sezioni unite civili; sentenza 7 giugno 1989, n. 2756; Pres. Granata, Est. O. Fanelli, P.M.Paolucci (concl. conf.); Silipo ed altri (Avv. Parasassi, Turco, Bechi) c. Inadel; Inadel (Avv. LaLoggia) c. Silipo ed altri e Zini. Cassa Trib. Pistoia 4 novembre 1983Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 165/166-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184458 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 7 giu gno 1989, n. 2756; Pres. Granata, Est. O. Fanelli, P.M. Pao lucci (conci, conf.); Silipo ed altri (Aw. Parasassi, Turco, Bechi) c. Inadel; Inadel (Avv. La Loggia) c. Silipo ed altri e Zini. Cassa Trib. Pistoia 4 novembre 1983.
Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Cessazione dal servizio — Indennità di anzianità e indennità
premio di servizio — Spettanza (L. 20 marzo 1975 n. 70, di
sposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, art. 1, 2, 13; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'O
pera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, art. 1, 3, 6, 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563, modifiche e integrazio ni alla 1. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 3, 5).
Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Indennità di buonuscita — Liquidazione anticipata — Esclu sione (L. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563).
Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Trattamento di fine servizio — Indennità integrativa specia le — Computabilità — Limiti (L. 23 dicembre 1975 n. 698, art. 9; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conversione in legge, con modi
ficazioni, del d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, concernente norme
per l'applicazione dell'indennità di contingenza, art. 1; 1. 1°
agosto 1977 n. 563; 1. 7 luglio 1980 n. 299, conversione in leg ge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, concer nente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti lo cali per l'anno 1980, art. 3).
Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Benefici combattentistici — Computo (L. 24 maggio 1970 n. 336, norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti e assimilati, art. 3; 1. 23 dicembre 1975 n. 698, àrt. 9; 1. 1° agosto 1977 n. 563).
Impiegato degli enti locali — Dipendenti della soppressa Onmi — Trattamento previdenziale — Tardiva erogazione — Interes si e rivalutazione — Decorrenza (Cod. civ., art. 1224, 1282; cod. proc. civ., art. 429, 432; 1. 11 agosto 1973 n. 533, discipli na delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, art. 7).
Ai dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altre amministra
zioni competono, all'atto della cessazione del rapporto, sia l'in dennità di anzianità, afferente al servizio presso l'Onmi ed al successivo servizio presso le amministrazioni riceventi, sia l'in dennità premio di servizio, costituita, per il periodo di dipen denza dall'Onmi, dall'indennità di buonuscita prevista dal rela tivo regolamento e, per il periodo successivo, dall'indennità do
vuta istituzionalmente dall'Inadel oltre naturalmente al trattamento propriamente di quiescenza, secondo il sistema re
golato dalle leggi 23 dicembre 1975 n. 698 e 1° agosto 1977 n. 563. (1)
I dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altre amministra
zioni non hanno diritto in nessun caso, stante l'unicità del rap porto di lavoro, ad una liquidazione anticipata delle somme
risultanti dai singoli conti individuali per l'indennità di buonu scita relativa al servizio prestato presso l'Onmi, indipendente mente dall'opzione esercitata per il trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, l. 23 dicembre 1975 n. 698. (2)
L'indennità integrativa speciale non è computabile nel trattamen to di fine servizio dei dipendenti della disciolta Onmi, limitata mente al trattamento spettante per il periodo di servizio presta to presso quest'ultima, mentre la detta indennità va computata con effetto dal 1° gennaio 1974 solo per il personale iscritto
all'lnadel, gestione previdenza (iscrizione che, per i dipendenti ex Onmi, è intervenuta soltanto dopo la cessazione del relativo
rapporto, ai sensi dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975 n. 698). (3)
(1-5) La sentenza conferma i principi desumibili dalle numerose deci sioni che sono intervenute a regolare il trattamento di quiescenza dei di
pendenti della soppressa Onmi ed i problemi sorti a causa della particola rità del rapporto di lavoro, continuato presso altre amministrazioni pub bliche e con diverse discipline. Sulla prima massima, v. Corte cost. 29 marzo 1989, n. 164, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, nonché Cass. 13 gennaio 1989, n. 124, Foro it., Mass., 25 (che nega al personale optante per la Cpdel l'indennità di buonuscita, in aggiunta alla liquida zione); sulla seconda massima, v. Tar Marche 28 maggio 1987, n. 279, id., 1988, III, 421; sulla terza massima, v. Cass. 26 novembre 1988, n.
6390, id., 1989, I, 727; 21 giugno 1989, n. 2963, in questo fascicolo, I, 158 e 13 gennaio 1989, n. 124, cit.; sulla quinta massima, v.
Il Foro Italiano — 1990.
I benefici combattentistici a favore dei dipendenti della disciolta Onmi che ne abbiano chiesto l'attribuzione quando erano an cora alle dipendenze dell'opera, anche se concretamente com
putabili alla fine del rapporto, debbono esserlo in relazione a
quella parte nell'ambito della quale si inscrìvono. (4) Nel caso di tardivo pagamento da parte dell'Inadel delle presta
zioni previdenziali spettanti ai dipendenti della disciolta Onmi transitati ad altri enti locali sono dovuti gli interessi moratori con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla presentazione della richiesta all'istituto assicuratore, in applicazione della re
gola generale posta dall'art. 7 /. 11 agosto 1973 n. 533, ed è dovuta anche la rivalutazione monetaria quantificata sulla base della presunzione di utilizzo delle somme da parte del c.d. modesto consumatore. (5)
Svolgimento del processo. — Con separati ricorsi al Pretore di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, Elvira Silipo, Giulia na Pieri, Silvano Zini, Marisa Giannini, Maura Chiti e Maria Paola Braccesi convenivano in giudizio l'Inadel e — premesso che a seguito dello scioglimento dell'Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi) dalla quale dipendevano erano stati «trasferiti» alle dipendenze di enti locali (ai sensi della 1. 698/75) — chiede vano il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di anzia nità ed all'indennità di buonuscita, per il periodo di servizio alle
dipendenze (ed a norma del regolamento di quiescenza per il per sonale) dell'Onmi, nonché del diritto all'indennità premio di ser
vizio, per il periodo di servizio alle dipendenze delle amministra zioni riceventi, e, per l'effetto, la condanna dell'istituto convenu to a corrispondere loro quanto dovuto per i menzionati titoli, oltre rivalutazione ed interessi. (Omissis)
Motivi della decisione. — 1. -1 due ricorsi, avendo ad oggetto la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. - Va preliminarmente esaminato se sia rilevabile il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario prospettato nell'ordinanza 23 ottobre 1986 della sezione lavoro.
La questione di giurisdizione è ormai preclusa. La sentenza del tribunale ha, infatti, espressamente affermato
la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controver sia concernente l'indennità di anzianità, e tale capo della decisio ne non ha formato oggetto di gravame, avendo il ricorso dei di
pendenti per oggetto solo la denegata indennità di buonuscita, e parimenti non toccando neppure quello dell'Inadel la questione di giurisdizione.
È venuto, dunque, a formarsi il giudicato sulla giurisdizione affermata dal tribunale nel non impugnato capo della sentenza
cosicché non può più discutersene in questa sede (cfr., fra le tan
te, Cass. 2377 e 2427/84, Foro it., Rep. 1984, voce Giurisdizione
civile, nn. 74, 80; 1748/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 103 e
3533/85, ibid., voce Cosa giudicata civile, n. 14). 3. - Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa appli
cazione di norme di diritto (art. 9, 3° comma, 1. 23 dicembre
1975 n. 698, come modificato dall'art. 5 1. 1° agosto 1977 n.
563; art. 13 1. 20 marzo 1975 n. 70 regolamento di quiescenza del personale Onmi), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., Silipo Elvira e gli altri litisconsorti censurano la sentenza impugnata
per avere loro negato il diritto all'indennità di buonuscita, in di
pendenza della loro opzione per l'iscrizione alla Cpdel. Invero il «trattamento di fine servizio» — che viene garantito
al personale della disciolta Onmi trasferito ad enti locali (dall'art. 5 1. 563/77, che ha sostituito con il riferimento al «trattamento
di fine servizio» il più restrittivo riferimento alla «indennità di
buonuscita», di cui al precedente art. 9 1. 698/75) — comprende, ad avviso dei ricorrenti, sia l'indennità di anzianità che l'indenni
tà di buonuscita (siccome, per i dipendenti dell'Inadel, è previsto
analogo cumulo tra indennità premio di servizio ed indennità di
anzianità, di cui alla 1. n. 70/75).
Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 1989, n. 372, Foro it., 1989, III, 373; Corte cost. 6 dicembre 1988, n. 1060, ibid., I, 618; Cass. 23 maggio 1989, n.
2475, id., Mass., 363; 1° marzo 1989, n. 1115, ibid., 184, nonché Cass.
2963/89, cit. Nulla in termini sulla quarta massima; per riferimenti di carattere ge
nerale sulla disciplina dell'attribuzione dei c.d. benefici combattentistici, v. la nota di richiami a Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 123, Cass. 22 dicembre 1988, n. 7001 e 15 dicembre 1987, n. 9271, id., 1989, I, 652.
Sul riparto di giurisdizione per le controversie insorgenti nel campo, v. Cass. 4 agosto 1989, n. 3598, in questo fascicolo, I, 126.
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PARTE PRIMA
Il diritto alla duplice indennità, poi, è previsto, ad avviso dei
ricorrenti, dal regolamento per il trattamento di quiescenza del
personale della disciolta Onmi, che è stato «recepito» dalla legge
(art. 9 1. 698/75 e successive modifiche; art. 9, 3° comma, e 14, 2° comma, 1. 70/75), onde la sua violazione e falsa applicazione
può essere denunciata con ricorso per cassazione (ai sensi del
l'art. 360, n. 3, c.p.c.).
Nell'interpretazione di tale regolamento, la sentenza impugna
ta, ad avviso dei ricorrenti, ha errato sotto profili diversi:
A) l'autonomia regolamentare dell'Onmi (che, infatti, ha deli
berato il regolamento in esame, poi approvato da decreto inter
ministeriale in sede di controllo e non già di amministrazione at
tiva, si è espressa anche nella circolare della giunta (n. 881 del
19 giugno 1971), che — in sede di interpretazione del regolamen to stesso — disponeva la prosecuzione della contribuzione relati
va all'indennità di buonuscita, nonostante l'opzione per l'iscri
zione alla Cpdel, e, poi, la contribuzione continuava effettiva
mente, dando luogo alla maturazione della duplice indennità, tanto
che l'importo di entrambe veniva accreditato all'Inadel o all'En
pas dal ministero del tesoro, ufficio liquidatore dell'Onmi, sulla
base di conteggi redatti dal ministero della sanità: la sentenza
impugnata, quindi, non ha considerato l'interpretazione e l'appli cazione univoca, data al regolamento dalla stessa Onmi e dagli stessi ministeri (sanità e tesoro) competenti ad approvare il rego lamento stesso;
B) comunque, avendo i ricorrenti esercitato l'opzione per la
Cpdel a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regola mento (provvedendo tutti, esclusion fatta per la Pieri e la Gianni
ni, anche al riscatto di alcuni periodi), hanno maturato il diritto
all'indennità di buonuscita relativa quanto meno nel periodo tran
sitorio, anche aderendo all'erronea interpretazione proposta dal
tribunale;
C) apoditticamente viene negata l'applicazione, nella specie, del
l'art. 12 dello stesso regolamento, che prevede il diritto all'inden
nità di buonuscita per i «dimissionari», sebbene la Pieri, la Gian
nini e la Braccesi si fossero dimesse mentre gli altri ricorrenti
sono stati collocati a riposo su loro domanda (ex art. 336/70);
D) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che perciò ha violato l'art. 2 del regolamento, l'indennità di buonuscita è
retribuzione differita e non già trattamento integrativo del tratta
mento di pensione, per il quale soltanto è prevista (art. 2 del
regolamento Onmi) la cessazione della corresponsione a seguito
dell'opzione per la Cpdel. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione (art.
360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata
per avere ritenuto l'indennità di buonuscita trattamento integrati vo del trattamento pensionistico — e, come tale, destinata a ces
sare a seguito di opzione per la Cpdel (ai sensi dell'art. 2 del
citato regolamento Onmi) — sebbene inducessero ad opposta con
clusione, oltre alla natura di «retribuzione differita» dell'indenni
tà, anche circostanze ulteriori quali: A) la previsione di tratta mento di pensione nello stesso regolamento: B) l'istituzione del l'indennità di buonuscita con lo stesso regolamento in questione
(art. 4), per cui non pare sostenibile che fosse stata contestual mente prevista la cessione (con il successivo art. 4); C) l'inesisten za di una qualsiasi ratio della pretesa cessazione dell'indennità, attesoché non risulta che la pensione dell'Inps fosse inferiore a
quella della Cpdel, oggetto dell'opzione; D) la prosecuzione della contribuzione per l'indennità di buonuscita; E) l'applicazione, nel
l'interpretazione del regolamento, dei criteri ermeneutici di cui
agli art. 1362 ss. c.c., in quanto «codificazione di principi di di ritto comunemente accettati», e, segnatamente, degli art. 1362, 2° comma, 1368 c.c. e del principio dell'«equo contemperamento
degli interessi», applicabili anche nell'interpretazione di atti am
ministrativi.
4. - Le censure, che vanno esaminate congiuntamente, sono fondate.
Il diritto all'indennità di buonuscita in favore degli ex dipen dentidelI'Onmi, passati alle dipendenze di enti locali, è stato ne
gato dal tribunale sulla base dell'art. 2, ultima parte, del regola mento per il personale dell'Onmi (approvato con decreto intermi nisteriale 3 agosto 1969, n. 3009/822, modificato con decreto interministeriale 4 maggio 1973), che prevede il diritto alla sola indennità di anzianità per il personale optante per l'iscrizione alla
Cpdel. Questa corte, peraltro, con varie, concordi decisioni (espressa
mente, Cass. 1° marzo 1988, n. 2193, id., Rep. 1988, voce Impie
II Foro Italiano — 1990.
gato degli enti locali, n. 166; 16 febbraio 1988, n. 1656, id., 1988, I, 1892; come presupposto per determinare la giurisdizione, sez.
un. 15 gennaio 1987, n. 250, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 191,
193; per passaggio in giudicato del punto, sez. un. 6894/86, id.,
Rep. 1986, voce cit., n. 172; confermando accertamenti dei fatti, relativi all'interpretazione del regolamento Onmi, del giudice di
merito, sez. un. 11 novembre 1988, n. 6065, id., Rep. 1988, voce
cit., n. 167; sez. lav. 24 maggio 1988, n. 3601, ibid., n. 171; ha ritenuto, peraltro, congrua la motivazione con cui il diritto
era stato, parimenti con valutazione di merito, negato, Cass.
7226/86, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 135, 171), ha ritenuto do
versi tale diritto riconoscere muovendo dalla costante linea segui ta da questa corte nell'interpretazione delle norme sullo sciogli mento e sul trasferimento delle funzioni dell'Onmi di cui alla 1.
3 dicembre 1975 n. 698, con le modifiche e le integrazioni intro
dotte dalla 1. 1° agosto 1977 n. 563, linea basata sul rilievo se
condo cui la volontà del legislatore è stata quella di considerare
unico il rapporto di impiego degli ex dipendenti dell'Onmi, anche
con riguardo al servizio da loro prestato (dopo lo scioglimento di tale ente) presso lo Stato o altre amministrazioni pubbliche. Ed invero gli ex dipendenti dell'Onmi non avrebbero potuto, al
momento dello scioglimento di quest'ultimo, avanzare pretesa al
cuna avente ad oggetto il relativo trattamento di fine servizio (cfr., fra le altre, le sentenze 4 maggio 1984, n. 2725, id., Rep. 1984, voce Maternità e infanzia, n. 6; 27 luglio 1984, n. 4436, id., 1985,
I, 425, e 9 dicembre 1986, n. 7290, id., Rep. 1986, voce Impiega to degli enti locali, n. 169) essendo stato, peraltro, previsto che
l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro versasse per la stes
sa Onmi le quote maturate in relazione al servizio prestato presso di essa, con obbligo per le amministrazioni riceventi di corrispon dere agli impiegati ad esse trasferiti il trattamento di fine servizio
in relazione sia al periodo di servizio prestato in dette ammini
strazioni sia a quello già svolto presso l'Onmi (art. 9, 3° comma, 1. n. 563 del 1977).
E tale assetto normativo del trattamento economico di fine rap
porto degli ex dipendenti dell'Onmi riguarda in generale — come
è dato, peraltro, dedurre dalla più ampia enunciazione contenuta
nella legge di riforma del 1977 nella quale è stata, per l'appunto, introdotta la locuzione «trattamento di fine servizio» in luogo
dell'originaria espressione «indennità di buonuscita» — le presta zioni tutte che le amministrazioni riceventi debbono versare ai
suddetti ex dipendenti all'atto della definitiva cessazione dell'uni
ficato rapporto: prestazioni nelle quali può essere più accentuato
o il profilo della retribuzione differita — il che è da dire per l'indennità di anzianità — ovvero quello previdenziale, come è
per l'indennità di buonuscita. D'altra parte, una volta avvenuto
il trasferimento degli ex impiegati dell'Onmi alle altre ammini
strazioni pubbliche, l'indennità di anzianità in precedenza matu
rata in favore di ciascuno di loro è venuta ad essere «completa ta» — ove tali amministrazioni siano costituite da enti locali —
da quella (parimenti denominata) dovuta a norma dell'art. 13 1. 20 marzo 1975 n. 70, mentre quella di buonuscita è venuta, a sua volta, ad essere «completata» da quella premio di servizio
(cfr. la 1. 8 marzo 1968 n. 152) e, per il personale trasferito allo
Stato, da quella di buonuscita erogata dall'Enpas (cfr. ancora la cit. sentenza n. 7290 del 1986).
In definitiva, dunque, con riguardo in particolare agli ex di
pendenti dell'Onmi destinati ad enti locali (non concernendo in
vero la presente controversia personale trasferimento allo Stato),
può dirsi che il sistema delle leggi n. 698 del 1975 e n. 563 del 1977 è tale che all'atto della definitiva cessazione del rapporto, ai predetti competono due indennità e cioè, rispettivamente, quella di anzianità — composta da quella di anzianità afferente al pe riodo di servizio presso l'Onmi nonché da quella di pari denomi
nazione riguardante il successivo servizio presso le amministra zioni riceventi — e l'indennità premio di servizio costituita, per il periodo di dipendenza dall'Onmi, dall'indennità di buonuscita
prevista dal relativo regolamento e, per quello successivo, dall'in dennità dovuta istituzionalmente dall'Inadel, oltre naturalmente al trattamento propriamente di quiescenza (art. 8 1. n. 698).
5. - Tuttavia, pur nella strutturazione di un solo e unificato
rapporto e pur nella previsione di un unico «trattamento di fine servizio» (secondo l'espressione dell'art. 5, 3° comma, 1. n. 563 del 1977), è stato stabilito che la liquidazione delle relative pre stazioni avvenga, per quanto concerne il periodo di servizio svol
to presso l'Onmi, «nella misura prevista dal regolamento per il
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trattamento di quiescenza del personale del predetto ente» (art.
9, 3° comma, prima proposizione, 1. n. 698 del 1975).
Orbene, tale norma trova la sua logica spiegazione proprio nel
l'esigenza di tener conto, non solo del sistema di contribuzione, ma altresì dei criteri di liquidazione vigenti all'epoca della dipen denza dall'Onmi, e cioè dei criteri previsti dalle relative norme
aventi un contenuto diverso rispetto a quelle disciplinanti le ana
loghe erogazioni spettanti ai dipendenti delle amministrazioni ri
ceventi.
Tali norme sono, in particolare, quelle del regolamento per il
trattamento di quiescenza del personale degli uffici e servizi cen
trali e periferici dell'Onmi approvato con decreto interministeria
le del 5 agosto 1969 n. 3009/822, norme che, peraltro — essendo
destinate ad operare solo nell'ambito dell'ordinamento particola re dell'ente e nei confronti dei suoi soggetti —, non costituiscono
fonti di diritto oggettivo, talché la relativa interpretazione, trat
tandosi di indagine di fatto, è rimessa alla istituzionale funzione
del giudice di merito, le cui valutazioni possono formare oggetto di esame da parte di questa corte esclusivamente sotto il profilo dell'esatta osservanza dei canoni legali di cui agli art. 1362 ss.
c.c. (cfr., sul punto, Cass. 25 ottobre 1983, n. 6310, id., Rep.
1983, voce cit., n. 120; 12 giugno 1985, n. 3533, id., Rep. 1985, voce Maternità e infanzia, n. 7 e 6 marzo 1987, n. 2398, id.,
Rep. 1987, voce Lavoro (rapporto), n. 2854, e, in generale, 16
luglio 1985, n. 4201, id., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 91).
Orbene, ai fini dell'applicazione dell'art. 9 1. n. 698 del 1975
modificato dall'art. 5, 3° comma, 1. n. 563 del 1977 e della deter
minazione della misura della quota del trattamento di fine servi
zio afferente alla fase del rapporto svoltosi alle dipendenze del
l'Onmi, il giudice di merito deve riferirsi, per l'appunto, al rego lamento dell'ente (cfr. Cass. 25 ottobre 1983, n. 6309, nn. 6310,
6312, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1224-1226, e 20 ottobre 1984, n. 5321, id., 1985, I, 494). Ma al riguardo va ulteriormente chia
rito che l'operato dello stesso giudice di merito necessariamente
si esaurisce nella determinazione, per l'appunto, della «misura»
(secondo i relativi intrinseci criteri e provvedimenti contabili) del
le erogazioni dovute al personale per il periodo della sua dipen denza dall'Onini: lo stesso giudice, peraltro, non può negare in
radice il relativo diritto, il che sarebbe palesemente in contrasto
con tutto il sistema delle norme sullo scioglimento del suddetto
ente che — come si è detto — hanno voluto considerare unico
il rapporto ed hanno conseguentemente escluso (secondo l'inter
pretazione adottata da questa corte) la liquidazione anticipata delle
spettanze relative al suddetto periodo di dipendenza: una contra
ria volontà legislativa, e cioè quella di scindere le due fasi del
rapporto medesimo, avrebbe dovuto invero essere estrinsecata at
traverso l'esplicita previsione della possibilità di una siffatta di
stinta liquidazione (cfr. la sentenza n. 5321 del 1984, cit.). 6. - Con riguardo al caso di specie va, pertanto, riconosciuto
il diritto dei dipendenti in causa all'indennità di buonuscita e ciò
appunto sulla base del richiamo all'art. 9 1. n. 698 del 1975 mo
dif. dalla 1. n. 563 del 1977, considerando, peraltro, l'avvenuto
versamento all'Inadel dell'importo delle «indennità di anzianità»
(termine usato anche dalla legge al plurale nell'evidente, onni
comprensivo significato di trattamento di fine servizio). Ciò ap
pare, pertanto, pienamente conforme alle ragioni sopra esposte circa le conseguenze della volontà legislativa di ritenere unico il
rapporto, ed esprime, peraltro, la ragione di ordine economico
(oltreché un equilibrio contemperato di interessi) per la quale gli
importi maturati all'atto del trasferimento del personale dell'On
mi non potevano essere accantonati a favore del personale stesso.
E quest'ultimo, nel sistema instaurato dalla legge, non avrebbe
potuto in nessun caso, quali che fossero state le sue opzioni per il trattamento di quiescenza (e ciò in relazione all'iscrizione alla
cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) neppur riceve
re le somme risultanti dai singoli conti individuali: invero l'art.
9, 3° comma, 1. n. 698 del 1975 modif. dalla 1. 563 del 1977
ha disposto il versamento all'Inadel (o all'Enpas) delle «indenni
tà di anzianità» senza limite o riserva alcuna.
D'altra parte, il radicale mutamento nella condizione degli ex
dipendenti dell'Onmi, per quanto concerne sia il contenuto dei
loro rapporti di lavoro (ancorché nell'ambito dell'unificazione giu ridica di cui si è detto) sia la loro posizione previdenziale, non
poteva non portare al superamento di quelle disposizioni del re
golamento dell'Onmi che erano state predisposte in vista della
normale e definitiva cessazione dei singoli rapporti presso essa
li Foro Italiano — 1990.
opera, disposizioni salvaguardate invece, per volontà di legge, esclu
sivamente in relazione ai criteri contabili da utilizzare per la quan tificazione delle singole spettanze.
Ed è peraltro, significativo che l'art. 8 1. n. 698 del 1975 abbia
stabilito l'iscrizione d'ufficio di tutto il personale trasferito dal
l'Onmi ad enti locali — ai fini del trattamento di pensione —
alla Cpdel o alla Cps con trasferimento dei relativi contributi (com mi 1° e 2°) salva l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria da esercitarsi entro brevi,
perentori termini (ultimo comma come modificato dall'art. 4 1.
n. 563 del 1977): previsione dunque diametralmente opposta ri
spetto a quella contenuta nel regolamento delPOnmi, il che in
dubbiamente conferma l'irrilevanza di una opzione che — se ed
in quanto la si ritenga (in sede di interpretazione del regolamento
stesso) preclusiva del diritto all'indennità di buonuscita — è or
mai superata dal disposto legislativo. 7. - Le censure vanno dunque accolte, indipendentemente dal
l'esame della disciplina regolamentare sollecitata dai ricorrenti (ma inammissibile in questa sede di legittimità, come da questa corte
ritenuto con le sent. 6309/6310/6312/83; 3533/85), e indipenden temente altresì dall'esame, d'ufficio, della sopravvenuta 1. 27 ot
tobre 1988 n. 482, non applicabile ratione obiecti e ratione tem
poris alla presente controversia e con assorbimento del terzo mo
tivo, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia sul capo di
domanda relativo all'indennità di buonuscita maturata nel perio do precedente l'opzione per la Cpdel.
8. - Con il primo motivo del suo ricorso, denunciando viola
zione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, lett. b, 1.
27 maggio 1958 n. 324, come modificato dalla 1. 3 marzo 1960
n. 185, in relazione all'art. 2, ultimo comma, d.l. 1° febbraio
1977 n. 12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91, all'art. 1, ultimo comma, 1. 20 marzo 1975 n. 70 ed alla parte seconda della
tabella allegata; art. 3 1. 24 maggio 1970 n. 336, in relazione
all'ultimo comma dell'art. 4 1. 9 ottobre 1971 n. 824) nonché
vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l'Inadel censura
la sentenza impugnata per avere ritenuto che, nella base di calco
lo del trattamento riconosciuto spettante alle controparti, debba
essere inclusa l'indennità integrativa speciale, sebbene non sia com
putabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento (ai sensi del citato art. 1, lett.
b, 1. 324/59 e successive modifiche, disciplinante la materia ai
sensi dell'art. 2, ultimo comma, d.l. n. 12 conv. in 1. 91/77) fino
alla entrata in vigore dell'art. 2 1. 299/80, mentre, per il periodo
successivo, è, bensì, computabile, ma a condizione che siano ver
sati i contributi relativi.
9. - Il motivo è fondato. In proposito è sufficiente richiamare
quanto sia le sezioni unite (sent. 24 novembre 1986, n. 6894; 11
novembre 1988, n. 6065) che la sezione lavoro (sent. 5 dicembre
1986, n. 7226; 25 ottobre 1983, n. 6310; 29 ottobre 1983, n. 6310; 29 ottobre 1983, n. 6468, id., 1984, I, 1941; 19 aprile 1984, nn.
2584 e 2585, id., Rep. 1984, voce Impiegato degli enti locali, nn.
109, 199; 12 giugno 1985, n. 3533) hanno ripetutamente ritenuto,
negando la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel
trattamento di fine servizio di ex dipendenti dell'Onmi, in base
al rilievo che l'esclusione della suddetta indennità, istituita con
la 1. 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del suddetto trattamento, è esplicitamente sancita dall'art.
1, 1° comma, lett. c), della stessa legge, modificato dall'art. 1
1. 3 marzo 1960 n. 185, e riguarda — limitatamente al trattamen
to spettante per il periodo di servizio prestato presso la stessa
Onmi — anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali
a norma della I. 23 dicembre 1975 n. 698.
Si è altresì chiarito che la computabilità di tale indennità con
effetto dal 1° gennaio 1974, disposta dall'art. 3 1. 7 luglio 1980
n. 229, concerne solo il personale iscritto all'Inadel — gestione
previdenza — e tale iscrizione, per i dipendenti dell'Onmi, è in
tervenuta, in base all'art. 9 della stessa 1. n. 698 del 1975, soltan
to dopo la cessazione del relativo rapporto. (Omissis) 11. - Con un terzo profilo si censura ancora la sentenza per
avere tenuto conto, ai fini della liquidità dell'indennità di anzia
nità afferente al servizio presso l'Onmi, non solo dei «periodi
di servizio prestati» (come prescrive l'art. 9 1. 698/75), ma anche
dell'anzianità convenzionale concessa come beneficio combatten
tistico, laddove di questa doveva tenersi conto solo all'atto della
liquidazione finale, e dunque a carico dell'ente locale datore di
lavoro al momento della cessazione del rapporto. La censura non può trovare accoglimento. Pacifico essendo che
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PARTE PRIMA
fra i benefici combattentistici rientri l'attribuzione di un'anziani
tà convenzionale (sette anni) ai fini del computo del trattamento
di fine servizio, si discute ora se, stante la duplicità di istituti
di cui fruiscono gli ex dipendenti dell'Onmi transitati alle dipen denze di ente locale (il trattamento proprio del rapporto con l'Orimi
per il relativo periodo, e quello proprio del rapporto di impiegato di ente locale per il successivo periodo), detta anzianità conven
zionale debba essere computata sull'indennità di anzianità dovuta
in relazione alla parte di rapporto alle dipendenze dell'Onmi, ov
vero sull'indennità premio di servizio dovuta in relazione all'altra
parte del rapporto stesso.
Il tribunale ha ritenuto computabile l'anzianità convenzionale
sul periodo di servizio presso l'Onmi, anziché su quello presso l'ente locale, in quanto il diritto al beneficio sorge, ex art. 3 1.
n. 336 del 1970, con la proposizione della domanda di anticipato
pensionamento, e il beneficio stesso deve essere erogato dall'ente
datore di lavoro nel momento in cui sia maturato per il dipen dente il diritto al riconoscimento di detta anzianità convenziona
le; e i dipendenti Silipo, Zini e Chiti avevano fatto domanda di
collocamento a riposo anticipato durante il periodo di servizio
presso l'Onmi, il quale ente aveva le dette domande.
Replica la ricorrente Inadel innanzitutto che del beneficio deb
ba tenersi conto solo all'atto della liquidazione finale, e dunque solo a carico dell'ente che è tenuto a procedervi.
Comunque, soggiunge il ricorrente, non è esatto che il tratta
mento di quiescenza sia maturato al momento dell'accoglimento della domanda di collocamento a riposo in quanto la relativa de
libera commissariale non poteva essere che di mero accertamento
della sussistenza delle condizioni e requisiti per il futuro colloca
mento a riposo a termini differiti, il quale non può che avere effetto dal maturarsi di quei requisiti e non ex tunc dalla data
della delibera.
Di quest'ultima considerazione non può tenersi conto, invol
gendo essa un'interpretazione dell'atto di accoglimento delle do
mande di collocamento a riposo, e accertamenti relativi al suo
contenuto ed ai suoi effetti, che, in quanto indagini di mero fat
to, non possono trovar luogo in questa sede, e che per di più non sono stati neppure dedotti nella precedente fase di merito.
12. - Resta dunque da esaminare se del beneficio debba tenersi
conto solo all'atto della liquidazione finale, e in relazione a quel la parte di rapporto nell'ambito della quale il diritto è maturato con la domanda e il suo riscontrato accoglimento.
È da premettere che il problema si pone in relazione all'anor
male situazione di un rapporto d'impiego unico, ma soggetto a
due distinte e differenti discipline in relazione a due suoi periodi inerenti alle dipendenza da due diversi datori di lavoro: situazio ne della quale sarebbe vano sperare di trovare una diretta disci
plina nella normativa concernente i benefici combattentistici, che non poteva prevedere anche un caso cosi particolare.
Orbene, sembra più conforme a logica che, stante appunto la
diversità di disciplina fra le due parti del pur unico rapporto, la regula iuris del beneficio in questione non possa essere tratta dall'accidentalità della disciplina propria della parte terminale del
rapporto stesso, ma debba, più coerentemente con il sistema, es sere ricercata nella disciplina propria di quella parte del rapporto in cui la richiesta e l'attribuzione (pur se ad efficacia differita) del beneficio abbia avuto luogo. E ciò in armonia con il principio secondo cui, pur nell'unitariatà del complessivo rapporto, le due
parti di esso ricevono la disciplina propria di ciascuna di dette parti. E poiché, nella specie, il collocamento a riposo con i benefici
combattentistici è stato chiesto e ottenuto quando gli interessi erano ancora alle dipendenze dell'Onmi, i benefici stessi, anche se concretamente computati alla fine del rapporto, debbono es serlo in relazione a quella parte nell'ambito della quale si in scrivono.
Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto applicabile l'an zianità convenzionale nel computo dell'indennità di servizio a ca rico dell'Onmi, e non ai fini dell'indennità premio di servizio af ferente al rapporto alle dipendenze dell'ente locale.
13. - Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa appli cazione di norme di diritto (art. 1219, 1282, 1183, 1224 c.c., 19 ss. r.d. 3239/28, 270 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con r.d. 827/24, 25, 26, 27, 28 1. 468/78), nonché vi zio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), l'Inadel censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto agli inte ressi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della matu razione dei crediti, sebbene inducessero a ritenere dovuti solo gli
li Foro Italiano — 1990.
interessi legali, con decorrenza dalla domanda giudiziale, consi
derazioni concorrenti, quali: la soggezione dell'Inadel al control
lo della Corte dei conti ed al regolamento per la contabilità dello
Stato; la mancata previsione di qualsiasi termine per l'adempi mento della dedotta obbligazione dell'istituto (a differenza da
quanto l'art. 26 d.p.r. 1032/73 dispone per l'Enpas); la conse
guente applicazione dell'art. 1282 c.c.; l'inapplicabilità dell'art.
429 c.p.c. ai trattamenti di natura previdenziale; il difetto della
costituzione in mora dell'Inadel e della prova di danno ulteriore, che ne condizionano il risarcimento ai sensi dell'art. 1224 c.c.
La censura va in parte accolta quanto alla questione della de
correnza degli interessi, mentre va respinta quanto alla risarcibili
tà del maggior danno la svalutazione monetaria.
14. - Sul primo punto, che la sentenza ha risolto fissando la
decorrenza degli interessi dalla data di maturazione del credito, cioè del collocamento a riposo, è sufficiente richiamare quanto statuito da questa corte a sezioni unite con la sent. 17 febbraio
1988, n. 1680 (id., Rep. 1988, voce cit., n. 218), 19 maggio 1988, n. 3469 (id., 1988, I, 3302), e altre, che hanno invece individuato
la data della decorrenza degli interessi sui crediti per prestazioni
previdenziali verso l'Inadel dallo scadere del centoventesimo gior no dalla maturazione del diritto dell'assicurato, atteso che, in di
fetto di diversa specifica previsione, trova applicazione la regola
generale posta dall'art. 7 1. 11 agosto 1973 n. 533, in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie, in base alla quale, dopo l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta dell'assicurato
in sede amministrativa, ovvero, se questa non sia prescritta, dalla
maturazione del credito, si verifica l'automatica costituzione in
mora, derivante dalla volontà del debitore di non adempiere. 15. — In ordine al secondo punto, invece, l'impugnata senten
za resiste alla censura, essendo in linea con l'evoluzione della giuris
prudenza di questa corte, che, quanto alla rivalutazione dei credi
ti per prestazioni previdenziali, vede il suo punto di arrivo nella
sentenza n. 3004 del 1986 (id., Rep. 1986, voce cit., nn. 131,
177), seguita senza tentennamenti da tutta la successiva giuris
prudenza della sezione lavoro (v., da ultimo, sent. 2 giugno 1988, n. 3760, id., Rep. 1988, voce Danni civili, n. 237) secondo cui,
pur se la mora del debitore non giustifica, in sé, alcun risarci
mento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che pos sa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma
può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribu
zione degli interessi legali, tuttavia il giudice può, in mancanza di altre specifiche prove, utilizzare, oltre che il notorio acquisito dalla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qua lità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro
coerenti — secondo i principi della normalità e della possibilità — con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati
(integrando, ove occorra, i risultati dell'indagine con l'esercizio dei poteri equitativi) quali maggiori utilità, nei singoli casi, la
somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurarsi al cre
ditore medesimo.
Ai fini della valutazione delle condizioni personali del credito
re, assume peculiare significato la qualità di pensionato rivestita dal medesimo e la possibilità di far ricorso a criteri equitativi appare ulteriormente giustificata, in considerazione sia della nor ma dell'art. 432 (nuovo testo) c.p.c. che dei maggiori poteri istrut tori concessi al giudice del lavoro.
La peculiarità della presunzione che assiste il c.d. modesto con sumatore (figura nella quale si inquadra, almeno di regola, il cre ditore di prestazioni previdenziali), rispetto a quella di altre cate
gorie di creditori, è data dal fatto che il predetto spende tutto il danaro disponibile per esigenze di vita, sottraendolo cosi agli effetti della svalutazione monetaria; e la presunzione stessa porta a ritenere che tale risultato economico resta precluso al creditore in conseguenza della mora del debitore e della conseguente mag giore quantità di moneta occorrente per procurarsi i necessari be ni di consumo ed i servizi.
Il rigore in materia di onere probatorio contraddice proprio al criterio presuntivo che dovrebbe essere adottato, specie con riferimento alla categoria del «piccolo consumatore», per la qua le vale, appunto, la presunzione non già di impiego del danaro in forme di risparmio o di investimento, sibbene di spendita per esigenze di vita: con la precisazione che la presunzione di danno relativa al «piccolo consumatore» è senz'altro giustificata quan do abbia ad oggetto ratei di pensione o, comunque, prestazioni di non notevole importo.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
L'impugnata sentenza si è adeguata ai suddetti principi, essen
dosi richiamata alle risultanze dell'esperita prova testimoniale, me
diante la quale la Braccesi è riuscita a dimostrare che avrebbe
sottratto la somma dovutale agli effetti della svalutazione.
16. - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricor
so dei lavoratori, con assorbimento del terzo; vanno altresì' accol
ti il primo motivo del ricorso dell'Inadel, e, per quanto di ragio
ne, il terzo, con rigetto del ricorso.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione alle
censure accolte, con rinvio della causa al giudice designato in
dispositivo, che si adeguerà ai principi sopra formulati.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 giugno
1989, n. 2725; Pres. D'Alberto, Est. Aubrandi, P.M. Fedeli
(conci, conf.); Inchingolo e altri (Aw. Cantatore, Saracino)
c. Soc. Ravennavi (Aw. Marazza, Caudillo). Regolamento di competenza avverso Pret. Bari 8 luglio 1986.
Navigazione (procedimenti in materia di) — Competenza per ter
ritorio — Luogo di conclusione del contratto — Determinazio
ne — Criteri (Cod. nav., art. 603).
Il luogo di conclusione del rapporto di lavoro nautico, al fine
di determinare il giudice competente per territorio, si identifica
con quello dove ha sede l'autorità marittima davanti alla quale
è stato stipulato il contratto di arruolamento, a nulla rilevando
il luogo, eventualmente diverso, dove sono avvenuti l'imbarco
e l'annotazione di esso sul libretto di navigazione. (1)
Fatto e diritto. — Con ricorso del 3 luglio 1984 Inchingolo
Sabino, convenuta dinanzi al Pretore di Bari la Ravennavi s.p.a.,
esponeva: di essere stato arruolato, con «contratto a viaggio», in Bari l'8 settembre 1983 dalla società armatrice «Ravennavi
s.p.a.», a seguito della chiamata d'ingaggio pervenutagli il gior
no precedente in Molfetta; di essersi imbarcato sulla M/C «Co
lumbia Erre», come primo ufficiale di macchina, lo stesso 8 set
tembre e di essere sbarcato, per «fine viaggio», nel porto di Ca
tania il successivo giorno 19.
Deducendo la mancata corresponsione di quanto dovutogli in
base alla contrattazione collettiva di categoria per l'attività effet
tivamente svolta a bordo della sopraddetta motocistema, chiede
va la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a
titolo di differenza retributiva, della somma di lire 734.200 oltre
la rivalutazione.
Con due separate comparse di intervento volontario, entrambe
depositate in cancelleria il 23 agosto 1984, Cappelluti Antonio
e Tedeschi Ilarione, nonché Tattoli Nicolò, Vendelli Giovanni,
Cantatore Mario, De Candia Francesco, Angione Francesco, Fu
rio Sebastiano e Bernini Luciano, premettendo di avere tutti la
vorato per periodi e con mansioni diverse a bordo della M/C
«Columbia Erre» di proprietà della Ravennavi s.p.a., a seguito
di chiamata d'ingaggio pervenuta nella propria città di residenza
e contratto di arruolamento concluso in Bari, lamentavano di non
aver percepito l'esatta retribuzione alla stregua del ccnl del 3 lu
glio 1981 e, pertanto, concludevano chiedendo, per differenze re
tributive, la condanna della Ravennavi s.p.a. al pagamento in
loro favore di varie somme differenti per ciascuno di essi.
(1) In senso conforme Cass. 8 marzo 1986, n. 1579, Foro it., Rep.
1987, voce Navigazione (procedimenti), n. 10 e Dir. maritt., 1987, 294;
23 maggio 1986, n. 3472, Foro it., 1986, I, 2486, con nota di richiami
(la sentenza è riportata anche in Dir. maritt., 1987, 310, con nota di
A. Morini, Contratto di arruolamento, ruolo di equipaggio e foro dell'e
secuzione). Da ultimo, sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro
nautico, cons. Cass. 8 aprile 1989, n. 1709 e 27 gennaio 1989, n. 509,
Foro it., 1989, I, 1795, con nota di richiami.
In dottrina, cons., più in generale, D. Gaeta, Processo civile (dir. nav.),
voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, XXXVI, 279 s.
li Foro Italiano — 1990.
Con comparse del 12 e del 20 ottobre 1984 si costituiva in giu dizio la s.p.a. Ravennavi eccependo preliminarmente e nei con
fronti di tutte le parti in causa l'incompetenza per territorio del
giudice adito, per essere competente il Pretore di Ravenna. Nei
confronti delle parti intervenute eccepiva, inoltre, l'inammissibili
tà dell'intervento. Con sentenza 8 luglio 1986, il Pretore di Bari
declinava la competenza a favore del Pretore di Ravenna. Osser
vava che i criteri di competenza per territorio andavano indivi
duati secondo quanto indicato dall'art. 603 c. nav. il quale preve de criteri alternativi inderogabili ed aggiungeva che, poiché il luo
go in cui è stato concluso il contratto e eseguita o cessata la
prestazione è foro alternativo rispetto a quello generale del luogo in cui è iscritta la nave o il galleggiante, spettava all'attore forni
re la prova della conclusione del contratto in luogo diverso da
quello del circondario marittimo in cui risulta iscritta la nave.
Non essendo stata fornita tale prova, né potendosi desumersi il
forum contractus dall'annotazione sul libretto di navigazione co
stituente solo un indizio, l'unico criterio applicabile è il luogo di iscrizione della nave (pacificamente a Ravenna), non essendo
neppure applicabile il terzo dei fori di cui all'art. 603 c. nav.
essendo seguita, alla chiamata d'ingaggio, la conclusione del con
tratto di arruolamento.
Avverso questa sentenza l'Inchingolo e gli altri attori hanno
proposto istanza di regolamento di competenza. Resiste con me
moria la Ravennavi. (Omissis) Nel merito, il ricorrente Inchingolo lamenta, con due motivi
di censura: a) che il giudice ha erroneamente rilevato ex officio motivi di incompetenza diversi da quelli indicati dalla convenuta,
in violazione dell'art. 428, 1° comma, c.p.c.; b) che il pretore
ha erroneamente valutato la documentazione allegata, da cui emer
ge che si è imbarcato a Bari, il che significa che qui è stato stipu
lato il contratto di arruolamento giacché l'autorità marittima ro
gante contestualmente alla stipula annota l'imbarco anche sul li
bretto ex art. 223 e 426 del regolamento della navigazione marittima.
Censure sostanzialmente analoghe al punto sub a) vengono sol
levate anche dagli altri ricorrenti i quali sostengono che lo stesso
Pretore di Bari ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che essi
ricorrenti hanno stipulato a Bari i contratti di arruolamento sic
ché la competenza spetta a quel giudice. La resistente si riporta sostanzialmente alle argomentazioni con
tenute nella sentenza impugnata, rinnovando le obiezioni sull'ir
ritualità dell'intervento volontario degli atti, escluso l'Inchingolo.
Il ricorso non sembra fondato. Anche se l'originaria eccezione
di incompetenza per territorio è stata sollevata in riferimento ai
criteri dettati dall'art. 413 c.p.c. è indubbio che per decidere oc
corre riferirsi alle norme dell'art. 603 c. nav. (cfr. Cass. n. 736/83,
Foro it., Rep. 1983, voce Navigazione (procedimenti), n. 3;
5944/82, id., 1983, I, 1959; 2444/82, id., 1982, I, 1970). E ciò ben può farsi, anche d'ufficio, trattandosi di competenza
territoriale non derogabile — sia pure sui generis — e trattandosi
comunque di valorizzare e qualificare giuridicamente risultanze
di fatti ritualmente acquisiti al processo. In altri termini, sebbene
la Ravennavi abbia a suo tempo sollevato l'eccezione di incompe
tenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. salve le precisazioni
contenute nella menoria 10 ottobre 1984, non sembra possa dubi
tarsi che il pretore prima, e la Suprema corte — ora investita
della stessa questione della competenza territoriale — ben possa
no ragionare alla stregua dell'art. 603 c. nav., vagliando la que
stione di competenza non nella prospettiva dell'art. 413 c.p.c. — ma nell'esatta prospettiva emergente dal più recente orienta
mento giurisprudenziale (confortato da autorevole dottrina).
La Suprema corte (sent. 2244/82, 5944/82 e 736/83) a seguito
di un'approfondita disamina delle pronunzie della Corte costitu
zionale in argomento, è giunta meditamente alla conclusione che
l'art. 603 c. nav. conserva vigore per quanto attiene ai criteri
di determinazione della competenza territoriale, sul punto non
essendo stato abrogato esplicitamente o implicitamente dalla so
pravvenuta 1. 533/73 (lex posterior generalis non derogat legi priori
speciali)', né, sul punto stesso, essendo stato dichiarato costituzio
nalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.
Ritenuto, pertanto, persistente il vigore dell'art. 603 c. nav.
tranne che nella parte in cui viene indicato l'organo giurisdizionale
competente, la Cassazione rifacendosi a precedente orientamento
(cfr. sent. n. 3198/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 13) ha precisa
to che per l'individuazione del giudice territorialmente competen
te a conoscere le controversie di lavoro della gente di mare, i criteri
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