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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE...

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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° gennaio - 31 marzo 1991) Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1991), pp. 387/388-427/428 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23257520 . Accessed: 28/06/2014 16:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 16:54:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° gennaio - 31 marzo 1991)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° gennaio - 31 marzo 1991)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1991), pp. 387/388-427/428Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23257520 .

Accessed: 28/06/2014 16:54

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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387 PARTE QUARTA 388

13. - Il y a lieu de constater d'abord qu'une interdiction telle

que celle qui est en cause dans la présente affaire est de nature

à entraver le commerce intracommunautaire, car elle peut con

traindre le titulaire d'une marque déposée dans un seul Etat

membre à aménager de fa?on différente la présentation de ses

produits en fonction du lieu de commercialisation prévue et à

organiser des canaux de distribution cloisonnés de fa?on à s'as

surer que les produits portant le signe (R) ne circulent pas dans

le territoire des Etats qui ont établi l'interdiction en cause.

14. - Il y a lieu de relever ensuite qu'une telle interdiction

est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux pro duits importés. En effet, elle vise à éviter des risques d'erreur

quand au lieu où la marque du produit est enregistrée et proté

gée, sans que le fait que le produit soit de provenance nationale

ou étrangère revète à cet égard une importance quelconque. 15. - Il convient donc d'examiner si une telle interdiction peut

ètre justifiée par les exigences impératives susvisées.

16. - A cet égard il a été soutenu que cette interdiction est

justifiée parce que l'utilisation du signe (R), qui indique qu'une

marque est déposée, induit en erreur les consommateurs si la

marque n'est pas déposée dans le pays où les marchandises sont

commercialisées.

17. - Cette argumentation ne peut ètre accueillie.

18. - D'une part, il n'est pas établi que, dans la pratique, le signe (R) soit généralement utilisé et compris comme indi

quant que la marque est déposée dans le pays de commercialisa

tion du produit. 19. - D'autre part, à supposer mème que les consommateurs

ou une partie d'entre eux puissent étre induits en erreur sur

ce point, un tei risque ne saurait justifier une entrave si caracté

risée à la libre circulation des marchandises, car les consomma

teurs sont davantage intéressés aux qualités du produit qu'au lieu du dépòt de la marque.

20. - Il a été encore soutenu que l'utilisation du signe (R) dans un Etat dans lequel la marque n'est pas déposée devrait

ètre considérée comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis

des autres concurrents et que, si le dépòt d'une marque dans

un Etat quelconque de la Communauté suffisait à justifier l'uti

lisation du signe en cause, les fabricants pourraient choisir de

déposer leur marque dans les Etats les moins exigeants. 21. - Cette argumentation doit ètre écartée. D'une part, les

opérateurs économiques avertis ayant intérèt à savoir si la mar

que est déposée ou non sont en mesure de vérifier auprès du

registre public quelle est la situation juridique de la marque en

cause. D'autre part, la personne qui dépose une marque dans

un Etat déterminé cherche à titre principal à la faire bérìéficier

dans cet Etat d'une protection légale. Le signe (R) comme les

autres signes qui indiquent que la marque est déposée a un ca

ractère accessoire ou complémentaire par rapport à cette pro tection légale, qui constitue l'objet du dépòt.

22. - Enfin, compte tenu des arguments développés par le

gouvernement allemand sur la base de la directive 84/450/Cee

du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des

Etats membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250,

p. 17), il convient d'ajouter que, dès lors qu'il a été constaté

que l'interdiction en cause n'est pas justifiée par des exigences

impératives tenant à la protection des consommateurs ou à la

loyauté des transactions commerciales, elle ne saurait trouver

davantage un fondement dans la directive précitée. Cette direc

tive se limite à une harmonisation partielle des legislations na

tionales en matière de publicité trompeuse en fixant, d'une part, des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est

possible de déterminer qu'une publicité est trompeuse et, d'au

tre part, des exigences minimales en ce qui concerne les modali

tés de protection contre une telle publicité. 23. - Il y a donc lieu de répondre aux questions préjudicielles

que l'article 30 du traité Cee doit ètre interpreté en ce sens qu'il

s'oppose à l'application d'une disposition nationale sur la con

currence déloyale qui permet à un opérateur économique d'ob

tenir l'interdiction, sur le territoire d'un Etat membre, de la

commercialisation d'un produit portant la lettre (R), entourée

d'un cercle à coté de la marque lorsque celle-ci n'est pas enregi strée dans cet Etat, mais est déposée dans un autre Etat membre.

Sur les dépens. - (Omissis)

Il Foro Italiano — 1991.

Par ces motifs, la cour, statuant sur les questions à elle sou

mises par le Landgericht Mùnchen I, par ordonnance du 29

juin 1989, dit pour droit:

L'article 30 du traité Cee doit ètre interprété en ce sens qu'il

s'oppose à l'application d'une disposition nationale sur la con

currence déloyale qui permet à un opérateur économique d'ob

tenir l'interdiction, sur le territoire d'un Etat membre, de la

commercialisation d'un produit portant la lettre (R), entourée

d'un cercle à coté de la marque lorsque celle-ci n'est pas enregi strée dans cet Etat, mais est déposée dans un autre Etat membre.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

(1° gennaio - 31 marzo 1991)

1. Indice analitico

Accordi delle Comunità europee (V. Relazioni esterne)

Acque sotterranee

(V. Ambiente)

Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: 54

Agricoltura

- Feoga - - Liquidazione dei conti: 16, 22, 44

Competenza della commissione: 44 - Latte e prodotti lattiero-caseari: 2, 3, 56 - - Prelievo supplementare: 3, 56 - Materie grasse: 53 - Olio d'oliva: 53 - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: 8 - Uova: 1 - Zucchero: 21

Aiuti concessi dagli Stati

- Automobili: 51 - Deroghe al divieto - - Potere discrezionale della commissione: 49 - Incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza: 49, 51 - Nozione di: -- Criteri di valutazione: 49, 51 - Nozione di Stato in materia di: 49, 51 - Tessile: 49

Ambiente

- Conservazione delle risorse marine

(V. Pesca) - Protezione delle acque sotterranee: 30, 31 - Uccelli selvatici (conservazione degli): 4, 5, 32

(*) La rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una

rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in modo da offrire un quadro possibilmente tempestivo e com pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte, che per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe selezioni sulle riviste giuridiche (mentre è noto, d'altra parte, che la «Raccolta» ufficiale delle stesse è pubblicata con grave ritardo). Natu ralmente, il «Foro» continuerà a riprodurre integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.

Per comodità del lettore, la rubrica è corredata di vari indici. La

presente rassegna è stata curata da Ugo Bassi (A. Tizzano).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Automobili

(V. Aiuti concessi dagli Stati)

Atti delle istituzioni

- Controllo della corte sugli: 8 - Dichiarazioni iscritte a verbale - - Effetti giuridici: 29 - Direttive - - (-) ex art. 90 trattato Cee

Competenze della commissione: 42 - - Obbligo di esecuzione da parte degli Stati membri: 4, 5, 30, 31,

40, 46 - - Mancata esecuzione

Diritti dei singoli: 40 - Motivazione (obbligo di): 8 - Regolamenti - - Effetti negli ordinamenti nazionali: 21 - - Provvedimenti nazionali fondati su - di dubbia validità

Sospensione dell'esecuzione: 21 - Validità (questioni di) degli

(V. Questioni pregiudiziali)

Caccia

(V. Ambiente)

Certificati sanitari

(V. Merci (lìbera circolazione delle))

Concorrenza

- Accordi di fornitua di birra: 33 - Disposizioni comunitarie: 6, 33 - - Competenza dei giudici nazionali: 33 - - Competenze della commissione: 33, 42 - Imprese pubbliche: 42 - Pregiudizio per la - derivante da principi di diritto nazionale: 6 - Regolamenti di esenzione per categoria: 33 - Tutela del consumatore e -: 6

(V. anche Aiuti concessi dagli Stati - Telecomunicazioni)

Contratti delle Comunità europee: 36

Corte di giustizia (V. Atti delle istituzioni - Questioni pregiudiziali - Responsabilità del

le Comunità europee - Ricorso di annullamento - Ricorso per inadem

pimento)

Dazi doganali (V. Merci (libera circolazione delle))

Direttive

(V. Atti delle istituzioni)

Diritto comunitario

- Disapplicazione delle norme nazionali incompatibili: 14 - Principi (art. 2 trattato Cee) - - Efficacia diretta: 6 - Principi (art. 5 trattato Cee): 17 - Principio della parità uomo-donna (art. 119 trattato Cee) - - Efficacia diretta: 14

Conseguenze per i giudici nazionali: 14

(V. anche Atti delle istituzioni - Concorrenza - Questioni pregiudiziali - Sicurezza sociale)

Diritto nazionale

(V. Concorrenza - Diritto comunitario - Questioni pregiudiziali)

Disposizioni fiscali

- Armonizzazione delle legislazioni - - Imposta sulla cifra d'affari: 47 - - Imposta sul valore aggiunto (Iva): 47 - - Imposte indirette sulla raccolta di capitali: 12, 13 - Imposizioni interne - - Divieto di discriminazioni: 23, 24, 25 - - Doppia imposizione: 23, 24, 25

Euratom

- Responsabilità contrattuale: 36

Il Foro Italiano — 1991.

Guide turistiche

(V. Stabilimento e servizi)

Imposta sulla cifra d'affari (V. Disposizioni fiscali)

Imprese pubbliche (V. Condorrenza - Telecomunicazioni)

Iva

(V. Disposizioni fiscali)

Latte e prodotti lattiero-caseari

(V. Agricoltura)

Lavoratori

- Diritto di soggiorno in altro Stato membro per la ricerca di un'oc

cupazione: 29 - - Durata massima: 29 - Documenti da esibire: 37 - (-) che hanno cessato l'attività - - Inapplicabilità del regolamento Cee 1408/71: 20 - Riposo domenicale obbligatorio: 34, 35

(V. anche Persone (libere circolazione delle) - Sicurezza sociale)

Materie grasse (V. Agricoltura)

Medicinali: 43, 54, 55

Merci (libera circolazione delle)

- Dazi doganali (tasse d'effetto equivalente a): 50 - Nozione: 50 - Restizioni quantitative (misure d'effetto equivalente a): 6 - - Certificati sanitari per il burro pastorizzato: 45 - - Chiusura domenicale dei negozi: 34, 35 - - Medicinali: 43, 54, 55 - - Terminali di telecomunicazioni: 42

Monopoli nazionali: 42, 54, 55

- Medicinali: 54, 55 - Terminali di telecomunicazioni: 42

Olio di oliva

(V. Agricoltura)

Organizzazioni comuni dei mercati

(V. Agricoltura)

Parità di trattamento

(V. Politica sociale - Sicurezza sociale)

Pensione di reversibilità

(V. Sicurezza sociale)

Pensione di vecchiaia

(V. Sicurezza sociale)

Permesso di soggiorno (V. Persone (libera circolazione delle))

Persone (libera circolazione delle)

- Diritto di ingresso e di soggiorno -- Permesso di soggiorno: 11, 37

(V. anche Lavoratori - Stabilimento - Servizi)

Pesca

- Conservazione delle risorse marine: 9

Politica sociale

- Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile: 14 - - In materia di previdenza sociale: 40 - - Retribuzione: 14

Principio di non discriminazione

(V. Diritto comunitario - Disposizioni fiscali)

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PARTE QUARTA

Procedura innanzi alla Corte di giustizia

- Istanza (condizioni e forma della): 36

Prodotti farmaceutici: 43

(V. anche Medicinali)

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (V. Agricoltura)

Questioni pregiudiziali

- Competenza della corte - - Interpretazione di disposizioni nazionali che rinviano a norme

comunitarie: 7 - Competenza dei giudici nazionali: 21 - Finalità dell'art. 177 trattato Cee: 21 - Validità degli atti delle istituzioni (questioni di): 21

Ravvicinamento delle legislazioni

(V. Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti - Appa recchi elettrici per la medicina umana e veterinaria - Medicinali - Tutela

del consumatore)

Relazioni esterne: 52

- Accordi della Comunità - Accordo di cooperazione Cee-Marocco

Applicabilità diretta: 10

Principio di non discriminazione: 10

Responsabilità del produttore: 6

Responsabilità delle Comunità europee

- (-) contrattuale: 36 - Competenza della Corte di giustizia: 36

Restrizioni quantitative (V. Merci (libera circolazione delle))

Ricorso di annullamento

- Atti impugnabili: 52

Ricorso per inadempimento degli Stati membri

- Competenza della corte e della commissione: 50 - Giustificazione dell'inadempimento - - Difficoltà pratiche: 9, 50 - Onere della prova dell'inadempimento: 16, 43 - Sentenza dichiarativa dell'inadempimento - - Effetti: 18 - - Mancata esecuzione: 18

(V. anche Atti delle istituzioni)

Sicurezza sociale

- Convenzione tra Stati membri in materia di - Rapporti con regolamenti comunitari successivi: 15 - Lavoratori migranti - - Divieto di discriminazione: 39 - - Legislazione applicabile: 19, 20 - - Pensione di reversibilità: 19, 48 - - Pensione di vecchiaia: 19, 48

(V. anche Politica sociale - Relazioni esterne)

Stabilimento e servizi

- Guide turistiche: 26, 27, 28 - Nozione: 26, 27, 28

Stati membri

Attuazione del diritto comunitario: 17

(V. anche Atti delle istituzioni - Diritto nazionale - Ricorso per inadem

pimento degli Stati membri)

Il Foro Italiano — 1991.

Tariffa doganale comune

- Classificazione doganale data da uno Stato ad un certo prodotto - - Effetti: 7 - Valore in dogana delle merci: 38 - Voci doganali (87.02 A): 7

Telecomunicazioni

- Terminali di: -:42

(V. anche Concorrenza - Merci (libera circolazione delle) - Monopoli

nazionali)

Tessile

(V. Aiuti concessi dagli Stati)

Trattato Cee

(V. Diritto comunitario)

Tutela de! consumatore: 6, 26, 27, 28, 41

- Nozione di consumatore: 41

Uccelli selvatici

(V. Ambiente)

Uova

(V. Agricoltura)

Vendita a domicilio

(V. Tutela del consumatore)

Zucchero

(V. Agricoltura)

2. Indice delle fonti

a) Trattato Cee

Art. 2: 6 Art. 3: lett. f: 6, 34, 35

Art. 5: 17, 34, 35 Art. 7: 39 Art. 9: 50 Art. 12: 50 Art. 13: 50 Art. 16: 50 Art. 30: 34, 35, 42, 43, 45, 55 Art. 34: 6 Art. 36: 34, 35, 45, 55 Art. 40: 8 Art. 48:'11, 15, 29, 39 Art. 49: 39 Art. 50: 39 Art. 51: 15, 39 Art. 52: 11 Art. 53: 11 Art. 54: 11 Art. 55: 11 Art. 56: 11 Art. 57: 11 Art. 59: 11, 26, 27, 28, 34, 35 Art. 60: 26, 27, 28, 34, 35 Art. 61: 34, 35 Art. 62: 34, 35 Art. 63: 34, 35 Art. 64: 34, 35 Art. 65: 34, 35 Art. 66: 34, 35 Art. 85: 6, 33, 34, 35, 42 Art. 86: 33, 42 Art. 87: 42 Art. 90: 42 Art. 92: 49, 51 Art. 95: 23, 24, 25 Art. 100A: 42 Art. 119: 14 Art. 169: 4, 5, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 50 Art. 171: 18 Art. 173: 16, 21, 22, 42, 44, 49, 51, 52 Art. 177: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 29, 33,

34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 53, 54, 55

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Art. 185: 21

Art. 189: 4, 30, 31, 40, 46 Art. 190: 8

b) Trattato Ceea (Euratom)

Art. 153: 36

c) Statuto della corte Ceea (Euratom)

Art. 19: 36

d) Atti di adesione e accordi conclusi dalla Comunità

Accordo di cooperazione Cee-Marocco: 10

e) Atti de! consiglio e della commissione

Direttiva Cee del consiglio n. 64/221: 11 Direttiva Cee del consiglio n. 65/65, art. 1: 54, 55

Regolamento Cee del consiglio n. 136/66, art. 16 (modificato dal rego lamento Cee del consiglio n. 1562/78): 53 Direttiva Cee del consiglio n. 68-360, art. 4: 11, 37

Regolamento Cee del consiglio n. 804/68: 45 Direttiva Cee del consiglio n. 69/335, art. 4, par. 2, lett. b): 12, 13

Regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, titoli I e II: 19; art. 3, par. 1: 39; art. 6 e 7: 15; art. 13, par. 2, lett. d): 20; art. 51, par. 1: 48

Direttiva Cee del consiglio n. 73/148, art. 6: 11

Direttiva Cee del consiglio n. 74/329: 54

Regolamento Cee del consiglio n. 2772/75, art. 21 (modificato dal re

golamento Cee del consiglio n. 1831/84): 1

Direttiva Cee del consiglio n. 76/491: 17

Direttiva Cee del consiglio n. 77/388, art. 33: 47

Regolamento Cee del consiglio n. 1078/77 (modificato dal regolamento Cee del consiglio n. 1041/78): 56; art. 3, par. 1: 2

Regolamento Cee della commissione n. 1391/78, art. 1, par. 3, lett.

b)-. 2

Regolamento Cee del consiglio n. 2749/78: 53 Direttiva Cee del consiglio n. 79/9, art. 4, n. 1: 40

Direttiva Cee del consiglio n. 79/409 (modificata dalla direttiva Cee della commissione n. 85/411): 32: art. 7, par. 4: art. 4, par. 1: 5 Direttiva Cee del consiglio n. 80/68: 30, 31

Regolamento Cee del consiglio n. 1240/80, art. 8, n. 1, lett. b): 38

Regolamento Cee del consiglio n. 1785/81: 21

Regolamento Cee del consiglio n. 2057/82: 9

Regolamento Cee della commissione n. 1984/83, art. 6, par. 1 e art.

8, par. 2, lett. b)\ 33

Regolamento C.ee della commissione n. 2794/83, art. 5, 2° comma: 16

Direttiva Cee del consiglio n. 84/539: 46

Regolamento Cee del consiglio n. 857/84, art. 3 bis: 56: art. 12, lett.

c) e d): 3

Regolamento Cee del consiglio n. 989/84: 8

Regolamento Cee della commissione n. 1925/84: 8 Direttiva Cee del consiglio n. 85/577, art. 2 e 8: 41

Regolamento Cee della commissione n. 2222/85: 8

Regolamento Cee del consiglio n. 3730/85: 9

Regolamento Cee del consiglio n. 3732/85: 9

Regolamento Cee del consiglio n. 1814/87: 21

Regolamento Cee della commissione n. 2077/86: 8

Regolamento Cee della commissione n. 2160/87: 8

Regolamento Cee della commissione n. 2200/87: 52 Direttiva Cee della commissione n. 88/301: 42

Decisione Cee della commissione n. 88/630: 22, 44

Decisione Cee della commissione n. 89/43: 49

Decisione Cee della commissione n. 89/418: 16

Decisione Cee della commissione n. 89/661: 51

3. Indice cronologico

15.1.1991 - causa C-372/89

15.1.1991 - causa C-215/89

15.1.1991 - causa C-341/89

17.1.1991 - causa C-157/89

17.1.1991 - causa C-334/89 24.1.1991 - causa C-339/89 24.1.1991 - causa C-384/89

24.1.1991 - causa C- 27/90

31.1.1991 - causa C-244/89

31.1.1991 - causa C- 18/90

5.2.1991 - causa C-363/89

5.2.1991 - causa C- 15/89

5.2.1991 - causa C-249/89

7.2.1991 - causa C-189/89

7.2.1991 - causa C-227/89

19.2.1991 - causa C-281/89

19.2.1991 - causa C-374/89 19.2.1991 - causa C-375/89 21.2.1991 - causa C-140/88

21.2.1991 - causa C-245/88

Il Foro Italiano — 1991.

21.2.1991 - cause riun. C-134/88 e C-92/89 7 , jqqj - causa C- 10/90 21.2.1991 - causa C- 28/89 13.3.1991 - causa C-377/89 26.2.1991 - causa C-120/88 14.3.1991 - causa C-361/89 26.2.1991 - causa C-119/89 19.3.1991 - causa C-202/88 26.2.1991 - causa C-159/89 19.3.1991 - causa C-249/88 26.2.1991 - causa C-154/89 19.3.1991 - causa C- 32/89 26.2.1991 - causa C-180/90 19.3.1991 - causa C-205/89 26.2.1991 - causa C-198/89 19.3.1991 - causa C-310/89 26.2.1991 - causa C-292/89 19.3.1991 - causa C-109/90 28.2.1991 - causa C-360/87 20.3.1991 - causa C- 93/90 28.2.1991 - causa C-131/89 21.3.1991 - causa C-303/88 28.2.1991 - causa C- 57/89 21.3.1991 - causa C-209/88 28.2.1991 - causa C-234/89 21.3.1991 - causa C-305/89 28.2.1991 - causa C-332/89 21.3.1991 - causa C-226/89 28.2.1991 - causa C-312/89 21.3.1991 - causa C-359/89 5.3.1991 - causa C-330/88 21.3.1991 - causa C-369/89 5.3.1991 - causa C-376/89 21.3.1991 - causa C- 60/88 7.3.1991 - causa C-116/89 21.3.1991 - causa C-314/89

4. Indice numerico

C-360/87 - 28.2.1991 C-234/89 - 28.2.1991 C-120/88 - 26.2.1991

C-244/89 - 31.1.1991 C-134/88 e C-92/89 - 21.2.1991 C-249/89 - 5.2.1991 C-140/88 - 21.2.1991

C-281/89 - 19.2.1991 C-202/88 - 19.3.1991

C-292/89 - 26.2.1991 C-245/88 - 21.2.1991

C-305/89 - 21.3.1991 C-249/88 - 19.3.1991 C-310/89 - 19.3.1991 C-303/88 - 21.3.1991

C-312/89 - 28.2.1991 C-330/88 - 5.3.1991 C-314/89 - 21.3.1991 C-369/88 - 21.3.1991 C-332/89 - 28.2.1991 C- 15/89 - 5.2.1991 C-334/89 - 17.1.1991 C- 28/89 - 21.2.1991 C-339/89 - 24.1.1991 C- 32/89 - 19.3.1991

C-341/89 - 15.1.1991 C- 57/89 - 28.2.1991

C-359/89 - 21.3.1991 C- 60/89 - 21.3.1991

C-361/89 - 14.3.1991 C-116/89 - 7.3.1991

C-363/89 - 5.2.1991 C-119/89 - 26.2.1991 C-372/89 - 15.1.1991 C-131/89 - 28.2.1991 C-374/89 - 19.2.1991 C-154/89 - 26.2.1991

C-375/89 - 19.2.1991 C-157/89 - 17.1.1991

C-376/89 - 5.3.1991 C-159/89 - 26.2.1991

C-377/89 - 13.3.1991 C-189/89 - 7.2.1991 C-384/89 - 24.1.1991 C-198/89 - 26.2.1991 C- 10/90 - 7.3.1991 C-205/89 - 19.3.1991 C- 18/90 - 31.1.1991 C-209/89 - 21.3.1991 C- 27/90 - 24.1.1991 C-215/89 - 15.1.1991 C- 93/90 - 20.3.1991 C-226/89 - 21.3.1991 C-109/90 - 19.3.1991 C-227/89 - 7.2.1991 C-180/90 - 26.2.1991

1. - Sentenza 15 gennaio 1991 (causa C-372/89); Pres. Rodri

guez Iglesias, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Firma Gold

Ei Ergenzenverbund GmbH c. Uberwachungsstelle fiir Mil

cherzeugnisse und Handelsklassen.

Cee — Agricoltura — Uova — Norme di commercializzazione — Indicazioni relative alla data di deposizione — Divieto (Trat tato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 2772/75,

art. 21, modificato dal regolamento Cee del consiglio n.

1831/84).

Con lettera del 22 marzo 1987 l'ufficio di vigilanza per i pro

dotti lattiero caseari e le categorie commerciali ingiungeva alla

Gold Ei di sospendere la distribuzione nello Schleswig Hold

stein di uova recanti sull'imballaggio la data della deposizione,

ritenendo che tale indicazione fosse contraria alle prescrizioni del regolamento Cee n. 2772/75 (nel testo di cui al regolamento

Cee n. 1831/84), istitutivo della disciplina del commercio delle

uova nella Comunità.

Detto regolamento contiene una elencazione tassativa delle

indicazioni che il produttore è obbligato a mettere sull'imbal

laggio (art. 18), nonché un esplicito divieto ad apporre menzio

ni diverse da quelle imposte, fatte salve le sole «misure di pro

mozione delle vendite» (art. 21). La Gold Ei si opponeva a tale ingiunzione sostenendo che

l'indicazione della data di deposizione delle uova costituiva ap

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PARTE QUARTA

punto una misura promozionale; essa quindi ricorreva al Ver

waltungsgericht, che ha sottosposto alla corte una questione pre

giudiziale relativa all'interpretazione delle sopramenzionate di

sposizioni comunitarie.

La corte ha respinto la tesi della Gold Ei, dichiarando che

l'art. 21 del citato regolamento «deve essere interpretato nel

senso che esso vieta qualsiasi indicazione, apposta all'interno

o all'esterno dell'imballaggio, che permetta di conoscere la data

della deposizione delle uova».

2. - Sentenza 15 gennaio 1991 (causa C-215/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Eddelbiit

tel c. Bezierksregierung di Liineburg.

Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero-caseari — Premi

per la non commercializzazione — Criteri di calcolo — Nu

mero adeguato di vacche — Nozione (Trattato Cee, art. 177;

regolamento Cee del consiglio n. 1087/77, art. 3, par. 1, cosi

come modificato dal regolamento Cee del consiglio n. 1041/78;

regolamento Cee della commissione n. 1391/78, art. 1, par.

3, lett. ti).

Il Bezierksregierung di Liineburg aveva intimato all'impren ditore agricolo Eddelbiittel la restituzione di parte del premio

che gli era stato in precedenza attribuito ai sensi dell'art. 3,

n. 1, del regolamento Cee del consiglio n. 1087/77, e dell'art.

1, n. 3, lett. ti), del regolamento Cee della commissione n.

1391/78, rispettivamente istitutivo ed applicativo di un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari.

La riduzione era stata decisa dopo che il Bezierksregierung aveva appreso che l'imprenditore, prima di depositare la do

manda per ottenere il premio, aveva venduto parte della sua

mandria ad alto rendimento lattiero, e, pertanto, l'ammontare

del premio era stato calcolato su una quantità di latte che non

corrispondeva più alla reale capacità produttiva dell'azienda.

Il sig. Eddelbiittel si opponeva a detta riduzione, e ricorreva

al Bundesvervaltungsgericht, che sottoponeva alla corte una que stione pregiudiziale sull'interpretazione delle citate disposizioni comunitarie.

La corte ha statuito che il combinato disposto dei sopramen zionati articoli «deve essere interpretato nel senso che tali di

sposizioni obbligano a ridurre l'ammontare del premio di ricon

versione qualora il numero delle vacche detenute nell'azienda

al momento dell'accoglimento della domanda, pur essendo uguale o superiore a 15 vacche, sia inferiore a quello necessario per ottenere la produzione di latte o prodotti lattiero caseari sulla

base della quale detto premio era stato calcolato».

Di conseguenza, conclude la corte, per «numero adeguato di

vacche» si deve intendere quello che, «tenuto conto della con

creta situazione dell'azienda di cui è causa, è necessario per ot

tenere la produzione di latte o altri prodotti sulla base della

quale il premio viene calcolato».

3. - Sentenza 15 gennaio 1991 (causa C-341/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Ballmann

c. Hauptzollamt Osnabrùck.

Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero-caseari — Prelie

vo supplementare — Nozione di produttore (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 857/84, art. 12, lett. c) e cO).

Il sig. Bollmann, produttore di latte, aveva dato in locazione

parte delle sue installazioni agricole ad altro produttore di latte, tale Menklhaus; successivamente era stato avvertito dall'organo amministrativo competente (Oberfinanzdirektion) che, non po tendo il conduttore, in quanto tale, essere qualificato come «pro duttore» ai sensi della disciplina comunitaria, la quantità di lat

te prodotta dal Menklhaus sarebbe stata imputata al quantitati vo di riferimento del Ballmann ai fini del prelievo supplementare.

Il sig. Bollmann ricorreva contro tale decisione davanti al Bun

desfinanzhof, che decideva di sottoporre la questione all'inter

pretazione pregiudiziale della corte.

La corte, precisando preliminarmente che la qualità di «pro duttore» di latte ai sensi del citato regolamento deve essere at

II Foro Italiano — 1991.

tribuita anche al terzo che prenda in fitto le installazioni di un

imprenditore agricolo, ha in seguito dichiarato che «l'art. 12,

lett. c) e ci), del regolamento Cee 857/74 deve essere interpreta to nel senso che la produzione di latte ottenuta da un imprendi

tore agricolo in impianti che egli ha preso in locazione deve

essere imputata al suo quantitativo di riferimento, allorché que sti gestisca autonomamente le unità di produzione per lo sfrut

tamento delle quali egli ha locato taluni impianti e risulta ga

rantita una delimitazione chiara delle quantità di latte prodotte,

rispettivamente, dal locatore e dal locatario».

4. - Sentenza 17 gennaio 1991 (causa C-157/89); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Di

rettiva 79/409 — Esecuzione — Obbligo di vietare la caccia

di alcune specie di uccelli in determinati periodi dell'anno —

Inosservanza — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva del

consiglio n. 79/409, art. 7, par. 4). Cee — Direttive — Inosservanza — Competenza delle autorità

regionali — Irrilevanza — Illiceità (Trattato Cee, art. 169,

189, 3° comma; direttiva del consiglio n. 79/409, art. 7, par. 4).

Con atto depositato alla corte il 2 maggio 1989, la commis

sione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi

dell'art. 169 del trattato Cee, volto a far dichiarare che la Re

pubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono

in virtù della direttiva del consiglio n. 79/409 in materia di con

servazione degli uccelli selvatici.

L'art. 7, paragrafo 4, di detta direttiva impone agli Stati mem

bri di vietare la caccia degli uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della dipendenza e

della riproduzione, nonché di vietare la caccia degli uccelli mi

gratori durante le fasi della riproduzione e del loro tragitto di

ritorno verso i luoghi di nidificazione.

La normativa italiana sulla caccia (1. n. 968/77 del 27 dicem

bre 1977) è stata ritenuta dalla commissione incompatibile con

tali disposizioni, nella parte in cui autorizza la caccia di alcune

specie di uccelli in un periodo in cui si suppone essi si trovino

ancora nella fase della riproduzione (e cioè a partire dal 18 ago sto di ogni anno), e nella parte in cui permette la caccia di

alcuni migratori fino al 28 febbraio (o, a seconda dei casi, fino

al 10 marzo), in un periodo cioè in cui alcuni di essi sorvolano

il territorio italiano per ritornare al loro luogo di nidificazione.

Di fronte a tale presunta incompatibilità, il governo italiano

si è difeso basandosi essenzialmente su tre argomentazioni.

Innanzitutto, ha sostenuto che i casi di uccelli appartenenti alla specie in questione che siano ancora allo stadio della dipen denza dopo il 18 agosto sono in realtà estremamente rari, cosi

come sporadici sono i casi di migratori che sorvolino il territo

rio italiano prima del 28 febbraio (o del 10 marzo). L'infrazio

ne, pertanto, sarebbe talmente minima da potersi considerare

inesistente.

In secondo luogo il governo italiano ha messo in causa l'at

tendibilità dei testi scientifici che la commissione aveva citato

a sostegno delle sue osservazioni; infatti, tali opere, di carattere

troppo generale, dovevano considerarsi non pertinenti alla par ticolare situazione della fauna italiana, e dunque non utilizzabi

li nel caso di specie. Infine la Repubblica italiana ha fatto notare che il regime

italiano lascia ampio spazio al potere regolamentare delle regio

ni, che, in sede di disciplina dei calendari venatori, sono libere

di stabilire date diverse da quelle fissate nella citata legge, raf

forzando cosi ulteriormente la protezione delle specie di uccelli

in questione. La corte, peraltro, ha disatteso i suddetti motivi, sostenendo,

con riguardo al primo, l'irrilevanza dell'esiguità quantitativa del

l'inflazione, e ribadendo che lo scopo della direttiva è di assicu

rare una protezione completa alle specie di uccelli ivi indicate.

Sul problema della validità dei testi scientifici, il collegio ha

poi dichiarato l'attendibilità delle opere citate dalla commissio

ne, che, in mancanza di letteratura specifica sul territorio in

questione, possono far fede in quanto attinenti ad uno spazio

geografico che, sebbene maggiore, ricomprende nel suo ambito

quello interessato.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

La corte, infine, citando la sua precedente giurisprudenza in

materia, ha riaffermato che sarebbe contrario al principio della

certezza del diritto accettare la giustificazione di uno Stato mem

bro che invochi il potere regolamentare di autorità decentrate

per giustificare una legislazione nazionale che non rispetti i di

vieti imposti da una direttiva.

Il collegio ha quindi dichiarato la Repubblica italiana ina

dempiente agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva in que stione.

5. - Sentenza 17 gennaio 1991 (causa C-334/89); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Di

rettive — Obbligo di identificare le specie di uccelli destinata

rie delle misure di protezione — Mancata esecuzione — Illi

ceità (Trattato Cee, art. 169, 189; direttiva Cee del consiglio n. 79/409, art. 4, par. 1, e allegato I, modificata dalla diretti

va Cee della commissione n. 85/411).

La direttiva del consiglio n. 85/411 in materia di conservazio

ne degli uccelli selvatici obbligava gli Stati membri ad identifi

care, entro il 31 luglio 1986, quali tra le specie di uccelli elenca

te all'allegato I della direttiva fossero rinvenibili nei rispettivi territori e quindi da considerarsi come beneficiarie delle misure

di protezione ivi stabilite.

L'Italia non aveva provveduto ad eseguire la direttiva.

Sollecitata dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del tratta

to la corte ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente, sottolineando che in materia di ambiente la partecipazione atti

va degli Stati membri è ancora più importante in quanto a cia

scuno di essi è affidata la tutela di una parte di un patrimonio che è comune.

6. - Sentenza 24 gennaio 1991 (causa C-339/89); Pres. O'Hig

gins, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Soc. Alsthom

Atlantique. c. Compagnie de construction mécanique Sulzer.

Cee — Concorrenza — Disposizioni nazionali in materia di vizi

occulti della cosa venduta — Presunzione assoluta di cono

scenza del vizio da parte del produttore —' Asserita incompa tibilità con regole comunitarie — Insussistenza (Trattato Cee,

art. 2, 3, lett. f), 85, par. 1, 177) Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati

ve all'importazione — Misure d'effetto equivalente — Nozio

ne (Trattato Cee, art. 34, 177).

La società Sulzer, che aveva fornito alla società Alsthom al

cuni motori marini che si erano poi rivelati difettosi, era stata

citata in giudizio per danni da quest'ultima, che aveva fatto

valere l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale del

l'art. 1643 del codice civile francese secondo la quale il costrut

tore o il rivenditore di professione soggiace in ogni caso alla

presunzione assoluta di conoscenza dei vizi occulti della cosa

fornita, con la sola eccezione del caso in cui l'altro contraente

sia un venditore professionista' dello stesso settore.

La società Sulzer, a sua volta, osservava preliminarmente che

tale interpretazione si rivelava discriminatoria a danno di tutti

i rapporti commerciali disciplinati dal diritto francese, e dunque contraria agli obiettivi e alle regole del trattato Cee in materia

di concorrenza.

In secondo luogo, sempre a detta della ricorrente, una cosi

rigida interpretazione della citata norma doveva essere conside

rata incompatibile con il principio comunitario della libera cir

colazione delle merci, poiché costitutiva di una misura d'effetto

equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione verso

la Francia.

Il Tribunale di commercio di Parigi ha perciò deciso di solle

vare la questione davanti alla Corte di giustizia, richiedendole

una interpretazione degli art. 2, 3 lett. f), 34 e 85, par. 1, del

trattato.

La corte, dopo aver ricordato che l'art. 2 del trattato non

è suscettibile di creare diritti soggettivi in capo ai singoli, i quali

non sono, pertanto, legittimati ad invocarlo davanti alle giuri

sdizioni nazionali, ha dichiarato che nel caso di specie il princi

pio di presunzione assoluta di conoscenza dei vizi occulti della

cosa fornita, sviluppato dalla giurisprudenza francese per ragio

II Foro Italiano — 1991.

ni di tutela del consumatore, «non è suscettibile di favorire o

facilitare la conclusione di accordi contrari all'art. 85 del

trattato».

Altrettanto ininfluente deve considerarsi detto principio in re

lazione alla libera circolazione delle merci; applicandosi indi

stintamente a tutte le relazioni commerciali disciplinate dal di

ritto francese, esso non può concretizzarsi in una misura d'ef

fetto equivalente ad una restrizione quantitativa, «in quanto non

ha per oggetto, né per effetto, di restringere specificamente le

correnti di esportazione e di favorire in tal modo la produzione nazionale francese o il suo mercato interno».

7. - Sentenza 24 gennaio 1991 (causa C-384/89); Pres. O'Hig

gins, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Procedimento penale c. Tomatis e Fulchiron.

Cee — Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte di

giustizia — Limiti (Trattato Cee, art. 177) Cee — Tariffa doganale comune — Voce 87.02 A — Vetture

destinate al trasporto delle merci e delle persone — Nozione — Inclusione (Trattato Cee, art. 177; Voce 87.02 della TDC).

Nel 1983 i signori Tomatis e Fulchiron importavano in Fran

cia veicoli automobili Suzuki originari del Giappone e già im

messi in libera pratica in Belgio. Avendo gli importatori dichia

rato che le vetture erano atte al solo trasporto di merci (voce 87.02 B della TDC), le autorità francesi applicavano l'Iva al

relativo tasso del 18,60 per cento.

L'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, in

sede di controllo, contestava tale classificazione ed imponeva un tasso di Iva del 33,3 per cento. Gli importatori tuttavia rifiu

tavano di versare il residuo di Iva, invocando la validità della

classificazione che era stata data ai veicoli in Belgio, all'atto

cioè della loro immissione in libera pratica. Adita in via pregiudiziale, la corte ha preliminarmente dichia

rato la propria competenza ad interpretare le disposizioni co

munitarie anche quando, come nel caso di specie, l'ordinamen

to giuridico di uno Stato membro fa rinvio ad esse per l'appli

cazione di una disciplina interna. Sul contenuto ha poi statuito

che la voce 87.02 A della tariffa deve essere interpretata nel

senso che essa ricomprende «i veicoli contenenti, nella parte

situata dietro il sedile o il posto di comando del conducente,

spazi specificamente predisposti per la collocazione di sedili fis

si, ribaltabili o asportabili, e muniti di finestrini laterali, di uno

sportello posteriore o laterale, o di un portellone, nonché di

interni dalle finiture analoghe a quelle dei veicoli concepiti per il trasporto delle persone».

Infine, la corte ha precisato che la classificazione doganale data da uno Stato ad un certo prodotto non è vincolante per

gli altri Stati membri, per quanto riguarda la classificazione di

altri esemplari dello stesso prodotto, o ai fini dell'applicazione

delle loro norme nazionali.

8. - Sentenza 24 gennaio 1991 (causa 27-90); Pres. Mancini, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Société industrielle de trans

formation de produits agricoles (Sitpa) c. Office national in

terprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture

(Oniflhor).

Cee — Atti delle istituzioni — Obbligo di motivazione — Por

tata (Trattato Cee, art. 177, 190). Cee — Agricoltura — Prodotti trasformati a base di frutti e

legumi — Aiuti alla produzione — Riduzione del tasso in

caso di sovrapproduzione — Applicazione della riduzione a

tutti gli operatori — Discriminazione — Insussistenza (Trat

tato Cee, art. 40, par. 3, 2° comma, 177; regolamento Cee

del consiglio n. 989/84; regolamento Cee della commissione

nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87).

Alcune disposizioni dei regolamenti n. 989/84 del consiglio

e nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87 della commissione

(organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti tras

formati a base di frutti e legumi), combinate fra loro, prevedo

no che l'aiuto comunitario alla produzione attribuito agli agri

coltori per ciascun raccolto può essere ridotto dalla commissio

ne per i raccolti successivi in caso di constatato aumento della

produzione complessiva al di là di determinate soglie di garanzia.

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PARTE QUARTA

La commissione aveva fatto uso di questi poteri riguardo ai

raccolti 1984/85 a 1987/88, e, conseguentemente, l'Oniflhor ave

va versato ai beneficiari francesi, tra cui la ricorrente, un aiuto

a tasso ridotto per i periodi menzionati.

La Sitpa, ritenendo di poter pretendere il pagamento della

contribuzione intera, ricorreva al Tribunal administratif di Di

gione contro il rifiuto dell'Oniflhor, sostenendo l'invalidità del

la disciplina comunitaria, innanzitutto per assenza di motiva

zione nei regolamenti della commissione, e, secondariamente,

per violazione del principio di non-discriminazione in quanto

detta disciplina si applicava anche ad agricoltori che non si era

no resi responsabili del superamento della soglia minima di pro duzione legittimante la riduzione.

La corte, adita in via pregiudiziale sulla validità delle citate

disposizioni comunitarie, ha dichiarato che dal loro esame «non

è emerso alcun elemento tale da inficiarne la validità».

Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, infatti, «affin

ché le prescrizioni dell'art. 190 del trattato siano rispettate, è

sufficiente (come nel caso di specie) che nell'atto emanato vi

siano indicazioni che permettano agli interessati di conoscerne

la ragion d'essere, e alla corte di esercitare il suo controllo».

Riguardo poi al principio di non-discriminazione invocato dalla

ricorrente, esso non può considerarsi violato nel caso di specie in quanto «bisogna tener presente che, nel quadro di una orga nizzazione comune dei mercati, tutti i produttori comunitari,

indipendentemente dallo Stato membro nel quale sono stabiliti,

devono assumere, in maniera egalitaria e solidale, le conseguen ze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate

a prendere, nell'ambito delle loro competenze, per reagire al

rischio di squilibrio che potrebbe verificarsi sul mercato tra pro

duzione e consumazione».

9. - Sentenza 31 gennaio 1991 (causa C-244/89); Pres. Due,

Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Commissione delle Comuni

tà europee c. Repubblica francese.

Cee — Pesca — Conservazione delle risorse marine — Acque

norvegesi e delle isole di Fear Oer — Contingenti di cattura

attribuiti agli Stati membri da regolamenti comunitari — Ob

bligo di far rispettare detti contingenti (Trattato Cee, art. 169;

regolamenti Cee del consiglio nn. 2057/82, 3730/85, 3732/85).

La commissione constatava che la Francia non aveva rispet

tato, nell'anno 1986, i contingenti massimi di cattura che le era

no stati attribuiti per la pesca di alcune specie di pesci nelle

acque della zona economica della Norvegia, della zona intorno

a Jan Mayer e della zona antistante le isole di Faer Oer in virtù

dei regolamenti Cee del consiglio nn. 2057/82, 3730/85, e

3732/85. Il governo francese, sebbene sollecitato in tempo dalla

stessa commissione, si era infatti deliberatamente astenuto dal

prendere le misure necessarie per impedire ai propri pescherecci di continuare a pescare oltre il contingente massimo autorizzato.

Citata dinanzi alla corte, la Repubblica francese si difendeva

invocando le seguenti giustificazioni. In primo luogo, le difficoltà pratiche di controllo di una zona

geograficamente lontana, e la necessità di un periodo di adatta

mento per instaurare un sistema efficace di controllo mediante

l'istituzione del cosiddetto giornale di bordo comunitario (an ch'esso prescritto dal regolamento n. 2807/83).

In secondo luogo, la dubbia attendibilità dei dati forniti dalla

commissione e contenenti le percentuali di superamento con

testate.

In terzo luogo, l'irrilevanza dell'eventuale infrazione france

se, in considerazione del fatto che il contingente massimo attri

buito alla Comunità nel suo insieme non era stato esaurito.

Infine, l'erroneità del criterio di calcolo della sovrapprodu zione utilizzato dalla commissione, che si sarebbe dovuta basare

sulle quantità di pesce pescate in assoluto, e non sulla percen tuale di superamento del contingente attribuito.

La corte ha respinto tutti e quattro i motivi; innanzitutto ha

ribadito il principio, ormai consolidato, secondo il quale uno

Stato non è legittimato ad invocare le difficoltà pratiche di adat

tamento a disposizioni comunitarie per giustificarne la mancata

esecuzione; inoltre, la corte ha precisato che l'esigenza, per i

pescherecci, di tenere un libro di bordo era operante già da

prima, ed indipendentemente dalla creazione del giornale comu

II Foro Italiano — 1991.

nitario, e precisamente in virtù dell'art. 3 del regolamento Cee

n. 2057/82 (in vigore dal 1983). Sul secondo punto, la corte ha poi ricordato che le informa

zioni concernenti i quantitativi di pesce effettivamente pescato

da pescherecci francesi nel 1986 erano state fornite (e dunque,

ovviamente, anche accettate) dallo stesso governo francese.

Infine, dopo aver definito il terzo argomento ininfluente in

rapporto alla validità dell'obbligo imposto allo Stato interessa

to mediante le citate disposizioni comunitarie, ha sancito la cor

rettezza dei metodi di calcolo utilizzati dalla commissione, ed

ha, pertanto, concluso con l'accogliere il ricorso.

10. - Sentenza 31 gennaio 1991 (causa C-18/90); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, diff.); Kziber c. Office natio

nal de l'emploi (Onem).

Cee — Relazioni esterne — Accordo di cooperazione Cee

Marocco — Sicurezza sociale — Principio di non discrimina

zione — Applicabilità diretta — Portata (Trattato Cee, art.

177; accordo di cooperazione Cee-Marocco, art. 41 par. 1).

La sig. Kziber, cittadina marocchina, risiedeva in Belgio con

il padre, anch'egli marocchino e pensionato in Belgio dopo aver

ivi svolto attività di lavoro dipendente. Fatta domanda all'Onem, ufficio competente per l'impiego,

di poter beneficiare delle indennità di attesa previste dalla legge

belga in favore dei giovani in cerca di occupazione, ella si vede

va opporre un rifiuto motivato esclusivamente sulla sua nazio

nalità.

Invocando l'accordo di cooperazione tra Cee e Marocco, che

all'art. 41 prescrive il divieto di ogni discriminazione basata sul

la nazionalità degli assistiti e dei loro familiari in materia di

previdenza sociale, la sig. Kziber ricorreva al giudice del lavoro,

che in istanza di appello chiedeva alla corte di pronunciarsi in

via interpretativa sulle disposizioni in questione. La corte ha innanzitutto ribadito l'applicabilità diretta delle

disposizioni di accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi

quando, come nel caso di quella in oggetto, si concretino in

prescrizioni «chiare, precise e non subordinate nella loro esecu

zione o nei loro effetti all'intervento di alcun atto ulteriore».

Successivamente, passando all'esame del principio di non di

scriminazione previsto dall'art. 41, par. 1, del citato accordo,

la corte ha dichiarato che detto articolo «va interpretato nel

senso che osta a che uno Stato membro neghi un sussidio d'at

tesa, contemplato dalla propria normativa a favore dei giovani in cerca di occupazione, ad un familiare di un lavoratore, citta

dino del Marocco, convivente con il capofamiglia, in quanto

questi è cittadino del Marocco».

11. - Sentenza 5 febbraio 1991 (causa C-363/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Roux

c. Regno del Belgio. La sentenza leggesi in Foro it., 1991, IV, 217.

Cee — Libera circolazione delle persone — Ingresso e soggior no — Permesso di soggiorno — Rilascio — Condizioni —

Esercizio di attività economica da parte del richiedente — Dif

ferenza tra attività autonoma e subordinata — Non pertinen

te — Situazione non conforme al regime di previdenza sociale — Irrilevanza — Rifiuto del rilascio — Illiceità (Trattato Cee,

art. 48, 52, 177; direttive Cee del consiglio nn. 64/221, 68/360

e 73/148).

La sig. Roux, cittadina francese stabilitasi in Belgio alla fine

del 1988, richiedeva all'autorità competente della città di Liegi il rilascio di un permesso di soggiorno, per ivi svolgere l'attività

di cameriera autonoma.

L'Office des Etrangers rigettava la domanda, al motivo che,

non potendosi l'attività di cameriera considerare come lavoro

autonomo, in quanto svolta alle dipendenze di un datore, tale

tipo di lavoro subordinato sarebbe stato svolto in modo diffor

me dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

vigenti in materia, e che, pertanto, la sig. Roux non aveva dirit

to al soggiorno prolungato in territorio belga; conseguentemen

te, le autorità competenti le imponevano di lasciare il Belgio immediatamente.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

La sig. Roux ricorreva contro il diniego e contro l'espulsione davanti al Tribunal de première instance di Liegi, che a sua

volta investiva la corte di quattro domande pregiudiziali sull'in

terpretazione di diverse disposizioni comunitarie in materia di

libera circolazione dei lavoratori, di diritto di stabilimento, e

di libera circolazione dei servizi.

La corte ha dichiarato: « 1. La previa iscrizione di un cittadi

no di uno Stato membro della Comunità ad un regime di previ denza sociale istituito dall'ordinamento dello Stato ospitante non

può essere imposta come condizione né per il riconoscimento

del diritto di soggiorno, né per il rilascio del relativo documen

to. L'iscrizione ad un regime di previdenza sociale piuttosto che

ad un altro, non può giustificare né il diniego del rilascio del

documento di soggiorno, né una decisione di espulsione dal ter

ritorio dello Stato.

2. - L'art. 4 della direttiva n. 68/360 e l'art. 6 della direttiva

n. 73/148 fanno divieto agli Stati membri di ammettere, come

unica prova dell'appartenenza dell'interessato ad una delle cate

gorie di soggetti che godono della libera circolazione delle per sone ai fini del rilascio di un documento di soggiorno, quella della previa iscrizione ad un regime di previdenza sociale.

3. - Gli Stati membri hanno l'obbligo di rilasciare un docu

mento di soggiorno ad un cittadino di un altro Stato membro

qualora risulti certo che questo eserciti una attività economica, senza necessità di dover qualificare, a tal riguardo, l'attività

svolta come subordinata o autonoma.

4. - Gli Stati membri non sono autorizzati, in base alla nor

mativa comunitaria sulla libera circolazione delle persone, a ne

gare ad un cittadino comunitario il rilascio di un documento

di soggiorno per il solo motivo che egli non svolga la propria attività economica conformemente alla normativa sociale

vigente».

12. - Sentenza 5 febbraio 1991 (causa C-15/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Deltaka

bel BV c. Staatssecretaris van Financién.

Cee — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta dei capitali — Remissione

di credito della società madre nei confronti di una affiliata — Applicazione dell'imposta sui conferimenti — Liceità (Trat tato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 69/335, art.

4, par. 2, lett. tì)).

Adita in via pregiudiziale dalla Hoge Raad der Nederlanden

nell'ambito di una controversia vertente tra la società Deltaka

bel e l'autorità fiscale olandese, la corte ha dichiarato: «Nel

caso in cui una società madre ripiani una voce del passivo di

una società affiliata mediante remissione totale o parziale di

un credito nei confronti dell'affiliata medesima, l'art. 4, par.

2, lett. b), della direttiva n. 69/335, concernente le imposte in

dirette sulla raccolta di capitali, autorizza l'applicazione dell'im

posta sui conferimenti».

13. - Sentenza 5 febbraio 1991 (causa C-249/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Trave

Schiffahrts-Gesellschaft GmbH & Co. c. Finanzamt Kiel-Nord.

Cee — Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Prestito sen

za interessi concesso ad una società dai suoi soci — Applica zione dell'imposta sui conferimenti — Ammissibilità — Base

di calcolo (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consigliò n. 69/335, art. 4, par. 2, lett. b)).

Nel quadro di una vertenza tra la società Trave Schiffahrts

e l'autorità fiscale tedesca sulla assoggettabilità o meno della

concessione alla società Trave di prestiti senza interessi da parte dei suoi soci all'imposta sui conferimenti, il Bundesfinanzhof

ha sollevato una questione pregiudiziale sull'interpretazione della

direttiva Cee n. 69/335. La corte ha stabilito che «l'art. 4, par.

2, lett. b), di detta direttiva autorizza l'assoggettamento di un

prestito senza interessi concesso ad una società di capitali dai

suoi soci all'imposta sui conferimenti», ed ha specificato che

l'importo di tale imposta deve esere calcolato sulla base degli interessi effettivamente risparmiati dalla società.

Il Foro Italiano — 1991 — Parte IV-15.

14. - Sentenza 7 febbraio 1991 (causa C-189/89); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Nimz c. Freie und Han

sestadt Hamburg.

Cee — Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori

di sesso maschile e femminile — Retribuzione — Passaggio alla fascia di retribuzione superiore — Lavoratori a tempo

pieno e a tempo parziale — Differenza — Organico dei lavo

ratori a tempo parziale composto quasi esclusivamente da don

ne — Discriminazione — Illiceità (Trattato Cee, art. 119, 177). Cee — Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori

di sesso maschile e femminile — Divieto di discriminazioni

indirette — Applicabilità diretta — Norme nazionali incom

patibili — Disapplicazione (Trattato Cee, art. 119, 177).

La sig. Nimz, impiegata presso la città anseatica di Amburgo in virtù di un contratto basato sulle norme di un contratto col

lettivo nazionale nel settore, aveva fatto richiesta di essere tras

ferita alla classe retributiva superiore a quella fino ad allora

occupata, sull'assunto che ella aveva svolto l'attività per più dei sei anni previsti per lo scatto automatico.

Il comune di Amburgo le rifiutava la promozione, in confor

mità con quanto stabilito dal contratto collettivo, e cioè che

tale aumento non spettava a chi esercitava attività a tempo par

ziale, e precisamente a meno del 75 per cento dell'orario normale.

Ritenendo detta disposizione indirettamente discriminatoria nei

confronti del sesso femminile, visto che il 90 per cento dei lavo

ratori a, tempo parziale erano donne, la sig. Nimz agiva in giu dizio davanti all'Arbeitsgericht di Amburgo, reclamando la le

gittimità del suo scatto remunerativo.

Il tribunale del lavoro sottoponeva alla corte una domanda

pregiudiziale sull'interpretazione del principio di non discrimi

nazione previsto dall'art. 119 del trattato, nonché dalla diretti

va Cee n. 75/117.

La corte, dopo aver dichiarato che l'art. 119 del trattato si

applica non soltanto nei confronti degli Stati, ma disciplina an

che ogni convenzione di tipo collettivo in materia di lavoro di

pendente, ha dichiarato: «1. L'art. 119 del trattato Cee va in

terpretato nel senso che osta a che un contratto collettivo, con

cluso nel settore del pubblico impiego in sede nazionale,

contempli la presa in considerazione integrale dell'anzianità dei

lavoratori che prestano servizio almeno per i tre quarti del nor

male orario di lavoro per il passaggio ad una categoria retribu

tiva superiore, mentre solo la metà di detta anzianità viene pre sa in considerazione per i lavoratori che prestano servizio per un totale di ore che varia dalla metà ai tre quarti dell'orario

normale, ove risulti acclarato che, di fatto, questo secondo sca

glione di lavoratori comprende una percentuale di uomini deci

samente inferiore a quella delle donne, salvoché il datore di

lavoro dimostri che questa disposizione sia giustificata da fatto

ri la cui obiettività dipende, in particolare, dal rapporto tra la

natura della funzione e l'esperienza che si acquisisce svolgendo detta funzione dopo aver lavorato per un certo numero di ore.

2. - A fronte di una discriminazione indiretta in una disposi zione di un contratto collettivo, il giudice nazionale deve disap

plicare detta disposizione senza dover richiedere o attendere che

detta norma venga soppressa mediante negoziati collettivi o al

tre procedure e deve applicare ai membri del gruppo colpiti da

detta discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri

lavoratori, regime che, in difetto di una corretta applicazione dell'art. 119 del trattato Cee, nell'ordinamento giuridico nazio

nale, resta l'unico valido sistema di riferimento».

15. - Sentenza 7 febbraio 1991 (causa C-227/89); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Rònfeldt c. Bundesver

sicherungsanstalt fùr Angestellte (Bva).

Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori — Convenzioni tra Stati

membri — Regolamenti comunitari successivi — Trattamento

meno favorevole per il lavoratore — Inapplicabilità (Trattato

Cee, art. 48, par. 2, 51, 177; regolamento Cee del consiglio

n. 1408/71, art. 6, 7).

Il Sozialgericht di Stoccarda ha sottoposto alla corte una do

manda pregiudiziale sull'interpretazione delle norme del regola

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PARTE QUARTA

mento Cee n. 1408/71 e degli art. 48, par. 2, e 51 del trattato

Cee, ai fini della soluzione di una controversia vertente tra il

sig. Rònfeldt, cittadino tedesco che aveva svolto precedentemente attività lavorativa in Danimarca, e il Bva, che rifiutava, ai fini

della liquidazione della pensione di vecchiaia, di includere nel

computo i contributi versati dal ricorrente in Danimarca, soste

nendo che questi non aveva ivi raggiunto l'età pensionabile di

67 anni prevista dalla legge danese.

Al Rònfeldt che invocava l'applicazione della convenzione tra

Germania e Danimarca (che prevede espressamente il computo di tali contributi), il Bva opponeva l'invalidità di tale accordo

a seguito dell'entrata in vigore del regolamento comunitario in

materia.

La corte ha riconosciuto in via di principio che a partire dal

l'entrata in vigore del regolamento Cee n. 1408/71, la conven

zione germanico-danese deve considerarsi da questo sostituita;

interrogandosi però sulle conseguenze che una tale sostituzione

avrebbe nei riguardi dei lavoratori, e sull'eventuale compatibili tà di tali conseguenze con il principio della libera circolazione

dei lavoratori, ha concluso che la sua precedente giurisprudenza in materia (sentenza 24 ottobre 1975, in causa 24/75, sentenza

23 febbraio 1986, in causa 254/84, e sentenza 14 dicembre 1989, in causa 168/88) deve essere interpretata nel senso che la so

pravvenuta regolamentazione comunitaria non può concretarsi

in un trattamento meno favorevole per il lavoratore di quello a lui riservato dalla legislazione di uno Stato membro (ovvero di una convenzione internazionale tra Stati membri).

Pertanto, conclude la corte, «gli art. 48, par. 2, e 51 del trat

tato devono essere interpretati nel senso che essi non consento

no che i lavoratori interessati perdano i propri benefici previ denziali per effetto dell'inapplicabilità, a seguito dell'entrata in

vigore del regolamento del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo

ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno

della Comunità, delle convenzioni vigenti tra due o più Stati

membri e facenti parte integrante dei rispettivi ordinamenti na

zionali».

16. - Sentenza 19 febbraio 1991 (causa C-281/89); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Repubblica italiana c.

Commissione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Feaog — Liquidazione dei conti — Rim

borso — Contestazione dell'importo — Onere della prova a

carico dello Stato richiedente — Legittimità (Trattato Cee, art. 173; regolamento Cee della commissione n. 2794/83, art.

5, 2° comma; decisione della commissione n. 89/418).

La Repubblica italiana ha chiesto alla corte, con ricorso ai

sensi dell'art. 173 del trattato Cee, l'annullamento parziale del

la decisione Cee n. 89/418, con la quale la commissione quanti ficava il rimborso da parte del Feaog, spettante alla Repubblica italiana per le spese sostenute nell'esercizio 1986 per la colora

zione del frumento tenero panificabile, nell'importo di 1,17 Ecu

per tonnellata di cereali trattati, contrariamente ai 6,15 Ecu ri

chiesti.

La motivazione dell'attribuzione di un rimborso ridotto con

sisteva nel fatto che la Repubblica italiana non aveva provato di essersi attenuta all'obbligo ad essa imposto di procedere al

l'operazione di colorazione sopportando i minori costi possibili. Ritenendo che l'onere della prova di tale circostanza spettasse

alla commissione, la Repubblica italiana ha attaccato la decisio

ne davanti alla corte, che ha però respinto il ricorso, sul rilievo

che nel caso di specie lo Stato italiano era il solo detentore

di tutte le informazioni a proposito dell'operazione in oggetto, e dunque allo stesso tempo destinatario di un obbligo di comu nicarle con esattezza.

17. - Sentenza 19 febbraio 1991 (causa C-374/89); Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Commissione delle Comu nità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Stati membri — Direttive — Inadempimento — Illiceità

(Trattato Cee, art. 5, 169; direttiva Cee del consiglio n.

76/491).

Il Foro Italiano — 1991.

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato che il Regno del Belgio, non avendo adot

tato le misure necessarie per dare attuazione alla direttiva Cee

n. 76/491, istitutiva di una procedura comunitaria di informa

zione e consultazione sul prezzo del petrolio e dei suoi derivati

all'interno della Comunità, è venuto meno agli obblighi ad esso

imposti in forza della stessa direttiva, nonché all'obbligo gene rale di cui all'art. 5 del trattato Cee.

18. - Sentenza 19 febbraio 1991 (causa C-375/89); Pres. Due, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Stati membri — Sentenza della corte dichiarativa di ina

dempimento — Obbligo di esecuzione immediata — Ritardi — Illiceità (Trattato Cee, art. 171).

La commissione ha adito la corte, ai sensi dell'art. 171 del

trattato Cee, per far dichiarare che il Regno del Belgio, non

avendo adottato i provvedimenti necessari all'esecuzione della

sentenza della corte 9 aprile 1987 (in causa 5/86) che gli impo neva la soppressione di un aiuto statale considerato illegittimo ai sensi del diritto comunitario, è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dall'art. 171 del trattato.

Nell'accogliere il ricorso, la corte ha respinto gli argomenti difensivi dello Stato convenuto, che invocava difficoltà nell'ese

cuzione della sentenza di condanna, precisando che, secondo

una giurisprudenza costante (v., da ultimo, sentenza 13 luglio

1988, in causa 169/87), l'art. 171 deve essere interpretato nel

senso che «l'esecuzione della sentenza che accerti l'inadempi mento deve essere iniziata immediatamente, e deve concludersi

entro il termine più breve possibile».

19. - Sentenza 21 febbraio 1991 (causa 140/88); Pres. Due, Avv.

gen. Mischo (conci, conf.); Noij c. Staatssecretaris van Fi

nancièn.

Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori — Lavoratori migranti — Legislazione applicabile — Pensione di vecchiaia — Pen

sione versata da uno Stato membro diverso da quello di resi

denza — Contributi al regime di assicurazione sociale dello

Stato di residenza — Illiceità — Svolgimento precedente di

attività lavorativa nello Stato di residenza — Irrilevanza (Trat tato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, titoli II e III).

Il sig. Noij, cittadino olandese che aveva svolto attività di

minatore in sotterraneo per oltre venticinque anni in Belgio, e che quindi beneficiava di una pensione di vecchiaia ai sensi

della legislazione belga, stabilitosi nuovamente in Olanda si ve

deva imporre, alla dichiarazione del suo reddito per l'anno 1979, una contribuzione al regime generale dell'assicurazione sociale

olandese che si concretizzava in una riduzione della sua pensio ne belga del 25 per cento circa.

Invocando il principio comunitario di libera circolazione dei

lavoratori migranti, il sig. Noij adiva il giudice competente, che

a sua volta interpellava la corte sul punto. La corte ha dichiarato l'inapplicabilità del titolo II del rego

lamento Cee n. 1408/71 al caso di specie, in quanto riferentesi

ai soli lavoratori e non ai pensionati. Interpretando però l'art.

33 dello stesso regolamento (titolo III) in maniera conforme

al principio generale di cui è espressione, e cioè quello della

libertà di circolazione dei lavoratori migranti, ha stabilito che

«sebbene il pensionato che si trasferisca in altro Stato membro

deve soggiacere alla legislazione di tale Stato accogliente, ciò

non può comportare la conseguenza inammissibile che l'interes

sato sia obbligato a pagare contribuzioni su una prestazione, di qualsiasi natura essa sia, presa a carico da un ente di un

altro Stato membro».

Infine la corte ha enunciato la validità di detto principio, in

dipendentemente dalla circostanza che l'interessata abbia eserci

tato o meno nello Stato accogliente una attività lavorativa, nel

periodo successivo al pensionamento ed anteriore all'anno per cui la contribuzione è stata richiesta.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

20. - Sentenza 21 febbraio 1991 (causa C-245/88); Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Daalmeijer c. Soziale Ver

zekeringsbank (SVB).

Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori — Lavoratori migranti — Legislazione applicabile — Regolamenti comunitari — La

voratori che hanno cessato l'attività — Inapplicabilità (Trat tato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 13, par. 2, lett. d)).

Nel 1974 il sig. Daalmeijer, cessato definitivamente il suo rap

porto di impiego presso il ministero della difesa danese, si tra

sferiva in Francia con la moglie, senza peraltro ivi svolgere al

cuna attività di lavoro né dipendente né autonomo.

Nel 1982, al raggiungimento dell'età di 65 anni, lo Stato da

nese gli attribuiva una pensione di vecchiaia, che poco dopo decideva di ridurre, sul rilievo che gli anni dal 1974 al 1982

non dovevano essere inclusi nel computo, in quanto per quel

periodo i richiedenti non erano stati assicurati ai sensi della leg

ge olandese.

Considerando tale riduzione incompatibile con il principio co

munitario di libera circolazione dei lavoratori migranti, il sig.

Daalmeijer si rivolgeva al giudice competente, che a sua volta

adiva la corte in via pregiudiziale sul punto. La corte ha dichiarato che l'art. 13, par. 2, lett. d), del rego

lamento del consiglio 1408/71, la cui ratio è di indicare i criteri

secondo i quali risolvere eventuali conflitti di legislazione che

potrebbero verificarsi nel caso di non corrispondenza tra il luo

go di svolgimento del lavoro ed il luogo di residenza del lavora

tore, non può per definizione allargarsi fino a regolare i casi

di soggetti che, avendo cessato definitivamente la loro attività,

non possono più rientrare nella categoria dei lavoratori.

Conseguentemente, la corte ha concluso che in una fattispe cie come quella in oggetto, «è in base alla normativa nazionale

da applicare che si deve stabilire se il fatto per l'interessato di

ricevere una prestazione connessa alla cessazione dell'ultima oc

cupazione gli attribuisca la qualità di assicurato obbligatorio».

21. - Sentenza 21 febbraio 1991 (cause riunite C-134/88 e

C-92/89); Pres. Due, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Zucker

fabrick Siidertimarchen AG c. Hauptzollamt Itzehoe e Zuc

kerfabrick Soest Gmbh c. Hauptzollamt Paderborn.

Cee — Regolamenti — Atti amministrativi nazionali di esecu

zione — Sospensione dell'esecuzione in caso di dubbia legitti mità dei regolamenti di base — Ammissibilità — Condizioni — Rinvio pregiudiziale alla corte — Competenza del giudice nazionale (Trattato Cee, art. 173, 177, 185).

Cee — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati —

Zucchero — Contributo speciale di riassorbimento nel settore

dello zuccherò — Regolamento Cee n. 1814/87 — Validità

(Trattato Cee, art. 177; regolamento del consiglio n. 1785/81;

regolamento del consiglio n. 1914/87).

Lo zuccherificio Sudertimarchen AG e lo zuccherificio Soest, ai quali era stato imposto dagli uffici doganali rispettivamente di Itzehoe e di Paderborn il versamento di un contributo specia le di riassorbimento per la stagione di commercializzazione del

lo zucchero 1986/87, stabilito con regolamento Cee n. 1914/87,

avevano inutilmente fatto opposizione contro tali richieste e,

pertanto, avevano adito i giudici competenti richiedendo, in se

de di procedimento sommario, la sospensione degli effetti dei

provvedimenti in questione, e ricorrendo per il loro annulla

mento, a causa della presunta invalidità dell'atto comunitario

sulla base del quale erano stati adottati.

I giudici proponenti hanno sottoposto alla corte alcune do

mande pregiudiziali vertenti, in via generale, sulla loro compe

tenza a sospendere l'esecuzione di un atto amministrativo basa

to su una disposizione comunitaria, e, in particolare, sulla vali

dità del regolamento in questione istitutivo della contribuzione

controversa. Per quanto riguarda la prima questione, la corte

ha risposto: «qualora l'attuazione amministrativa di regolamen ti comunitari sia compito di organi nazionali, la protezione giu risdizionale garantita dal diritto comunitario implica per i pri

II Foro Italiano — 1991.

vati il diritto di negare, incidentalmente, la legittimità di detti

regolamenti dinanzi al giudice nazionale, e di chiedere a que st'ultimo di sottoporre alla corte questioni pregiudiziali».

«Detto diritto», prosegue la corte, «e con esso l'effetto utile

dell'art. 177 del trattato Cee, sarebbe compromesso qualora, in attesa di una sentenza della corte, unica competente a con

statare l'invalidità di un regolamento comunitario, il privato non

fosse in grado, al verificarsi di taluni presupposti, di ottenere

una decisione di sospensione dell'esecuzione di un atto ammini

strativo basato su un regolamento comunitario la cui legittimità sia contestata, il che consente di bloccare, per quanto lo riguar

da, gli effetti del regolamento censurato».

È da rilevare, peraltro, che innanzitutto il giudice nazionale, essendo autorizzato a concedere tale sospensione solo qualora

egli nutra effettivamente dubbi sulla validità dell'atto comuni

tario, è conseguentemente tenuto ad adire la corte (o attendere

una eventuale pronuncia già richiesta) sulla valutazione di detta

legittimità, e ad adeguarsi alla sua decisione.

In secondo luogo, «poiché il potere dei giudici nazionali di

concedere tale sospensione corrisponde alla competenza riserva

ta alla corte dall'art. 185 nell'ambito dei ricorsi proposti in base

all'art. 173, occorre che detti giudici concedano la sospensione solo al verificarsi delle condizioni richieste per il procedimento sommario dinanzi alla corte, vale a dire quando ci sia urgenza, il ricorrente sia minacciato da un pregiudizio grave ed irrepara

bile, e l'interesse comunitario sia debitamente preso in conside

razione».

Passando poi alla valutazione del contenuto del regolamento n. 1914/87, la corte ha statuito che dall'esame delle censure

sollevate dalle parti e delle relative disposizioni, non sono emer

si elementi tali da poter ritenerne inficiata la validità.

22. - Sentenza 21 febbraio 1991 (causa C-28/89); Pres. Due,

Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Repubblica federale di Ger

mania c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Feaog — Liquidazione dei conti — Le

gittimità (Trattato Cee, art. 173; decisione Cee della commis

sione n. 88/630).

La corte ha respinto il ricorso presentato dalla Repubblica federale tedesca volta all'annullamento della decisione della com

missione n. 88/630 relativa alla liquidazione dei conti per le

spese finanziarie del Feaog dell'esercizio 1986, nella parte in

cui ha dichiarato non rimborsabili alcune spese sostenute dalla

Repubblica tedesca (in particolare, spese per il controllo della

denaturazione omogenea del latte scremato in polvere, della qua lità del burro durante il periodo di prova dell'immagazzinamen

to, dei termini di presa in consegna del burro all'organismo di intervento, e del versamento anticipato delle restituzioni al

l'esportazione).

23. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-120/88); Pres. Due,

Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica italiana.

24. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-l 19/89); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica spagnola. 25. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-159/89); Pres. Due,

Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica ellenica.

Cee — Disposizioni fiscali — Imposizioni interne — Imposta

sul valore aggiunto — Doppia imposizione — Discriminazio

ne a danno dei prodotti importati — Incompatibilità (Tratta

to Cee, art. 95, 169). Cee — Disposizioni fiscali — Imposizioni interne — Art. 95

del trattato Cee — Applicabilità diretta — Portata (Trattato

Cee, art. 95, 169).

Con tre ricorsi separati ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,

la commissione ha chiesto alla corte di dichiarare Italia, Grecia

e Spagna inadempienti agli obblighi loro imposti dall'art. 95

del trattato in tema di imposizioni fiscali interiori.

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PARTE QUARTA

La commissione ha infatti constatato che le legislazioni dei

tre Stati membri in materia di Iva, omettendo di adeguarsi al

divieto della doppia imposizione dei beni importati, in primo

luogo non rispettano il principio di non discriminazione cosi

come previsto dall'art. 95 del trattato e rielaborato dalla giuris

prudenza della corte; e in secondo luogo comportano una situa

zione giuridica ambigua, e, pertanto, contraria al principio di

certezza del diritto, nella quale i contribuenti e le stesse autorità

fiscali nazionali, non conoscendo la reale portata del divieto

della doppia imposizione, esiterebbero rispettivamente ad invo

carlo oppure ad applicarlo. In particolare, risulta assodato che i tre regimi nazionali in

questione prevedono la riscossione dell'Iva all'importazione, da

parte di soggetti non passivi, su beni che sono già stati assog

gettati ad Iva (non rimborsata) nel paese di esportazione; tale

doppia imposizione, che non prevede la possibilità per gli inte

ressati di detrarre la percentuale di Iva già versata da quella che viene loro imposta dallo Stato importatore, si rivela ancor

più discriminatoria nella misura in cui le stesse transazioni al

l'interno degli Stati sopracitati sono del tutto esenti dall'impo sta in oggetto.

I governi interessati si sono difesi innanzitutto sostenendo che

l'ambiguità della situazione generale in materia fiscale non sa

rebbe attribuibile agli Stati membri, bensì all'inattività degli or

gani comunitari, colpevoli di non emanare le disposizioni neces

sarie per un coordinamento efficace delle legislazioni relative

all'Iva.

In secondo luogo, sempre a detta delle difese, l'applicabilità diretta dell'art. 95 del trattato, con la conseguente possibilità

per i privati di invocare le prescrizioni in esso contenute davanti

alle giurisdizioni nazionali, costituirebbe di per sé una garanzia sufficiente a tutelare la certezza del diritto in materia.

La corte ha preliminarmente affermato, riprendendo la sua

precedente giurisprudenza in materia (sentenza 5 maggio 1982,

causa 15/81, Schul I; sentenza 21 maggio 1985, causa 47/84, Schul II; sentenza 25 febbraio 1988, Drexl), che sia il divieto

di discriminazione fiscale dei prodotti importati, sia il divieto

di sottomettere i prodotti importati a doppia imposizione, sono

principi ormai consolidati in diritto comunitario, e, pertanto, affatto suscettibili, contrariamente a quanto sostenuto, di cau

sare situazioni di incertezza giuridica. Passando poi alla pretesa esaustività della tutela offerta agli

interessati mediante la possibilità di invocare l'art. 95 del tratta

to davanti ai giudici nazionali, il collegio ha precisato che «trat

tasi solo di una garanzia minima, insufficiente ad assicurare

la piena applicazione del trattato», e comunque ininfluente sul

l'obbligo spettante agli Stati membri di adeguarsi alle disposi zioni comunitarie attraverso una normativa non equivoca.

In conclusione la corte, pur auspicando la realizzazione pros sima di un regime comunitario esaustivo in materia di Iva, ha

dichiarato che tale esigenza non può porsi come presupposto

per l'applicazione dell'art. 95, che nel frattempo esplica la sua

funzione con effetto immediato.

La corte ha quindi accolto il ricorso, e condannato i tre Stati

alle spese.

26. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-154/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica francese.

27. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-180/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica italiana.

28. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-198/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica ellenica.

Cee — Libera prestazione dei servizi — Nozione — Guide turi

stiche che svolgono attività in uno Stato membro diverso da

quello d'origine — Restrizioni — Dliceità (Trattato Cee, art.

59, 60, 169).

Alcune disposizioni legislative italiane, greche e francesi im

pongono ad una guida turistica che si rechi nei rispettivi Stati

Il Foro Italiano — 1991.

provenendo da un altro Stato membro con al seguito un gruppo

di turisti, di esibire all'arrivo un documento (tessera, diploma 0 licenza) comprovante la sua qualifica professionale, anche nel

caso in cui l'itinerario turistico non preveda la visita di luoghi di particolare interesse storico, culturale o artistico.

La commissione, ritenendo dette disposizioni incompatibili con

1 principi di libera prestazione dei servizi sanciti dagli art. 59

e 60 del trattato Cee, ha adito la corte per far dichiarare l'ina

dempimento dei tre Stati ai sensi dell'art. 169.

Gli Stati interessati si sono difesi asserendo la necessità di

imporre una tale misura, che sarebbe tra l'altro giustificata da

esigenze di tutela del loro patrimonio artistico-culturale, nonché

di tutela del consumatore.

La corte si è preliminarmente interrogata sulla possibilità di

ricondurre la fattispecie in oggetto alla nozione di servizi nel

senso del diritto comunitario, concludendo nel senso dell'appli cabilità dell'art. 59 del trattato, in quanto l'attività in oggetto va qualificata come un servizio effettuato in uno Stato membro

diverso da quello dove è stabilito il prestatore. Successivamente la corte ha precisato che, sebbene il suddetto

principio può trovare un limite nelle norme adottate da uno

Stato membro per tutelare esigenze imperative connesse all'inte

resse generale (e sempreché «tale interesse non sia già tutelato

nello Stato in cui il prestatore è stabilito, o possa essere tutelato

con disposizioni meno incisive»), tale non è il caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese: infatti la tutela

del consumatore (in questo caso il turista) risulta maggiormente

garantita se lo si mette in condizione di usufruire del servizio

offerto da un prestatore con il quale egli condivida la lingua madre e la mentalità, piuttosto che costringerlo ad utilizzare

guide (indipendenti) in loco.

Inoltre anche il valore culturale, nell'immagine offerta ai tu

risti, dei luoghi visitati, può risultare maggiormente protetto

quando si lasci al «tour-operator» la facoltà di scegliere guide

specificamente idonee alle peculiarità di ciascun gruppo in par

tenza, fattore del quale è plausibile pensare che l'organizzatore si occupi con attenzione, in virtù delle spinte concorrenziali.

Concludendo che «le sopradescritte normative nazionali sono

sproporzionate agli scopi perseguiti, tenuto conto delle restri

zioni che impongono», la corte ha quindi dichiarato l'indempi mento dei tre Stati responsabili.

29. - Sentenza 26 febbraio 1991 (causa C-292/89). Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); The Queen c. Immigration

Appeal Tribunal, ex parte-. Antonissen.

La sentenza leggesi in Foro it., 1991, IV, 217.

Cee — Lavoratori — Soggiorno in altro Stato membro per la

ricerca di una occupazione — Durata massima — Assenza

di disposizioni comunitarie — Limitazioni unilateralmente fis

sate da uno Stato membro — Condizioni — Illiceità — Fatti

specie (Trattato Cee, 48, n. 3, 177). Cee — Atti delle istituzioni — Dichiarazioni iscritte a verbale

— Effetti giuridici — Assenza (Trattato Cee, art. 177).

Il sig. Antonissen, cittadino belga, era stato condannato dalla

Crown Court di Liverpool a pene detentive per spaccio di co

caina, ed inoltre espulso dal territorio britannico per avervi sog

giornato oltre i sei mesi che l'ordinamento inglese concede agli

originari di altri Stati membri come termine massimo per tro

varvi un lavoro.

Il sig. Antonissen impugnava detta decisione davanti al giudi ce competente, invocando la sua qualità di cittadino comunita

rio e dunque il suo diritto a beneficiare della tutela offerta dalle

disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle

persone. La High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha adito

la corte in via pregiudiziale, chiedendole innanzituto una inter

pretazione dell'art. 48 del trattato Cee.

La corte ha statuito che l'art. 48 del trattato Cee, che sanci

sce uno dei principi fondamentali della Comunità quale quello della libera circolazione dei lavoratori, «deve essere interpretato in senso ampio». Pertanto, la previsione espressa, ivi contenu

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

ta, che i cittadini di altri Stati membri debbano poter circolare

nel territorio di ogni Stato alla ricerca di un lavoro, può (in assenza di una specifica disciplina comunitaria sul punto) trova

re una limitazione temporale, unilateralmente posta, solo a pat to che tale limitazione sia «ragionevole», nel senso che al sog

getto interessato «deve essere concesso un termine che gli con

senta di prendere conoscenza, nel territorio dello Stato membro

di cui trattasi, delle offerte di lavoro rispondenti alle sue quali fiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessa

rie per essere assunto».

Orbene, il termine massimo di sei mesi, imposto nel caso di

specie, sembra, a parere della corte, sufficiente a garantire una

adeguata protezione degli interessi del soggetto migrante alla

ricerca di un lavoro; tale termine non può però essere tassativo

e deve essere fatta salva la possibilità per l'interessato «di pro vare che egli sia ancora effettivamente alla ricerca di un lavoro, e che sussistono concrete possibilità che vi riesca, nel caso egli non può essere costretto, per ragioni legate alla sola scadenza

dei termini, a lasciare il territorio ospitante». In secondo luogo il giudice proponente ha chiesto alla corte

di pronunciarsi sul valore da attribuirsi ad una dichiarazione

del consiglio risultante dal verbale di adozione del regolamento 1612/68 e della direttiva 68/360 (dello stesso giorno), secondo

la quale: «I cittadini di uno Stato membro che si recano in

un altro Stato membro per cercarvi un impiego dispongono di

un termine minimo di tre mesi; nel caso in cui essi non abbiano

trovato un impiego alla scadenza di detto termine, potrà esser

messa fine al loro soggiorno». La corte ha risposto che «una tale dichiarazione non può es

sere presa in considerazione per l'interpretazione di una disposi zione di diritto derivato, quando, come nel caso di specie, il

contenuto di tale dichiarazione non è ripreso nel testo della di

sposizione stessa e, pertanto, non ha alcun valore giuridico».

30. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-360/87); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

La sentenza leggesi in Foro it., 1991, IV, 321, con osservazio

ni di G. Giorgio e nota di G. Amendola.

31. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-131/89); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica federale di Germania.

Cee — Stati membri — Direttive — Ambiente — Protezione

delle acque sotterranee — Mancata esecuzione — Illiceità (Trat

tato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio n. 80/68).

La corte, accogliendo i separati ricorsi proposti dalla com

missione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, ha dichiarato

che la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germa

nia, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposi zioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare completa e corretta esecuzione nel loro ordinamento giuri dico interno alla direttiva Cee n. 80/68 in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe

sostanze pericolose, sono venute meno agli obblighi ad esse in

combenti in forza del trattato Cee.

32. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-57/89); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica federale di Germania.

Cee — Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Di

rettiva — Delimitazione delle zone di protezione speciale —

Modifica unilaterale da parte di uno Stato membro — Esi

genze economiche — Esclusione — Compensazione ecologica — Liceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio n. 79/409).

Con ricorso depositato alla corte il 28 febbraio 1989, la com

missione ha chiesto alla corte di dichiarare la Repubblica fede

rale tedesca inadempiente agli obblighi ad essa imposti dalla

direttiva Cee n. 79/409 in materia di conservazione degli uccelli

selvatici per il fatto che essa aveva autorizzato lavori per la

Il Foro Italiano — 1991.

costruzione di alcune infrastrutture localizzate in una zona di

protezione speciale, ritenuti dannosi ed inquinanti per Vhabitat

di alcune specie di uccelli protette dalla direttiva.

A sostegno del ricorso la commissione ha fatto valere che

i divieti imposti dalla direttiva in materia di turbativa delle spe cie protette sono tassativi e non ammettono eccezioni basate

su motivi di carattere economico.

La Repubblica tedesca, dal canto suo, ha sostenuto che la

realizzazione delle opere in questione, che prevede, tra l'altro, la costruzione di una diga, è giustificata da esigenze imperative ed eccezionali, in particolare la protezione dal pericolo di inon

dazioni e la salvaguardia del tratto costiero, e che, pertanto, la riduzione della zona di protezione speciale, coerentemente

con le prescrizioni della direttiva, può e deve essere autorizzata.

A questo proposito la corte, pur riconoscendo la validità in

via di principio degli argomenti sostenuti dalla difesa, ha tutta

via ritenuto che nel caso di specie questi non potessero essere

accolti, in quanto il progetto dell'opera aveva assunto quella

particolare struttura (e non un'altra egualmente possibile e me

no dannosa per Vhabitat degli uccelli) anche allo scopo di tute

lare l'interesse, non proteggibile, in quanto economico, legato

alla possibilità di accesso dei pescherecci nel porto di Greetsiel.

In secondo luogo, il governo tedesco ha fatto notare che i

lavori in questione, se portati a termine, comporterebbero una

modificazione tale della struttura geografica della zona coinvol

ta, che l'habitat degli uccelli risulterebbe più protetto che non

danneggiato.

Su questo punto la corte, procedendo ad una proiezione degli effettivi benefici che potrebbero derivare dalle nuove infrastrut

ture, e cioè la chiusura dei due esistenti canali di navigazione con conseguente ripristino di una situazione di calma assoluta

della zona interessata, e la riapertura della vecchia diga con

conseguente creazione di pascoli irrigati naturalmente dall'ac

qua del mare, ha riconosciuto l'esistenza di una effettiva com

pensazione ecologica tale da giustificare, nel caso di specie, la

realizzazione dei lavori in questione. La corte ha quindi respinto il ricorso e condannato la com

missione alle spese.

33. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-234/89); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Delimitis c. Henninger Bràu AG.

Cee — Concorrenza — Accordi di fornitura di birra — Pregiu dizio alla concorrenza intracomunitaria — Criteri di valuta

zione — Possibilità di penetrazione nel mercato per i concor

renti — Esistenza di una rete di contratti simili nel mercato

pertinente — Rilevanza — Limiti — Clausola che autorizza

la fornitura di birra originaria di altri Stati membri — Rile

vanza — Limiti (Trattato Cee, art. 85, par. 1, 177). Cee — Concorrenza — Accordi di fornitura di birra — Accordi

vietati — Regolamento di esenzione per categorìa — Applica zione — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; regolamento del

la commissione n. 1984/83, art. 6, par. 1, 8, par. 2, lett. b)).

Cee — Concorrenza — Regole comunitarie — Efficacia diretta — Applicazione da parte delle giurisdizioni nazionali — Li

miti (Trattato Cee, art. 85, 86; regolamento della commissio

ne n. 1984/83).

Il sig. Delimitis, gestore di un caffé a Francoforte, era legato

alla birreria Henninger da un contratto di acquisto esclusivo,

in virtù del quale egli si impegnava ad acquistare un certo quan

titativo minimo di birra direttamente dalla birreria, e di rifor

nirsi in Germania di bibite analcoliche solo presso filiali della

birreria, pur restando libero di rifornirsi sia di birra che di be

vande analcoliche anche presso aziende stabilite in altri Stati

membri.

Alla decisione di disdire il suddetto contratto da parte dell'e

sercente, la Henninger opponeva che questi non aveva rispetta

to il quantitativo minimo previsto per quell'anno, e, pertanto tratteneva la somma ritenuta corrispondente dalla cauzione che

era stata inizialmente prestata dal sig. Delimitis.

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PARTE QUARTA

Di fronte a tale decisione il sig. Delimitis citava in giudizio la birreria davanti al Landgericht della città, sostenendo tra l'altro

la nullità ad initio del contratto di fornitura per contrarietà alle

disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

Contro la sentenza di primo grado, che statuiva nel senso

della validità del contratto sull'assunto che esso lasciava al ge store la facoltà di rifornirsi all'estero senza restrizioni, il sig. Delimitis proponeva appello dinanzi all'Aberlandsgericht, che

investiva la corte di una serie di questioni pregiudiziali. Tali questioni possono essere riassunte essenzialmente come

segue: le prime tre (punto A) tendono a identificare i criteri

che debbono essere presi in considerazione per stabilire se un

contratto di fornitura di birra è compatibile o meno con l'art.

85, par. 1, del trattato. Con la quarta questione (sempre sub

A) il giudice proponente si chiede in che misura la risposta alle

prime tre deve considerarsi diversa qualora, come nel caso di

specie, il contratto preveda esplicitamente una cosiddetta «clau

sola d'apertura», che autorizzi cioè l'esercente a rifornirsi delle

stesse merci presso altre fonti di produzione installate in altri

Stati membri. Le questioni di cui al punto B tendono all'inter

pretazione del regolamento n. 1984/83 e più precisamente degli art. 6, 7 e 8, che dettano regole speciali per i contratti. L'ultima

questione (punto C) porta sulla competenza del giudice nazio

nale ad applicare l'art. 85 del trattato ad un contratto che non

sembra rispondere ai requisiti richiesti dal sopramenzionato re

golamento per l'esenzione automatica.

Punto A. La corte ha basato il suo ragionamento sul noto

(ed ancora valido) precedente giurisprudenziale in materia, la

sentenza 12 dicembre 1967, in causa 23/67, Brasserie de Haecht; conformemente a quanto ivi statuito, la corte ha dichiarato:

«Un contratto di fornitura di birra è vietato dall'art. 85, n.

1, del trattato Cee qualora ricorrano due condizioni cumulati

ve. È necessario in primo luogo che, tenuto conto del contesto

economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra in pubblici eser

cizi sia difficilmente accessibile a concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o che potrebbero ivi estendere la loro

quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia

parte, in tale mercato, di un insieme di contratti analoghi che

producono un effetto cumulativo sul meccanismo della concor

renza, costituisce solo un fattore tra gli altri per valutare se

un tale mercato sia effettivamente di difficile accesso. Bisogna in secondo luogo che il contratto di cui trattasi contribuisca

in modo significativo all'effetto di sbarramento prodotto dal

l'insieme di questi contratti nel loro contesto economico e giuri dico. L'importanza del contributo del singolo contratto dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato di cui è causa

e dalla durata del contratto». Alla quarta questione (sub A) la corte ha poi risposto che la «clausola d'apertura» può impe dire la configurabilità del pregiudizio al commercio fra Stati

membri, ma solo qualora corrisponda ad una concreta possibi lità per l'esercente di acquistare, presso fornitori nazionali e

stranieri, prodotti originari di altri Stati membri.

Punto B. Pronunciandosi poi sull'interpretazione delle dispo sizioni specificamente previste per i contratti di fornitura di bir

ra nel regolamento di esenzione per categoria (art. 6, 7 e 8 del

regolamento 1984/83), la corte ha precisato innanzitutto che l'e

senzione di cui all'art. 6, n. 1, si applica solo quando i tipi di birra oggetto dell'accordo di esclusiva siano in detto accordo

specificati, e non anche ai casi, come quello di specie, in cui

le bevande in questione risultino di volta in volta dal listino

prezzi del fabbricante o dalle sue società controllate.

In secondo luogo, la corte ha dichiarato l'inapplicabilità del

l'esenzione di cui all'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento, quando il contratto di acquisto non corrisponda in tutto ai requisiti ivi

stabiliti. Punto C. Rispondendo alle ultime questioni, la corte ha poi

proceduto ad una sistematizzazione delle competenze rispettiva mente attribuite dall'ordinamento comunitario alla commissio

ne e alle giurisdizioni nazionali in materia di applicazione delle

regole di concorrenza.

In base a tale ripartizione, spetta soltanto alla commissione

Il Foro Italiano — 1991.

il potere di concedere esenzioni individuali ai sensi dell'art. 85,

par. 3, a quegli accordi che rispondano a predeterminati requi siti sostanziali e procedurali.

Peraltro, «un giudice nazionale non può estendere il campo di applicazione del regolamento (Cee) n. 1984/83 a contratti

di fornitura di birra che non rispondono esplicitamente alle con

dizioni di esenzione fissate da questo regolamento. Il giudice nazionale non può neppure dichiarare l'art. 85, n. 1, del tratta

to inapplicabile ad un contratto di questo tipo ai sensi del n.

3 di questa stessa norma. Esso può ciononostante accertare la

nullità di questo contratto, in conformità all'art. 85, n. 2, qua lora abbia raggiunto la certezza che il contratto non potesse essere oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 85, n. 3».

Nello stabilire tale principio, la corte non ha mancato co

munque di sottolineare che, da un lato, l'obbligo di collabora

zione tra la commissione e le giurisdizioni nazionali a livello

di scambio di informazioni e opinioni sullo stato delle (even

tualmente) rispettive procedure, e, dall'altro, il meccanismo del

rinvio pregiudiziale ex art. 177 trattato Cee, possono sempre costituire validi strumenti di apporto per il giudice nazionale

chiamato all'applicazione diretta delle regole comunitarie di con

correnza.

34. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-332/89); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Procedimento penale c. Marchandise, Chapuis e Société Trafitex.

35. - Sentenza 28 febbraio 1991 (causa C-312/89); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Union départementale des syndicats Cgt de l'Aisne (Uds) c. Sidef Conforama, So

ciété Arts et Meubles, Société Jima.

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve — Misure d'effetto equivalente — Riposo domenicale ob

bligatorio dei lavoratori dipendenti nel settore della vendita

al dettaglio — Divieto — Liceità (Trattato Cee, art. 3, lett.

J), 5, 30, 36, 59-66, 85, 177).

Il tribunal de grande instance di Saint-Quentin e la Cour d'ap

pel di Mons hanno posto alla corte due domande pregiudiziali volte ad accertare se le normative nazionali francese e belga, nella parte in cui impongono il divieto agli esercizi commerciali

al minuto di restare aperti e dunque di impiegare manodopera la domenica (per il Belgio, solo oltre le ore 12), sono o meno

incompatibili con le prescrizioni degli art. 3, lett. /, 5, 30 e

36. 59 a 66 e 85 del trattato Cee (per la Francia, la questione è stata posta limitatamente agli art. 30 e 34).

Pur ammettendo che «il divieto in oggetto potrebbe avere

influenze negative sul volume delle vendite in genere e dunque,

conseguentemente, sulle importazioni», la corte ha affermato

che «gli effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari non sem

brano, nel caso di specie, andare al di là di quanto necessario

per garantire le finalità contemplate dagli Stati interessati» in

materia di ripartizione delle ore di lavoro e di riposo, domini

che, allo stato attuale del diritto comunitario, devono essere

lasciati oggetto delle scelte politico-economico-socio-culturali di

ciascuno Stato.

Per quanto riguarda l'interpretazione (richiesta dalla sola giu risdizione belga) degli art. 3, lett. /, 5, 34, 59 a 66 e 85 del

trattato, la corte ha sancito l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute al caso di specie.

36. - Sentenza 5 marzo 1991 (causa C-330/88); Pres. Diez De

Velasco, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Grifoni c. Co

munità europea per l'energia atomica.

Euratom — Contratti di prestazioni di opere delle Comunità

europee — Forma scritta — Necessità — Modificazioni orali — Inammissibilità (Trattato Ceea, art. 153; regolamento fi

nanziario del 21 dicembre 1977, art. 50). Euratom — Responsabilità contrattuale — Corte di giustizia

— Procedura — Istanza — Forma — Esposizione sommaria

dei mezzi invocati — Irricevibilità (Statuto della Corte Ceea, art. 19; regolamento di procedura, art. 38).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Euratom — Responsabilità contrattuale — Limiti — Esclusione — Competenza della corte (Trattato Ceea, art. 153).

Il sig. Grifoni, titolare dell'omonima ditta, aveva intentato

una azione di responsabilità contrattuale nei confronti della Ceea

(rappresentata in giudizio dalla commissione), con la quale chie

deva di sentir condannare la convenuta al pagamento di somme

di denaro dovute come corrispettivo per la presunta esecuzione

di lavori da lui effettuati (per conto del centro comune di ricer

ca di Ispra) in forza di comunicazioni orali modificative e inte

grative delle ordinazioni scritte esistenti in base ad un preceden te accordo quadro.

A riguardo la corte ha stabilito che in virtù dell'art. 50 del

regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bi

lancio generale delle Comunità europee, «i rapporti contrattuali

tra le parti sono disciplinati dalla forma scritta, sia per la con

clusione del contratto, sia per ogni modifica... Pertanto, le or

dinazioni orali non possono costituire un valido fondamento

giuridico per il pagamento dei lavori effettuati».

In secondo luogo, il proponente eccepiva genericamente un

errore di calcolo commesso dalla commissione nella liquidazio ne di alcuni corrispettivi a lui dovuti.

In proposito la corte, dopo aver ricordato (sentenza 15 di

cembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Five Lil

ies Cail) che «la semplice indicazione astratta dei motivi, conte

nuta nell'istanza, non risponde alle prescrizioni dello statuto e

del regolamento, e l'istanza deve rendere manifesto il motivo

sul quale il ricorso si basa», ha concluso: «La richiesta del Gri

foni è troppo generica ed imprecisa per poter essere valutata

in sede giudiziaria».

Infine, sul motivo generale con il quale il Grifoni ascriveva

alla Comunità un presunto arricchimento senza causa a sue spe

se, la corte ha statuito che tale mezzo «avrebbe un fondamento

non contrattuale» e che «pertanto, il suo esame non rientrereb

be nella competenza della corte».

37. - Sentenza 5 marzo 1991 (causa C-376/89); Pres. Mancini, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Giagounidis c. Comune di

Reutlingen.

Cee — Libera circolazione delle persone — Ingresso e soggior no — Permesso di soggiorno — Documenti per il rilascio —

Carta di identità non valida per l'espatrio — Rifiuto del per messo — Illiceità (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del

consiglio n. 68/360, art. 4, par. 1).

Il sig. Giagounidis, cittadino greco, era titolare dal 1967 di

una carta di identità greca di validità illimitata nel tempo, ma

non valida per l'espatrio. Nel 1973 egli faceva ingresso in territorio tedesco esibendo

un passaporto in corso di validità. Ivi portava1 a termine i suoi

studi ed iniziava a svolgere attività di lavoro dipendente. Nel 1984 il sig. Giagounidis richiedeva alle autorità compe

tenti il rilascio di un permesso di soggiorno, ma il comune di

Reutlingen respingeva la domanda sul rilievo che, essendo la

carta di identità del richiedente non valida all'estero, ed essen

do nel frattempo scaduto anche il suo passaporto, che, peral

tro, le autorità greche rifiutavano di rinnovare, il sig. Giagouni dis non era in grado di dimostrare validamente la sua identità,

e, pertanto, non soggiornava sul territorio dello Stato confor

memente alle leggi ivi esistenti in materia.

Adita in via pregiudiziale dal Bundeswartungsgericht, la corte

ha prelminarmente statuito che «l'art. 4, n. 1, della direttiva

Cee n. 68/360 relativa alla soppressione delle restrizioni al tras

ferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e del

le loro famiglie all'interno della Comunità impone agli Stati

membri di riconoscere il diritto di soggiorno nel proprio territo

rio ai lavoratori di cui all'art. 1 della direttiva, dietro esibizione

di una carta d'identità in corso di validità, anche se quest'ulti

ma non consente al titolare di uscire dallo Stato membro che

l'ha rilasciata».

In secondo luogo la corte ha precisato che «né il fatto che

la carta di identità sia stata rilasciata dallo Stato membro prima

Il Foro Italiano — 1991.

della sua adesione alla Comunità né il fatto che sulla carta di

identità non sia fatta menzione della limitata validità territoria

le, né tantomeno il fatto che il soggetto sia stato ammesso nel

territorio ospitante dietro presentazione del solo passaporto»,

possono influire o modificare l'interpretazione suesposta e/o le

conseguenze da tirare dalle disposizioni comunitarie.

38. - Sentenza 7 marzo 1991 (causa C-116/89); Pres. Rodri

guez Iglesias, Avv. gen. Lenz (conci, parz. diff.); BayWa AG c. Hauptzollamt Weiden.

Cee — Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Deter

minazione — Semi di raccolta — Diritti di licenza — Inclu

sione (Trattato Cee, art. 177; regolamento della commissione

n. 1224/80, art. 8, n. 1, lett. b, sub I)).

L'impresa tedesca BayWa acquistava semi di base da costitu

tori tedeschi, li rivendeva ad aziende di moltiplicazione stabilite

in Polonia e Cecoslovacchia, che li trasformavano in semi di

raccolta, ed in seguito li riacquistava per importarli nella Co

munità.

Per autorizzare la vendita e il riacquisto di detti prodotti, I costitutori tedeschi esigevano dalla BayWa il pagamento di

alcuni diritti di licenza.

All'atto dell'importazione di una partita di semi lavorati, gli uffici doganali includevano nel calcolo del valore in dogana l'im

porto dei diritti di licenza di cui sopra, e, pertanto, la BayWa

introduceva uh ricorso davanti al Finanzgericht, che a sua volta

sospendeva il procedimento per richiedere in via pregiudiziale alla corte un'interpretazione del regolamento Cee n. 1224/80

in materia.

La corte ha dichiarato: «in caso di acquisto di sementi di

coltura ottenute da sementi di base fornite dall'acquirente, è

necessario, per determinare il valore in dogana, aggiungere al

prezzo pagato o da pagare conformemente all'art. 8, n. 1, lett.

b), sub i), del regolamento Cee n. 1224/80, relativo al valore

in dogana delle merci, i diritti di licenza relativi alla moltiplica zione delle sementi di base che l'acquirente deve versare al co

stitutore delle sementi di base, anche qualora la prestazione di

costituzione sia stata eseguita nel territorio doganale della Co

munità».

39. - Sentenza 7 marzo 1991 (causa C-10/90); Pres. O'Higgins, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Masgio c. Bundesknapp schaft.

Cee — Sicurezza sociale dei lavoratori — Lavoratori migranti — Parità di trattamento — Pensioni di vecchiaia e prestazio ni infortunistiche — Metodo di calcolo del cumulo — Effetti

discriminatori a danno dei lavoratori migranti — Illiceità (Trat

tato Cee, art. 7, 48-51, 117; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 3, par. 1).

Adita in via pregiudiziale dal Bundessozialgericht, che si in

terrogava sulla legittimità del sistena tedesco di calcolo del cu

mulo delle pensioni di vecchiaia e di infortunio maturate in due

Stati membri diversi, verosimilmente discriminatorio a detrimento

dei lavoratori migranti, la corte ha statuito: «Gli art. 7 e 48-51

del trattato Cee, nonché l'art. 3, n. 1, del regolamento Cee n.

1408/71, cosi come modificato dal regolamento Cee n. 2001/83,

vanno interpretati nel senso che essi ostano a che un lavoratore

migrante che fruisce di una pensione di vecchiaia prevista dalla

normativa di uno Stato membro e di prestazioni infortunistiche

erogate da un ente di un altro Stato membro riceva, in sede

di calcolo della parte delle prestazioni che in base alle norme

nazionali del primo Stato deve essere sospesa, un trattamento

meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non avendo eser

citato il diritto di libera circolazione, fruisce di entrambe le pre

stazioni in forza della normativa di un unico Stato membro.

40. - Sentenza 13 marzo 1991 (causa C-377/89); Pres. Due, Avv.

gen. Misho (conci, conf.); Cotter, McDermott c. Minister for

Social Welfare, Attorney General.

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PARTE QUARTA

Cee — Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di previdenza sociale — Prestazioni previ denziali per familiari a carico — Attribuzione anche alle don

ne sposate — Divieto di arricchimento senza causa — Irrile

vanza (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n.

79/7, art. 4, n. 1).

Una controversia insorta tra le signore Cotter e McDermott,

da un lato, e il ministero della previdenza sociale irlandese dal

l'altro, avente ad oggetto il diritto delle richiedenti di godere di alcuni benefici previdenziali attribuiti ai loro colleghi di sesso

maschile, aveva già dato luogo ad un rinvio pregiudiziale da

parte della High Court, in risposta al quale la corte aveva sta

tuito che la direttiva del consiglio n. 79/7 (relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza so

ciale) doveva considerarsi applicabile allo scadere del termine

concesso allo Stato per l'esecuzione, anche in assenza di misure

effettivamente adottate dal governo irlandese per l'adattamento.

Il giudice proponente ha ritenuto indispensabile ai fini della

soluzione della controversia ulteriori precisazioni sull'interpre tazione dell'art. 4 della citata direttiva, la cui applicazione, in

assenza di coordinamento, avrebbe portato, come conseguenza

pratica, ad una serie di rimborsi difficilmente compatibili con

il consolidato principio, riconosciuto dal diritto irlandese, del

l'arricchimento senza causa.

Pertanto, il richiedente ha sottoposto alla corte due domande

pregiudiziali, sulle quali la corte si è cosi pronunciata: «1. L'art. 4, n. 1, della direttiva del consiglio 19 dicembre

1978, n. 79/7/Cee, va interpretato nel senso che, qualora —

dopo la scadenza del termine per l'attuazione della direttiva —

uomini coniugati abbiano fruito automaticamente di aumenti

di prestazioni previdenziali a favore della moglie e dei figli a

carico senza dover dimostrare che queste persone erano effetti

vamente a loro carico, alle donne sposate senza oneri familiari

effettivi spettano le stesse maggiorazioni, anche se ciò comporta in determinate circostanze un duplice versamento di dette mag

giorazioni. 2. L'art. 4, n. 1, della direttiva del consiglio 19 dicembre

1978, n. 79/7/Cee, va interpretato nel senso che, qualora uno

Stato membro abbia inserito nella normativa destinata a dare

attuazione a detto articolo, ed adottata dopo la scadenza del

termine stabilito dalla direttiva, una disposizione transitoria che

prevede versamenti compensatori agli uomini sposati che hanno

perso il diritto alla maggiorazione delle loro prestazioni previ denziali per il coniuge detto a carico in quanto non è stato di

mostrato che questo onere effettivamente gravasse su di loro, alle tfonne coniugate che si trovano nella stessa situazione fami

liare spettano gli stessi versamenti, anche se ciò contravviene

al divieto di arricchimento senza causa».

41. - Sentenza 14 marzo 1991 (causa C-361/89); Pres. Rodri

guez Iglesias, Avv. gen. Mischo (conci, parz. diff.); Proce

dimento penale c. Di Pinto.

Cee — Tutela del consumatore — Vendita a domicilio — Esten

sione della protezione ai commercianti — Liceità (Trattato

Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 85/577, art. 2, 8).

11 sig. Di Pinto, direttore di una società che offriva spazi

pubblicitari a pagamento in una rivista specializzata a impren ditori intenzionati a vendere la loro azienda, era stato persegui to penalmente per aver contravvenuto alle disposizioni contenu

te nella legge francese sulla protezione degli acquirenti a do

micilio. In effetti era risultato che il Di Pinto, benché concludesse

i suoi contratti contattando i potenziali venditori nel loro domi

cilio o nel loro esercizio, non ottemperava all'obbligo, previsto da detta legge, di concedere al contraente un periodo di sette

giorni di riflessione prima dell'accettazione, ed anzi esigeva im

mediatamente il pagamento del corrispettivo previsto, ometten

do anche di segnalare la facoltà spettante al contraente di rece

dere liberamente dall'impegno preso, sempre nel termine di set

te giorni.

Il Foro Italiano — 1991.

Condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusio

ne e ad una ammenda, egli ricorreva in appello, invocando vari

mezzi, tra cui, sussidiariamente, anche la contrarietà della legge

francese alle disposizioni della direttiva Cee n. 85/577 in mate

ria di protezione del consumatore.

Adita in via pregiudiziale dalla Corte d'appello di Parigi sul

l'interpretazione della direttiva citata, la corte ha preliminar

mente stabilito che i soggetti abituali contraenti del Di Pinto,

data la loro qualità di imprenditori presumibilmente esperti e

consapevoli del valore della propria azienda, non posono essere

equiparati ai consumatori ai sensi della direttiva e dunque non

possono godere della tutela per questi ivi stabilita.

Ciononostante la corte ha proseguito dichiarando che la di

rettiva stessa, che lascia agli Stati membri la facoltà di mante

nere o adottare misure più favorevoli per il consumatore di quelle ivi previste, non può essere interpretata nel senso di impedire ad uno Stato di allargare la protezione prevista per i consuma

tori; la direttiva, pertanto, conclude la corte, «non osta a che

una disciplina nazionale sulla vendita a domicilio estenda ai com

mercianti la tutela che essa istituisce (per i consumatori), allor

ché questi compiono atti inerenti alla vendita della loro azienda».

42. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-202/88); Pres. Due, Avv.

gen. Tesauro (conci, parz. diff.); Repubblica francese ed al

tri c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Terminali di tele

comunicazioni — Direttive della commissione ai sensi dell'art.

90 del trattato Cee — Competenza della commissione (Trat tato Cee, art. 87, 90, par. 1 e 3, 100 A, 173).

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve — Misure d'effetto equivalente — Terminali di telecomu

nicazioni — Diritti esclusivi concessi dagli Stati — Illiceità — Diritti speciali — Legittimità — Fattispecie (Trattato Cee, art. 30, 173; direttiva Cee della commissione n. 88/301).

Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Terminali di tele

comunicazioni — Direttive della commissione — Obbligo di

sopprimere comportamenti anticoncorrenziali — Illegittimità — Fattispecie (Trattato Cee, art. 85, 86, 90, 173; direttiva

Cee della commissione n. 88/301).

Il 19 marzo 1991 la corte si è pronunciata sul ricorso presen tato dalla Repubblica francese, appoggiata dalla Repubblica ita

liana, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica federale tede

sca e dal Regno del Belgio, con il quale le ricorrenti chiedevano

l'annullamento della direttiva della commissione n. 88/301 in

materia di concorrenza nel mercato dei terminali di telecomuni

cazioni.

L'art. 90 del trattato Cee proibisce agli Stati membri di adot

tare o mantenere, con riguardo alle imprese detentrici di diritti

speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni del tratta

to; lo stesso articolo, al n. 3, affida alla commissione un potere di vigilanza da esercitarsi anche mediante l'adozione di atti spe cifici in materia.

La direttiva controversa, emanata per l'appunto sulla base

dell'art. 90, par. 3, obbliga gli Stati membri ad impegnarsi alla

soppressione di eventuali monopoli detenuti, a titolo di diritti

esclusivi o speciali, da determinate imprese nel campo dell'im

portazione, commercializzazione, installazione e manutenzione

dei terminali di telecomunicazioni.

A sostegno della loro richiesta di annullamento, le ricorrenti

hanno opposto diversi mezzi, che la corte ha distinto in mezzi

relativi alla competenza della commissione ad emettere la diret

tiva controversa, e mezzi concernenti l'errata applicazione di

alcune disposizioni del trattato all'atto dell'adozione della di

rettiva.

Con i primi mezzi è stato sostenuto, in primo luogo, che la

direttiva mira in realtà a perseguire gli scopi previsti dal trattato

all'art. 169 in materia di inadempimento degli Stati, e che dun

que illegittimamente la base giuridica dell'atto era stata dalla

commissione indicata nell'art. 90, par. 3.

Sul punto la corte ha osservato che la direttiva si limita a

precisare gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù del

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

l'art. 90, par. 1 (il che rientra perfettamente nelle competenze ad essa attribuite dal successivo n. 3) e non a farne dichiarare

un eventuale inadempimento. Il fondamento giuridico era stato

dunque a ragione indicato dalla commissione nell'art. 90, n. 3.

Le ricorrenti hanno inoltre variamente eccepito l'eccesso di

potere della commissione, adducendo, tra l'altro, che il potere di emanare disposizioni nella materia in oggetto sarebbe spetta to piuttosto al consiglio, ed in base a procedure diverse.

La corte, dopo aver precisato che la direttiva rimane entro

i limiti del potere di vigilanza che è attribuito alla commissione

dall'art. 90, par. 3, ha dichiarato inoltre che, sebbene altre di

sposizioni del trattato attribuiscano al consiglio una competen za generale a legiferare, e dunque potenzialmente ad adottare

disposizioni anche nella materia regolata dall'art. 90, ciò non

sottrae alla commissione il potere-dovere di agire secondo le

esplicite prescrizioni dell'art. 90, par. 3.

Per quanto riguarda poi il secondo gruppo di mezzi, i gover ni ricorrenti hanno contestato la validità degli art. 2, 6, 7 e

9 della direttiva, in quanto sarebbero basati su una errata appli cazione degli art. 30, 37, 59, 85 e 86 del trattato.

L'art. 2 della direttiva impone agli Stati membri l'abolizione

di diritti speciali o esclusivi eventualmente attribuiti da uno Sta

to ad una impresa nel mercato dei terminali di telecomunicazioni.

La corte ha distinto i diritti esclusivi da quelli speciali, e ha

dichiarato che, se è provato, da un lato, che i diritti esclusivi

di importazione, commercializzazione, allacciamento e manu

tenzione dei terminali costituicono misure suscettibili di ostaco

lare il commercio intracomunitario, e che dunque giustamente la commissione ne esige l'abolizione, è anche vero, dall'altro

lato, che la commissione «non ha specificato il tipo di diritti

cui si fa concretamente riferimento, né su quale punto la sussi

stenza di questi diritti contrasti con altre disposizioni del tratta

to». Conseguentemente, l'art. 2 della direttiva, le cui prescrizio ni non sono, almeno per una parte, sufficientemente giustifica

te, deve essere annullato.

L'art. 6 della direttiva prevede che alcuni adempimenti di ge stione del mercato, quali la formulazione delle specifiche tecni

che, il controllo dell'applicazione, e l'omologazione dei termi

nali debbano essere svolte da un ente indipendente dalle impre se pubbliche e private che si trovano in concorrenza tra loro

nel settore in questione. La corte ha ritenuto che le suddette

prescrizioni corrispondono esattamente alle esigenze di prote zione del libero gioco della concorrenza, che risulterebbe chia

ramente falsata qualora ad una delle imprese del mercato fosse

ro affidate le mansioni di cui sopra. Indi ne ha confermato

la legittimità. L'art. 7 della direttiva impone agli Stati di prov vedere alla rescissione dei contratti a lungo termine che le im

prese in monopolio hanno eventualmente concluso con i propri

clienti, abusando della propria posizione esclusiva. La corte, ricordando al proposito che «la repressione dei comportamenti anticoncorrenziali messi in atto dalle imprese può essere oggetto soltanto di decisioni individuali prese dalla commissione ai sensi

degli art. 85 e 86 del trattato», ha annullato anche l'articolo

in questione.

Infine, ha deciso l'annullamento dell'art. 9 (istitutivo di un

rapporto annuale conoscitivo a carico degli Stati membri), co

me conseguenza dell'annullamento delle precedenti disposizioni.

43. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-249/88); Pres. Due, Avv.

gen. Tesauro (conci, parz. diff.); Commissione delle Comu

nità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve — Misure d'effetto equivalente — Medicinali — Regime nazionale dei prezzi — Sistema degli «accordi di program ma» — Effetti discriminatori a danno dei prodotti importati — Illiceità (Trattato Cee, art. 30, 169).

Cee — Stati membri — Ricorso per inadempimento — Onere

della prova a carico della commissione (Trattato Cee, art. 169).

La commissione ha proposto alla corte un ricorso per ina

dempimento nei confronti del Regno del Belgio, denunciando

l'incompatibilità della disciplina belga dei prezzi dei medicinali

Il Foro Italiano — 1991.

con l'art. 30 del trattato Cee. In particolare, il regime di fissa

zione dei prezzi delle specialità medicinali e delle altre medicine, il regime di ammissione al rimborso (da parte dell'istituto na

zionale competente) dei prodotti farmaceutici, e il regime di «ac

cordi di programma», autorizzati per legge, e destinati ai soli

prodotti farmaceutici nazionali si rivelerebbero, a detta della

commissione, discriminatori a danno dei prodotti concorrenti

importati. La corte ha preliminarmente richiamato la sua precedente giu

risprudenza in materia di onere della prova nei ricorsi per ina

dempimento (sentenza 25 aprile 1989, in causa C-141/87), ri

cordando che «in un procedimento a norma dell'art. 169 del

trattato spetta alla commissione dimostrare l'asserito inadempi mento e provarlo». Indi, stabilendo che i primi due mezzi pro

posti (fissazione dei prezzi e ammissione al rimborso discrimi

natori) non fossero stati sufficientemente supportati da elemen

ti probatori da parte della commissione, li ha rigettati.

Riguardo invece alla controversa legittimità dei cosiddetti «ac

cordi di programma», la corte ha constatato che i prodotti farm

ceutici rientranti nell'ambito di tali accordi (dunque i soli pro dotti nazionali), da un lato possono, contrariamente ai prodotti simili importati, beneficiare di un aumento dei prezzi al di fuori

delle disposizioni generali fissate per legge; dall'altro lato sono

agevolati in materia di ammissione al rimborso, essendo espres samente esonerati dal rispetto di alcuni requisiti imposti invece

a tutti gli altri prodotti. Concludendo quindi che le disposizioni in oggetto costitusco

no una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantita tiva all'importazione, la corte ha condannato il Regno del Bel

gio per inadempimento agli obblighi ad esso imposti dall'art.

30 del trattato Cee.

44. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-32/89); Pres. Due, Avv.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica ellenica c. Com

missione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Feaog — Liquidazione dei conti — Con

testazioni — Legittimità (Trattato Cee, art. 173, regolamento del consiglio n. 729/70; decisione della commissione n. 88/630).

La Repubblica ellenica aveva proposto alla corte un ricorso

ai sensi dell'art. 173 del trattato Cee volto all'annullamento to

tale, o, in via subordinata, parziale, della decisione della com

missione n. 88/630 relativa la liquidazione dei conti presentati

dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1986.

La ricorrente aveva in via principale eccepito l'invalidità della

decisione per incompetenza della commissione. In via subordi

nata aveva contestato la medesima decisione nella parte in cui

si rifiutava di imputare al Feaog talune somme relative a resti

tuzione e ad importi conservativi monetari, per indagini nel set

tore dei cereali concernenti 65.000 tonnellate di grano duro, per la conclusione di un contratto di magazzinaggio privato per for

maggi kefalotyri e kasseri, e per vendite a prezzo fissato in anti

cipo di uve passe del raccolto 1983 effettuate dagli enti ellenici

di magazzinaggio. La corte ha preliminarmente specificato che «l'art. 5, par.

2, lett. b, del regolamento Cee n. 729/70, deve essere interpre tato nel senso che la commissione deve provvedere a liquidare i conti annuali delle spese finanziate dal Feaog mediante una

decisione ai sensi dell'art. 189 del trattato», e che, pertanto, la competenza della commissione nel caso di specie era indiscu

tibile. Passando poi alle censure relative alla presunta illegittimità

dell'esclusione delle somme litigiose dal riborso Feaog, la corte,

dopo un breve esame delle condizioni dei mercati ellenici nei

settori in questione, ha ritenuto di dover condividere le ragioni che la commissione aveva addotto a sostegno della decisione,

ed ha, pertanto, respinto il ricorso nella sua totalità.

45. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-205/89); Pres. Due, Avv.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Comuni

tà europee c. Repubblica ellenica.

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PARTE QUARTA

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve — Misure d'effetto equivalente — Sottomissione dell'im

portazione di burro pastorizzato alla produzione di un ulte

riore certificato — Illiceità (Trattato Cee, art. 30, 36, 169;

regolamento del consiglio n. 804/68).

Con ricorso depositato il 29 giugno 1989, la commissione ha

adito la corte ai sensi dell'art. 169 per sentir dichiarare la Re

pubblica ellenica inadempiente agli obblighi ad essa incombenti

in virtù degli art. 30 e 36 del trattato Cee, nonché del regola mento Cee n. 804/68, per aver subordinato l'importazione di

burro pastorizzato il cui trattamento di pastorizzazione è indi

cato mediante etichettatura o marchio, alla produzione di un

ulteriore certificato sanitario.

La corte ha identificato nella pratica sopradescritta una misu

ra d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata

dal trattato, peraltro non giustificabile da esigenze di protezio ne della salute pubblica (cosi come era stato sostenuto dalla

Repubblica ellenica), in quanto un'indagine comparativa con

dotta dalla commissione aveva dimostrato che nessun altro Sta

to membro aveva considerato indispensabile simile adempimen to all'atto dell'importazione dello stesso prodotto.

Indi ha condannato la Repubblica ellenica per inadempimento.

46. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-310/89); Pres. Due, Avv.

gen. Jacobs (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Regno del Belgio.

Cee — Stati membri — Direttive — Inadempimento — Illiceità

(Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; direttiva Cee del con

siglio n. 84/539).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato che «il Regno del Belgio, non avendo

adottato nel termine stabilito tutte le misure legislative, regola mentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla

direttiva Cee n. 84/539 relativa al ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri in materia di apparecchi elettrici utiliz

zati in medicina umana e veterinaria, è venuto meno agli obbli

ghi ad esso imposti in forza del trattato Cee».

47. - Sentenza 19 marzo 1991 (causa C-109/90); Pres. Diez De

Velasco, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Soc. Giant c. Co

mune di Overvijse.

Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Divieto di percezione di

altre tasse sulla cifra d'affari — Tassa speciale sugli spettaco li e i divertimenti — Liceità (Trattato Cee, art. 177; direttiva

Cee del consiglio n. 77/388, art. 33).

Con il reglamento fiscale del 2 marzo 1983 il comune di Over

vijse (Belgio) aveva istituito un'imposta a carico degli organiz zatori di spettacoli e divertimenti a pagamento. L'imposta era

riscossa annualmente per un periodo di cinque anni, sull'am

montare complessivo degli introiti percepiti dagli esercenti per

l'ingresso, il guardaroba, le consumazioni e tutti gli altri servizi

offerti ai clienti o partecipanti. La società Giant, una delle contribuenti, ha ritenuto che il

tributo in questione costitutiva una tassa sulla cifra d'affari, come tale vietata dall'art. 33 della sesta direttiva Iva, che impe disce agli Stati l'istituzione di imposte sulla cifra d'affari diver

se dall'imposta sul valore aggiunto. Adita in via pregiudiziale sul punto dalla Bestendige Deputa

tie van de Provoncieraad van Braban, la corte, citando la sua

precedente giurisprudenza in tema di nozione di imposta sulla

cifra d'affari (sentenza 27 novembre 1985, in causa 285-84, Ros

seau Wilmot, e sentenza 3 marzo 1988, in causa 252/86, Ber

gami), ha dichiarato che l'imposizione controversa non possie de le caratteristiche necessarie per poter essere qualificata tale.

Infatti «in primo luogo non è un'imposizione generale in quan to viene applicata per una limitata categoria di beni e di servizi.

In secondo luogo non è riscossa ad ogni stadio del processo

produttivo e distributivo in quanto colpisce annualmente il rica

vo complessivo realizzato dalle imprese assoggettate. Ed in ter

Ii Foro Italiano — 1991.

zo luogo, non si applica al valore aggiunto al momento di ogni

transazione, ma all'importo lordo di tutti i proventi, senza che

sia possibile, pertanto, stabilire con certezza in quale percentua le l'imposta riscossa su ciascuna vendita o prestazione di servi

zio possa essere trasferita al consumatore».

Per r suddetti motivi, la corte ha dichiarato che un'imposta con le caratteristiche di quella in oggetto, non può considerarsi

incompatibile con le prescrizioni dell'art. 33 della sesta direttiva

Iva.

48. - Sentenza 20 marzo 1991 (causa C-93/90); Pres. Moitinho

de Almeida, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Cassamali c.

Office national des pensions.

Cee — Sicurezza sociale — Pensione di vecchiaia e di reversibi

lità — Metodo di calcolo — Modifica — Condizioni (Tratta to Cee, art. 177; regolamento del consiglio n. 1408/71, art.

51, par. 1).

La sig. Cassamali, pensionata residente in Belgio aveva eser

citato attività lavorativa sia in Italia che in Belgio, ed aveva

conseguito il diritto ad una pensione di vecchiaia in ambedue

gli Stati. '

Alla morte del marito, le erano state attribuite inoltre una

pensione di reversibilità in Belgio ed una in Italia.

Le disposizioni nazionali belghe in materia di cumulo di pre stazioni sociali prevedono che le varie pensioni assommate non

possono superare un determinato tetto, stabilito mediante un

calcolo individuale basato sull'ammontare della pensione di re

versibilità. Il tetto massimo per la sig. Cassamali era stato stabilito al

l'atto dell'attribuzione della prima pensione (belga) di reversi

bilità. Successivamente l'ufficio competente (all'epoca la Caisse na

tionale des pensions de retraite et de survie, oggi l'Office natio

nal des pensions), avendo ricevuto una serie di informazioni

riguardanti il consistente aumento effettivo delle pensioni di re

versibilità in Italia, causato da nuove norme sull'indicizzazione

delle pensioni, riteneva di dover procedere ad una modificazio

ne del calcolo precedentemente fatto per la liquidazione, affin

ché il tetto stabilito fosse ancora rispettato.

Conseguentemente, l'ufficio competente riduceva la pensione di reversibilità belga in modo che, assommata a quella (ormai

più elevata) italiana, continuasse a rientrare nei termini massimi.

Considerando tale riduzione lesiva dei suoi diritti, in partico lare di quelli ad essa riconosciuti, in materia, dall'art. 51 del

regolamento Cee n. 1408/71, la ricorrente ha adito il Tribunal

de travail de Bruxelles che, a sua volta, ha demandato alla corte

l'interpretazione delle disposizioni comunitarie. La corte, ba

sandosi sulla sua precedente giurisprudenza in materia (senten za 21 marzo 1990, in causa 85/89, Ravida), ha stabilito: «nell'i

potesi in cui, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensio ne versata ad un lavoratore da uno Stato membro sia stata

liquidata a un importo tale che, cumulandosi con quello di una

prestazione, di qualsiasi natura, erogata da un altro Stato mem

bro non superi un determinato limite massimo, né l'art. 51, n. 1, del regolamento Cee del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo

ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno

della Comunità, né alcun altra norma comunitaria autorizzano

a modificare l'importo di detta pensione, al fine di evitare il

superamento del limite massimo, in caso di variazioni successi

ve dell'altra prestazione sopravvenuta in conseguenza del gene rale andamento della situazione economica e sociale».

49. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-303/88); Pres. Due, Avv.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica italiana ed altri

c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuti degli Stati — Nozione — Criterio dell'investitore

privato — Incidenza sugli scambi intracomunitari — Imprese di sola rilevanza nazionale — Irrilevanza — Incompatibilità

(Trattato Cee, art. 92, par. 1, 173).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Cee — Aiuti degli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discre

zionale della commissione — Criteri (Trattato Cee, art. 92,

par. 3; decisione della commissione n. 89/43/Cee).

In seguito alla crisi settoriale del tessile dei primi anni '70,

alla sovrapproduzione del settore ed alla forte concorrenza, quat tro imprese italiane del gruppo Lanerossi (che già dal 1962 era

stato assorbito dalla holding di Stato Eni) avevano conosciuto

serie difficoltà economiche e finanziarie e, conseguentemente,

avevano registrato ingenti perdite. Tra il 1983 e il 1987 lo Stato italiano procedeva a ripianare

dette perdite mediante apporti di capitale. Nel 1979, a seguito di una denuncia dell'associazione europea

dell'industria dell'abbigliamento, la commissione contattava il

governo italiano, avvertendolo della possibile illegittimità degli

aiuti fino ad allora concessi, e, dopo vari negoziati, nel 1982

otteneva da questo un impegno ad arrestare (o, eventualmente,

preliminarmente comunicare), ogni futura iniziativa in tal senso.

Avendo costatato mediante informazioni raccolte dalla stam

pa, e parzialmente confermate dal governo italiano, che le quattro

imprese in questione avevano continuato a beneficiare di ulte

riori apporti fino a tutto il 1987, la commissione adottava, il

26 luglio 1988, la decisione (n. 89/43) controversa, quantifican do gli aiuti nell'ammontare globale di 260,4 miliardi, dichiaran

doli illeciti dal punto di vista procedurale ed incompatibili col

trattato dal punto di vista sostanziale, e ordinandone la resti

tuzione.

La Repubblica italiana, dopo aver inutilmente richiesto la so

spensione dell'esecuzione della decisione, ne ha contestato la

validità davanti alla corte, deducendo una serie di mezzi princi

pali ed altri secondari. In via principale, la ricorrente ha soste

nuto che erroneamente la commissione ha considerato gli ap

porti controversi come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del

trattato Cee, in quanto, essendo l'Eni un gruppo che opera me

diante autofinanziamento e senza intaccare il fondo di dotazio

ne apprestato dallo Stato, non è stato affatto dimostrato che

i versamenti in favore delle imprese in crisi siano stati fatti dalla

holding in veste di intermediaria della volontà assistenziale del

lo Stato, ovvero indipendentemente, sulla base di scelte autono

me di investimento di propri capitali. Su questo punto la corte, ricordando la costante giurispru

denza in materia (in particolare, sentenza 2 febbraio 1988, Van

der Kooy, cause riunite 67, 68 e 70/85), ha ribadito che «non

si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso di

rettamente dallo Stato e quella in cui l'aiuto è concesso da enti

pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa per la gestio

ne dell'aiuto. Nella fattispecie, si evince da vari elementi del

fascicolo che le ricapitalizzazioni costituivano il risultato di un

comportamento imputabile allo Stato italiano».

Tale circostanza risulta nella specie confermata da ulteriori

elementi che provano come l'Eni operi sostanzialmente sotto

il controllo diretto dello Stato: il fatto che i membri del suo

consiglio di amministrazione siano nominati dal presidente del

consiglio dei ministri, e il fatto che l'ente debba sottostare alle

direttive del Cipe. La definizione di aiuti statali data dalla commissione ai con

ferimenti controversi era dunque, a detta della corte, legittima.

La Repubblica italiana ha poi sostenuto la violazione del prin

cipio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private

di cui all'art. 90 del trattato, in cui la commissione sarebbe

occorsa attraverso un'applicazione troppo rigida del criterio del

l'investitore privato. A detta della ricorrente, l'assunto secondo cui un investitore

privato non avrebbe mai effettuato gli investimenti in oggetto,

sarebbe semplicistico e non motivato, in quanto non tiene con

to delle esigenze di un gruppo di dimensioni come quelle dell'E

ni, che ben potrebbe decidere di ripianare le perdite di alcune

delle sue aziende, non allo scopo di fruire di una redditività

a breve termine, bensì per scopi differenti, quali ragioni sociali,

o di tutela dell'immagine globale del gruppo.

Sul punto la corte ha stabilito che l'argomento sostenuto dal

li. Foro Italiano — 1991.

la ricorrente è meritevole di pregio, ma solo entro certi limiti;

infatti, «quando i conferimenti di capitali di un investitore pub blico prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche

a lungo termine, essi vanno considerati aiuti statali ai sensi del

l'art. 92 del trattato, e la loro compatibilità con il mercato co

mune deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da

tale articolo.»; nel caso di specie, data la struttura del settore

e la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie «giustamente la commissione ha rilevato che nessun investitore privato avreb

be ripianato perdite di capitali di tale entità e per un periodo

cosi lungo». Sulla terza censura mossa dal governo italiano, secondo la

quale gli aiuti non avrebbero alcuna incidenza sugli scambi e

sulla concorrenza, data la minima percentuale che le imprese

singolarmente occupano sul mercato italiano, e dunque la loro

assenza sul mercato comunitario, la corte ha sostenuto sulla

base di quanto già precedentemente statuito (sentenza 13 luglio

1988, causa 102/87, Francia c. Commissione) che «un aiuto può incidere sul commercio intracomunitario o falsare la concorren

za anche se l'impresa benficiaria non partecipa direttamente al

le esportazioni», e questo soprattutto nei settori caratterizzati

da forte concorrenza (sentenza 11 novembre 1987, causa 259/85,

Francia c. Commissione). La ricorrente ha poi sostenuto che i contributi conferiti alle

quattro aziende per renderne possibile la ristrutturazione e la

riconversione avrebbero conseguito il risultato, tutelato peraltro dal trattato, di favorire lo sviluppo del settore tessile e delle

regioni interessate, e che dunque la commissione ha violato,

nell'adottare la decisione controversa, l'art. 92, n. 3, lett. a)

e c), del trattato, e, al tempo, l'obbligo di motivazione.

Nel respingere anche questo argomento, la corte ha ricordato

(sentenza 14 febbraio 1990, causa 301/87, Francia c. Commis

sione) il potere discrezionale di cui gode la commissione in ma

teria di applicazione dell'art. 92, n. 3, del trattato; poi, passan do al caso di specie, ha ritenuto che l'esame degli elementi del

dossier non permette di identificare alcun errore di valutazione

da parte della commissione degli elementi economici e sociali

a sua disposizione, che dovevano essere (e sono stati, corretta

mente) inseriti in un contesto comunitario.

Dopo un rapido, ed infruttuoso esame dei mezzi sussidiari,

la corte ha dunque rigettato il ricorso e confermato l'obbligo

di ripetizione delle somme illegittimamente percepite.

50. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-209/89); Pres. Due, Avv.

gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Repubblica italiana.

Cee — Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tas

se d'effetto equivalente — Corrispettivi per servizi resi all'oc

casione di formalità doganali — Ammissibilità — Proporzio

nalità — Illiceità (Trattato Cee, art. 16, 169). Cee — Stati membri — Inadempimento — Giustificazioni —

Esiguità dell'inadempimento — Difficoltà pratiche — Irrile

vanza (Trattato Cee, art. 169).

Il regime istituito in Italia con i decreti ministeriali 30 luglio

1971 e 30 gennaio 1979 prevede che, per i compensi dovuti alle

autprità a fronte di servizi resi nell'ambito delle formalità doga

nali al di fuori dei circuiti doganali o al di fuori dell'orario

normale di lavoro, al personale spetta un compenso forfetario,

commisurato alla specie e alla durata del servizio più remunera

tivo compiuto, fermo restando l'obbligo per ciascuna ditta di

corrispondere le indennità dovute, anche se il servizio è stato

reso contemporaneamente a più ditte; in più ogni frazione di

ora di lavoro viene calcolata come ora intera. In altre parole,

nel caso in cui, ad esempio, il personale incaricato di eseguire

le formalità doganali nelle condizioni suddette, svolga il suo

lavoro nel tempo di trenta minuti, e contemporaneamente nei

confronti di cinque operatori economici, l'indennità dovuta da

ciascuno di essi corrisponde ad un'ora di lavoro, cosicché tren

ta minuti di lavoro reso saranno retribuiti come cinque ore.

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PARTE QUARTA

Ritenendo che il detto sistema costituisce una tassa di effetto

equivalente ad un dazio doganale vietato dagli art. 9 s. del trat

tato, la commissione ha proposto alla corte ricorso per inadem

pimento. La corte ha preliminarmente riconosciuto che l'inadempimento

italiano ha in realtà conseguenze pratiche trascurabili; tuttavia,

essa si è riconosciuta competente a dichiararlo, qualora la com

missione abbia, nell'esercizio dei suoi poteri, ritenuto opportu no di proporlo.

Passando al diritto, la corte ha ripreso la nozione di tassa

d'effetto equivalente a un dazio doganale sviluppata e consoli

data dalla giurisprudenza precedente (da ultimo, sentenza 14

marzo 1990, causa C-137/89, commissione c. Repubblica italia

na), secondo la quale deve considerarsi tale «qualsiasi onere

pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua de

nominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il

solo fatto che esse varcano la frontiera». Ha poi ricordato l'ec

cezione costituita dai corrispettivi per servizi effettivamente resi

all'operatore, «solo però nei limiti della poporzione tra servizio

stesso e indennità richiesta» (da ultimo, cfr. sentenza 12 maggio

1990, causa C-l 11/89, Bakker).

Orbene, se è vero che nel caso di specie il diritto dovuto è

versato a fronte di un sevizio reso, è altettanto vero che «il

corrispettivo richiesto può talvolta superare, anche considere

volmente, l'ammontare delle spese sostenute per offrirlo», e de

ve considerarsi sproporzionato in rapporto alla prestazione offerta.

Sulla base di queste osservazioni, che neanche possono essere

giustificate dalla difficoltà segnalata dal governo italiano di fra

zionare l'indennità forfetaria in più corrispettivi singolarmente

dovuti, né tantomeno dalla circostanza che l'infrazione è tal

mente minima da potersi considerare irrilevante, la corte ha ac

colto il ricorso e dichiarato la Repubblica italiana inadempiente.

51. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-305/89); Pres. Due, Avv.

gen. Van Gerven; Repubblica italiana c. Commissione delle

Comunità europee.

Cee — Aiuti degli Stati — Nozione — Criteri di valutazione — Incompatibilità (Trattato Cee, art. 92, par. 1, 173).

L'impresa automobilistica Alfa Romeo, che faceva parte del

la holding Finmecanica, e apparteneva dunque al gruppo Iri

aveva registrato, sin dalla crisi petrolifera del 1973-74, perdite

costanti, e, nonostante svariati piani di ristrutturazione, non riu

sciva a risanare la propria situazione economica.

La legge finanziaria italiana per il 1985 attribuiva agli enti

di gestione delle partecipazioni statali, tra cui l'Iri, alcuni fondi

la cui destinazione sarebbe stata oggetto di delibera da parte del Cipe. Parte di tali fod furono attribuiti tra il 1985 e 1986

all'Alfa Romeo, sotto forma di conferimenti di capitale. Nel 1986, a conclusione di una lunga trattativa, l'Alfa Ro

meo veniva rilevata dal gruppo privato Fiat, che acquisiva tutti

gli attivi della società (1024,6 miliardi), ed i passivi nella misura

di 700 miliardi. La commissione, sulla scorta di informazioni

provvisorie riguardo alle suddette operazioni, e nel dubbio che

i conferimenti in causa fossero contrari all'art. 92 del trattato

Cee, apriva la procedura prevista all'art. 93, n. 2, dello stesso;

procedura che concludeva il 31 maggio 1989 adottando la deci

sione n. 89/661.

L'art. 1 di detta decisione quantificava gli aiuti in un valore

complessivo di 615,1 miliardi di lire, e li dichiarava incompati bili con il mercato comune per delle ragioni al tempo procedu rali e sostanziali; l'art. 2 ne intimava la restituzione entro il

termine di due mesi.

Il 5 ottobre 1989 la Repubblica italiana ha depositato alla

corte un ricorso diretto all'annullamento della sopramenzionata decisione.

Il governo italiano, che ha dedotto complessivamente quat tordici mezzi, ha cercato in via principale di mostrare come i

conferimenti in oggetto non dovessero essere considerati aiuti

Il Foro Italiano — 1991.

statali, in quanto risultanti da decisioni autonome, di natura

economica, adottate dall'Iri o da Finmeccanica. Tali enti, infat

ti, sebbene operanti sostanzialmente sotto il controllo dello Sta

to, agiscono secondo criteri imprenditoriali e tendono a perce

pire utili; ora, non essendo riscontrabile nel testo della legge

finanziaria per il 1985 un vincolo di destinazione per i fondi

assegnati allTri, sarebbe impossibile, a detta della ricorrente,

identificare negli apporti concessi ad Alfa Romeo la volontà

assistenziale dello Stato italiano, in quanto ben potrebbe trat

tarsi di investimenti fatti secondo una logica imprenditoriale e

imputabili agli utili. La corte ha respinto l'argomento ribaden

do, in via preliminare, che la concezione di Stato che emerge dalle precedenti pronunce in materia di aiuti (sentenza 2 feb

braio 1988, cause 67, 68 e 70/85, Van der Kooy), è più ampia della nozione comunemente accolta, e specificando sul punto che «non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto è conces

so da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa

per la gestione dell'aiuto. Nella fattispecie, emerge da vari ele

menti del fasciolo che i conferimenti di capitali erano il risulta

to di un comportamento imputabile allo Stato italiano».

In più, nel caso di specie, il fatto che il governo italiano no

mini i membri dell'organo direttivo della Finmeccanica, e il fat

to che l'Iri debba attenersi alle direttive impartite dal Cipe, co

stituiscono, a detta dei giudici, prove ineluttabili della limitazio

ne di autonomia operativa degli enti in questione, e della

configurabilità degli accordi de quibus come aiuti statali ai sen

si dell'art. 92, n. 1, del trattato.

In secondo luogo la Repubblica italiana ha contestato alla

commissione di non aver indicato i motivi per cui un investitore

privato non avrebe effettuato gli investimenti in oggetto, affer

mazione dalla quale la commissione aveva tirato nella sua deci

sione un ulteriore elemento di prova del carattere assistenziale

degli apporti. L'assunto sarebbe semplicistico, a detta della ri

corrente, in quanto privo di ogni considerazione delle peculiari tà del settore, sempre caratterizzato da prospettive di redditività

a lungo termine, e delle notevoli dimensioni e capacità finanzia

rie degli operatori coinvolti. La corte ha rigettato anche questo

argomento, dichiarando: «In considerazione del deterioramento

dei risultati finanziari dell'Alfa Romeo nel 1984 e 1985, consi

stente in un rapido aumento delle perdite nel corso di detti an

ni, in un aggravamento dell'indebitamento netto, e in un margi ne di finanziamento lordo negativo, la commissione ha potuto fondatamente ritenere che un investitore privato, anche operan te a livello di gruppo in un contesto economico ampio, non

avrebbe potuto, alle normali condizioni di un'economia di mer

cato, attendersi una redditività accettabile, sia pure a più lungo

termine, dei capitali investiti».

Disattesi quindi i mezzi dedotti in via principale, la corte è

passata ad una rapida disamina, per la verità senza esito, di

quelli sussidiari, variamente articolati e relativi all'illegittimità della prolungata inazione della commissione, all'assenza di pre

giudizio per la concorrenza intracomunitaria, alla mancata va

lutazione dei profili sociali, alla contraddittorietà della decisio

ne con i provvedimenti in materia Ceca, ed altro. Quindi ha

respinto il ricorso, condannando la Repubblica italiana alle spese.

52. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C- 226/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Haniel Spe dition GmbH c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuto alimentare — Trattenuta sui corrispettivi dovuti

per forniture — Liceità — Condizioni (Trattato Cee, art. 173;

regolamento Cee della commissione n. 2200/87). Cee — Ricorso per anullamento — Atti impugnabili — Decisio

ne individuale presa sotto forma di nota di trasmissione —

Effetti giurìdici obbligatori per il destinatario — Ricevibilità

(Trattato Cee, art. 173).

La ditta Haniel Spedition ha presentato alla corte un ricorso

ai sensi dell'art. 173 del trattato Cee volto all'annullamento del

la decisione della commissione, comunicata mediante nota di

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Page 21: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° gennaio - 31 marzo 1991)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

trasmissione, con la quale veniva trattenuta, a causa del ritardo

verificatosi nella consegna delle merci, la somma di 55451,50 Ecu sull'importo dovuto alla ricorrente come corrispettivo per la fornitura di alcune partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

La corte si è preliminarmente pronunciata sulla ricevibilità

del ricorso (contestata dalla commissione), stabilendo che, no

nostante la comunicazione fosse stata fatta all'interessata me

diante nota di trasmissione, questa poteva fare oggetto di un

ricorso di annullamento in quanto atto suscettibile di produrre effetti giuridici obbligatori tali da colpire la sfera di interessi

della destinataria.

Sul merito la corte, dopo aver richiamato la sua precedente

giurisprudenza (da ultimo, sentenza 12 dicembre 1990, C-172/89,

Vandemoortele), secondo la quale «una sanzione, anche se a

carattere non penale, può essere inflitta solo se essa riposa su

una base giuridica chiara e non ambigua», ha stabilito che il

regolamento della commissione n. 2200/87 non prevede l'impo sizione di una sanzione nei termini in cui essa è stata inflitta,

e, pertanto, ha annullato la decisione e intimato alla commis

sione la ripetizione delle somme precedentemente esatte, mag

giorate degli interessi di mora.

53. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-359/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Soc. Safa

c. Amministrazione delle finanze dello Stato.

Cee — Agricoltura — Materie grasse — Olio di oliva — Scambi

commerciali tra la Comunità e la Grecia — Prelievo all'im

portazione — Legittimità (Trattato Cee, art. 177; regolamen to Cee del consiglio n. 136/66, art. 16, cosi' come modificato

dal regolamento Cee del consiglio n. 1562/78; regolamento Cee del consiglio n. 2749/78).

Nell'ambito di una controversia che vedeva opposte da un

lato la società Safa e dall'altro l'amministrazione delle finanze

dello Stato italiano, a proposito della legittimità dei prelievi al

l'importazione che la prima aveva dovuto pagare all'atto del

l'importazione dalla Grecia di olio di oliva non trattato, il Tri

bunale di Genova ha sollevato due questioni pregiudiziali relati

ve all'interpretazione e alla validità dell'art. 16 del regolamento Cee n. 136/66.

Quanto all'interpretazione, la corte ha dichiarato che la di

sposizione in oggetto, nel suo testo del regolamento Cee n. 1562,

come anche l'art. 5, n. 1, regolamento Cee n. 2749, «autorizza

vano la commissione a fare costante ricorso, negli anni 1979/80, alla fissazione mediante gara del prelievo all'importazione del

l'olio di oliva non trattato».

Quanto alla validità della disposizione, la corte l'ha confer

mata, sostenendo di non aver riscontrato alcun elemento atto

a metterla in dubbio.

54. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-369/88); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Procedi

mento penale c. Delattre.

Cee — Medicinali — Nozione di malattia — Nozione di medici

nale — Inclusione di determinati prodotti — Condizioni —

Criteri (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n.

65/65, art. 1). Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati

ve — Misure d'effetto equivalente — Medicinali — Commer

cializzazione — Monopolio dei farmacisti — Ammissibilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 30, 36, 177; direttiva Cee

del consiglio n. 65/65). Cee — Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelifi

canti utilizzabili nei prodotti alimentari — Direttiva Cee n.

74/329 — Campo di applicazione — Interpretazione (Tratta

to Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 74/329).

Il sig. Delattre aveva commercializzato in Francia una serie

di prodotti diversi (dimagranti, digestivi, stimolatori della circo

lazione del sangue, ricostituenti ed altri) che, benché recassero

Il Foro Italiano — 1991 — Parte IV-16.

sull'imballaggio l'indicazione «non è un medicinale», e benché

fossero liberamente commercializzati come generi alimentari o

cosmetici in Belgio (dove venivano fabbricati), erano stati rite

nuti medicinali ai sensi della legislazione francese, e, pertanto,

soggetti all'autorizzazione di vendita nonché alle restrizioni de

rivanti dal monopolio detenuto dai farmacisti per la distribuzio

ne dei prodotti farmaceutici.

Un procedimento penale contro il sig. Delattre veniva avviato

su segnalazione dell'ordine dei farmacisti, nel corso del quale il Tribunal de grande instance di Nizza proponeva alla corte

numerose questioni pregiudiziali relative alla nozione comunita

ria di malattia e di medicinale, sulla qualificazione da attribuir

si ad alcuni prodotti specifici della dubbia natura, sulla compa tibilità del monopolio di distribuzione dei medicinali vigente in

Francia in favore dei farmacisti, e sull'interpretazione della di

rettiva Cee n. 74/329 in materia di sostanze speciali che posso no essere impiegate nei prodotti alimentari.

La corte ha preliminarmente dichiarato, interpretando la di

sposizione comunitaria pertinente (direttiva Cee n. 65/65 sul

l'armonizzazione delle legislazioni in materia di specialità medi

cinali), che essa non contiene alcuna definizione comunitaria

(e dunque uniforme) di malattia.

Passando poi all'esame delle questioni portanti sulla qualifi cazione da dare ad una serie di prodotti dalla natura dubbia, la corte ha statuito:

«a) Un prodotto presentato come destinato a favorire talune

funzioni organiche rientra nell'ambito di applicazione della no

zione comunitaria di medicinale di cui all'art. 1, n. 2, 2° com

missione, della direttiva Cee del consiglio n. 65/65. Per stabilire

se vada considerato prodotto medicinale o alimentare è necessa

rio tener conto delle sue proprietà farmaceutiche. La circostan

za che detto prodotto venga considerato alimentare in uno Sta

to membro non impedisce che venga considerato medicinale nello

Stato interessato, se ne presenta le caratteristiche. Le particolari norme sulle acque naturali sono senza influenza sulla definizio

ne di medicinali ai sensi della direttiva Cee n. 65/65.

b) Non sussiste un obbligo giuridico per gli Stati membri di

sollecitare il parere dei comitati consultivi delle istituzioni co

munitarie specializzati nel settore dei medicinali, prima di defi

nire nel diritto interno la nozione di medicinale in attuazione

della direttiva Cee n. 65/65.

c) Spetta alle autorità nazionali, soggette a sindacato giurisdi

zionale, stabilire se un prodotto presentato come rimedio per taluni sintomi o stati come fame, pesantezza alle gambe, affati

camento o prurito, costituisca o meno un medicinale, tenuto

conto della composizione, dei rischi che possono derivare dalla

somministrazione prolungata o degli effetti collaterali, nonché,

più in generale, delle caratteristiche complessive.

d) Un prodotto può essere considerato medicinale per la sua

presentazione qualora la forma e la confezione lo rendano ab

bastanza simile ad un medicinale e, in particolare, la confezione

e le indicazioni che lo accompagnano menzionino ricerche di

laboratori farmaceutici, metodi o sostanze elaborate da medici

o anche testimonianze di medici circa le qualità del prodotto stesso. L'indicazione che il prodotto non è un medicinale costi

tuisce elemento utile di cui il giudice può tener conto, ma di

per sé non determinante».

Riguardo alla valutazione della compatibilità del regime di

monopolio dei farmacisti vigente in Francia per la commercia

lizzaione dei prodotti farmaceutici, la corte ne ha stabilito i li

miti e le condizioni di ammissibilità (per il ragionamento segui to dalla corte, cfr. n. 55, sentenza 21 marzo 1991, causa 60/89,

in questa rassegna). Infine, quanto all'interpetazione della di

rettiva Cee del consiglio 18 giugno 1974, n. 74/329, relativa

al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concer

nenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelifi canti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari, la

corte ha stabilito che «le disposizioni in essa contenute, combi

nate con gli art. 30 e 36 del trattato Cee, devono essere inter

pretate nel senso che una disciplina in forza della quale uno

Stato membro assoggetta un prodotto come la gomma di guar,

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Page 22: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° gennaio - 31 marzo 1991)

PARTE QUARTA

impiegata in un metodo destinato a consentire la perdita di pe

so, ad un'autorizzazione di messa in vendita e al monopolio

dei farmacisti, non rientra, a prescindere, peraltro, dalla quali

ficazione datane in diritto interno, nella sfera di applicazione

di detta direttiva, ma può nondimeno costituire ostacolo alle

importazioni. Ove il prodotto in parola non sia medicinale ai

sensi della direttiva Cee n. 65/65, una disciplina del genere è

ammissibile, alla luce del diritto comunitario, solo se necessaria

ai fini della tutela della salute pubblica o del consumatore o

sempreché proporzionata a tali obiettivi».

55. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-60/89); Pres. Moitinho

De Almeida, Avv. gen. Tesauro (conci, parz. diff.); Proce

dimento penale c. Monteil e Samanni.

Cee — Medicinali — Nozione — Eosina a 2 per cento e alcol

a 70 per cento modificato — Inclusione — Condizioni (Trat

tato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 65/65, art. 1).

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati

ve — Misure d'effetto equivalente — Medicinali — Commer

cializzazione — Monopolio dei farmacisti — Ammissibilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 30, 36, 177; direttiva Cee

del consiglio n. 65/65).

I sig. Samanni e Monteil, rispettivamente direttore e direttore

delle forniture del negozio «Casino» di Marsiglia, avevano ivi

commercializzato prodotti ritenuti medicinali e dunque soggetti

al monopolio di vendita autorizzata in Francia ai soli farmacisti

specializzati. Avviato un procedimento penale a loro carico, la Corte d'ap

pello di Aix-en-Provence ha sottoposto alla corte una domanda

pregiudiziale volta a stabilire se l'eosina a 2 per cento e l'alcol

a 70 per cento modificato sono o meno medicinali ai sensi della

definizione comunitaria, e se è dunque legittima la disposizione della legge francese che ne riserva la vendita ai soli farmacisti.

La corte ha riconosciuto nella domanda, cosi formulata, l'e

sistenza in realtà di due questioni, l'una portante sulla nozione

comunitaria di medicinale (e dunque sulla suscettibilità dei pro

dotti in oggetto di rientrarvi), e l'altra sulla compatibilità con

il diritto comunitario di un regime di monopolio di vendita dei

prodotti farmaceutici come quello vigente in Francia (ed in altri

Stati membri).

Riguardo al primo punto, la corte ha dichiarato che il testo

della direttiva Cee n. 65/65 in materia prevede, all'art. 1, una

duplice definizione di medicinale, quella del medicinale «per pre

sentazione» e quella del medicinale «per funzione», avvertendo

tuttavia che tra le due categorie non esiste una linea di demar

cazione netta e precisa.

Orbene, per stabilire se un prodotto (e dunque anche quelli in oggetto) rientra nella nozione di medicinale «per presentazio

ne», si deve verificare se esso viene presentato, non solo esplici

tamente, ma anche attraverso «mezzi impliciti ma certi», come

prodotto avente proprietà curative ovvero preventive. Perché un prodotto possa essere identificato come rientrante

nella categoria dei medicinali «per funzione», si dovrà invece

fare affidamento alla sola valutazione del giudice nazionale, che

dovrà cionondimeno attenersi a criteri oggettivi, quali «la cono

scenza che ne hanno i consumatori, e i rischi derivanti dall'uti

lizzazione».

Per quanto riguarda la questione della compatibilità del mo

nopolio di vendita dei medicinali vigente in Francia con le di

sposizioni comunitarie, la corte ha preliminarmente dichiarato

che allo stato attuale del diritto comunitario, cioè in assenza

di disposizioni specifiche di armonizzazione in materia, «la de

terminazione delle disposizioni relative alla distribuzione pro

priamente detta dei prodotti farmaceutici rimane di competenza

degli Stati membri, purché vengano rispettate le regole del trat

tato, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle

merci».

Orbene, prosegue la corte, se è vero che un sistema di mono

polio «può ostacolare gli scambi intracomunitari, e dunque co

Il Foro Italiano — 1991.

stituire una misura d'effetto equivalente a una restrizione quan

titativa vietata dall'art. 30 del trattato», è altrettanto vero che,

nel campo della commercializzazione di prodotti come quelli

in oggetto, l'esistenza di un tale regime restrittivo può essere

giustificata da «ragioni di tutela della salute e della vita delle

persone, nonché del consumatore».

Perciò l'ostacolo che ne deriva, sempreché ammetta la prova

contraria (quantomeno per i prodotti che non necessitano di

particolare cautela), può essere, in via di principio, per quanto

riguarda i medicinali, giustificato ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Il discorso è invece diverso per gli altri prodotti che, non

essendo qualificabili come medicinali in senso stretto, sono in

dicati come prodotti di «parafarmacia». Relativamente ad essi,

infatti, spetterà al giudice nazionale di valutare caso per caso

se il monopolio detenuto dai farmacisti per la loro commercia

lizzazione è effettivamente giustificato da esigenze di tutela del

la salute pubblica o del consumatore, e se gli stessi scopi di

tutela non potrebbero essere raggiunti con mezzi meno restritti

vi per il commercio intracomunitario.

56. - Sentenza 21 marzo 1991 (causa C-314/89); Pres. Moitin

ho De Almeida, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Rauth c.

Hauptzollamt Niimberg-Fiirth.

Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero-caseari — Prelie

vo supplementare — Attribuzione di un quantitativo di riferi

mento specifico esente dal prelievo — Modalità di applicazio

ne — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento

Cee del consiglio n. 1078/77, regolamento Cee del consiglio n. 857/84, art. 3 bis).

A seguito di un rifiuto da parte deH'Hauptzollamt di attribui

re un quantitativo di riferimento specifico esente da prelievi ai

sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 (settore del latte

e prodotti caseari) al sig. Rauth, titolare di un'azienda agricola

che aveva ereditato e riattivato solo dopo la scadenza del termi

ne di impegno alla non commercializzazione assunto dal suo

dante causa, il ricorrente aveva reclamato davanti al Finanzge

richt di Monaco, che ha a sua volta sottoposto alla corte una

domanda pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni co

munitarie menzionate.

La corte si è sostanzialmente pronunciate per l'illegittimità di detto rifiuto, sul rilievo che l'art. 3 del regolamento sopraci tato consente l'attribuzione del quantitativo di riferimento esen

te da prelievi nella fattispecie in oggetto, subordinatamente alle

sole condizioni espressamente previste dallo stesso articolo.

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