sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est.Panzarani, P.M. Di Renzo (concl. conf.); Servizio contributi agricoli unificati (Avv. Recchia,Pagliaro) c. Soc. Corda Argiolas (Avv. Ballero, Loche, Grasselli) ed altri. Conferma Trib.Cagliari 10 luglio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 531/532-541/542Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184515 .
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PARTE PRIMA
prestazione lavorativa ed i correlativi problemi organizzativi, fun zionali e gerarchici. Il regime previdenziale speciale dei dirigenti, invero, trova nella stessa legge speciale n. 658 del 1967 sulla pre videnza marinara, come si è visto, l'equiparazione dei massimi
gradi dello stato maggiore navigante al personale amministrativo
(«di terra») avente qualifica dirigenziale. D'altra parte, il caratte re di norma generale dell'art. 2095 c.c. non impedisce l'operativi tà della distinzione di lavoratori marittimi in quattro categorie, sia pure ai fini previdenziali, a fronte del carattere speciale del l'art. 115 c.nav., concernente la distinzione dei marittimi non già in base alla loro professionalità, ma, soltanto, in modo mera mente descrittivo e senza possibilità di sovrapposizioni di catego rie o qualifiche delle diverse discipline, in base al tipo di attività in cui sono occupati.
Devesi infine rilevare che le considerazioni fatte — per le quali i comandanti di nave e dirigenti di macchina, in quanto svolgano mansioni, che per i poteri e le responsabilità ad esse connessi, siano da considerare dirigenziali, hanno diritto al regime previ denziale dell'Inpdai sulla base non già dell'attribuzione formale della qualifica ma della componente dirigenziale delle mansioni medesime — impediscono il profilarsi di una discriminazione tra detti lavoratori e quelli «a terra» con analoghe mansioni, in pa rallelo con l'uniformità della disciplina conseguente alla sentenza n. 96 del 1987 della Corte costituzionale {id., 1987, I, 2619), da
quest'ultima dichiarata innovativa rispetto alla precedente n. 129 del 1976, id., 1976, I, 1434), indicata nel controricorso della so cietà Italia di navigazione.
L'infondatezza dei due motivi del ricorso dei lavoratori e del l'unico motivo del ricorso dell'Inpdai determina l'evidente assor bimento dell'esame degli altri due motivi del medesimo ricorso dei lavoratori, concernenti entrambi l'accertamento della natura
dirigenziale delle rispettive mansioni, costituendone il necessario
presupposto. I ricorsi debbono in definitiva essere accolti per quanto di ra
gione, e, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata con rin vio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Chiavari.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23 otto bre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Panza
rani, P.M. Di Renzo (conci, conf.); Servizio contributi agrico li unificati (Avv. Recchia, Pagliaro) c. Soc. Corda Argiolas (Avv. Ballerò, Loche, Grasselli) ed altri. Conferma Trib.
Cagliari 10 luglio 1987.
Previdenza sociale — Contributi agricoli unificati — Azione di
ripetizione di contributi indebitamente versati — Giurisdizione del giudice ordinario (Cod. civ., art. 2033; cod. proc. civ., art. 37, 442; r.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138, unificazione e sem
plificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'inva lidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'as sicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la cor
responsione degli assegni familiari; r.d. 24 settembre 1940 n.
1949, modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agri coltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni pro fessionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e la vec
chiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, per l'as sicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura; I. 23 aprile 1981 n. 155, adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoc
cupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensio nistica, art. 13).
Previdenza sociale — Contributi agrìcoli unificati — Versamento — Esenzione — Sentenza n. 370 del 1985 della Corte costitu zionale — Effetti (L. 25 luglio 1952 n. 991, provvedimenti a favore dei territori montani, art. 1, 8; 1. 30 luglio 1957 n. 657, modifica all'art. 1 1. 25 luglio 1952 n. 991; d.l. 3 febbraio 1970
Il Foro Italiano — 1990.
n. 7, norme in materia di collocamento e accertamento dei la voratori agricoli, art. 17, 19, 22; 1. 11 marzo 1970 n. 83, con versione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7; 1. 3 dicembre 1971 n. 1102, nuove norme per lo sviluppo della montagna, art. 12; d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, provve dimenti in materia previdenziale, art. 7, 8; 1. 27 febbraio 1978 n. 41, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 di cembre 1977 n. 942, art. unico).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (con la compe tenza funzionale del giudice del lavoro) la domanda con la quale il datore di lavoro chiede al Servizio contributi agricoli unifica ti la restituzione dei contributi indebitamente versati, non es sendo invocabile la giurisdizione delle commissioni tributarie
rispetto a rapporti inclusi nel settore delle assicurazioni sociali. (1)
La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 — che ha ritenuto illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli art. 8 l. 25 luglio 1952 n. 991 e 7 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella l. 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unifi cati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori mon tani ubicati in altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, nonché, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 8 d.l. 942/77 *— incide sui rapporti previdenziali pendenti alla data della pronuncia, mentre non ha alcun effetto in ordi ne ai rapporti esauriti sia per intervenuto giudicato sia per il decorso del termine di prescrizione. (2)
(1-2) La sentenza si segnala per le precisazioni operate in tema di rap porti esauriti.
La pronuncia delle sezioni unite, occasionata dalla (presunta) carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con riferimento ai pa gamenti effettuati a mezzo dei ruoli esattoriali, ha sancito i seguenti principi:
— l'azione di ripetizione per i contributi indebitamente pagati non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario (con la competenza funzio nale del giudice del lavoro), non essendo invocabile la giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a rapporti inclusi nel settore delle assicu razioni sociali (ancorché regolati, quanto alla riscossione, da procedure esattoriali);
— la relativa domanda non è assoggettata ad alcuna delle procedure previste nella materia tributaria né ad alcun'altra preliminare condizione (nella specie a quella prevista dall'art. 22 d.l. 7/70, convertito nella 1. 83/70).
Quest'ultima affermazione ha carattere innovativo rispetto ai pregressi orientamenti giurisprudenziali che, ritenendo applicabile alla fattispecie la procedura ex art. 22 1. 83/70, divergevano, però, sulla natura del ter mine in essa previsto.
Un primo orientamento (Cass. 27 novembre 1986, n. 7016, Foro it., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 1145) riteneva, infatti, che il ter mine previsto dall'art. 22 1. 83/70 avesse natura «procedimentale», con la conseguente proponibilità dell'azione giudiziaria anche al di là del limi te previsto dall'art. 22 1. 83/70 (purché nell'ambito del decorso del termi ne di prescrizione).
Altro orientamento (Cass. 19 aprile 1989, n. 1850, id., 1989, I, 3050, con nota critica di Cosio, Le precisazioni della Suprema corte in tema di «.rapporti esauriti a proposito di sgravi contributivi per i territori mon tani») riteneva, viceversa, che il termine avesse natura «sostanziale», con la conseguente «estinzione del diritto» nell'ipotesi che l'azione non fosse esperita nei centoventi giorni successivi alla notifica del provvedimento definitivo.
Le sezioni unite non hanno preso, espressa, posizione sulla natura del termine [«ai fini del decidere, non è affatto necessario in questa sede affrontare il problema circa il riferimento del suddetto termine alla pro ponibilità stessa dell'azione (Cass. 1850/89), ovvero alla sola sua procedi bilità (Cass. 7016/86)»] ritenendo che nella materia di cui trattasi «il ri chiamo al suddetto art. 22 1. 83/70 non sia affatto pertinente, riferendosi esso invero a provvedimenti diversi rispetto a quelli concernenti la riscos sione dei contributi» (per un commento della 1. 83/70, si veda F. Perfet to, Qualche considerazione sul d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, in Prev. soc. agr., 1972, I, 26-30; M. Cinelli, Elenchi dei lavoratori agricoli: iscrizio ne, ricorsi, tutela previdenziale, in Giur. it., 1978, I, 2, 385-389; A. Cu lotta, La disciplina del collocamento della manodopera in agricoltura: una legge da rivalutare, in Riv. giur. lav., 1979, IV, 124-127; I. Gissi, Collocamento e mercato del lavoro in agricoltura: la I. 11 marzo 1970 n. 83 e il problema della sua effettività. Un'indagine del Basso-Tavoliere, id., 1985, I, 173-197; A. Garuxi, Il collocamento in agricoltura (commen-to art. 2 1. 28 febbraio 1987 n. 56, norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), in Nuove leggi civ., 1987, 685-693; E. Gatta, Cenni critici in tema di illegittimità degli accertamenti contributivi effettuati dallo Scau
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 25 febbraio -
20 marzo 1987 il Pretore di Cagliari — decidendo sulle domande
che la soc. «Corda Argiolas eredi s.a.s.» e gli altri soggetti indi
cati in premessa avevano proposto nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) — riconosceva il diritto degli attori — titolari di aziende agricole situate in territori classificati
montani e ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare
e quella della soc. «Meloni Giancarlo e f.lli» in comune dichiara
to svantaggiato — ad ottenere il rimborso dei contributi previ denziali versati per il personale dipendente e ciò a seguito della
sentenza 30 dicembre 1985, n. 370 (Foro it., 1988, I, 2472) della
Corte costituzionale, emettendo le conseguenziali pronunce di con
danna. Avverso tale decisione il servizio contributi interponeva
gravame avanti al Tribunale di Cagliari che lo rigettava con sen
tenza del 26 giugno - 10 luglio 1987.
Osservava il Tribunale di Cagliari — con riferimento alla que stione circa gli effetti della sentenza n. 370 del 1985 della Corte
costituzionale — che l'avvenuto adempimento di un'obbligazio
ne, pur estinguendo la stessa, non comportava l'esaurimento del
relativo rapporto e la sua sottrazione all'operatività della dichia
razione d'incostituzionalità che, come tale, colpiva la norma fin
dalla sua entrata in vigore salvo che fosse intervenuta sentenza
passata in giudicato ovvero si fossero verificate prescrizioni o de
cadenze. Rilevava al riguardo che nella fattispecie non si era però
compiuta alcuna prescrizione (del resto, neppure eccepita), lad
dove della decadenza dal diritto d'impugnare gli accertamenti co
stitutivi non si poteva tener conto e ciò a norma dell'art. 8 1.
11 agosto 1973 n. 533. Considerava, pertanto, come nei confron
ti dei soggetti appellati trovasse piena applicazione la dichiarazio
ne d'incostituzionalità di cui alla suddetta sentenza avente ad og
getto l'art. 1, 2a parte, 1. 25 luglio 1952 n. 991 e l'art. 7 1. 28
febbraio n. 41 nella parte in cui avevano escluso l'esenzione dal
pagamento dei contributi agricoli unificati in relazione al perso nale occupato nei territori montani situati ad altitudine inferiore
ai 700 metri sul livello del mare, nel mentre non pertinente era
la giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante. Rilevava ancora il tribunale che — se effettivamente la Corte
costituzionale aveva ritenuto irrazionale ai fini dell'esenzione del
l'obbligo contributivo il mero criterio altimetrico affermando la
necessità di coordinarlo con quello economico e, in particolare, con quello del reddito medio per ettaro — ciò non significava che la stessa corte avesse direttamente introdotto altri criteri ai
fini del diritto all'esenzione, laddove con quelle argomentazioni aveva piuttosto motivato la dichiarazione d'incostituzionalità la
quale aveva investito esclusivamente la discriminazione normati
va basata sul solo elemento altimetrico chiarendo, per il resto, che eventuali distinzioni, diverse da quelle fondate su tale ele
mento — irrazionale nell'ambito dei comuni montani ai fini del
diritto all'esenzione — avrebbero dovuto essere introdotte dal le
gislatore.
Quanto poi al rimborso richiesto dalla soc. Meloni Giancarlo
e f.lli, titolare di azienda situata non in comune montano bensì
in una zona svantaggiata determinata a norma dell'art. 15 1. 27
dicembre 1977 n. 894 in relazione al che nulla aveva, peraltro,
disposto la sentenza della Corte costituzionale, argomentava il
giudice d'appello che l'ultimo comma dell'art. 13 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 set
tembre
ai sensi dell'art. 5 d.l. 23 gennaio 1948 n. 59, in Giur. agr. it., 1989,
551-555). In sede di obiter dicta la corte ha cura, comunque, di precisare che
«ogni onere di preventivo esperimento di rimedi amministrativi non può non essere riguardato in relazione alle norme di cui all'art. 443 c.p.c. e dell'art. 148 delle disposizioni di attuazione...» per cui «siffatti oneri
nella materia delle assicurazioni sociali possono configurare esclusivamente
delle condizioni di procedibilità». Le sezioni unite hanno rimesso, infine, la causa alla sezione lavoro
per l'esame del problema dell'estensione degli effetti della sentenza 370/85
della Corte costituzionale (Foro it., 1988, I, 2473, con nota di richiami) alle c.d. zone svantaggiate (per la giurisprudenza di merito favorevole
all'estensione, v. Trib. Parma 3 novembre 1988, est. Lo Moro, Servizio contributi agricoli unificati c. Soc. La Pallavicina, inedita; per quella con
traria all'estensione, v. Trib. Rieti 24 novembre 1989, est. Canzio, Servi
zio contributi agricoli unificati c. Dragonetti, inedita; per la dottrina, v. Gatta, Criteri applicativi delle agevolazioni contributive per i territori
montani in favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, in Giur. agr. it., 1988, 212).
Il Foro Italiano — 1990.
1981 n. 537, aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dagli art. 7, ultimo comma, e 8, 1° comma, d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito con mo
dificazioni nella 1. 27 febbraio 1978 n. 41 si applicavano, per
l'appunto, alle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate de
terminate si sensi dell'art. 15 1. 27 dicembre 1977 n. 984: si tratta
va, peraltro, di stabilire se il rinvio operato dal suddetto art. 13
1. n. 537 del 1981 avesse natura materiale o formale. Sul punto osservava che, apparendo decisivo l'esame dell'intenzione del le
gislatore (sentenza della Corte costituzionale 18 novembre 1986, n. 238, id., 1987, I, 1030), non vi era dubbio che nella fattispecie tale intenzione fosse stata quella di equiparare, ai fini delle age volazioni contributive, le aziende situate nei comuni montani e
quelle poste in zone agricole svantaggiate, il che risultava chiara
mente, non solo dall'ultimo comma dell'art. 13 1. 26 settembre
1981 n. 537 che aveva convertito con modifiche il d.l. 29 luglio 1981 n. 492, ma anche dagli art. 7, 8 e 12 di tale decreto che, in materia di adeguamenti contributivi, aveva sistematicamente
uniformato la disciplina prevista per le zone agricole svantaggiate a quella dei comuni montani, talché l'intento di una perfetta equi
parazione induceva a ritenere che avesse natura formale e non
materiale il rinvio alla disciplina contenuta negli art. 7 e 8 d.l.
23 dicembre 1977 n. 942 convertito nella 1. 27 febbraio 1978 n.
41, con la conseguenza che le modifiche intervenute nel dettato
di tali ultime norme a seguito della sentenza n. 370 della Corte
costituzionale si applicavano, per l'appunto, anche alle aziende
situate in zone agricole svantaggiate. Contro tale decisione il Servizio per i contributi agricoli unifi
cati ha proposto ricorso a questa corte formulato in tre motivi
cui i soggetti intimati hanno resistito con controricorso. Le parti hanno altresì presentato memorie.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il servizio ricor
rente denunzia, in base all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione
e falsa applicazione di legge (art. 3, 44, 2° comma, e 136 Cost.;
27, 28 e 30 1. 11 marzo 1953 n. 87; r.d. 24 settembre 1940 n.
1949; 1 1. n. 657 del 1957; 4 e 14 1. n. 991 del 1952; 2 e 5 1.
n. 1102 del 1971) e inoltre motivazione insufficiente e contraddit
toria su punto decisivo della controversia.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del
1985 e rilevato, in particolare, che nella motivazione di essa è
contenuta la considerazione secondo cui il legislatore potrà ulte
riormente regolare il pagamento dei contributi unificati in agri coltura all'interno degli stessi territori montani a patto di non
fare applicazione del solo criterio altimetrico, il ricorrente rievo
ca i principi affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in
materia di determinazione degli effetti delle pronunce d'illegitti mità costituzionale in riferimento anche alla motivazione, osser
vando che nella suddetta sentenza si è applicato il criterio di egua
glianza e non già l'art. 44, 2° comma, Cost. Richiamata ulterior
mente la motivazione della suddetta sentenza con i riferimenti
alla storia legislativa sulle agevolazioni fiscali-contributive, dedu
ce il ricorrente la non razionalità del solo elemento altimetrico — data la differente situazione di produttività delle diverse aree
agricole — con necessità pertanto di tener conto (nell'ambito del
«diritto vivente») di una pluralità di elementi aggiuntivi enucleati
dalla stessa Corte costituzionale, con conseguente necessità di li
mitare l'efficacia della sentenza stessa ai territori montani con
«basso reddito» e ciò facendo riferimento alla legislazione esistente.
Con il secondo motivo il servizio ricorrente addebita alla sen
tenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., viola
zione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo (art. 136
Cost.; art. 27, 28 e 30 1. 11 marzo 1953 n. 87; r.d. 24 settembre
1940 n. 1949), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria
circa un punto decisivo della controversia.
In relazione al problema della restituzione dei contributi versa
ti con riferimento alla c.d. retroattività degli effetti delle decisio
ni della Corte costituzionale, il ricorrente richiama il principio della loro non rilevanza sui rapporti già esauriti. Osserva, pertan
to, che nella fattispecie si è trattato di contributi pagati senza ri
serva alcuna con riferimento ad accertamenti amministrativi defi
niti e che sono impugnabili nel sistema proprio delle imposte di
rette, laddove non vi era stato un contenzioso amministrativo.
Rileva poi che, essendo il periodo contributivo calcolato anticipa tamente e salvo conguaglio, dovrebbero semmai cadere nella sfe
ra di applicabilità della sentenza n. 370 del 1985 della Corte co
stituzionale unicamente i contributi dovuti per l'anno 1985 e quelli relativi al 1984 ove il conguaglio stesso non sia stato effettuato.
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PARTE PRIMA
Tanto premesso, osserva il collegio che la presente controversia
è stata rimessa a queste sezioni unite — insieme ad altre ventotto
cause — in quanto che in alcune di esse è stata, da parte del
Servizio per i contributi agricoli unificati e in sede di memoria
difensiva, sollevata questione di giurisdizione in relazione al siste
ma di riscossione dei contributi unificati e alla ravvisata possibile
competenza al riguardo delle commissioni tributarie. Si è rivelato
perciò necessario procedere alla trattazione di tutte le suddette
cause avanti a queste sezioni unite potendo effettivamente tale
questione di giurisdizione comunque prospettarsi per ciascuna di
esse a prescindere da espresso rilievo di parte (art. 37 c.p.c.).
Peraltro, la soluzione di siffatto problema e l'accertamento stesso
della sua concreta rilevanza necessariamente comportano il preli minare esame di altre questioni riguardanti la valutazione degli effetti sostanziali prodotti dalla sentenza della Corte costituzio
nale 30 dicembre 1985 in materia di esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i territori montani ubicati ad
altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
I surrichiamati motivi, pur nei loro distinti profili, presentano tematiche fra loro connesse per cui s'impone la loro unitaria trat
tazione.
I. - La questione dell'applicabilità anche ai territori montani
posti ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare del
l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati venne
affrontata per la prima volta dalla sezione lavoro di questa corte
con la sentenza 12 novembre 1977, n. 4909 (id., 1978, I, 2273) nella quale fu anzitutto esaminato il succedersi delle norme legis lative concernenti i criteri di identificazione (agli effetti di cui
trattasi) dei terreni montani e di determinazione delle esenzioni
dal pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, e ciò
a partire dal d.l. 27 giugno 1946 n. 98 fino alla 1. 3 dicembre
1971 n. 1102. In tale ambito, e ai fini della soluzione dei proble mi oggetto della presente controversia (e delle altre analoghe), le disposizioni che debbono formare oggetto di specifico richia
mo sono, rispettivamente, gli art. 1 e 8 1. 25 luglio 1952 n. 991
(provvedimenti in favore dei territori montani), gli art. 58 e 68
d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle imposte dirette
di allora) e l'art. 12, 5° comma, 1. 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuo ve norme per lo sviluppo della montagna).
Rimandando a quanto più ampiamente esposto nella suddetta
sentenza, è qui sufficiente rilevare che l'art. 1 1. n. 991 del 1952 — poi integrato dall'art. 12 d.p.r. 10 giugno 1955 n. 987 e nel
testo sostituito dall'art, unico 1. 30 luglio 1957 n. 657 — contie
ne, al 1° comma, l'indicazione dei terreni montani — disposizio ne tuttora vigente — considerando tali i comuni censurati situati
per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei
600 metri di altitudine sul livello del mare e, inoltre, quelli nei
quali comunque il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e
la superiore non è minore di 600 metri, a condizione però che
«il reddito imponibile medio per ettaro, censito» «non superi le
lire 2.400». Il 2° comma dello stesso articolo prevede poi che la commissione censuaria centrale compili e tenga aggiornato l'e lenco dei terreni montani, laddove il successivo 3° comma confe
risce alla stessa commissione la facoltà di includere in tale elenco i comuni che, pur non trovandosi nelle situazioni di cui al 1°
comma, presentino pari condizioni economico-agrarie. In relazione, pertanto, alle suddette disposizioni che, ripetesi,
sono rimaste incontestabilmente in vigore in quanto non coinvol
te dalle successive vicende legislative né dalla richiamata pronun cia della Corte costituzionale, è opportuno per intanto considera re: A) che il legislatore, ai fini della definizione dei terreni mon
tani, ha escluso l'adozione di un criterio esclusivamente altimetrico, ma ha armonizzato quest'ultimo, in particolare, con quello economico-reddituale accanto a quello economico-agrario; B) l'ap
plicazione del criterio economico-reddituale è stata riferita, non
già al reddito delle singole aziende bensì al reddito imponibile medio per ettaro censito (risultante dalla somma del reddito do
minicale e di quello agrario). Territori montani sono infatti i «co muni censuari» (1° comma) ovvero le «porzioni» di essi (3° com
ma), talché, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni a fa vore delle distinte imprese, è necessario e sufficiente che esse
operino nell'ambito di terreni montani considerati nel loro com
plesso e come tali — ai fini del loro globale sviluppo economico e sociale — destinatari dei benefici previsti, a prescindere cioè
dall'ammontare del reddito imponibile di ciascuna di tali imprese. L'art. 8 della stessa 1. n. 991 del 1952 poi — sotto la rubrica
«agevolazioni fiscali» — ha stabilito che ai territori montani, va
li. Foro Italiano — 1990.
le a dire a tutti quelli di cui al 1° comma e (tenuto conto del
testo sostituito dalla 1. n. 657 del 1957) al 3° comma dell'art.
1 e inclusi nell'elenco formato dalla commissione censuaria cen
trale, venissero estese in ogni tempo e con le stesse modalità le
agevolazioni fiscali in materia di imposta sui redditi agrari (in
precedenza previste, dal d.l.c.p.s. 7 gennaio 1947 n. 12, per i
terreni situati ad altitudine non inferiore ai 700 metri) nonché
(disposizione del tutto nuova) l'esenzione dal pagamento dei con
tributi unificati in agricoltura limitatamente però ai terreni situati
ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
In riferimento alla suddetta norma si impongono, pertanto, due
ulteriori considerazioni. Anzitutto, che il suo contenuto si rivela
di duplice natura e cioè l'una tributaria (estensiva cioè dell'esone
ro dalle imposte in relazione anche ai comuni situati ad altitudine
inferiore ai 700 metri) e l'altra di carattere tipicamente assicurativo
previdenziale (concernente cioè i contributi unificati in agricoltu ra dovuti per la malattia, l'invalidità e la vecchiaia, i superstiti,
ecc.) per cui — posto, peraltro, che la rubrica di una norma di
legge è elemento solo estrinseco alla stessa — emerge chiaro che
l'intitolazione «agevolazioni fiscali» di cui al considerato art. 8
1. n. 991 del 1952 contiene un significato più ampio (ancorché meno tecnico) rispetto a quello di esenzioni o agevolazioni tribu
tarie (concernenti le imposte in senso stretto). La seconda consi
derazione è che il detto art. 8 veniva ad escludere dall'esenzione
dal pagamento dei contributi assicurativi una parte di territori
che invece, a tutti gli effetti, erano considerati montani dal 1°
comma dell'art. 1 della stessa 1. n. 991 de 1952, e ciò solo perché situati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare, il che esprimeva, pertanto, l'adozione di un criterio puramente altimetrico.
L'art. 58, lett. b), d.p.r. n. 645 del 1958 (testo unico di portata innovativa e non soltanto compilativa, stante invero la delega al
governo contenuta nell'art. 63 1. 5 gennaio 1956 n. 1 contenente
norme integrative in materia di perequazione tributaria) esentava
poi dall'imposta sul reddito dominicale, tra l'altro, tutti i terreni
compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla com
missione censuaria centrale, nel mentre il successivo art. 68 stabi
liva l'applicazione, tra l'altro, del suddetto art. 58 in relazione
all'imposta sul reddito agrario. Con tale disposizione, pertanto, venivano ad essere abrogate le precedenti e più limitative disposi zioni in materia tributaria (contenute nel d.l.c.p.s. 7 gennaio 1947
n. 12 e nell'art. 8 1. n. 991 del 1952) introducendosi invero la
totale esenzione di tutti i territori montani, quali definiti dall'art.
1, 1° e 3° comma, 1. n. 991 del 1952, dalle imposte dirette eraria
li. Conseguentemente, come ulteriormente rilevato nella sentenza
della sezione lavoro n. 4909 del 1977, dell'art. 8 1. n. 991 del
1952 veniva a rimanere in vigore la sola parte relativa all'esonero
dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni
che fossero situati ad altitudine non inferiore ai 700 metri.
Infine, l'art. 12, 5° comma, 1. n. 1102 del 1971 disponeva che
«le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 1. 25 luglio 1952 n. 991»
erano «estese all'intero territorio montano». Conseguentemente, ancora nella sentenza n. 4909 del 1977, si considerava in proposi to che tale disposizione non poteva riferirsi che all'unica esenzio ne rimasta quale oggetto di previsione del suddetto art. 8 1. n.
991 del 1952 e cioè a quella concernente i contributi unificati in agricoltura, perché altrimenti non avrebbe avuto senso ribadi re quelle stesse esenzioni dalle imposte dirette già compiutamente
previste dal d.p.r. n. 645 del 1958; laddove l'uso del verbo «esten dere» necessariamente veniva ad indicare l'ampliamento della sfera di applicazione della normativa giuridica, rimanendo peraltro (come
già detto) irrilevante l'uso (anche nella rubrica dell'art. 12 1. del
1971) del termine «agevolazioni fiscali».
Il risultato interpretativo cui pertanto perveniva la sezione la voro era quello dell'avvenuta esenzione anche dal pagamento dei contributi agricoli unificati di tutti indistintamente i territori mon
tani e cioè di quelli aventi i requisiti di cui all'art. 1 1. n. 991
del 1952. II. - Tuttavia, il d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (non modificato
in parte qua dalla legge si conversione 27 febbraio 1978 n. 41) stabiliva, all'art. 7, che dall'estensione delle agevolazioni fiscali
all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo com
ma, 1. n. 1102 del 1971 doveva intendersi esclusa l'esenzione dal
pagamento dei contributi agricoli unificati (1° comma), nel men
tre le imprese con terreni ubicati ad altitudine non inferiore a 700 metri continuavano ad essere esentate dal pagamento di tali contributi (2° comma). Il successivo art. 8 stabiliva poi che a
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani situati al di
sotto dei 700 metri i contributi previdenziali ed assistenziali dovu
ti per i lavoratori agricoli dipendenti erano ridotti del 40 per cen
to (1° comma) tranne che per i contributi base dovuti per l'assi
curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti (2° comma). La disciplina dell'art. 7 del suddetto decreto legge — ritenuto
di interpretazione autentica e, perciò, di portata retroattiva (cfr. Cass. 18 gennaio 1980, n. 245, id., 1980, I, 304; 22 febbraio 1983, n. 1323, id., Rep. 1983, voce Previdenza sociale, n. 206) — veniva, pertanto, ad escludere quegli effetti estensivi scaturen
ti dall'art. 12, 2° comma, 1. n. 1102 del 1971 quali erano stati
rilevati da questa corte e a ripristinare pertanto (a parte le nuove
disposizioni dell'art. 8 dello stesso decreto legge) una disciplina identica a quella antecedentemente contenuta nell'art. 8 1. 25 lu
glio 1952 n. 991: esclusione dall'esenzione contributiva dei terri
tori montani situati ad altitudine inferiore ai 700 metri con ado
zione perciò — nell'ambito del territorio montano (art. 1 della
stessa 1. n. 991 del 1952) — di un criterio esclusivamente alti
metrico.
III. - La Corte costituzionale quindi — investita dell'esame del
l'art. 7 del suddetto d.l. n. 942 del 1977 e dell'art. 8, 2a parte, 1. n. 991 del 1952 — riteneva entrambe le disposizioni illegittime
per violazione dell'art. 3 della legge fondamentale considerando
assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 44, 2° comma, della stessa e, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n.
87, emetteva declaratoria di illegittimità altresì dell'art. 8 dello
stesso decreto legge, rilevando — quanto alle prime due disposi zioni — la carenza di ragionevoli giustificazioni in ordine alla
disparità di trattamento fra imprese agricole a seconda che il ter
ritorio montano nel quale l'attività veniva esercitata fosse posto ad altitudine superiore o inferiore ai 700 metri sul livello del ma
re e — in ordine alla terza disposizione — che l'illegittimità sussi
steva in quanto essa si limitava a ridurre del 40 per cento (a de
correre dal 1° gennaio 1978) l'entità dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nei terri
tori montani posti a quota inferiore ai 700 metri anziché prevede re l'esenzione totale dal pagamento.
In relazione a quanto sopra, osserva il collegio come la richia
mata decisione della Corte costituzionale — dato il tenore del
dispositivo e (per quanto occorra) considerata la portata della
motivazione — integri all'evidenza una tipica pronuncia di acco
glimento con conseguete eliminazione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni esaminate, eliminazione avente — conforme
mente a un criterio costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa corte — efficacia ex tunc e cioè tale da abolire le dispo sizioni stesse fin dalla loro origine secondo l'effetto proprio delle
dichiarazioni di nullità; laddove — come lucidamente affermato
in dottrina — la semplice abrogazione di una norma in forza
di altra successiva (art. 15 disp. sulla legge in generale) non fa
estinguere la norma stessa, ma solo ne limita cronologicamente l'efficacia (cfr., ad es., le sentenze 7 maggio 1983, n. 3130, id.,
1983, I, 2147 e 17 aprile 1984, n. 2502, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 949). Orbene, il tenore della pronuncia della decisione
qui considerata è stato tale da produrre univocamente un tale
effetto senza possibilità d'individuare, nell'ambito delle norme
considerate, delle distinte disposizioni, alcune delle quali possano ritenersi rimaste ancora in vita (cfr. i criteri delineati da queste sezioni unite nella sentenza 12 aprile 1976, n. 1268, id., 1976,
I, 915). Del resto la motivazione della decisione stessa — la quale
ha, tra l'altro, richiamato le considerazioni svolte da questa corte
nella sentenza n. 4909 del 1977 nonché le finalità sociali persegui te dalle leggi n. 991 del 1952 e n. 1102 del 1971 — ha evidenziato
la non ragionevolezza dell'adozione del criterio altimetrico nel
l'ambito del territorio montano, il che vuol dire che — una volta
che debbano essere considerati montani i territori aventi i combi
nati requisiti di altitudine nonché quello economico-reddituale e
sociale previsti, in particolare, dall'art. 1 1. n. 991 del 1952 —
non è ammissibile operare all'interno di tali territori e ai fini del
le esenzioni una discriminazione basata sull'inadeguato criterio
dell'altitudine. In relazione al che si rivela quale logico e oppor
tuno corollario la considerazione svolta dalla Corte costituzionale
nella suddetta sentenza secondo cui il futuro legislatore avrebbe
potuto ulteriormente regolare il pagamento dei contributi unifica
ti in agricoltura all'interno degli stessi territori montani a patto di non fare applicazione di quel solo criterio altimetrico che la
stessa corte riteneva discriminatorio e tale da giustificare la pro nunciata dichiarazione d'illegittimità.
Il Foro Italiano — 1990.
Orbene, posto che la legge n. 991 del 1952 già all'art. 1 ha
adottato un criterio di natura complessa, e non solo quello alti
metrico, ai fini della determinazione dei territori montani e che
con la sentenza della Corte costituzionale dell'art. 8 della stessa
legge è stata dichiarata l'eliminazione altresì' di quella disposizio ne che tale criterio altimetrico aveva previsto per le esenzioni con
tributive — il che peraltro, secondo la decisione n. 4909 del 1977
di questa corte, era in realtà già avvenuto a seguito dell'innova
zione legislativa determinata dall'art. 12, 5° comma, 1. n. 1102
del 1971 — l'effetto della suddetta pronuncia è stato perciò quel lo di ripristinare pienamente il sistema normativo quale era ante
cedentemente all'emanazione del d.l. n. 942 del 1977. Peraltro, tale sistema si rivela di per sé completo in ogni sua parte, laddove
il già considerato passo della motivazione della stessa pronuncia sui possibili futuri interventi del legislatore è servito a prevenire
che, comunque, il criterio puramente altimetrico venga di nuovo
introdotto.
IV. - Essendo dunque le disposizioni esaminate dalla Corte co
stituzionale venute meno ex tunc come se esse non fossero mai
esistite nell'ordinamento giuridico, dev'essere quindi affrontato
il problema relativo alla sussistenza del diritto dei titolari di aziende
situate in territori montani a quota inferiore ai 700 metri ad otte
nere il rimborso dei contributi unificati da loro già versati in base
alla norma ormai caducata ed è anzitutto in relazione a tale pro blema che viene a profilarsi la questione di giurisdizione. Que st'ultima del resto — a parte la specifica questione circa gli effet
ti della sentenza della Corte costituzionale anche in materia di
esenzioni contributive a favore delle imprese operanti in zone svan
taggiate — a rigore riguarda altresì tali imprese in relazione al
pregiudiziale profilo relativo alla determinazione del giudice com
petente a conoscere comunque dell'azione di ripetizione e ciò te
nuto conto del sistema di riscossione.
In proposito debbono formularsi le osservazioni di cui in ap
presso. L'attività del servizio per i contributi agricoli unificati (che è
un ente di diritto pubblico, in tal senso definito dall'art. 24, 1°
comma, 1. 22 novembre 1954 n. 1136 in riferimento al d.l. 8 feb
braio 1945 n. 75) attiene strettamente al settore delle assicurazio
ni sociali, provvedendo esso alla complessa attività di accerta
mento degli aventi diritto alle prestazioni, alla formazione dei
relativi elenchi, alla determinazione degli obbligati al pagamento dei contributi nonché dell'ammontare di questi ultimi ed alla re
lativa riscossione (v., in particolare, il r.d. 28 novembre 1938 n.
2138 convertito nella 1. 2 giugno 1939 n. 739 e il r.d. 24 settembre
1940 n. 1949). Tutte le relative controversie rientrano, pertanto, di per sé, ratione materiae, fra quelle previdenziali in senso pro
prio con relativa competenza del pretore-giudice del lavoro (art. 442 ss. c.p.c. sub art. 1 1. 11 agosto 1973 n. 533) e in tal senso
è la costante giurisprudenza di questa corte (cfr., ad es., la sen
tenza di quéste sezioni unite 21 novembre 1986, n. 6840, id., Rep.
1986, voce cit., n. 1108). Tuttavia il sistema di riscossione dei contributi in vigore fino
alla 1. 23 aprile 1981 n. 155 — il cui art. 13 ha poi introdotto
nuove modalità prevedendo l'uso di bollettini di conto corrente
postale, il che d'altra parte era stato già precedentemente in parte attuato — è stato quello dei ruoli degli esattori delle imposte di
rette con le relative procedure (r.d. n. 2138 cit.) ed è soprattutto tale modalità che ha portato a considerare la possibile interferen
za con il contenzioso tributario. In proposito va però subito det
to che un tale sistema di riscossione (v. altresì l'art. 1 r.d. n.
1949 del 1940 cit. e il d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 493) — rispon dente a evidenti esigenze pratiche e organizzative del tempo —
ovviamente non poteva far mutare l'instrinseca natura assicurati
va e previdenziale dei contributi e il permanere del loro assogget tamento alla disciplina propria di tale materia, nell'assoluta netta
distinzione, concettuale e giuridica, rispetto a quella tributaria
(v. quanto sopra accennato circa l'accezione del termine «agevo
lazioni fiscali»). Ogni contraria deduzione si limita invero a far
leva essenzialmente sulle modalità di riscossione dei contributi le
quali tuttavia sono soltanto «strumentali» e la cui disciplina in
tanto può essere richiamata in quanto sia strettamente compatibi
le con la detta differente natura sostanziale del credito in tal mo
do realizzato. E, in effetti, nella normativa vigente (da considera
re con riferimento al periodo in cui ha avuto applicazione per i contributi in parola il sistema di riscossione a mezzo dei ruoli
esattoriali) sono riscontrabili specifiche distinte disposizioni co
me, innanzi tutto, quella dell'art. 11 del già richiamato r.d. 24
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PARTE PRIMA
settembre 1940 n. 1949 sul ricorso al prefetto contro i ruoli e
ciò unicamente per omissione delle prescritte comunicazioni, in
clusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di dupli
cazione od errori materiali, e inoltre quella dell'art. 17 d.l. 3 feb
braio 1970 n. 7 — nel testo risultante dalla legge di conversione
11 marzo 1970 n. 83 — sui ricorsi, da parte degli interessati,
alla commissione provinciale per la manodopera agricola in ma
teria di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipen denti ovvero di cancellazione e di assegnazione di un numero di
giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente
prestate. In relazione al che la successiva disposizione dell'art.
19 circa la mancanza di innovazioni in ordine all'accertamento
e alla riscossione dei contributi agricoli unificati nonché all'accer
tamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da essi
effettuate (attribuiti al Servizio per i contributi agricoli unificati
competente a provvedervi in conformità delle vigenti disposizio
ni) da un lato evidenzia l'assoluta peculiarità con cui l'ordina
mento ha riguardato la materia della contribuzione assicurativa
dei lavoratori agricoli rispetto a quella tributaria e, dall'altro,
univocamente circoscrive la portata del successivo art. 22 dello
stesso d.l. n. 7 del 1970 che prevede la proposizione dell'azione
giudiziaria avanti al pretore nel termine di centoventi giorni dalla
relativa notifica o dal momento dell'avvenuta conoscenza «con
tro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione» dello stes
so «decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi». E tali
provvedimenti, stante la specificità del richiamo, sono all'eviden
za quelli di più ampia portata sostanziale di cui all'art. 17 del
medesimo decreto che involgono il diritto stesso all'iscrizione ne
gli elenchi nominativi e perciò alle successive prestazioni, e non
già quelli dell'art. 19 concernenti il limitato profilo, oltreché del
l'accertamento, della «riscossione» dei contributi. In relazione al
che, e in presenza del contrasto che si è manifestato nella sezione
lavoro di questa corte fra la sentenza 27 novembre 1986, n. 7016
(ibid., n. 1145) e quella 19 aprile 1989, n. 1850 (id., 1989, 1, 3050), dev'essere affermato — per quanto concerne l'oggetto qui
controverso — che nella materia di cui trattasi il richiamo al sud
detto art. 22 d.l. n. 7 del 1970 non è affatto pertinente, riferen
dosi esso invero a provvedimenti diversi rispetto a quelli concer
nenti la «riscossione dei contributi». Conseguentemente, ai fini
del decidere, non è affatto necessario in questa sede affrontare
il problema circa il riferimento del suddetto termine alla proponi bilità stessa dell'azione (ritenuto dalla sentenza n. 1850 del 1989)
ovvero alla sola sua procedibilità (come considerato dalla senten
za n. 7016 del 1986), per cui irrilevante è altresì ogni possibile
profilo di costituzionalità (cosi come accennato nella sentenza n.
7016). I richiami di cui sopra già di per sé rivelano, pertanto, che
la materia dell'accertamento e della riscossione dei contributi agri
coli unificati non è tout court rapportabile al sistema dell'accer
tamento e della riscossione delle imposte, ma, al contrario, ha
una sua netta autonomia, non solo per la radicale diversità del
l'oggetto, ma altresì per quanto concerne i rimedi di natura am
ministrativa offerti agli interessati (cfr., per alcuni riferimenti,
la sentenza 26 giugno 1962, n. 65, id., 1962, I, 1234, della Corte
costituzionale nonché quella 13 luglio 1963, n. 127, id., 1963,
I, 1808, la quale ultima ha «costituzionalizzato» l'art. 15 r.d.l.
n. 1349 del 1940; v. altresì il d.leg. 8 febbraio 1945 n. 75 e il
d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 493). La ricorribilità poi al prefetto (art. 8 e 11 r.d. n. 1949 del
1940), contro gli atti di accertamento e i ruoli, ulteriormente evi
denzia la netta estraneità a tale materia degli organi dell'ammini
strazione finanziaria, il che va ribadito, in particolare, anche per
quanto concerne la sospensione della riscossione (art. 11,3° com
ma, cit.) che parimenti è attribuita al prefetto e non già all'inten
dente di finanza. Tale realtà normativa — e il rilievo di fondo
circa la diretta attinenza della materia dei contributi agricoli uni
ficati in agricoltura, in relazione a tutti gli aspetti concernenti
i presupposti sostanziali e quelli dell'accertamento e della riscos
sione, al settore delle assicurazioni sociali porta dunque ad esclu
dere — in tal senso precisandosi un precedente orientamento (cfr. sez. un. 15 novembre 1983, n. 6775, id., Rep. 1983, voce cit.,
n. 204) e tranne che per quanto può concernere gli adempimenti
estrinseci nei rapporti con gli esattori (art. 10, 1° comma, r.d.
n. 1949 del 1940) qualsiasi competenza degli organi dell'ammini
strazione finanziaria in relazione ai suddetti profili, per cui non
richiamabile è, in particolare, la disposizione dell'art. 39 d.p.r.
29 settembre 1973 n. 602 (in relazione all'art. 16 d.p.r. 26 ottobre
Il Foro Italiano — 1990.
1972 n. 636) sul ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e sul potere
dell'intendente di finanza di sospendere la riscossione sentito l'uf
ficio delle imposte fino alla decisione della commissione tributa
ria di primo grado. I suesposti rilievi portano poi ovviamente ad escludere, in rela
zione a ogni momento e a ogni atto attinente alla riscossione dei
contributi agricoli nonché ad ogni questione in ordine alla loro
stessa debenza, qualsiasi competenza delle commissioni tributarie
alle quali — in base all'art. 1, 2° e 3° comma, d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636, cit. — è esclusivamente affidata la cognizione delle
controversie in materia di imposta sul reddito delle persone fisi
che, di imposta sul reddito delle persone giuridiche, di imposta
locale sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di imposta co
munale sull'incremento di valore degli immobili nonché di quelle
di registro, sulle successioni e donazioni oltre alle varie contro
versie in materie di classificazione dei terreni e singole unità im
mobiliari, di attribuzione della rendita catastale, ecc. Trattandosi
peraltro di giurisdizioni speciali (dovute al riordinamento delle
precedenti commissioni tributarie di cui al r.d. 7 agosto 1936 n.
1639 convertito nella 1. 7 giugno 1937 n. 1016 e successive modi
ficazioni) la loro competenza non potrebbe assolutamente esten
dersi a nessun'altra materia diversa da quelle espressamente ad
esse attribuite, per cui tutte le cause comunque concernenti i con
tributi agricoli unificati — e in relazione ad ogni profilo — ap
partengono all'autorità giudiziaria ordinaria con competenza fun
zionale del pretore-giudice del lavoro a norma dei già richiamati
art. 442 ss. c.p.c. V. - Ogni rilievo di difetto della giurisdizione del giudice ordi
nario, qual'è stato anche dedotto nel corso della discussione ora
le delle varie cause trattate, si dimostra perciò privo di fonda
mento. A maggior ragione, peraltro, un tale difetto non sarebbe
in alcun modo ravvisabile ove il pagamento dei contributi sia co
munque avvenuto mediante bollettini di conto corrente postale.
Le suesposte considerazioni conducono poi agevolmente a rile
vare che il mancato — in quanto non richiamabile — esperimen
to dei rimedi previsti dalle norme in materia di imposte non può
avere influenza alcuna in relazione né alla situazione sostanziale
né a quella procedurale. Non sono dunque qui pertinenti i princi
pi affermati dalla sentenza di queste sezioni unite 28 aprile 1988,
n. 3197 {id., Rep. 1988, voce Redditi (imposte), n. 545) in mate
ria di rimborso dell'imposta locale sui redditi e sul consolidamen
to degli effetti dell'iscrizione a ruolo non impugnata nel termine
di cui all'art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972 ovvero degli effetti del
pagamento per autotassazione a norma dell'art. 38 d.p.r. n. 602
del 1973. Non sussistendo, pertanto, analoghe norme con riferi
mento alla ripetizione dei contributi agricoli, solo l'avvenuto de
corso dell'ordinario termine di prescrizione decennale di cui al
l'art. 2946 c.c. (cosi come il passaggio in giudicato di una prece
dente decisione giudiziale) potrebbe impedire al riguardo — sul
piano sostanziale — l'esplicazione piena degli effetti della senten
za della Corte costituzionale invocata nella presente controversia
e limitarne la portata ex tunc secondo quanto si è precedentemen
te argomentato.
Quanto poi al profilo procedimentale — esclusi gli effetti di
decadenza sostanziale propri della disciplina tributaria, e comun
que (quale che sia la natura del termine in essa previsto) l'appli
cabilità dell'art. 22 d.l. n. 7 del 1970 — ogni onere di preventivo
esperimento di rimedi amministrativi non può che essere riguar
dato in relazione alle norme di cui all'art. 443 c.p.c. sub art.
1 1. 11 agosto 1973 n. 533 e dell'art. 148 delle disposizioni di
attuazione sub art. 9 della stessa legge. In riferimento a ciò osser
va il collegio che r— se sono compatibili con l'art. 24 Cost, degli
oneri preventivi all'esercizio dell'azione che tuttavia non rendano
questo irrazionalmente difficoltoso (il che comporterebbe la vio
lazione di quello che la dottrina ha definito quale diritto inviola
bile «al giudizio» e diritto «alla giurisdizione», materia su cui
la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di pronun
ciarsi) — siffatti oneri nella materia delle assicurazioni sociali pos
sono configurare esclusivamente delle condizioni di procedibilità, il cui difetto va, peraltro, rilevato non più tardi della prima udienza
di discussione (2° comma del cit. art. 443 c.p.c.). Inoltre detti
oneri (esperimento di procedimenti amministrativi) in tanto sono
invocabili in quanto — data la loro natura temporaneamente de
rogatoria al principio della libera azionabilità dei diritti — siano
prescritti dalle leggi speciali che concernano le materie oggetto
delle singole controversie (cfr. ancora l'art. 443 c.p.c.). Orbene,
per l'esercizio dell'azione di ripetizione di contributi agricoli in
debitamente versati, oneri di tal genere non sono previsti non
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
essendo invocabile — per quanto già sottolineato — l'art. 22 d.l.
n. 7 del 1970.
Va, peraltro, aggiunto che l'azione di ripetizione dell'indebito
di cui all'art. 2033 c.c. riveste, nel vigente ordinamento giuridico,
carattere generale essendo volta a ripristinare l'illegittimo depau
peramento di un soggetto e ad eliminare il corrispondente non
giustificato arricchimento di altro soggetto, laddove l'esame circa
lo stato di buona o mala fede dell'accipiens concerne esclusiva
mente la decorrenza degli interessi secondo la particolare regola
introdotta nello stesso art. 2033. È, peraltro, evidente che il fon
damento stesso dello Stato di diritto e l'assoggettamento di ogni
pubblica amministrazione al principio di legalità escludono che
a favore di esse possano al riguardo concepirsi deroghe in riferi
mento a qualsivoglia profilo ancorché di carattere economico
finanziario, talché la materia — cosi com'è attualmente regolata — non offre motivo per ulteriori dubbi di legittimità costituzionale.
In base alle suesposte ragioni e rimanendo assorbito ogni altro
rilievo, in relazione alla fattispecie si deve dunque dichiarare la
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, affermamdosi inol
tre che, per la ripetizione dei contributi agricoli unificati indebi
tamente riscossi, la relativa domanda non è assoggettata ad alcu
ne delle procedure previste nella materia tributaria né ad alcu
n'altra preliminare condizione, laddove per tutti i terreni montani
di cui all'art. 1 1. 25 luglio 1952 n. 991, come sostituito dall'art,
unico 1. 30 luglio 1957 n. 657, la sentenza 30 dicembre 1985,
n. 370 della Corte costituzionale ha pienamente ripristinato con
efficacia ex tunc la situazione giuridica anteriore all'emanazione
del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella 1. 27 febbraio
1978 n. 41, togliendo perciò titolo giuridico alle pretese creditorie
basate sugli art. 7 e 8 dello stesso decreto-legge in quanto ricono
sciuti costituzionalmente illegittimi nelle parti in cui non prevede
vano l'esenzione dal pagamento dei suddetti contributi anche per
i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine infe
riore ai 700 metri sul livello del mare.
In relazione a tutti i punti sopra trattati la sentenza impugnata
si rivela, pertanto, esatta, sotto il profilo dell'applicazione delle
norme di diritto e immune da vizi di motivazione, per cui il pri
mo e il secondo motivo del ricorso debbono essere rigettati.
Con ciò il compito di queste sezioni unite deve ritenersi assolto
in ordine all'avvenuta risoluzione delle questioni di loro compe
tenza nonché di quelle che sono apparse strettamente connesse
con riferimento agli effetti della pronuncia della Corte costituzio
nale n. 370 del 1985 ed alla rilevata non pertinenza all'azione
di ripetizione dei contributi agricoli unificati (indebitamente ver
sati) di norme attinenti ai procedimenti in materia tributaria e
amministrativi in generale, con insussistenza, pertanto, di preclu
sioni di natura sostanziale o procedurale. Quanto al resto delle
censure elevate nel ricorso — e non ravvisandosi al riguardo gli
estremi di cui all'art. 374, 2° comma, c.p.c. — in applicazione
dell'art. 142 disp. att. in relazione allo stesso art. 374, la causa
dev'essere rimessa alla sezione lavoro di questa corte. Ciò va det
to per l'esame del terzo motivo del ricorso stesso con cui lo Scau
ha addebitato alla sentenza impugnata, in relazione all'art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c, violazione e falsa applicazione, sotto altro profi
lo, di norme di legge nonché motivazione insufficiente e contrad
dittoria per avere ritenuto che la suddetta decisione n. 370 del
1985 della Corte costituzionale ha fatto venir meno l'obbligo del
pagamento dei contributi agricoli unificati anche a favore dei ti
tolari di aziende ubicate in zone dichiarate svantaggiate.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 28 settem
bre 1989, n. 3939; Pres. D'Avino, Est. Sammartino, P.M. Pao
lucci (conci, conf.); Soc. Sassi (Avv. Contaldi, Fusconi) c.
Negosanti (Avv. Assogna) e Soc. Ceramica S. Anna. Cassa
App. Bologna 22 gennaio 1985.
Impugnazioni civili in genere — Chiamata in causa di terzo in
garanzia — Cause inscindibili — Impugnazione incidentale tar
diva — Effetti (Cod. proc. civ., art. 102, 331, 333, 343, 371).
Il Foro Italiano — 1990.
La inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva perché
proposta oltre i termini previsti dagli art. 333, 343 e 371 c.p.c.
è irrilevante nelle cause inscindibili, nelle quali alla parte impu
gnante in via incidentale si estendono gli effetti dell'impugna
zione principale, se si è limitata a chiedere quella stessa pro
nuncia cui avrebbe comunque diritto in forza dell'impugnazio
ne principale. (1)
(1) Ai fini della comprensione del principio affermato dalla Cassazione
si rende opportuno riassumere schematicamente la fattispecie concreta
esaminata ed i punti focali della motivazione.
Il caso riguardava la classica causa fra compratore (attore) (A) e vendi
tore (convenuto) (B) per vizi della cosa venduta, in cui il secondo chiama
in causa un terzo, il proprio fornitore (C). B eccepisce la decadenza dalla garanzia per vizi nei confronti di A;
C muove identica eccezione sia contro A che contro B.
La sentenza di primo grado accoglie la domanda principale e la do
manda di garanzia. Avverso la sentenza di primo grado appella C contro A e B, impugnan
do la sentenza sul capo relativo al rapporto principale A-B, deducendo
l'errore del tribunale nel non ritenere A decaduto dalla garanzia per i vizi.
B propone impugnazione incidentale oltre la prima udienza.
Il giudice del gravame accoglie l'appello principale e dichiara inammis
sibile per tardività ai sensi dell'art. 343 c.p.c. quello incidentale.
Su ricorso di B contro A e C la Suprema corte ha motivato seguendo il seguente iter logico: a) gli art. 102 e 331 c.p.c. sono disposizioni nelle
quali «il parallelismo tra le due norme è perfetto»; b) l'art. 331 c.p.c.,
rispetto alle cause dipendenti, ha riguardo solo alle cause interdipendenti, cioè in rapporto di dipendenza «bilaterale» (come lo ha definito A. Pro
to Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro
it., 1985, I, 2385); c) la pronuncia in sede di giudizio d'impugnazione a contraddittorio non integro sarebbe inutiliter data; d) il nesso di inter
dipendenza che esiste fra più cause in primo grado non può essere rotto
nei gradi successivi; è) il terzo chiamato in garanzia è legittimato ad im
pugnare il rapporto principale; f) la garanzia per i vizi della cosa è
«propria». Già i singoli passaggi della motivazione cosi schematicamente riassunti
lasciano intendere che la Suprema corte ha completamente disatteso gli orientamenti che, sui vari punti in questione, si erano ormai da tempo consolidati.
Analizziamo punto per punto lo schema.
Sub a) Il rapporto fra art. 102 ed art. 331 c.p.c. non è affatto di «pa rallelismo perfetto», nel senso che se è pacifica l'applicabilità dell'art.
331 c.p.c., ove vi sia litisconsorzio necessario, non è vero il contrario.
L'art. 331 copre un'area più vasta di quella propria dell'art. 102 c.p.c., in quanto fa riferimento anche alle cause inscindibili e dipendenti, che
non danno luogo a litisconsorzio necessario.
Si prenda ad esempio la garanzia propria (es.: per evizione); essa deter
mina quella interdipendenza di cause fra la principale (pregiudiziale) e
quella dipendente, che apre la via all'applicazione dell'art. 331 c.p.c.;
giurisprudenza costante (cfr. le rassegne di Grasso, Le impugnazioni in
generale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 1349; A. Proto Pisani,
cit.; Sinisi, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame (I), in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1982, 668 ss.); però, in tema di confessoria servitutis, v.
Cass. 13 luglio 1987, n. 6117, Foro it., Rep. 1987, voce Impugnazioni
civili, n. 13.
Eppure è incontroverso che le parti del rapporto pregiudiziale e quelle
del rapporto pregiudicato di garanzia non siano litisconsorti necessari.
D'altra parte in ipotesi di c.d. litisconsorzio processuale, come nel caso
di intervento iussu iudicis (v. al riguardo Cass. 19 maggio 1988, n. 3483,
id., Rep. 1988, voce Intervento in causa, n. 15; 10 dicembre 1986, n.
7338, id., Rep. 1986, voce cit., n. 41; 29 novembre 1985, n. 5928, id.,
1986, I, 2237, con nota di richiami) la inscindibilità delle cause nel giudi
zio d'impugnazione non è un dato affatto certo, anche se in questo senso
muovono la giurisprudenza e la dottrina prevalenti (v., oltre alle sentenze
citate, Cass. 23 novembre 1987, n. 8636, id., Rep. 1987, voce Impugna
zioni civili, n. 87; 27 febbraio 1981, n. 1201, id., Rep. 1981, voce cit.,
n. 124 e, sia pure indirettamente, v. Cass. 5 febbraio 1983, n. 959, id.,
Rep. 1983, voce cit., n. 112; 16 dicembre 1982, n. 6960, id., Rep. 1982,
voce cit., n. 121; 23 dicembre 1981, n. 6762, id., 1982, I, 1324, con
nota di richiami. In dottrina, in senso conforme v. Andrioli, Diritto
processuale civile, 1979, I, 797; Id., Commento, II3, 397; Satta, Com
mentario, II, 2, 64; Grasso, Impugnazioni incidentali, 1973, 156; Cerri,
Intervento «iussu iudicis» e legittimazione ad agire e a contraddire, in
Foro it., 1972, I, 486, spec. 491; Costa, Intervento coatto «iussu iudicis»
e inscindibilità dell'impugnazione, in Giur. it., 1968, I, 1, 559).
Tuttavia, Cass. 23 dicembre 1988, n. 7045, Foro it., Rep. 1988, voce
cit., n. 67; 16 dicembre 1980, n. 6513, id., 1981, I, 1074, con nota di
richiami, ponendosi in contrasto con l'orientamento suddetto, hanno ri
tenuto che l'intervento iussu iudicis non comporti necessariamente l'in
scindibilità di cause ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c. Tale assunto è sostenuto in dottrina da Trocker, Intervento per ordi
ne del giudice, 1984, 487 ss.; Vaccarella, Note in tema di litisconsorzio
nelle fasi di gravame: il principio dell'unitarietà del termine di impugna
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