CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° ottobre - 31 dicembre 1991)Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1992), pp. 357/358-397/398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23257632 .
Accessed: 28/06/2014 15:40
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
357 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 358
55. - Pour ce qui est de deuxième point, la Commission a
produit, au cours de la présente procédure, l'arrèté royal belge du 28 janvier 1988, précité, qui fait précisément référence aux
lignes de base telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du règlement n. 170/83. Aucun élément ne fait apparaìtre que
l'application de ce texte ait causé des difficultés aux autorités
belges compétentes en matière de peche. Par ailleurs, en raison
de l'existence de régimes de pèche différents selon les zones, l'exercice d'activités de surveillance cótière exige en toute hypo thèse une précision extrème de la part des autorités compétentes
lorsque celles-ci doivent déterminer les zones dans lesquelles se
trouvent les navires qui font l'objet du contròie. Le gouverne ment britannique n'a pas pu prouver que la prise en considéra
tion des lignes de base telles qu'elles existaient au 25 janvier 1983 exige un niveau de diligence supérieur à celui normalement
requis des autorités compétentes. 56. - Enfin, pour ce qui est de la zone dite «Shetland Area»,
le gouvernement britannique souligne à juste titre qu'il convient d'éviter toute confusion et toute superposition entre le régime de licences de pèche prévu pour cette zone par l'article 7 du
règlement n. 170/83 et le régime de la pèche cótière défini par l'article 6 du mème règlement. C'est d'ailleurs dans ce but que, dans l'annexe II dudit règlement, le Conseil, qui a généralement délimité la Shetland Area par rapport à des points de latitude et de longitude, a eu recours à la ligne des douze milles mesurés
à partir des lignes de base à deux endroits, là où le tracé des
deux zones risquait de se chevaucher.
57. - Cependant, contrairement à ce que soutient le gouverne ment britannique, aucun risque d'interférence entre les deux ré
gimes ne découle du fait que la zone cótière voisine de la She tland Area soit délimitée à l'aide de la ligne des douze milles
mesurés à partir des lignes de base telles qu'elles existaient le
25 janvier 1983, puisque la mème ligne des douze milles doit
ètre prise en considération, aux deux endroits pertinents, afin
de délimiter la Shetland Area. En effet, cette zone fait l'objet d'un régime dicté par des besoins de conservation spécifiques, qui ne sauraient varier à la suite d'une modification des lignes de base, notamment lorsque celle-ci est indépendante de tout
phénomène naturel, comme c'est le cas en l'espèce. 58. - Il s'ensuit que les arguments tirés des difficultés prati
ques qu'engendrerait la prise en compte de deux lignes de base
différentes ne sont pas fondés.
59. - Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent
que les dispositions combinées de l'article 6 et de l'annexe I
du règlement n. 170/83 doivent ètre interprétées en ce sens qu'el les font référence aux lignes de base telles qu'elles existaient
le 25 janvier 1983. Il y a donc lieu, pour la Cour, de constater
qu'en appliquant dans certaines zones, aux fins des modalités
de pèche définies pour les eaux cótière du Royaume-Uni par lesdites dispositions, de nouvelles lignes de base plus éloignées des cótes que celles qui existaient le 25 janvier 1983, le Royaume Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du
traité. (Omissis) Par ces motifs, la Cour déclare et arrète: 1. - En appliquant pour certaines zones, aux fins des modali
tés de pèche définies pour les eaux cótières du Royaume-Uni
par les dispositions combinées de l'annexe I et de l'article 6,
paragraphe 2, du règlement (Cee) n. 170/83 du Conseil, du 25
janvier 1983, instituant un régime communautaire de conserva
tion et de gestion des ressources de pèche, de nouvelles lignes de base plus éloignées des cótes que celles qui existaient à la
date du 25 janvier 1983, le Royaume-Uni a manqué aux obliga tions qui lui incombent en vertu du traité Cee.
2. - Chaque partie, y compris la partie intervenante, suppor terà ses propres dépens.
Il Foro Italiano — 1992.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) (1° ottobre - 31 dicembre 1991)
1. Indice analitico
Aborto
(V. Stabilimento e servizi)
Acque superficiali (V. Ambiente)
Agricoltura
Carne bovina: 147 Cereali: 177
Feaog - Anticipo di fondi (Riduzione): 165, 166 - Competenza della commissione: 165, 166 - Liquidazione dei conti: 173
Funghi in scatola: 161, 162, 163
Importi compensativi monetari - Esenzioni: 149 Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare: 169, 189 - - Affitto dell'azienda: 169 - - Successione ereditaria nell'azienda: 169 - - Vendita dell'azienda: 169 Materie grasse: 159 Olio d'oliva: 159 Vino - Sanzioni - - Incameramento di una cauzione: 183 - Distillazione preventiva: 183
Aiuti concessi dagli Stati
Alluminio: 148 Decisione della commissione - Effetti: 180
Deroghe al divieto - Criteri di valutazione: 148 Nozione di (-) - Criteri di valutazione: 148
Progetto di aiuti - Commissione (ruolo della): 180 - Giudici nazionali (ruolo dei): 180 - Misure nazionali di attuazione: 180
Alluminio
(V. Aiuti concessi dagli Stati)
Ambiente
Acque superficiali (protezione delle): 164 Rifiuti tossici e nocivi: 194 Valori limite per sostanze nocive nell'atmosfera - Piombo: 142 - Biossido d'azoto: 143 - Anidride solforosa: 144
Apparecchiature scientifiche: 178
(*) Le rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una
rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, in modo da offrire un quadro possibilmente, tempestivo e com
pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa
re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte, che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe
selezioni sulle riviste giuridiche (mentre è noto, d'altra parte, che la
«Raccolta» ufficiale delle stesse è pubblicata con grave ritardo). Natu
ralmente il «Foro» continuerà a pubblicare integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.
Dalla Rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle
impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali
impugnazioni. Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1991
sono state pubblicate rispettivamente nei fascicoli n. 11 (novembre 1991), n. 1 (gennaio 1992) e n. 3 (marzo 1992). La presente rassegna è stata
curata da Ugo Bassi (A. Tizzano)
1. Indice analitico
Aborto
(V. Stabilimento e servizi)
Acque superficiali (V. Ambiente)
Agricoltura
Carne bovina: 147 Cereali: 177
Feaog - Anticipo di fondi (Riduzione): 165, 166 - Competenza della commissione: 165, 166 - Liquidazione dei conti: 173
Funghi in scatola: 161, 162, 163
Importi compensativi monetari - Esenzioni: 149 Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare: 169, 189 - - Affitto dell'azienda: 169 - - Successione ereditaria nell'azienda: 169 - - Vendita dell'azienda: 169 Materie grasse: 159 Olio d'oliva: 159 Vino - Sanzioni - - Incameramento di una cauzione: 183 - Distillazione preventiva: 183
Aiuti concessi dagli Stati
Alluminio: 148 Decisione della commissione - Effetti: 180
Deroghe al divieto - Criteri di valutazione: 148 Nozione di (-) - Criteri di valutazione: 148
Progetto di aiuti - Commissione (ruolo della): 180 - Giudici nazionali (ruolo dei): 180 - Misure nazionali di attuazione: 180
Alluminio
(V. Aiuti concessi dagli Stati)
Ambiente
Acque superficiali (protezione delle): 164 Rifiuti tossici e nocivi: 194 Valori limite per sostanze nocive nell'atmosfera - Piombo: 142 - Biossido d'azoto: 143 - Anidride solforosa: 144
Apparecchiature scientifiche: 178
(*) Le rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una
rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, in modo da offrire un quadro possibilmente, tempestivo e com
pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa
re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte, che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe
selezioni sulle riviste giuridiche (mentre è noto, d'altra parte, che la
«Raccolta» ufficiale delle stesse è pubblicata con grave ritardo). Natu
ralmente il «Foro» continuerà a pubblicare integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.
Dalla Rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle
impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali
impugnazioni. Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1991
sono state pubblicate rispettivamente nei fascicoli n. 11 (novembre 1991), n. 1 (gennaio 1992) e n. 3 (marzo 1992). La presente rassegna è stata
curata da Ugo Bassi (A. Tizzano)
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
Architetti
Riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli: 174
Atti delle istituzioni
Base giuridica degli 157 Decisioni - Garanzie procedurali: 178 Direttive - Efficacia diretta: 176 - Esecuzione (Obbligo di): (V. Ricorso per inadempimento de
gli Stati membri) - Mancata esecuzione - - Responsabilità dello Stato: 176
Regolamenti - Abrocazione e sostituzione di (-): 146
(V. anche Ricorso di annullamento)
Carburante
(V. Disposizioni fiscali)
Cauzione
(V. Agricoltura)
Coesione economica e sociale
Competenze della commissione - Limiti: 175
Commissione
Interventi strutturali (competenze in materia di): 175
(V. anche Agricoltura - Atti delle istituzioni - Aiuti concessi dagli Stati)
Compagnie portuali (V. Concorrenza - Monopoli - Merci (Libera circolazione delle) - Perso ne (Libera circolazione delle))
Concorrenza
Abuso di posizione dominante: 191 - Divieto: 191 - - Efficacia diretta: 191
Imprese pubbliche: 191
Imprese pubbliche in monopolio legale - Posizione dominante (Abuso di): 198
(V. anche Merci (Libera circolazione delle), Monopoli) Provvedimenti statali e -: 198
Convenzione di Bruxelles
Esecuzione di sentenze straniere (Autorizzazione alla) - Opposizione: 154
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
Competenza pregiudiziale della corte: 156 Libertà d'espressione (art. 10): 156
Corte di Giustizia
(V. Atti delle istituzioni - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Diritto comunitario - Questioni pregiudiziali - Ricor so di annullamento - Ricorso per inadempimento degli Stati membri)
Dazi all'importazione o all'esportazione Recupero a posteriori: 184
Direttive
(V. Atti delle istituzioni)
Diritti fondamentali (V. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo)
Il Foro Italiano — 1992.
Diritto comunitario
Diritti dei singoli (Tutela dei -): 176
Efficacia diretta delle disposizioni del (V. Atti delle istituzioni -
Concorrenza - Merci (Libera circolazione delle))
Principio di leale cooperazione (art. 5 del trattato): 185
Principi di non discriminazione: 179
Principio di proporzionalità: 161, 162, 163, 183
Sanzioni nazionali per la violazione del 145
(V. anche Stati membri)
Diritti d'autore
Esenzione da Iva: 167
Diritto nazionale - penale e diritto comunitario: 145
Disposizioni di attuazione di un regolamento abrogato: 146
Discriminazione (Principio di non)
(V. Diritto comunitario - Lavoratori)
Disposizioni fiscali
Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali: 197
Franchigia di imposta sulla cifra d'affari e altre imposte indirette - Bagaglio personale: 168 - Carburante: 168 - Combustibile: 168
Imposta sul valore aggiunto - Diritti d'autore: 167 - Esenzioni: 167 Tributi parafiscali: 177
Dumping
Dazi antidumping - Cassette sonore e nastri dal Giappone, Repubblica di Corea
e Hong Kong: 186 - Motori elettrici monofase dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia
e dalla Romania: 181 - Paese di riferimento: 170 - Pennelli dalla Repubblica popolare cinese: 170 - Spazzole dalla Repubblica popolare cinese: 170 - Procedura istitutiva di -: 186 - - Diritti della difesa: 186 - - Diritto delle organizzazioni per la tutela dei consumatori
a prendere visione del fascicolo: 186
Euratom Contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari: 157
Importi compensativi monetari
(V. Agricoltura)
Imprese pubbliche (V. Concorrenza)
Insegnanti (V. Lavoratori)
Interruzione di gravidanza (V. Stabilimento e servizi)
Istituzioni
(V. Atti delle - Parlamento europeo)
Iva
(V. Disposizioni fiscali)
Latte e prodotti lattiero-caseari
(V. Agricoltura)
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Lavoratori
Discriminazioni fondate sulla nazionalità (Divieto di -): 191
Impieghi pubblici: 182
Insegnanti: 182
Tirocinanti: 179
Tutela dei (-) in caso di insolvenza dei datori di lavoro: 176
Lavoratori frontalieri
(V. Sicurezza sociale)
Marinai
Contratto di lavoro (Legislazione applicabile): 155
Merci (Libera circolazione delle)
Restrizioni quantitative (misure d'effetto equivalente a): 191 - Rapporti con le disposizioni in materia di concorrenza: 191 - Rete pubblica di telecomunicazioni - Omologazione per l'allacciamento alla 198
Transito comunitario - Materiale strategico: 151
Monopoli
- per la gestione delle operazioni portuali: 191 - - e concorrenza: 191 - - e libera circolazione delle merci: 191 - - e libera circolazione delle persone: 191 - per la gestione di rete pubblica di telecomunicazione: 198 - - e concorrenza: 198 - - e libera circolazione delle merci: 198
Navi
Immatricolazione e bandiera: 155
(V. Pesca)
Operazioni valutarie a termine
(V. Agricoltura)
Organizzazioni comuni dei mercati
(V. Agricoltura)
Ostetriche
(V. Persone (Libera circolazione delle))
Parlamento europeo
Procedura di cooperazione Sede: 185 - Competenze degli Stati Trasferimenti di personale:
Pensione anticipata (V. Sicurezza sociale)
Pensione di vecchiaia
(V. Sicurezza sociale)
Persone (Libera circolazione delle)
(V. Lavoratori - Monopoli - Stabilimento e servizi)
Pesca
Licenze per l'esercizio della (-): 150
Immatricolazione delle navi da (-): 158
Pescherecci
(V. Pesca)
Principi generali
Proporzionalità: 161, 162, 163
: 157
membri: 185 : 185
Il Foro Italiano — 1992.
Procedura legislativa (V. Parlamento europeo)
Prodotti alimentari
Contaminazione radioattiva
(V. Euratom)
Proporzionalità (Principio di -)
(V. Diritto comunitario)
Pubblica amministrazione (Impieghi nella)
(V. Lavoratori)
Questioni pregiudiziali
Competenza della corte: 153
(V. anche Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo)
Ravvicinamento delle legislazioni (V. Lavoratori))
Regolamenti (V. Atti delle istituzioni)
Responsabilità delle persone giuridiche: 145 - in materia penale: 145
Ricorso d'annullamento Atti impugnabili: 175, 185, 186
Ricorso per inadempimento degli Stati membri
Procedura: 188 Sentenza dichiarativa dell'inadempimento - Mancata esecuzione: 193
Stati membri - Belgio: 193 - Danimarca: 168 - Francia: 142, 143, 144 - Germania: 164 - Grecia: 174, 190 - Irlanda: 150 - Italia: 194, 195 - Paesi Bassi: 188 - Regno unito: 158 - Spagna: 167, 171, 192
(V. anche Stati membri)
Risorse proprie Recupero a posteriori di dazi: 184
Sede delle istituzioni
(V. Parlamento europeo)
Sentenze straniere
(V. Convenzione di Bruxelles)
Sicurezza sociale
Ambito di applicazione materiale: 155, 188
Assegni familiari per figli a carico - Figlio residente in altro Stato membro: 152
Lavoratori frontalieri - Prestazioni di incapacità lavorative: 160 - Prestazioni di invalidità: 160
Lavoratori migranti - Lavoratori in pensione anticipata: 188 - Legislazione applicabile: 155 - Nozione: 152 - Pensione ai sensi del regolamento Cee n. 1408/71 - - Nozione: 187
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
- Pensione di vecchiaia - Assegni familiari per coniuge a carico: 187 - Pensioni di incapacità lavorativa: 153 - Pensioni di invalidità professionale: 153
Società
(V. Disposizioni fiscali)
Stabilimento e servizi
Agenzie di viaggio (Titolari di -): 190
Architetti: 174
Assegni familiari per figli a carico - Figlio residente in altro Stato membro: 152 Attività mediche - Interruzione di gravidanza: 156
Depositari: 190
Immatricolazione di navi: 158 Licenze per la pesca marittima - Restrizioni: 150 Nozione: 156 Ostetriche: 171
Restrizioni - Criteri: 156
Trasporti (Ausiliari di -): 190
Trasporti su strada: 172
Stati membri
Mancata esecuzione di una direttiva - Responsabilità: 176 - Risarcimento del danno causato ai singoli: 176 - - Condizioni: 176
(V. anche Diritto comunitario - Parlamento europeo - Ricorso per ina
dempimento degli -))
Successione nel tempo (V. Atti delle istituzioni - Diritto nazionale)
Tariffa doganale comune
Franchigia da dazi doganali: 178
Telecomunicazioni
Apparecchi telefonici - Allacciamento alla rete pubblica: 198
(V. anche Monopoli)
Tirocinanti
(V. Lavoratori)
Transito comunitario
Deroghe - Ragioni di pubblica sicurezza: 151
(V. anche Merci (Libera circolazione delle))
Trasporti
- su strada: 145, 146, 172 - - Apparecchio di controllo: 196 - di merci - - Controlli fisici e formalità amministrative: 195
(V. anche Stabilimento e Servizi)
Tributi parafiscali (V. Disposizioni fiscali)
Tutela dei consumatori
(V. Dumping)
Vino
(V. Agricoltura)
Il Foro Italiano — 1992.
2. Indice delle fonti
a) Trattato Cee
Art. 3: 198 Art. 5: 145, 176, 194 Art. 7: 158 Art. 30: 191, 198 Art. 36: 151 Art. 48: 153, 179, 182, 187, 191 Art. 51: 153, 187 Art. 52: 150, 152, 158 Art. 59: 156, 172 Art. 60: 156, 172 Art. 61: 172 Art. 62: 156 Art. 75: 172 Art. 86: 191, 198
Art. 90: 191, 198 Art. 92: 148 Art. 93: 180 Art. 100A: 157 Art. 124: 185 Art. 130A: 175 Art. 155: 175 Art. 164: 186 Art. 169: 142, 143, 144, 150, 158, 164, 167, 168, 171, 174, 188, 190, 192, 194, 195 Art. 171: 193 Art. 173: 148, 157, 165, 166, 173, 181, 185, 186 Art. 177: 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 191, 196, 197, 198 Art. 189: 142, 143, 144, 176, 190, 192, 194, 195 Art. 221: 158
b) Trattato Ceea (Euratom)
Art. 31: 157 Art. 112: 185 Art. 146: 157
c) Trattato Ceca
Art. 25: 185
d) Atti del consiglio e della commissione
Regolamento Cee del consiglio n. 36/63, art. 1, c), 6, n. 1, 19, n. 1: 160
Regolamento Cee del consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2: 179
Regolamento Cee del consiglio n. 543/69, art. 18: 146 Direttiva Cee del consiglio 69/169 (modificata dalla direttiva 78/1033), art. 3, par. 3: 168 Direttiva Cee del consiglio 69/335 (modificata dalle direttive 73/79 e
73/80), art. 7, par. 1, b) e b) bis: 197
Regolamento Cee del consiglio n. 1408/71: 153; art. 1, a), i) e ii) e 73, par. 1: 152; art. 14, par. 2, c): 155; art. 39, nn. 1 e 2: 160; art.
45, 77, 78 e 79: 187; art. 13, 73 e 75: 188
Regolamento Cee del consiglio n. 1798/75 (modificato dal regolamento Cee n. 2784/79), art. 7: 178
Regolamento Cee del consiglio n. 2727/75: 177 Direttiva Cee del consiglio 75/440: 164 Direttiva Cee del consiglio 75/442: 194
Regolamento Cee del consiglio n. 222/77, art. 10: 151
Regolamento Cee del consiglio n. 1078/77, art. 3 bis, par. 2 e 4: 169 Direttiva Cee del consiglio 78/319: 194 Direttiva Cee del consiglio 79/869: 164
Regolamento Cee del consiglio n. 1697/79: 161, 162, 163; art. 3: 184
Regolamento Cee della commissione n. 2173/79, art. 2: 147
Regolamento Cee della commissione n. 926/80, art. 8 e 9: 149
Regolamento Cee della commissione n. 3429/80, art. 1: 161, 162, 163 Direttiva Cee del consiglio 80/155: 171 Direttiva Cee del consiglio 80/987, art. 1 a 5: 176
Regolamento Cee della commissione n. 796/81, art. 1: 161, 162, 163 Direttiva Cee del consiglio 82/470: 190 Direttiva Cee del consiglio 82/884: 142, 143, 144
Regolamento Cee della commissione n. 2373/83 (modificato dal regola mento n. 3501/83), art. 3: 183 Direttiva Cee del consiglio 83/643: 195 Decisione Cee della commissione 83/348: 178
Regolamento Cee del consiglio n. 857/84: 173, art. 3 bis, par. 2 e 4:
169, art. 7, par. 4: 189
Regolamento Cee della commissione n. 3472/85, art. 3, n. 2: 159
Regolamento Cee del consiglio n. 3820/85, art. 15 e 17: 145; art. 18: 146, art. 15, par. 7: 196
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Direttiva Cee del consiglio 85/203: 142, 143, 144 Direttiva Cee del consiglio 85/234: 174 Direttiva Cee del consiglio 85/339: 192 Direttiva Cee del consiglio 85/614: 174 Decisione Cee della commissione 17/12/1986: 148
Regolamento Euratom del consiglio n. 3954/87: 157 Direttiva Cee del consiglio 87/53: 195
Regolamento Cee della commissione n. 1546/88, art. 7 bis: 169; art. 7: 189
Regolamento Cee del consiglio n. 2052/88, art. 4: 175
Regolamento Cee del consiglio n. 2423/88: 181; art. 7, par. 4: 186
Regolamento Cee del consiglio n. 4253/88, art. 23: 175
Regolamento Cee del consiglio n. 725/89: 170
Regolamento Cee del consiglio n. 764/89, art. 3 bis, par. 2 e 4: 169
Regolamento Cee della commissione n. 1033/89, art. 7 bis: 169
Regolamento Cee del consiglio n. 4059/89: 172 Decisione Cee della commissione 627/89: 173 Decisione Cee della commissione 1529/89: 165, 166 Decisione Cee della commissione 24/5/1989: 148 Decisione Cee della commissione 30/4/1990: 159 Decisione Cee della commissione 90/339: 181
e) Atti del Parlamento europeo
Decisione dell'ufficio di presidenza 1° giugno 1988: 185 Decisione dell'ufficio di presidenza 2 giugno 1988: 185 Risoluzione del 18 gennaio 1989: 185
f) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Art. 37, n. 2, 38: 154
Protocollo 3 giugno 1971: 154
g) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
Art. 10: 156
3. Indice cronologico
1.10.1991 - C-13/90
1.10.1991 - C-14/90 1.10.1991 - C-64/90 2.10.1991 - C-7/90 2.10.1991 - C-8/90 2.10.1991 - C-113/90 3.10.1991 - C-261/89 3.10.1991 - C-364/89 4.10.1991 - C-93/89 4.10.1991 - C-367/89 4.10.1991 - C-15/90 4.10.1991 - C-349/87 4.10.1991 - C-l 83/90 4.10.1991 - C-196/90 4.10.1991 - C-159/90
4.10.1991 - C-70/88 4.10.1991 - C-246/89 10.10.1991 - C-161/90 e 162/90 15.10.1991 - C-302/90 16.10.1991 - C-24/90 16.10.1991 - C-25/90 16.10.1991 - C-26/90 17.10.1991 - C-58/89 17.10.1991 - C-342/89 17.10.1991 - C-346/89 17.10.1991 - C-35/90 17.10.1991 - C-l00/90 22.10.1991 - C-44/89 22.10.1991 - C-16/90
7.11.1991 - C-313/89 7.11.1991 - C-17/90 7.11.1991 - C-22/90 7.11.1991 - C-309/90 13.11.1991 - C-303/90 19.11.1991 - C-6/90 e 9/90 19.11.1991 - C-235/90 21.11.1991 - C-269/90 21.11.1991 - C-27/90
21.11.1991 - C-354/90 27.11.1991 - C-315/90 27.11.1991 - C-4/91
27.11.1991 - C-l99/90 27.11.1991 - C-273/90 28.11.1991 - C-213/88 e C-39/89 28.11.1991 - C-170/89 28.11.1991 - C-186/90 28.11.1991 - C-198/90 6.12.1991 - C-121/90 10.12.1991 - C-306/89 10.12.1991 - C-179/90 10.12.1991 - C-l92/90 10.12.1991 - C-l9/91 13.12.1991 - C-33/90 13.12.1991 - C-69/90 13.12.1991 - C-158/90
13.12.1991 - C-l64/90 13.12.1991 - C-18/88
4. Indice numerico
C-349/87 - 4.10.1991
C- 18/88 - 13.12.1991 C- 70/88 - 4.10.1991 C- 44/89 - 22.10.1991 C-213/88 e 39/89 - 28.11.1991
C- 58/89 - 17.10.1991
C- 93/89 - 4.10.1991
C-170/89 - 28.11.1991 C-246/89 - 4.10.1991
C-261/89 - 3.10.1991
C-306/89 - 10.12.1991 C-313/89 - 7.11.1991 C-342/89 - 17.10.1991 C-346/89 - 17.10.1991
Il Foro Italiano — 1992.
C-364/89 - 3.10.1991 C-159/90 - 4.10.1991 C-367/89 - 4.10.1991 C-161/90 e C- 6/90 e 9/90 - 19.11.1991 162/90 - 10.10.1991 C- 7/90 - 2.10.1991 C-164/90 - 13.12.1991 C- 8/90 - 2.10.1991 C-179/90 - 10.12.1991 C- 13/90 - 1.10.1991 C-183/90 - 4.10.1991 C- 14/90 - 1.10.1991 C-186/90 - 28.11.1991 C- 15/90 - 4.10.1991 C-192/90 - 10.12.1991 C- 16/90 - 22.10.1991 C-196/90 - 4.10.1991 C- 17/90 - 7.11.1991 C-198/90 - 28.11.1991 C- 22/90 - 7.11.1991 C-199/90 - 27.11.1991 C- 24/90 - 16.10.1991 C-235/90 - 19.11.1991 C- 25/90 - 16.10.1991 C-269/90 - 21.11.1991 C- 26/90 - 16.10.1991 C-273/90 - 27.11.1991 C- 33/90 - 13.12.1991 C-302/90 - 15.10.1991 C- 35/90 - 17.10.1991 C-303/90 - 13.11.1991 C- 64/90 - 1.10.1991 C-309/90 - 7.11.1991 C- 69/90 - 13.12.1991 C-315/90 - 27.11.1991 C-100/90 - 17.10.1991 C-354/90 - 21.11.1991 C-113/90 - 2.10.1991 C- 4/91 - 27.11.1991 C-121/90 - 6.12.1991 C- 19/91 - 10.12.1991 C-158/90 - 13.12.1991 C- 27.91 - 21.11.1991
142 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-13/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Repubblica francese.
143 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-14/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Repubblica francese.
144 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-64/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Repubblica francese.
Cee — Stati membri — Direttive — Protezione contro l'inqui namento atmosferico — Valori limite per sostanze nocive con
tenute nell'aria — Inadempimento — Illiceità (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; direttive del consiglio nn.
82/884/Cee, 85/203/Cee, 80/779/Cee).
Adita dalla commissione con tre ricorsi separati ai sensi del
l'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo
adottato entro i termini prescritti tutte le disposizioni necessarie
per conformarsi alla direttiva 82/884/Cee del consiglio 3 dicem
bre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto
nell'atmosfera, alla direttiva 85/203/Cee del consiglio 7 marzo
1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossi
do d'azoto, alla direttiva 80/779/Cee del consiglio 19 luglio 1980, relativa ai valori limite ed ai valori guida di qualità dell'aria
per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, la Repub blica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono
in virtù del trattato Cee».
145 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-7/90); Pres. Rodriguez
Iglesias, Avv. gen. Van. Gerven (conci, conf.); Openbaar Ministerie (pubblico ministero) c. Vandevenne e a.
Cee — Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Ambito d'applicazione personale — Violazione — Obbli
go di predisporre sanzioni adeguate — Portata (Trattato Cee, art. 5, 177; regolamento del consiglio n. 3820/85, art. 15, 17).
In Belgio veniva avviato un procedimento penale, ai danni, da un lato, del sig. Vandevenne, conducente di automezzi per il trasporto su strada alle dipendenze della NV Wilms transport, reo di non aver rispettato le disposizioni in materia di periodi
di guida e di riposo previsti nel regolamento del consiglio n.
3820/85, e dall'altro, dei sig. Wilms e Mesolten, in qualità di datore di lavoro e impiegato o mandatario della Wilms transport.
La Politierechtbank te Hasselt, giurisdizione adita nel detto
procedimento, sottoponeva alla corte alcune questioni pregiudi
ziali, al fine di chiarire l'ambito di applicazione personale di detto regolamento, e di verificare l'obbligatorietà o meno della
configurazione di una responsabilità penale oggettiva del datore
di lavoro per il fatto commesso dall'impiegato. La corte ha di
chiarato: «Il termine "impresa" di cui all'art. 15 del regola mento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
settore dei trasporti su strada, si riferisce ad un soggetto di di
ritto autonomo, quale che sia la sua forma giuridica, che eserci
ta in modo durevole un'attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei
membri dell'equipaggio. Né l'art. 5 del trattato Cee, né l'art. 17, n. 1, del regolamen
to n. 3820/85 obbligano uno Stato membro ad introdurre nel
proprio ordinamento nazionale il principio della responsabilità
penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del
regolamento n. 3820/85 possono venire punite applicando di
sposizioni conformi ai principi fondamentali del diritto penale
nazionale, a condizione che le sanzioni risultanti abbiano un
carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.
Il regolamento n. 3820/85 non impone né impedisce l'istitu
zione, da parte degli Stati membri, di un sistema di responsabi lità penale oggettiva al fine di assicurare il rispetto degli obbli ghi imposti dal regolamento».
146 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-8/90); Pres. Rodriguez
Iglesias, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Arbeidsauditeur bij Arbeidsrechtbank di Turnhout c. Kennes e a.
Cee — Trasporti su strada — Regolamenti — Abrogazione e
sostituzione — Disposizioni nazionali di attuazione del rego lamento abrogato — Incidenza — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; regolamenti del consiglio nn. 543/69 e 3820/85, art.
18).
Adita in via pregiudiziale della Hof van Cassatie van Belgi'e nell'ambito di un procedimento penale contro il sig. Kennes,
conducente, e la società Verkooyen, suo datore di lavoro, la
corte, cosi chiarendo alcuni punti riguardanti la successione cro
nologica delle disposizioni comunitarie pertinenti, ha dichiara
to: «L'art. 18, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 20 di
cembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune di
sposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, va interpretato nel senso che esso non riguarda i riferimenti
all'abrogato regolamento n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di diritto nazionale recanti provvedimenti di esecuzione di que st'ultimo regolamento».
147 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-l 13/90); Pres. Rodri
guez Iglesias, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Gebroeders
Schulte AG, H. & E. Reinert KG c. Belgische Dienst voor
Bedriijfsleven en Landbouw e a.
Cee — Agricoltura — Carne bovina — Carni detenute dall'or
ganismo d'intervento — Vendita — Condizioni — Rinuncia
a reclami in ordine alla qualità e alle caratteristiche del pro dotto — Estensione ai vizi occulti — Esclusione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione n. 2173/79, art.
2).
Il regolamento della commissione n. 1431/87 prevedeva, al
l'art. 1, n. 1, la messa in vendita, nel periodo dal 27 maggio 1987 al 3 luglio 1987, di circa 1500 tonnellate di carni non di
sossate, detenute dall'organismo d'intervento belga (OBEA) ed
acquistate anteriormente al 1° settembre 1986.
Sulla base del regolamento n. 2173/79, l'OBEA pubblicava, il 21 gennaio 1987, un comunicato contenente le condizioni di
vendita delle carni summenzionate.
Le società Schulte e Reinert rispondevano all'offerta descritta
acquistando alcuni quantitativi di carne. Dopo la consegna e
10 scongelamento, gli acquirenti costatavano la presenza di trac
ce di muffa, e poco dopo, una relazione peritale dichiarava le
partite in questione inidonee alla consumazione umana.
Di fronte al reclamo del mandatario delle predette società, l'OBEA invocava la disposizione dell'art. 2, n. 2, lett. d), del
regolamento n. 2173/79, che subordina l'ammissibilità di una domanda d'acquisto alla condizione che il richiedente dichiari di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità ed alle
caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli. Adita in via pregiudiziale dal Tribunal de première instance
di Bruxelles, sull'interpretazione di detta disposizione, la corte ha statuito: «La dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo
prevista dall'art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento (Cee) della
commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di
applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli
11 Foro Italiano — 1992.
organismi di intervento e recante abrogazione del regolamento
(Cee) n. 216/69, non si estende agli eventuali vizi occulti, che
per loro natura sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo pre ventivo da parte dell'interessato e rendono il prodotto inadatto
alla lavorazione».
148 - Sentenza 3 ottobre 1991 (causa C-261/89); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica italiana
c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Aiuti degli Stati — Nozione — Criterio dell'investitore
privato — Portata (Trattato Cee, art. 92, par. 1, 173). Cee — Aiuti degli Stati — Aiuti adottati in violazione di obbli
ghi derivanti da una decisione della commissione — Deroghe — Criteri di valutazione (Trattato Cee, art. 92, par. 3, 173; decisioni della commissione 17/12/1986 e 24/5/1989).
Con decisione 17 dicembre 1986 la commissione, concluden
do una procedura avviata ai sensi dell'art. 93, n. 2, autorizzava
un piano mediante il quale il governo italiano stanziava una somma pari a 989 miliardi di lire per la ristrutturazione e il
risanamento dell'industria dell'alluminio («piano alluminio»). Nella detta decisione la commissione invitava inoltre il governo italiano ad astenersi dal concedere ulteriori aiuti ai gruppi a
partecipazione statale dello stesso settore fino alla fine del 1988.
Avendo appurato che nel 1987 al governo italiano aveva au torizzato l'ente competente (EFIM) ad emettere nei confronti
delle società Aluminia e Cosmal prestiti agevolati senza interes
se, la commissione avviava un ulteriore procedimento a conclu
sione del quale adottava la decisione 24 maggio 1989. Ivi stabi
liva l'incompatibilità di tali apporti con il mercato comune e
con la decisione di cui sopra. Il governo italiano impugnava la decisione 24 maggio 1989
davanti alla corte, deducendo due mezzi a sostegno del ricorso.
Sul primo mezzo, relativo all'inesistenza di un aiuto ai sensi
dell'art. 92 del trattato e alla non corretta applicazione da parte della commissione del criterio dell'investitore privato, la corte, richiamando le sentenze rese in materia analoga il 21 marzo
1991, in cause 305/89, Alfa Romeo e 303/88, Eni Lanerossi
(nn. 49 e 51 in questa rassegna), ha considerato che, sebbene
le imprese in questione avessero l'una dimezzato le perdite e
l'altra chiuso il bilancio con un utile netto nel 1988, e anche
supponendo che questi risultati fossero già prevedibili al mo
mento delle operazioni di finanziamento di cui trattasi, «tali
previsioni non erano tali da indurre un investitore privato ad
impegnare importi di tale rilevanza».
Sul secondo mezzo con il quale lo Stato italiano contestava
alla commissione di non aver valutato se gli apporti de quibus fossero compatibili con il mercato comune nell'ambito delle de
roghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. e), la corte ha dichiarato
che, «dal momento che la commissione non aveva ottenuto,
quando ha adottato la decisione controversa, alcun elemento
nuovo che le consentisse di valutare se gli aiuti di cui trattasi
potessero beneficiare della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato, essa era legittimata a basare la propria decisione sulle valutazioni che aveva già effettuato nella decisio ne precedente e sull'inosservanza della condizione che essa vi
aveva imposto». Indi la corte ha respinto il ricorso, e condannato la Repubbli
ca italiana alle spese.
149 - Sentenza 3 ottobre 1991 (causa C-364/89); Pres. Diez de
Velasco, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); An Board Bain
ne, Irish Diary Board, Co-operative Ltd. c. Hauptzollamt Gronau.
Cee — Agricoltura — Importi compensativi monetari — Esen zione — Condizioni — Casi determinati — Criteri — Valuta
effettivamente utilizzata — Prove (Trattato Cee, art. 177; re
golamento Cee della commissione n. 926/80, art. 8, 9).
II 15 aprile 1980 la commissione adottava il regolamento n. 926/80 in cui identificava alcuni casi di esenzione dall'applica zione degli importi compensativi monetari al fine di ovviare agli inconvenienti che possono subire gli operatori economici in se
guito ad eventuali modifiche apportate agli importi compensati vi monetari nel periodo di tempo tra la conclusione e l'esecuzio ne di determinati contratti. Detto regolamento precisa agli art. 8 e 9 le operazioni economiche alle quali dette esenzioni non si applicano. L'impresa irlandese An Board Bainne aveva con
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
eluso con un'impresa olandese, diversi contratti per la fornitura
di latte scremato in polvere ad un'impresa situata nella Repub blica federale tedesca. Secondo i contratti, il rischio degli im
porti compensativi monetari era a carico della An Bord Bainne
ed il pagamento del prezzo delle merci de quibus, doveva avve
nire in marchi tedeschi.
Alla data della stipulazione dei contratti relativi alle merci, la An Bord Bainne concludeva un'operazione a termine in valu
ta straniera, avente per oggetto l'acquisto di dollari americani
per un importo complessivo di marchi tedeschi corrispondente alle entrate globali attese dall'esecuzione dei contratti di com
pravendita di merci.
Inoltre, la An Bord Bainne vendeva i dollari cosi acquistati verso i marchi tedeschi ed effettuava altre operazioni a termine
in valuta estera, volte a cambiare definitivamente in dollari ame
ricani i marchi tedeschi acquistati nell'ambito di un'operazione di «swap».
In seguito alla rivalutazione del marco, tra la conclusione dei contratti de quibus e la consegna delle merci relative, la com
missione ha dovuto maggiorare gli importi compensativi mone
tari tedeschi.
Le domande alla An Bord Bainne volte ad ottenere un'esen
zione totale o parziale dall'applicazione degli importi compen sativi monetari maggiorati sono state respinte dall'Hauptzollamt di Gronau, come anche il suo reclamo presentato all'Oberfi
nanzgericht di Mtinster.
Il Finanzgericht di Dusseldorf, investito della causa, si è tro
vato di fronte al problema della determinazione dell'onere sup
plementare ai sensi dell'art. 8 e 9 sopracitati. Più specificamen
te, esso si è posto la questione se dovesse essere considerato, e come dovesse essere calcolato il vantaggio derivante dalle ope razioni di cambio.
Adita in via pregiudiziale sull'interpretazione di dette disposi
zioni, la corte ha cosi statuito: «L'art. 8, n. 3, del regolamento
(Cee) della commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'e
senzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, va interpretato nel senso che il
calcolo del vantaggio ivi previsto deve effettuarsi sulla base del
la moneta effettivamente utilizzata dall'interessato nel corso del
l'operazione valutaria a termine, anche se tale moneta non è
una moneta comunitaria.
L'art. 9, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 926/80, va in
terpretato nel senso che, prescindendo dai casi previsti alla lett.
a) di detta disposizione, per tutte le operazioni valutarie a ter
mine è di regola necessario produrre la prova del collegamento economico con il contratto di compravendita di merci, ad ecce
zione però del caso, previsto dall'art. 8, n. 3, in cui le date
di conclusione delle due operazioni coincidono».
150 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-93/89); Pres. Due, Avv.
gen. Mischo (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu
ropee c. Irlanda.
La sentenza leggesi i Foro it., 1992, IV, 321, con nota di
G. Cataldi.
Cee — Diritto di stabilimento — Licenze di pesca — Restrizioni discriminatorie a danno di cittadini di altri Stati membri — Illiceità (Trattato Cee, art. 52, 169).
Accogliendo il ricorso presentato dalla commissione ai sensi
dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Richie
dendo ai cittadini degli altri Stati membri di costituire una so
cietà di diritto irlandese per poter ottenere una licenza di pesca marittima, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incom
benti in base all'art. 52 del trattato Cee».
151 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-367/89); Pres. O'Hio
gins, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Procedimento penale contro Richardt e Soc. «Les Accessoires Scientifiques».
Cee — Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Libertà — Deroghe — Materiale strategico
— Autorizza
zione speciale per il transito — Liceità (Trattato Cee, art.
36, 177; regolamento del consiglio n. 222/77, art. 10).
Il sig. Richardt, presidente-amministratore della società «Les
Accessoires Scientifiques», con sede in Francia, si impegnava a consegnare ad un supermercato sovietico, di nome Tedino
li. Foro Italiano — 1992.
promimport, un'unità di produzione di circuiti per memoria e
bolle magnetiche, comprendente, tra l'altro, un impianto, che,
importato dagli Stati Uniti in Francia, veniva messo in libera
pratica nella Comunità.
Il sig. Richardt adempiva in Francia le formalità necessarie
per l'esportazione di queste merci in aereo, con destinazione Mosca. Le merci, non avendo potuto essere imbarcate a bordo
dell'aereo predisposto a questo scopo a Roissy, a causa dell'an
nullamento di un volo della compagnia Aeroflot, venivano tras
portate in camion fino all'aeroporto di Lussemburgo e veniva no presentate in transito alle dogane lussemburghesi, per farle
uscire dal territorio del Granducato, a destinazione di Mosca. Le merci erano accompagnate — a quanto pare per errore, ma
senza che ciò fosse contestato né dalle autorità francesi, né dal
le autorità lussemburghesi — dal documento TI, previsto dal
regolamento 222/77 per le merci che non si trovano in libera
pratica nella Comunità.
Il controllo doganale effettuato all'aeroporto di Lussembur
go si risolveva con il sequestro dell'impianto, che, a parere delle
autorità lussemburghesi era accompagnato da dichiarazioni ine
satte con lo scopo di celare la sua natura strategica e di consen
tire il suo transito verso l'Urss; ciò in violazione della normati va lussemburghese, che richiede, in casi di tal genere, una licen
za speciale di transito. Il sig. Richardt ed altre quattro persone venivano incriminate di tentato transito illegale di merci sogget te a licenza, poi assolte dal tribunale di primo grado che però ordinava la confisca delle merci.
Giunto l'affare in Cassazione, questa giurisdizione stimava
necessaria una pronuncia pregiudiziale della corte sull'interpre tazione del citato regolamento n. 222/77.
La corte ha preliminarmente ricordato che «è necessario rico
noscere, come conseguenza dell'unione doganale e nell'interesse
reciproco degli Stati membri, l'esistenza di un principio genera le di libertà del transito delle merci all'interno della Comunità
(sentenza 16 marzo 1983, in causa 266/81, SIOT)»; per cui, in principio, «il regime del transito comunitario riguarda ogni genere di merce, indipendentemente dalla sua eventuale natura
strategica». Orbene, essendo i divieti e le restrizioni di transito
applicabili solo in quanto compatibili con i trattati, è «necessa rio verificare se le regole del trattato, ed in particolare l'art.
36, ostino alla prescrizione di un'autorizzazione speciale ed alle
conseguenze, quali le misure di confisca, collegate all'inosser vanza di questa prescrizione».
In particolare, prosegue la corte, per quanto «riguarda il ca
so di specie, la nozione di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 36 del trattato, copre in generale la sicurezza interna e quella esterna di uno Stato membro. Orbene, è un dato certo che le
importazioni, le esportazioni ed il transito delle merci che pos sono essere utilizzate a scopi strategici, possono pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro, che quest'ultimo è pertanto in grado di tutelare ai sensi dell'art. 36 del trattato.
Ne deriva che gli Stati membri, al fine di controllare le merci
qualificate come strategiche, possono, ai sensi dell'art. 36 del
trattato, assoggettare il transito di queste ad una speciale auto rizzazione».
Tuttavia, conclude la corte, «i provvedimenti adottati dallo Stato membro in conseguenza dell'inosservanza di detto obbli
go non devono essere sproporzionati rispetto allo scopo per
seguito».
152 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-15/90); Pres. Mancini, Aw. gen. Mischo (conci, conf.); Middleburgh c. Chief Ad
judication Officier.
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Lavoratore
subordinato — Nozione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 1, a), i) e ii) e 73, par. 1).
CEE — libertà di stabilimento — Lavoratore autonomo — Fi
glio residente in altro Stato membro — Assegni familiari —
Esclusione — Legittimità (Trattato Cee, art. 52, 177).
Il sig. Middleburgh, cittadino britannico, aveva lavorato in
Irlanda tra il gennaio 1981 e l'agosto 1982. Durante tale perio do iniziava con una cittadina irlandese una relazione, da cui
nasceva un bambino. Nell'ottobre 1983 egli ritornava, solo, in
Regno unito, dal 15 novembre 1983 al 13 aprile 1984 ove era
impiegato in ospedali. Disoccupato dal 16 aprile al 29 aprile
seguenti, esercitava poi un'attività autonoma dal 30 aprile al
29 luglio dello stesso anno. Nuovamente disoccupato frequenta
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
va, dal 20 agosto al 25 novembre, un corso di formazione pro fessionale.
Avendo rifiutato l'Adjudication Officier gli assegni per figlio a carico, a partire dal 16 aprile 1984, con la motivazione che
il sig. Middleburgh non si trovava in quel momento in Gran
Bretagna, quest'ultimo ha proposto ricorso contro la decisione davanti al Social Security Appeal Tribunal. Essendo stati re
spinti tanto questo ricorso, come, successivamente, il ricorso
proposto innanzi ai Social Security Commissioners, in ordine
al periodo di tempo durante il quale il sig. Middleburgh ha la
vorato come lavoratore autonomo e ha seguito un corso di for
mazione professionale, il soggetto interessato ha adito la Court
of Appeal, che ha sospeso il procedimento sottoponendo alla
corte alcune questioni pregiudiziali. La corte ha dichiarato: «Un lavoratore autonomo avente di
ritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di cessazione in
volontaria della sua attività, in forza di contributi versati o a
lui accreditati come lavoratore dipendente, non è «lavoratore
subordinato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, n.
1, del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo
ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (Cee) del consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari il regolamento (Cee) n. 1408/71, e dell'art. 1, n. 1, lett. a), i) e iì), dello stesso regolamento.
L'art. 52 del trattato Cee non osta a che la normativa di
uno Stato membro che concede gli assegni familiari per i figli a carico per i soli figli residenti nel territorio dello Stato, si
applichi ad un cittadino nazionale, nel periodo in cui quest'ulti mo, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in altro
Stato membro, dove ha avuto un figlio, esercita attività auto
noma nello Stato membro d'origine, in cui è rimasto da solo».
153 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-349/87); Pres. Manci
ni, Avv. gen. Tesauro (conci, parz. diff.); Paraschi c. Lan
desversicherungsanstalt Wiittemberg.
Cee — Questioni pregiudiziali — Competenza della corte —
Limiti (Trattato Cee, art. 177). Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Parità di
trattamento — Pensioni di invalidità professionale o incapa cità lavorativa — Normative nazionali istitutive di presuppo sti più rigorosi — Liceità (Trattato Cee, art. 48, n. 2, 51,
177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).
Con la riforma della legislazione tedesca in materia di pensio ni di invalidità professionale o incapacità lavorativa del 1 ° gen naio 1984, venivano resi più severi i presupposti per la conces
sione delle dette allocazioni.
La sig. Paraschi, cittadina greca, aveva esercitato dal 1965
al 1979, con qualche interruzione, un'attività soggetta ad assi curazione obbligatoria. Nel 1979, per ragioni legate al suo stato
di salute, abbandonava il lavoro e la Germania per recarsi in
Grecia ove permaneva nell'impossibilità di esercitare qualsivo
glia attività. Due domande volte alla concessione di una pensione d'invali
dità tedesca, presentate nel 1978 e nel 1980, venivano respinte dall'istituzione competente, per la ragione che la capacità lavo
rativa della sig. Paraschi non risultava sufficientemente meno mata per poter considerare la stessa invalida secondo la norma
tiva tedesca. A seguito di un nuovo aggravamento del suo stato di salute, la sig. Paraschi presentava, in data 16 maggio 1985, una terza domanda di pensione di invalidità tedesca. Questa volta, ancorché venisse accertato che la sig. Paraschi non era
più in grado di lavorare per ragioni di salute ed almeno tempo raneamente, il Landesversicherungsanstalt di Wurttemberg re
spingeva la domanda per la ragione che l'interessata non realiz zava più i requisiti previsti dalle norme nel frattempo emanate.
La sig. Paraschi impugnava la decisione di rigetto dinanzi
al Sozialgericht di Stoccarda, che a sua volta chiedeva alla corte di pronunciarsi sull'ammissibilità dal combinato disposto del re
golamento Cee n. 1408/71 con normativa tedesca, riguardo alle
disposizioni del trattato.
Dopo aver ricordato il principio ormai consolidato secondo
cui, se la corte non è competente, nell'ambito dell'art. 177 del
trattato, «a pronunciarsi sulla compatibilità di una legislazione nazionale con il trattato, essa è tuttavia competente per fornire
al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione propri
Il Foro Italiano — 1992.
del diritto comunitario che potranno permettergli di valutare
detta compatibilità per la definizione della controversia ad esso
sottoposta» (da ultimo, sentenza 18 giugno 1991, in causa
C-369/89, ASBL Piageme, n. 101 in questa rassegna), la corte
ha riformulato la questione originariamente sottoposta dal giu dice tedesco, leggendovi una richiesta di pronuncia al tempo sull'interpretazione e sulla validità delle disposizioni del regola mento n. 1408/71.
Quindi ha statuito: «Gli art. 48, n. 2, e 51 del trattato Cee
debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che una
normativa nazionale renda più rigorosi i presupposti per la con
cessione di una pensione di invalidità, nel senso che d'ora in
poi tale pensione è assegnata esclusivamente se l'assicurato ha
svolto un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria ed ha
versato almeno trentasei mensilità nel corso del periodo di ses
santa mesi antecedenti al sopraggiungere dell'invalidità (perio do di riferimento), ma ostano a che tale normativa — che con
sente, ricorrendo determinati presupposti, la proroga del perio do di riferimento — non preveda una possibilità di proroga
qualora fatti o circostanze, analoghe a quelli che la consentono, si verifichino in un altro Stato membro».
Giudicando infine l'inapplicabilità delle disposizioni del rego lamento n. 1408/71 al caso di specie, la corte ha omesso di
pronunciarsi sulla sua validità.
154 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-183/90); Pres. Manci
ni, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Van Dalfsen e a.
c. Van Loon.
La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 158, con nota di
richiami.
Convenzione di Bruxelles — Esecuzione di sentenze emesse in altro Stato membro — Autorizzazione — Opposizione — Mez
zi deducibili — Decisione resa sull'opposizione — Nozione
(Convenzione di Bruxelles, art. 37, n. 2, 38; protocollo 3 giu
gno 1971).
Le parti nella controversia principale, Van Dalfsen e a. da
un lato, e Van Loon e a. dall'altro, erano legate da un contrat
to di locazione avente ad oggetto un immobile. Avendo soppor tato i ricorrenti spese di manutenzione straordinaria che non
erano state rifuse, essi richiedevano al giudice di pace del canto
ne di Herentals (Belgio) in via principale l'annullamento del con
tratto e in via subordinata il rimborso delle spese effettuate.
Detto giudice respingeva la domanda principale, ammetteva in
via di principio quella subordinata, riservandosi d'incaricare una
perizia per la determinazione esatta dell'ammontare, e accoglie va la domanda riconvenzionale proposta da Van Loon volta
ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione arretrati.
Van Loon e a. chiedevano al presidente dell'Arrondissements
rechtbank di Zwolle (Paesi Bassi) di autorizzare, in conformità con l'art. 31 della convenzione, l'esecuzione nei Paesi Bassi del
la sentenza del giudice di pace belga. Con decisione 23 gennaio 1987, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank accordava que sta autorizzazione.
Cotro tale decisione, Van Dalfsen e a. proponevano, il 2 aprile 1987, opposizione innanzi all'Arrondissementsrechtbank di Zwol
le, ai sensi dell'art. 36 della convenzione. In essa, Van Dalfsen
e a. si limitavano a chiedere all'Arrondissementsrechtbank di
sospendere il procedimento relativo al ricorso, ai sensi dell'art.
38, 1° comma, della convenzione, adducendo il fatto che essi
avevano proposto appello contro la sentenza del giudice di pace di Herentals. Essi sottolineavano inoltre che la loro domanda di rimborso, proposta in via subordinata, era stata in via di
principio ammessa.
Con sentenza 13 aprile 1988, l'Arrondissementsrechtbank di
Zwolle respingeva la domanda di sospensione del procedimen
to, motivando con il fatto che Van Dalfsen e a., per fondare
tale domanda, non avevano allegato alcun altro mezzo oltre a quelli che il giudice straniero aveva potuto esaminare nella
sua decisione.
Van Dalfsen e a. ricorrevano in Cassazione contro questa sen
tenza, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della convenzione, dinnanzi
all'Hoge Raad der Nederlanden.
Preliminarmente l'Hoge Raad si è preoccupato di sapere se la sentenza impugnata dovesse essere considerata come una «de
cisione resa sull'opposizione», ai sensi dell'art. 37, n. 2, della
convenzione. Nell'ipotesi negativa, il ricorso in Cassazione pro
posto da Van Dalfsen e a. sarebbe stato irricevibile. Al contra
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
rio, in caso di risposta affermativa a questa questione, sarebbe
stato necessario esaminare il merito di questo ricorso e si sareb
be allora posto il problema dell'ampiezza dei poteri che l'art.
38 della convenzione assegna al «giudice davanti al quale è pro
posta opposizione». Adita in via pregiudiziale sul punto della menzionata giurisdi
zione, la corte ha dichiarato: «L'art. 37, n. 2, della convenzio
ne 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdiziona le e le esecuzioni delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una decisione emanata
ai sensi dell'art. 38 della convenzione, e con cui il giudice adito
con l'opposizione proposta contro l'autorizzazione all'esecuzio
ne di una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato con
traente, ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento ed ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del be
neficiario dell'autorizzazione all'esecuzione, non configura una
«decisione resa sull'opposizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, del
la convenzione, e non può, pertanto, costituire oggetto di ricor
so in Cassazione o di un rimedio analogo. La soluzione di que sta questione non è diversa, qualora la decisione emanata ai
sensi dell'art. 38 della convenzione e la «decisione resa sull'op
posizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, della convenzione, siano
contenute nella stessa sentenza.
L'art. 38, 1° comma, della convenzione, deve essere interpre tato nel senso che il giudice adito con l'opposizione proposta contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudizia ria emessa in altro Stato contraente può prendere in considera
zione, nella decisione sull'istanza di sospensione del procedi mento ai sensi di questa disposizione, solo mezzi che l'oppo nente non era in grado di dedurre dinanzi al giudice dello Stato
d'origine».
155 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-196/90); Pres. Manci
ni, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Fonds voor Arbeidson
gevallen c. De Paep.
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Regolamen
tazione comunitaria — Ambito d'applicazione materiale —
Applicazione a rapporto di lavoro — Esclusione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Marinai —
Nave battente bandiera non dello Stato dove il datore di la
voro ha sede sociale — Restrizioni in materia di ammissione
al regime di previdenza sociale — Illiceità (Trattamento Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 14,
par. 2, c).
Il sig. Piet Ackx lavorava in qualità di membro dell'equipag
gio sulla nave Hosanna, di proprietà della De Pax, società di
diritto belga con sede a Knokke-Heist. Il 29 gennaio 1980 la
nave veniva venduta ad una società britannica, la Minerva Fi
sheries Ltd., che la faceva immatricolare nel Regno unito, ap
ponendole la bandiera britannica.
Poco dopo, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1980, la
nave naufragava in mare e il sig. Ackx veniva dichiarato disper so. Al momento dell'incidente il marinaio veniva ancora remu
nerato dalla società belga De Pax.
La sig. De Paep, madre del deceduto, richiedeva al Fonds
voor Arbeidsongevallen, ente pubblico belga che ha la funzione
di risarcire i danni provocati dagli infortuni sul lavoro, una pen sione a riparazione del danno derivante dal decesso del figlio.
Al rifiuto da parte del detto ente, la sig. De Paep ricorreva
all'autorità giurisdizionale. Giunto l'affare in Cassazione, detta giurisdizione constatava
che, se il contratto di lavoro tra il marinaio ed il suo datore
doveva essere considerato di diritto belga, in conformità con
questa legislazione, il contratto stesso era da dichiararsi nullo
al momento dell'incidente, stante una dichiarazione peritale di
inidoneità alla navigazione che era stata redatta, già in prece
denza, a riguardo del peschereccio Hosanna.
In secondo luogo, sempre se la fattispecie doveva essere esa
minata alla luce della legislazione belga sugli infortuni sul lavo ro, questa doveva considerarsi non applicabile, data la circo
stanza che il peschereccio betteva bandiera britannica.
Interrogandosi tuttavia sulla compatibilità di tale interpreta zione con eventuali disposizioni del regolamento Cee n. 1408/71
concernenti i conflitti sulla legislazione applicabile al rapporto di lavoro tra dipendente e datore, e i conflitti di legislazione applicabili all'ammissione del lavoratore al regime di previden
II Foro Italiano — 1992.
za sociale, la Hof van Cassatie ha adito in via pregiudiziale la corte, che si è cosi pronunciata: «Il regolamento (Cee) del
consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, non con
tiene regole di competenza relative alla legge applicabile al rap porto di lavoro in essere tra il dipendente ed il datore di lavoro.
Il disposto dell'art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento (Cee)
1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, deve essere
interpretato nel senso che ha l'effetto di rendere inopponibile alle persone cui si riferisce, o ai loro aventi causa, a) una dispo sizione della legge applicabile allo Stato membro in forza della
quale l'ammissione al regime di previdenza sociale ivi previsto sia subordinata alla condizione che l'imbarcazione su cui il la
voratore svolge la sua attività batta bandiera di tale Stato, ed
inoltre, b) ogni disposizione della legge di tale Stato membro
che sancisce la nullità di un contratto di lavoro, qualora essa
impedisca alla regola di competenza contenuta nel disposto stesso di produrre tutti i suoi effetti».
156 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-159/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); The Society for the
Protection of Unborn Children Ireland Ltd. c. Grogan e a.
Cee — Servizi — Attività mediche — Interruzione di gravidan za — Inclusione — Restrizioni — Criteri di valutazione (Trat tato Cee, art. 59, 60, 62, 177).
Convenzione europea sui diritti dell'uomo — Libertà d'espres sione — Competenza interpretativa della corte — Limiti (Con venzione europea sui diritti dell'uomo, art. 10).
Nell'ambito di una controversia insorta davanti alla High Court
Dublin tra la Society for the Protection of Unborn Children
Ireland Ltd. (SPUC) ed alcuni rappresentanti di associazioni
studentesche, riguardo all'opposizione che la prima faceva alla
distribuzione, predisposta dai secondi, di informazioni riguar danti le modalità per l'esercizio dell'interruzione volontaria di
gravidanza all'estero, la predetta giurisdizione sottoponeva al
cune questioni pregiudiziali alla corte.
Sulla prima, vertente sulla qualifica dell'interruzione volonta
ria di gravidanza praticata conformemente alla legislazione del
lo Stato in cui si svolge, come «servizio» ai sensi dell'art. 60
del trattato, la corte ha richiamato la sua giurisprudenza prece dente (sentenza 31 gennaio 1984, in cause riun. 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone) in cui ha dichiarato che l'attività medica (di cui quella in oggetto certamente fa parte) rientra nell'ambito
di applicazione dell'art. 60, in qualità di «servizio». La circo stanza che, a detta della SPUC, trattasi di prestazione «profon damente immorale», non è di per sé idonea a modificare il pre detto assunto.
Quanto alla-seconda e terza questione, vertenti sulla legittimi tà di un divieto come quello previsto dalla normativa irlandese,
la corte ha sostenuto che il nesso tra l'attività delle associazioni
studentesche e le interruzioni di gravidanza effettivamente pra ticate negli altri Stati membri è troppo debole perché tale divie
to possa essere qualificato come restrizione ai sensi dell'art. 59
del trattato.
Quindi ha concluso: «Il diritto comunitario non impedisce che uno Stato membro, in cui l'interruzione di gravidanza per intervento medico è vietata, poibisca ad associazioni di studenti
di diffondere informazioni sulla denominazione e l'ubicazione
di cliniche in un altro Stato membro in cui l'interruzione volon
taria di gravidanza è legalmente praticata, nonché sulle modali
tà per entrare in contatto con queste ultime, quando la diffusio
ne di dette informazioni non proviene in alcun modo dalle clini
che in oggetto».
L'argomento, sollevato dai convenuti, secondo cui i diritti
fondamentali ed in particolare la libertà d'espressione e d'infor
mazione sancita in particolare dall'art. 10, n. 1, della conven
zione europea sui diritti dell'uomo non consentono un divieto
del genere di quello indicato nella causa, non è stato esaminato
dalla corte nel merito. Essa si è infatti dichiarata incompetente
a fornire gli elementi di interpretazione necessari alla valutazio
ne di conformità di una regolamentazione nazionale con i diritti
fondamentali in tutti i casi, come quello di specie, in cui trattasi
di «una regolamentazione nazionale che non si colloca nell'am
bito del diritto comunitario».
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
157 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-70/88); Pres. Due, Avv.
gen. Van Gerven (conci, parz. diff.); Parlamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee.
Euratom — Protezione sanitaria — Contaminazione radioatti
va dei prodotti alimentari — Atti delle istituzioni — Base
giuridica — Criteri di scelta — Legittimità (Trattato Cee, art.
100 A, 173; trattato Ceea, art. 31, 146; regolamento Euratom
del consiglio n. 3954/87).
Con ricorso ai sensi dell'art. 146 del trattato Ceea e dell'art.
173 del trattato Cee il parlamento ha chiesto alla corte l'annul
lamento del regolamento Euratom del consiglio n. 3954/87, che
fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anor
mali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qual siasi altro caso di emergenza radioattiva.
Il parlamento ha fatto sostanzialmente valere che il regola mento impugnato è fondato, a torto, sull'art. 31 del trattato
Ceea, mentre il fondamento giuridico appropriato sarebbe stato
piuttosto l'art. 100 A del trattato Cee, eventualmente combina
to con l'art. 31 del trattato Ceea; in questo caso, in luogo della
sola consultazione del parlamento, il consiglio avrebbe dovuto
avviare la procedura di cooperazione col parlamento per addi
venire all'adozione dell'atto.
La corte ha preliminarmente ricordato il principio secondo
cui la scelta della base giuridica di un atto non può dipendere soltanto dalla convinzione di un'istituzione riguardo alla finali
tà perseguita, ma deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili
di controllo giurisdizionale; tra questi elementi figurano appun to lo scopo e il contenuto dell'atto (da ultimo, sentenza 11 giu
gno 1991, in causa C-300/89, Commissione c. Consiglio, n. 97
in questa rassegna).
Applicando poi detto principio al caso di specie, ed esami
nando finalità e contenuto del regolamento de quo, non ha ri
scontrato elementi tali da far considerare necessario il ricorso
all'art. 100 A del trattato, ed ha quindi respinto il ricorso con
dannando il parlamento alle spese.
158 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-246/89); Pres. Manci
ni, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord.
La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 321, con nota di
G. Cat aldi.
Cee — Libertà di stabilimento — Immatricolazione di navi da
pesca — Restrizioni fondate sulla nazionalità — Illiceità (Trat tato Cee, art. 7, 52, 169, 221).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato: «Imponendo come requisiti per l'imma
tricolazione di un peschereccio nel proprio registro nazionale
che i proprietari (legal owners e nella misura di almeno il set
tantacinque per cento i beneficial owners quando questi sono
persone fisiche), i noleggiatori ed i gestori del peschereccio sia
no cittadini britannici o società costituite nel Regno unito, e
che, in quest'ultimo caso, il settantacinque per cento almeno
del capitale sociale di ciascuna di dette società sia detenuto da
cittadini britannici o da società che soddisfino gli stessi requsiti, e il settantacinque per cento degli amministratori di ciascuna
di dette società siano cittadini britannici, il Regno unito è venu
to meno agli obblighi ad esso incombenti in base agli art. 7, 52 e 221 del trattato Cee.
159 - Sentenza 10 ottobre 1991 (cause C-161/90 e C-162/90); Pres. Mancini, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Petruzzi
e a. c. Associazione italiana produttori olivicoli (AIPO), As sociazione salentina olivicoltori (LASO), Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
Cee — Agricoltura — Olio d'oliva — Classificazione — Con
trollo delle caratteristiche organolettiche — Procedure nazio
nali — Controllo ulterióre della commissione — Liceità —
Modalità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della com
missione n. 3472/85, art. 3, n. 2; decisione Cee della commis
sione 30/4/90).
Le sig. Petruzzi e Longo, entrambe olivicoltrici in Vernole
(Lecce), avevano fatto ritirare dall'ASC) a domicilio rispettiva
II Foro Italiano — 1992.
mente 12,38 q e 8,59 q di olio d'oliva vergine, prodotto nella
campagna olivicola 1987.
A seguito di un controllo effettuato da alcuni laboratori per conto delle autorità comunitarie, queste ultime hanno constata
to che occorreva classificare l'olio presentato all'intervento co
me olio d'oliva diverso da quello vergine (fino). Vista l'entità delle irregolarità accertate, la commissione escludeva, con la de
cisione 30 aprile 1990, le spese sostenute dall'Italia in materia
di intervento sull'olio d'oliva durante il periodo 1° ottobre 1988 - 30 settembre 1989.
L'AIMA (l'organismo di intervento italiano) chiedeva agli as
suntori il rimborso delle somme che aveva loro versato per gli acquisti all'intervento.
In tali circostanze, 1>: sig. C. Petruzzi e la sig. A. Longo con
venivano dinanzi al giudice nazionale l'ASO di Lecce, l'AIPO
di Roma e l'AIMA, per far dichiarare non fondata e illegittima
ogni domanda di restituzione relativa alle somme versate alle
attrici nelle cause principalità titolo di prezzo d'intervento. Il Pretore di Lecce sottoponeva alla corte questioni pregiudi
ziali vertenti sull'interpretazione del regolamento Cee della com
missione n. 3472/85, e sulla validità della citata decisione della
stessa commissione, la corte ha dichiarato: «L'art. 3, n. 2. del
regolamento (Cee) della commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, dev'essere interpretato nel senso che, finché non venga adottata una disciplina comunitaria, l'esame delle caratteristiche organo lettiche dell'olio d'oliva vergine commestibile viene effettuato
secondo procedure nazionali, il cui solo scopo dev'essere quello di accertare le caratteristiche richieste dalle disposizioni comu
nitarie per la classificazione secondo le denominazioni elencate
in queste stesse disposizioni. Il diritto comunitario autorizza la commissione, al fine di ve
rificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolari tà delle operazioni di intervento, a compiere un controllo che
non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate
al momento della presentazione dell'olio all'intervento».
160 - Sentenza 15 ottobre 1991 (causa C-302/90); Pres. Gor
don Slynn, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Caisse auxiliaire
d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) e a. c. Faux.
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori frontalieri — Disoccupa zione totale — Prestazioni per incapacità lavorativa — Pre
stazioni per invalidità — Diritto (Trattato Cee, art. 177; re
golamento Cee del consiglio n. 36/63, art. 1, lett. c), 6, n.
1, 19, n. 1; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art.
39, nn. 1 e 2).
La sig. Desse, cittadina francese, che ha svolto attività in Bel
gio come lavoratrice frontaliera dal 25 febbraio 1957 al 4 di
cembre 1970, data del suo licenziamento, ha usufruito di pre stazioni di disoccupazione in Francia fino all'11 ottobre 1971, con un'unica interruzione tra il 2 e il 21 febbraio 1971. In tale
periodo ha beneficiato dell'indennità per malattia erogata dal
l'organismo d'assicurazione belga. La sig. Desse è stata riconosciuta invalida al lavoro dalla CAA
MI dal 12 ottobre 1971 al 30 settembre 1980, data del suo pen sionamento. Ciononostante, la CAAMI, con provvedimento 11
maggio 1973, le ha negato le prestazioni dell'assicurazione
malattia-invalidità. La sig. Desse ha impugnato tale provvedi mento. Deceduta poi nel corso del procedimento, è stata sosti
tuita dai suoi eredi, Napoléon e Jocelyne Faux.
La Cour de Travail de Mons ha sollevato dinanzi alla corte una serie di questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle di
sposizioni pertinenti di diritto comunitario.
La corte si è cosi pronunciata: «L'art. 1, lett. c), del regola mento (Cee) del consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicu
rezza sociale dei lavoratori frontalieri va interpretato nel senso
che un lavoratore frontaliere non perde questa qualifica per il fatto di trovarsi in stato di disoccupazione totale.
Ai sensi della normativa che si applica nella controversia in
via principale, un lavoratore frontaliere che si trovi in stato
di disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni per incapaci tà lavorativa ai termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, oltre alle prestazioni d'invalidità ai
sensi dell'art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che
si spostano all'interno della Comunità.
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Il periodo di disoccupazione totale di un lavoratore frontalie
re tenuto, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento (Cee) del
consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicurezza sociale dei
lavoratori frontalieri, a far valere i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza, benché non
riconosciuto in quest'ultimo come periodo di assicurazione o
equiparato, va considerato come un siffatto periodo nello Stato
dell'ultima occupazione, la cui disciplina, applicabile al momento
preso in considerazione, equiparava i periodi di disoccupazione
compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia».
161 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-24/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Werner Faust Offene Handelsgesellschfat, Hamburg.
162 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-25/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Wùnsche Handelsgesellschfat KG, Hamburg.
163 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-26/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Wùnsche Handelsgesellschfat KG, Hamburg.
Cee — Agricoltura — Funghi in scatola — Licenze d'importa zione invalide — Importo supplementare — Liceità — Am
montare dell'importo — Violazione del principio di proporzi nalità — Illiceità (Trattato Cee, art. 177; regolamento del con
siglio n. 1697/79; regolamenti della commissione nn. 3429/80,
796/81, art. 1).
Negli anni tra il 1980 e il 1981 due imprese tedesche importa vano alcune partite di funghi dalla Repubblica popolare cinese
presentando licenze che, per imprecisioni concernenti le qualità del prodotto o la loro esatta provenienza, si rivelavano invali
de. Pertanto, le autorità doganali tedesche, che avevano in un
primo tempo applicato aliquote più favorevoli sulla base delle
licenze invalide, esigevano dagli importatori pagamenti supple mentari ai sensi del regolamento del consiglio n. 1697/79 e del
regolamento della commissione n. 3429/80 (regolamenti nn.
796/81 e 1755/81 per quanto riguarda la causa C-26/90). Adita in via pregiudiziale del Bundesfinanzhof, la corte cosi
statuiva sull'interpretazione delle citate disposizioni: Per le cause C-24/90 e C-25/90: «L'importo supplementare
previsto dall'art. 1 del regolamento (Cee) della commissione 29
dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce le misure di salvaguardia
applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazio
ne, deve essere riscosso anche nel caso in cui le conserve di
funghi siano state immesse in libera pratica nella Comunità e, successivamente a tale immissione, sia stato accertato che non
erano accompagnate da un valido titolo d'importazione». Per la causa C-26/90: «L'importo supplementare previsto dal
l'art. 1 del regolamento (Cee) dèlia commissione 27 marzo 1981, n. 796, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili al
l'importazione di conserve di funghi di coltivazione, nonché dal
l'art. 1 del regolamento (Cee) della commissione 30 giugno 1981, n. 1755, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili al
l'importazione di conserve di funghi di coltivazione, deve essere
riscosso anche nel caso in cui le conserve di funghi siano state
immesse in libera pratica nella Comunità e, successivamente a
tale immissione, sia stato accertato che non erano accompagna te da un valido titolo d'importazione».
Interpellata inoltre dalla stessa giurisdizione sulla validità del
l'importo supplementare previsto dai regolamenti citati, e, in
particolare, sull'ammontare di tale importo alla luce del princi
pio di proporzionalità, la corte ha effettivamente constatato che,
costituendo tale percezione un onere finanziario considerevole
per gli importatori, esso è sproporzionato in confronto agli sco
pi perseguiti dalla commissione; dunque, conclude la corte, l'art.
I del regolamento n. 3429/80 (regolamenti nn. 796/81 e 1755/81
per la causa C-26/90) è da dichiararsi invalido per quanto si
riferisce alla fissazione dell'importo.
164 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-58/89); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Commissione delle Comuni
tà europee c. Repubblica federale di Germania.
Cee — Stati membri — Direttive — Protezione delle acque su
perficiali — Mancata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee,
II Foro Italiano — 1992.
art. 169; direttive del consiglio nn. 75/440/Cee e 79/869/Cee).
Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla commis
sione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regola mentari e amministrative necessarie per recepire nell'ordinamento
interno gli art. 3, n. 1 e 4, della direttiva 16 giugno 1975, n.
75/440/Cee, riguardante la qualità richiesta per le acque super ficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati
membri e non avendo integralmente adempiuto agli obblighi di
comunicazione impostile dall'art. 8 della direttiva del consiglio 9 ottobre 1979, n. 79/869, relativa ai metodi di misura e alla
frequenza dei campionamenti e dell'analisi delle acque superfi ciali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati mem
bri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli ob
blighi che le incombono ai sensi del trattato Cee».
165 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-342/89); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Repubblica federale di Ger
mania c. Commissione delle Comunità europee.
166 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-346/89); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Repubblica italiana c. Com
missione delle Comunità europee.
Cee — Agricoltura — Feaog — Anticipo di fondi — Riduzione — Legittimità (Trattato Cee, art. 173; decisione della com
missione n. 1525/89/Cee).
Riconoscendo alla commissione la piena competenza a ridur
re gli anticipi di fondo attribuiti ad uno Stato membro a titolo
di anticipo sui conti Feaog in virtù di determinate circostanze, la corte ha respinto i ricorsi presentati dalla Repubblica federa
le tedesca e dalla Repubblica italiana volti all'annullamento del
la decisione 30 agosto 1989 nella parte in cui la commissione
aveva esercitato detto potere.
167 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-35/90); Pres. Due,
Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Regno di Spagna.
Cee — Disposizioni fiscali — Imposizioni interne — Imposta sul valore aggiunto — Esenzioni temporaneamente autorizza
te ad uno Stato membro — Limiti (Trattato Cee, art. 169).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte, constatando che le prestazioni di servizi di cui al ricor
so non potevano, a partire dal 1° gennaio 1986, beneficiare del
l'esenzione Iva inizialmente accordata a titolo temporaneo alla
Spagna, ha dichiarato: «Esentando dall'imposta sul valore ag
giunto i servizi professionali, compresi quelli il cui corrispettivo è costituito da diritti d'autore prestati da cultori di arti plasti
che, da scrittori, da collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, da compositori musicali, da autori di opere teatrali e da autori del soggetto, dell'adattamento, della sceneg
giatura e del dialogo delle opere audiovisive, contrariamente a
quanto stabilito dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del consi
glio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armonizza
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore ag
giunto: base imponibile uniforme, il Regno di Spagna è venuto
meno agli obblighi impostigli dal trattato Cee».
168 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-100/90); Pres. Due,
Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Regno di Danimarca.
Cee — Disposizioni fiscali — Importazioni — Franchigia delle
imposte sulla cifra d'affari e delle imposizioni indirette inter
ne — Bagagli personali — Inclusione — Carburante — Esclu
sione (Trattato Cee, art. 169; direttiva del consiglio n.
69/169/Cee, art. 3, par. 3, come modificato dalla direttiva
n. 78/1033/Cee).
Pronunciandosi sul ricorso per inadempimento presentato dalla
commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato contro il Regno di Danimarca, la corte ha preliminarmente interpretato le no
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
zioni di «carburante» e «bagagli personali» contenute nelle di
sposizioni comunitarie ritenute violate, propendendo peraltro per la soluzione più favorevole ad una realizzazione effettiva dell'a
pertura dei mercati; di conseguenza essa ha stabilito che sono
da ricomprendersi nella nozione di bagaglio personale dei viag
giatori ai sensi della direttiva 69/169/Cee, e dunque suscettibili di essere importati in franchigia di imposte sulla cifra d'affari o altre imposte indirette, tutti i «combustibili» che non siano
qualificabili come carburanti.
Indi, passando alla valutazione della normativa in vigore in
Danimarca, la corte ha dichiarato: «Limitando a dieci litri la
quantità di combustibile che i viaggiatori possono importare in
Danimarca in franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e del
le imposizioni indirette interne, in serbatoi portatili a bordo di
un autoveicolo, anche nel caso di combustibile diverso dal car
burante, contrariamente a quanto prescritto dalla direttiva del
consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169/Cee, riguardante l'armo
nizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi
nistrative relative alle franchigie delle imposte sulla cifra d'affa
ri e delle imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, nel testo modificato
dalla quarta direttiva del consiglio 19 dicembre 1978, n.
78/1033/Cee, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obbli
ghi impostigli dal trattato Cee».
169 - Sentenza 22 ottobre 1991 (causa C-44/89); Pres. Gordon
Slynn, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); von Deetzen c. Haupt zollamt Oldenburg.
Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero-caseari — Prelie
vo supplementare — Modalità di applicazione — Base di cal
colo ridotta — Illiceità — Limiti alla trasferibilità del quanti tativo di riferimento in caso di vendita o affitto — Liceità — Vendita — Affitto — Successione ereditaria — Nozione
(Trattato Cee, art. 177; regolamenti Cee del consiglio nn.
1078/77, 857/84 e 764/89, art. 3 bis, par. 2, par. 4; regola menti Cee della commissione nn. 1546/88 e 1033/89, art. 7 bis).
Il sig. von Deetzen aveva beneficiato di un premio di non
commercializzazione subordinato alla condizione che l'interes
sato non producesse latte o prodotti lattiero-caseari per un pe riodo di cinque anni, con scadenza al 7 settembre 1985.
Alla scadenza del termine menzionato, il sig. von Deetzen
ha richiesto allo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Ol
denburg l'attribuzione di un quantitativo di riferimento di latte, a norma del regime di prelievo supplementare sul latte, nel frat
tempo instaurato. Tale quantitativo corrispondeva a quello che
era servito come base per il calcolo del premio di non commer
cializzazione. Questa domanda è stata rigettata in quanto la nor
mativa comunitaria allora applicabile non permetteva di attri
buirgli un quantitativo di riferimento dato che egli non aveva
consegnato né latte né prodotti lattiero-caseari al momento del
l'entrata in vigore del nuovo regime. Nell'ambito del ricorso presentato dal sig. von Deetzen av
verso il rigetto della sua domanda, il Finanzgericht di Ambur
go, con ordinanza 26 giugno 1986, in applicazione dell'art. 177
del trattato Cee, ha sottoposto alla corte una questione pregiu diziale concernente la validità della normativa comunitaria in
materia di prelievo supplementare sul latte, questione che è sta
ta oggetto della sentenza 28 aprile 1988, von Deetzen (nella cau
sa 170/86, Racc. pag. 2355). In tale sentenza, cosi come nella
sentenza Mulder, pronunciata lo stesso giorno (nella causa
120/86, Racc. pag. 2321), la corte ha dichiarato che la normati
va in questione era invalida, per violazione del principio del
legittimo affidamento, in quanto non prevedeva l'attribuzione
di un quantitativo di riferimento a quei produttori i quali, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n.
1078/77, non avevano consegnato latte durante l'anno di riferi mento scelto dallo Stato membro interessato.
Di conseguenza, il consiglio e la commissione hanno apporta to alcune modifiche alla normativa in questione, introducendo
il principio secondo cui il produttore che non avesse consegnato latte al fine di ottemperare ad obblighi comunitari, può ottene
re un quantitativo di riferimento, ma solo limitatamente al 60% del latte consegnato nell'anno precedente all'arresto della pro duzione (regolamento del consiglio n. 764/89, art. 3 bis, n. 2); l'art. 3 bis, n. 4 dispone inoltre che in caso di vendita o affitto
Il Foro Italiano — 1992.
dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo di appli cazione del regime del prelievo supplementare, il quantitativo
specifico di riferimento, assegnato in conformità ai nn. 1-3 del
medesimo articolo, ritorna alla riserva comunitaria. Tuttavia, in caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, soltanto la parte del quantitativo specifico di riferimento corri
spondente alla superficie a coltivazione foraggera venduta o af
fittata ritorna alla riserva comunitaria.
Le nuove modalità d'applicazione del sistema hanno infine, tra l'altro, regolato il caso di successione dell'azienda disponen
do, in sostanza, che in caso di trasmissione dell'azienda per successione o mediante un'operazione analoga alla successione
ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito
al produttore che rileva l'azienda, a condizione che egli si obbli
ghi per iscritto a rispettare gli impegni assunti dal suo prede cessore.
In applicazione di questa nuova normativa, lo Hauptzollamt
Oldenburg ha allora concesso al sig. von Deetzen il quantitativo
specifico di riferimento richiesto, ma nella misura calcolata sul
la base ridotta del sessanta per cento di cui si è appena detto.
Il Finanzgericht ha allora deciso di adire nuovamente la corte
per valutare: à) la legittimità della base di calcolo ridotta (ses santa per cento) per l'attribuzione dei quantitativi di riferimen
to nei casi predetti; b) la legittimità del meccanismo introdotto
dal nuovo art. 3 bis, n. 4, sopra descritto, che potrebbe rivelar
si contrario ai principi di legittimo affidamento e di non
discriminazione tra i prodotti delle Comunità, e al diritto di
proprietà; c) l'esatta portata delle nozioni di «affitto» e «vendi
ta» in relazione a quella di «successione ereditaria» di cui allo
stesso art. 3 bis, n. 4.
La corte si è cosi pronunciata sulle tre questioni: «L'art. 3 bis, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984, n.
857, nella versione del regolamento (Cee) del consiglio 20 mar
zo 1989, n. 764, quale integrato dal regolamento (Cee) della
commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione del regola mento (Cee) della commissione 20 aprile 1989, n. 1033, è invali
do nei limiti in cui circoscrive il quantitativo specifico di riferi
mento previsto da questa disposizione al sessanta per cento del
quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto
dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario prece dente la presentazione della domanda relativa al premio di non
commercializzazione o di riconversione.
Dall'esame dell'art. 3 bis, n. 4, 2° comma, del regolamento
(Cee) del consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione del
regolamento (Cee) del consiglio 20 marzo 1988, n. 764, sulla
base delle circostanze richiamate nell'ordinanza di rinvio, non
sono emersi elementi tali da inficiarne la validità.
Le nozioni di «vendita» e di «affitto», ai sensi dell'art. 3 bis, n. 4, 2° comma, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo
1984, n. 857, nella versione del regolamento (Cee) del consiglio 20 marzo 1988, n. 764, vanno interpretate nel senso che si rife
riscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto
di proprietà o di uso dell'azienda, ad eccezione tuttavia dei casi
in cui tale trasferimento sia frutto di una «operazione analoga alla successione ereditaria», ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del regolamento (Cee) della commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione del regolamento (Cee) della commissione 30 apri le 1989, n. 1033. Quest'ultima nozione dev'essere interpretata come riferita a qualunque operazione che comporta effetti pa
ragonabili a quelli della successione ereditaria, a prescindere dalla
forma giuridica nella quale essa venga effettuata».
170 - Sentenza 22 ottobre 1991 (causa C-16/90); Pres. Gordon
Slynn, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Nolle c. Haupt zollamt Bremen-Freihafen.
Cee — Dumping — Istituzioni di dazi antidumping — Paese
di riferimento — Criteri di scelta (Trattato Cee, art. 177; re
golamento Cee del consiglio n. 725/89).
Nell'ambito di una controversia vertente tra lo Hauptzollamt, e il sig. Nolle a seguito del rifiuto da parte di quest'ultimo di
versare al primo i dazi antidumping definitivi istituiti dal rego lamento Cee n. 725/89 sull'importazione di pennelli e spazzole
per dipingere imbiancare e verniciare dalla Repubblica popolare cinese, il Finanzgericht di Brema ha sollevato questione di vali
dità del citato regolamento ai sensi dell'art. 177; condividendo le perplessità manifestate dall'importatore circa il carattere ap
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
propriato ad equo della scelta dello Sri Lanka come paese di
riferimento, e contestando alla commissione di aver omesso di
esaminare in modo più approfondito la proposta alternativa del
ricorrente, la corte ha dichiarato invalido l'atto de quo.
171 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-313/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Regno di Spagna.
Cee — Stati membri — Direttive — Ostetriche — Mancata ese
cuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva del con
siglio n. 80/155/Cee).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo adottato nei termini pre scritti le disposizioni necessarie per attuare la direttiva del con
siglio 21 gennaio 1980, n. 80/155/Cee, relativa al coordinamen
to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'accesso alle attività di ostetrica ed al loro eserci
zio, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del trattato».
172 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-17/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Pinaud Wieger Spedi tion c. Bundesanstalt fiir den Giitervernverkehr.
Cee — Servizi — Trasporti su strada — Restrizioni discrimina
torie — Illiceità (Trattato Cee, art. 59, 60, 61, 75, 177; rego lamento Cee del consiglio n. 4059/89).
L'impresa tedesca Pinaud Wieger intendeva affidare all'im
presa di spedizioni olandese Transvelno il compito di effettuare
trasporti di proprie merci su lunga distanza all'interno del terri
torio tedesco; fatta richiesta della debita autorizzazione dell'uf
ficio competente, quest'ulimo rifiutava di concederla al motivo
che, conformemente con le disposizioni della normativa tedesca
in materia, tali tipi di trasporto all'interno dei confini possono essere esercitati solo da imprese con sede in Germania.
Ritenendo che il rifiuto costituisce una restrizione ingiustifi cata alla libera prestazione dei servizi, Pinaud Wieger ricorreva
al giudice amministrativo, che a sua volta sottoponeva la que stione alla corte in via pregiudiziale, sottolineando tra l'altro
il perdurare dell'inattività del consiglio quanto all'adozione (che
pur gli competeva) delle disposizioni necessarie per la regola mentazione della fattispecie.
La corte ha rilevato che, essendo stato adottato dal consiglio, in pendenza del procedimento in corso, un regolamento transi
torio sulle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti
ai trasporti nazionali in uno Stato membro (Cee n. 4059/89), ed essendo di conseguenza il giudice nazionale chiamato a sta
tuire in base al diritto applicabile al momento in cui la sua
decisione sarà resa, la risposta alla questione pregiudiziale deve
necessariamente essere: «Nello stato attuale del diritto comuni
tario, gli art. 59 e 60 del trattato Cee non ostano a che un'im
presa con sede in uno Stato membro incarichi un vettore di
un altro Stato membro di fornirle prestazioni di trasporti nazio
nali, alle tariffe generalmente in vigore nel primo Stato, con
veicoli autorizzati nel secondo Stato per il trasporto di merci».
173 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-22/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica francese
c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Agricoltura
— Feaog — Liquidazione dei conti — Deci
sione — Illegittimità (Trattato Cee, art. 173; regolamento Cee
del consiglio n. 857/84; decisione della commissione n.
891/627/Cee).
Adita dalla Repubblica francese ai sensi dell'art. 173 del trat
tato, la corte ha dichiarato: «La decisione della commissione
15 novembre 1989, 89/627/Cee, relativa alla liquidazione dei
conti degli Stati membri per le spese finanziate dal fondo euro
peo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
«garanzia», per l'esercizio finanziario 1987, è annullata nella
parte in cui fissa un superamento della quantità globale garanti ta per forniture di latte nella misura di 5192 tonnellate per la
campagna 1986/87».
Il Foro Italiano — 1992.
174 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-309/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Repubblica ellenica.
Cee — Stati membri — Direttive — Architetti — Riconosci
mento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli — Man cata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttive
nn. 85/384/Cee e 85/614/Cee).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato: «La Repubblica ellenica, avendo omesso
di adottare e di comunicare alla commissione, nei termini asse
gnati, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per attuare le direttive del consiglio 10 giugno 1985, n. 85/384/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei di
plomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e com
portante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del
diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, 20 di cembre 1985, n. 85/614/Cee, che modifica, a seguito dell'ade
sione della Spagna e del Portogallo, la direttiva n. 85/834/Cee, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del trat
tato Cee».
175 - Sentenza 13 novembre 1991 (causa C-303/90); Pres. Due, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica francese c. Com missione delle Comunità europee.
Cee — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — «Codi
ce di condotta» — Atto produttivo di effetti giuridici — Ri
cevibilità (Trattato Cee, art. 173). Cee — Coesione economica e sociale — Interventi strutturali
— Controllo sulle irregolarità — Competenza della commis
sione (Trattato Cee, art. 130 A, 155, 177; regolamenti del
consiglio nn. 2052/88, art. 4 e 4253/88, art. 23; codice di condotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88).
Con ricorso depositato nella cancelleria della corte il 4 otto
bre 1990, la Repubblica francese ha chiesto l'annullamento di
un atto adottato dalla commissione, intitolato «codice di con
dotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio n. 4253/88 riguardante le
irregolarità nonché l'organizzazione di un sistema di informa
zioni sulle irregolarità», in materia di coordinamento tra gli in
terventi dei diversi fondi strutturali, e tra detti interventi e quel li della BEI o altri organismi finanziari.
Preliminarmente, la commissione ha sollevato una questione di ricevibilità del ricorso, sostenendo che, per la sua natura, l'atto in oggetto non era suscettibile di impugnazione.
Al fine di pronunciarsi su detta eccezione, la corte ha dovuto
approfondire l'esame del contenuto dell'atto, e, concludendo
che esso «impone obblighi specifici relativi al contenuto delle
informazioni, nonché alla frequenza e alle modalità con cui de
vono essere comunicate alla commissione», e che pertanto esso
«va al di là di ciò che prevede l'art. 23, n. 1, del citato regola
mento»; essendo dunque destinato a produrre effetti giuridici
propri, il codice è suscettibile di impugnazione ed il ricorso è
ricevibile. Quanto al merito, la corte si è innanzitutto interrogata sull'e
sistenza di un fondamento giuridico alla competenza della com
missione ad emanare l'atto controverso; quindi, constatando che
né l'art. 155 del trattato (che autorizza la commissione ad adot
tare atti, come le raccomandazioni e i pareri, la cui efficacia
non è vincolante), né tantomeno l'art. 4, n. 2, del regolamento Cee n. 2052/88 (che prevede semplicemente un rapporto di com
plementarità e collaborazione tra commissione e Stati membri
al momento della preparazione degli interventi, ma non riguar da il controllo di quelli finanziati dalla Comunità) possono co stituire la base giuridica valida per fondarvi la competenza della
commissione, ha annullato il codice, in quanto adottato da un'au
torità incompetente.
176 - Sentenza 19 novembre 1991 (cause riun. 6/90 e 9/90);
Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Francovich e
a. c. Repubblica italiana.
La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 145, con note di
A. Barone, R. Pardolesi, G. Ponzanelli.
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
Cee — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavorato
ri subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro —
Direttiva — Efficacia diretta — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; direttiva del consiglio 80/987/Cee, art. 1 a 5).
Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Pre
giudizio a danno dei singoli — Responsabilità dello Stato ina
dempiente — Risarcimento — Condizioni — Modalità (Trat tato Cee, art. 5, 177, 189 3° comma).
La direttiva del consiglio n. 80/987/Cee impone agli Stati
membri l'obbligo di adottare una serie di misure legislative, re
golamentari ed amministrative al fine di predisporre una tutela
adeguata a favore dei lavoratori subordinati alle dipendenze di
datori insolventi, e di garantire ai primi il pagamento dei loro
crediti relativi alla retribuzione.
L'inadempimento della Repubblica italiana ai detti obblighi entro i termini previsti era stato dichiarato dalla corte con sen
tenza 2 febbraio 1989, in causa 22/87, Commissione c. Italia.
Il sig. Francovich ed altre trentaquattro lavoratrici che aveva
no prestato la loro opera a datori di lavoro poi rivelatisi insol
venti, dopo aver esercitato senza successo nei confronti di que sti ultimi i rimedi ordinari per il recupero dei loro crediti, ave
vano invocato dinanzi alle Preture di Vicenza e di Bassano del
Grappa le disposizioni della direttiva sopra menzionata, onde
poter beneficiare almeno del minimo comunitario ivi previsto. Riscontrando l'assenza degli strumenti necessari per la corret
ta applicazione della direttiva, le due citate giurisdizioni si ri
volgevano alla corte in via pregiudiziale, per accertare, da un
lato, l'efficacia diretta delle disposizioni in questione, e, dall'al
tro, in ogni caso, la possibilità di configurare in capo allo Stato
già riconosciuto inadempiente con sentenza una responsabilità
per la propria inerzia e un conseguente obbligo di risarcimento
a favore dei terzi danneggiati.
A) Sull'efficacia diretta delle disposizioni che definiscono i
diritti dei lavoratori. In ordine al primo problema, preliminarmente ricordando il
principio consolidato secondo cui «in tutti i casi in cui le dispo sizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni pos sono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d'attua
zione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposi zione di diritto interno non conforme alla direttiva; ovvero in
quanto esse siano a definire diritti che i singoli possono far
valere nei confronti dello Stato» (sentenza 19 gennaio 1982, Bec
ker, causa 8/81, punti 24 e 25 della motivazione, Racc. pag.
53), la corte ha limitato l'esame, nel caso di specie, a tre aspetti
essenziali, e cioè la determinazione dei beneficiari della garan
zia, il contenuto della stessa, e l'identità del soggetto tenuto
a supportarla.
Ora, sebbene per quanto riguarda i primi due aspetti le di
sposizioni pertinenti sembrano essere incondizionate e sufficien
temente precise, non cosi può dirsi, secondo la corte, per il ter
zo aspetto, e cioè la determinazione del soggetto tenuto alla
garanzia, in quanto, pur essendo lo Stato membro obbligato a predisporre tutto un sistema istituzionale di garanzia appro
priato, esso dispone di un ampio potere discrezionale quanto
all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento di tale
sistema. In altre parole, «da un lato, queste disposizioni non
precisano l'identità di chi è tenuto alla garanzia, e, dall'altro, 10 Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto
di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di at
tuazione».
Quindi, conclude la corte, le disposizioni in questione non
possono, nella loro totalità, considerarsi sufficientemente preci se ed incondizionate al punto di poter essere invocate dai singo li dinanzi ai giudici nazionali.
B) Sulla responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla
violazione degli obblighi cui è tenuto in forza del diritto comu
nitario.
In merito alla seconda questione, la corte preliminarmente ricorda che «il trattato Cee ha istituito un ordinamento giuridi co proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati mem
bri e che si impone ai loro giudici, i cui soggetti sono non sol
tanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello
stesso modo in cui impone ai singoli obblighi, il diritto comuni
tario attribuisce loro dei diritti che entrano a far parte del loro
patrimonio giuridico; tali diritti insorgono non solo nei casi in cui il trattato esplicitamente li menziona, ma anche in relazione
agli obblighi che il trattato impone ai singoli, agli Stati membri
11 Foro Italiano — 1992.
o alle istituzioni comunitarie» (sentenze 5 febbraio 1963 in cau
sa 26/62, Van Gend en Loos, e 15 luglio 1964, in causa 6/64,
Costa/Enel). Conseguentemente, «è compito dei giudici nazio
nali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia
di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli»
(sentenze 9 marzo 1978, in causa 106/77, Simmenthal, e 19 giu
gno 1990, in causa C-213/89, Factortame). Poi dichiara e statuisce: «Sarebbe messa a repentaglio la pie
na efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tu
tela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la
possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano
lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno
Stato membro.
La possibilità di ottenere un risarcimento a carico dello Stato
membro è particolarmente indispensabile qualora, come nella
fattispecie, la piena efficacia delle norme comunitarie sia subor
dinata alla condizione di un'azione da parte dello Stato e, di
conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti
dal diritto comunitario.
Ne consegue che il principio della responsabilità dello Stato
per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario
ad esso imputabili è inerente al sistema del trattato.
L'obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il
suo fondamento anche nell'art. 5 del trattato, in forza del quale
gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carat
tere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario. Orbene, tra
questi obblighi si trova quello di eliminare le conseguenze illeci
te di una violazione del diritto comunitario.
Da tutto quanto precede risulta che il diritto comunitario im
pone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a
risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto co
munitario ad essi imputabili. Pronunciandosi poi sulle condizioni della responsabilità dello
Stato, sull'esistenza di tali condizioni nel caso di specie, e sulle
modalità del risarcimento, la corte dichiara: «Qualora, come
nel caso di specie, uno Stato membro violi l'obbligo, ad esso
incombente in forza dell'art. 189, 3° comma, del trattato, di
prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato
prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma
di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto a
risarcimento ove ricorrano tre condizioni.
La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dal
la direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva.
Infine, la terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità
tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno
subito dai soggetti lesi.
Tali condizioni sono sufficienti a far sorgere a vantaggio dei
singoli il diritto ad ottenere un risarcimento, che trova diretta
mente il suo fondamento nel diritto comunitario.
Con questa riserva, è ai sensi delle norme del diritto naziona
le relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato. Infatti, in mancanza di
una disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico in
terno di ciascun Stato membro designare il giudice competente a stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali in tesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
del diritto comunitario.
Occorre rilevare inoltre che le condizioni, formali e sostanzia
li, stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di ri sarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di
quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non
possono essere consegnate in modo da rendere praticamente im
possibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
Stando cosi le cose, spetta al giudice nazionale garantire, nel
l'ambito delle norme di diritto interno relative alla responsabili
tà, il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento dei danni
che siano stati loro provocati a seguito della mancata attuazio
ne della direttiva».
177 - Sentenza 19 novembre 1991 (causa C-235/90); Pres. Kap
teyn, Avv. gen. Mischo (conci, parz. diff.); SARL Aliments
Morvan c. Directeur des services fiscaux du Finistère.
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Cee — Agricoltura — Cereali — Tributo parafiscale — Illiceità
(Trattato Cee, art. 177; regolamento del consiglio n. 2727/75).
L'impresa Morvan, produttrice di alimenti per animali, uti
lizza a tal fine cereali sul cui acquisto è costretta a versare un
tributo parafiscale. Il tributo di cui trattasi è riscosso presso i collettori autoriz
zati e i produttori di sementi per qualsiasi quantitativo di grano
tenero, di grano duro, d'orzo e di granturco restituito o trasfor
mato. Esso è riscosso anche presso gli importatori per i quanti tativi di cereali di tal genere che vengono importati.
Ritenendo la descritta percezione contraria al diritto comuni
tario, la Morvan ne richiedeva la restituzione. Ricevuto un ri
fiuto, essa ricorreva al Tribunal de grande instance di Morlaix, che a sua volta sottoponeva la questione alla corte in via pre
giudiziale. La corte, ammettendo in via di principio che un tributo di
breve durata istituito da uno Stato membro può non avere ef
fetti pregiudizievoli fin quando non modifica la struttura della
produzione agricola, e constatando che, nel caso di specie, il
tributo controverso, pur gravando su due tipi di cereali, è in
vigore dal 1953, ha concluso che spetta al giudice nazionale va
lutare se esso abbia provocato distorsioni tali sui mercati da
indurre gli operatori a modificare la loro struttura di produzio ne o di consumo.
178 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-269/90); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Technische Universitàt Mùn
chen c. Hauptzollamt Miinchen-Mitte
Cee — Tariffa doganale comune — Apparecchiature scientifi
che — Decisione della commissione — Garanzie procedurali — Illegittimità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del
consiglio n. 1798/75, modificato dal regolamento Cee n.
2784/79, art. 7; decisione della commissione n. 83/348/Cee).
Le Technische Universitàt Miinchen aveva importato dal Giap
pone un apparecchio scientifico che avrebbe utilizzato per fini
di ricerca. Come tale, detto macchinario doveva beneficiare del
l'esenzione da dazi doganali prevista dal regolamento n. 1798/75
(nella versione del regolamento n. 1027/79) per tutti gli oggetti a carattere «educativo, scientifico e culturale» che non siano
fabbricati all'interno della Comunità.
Ciononostante l'Hauptzollamt Miinchen-Mitte esigeva il pa
gamento di un dazio doganale, che l'importatrice si rifiutava
di pagare. Sollecitata dall'ufficio doganale ai sensi dell'art. 7,
par. 2, del regolamento n. 2784/79, la commissione interveniva
con la decisione n. 83/348/Cee, in cui decretava che, data la
comprovata esistenza di un apparecchio simile a quello de quo sul mercato comunitario, la franchigia controversa non poteva essere concessa.
Il giudice adito nella controversia principale scaturitane, sol
levava alcune questioni di validità della decisione menzionata.
La corte ha esercitato il suo controllo verificando se le garan zie che la commissione era obbligata ad offrire agli interessati
nel corso della procedura amministrativa erano state rispettate, in particolare, se l'indagine fosse stata condotta con la cura
e l'imparzialità necessarie, se gli interessati erano stati messi
in misura di essere ascoltati, e se la motivazione della decisione
fosse stata sufficiente.
Riscontrando quindi che nessuna delle tre garanzie era stata
debitamente tenuta in conto, ha poi propeso per la dichiarazio
ne d'invalidità dell'atto.
179 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-27/91); Pres. Schock
weiler, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Union de recouvre
ment des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fami
liales de la Savoie (URSSAF) c. SRL Hostellerie le Manoir.
Cee — Lavoratori — Tirocinanti — Contributi sociali — Di
scriminazioni fondate sulla nazionalità — Illiceità (Trattato
Cee, art. 48, 177; regolamento Cee del consiglio n. 1612/68,
art. 7, n. 2).
La legislazione francese in materia di contributi sociali a cari
co del datore di lavoro, permette che la percezione sul salario
di tirocinanti che rientrano nel sistema di istruzione francese
sia calcolata sulla base della retribuzione effettivamente versa
li. Foro Italiano — 1992 — Parte IV-12.
ta, anche se questa è inferiore al salario minimo garantito; la
stessa legislazione prevede invece che, per i tirocinanti stranieri, i contributi siano calcolati sulla base del salario minimo.
Adita in via pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra
l'ufficio competente e l'istituto Le Manoir riguardo i contributi
più elevati che quest'ultimo aveva dovuto versare in occasione di un tirocinio che la sig. Haugh, cittadina irlandese, aveva com
piuto presso l'istituto, la corte ha dichiarato: «Il divieto di qual siasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, in materia di
retribuzione e di vantaggi sociali, quali specificati agli art. 48
del trattato e 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 15
ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavo
ratori all'interno della Comunità, osta ad una normativa nazio
nale che imponga ad un ente incaricato di riscuotere contributi
sociali di prendere in considerazione, per un tirocinante che non
rientra nel sistema d'istruzione nazionale, una base di calcolo
degli oneri sociali a carico del datore di lavoro svantaggiosa
rispetto a quella adottata per un tirocinante che rientra nel si
stema nazionale».
180 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-354/90); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Fédération nationale du com
merce extérieur des produits alimentaires e a. c. Repubblica francese.
Cee — Aiuti degli Stati — Progetti — Divieto di attuazione
prima della decisione della commissione — Efficacia diretta — Ruolo delle giurisdizioni nazionali e della commissione —
Decisione successiva positiva — Atti d'esecuzione invalidi —
Regolarizzazione «a posteriori» — Insussistenza (Trattato Cee, art. 93, n. 3, 177).
Nel 1982 la commissione delle Comunità europee ha informa
to le autorità francesi della propria intenzione di avviare il pro cedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato, in relazione ad
attività ed interventi nel settore della pesca marittima.
Il governo francese rispondeva comunicando che l'entità e
le modalità degli interventi sarebbero state modificate mediante
l'istituzione di una tassa parafiscale, il cui tasso veniva definiti
vamente fissato con provvedimento interministeriale 15 aprile
1985; la commissione decideva, di conseguenza, di archiviare
la procedura. I ricorrenti nella causa principale contestavano la validità del
provvedimento interministeriale per violazione dell'art. 93, n.
3, ultima frase, del trattato, e il Consiglio di Stato sottoponeva alla corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di detta
disposizione, al fine di chiarire i ruoli rispettivi di giurisdizioni nazionali e organi comunitari nella valutazione della compatibi lità degli aiuti statali con il mercato comune.
La corte ha innanzitutto dichiarato che «per quanto riguarda il ruolo della commissione, la corte ha già osservato che il trat
tato, attribuendo alla commissione, con l'art. 93, l'esame per manente ed il controllo degli aiuti, intende far si che il ricono
scimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mer
cato comune sia il risultato di un procedimento appropriato —
sottoposto al controllo della Corte di giustizia — la cui attua
zione è di competenza della commissione» (sentenza 22 marzo
1977 in causa 78/76, Steinike e Weinlig); poi ha precisato che
risulta dalla stessa sentenza che, per quanto riguarda i giudici
nazionali, «essi possono venire chiamati a dirimere controversie
in cui è necessario interpretare e applicare la nozione di aiuto, di cui all'art. 92, per determinare se una misura nazionale, adot
tata senza tener conto del procedimento di controllo preventivo dell'art. 93, n. 3, debba, o meno, esservi compresa».
Quindi la corte ha dichiarato: «Il ruolo centrale ed esecutivo
che gli art. 92 e 93 del trattato riservano alla commissione, in
ordine al riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto
con il mercato comune, è fondamentalmente diverso da quello che compete ai giudici nazionali per la tutela dei diritti spettanti ai singoli come effetto diretto del divieto di cui all'art. 93, n.
3, ultima frase, del trattato. Mentre la commissione deve esami
nare la compatibilità dell'aiuto progettato con il mercato comu
ne, anche nel caso in cui lo Stato violi il divieto di attuare misu
re d'aiuto, i giudici nazionali, invece, devono soltanto tutelare
i diritti dei singoli, fino alla decisione definitiva della commis sione, nei confronti di una eventuale violazione del divieto di
cui all'art. 93, n. 3, ultima frase, del trattato, da parte delle
autorità dello Stato. Qualora detti giudici prendano una deci
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
sione a tale riguardo, essi non si pronunciano tuttavia anche
sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune;
questa valutazione finale è di esclusiva competenza della com
missione, sotto il controllo della Corte di giustizia». Sul secondo aspetto della questione pregiudiziale ad essa sot
toposta, e cioè sul valore di un'eventuale successiva decisione
che dichiari le misure controverse compatibili con il mercato
comune, la corte ha dichiarato che detta decisione «non com
porta la regolarizzazione, a posteriori, degli atti di esecuzione
invalidi perché adottati in violazione del divieto posto dall'art.
93, n. 3, ultima frase, regolarizzazione che può recare pregiudi zio all'effetto diretto di tale disposizione e disconoscere gli inte
ressi dei singoli che i giudici nazionali, come si è detto sopra, hanno il compito di tutelare. Ogni diversa interpretazione por terebbe a favorire la disapplicazione della citata norma da parte dello Stato membro e la priverebbe di ogni effetto».
181 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-315/90); Pres. Gra
visse, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Groupement des
industries de matériels d'équipement électrique et de l'électro
nique industrielle associée (Gimelec) e a. c. Commissione del
le Comunità europee.
Cee — Dumping — Istituzione di dazi antidumping — Valuta
zione della commissione — Liceità (Trattato Cee, art. 173;
regolamento Cee del consiglio n. 2423/88; decisione della com
missione n. 90/399/Cee).
Nel 1989 le ricorrenti depositavano, ai sensi del regolamento Cee n. 2423/88, un reclamo presso la commissione, sollecitan
dola ad istituire un dazio antidumping sulle importazioni di mo
tori elettrici monofase dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla
Cecoslovacchia. La commissione decideva di aprire la procedu ra antidumping e dava inizio ad un'inchiesta, che però conclu
deva, mediante la decisione 90/399/Cee, constatando che le im
portazioni in questione non avevano pregiudicato la produzione comunitaria in maniera tale da rendere necessaria l'istituzione
di un dazio antidumping. Le ricorrenti impugnavano detta decisione davanti alla corte
che, dopo aver esaminato tutti gli argomenti sollevati e concer
nenti presunte erronee valutazioni dei fatti da parte della com
missione, ha respinto il ricorso e condannato le ricorrenti alle
spese.
182 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-4/91); Pres. Gravis
se, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Bleis c. Ministère de l'E
ducation nationale.
Cee — Libera circolazione delle persone — Insegnanti — Im
pieghi nella pubblica amministrazione — Deroga — Esclusio
ne (Trattato Cee, art. 48, nn. 1, 3, 4, 177).
La sig. Bleis, cittadina tedesca, aveva chiesto (e mai ottenuto
a causa della sua cittadinanza) al Ministère de l'Education na
tionale la sua iscrizione al concorso esterno per l'abilitazione
all'insegnamento secondario del tedesco.
Il Tribunale amministrativo di Parigi, adito a risolvere la con
troversia principale instauratasi, adiva la corte al fine di accer
tare se l'impiego di insegnante di scuola secondaria dovesse es
sere considerato un'«impiego nella pubblica amministrazione»
e come tale escluso dall'applicazione dei precetti dell'art. 48 del
trattato in materia di libera circolazione delle persone. La corte
ha risposto negativamente alla domanda, ricordando che si de
vono intendere come impieghi nella pubblica amministrazione
unicamente «quelli che comportano una partecipazione, diretta
o indiretta, all'esercizio del pubblico potere e alle funzioni che
hanno ad oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello
Stato o delle altre pubbliche collettività e che presuppongono
quindi, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un particolare
rapporto di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la reci
procità dei diritti e dei doveri che sono la base del vincolo di
cittadinanza».
183 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-199/90); Pres.
Schockweiler, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Italtrade
Il Foro Italiano — 1992.
SPA c. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agrico lo - AIMA.
Cee — Agricoltura — Vino — Aiuti alla distillazione preventi
va — Anticipi — Costituzione di una cauzione — Svincolo
della cauzione — Condizioni — Violazione del principio di
proporzionalità — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; re
golamento Cee della commissione n. 2373/83, art. 3, modifi
cato dal regolamento n. 3501/83).
L'art. 9, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 25 luglio
1983, n. 2179, che stabilisce regole generali relative alla distilla
zione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, prevede il versamento, al distillatore o al produttore che effettui la di
stillazione, di un anticipo sull'aiuto, a condizione che sia stata
costituita una cauzione. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo
la cauzione è svincolata soltanto se, entro un termine da stabi
lirsi, è fornita la prova della distillazione e quella del pagamen to al produttore, entro i termini fissati, del prezzo d'acquisto.
L'art. 8, n. 2, del regolamento n. 2373/83, prevedeva che
ai fini dello svincolo della cauzione la prova della distillazione
del vino e del pagamento del prezzo d'acquisto entro i termini
previsti dovesse essere fornita entro e non oltre il 31 ottobre
1984. Ove tale termine non fosse stato rispettato, ma la prova fosse stata fornita anteriormente al 1° febbraio 1985, l'importo da svincolare era pari all'ottanta per cento della cauzione, con
incameramento della differenza.
Il regolamento n. 3501/83 sostituiva alle date del 31 ottobre
1984 e del 1° febbraio 1985 quelle del 31 dicembre 1984 e del
1° aprile 1985.
La società Italtrade, che aveva ottenuto un anticipo sull'aiuto
cui aveva diritto, presentava la documentazione probatoria il
1° aprile 1985, e, di conseguenza, l'AIMA, ente d'intervento
italiano competente per l'applicazione della politica agricola co
mune, incamerava le cauzioni relative alle operazioni in questione.
Il Tribunale di Roma, davanti al quale l'Italtrade ricorreva
contro detta decisione, ha sollevato questioni pregiudiziali ri
guardanti l'interpretazione nonché la validità della disciplina co
munitaria riguardo al principio di proporzionalità.
La corte ha inanzitutto ricordato che «l'incameramento di
una cauzione, destinato a garantire un determinato impegno e
applicabile allorché l'operatore economico non abbia prodotto entro il termine stabilito le prove prescritte per dimostrare che
l'operazione che si era impegnato a compiere è stata effettiva
mente compiuta, dev'essere considerato una sanzione».
Quanto alla validità, essa ha poi rilevato che «la sanzione
prevista non è forfetaria, bensì proporzionale alla gravità del
ritardo, e che la perdita totale della cauzione interviene solo
se il distillatore non abbia prodotto la documentazione proba toria allo scadere di un termine perentorio successivo allo sca
dere di un primo termine, per il quale è comminata la perdita
parziale della cauzione».
Quindi, conclude la corte, «si deve constatare che l'art. 8,
n. 2, del succitato regolamento n. 2372/83 prevede un regime sanzionatorio adeguato allo scopo perseguito e necessario per l'attuazione del regime e che tale norma è, di conseguenza, con
forme al principio di proporzionalità».
184 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-273/90); Pres.
Schockweiler, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Meico
Fell c. Hauptzollamt Dermstadt.
Cee — Risorse proprie — Dazi all'importazione o all'esporta zione — Recupero «a posteriori» — Prescrizione — Eccezio
ni — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee
del consiglio n. 1697/79, art. 3).
Adita in via pregiudiziale dallo Hessiches Finanzgericht la corte
ha statuito: «L'art. 3 del regolamento (Cee) del consiglio 24
luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all'importa zione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale com
portante l'obbligo di effettuarne il pagamento, dev'essere inter
pretato nel senso che l'espressione 'atto passibile di un'azione
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
giudiziaria repressiva' riguarda esclusivamente gli atti che, in
base all'ordinamento giuridico dello Stato membro le cui auto
rità competenti chiedono un recupero, sono qualificati come in
frazioni ai sensi del diritto penale nazionale».
184 - Sentenza 28 novembre 1991 (cause C-213/88 e C-39/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Granducato del
Lussemburgo c. Parlamento europeo.
Cee — Ricorso d'annullamento — Atti imputabili — Risoluzio
ne del parlamento europeo — Effetti giuridici — Ricevibilità
(Trattato Cee, art. 173). Cee — Istituzioni — Sede — Fissazione — Competenze degli
Stati membri e delle istituzioni — Parlamento europeo — Tras
ferimenti di personale — Organizzazione interna — Legitti mità (Trattato Cee, art. 124, 177; trattato Ceca, art. 25; trat
tato Ceea, art. 112; decisioni dell'ufficio di presidenza del
parlamento europeo 1° e 2 giugno 1988; risoluzione del par lamento europeo 18 gennaio 1989).
Con due ricorsi presentati il 1° agosto 1988 e, rispettivamen
te, il 16 febbraio 1989, il Granducato di Lussemburgo ha chie
sto l'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'ufficio
di presidenza del parlamento europeo 1° e 2 giugno 1988, ri
guardante i servizi di informazione e delle pubbliche relazioni
a Bruxelles, e della decisione del suddetto ufficio 15 giugno 1988, con il titolo «nota relativa alla previsione a medio termine per le attività del parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro abi
tuali» e, in secondo luogo, della risoluzione del parlamento eu
ropeo del 18 gennaio 1989 sulla sede delle istituzioni e sul luogo di lavoro principale del parlamento europeo.
I tre atti in questione prevedono principi e modalità di attua
zione di un progressivo trasferimento di competenze e di perso nale appartenente ad alcune divisioni del parlamento da Lus
semburgo a Bruxelles.
Su eccezione sollevata dalla commissione, la corte è stata pre liminarmente chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità dei due
ricorsi, e rimandando la valutazione, con riferimento al primo, all'esame dell'atto nel merito, ha dichiarato, riguardo al secon
do, che la risoluzione in oggetto, essendo suscettibile di produr re effetti giuridici pregiudizievoli nei confronti dello Stato lus
semburghese, deve essere considerato atto impugnabile ai sensi
dell'art. 173 del trattato.
Quanto al merito, la corte ha innanzitutto fornito una dupli ce precisazione di carattere generale dichiarando:
— In primo luogo, che il parlamento è autorizzato ad adotta
re, in forza del potere di organizzazione interna che gli attribui
scono gli art. 25 del trattato Ceca, 142 del trattato Cee e 112
del trattato Ceea, misure adeguate per garantire il buon funzio
namento e lo svolgimento delle sue procedure. Tuttavia, in for
za del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni
comunitarie reciproci doveri di leale cooperazione, che ispira in particolare l'art. 5 del trattato Cee, le decisioni del parlamen to devono rispettare la competenza dei governi degli Stati mem
bri nel fissere la sede delle istituzioni e le decisioni già adottate nel frattempo, in via provvisoria, a questo proposito.
— In secondo luogo, che l'art. 4 della decisione 8 aprile 1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di ta
luni servizi delle Comunità, prevede che «il segretariato genera le del parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono instal
lati a Lussemburgo». Si deve pure rilevare che la corte ha preci sato che il parlamento doveva essere in grado di mantenere nei
diversi luoghi di lavoro, al di fuori del luogo in cui è installato
il suo segretario, l'infrastruttura indispensabile per garantire che
esso possa adempiere, in tutti questi luoghi, le missioni che gli
sono affidate dai trattati. La corte ha tuttavia aggiunto che qual
siasi decisione di trasferimento, completo o parziale, in diritto
o in fatto, del segretariato generale del parlamento o dei suoi
servizi, costituirebbe una violazione dell'art. 4 della succitata
decisione 8 aprile 1965, e delle garanzie che detta decisione era
destinata ad offrire al Granducato del Lussemburgo.
Passando poi al caso di specie, ha dichiarato:
a) quanto alla validità della decisione 1° e 2 giugno 1988, «che nella misura in cui una parte rilevante dell'attività parla mentare si svolge a Bruxelles, dove si trova accreditato un gran
numero di giornalisti, si deve ammettere che un rafforzamento
del servizio stampa in questa stessa città, necessario per il com
II Foro Italiano — 1992.
pimento della sua missione informativa, non supera il margine di discrezionalità che viene riconosciuto al parlamento nell'eser
cizio del suo potere d'organizzazione interna»;
b) quanto alla validità della decisione 15 giugno 1988, che, essendo risultato dalla nota del segretario generale e dalla deci
sione dell'ufficio di presidenza che la sola finalità perseguita dal parlamento è «di mettere un numero adeguato di uffici e
di sale di riunione a disposizione dei deputati, e dei gruppi poli tici e del segretario generale», «tale finalità può essere ricercata
dal parlamento nell'ambito del suo potere d'organizzazione
interna»;
c) quanto, infine, alla validità della risoluzione del parlamen to del 18 gennaio 1988, che «il parlamento ha ammesso che
la risoluzione in causa non aveva ad oggetto di prevedere il
trasferimento di direzioni generali e che i provvedimenti che
essa prevedeva si sarebbero applicati solo se ed in quanto si
trattasse delle strutture indispensabili al buon funzionamento
dell'istituzione.
Quindi, si deve constatare che i trasferimenti di personale che
risultano dalla risoluzione controversa non eccedono i margini di discrezionalità di cui il parlamento dispone nell'ambito del
suo potere di organizzazione interna».
Quindi la corte ha respinto i ricorsi, e condannato la ricor
rente alle spese.
186 - Sentenza 28 novembre 1991 (causa C-170/89); Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Bureau européen des unions
de consommateurs c. Commissione delle Comunità europee e a.
Cee — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Pregiu dizio agli interessi del soggetto —
Legittimità (Trattato Cee, art. 173).
Cee — Dumping — Istituzione di dazi antidumping — Proce
dura amministrativa — Organizzazione per la tutela dei con
sumatori — Diritto di prendere visione del fascicolo — Insus
sistenza (Trattato Cee, art. 164, 173; regolamento Cee del
consiglio 2423/88, art. 7, par. 4).
Con atto depositato il 16 maggio 1989, il Beuc ha presentato un ricorso inteso a fare annullare la decisione della commissio
ne con cui si rifiuta di concedere al ricorrente, nell'ambito di
un procedimento antidumping promosso nei confronti di talune
importazioni di cassette sonore e nastri per cassette sonore ori
ginarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong
Kong, l'autorizzazione a prendere visione del fascicolo non ri
servato della commissione e delle informazioni comunicate da
ognuna delle parti in detto procedimento e a far dichiarare inap
plicabile l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento (Cee) del consi
glio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le impor tazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Cee, qualora vietasse al ricorrente di prende re visione del fascicolo e delle succitate informazioni.
A sostegno del ricorso, il Beuc deduce due mezzi relativi alla
violazione, in primo luogo, del principio dell'osservanza dei di
ritti della difesa e, in secondo luogo, del principio di buona amministrazione e di applicazione coerente delle norme di pro cedura comunitaria.
La corte si è innanzitutto pronunciata sulla ricevibilità del
ricorso, messa in dubbio da un'eccezione della commissione,
dichiarando l'atto impugnato suscettibile di pregiudicare gli in
teressi del Beuc e quindi impugnabile ai sensi dell'art. 173.
Quanto al primo mezzo, la corte ha dichiarato che: «il proce dimento antidumping e antisovvenzioni e gli eventuali provvedi menti di difesa adottati a sua conclusione sono diretti contro
l'importazione di taluni prodotti sui quali pesano accuse di pra
tica di dumping o di sovvenzioni da parte di produttori e di
esportatori stranieri o di paesi terzi nonché, se del caso, di im
portatori. Detto procedimento e gli eventuali provvedimenti adottati al
suo termine non sono diretti contro pratiche imputabili ai con
sumatori o ad organizzazioni come il Beuc. Ne consegue che
il procedimento non può portare ad un atto che rechi loro pre
giudizio, dato che nessuna accusa è stata mossa nei loro con
fronti».
Quanto al secondo mezzo, relativo alla presunta violazione
del principio di buona amministrazione e di applicazione eoe
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
rente delle norme di procedura comunitaria, la corte, prelimi narmente ricordando che «il procedimento amministrativo anti
dumping ed il procedimento giudiziario di annullamento dei re
golamenti che istituiscono provvedimenti di difesa •hanno scopi
diversi», ha dichiarato: «La circostanza che un'organizzazione di consumatori possa, se del caso, essere autorizzata dalla corte
ad intervenire in un procedimento giudiziario e fruire, in quali
tà di interveniente, del diritto di accesso ai documenti non riser
vati prodotti dalle parti in causa non può quindi giustificare che un siffatto diritto sia pure riconosciuto nell'ambito del pro cedimento amministrativo antidumping.
Per quanto riguarda l'eventuale inapplicabilità dell'art. 7, n.
4, lett. a), del regolamento antidumping di base, occorre rileva
re che il consiglio ha deciso di concedere il diritto di accesso
al fascicolo non riservato a coloro che sono più direttamente
interessati dall'asserita pratica di dumping, e cioè il denunciante
e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati. La cir
costanza che il Beuc eserciti, presso istituzioni comunitarie, ta
lune funzioni di rappresentanza dei consumatori in settori che
non hanno alcun rapporto con la normativa antidumping, come
pure il fatto che l'adozione di provvedimenti di difesa presup
ponga la presa in considerazione, da parte delle istituzioni co
munitarie, dell'interesse della Comunità tra cui, fra l'altro, quello dei consumatori, e che la Beuc sia, nella sua qualità di organiz
zazione, più in grado di un consumatore individuale di rappre
sentare gli interessi dei consumatori, non modificano affatto
questa conclusione.
Spetta al legislatore comunitario valutare se il regolamento
antidumping di base debba concedere ad un'associazione che
rappresenta gli interessi dei consumatori il diritto di consultare
il fascicolo non riservato».
Quindi la corte ha respinto il ricorso e condannato la ricor
rente alle spese.
187 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-186/90); Pres. Due,
Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Durighello c. Inps.
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Pensione
di vecchiaia — Assegni familiari per coniuge a carico previsti dalla legislazione nazionale — Beneficiario di pensione di vec
chiaia — Rifiuto — Illiceità (Trattato Cee, art. 48 a 51, 177;
regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 45, 77, 78, 79).
Il sig, Durighello, cittadino italiano, risiede attualmente in
Italia dopo aver lavorato in tre Stati membri diversi; qui benefi
cia di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento Cee
n. 1408/71, in quanto i periodi di assicurazione globalmente
compiuti in Italia non sono sufficienti a farlo beneficiare di
una pensione italiana.
Egli aveva richiesto all'Inps gli assegni familiari per il coniu
ge a carico che la legislazione italiana prevede a favore dei be
neficiari di una pensione italiana, ma l'ente citato aveva rifiuta
to per il motivo che il regolamento 1408/71 nulla prevede in
merito al diritto per gli assistiti di godere di detti assegni. Adita in via pregiudiziale sul punto dalla Corte di cassazione,
ha dichiarato: «È vero che gli art. 77-79, sopra menzionati, non
riguardano le prestazioni per il coniuge a carico; occorre tutta
via ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della
corte, i regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori
migranti non hanno istituito un regime comune di sicurezza so
ciale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti che hanno
dato luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro
i quali il destinatario della prestazione possiede diritti diretti
a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto inte
grato, se del caso, dal diritto comunitario» (v. sentenza 6 mar
zo 1979, in causa 100/78, Rossi). «Occorre rilevare del resto
che in conformità ad una giurisprudenza costante della corte, 10 scopo degli art. 48-51 del trattato non sarebbe raggiunto se
i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera
circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali
garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato mem
bro» (v. sentenza 21 ottobre 1975 in causa 24/75, Petroni e
15 ottobre 1991 in causa C-302/90, Faux, n. 160 di questa
Rassegna).
11 Foro Italiano — 1992.
«Di conseguenza», prosegue la corte, «il fatto che il legislato re interessato benefici di una pensione grazie all'applicazione delle disposizioni dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71, rela
tive alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione o
di residenza compiuti sotto diverse legislazioni, e non in virtù
della sola normativa nazionale, non può privarlo del beneficio
di assegni previsti dal diritto nazionale a favore dei pensionati».
188 - Sentenza 28 novembre 1991 (causa C-198/90); Pres. Due,
Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Regno dei Paesi Bassi.
Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Ambito d'ap
plicazione — Lavoratori in pensione anticipata — Esclusione
(Trattato Cee, art. 169; regolamento Cee del consiglio n.
1408/71, art. 13, 73, 75). Cee — Ricorso per inadempimento degli Stati membri — Mate
ria del contendere — Determinazione — Fase precontenziosa — Ampliamento successivo — Illegittimità (Trattato Cee, art.
169).
Con atto depositato in cancelleria il 28 agosto 1990, la com
missione ha proposto un ricorso inteso a far dichiarare che il
Regno dei Paesi Bassi, negando l'attribuzione degli assegni fa
miliari ai lavoratori in pensione anticipata che vivono fuori del
territorio nazionale ma che, ai sensi degli art. 73 e 75 del rego
lamento (Cee) del consiglio n. 1408/71 e relative modifiche, so
no soggetti alla normativa olandese, è venuto meno agli obbli
ghi impostigli dal trattato Cee.
La corte ha preliminarmente confermato quanto già afferma
to nella sentenza 21 febbraio 1991, C-140/88, Noij (n. 19 in
questa Rassegna), e cioè che le disposizioni sopra menzionate
non si applicano a lavoratori che abbiano già definitivamente
cessato l'attività professionale.
Quindi, ha rifiutato di pronunciarsi su un secondo argomen to sollevato dalla commissione in corso di trattazione, al moti
vo che detto mezzo non risultava indicato né nella messa in
mora né tantomeno nel parere motivato comunicati al governo olandese nel corso della procedura precontenziosa, e ha conclu
so col respingere il ricorso.
189 - Sentenza 6 dicembre 1991 (causa C-121/90); Pres. Gra
visse, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Lolkes Posthumus c.
Oosterwoud e a.
Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero caseari — Prelie
vo supplementare — Trasferimento di azienda o di parte del
l'azienda — Quantitativi di riferimento — Criterio di calcolo — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee
del consiglio n. 857/84, par. 4; regolamento Cee della com
missione n. 1546/88, 1° comma, n. 2).
Adita in via pregiudiziale dal Kantongerecht di Beetsterzwaag
(Paesi Bassi), la corte ha dichiarato: «L'art. 7, 1° comma, pun to 2, del regolamento (Cee) della commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo sup
plementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (Cee) n.
804/68, dev'essere interpretato nel senso che, quando uno Stato
membro non ha stabilito altri criteri obiettivi, ai sensi di detta
disposizione, né applicato l'art. 7, n. 4, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per
l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regola mento (Cee) n. 804/68 nel settore del latte e dei latticini, come
modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, il quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda
dev'essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte di
quest'ultima, fra i produttori interessati, in funzione delle sole
superfici utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener conto di altri elementi, quali gli immobili che facciano
parte dell'azienda.
La nozione «criteri obiettivi», ai sensi dell'art. 7, 1° comma,
punto 2, del precitato regolamento n. 1546/88, si riferisce a
criteri oggettivamente verificabili, fissati in modo generale e pre stabiliti, i quali devono essere indipendenti dalla volontà dei
produttori interessati ed attenere alle caratteristiche dell'azienda
di cui trattasi o delle attività agricole che vi sono svolte».
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
190 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-306/89); Pres. Due,
Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Repubblica ellenica.
Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Ina
dempimento (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; diretti
va del consiglio n. 82/470/Cee).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,
la corte ha dichiarato: «La Repubblica ellenica, non avendo
emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva del consiglio 29 giugno 1982, n. 82/470/Cee, relativa
a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivi
tà non salariate di taluni ausiliari di trasporti e dei titolari di
agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari
(gruppo 720 CITI), è venuta meno al rispetto degli obblighi che le incombono in forza del trattato Cee».
191 - Sentenza 10 dicembre 1991 (Causa C-179/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Soc. Merci convenzio
nali Porto di Genova c. Soc. Siderurgica Gabrielli.
La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 225, con nota di
C. Brusco e F. Macario.
Cee — Lavoratori — Nozione — Dipendenti di una compagnia
portuale — Inclusione — Legami associativi tra i lavoratori — Irrilevanza — Discriminazioni fondate sulla nazionalità —
Illiceità (Trattato Cee, art. 48, 177). .
Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Monopolio della
gestione delle operazioni portuali — Abuso di posizione do
minante — Illiceità — Efficacia diretta — Deroghe — Ge
stione di servizi di interesse economico generale — Insussi
stenza — Fattispecie (Trattato Cee, art. 48, 86, 90, 177). Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati
ve — Misure d'effetto equivalente — Disposizioni nazionali
che facilitano lo sfruttamento abusivo di posizione dominan
te — Ostacolo alle importazioni — Illiceità (Trattato Cee,
art. 30, 86, 177).
In Italia le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposi to e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale
nel porto sono riservate, a norma dell'art. 110 del c.nav., a
compagnie portuali i cui lavoratori, che ne sono altresì i soci,
devono possedere, a norma degli art. 152 e 156 del regolamento
per la navigazione marittima, la cittadinanza italiana. L'inos
servanza dei diritti esclusivi attribuiti alle compagnie portuali viene punita con sanzioni penali comminate dall'art. 1172 c. nav.
L'esercizio delle operazioni portuali per conto terzi è conces
so, ai sensi dell'art. Ili c. nav., a imprese portuali. Per l'esecu
zione delle operazioni portuali queste imprese, che sono in ge
nerale società di diritto privato, devono servirsi esclusivamente
delle compagnie portuali. In applicazione della normativa italiana, la Siderurgica Ga
brielli spa, era costretta a rivolgersi alla ditta Merci convenzio
nali Porto di Genova spa, titolare del diritto esclusivo di esple
tare nel porto di Genova le operazioni relative alle merci con
venzionali, per lo sbarco di una partita di acciaio importato dalla Repubblica federale di Germania, anche se lo sbarco avreb
be potuto essere direttamente effettuato dal personale della na
ve. La Merci si rivolgeva a sua volta, per le operazioni di sbar
co, alla compagnia portuale di Genova.
A seguito di un ritardo nella consegna delle merci dovuto,
in particolare, ad una serie di scioperi indetti dai lavoratori del
la compagnia, la Siderurgica presentava al presidente del Tribu
nale di Genova ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere l'im
mediata consegna del carico da parte della Merci, decreto che
veniva emesso.
Nell'ambito del procedimento in contraddittorio instauratosi
a seguito dell'opposizione presentata dalla Merci avverso il sud
detto decreto, la Siderurgica chiedeva la condanna della Merci
al risarcimento del danno subito per effetto del ritardo nella
consegna ed al rimborso delle somme percepite per prestazioni
di manodopera imposte e non richieste, in quanto la Siderurgi
ca avrebbe potuto provvedere direttamente alio sbarco.
Il Foro Italiano — 1992.
Il Tribunale di Genova decideva perciò di sottoporre alla cor
te alcune domande pregiudiziali volte a valutare la compatibili tà delle restrizioni sopra descritte con le disposizioni comunita
rie in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci, tenuto conto del carattere specifico dell'impresa in questione, da qualificarsi «pubblica» ai sensi dell'art. 90 del trattato.
A) Sulla prima questione. La corte, dopo aver riconosciuto che un'impresa come quella
in oggetto deve essere considerata «impresa pubblica cui lo Sta
to riconosce diritti esclusivi» ai sensi dell'art. 90, n. 1, del trat
tato, ha ricordato che, a norma di detto articolo, «nei confronti
di tali imprese gli Stati membri non emanano né mantengono alcuna misura contraria alle norme del trattato, specialmente a quelle che figurano nell'art. 7 e a quelle in materia di con
correnza».
Per quanto riguarda innanzitutto il requisito di cittadinanza
imposto alle maestranze della compagnia portuale, la corte ha
dichiarato che il principio generale del divieto di discriminazio ni fondato sulla nazionalità è stato debitamente attuato, per i lavoratori subordinati, dall'art. 48 del trattato.
Detto articolo «osta anzitutto alla normativa di uno Stato
membro che riservi ai cittadini di quest'ultimo il diritto di lavo
rare per un'impresa di questo Stato com'è la Compagnia del
porto di Genova, chiamata in causa dinanzi al giudice a quo. Come la corte ha già dichiarato (v. ad es. sentenza 3 luglio
1986, Lawrie-Blum, punto 17 della motivazione, causa 66/85), la nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del trattato presup
pone che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima,
prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.
Ora, su questa qualificazione non incide il fatto che il lavorato
re, pur trovandosi in un rapporto di subordinazione nei con
fronti dell'impresa, sia vincolato agli altri lavoratori di quest'ul tima da un legame di natura associativa».
Per quanto riguarda poi i diritti esclusivi, dopo aver rilevato
che «per giurisprudenza costante l'impresa che fruisce di un mo
nopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata un'impresa che occupa una posizione domi
nante ai sensi dell'art. 86 del trattato "(sentenze 23 aprile 1991
in causa C-41/90, Hòfner e 18 giugno 1991 in causa C-266/89,
ERT, nn. 66 e 99 in questa Rassegna)", e contestato che "tenu
to conto in particolare del volume del traffico nel porto di Ge
nova e delle sue attività" esso costituisce "parte sostanziale del
mercato comune", la corte ha dichiarato: "Uno Stato membro
contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando
l'impresa di cui trattasi è indotta, col mero esercizio dei diritti
esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua
posizione dominante (v. sentenza 23 aprile 1991, Hòfner, già
citata), o quando questi diritti sono atti a produrre una situa
zione in cui l'impresa è indotta a commettere abusi del genere
(v. sentenza 18 giugno 1991, ERT, già citata). Ai sensi dell'art. 86, 2° comma, lett. a), b) e c), del trattato,
tali pratiche abusive possono consistere in particolare nell'im
porre, a chi richiede i servizi di cui è causa, prezzi d'acquisto o altre condizioni di transazione non eque, nel limitare lo svi
luppo tecnico a danno dei consumatori e nell'applicare nei rap
porti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti. A questo proposito emerge dalla fattispecie descritta dal giu
dice nazionale e discussa dinanzi alla corte che le imprese cui
sono stati riconosciuti diritti esclusivi, secondo le modalità defi
nite dalla normativa nazionale di cui è causa, sono per questa
ragione indotte ad esigere il pagamento di servizi non richiesti,
o a fatturare prezzi sproporzionati oppure a non servirsi della
tecnologia moderna, con conseguente aumento dei costi delle
operazioni e ritardi nella loro esecuzione, ovvero ancora a con
cedere riduzioni di prezzo a taluni utenti compensate allo stesso
tempo mediante aumenti dei prezzi fatturati ad altri utenti».
Per quanto riguarda infine l'interpretazione dell'art. 30, è suf
ficiente, afferma la corte, rilevare che una normativa nazionale
che, come quella in oggetto, finisca col facilitare lo sfruttamen
to abusivo di una posizione dominante, è di per sé incompatibi
le con detto articolo, in quanto suscettibile di ostacolare le im
portazioni di altri Stati membri.
Per concludere quindi sulla prima questione la corte sottoli
nea che «anche nell'ambito dell'art. 90, le disposizioni degli art.
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
30, 48 e 86 del trattato hanno efficacia diretta ed attribuiscono
ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v. in
particolare, per l'art. 86 del trattato, la sentenza 30 aprile 1974,
in causa 155/73, Sacchi)». B) Sulla seconda questione.
Quanto alla eventuale deroga all'applicazione delle norme del
trattato di cui potrebbe beneficiare la compagnia portuale ai
sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato stesso, la corte ha rapida mente concluso che il caso di specie non può essere ricompreso tra le eccezioni previste nella detta disposizione, in quanto non
risulta dagli atti di causa né dalle osservazioni presentate alla
corte che le operazioni portuali rivestano un interesse economi
co generale e che, se cosi fosse, l'applicazione delle norme del
trattato osterebbe all'adempimento di siffatta missione.
192 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-192/90); Pres. Schock
weiller, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle
Comunità europee c. Regno di Spagna.
Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Ina
dempimento (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; diretti
va del consiglio n. 85/339/Cee).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,
la corte ha dichiarato: «Non avendo elaborato i programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimen
tari contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente,
ai sensi dell'art. 3 della direttiva del consiglio 27 giugno 1985, n. 85/339/Cee, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato».
193 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-19/91); Pres. Due, Avv. gen. Gulman (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Regno del Belgio.
Cee — Stati membri — Sentenza della corte dichiarativa d'ina
dempimento — Mancata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 171).
Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla commissione ai sensi
dell'art. 171 del trattato Cee, la corte ha statuito: «Il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 24 maggio
1988, è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 171 del trat
tato Cee».
194 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-33/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Repubblica italiana.
Cee — Stati membri — Direttive — Rifiuti tossici e nocivi —
Mancata esecuzione — Inadempimento (Trattato Cee, art. 5,
169, 189, 3° comma; direttive nn. 75/442/Cee e 78/319/Cee).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo fornito i chiarimenti ri
chiesti dalla commissione con lettera 29 giugno 1987, la Repub blica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza dell'art. 5, 1° comma, del trattato Cee.
Non avendo la regione Campania predisposto piani che stabi
liscano in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti di smaltire, i requisiti tecnici generali, i luoghi adatti allo smaltimento e
tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, né
elaborato e aggiornato programmi per lo smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obbli
ghi che le incombono in forza dell'art. 6 della direttiva del con
siglio 15 luglio 1975, n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, e del
l'art. 12, n. 1, della direttiva del consiglio 20 marzo 1978, n.
78/319/Cee, relativa ai rifiuti tossici e nocivi».
195 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-69/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Repubblica italiana.
Cee — Stati membri — Direttive — Controlli fisici e formalità
amministrative — Mancata esecuzione — Inadempimento
(Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; direttive nn. 83/643/Cee e 87/53/Cee).
Il Foro Italiano — 1992.
Adita dalla commissione con ricorso ai sensi dell'art. 169 del
trattato Cee, la corte ha dichiarato: «La Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi
della direttiva del consiglio 15 dicembre 1986, n. 87/53/Cee che
modifica la direttiva n. 83/643/Cee, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri,
a) non avendo adottato i provvedimenti necessari per confor
marsi all'art. 7 bis della direttiva del consiglio 1° dicembre 1983,
n. 83/643/Cee, come modificata dalla direttiva n. 87/53 e
b) non avendo inviato alla commissione alcuna comunicazio
ne relativa all'attuazione delle altre disposizioni inserite nella
direttiva n. 83/643 dalla direttiva 87/53».
196 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-158/90); Pres. Gor
don Slynn, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Nijs c. NV
Transport Vanschoonbeek-Matterne.
Cee — Trasporti su strada — Apparecchio di controllo — In
terpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del con
siglio n. 3821/85, art. 15, par. 7).
Una procedura penale veniva iniziata, in Belgio, ai danni del
sig. Nijs, accusato, quale conduttore di un veicolo soggetto alla
normativa sull'apparecchio di controllo, di non essere stato in
grado di esibire, alla richiesta di un agente incaricato del con
trollo, tutti i fogli di registrazione utilizzati nella settimana in
corso e, in ogni caso, il foglio di registrazione utilizzato l'ulti
mo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.
Adita dalla Politierechtbank di Hasselt sull'interpretazione delle
disposizioni comunitarie pertinenti, la corte ha dichiarato: «L'e
spressione "l'ultimo giorno della settimana durante la quale ha
guidato", di cui all'art. 15, n. 7, del regolamento (Cee) del con
siglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di con
trollo nel settore dei trasporti su strada, si riferisce all'ultimo
giorno di guida dell'ultima settimana, precedente la settimana
in corso, durante la quale il conducente interessato ha guidato un veicolo sottoposto al regolamento (Cee) del consiglio 20 di
cembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune di
sposizioni in materia nel settore dei trasporti su strada».
197 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-164/90); Pres. Gor
don Slynn, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Muwi Bouw
groep BV c. Staatsecretaris van Financién.
Cee — Disposizioni fiscali — Imposte indirette sulla raccolta
di capitali — Costituzione del capitale sociale — Tassazione — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; direttiva del consi
glio n. 69/335/Cee, modificata dalle direttive nn. 73/79/Cee e 73/80/Cee, art. 7, par. 1, ti) e b) bis).
Una controversia era sorta tra la società Muwi Bouwgroep BV e l'autorità fiscale olandese a proposito del rifiuto da parte di quest'ultima di applicare il tasso ridotto obbligatoriamente
previsto dalla direttiva n. 69/335/Cee per alcuni conferimenti
di capitale, all'operazione mediante la quale alcune società ave
vano costituito il capitale sociale della società ricorrente.
La corte, adita in via pregiudiziale sull'interpretazione delle
disposizioni pertinenti della direttiva, ha statuito: «Il conferi
mento di un pacchetto azionario detenuto da una società in un'al
tra società e che rappresenti il cento per cento del capitale di
quest'ultima società non costituisce conferimento di un ramo
di attività della prima società ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva Cee del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, in materia di imposte indirette sugli apporti di capitali, come
modificata dalle direttive Cee del consiglio 9 aprile 1973, nn.
73/79/Cee e 73/80/Cee».
198 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-18/88); Pres. Joliet, Avv. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Règie des Télégraphes et des Téléphones c. GB-Inno-BM SA.
Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Monopolio legale
per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni — Ven
dita di apparecchi telefonici — Condotta anticoncorrenziale
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
— Provvedimenti statali — Illiceità (Trattato Cee, art. 3, lett.
f), 86, 90, 177). Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati
ve — Misure d'effetto equivalente — Monopolio legale per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni — Allac
ciamento alla rete — Omologazione di apparecchi telefonici
— Impossibilità di ricorso giurisdizionale — Illiceità (Tratta to Cee, art. 30, 177).
La normativa belga in materia di telecomunicazioni attribui
sce alla RTT, impresa pubblica controllata direttamente dal go
verno, incaricata dell'installazione e della gestione della rete te
lefonica pubblica nonché distributrice di apparecchi telefonici, il potere di giudicare sull'omologazione degli apparecchi telefo
nici non forniti dall'impresa stessa, ai fini dell'allacciamento
alla rete.
La GB-Inno vende nei propri negozi apparecchi telefonici non
omologati, destinati a servire come secondo apparecchio su un'in
stallazione preesistente, a prezzi notevolmente inferiori a quelli
degli apparecchi dello stesso tipo offerti dalla RTT.
La RTT agiva dinanzi al Tribunal de Commerce di Bruxelles
per ottenere un provvedimento con il quale fosse impedito alla
GB-Inno di vendere gli apparecchi almeno nelle condizioni so
pra descritte, e cioè sprovvisti di una chiara indicazione sulla
mancanza dell'omologazione. La giurisdizione adita sottoponeva alla corte alcune questioni
pregiudiziali al fine di valutare la compatibilità della legislazio ne in oggetto con le regole comunitarie in materia di concorren
za e di libera circolazione delle merci.
A) Sul regime di concorrenza, la corte ha preliminarmente constatato che il monopolio in esame, «inteso a mettere a di
sposizione degli utenti una rete telefonica pubblica, costituisce
un servizio d'interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato».
Quindi, dopo aver dichiarato che «per giurisprudenza costan
te della corte, l'impresa che fruisca di un monopolio legale può essere considerata occupante una posizione dominante» (sen tenza 23 aprile 1991 in causa C-41/90, Hòfner, e 18 giugno 1991 in causa C-266/89, ERT, nn. 66 e 99 in questa Rassegna), essa ha proseguito affermando: «il fatto che un'impresa, mono
polista sul mercato dell'installazione e gestione della rete, si ri
servi, senza oggettiva necessità, un mercato prossimo ma distin
to, nella specie quello dell'importazione, commercializzazione,
allacciamento, messa in servizio e manutenzione degli apparec chi destinati al collegamento alla linea, con ciò eliminando qual siasi concorrenza da parte di altre imprese, integra una viola
zione dell'art. 86 del trattato.
Tuttavia, l'art. 86 si riferisce soltanto a condotte anticoncor
renziali adottate dalle imprese di loro iniziativa, e non a prov vedimenti statali. Trattandosi di misure statali, trova applica zione l'art. 90, n. 1» . . . «Pertanto, se l'estensione della posi zione dominante di un'impresa pubblica o dell'impresa cui lo
Stato ha conferito diritti penali speciali o esclusivi risulta da
un provvedimento statale, questo integra una violazione del com
binato disposto degli art. 90 e 86 del trattato».
A detta della corte infatti, l'esclusione o la restituzione della
concorrenza sul mercato degli apparecchi telefonici non è giu stificabile neppure nell'ambito di un servizio pubblico d'interes
se economico generale, in quanto detto interesse potrebbe esse
re addirittura meglio perseguito concedendo liberamente alle im
prese interessate il diritto di produrre e vendere gli apparecchi in questione, con il solo limite dell'identificazione di criteri tec
nici determinati e di condizioni da riempire. B) Sulla libera circolazione delle merci, la corte ha prelimi
narmente affermato che, in mancanza di una disciplina comuni
taria dell'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e tenuto conto della differenza tecnica delle reti negli Stati mem
bri, questi conservano, in primo luogo, il potere di dettare i
requisiti tecnici cui gli apparecchi telefonici devono rispondere
per poter essere allacciati alla rete pubblica e, in secondo luogo,
il potere di controllare l'idoneità degli apparecchi all'allaccia
mento alla rete, onde soddisfare le esigenze imperative di tutela
degli utenti e di buon funzionamento della rete pubblica.
Quindi, considerando che il fatto che gli apparecchi telefonici
per poter essere allacciati alla rete debbano essere omologati
ne rende la commercializzazione più difficile e più onerosa, e
che un'eccezione al principio della libera circolazione delle mer
li. Foro Italiano — 1992.
ci fondata su un'esigenza imperativa si giustifica solo ove la
normativa nazionale sia proporzionata allo scopo perseguito, ha dichiarato: «Come risulta dalla sentenza 12 marzo 1987 in
causa 178/84, Commissione c. Germania, l'ingiustificato dinie
go di autorizzazione all'importazione deve poter essere impu
gnato dagli operatori economici in sede giurisdizionale. La stes sa esigenza s'impone nel caso di provvedimenti di diniego del
l'omologazione, dato che siffatti provvedimenti possono in
pratica determinare la chiusura dell'accesso al mercato di uno
Stato membro per gli apparecchi telefonici importati da un al
tro Stato membro, e dunque ostacolare la libera circolazione
delle merci».
In conclusione, quindi, la corte ha statuito: «L'art. 30 del
trattato osta alla concessione ad un'impresa pubblica del potere di omologare gli apparecchi telefonici destinati all'allacciamen
to alla rete pubblica e da essa non forniti, qualora i provvedi menti di detta impresa non siano impugnabili in sede giurisdi zionale».
* * *
Nel 1991, la corte ha inoltre pronunciato tre sentenze in cau
sa promosse per l'impugnazione di pronunce del tribunale di
primo grado. Le impugnazioni, attienenti tutte a controversie
di impiego tra le Comunità europee e i loro dipendenti, sono
state rigettate: 1. - Sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidràni
c. Commissione delle Comunità europee. 2. - Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissio
ne delle Comunità europee c. Gill.
3. - Sentenza 28 novembre 1991, causa C-132/90 P, Schwe
dler c. Parlamento europeo.
LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (gennaio-marzo 1992)
Comunità economica europea
Lavoratori
Proposta di regolamento (Cee) del consiglio recante modifica del re
golamento (Cee) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicu
rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,
gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità
europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «de
cisioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata,
gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomanda
zioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportu
no, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le
proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo,
ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati mem
bri in materie di rilevanza comunitaria.
Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or
dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è
necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee
è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal
1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]
LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (gennaio-marzo 1992)
Comunità economica europea
Lavoratori
Proposta di regolamento (Cee) del consiglio recante modifica del re
golamento (Cee) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicu
rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,
gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità
europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «de
cisioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata,
gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomanda
zioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportu
no, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le
proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo,
ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati mem
bri in materie di rilevanza comunitaria.
Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or
dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è
necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee
è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal
1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]
This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions