censure sostanzialmente analoghe al punto sub a) vengono sol

levate anche dagli altri ricorrenti i quali sostengono che lo stesso

Pretore di Bari ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che essi

ricorrenti hanno stipulato a Bari i contratti di arruolamento sic

ché la competenza spetta a quel giudice. La resistente si riporta sostanzialmente alle argomentazioni con

tenute nella sentenza impugnata, rinnovando le obiezioni sull'ir

ritualità dell'intervento volontario degli atti, escluso l'Inchingolo.

Il ricorso non sembra fondato. Anche se l'originaria eccezione

di incompetenza per territorio è stata sollevata in riferimento ai

criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. è indubbio che per decidere oc

corre riferirsi alle norme dell'art. 603 c. nav. (cfr. Cass. n. 736/83,

Foro it., Rep. 1983, voce Navigazione (procedimenti), n. 3;

5944/82, id., 1983, I, 1959; 2444/82, id., 1982, I, 1970). E ciò ben può farsi, anche d'ufficio, trattandosi di competenza

territoriale non derogabile — sia pure sui generis — e trattandosi

comunque di valorizzare e qualificare giuridicamente risultanze

di fatti ritualmente acquisiti al processo. In altri termini, sebbene

la Ravennavi abbia a suo tempo sollevato l'eccezione di incompe

tenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. salve le precisazioni

contenute nella menoria 10 ottobre 1984, non sembra possa dubi

tarsi che il pretore prima, e la Suprema corte — ora investita

della stessa questione della competenza territoriale — ben possa

no ragionare alla stregua dell'art. 603 c. nav., vagliando la que

stione di competenza non nella prospettiva dell'art. 413 c.p.c. — ma nell'esatta prospettiva emergente dal più recente orienta

mento giurisprudenziale (confortato da autorevole dottrina).

La Suprema corte (sent. 2244/82, 5944/82 e 736/83) a seguito

di un'approfondita disamina delle pronunzie della Corte costitu

zionale in argomento, è giunta meditamente alla conclusione che

l'art. 603 c. nav. conserva vigore per quanto attiene ai criteri

di determinazione della competenza territoriale, sul punto non

essendo stato abrogato esplicitamente o implicitamente dalla so

pravvenuta 1. 533/73 (lex posterior generalis non derogat legi priori

speciali)', né, sul punto stesso, essendo stato dichiarato costituzio

nalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.

Ritenuto, pertanto, persistente il vigore dell'art. 603 c. nav.

tranne che nella parte in cui viene indicato l'organo giurisdizionale

competente, la Cassazione rifacendosi a precedente orientamento

(cfr. sent. n. 3198/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 13) ha precisa

to che per l'individuazione del giudice territorialmente competen

te a conoscere le controversie di lavoro della gente di mare, i criteri

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