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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre...

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sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Panzarani, P.M. Di Renzo (concl. conf.); Servizio contributi agricoli unificati (Avv. Recchia, Pagliaro) c. Soc. Corda Argiolas (Avv. Ballero, Loche, Grasselli) ed altri. Conferma Trib. Cagliari 10 luglio 1987 Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 531/532-541/542 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184515 . Accessed: 25/06/2014 04:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.38 on Wed, 25 Jun 2014 04:20:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Panzarani, P.M. Di Renzo (concl. conf.);

sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est.Panzarani, P.M. Di Renzo (concl. conf.); Servizio contributi agricoli unificati (Avv. Recchia,Pagliaro) c. Soc. Corda Argiolas (Avv. Ballero, Loche, Grasselli) ed altri. Conferma Trib.Cagliari 10 luglio 1987Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 531/532-541/542Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184515 .

Accessed: 25/06/2014 04:20

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PARTE PRIMA

prestazione lavorativa ed i correlativi problemi organizzativi, fun zionali e gerarchici. Il regime previdenziale speciale dei dirigenti, invero, trova nella stessa legge speciale n. 658 del 1967 sulla pre videnza marinara, come si è visto, l'equiparazione dei massimi

gradi dello stato maggiore navigante al personale amministrativo

(«di terra») avente qualifica dirigenziale. D'altra parte, il caratte re di norma generale dell'art. 2095 c.c. non impedisce l'operativi tà della distinzione di lavoratori marittimi in quattro categorie, sia pure ai fini previdenziali, a fronte del carattere speciale del l'art. 115 c.nav., concernente la distinzione dei marittimi non già in base alla loro professionalità, ma, soltanto, in modo mera mente descrittivo e senza possibilità di sovrapposizioni di catego rie o qualifiche delle diverse discipline, in base al tipo di attività in cui sono occupati.

Devesi infine rilevare che le considerazioni fatte — per le quali i comandanti di nave e dirigenti di macchina, in quanto svolgano mansioni, che per i poteri e le responsabilità ad esse connessi, siano da considerare dirigenziali, hanno diritto al regime previ denziale dell'Inpdai sulla base non già dell'attribuzione formale della qualifica ma della componente dirigenziale delle mansioni medesime — impediscono il profilarsi di una discriminazione tra detti lavoratori e quelli «a terra» con analoghe mansioni, in pa rallelo con l'uniformità della disciplina conseguente alla sentenza n. 96 del 1987 della Corte costituzionale {id., 1987, I, 2619), da

quest'ultima dichiarata innovativa rispetto alla precedente n. 129 del 1976, id., 1976, I, 1434), indicata nel controricorso della so cietà Italia di navigazione.

L'infondatezza dei due motivi del ricorso dei lavoratori e del l'unico motivo del ricorso dell'Inpdai determina l'evidente assor bimento dell'esame degli altri due motivi del medesimo ricorso dei lavoratori, concernenti entrambi l'accertamento della natura

dirigenziale delle rispettive mansioni, costituendone il necessario

presupposto. I ricorsi debbono in definitiva essere accolti per quanto di ra

gione, e, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata con rin vio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Chiavari.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23 otto bre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Panza

rani, P.M. Di Renzo (conci, conf.); Servizio contributi agrico li unificati (Avv. Recchia, Pagliaro) c. Soc. Corda Argiolas (Avv. Ballerò, Loche, Grasselli) ed altri. Conferma Trib.

Cagliari 10 luglio 1987.

Previdenza sociale — Contributi agricoli unificati — Azione di

ripetizione di contributi indebitamente versati — Giurisdizione del giudice ordinario (Cod. civ., art. 2033; cod. proc. civ., art. 37, 442; r.d.l. 28 novembre 1938 n. 2138, unificazione e sem

plificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'inva lidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'as sicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la cor

responsione degli assegni familiari; r.d. 24 settembre 1940 n.

1949, modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agri coltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni pro fessionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e la vec

chiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, per l'as sicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura; I. 23 aprile 1981 n. 155, adeguamento delle strutture e delle procedure per la

liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoc

cupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensio nistica, art. 13).

Previdenza sociale — Contributi agrìcoli unificati — Versamento — Esenzione — Sentenza n. 370 del 1985 della Corte costitu zionale — Effetti (L. 25 luglio 1952 n. 991, provvedimenti a favore dei territori montani, art. 1, 8; 1. 30 luglio 1957 n. 657, modifica all'art. 1 1. 25 luglio 1952 n. 991; d.l. 3 febbraio 1970

Il Foro Italiano — 1990.

n. 7, norme in materia di collocamento e accertamento dei la voratori agricoli, art. 17, 19, 22; 1. 11 marzo 1970 n. 83, con versione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7; 1. 3 dicembre 1971 n. 1102, nuove norme per lo sviluppo della montagna, art. 12; d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, provve dimenti in materia previdenziale, art. 7, 8; 1. 27 febbraio 1978 n. 41, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 di cembre 1977 n. 942, art. unico).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (con la compe tenza funzionale del giudice del lavoro) la domanda con la quale il datore di lavoro chiede al Servizio contributi agricoli unifica ti la restituzione dei contributi indebitamente versati, non es sendo invocabile la giurisdizione delle commissioni tributarie

rispetto a rapporti inclusi nel settore delle assicurazioni sociali. (1)

La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 — che ha ritenuto illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli art. 8 l. 25 luglio 1952 n. 991 e 7 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella l. 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi unifi cati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori mon tani ubicati in altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, nonché, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 8 d.l. 942/77 *— incide sui rapporti previdenziali pendenti alla data della pronuncia, mentre non ha alcun effetto in ordi ne ai rapporti esauriti sia per intervenuto giudicato sia per il decorso del termine di prescrizione. (2)

(1-2) La sentenza si segnala per le precisazioni operate in tema di rap porti esauriti.

La pronuncia delle sezioni unite, occasionata dalla (presunta) carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con riferimento ai pa gamenti effettuati a mezzo dei ruoli esattoriali, ha sancito i seguenti principi:

— l'azione di ripetizione per i contributi indebitamente pagati non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario (con la competenza funzio nale del giudice del lavoro), non essendo invocabile la giurisdizione delle commissioni tributarie rispetto a rapporti inclusi nel settore delle assicu razioni sociali (ancorché regolati, quanto alla riscossione, da procedure esattoriali);

— la relativa domanda non è assoggettata ad alcuna delle procedure previste nella materia tributaria né ad alcun'altra preliminare condizione (nella specie a quella prevista dall'art. 22 d.l. 7/70, convertito nella 1. 83/70).

Quest'ultima affermazione ha carattere innovativo rispetto ai pregressi orientamenti giurisprudenziali che, ritenendo applicabile alla fattispecie la procedura ex art. 22 1. 83/70, divergevano, però, sulla natura del ter mine in essa previsto.

Un primo orientamento (Cass. 27 novembre 1986, n. 7016, Foro it., Rep. 1986, voce Previdenza sociale, n. 1145) riteneva, infatti, che il ter mine previsto dall'art. 22 1. 83/70 avesse natura «procedimentale», con la conseguente proponibilità dell'azione giudiziaria anche al di là del limi te previsto dall'art. 22 1. 83/70 (purché nell'ambito del decorso del termi ne di prescrizione).

Altro orientamento (Cass. 19 aprile 1989, n. 1850, id., 1989, I, 3050, con nota critica di Cosio, Le precisazioni della Suprema corte in tema di «.rapporti esauriti a proposito di sgravi contributivi per i territori mon tani») riteneva, viceversa, che il termine avesse natura «sostanziale», con la conseguente «estinzione del diritto» nell'ipotesi che l'azione non fosse esperita nei centoventi giorni successivi alla notifica del provvedimento definitivo.

Le sezioni unite non hanno preso, espressa, posizione sulla natura del termine [«ai fini del decidere, non è affatto necessario in questa sede affrontare il problema circa il riferimento del suddetto termine alla pro ponibilità stessa dell'azione (Cass. 1850/89), ovvero alla sola sua procedi bilità (Cass. 7016/86)»] ritenendo che nella materia di cui trattasi «il ri chiamo al suddetto art. 22 1. 83/70 non sia affatto pertinente, riferendosi esso invero a provvedimenti diversi rispetto a quelli concernenti la riscos sione dei contributi» (per un commento della 1. 83/70, si veda F. Perfet to, Qualche considerazione sul d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, in Prev. soc. agr., 1972, I, 26-30; M. Cinelli, Elenchi dei lavoratori agricoli: iscrizio ne, ricorsi, tutela previdenziale, in Giur. it., 1978, I, 2, 385-389; A. Cu lotta, La disciplina del collocamento della manodopera in agricoltura: una legge da rivalutare, in Riv. giur. lav., 1979, IV, 124-127; I. Gissi, Collocamento e mercato del lavoro in agricoltura: la I. 11 marzo 1970 n. 83 e il problema della sua effettività. Un'indagine del Basso-Tavoliere, id., 1985, I, 173-197; A. Garuxi, Il collocamento in agricoltura (commen-to art. 2 1. 28 febbraio 1987 n. 56, norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), in Nuove leggi civ., 1987, 685-693; E. Gatta, Cenni critici in tema di illegittimità degli accertamenti contributivi effettuati dallo Scau

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 25 febbraio -

20 marzo 1987 il Pretore di Cagliari — decidendo sulle domande

che la soc. «Corda Argiolas eredi s.a.s.» e gli altri soggetti indi

cati in premessa avevano proposto nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) — riconosceva il diritto degli attori — titolari di aziende agricole situate in territori classificati

montani e ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare

e quella della soc. «Meloni Giancarlo e f.lli» in comune dichiara

to svantaggiato — ad ottenere il rimborso dei contributi previ denziali versati per il personale dipendente e ciò a seguito della

sentenza 30 dicembre 1985, n. 370 (Foro it., 1988, I, 2472) della

Corte costituzionale, emettendo le conseguenziali pronunce di con

danna. Avverso tale decisione il servizio contributi interponeva

gravame avanti al Tribunale di Cagliari che lo rigettava con sen

tenza del 26 giugno - 10 luglio 1987.

Osservava il Tribunale di Cagliari — con riferimento alla que stione circa gli effetti della sentenza n. 370 del 1985 della Corte

costituzionale — che l'avvenuto adempimento di un'obbligazio

ne, pur estinguendo la stessa, non comportava l'esaurimento del

relativo rapporto e la sua sottrazione all'operatività della dichia

razione d'incostituzionalità che, come tale, colpiva la norma fin

dalla sua entrata in vigore salvo che fosse intervenuta sentenza

passata in giudicato ovvero si fossero verificate prescrizioni o de

cadenze. Rilevava al riguardo che nella fattispecie non si era però

compiuta alcuna prescrizione (del resto, neppure eccepita), lad

dove della decadenza dal diritto d'impugnare gli accertamenti co

stitutivi non si poteva tener conto e ciò a norma dell'art. 8 1.

11 agosto 1973 n. 533. Considerava, pertanto, come nei confron

ti dei soggetti appellati trovasse piena applicazione la dichiarazio

ne d'incostituzionalità di cui alla suddetta sentenza avente ad og

getto l'art. 1, 2a parte, 1. 25 luglio 1952 n. 991 e l'art. 7 1. 28

febbraio n. 41 nella parte in cui avevano escluso l'esenzione dal

pagamento dei contributi agricoli unificati in relazione al perso nale occupato nei territori montani situati ad altitudine inferiore

ai 700 metri sul livello del mare, nel mentre non pertinente era

la giurisprudenza tributaria richiamata dall'appellante. Rilevava ancora il tribunale che — se effettivamente la Corte

costituzionale aveva ritenuto irrazionale ai fini dell'esenzione del

l'obbligo contributivo il mero criterio altimetrico affermando la

necessità di coordinarlo con quello economico e, in particolare, con quello del reddito medio per ettaro — ciò non significava che la stessa corte avesse direttamente introdotto altri criteri ai

fini del diritto all'esenzione, laddove con quelle argomentazioni aveva piuttosto motivato la dichiarazione d'incostituzionalità la

quale aveva investito esclusivamente la discriminazione normati

va basata sul solo elemento altimetrico chiarendo, per il resto, che eventuali distinzioni, diverse da quelle fondate su tale ele

mento — irrazionale nell'ambito dei comuni montani ai fini del

diritto all'esenzione — avrebbero dovuto essere introdotte dal le

gislatore.

Quanto poi al rimborso richiesto dalla soc. Meloni Giancarlo

e f.lli, titolare di azienda situata non in comune montano bensì

in una zona svantaggiata determinata a norma dell'art. 15 1. 27

dicembre 1977 n. 894 in relazione al che nulla aveva, peraltro,

disposto la sentenza della Corte costituzionale, argomentava il

giudice d'appello che l'ultimo comma dell'art. 13 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 set

tembre

ai sensi dell'art. 5 d.l. 23 gennaio 1948 n. 59, in Giur. agr. it., 1989,

551-555). In sede di obiter dicta la corte ha cura, comunque, di precisare che

«ogni onere di preventivo esperimento di rimedi amministrativi non può non essere riguardato in relazione alle norme di cui all'art. 443 c.p.c. e dell'art. 148 delle disposizioni di attuazione...» per cui «siffatti oneri

nella materia delle assicurazioni sociali possono configurare esclusivamente

delle condizioni di procedibilità». Le sezioni unite hanno rimesso, infine, la causa alla sezione lavoro

per l'esame del problema dell'estensione degli effetti della sentenza 370/85

della Corte costituzionale (Foro it., 1988, I, 2473, con nota di richiami) alle c.d. zone svantaggiate (per la giurisprudenza di merito favorevole

all'estensione, v. Trib. Parma 3 novembre 1988, est. Lo Moro, Servizio contributi agricoli unificati c. Soc. La Pallavicina, inedita; per quella con

traria all'estensione, v. Trib. Rieti 24 novembre 1989, est. Canzio, Servi

zio contributi agricoli unificati c. Dragonetti, inedita; per la dottrina, v. Gatta, Criteri applicativi delle agevolazioni contributive per i territori

montani in favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, in Giur. agr. it., 1988, 212).

Il Foro Italiano — 1990.

1981 n. 537, aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dagli art. 7, ultimo comma, e 8, 1° comma, d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito con mo

dificazioni nella 1. 27 febbraio 1978 n. 41 si applicavano, per

l'appunto, alle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate de

terminate si sensi dell'art. 15 1. 27 dicembre 1977 n. 984: si tratta

va, peraltro, di stabilire se il rinvio operato dal suddetto art. 13

1. n. 537 del 1981 avesse natura materiale o formale. Sul punto osservava che, apparendo decisivo l'esame dell'intenzione del le

gislatore (sentenza della Corte costituzionale 18 novembre 1986, n. 238, id., 1987, I, 1030), non vi era dubbio che nella fattispecie tale intenzione fosse stata quella di equiparare, ai fini delle age volazioni contributive, le aziende situate nei comuni montani e

quelle poste in zone agricole svantaggiate, il che risultava chiara

mente, non solo dall'ultimo comma dell'art. 13 1. 26 settembre

1981 n. 537 che aveva convertito con modifiche il d.l. 29 luglio 1981 n. 492, ma anche dagli art. 7, 8 e 12 di tale decreto che, in materia di adeguamenti contributivi, aveva sistematicamente

uniformato la disciplina prevista per le zone agricole svantaggiate a quella dei comuni montani, talché l'intento di una perfetta equi

parazione induceva a ritenere che avesse natura formale e non

materiale il rinvio alla disciplina contenuta negli art. 7 e 8 d.l.

23 dicembre 1977 n. 942 convertito nella 1. 27 febbraio 1978 n.

41, con la conseguenza che le modifiche intervenute nel dettato

di tali ultime norme a seguito della sentenza n. 370 della Corte

costituzionale si applicavano, per l'appunto, anche alle aziende

situate in zone agricole svantaggiate. Contro tale decisione il Servizio per i contributi agricoli unifi

cati ha proposto ricorso a questa corte formulato in tre motivi

cui i soggetti intimati hanno resistito con controricorso. Le parti hanno altresì presentato memorie.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo il servizio ricor

rente denunzia, in base all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione

e falsa applicazione di legge (art. 3, 44, 2° comma, e 136 Cost.;

27, 28 e 30 1. 11 marzo 1953 n. 87; r.d. 24 settembre 1940 n.

1949; 1 1. n. 657 del 1957; 4 e 14 1. n. 991 del 1952; 2 e 5 1.

n. 1102 del 1971) e inoltre motivazione insufficiente e contraddit

toria su punto decisivo della controversia.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del

1985 e rilevato, in particolare, che nella motivazione di essa è

contenuta la considerazione secondo cui il legislatore potrà ulte

riormente regolare il pagamento dei contributi unificati in agri coltura all'interno degli stessi territori montani a patto di non

fare applicazione del solo criterio altimetrico, il ricorrente rievo

ca i principi affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in

materia di determinazione degli effetti delle pronunce d'illegitti mità costituzionale in riferimento anche alla motivazione, osser

vando che nella suddetta sentenza si è applicato il criterio di egua

glianza e non già l'art. 44, 2° comma, Cost. Richiamata ulterior

mente la motivazione della suddetta sentenza con i riferimenti

alla storia legislativa sulle agevolazioni fiscali-contributive, dedu

ce il ricorrente la non razionalità del solo elemento altimetrico — data la differente situazione di produttività delle diverse aree

agricole — con necessità pertanto di tener conto (nell'ambito del

«diritto vivente») di una pluralità di elementi aggiuntivi enucleati

dalla stessa Corte costituzionale, con conseguente necessità di li

mitare l'efficacia della sentenza stessa ai territori montani con

«basso reddito» e ciò facendo riferimento alla legislazione esistente.

Con il secondo motivo il servizio ricorrente addebita alla sen

tenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., viola

zione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo (art. 136

Cost.; art. 27, 28 e 30 1. 11 marzo 1953 n. 87; r.d. 24 settembre

1940 n. 1949), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria

circa un punto decisivo della controversia.

In relazione al problema della restituzione dei contributi versa

ti con riferimento alla c.d. retroattività degli effetti delle decisio

ni della Corte costituzionale, il ricorrente richiama il principio della loro non rilevanza sui rapporti già esauriti. Osserva, pertan

to, che nella fattispecie si è trattato di contributi pagati senza ri

serva alcuna con riferimento ad accertamenti amministrativi defi

niti e che sono impugnabili nel sistema proprio delle imposte di

rette, laddove non vi era stato un contenzioso amministrativo.

Rileva poi che, essendo il periodo contributivo calcolato anticipa tamente e salvo conguaglio, dovrebbero semmai cadere nella sfe

ra di applicabilità della sentenza n. 370 del 1985 della Corte co

stituzionale unicamente i contributi dovuti per l'anno 1985 e quelli relativi al 1984 ove il conguaglio stesso non sia stato effettuato.

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PARTE PRIMA

Tanto premesso, osserva il collegio che la presente controversia

è stata rimessa a queste sezioni unite — insieme ad altre ventotto

cause — in quanto che in alcune di esse è stata, da parte del

Servizio per i contributi agricoli unificati e in sede di memoria

difensiva, sollevata questione di giurisdizione in relazione al siste

ma di riscossione dei contributi unificati e alla ravvisata possibile

competenza al riguardo delle commissioni tributarie. Si è rivelato

perciò necessario procedere alla trattazione di tutte le suddette

cause avanti a queste sezioni unite potendo effettivamente tale

questione di giurisdizione comunque prospettarsi per ciascuna di

esse a prescindere da espresso rilievo di parte (art. 37 c.p.c.).

Peraltro, la soluzione di siffatto problema e l'accertamento stesso

della sua concreta rilevanza necessariamente comportano il preli minare esame di altre questioni riguardanti la valutazione degli effetti sostanziali prodotti dalla sentenza della Corte costituzio

nale 30 dicembre 1985 in materia di esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i territori montani ubicati ad

altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

I surrichiamati motivi, pur nei loro distinti profili, presentano tematiche fra loro connesse per cui s'impone la loro unitaria trat

tazione.

I. - La questione dell'applicabilità anche ai territori montani

posti ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare del

l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati venne

affrontata per la prima volta dalla sezione lavoro di questa corte

con la sentenza 12 novembre 1977, n. 4909 (id., 1978, I, 2273) nella quale fu anzitutto esaminato il succedersi delle norme legis lative concernenti i criteri di identificazione (agli effetti di cui

trattasi) dei terreni montani e di determinazione delle esenzioni

dal pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, e ciò

a partire dal d.l. 27 giugno 1946 n. 98 fino alla 1. 3 dicembre

1971 n. 1102. In tale ambito, e ai fini della soluzione dei proble mi oggetto della presente controversia (e delle altre analoghe), le disposizioni che debbono formare oggetto di specifico richia

mo sono, rispettivamente, gli art. 1 e 8 1. 25 luglio 1952 n. 991

(provvedimenti in favore dei territori montani), gli art. 58 e 68

d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle imposte dirette

di allora) e l'art. 12, 5° comma, 1. 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuo ve norme per lo sviluppo della montagna).

Rimandando a quanto più ampiamente esposto nella suddetta

sentenza, è qui sufficiente rilevare che l'art. 1 1. n. 991 del 1952 — poi integrato dall'art. 12 d.p.r. 10 giugno 1955 n. 987 e nel

testo sostituito dall'art, unico 1. 30 luglio 1957 n. 657 — contie

ne, al 1° comma, l'indicazione dei terreni montani — disposizio ne tuttora vigente — considerando tali i comuni censurati situati

per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei

600 metri di altitudine sul livello del mare e, inoltre, quelli nei

quali comunque il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e

la superiore non è minore di 600 metri, a condizione però che

«il reddito imponibile medio per ettaro, censito» «non superi le

lire 2.400». Il 2° comma dello stesso articolo prevede poi che la commissione censuaria centrale compili e tenga aggiornato l'e lenco dei terreni montani, laddove il successivo 3° comma confe

risce alla stessa commissione la facoltà di includere in tale elenco i comuni che, pur non trovandosi nelle situazioni di cui al 1°

comma, presentino pari condizioni economico-agrarie. In relazione, pertanto, alle suddette disposizioni che, ripetesi,

sono rimaste incontestabilmente in vigore in quanto non coinvol

te dalle successive vicende legislative né dalla richiamata pronun cia della Corte costituzionale, è opportuno per intanto considera re: A) che il legislatore, ai fini della definizione dei terreni mon

tani, ha escluso l'adozione di un criterio esclusivamente altimetrico, ma ha armonizzato quest'ultimo, in particolare, con quello economico-reddituale accanto a quello economico-agrario; B) l'ap

plicazione del criterio economico-reddituale è stata riferita, non

già al reddito delle singole aziende bensì al reddito imponibile medio per ettaro censito (risultante dalla somma del reddito do

minicale e di quello agrario). Territori montani sono infatti i «co muni censuari» (1° comma) ovvero le «porzioni» di essi (3° com

ma), talché, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni a fa vore delle distinte imprese, è necessario e sufficiente che esse

operino nell'ambito di terreni montani considerati nel loro com

plesso e come tali — ai fini del loro globale sviluppo economico e sociale — destinatari dei benefici previsti, a prescindere cioè

dall'ammontare del reddito imponibile di ciascuna di tali imprese. L'art. 8 della stessa 1. n. 991 del 1952 poi — sotto la rubrica

«agevolazioni fiscali» — ha stabilito che ai territori montani, va

li. Foro Italiano — 1990.

le a dire a tutti quelli di cui al 1° comma e (tenuto conto del

testo sostituito dalla 1. n. 657 del 1957) al 3° comma dell'art.

1 e inclusi nell'elenco formato dalla commissione censuaria cen

trale, venissero estese in ogni tempo e con le stesse modalità le

agevolazioni fiscali in materia di imposta sui redditi agrari (in

precedenza previste, dal d.l.c.p.s. 7 gennaio 1947 n. 12, per i

terreni situati ad altitudine non inferiore ai 700 metri) nonché

(disposizione del tutto nuova) l'esenzione dal pagamento dei con

tributi unificati in agricoltura limitatamente però ai terreni situati

ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

In riferimento alla suddetta norma si impongono, pertanto, due

ulteriori considerazioni. Anzitutto, che il suo contenuto si rivela

di duplice natura e cioè l'una tributaria (estensiva cioè dell'esone

ro dalle imposte in relazione anche ai comuni situati ad altitudine

inferiore ai 700 metri) e l'altra di carattere tipicamente assicurativo

previdenziale (concernente cioè i contributi unificati in agricoltu ra dovuti per la malattia, l'invalidità e la vecchiaia, i superstiti,

ecc.) per cui — posto, peraltro, che la rubrica di una norma di

legge è elemento solo estrinseco alla stessa — emerge chiaro che

l'intitolazione «agevolazioni fiscali» di cui al considerato art. 8

1. n. 991 del 1952 contiene un significato più ampio (ancorché meno tecnico) rispetto a quello di esenzioni o agevolazioni tribu

tarie (concernenti le imposte in senso stretto). La seconda consi

derazione è che il detto art. 8 veniva ad escludere dall'esenzione

dal pagamento dei contributi assicurativi una parte di territori

che invece, a tutti gli effetti, erano considerati montani dal 1°

comma dell'art. 1 della stessa 1. n. 991 de 1952, e ciò solo perché situati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare, il che esprimeva, pertanto, l'adozione di un criterio puramente altimetrico.

L'art. 58, lett. b), d.p.r. n. 645 del 1958 (testo unico di portata innovativa e non soltanto compilativa, stante invero la delega al

governo contenuta nell'art. 63 1. 5 gennaio 1956 n. 1 contenente

norme integrative in materia di perequazione tributaria) esentava

poi dall'imposta sul reddito dominicale, tra l'altro, tutti i terreni

compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla com

missione censuaria centrale, nel mentre il successivo art. 68 stabi

liva l'applicazione, tra l'altro, del suddetto art. 58 in relazione

all'imposta sul reddito agrario. Con tale disposizione, pertanto, venivano ad essere abrogate le precedenti e più limitative disposi zioni in materia tributaria (contenute nel d.l.c.p.s. 7 gennaio 1947

n. 12 e nell'art. 8 1. n. 991 del 1952) introducendosi invero la

totale esenzione di tutti i territori montani, quali definiti dall'art.

1, 1° e 3° comma, 1. n. 991 del 1952, dalle imposte dirette eraria

li. Conseguentemente, come ulteriormente rilevato nella sentenza

della sezione lavoro n. 4909 del 1977, dell'art. 8 1. n. 991 del

1952 veniva a rimanere in vigore la sola parte relativa all'esonero

dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni

che fossero situati ad altitudine non inferiore ai 700 metri.

Infine, l'art. 12, 5° comma, 1. n. 1102 del 1971 disponeva che

«le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 1. 25 luglio 1952 n. 991»

erano «estese all'intero territorio montano». Conseguentemente, ancora nella sentenza n. 4909 del 1977, si considerava in proposi to che tale disposizione non poteva riferirsi che all'unica esenzio ne rimasta quale oggetto di previsione del suddetto art. 8 1. n.

991 del 1952 e cioè a quella concernente i contributi unificati in agricoltura, perché altrimenti non avrebbe avuto senso ribadi re quelle stesse esenzioni dalle imposte dirette già compiutamente

previste dal d.p.r. n. 645 del 1958; laddove l'uso del verbo «esten dere» necessariamente veniva ad indicare l'ampliamento della sfera di applicazione della normativa giuridica, rimanendo peraltro (come

già detto) irrilevante l'uso (anche nella rubrica dell'art. 12 1. del

1971) del termine «agevolazioni fiscali».

Il risultato interpretativo cui pertanto perveniva la sezione la voro era quello dell'avvenuta esenzione anche dal pagamento dei contributi agricoli unificati di tutti indistintamente i territori mon

tani e cioè di quelli aventi i requisiti di cui all'art. 1 1. n. 991

del 1952. II. - Tuttavia, il d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (non modificato

in parte qua dalla legge si conversione 27 febbraio 1978 n. 41) stabiliva, all'art. 7, che dall'estensione delle agevolazioni fiscali

all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo com

ma, 1. n. 1102 del 1971 doveva intendersi esclusa l'esenzione dal

pagamento dei contributi agricoli unificati (1° comma), nel men

tre le imprese con terreni ubicati ad altitudine non inferiore a 700 metri continuavano ad essere esentate dal pagamento di tali contributi (2° comma). Il successivo art. 8 stabiliva poi che a

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

decorrere dal 1° gennaio 1978 nei territori montani situati al di

sotto dei 700 metri i contributi previdenziali ed assistenziali dovu

ti per i lavoratori agricoli dipendenti erano ridotti del 40 per cen

to (1° comma) tranne che per i contributi base dovuti per l'assi

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

i superstiti (2° comma). La disciplina dell'art. 7 del suddetto decreto legge — ritenuto

di interpretazione autentica e, perciò, di portata retroattiva (cfr. Cass. 18 gennaio 1980, n. 245, id., 1980, I, 304; 22 febbraio 1983, n. 1323, id., Rep. 1983, voce Previdenza sociale, n. 206) — veniva, pertanto, ad escludere quegli effetti estensivi scaturen

ti dall'art. 12, 2° comma, 1. n. 1102 del 1971 quali erano stati

rilevati da questa corte e a ripristinare pertanto (a parte le nuove

disposizioni dell'art. 8 dello stesso decreto legge) una disciplina identica a quella antecedentemente contenuta nell'art. 8 1. 25 lu

glio 1952 n. 991: esclusione dall'esenzione contributiva dei terri

tori montani situati ad altitudine inferiore ai 700 metri con ado

zione perciò — nell'ambito del territorio montano (art. 1 della

stessa 1. n. 991 del 1952) — di un criterio esclusivamente alti

metrico.

III. - La Corte costituzionale quindi — investita dell'esame del

l'art. 7 del suddetto d.l. n. 942 del 1977 e dell'art. 8, 2a parte, 1. n. 991 del 1952 — riteneva entrambe le disposizioni illegittime

per violazione dell'art. 3 della legge fondamentale considerando

assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 44, 2° comma, della stessa e, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n.

87, emetteva declaratoria di illegittimità altresì dell'art. 8 dello

stesso decreto legge, rilevando — quanto alle prime due disposi zioni — la carenza di ragionevoli giustificazioni in ordine alla

disparità di trattamento fra imprese agricole a seconda che il ter

ritorio montano nel quale l'attività veniva esercitata fosse posto ad altitudine superiore o inferiore ai 700 metri sul livello del ma

re e — in ordine alla terza disposizione — che l'illegittimità sussi

steva in quanto essa si limitava a ridurre del 40 per cento (a de

correre dal 1° gennaio 1978) l'entità dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nei terri

tori montani posti a quota inferiore ai 700 metri anziché prevede re l'esenzione totale dal pagamento.

In relazione a quanto sopra, osserva il collegio come la richia

mata decisione della Corte costituzionale — dato il tenore del

dispositivo e (per quanto occorra) considerata la portata della

motivazione — integri all'evidenza una tipica pronuncia di acco

glimento con conseguete eliminazione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni esaminate, eliminazione avente — conforme

mente a un criterio costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa corte — efficacia ex tunc e cioè tale da abolire le dispo sizioni stesse fin dalla loro origine secondo l'effetto proprio delle

dichiarazioni di nullità; laddove — come lucidamente affermato

in dottrina — la semplice abrogazione di una norma in forza

di altra successiva (art. 15 disp. sulla legge in generale) non fa

estinguere la norma stessa, ma solo ne limita cronologicamente l'efficacia (cfr., ad es., le sentenze 7 maggio 1983, n. 3130, id.,

1983, I, 2147 e 17 aprile 1984, n. 2502, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 949). Orbene, il tenore della pronuncia della decisione

qui considerata è stato tale da produrre univocamente un tale

effetto senza possibilità d'individuare, nell'ambito delle norme

considerate, delle distinte disposizioni, alcune delle quali possano ritenersi rimaste ancora in vita (cfr. i criteri delineati da queste sezioni unite nella sentenza 12 aprile 1976, n. 1268, id., 1976,

I, 915). Del resto la motivazione della decisione stessa — la quale

ha, tra l'altro, richiamato le considerazioni svolte da questa corte

nella sentenza n. 4909 del 1977 nonché le finalità sociali persegui te dalle leggi n. 991 del 1952 e n. 1102 del 1971 — ha evidenziato

la non ragionevolezza dell'adozione del criterio altimetrico nel

l'ambito del territorio montano, il che vuol dire che — una volta

che debbano essere considerati montani i territori aventi i combi

nati requisiti di altitudine nonché quello economico-reddituale e

sociale previsti, in particolare, dall'art. 1 1. n. 991 del 1952 —

non è ammissibile operare all'interno di tali territori e ai fini del

le esenzioni una discriminazione basata sull'inadeguato criterio

dell'altitudine. In relazione al che si rivela quale logico e oppor

tuno corollario la considerazione svolta dalla Corte costituzionale

nella suddetta sentenza secondo cui il futuro legislatore avrebbe

potuto ulteriormente regolare il pagamento dei contributi unifica

ti in agricoltura all'interno degli stessi territori montani a patto di non fare applicazione di quel solo criterio altimetrico che la

stessa corte riteneva discriminatorio e tale da giustificare la pro nunciata dichiarazione d'illegittimità.

Il Foro Italiano — 1990.

Orbene, posto che la legge n. 991 del 1952 già all'art. 1 ha

adottato un criterio di natura complessa, e non solo quello alti

metrico, ai fini della determinazione dei territori montani e che

con la sentenza della Corte costituzionale dell'art. 8 della stessa

legge è stata dichiarata l'eliminazione altresì' di quella disposizio ne che tale criterio altimetrico aveva previsto per le esenzioni con

tributive — il che peraltro, secondo la decisione n. 4909 del 1977

di questa corte, era in realtà già avvenuto a seguito dell'innova

zione legislativa determinata dall'art. 12, 5° comma, 1. n. 1102

del 1971 — l'effetto della suddetta pronuncia è stato perciò quel lo di ripristinare pienamente il sistema normativo quale era ante

cedentemente all'emanazione del d.l. n. 942 del 1977. Peraltro, tale sistema si rivela di per sé completo in ogni sua parte, laddove

il già considerato passo della motivazione della stessa pronuncia sui possibili futuri interventi del legislatore è servito a prevenire

che, comunque, il criterio puramente altimetrico venga di nuovo

introdotto.

IV. - Essendo dunque le disposizioni esaminate dalla Corte co

stituzionale venute meno ex tunc come se esse non fossero mai

esistite nell'ordinamento giuridico, dev'essere quindi affrontato

il problema relativo alla sussistenza del diritto dei titolari di aziende

situate in territori montani a quota inferiore ai 700 metri ad otte

nere il rimborso dei contributi unificati da loro già versati in base

alla norma ormai caducata ed è anzitutto in relazione a tale pro blema che viene a profilarsi la questione di giurisdizione. Que st'ultima del resto — a parte la specifica questione circa gli effet

ti della sentenza della Corte costituzionale anche in materia di

esenzioni contributive a favore delle imprese operanti in zone svan

taggiate — a rigore riguarda altresì tali imprese in relazione al

pregiudiziale profilo relativo alla determinazione del giudice com

petente a conoscere comunque dell'azione di ripetizione e ciò te

nuto conto del sistema di riscossione.

In proposito debbono formularsi le osservazioni di cui in ap

presso. L'attività del servizio per i contributi agricoli unificati (che è

un ente di diritto pubblico, in tal senso definito dall'art. 24, 1°

comma, 1. 22 novembre 1954 n. 1136 in riferimento al d.l. 8 feb

braio 1945 n. 75) attiene strettamente al settore delle assicurazio

ni sociali, provvedendo esso alla complessa attività di accerta

mento degli aventi diritto alle prestazioni, alla formazione dei

relativi elenchi, alla determinazione degli obbligati al pagamento dei contributi nonché dell'ammontare di questi ultimi ed alla re

lativa riscossione (v., in particolare, il r.d. 28 novembre 1938 n.

2138 convertito nella 1. 2 giugno 1939 n. 739 e il r.d. 24 settembre

1940 n. 1949). Tutte le relative controversie rientrano, pertanto, di per sé, ratione materiae, fra quelle previdenziali in senso pro

prio con relativa competenza del pretore-giudice del lavoro (art. 442 ss. c.p.c. sub art. 1 1. 11 agosto 1973 n. 533) e in tal senso

è la costante giurisprudenza di questa corte (cfr., ad es., la sen

tenza di quéste sezioni unite 21 novembre 1986, n. 6840, id., Rep.

1986, voce cit., n. 1108). Tuttavia il sistema di riscossione dei contributi in vigore fino

alla 1. 23 aprile 1981 n. 155 — il cui art. 13 ha poi introdotto

nuove modalità prevedendo l'uso di bollettini di conto corrente

postale, il che d'altra parte era stato già precedentemente in parte attuato — è stato quello dei ruoli degli esattori delle imposte di

rette con le relative procedure (r.d. n. 2138 cit.) ed è soprattutto tale modalità che ha portato a considerare la possibile interferen

za con il contenzioso tributario. In proposito va però subito det

to che un tale sistema di riscossione (v. altresì l'art. 1 r.d. n.

1949 del 1940 cit. e il d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 493) — rispon dente a evidenti esigenze pratiche e organizzative del tempo —

ovviamente non poteva far mutare l'instrinseca natura assicurati

va e previdenziale dei contributi e il permanere del loro assogget tamento alla disciplina propria di tale materia, nell'assoluta netta

distinzione, concettuale e giuridica, rispetto a quella tributaria

(v. quanto sopra accennato circa l'accezione del termine «agevo

lazioni fiscali»). Ogni contraria deduzione si limita invero a far

leva essenzialmente sulle modalità di riscossione dei contributi le

quali tuttavia sono soltanto «strumentali» e la cui disciplina in

tanto può essere richiamata in quanto sia strettamente compatibi

le con la detta differente natura sostanziale del credito in tal mo

do realizzato. E, in effetti, nella normativa vigente (da considera

re con riferimento al periodo in cui ha avuto applicazione per i contributi in parola il sistema di riscossione a mezzo dei ruoli

esattoriali) sono riscontrabili specifiche distinte disposizioni co

me, innanzi tutto, quella dell'art. 11 del già richiamato r.d. 24

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PARTE PRIMA

settembre 1940 n. 1949 sul ricorso al prefetto contro i ruoli e

ciò unicamente per omissione delle prescritte comunicazioni, in

clusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di dupli

cazione od errori materiali, e inoltre quella dell'art. 17 d.l. 3 feb

braio 1970 n. 7 — nel testo risultante dalla legge di conversione

11 marzo 1970 n. 83 — sui ricorsi, da parte degli interessati,

alla commissione provinciale per la manodopera agricola in ma

teria di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipen denti ovvero di cancellazione e di assegnazione di un numero di

giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente

prestate. In relazione al che la successiva disposizione dell'art.

19 circa la mancanza di innovazioni in ordine all'accertamento

e alla riscossione dei contributi agricoli unificati nonché all'accer

tamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da essi

effettuate (attribuiti al Servizio per i contributi agricoli unificati

competente a provvedervi in conformità delle vigenti disposizio

ni) da un lato evidenzia l'assoluta peculiarità con cui l'ordina

mento ha riguardato la materia della contribuzione assicurativa

dei lavoratori agricoli rispetto a quella tributaria e, dall'altro,

univocamente circoscrive la portata del successivo art. 22 dello

stesso d.l. n. 7 del 1970 che prevede la proposizione dell'azione

giudiziaria avanti al pretore nel termine di centoventi giorni dalla

relativa notifica o dal momento dell'avvenuta conoscenza «con

tro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione» dello stes

so «decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi». E tali

provvedimenti, stante la specificità del richiamo, sono all'eviden

za quelli di più ampia portata sostanziale di cui all'art. 17 del

medesimo decreto che involgono il diritto stesso all'iscrizione ne

gli elenchi nominativi e perciò alle successive prestazioni, e non

già quelli dell'art. 19 concernenti il limitato profilo, oltreché del

l'accertamento, della «riscossione» dei contributi. In relazione al

che, e in presenza del contrasto che si è manifestato nella sezione

lavoro di questa corte fra la sentenza 27 novembre 1986, n. 7016

(ibid., n. 1145) e quella 19 aprile 1989, n. 1850 (id., 1989, 1, 3050), dev'essere affermato — per quanto concerne l'oggetto qui

controverso — che nella materia di cui trattasi il richiamo al sud

detto art. 22 d.l. n. 7 del 1970 non è affatto pertinente, riferen

dosi esso invero a provvedimenti diversi rispetto a quelli concer

nenti la «riscossione dei contributi». Conseguentemente, ai fini

del decidere, non è affatto necessario in questa sede affrontare

il problema circa il riferimento del suddetto termine alla proponi bilità stessa dell'azione (ritenuto dalla sentenza n. 1850 del 1989)

ovvero alla sola sua procedibilità (come considerato dalla senten

za n. 7016 del 1986), per cui irrilevante è altresì ogni possibile

profilo di costituzionalità (cosi come accennato nella sentenza n.

7016). I richiami di cui sopra già di per sé rivelano, pertanto, che

la materia dell'accertamento e della riscossione dei contributi agri

coli unificati non è tout court rapportabile al sistema dell'accer

tamento e della riscossione delle imposte, ma, al contrario, ha

una sua netta autonomia, non solo per la radicale diversità del

l'oggetto, ma altresì per quanto concerne i rimedi di natura am

ministrativa offerti agli interessati (cfr., per alcuni riferimenti,

la sentenza 26 giugno 1962, n. 65, id., 1962, I, 1234, della Corte

costituzionale nonché quella 13 luglio 1963, n. 127, id., 1963,

I, 1808, la quale ultima ha «costituzionalizzato» l'art. 15 r.d.l.

n. 1349 del 1940; v. altresì il d.leg. 8 febbraio 1945 n. 75 e il

d.l.c.p.s. 13 maggio 1947 n. 493). La ricorribilità poi al prefetto (art. 8 e 11 r.d. n. 1949 del

1940), contro gli atti di accertamento e i ruoli, ulteriormente evi

denzia la netta estraneità a tale materia degli organi dell'ammini

strazione finanziaria, il che va ribadito, in particolare, anche per

quanto concerne la sospensione della riscossione (art. 11,3° com

ma, cit.) che parimenti è attribuita al prefetto e non già all'inten

dente di finanza. Tale realtà normativa — e il rilievo di fondo

circa la diretta attinenza della materia dei contributi agricoli uni

ficati in agricoltura, in relazione a tutti gli aspetti concernenti

i presupposti sostanziali e quelli dell'accertamento e della riscos

sione, al settore delle assicurazioni sociali porta dunque ad esclu

dere — in tal senso precisandosi un precedente orientamento (cfr. sez. un. 15 novembre 1983, n. 6775, id., Rep. 1983, voce cit.,

n. 204) e tranne che per quanto può concernere gli adempimenti

estrinseci nei rapporti con gli esattori (art. 10, 1° comma, r.d.

n. 1949 del 1940) qualsiasi competenza degli organi dell'ammini

strazione finanziaria in relazione ai suddetti profili, per cui non

richiamabile è, in particolare, la disposizione dell'art. 39 d.p.r.

29 settembre 1973 n. 602 (in relazione all'art. 16 d.p.r. 26 ottobre

Il Foro Italiano — 1990.

1972 n. 636) sul ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e sul potere

dell'intendente di finanza di sospendere la riscossione sentito l'uf

ficio delle imposte fino alla decisione della commissione tributa

ria di primo grado. I suesposti rilievi portano poi ovviamente ad escludere, in rela

zione a ogni momento e a ogni atto attinente alla riscossione dei

contributi agricoli nonché ad ogni questione in ordine alla loro

stessa debenza, qualsiasi competenza delle commissioni tributarie

alle quali — in base all'art. 1, 2° e 3° comma, d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 636, cit. — è esclusivamente affidata la cognizione delle

controversie in materia di imposta sul reddito delle persone fisi

che, di imposta sul reddito delle persone giuridiche, di imposta

locale sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di imposta co

munale sull'incremento di valore degli immobili nonché di quelle

di registro, sulle successioni e donazioni oltre alle varie contro

versie in materie di classificazione dei terreni e singole unità im

mobiliari, di attribuzione della rendita catastale, ecc. Trattandosi

peraltro di giurisdizioni speciali (dovute al riordinamento delle

precedenti commissioni tributarie di cui al r.d. 7 agosto 1936 n.

1639 convertito nella 1. 7 giugno 1937 n. 1016 e successive modi

ficazioni) la loro competenza non potrebbe assolutamente esten

dersi a nessun'altra materia diversa da quelle espressamente ad

esse attribuite, per cui tutte le cause comunque concernenti i con

tributi agricoli unificati — e in relazione ad ogni profilo — ap

partengono all'autorità giudiziaria ordinaria con competenza fun

zionale del pretore-giudice del lavoro a norma dei già richiamati

art. 442 ss. c.p.c. V. - Ogni rilievo di difetto della giurisdizione del giudice ordi

nario, qual'è stato anche dedotto nel corso della discussione ora

le delle varie cause trattate, si dimostra perciò privo di fonda

mento. A maggior ragione, peraltro, un tale difetto non sarebbe

in alcun modo ravvisabile ove il pagamento dei contributi sia co

munque avvenuto mediante bollettini di conto corrente postale.

Le suesposte considerazioni conducono poi agevolmente a rile

vare che il mancato — in quanto non richiamabile — esperimen

to dei rimedi previsti dalle norme in materia di imposte non può

avere influenza alcuna in relazione né alla situazione sostanziale

né a quella procedurale. Non sono dunque qui pertinenti i princi

pi affermati dalla sentenza di queste sezioni unite 28 aprile 1988,

n. 3197 {id., Rep. 1988, voce Redditi (imposte), n. 545) in mate

ria di rimborso dell'imposta locale sui redditi e sul consolidamen

to degli effetti dell'iscrizione a ruolo non impugnata nel termine

di cui all'art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972 ovvero degli effetti del

pagamento per autotassazione a norma dell'art. 38 d.p.r. n. 602

del 1973. Non sussistendo, pertanto, analoghe norme con riferi

mento alla ripetizione dei contributi agricoli, solo l'avvenuto de

corso dell'ordinario termine di prescrizione decennale di cui al

l'art. 2946 c.c. (cosi come il passaggio in giudicato di una prece

dente decisione giudiziale) potrebbe impedire al riguardo — sul

piano sostanziale — l'esplicazione piena degli effetti della senten

za della Corte costituzionale invocata nella presente controversia

e limitarne la portata ex tunc secondo quanto si è precedentemen

te argomentato.

Quanto poi al profilo procedimentale — esclusi gli effetti di

decadenza sostanziale propri della disciplina tributaria, e comun

que (quale che sia la natura del termine in essa previsto) l'appli

cabilità dell'art. 22 d.l. n. 7 del 1970 — ogni onere di preventivo

esperimento di rimedi amministrativi non può che essere riguar

dato in relazione alle norme di cui all'art. 443 c.p.c. sub art.

1 1. 11 agosto 1973 n. 533 e dell'art. 148 delle disposizioni di

attuazione sub art. 9 della stessa legge. In riferimento a ciò osser

va il collegio che r— se sono compatibili con l'art. 24 Cost, degli

oneri preventivi all'esercizio dell'azione che tuttavia non rendano

questo irrazionalmente difficoltoso (il che comporterebbe la vio

lazione di quello che la dottrina ha definito quale diritto inviola

bile «al giudizio» e diritto «alla giurisdizione», materia su cui

la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di pronun

ciarsi) — siffatti oneri nella materia delle assicurazioni sociali pos

sono configurare esclusivamente delle condizioni di procedibilità, il cui difetto va, peraltro, rilevato non più tardi della prima udienza

di discussione (2° comma del cit. art. 443 c.p.c.). Inoltre detti

oneri (esperimento di procedimenti amministrativi) in tanto sono

invocabili in quanto — data la loro natura temporaneamente de

rogatoria al principio della libera azionabilità dei diritti — siano

prescritti dalle leggi speciali che concernano le materie oggetto

delle singole controversie (cfr. ancora l'art. 443 c.p.c.). Orbene,

per l'esercizio dell'azione di ripetizione di contributi agricoli in

debitamente versati, oneri di tal genere non sono previsti non

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Page 7: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sezioni unite civili; sentenza 23 ottobre 1989, n. 4261; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Panzarani, P.M. Di Renzo (concl. conf.);

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

essendo invocabile — per quanto già sottolineato — l'art. 22 d.l.

n. 7 del 1970.

Va, peraltro, aggiunto che l'azione di ripetizione dell'indebito

di cui all'art. 2033 c.c. riveste, nel vigente ordinamento giuridico,

carattere generale essendo volta a ripristinare l'illegittimo depau

peramento di un soggetto e ad eliminare il corrispondente non

giustificato arricchimento di altro soggetto, laddove l'esame circa

lo stato di buona o mala fede dell'accipiens concerne esclusiva

mente la decorrenza degli interessi secondo la particolare regola

introdotta nello stesso art. 2033. È, peraltro, evidente che il fon

damento stesso dello Stato di diritto e l'assoggettamento di ogni

pubblica amministrazione al principio di legalità escludono che

a favore di esse possano al riguardo concepirsi deroghe in riferi

mento a qualsivoglia profilo ancorché di carattere economico

finanziario, talché la materia — cosi com'è attualmente regolata — non offre motivo per ulteriori dubbi di legittimità costituzionale.

In base alle suesposte ragioni e rimanendo assorbito ogni altro

rilievo, in relazione alla fattispecie si deve dunque dichiarare la

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, affermamdosi inol

tre che, per la ripetizione dei contributi agricoli unificati indebi

tamente riscossi, la relativa domanda non è assoggettata ad alcu

ne delle procedure previste nella materia tributaria né ad alcu

n'altra preliminare condizione, laddove per tutti i terreni montani

di cui all'art. 1 1. 25 luglio 1952 n. 991, come sostituito dall'art,

unico 1. 30 luglio 1957 n. 657, la sentenza 30 dicembre 1985,

n. 370 della Corte costituzionale ha pienamente ripristinato con

efficacia ex tunc la situazione giuridica anteriore all'emanazione

del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito nella 1. 27 febbraio

1978 n. 41, togliendo perciò titolo giuridico alle pretese creditorie

basate sugli art. 7 e 8 dello stesso decreto-legge in quanto ricono

sciuti costituzionalmente illegittimi nelle parti in cui non prevede

vano l'esenzione dal pagamento dei suddetti contributi anche per

i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine infe

riore ai 700 metri sul livello del mare.

In relazione a tutti i punti sopra trattati la sentenza impugnata

si rivela, pertanto, esatta, sotto il profilo dell'applicazione delle

norme di diritto e immune da vizi di motivazione, per cui il pri

mo e il secondo motivo del ricorso debbono essere rigettati.

Con ciò il compito di queste sezioni unite deve ritenersi assolto

in ordine all'avvenuta risoluzione delle questioni di loro compe

tenza nonché di quelle che sono apparse strettamente connesse

con riferimento agli effetti della pronuncia della Corte costituzio

nale n. 370 del 1985 ed alla rilevata non pertinenza all'azione

di ripetizione dei contributi agricoli unificati (indebitamente ver

sati) di norme attinenti ai procedimenti in materia tributaria e

amministrativi in generale, con insussistenza, pertanto, di preclu

sioni di natura sostanziale o procedurale. Quanto al resto delle

censure elevate nel ricorso — e non ravvisandosi al riguardo gli

estremi di cui all'art. 374, 2° comma, c.p.c. — in applicazione

dell'art. 142 disp. att. in relazione allo stesso art. 374, la causa

dev'essere rimessa alla sezione lavoro di questa corte. Ciò va det

to per l'esame del terzo motivo del ricorso stesso con cui lo Scau

ha addebitato alla sentenza impugnata, in relazione all'art. 360,

nn. 3 e 5, c.p.c, violazione e falsa applicazione, sotto altro profi

lo, di norme di legge nonché motivazione insufficiente e contrad

dittoria per avere ritenuto che la suddetta decisione n. 370 del

1985 della Corte costituzionale ha fatto venir meno l'obbligo del

pagamento dei contributi agricoli unificati anche a favore dei ti

tolari di aziende ubicate in zone dichiarate svantaggiate.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 28 settem

bre 1989, n. 3939; Pres. D'Avino, Est. Sammartino, P.M. Pao

lucci (conci, conf.); Soc. Sassi (Avv. Contaldi, Fusconi) c.

Negosanti (Avv. Assogna) e Soc. Ceramica S. Anna. Cassa

App. Bologna 22 gennaio 1985.

Impugnazioni civili in genere — Chiamata in causa di terzo in

garanzia — Cause inscindibili — Impugnazione incidentale tar

diva — Effetti (Cod. proc. civ., art. 102, 331, 333, 343, 371).

Il Foro Italiano — 1990.

La inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva perché

proposta oltre i termini previsti dagli art. 333, 343 e 371 c.p.c.

è irrilevante nelle cause inscindibili, nelle quali alla parte impu

gnante in via incidentale si estendono gli effetti dell'impugna

zione principale, se si è limitata a chiedere quella stessa pro

nuncia cui avrebbe comunque diritto in forza dell'impugnazio

ne principale. (1)

(1) Ai fini della comprensione del principio affermato dalla Cassazione

si rende opportuno riassumere schematicamente la fattispecie concreta

esaminata ed i punti focali della motivazione.

Il caso riguardava la classica causa fra compratore (attore) (A) e vendi

tore (convenuto) (B) per vizi della cosa venduta, in cui il secondo chiama

in causa un terzo, il proprio fornitore (C). B eccepisce la decadenza dalla garanzia per vizi nei confronti di A;

C muove identica eccezione sia contro A che contro B.

La sentenza di primo grado accoglie la domanda principale e la do

manda di garanzia. Avverso la sentenza di primo grado appella C contro A e B, impugnan

do la sentenza sul capo relativo al rapporto principale A-B, deducendo

l'errore del tribunale nel non ritenere A decaduto dalla garanzia per i vizi.

B propone impugnazione incidentale oltre la prima udienza.

Il giudice del gravame accoglie l'appello principale e dichiara inammis

sibile per tardività ai sensi dell'art. 343 c.p.c. quello incidentale.

Su ricorso di B contro A e C la Suprema corte ha motivato seguendo il seguente iter logico: a) gli art. 102 e 331 c.p.c. sono disposizioni nelle

quali «il parallelismo tra le due norme è perfetto»; b) l'art. 331 c.p.c.,

rispetto alle cause dipendenti, ha riguardo solo alle cause interdipendenti, cioè in rapporto di dipendenza «bilaterale» (come lo ha definito A. Pro

to Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro

it., 1985, I, 2385); c) la pronuncia in sede di giudizio d'impugnazione a contraddittorio non integro sarebbe inutiliter data; d) il nesso di inter

dipendenza che esiste fra più cause in primo grado non può essere rotto

nei gradi successivi; è) il terzo chiamato in garanzia è legittimato ad im

pugnare il rapporto principale; f) la garanzia per i vizi della cosa è

«propria». Già i singoli passaggi della motivazione cosi schematicamente riassunti

lasciano intendere che la Suprema corte ha completamente disatteso gli orientamenti che, sui vari punti in questione, si erano ormai da tempo consolidati.

Analizziamo punto per punto lo schema.

Sub a) Il rapporto fra art. 102 ed art. 331 c.p.c. non è affatto di «pa rallelismo perfetto», nel senso che se è pacifica l'applicabilità dell'art.

331 c.p.c., ove vi sia litisconsorzio necessario, non è vero il contrario.

L'art. 331 copre un'area più vasta di quella propria dell'art. 102 c.p.c., in quanto fa riferimento anche alle cause inscindibili e dipendenti, che

non danno luogo a litisconsorzio necessario.

Si prenda ad esempio la garanzia propria (es.: per evizione); essa deter

mina quella interdipendenza di cause fra la principale (pregiudiziale) e

quella dipendente, che apre la via all'applicazione dell'art. 331 c.p.c.;

giurisprudenza costante (cfr. le rassegne di Grasso, Le impugnazioni in

generale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 1349; A. Proto Pisani,

cit.; Sinisi, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame (I), in Riv. trim. dir.

e proc. civ., 1982, 668 ss.); però, in tema di confessoria servitutis, v.

Cass. 13 luglio 1987, n. 6117, Foro it., Rep. 1987, voce Impugnazioni

civili, n. 13.

Eppure è incontroverso che le parti del rapporto pregiudiziale e quelle

del rapporto pregiudicato di garanzia non siano litisconsorti necessari.

D'altra parte in ipotesi di c.d. litisconsorzio processuale, come nel caso

di intervento iussu iudicis (v. al riguardo Cass. 19 maggio 1988, n. 3483,

id., Rep. 1988, voce Intervento in causa, n. 15; 10 dicembre 1986, n.

7338, id., Rep. 1986, voce cit., n. 41; 29 novembre 1985, n. 5928, id.,

1986, I, 2237, con nota di richiami) la inscindibilità delle cause nel giudi

zio d'impugnazione non è un dato affatto certo, anche se in questo senso

muovono la giurisprudenza e la dottrina prevalenti (v., oltre alle sentenze

citate, Cass. 23 novembre 1987, n. 8636, id., Rep. 1987, voce Impugna

zioni civili, n. 87; 27 febbraio 1981, n. 1201, id., Rep. 1981, voce cit.,

n. 124 e, sia pure indirettamente, v. Cass. 5 febbraio 1983, n. 959, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 112; 16 dicembre 1982, n. 6960, id., Rep. 1982,

voce cit., n. 121; 23 dicembre 1981, n. 6762, id., 1982, I, 1324, con

nota di richiami. In dottrina, in senso conforme v. Andrioli, Diritto

processuale civile, 1979, I, 797; Id., Commento, II3, 397; Satta, Com

mentario, II, 2, 64; Grasso, Impugnazioni incidentali, 1973, 156; Cerri,

Intervento «iussu iudicis» e legittimazione ad agire e a contraddire, in

Foro it., 1972, I, 486, spec. 491; Costa, Intervento coatto «iussu iudicis»

e inscindibilità dell'impugnazione, in Giur. it., 1968, I, 1, 559).

Tuttavia, Cass. 23 dicembre 1988, n. 7045, Foro it., Rep. 1988, voce

cit., n. 67; 16 dicembre 1980, n. 6513, id., 1981, I, 1074, con nota di

richiami, ponendosi in contrasto con l'orientamento suddetto, hanno ri

tenuto che l'intervento iussu iudicis non comporti necessariamente l'in

scindibilità di cause ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c. Tale assunto è sostenuto in dottrina da Trocker, Intervento per ordi

ne del giudice, 1984, 487 ss.; Vaccarella, Note in tema di litisconsorzio

nelle fasi di gravame: il principio dell'unitarietà del termine di impugna

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