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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE...

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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° ottobre - 31 dicembre 1991) Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1992), pp. 357/358-397/398 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23257632 . Accessed: 28/06/2014 15:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 15:40:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° ottobre - 31 dicembre 1991)Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1992), pp. 357/358-397/398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23257632 .

Accessed: 28/06/2014 15:40

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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357 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 358

55. - Pour ce qui est de deuxième point, la Commission a

produit, au cours de la présente procédure, l'arrèté royal belge du 28 janvier 1988, précité, qui fait précisément référence aux

lignes de base telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du règlement n. 170/83. Aucun élément ne fait apparaìtre que

l'application de ce texte ait causé des difficultés aux autorités

belges compétentes en matière de peche. Par ailleurs, en raison

de l'existence de régimes de pèche différents selon les zones, l'exercice d'activités de surveillance cótière exige en toute hypo thèse une précision extrème de la part des autorités compétentes

lorsque celles-ci doivent déterminer les zones dans lesquelles se

trouvent les navires qui font l'objet du contròie. Le gouverne ment britannique n'a pas pu prouver que la prise en considéra

tion des lignes de base telles qu'elles existaient au 25 janvier 1983 exige un niveau de diligence supérieur à celui normalement

requis des autorités compétentes. 56. - Enfin, pour ce qui est de la zone dite «Shetland Area»,

le gouvernement britannique souligne à juste titre qu'il convient d'éviter toute confusion et toute superposition entre le régime de licences de pèche prévu pour cette zone par l'article 7 du

règlement n. 170/83 et le régime de la pèche cótière défini par l'article 6 du mème règlement. C'est d'ailleurs dans ce but que, dans l'annexe II dudit règlement, le Conseil, qui a généralement délimité la Shetland Area par rapport à des points de latitude et de longitude, a eu recours à la ligne des douze milles mesurés

à partir des lignes de base à deux endroits, là où le tracé des

deux zones risquait de se chevaucher.

57. - Cependant, contrairement à ce que soutient le gouverne ment britannique, aucun risque d'interférence entre les deux ré

gimes ne découle du fait que la zone cótière voisine de la She tland Area soit délimitée à l'aide de la ligne des douze milles

mesurés à partir des lignes de base telles qu'elles existaient le

25 janvier 1983, puisque la mème ligne des douze milles doit

ètre prise en considération, aux deux endroits pertinents, afin

de délimiter la Shetland Area. En effet, cette zone fait l'objet d'un régime dicté par des besoins de conservation spécifiques, qui ne sauraient varier à la suite d'une modification des lignes de base, notamment lorsque celle-ci est indépendante de tout

phénomène naturel, comme c'est le cas en l'espèce. 58. - Il s'ensuit que les arguments tirés des difficultés prati

ques qu'engendrerait la prise en compte de deux lignes de base

différentes ne sont pas fondés.

59. - Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent

que les dispositions combinées de l'article 6 et de l'annexe I

du règlement n. 170/83 doivent ètre interprétées en ce sens qu'el les font référence aux lignes de base telles qu'elles existaient

le 25 janvier 1983. Il y a donc lieu, pour la Cour, de constater

qu'en appliquant dans certaines zones, aux fins des modalités

de pèche définies pour les eaux cótière du Royaume-Uni par lesdites dispositions, de nouvelles lignes de base plus éloignées des cótes que celles qui existaient le 25 janvier 1983, le Royaume Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du

traité. (Omissis) Par ces motifs, la Cour déclare et arrète: 1. - En appliquant pour certaines zones, aux fins des modali

tés de pèche définies pour les eaux cótières du Royaume-Uni

par les dispositions combinées de l'annexe I et de l'article 6,

paragraphe 2, du règlement (Cee) n. 170/83 du Conseil, du 25

janvier 1983, instituant un régime communautaire de conserva

tion et de gestion des ressources de pèche, de nouvelles lignes de base plus éloignées des cótes que celles qui existaient à la

date du 25 janvier 1983, le Royaume-Uni a manqué aux obliga tions qui lui incombent en vertu du traité Cee.

2. - Chaque partie, y compris la partie intervenante, suppor terà ses propres dépens.

Il Foro Italiano — 1992.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) (1° ottobre - 31 dicembre 1991)

1. Indice analitico

Aborto

(V. Stabilimento e servizi)

Acque superficiali (V. Ambiente)

Agricoltura

Carne bovina: 147 Cereali: 177

Feaog - Anticipo di fondi (Riduzione): 165, 166 - Competenza della commissione: 165, 166 - Liquidazione dei conti: 173

Funghi in scatola: 161, 162, 163

Importi compensativi monetari - Esenzioni: 149 Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare: 169, 189 - - Affitto dell'azienda: 169 - - Successione ereditaria nell'azienda: 169 - - Vendita dell'azienda: 169 Materie grasse: 159 Olio d'oliva: 159 Vino - Sanzioni - - Incameramento di una cauzione: 183 - Distillazione preventiva: 183

Aiuti concessi dagli Stati

Alluminio: 148 Decisione della commissione - Effetti: 180

Deroghe al divieto - Criteri di valutazione: 148 Nozione di (-) - Criteri di valutazione: 148

Progetto di aiuti - Commissione (ruolo della): 180 - Giudici nazionali (ruolo dei): 180 - Misure nazionali di attuazione: 180

Alluminio

(V. Aiuti concessi dagli Stati)

Ambiente

Acque superficiali (protezione delle): 164 Rifiuti tossici e nocivi: 194 Valori limite per sostanze nocive nell'atmosfera - Piombo: 142 - Biossido d'azoto: 143 - Anidride solforosa: 144

Apparecchiature scientifiche: 178

(*) Le rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una

rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee, in modo da offrire un quadro possibilmente, tempestivo e com

pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa

re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte, che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe

selezioni sulle riviste giuridiche (mentre è noto, d'altra parte, che la

«Raccolta» ufficiale delle stesse è pubblicata con grave ritardo). Natu

ralmente il «Foro» continuerà a pubblicare integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.

Dalla Rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle

impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali

impugnazioni. Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1991

sono state pubblicate rispettivamente nei fascicoli n. 11 (novembre 1991), n. 1 (gennaio 1992) e n. 3 (marzo 1992). La presente rassegna è stata

curata da Ugo Bassi (A. Tizzano)

1. Indice analitico

Aborto

(V. Stabilimento e servizi)

Acque superficiali (V. Ambiente)

Agricoltura

Carne bovina: 147 Cereali: 177

Feaog - Anticipo di fondi (Riduzione): 165, 166 - Competenza della commissione: 165, 166 - Liquidazione dei conti: 173

Funghi in scatola: 161, 162, 163

Importi compensativi monetari - Esenzioni: 149 Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare: 169, 189 - - Affitto dell'azienda: 169 - - Successione ereditaria nell'azienda: 169 - - Vendita dell'azienda: 169 Materie grasse: 159 Olio d'oliva: 159 Vino - Sanzioni - - Incameramento di una cauzione: 183 - Distillazione preventiva: 183

Aiuti concessi dagli Stati

Alluminio: 148 Decisione della commissione - Effetti: 180

Deroghe al divieto - Criteri di valutazione: 148 Nozione di (-) - Criteri di valutazione: 148

Progetto di aiuti - Commissione (ruolo della): 180 - Giudici nazionali (ruolo dei): 180 - Misure nazionali di attuazione: 180

Alluminio

(V. Aiuti concessi dagli Stati)

Ambiente

Acque superficiali (protezione delle): 164 Rifiuti tossici e nocivi: 194 Valori limite per sostanze nocive nell'atmosfera - Piombo: 142 - Biossido d'azoto: 143 - Anidride solforosa: 144

Apparecchiature scientifiche: 178

(*) Le rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una

rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee, in modo da offrire un quadro possibilmente, tempestivo e com

pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa

re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte, che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe

selezioni sulle riviste giuridiche (mentre è noto, d'altra parte, che la

«Raccolta» ufficiale delle stesse è pubblicata con grave ritardo). Natu

ralmente il «Foro» continuerà a pubblicare integralmente le sentenze che appariranno di maggiore interesse.

Dalla Rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle

impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali

impugnazioni. Le rassegne relative alla giurisprudenza dei primi tre trimestri del 1991

sono state pubblicate rispettivamente nei fascicoli n. 11 (novembre 1991), n. 1 (gennaio 1992) e n. 3 (marzo 1992). La presente rassegna è stata

curata da Ugo Bassi (A. Tizzano)

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PARTE QUARTA

Architetti

Riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli: 174

Atti delle istituzioni

Base giuridica degli 157 Decisioni - Garanzie procedurali: 178 Direttive - Efficacia diretta: 176 - Esecuzione (Obbligo di): (V. Ricorso per inadempimento de

gli Stati membri) - Mancata esecuzione - - Responsabilità dello Stato: 176

Regolamenti - Abrocazione e sostituzione di (-): 146

(V. anche Ricorso di annullamento)

Carburante

(V. Disposizioni fiscali)

Cauzione

(V. Agricoltura)

Coesione economica e sociale

Competenze della commissione - Limiti: 175

Commissione

Interventi strutturali (competenze in materia di): 175

(V. anche Agricoltura - Atti delle istituzioni - Aiuti concessi dagli Stati)

Compagnie portuali (V. Concorrenza - Monopoli - Merci (Libera circolazione delle) - Perso ne (Libera circolazione delle))

Concorrenza

Abuso di posizione dominante: 191 - Divieto: 191 - - Efficacia diretta: 191

Imprese pubbliche: 191

Imprese pubbliche in monopolio legale - Posizione dominante (Abuso di): 198

(V. anche Merci (Libera circolazione delle), Monopoli) Provvedimenti statali e -: 198

Convenzione di Bruxelles

Esecuzione di sentenze straniere (Autorizzazione alla) - Opposizione: 154

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

Competenza pregiudiziale della corte: 156 Libertà d'espressione (art. 10): 156

Corte di Giustizia

(V. Atti delle istituzioni - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Diritto comunitario - Questioni pregiudiziali - Ricor so di annullamento - Ricorso per inadempimento degli Stati membri)

Dazi all'importazione o all'esportazione Recupero a posteriori: 184

Direttive

(V. Atti delle istituzioni)

Diritti fondamentali (V. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo)

Il Foro Italiano — 1992.

Diritto comunitario

Diritti dei singoli (Tutela dei -): 176

Efficacia diretta delle disposizioni del (V. Atti delle istituzioni -

Concorrenza - Merci (Libera circolazione delle))

Principio di leale cooperazione (art. 5 del trattato): 185

Principi di non discriminazione: 179

Principio di proporzionalità: 161, 162, 163, 183

Sanzioni nazionali per la violazione del 145

(V. anche Stati membri)

Diritti d'autore

Esenzione da Iva: 167

Diritto nazionale - penale e diritto comunitario: 145

Disposizioni di attuazione di un regolamento abrogato: 146

Discriminazione (Principio di non)

(V. Diritto comunitario - Lavoratori)

Disposizioni fiscali

Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali: 197

Franchigia di imposta sulla cifra d'affari e altre imposte indirette - Bagaglio personale: 168 - Carburante: 168 - Combustibile: 168

Imposta sul valore aggiunto - Diritti d'autore: 167 - Esenzioni: 167 Tributi parafiscali: 177

Dumping

Dazi antidumping - Cassette sonore e nastri dal Giappone, Repubblica di Corea

e Hong Kong: 186 - Motori elettrici monofase dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia

e dalla Romania: 181 - Paese di riferimento: 170 - Pennelli dalla Repubblica popolare cinese: 170 - Spazzole dalla Repubblica popolare cinese: 170 - Procedura istitutiva di -: 186 - - Diritti della difesa: 186 - - Diritto delle organizzazioni per la tutela dei consumatori

a prendere visione del fascicolo: 186

Euratom Contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari: 157

Importi compensativi monetari

(V. Agricoltura)

Imprese pubbliche (V. Concorrenza)

Insegnanti (V. Lavoratori)

Interruzione di gravidanza (V. Stabilimento e servizi)

Istituzioni

(V. Atti delle - Parlamento europeo)

Iva

(V. Disposizioni fiscali)

Latte e prodotti lattiero-caseari

(V. Agricoltura)

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Lavoratori

Discriminazioni fondate sulla nazionalità (Divieto di -): 191

Impieghi pubblici: 182

Insegnanti: 182

Tirocinanti: 179

Tutela dei (-) in caso di insolvenza dei datori di lavoro: 176

Lavoratori frontalieri

(V. Sicurezza sociale)

Marinai

Contratto di lavoro (Legislazione applicabile): 155

Merci (Libera circolazione delle)

Restrizioni quantitative (misure d'effetto equivalente a): 191 - Rapporti con le disposizioni in materia di concorrenza: 191 - Rete pubblica di telecomunicazioni - Omologazione per l'allacciamento alla 198

Transito comunitario - Materiale strategico: 151

Monopoli

- per la gestione delle operazioni portuali: 191 - - e concorrenza: 191 - - e libera circolazione delle merci: 191 - - e libera circolazione delle persone: 191 - per la gestione di rete pubblica di telecomunicazione: 198 - - e concorrenza: 198 - - e libera circolazione delle merci: 198

Navi

Immatricolazione e bandiera: 155

(V. Pesca)

Operazioni valutarie a termine

(V. Agricoltura)

Organizzazioni comuni dei mercati

(V. Agricoltura)

Ostetriche

(V. Persone (Libera circolazione delle))

Parlamento europeo

Procedura di cooperazione Sede: 185 - Competenze degli Stati Trasferimenti di personale:

Pensione anticipata (V. Sicurezza sociale)

Pensione di vecchiaia

(V. Sicurezza sociale)

Persone (Libera circolazione delle)

(V. Lavoratori - Monopoli - Stabilimento e servizi)

Pesca

Licenze per l'esercizio della (-): 150

Immatricolazione delle navi da (-): 158

Pescherecci

(V. Pesca)

Principi generali

Proporzionalità: 161, 162, 163

: 157

membri: 185 : 185

Il Foro Italiano — 1992.

Procedura legislativa (V. Parlamento europeo)

Prodotti alimentari

Contaminazione radioattiva

(V. Euratom)

Proporzionalità (Principio di -)

(V. Diritto comunitario)

Pubblica amministrazione (Impieghi nella)

(V. Lavoratori)

Questioni pregiudiziali

Competenza della corte: 153

(V. anche Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo)

Ravvicinamento delle legislazioni (V. Lavoratori))

Regolamenti (V. Atti delle istituzioni)

Responsabilità delle persone giuridiche: 145 - in materia penale: 145

Ricorso d'annullamento Atti impugnabili: 175, 185, 186

Ricorso per inadempimento degli Stati membri

Procedura: 188 Sentenza dichiarativa dell'inadempimento - Mancata esecuzione: 193

Stati membri - Belgio: 193 - Danimarca: 168 - Francia: 142, 143, 144 - Germania: 164 - Grecia: 174, 190 - Irlanda: 150 - Italia: 194, 195 - Paesi Bassi: 188 - Regno unito: 158 - Spagna: 167, 171, 192

(V. anche Stati membri)

Risorse proprie Recupero a posteriori di dazi: 184

Sede delle istituzioni

(V. Parlamento europeo)

Sentenze straniere

(V. Convenzione di Bruxelles)

Sicurezza sociale

Ambito di applicazione materiale: 155, 188

Assegni familiari per figli a carico - Figlio residente in altro Stato membro: 152

Lavoratori frontalieri - Prestazioni di incapacità lavorative: 160 - Prestazioni di invalidità: 160

Lavoratori migranti - Lavoratori in pensione anticipata: 188 - Legislazione applicabile: 155 - Nozione: 152 - Pensione ai sensi del regolamento Cee n. 1408/71 - - Nozione: 187

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PARTE QUARTA

- Pensione di vecchiaia - Assegni familiari per coniuge a carico: 187 - Pensioni di incapacità lavorativa: 153 - Pensioni di invalidità professionale: 153

Società

(V. Disposizioni fiscali)

Stabilimento e servizi

Agenzie di viaggio (Titolari di -): 190

Architetti: 174

Assegni familiari per figli a carico - Figlio residente in altro Stato membro: 152 Attività mediche - Interruzione di gravidanza: 156

Depositari: 190

Immatricolazione di navi: 158 Licenze per la pesca marittima - Restrizioni: 150 Nozione: 156 Ostetriche: 171

Restrizioni - Criteri: 156

Trasporti (Ausiliari di -): 190

Trasporti su strada: 172

Stati membri

Mancata esecuzione di una direttiva - Responsabilità: 176 - Risarcimento del danno causato ai singoli: 176 - - Condizioni: 176

(V. anche Diritto comunitario - Parlamento europeo - Ricorso per ina

dempimento degli -))

Successione nel tempo (V. Atti delle istituzioni - Diritto nazionale)

Tariffa doganale comune

Franchigia da dazi doganali: 178

Telecomunicazioni

Apparecchi telefonici - Allacciamento alla rete pubblica: 198

(V. anche Monopoli)

Tirocinanti

(V. Lavoratori)

Transito comunitario

Deroghe - Ragioni di pubblica sicurezza: 151

(V. anche Merci (Libera circolazione delle))

Trasporti

- su strada: 145, 146, 172 - - Apparecchio di controllo: 196 - di merci - - Controlli fisici e formalità amministrative: 195

(V. anche Stabilimento e Servizi)

Tributi parafiscali (V. Disposizioni fiscali)

Tutela dei consumatori

(V. Dumping)

Vino

(V. Agricoltura)

Il Foro Italiano — 1992.

2. Indice delle fonti

a) Trattato Cee

Art. 3: 198 Art. 5: 145, 176, 194 Art. 7: 158 Art. 30: 191, 198 Art. 36: 151 Art. 48: 153, 179, 182, 187, 191 Art. 51: 153, 187 Art. 52: 150, 152, 158 Art. 59: 156, 172 Art. 60: 156, 172 Art. 61: 172 Art. 62: 156 Art. 75: 172 Art. 86: 191, 198

Art. 90: 191, 198 Art. 92: 148 Art. 93: 180 Art. 100A: 157 Art. 124: 185 Art. 130A: 175 Art. 155: 175 Art. 164: 186 Art. 169: 142, 143, 144, 150, 158, 164, 167, 168, 171, 174, 188, 190, 192, 194, 195 Art. 171: 193 Art. 173: 148, 157, 165, 166, 173, 181, 185, 186 Art. 177: 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 191, 196, 197, 198 Art. 189: 142, 143, 144, 176, 190, 192, 194, 195 Art. 221: 158

b) Trattato Ceea (Euratom)

Art. 31: 157 Art. 112: 185 Art. 146: 157

c) Trattato Ceca

Art. 25: 185

d) Atti del consiglio e della commissione

Regolamento Cee del consiglio n. 36/63, art. 1, c), 6, n. 1, 19, n. 1: 160

Regolamento Cee del consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2: 179

Regolamento Cee del consiglio n. 543/69, art. 18: 146 Direttiva Cee del consiglio 69/169 (modificata dalla direttiva 78/1033), art. 3, par. 3: 168 Direttiva Cee del consiglio 69/335 (modificata dalle direttive 73/79 e

73/80), art. 7, par. 1, b) e b) bis: 197

Regolamento Cee del consiglio n. 1408/71: 153; art. 1, a), i) e ii) e 73, par. 1: 152; art. 14, par. 2, c): 155; art. 39, nn. 1 e 2: 160; art.

45, 77, 78 e 79: 187; art. 13, 73 e 75: 188

Regolamento Cee del consiglio n. 1798/75 (modificato dal regolamento Cee n. 2784/79), art. 7: 178

Regolamento Cee del consiglio n. 2727/75: 177 Direttiva Cee del consiglio 75/440: 164 Direttiva Cee del consiglio 75/442: 194

Regolamento Cee del consiglio n. 222/77, art. 10: 151

Regolamento Cee del consiglio n. 1078/77, art. 3 bis, par. 2 e 4: 169 Direttiva Cee del consiglio 78/319: 194 Direttiva Cee del consiglio 79/869: 164

Regolamento Cee del consiglio n. 1697/79: 161, 162, 163; art. 3: 184

Regolamento Cee della commissione n. 2173/79, art. 2: 147

Regolamento Cee della commissione n. 926/80, art. 8 e 9: 149

Regolamento Cee della commissione n. 3429/80, art. 1: 161, 162, 163 Direttiva Cee del consiglio 80/155: 171 Direttiva Cee del consiglio 80/987, art. 1 a 5: 176

Regolamento Cee della commissione n. 796/81, art. 1: 161, 162, 163 Direttiva Cee del consiglio 82/470: 190 Direttiva Cee del consiglio 82/884: 142, 143, 144

Regolamento Cee della commissione n. 2373/83 (modificato dal regola mento n. 3501/83), art. 3: 183 Direttiva Cee del consiglio 83/643: 195 Decisione Cee della commissione 83/348: 178

Regolamento Cee del consiglio n. 857/84: 173, art. 3 bis, par. 2 e 4:

169, art. 7, par. 4: 189

Regolamento Cee della commissione n. 3472/85, art. 3, n. 2: 159

Regolamento Cee del consiglio n. 3820/85, art. 15 e 17: 145; art. 18: 146, art. 15, par. 7: 196

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Direttiva Cee del consiglio 85/203: 142, 143, 144 Direttiva Cee del consiglio 85/234: 174 Direttiva Cee del consiglio 85/339: 192 Direttiva Cee del consiglio 85/614: 174 Decisione Cee della commissione 17/12/1986: 148

Regolamento Euratom del consiglio n. 3954/87: 157 Direttiva Cee del consiglio 87/53: 195

Regolamento Cee della commissione n. 1546/88, art. 7 bis: 169; art. 7: 189

Regolamento Cee del consiglio n. 2052/88, art. 4: 175

Regolamento Cee del consiglio n. 2423/88: 181; art. 7, par. 4: 186

Regolamento Cee del consiglio n. 4253/88, art. 23: 175

Regolamento Cee del consiglio n. 725/89: 170

Regolamento Cee del consiglio n. 764/89, art. 3 bis, par. 2 e 4: 169

Regolamento Cee della commissione n. 1033/89, art. 7 bis: 169

Regolamento Cee del consiglio n. 4059/89: 172 Decisione Cee della commissione 627/89: 173 Decisione Cee della commissione 1529/89: 165, 166 Decisione Cee della commissione 24/5/1989: 148 Decisione Cee della commissione 30/4/1990: 159 Decisione Cee della commissione 90/339: 181

e) Atti del Parlamento europeo

Decisione dell'ufficio di presidenza 1° giugno 1988: 185 Decisione dell'ufficio di presidenza 2 giugno 1988: 185 Risoluzione del 18 gennaio 1989: 185

f) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Art. 37, n. 2, 38: 154

Protocollo 3 giugno 1971: 154

g) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

Art. 10: 156

3. Indice cronologico

1.10.1991 - C-13/90

1.10.1991 - C-14/90 1.10.1991 - C-64/90 2.10.1991 - C-7/90 2.10.1991 - C-8/90 2.10.1991 - C-113/90 3.10.1991 - C-261/89 3.10.1991 - C-364/89 4.10.1991 - C-93/89 4.10.1991 - C-367/89 4.10.1991 - C-15/90 4.10.1991 - C-349/87 4.10.1991 - C-l 83/90 4.10.1991 - C-196/90 4.10.1991 - C-159/90

4.10.1991 - C-70/88 4.10.1991 - C-246/89 10.10.1991 - C-161/90 e 162/90 15.10.1991 - C-302/90 16.10.1991 - C-24/90 16.10.1991 - C-25/90 16.10.1991 - C-26/90 17.10.1991 - C-58/89 17.10.1991 - C-342/89 17.10.1991 - C-346/89 17.10.1991 - C-35/90 17.10.1991 - C-l00/90 22.10.1991 - C-44/89 22.10.1991 - C-16/90

7.11.1991 - C-313/89 7.11.1991 - C-17/90 7.11.1991 - C-22/90 7.11.1991 - C-309/90 13.11.1991 - C-303/90 19.11.1991 - C-6/90 e 9/90 19.11.1991 - C-235/90 21.11.1991 - C-269/90 21.11.1991 - C-27/90

21.11.1991 - C-354/90 27.11.1991 - C-315/90 27.11.1991 - C-4/91

27.11.1991 - C-l99/90 27.11.1991 - C-273/90 28.11.1991 - C-213/88 e C-39/89 28.11.1991 - C-170/89 28.11.1991 - C-186/90 28.11.1991 - C-198/90 6.12.1991 - C-121/90 10.12.1991 - C-306/89 10.12.1991 - C-179/90 10.12.1991 - C-l92/90 10.12.1991 - C-l9/91 13.12.1991 - C-33/90 13.12.1991 - C-69/90 13.12.1991 - C-158/90

13.12.1991 - C-l64/90 13.12.1991 - C-18/88

4. Indice numerico

C-349/87 - 4.10.1991

C- 18/88 - 13.12.1991 C- 70/88 - 4.10.1991 C- 44/89 - 22.10.1991 C-213/88 e 39/89 - 28.11.1991

C- 58/89 - 17.10.1991

C- 93/89 - 4.10.1991

C-170/89 - 28.11.1991 C-246/89 - 4.10.1991

C-261/89 - 3.10.1991

C-306/89 - 10.12.1991 C-313/89 - 7.11.1991 C-342/89 - 17.10.1991 C-346/89 - 17.10.1991

Il Foro Italiano — 1992.

C-364/89 - 3.10.1991 C-159/90 - 4.10.1991 C-367/89 - 4.10.1991 C-161/90 e C- 6/90 e 9/90 - 19.11.1991 162/90 - 10.10.1991 C- 7/90 - 2.10.1991 C-164/90 - 13.12.1991 C- 8/90 - 2.10.1991 C-179/90 - 10.12.1991 C- 13/90 - 1.10.1991 C-183/90 - 4.10.1991 C- 14/90 - 1.10.1991 C-186/90 - 28.11.1991 C- 15/90 - 4.10.1991 C-192/90 - 10.12.1991 C- 16/90 - 22.10.1991 C-196/90 - 4.10.1991 C- 17/90 - 7.11.1991 C-198/90 - 28.11.1991 C- 22/90 - 7.11.1991 C-199/90 - 27.11.1991 C- 24/90 - 16.10.1991 C-235/90 - 19.11.1991 C- 25/90 - 16.10.1991 C-269/90 - 21.11.1991 C- 26/90 - 16.10.1991 C-273/90 - 27.11.1991 C- 33/90 - 13.12.1991 C-302/90 - 15.10.1991 C- 35/90 - 17.10.1991 C-303/90 - 13.11.1991 C- 64/90 - 1.10.1991 C-309/90 - 7.11.1991 C- 69/90 - 13.12.1991 C-315/90 - 27.11.1991 C-100/90 - 17.10.1991 C-354/90 - 21.11.1991 C-113/90 - 2.10.1991 C- 4/91 - 27.11.1991 C-121/90 - 6.12.1991 C- 19/91 - 10.12.1991 C-158/90 - 13.12.1991 C- 27.91 - 21.11.1991

142 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-13/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica francese.

143 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-14/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica francese.

144 - Sentenza 1° ottobre 1991 (causa C-64/90); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica francese.

Cee — Stati membri — Direttive — Protezione contro l'inqui namento atmosferico — Valori limite per sostanze nocive con

tenute nell'aria — Inadempimento — Illiceità (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; direttive del consiglio nn.

82/884/Cee, 85/203/Cee, 80/779/Cee).

Adita dalla commissione con tre ricorsi separati ai sensi del

l'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo

adottato entro i termini prescritti tutte le disposizioni necessarie

per conformarsi alla direttiva 82/884/Cee del consiglio 3 dicem

bre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto

nell'atmosfera, alla direttiva 85/203/Cee del consiglio 7 marzo

1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossi

do d'azoto, alla direttiva 80/779/Cee del consiglio 19 luglio 1980, relativa ai valori limite ed ai valori guida di qualità dell'aria

per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, la Repub blica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono

in virtù del trattato Cee».

145 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-7/90); Pres. Rodriguez

Iglesias, Avv. gen. Van. Gerven (conci, conf.); Openbaar Ministerie (pubblico ministero) c. Vandevenne e a.

Cee — Trasporti su strada — Disposizioni in materia sociale — Ambito d'applicazione personale — Violazione — Obbli

go di predisporre sanzioni adeguate — Portata (Trattato Cee, art. 5, 177; regolamento del consiglio n. 3820/85, art. 15, 17).

In Belgio veniva avviato un procedimento penale, ai danni, da un lato, del sig. Vandevenne, conducente di automezzi per il trasporto su strada alle dipendenze della NV Wilms transport, reo di non aver rispettato le disposizioni in materia di periodi

di guida e di riposo previsti nel regolamento del consiglio n.

3820/85, e dall'altro, dei sig. Wilms e Mesolten, in qualità di datore di lavoro e impiegato o mandatario della Wilms transport.

La Politierechtbank te Hasselt, giurisdizione adita nel detto

procedimento, sottoponeva alla corte alcune questioni pregiudi

ziali, al fine di chiarire l'ambito di applicazione personale di detto regolamento, e di verificare l'obbligatorietà o meno della

configurazione di una responsabilità penale oggettiva del datore

di lavoro per il fatto commesso dall'impiegato. La corte ha di

chiarato: «Il termine "impresa" di cui all'art. 15 del regola mento (Cee) del consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo

all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel

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PARTE QUARTA

settore dei trasporti su strada, si riferisce ad un soggetto di di

ritto autonomo, quale che sia la sua forma giuridica, che eserci

ta in modo durevole un'attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei

membri dell'equipaggio. Né l'art. 5 del trattato Cee, né l'art. 17, n. 1, del regolamen

to n. 3820/85 obbligano uno Stato membro ad introdurre nel

proprio ordinamento nazionale il principio della responsabilità

penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell'art. 15 del

regolamento n. 3820/85 possono venire punite applicando di

sposizioni conformi ai principi fondamentali del diritto penale

nazionale, a condizione che le sanzioni risultanti abbiano un

carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.

Il regolamento n. 3820/85 non impone né impedisce l'istitu

zione, da parte degli Stati membri, di un sistema di responsabi lità penale oggettiva al fine di assicurare il rispetto degli obbli ghi imposti dal regolamento».

146 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-8/90); Pres. Rodriguez

Iglesias, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Arbeidsauditeur bij Arbeidsrechtbank di Turnhout c. Kennes e a.

Cee — Trasporti su strada — Regolamenti — Abrogazione e

sostituzione — Disposizioni nazionali di attuazione del rego lamento abrogato — Incidenza — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; regolamenti del consiglio nn. 543/69 e 3820/85, art.

18).

Adita in via pregiudiziale della Hof van Cassatie van Belgi'e nell'ambito di un procedimento penale contro il sig. Kennes,

conducente, e la società Verkooyen, suo datore di lavoro, la

corte, cosi chiarendo alcuni punti riguardanti la successione cro

nologica delle disposizioni comunitarie pertinenti, ha dichiara

to: «L'art. 18, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 20 di

cembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune di

sposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, va interpretato nel senso che esso non riguarda i riferimenti

all'abrogato regolamento n. 543/69 contenuti nelle disposizioni di diritto nazionale recanti provvedimenti di esecuzione di que st'ultimo regolamento».

147 - Sentenza 2 ottobre 1991 (causa C-l 13/90); Pres. Rodri

guez Iglesias, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Gebroeders

Schulte AG, H. & E. Reinert KG c. Belgische Dienst voor

Bedriijfsleven en Landbouw e a.

Cee — Agricoltura — Carne bovina — Carni detenute dall'or

ganismo d'intervento — Vendita — Condizioni — Rinuncia

a reclami in ordine alla qualità e alle caratteristiche del pro dotto — Estensione ai vizi occulti — Esclusione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione n. 2173/79, art.

2).

Il regolamento della commissione n. 1431/87 prevedeva, al

l'art. 1, n. 1, la messa in vendita, nel periodo dal 27 maggio 1987 al 3 luglio 1987, di circa 1500 tonnellate di carni non di

sossate, detenute dall'organismo d'intervento belga (OBEA) ed

acquistate anteriormente al 1° settembre 1986.

Sulla base del regolamento n. 2173/79, l'OBEA pubblicava, il 21 gennaio 1987, un comunicato contenente le condizioni di

vendita delle carni summenzionate.

Le società Schulte e Reinert rispondevano all'offerta descritta

acquistando alcuni quantitativi di carne. Dopo la consegna e

10 scongelamento, gli acquirenti costatavano la presenza di trac

ce di muffa, e poco dopo, una relazione peritale dichiarava le

partite in questione inidonee alla consumazione umana.

Di fronte al reclamo del mandatario delle predette società, l'OBEA invocava la disposizione dell'art. 2, n. 2, lett. d), del

regolamento n. 2173/79, che subordina l'ammissibilità di una domanda d'acquisto alla condizione che il richiedente dichiari di rinunciare a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità ed alle

caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli. Adita in via pregiudiziale dal Tribunal de première instance

di Bruxelles, sull'interpretazione di detta disposizione, la corte ha statuito: «La dichiarazione di rinuncia a qualsiasi reclamo

prevista dall'art. 2, n. 2, lett. d), del regolamento (Cee) della

commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di

applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli

11 Foro Italiano — 1992.

organismi di intervento e recante abrogazione del regolamento

(Cee) n. 216/69, non si estende agli eventuali vizi occulti, che

per loro natura sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo pre ventivo da parte dell'interessato e rendono il prodotto inadatto

alla lavorazione».

148 - Sentenza 3 ottobre 1991 (causa C-261/89); Pres. Due, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica italiana

c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuti degli Stati — Nozione — Criterio dell'investitore

privato — Portata (Trattato Cee, art. 92, par. 1, 173). Cee — Aiuti degli Stati — Aiuti adottati in violazione di obbli

ghi derivanti da una decisione della commissione — Deroghe — Criteri di valutazione (Trattato Cee, art. 92, par. 3, 173; decisioni della commissione 17/12/1986 e 24/5/1989).

Con decisione 17 dicembre 1986 la commissione, concluden

do una procedura avviata ai sensi dell'art. 93, n. 2, autorizzava

un piano mediante il quale il governo italiano stanziava una somma pari a 989 miliardi di lire per la ristrutturazione e il

risanamento dell'industria dell'alluminio («piano alluminio»). Nella detta decisione la commissione invitava inoltre il governo italiano ad astenersi dal concedere ulteriori aiuti ai gruppi a

partecipazione statale dello stesso settore fino alla fine del 1988.

Avendo appurato che nel 1987 al governo italiano aveva au torizzato l'ente competente (EFIM) ad emettere nei confronti

delle società Aluminia e Cosmal prestiti agevolati senza interes

se, la commissione avviava un ulteriore procedimento a conclu

sione del quale adottava la decisione 24 maggio 1989. Ivi stabi

liva l'incompatibilità di tali apporti con il mercato comune e

con la decisione di cui sopra. Il governo italiano impugnava la decisione 24 maggio 1989

davanti alla corte, deducendo due mezzi a sostegno del ricorso.

Sul primo mezzo, relativo all'inesistenza di un aiuto ai sensi

dell'art. 92 del trattato e alla non corretta applicazione da parte della commissione del criterio dell'investitore privato, la corte, richiamando le sentenze rese in materia analoga il 21 marzo

1991, in cause 305/89, Alfa Romeo e 303/88, Eni Lanerossi

(nn. 49 e 51 in questa rassegna), ha considerato che, sebbene

le imprese in questione avessero l'una dimezzato le perdite e

l'altra chiuso il bilancio con un utile netto nel 1988, e anche

supponendo che questi risultati fossero già prevedibili al mo

mento delle operazioni di finanziamento di cui trattasi, «tali

previsioni non erano tali da indurre un investitore privato ad

impegnare importi di tale rilevanza».

Sul secondo mezzo con il quale lo Stato italiano contestava

alla commissione di non aver valutato se gli apporti de quibus fossero compatibili con il mercato comune nell'ambito delle de

roghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. e), la corte ha dichiarato

che, «dal momento che la commissione non aveva ottenuto,

quando ha adottato la decisione controversa, alcun elemento

nuovo che le consentisse di valutare se gli aiuti di cui trattasi

potessero beneficiare della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato, essa era legittimata a basare la propria decisione sulle valutazioni che aveva già effettuato nella decisio ne precedente e sull'inosservanza della condizione che essa vi

aveva imposto». Indi la corte ha respinto il ricorso, e condannato la Repubbli

ca italiana alle spese.

149 - Sentenza 3 ottobre 1991 (causa C-364/89); Pres. Diez de

Velasco, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); An Board Bain

ne, Irish Diary Board, Co-operative Ltd. c. Hauptzollamt Gronau.

Cee — Agricoltura — Importi compensativi monetari — Esen zione — Condizioni — Casi determinati — Criteri — Valuta

effettivamente utilizzata — Prove (Trattato Cee, art. 177; re

golamento Cee della commissione n. 926/80, art. 8, 9).

II 15 aprile 1980 la commissione adottava il regolamento n. 926/80 in cui identificava alcuni casi di esenzione dall'applica zione degli importi compensativi monetari al fine di ovviare agli inconvenienti che possono subire gli operatori economici in se

guito ad eventuali modifiche apportate agli importi compensati vi monetari nel periodo di tempo tra la conclusione e l'esecuzio ne di determinati contratti. Detto regolamento precisa agli art. 8 e 9 le operazioni economiche alle quali dette esenzioni non si applicano. L'impresa irlandese An Board Bainne aveva con

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

eluso con un'impresa olandese, diversi contratti per la fornitura

di latte scremato in polvere ad un'impresa situata nella Repub blica federale tedesca. Secondo i contratti, il rischio degli im

porti compensativi monetari era a carico della An Bord Bainne

ed il pagamento del prezzo delle merci de quibus, doveva avve

nire in marchi tedeschi.

Alla data della stipulazione dei contratti relativi alle merci, la An Bord Bainne concludeva un'operazione a termine in valu

ta straniera, avente per oggetto l'acquisto di dollari americani

per un importo complessivo di marchi tedeschi corrispondente alle entrate globali attese dall'esecuzione dei contratti di com

pravendita di merci.

Inoltre, la An Bord Bainne vendeva i dollari cosi acquistati verso i marchi tedeschi ed effettuava altre operazioni a termine

in valuta estera, volte a cambiare definitivamente in dollari ame

ricani i marchi tedeschi acquistati nell'ambito di un'operazione di «swap».

In seguito alla rivalutazione del marco, tra la conclusione dei contratti de quibus e la consegna delle merci relative, la com

missione ha dovuto maggiorare gli importi compensativi mone

tari tedeschi.

Le domande alla An Bord Bainne volte ad ottenere un'esen

zione totale o parziale dall'applicazione degli importi compen sativi monetari maggiorati sono state respinte dall'Hauptzollamt di Gronau, come anche il suo reclamo presentato all'Oberfi

nanzgericht di Mtinster.

Il Finanzgericht di Dusseldorf, investito della causa, si è tro

vato di fronte al problema della determinazione dell'onere sup

plementare ai sensi dell'art. 8 e 9 sopracitati. Più specificamen

te, esso si è posto la questione se dovesse essere considerato, e come dovesse essere calcolato il vantaggio derivante dalle ope razioni di cambio.

Adita in via pregiudiziale sull'interpretazione di dette disposi

zioni, la corte ha cosi statuito: «L'art. 8, n. 3, del regolamento

(Cee) della commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'e

senzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, va interpretato nel senso che il

calcolo del vantaggio ivi previsto deve effettuarsi sulla base del

la moneta effettivamente utilizzata dall'interessato nel corso del

l'operazione valutaria a termine, anche se tale moneta non è

una moneta comunitaria.

L'art. 9, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 926/80, va in

terpretato nel senso che, prescindendo dai casi previsti alla lett.

a) di detta disposizione, per tutte le operazioni valutarie a ter

mine è di regola necessario produrre la prova del collegamento economico con il contratto di compravendita di merci, ad ecce

zione però del caso, previsto dall'art. 8, n. 3, in cui le date

di conclusione delle due operazioni coincidono».

150 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-93/89); Pres. Due, Avv.

gen. Mischo (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Irlanda.

La sentenza leggesi i Foro it., 1992, IV, 321, con nota di

G. Cataldi.

Cee — Diritto di stabilimento — Licenze di pesca — Restrizioni discriminatorie a danno di cittadini di altri Stati membri — Illiceità (Trattato Cee, art. 52, 169).

Accogliendo il ricorso presentato dalla commissione ai sensi

dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Richie

dendo ai cittadini degli altri Stati membri di costituire una so

cietà di diritto irlandese per poter ottenere una licenza di pesca marittima, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incom

benti in base all'art. 52 del trattato Cee».

151 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-367/89); Pres. O'Hio

gins, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Procedimento penale contro Richardt e Soc. «Les Accessoires Scientifiques».

Cee — Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Libertà — Deroghe — Materiale strategico

— Autorizza

zione speciale per il transito — Liceità (Trattato Cee, art.

36, 177; regolamento del consiglio n. 222/77, art. 10).

Il sig. Richardt, presidente-amministratore della società «Les

Accessoires Scientifiques», con sede in Francia, si impegnava a consegnare ad un supermercato sovietico, di nome Tedino

li. Foro Italiano — 1992.

promimport, un'unità di produzione di circuiti per memoria e

bolle magnetiche, comprendente, tra l'altro, un impianto, che,

importato dagli Stati Uniti in Francia, veniva messo in libera

pratica nella Comunità.

Il sig. Richardt adempiva in Francia le formalità necessarie

per l'esportazione di queste merci in aereo, con destinazione Mosca. Le merci, non avendo potuto essere imbarcate a bordo

dell'aereo predisposto a questo scopo a Roissy, a causa dell'an

nullamento di un volo della compagnia Aeroflot, venivano tras

portate in camion fino all'aeroporto di Lussemburgo e veniva no presentate in transito alle dogane lussemburghesi, per farle

uscire dal territorio del Granducato, a destinazione di Mosca. Le merci erano accompagnate — a quanto pare per errore, ma

senza che ciò fosse contestato né dalle autorità francesi, né dal

le autorità lussemburghesi — dal documento TI, previsto dal

regolamento 222/77 per le merci che non si trovano in libera

pratica nella Comunità.

Il controllo doganale effettuato all'aeroporto di Lussembur

go si risolveva con il sequestro dell'impianto, che, a parere delle

autorità lussemburghesi era accompagnato da dichiarazioni ine

satte con lo scopo di celare la sua natura strategica e di consen

tire il suo transito verso l'Urss; ciò in violazione della normati va lussemburghese, che richiede, in casi di tal genere, una licen

za speciale di transito. Il sig. Richardt ed altre quattro persone venivano incriminate di tentato transito illegale di merci sogget te a licenza, poi assolte dal tribunale di primo grado che però ordinava la confisca delle merci.

Giunto l'affare in Cassazione, questa giurisdizione stimava

necessaria una pronuncia pregiudiziale della corte sull'interpre tazione del citato regolamento n. 222/77.

La corte ha preliminarmente ricordato che «è necessario rico

noscere, come conseguenza dell'unione doganale e nell'interesse

reciproco degli Stati membri, l'esistenza di un principio genera le di libertà del transito delle merci all'interno della Comunità

(sentenza 16 marzo 1983, in causa 266/81, SIOT)»; per cui, in principio, «il regime del transito comunitario riguarda ogni genere di merce, indipendentemente dalla sua eventuale natura

strategica». Orbene, essendo i divieti e le restrizioni di transito

applicabili solo in quanto compatibili con i trattati, è «necessa rio verificare se le regole del trattato, ed in particolare l'art.

36, ostino alla prescrizione di un'autorizzazione speciale ed alle

conseguenze, quali le misure di confisca, collegate all'inosser vanza di questa prescrizione».

In particolare, prosegue la corte, per quanto «riguarda il ca

so di specie, la nozione di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 36 del trattato, copre in generale la sicurezza interna e quella esterna di uno Stato membro. Orbene, è un dato certo che le

importazioni, le esportazioni ed il transito delle merci che pos sono essere utilizzate a scopi strategici, possono pregiudicare la pubblica sicurezza di uno Stato membro, che quest'ultimo è pertanto in grado di tutelare ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Ne deriva che gli Stati membri, al fine di controllare le merci

qualificate come strategiche, possono, ai sensi dell'art. 36 del

trattato, assoggettare il transito di queste ad una speciale auto rizzazione».

Tuttavia, conclude la corte, «i provvedimenti adottati dallo Stato membro in conseguenza dell'inosservanza di detto obbli

go non devono essere sproporzionati rispetto allo scopo per

seguito».

152 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-15/90); Pres. Mancini, Aw. gen. Mischo (conci, conf.); Middleburgh c. Chief Ad

judication Officier.

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Lavoratore

subordinato — Nozione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 1, a), i) e ii) e 73, par. 1).

CEE — libertà di stabilimento — Lavoratore autonomo — Fi

glio residente in altro Stato membro — Assegni familiari —

Esclusione — Legittimità (Trattato Cee, art. 52, 177).

Il sig. Middleburgh, cittadino britannico, aveva lavorato in

Irlanda tra il gennaio 1981 e l'agosto 1982. Durante tale perio do iniziava con una cittadina irlandese una relazione, da cui

nasceva un bambino. Nell'ottobre 1983 egli ritornava, solo, in

Regno unito, dal 15 novembre 1983 al 13 aprile 1984 ove era

impiegato in ospedali. Disoccupato dal 16 aprile al 29 aprile

seguenti, esercitava poi un'attività autonoma dal 30 aprile al

29 luglio dello stesso anno. Nuovamente disoccupato frequenta

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PARTE QUARTA

va, dal 20 agosto al 25 novembre, un corso di formazione pro fessionale.

Avendo rifiutato l'Adjudication Officier gli assegni per figlio a carico, a partire dal 16 aprile 1984, con la motivazione che

il sig. Middleburgh non si trovava in quel momento in Gran

Bretagna, quest'ultimo ha proposto ricorso contro la decisione davanti al Social Security Appeal Tribunal. Essendo stati re

spinti tanto questo ricorso, come, successivamente, il ricorso

proposto innanzi ai Social Security Commissioners, in ordine

al periodo di tempo durante il quale il sig. Middleburgh ha la

vorato come lavoratore autonomo e ha seguito un corso di for

mazione professionale, il soggetto interessato ha adito la Court

of Appeal, che ha sospeso il procedimento sottoponendo alla

corte alcune questioni pregiudiziali. La corte ha dichiarato: «Un lavoratore autonomo avente di

ritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di cessazione in

volontaria della sua attività, in forza di contributi versati o a

lui accreditati come lavoratore dipendente, non è «lavoratore

subordinato» ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, n.

1, del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavo

ratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno

della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (Cee) del consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori

autonomi e ai loro familiari il regolamento (Cee) n. 1408/71, e dell'art. 1, n. 1, lett. a), i) e iì), dello stesso regolamento.

L'art. 52 del trattato Cee non osta a che la normativa di

uno Stato membro che concede gli assegni familiari per i figli a carico per i soli figli residenti nel territorio dello Stato, si

applichi ad un cittadino nazionale, nel periodo in cui quest'ulti mo, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in altro

Stato membro, dove ha avuto un figlio, esercita attività auto

noma nello Stato membro d'origine, in cui è rimasto da solo».

153 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-349/87); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Tesauro (conci, parz. diff.); Paraschi c. Lan

desversicherungsanstalt Wiittemberg.

Cee — Questioni pregiudiziali — Competenza della corte —

Limiti (Trattato Cee, art. 177). Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Parità di

trattamento — Pensioni di invalidità professionale o incapa cità lavorativa — Normative nazionali istitutive di presuppo sti più rigorosi — Liceità (Trattato Cee, art. 48, n. 2, 51,

177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).

Con la riforma della legislazione tedesca in materia di pensio ni di invalidità professionale o incapacità lavorativa del 1 ° gen naio 1984, venivano resi più severi i presupposti per la conces

sione delle dette allocazioni.

La sig. Paraschi, cittadina greca, aveva esercitato dal 1965

al 1979, con qualche interruzione, un'attività soggetta ad assi curazione obbligatoria. Nel 1979, per ragioni legate al suo stato

di salute, abbandonava il lavoro e la Germania per recarsi in

Grecia ove permaneva nell'impossibilità di esercitare qualsivo

glia attività. Due domande volte alla concessione di una pensione d'invali

dità tedesca, presentate nel 1978 e nel 1980, venivano respinte dall'istituzione competente, per la ragione che la capacità lavo

rativa della sig. Paraschi non risultava sufficientemente meno mata per poter considerare la stessa invalida secondo la norma

tiva tedesca. A seguito di un nuovo aggravamento del suo stato di salute, la sig. Paraschi presentava, in data 16 maggio 1985, una terza domanda di pensione di invalidità tedesca. Questa volta, ancorché venisse accertato che la sig. Paraschi non era

più in grado di lavorare per ragioni di salute ed almeno tempo raneamente, il Landesversicherungsanstalt di Wurttemberg re

spingeva la domanda per la ragione che l'interessata non realiz zava più i requisiti previsti dalle norme nel frattempo emanate.

La sig. Paraschi impugnava la decisione di rigetto dinanzi

al Sozialgericht di Stoccarda, che a sua volta chiedeva alla corte di pronunciarsi sull'ammissibilità dal combinato disposto del re

golamento Cee n. 1408/71 con normativa tedesca, riguardo alle

disposizioni del trattato.

Dopo aver ricordato il principio ormai consolidato secondo

cui, se la corte non è competente, nell'ambito dell'art. 177 del

trattato, «a pronunciarsi sulla compatibilità di una legislazione nazionale con il trattato, essa è tuttavia competente per fornire

al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione propri

Il Foro Italiano — 1992.

del diritto comunitario che potranno permettergli di valutare

detta compatibilità per la definizione della controversia ad esso

sottoposta» (da ultimo, sentenza 18 giugno 1991, in causa

C-369/89, ASBL Piageme, n. 101 in questa rassegna), la corte

ha riformulato la questione originariamente sottoposta dal giu dice tedesco, leggendovi una richiesta di pronuncia al tempo sull'interpretazione e sulla validità delle disposizioni del regola mento n. 1408/71.

Quindi ha statuito: «Gli art. 48, n. 2, e 51 del trattato Cee

debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che una

normativa nazionale renda più rigorosi i presupposti per la con

cessione di una pensione di invalidità, nel senso che d'ora in

poi tale pensione è assegnata esclusivamente se l'assicurato ha

svolto un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria ed ha

versato almeno trentasei mensilità nel corso del periodo di ses

santa mesi antecedenti al sopraggiungere dell'invalidità (perio do di riferimento), ma ostano a che tale normativa — che con

sente, ricorrendo determinati presupposti, la proroga del perio do di riferimento — non preveda una possibilità di proroga

qualora fatti o circostanze, analoghe a quelli che la consentono, si verifichino in un altro Stato membro».

Giudicando infine l'inapplicabilità delle disposizioni del rego lamento n. 1408/71 al caso di specie, la corte ha omesso di

pronunciarsi sulla sua validità.

154 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-183/90); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Van Dalfsen e a.

c. Van Loon.

La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 158, con nota di

richiami.

Convenzione di Bruxelles — Esecuzione di sentenze emesse in altro Stato membro — Autorizzazione — Opposizione — Mez

zi deducibili — Decisione resa sull'opposizione — Nozione

(Convenzione di Bruxelles, art. 37, n. 2, 38; protocollo 3 giu

gno 1971).

Le parti nella controversia principale, Van Dalfsen e a. da

un lato, e Van Loon e a. dall'altro, erano legate da un contrat

to di locazione avente ad oggetto un immobile. Avendo soppor tato i ricorrenti spese di manutenzione straordinaria che non

erano state rifuse, essi richiedevano al giudice di pace del canto

ne di Herentals (Belgio) in via principale l'annullamento del con

tratto e in via subordinata il rimborso delle spese effettuate.

Detto giudice respingeva la domanda principale, ammetteva in

via di principio quella subordinata, riservandosi d'incaricare una

perizia per la determinazione esatta dell'ammontare, e accoglie va la domanda riconvenzionale proposta da Van Loon volta

ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione arretrati.

Van Loon e a. chiedevano al presidente dell'Arrondissements

rechtbank di Zwolle (Paesi Bassi) di autorizzare, in conformità con l'art. 31 della convenzione, l'esecuzione nei Paesi Bassi del

la sentenza del giudice di pace belga. Con decisione 23 gennaio 1987, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank accordava que sta autorizzazione.

Cotro tale decisione, Van Dalfsen e a. proponevano, il 2 aprile 1987, opposizione innanzi all'Arrondissementsrechtbank di Zwol

le, ai sensi dell'art. 36 della convenzione. In essa, Van Dalfsen

e a. si limitavano a chiedere all'Arrondissementsrechtbank di

sospendere il procedimento relativo al ricorso, ai sensi dell'art.

38, 1° comma, della convenzione, adducendo il fatto che essi

avevano proposto appello contro la sentenza del giudice di pace di Herentals. Essi sottolineavano inoltre che la loro domanda di rimborso, proposta in via subordinata, era stata in via di

principio ammessa.

Con sentenza 13 aprile 1988, l'Arrondissementsrechtbank di

Zwolle respingeva la domanda di sospensione del procedimen

to, motivando con il fatto che Van Dalfsen e a., per fondare

tale domanda, non avevano allegato alcun altro mezzo oltre a quelli che il giudice straniero aveva potuto esaminare nella

sua decisione.

Van Dalfsen e a. ricorrevano in Cassazione contro questa sen

tenza, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della convenzione, dinnanzi

all'Hoge Raad der Nederlanden.

Preliminarmente l'Hoge Raad si è preoccupato di sapere se la sentenza impugnata dovesse essere considerata come una «de

cisione resa sull'opposizione», ai sensi dell'art. 37, n. 2, della

convenzione. Nell'ipotesi negativa, il ricorso in Cassazione pro

posto da Van Dalfsen e a. sarebbe stato irricevibile. Al contra

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

rio, in caso di risposta affermativa a questa questione, sarebbe

stato necessario esaminare il merito di questo ricorso e si sareb

be allora posto il problema dell'ampiezza dei poteri che l'art.

38 della convenzione assegna al «giudice davanti al quale è pro

posta opposizione». Adita in via pregiudiziale sul punto della menzionata giurisdi

zione, la corte ha dichiarato: «L'art. 37, n. 2, della convenzio

ne 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdiziona le e le esecuzioni delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una decisione emanata

ai sensi dell'art. 38 della convenzione, e con cui il giudice adito

con l'opposizione proposta contro l'autorizzazione all'esecuzio

ne di una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato con

traente, ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento ed ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del be

neficiario dell'autorizzazione all'esecuzione, non configura una

«decisione resa sull'opposizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, del

la convenzione, e non può, pertanto, costituire oggetto di ricor

so in Cassazione o di un rimedio analogo. La soluzione di que sta questione non è diversa, qualora la decisione emanata ai

sensi dell'art. 38 della convenzione e la «decisione resa sull'op

posizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, della convenzione, siano

contenute nella stessa sentenza.

L'art. 38, 1° comma, della convenzione, deve essere interpre tato nel senso che il giudice adito con l'opposizione proposta contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudizia ria emessa in altro Stato contraente può prendere in considera

zione, nella decisione sull'istanza di sospensione del procedi mento ai sensi di questa disposizione, solo mezzi che l'oppo nente non era in grado di dedurre dinanzi al giudice dello Stato

d'origine».

155 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-196/90); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Fonds voor Arbeidson

gevallen c. De Paep.

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Regolamen

tazione comunitaria — Ambito d'applicazione materiale —

Applicazione a rapporto di lavoro — Esclusione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71).

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Marinai —

Nave battente bandiera non dello Stato dove il datore di la

voro ha sede sociale — Restrizioni in materia di ammissione

al regime di previdenza sociale — Illiceità (Trattamento Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 14,

par. 2, c).

Il sig. Piet Ackx lavorava in qualità di membro dell'equipag

gio sulla nave Hosanna, di proprietà della De Pax, società di

diritto belga con sede a Knokke-Heist. Il 29 gennaio 1980 la

nave veniva venduta ad una società britannica, la Minerva Fi

sheries Ltd., che la faceva immatricolare nel Regno unito, ap

ponendole la bandiera britannica.

Poco dopo, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1980, la

nave naufragava in mare e il sig. Ackx veniva dichiarato disper so. Al momento dell'incidente il marinaio veniva ancora remu

nerato dalla società belga De Pax.

La sig. De Paep, madre del deceduto, richiedeva al Fonds

voor Arbeidsongevallen, ente pubblico belga che ha la funzione

di risarcire i danni provocati dagli infortuni sul lavoro, una pen sione a riparazione del danno derivante dal decesso del figlio.

Al rifiuto da parte del detto ente, la sig. De Paep ricorreva

all'autorità giurisdizionale. Giunto l'affare in Cassazione, detta giurisdizione constatava

che, se il contratto di lavoro tra il marinaio ed il suo datore

doveva essere considerato di diritto belga, in conformità con

questa legislazione, il contratto stesso era da dichiararsi nullo

al momento dell'incidente, stante una dichiarazione peritale di

inidoneità alla navigazione che era stata redatta, già in prece

denza, a riguardo del peschereccio Hosanna.

In secondo luogo, sempre se la fattispecie doveva essere esa

minata alla luce della legislazione belga sugli infortuni sul lavo ro, questa doveva considerarsi non applicabile, data la circo

stanza che il peschereccio betteva bandiera britannica.

Interrogandosi tuttavia sulla compatibilità di tale interpreta zione con eventuali disposizioni del regolamento Cee n. 1408/71

concernenti i conflitti sulla legislazione applicabile al rapporto di lavoro tra dipendente e datore, e i conflitti di legislazione applicabili all'ammissione del lavoratore al regime di previden

II Foro Italiano — 1992.

za sociale, la Hof van Cassatie ha adito in via pregiudiziale la corte, che si è cosi pronunciata: «Il regolamento (Cee) del

consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità, non con

tiene regole di competenza relative alla legge applicabile al rap porto di lavoro in essere tra il dipendente ed il datore di lavoro.

Il disposto dell'art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento (Cee)

1408/71, nella versione in vigore nel febbraio 1980, deve essere

interpretato nel senso che ha l'effetto di rendere inopponibile alle persone cui si riferisce, o ai loro aventi causa, a) una dispo sizione della legge applicabile allo Stato membro in forza della

quale l'ammissione al regime di previdenza sociale ivi previsto sia subordinata alla condizione che l'imbarcazione su cui il la

voratore svolge la sua attività batta bandiera di tale Stato, ed

inoltre, b) ogni disposizione della legge di tale Stato membro

che sancisce la nullità di un contratto di lavoro, qualora essa

impedisca alla regola di competenza contenuta nel disposto stesso di produrre tutti i suoi effetti».

156 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-159/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); The Society for the

Protection of Unborn Children Ireland Ltd. c. Grogan e a.

Cee — Servizi — Attività mediche — Interruzione di gravidan za — Inclusione — Restrizioni — Criteri di valutazione (Trat tato Cee, art. 59, 60, 62, 177).

Convenzione europea sui diritti dell'uomo — Libertà d'espres sione — Competenza interpretativa della corte — Limiti (Con venzione europea sui diritti dell'uomo, art. 10).

Nell'ambito di una controversia insorta davanti alla High Court

Dublin tra la Society for the Protection of Unborn Children

Ireland Ltd. (SPUC) ed alcuni rappresentanti di associazioni

studentesche, riguardo all'opposizione che la prima faceva alla

distribuzione, predisposta dai secondi, di informazioni riguar danti le modalità per l'esercizio dell'interruzione volontaria di

gravidanza all'estero, la predetta giurisdizione sottoponeva al

cune questioni pregiudiziali alla corte.

Sulla prima, vertente sulla qualifica dell'interruzione volonta

ria di gravidanza praticata conformemente alla legislazione del

lo Stato in cui si svolge, come «servizio» ai sensi dell'art. 60

del trattato, la corte ha richiamato la sua giurisprudenza prece dente (sentenza 31 gennaio 1984, in cause riun. 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone) in cui ha dichiarato che l'attività medica (di cui quella in oggetto certamente fa parte) rientra nell'ambito

di applicazione dell'art. 60, in qualità di «servizio». La circo stanza che, a detta della SPUC, trattasi di prestazione «profon damente immorale», non è di per sé idonea a modificare il pre detto assunto.

Quanto alla-seconda e terza questione, vertenti sulla legittimi tà di un divieto come quello previsto dalla normativa irlandese,

la corte ha sostenuto che il nesso tra l'attività delle associazioni

studentesche e le interruzioni di gravidanza effettivamente pra ticate negli altri Stati membri è troppo debole perché tale divie

to possa essere qualificato come restrizione ai sensi dell'art. 59

del trattato.

Quindi ha concluso: «Il diritto comunitario non impedisce che uno Stato membro, in cui l'interruzione di gravidanza per intervento medico è vietata, poibisca ad associazioni di studenti

di diffondere informazioni sulla denominazione e l'ubicazione

di cliniche in un altro Stato membro in cui l'interruzione volon

taria di gravidanza è legalmente praticata, nonché sulle modali

tà per entrare in contatto con queste ultime, quando la diffusio

ne di dette informazioni non proviene in alcun modo dalle clini

che in oggetto».

L'argomento, sollevato dai convenuti, secondo cui i diritti

fondamentali ed in particolare la libertà d'espressione e d'infor

mazione sancita in particolare dall'art. 10, n. 1, della conven

zione europea sui diritti dell'uomo non consentono un divieto

del genere di quello indicato nella causa, non è stato esaminato

dalla corte nel merito. Essa si è infatti dichiarata incompetente

a fornire gli elementi di interpretazione necessari alla valutazio

ne di conformità di una regolamentazione nazionale con i diritti

fondamentali in tutti i casi, come quello di specie, in cui trattasi

di «una regolamentazione nazionale che non si colloca nell'am

bito del diritto comunitario».

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PARTE QUARTA

157 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-70/88); Pres. Due, Avv.

gen. Van Gerven (conci, parz. diff.); Parlamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee.

Euratom — Protezione sanitaria — Contaminazione radioatti

va dei prodotti alimentari — Atti delle istituzioni — Base

giuridica — Criteri di scelta — Legittimità (Trattato Cee, art.

100 A, 173; trattato Ceea, art. 31, 146; regolamento Euratom

del consiglio n. 3954/87).

Con ricorso ai sensi dell'art. 146 del trattato Ceea e dell'art.

173 del trattato Cee il parlamento ha chiesto alla corte l'annul

lamento del regolamento Euratom del consiglio n. 3954/87, che

fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anor

mali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qual siasi altro caso di emergenza radioattiva.

Il parlamento ha fatto sostanzialmente valere che il regola mento impugnato è fondato, a torto, sull'art. 31 del trattato

Ceea, mentre il fondamento giuridico appropriato sarebbe stato

piuttosto l'art. 100 A del trattato Cee, eventualmente combina

to con l'art. 31 del trattato Ceea; in questo caso, in luogo della

sola consultazione del parlamento, il consiglio avrebbe dovuto

avviare la procedura di cooperazione col parlamento per addi

venire all'adozione dell'atto.

La corte ha preliminarmente ricordato il principio secondo

cui la scelta della base giuridica di un atto non può dipendere soltanto dalla convinzione di un'istituzione riguardo alla finali

tà perseguita, ma deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili

di controllo giurisdizionale; tra questi elementi figurano appun to lo scopo e il contenuto dell'atto (da ultimo, sentenza 11 giu

gno 1991, in causa C-300/89, Commissione c. Consiglio, n. 97

in questa rassegna).

Applicando poi detto principio al caso di specie, ed esami

nando finalità e contenuto del regolamento de quo, non ha ri

scontrato elementi tali da far considerare necessario il ricorso

all'art. 100 A del trattato, ed ha quindi respinto il ricorso con

dannando il parlamento alle spese.

158 - Sentenza 4 ottobre 1991 (causa C-246/89); Pres. Manci

ni, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda

del Nord.

La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 321, con nota di

G. Cat aldi.

Cee — Libertà di stabilimento — Immatricolazione di navi da

pesca — Restrizioni fondate sulla nazionalità — Illiceità (Trat tato Cee, art. 7, 52, 169, 221).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato: «Imponendo come requisiti per l'imma

tricolazione di un peschereccio nel proprio registro nazionale

che i proprietari (legal owners e nella misura di almeno il set

tantacinque per cento i beneficial owners quando questi sono

persone fisiche), i noleggiatori ed i gestori del peschereccio sia

no cittadini britannici o società costituite nel Regno unito, e

che, in quest'ultimo caso, il settantacinque per cento almeno

del capitale sociale di ciascuna di dette società sia detenuto da

cittadini britannici o da società che soddisfino gli stessi requsiti, e il settantacinque per cento degli amministratori di ciascuna

di dette società siano cittadini britannici, il Regno unito è venu

to meno agli obblighi ad esso incombenti in base agli art. 7, 52 e 221 del trattato Cee.

159 - Sentenza 10 ottobre 1991 (cause C-161/90 e C-162/90); Pres. Mancini, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Petruzzi

e a. c. Associazione italiana produttori olivicoli (AIPO), As sociazione salentina olivicoltori (LASO), Azienda di Stato per

gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Cee — Agricoltura — Olio d'oliva — Classificazione — Con

trollo delle caratteristiche organolettiche — Procedure nazio

nali — Controllo ulterióre della commissione — Liceità —

Modalità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della com

missione n. 3472/85, art. 3, n. 2; decisione Cee della commis

sione 30/4/90).

Le sig. Petruzzi e Longo, entrambe olivicoltrici in Vernole

(Lecce), avevano fatto ritirare dall'ASC) a domicilio rispettiva

II Foro Italiano — 1992.

mente 12,38 q e 8,59 q di olio d'oliva vergine, prodotto nella

campagna olivicola 1987.

A seguito di un controllo effettuato da alcuni laboratori per conto delle autorità comunitarie, queste ultime hanno constata

to che occorreva classificare l'olio presentato all'intervento co

me olio d'oliva diverso da quello vergine (fino). Vista l'entità delle irregolarità accertate, la commissione escludeva, con la de

cisione 30 aprile 1990, le spese sostenute dall'Italia in materia

di intervento sull'olio d'oliva durante il periodo 1° ottobre 1988 - 30 settembre 1989.

L'AIMA (l'organismo di intervento italiano) chiedeva agli as

suntori il rimborso delle somme che aveva loro versato per gli acquisti all'intervento.

In tali circostanze, 1>: sig. C. Petruzzi e la sig. A. Longo con

venivano dinanzi al giudice nazionale l'ASO di Lecce, l'AIPO

di Roma e l'AIMA, per far dichiarare non fondata e illegittima

ogni domanda di restituzione relativa alle somme versate alle

attrici nelle cause principalità titolo di prezzo d'intervento. Il Pretore di Lecce sottoponeva alla corte questioni pregiudi

ziali vertenti sull'interpretazione del regolamento Cee della com

missione n. 3472/85, e sulla validità della citata decisione della

stessa commissione, la corte ha dichiarato: «L'art. 3, n. 2. del

regolamento (Cee) della commissione 10 dicembre 1985, n. 3472, dev'essere interpretato nel senso che, finché non venga adottata una disciplina comunitaria, l'esame delle caratteristiche organo lettiche dell'olio d'oliva vergine commestibile viene effettuato

secondo procedure nazionali, il cui solo scopo dev'essere quello di accertare le caratteristiche richieste dalle disposizioni comu

nitarie per la classificazione secondo le denominazioni elencate

in queste stesse disposizioni. Il diritto comunitario autorizza la commissione, al fine di ve

rificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolari tà delle operazioni di intervento, a compiere un controllo che

non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate

al momento della presentazione dell'olio all'intervento».

160 - Sentenza 15 ottobre 1991 (causa C-302/90); Pres. Gor

don Slynn, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Caisse auxiliaire

d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) e a. c. Faux.

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori frontalieri — Disoccupa zione totale — Prestazioni per incapacità lavorativa — Pre

stazioni per invalidità — Diritto (Trattato Cee, art. 177; re

golamento Cee del consiglio n. 36/63, art. 1, lett. c), 6, n.

1, 19, n. 1; regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art.

39, nn. 1 e 2).

La sig. Desse, cittadina francese, che ha svolto attività in Bel

gio come lavoratrice frontaliera dal 25 febbraio 1957 al 4 di

cembre 1970, data del suo licenziamento, ha usufruito di pre stazioni di disoccupazione in Francia fino all'11 ottobre 1971, con un'unica interruzione tra il 2 e il 21 febbraio 1971. In tale

periodo ha beneficiato dell'indennità per malattia erogata dal

l'organismo d'assicurazione belga. La sig. Desse è stata riconosciuta invalida al lavoro dalla CAA

MI dal 12 ottobre 1971 al 30 settembre 1980, data del suo pen sionamento. Ciononostante, la CAAMI, con provvedimento 11

maggio 1973, le ha negato le prestazioni dell'assicurazione

malattia-invalidità. La sig. Desse ha impugnato tale provvedi mento. Deceduta poi nel corso del procedimento, è stata sosti

tuita dai suoi eredi, Napoléon e Jocelyne Faux.

La Cour de Travail de Mons ha sollevato dinanzi alla corte una serie di questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle di

sposizioni pertinenti di diritto comunitario.

La corte si è cosi pronunciata: «L'art. 1, lett. c), del regola mento (Cee) del consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicu

rezza sociale dei lavoratori frontalieri va interpretato nel senso

che un lavoratore frontaliere non perde questa qualifica per il fatto di trovarsi in stato di disoccupazione totale.

Ai sensi della normativa che si applica nella controversia in

via principale, un lavoratore frontaliere che si trovi in stato

di disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni per incapaci tà lavorativa ai termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, oltre alle prestazioni d'invalidità ai

sensi dell'art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che

si spostano all'interno della Comunità.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Il periodo di disoccupazione totale di un lavoratore frontalie

re tenuto, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento (Cee) del

consiglio 2 aprile 1963, n. 36, relativo alla sicurezza sociale dei

lavoratori frontalieri, a far valere i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza, benché non

riconosciuto in quest'ultimo come periodo di assicurazione o

equiparato, va considerato come un siffatto periodo nello Stato

dell'ultima occupazione, la cui disciplina, applicabile al momento

preso in considerazione, equiparava i periodi di disoccupazione

compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia».

161 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-24/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Werner Faust Offene Handelsgesellschfat, Hamburg.

162 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-25/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Wùnsche Handelsgesellschfat KG, Hamburg.

163 - Sentenza 16 ottobre 1991 (causa C-26/90); Pres. Kapteyn, Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Hauptzollamt Hamburg Jonas c. Wùnsche Handelsgesellschfat KG, Hamburg.

Cee — Agricoltura — Funghi in scatola — Licenze d'importa zione invalide — Importo supplementare — Liceità — Am

montare dell'importo — Violazione del principio di proporzi nalità — Illiceità (Trattato Cee, art. 177; regolamento del con

siglio n. 1697/79; regolamenti della commissione nn. 3429/80,

796/81, art. 1).

Negli anni tra il 1980 e il 1981 due imprese tedesche importa vano alcune partite di funghi dalla Repubblica popolare cinese

presentando licenze che, per imprecisioni concernenti le qualità del prodotto o la loro esatta provenienza, si rivelavano invali

de. Pertanto, le autorità doganali tedesche, che avevano in un

primo tempo applicato aliquote più favorevoli sulla base delle

licenze invalide, esigevano dagli importatori pagamenti supple mentari ai sensi del regolamento del consiglio n. 1697/79 e del

regolamento della commissione n. 3429/80 (regolamenti nn.

796/81 e 1755/81 per quanto riguarda la causa C-26/90). Adita in via pregiudiziale del Bundesfinanzhof, la corte cosi

statuiva sull'interpretazione delle citate disposizioni: Per le cause C-24/90 e C-25/90: «L'importo supplementare

previsto dall'art. 1 del regolamento (Cee) della commissione 29

dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce le misure di salvaguardia

applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazio

ne, deve essere riscosso anche nel caso in cui le conserve di

funghi siano state immesse in libera pratica nella Comunità e, successivamente a tale immissione, sia stato accertato che non

erano accompagnate da un valido titolo d'importazione». Per la causa C-26/90: «L'importo supplementare previsto dal

l'art. 1 del regolamento (Cee) dèlia commissione 27 marzo 1981, n. 796, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili al

l'importazione di conserve di funghi di coltivazione, nonché dal

l'art. 1 del regolamento (Cee) della commissione 30 giugno 1981, n. 1755, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili al

l'importazione di conserve di funghi di coltivazione, deve essere

riscosso anche nel caso in cui le conserve di funghi siano state

immesse in libera pratica nella Comunità e, successivamente a

tale immissione, sia stato accertato che non erano accompagna te da un valido titolo d'importazione».

Interpellata inoltre dalla stessa giurisdizione sulla validità del

l'importo supplementare previsto dai regolamenti citati, e, in

particolare, sull'ammontare di tale importo alla luce del princi

pio di proporzionalità, la corte ha effettivamente constatato che,

costituendo tale percezione un onere finanziario considerevole

per gli importatori, esso è sproporzionato in confronto agli sco

pi perseguiti dalla commissione; dunque, conclude la corte, l'art.

I del regolamento n. 3429/80 (regolamenti nn. 796/81 e 1755/81

per la causa C-26/90) è da dichiararsi invalido per quanto si

riferisce alla fissazione dell'importo.

164 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-58/89); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Commissione delle Comuni

tà europee c. Repubblica federale di Germania.

Cee — Stati membri — Direttive — Protezione delle acque su

perficiali — Mancata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee,

II Foro Italiano — 1992.

art. 169; direttive del consiglio nn. 75/440/Cee e 79/869/Cee).

Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla commis

sione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:

«Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regola mentari e amministrative necessarie per recepire nell'ordinamento

interno gli art. 3, n. 1 e 4, della direttiva 16 giugno 1975, n.

75/440/Cee, riguardante la qualità richiesta per le acque super ficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati

membri e non avendo integralmente adempiuto agli obblighi di

comunicazione impostile dall'art. 8 della direttiva del consiglio 9 ottobre 1979, n. 79/869, relativa ai metodi di misura e alla

frequenza dei campionamenti e dell'analisi delle acque superfi ciali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati mem

bri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli ob

blighi che le incombono ai sensi del trattato Cee».

165 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-342/89); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Repubblica federale di Ger

mania c. Commissione delle Comunità europee.

166 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-346/89); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Repubblica italiana c. Com

missione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Feaog — Anticipo di fondi — Riduzione — Legittimità (Trattato Cee, art. 173; decisione della com

missione n. 1525/89/Cee).

Riconoscendo alla commissione la piena competenza a ridur

re gli anticipi di fondo attribuiti ad uno Stato membro a titolo

di anticipo sui conti Feaog in virtù di determinate circostanze, la corte ha respinto i ricorsi presentati dalla Repubblica federa

le tedesca e dalla Repubblica italiana volti all'annullamento del

la decisione 30 agosto 1989 nella parte in cui la commissione

aveva esercitato detto potere.

167 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-35/90); Pres. Due,

Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Regno di Spagna.

Cee — Disposizioni fiscali — Imposizioni interne — Imposta sul valore aggiunto — Esenzioni temporaneamente autorizza

te ad uno Stato membro — Limiti (Trattato Cee, art. 169).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte, constatando che le prestazioni di servizi di cui al ricor

so non potevano, a partire dal 1° gennaio 1986, beneficiare del

l'esenzione Iva inizialmente accordata a titolo temporaneo alla

Spagna, ha dichiarato: «Esentando dall'imposta sul valore ag

giunto i servizi professionali, compresi quelli il cui corrispettivo è costituito da diritti d'autore prestati da cultori di arti plasti

che, da scrittori, da collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, da compositori musicali, da autori di opere teatrali e da autori del soggetto, dell'adattamento, della sceneg

giatura e del dialogo delle opere audiovisive, contrariamente a

quanto stabilito dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva del consi

glio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armonizza

zione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore ag

giunto: base imponibile uniforme, il Regno di Spagna è venuto

meno agli obblighi impostigli dal trattato Cee».

168 - Sentenza 17 ottobre 1991 (causa C-100/90); Pres. Due,

Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Regno di Danimarca.

Cee — Disposizioni fiscali — Importazioni — Franchigia delle

imposte sulla cifra d'affari e delle imposizioni indirette inter

ne — Bagagli personali — Inclusione — Carburante — Esclu

sione (Trattato Cee, art. 169; direttiva del consiglio n.

69/169/Cee, art. 3, par. 3, come modificato dalla direttiva

n. 78/1033/Cee).

Pronunciandosi sul ricorso per inadempimento presentato dalla

commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato contro il Regno di Danimarca, la corte ha preliminarmente interpretato le no

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PARTE QUARTA

zioni di «carburante» e «bagagli personali» contenute nelle di

sposizioni comunitarie ritenute violate, propendendo peraltro per la soluzione più favorevole ad una realizzazione effettiva dell'a

pertura dei mercati; di conseguenza essa ha stabilito che sono

da ricomprendersi nella nozione di bagaglio personale dei viag

giatori ai sensi della direttiva 69/169/Cee, e dunque suscettibili di essere importati in franchigia di imposte sulla cifra d'affari o altre imposte indirette, tutti i «combustibili» che non siano

qualificabili come carburanti.

Indi, passando alla valutazione della normativa in vigore in

Danimarca, la corte ha dichiarato: «Limitando a dieci litri la

quantità di combustibile che i viaggiatori possono importare in

Danimarca in franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e del

le imposizioni indirette interne, in serbatoi portatili a bordo di

un autoveicolo, anche nel caso di combustibile diverso dal car

burante, contrariamente a quanto prescritto dalla direttiva del

consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169/Cee, riguardante l'armo

nizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e ammi

nistrative relative alle franchigie delle imposte sulla cifra d'affa

ri e delle imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, nel testo modificato

dalla quarta direttiva del consiglio 19 dicembre 1978, n.

78/1033/Cee, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obbli

ghi impostigli dal trattato Cee».

169 - Sentenza 22 ottobre 1991 (causa C-44/89); Pres. Gordon

Slynn, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); von Deetzen c. Haupt zollamt Oldenburg.

Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero-caseari — Prelie

vo supplementare — Modalità di applicazione — Base di cal

colo ridotta — Illiceità — Limiti alla trasferibilità del quanti tativo di riferimento in caso di vendita o affitto — Liceità — Vendita — Affitto — Successione ereditaria — Nozione

(Trattato Cee, art. 177; regolamenti Cee del consiglio nn.

1078/77, 857/84 e 764/89, art. 3 bis, par. 2, par. 4; regola menti Cee della commissione nn. 1546/88 e 1033/89, art. 7 bis).

Il sig. von Deetzen aveva beneficiato di un premio di non

commercializzazione subordinato alla condizione che l'interes

sato non producesse latte o prodotti lattiero-caseari per un pe riodo di cinque anni, con scadenza al 7 settembre 1985.

Alla scadenza del termine menzionato, il sig. von Deetzen

ha richiesto allo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Ol

denburg l'attribuzione di un quantitativo di riferimento di latte, a norma del regime di prelievo supplementare sul latte, nel frat

tempo instaurato. Tale quantitativo corrispondeva a quello che

era servito come base per il calcolo del premio di non commer

cializzazione. Questa domanda è stata rigettata in quanto la nor

mativa comunitaria allora applicabile non permetteva di attri

buirgli un quantitativo di riferimento dato che egli non aveva

consegnato né latte né prodotti lattiero-caseari al momento del

l'entrata in vigore del nuovo regime. Nell'ambito del ricorso presentato dal sig. von Deetzen av

verso il rigetto della sua domanda, il Finanzgericht di Ambur

go, con ordinanza 26 giugno 1986, in applicazione dell'art. 177

del trattato Cee, ha sottoposto alla corte una questione pregiu diziale concernente la validità della normativa comunitaria in

materia di prelievo supplementare sul latte, questione che è sta

ta oggetto della sentenza 28 aprile 1988, von Deetzen (nella cau

sa 170/86, Racc. pag. 2355). In tale sentenza, cosi come nella

sentenza Mulder, pronunciata lo stesso giorno (nella causa

120/86, Racc. pag. 2321), la corte ha dichiarato che la normati

va in questione era invalida, per violazione del principio del

legittimo affidamento, in quanto non prevedeva l'attribuzione

di un quantitativo di riferimento a quei produttori i quali, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n.

1078/77, non avevano consegnato latte durante l'anno di riferi mento scelto dallo Stato membro interessato.

Di conseguenza, il consiglio e la commissione hanno apporta to alcune modifiche alla normativa in questione, introducendo

il principio secondo cui il produttore che non avesse consegnato latte al fine di ottemperare ad obblighi comunitari, può ottene

re un quantitativo di riferimento, ma solo limitatamente al 60% del latte consegnato nell'anno precedente all'arresto della pro duzione (regolamento del consiglio n. 764/89, art. 3 bis, n. 2); l'art. 3 bis, n. 4 dispone inoltre che in caso di vendita o affitto

Il Foro Italiano — 1992.

dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo di appli cazione del regime del prelievo supplementare, il quantitativo

specifico di riferimento, assegnato in conformità ai nn. 1-3 del

medesimo articolo, ritorna alla riserva comunitaria. Tuttavia, in caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, soltanto la parte del quantitativo specifico di riferimento corri

spondente alla superficie a coltivazione foraggera venduta o af

fittata ritorna alla riserva comunitaria.

Le nuove modalità d'applicazione del sistema hanno infine, tra l'altro, regolato il caso di successione dell'azienda disponen

do, in sostanza, che in caso di trasmissione dell'azienda per successione o mediante un'operazione analoga alla successione

ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito

al produttore che rileva l'azienda, a condizione che egli si obbli

ghi per iscritto a rispettare gli impegni assunti dal suo prede cessore.

In applicazione di questa nuova normativa, lo Hauptzollamt

Oldenburg ha allora concesso al sig. von Deetzen il quantitativo

specifico di riferimento richiesto, ma nella misura calcolata sul

la base ridotta del sessanta per cento di cui si è appena detto.

Il Finanzgericht ha allora deciso di adire nuovamente la corte

per valutare: à) la legittimità della base di calcolo ridotta (ses santa per cento) per l'attribuzione dei quantitativi di riferimen

to nei casi predetti; b) la legittimità del meccanismo introdotto

dal nuovo art. 3 bis, n. 4, sopra descritto, che potrebbe rivelar

si contrario ai principi di legittimo affidamento e di non

discriminazione tra i prodotti delle Comunità, e al diritto di

proprietà; c) l'esatta portata delle nozioni di «affitto» e «vendi

ta» in relazione a quella di «successione ereditaria» di cui allo

stesso art. 3 bis, n. 4.

La corte si è cosi pronunciata sulle tre questioni: «L'art. 3 bis, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984, n.

857, nella versione del regolamento (Cee) del consiglio 20 mar

zo 1989, n. 764, quale integrato dal regolamento (Cee) della

commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione del regola mento (Cee) della commissione 20 aprile 1989, n. 1033, è invali

do nei limiti in cui circoscrive il quantitativo specifico di riferi

mento previsto da questa disposizione al sessanta per cento del

quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto

dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario prece dente la presentazione della domanda relativa al premio di non

commercializzazione o di riconversione.

Dall'esame dell'art. 3 bis, n. 4, 2° comma, del regolamento

(Cee) del consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione del

regolamento (Cee) del consiglio 20 marzo 1988, n. 764, sulla

base delle circostanze richiamate nell'ordinanza di rinvio, non

sono emersi elementi tali da inficiarne la validità.

Le nozioni di «vendita» e di «affitto», ai sensi dell'art. 3 bis, n. 4, 2° comma, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo

1984, n. 857, nella versione del regolamento (Cee) del consiglio 20 marzo 1988, n. 764, vanno interpretate nel senso che si rife

riscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto

di proprietà o di uso dell'azienda, ad eccezione tuttavia dei casi

in cui tale trasferimento sia frutto di una «operazione analoga alla successione ereditaria», ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del regolamento (Cee) della commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione del regolamento (Cee) della commissione 30 apri le 1989, n. 1033. Quest'ultima nozione dev'essere interpretata come riferita a qualunque operazione che comporta effetti pa

ragonabili a quelli della successione ereditaria, a prescindere dalla

forma giuridica nella quale essa venga effettuata».

170 - Sentenza 22 ottobre 1991 (causa C-16/90); Pres. Gordon

Slynn, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Nolle c. Haupt zollamt Bremen-Freihafen.

Cee — Dumping — Istituzioni di dazi antidumping — Paese

di riferimento — Criteri di scelta (Trattato Cee, art. 177; re

golamento Cee del consiglio n. 725/89).

Nell'ambito di una controversia vertente tra lo Hauptzollamt, e il sig. Nolle a seguito del rifiuto da parte di quest'ultimo di

versare al primo i dazi antidumping definitivi istituiti dal rego lamento Cee n. 725/89 sull'importazione di pennelli e spazzole

per dipingere imbiancare e verniciare dalla Repubblica popolare cinese, il Finanzgericht di Brema ha sollevato questione di vali

dità del citato regolamento ai sensi dell'art. 177; condividendo le perplessità manifestate dall'importatore circa il carattere ap

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

propriato ad equo della scelta dello Sri Lanka come paese di

riferimento, e contestando alla commissione di aver omesso di

esaminare in modo più approfondito la proposta alternativa del

ricorrente, la corte ha dichiarato invalido l'atto de quo.

171 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-313/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Regno di Spagna.

Cee — Stati membri — Direttive — Ostetriche — Mancata ese

cuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva del con

siglio n. 80/155/Cee).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo adottato nei termini pre scritti le disposizioni necessarie per attuare la direttiva del con

siglio 21 gennaio 1980, n. 80/155/Cee, relativa al coordinamen

to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

riguardanti l'accesso alle attività di ostetrica ed al loro eserci

zio, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del trattato».

172 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-17/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Pinaud Wieger Spedi tion c. Bundesanstalt fiir den Giitervernverkehr.

Cee — Servizi — Trasporti su strada — Restrizioni discrimina

torie — Illiceità (Trattato Cee, art. 59, 60, 61, 75, 177; rego lamento Cee del consiglio n. 4059/89).

L'impresa tedesca Pinaud Wieger intendeva affidare all'im

presa di spedizioni olandese Transvelno il compito di effettuare

trasporti di proprie merci su lunga distanza all'interno del terri

torio tedesco; fatta richiesta della debita autorizzazione dell'uf

ficio competente, quest'ulimo rifiutava di concederla al motivo

che, conformemente con le disposizioni della normativa tedesca

in materia, tali tipi di trasporto all'interno dei confini possono essere esercitati solo da imprese con sede in Germania.

Ritenendo che il rifiuto costituisce una restrizione ingiustifi cata alla libera prestazione dei servizi, Pinaud Wieger ricorreva

al giudice amministrativo, che a sua volta sottoponeva la que stione alla corte in via pregiudiziale, sottolineando tra l'altro

il perdurare dell'inattività del consiglio quanto all'adozione (che

pur gli competeva) delle disposizioni necessarie per la regola mentazione della fattispecie.

La corte ha rilevato che, essendo stato adottato dal consiglio, in pendenza del procedimento in corso, un regolamento transi

torio sulle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti

ai trasporti nazionali in uno Stato membro (Cee n. 4059/89), ed essendo di conseguenza il giudice nazionale chiamato a sta

tuire in base al diritto applicabile al momento in cui la sua

decisione sarà resa, la risposta alla questione pregiudiziale deve

necessariamente essere: «Nello stato attuale del diritto comuni

tario, gli art. 59 e 60 del trattato Cee non ostano a che un'im

presa con sede in uno Stato membro incarichi un vettore di

un altro Stato membro di fornirle prestazioni di trasporti nazio

nali, alle tariffe generalmente in vigore nel primo Stato, con

veicoli autorizzati nel secondo Stato per il trasporto di merci».

173 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-22/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Repubblica francese

c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura

— Feaog — Liquidazione dei conti — Deci

sione — Illegittimità (Trattato Cee, art. 173; regolamento Cee

del consiglio n. 857/84; decisione della commissione n.

891/627/Cee).

Adita dalla Repubblica francese ai sensi dell'art. 173 del trat

tato, la corte ha dichiarato: «La decisione della commissione

15 novembre 1989, 89/627/Cee, relativa alla liquidazione dei

conti degli Stati membri per le spese finanziate dal fondo euro

peo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione

«garanzia», per l'esercizio finanziario 1987, è annullata nella

parte in cui fissa un superamento della quantità globale garanti ta per forniture di latte nella misura di 5192 tonnellate per la

campagna 1986/87».

Il Foro Italiano — 1992.

174 - Sentenza 7 novembre 1991 (causa C-309/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica ellenica.

Cee — Stati membri — Direttive — Architetti — Riconosci

mento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli — Man cata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttive

nn. 85/384/Cee e 85/614/Cee).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato: «La Repubblica ellenica, avendo omesso

di adottare e di comunicare alla commissione, nei termini asse

gnati, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per attuare le direttive del consiglio 10 giugno 1985, n. 85/384/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei di

plomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e com

portante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del

diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, 20 di cembre 1985, n. 85/614/Cee, che modifica, a seguito dell'ade

sione della Spagna e del Portogallo, la direttiva n. 85/834/Cee, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del trat

tato Cee».

175 - Sentenza 13 novembre 1991 (causa C-303/90); Pres. Due, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica francese c. Com missione delle Comunità europee.

Cee — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — «Codi

ce di condotta» — Atto produttivo di effetti giuridici — Ri

cevibilità (Trattato Cee, art. 173). Cee — Coesione economica e sociale — Interventi strutturali

— Controllo sulle irregolarità — Competenza della commis

sione (Trattato Cee, art. 130 A, 155, 177; regolamenti del

consiglio nn. 2052/88, art. 4 e 4253/88, art. 23; codice di condotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88).

Con ricorso depositato nella cancelleria della corte il 4 otto

bre 1990, la Repubblica francese ha chiesto l'annullamento di

un atto adottato dalla commissione, intitolato «codice di con

dotta relativo alle modalità di applicazione dell'art. 23, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio n. 4253/88 riguardante le

irregolarità nonché l'organizzazione di un sistema di informa

zioni sulle irregolarità», in materia di coordinamento tra gli in

terventi dei diversi fondi strutturali, e tra detti interventi e quel li della BEI o altri organismi finanziari.

Preliminarmente, la commissione ha sollevato una questione di ricevibilità del ricorso, sostenendo che, per la sua natura, l'atto in oggetto non era suscettibile di impugnazione.

Al fine di pronunciarsi su detta eccezione, la corte ha dovuto

approfondire l'esame del contenuto dell'atto, e, concludendo

che esso «impone obblighi specifici relativi al contenuto delle

informazioni, nonché alla frequenza e alle modalità con cui de

vono essere comunicate alla commissione», e che pertanto esso

«va al di là di ciò che prevede l'art. 23, n. 1, del citato regola

mento»; essendo dunque destinato a produrre effetti giuridici

propri, il codice è suscettibile di impugnazione ed il ricorso è

ricevibile. Quanto al merito, la corte si è innanzitutto interrogata sull'e

sistenza di un fondamento giuridico alla competenza della com

missione ad emanare l'atto controverso; quindi, constatando che

né l'art. 155 del trattato (che autorizza la commissione ad adot

tare atti, come le raccomandazioni e i pareri, la cui efficacia

non è vincolante), né tantomeno l'art. 4, n. 2, del regolamento Cee n. 2052/88 (che prevede semplicemente un rapporto di com

plementarità e collaborazione tra commissione e Stati membri

al momento della preparazione degli interventi, ma non riguar da il controllo di quelli finanziati dalla Comunità) possono co stituire la base giuridica valida per fondarvi la competenza della

commissione, ha annullato il codice, in quanto adottato da un'au

torità incompetente.

176 - Sentenza 19 novembre 1991 (cause riun. 6/90 e 9/90);

Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Francovich e

a. c. Repubblica italiana.

La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 145, con note di

A. Barone, R. Pardolesi, G. Ponzanelli.

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PARTE QUARTA

Cee — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavorato

ri subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro —

Direttiva — Efficacia diretta — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; direttiva del consiglio 80/987/Cee, art. 1 a 5).

Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Pre

giudizio a danno dei singoli — Responsabilità dello Stato ina

dempiente — Risarcimento — Condizioni — Modalità (Trat tato Cee, art. 5, 177, 189 3° comma).

La direttiva del consiglio n. 80/987/Cee impone agli Stati

membri l'obbligo di adottare una serie di misure legislative, re

golamentari ed amministrative al fine di predisporre una tutela

adeguata a favore dei lavoratori subordinati alle dipendenze di

datori insolventi, e di garantire ai primi il pagamento dei loro

crediti relativi alla retribuzione.

L'inadempimento della Repubblica italiana ai detti obblighi entro i termini previsti era stato dichiarato dalla corte con sen

tenza 2 febbraio 1989, in causa 22/87, Commissione c. Italia.

Il sig. Francovich ed altre trentaquattro lavoratrici che aveva

no prestato la loro opera a datori di lavoro poi rivelatisi insol

venti, dopo aver esercitato senza successo nei confronti di que sti ultimi i rimedi ordinari per il recupero dei loro crediti, ave

vano invocato dinanzi alle Preture di Vicenza e di Bassano del

Grappa le disposizioni della direttiva sopra menzionata, onde

poter beneficiare almeno del minimo comunitario ivi previsto. Riscontrando l'assenza degli strumenti necessari per la corret

ta applicazione della direttiva, le due citate giurisdizioni si ri

volgevano alla corte in via pregiudiziale, per accertare, da un

lato, l'efficacia diretta delle disposizioni in questione, e, dall'al

tro, in ogni caso, la possibilità di configurare in capo allo Stato

già riconosciuto inadempiente con sentenza una responsabilità

per la propria inerzia e un conseguente obbligo di risarcimento

a favore dei terzi danneggiati.

A) Sull'efficacia diretta delle disposizioni che definiscono i

diritti dei lavoratori. In ordine al primo problema, preliminarmente ricordando il

principio consolidato secondo cui «in tutti i casi in cui le dispo sizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni pos sono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d'attua

zione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposi zione di diritto interno non conforme alla direttiva; ovvero in

quanto esse siano a definire diritti che i singoli possono far

valere nei confronti dello Stato» (sentenza 19 gennaio 1982, Bec

ker, causa 8/81, punti 24 e 25 della motivazione, Racc. pag.

53), la corte ha limitato l'esame, nel caso di specie, a tre aspetti

essenziali, e cioè la determinazione dei beneficiari della garan

zia, il contenuto della stessa, e l'identità del soggetto tenuto

a supportarla.

Ora, sebbene per quanto riguarda i primi due aspetti le di

sposizioni pertinenti sembrano essere incondizionate e sufficien

temente precise, non cosi può dirsi, secondo la corte, per il ter

zo aspetto, e cioè la determinazione del soggetto tenuto alla

garanzia, in quanto, pur essendo lo Stato membro obbligato a predisporre tutto un sistema istituzionale di garanzia appro

priato, esso dispone di un ampio potere discrezionale quanto

all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento di tale

sistema. In altre parole, «da un lato, queste disposizioni non

precisano l'identità di chi è tenuto alla garanzia, e, dall'altro, 10 Stato non può essere considerato debitore per il solo fatto

di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di at

tuazione».

Quindi, conclude la corte, le disposizioni in questione non

possono, nella loro totalità, considerarsi sufficientemente preci se ed incondizionate al punto di poter essere invocate dai singo li dinanzi ai giudici nazionali.

B) Sulla responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla

violazione degli obblighi cui è tenuto in forza del diritto comu

nitario.

In merito alla seconda questione, la corte preliminarmente ricorda che «il trattato Cee ha istituito un ordinamento giuridi co proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati mem

bri e che si impone ai loro giudici, i cui soggetti sono non sol

tanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini e che, nello

stesso modo in cui impone ai singoli obblighi, il diritto comuni

tario attribuisce loro dei diritti che entrano a far parte del loro

patrimonio giuridico; tali diritti insorgono non solo nei casi in cui il trattato esplicitamente li menziona, ma anche in relazione

agli obblighi che il trattato impone ai singoli, agli Stati membri

11 Foro Italiano — 1992.

o alle istituzioni comunitarie» (sentenze 5 febbraio 1963 in cau

sa 26/62, Van Gend en Loos, e 15 luglio 1964, in causa 6/64,

Costa/Enel). Conseguentemente, «è compito dei giudici nazio

nali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia

di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli»

(sentenze 9 marzo 1978, in causa 106/77, Simmenthal, e 19 giu

gno 1990, in causa C-213/89, Factortame). Poi dichiara e statuisce: «Sarebbe messa a repentaglio la pie

na efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tu

tela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la

possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano

lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno

Stato membro.

La possibilità di ottenere un risarcimento a carico dello Stato

membro è particolarmente indispensabile qualora, come nella

fattispecie, la piena efficacia delle norme comunitarie sia subor

dinata alla condizione di un'azione da parte dello Stato e, di

conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione, non possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti

dal diritto comunitario.

Ne consegue che il principio della responsabilità dello Stato

per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario

ad esso imputabili è inerente al sistema del trattato.

L'obbligo degli Stati membri di risarcire tali danni trova il

suo fondamento anche nell'art. 5 del trattato, in forza del quale

gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carat

tere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli

obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario. Orbene, tra

questi obblighi si trova quello di eliminare le conseguenze illeci

te di una violazione del diritto comunitario.

Da tutto quanto precede risulta che il diritto comunitario im

pone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a

risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto co

munitario ad essi imputabili. Pronunciandosi poi sulle condizioni della responsabilità dello

Stato, sull'esistenza di tali condizioni nel caso di specie, e sulle

modalità del risarcimento, la corte dichiara: «Qualora, come

nel caso di specie, uno Stato membro violi l'obbligo, ad esso

incombente in forza dell'art. 189, 3° comma, del trattato, di

prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato

prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma

di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto a

risarcimento ove ricorrano tre condizioni.

La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dal

la direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva.

Infine, la terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità

tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno

subito dai soggetti lesi.

Tali condizioni sono sufficienti a far sorgere a vantaggio dei

singoli il diritto ad ottenere un risarcimento, che trova diretta

mente il suo fondamento nel diritto comunitario.

Con questa riserva, è ai sensi delle norme del diritto naziona

le relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato. Infatti, in mancanza di

una disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico in

terno di ciascun Stato membro designare il giudice competente a stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali in tesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza

del diritto comunitario.

Occorre rilevare inoltre che le condizioni, formali e sostanzia

li, stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di ri sarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di

quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non

possono essere consegnate in modo da rendere praticamente im

possibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.

Stando cosi le cose, spetta al giudice nazionale garantire, nel

l'ambito delle norme di diritto interno relative alla responsabili

tà, il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento dei danni

che siano stati loro provocati a seguito della mancata attuazio

ne della direttiva».

177 - Sentenza 19 novembre 1991 (causa C-235/90); Pres. Kap

teyn, Avv. gen. Mischo (conci, parz. diff.); SARL Aliments

Morvan c. Directeur des services fiscaux du Finistère.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Cee — Agricoltura — Cereali — Tributo parafiscale — Illiceità

(Trattato Cee, art. 177; regolamento del consiglio n. 2727/75).

L'impresa Morvan, produttrice di alimenti per animali, uti

lizza a tal fine cereali sul cui acquisto è costretta a versare un

tributo parafiscale. Il tributo di cui trattasi è riscosso presso i collettori autoriz

zati e i produttori di sementi per qualsiasi quantitativo di grano

tenero, di grano duro, d'orzo e di granturco restituito o trasfor

mato. Esso è riscosso anche presso gli importatori per i quanti tativi di cereali di tal genere che vengono importati.

Ritenendo la descritta percezione contraria al diritto comuni

tario, la Morvan ne richiedeva la restituzione. Ricevuto un ri

fiuto, essa ricorreva al Tribunal de grande instance di Morlaix, che a sua volta sottoponeva la questione alla corte in via pre

giudiziale. La corte, ammettendo in via di principio che un tributo di

breve durata istituito da uno Stato membro può non avere ef

fetti pregiudizievoli fin quando non modifica la struttura della

produzione agricola, e constatando che, nel caso di specie, il

tributo controverso, pur gravando su due tipi di cereali, è in

vigore dal 1953, ha concluso che spetta al giudice nazionale va

lutare se esso abbia provocato distorsioni tali sui mercati da

indurre gli operatori a modificare la loro struttura di produzio ne o di consumo.

178 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-269/90); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Technische Universitàt Mùn

chen c. Hauptzollamt Miinchen-Mitte

Cee — Tariffa doganale comune — Apparecchiature scientifi

che — Decisione della commissione — Garanzie procedurali — Illegittimità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del

consiglio n. 1798/75, modificato dal regolamento Cee n.

2784/79, art. 7; decisione della commissione n. 83/348/Cee).

Le Technische Universitàt Miinchen aveva importato dal Giap

pone un apparecchio scientifico che avrebbe utilizzato per fini

di ricerca. Come tale, detto macchinario doveva beneficiare del

l'esenzione da dazi doganali prevista dal regolamento n. 1798/75

(nella versione del regolamento n. 1027/79) per tutti gli oggetti a carattere «educativo, scientifico e culturale» che non siano

fabbricati all'interno della Comunità.

Ciononostante l'Hauptzollamt Miinchen-Mitte esigeva il pa

gamento di un dazio doganale, che l'importatrice si rifiutava

di pagare. Sollecitata dall'ufficio doganale ai sensi dell'art. 7,

par. 2, del regolamento n. 2784/79, la commissione interveniva

con la decisione n. 83/348/Cee, in cui decretava che, data la

comprovata esistenza di un apparecchio simile a quello de quo sul mercato comunitario, la franchigia controversa non poteva essere concessa.

Il giudice adito nella controversia principale scaturitane, sol

levava alcune questioni di validità della decisione menzionata.

La corte ha esercitato il suo controllo verificando se le garan zie che la commissione era obbligata ad offrire agli interessati

nel corso della procedura amministrativa erano state rispettate, in particolare, se l'indagine fosse stata condotta con la cura

e l'imparzialità necessarie, se gli interessati erano stati messi

in misura di essere ascoltati, e se la motivazione della decisione

fosse stata sufficiente.

Riscontrando quindi che nessuna delle tre garanzie era stata

debitamente tenuta in conto, ha poi propeso per la dichiarazio

ne d'invalidità dell'atto.

179 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-27/91); Pres. Schock

weiler, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Union de recouvre

ment des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fami

liales de la Savoie (URSSAF) c. SRL Hostellerie le Manoir.

Cee — Lavoratori — Tirocinanti — Contributi sociali — Di

scriminazioni fondate sulla nazionalità — Illiceità (Trattato

Cee, art. 48, 177; regolamento Cee del consiglio n. 1612/68,

art. 7, n. 2).

La legislazione francese in materia di contributi sociali a cari

co del datore di lavoro, permette che la percezione sul salario

di tirocinanti che rientrano nel sistema di istruzione francese

sia calcolata sulla base della retribuzione effettivamente versa

li. Foro Italiano — 1992 — Parte IV-12.

ta, anche se questa è inferiore al salario minimo garantito; la

stessa legislazione prevede invece che, per i tirocinanti stranieri, i contributi siano calcolati sulla base del salario minimo.

Adita in via pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra

l'ufficio competente e l'istituto Le Manoir riguardo i contributi

più elevati che quest'ultimo aveva dovuto versare in occasione di un tirocinio che la sig. Haugh, cittadina irlandese, aveva com

piuto presso l'istituto, la corte ha dichiarato: «Il divieto di qual siasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, in materia di

retribuzione e di vantaggi sociali, quali specificati agli art. 48

del trattato e 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 15

ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavo

ratori all'interno della Comunità, osta ad una normativa nazio

nale che imponga ad un ente incaricato di riscuotere contributi

sociali di prendere in considerazione, per un tirocinante che non

rientra nel sistema d'istruzione nazionale, una base di calcolo

degli oneri sociali a carico del datore di lavoro svantaggiosa

rispetto a quella adottata per un tirocinante che rientra nel si

stema nazionale».

180 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-354/90); Pres. Due, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Fédération nationale du com

merce extérieur des produits alimentaires e a. c. Repubblica francese.

Cee — Aiuti degli Stati — Progetti — Divieto di attuazione

prima della decisione della commissione — Efficacia diretta — Ruolo delle giurisdizioni nazionali e della commissione —

Decisione successiva positiva — Atti d'esecuzione invalidi —

Regolarizzazione «a posteriori» — Insussistenza (Trattato Cee, art. 93, n. 3, 177).

Nel 1982 la commissione delle Comunità europee ha informa

to le autorità francesi della propria intenzione di avviare il pro cedimento di cui all'art. 93, n. 2, del trattato, in relazione ad

attività ed interventi nel settore della pesca marittima.

Il governo francese rispondeva comunicando che l'entità e

le modalità degli interventi sarebbero state modificate mediante

l'istituzione di una tassa parafiscale, il cui tasso veniva definiti

vamente fissato con provvedimento interministeriale 15 aprile

1985; la commissione decideva, di conseguenza, di archiviare

la procedura. I ricorrenti nella causa principale contestavano la validità del

provvedimento interministeriale per violazione dell'art. 93, n.

3, ultima frase, del trattato, e il Consiglio di Stato sottoponeva alla corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di detta

disposizione, al fine di chiarire i ruoli rispettivi di giurisdizioni nazionali e organi comunitari nella valutazione della compatibi lità degli aiuti statali con il mercato comune.

La corte ha innanzitutto dichiarato che «per quanto riguarda il ruolo della commissione, la corte ha già osservato che il trat

tato, attribuendo alla commissione, con l'art. 93, l'esame per manente ed il controllo degli aiuti, intende far si che il ricono

scimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mer

cato comune sia il risultato di un procedimento appropriato —

sottoposto al controllo della Corte di giustizia — la cui attua

zione è di competenza della commissione» (sentenza 22 marzo

1977 in causa 78/76, Steinike e Weinlig); poi ha precisato che

risulta dalla stessa sentenza che, per quanto riguarda i giudici

nazionali, «essi possono venire chiamati a dirimere controversie

in cui è necessario interpretare e applicare la nozione di aiuto, di cui all'art. 92, per determinare se una misura nazionale, adot

tata senza tener conto del procedimento di controllo preventivo dell'art. 93, n. 3, debba, o meno, esservi compresa».

Quindi la corte ha dichiarato: «Il ruolo centrale ed esecutivo

che gli art. 92 e 93 del trattato riservano alla commissione, in

ordine al riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto

con il mercato comune, è fondamentalmente diverso da quello che compete ai giudici nazionali per la tutela dei diritti spettanti ai singoli come effetto diretto del divieto di cui all'art. 93, n.

3, ultima frase, del trattato. Mentre la commissione deve esami

nare la compatibilità dell'aiuto progettato con il mercato comu

ne, anche nel caso in cui lo Stato violi il divieto di attuare misu

re d'aiuto, i giudici nazionali, invece, devono soltanto tutelare

i diritti dei singoli, fino alla decisione definitiva della commis sione, nei confronti di una eventuale violazione del divieto di

cui all'art. 93, n. 3, ultima frase, del trattato, da parte delle

autorità dello Stato. Qualora detti giudici prendano una deci

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PARTE QUARTA

sione a tale riguardo, essi non si pronunciano tuttavia anche

sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune;

questa valutazione finale è di esclusiva competenza della com

missione, sotto il controllo della Corte di giustizia». Sul secondo aspetto della questione pregiudiziale ad essa sot

toposta, e cioè sul valore di un'eventuale successiva decisione

che dichiari le misure controverse compatibili con il mercato

comune, la corte ha dichiarato che detta decisione «non com

porta la regolarizzazione, a posteriori, degli atti di esecuzione

invalidi perché adottati in violazione del divieto posto dall'art.

93, n. 3, ultima frase, regolarizzazione che può recare pregiudi zio all'effetto diretto di tale disposizione e disconoscere gli inte

ressi dei singoli che i giudici nazionali, come si è detto sopra, hanno il compito di tutelare. Ogni diversa interpretazione por terebbe a favorire la disapplicazione della citata norma da parte dello Stato membro e la priverebbe di ogni effetto».

181 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-315/90); Pres. Gra

visse, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Groupement des

industries de matériels d'équipement électrique et de l'électro

nique industrielle associée (Gimelec) e a. c. Commissione del

le Comunità europee.

Cee — Dumping — Istituzione di dazi antidumping — Valuta

zione della commissione — Liceità (Trattato Cee, art. 173;

regolamento Cee del consiglio n. 2423/88; decisione della com

missione n. 90/399/Cee).

Nel 1989 le ricorrenti depositavano, ai sensi del regolamento Cee n. 2423/88, un reclamo presso la commissione, sollecitan

dola ad istituire un dazio antidumping sulle importazioni di mo

tori elettrici monofase dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla

Cecoslovacchia. La commissione decideva di aprire la procedu ra antidumping e dava inizio ad un'inchiesta, che però conclu

deva, mediante la decisione 90/399/Cee, constatando che le im

portazioni in questione non avevano pregiudicato la produzione comunitaria in maniera tale da rendere necessaria l'istituzione

di un dazio antidumping. Le ricorrenti impugnavano detta decisione davanti alla corte

che, dopo aver esaminato tutti gli argomenti sollevati e concer

nenti presunte erronee valutazioni dei fatti da parte della com

missione, ha respinto il ricorso e condannato le ricorrenti alle

spese.

182 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-4/91); Pres. Gravis

se, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Bleis c. Ministère de l'E

ducation nationale.

Cee — Libera circolazione delle persone — Insegnanti — Im

pieghi nella pubblica amministrazione — Deroga — Esclusio

ne (Trattato Cee, art. 48, nn. 1, 3, 4, 177).

La sig. Bleis, cittadina tedesca, aveva chiesto (e mai ottenuto

a causa della sua cittadinanza) al Ministère de l'Education na

tionale la sua iscrizione al concorso esterno per l'abilitazione

all'insegnamento secondario del tedesco.

Il Tribunale amministrativo di Parigi, adito a risolvere la con

troversia principale instauratasi, adiva la corte al fine di accer

tare se l'impiego di insegnante di scuola secondaria dovesse es

sere considerato un'«impiego nella pubblica amministrazione»

e come tale escluso dall'applicazione dei precetti dell'art. 48 del

trattato in materia di libera circolazione delle persone. La corte

ha risposto negativamente alla domanda, ricordando che si de

vono intendere come impieghi nella pubblica amministrazione

unicamente «quelli che comportano una partecipazione, diretta

o indiretta, all'esercizio del pubblico potere e alle funzioni che

hanno ad oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello

Stato o delle altre pubbliche collettività e che presuppongono

quindi, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un particolare

rapporto di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la reci

procità dei diritti e dei doveri che sono la base del vincolo di

cittadinanza».

183 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-199/90); Pres.

Schockweiler, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Italtrade

Il Foro Italiano — 1992.

SPA c. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agrico lo - AIMA.

Cee — Agricoltura — Vino — Aiuti alla distillazione preventi

va — Anticipi — Costituzione di una cauzione — Svincolo

della cauzione — Condizioni — Violazione del principio di

proporzionalità — Insussistenza (Trattato Cee, art. 177; re

golamento Cee della commissione n. 2373/83, art. 3, modifi

cato dal regolamento n. 3501/83).

L'art. 9, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 25 luglio

1983, n. 2179, che stabilisce regole generali relative alla distilla

zione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, prevede il versamento, al distillatore o al produttore che effettui la di

stillazione, di un anticipo sull'aiuto, a condizione che sia stata

costituita una cauzione. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo

la cauzione è svincolata soltanto se, entro un termine da stabi

lirsi, è fornita la prova della distillazione e quella del pagamen to al produttore, entro i termini fissati, del prezzo d'acquisto.

L'art. 8, n. 2, del regolamento n. 2373/83, prevedeva che

ai fini dello svincolo della cauzione la prova della distillazione

del vino e del pagamento del prezzo d'acquisto entro i termini

previsti dovesse essere fornita entro e non oltre il 31 ottobre

1984. Ove tale termine non fosse stato rispettato, ma la prova fosse stata fornita anteriormente al 1° febbraio 1985, l'importo da svincolare era pari all'ottanta per cento della cauzione, con

incameramento della differenza.

Il regolamento n. 3501/83 sostituiva alle date del 31 ottobre

1984 e del 1° febbraio 1985 quelle del 31 dicembre 1984 e del

1° aprile 1985.

La società Italtrade, che aveva ottenuto un anticipo sull'aiuto

cui aveva diritto, presentava la documentazione probatoria il

1° aprile 1985, e, di conseguenza, l'AIMA, ente d'intervento

italiano competente per l'applicazione della politica agricola co

mune, incamerava le cauzioni relative alle operazioni in questione.

Il Tribunale di Roma, davanti al quale l'Italtrade ricorreva

contro detta decisione, ha sollevato questioni pregiudiziali ri

guardanti l'interpretazione nonché la validità della disciplina co

munitaria riguardo al principio di proporzionalità.

La corte ha inanzitutto ricordato che «l'incameramento di

una cauzione, destinato a garantire un determinato impegno e

applicabile allorché l'operatore economico non abbia prodotto entro il termine stabilito le prove prescritte per dimostrare che

l'operazione che si era impegnato a compiere è stata effettiva

mente compiuta, dev'essere considerato una sanzione».

Quanto alla validità, essa ha poi rilevato che «la sanzione

prevista non è forfetaria, bensì proporzionale alla gravità del

ritardo, e che la perdita totale della cauzione interviene solo

se il distillatore non abbia prodotto la documentazione proba toria allo scadere di un termine perentorio successivo allo sca

dere di un primo termine, per il quale è comminata la perdita

parziale della cauzione».

Quindi, conclude la corte, «si deve constatare che l'art. 8,

n. 2, del succitato regolamento n. 2372/83 prevede un regime sanzionatorio adeguato allo scopo perseguito e necessario per l'attuazione del regime e che tale norma è, di conseguenza, con

forme al principio di proporzionalità».

184 - Sentenza 27 novembre 1991 (causa C-273/90); Pres.

Schockweiler, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Meico

Fell c. Hauptzollamt Dermstadt.

Cee — Risorse proprie — Dazi all'importazione o all'esporta zione — Recupero «a posteriori» — Prescrizione — Eccezio

ni — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee

del consiglio n. 1697/79, art. 3).

Adita in via pregiudiziale dallo Hessiches Finanzgericht la corte

ha statuito: «L'art. 3 del regolamento (Cee) del consiglio 24

luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero dei dazi all'importa zione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale com

portante l'obbligo di effettuarne il pagamento, dev'essere inter

pretato nel senso che l'espressione 'atto passibile di un'azione

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

giudiziaria repressiva' riguarda esclusivamente gli atti che, in

base all'ordinamento giuridico dello Stato membro le cui auto

rità competenti chiedono un recupero, sono qualificati come in

frazioni ai sensi del diritto penale nazionale».

184 - Sentenza 28 novembre 1991 (cause C-213/88 e C-39/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Granducato del

Lussemburgo c. Parlamento europeo.

Cee — Ricorso d'annullamento — Atti imputabili — Risoluzio

ne del parlamento europeo — Effetti giuridici — Ricevibilità

(Trattato Cee, art. 173). Cee — Istituzioni — Sede — Fissazione — Competenze degli

Stati membri e delle istituzioni — Parlamento europeo — Tras

ferimenti di personale — Organizzazione interna — Legitti mità (Trattato Cee, art. 124, 177; trattato Ceca, art. 25; trat

tato Ceea, art. 112; decisioni dell'ufficio di presidenza del

parlamento europeo 1° e 2 giugno 1988; risoluzione del par lamento europeo 18 gennaio 1989).

Con due ricorsi presentati il 1° agosto 1988 e, rispettivamen

te, il 16 febbraio 1989, il Granducato di Lussemburgo ha chie

sto l'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'ufficio

di presidenza del parlamento europeo 1° e 2 giugno 1988, ri

guardante i servizi di informazione e delle pubbliche relazioni

a Bruxelles, e della decisione del suddetto ufficio 15 giugno 1988, con il titolo «nota relativa alla previsione a medio termine per le attività del parlamento europeo nei tre luoghi di lavoro abi

tuali» e, in secondo luogo, della risoluzione del parlamento eu

ropeo del 18 gennaio 1989 sulla sede delle istituzioni e sul luogo di lavoro principale del parlamento europeo.

I tre atti in questione prevedono principi e modalità di attua

zione di un progressivo trasferimento di competenze e di perso nale appartenente ad alcune divisioni del parlamento da Lus

semburgo a Bruxelles.

Su eccezione sollevata dalla commissione, la corte è stata pre liminarmente chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità dei due

ricorsi, e rimandando la valutazione, con riferimento al primo, all'esame dell'atto nel merito, ha dichiarato, riguardo al secon

do, che la risoluzione in oggetto, essendo suscettibile di produr re effetti giuridici pregiudizievoli nei confronti dello Stato lus

semburghese, deve essere considerato atto impugnabile ai sensi

dell'art. 173 del trattato.

Quanto al merito, la corte ha innanzitutto fornito una dupli ce precisazione di carattere generale dichiarando:

— In primo luogo, che il parlamento è autorizzato ad adotta

re, in forza del potere di organizzazione interna che gli attribui

scono gli art. 25 del trattato Ceca, 142 del trattato Cee e 112

del trattato Ceea, misure adeguate per garantire il buon funzio

namento e lo svolgimento delle sue procedure. Tuttavia, in for

za del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni

comunitarie reciproci doveri di leale cooperazione, che ispira in particolare l'art. 5 del trattato Cee, le decisioni del parlamen to devono rispettare la competenza dei governi degli Stati mem

bri nel fissere la sede delle istituzioni e le decisioni già adottate nel frattempo, in via provvisoria, a questo proposito.

— In secondo luogo, che l'art. 4 della decisione 8 aprile 1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di ta

luni servizi delle Comunità, prevede che «il segretariato genera le del parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono instal

lati a Lussemburgo». Si deve pure rilevare che la corte ha preci sato che il parlamento doveva essere in grado di mantenere nei

diversi luoghi di lavoro, al di fuori del luogo in cui è installato

il suo segretario, l'infrastruttura indispensabile per garantire che

esso possa adempiere, in tutti questi luoghi, le missioni che gli

sono affidate dai trattati. La corte ha tuttavia aggiunto che qual

siasi decisione di trasferimento, completo o parziale, in diritto

o in fatto, del segretariato generale del parlamento o dei suoi

servizi, costituirebbe una violazione dell'art. 4 della succitata

decisione 8 aprile 1965, e delle garanzie che detta decisione era

destinata ad offrire al Granducato del Lussemburgo.

Passando poi al caso di specie, ha dichiarato:

a) quanto alla validità della decisione 1° e 2 giugno 1988, «che nella misura in cui una parte rilevante dell'attività parla mentare si svolge a Bruxelles, dove si trova accreditato un gran

numero di giornalisti, si deve ammettere che un rafforzamento

del servizio stampa in questa stessa città, necessario per il com

II Foro Italiano — 1992.

pimento della sua missione informativa, non supera il margine di discrezionalità che viene riconosciuto al parlamento nell'eser

cizio del suo potere d'organizzazione interna»;

b) quanto alla validità della decisione 15 giugno 1988, che, essendo risultato dalla nota del segretario generale e dalla deci

sione dell'ufficio di presidenza che la sola finalità perseguita dal parlamento è «di mettere un numero adeguato di uffici e

di sale di riunione a disposizione dei deputati, e dei gruppi poli tici e del segretario generale», «tale finalità può essere ricercata

dal parlamento nell'ambito del suo potere d'organizzazione

interna»;

c) quanto, infine, alla validità della risoluzione del parlamen to del 18 gennaio 1988, che «il parlamento ha ammesso che

la risoluzione in causa non aveva ad oggetto di prevedere il

trasferimento di direzioni generali e che i provvedimenti che

essa prevedeva si sarebbero applicati solo se ed in quanto si

trattasse delle strutture indispensabili al buon funzionamento

dell'istituzione.

Quindi, si deve constatare che i trasferimenti di personale che

risultano dalla risoluzione controversa non eccedono i margini di discrezionalità di cui il parlamento dispone nell'ambito del

suo potere di organizzazione interna».

Quindi la corte ha respinto i ricorsi, e condannato la ricor

rente alle spese.

186 - Sentenza 28 novembre 1991 (causa C-170/89); Pres. Due, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); Bureau européen des unions

de consommateurs c. Commissione delle Comunità europee e a.

Cee — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Pregiu dizio agli interessi del soggetto —

Legittimità (Trattato Cee, art. 173).

Cee — Dumping — Istituzione di dazi antidumping — Proce

dura amministrativa — Organizzazione per la tutela dei con

sumatori — Diritto di prendere visione del fascicolo — Insus

sistenza (Trattato Cee, art. 164, 173; regolamento Cee del

consiglio 2423/88, art. 7, par. 4).

Con atto depositato il 16 maggio 1989, il Beuc ha presentato un ricorso inteso a fare annullare la decisione della commissio

ne con cui si rifiuta di concedere al ricorrente, nell'ambito di

un procedimento antidumping promosso nei confronti di talune

importazioni di cassette sonore e nastri per cassette sonore ori

ginarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong

Kong, l'autorizzazione a prendere visione del fascicolo non ri

servato della commissione e delle informazioni comunicate da

ognuna delle parti in detto procedimento e a far dichiarare inap

plicabile l'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento (Cee) del consi

glio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le impor tazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Cee, qualora vietasse al ricorrente di prende re visione del fascicolo e delle succitate informazioni.

A sostegno del ricorso, il Beuc deduce due mezzi relativi alla

violazione, in primo luogo, del principio dell'osservanza dei di

ritti della difesa e, in secondo luogo, del principio di buona amministrazione e di applicazione coerente delle norme di pro cedura comunitaria.

La corte si è innanzitutto pronunciata sulla ricevibilità del

ricorso, messa in dubbio da un'eccezione della commissione,

dichiarando l'atto impugnato suscettibile di pregiudicare gli in

teressi del Beuc e quindi impugnabile ai sensi dell'art. 173.

Quanto al primo mezzo, la corte ha dichiarato che: «il proce dimento antidumping e antisovvenzioni e gli eventuali provvedi menti di difesa adottati a sua conclusione sono diretti contro

l'importazione di taluni prodotti sui quali pesano accuse di pra

tica di dumping o di sovvenzioni da parte di produttori e di

esportatori stranieri o di paesi terzi nonché, se del caso, di im

portatori. Detto procedimento e gli eventuali provvedimenti adottati al

suo termine non sono diretti contro pratiche imputabili ai con

sumatori o ad organizzazioni come il Beuc. Ne consegue che

il procedimento non può portare ad un atto che rechi loro pre

giudizio, dato che nessuna accusa è stata mossa nei loro con

fronti».

Quanto al secondo mezzo, relativo alla presunta violazione

del principio di buona amministrazione e di applicazione eoe

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PARTE QUARTA

rente delle norme di procedura comunitaria, la corte, prelimi narmente ricordando che «il procedimento amministrativo anti

dumping ed il procedimento giudiziario di annullamento dei re

golamenti che istituiscono provvedimenti di difesa •hanno scopi

diversi», ha dichiarato: «La circostanza che un'organizzazione di consumatori possa, se del caso, essere autorizzata dalla corte

ad intervenire in un procedimento giudiziario e fruire, in quali

tà di interveniente, del diritto di accesso ai documenti non riser

vati prodotti dalle parti in causa non può quindi giustificare che un siffatto diritto sia pure riconosciuto nell'ambito del pro cedimento amministrativo antidumping.

Per quanto riguarda l'eventuale inapplicabilità dell'art. 7, n.

4, lett. a), del regolamento antidumping di base, occorre rileva

re che il consiglio ha deciso di concedere il diritto di accesso

al fascicolo non riservato a coloro che sono più direttamente

interessati dall'asserita pratica di dumping, e cioè il denunciante

e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati. La cir

costanza che il Beuc eserciti, presso istituzioni comunitarie, ta

lune funzioni di rappresentanza dei consumatori in settori che

non hanno alcun rapporto con la normativa antidumping, come

pure il fatto che l'adozione di provvedimenti di difesa presup

ponga la presa in considerazione, da parte delle istituzioni co

munitarie, dell'interesse della Comunità tra cui, fra l'altro, quello dei consumatori, e che la Beuc sia, nella sua qualità di organiz

zazione, più in grado di un consumatore individuale di rappre

sentare gli interessi dei consumatori, non modificano affatto

questa conclusione.

Spetta al legislatore comunitario valutare se il regolamento

antidumping di base debba concedere ad un'associazione che

rappresenta gli interessi dei consumatori il diritto di consultare

il fascicolo non riservato».

Quindi la corte ha respinto il ricorso e condannato la ricor

rente alle spese.

187 - Sentenza 21 novembre 1991 (causa C-186/90); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Durighello c. Inps.

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Pensione

di vecchiaia — Assegni familiari per coniuge a carico previsti dalla legislazione nazionale — Beneficiario di pensione di vec

chiaia — Rifiuto — Illiceità (Trattato Cee, art. 48 a 51, 177;

regolamento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 45, 77, 78, 79).

Il sig, Durighello, cittadino italiano, risiede attualmente in

Italia dopo aver lavorato in tre Stati membri diversi; qui benefi

cia di una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento Cee

n. 1408/71, in quanto i periodi di assicurazione globalmente

compiuti in Italia non sono sufficienti a farlo beneficiare di

una pensione italiana.

Egli aveva richiesto all'Inps gli assegni familiari per il coniu

ge a carico che la legislazione italiana prevede a favore dei be

neficiari di una pensione italiana, ma l'ente citato aveva rifiuta

to per il motivo che il regolamento 1408/71 nulla prevede in

merito al diritto per gli assistiti di godere di detti assegni. Adita in via pregiudiziale sul punto dalla Corte di cassazione,

ha dichiarato: «È vero che gli art. 77-79, sopra menzionati, non

riguardano le prestazioni per il coniuge a carico; occorre tutta

via ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della

corte, i regolamenti relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori

migranti non hanno istituito un regime comune di sicurezza so

ciale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti che hanno

dato luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro

i quali il destinatario della prestazione possiede diritti diretti

a norma, vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto inte

grato, se del caso, dal diritto comunitario» (v. sentenza 6 mar

zo 1979, in causa 100/78, Rossi). «Occorre rilevare del resto

che in conformità ad una giurisprudenza costante della corte, 10 scopo degli art. 48-51 del trattato non sarebbe raggiunto se

i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera

circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali

garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato mem

bro» (v. sentenza 21 ottobre 1975 in causa 24/75, Petroni e

15 ottobre 1991 in causa C-302/90, Faux, n. 160 di questa

Rassegna).

11 Foro Italiano — 1992.

«Di conseguenza», prosegue la corte, «il fatto che il legislato re interessato benefici di una pensione grazie all'applicazione delle disposizioni dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71, rela

tive alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione o

di residenza compiuti sotto diverse legislazioni, e non in virtù

della sola normativa nazionale, non può privarlo del beneficio

di assegni previsti dal diritto nazionale a favore dei pensionati».

188 - Sentenza 28 novembre 1991 (causa C-198/90); Pres. Due,

Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Regno dei Paesi Bassi.

Cee — Sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Ambito d'ap

plicazione — Lavoratori in pensione anticipata — Esclusione

(Trattato Cee, art. 169; regolamento Cee del consiglio n.

1408/71, art. 13, 73, 75). Cee — Ricorso per inadempimento degli Stati membri — Mate

ria del contendere — Determinazione — Fase precontenziosa — Ampliamento successivo — Illegittimità (Trattato Cee, art.

169).

Con atto depositato in cancelleria il 28 agosto 1990, la com

missione ha proposto un ricorso inteso a far dichiarare che il

Regno dei Paesi Bassi, negando l'attribuzione degli assegni fa

miliari ai lavoratori in pensione anticipata che vivono fuori del

territorio nazionale ma che, ai sensi degli art. 73 e 75 del rego

lamento (Cee) del consiglio n. 1408/71 e relative modifiche, so

no soggetti alla normativa olandese, è venuto meno agli obbli

ghi impostigli dal trattato Cee.

La corte ha preliminarmente confermato quanto già afferma

to nella sentenza 21 febbraio 1991, C-140/88, Noij (n. 19 in

questa Rassegna), e cioè che le disposizioni sopra menzionate

non si applicano a lavoratori che abbiano già definitivamente

cessato l'attività professionale.

Quindi, ha rifiutato di pronunciarsi su un secondo argomen to sollevato dalla commissione in corso di trattazione, al moti

vo che detto mezzo non risultava indicato né nella messa in

mora né tantomeno nel parere motivato comunicati al governo olandese nel corso della procedura precontenziosa, e ha conclu

so col respingere il ricorso.

189 - Sentenza 6 dicembre 1991 (causa C-121/90); Pres. Gra

visse, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Lolkes Posthumus c.

Oosterwoud e a.

Cee — Agricoltura — Latte e prodotti lattiero caseari — Prelie

vo supplementare — Trasferimento di azienda o di parte del

l'azienda — Quantitativi di riferimento — Criterio di calcolo — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee

del consiglio n. 857/84, par. 4; regolamento Cee della com

missione n. 1546/88, 1° comma, n. 2).

Adita in via pregiudiziale dal Kantongerecht di Beetsterzwaag

(Paesi Bassi), la corte ha dichiarato: «L'art. 7, 1° comma, pun to 2, del regolamento (Cee) della commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo sup

plementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (Cee) n.

804/68, dev'essere interpretato nel senso che, quando uno Stato

membro non ha stabilito altri criteri obiettivi, ai sensi di detta

disposizione, né applicato l'art. 7, n. 4, del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per

l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regola mento (Cee) n. 804/68 nel settore del latte e dei latticini, come

modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, il quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda

dev'essere ripartito, in caso di trasferimento di una parte di

quest'ultima, fra i produttori interessati, in funzione delle sole

superfici utilizzate per la produzione lattiera, senza che si possa tener conto di altri elementi, quali gli immobili che facciano

parte dell'azienda.

La nozione «criteri obiettivi», ai sensi dell'art. 7, 1° comma,

punto 2, del precitato regolamento n. 1546/88, si riferisce a

criteri oggettivamente verificabili, fissati in modo generale e pre stabiliti, i quali devono essere indipendenti dalla volontà dei

produttori interessati ed attenere alle caratteristiche dell'azienda

di cui trattasi o delle attività agricole che vi sono svolte».

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

190 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-306/89); Pres. Due,

Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Repubblica ellenica.

Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Ina

dempimento (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; diretti

va del consiglio n. 82/470/Cee).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,

la corte ha dichiarato: «La Repubblica ellenica, non avendo

emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla

direttiva del consiglio 29 giugno 1982, n. 82/470/Cee, relativa

a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà

di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivi

tà non salariate di taluni ausiliari di trasporti e dei titolari di

agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari

(gruppo 720 CITI), è venuta meno al rispetto degli obblighi che le incombono in forza del trattato Cee».

191 - Sentenza 10 dicembre 1991 (Causa C-179/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Soc. Merci convenzio

nali Porto di Genova c. Soc. Siderurgica Gabrielli.

La sentenza leggesi in Foro it., 1992, IV, 225, con nota di

C. Brusco e F. Macario.

Cee — Lavoratori — Nozione — Dipendenti di una compagnia

portuale — Inclusione — Legami associativi tra i lavoratori — Irrilevanza — Discriminazioni fondate sulla nazionalità —

Illiceità (Trattato Cee, art. 48, 177). .

Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Monopolio della

gestione delle operazioni portuali — Abuso di posizione do

minante — Illiceità — Efficacia diretta — Deroghe — Ge

stione di servizi di interesse economico generale — Insussi

stenza — Fattispecie (Trattato Cee, art. 48, 86, 90, 177). Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati

ve — Misure d'effetto equivalente — Disposizioni nazionali

che facilitano lo sfruttamento abusivo di posizione dominan

te — Ostacolo alle importazioni — Illiceità (Trattato Cee,

art. 30, 86, 177).

In Italia le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposi to e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale

nel porto sono riservate, a norma dell'art. 110 del c.nav., a

compagnie portuali i cui lavoratori, che ne sono altresì i soci,

devono possedere, a norma degli art. 152 e 156 del regolamento

per la navigazione marittima, la cittadinanza italiana. L'inos

servanza dei diritti esclusivi attribuiti alle compagnie portuali viene punita con sanzioni penali comminate dall'art. 1172 c. nav.

L'esercizio delle operazioni portuali per conto terzi è conces

so, ai sensi dell'art. Ili c. nav., a imprese portuali. Per l'esecu

zione delle operazioni portuali queste imprese, che sono in ge

nerale società di diritto privato, devono servirsi esclusivamente

delle compagnie portuali. In applicazione della normativa italiana, la Siderurgica Ga

brielli spa, era costretta a rivolgersi alla ditta Merci convenzio

nali Porto di Genova spa, titolare del diritto esclusivo di esple

tare nel porto di Genova le operazioni relative alle merci con

venzionali, per lo sbarco di una partita di acciaio importato dalla Repubblica federale di Germania, anche se lo sbarco avreb

be potuto essere direttamente effettuato dal personale della na

ve. La Merci si rivolgeva a sua volta, per le operazioni di sbar

co, alla compagnia portuale di Genova.

A seguito di un ritardo nella consegna delle merci dovuto,

in particolare, ad una serie di scioperi indetti dai lavoratori del

la compagnia, la Siderurgica presentava al presidente del Tribu

nale di Genova ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere l'im

mediata consegna del carico da parte della Merci, decreto che

veniva emesso.

Nell'ambito del procedimento in contraddittorio instauratosi

a seguito dell'opposizione presentata dalla Merci avverso il sud

detto decreto, la Siderurgica chiedeva la condanna della Merci

al risarcimento del danno subito per effetto del ritardo nella

consegna ed al rimborso delle somme percepite per prestazioni

di manodopera imposte e non richieste, in quanto la Siderurgi

ca avrebbe potuto provvedere direttamente alio sbarco.

Il Foro Italiano — 1992.

Il Tribunale di Genova decideva perciò di sottoporre alla cor

te alcune domande pregiudiziali volte a valutare la compatibili tà delle restrizioni sopra descritte con le disposizioni comunita

rie in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci, tenuto conto del carattere specifico dell'impresa in questione, da qualificarsi «pubblica» ai sensi dell'art. 90 del trattato.

A) Sulla prima questione. La corte, dopo aver riconosciuto che un'impresa come quella

in oggetto deve essere considerata «impresa pubblica cui lo Sta

to riconosce diritti esclusivi» ai sensi dell'art. 90, n. 1, del trat

tato, ha ricordato che, a norma di detto articolo, «nei confronti

di tali imprese gli Stati membri non emanano né mantengono alcuna misura contraria alle norme del trattato, specialmente a quelle che figurano nell'art. 7 e a quelle in materia di con

correnza».

Per quanto riguarda innanzitutto il requisito di cittadinanza

imposto alle maestranze della compagnia portuale, la corte ha

dichiarato che il principio generale del divieto di discriminazio ni fondato sulla nazionalità è stato debitamente attuato, per i lavoratori subordinati, dall'art. 48 del trattato.

Detto articolo «osta anzitutto alla normativa di uno Stato

membro che riservi ai cittadini di quest'ultimo il diritto di lavo

rare per un'impresa di questo Stato com'è la Compagnia del

porto di Genova, chiamata in causa dinanzi al giudice a quo. Come la corte ha già dichiarato (v. ad es. sentenza 3 luglio

1986, Lawrie-Blum, punto 17 della motivazione, causa 66/85), la nozione di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del trattato presup

pone che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima,

prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.

Ora, su questa qualificazione non incide il fatto che il lavorato

re, pur trovandosi in un rapporto di subordinazione nei con

fronti dell'impresa, sia vincolato agli altri lavoratori di quest'ul tima da un legame di natura associativa».

Per quanto riguarda poi i diritti esclusivi, dopo aver rilevato

che «per giurisprudenza costante l'impresa che fruisce di un mo

nopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata un'impresa che occupa una posizione domi

nante ai sensi dell'art. 86 del trattato "(sentenze 23 aprile 1991

in causa C-41/90, Hòfner e 18 giugno 1991 in causa C-266/89,

ERT, nn. 66 e 99 in questa Rassegna)", e contestato che "tenu

to conto in particolare del volume del traffico nel porto di Ge

nova e delle sue attività" esso costituisce "parte sostanziale del

mercato comune", la corte ha dichiarato: "Uno Stato membro

contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando

l'impresa di cui trattasi è indotta, col mero esercizio dei diritti

esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua

posizione dominante (v. sentenza 23 aprile 1991, Hòfner, già

citata), o quando questi diritti sono atti a produrre una situa

zione in cui l'impresa è indotta a commettere abusi del genere

(v. sentenza 18 giugno 1991, ERT, già citata). Ai sensi dell'art. 86, 2° comma, lett. a), b) e c), del trattato,

tali pratiche abusive possono consistere in particolare nell'im

porre, a chi richiede i servizi di cui è causa, prezzi d'acquisto o altre condizioni di transazione non eque, nel limitare lo svi

luppo tecnico a danno dei consumatori e nell'applicare nei rap

porti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili

per prestazioni equivalenti. A questo proposito emerge dalla fattispecie descritta dal giu

dice nazionale e discussa dinanzi alla corte che le imprese cui

sono stati riconosciuti diritti esclusivi, secondo le modalità defi

nite dalla normativa nazionale di cui è causa, sono per questa

ragione indotte ad esigere il pagamento di servizi non richiesti,

o a fatturare prezzi sproporzionati oppure a non servirsi della

tecnologia moderna, con conseguente aumento dei costi delle

operazioni e ritardi nella loro esecuzione, ovvero ancora a con

cedere riduzioni di prezzo a taluni utenti compensate allo stesso

tempo mediante aumenti dei prezzi fatturati ad altri utenti».

Per quanto riguarda infine l'interpretazione dell'art. 30, è suf

ficiente, afferma la corte, rilevare che una normativa nazionale

che, come quella in oggetto, finisca col facilitare lo sfruttamen

to abusivo di una posizione dominante, è di per sé incompatibi

le con detto articolo, in quanto suscettibile di ostacolare le im

portazioni di altri Stati membri.

Per concludere quindi sulla prima questione la corte sottoli

nea che «anche nell'ambito dell'art. 90, le disposizioni degli art.

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PARTE QUARTA

30, 48 e 86 del trattato hanno efficacia diretta ed attribuiscono

ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v. in

particolare, per l'art. 86 del trattato, la sentenza 30 aprile 1974,

in causa 155/73, Sacchi)». B) Sulla seconda questione.

Quanto alla eventuale deroga all'applicazione delle norme del

trattato di cui potrebbe beneficiare la compagnia portuale ai

sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato stesso, la corte ha rapida mente concluso che il caso di specie non può essere ricompreso tra le eccezioni previste nella detta disposizione, in quanto non

risulta dagli atti di causa né dalle osservazioni presentate alla

corte che le operazioni portuali rivestano un interesse economi

co generale e che, se cosi fosse, l'applicazione delle norme del

trattato osterebbe all'adempimento di siffatta missione.

192 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-192/90); Pres. Schock

weiller, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle

Comunità europee c. Regno di Spagna.

Cee — Stati membri — Direttive — Mancata esecuzione — Ina

dempimento (Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; diretti

va del consiglio n. 85/339/Cee).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee,

la corte ha dichiarato: «Non avendo elaborato i programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimen

tari contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente,

ai sensi dell'art. 3 della direttiva del consiglio 27 giugno 1985, n. 85/339/Cee, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato».

193 - Sentenza 10 dicembre 1991 (causa C-19/91); Pres. Due, Avv. gen. Gulman (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Stati membri — Sentenza della corte dichiarativa d'ina

dempimento — Mancata esecuzione — Illiceità (Trattato Cee, art. 171).

Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla commissione ai sensi

dell'art. 171 del trattato Cee, la corte ha statuito: «Il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 24 maggio

1988, è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 171 del trat

tato Cee».

194 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-33/90); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Stati membri — Direttive — Rifiuti tossici e nocivi —

Mancata esecuzione — Inadempimento (Trattato Cee, art. 5,

169, 189, 3° comma; direttive nn. 75/442/Cee e 78/319/Cee).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato Cee, la corte ha dichiarato: «Non avendo fornito i chiarimenti ri

chiesti dalla commissione con lettera 29 giugno 1987, la Repub blica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono

in forza dell'art. 5, 1° comma, del trattato Cee.

Non avendo la regione Campania predisposto piani che stabi

liscano in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti di smaltire, i requisiti tecnici generali, i luoghi adatti allo smaltimento e

tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, né

elaborato e aggiornato programmi per lo smaltimento dei rifiuti

tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obbli

ghi che le incombono in forza dell'art. 6 della direttiva del con

siglio 15 luglio 1975, n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, e del

l'art. 12, n. 1, della direttiva del consiglio 20 marzo 1978, n.

78/319/Cee, relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

195 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-69/90); Pres. Due, Avv. gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Stati membri — Direttive — Controlli fisici e formalità

amministrative — Mancata esecuzione — Inadempimento

(Trattato Cee, art. 169, 189, 3° comma; direttive nn. 83/643/Cee e 87/53/Cee).

Il Foro Italiano — 1992.

Adita dalla commissione con ricorso ai sensi dell'art. 169 del

trattato Cee, la corte ha dichiarato: «La Repubblica italiana

è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi

della direttiva del consiglio 15 dicembre 1986, n. 87/53/Cee che

modifica la direttiva n. 83/643/Cee, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri,

a) non avendo adottato i provvedimenti necessari per confor

marsi all'art. 7 bis della direttiva del consiglio 1° dicembre 1983,

n. 83/643/Cee, come modificata dalla direttiva n. 87/53 e

b) non avendo inviato alla commissione alcuna comunicazio

ne relativa all'attuazione delle altre disposizioni inserite nella

direttiva n. 83/643 dalla direttiva 87/53».

196 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-158/90); Pres. Gor

don Slynn, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Nijs c. NV

Transport Vanschoonbeek-Matterne.

Cee — Trasporti su strada — Apparecchio di controllo — In

terpretazione (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del con

siglio n. 3821/85, art. 15, par. 7).

Una procedura penale veniva iniziata, in Belgio, ai danni del

sig. Nijs, accusato, quale conduttore di un veicolo soggetto alla

normativa sull'apparecchio di controllo, di non essere stato in

grado di esibire, alla richiesta di un agente incaricato del con

trollo, tutti i fogli di registrazione utilizzati nella settimana in

corso e, in ogni caso, il foglio di registrazione utilizzato l'ulti

mo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.

Adita dalla Politierechtbank di Hasselt sull'interpretazione delle

disposizioni comunitarie pertinenti, la corte ha dichiarato: «L'e

spressione "l'ultimo giorno della settimana durante la quale ha

guidato", di cui all'art. 15, n. 7, del regolamento (Cee) del con

siglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di con

trollo nel settore dei trasporti su strada, si riferisce all'ultimo

giorno di guida dell'ultima settimana, precedente la settimana

in corso, durante la quale il conducente interessato ha guidato un veicolo sottoposto al regolamento (Cee) del consiglio 20 di

cembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune di

sposizioni in materia nel settore dei trasporti su strada».

197 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-164/90); Pres. Gor

don Slynn, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Muwi Bouw

groep BV c. Staatsecretaris van Financién.

Cee — Disposizioni fiscali — Imposte indirette sulla raccolta

di capitali — Costituzione del capitale sociale — Tassazione — Interpretazione (Trattato Cee, art. 177; direttiva del consi

glio n. 69/335/Cee, modificata dalle direttive nn. 73/79/Cee e 73/80/Cee, art. 7, par. 1, ti) e b) bis).

Una controversia era sorta tra la società Muwi Bouwgroep BV e l'autorità fiscale olandese a proposito del rifiuto da parte di quest'ultima di applicare il tasso ridotto obbligatoriamente

previsto dalla direttiva n. 69/335/Cee per alcuni conferimenti

di capitale, all'operazione mediante la quale alcune società ave

vano costituito il capitale sociale della società ricorrente.

La corte, adita in via pregiudiziale sull'interpretazione delle

disposizioni pertinenti della direttiva, ha statuito: «Il conferi

mento di un pacchetto azionario detenuto da una società in un'al

tra società e che rappresenti il cento per cento del capitale di

quest'ultima società non costituisce conferimento di un ramo

di attività della prima società ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva Cee del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, in materia di imposte indirette sugli apporti di capitali, come

modificata dalle direttive Cee del consiglio 9 aprile 1973, nn.

73/79/Cee e 73/80/Cee».

198 - Sentenza 13 dicembre 1991 (causa C-18/88); Pres. Joliet, Avv. gen. Darmon (conci, parz. diff.); Règie des Télégraphes et des Téléphones c. GB-Inno-BM SA.

Cee — Concorrenza — Imprese pubbliche — Monopolio legale

per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni — Ven

dita di apparecchi telefonici — Condotta anticoncorrenziale

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

— Provvedimenti statali — Illiceità (Trattato Cee, art. 3, lett.

f), 86, 90, 177). Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati

ve — Misure d'effetto equivalente — Monopolio legale per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni — Allac

ciamento alla rete — Omologazione di apparecchi telefonici

— Impossibilità di ricorso giurisdizionale — Illiceità (Tratta to Cee, art. 30, 177).

La normativa belga in materia di telecomunicazioni attribui

sce alla RTT, impresa pubblica controllata direttamente dal go

verno, incaricata dell'installazione e della gestione della rete te

lefonica pubblica nonché distributrice di apparecchi telefonici, il potere di giudicare sull'omologazione degli apparecchi telefo

nici non forniti dall'impresa stessa, ai fini dell'allacciamento

alla rete.

La GB-Inno vende nei propri negozi apparecchi telefonici non

omologati, destinati a servire come secondo apparecchio su un'in

stallazione preesistente, a prezzi notevolmente inferiori a quelli

degli apparecchi dello stesso tipo offerti dalla RTT.

La RTT agiva dinanzi al Tribunal de Commerce di Bruxelles

per ottenere un provvedimento con il quale fosse impedito alla

GB-Inno di vendere gli apparecchi almeno nelle condizioni so

pra descritte, e cioè sprovvisti di una chiara indicazione sulla

mancanza dell'omologazione. La giurisdizione adita sottoponeva alla corte alcune questioni

pregiudiziali al fine di valutare la compatibilità della legislazio ne in oggetto con le regole comunitarie in materia di concorren

za e di libera circolazione delle merci.

A) Sul regime di concorrenza, la corte ha preliminarmente constatato che il monopolio in esame, «inteso a mettere a di

sposizione degli utenti una rete telefonica pubblica, costituisce

un servizio d'interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del trattato».

Quindi, dopo aver dichiarato che «per giurisprudenza costan

te della corte, l'impresa che fruisca di un monopolio legale può essere considerata occupante una posizione dominante» (sen tenza 23 aprile 1991 in causa C-41/90, Hòfner, e 18 giugno 1991 in causa C-266/89, ERT, nn. 66 e 99 in questa Rassegna), essa ha proseguito affermando: «il fatto che un'impresa, mono

polista sul mercato dell'installazione e gestione della rete, si ri

servi, senza oggettiva necessità, un mercato prossimo ma distin

to, nella specie quello dell'importazione, commercializzazione,

allacciamento, messa in servizio e manutenzione degli apparec chi destinati al collegamento alla linea, con ciò eliminando qual siasi concorrenza da parte di altre imprese, integra una viola

zione dell'art. 86 del trattato.

Tuttavia, l'art. 86 si riferisce soltanto a condotte anticoncor

renziali adottate dalle imprese di loro iniziativa, e non a prov vedimenti statali. Trattandosi di misure statali, trova applica zione l'art. 90, n. 1» . . . «Pertanto, se l'estensione della posi zione dominante di un'impresa pubblica o dell'impresa cui lo

Stato ha conferito diritti penali speciali o esclusivi risulta da

un provvedimento statale, questo integra una violazione del com

binato disposto degli art. 90 e 86 del trattato».

A detta della corte infatti, l'esclusione o la restituzione della

concorrenza sul mercato degli apparecchi telefonici non è giu stificabile neppure nell'ambito di un servizio pubblico d'interes

se economico generale, in quanto detto interesse potrebbe esse

re addirittura meglio perseguito concedendo liberamente alle im

prese interessate il diritto di produrre e vendere gli apparecchi in questione, con il solo limite dell'identificazione di criteri tec

nici determinati e di condizioni da riempire. B) Sulla libera circolazione delle merci, la corte ha prelimi

narmente affermato che, in mancanza di una disciplina comuni

taria dell'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e tenuto conto della differenza tecnica delle reti negli Stati mem

bri, questi conservano, in primo luogo, il potere di dettare i

requisiti tecnici cui gli apparecchi telefonici devono rispondere

per poter essere allacciati alla rete pubblica e, in secondo luogo,

il potere di controllare l'idoneità degli apparecchi all'allaccia

mento alla rete, onde soddisfare le esigenze imperative di tutela

degli utenti e di buon funzionamento della rete pubblica.

Quindi, considerando che il fatto che gli apparecchi telefonici

per poter essere allacciati alla rete debbano essere omologati

ne rende la commercializzazione più difficile e più onerosa, e

che un'eccezione al principio della libera circolazione delle mer

li. Foro Italiano — 1992.

ci fondata su un'esigenza imperativa si giustifica solo ove la

normativa nazionale sia proporzionata allo scopo perseguito, ha dichiarato: «Come risulta dalla sentenza 12 marzo 1987 in

causa 178/84, Commissione c. Germania, l'ingiustificato dinie

go di autorizzazione all'importazione deve poter essere impu

gnato dagli operatori economici in sede giurisdizionale. La stes sa esigenza s'impone nel caso di provvedimenti di diniego del

l'omologazione, dato che siffatti provvedimenti possono in

pratica determinare la chiusura dell'accesso al mercato di uno

Stato membro per gli apparecchi telefonici importati da un al

tro Stato membro, e dunque ostacolare la libera circolazione

delle merci».

In conclusione, quindi, la corte ha statuito: «L'art. 30 del

trattato osta alla concessione ad un'impresa pubblica del potere di omologare gli apparecchi telefonici destinati all'allacciamen

to alla rete pubblica e da essa non forniti, qualora i provvedi menti di detta impresa non siano impugnabili in sede giurisdi zionale».

* * *

Nel 1991, la corte ha inoltre pronunciato tre sentenze in cau

sa promosse per l'impugnazione di pronunce del tribunale di

primo grado. Le impugnazioni, attienenti tutte a controversie

di impiego tra le Comunità europee e i loro dipendenti, sono

state rigettate: 1. - Sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidràni

c. Commissione delle Comunità europee. 2. - Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissio

ne delle Comunità europee c. Gill.

3. - Sentenza 28 novembre 1991, causa C-132/90 P, Schwe

dler c. Parlamento europeo.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (gennaio-marzo 1992)

Comunità economica europea

Lavoratori

Proposta di regolamento (Cee) del consiglio recante modifica del re

golamento (Cee) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicu

rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,

gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità

europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «de

cisioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata,

gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomanda

zioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportu

no, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le

proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo,

ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati mem

bri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or

dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è

necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee

è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal

1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (gennaio-marzo 1992)

Comunità economica europea

Lavoratori

Proposta di regolamento (Cee) del consiglio recante modifica del re

golamento (Cee) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicu

rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale,

gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità

europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «de

cisioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata,

gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomanda

zioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportu

no, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le

proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo,

ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati mem

bri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or

dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è

necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee

è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal

1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]

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