+ All Categories
Home > Documents > PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE...

PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: dodat
View: 221 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
23

Click here to load reader

Transcript
Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 393/394-435/436Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23273606 .

Accessed: 25/06/2014 10:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

(7° aprile - 30 giugno 1993)

1. Indice analitico

ACP (Paesi -) V. Banca europea degli investimenti (Bei) - Convenzione di Lomé

Acque sotterranee

- Tutela delle: 61

Adesione

- Grecia: 81 - Portogallo: 59 - Spagna: 59

Agricoltura

- Carne - - bovina: 77 - - salata: 83 - - suina: 82 - Feoga: 74, 95, 96 - Latte - - In polvere: 50 - - Prelievo supplementare sul: 69, 84 - Prodotto amidaceo: 49 - Tabacchi: 56, 98, 99 - Vino: 45

Aiuti di Stato: 55, 67, 89, 91

- Comunicazione della commissione: 92 - Costruzione navale: 64 - Omissione di avviare la procedura di esame: 91

Aiuti di urgenza: 103

Alimenti surgelati: 54

Ambiente V. Acque sotterranee

Appalti: 72, 94

Associazione V. Convenzione di Lomé

(*) La rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una

rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee, in modo da offrire un quadro possibilmente tempestivo e com

pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa

re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte,

che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe

selezioni sulle riviste giuridiche. Naturalmente il «Foro italiano» conti

nua a pubblicare integralmente le sentenze che appaiono di maggiore

interesse.

Dalla rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle

impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra

do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali

impugnazioni. Alla fine della rassegna sono riportate anche le questioni pregiudiziali

sottoposte alla corte dai giudici italiani, mentre tra quelle sollevate dai

giudici stranieri sono segnalate soltanto le più rilevanti.

La rassegna relativa alla giurisprudenza del primo trimestre del 1993

è stata pubblicata nel fascicolo n. 5. La presente rassegna è stata curata

da Fabio Labruna. [A. Tizzano]

Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-15.

1. Indice analitico

ACP (Paesi -) V. Banca europea degli investimenti (Bei) - Convenzione di Lomé

Acque sotterranee

- Tutela delle: 61

Adesione

- Grecia: 81 - Portogallo: 59 - Spagna: 59

Agricoltura

- Carne - - bovina: 77 - - salata: 83 - suina: 82 - Feoga: 74, 95, 96 - Latte - In polvere: 50 - - Prelievo supplementare sul: 69, 84 - Prodotto amidaceo: 49 - Tabacchi: 56, 98, 99 - Vino: 45

Aiuti di Stato: 55 , 67, 89, 91

- Comunicazione della commissione: 92 - Costruzione navale: 64 - Omissione di avviare la procedura di esame: 91

Aiuti di urgenza: 103

Alimenti surgelati: 54

Ambiente V. Acque sotterranee

Appalti: 72, 94

Associazione V. Convenzione di Lomé

(*) La rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una

rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee, in modo da offrire un quadro possibilmente tempestivo e com

pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa

re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte,

che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe

selezioni sulle riviste giuridiche. Naturalmente il «Foro italiano» conti

nua a pubblicare integralmente le sentenze che appaiono di maggiore

interesse.

Dalla rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle

impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra

do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali

impugnazioni. Alla fine della rassegna sono riportate anche le questioni pregiudiziali

sottoposte alla corte dai giudici italiani, mentre tra quelle sollevate dai

giudici stranieri sono segnalate soltanto le più rilevanti.

La rassegna relativa alla giurisprudenza del primo trimestre del 1993

è stata pubblicata nel fascicolo n. 5. La presente rassegna è stata curata

da Fabio Labruna. [A. Tizzano]

Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-15.

Atti:

- Atipici: 5 - Degli Stati membri: 103 - Motivazione: 55 - Natura: 103 - Retroattività: 50

Banca europea degli investimenti (Bei)

- Cofinanziamento: 72

Base giuridica: 92

Bilancio: 103

Carne

V. Agricoltura

Ceca: 66

Concorrenza

- Monopolio postale: 68 - Posizione dominante (abuso di): 68

Convenzione di Bruxelles

- Giudizio di opposizione: 52

Convenzione di Lomé: 58, 72

Dazi doganali

- All'importazione: 57 - Classificazione delle merci: 47 - Origine comunitaria delle merci: 59 - Recupero: 48, 59 - Valore in dogana: 57

Discriminazione

V. Principi generali - Misure di effetto equivalente a restrizioni quanti tative

Disposizioni fiscali

- Base imponibile: 79 - Effetto diretto: 73 - Imposta sul valore aggiunto (Iva) - Calcolo del prorata di deduzione: 97 - Sesta direttiva: 78 - Tassazione dell'uso privato di una autovettura aziendale: 73 - Imposta indiretta sulla raccolta di capitali: 51

Disposizioni in materia di bilancio: 103

Diritti fondamentali

V. Principi generali

Dumping

- Cuscinetti a sfera: 100 - Supporti per cuscinetti a rotolamento: 47

Euratom: 88

Feoga V. Agricoltura

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

Fondo sociale europeo: 75, 78

Forza maggiore V. Principi generali

Funzionari: 76, 93

Immunità

V. Privilegi e immunità

Importazioni

- Divieto di: 70

Importi compensativi monetari: 45, 71

Imposte V. Disposizioni fiscali

Impresa comune: 91

Iva

V. Disposizioni fiscali

Latte

V. Agricoltura

Lavoratori (libera circolazione dei -)

- Capacità professionale: 63 - Diritto di soggiorno: 81

V. anche Sicurezza sociale

Legittimo affidamento

V. Principi generali

Lenti a contatto: 82

Merci (libera circolazione delle -)

- Controlli sistematici alle frontiere: 70 - Doppi esami di conformità: 87 - Etichettatura: 98, 99 - Pubblicità comparativa dei prezzi: 65 - Restrizioni quantitative (misure d'effetto equivalente): 54, 65,

80, 87

Monopoli V. Concorrenza

Motivazione V. Atti

Organizzazione comune dei mercati: 77 V. anche Agricoltura

Pesca

- Contributi finanziari: 46 - Gestione dei contingenti: 86

Posizione dominante (abuso di) V. Concorrenza

Il Foro Italiano — 1994.

Poste: 68

Principi generali

- Buona fede: 48, 59 - Certezza del diritto: 50, 92 - Equità: 84 - Forza maggiore: 77 - Legittimo affidamento: 45 - Non discriminazione: 60 - Proporzionalità: 69, 80, 87

Privilegi e immunità: 76, 93, 58

Proporzionalità V. Principi generali

Ravvicinamento delle legislazioni: 62

Responsabilità extracontrattuale della Comunità V. Ricorso per danni

Retroattività

V. Atti

Ricorso di annullamento: 55, 58, 64, 75, 78, 90, 92, 95, 101, 103

- Atto impugnabile: 92 - Qualificazione giuridica di un atto: 101, 103 - Ricevibilità: 90, 101

Ricorso per danni: 46, 52, 58, 66, 72

Ripetizione dell'indebito: 74

Sciroppi

- Purezza degli: 71

Scopo economico: 60

Servizi (libera prestazione dei -) V. Stabilimento e servizi

Servizio di interesse economico generale

- Definizione: 68

Sicurezza sociale

- Assegni per handicappati: 85 - Reddito garantito per gli anziani: 53

Società

- Iscrizione degli atti costitutivi delle: 51 - Registro delle: 51

Stabilimento e servizi

- Pellicole cinematografiche: 60

Tabacchi

V. Agricoltura

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Tariffa doganale comune

- Nomenclatura combinata: 49, 83

Tasse

V. Dazi doganali - Disposizioni fiscali

Tastiere per calcolatori: 48

Trasporti: 63, 103

- Aerei: 101

Vino V. Agricoltura

Zuccheri

V. Sciroppi

2. Indice delle fonti

a) Trattato Cee

Art. 30: 56, 65, 70, 80, 87, 94

Art. 36: 65, 70, 80, 87 Art. 48: 81, 94

Art. 56: 60

Art. 59: 60, 92

Art. 60: 60

Art. 66: 60

Art. 85: 91

Art. 86: 68, 91 Art. 90: 68

Art. 92: 55, 67, 89, 91, 92

Art. 93: 64, 67, 89, 91, 92

Art. 149: 103

Art. 155: 103

Art. 169: 54, 62, 70, 82, 86, 87, 89, 94, 102

Art. 171: 61

Art. 173: 55, 56, 58, 64, 67, 75, 78, 90, 92, 95, 96, 97, 101, 103

Art. 175: 46

Art. 176: 75

Art. 177: 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 63, 65, 68, 69, 71, 73,

74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 93, 98, 99, 100

Art. 178: 46

Art. 189: 101 Art. 190: 50, 56

Art. 215: 46, 72

b) Atti del consiglio e della commissione

Direttiva Cee del consiglio n. 64/432: 82

Direttiva Cee del consiglio n. 68/360: 81

Regolamento Cee del consiglio n. 804/68: 84

Regolamento Cee del consiglio n. 805/68: 77

Regolamento Cee del consiglio n. 885/68: 77

Regolamento Cee del consiglio n. 1612/68: 85

Direttiva Cee del consiglio n. 69/335: 51

Regolamento Cee della commissione n. 394/70: 71

Regolamento Cee della commissione n. 70/1251: 81

Direttiva Cee del consiglio n. 71/118: 54

Direttiva Cee del consiglio n. 71/305: 94

Regolamento Cee del consiglio n. 1408/71: 53, 85

Direttiva Cee del consiglio n. 72/464: 56

Regolamento Cee della commissione n. 1311/73: 45

Direttiva Cee del consiglio n. 74/561: 63

Regolamento Cee del consiglio n. 2777/75: 54

Direttiva Cee del consiglio 76/768: 62

Regolamento Cee del consiglio n. 2967/76: 54

Direttiva Cee del consiglio n. 77/388: 73, 79, 97

Regolamento Cee del consiglio n. 1697/79: 48

Regolamento Cee del consiglio n. 1430/79: 48

Direttiva Cee del consiglio n. 80/68: 61

Il Foro Italiano — 1994.

Regolamento Cee del consiglio n. 565/80: 77

Direttiva Cee della commissione n. 80/723: 92

Regolamento Cee della commissione n. 1495/80: 57

Regolmento Cee del consiglio n. 2057/82: 86

Direttiva Cee del consiglio n. 83/643: 54, 70

Regolamento Cee del consiglio n. 2950/83: 75, 78

Direttiva Euratom del consiglio n. 84/466: 88

Regolamento Cee del consiglio n. 856/84: 84

Regolamento Cee del consiglio n. 857/84: 69

Regolamento Cee del consiglio n. 1739/85: 100

Regolamento Cee del consiglio n. 449/86: 59

Regolamento Cee del consiglio n. 2374/86: 86

Regolamento Cee della commissione n. 4028/86: 46

Direttiva Cee del consiglio n. 87/167: 64

Regolamento Cee del consiglio n. 374/87: 47

Direttiva Cee del consiglio n. 87/540: 102

Regolamento Cee della commissione n. 87/744: 50

Regolamento Cee del consiglio n. 2658/87: 49

Regolamento Cee della commissione n. 3665/87: 77

Direttiva Cee del consiglio n. 89/643: 101

Direttiva Cee del consiglio n. 89/622: 98, 99

Decisione Cee della commissione n. 89/627: 74

Decisione Cee della commissione n. 90/213: 74

Decisione Cee della commissione n. 90/627: 64

Decisione Cee della commissione n. 91/175: 55

Decisione Cee della commissione n. 91/375: 64

Regolamento Cee della commissione n. 1304/91: 90

Regolamento Cee della commissione n. 91/2587: 49, 83

c) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Art. 1: 52

Art. 27: 52

Art. 37: 52

3. Indice cronologico

1.4.1993 - C-31/91 8.6.1993 - C-52/91

1.4.1993 - C-44/91 8.6.1993 - C-373/92 1.4.1993 - C-25/91 9.6.1993 - C-95/92 1.4.1993 - C-l36/91 10.6.1993 - C-183/91 1.4.1993 - C-256/91 15.6.1993 - C-213/91 1.4.1993 - C-260/91 15.6.1993 - C-225/91 1.4.1993 - C-261/91 16.6.1993 _ C-325/91

20.4.1993 - C-71/91 17.6.1993 - C-88/92 20.4.1993 - C-178/91 22.6.1993 _ C-243/89 21.4.1993 - C-172/91 22.6.1993 _ C-54/91 22.4.1993 - C-65/95 22.6.1993 _ C-56/91 27.4.1993 - C-375/90 22.6.1993 _ C-333/91 28.4.1993 - C-364/90 22.6.1993 _ C-222/91 28.4.1993 - C-306/91 22.6.1993 _ C-l1/92 29.4.1993 - C-59/92 24.6.1993 _ C-90/92 29.4.1993 - C-l82/91 29.6.1993 _ C-298/89 4.5.1993 - C-292/91 29.6.1993 . C-316/92 4.5.1993 - C-369/89

30.6.1993 C-181/89 e 248/91 5.5.1993 - C-l 74/91 5.5.1993 - C-246/91

11.5.1993 - C-304/91

11.5.1993 _ C-l26/91 4. Indice

18.5.1991 - C-220/91 numerico

19.5.1991 - C-198/91 19.5.1991 - C-320/91 C-181/89 _ 30.6.1993 19.5.1991 - C-81/91 C-248/91 _ 30.6.1993 25.5.1991 - C-228/91 C-243/89 _ 22.6.1993 25.5.1993 - C-308/91

C-298/89 _ 29.6.1993 25.5.1993 - C-370/89 C-369/89 _ 4.5.1993 25.5.1993 - C-193/91

C-364/90 . 28.4.1993 25.5.1993 - C-197/91

C-370/89 25.5.1993 25.5.1993 25.5.1993

■ C-l99/91 C-263/91

C-375/90 - 27.4.1993

25.5.1993 _ C-321/91 C- 25/91 - 1.4.1993

25.5.1993 _ C-334/91 C- 31/91 - 1.4.1993

25.5.1993 _ C-l8/92 C- 44/91 - 1.4.1993

25.5.1993 - C-271/92 C- 52/91 - 8.6.1993

26.5.1993 C-171/91 C- 54/91 - 22.6.1993

26.5.1993 - C-52/92 C- 56/91 - 22.6.1993

27.5.1993 - C-33/92 C- 71/91 - 20.4.1993

27.5.1993 - C-290/91 C-178/91 - 20.4.1993

27.5.1993 - C-310/91 C- 81/91 - 19.5.1991

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

C-126/91 - 11.5.1993 C-290/91 _ 27.5.1993 C-136/91 - 1.4.1993 C-292/91 . 4.5.1993 C-171/91 - 26.5.1993 C-306/91 _ 28.4.1993 C-172/91 - 21.4.1993 C-308/91 _ 25.5.1993 C-174/91 - 5.5.1993 C-310/91 _ 27.5.1993 C-182/91 - 29.4.1993 C-321/91 _ 25.5.1993 C-183/91 - 10.6.1993 C-325/91 _ 16.6.1993 C-193/91 - 25.5.1993 C-333/91 _ 22.6.1993 C-197/91 - 25.5.1993 C-334/91 _ 25.5.1993 C-198/91 - 19.5.1991 C- 11/92 _ 22.6.1993 C-199/91 - 25.5.1993 C- 18/92 _ 25.5.1993 C-213/91 - 15.6.1993 C- 33/92 _ 27.5.1993 C-220/91 - 18.5.1991 C- 52/92 _ 26.5.1993 C-222/91 - 22.6.1993 C- 59/92 _ 29.4.1993 C-225/91 - 15.6.1993 C- 65/92 _ 22.4.1993 C-228/91 - 25.5.1991 C- 88/92 _ 17.6.1993 C-246/91 - 5.5.1993 C- 90/92 - 24.6.1993 C-256/91 - 1.4.1993 C- 95/92 _ 9.6.1993 C-260/91 - 1.4.1993 C-271/92 - 25.5.1993 C-261/91 - 1.4.1993 C-316/92 _ 29.6.1993 C-263/91 - 25.5.1993 C-373/92 - 8.6.1993

45 - Sentenza 1° aprile 1993 (cause riunite C-31/91 e C-44/91);

Pres. Joliet, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); A. Lageder

c. Amministrazione delle finanze dello Stato.

Cee — Agricoltura — Vini di qualità — Lista provvisoria —

Importi compensativi monetari — Legittimo affidamento —

Inesistenza (Trattato Cee, art. 177; regolamento della com

missione n. 1311/73, art. 1).

La Corte di cassazione, a seguito di una controversia relativa

alla riscossione a posteriori degli importi compensativi monetari

(lem) su vini di produzione italiana esportati in Germania, ha

sottoposto tre questioni pregiudiziali alla corte del Lussembur

go vertenti sull'interpretazione del regolamento Cee n. 1311 del

1973. Al momento dell'esportazione i vini de quibus erano correda

ti di documenti di accompagnamento del tipo VA2, che certifi

cavano la loro natura di vini di qualità prodotti in regioni de

terminate (v.q.p.r.d.). Per queste ragioni le ricorrenti non ave

vano pagato gli lem.

Tuttavia, successivamente, l'amministrazione aveva constata

to che i vini esportati non potevano ai sensi dell'art. 1 del rego lamento n. 1311/73 essere indicati come v.q.p.r.d., in quanto essi non erano considerati dalla normativa italiana come vini

meritevoli della menzione «Denominazione di origine controlla

ta» o «Denominazione di origine controllata e garantita». Per

tanto in considerazione del fatto che solo i vini v.p.q.r.d. non

sono soggetti agli lem, l'amministrazione aveva preteso a poste riori il pagamento di questi importi.

A tal fine, nel 1977, l'amministrazione aveva emesso ingiun zioni di pagamento, affermando che, ai sensi del regolamento Cee sopra citato, l'istituto non era più legittimato a rilasciare

i documenti di accompagnamento VA2 a far data dal 22 mag

gio 1973 e che la lista provvisoria di vini v.q.p.r.d. su cui l'isti

tuto si era basato non era più valida a partire da questa stessa

data.

La corte ha dichiarato: «l'art. 1 del regolamento Cee della

commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvi soria dei v.q.p.r.d. come pure all'identificazione di questi vini

nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, de

ve essere interpretato nel senso che solo i vini d.o.c. o d.o.c.g., durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire

tra il 22 maggio ed il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia

alla qualifica di v.q.p.r.d. In mancanza di norme comunitarie applicabili durante il pe

riodo in cui si sono svolti i fatti della causa principale, spetta al giudice nazionale applicare disposizioni della normativa in terna relativa alla prescrizione ai dazi all'importazione a torto

non reclamati nei confronti del debitore a seguito di un errore

commesso dall'amministrazione nazionale, purché dette norme

si applichino in maniera non discriminatoria ai crediti nazionali e ai crediti comunitari e non pregiudichino né la portata né

l'efficacia del diritto comunitario. L'autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di ac

II Foro Italiano — 1994.

compagnamento VA2 per i vini meritevoli della menzione

v.q.p.r.d. nel contesto dell'organizzazione comune del settore

del vino è tenuta all'osservanza del principio del legittimo affi

damento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui un documento di accom

pagnamento VA2 sia stato emesso da un'autorità nazionale non

abilitata a tal fine e che, sulla base di un'erronea interpretazio ne della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclama

to il pagamento degli lem, previsto da quest'ultima, non può

essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affida

mento, malgrado la loro buona fede».

46 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-25/91); Pres. Mancini, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Pesqueras Echebastar SA

c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Pesca — Contributo finanziario per la costruzione di

un peschereccio — Rifiuto — Ricorso in carenza — Irricevi

bilità — Ricorso per risarcimento danni — Infondatezza (Trat

tato Cee, art. 175, 178 e 215; regolamento Cee n. 4028/86).

La società anonima Echebastar aveva presentato nel 1987 alla

commissione una domanda per la concessione di un contributo

finanziario comunitario per un progetto di costruzione di un

peschereccio. Nel novembre del 1989 la Commissione aveva in

formato la società spagnola che il progetto in questione non

poteva fruire di un contributo finanziario comunitario in quan

to «i redditi di bilancio disponibili per il finanziamento dei pro getti per il 1989 erano insufficienti».

A seguito di una lettera inviata dalla società spagnola, in cui

era sostenuto che in forza dell'art. 37, n. 1, del regolamento

n. 4028/86, essa aveva diritto, in caso di rigetto della sua do

manda, che questa fosse riportata alla prima ripartizione dell'e

sercizio successivo, la commissione aveva risposto alla Echeba

star che il suo progetto sarebbe stato esaminato.

Trascorsi alcuni mesi la Echebastar aveva invitato la commis

sione, in conformità all'art. 175 del trattato, a prendere posi

zione sulla domanda di concessione di un contributo finanzia

rio. La commissione dopo più di due mesi, aveva preso posizio

ne avvertendo i richiedenti che i progetti conformi al regolamento n. 4028/86 non erano stati prescelti a causa dell'esaurimento

dei crediti di bilancio disponibili. Tanto premesso, la Echebastar ha presentato alla corte tre

domande di cui la prima, basata sull'art. 175 del trattato mira

va a far dichiarare il comportamento omissivo della commissio

ne; la seconda mirava invece a far dichiarare che la Echebastar

aveva diritto al contributo finanziario comunitario per la co

struzione di un nuovo peschereccio; la terza domanda, basata

sugli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato, mirava ad ottenere

il risarcimento del danno che la società aveva subito a causa

dell'omissione della commissione.

La corte, respingendo il ricorso ha osservato che l'istituzione

convenuta ha preso posizione, a seguito dell'invito ad agire,

dopo la scadenza del termine di due mesi, previsto dall'art. 175, 2° comma, del trattato, ma prima della presentazione del ricor

so. Ne consegue che la commissione non si è astenuta dal pro nunciarsi sulla domanda della Echebastar e che le condizioni

previste dall'art. 175 del trattato non sono soddisfatte.

Inoltre, la circostanza che tale presa di posizione nella com

missione non dia soddisfazione alla società spagnola è irrilevante.

Risulta, infatti, dalla giurisprudenza che l'art. 175 del tratta

to contempla l'omissione per l'astensione dal pronunciarsi o dal

prendere posizione e non l'adozione di un atto diverso da quel lo che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario.

Conseguentemente, non è ipotizzabile alcun risarcimento del

l'asserito danno.

Infine, per quanto riguarda la domanda diretta a che la corte

dichiari che la Echebastar ha diritto al contributo finanziario, è sufficiente rilevare che, nell'ambito di un procedimento ex

art. 175 del trattato, la corte non può ingiungere ad una istitu

zione comunitaria di effettuare pagamenti.

47 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-136/91); Pres. Joliet,

Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Findling Walzlager Han

delsgesellshaft Gmbh c. Hauptzollamt Karlsruhe.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 6: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Cee — Dazi antidumping — Supporti per cuscinetti a rotola

mento — Livello di dazi — Ammissibilità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 374/87, art. 1, n. 3).

Con ordinanza del maggio 1991, il Finanzgericht del Baden

Wurttemburg ha sottoposto alla corte due questioni pregiudi ziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, del regola

mento Cee del consiglio n. 374/87. La Findling Walzlager importava dal Giappone supporti per

cuscinetti a rotolamento, fabbricati dalla Ashai Seiko Co. Ltd.

a richiesta della Nachi Fujikoshi Corp. Tali supporti, che reca vano il marchio Nachi, erano stati venduti alla ricorrente dalle

società Gloria International Corporation e Ehara Industries Ltd.,

di Osaka. Tali importazioni venivano assoggettate, in base al

regolamento, ad un dazio antidumping all'aliquota del 13,39%.

Dopo un infruttuoso procedimento di opposizione nei con

fronti di tale decisione dello Hauptzollamt, la Findling Walzla

ger presentò un ricorso al Finanzgericht nel quale faceva valere

che l'aliquota applicata alle importazioni sopramenzionate pro

veniva da un'errata interpretazione dell'art. 1, n. 3, del rego

lamento.

Secondo la corte, per l'interpretazione di una disposizione di

diritto comunitario, occorre tener conto non soltanto dei termi

ni di questa, ma anche del suo contesto e delle finalità persegui

te dalla normativa di cui essa fa parte. Orbene, dall'art. 13,

n. 3, del regolamento n. 2176/84, nonché dal successivo regola

mento del consiglio n. 2423/88, risulta che l'importo dei dazi

antidumping non può superare il margine di dumping e deve

essere minore se ciò è sufficiente a far venir meno il pregiudizio.

Tale principio, che si trova sancito pure nell'art. 8 del codice

antidumping del GATT, sarebbe travisato qualora si dovesse

applicare ad un prodotto esportato da una determinata impresa

un dazio antidumping superiore a quello che si applica quando

lo stesso prodotto viene esportato nel mercato comunitario dal

l'impresa che l'ha venduto all'impresa in questione.

La corte ha dichiarato che: «la tabella di cui all'art. 1, n.

3, del regolamento Cee del consiglio 5 febbraio 1987, n. 374,

recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio

provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sul

le importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento origina

ri del Giappone, deve essere interpretata nel senso che per ap

plicare le aliquote del dazio antidumping individualmente asse

gnate ai marchi nn. 1-7, indicati nella terza colonna, è sufficiente

che sia provato che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono

stati prodotti dall'impresa corrispondente o per l'impresa corri

spondente, menzionata nella colonna 'esportatori'».

48 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-250/91); Pres. Zuxeeg,

Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Société Hewlett Packard

France c. Directeur général des Douanes.

Cee — Dazi doganali — Classificazione di una merce — Di

chiarazione erronea — Recupero — Principio di buona fede — Rilevanza (Trattato Cee, art. 177; regolamenti Cee del con

siglio n. 1697/79, art. 5, n. 2, e n. 1430/79, art. 13).

La HP-France importò in Francia, tra il 1986 e il 1988, ta

stiere per calcolatori provenienti da Singapore. Basandosi su

un'informazione fornita dalla direzione centrale delle finanze

di Monaco di Baviera alla affiliata tedesca della Hewlett Pac

kard, la Hp-France dichiarò tali merci per l'immissione in libe

ra pratica in Francia nella voce doganale 84.55 C che corrispon

de a pezzi staccati di calcolatori. I prodotti posti in questa voce

doganale fruivano di una sospensione dei dazi doganali in base

al regolamento Cee n. 3599/85. Di conseguenza, la HP-France

venne esentata dal pagamento dei dazi corrispondenti.

Successivamente a tale esenzione, la direzione nazionale delle

informazioni e delle indagini doganali constatò un'infrazione

alla regolamentazione doganale per «falsa dichiarazione nel ca

so di specie che genera la riscossione di dazi doganali elusi». Secondo le dogane francesi, le tastiere importate costituivano

«unità» per calcolatori rientranti nella voce doganale 84.53 B.

Le merci collocate in questa voce fruivano esse pure di una

sospensione dei dazi, ma entro il limite di un massimale tariffa

li Foro Italiano — 1994.

rio annuale. Dato che tale limite non era stato raggiunto nel

1986, le autorità doganali promossero per le importazioni effet

tuate nel 1986, dalla HP-France, un procedimento di recupero

a posteriori sottoponendoli a dazi doganali all'aliquota del 4,5%.

In seguito al litigio insorto tra le parti il Tribunal d'instance

del 7mo arrondissement di Parigi ha sottoposto alla corte una

questione pregiudiziale per accertare se le condizioni vertenti

sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento Cee del

consiglio n. 1697/79 e, in subordine, dell'art. 13 del regola

mento Cee del consiglio n. 1430/79, siano soddisfatte nel caso

in cui una società si sia basata, ai fini della classificazione

doganale fornita da una società appartenente allo stesso grup

po di cui fa parte il debitore dalle autorità doganali competenti

di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autori

tà doganale competente al recupero di dazi doganali, mentre

quest'ultima non ha formulato alcuna obiezione quanto ad una

classificazione doganale del genere.

La corte ha statuito che il requisito stabilito dall'art. 5, n.

2, del regolamento n. 1697/79, che il debitore abbia osservato,

per quanto riguarda la dichiarazione doganale, tutte le disposi

zioni della normativa vigente deve essere considerato soddisfat

to quando l'operatore economico abbia dichiarato in buona

fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata e

questa sia stata indicata in modo chiaro ed esplicito con la

designazione della detta merce, di modo che le autorità doga

nali avrebbero dovuto determinare immediatamente e senza am

biguità la non corrispondenza della merce alla corretta voce

doganale. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento Cee del

consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, il fatto

che un operatore economico si sia basato su di un'informazio

ne errata, fornita ad una società appartenente allo stesso grup

po di cui fa parte il debitore da un'autorità doganale compe

tente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova

l'autorità doganale competente al recupero, può costituire una

situazione particolare ai sensi del detto articolo. Spetta al giu

dice nazionale accertare se sussistano tutti gli altri presupposti

per l'applicazione del predetto art. 13, vale a dire la mancanza

di negligenza manifesta e di simulazione e l'osservanza delle

norme procedurali.

49 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-256/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Emsland-Starke GmbH

c. Oberfinanzdirektion Munchen.

Cee — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata

— Definizione di prodotto amidaceo (Trattato Cee, art. 177;

regolamento della commissione del 26 luglio 1991, n. 2587

e regolamento del consiglio n. 2658/87, allegato I).

Il Bundesfinanzhof ha sottoposto nel 1991 quattro questioni

pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della tariffa doganale comune nella versione che risulta dal regolamento Cee della

commissione n. 2587/91, che modifica l'allegato I del regola

mento del consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura ta

riffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

La corte ha dichiarato: «La tariffa doganale comune — no

menclatura combinata — deve essere interpretata nel senso che

deve essere classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto

amidaceo (tenore di amido, determinato con il metodo Ewers,

del 99% in peso o, se determinato con il metodo della saccarifi

cazione, dell' 81,1% in peso; tenore di acetile dello 0,65 o dello

0,67% in peso) composto da amido di patata naturale mescola

to con un estere di amido di patata neutralizzato, privo dell'a

cetaldeide, destinato ad essere usato nell'industria cartaria e tes

sile, ed anche idoneo, per sua natura, al consumo umano, ben

ché non autorizzato dalla normativa sui generi alimentari».

50 - Sentenza 1° aprile 1993 (cause riunite C-260/91 - C-261/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. (conci, diff.); Diversinte SA c. Ad

ministraciòn Principal de Aduanas e Impuestos Especiales de

la Junquera.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 7: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

Cee — Latte scremato in polvere — Retroattività — Carenza

di motivazione — Invalidità (Trattato Cee, art. 177 e 190;

regolamento della commissione 16 marzo 1987, n. 744, art.

3, ultimo comma).

Il Tribunale Econòmico Administrativo Central di Madrid ha

sottoposto alla corte una questione pregiudiziale vertente sulla

validità dell'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento Cee della

commissione 16 marzo 1987, n. 744, che modifica il regolamen to Cee n. 805/86.

Tra il 28 febbraio e il 2 marzo 1987, la Iberlacta esportò, nella Repubblica federale di Germania, 207 tonnellate di latte

in polvere contenente il 12% di materie grasse e denaturato al

fine del suo uso nell'alimentazione animale. Fra il 3 e il 6 mar

zo 1987, la società Diversinte esportò verso la stessa destinazio

ne 120 tonnellate di un prodotto similare contenente, il 18%

di materie grasse. Il 17 marzo 1987 venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Cee il regolamento controverso. Stando ai termini di tale

regolamento, una tassa che colpiva sino a quel momento l'e

sportazione al di fuori della Spagna di latte scremato importato in tale Stato membro e denaturato in conformità alle prescrizio ni vigenti anteriormente al 1° marzo 1986 in tale paese, veniva

estesa a qualsiasi latte in polvere, indipendentemente dal tenore di materie grasse, denaturato secondo le stesse prescrizioni ed

esportato dalla Spagna dopo esservi stato importato. L'ultimo

comma dell'art. 3 di tale regolamento lo rendeva applicabile a partire dal 12 febbraio 1987.

In esecuzione di tale regolamento, l'amministrazione dogana le invitò la Diversinte e la Iberlacta a pagare tale tassa, cosa

che esse fecero pur contestando il principio. Secondo tali socie

tà, il regolamento controverso era invalido in quanto era re

troattivo, senza che esso soddisfacesse le condizioni nelle quali la corte ammette la retroattività.

Dalla giurisprudenza costante della corte risulta che sebbene, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni

giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunita

rio decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una

deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessa

ti sia debitamente rispettato. Occorre tuttavia ricordare che pur se, secondo tale giurispru

denza, un'efficacia retroattiva degli atti comunitari non è di

per sé esclusa, è necessario che gli atti che abbiano un tale ef

fetto contengano nella loro motivazione le indicazioni che giu stificano l'efficacia retroattiva. Infatti, la motivazione prescrit ta dall'art. 190 del trattato Cee ha lo scopo di consentire gli interessi di conoscere le giustificazioni del provvedimento adot tato al fine di difendere i loro diritti e alla corte di esercitare

il suo sindacato. Da essa deve quindi risultare, in modo chiaro

ed inequivoco, il ragionamento dell'autorità comunitaria autri ce dell'atto censurato.

La corte ha dunque statuito che l'ultimo comma dell'art. 3

del regolamento Cee n. 744/87, recante modifica del regola mento n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in

polvere denaturato proveniente dalla Spagna, non è valido nella

parte in cui dichiara che detto regolamento si applica a decorre re dal 12 febbraio 1987.

51 - Sentenza 20 aprile 1993 (cause riunite C-71/91 e C-178/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Jacobs; Ponente Carni c. Min.

finanze.

La sentenza leggesi in Foro it., 1993, IV, 169.

Cee — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Registro

delle società — Tassa annuale di iscrizione — Divieto — Ec

cezioni (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio 17

luglio 1969, n. 69/335, art. 10 e 12). In seguito a una controversia insorta tra la Ponenti Carni

Spa e la Cispadana Costruzioni, da un lato e l'amministrazione delle finanze, dall'altro, in merito alla tassa di concessione go vernativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, furono sottoposte alla corte quattro questioni pregiudiziali ver tenti sull'interpretazione degli art. 10 e 12 della direttiva 69/335 sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali.

Il Foro Italiano — 1994.

La direttiva prevede la riscossione di un'imposta sui conferi

menti di capitali che, ai sensi del settimo considerando, per non

perturbare la circolazione dei capitali, deve essere armonizzata

all'interno della Comunità per quanto riguarda non soltanto le

sue aliquote, ma anche la sua «struttura» (art. 2-9). La direttiva prevede inoltre la soppressione di altre imposte

indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferi

menti e dell'imposta di bollo sui titoli il cui mantenimento ri schierebbe di rimettere in questione gli scopi perseguiti (art. 10, 11). Tra queste figurano in particolare le imposte per l'immatri

colazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'eserci

zio di un'attività. L'art. 12, n. 1, della direttiva contiene infine un elenco dei

tributi diversi dall'imposta sui conferimenti che, in deroga ai citati art. 10 e 11, possono essere imposti alle società di capitali all'atto delle operazioni previste dalla stessa norma. L'art. 12

della direttiva fa riferimento, in particolare, ai «diritti di carat

tere remunerativo».

Le questioni sollevate sono anzitutto dirette, in sostanza, a

far accertare se un tributo annuale dovuto per l'iscrizione delle

società di capitali rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della direttiva. La corte ha sottolineato come le imposte in

dirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferi

menti, cioè tributi che sotto qualsiasi forma sono dovuti per la costituzione di una società di capitali (art. 10, lett. a) ovvero

per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità prelimina re all'esercizio di un'attività alla quale una società può essere

sottoposta in ragione della sua forma giuridica (art. 10, lett.

d), rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della diret

tiva. Conseguentemente, quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art.

12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizio

ne delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo

contribuisca al finanziamento del servizio incaricato dalla tenu

ta del registro in cui sono iscritte le società.

Le questioni pregiudiziali mirano inoltre a far accertare se

dei tributi riscossi come corrispettivo di servizi resi nell'interes

se generale, quali ad esempio quelli attinenti all'iscrizione della

società, possano essere qualificati diritti di carattere remunera

tivo, se questa qualificazione sia necessariamente subordinata

all'esistenza di un nesso tra l'entità dei detti tributi e il costo

del servizio reso e, infine, se l'entità dei tributi stessi possa, senza contravvenire alle disposizioni della direttiva ed in parti colare all'art. 12, n. 2, della stessa, variare a seconda che

la società tenuta al loro versamento abbia la forma della socie

tà per azioni ovvero quella della società a responsabilità li

mitata.

La corte ha interpretato l'art. 12 della direttiva nel senso che:

«i diritti di carattere remunerativo di cui al numero 1, lett. e), dello stesso articolo possono essere remunerazioni riscosse co

me corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per una so

cietà di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a secon

da della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in

base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfe

tariamente».

52 - Sentenza 21 aprile 1993 (causa C-172/91); Pres. Kakouris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Sonntag c. Waidmann.

La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 233.

Cee — Convenzione di Bruxelles — Materia civile nel processo

penale — Impugnazione di terzi interessati — Ammissibilità

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, 1° com

ma, art. 27, punto 2 e art. 37, 2° comma).

In seguito ad una controversia sorta tra il sig. Sonntag ed 11 sig. e la sig. Waidmann, in merito all'esecuzione nella Repub blica federale di Germania, nel suo disposto in materia civile, di una sentenza pronunciata da un giudice penale italiano, fu

rono sottoposte alla corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della

convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, varie questioni pre giudiziali relative all'interpretazione degli art. 1, 27 e 37.

Nell'ambito del procedimento penale, avviato in quanto Tho

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 8: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

mas Waidmann, alunno di una scuola pubblica del Land Baden

Wurttemberg, era rimasto vittima di un incidente mortale in

montagna e l'insegnante accompagnatore il sig. Sonntag era stato

accusato di omicidio colposo dal Tribunale penale di Bolzano, i parenti della vittima si costituirono parte civile contro l'inse gnante per ottenere la condanna al risarcimento dei danni cau

sati dall'incidente. Ritenuto colpevole di omicidio colposo il debitore fu condan

nato a pagare una provvisionale di 20.000.000 di lire alla fami

glia Waidmann ed a sopportare le spese processuali.

Su istanza dei creditori, il Landengericht di Ellwagen rese ese cutiva la sentenza del Tribunale di Bolzano, limitatamente alla

sua parte civilistica.

Avverso tale decisione il debitore propose appello afferman

do che era suo diritto, in caso di esito sfavorevole del giudizio, ottenere da detto Land manleva del proprio obbligo al risar

cimento.

La prima questione pregiudiziale tende a sapere se la «mate

ria civile» ai sensi dell'art. 1,1° comma, prima fase, della con

venzione comprenda l'azione per il risarcimento del danno inte

stata dinanzi ad un giudice penale nei confronti di un insegnan

te di scuola pubblica. La corte, dopo aver ricordato che la convenzione si applica

anche alle decisioni emanate in materia civile da un giudice pe

nale, precisa come il fatto che l'azione sia proposta contro un

insegnante di una scuola pubblica non sia rilevante per l'appli

cazione della convenzione. Infatti, solo qualora il responsabile

nei cui confronti l'azione è stata intentata dovesse essere consi

derato un'autorità pubblica che ha agito nell'esercizio di un po

tere pubblico l'azione esulerebbe dalla sfera d'applicazione del

la convenzione. Ciò non accade nel caso di un insegnante di

una scuola pubblica. La corte in seguito risponde alle altre questioni pregiudiziali

affermando che: «l'art. 37, 2° comma, della convenzione deve

essere interpretato nel senso che è esclusa qualsiasi impugnazio

ne di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell'am

bito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 36 della con venzione, anche laddove un'impugnazione sia consentita ai det

ti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

Il diniego di riconosciménto di una decisione per i motivi in dicati all'art. 27, n. 2, della convenzione è consentito solamente

in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origi

ne. Tale disposizione non può quindi essere invocata qualora

il convenuto si sia costituito. Un convenuto si considera costi

tuito ai sensi dell'art. 27, n. 2, della convenzione, qualora que

sti, nell'ambito di una domanda risarcitoria dedotta nel proce

dimento penale mediante costituzione di parte civile, abbia svolto

difese all'udienza di dibattimento, per mezzo del proprio difen

sore, in ordine alla pubblica accusa ma non in ordine alla do

manda civile, anch'essa oggetto del dibattimento cui il difenso

re medesimo abbia assistito».

53 - Sentenza 22 aprile 1993 (causa C-65/92); Pres. Iglesias,

Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); ONP c. Levantino.

Cee — Sicurezza sociale — Reddito garantito per gli anziani

— Riduzioni — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; regola

mento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 3, 46 e 51).

Nel 1992 la Cour de cassation belga ha sottoposto alla corte

una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli art.

3, 46 e 51 del regolamento Cee n. 1408/71, relativo all'applica

zione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari, che si spostano al

l'interno della Comunità, nella versione risultante dal regola

mento Cee del consiglio 2 giugno 1983, n. 2001. La sig. Milazzo, cittadina italiana, era residente nel Belgio.

Dall'ottobre del 1967 ella fruiva di una pensione di vecchiaia

per lavoratori subordinati in Belgio e, dal novembre 1967, di

una pensione in Italia. Dal gennaio 1973 ella fruiva inoltre del reddito garantito per

le persone anziane previsto dalla legge belga, vale a dire una

prestazione che garantisce ai suoi beneficiari risorse complemen

tari per un ammontare pari alla differenza tra il minimo di ri

II Foro Italiano — 1994.

sorse garantito dalla legge ed una parte delle risorse di qualsivo

glia natura di cui essi possono disporre. La causa principale sorse quando la Milazzo (sostituita dopo

la sua morte dal figlio, il sig. Levantino) fu informata dall'ente componente (l'ONP) che il proprio reddito garantito veniva ri dotto in considerazione della rivalutazione della sua pensione

italiana, che era collegata all'aumento del costo della vita. La

sig. Milazzo fece valere in giudizio che il nuovo calcolo era in

compatibile con gli art. 46 e 51 del regolamento n. 1408/71.

La corte ha dichiarato che: «le disposizoini degli art. 46 e 51, n. 2, del regolamento sono applicabili alla determinazione

e all'adattamento dell'importo di una prestazione come il reddi

to garantito, corrisposto ad un lavoratore che ha svolto attività

lavorative subordinate in uno Stato membro, che ivi risiede,

che fruisce di una pensione di anzianità a carico di questo Stato

membro e che fruisce di una pensione di anzianità a carico di

un altro Stato membro. Per contro, non sono applicabili all'a

dattamento di una siffatta prestazione le disposizioni di cui al

l'art. 51, n. 1, del medesimo regolamento».

54 - Sentenza 27 aprile 1993 (causa C-375/90); Pres. Due, Aw.

gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Repubblica italiana.

Cee — Stati membri — Restrizioni all'importazione — Illiceità

(Trattato Cee, art. 173; direttive Cee del consiglio n. 71/118

e n. 83/643; regolamenti Cee del consiglio n. 2967/76 e n.

2777/75).

La corte ha respinto il ricorso presentato dalla commissione

inteso a far dichiarare che vietando l'importazione di una parti

ta di 90 tonnellate di polli congelati provenienti dalla Francia a causa della presenza di salmonelle sulla superficie di talune

carcasse, vietando l'importazione di oltre 40 tonnellate di polli

con pretesto di un tenore eccessivo di acque estranee e ritardan

do sistematicamente e ripetutamente l'importazione di più par tite di polli congelati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli

obblighi che le incombono in forza delle direttive Cee del consi

glio n. 71/118 e n. 83/643, dei regolamenti Cee del consiglio n. 2967/76 e n. 2777/75.

55 - Sentenza 28 aprile 1993 (causa C-364/90); Pres. Iqlesias,

Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuti di Stato — Aiuti eccezionali a favore di talune

zone sinistrate del Mezzogiorno — Obbligo di motivazione — Decisione negativa ai sensi dell'art. 92 Cee — Annulla

mento parziale (Trattato Cee, art. 92 e 173; decisione Cee

della commissione 25 luglio 1990 n. 91/175).

Il governo italiano chiese nel dicembre 1990 l'annullamento

degli art. 1, 2, 3 e 4 della decisione della commissione 91/175,

che dichiarava illegittimi e incompatibili con il mercato comu

ne, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato, taluni provvedimenti

d'aiuto che con la legge italiana 120/87 e col decreto 474/87,

erano stati predisposti a favore di regioni dell'Italia del sud col

pite da calamità naturali.

A seguito dei gravi sismi che colpirono l'Italia del sud nel

novembre del 1980 e nel febbraio del 1981, le autorità italiane

emanarono la 1. 14 maggio 1981 n. 219, che prevedeva all'art.

32 la concessione di aiuti alla ricostruzione e allo sviluppo. Con

detti aiuti si intendevano sovvenzionare i progetti di investimen

to di costo non superiore ai 20 miliardi di lire che erano desti nati a venti aree ubicate in Basilicata, Campania e Puglie. Il

limite d'intensità era stato fissato al 75% del costo degli investi menti. Il termine che era stato assegnato alle imprese per la

presentazione della domanda relativa a tali aiuti scadeva il 31

dicembre 1982. Con la 1. 64/86, l'Italia istituì un regime generale d'interventi

a favore del Mezzogiorno. Con la decisione 88/318, la commis

sione approvò i diversi elementi dei regimi di aiuti. In particola re ammise limiti d'intensità tra il 28,07% e il 73,78% in «equi valente sovvenzione - netto».

Meno di un anno dopo l'Italia riaprì, con la 1. 120/87,

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 9: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

i termini per l'ottenimento degli aiuti prorogandolo fino al 30

giugno 1987, apportando allo stesso tempo modifiche alle nor

me precedenti.

L'art. 3 della decisione dichiara illegali ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi in base alla 1. 120/87 per la parte di investimenti che supera i 32 miliardi di lire. Il gover no italiano ha contestato questa parte della decisione in quanto l'elevazione del limite d'investimento da 32 a 50 miliardi riflette la svalutazione della lira italiana verificatasi tra il 1982 ed il 1987.

Secondo la corte, la commissione non ha illustrato chiara

mente nella decisione i motivi per cui ha respinto l'argomento dedotto dal governo italiano. Stando cosi le cose, si deve di

chiarare che la decisione non soddisfa l'obbligo di motivazione

sancito dall'art. 190 del trattato. L'art. 3 della decisione va dun

que annullato nei limiti in cui dichiara incompatibili con il mer cato comune i provvedimenti previsti dall'art. 8, n. 2 bis ti ter, della 1. 120/87.

L'art. 4 della decisione esige il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili agli art. 1, 2 e 3 nel termine di due mesi dalla notificazione della decisione stessa. Il governo italiano ritiene

che questa disposizione sia priva d'oggetto poiché nel corso del

la fase amministrativa del procedimento aveva informato la com

missione del fatto che le misure controverse non erano ancora

state applicate. Ma, ad avviso della corte, ciò non garantisce infatti in alcun modo che gli aiuti non siano poi stati versati, in particolare fra il momento in cui è stata comunicata questa informazione e quello della notifica della decisione impugnata.

La commissione non può essere censurata, prosegue la corte,

per aver comunicato chiaramente, nell'intento di promuovere una maggiore certezza del diritto, le conseguenze concrete della

sua decisione.

Comunque, poiché l'art. 3 della decisione dev'essere annulla

to nei limiti in cui dichiara incompatibili con il mercato comune i provvedimenti di cui trattasi, occorre annullare anche l'art.

4 nella parte che riguarda questa disposizione.

56 - Sentenza 28 aprile 1993 (causa C-306/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Stati membri — Imposta di consumo sui tabacchi —

Principio della libera determinazione dei prezzi — Inosser

vanza — Illiceità (Trattato Cee, art. 30 e 173; direttiva Cee

del consiglio 16 dicembre 1972, n. 72/464).

Accogliendo il ricorso della commissione la corte ha statuito

che: «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa

incombenti ai sensi dell'art. 5 della direttiva del consiglio n.

72/464, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'af fari che gravano sul consumo dei tabacchi manufatturati, man

tenendo in vigore una normativa che non prevede espressamen te e che non implica chiaramente l'obbligo della autorità ammi

nistrativa competente di rispettare, alle condizioni e nei limiti

stabiliti dalla direttiva, il principio della libera determinazione, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei prezzi massimi

dei tabacchi lavorati importati in Italia».

57 - Sentenza 29 aprile 1993 (causa C-59/92); Pres. Iglesias, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Hauptzollamt Hamburg St. Annen c. Ebbe Sonnichsen GmbH.

Cee — Dazi all'importazione — Determinazione del valore in

dogana di merci — Deterioramento — Valutazione (Trattato

Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione, n. 1495/80).

Rispondendo a due questioni sottopostele dal Bundesfinanz

hof, la corte ha dichiarato: «l'art. 4, secondo periodo del rego lamento Cee della commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recan

te attuazione di talune disposizioni degli art. 1, 3 e 8 del regola mento Cee del consiglio n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento Cee della com

missione del 12 giugno 1981, n. 1580, dev'essere interpretato nel senso che non occorre operare distinzioni a seconda che le

deteriorazioni delle merci che ne riducano il valore in dogana

li Foro Italiano — 1994.

si siano verificate anteriormente o successivamente al trasferi

mento del rischio in capo all'acquirente».

58 - Sentenza 29 aprile 1993 (causa C-182/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Forafrique Burkinabe SA c. Commissione.

Cee — Convenzione di Lomé — Fondo europeo di sviluppo — Sviamento dei poteri — Protocollo sui privilegi e le immu

nità — Pignoramento — Risarcimento danni — Rigetto (Trat

tato Cee, art. 173).

La Forafrique Burkinabe SA ha presentato ricorso diretto al

l'annullamento di una decisione della commissione che rifiutava

di dar seguito ad un pignoramento e alla condanna dell'istitu

zione comunitaria a risarcire il danno, in quanto la ricorrente

avrebbe continuato a effettuare pagamenti provenienti dal Fon

do europeo di sviluppo a favore dello Stato del Burkina Faso

dopo la notifica del pignoramento suddetto e dopo essere stata

informata che tale Stato avrebbe commesso uno sviamento di

fondi. La corte, dopo aver ricordato che la sua competenza nel caso

dell'esecuzione forzata deve limitarsi a valutare se questa, per

gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applica re, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle

Comunità europee e che per il resto la procedura dell'esecuzio

ne forzata è disciplinata per intero dal diritto nazionale, ha re

spinto il ricorso.

59 - Sentenza 4 maggio 1993 (causa C-292/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Gebr. Weis Gmbh c.

Hauptzollamt Wurzburg.

Cee — Adesione Spagna e Portogallo — Dazi doganali — Per

fezionamento passivo — Tessuti — Origine comunitaria —

Recupero «a posteriori» di dazi doganali — Buona fede (Trat tato Cee, art. 177; accordo di cooperazione tra la Cee e la

Repubblica federativa di Jugoslavia, protocollo n. 3, art. 1;

regolamento Cee del consiglio n. 449/86).

Il Finanzgericht di Monaco di Baviera sottopose nel settem

bre del 1991 alla corte due questioni pregiudiziali sull'interpre tazione degli art. 366 e 368 dell'Atto relativo alle condizioni

di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati dell'art. 1 del protocollo n. 3

all'accordo di cooperazione, sottoscritto a Belgrado il 2 aprile 1980, tra la Comunità economica europea e la Repubblica so

cialista federativa di Jugoslavia, nonché dell'art. 1 del regola mento Cee del consiglio n. 449/86.

La ricorrente aveva inviato, nell'ambito di un traffico di per fezionamento passivo debitamente autorizzato, ad imprese in

Jugoslavia tessuti provenienti, tra l'altro, dal Portogallo. Attra

verso l'ufficio doganale di Aschaffenburg i tessuti passavano in Jugoslavia dove venivano trasformati in abiti per uomo. Suc cessivamente i prodotti finiti rientravano nella Comunità attra

verso lo stesso ufficio doganale. In occasione di ogni sdoganamento prima del perfezionamen

to la Weis compilava certificati di circolazione delle merci che venivano presentati all'ufficio doganale per la conferma. Per i prodotti lavorati l'ufficio doganale disponeva di certificati de bitamente compilati dalle autorità jugoslave, che esso ricono

sceva come prova dell'origine comunitaria delle materie. I pro dotti lavorati venivano allora ammessi al consumo in franchigia

doganale in quanto merci a trattamento preferenziale ai sensi

dell'art. 15 dell'accordo.

Dopo una verifica effettuata dall'Oberfinanzdirektion di No

rimberga, lo Hauptzollamt di Wurzburg decise, con provvedi mento rettificativo, di procedere alla riscossione dei dazi doga nali in quanto, nell'ambito del regime transitorio applicabile ai prodotti provenineti dal Portogallo secondo il quale le merci scambiate tra questo paese e gli altri Stati membri erano sogget te ad un residuo di dazi doganali, i tessuti di cui trattasi non dovevano essere considerati «originari della Comunità».

La corte osserva che l'art. 5, n. 2, del regolamento Cee del

consiglio n. 1697/79 stabilisce che tre condizioni cumulative de vono essere soddisfatte perché le competenti autorità doganali

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 10: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

possano non procedere al recupero a posteriori di dazi sull'im

portazione, vede a dire che i dazi non siano stati riscossi a causa

di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agi to in buona fede e che egli abbia osservato tutte le disposizioni della normativa vigente relativa alla dichiarazione in dogana.

La questione sollevata dal giudice a quo mira essenzialmente

ad accertare se la seconda condizione, quella della buona fede,

sia soddisfatta in capo ad un operatore economico come la Weis.

La corte rileva che a tal proposito è sufficiente constatare co

me, ammesso che ai fini dell'applicazione dell'accordo ai pro dotti originari del Portogallo non andassero considerati, anche

dopo l'adesione del Portogallo alle Comunità, alla stregua di

«prodotti originari della Comunità», ciò era tutt'altro che ri scontrabile con la semplice lettura delle disposizioni in vigore da parte di un operatore economico come la Weis. La condizio

ne della buona fede deve quindi ritenersi soddisfatta.

60 - Sentenza 4 aprile 1993 (causa C-368/89); Pres. Almeida,

Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Federacion de Distri

buidores Cinematograficos c. Estado espagnol.

Cee — Libera presentazione di servizi — Pellicole cinematogra fiche di paesi terzi — Licenza di rappresentazione — Discri minazioni — Possibilità di deroghe — Divieto — Esclusione (Trattato Cee, art. 56, 59, 60, 66 e 177).

Nel 1991 il Tribunal Supremo sottopose alla corte una que stione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle norme del

trattato per valutare la compatibilità con il diritto comunitario

di una disciplina nazionale che subordini la concessione di li cenze di doppiaggio di pellicole cinematografiche provenienti da paesi terzi ai fini della loro distribuzione in Spagna, in una versione doppiata in una delle lingue ufficiali spagnole, alla previa

sottoscrizione, da parte dell'impresa di distribuzione che chiede tale licenza, di un contratto che le imponga di garantire la di

stribuzione di una pellicola spagnola. La corte innanzitutto delinea il quadro delle norme comuni

tarie applicabili. L'utilizzazione di pellicole in sale cinematografiche o in tele

visione implica che l'autore possa subordinare alla propria au

torizzazione la pubblicazione dell'opera, e la commercializza

zione di pellicole attraverso questa via, che esige il rilascio di

licenze di rappresentazione, è un'attività che rientra nella libera

prestazione dei servizi.

Tale servizio è in particolare quello che rendono i produttori di pellicole ai distributori consentendo a questi ultimi di fare

copie delle loro pellicole e di organizzare rappresentazioni pub

bliche servendosi di queste. Quando i produttori ed i distributo ri non sono stabiliti in uno stesso Stato membro, questo servi

zio assume una natura transfrontaliera. Infine, poiché è pacifi

co che i distributori cedono ai produttori una parte degli incassi

che realizzano in sala, detto servizio è anche fornito dietro re

munerazione ai sensi dell'art. 60 del trattato e quindi i problemi

sollevati dal giudice nazionale vanno esaminati dal punto di vi sta dell'art. 59 del trattato.

Dalle informazioni fornite dalla commissione risulta che le

scelte del pubblico spagnolo in materia cinematografica sono

dirette in larghissima misura verso le pellicole dei paesi terzi,

in particolare quelle provenienti dagli Stati uniti d'America, quan do sono doppiati in una delle due lingue ufficiali espagnole.

Orbene il real decreto legislativo subordina la concessione di

licenze di doppiaggio di queste pellicole all'obbligo di distribui re una pellicola spagnola. Esso privilegia in tal modo i produt

tori di pellicole nazionali rispetto a quelli stabiliti in altri Stati membri. Dato che i produttori cinematografici di altri Stati mem bri vengono in tal modo privati del vantaggio concesso ai pro

duttori cinematografici spagnoli, questa restrizione presenta una

natura discriminatoria. La corte ricorda il principio per cui, normative nazionali che

non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di

qualsiasi origine sono compatibili con il diritto comunitario so lo se possano rientrare in una disposizione derogatoria espressa

come l'art. 56 del trattato al quale fa rinvio l'art. 66. Scopi

di natura economica non possono costituire motivi di ordine

pubblico ai sensi di questo articolo. Il real decreto legislativo

Il Foro Italiano — 1994.

persegue indubbiamente tale scopo economico, in quanto, cer

cando di garantire la distribuzione di un gran numero di pelli cole nazionali, mira ad assicurare ai produttori di questi incassi

sufficienti. Il governo spagnolo ha tuttavia dedotto che il real decreto

legislativo perseguiva uno scopo culturale, vale a dire quello di proteggere la produzione cinematografica nazionale. Questo

argomento non è stato ritenuto dalla corte poiché, in primo

luogo la politica culturale non figura tra le giustificazioni enu

merate dall'art. 56 ed inoltre va rilevato come il real decreto

legislativo favorisce la distribuzione di pellicole nazionali, qua lunque sia il contenuto o la loro qualità.

La corte conclude quindi dichiarando che le norme del tratta

to si oppongono a che una disciplina nazionale riservi le conces

sioni di licenze di doppiaggio di pellicole provenienti da paesi terzi in una delle lingue nazionali ufficiali ai distributori che si impegnino a distribuire pellicole nazionali.

61 - Sentenza 5 maggio 1993 (causa C-174/91); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Guimann (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Ambiente — Tutela della acque sotterranee — Mancata

esecuzione di una sentenza della corte (Trattato Cee, art. 171;

direttiva Cee del consiglio 80/68, art. 5).

Con atto introduttivo, depositato il 3 luglio 1991 la commis

sione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto

a far dichiarare che, persistendo, nonostante la sentenza del 17

giugno 1987, Commissione/Regno del Belgio (causa 1/86, Racc.

pag. 2797), nel non adottare i provvedimenti necessari per at

tuare la direttiva del consiglio 80/68/Cee nelle regioni vallona

e fiamminga, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi

che gli incombono in virtù dell'art. 171 del trattato Cee.

La corte dichiara e statuisce: «Non menzionando all'art. 8

del decreto regionale vallone del 30 aprile 1990, sulla tutela e

sullo sfruttamento delle acque potabilizzabili, le sostanze di cui

all'elenco II alle quali fa rinvio l'art. 5 della direttiva del consi

glio 17 dicembre 1979, n. 80/68/Cee, concernente la protezione

delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe

sostanze pericolose, il Regno del Belgio non si è conformato

alla sentenza del 17 giugno 1987, pronunciata nella causa 1/86,

ed è perciò venuto meno agli obblighi che gli incombono in

virtù dell'art. 171 del trattato Cee».

62 - Sentenza 5 maggio 1993 (causa C-264/91); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comu

nità europee c. Repubblica francese.

Cee — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici

— Imballaggio ed etichettatura — Norme comuni — Inadem

pimento (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio

76/768, art. 7, n. 3).

Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 settembre

1991 la commissione delle Comunità europee ha presentato un

ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo la costituzio

ne, il deposito e l'aggiornamento di un fascicolo fuori dall'am

bito definito dall'art. 7, n. 3, della direttiva del consiglio

76/768/Cee, la Repubblica francese è venuta meno agli obbli

ghi che le incombono in virtù di detta direttiva.

Va ricordato che, come la corte ha già dichiarato, la direttiva

citata ha operato un'armonizzazione esauriente delle norme na

zionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici, per cui uno Stato membro non può subordinare la

circolazione dei prodotti cosmetici a requisiti diversi da quelli imposti dalla direttiva.

Inoltre, la corte ha dichiarato che il subordinare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici all'obbligo di tenere un fasci colo contenente indicazioni supplementari rispetto a quelle im

poste dalla direttiva era in contrasto con le disposizioni della

direttiva stessa.

La corte dichiara che: «Prescrivendo la costituzione, il depo

sito e l'aggiornamento di un fascicolo fuori dall'ambito definito dall'art. 7, n. 3, della direttiva del consiglio 76/768/Cee, con

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 11: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative ai prodotti cosmetici, la Repubblica francese è venuta

meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva».

63 - Sentenza 11 maggio 1993 (causa C-304/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); van Doesselaar c. Mini

ster van Verkeer en Waterstaat.

Cee — Trasporto di merce per strada — Capacità professionale — Autorizzazione — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; di

rettiva Cee del consiglio n. 74/561, art. 5).

Il College van Beroep voor het Bedrijfleven ha sottoposto

alla corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione della

direttiva del consiglio n. 74/591. La corte ha dichiarato che una persona fisica che, anterior

mente al 1° gennaio 1978, dirigeva effettivamente e stabilmente

l'attività di trasporto di un'impresa, avendone ricevuto l'auto

rizzazione in virtù della legislazione nazionale, ha diritto che

le disposizioni dell'art. 5 della direttiva del consiglio n. 74/561, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci

per strada nel campo dei trasporti nazionali ed internazionali,

siano applicate in suo favore.

64 - Sentenza 18 maggio 1993 (cause riunite C-356/90 e 180/91); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, diff.); Commissione

delle Comunità europee c. Regno del Belgio.

Cee — Aiuti alla costruzione navale — Condizioni — Decisione

negativa — Legittimità (Trattato Cee, art. 93, n. 1, e 173;

decisioni della commissione 90/627/Cee e 91/375/Cee; diret tiva Cee del consiglio 87/167/Cee).

Il Regno del Belgio ha chiesto l'annullamento, rispettivamen

te, delle decisioni della commissione 90/627/Cee e 91/375/Cee.

Con le decisioni impugnate, adottate in base all'art. 93, n.

1, 1° comma del trattato nonché alla direttiva del consiglio

87/167/Cee, la commissione dichiarava incompatibili col mer cato comune una serie di aiuti alla costruzione navale accordati

dalle autorità belghe sotto forma di crediti nel corso del 1989,

dato che l'equivalente sovvenzione di tali aiuti superava il mas

simale fissato per il 1989; essa ingiungeva, d'altra parte, al go

verno belga di rivedere le condizioni dei crediti allo scopo di

ridurli sino alla concorrenza di detto massimale.

Quanto al primo mezzo sulla distinzione tra aiuti alla produ

zione ed aiuti al funzionamento, secondo il governo belga, van

no presi in considerazione, per determinare il massimale, gli

aiuti effettivamente disponibili in quanto aiuti alla produzione,

mentre non va tenuto conto, al contrario, degli aiuti al funzio

namento.

Va rilevato in proposito che la direttiva ha instaurato un si

stema coerente che prende in considerazione, per la determina

zione dell'importo di un aiuto concesso in occasione della co

struzione di una nave, non soltanto gli aiuti diretti, ma anche

gli aiuti indiretti che lo Stato può accordare alla sua industria

navale. Ciò risulta chiaramente dall'art. 4, n. 4, della direttiva

ai sensi della quale il massimale è applicabile non soltanto a

tutte le forme di aiuti alla produzione accordati direttamente

ai cantieri, ma anche agli aiuti di cui all'art. 3, n. 2, riferendosi

tale ultima disposizione a tutte le forme di aiuto accordate agli

armatori o a terzi quando tali aiuti siano effettivamente utiliz

zati per la costruzione o la trasformazione delle navi nei cantie

ri della Comunità.

Nel caso di specie, dal testo delle disposizioni controverse emer

ge che gli aiuti di cui è causa erano effettivamente destinati

alla costruzione di navi nei cantieri navali belgi. Poiché il go verno belga non ha fornito alcun elemento di prova in contra

rio, non è quindi contestabile che essi rientrino nel campo di

applicazione della direttiva.

Quanto al secondo mezzo sulla portata del massimale di cui

all'art. 4, n. 1, della direttiva, secondo il governo belga, la com

missione, dando una portata assoluta al massimale comune sta

bilito dall'art. 4, n. 1, della direttiva, si è limitata a torto a

constatare, puramente e semplicemente, che gli aiuti controversi

oltrepassavano detto massimale per dedurne automaticamente

la loro incompatibilità col mercato comune.

Il Foro Italiano — 1994.

Il consiglio, conformemente alla ratio legis dell'art. 92, n.

3, ha cominciato col constatare l'incompatibilità degli aiuti alla

costruzione navale ed ha tenuto conto di una serie di esigenze

di ordine economico e sociale che l'hanno portato a fare uso

della facoltà, riconosciuta dal trattato, di considerare nondime

no gli aiuti in parola compatibili col mercato comune, a condi

zione ch'essi soddisfino ai criteri di deroga contenuti nella di rettiva.

Circa gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e

delle trasformazioni navali, il criterio accolto è quello del non

superamento del massimale comune. Tale massimale costituisce

ciò che il consiglio ha considerato come il punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze del rispetto delle norme del mercato

comune e del mantenimento di un sufficiente livello di attività

nei cantieri navali europei e pertanto della sopravvivenza di un'in

dustria europea della costruzione navale efficiente e competitiva.

Risulta quindi evidente che l'osservanza del massimale con

troverso è la condizione essenziale affinché un aiuto alla costru

zione navale possa considerarsi compatibile col mercato comu

ne e che il suo superamento comporta ipso facto l'incompatibi

lità dell'aiuto di cui è causa. La corte ha dunque respinto il ricorso.

65 - Sentenza 18 maggio 1993 (causa C-126/91); Pres. Due,

Aw. gen. Darmon (conci, conf); Schutzverband gegen Un

wesen in der Wirtschaft c. Y. Rocher GmbH.

Cee — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equi

valente — Restrizioni quantitative — Pubblicità comparativa

dei prezzi — Ammissibilità — Condizioni (Trattato Cee, art.

30, 36 e 177).

Il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla corte una questione

pregiudiziale sull'interpretazione degli art. 30 e 36 del trattato,

allo scopo di poter valutare la compatibilità, con tali disposizio

ni, di una normativa nazionale in materia di pubblicità com merciale.

Tale questione è stata posta nell'ambito di una controversia

pendente tra l'associazione senza scopo di lucro Schutzverband

gegen Unwesen in der Wirtschaft, con sede a Monaco, e Yves

Rocher GmbH, filiale della società frnacese Laboratoires de bio

logie vegetale Yver Rocher, controversia relativa ad una pubbli

cità diffusa da Yver Rocher e consistente in un'analisi compa

rativa tra i vecchi ed i nuovi prezzi dei suoi prodotti.

Prima del 1986, la pubblicità di tipo comparativo relativa ai

prezzi di una stessa impresa era lecita laddove essa non fosse

sleale o idonea a trarre in inganno il consumatore. A richiesta

di taluni ambienti del commercio al dettaglio, il legislatore tede

sco introduceva all'art. 6 (e) della «Gesetz gegen den unlauteren

Wettebewerb» (legge sulla concorrenza sleale), il divieto della

pubblicità comparativa tra singoli prezzi. Tale divieto persegue lo scopo di tutelare i consumatori ed i concorrenti contro la

pubblicità che si traduce in una comparazione dei prezzi. Non

dimeno, il divieto previsto dall'art. 6 (e) dall'UWG non è asso

luto. È prevista infatti una deroga per i raffronti tra prezzi «che

non richiamano l'attenzione» (blicvkfangmassig) nonché per la

pubblicità su catalogo. In assenza di una disciplina comune della messa in commer

cio, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria deri

vanti da disparità delle normative nazionali vanno accettati qua

lora la normativa di cui trattasi si applichi indistintamente ai

prodotti nazionali ed a quelli importati e possa essere giustifica

ta in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative

attinenti, tra l'altro, alla difesa dei consumatori o alla lealtà

dei negozi commerciali. Tuttavia, come a più riprese precisato dalla corte, la normativa dev'essere proporzionata allo scopo

perseguito. Poiché la protezione dei consumatori contro la pubblicità in

gannevole è un obiettivo legittimo rispetto al diritto comunita

rio, occorre accertare se le disposizioni nazionali sono idonee

a realizzare l'obiettivo perseguito e non oltrepassano i limiti di

quanto è necessario a tale effetto.

Va innnazitutto rilevato a tale proposito che un divieto del

tipo di quello controverso nella causa principale è applicabile dal momento che raffronti di prezzi diano nell'occhio, siano

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 12: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

o meno esatti. Il divieto in parola non è quindi applicabile alle comparazioni tra prezzi che non richiamano l'attenzione. Nel

caso di specie, la pubblicità non è vietata a causa della sua

presunta falsità, ma in quanto essa richiama l'attenzione. Ne

consegue che è vietata, vera o falsa che sia, qualsiasi pubblicità che richiami l'attenzione ed utilizzi i raffronti dei prezzi.

Il divieto controverso va tuttavia oltre le esigenze richieste

dallo scopo perseguito laddove esso incide su forme di pubblici

tà sprovviste di qualsiasi carattere ingannevole contenente raf

fronti di prezzi realmente praticati che possono essere assai utili

per permettere al consumatore di effettuare le sue scelte in pie na conoscenza di causa.

Va pertanto constatato che un divieto come quello controver

so nella causa principale non è proporzionato all'obiettivo per

seguito.

Quanto alla difesa della lealtà dei negozi commerciali e per

tanto del gioco della concorrenza, va precisato che i raffronti

tra prezzi esatti, vietati da una normativa del tipo di quella con

troversa, non possono in alcun modo falsare le condizioni della

concorrenza. Al contrario, una normativa il cui effetto sia quel

lo di vietare tali raffronti è idonea a restringere la concorrenza.

Conseguentemente, l'art. 30 del trattato Cee dev'essere inter

pretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione

della legislazione di uno Stato membro A che vieta ad un'im

presa con sede in questo Stato e che vende per corrispondenza,

su catalogo o mediante opuscoli, merci importate da uno Stato

membro B, di praticare una pubblicità relativa ai prezzi, in cui,

mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da richia

mare l'attenzione, si faccia riferimento ad un prezzo più elevato

compreso in un precedente catalogo o opuscolo.

66 - Sentenza 18 maggio 1993 (causa C-220/91); Pres. Due,

Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Stahwerke Peine-Salzgitter AG.

Ceca — Responsabilità extracontrattuale — Sentenza del Tribu

nale di primo grado — Impugnazione — Rigetto (Trattato Ceca art. 34 e 40; trattato Cee art. 176 e 215).

67 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-198/91); Pres. Due,

Aw. gen. Tesauro (conci, parz. diff.); William Cook PLC c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuti regionali — Decisione positiva — Annullamento

parziale (Trattato Cee, art. 92, 93 e 173).

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della corte

il 30 luglio 1991, William Cook PLC ha chiesto l'annullamento di una decisione della commissione, che gli è stata comunicata

con una lettera datata 29 maggio 1991, «di non sollevare obie

zioni ai diversi aiuti di Stato accordati a Piezas y Rodajes SA». Con una decisione datata 26 maggio 1987, la commissione

autorizzava il regime generale di aiuti regionali in Spagna. Nel l'ambito di detto regime di aiuti, è prevista in particolare la

concessione di aiuti regionali nella provincia di Teruel, entro

il limite di un massimale del 75% equivalente-sovvenzione netto.

Proprio in tale provincia, la Pyrsa avviava un programma

di investimenti in vista della costruzione di una fonderia desti

nata a produrre ruote dentate motrici per veicoli cingolati ed

impianti GET. Il 14 giugno 1991 Cook, che fabbrica pezzi fusi in acciaio

ed impianti GET, presentava un «reclamo formale» alla com

missione con cui essa contestava la compatibilità di detti aiuti col mercato comune.

In seguito alla sua inchiesta, la commissione informava la

reclamente della sua decisione di non «sollevare obiezioni» agli

aiuti accordati a Pyrsa. A tale lettera, era allegata la decisione,

indirizzata al governo spagnolo, in cui la commissione constata

va che gli aiuti in parola rientravano nel campo di applicazione

delle disposizioni dell'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato. A sostegno del suo ricorso, Cook deduce l'irregolarità della

procedura risultante dalla circostanza che la decisione impugna

ta è stata presa sul solo presupposto delle disposizioni dell'art.

Il Foro Italiano — 1994.

93, n. 3, del trattato senza che la commissione avesse iniziato

preliminarmente la procedura d'inchiesta prevista dal n. 2 del

medesimo articolo.

È necessario ricercare se le valutazioni su cui si è basata la

commissione e specialmente quella relativa all'assenza di sovrac

capacità nel sottosettore delle ruote dentate motrici per veicoli

cingolati e degli impianti GET, presentassero difficoltà di natu

ra tale da giustificare l'avvio di detta procedura. Come riconosciuto dalla commissione nelle sue risposte ai que

siti della corte, non vi sono dati specifici relativi alle ruote den tate ed agli impianti GET.

Stando cosi le cose, l'esistenza o l'assenza di sovraccapacità nel sottosettore delle ruote dentate e degli impianti GET non

emergeva con chiarezza, al momento della decisione impugna

ta, dai dati e dalle statistiche disponibili. Al contrario, tale accertamento richiedeva una complessa ana

lisi del sottosettore in questione ed inchieste complementari presso le imprese del medesimo.

Da quanto precede scaturisce che, dal momento che la com

missione intendeva fondarsi sull'assenza di sovraccapacità nel

sottosettore di attività considerato, le incombeva di iniziare la

procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del trattato, ciò allo scopo di appurare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fon

datezza della sua valutazione che era di natura tale da porre serie difficoltà.

La corte statuisce che la decisione n. 12/91 della commissio

ne, indirizzata al governo spagnolo e comunicata a Cook con

lettera 29 maggio 1991, «di non sollevare obiezioni» ai diversi

aiuti di Stato accordati a Pyrsa è annullata nella misura in cui

essa si riferisce ad aiuti diversi dalla sovvenzione di 975.905.000 PTA (pesetas) concessa dal governo spagnolo.

68 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-320/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Procuratore del Re c.

Corbeau

La sentenza leggesi in Foro it., 1993, IV, 333.

Cee — Imprese pubbliche — Monopolio legale del servizio po stale — Servizi d'interesse economico generale — Poste —

Monopolio — Estensione ai servizi dissociabili — Divieto —

Fattispecie (Trattato Cee, art. 86, 90 e 177).

Il sig. Paul Corbeau, commerciante a Liegi, imputato di aver

contravvenuto alla legislazione belga sul monopolio postale, for

niva, nel settore geografico della città di Liegi e zone limitrofe,

un servizio consistente nella raccolta della corrispondenza al do

micilio del mittente e nella distribuzione di detta corrisponden za prima dell'indomani a mezzogiorno, qualora i destinatari si

trovavano all'interno del settore in questione. Per quanto atte

neva alla corrispondenza indirizzata a destinatari residenti all'e

sterno di detto settore, il sig. Corbeau effettuava una raccolta

della corrispondenza al domicilio del mittente ed inoltrava que st'ultima tramite la posta.

Secondo la corte, non può mettersi in discussione che l'am

ministrazione postale è incaricata di un servizio d'interesse eco

nomico generale. Trattasi pertanto di esaminare in qual misura

una restrizione alla concorrenza, anzi l'esclusione di qualsiasi

concorrenza, da parte di altri operatori economici, sia necessa

ria per permettere al titolare del diritto esclusivo di compiere

la sua missione d'interesse generale ed in particolare di benefi

ciare di condizioni economicamente accettabili.

Ai fini di tale esame, occorre partire dalla premessa che l'ob

bligo, in capo al titolare della missione in parola, di assicurare

i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività reddi tizi ed i settori che lo sono meno e, quindi, giustifica una limi tazione alla concorrenza, da parte di singoli imprenditori, quanto

ai settori economicamente redditizi.

La circostanza di autorizzare singoli imprenditori a mettersi

in concorrenza col titolare dei diritti esclusivi nei settori di loro

scelta corrispondenti a tali diritti li pone in grado di concentrar

si sulle attività economicamente redditizie e di offrire in tali settori tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi dato che, diversamente da questi ultimi, essi non

sono economicamente tenuti a compensare le perdite accumula

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 13: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

te nei settori non redditizi con gli utili realizzati in quelli più vitali. L'esclusione della concorrenza non è tuttavia giustificabile al

lorché siano in gioco servizi specifici, dissociabili dal servizio d'interesse generale, che rispondono ad esigenze particolari di

operatori economici e che richiedono talune prestazioni comple

mentari non fornite dal servizio postale tradizionale, quali la

raccolta a domicilio, una maggiore rapidità o affidabilità nella distribuzione o ancora la possibilità di modificare la destinazio

ne in corso di inoltro e nella misura in cui detti servizi, per

la loro natura e le condizioni alle quali sono offerti, come l'am

bito geografico in cui essi intervengono, non mettono in que

stione l'equilibrio economico del servizio d'interesse economico

generale assunto dal titolare del diritto esclusivo.

La corte ha quindi dichiarato che l'art. 90 del trattato Cee

osta a che la normativa di uno Stato membro che conferisce

a un'entità quale l'amministrazione delle poste il diritto esclusi

vo di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza vieti,

a pena di sanzioni penali, ad un operatore economico stabilito

in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, dissociabili dal servizio d'interesse generale, che rispondono ad esigenze parti

colari degli operatori economici e richiedono talune prestazioni

complementari non fornite dal servizio postale tradizionale, nella

misura in cui detti servizi non mettono in questione l'equilibrio

economico del servizio d'interesse economico generale assunto

dal titolare del diritto esclusivo. Spetta al giudice a quo esami

nare se i servizi controversi nella causa pendente dinanzi al me

desimo giudice rispondono ai criteri in parola.

69 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-81/91); Pres. Zuleeg,

Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Tuijnstra c. Minister van

Landbouu, Natuurbeheer en Visserij.

Cee — Latte — Prelievo supplementare (Trattato Cee, art. 177;

regolamento del consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 2, 3°

comma).

Con ordinanza 23 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il

27 febbraio 1991, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven

ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazio

ne e la validità dell'art. 3 bis, n. 2, 3° comma, del regolamento

(Cee) del consiglio n. 857/84 come modificato dal regolamento

(Cee) del consiglio n. 764/89. La corte ha dichiarato che l'art. 3 bis, n. 2, 3° comma, del

regolamento del consiglio 31 marzo 1984, n. 857/84, che fissa

le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art.

5 quater del regolamento (Cee) n. 804/68 nel settore del latte

e dei prodotti lattiero-caseari nel testo modificato che risulta

dal regolamento del consiglio 20 marzo 1989, n. 764/89, va in

terpretato nel senso che esso consente, nel caso di cessione par

ziale di un'azienda in occasione della quale il cessionario si ob bliga a rispettare l'impegno di non-commercializzazione contratto

dal cedente a norma del regolamento del consiglio n. 1078/77,

di ripartire il quantitativo specifico di riferimento fra il cedente

ed il cessionario in proporzione alle terre cedute.

70 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-228/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica italiana.

Cee — Pesci — Importazione — Libera circolazione delle merci — Violazione — Controlli sistematici — Inadempimento (Trat tato Cee, art. 30, 36, 169; direttiva Cee del consiglio 83/643).

Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla commis

sione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:

«La Repubblica italiana, imponendo controlli sistematici sulle partite di pesce, provenienti da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, debitamente accompagnate da un certificato sani

tario dello Stato speditore attestante che il prodotto era esente

da larve di nematodi vive, nonché vietando l'importazione di

partite di pesce, proveniente da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, non accompagnate da un certificato dello Stato

speditore, quando dai controlli effettuati nello Stato di destina

zione non era risultata la presenza di larve di nematodi vive, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi

degli art. 30 e 36 del trattato Cee, della direttiva del consiglio

Il Foro Italiano — 1994.

1° dicembre 1983, n. 83/643/Cee, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di

merci tra Stati membri, e del regolamento del consiglio 25 giu

gno 1973, n. 1691, che reca conclusione di un accordo tra la

Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabi

lisce le disposizioni di applicazione».

71 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-308/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Firma Suddeutsche

Zucker-Aktiengesellschaft c. Hauptzollamt Hamburg Jonas.

Cee — Esportazioni — Restrizioni — Zucchero — Purezza de

gli sciroppi — Criteri di valutazione (Trattato Cee, art. 177;

regolamento Cee della commissione n. 394/70, art. 13).

Con ordinanza 1° novembre 1991, pervenuta alla Corte il 29

novembre successivo, il Finanzgericht Hamburg ha sollevato tre

questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13 del rego lamento (Cee) della commissione n. 394/70.

Tra le parti di cui alla causa principale erano controverse le

modalità di calcolo del grado di purezza degli sciroppi che, se

condo il citato articolo, determina la concessione e l'importan

za degli importi compensativi monetari applicabili. La corte ha dichiarato che: «l'art. 13, n. 2, del regolamento

(Cee) della commissione 2 marzo 1970, relativo alle modalità

di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazio ne di zucchero va interpretato nel senso che la percentuale di

purezza di uno sciroppo si determina secondo la seguente pro

cedura:

a) la percentuale totale di zucchero dello sciroppo si misura

applicando il metodo Lane e Eynon alla soluzione invertita;

b) la percentuale in sostanza anidra della soluzione invertita

si determina misurando la percentuale di sostanza anidra dello

sciroppo di origine mediante il metodo aerometrico e proceden

do ad una correzione del risultato cosi ottenuto onde tener con

to di qualsiasi aumento della percentuale di sostanza anidra con

seguente all'inversione dello sciroppo;

c) la percentuale totale di zucchero della soluzione invertita

si divide per la percentuale di sostanza anidra della soluzione

invertita moltiplicando il risultato per cento.

Tuttavia, se non è necessaria alcuna inversione dello sciroppo

per l'applicazione del metodo Lane e Eynon, la percentuale di

purezza dello sciroppo si calcola dividendo la percentuale totale

di zucchero dello sciroppo per la sua percentuale di sostanza

anidra e moltiplicando il risultato per cento.

L'art. 13 del regolamento n. 394/70, già ricordato, va inter

pretato nel senso che nessun metodo diverso dal metodo Lane

e Eynon o dal metodo aerometrico possono venire applicati per la determinazione della percentuale di zucchero o della percen

tuale in sostanza anidra di uno sciroppo o della sua soluzione

invertita».

72 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-370/89); Pres. Kakou

ris, Aw. gen Gulmann (conci, conf.); SGEEM e Etroy c.

Banca europea degli investimenti.

Cee — Associazione — Convenzione di Lomé — Appalti di

opere pubbliche — Cofinanziamento da parte della Bei —

Responsabilità extracontrattuale — Esclusione (Trattato Cee,

art. 215).

Con ricorso depositato il 12 dicembre 1989, la SGEEM e il suo presidente, il sig. Roland Etroy, hanno proposto un ricorso

per risarcimento danni inteso a condannare la Banca europea

degli investimenti, come rappresentante della Comunità econo

mica europea, a riparare il pregiudizio che sarebbe stato loro

provocato impedendo alla società ricorrente di applicarsi un ap

palto lavori pubblici da eseguire sul territorio della Repubblica del Mali.

Secondo la costante giurisprudenza della corte, mentre le au

torità di ciascuno Stato membro ACP hanno, in virtù della ter

za convenzione ACP-Cee di Lomé, competenza per preparare,

negoziare e concludere gli appalti di pubblici lavori finanziati dalla Comunità nel contesto della cooperazione finanziaria e

tecnica istituita dalla convenzione, gli interventi degli organi co

munitari abilitati ad adottare, in nome della Comunità, le deci

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 14: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

sioni di finanziamento di detti appalti ai sensi della convenzio ne, sono unicamente intesi ad accertare se sussistano i presup

posti del finanziamento comunitario. Essi non hanno lo scopo, né possono avere l'effetto di contravvenire al principio secondo

cui i contratti di cui trattasi restano contratti.

A tal titolo, gli organi della Comunità hanno non solo il di ritto ma altresì il dovere di vigilare, nell'ambito dei compiti lo ro affidati ai fini di una buona gestione delle risorse comunita

rie, e che le norme procedurali da applicare in materia siano

osservate e venga prescelta l'offerta economicamente più van

taggiosa, tenuto conto, in particolare, delle qualificazioni e del

le garanzie degli offerenti, della natura e delle condizioni d'ese

cuzione dei lavori, del prezzo delle prestazioni, del loro costo

di utilizzazione e del loro valore tecnico.

Infine, gli organi della Comunità hanno non solo il diritto, ma altresì il dovere di cercare le informazioni necessarie per

assicurare una gestione economica delle risorse comunitarie nel

contesto delle responsabilità loro conferite nell'interesse della

Comunità.

I ricorrenti non hanno assolutamente dimostrato che la Bei,

rifiutando di finanziare il progetto nel caso in cui la sua esecu

zione fosse stata affidata alla società ricorrente, sia illegalmente

sconfinata nelle competenze delle autorità del Mali e abbia ec

ceduto nei poteri conferitele per la buona gestione dei fondi

comunitari.

La corte quindi ha respinto il ricorso.

73 - Sentenza 25 maggio (causa C-193/91); Pres. Due, Aw.

gen. Jacobs (conci, conf.); Finanzamt Munchen III c.

Mohsche.

Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Tassazione dell'uso privato

di un'autovettura aziendale — Effetto diretto (Trattato Cee,

art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 77/388, art. 6, n. 2).

Con ordinanza 18 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il 29

luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte

due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 6, n. 2,

della sesta direttiva del consiglio 77/388/Cee. Nel 1983, il sig. Mohsche, il quale svolgeva l'attività di fab

bricante di utensileria, ha usato per scopi privati un veicolo da turismo destinato alla sua azienda. Al momento della valutazio

ne dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esercizio 1983,

il Finanzamt ha incluso nella base d'imposta un importo corri

spondente all'ammontare del veicolo nonché una percentuale

di talune spese esposte per l'uso e la manutenzione di detto

veicolo.

La corte ha chiarito che, a differenza delle normali prestazio

ni, che sono in linea di principio imponibili indipendentemente dal fatto che i beni e i servizi utilizzati per la loro esecuzione

abbiano o meno conferito il diritto alla detrazione dell'imposta

sul valore aggiunto, l'uso privato di un bene è imponibile solo

a titolo eccezionale.

Di conseguenza, i termini «uso di un bene» debbono essere

interpretati in senso stretto, comprensivo esclusivamente dell'u

tilizzazione del bene in sé. In tal modo, le prestazioni accessorie

afferenti a detta utilizzazione non rientrano nell'art. 6, n. 2,

lett. a), della sesta direttiva.

Nelle circostanze indicate, l'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta

direttiva implica il divieto di sottoporre all'imposta sul valore

aggiunto l'uso per fini privati di un bene destinato all'azienda.

A questo divieto non si accompagna alcuna condizione ed esso

non è neanche subordinato, per quanto riguarda la sua esecu

zione o la sua efficacia, all'intervento di un atto di diritto co munitario o nazionale. Esso è quindi idoneo a produrre effetti

diretti nelle relazioni giuridiche tra gli Stati membri e i loro amministrati.

La corte ha quindi dichiarato che l'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'im

posta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va inter

pretato nel senso che essa esclude la tassazione per l'uso privato

di un bene destinato all'impresa alla cessione del quale il sog

getto passivo ha potuto detrarre l'imposta sulla cifra d'affari,

Il Foro Italiano — 1994.

in quanto detto uso comprenda anche servizi prestati da terzi

per la manutenzione o l'uso del bene senza la possibilità per il soggetto passivo di fruire della detrazione dell'imposta versa

ta a monte.

Un soggetto passivo può chiedere al giudice nazionale compe tente l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva, in quanto detta norma esclude la tassazio

ne dell'uso privato di un bene aziendale che abbia già dato di

ritto a detrazione dell'imposta sulla cifra d'affari, se detto uso

comprenda anche servizi prestati da terzi per la manutenzione

o l'uso del bene senza la possibilità del soggetto passivo di frui

re della detrazione dell'imposta versata a monte.

74 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-197/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Frutticoitori Associati

Cunesi soc. coop, a.r.l. c. Asprofrut.

Cee — Agricoltura — Feoga — Decisioni di liquidazione —

Validità (Trattato Cee, art. 177; decisioni della commissione

n. 89/627 e 90/213).

Con ordinanza il Pretore di Cuneo ha sollevato alcune que

stioni pregiudiziali vertenti sulla validità della decisione della commissione 89/627/Cee, modificata con decisione 90/213/Cee, nonché sull'interpretazione di taluni principi generali dell'ordi

namento giuridico comunitario.

Sulla prima questione pregiudiziale, la corte ha ricordato che,

secondo costante giurisprudenza, gli art. 2 e 3 del regolamento

del consiglio 21 aprile 1970, n. 729/70, permettono alla Comu

nità di porre a carico del FEAG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme comunitarie. Perciò, qualora la nor

mativa comunitaria subordini la corresponsione dell'aiuto al fatto

che siano state osservate talune formalità di controllo, l'aiuto

corrisposto, non tenendo conto di tale condizione, non è con

forme al diritto comunitario.

Dalla giurisprudenza della corte emerge altresì' che una ridu

zione forfetaria è giustificata nel caso in cui le autorità naziona

li non abbiano proceduto a sufficienti controlli.

Sulla seconda questione pregiudiziale, occorre innanzitutto sot

tolineare che spetta agli Stati membri adottare, in conformità

alle vigenti disposizioni nazionali, i provvedimenti necessari per

recuperare gli aiuti indebitamente erogati ai sensi dell'art. 8 del

citato regolamento n. 729/70. Tuttavia la corte ha precisato che

gli Stati membri esercitano questa funzione entro i limiti sanciti

dal diritto comunitario. Si deve poi rilevare che lo scopo delle norme comunitarie in

materia di organizzazione comune dei mercati è la concessione

di un aiuto a tutte le organizzazioni di produttori che soddisfa

no le condizioni all'uopo prescritte. È pacifico nel caso di spe

cie che le competenti autorità nazionali hanno applicato una

rettifica finanziaria senza avere assodato che l'organizzazione di produttori interessati non avevano soddisfatto le condizioni

prescritte dal diritto comunitario.

La corte ha dichiarato che l'esame della prima questione sol

levata non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare

la validità delle decisioni della commissione 15 novembre 1989, n. 89/627/Cee, e 19 aprile 1990, n. 90/213/Cee, relative alla

liquidazione dei conti presentate dagli Stati membri per le spese

dell'esercizio 1987 finanziate dal Fondo europe agricolo di orien

tamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia». Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro ripeta

da tutte le organizzazioni di produttori somme corrispondenti ad un aiuto indebitamente erogato quando non sia stato accer

tato che uno di essi abbia commesso negligenze.

75 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-174/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Foyer culturel di Sart

Tilman c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Fondo sociale europeo — Contributi — Successiva ridu

zione — Parziale illegittimità (Trattato Cee, art. 173 e 176; regolamento Cee del consiglio 2950/83, art. 6, n. 1).

Con ricorso depositato il 30 luglio 1991, il Foyer culturel di

Sart-Tilman, associazione senza fine di lucro in liquidazione,

ha chiesto, da un lato, l'annullamento delle decisioni della com

missione 18 ottobre 1990, recanti riduzione dei contributi fi

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 15: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

nanziari che il fondo sociale aveva inizialmente concesso per i diversi progetti di formazione presentati per conto di Sart

Tilman, e la condanna della commissione al pagamento di una

somma di 21 707 839 BFR, a fronte delle richieste di pagamen

to del saldo dei contributi finanziari concessi.

Si deve rilevare che nel contesto del controllo della legittimità ai sensi dell'art. 173 del trattato, la corte può soltanto annullare

l'atto per il quale è stata adita o respingere il ricorso e non

può pertanto condannare un'istituzione al pagamento di una

somma di denaro. Spetta alla commissione adottare, in virtù

dell'art. 176 del trattato, le misure che l'esecuzione di un'even

tuale sentenza di annullamento richiede.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Sart-Tilman

sostiene che la commissione ha violato l'art. 6, n. 1, del regola mento del consiglio n. 2950/83, per il fatto che non ha, in con

trasto a quanto prescritto da detta disposizione, dato allo Stato

membro interessato l'occasione di presentare le sue osservazioni

prima dell'adozione delle decisioni controverse.

Dagli atti del procedimento non risulta assolutamente che le

autorità belghe siano state messe in grado a titolo delle doman

de di contributi nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 di presentare, prima delle impugnate decisioni di riduzioni, le loro

osservazioni concernenti sia il principio che l'importo delle ri

duzioni dei contributi finanziari comunitari che la commissione

prevedeva di effettuare.

Considerato il ruolo centrale e l'importanza delle responsabi lità che nella presentazione e nel controllo del finanziamento

delle azioni di formazione riveste la possibilità per lo Stato mem

bro interessato di presentare le sue osservazioni prima dell'ado

zione di una decisione definitiva di riduzione, tale possibilità costituisce un requisito di forma sostanziale la cui inosservanza

implica la nullità delle decisioni impugnate. La corte ha pertanto deciso che «il ricorso è irricevibile nella

parte in cui persegue: la condanna della commissione al paga mento della somma di 21 707 839 BFR; l'annullamento dell'at

to relativo al fascicolo 84/3643/B6, adottato dalla commissione

il 18 ottobre 1990. Le decisioni della commissione 18 ottobre 1990 recanti ridu

zione dei concorsi del Fondo sociale europeo relativi alle do

mande di concorso 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 so no annullate.

Il ricorso è respinto per il resto».

76 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-263/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Kristoffersen c. Skatte

ministeriet.

Cee — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Imposta sul valore locativo di un bene immobile — Appli cabilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 177).

Con decisione 7 ottobre 1991, pervenuta in cancelleria il 14

ottobre successivo, l'Oestre Landsret ha sottoposto alla corte

due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli art.

13 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu

nità europee. La corte ha dichiarato che «l'art. 14, n. 1, del protocollo

sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dev'essere

interpretato nel senso che i funzionari e gli altri agenti delle

Comunità compresi nell'ambito di applicazione di detta norma

possono essere soggetti ad un'imposta sul reddito, in favore dello

Stato del domicilio originario, sulla base del valore locativo del

l'alloggio che abitano e di cui sono proprietari in un altro Stato

membro.

L'art. 13, n. 2, dello stesso protocollo dev'essere interpretato nel senso che l'imposta sul reddito, in favore dello Stato del

domicilio originario, sulla base del valore locativo dell'alloggio

appartenente a un funzionario o agente, ove si tratti di beni

immobili situati in un altro Stato membro e detenuti da funzio

nari o da altri agenti delle Comunità non costituisce una tassa

zione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle

Comunità».

77 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-321/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); The Queen c. Inter

II Foro Italiano — 1994.

vention Board for Agricoltural Produce (IBAP) - Ex parte

Tara Meat Packers Limited (TMP).

Cee — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati —

Carne bovina — Restituzione all'esportazione — Perdita del

la merce — Forza maggiore, (Trattato Cee, art. 177; regola menti Cee del consiglio n. 805/68, n. 885/68 e n. 565/80; regolamento Cee della commissione n. 3665/87).

Con ordinanza 4 novembre 1991, pervenuta in cancelleria I'll

dicembre successivo, la High Court of Justice of England and

Wales, Queen's Bench Division, ha sottoposto alla corte una

questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle disposi zioni del regolamento (Cee) del consiglio n. 805/68, del regola mento (Cee) del consiglio n. 885/68, del regolamento (Cee) del

consiglio n. 565/80 e del regolamento (Cee) della commissione

n. 3665/87. Detta questione è stata sollevata nel contesto di una contro

versia tra la società TMP e l'IBAP a proposito del pagamento di restituzioni all'esportazione alle quali la TMP ritiene di aver

diritto. La corte ha deciso nel senso che: «i regolamenti (Cee) del

consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione co

mune dei mercati nel settore della carne bovina, (Cee) del consi

glio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce nel settore della carne

bovina le regole generali sulla concessione delle restituzioni al

l'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo, (Cee) del consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anti

cipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e (Cee) della commissione 27 novembre 1987, n. 3665, relativo

alle modalità comuni di applicazione del regime delle restituzio

ni all'esportazione per i prodotti agricoli devono essere inter

pretati nel senso che, avendo fissato un tasso per i prodotti considerati valido per tutti i paesi terzi, non concedono all'ope ratore economico il diritto ad una restituzione differenziata al

l'esportazione di carne bovina verso un paese terzo nel caso

in cui il prodotto esportato sia andato distrutto a seguito di

un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio doga nale della Comunità e prima che esso sia stato importato allo

Stato, nel paese terzo di destinazione».

78 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-334/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Innovatio et Recon

version Industrielle c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Fondo sociale europeo — Contributi finanziari — Suc

cessiva riduzione — Illegittimità (Trattato Cee, art. 173; re

golamento Cee del consiglio 2950/83, art. 6, n. 1).

Con ricorso depositato il 27 novembre 1991, l'associazione

senza scopo di lucro Iri ha chiesto l'annullamento dell'atto del

la commissione contenuta nella lettera 6 novembre 1991 e rela

tivo alla riduzione del concorso finanziario che il Fondo sociale

europeo aveva inizialmente concesso per un progetto d'infor

mazione presentato per conto dell'Iri.

A sostegno del suo ricorso di annullamento, l'Iri sostiene che

la decisione contenuta nella lettera della commissione 6 novem

bre 1991 ha violato l'art. 6, n. 1, del regolamento del consiglio n. 2950/83 per il fatto che la commissione non ha, al contrario

di quanto prescritto da detta disposizione, dato allo Stato mem

bro interessato l'opportunità di presentare le sue osservazioni

prima dell'adozione della decisione controversa.

Secondo la corte, non risulta, alla lettura degli atti, che le

autorità belghe abbiano avuto l'occasione di presentare le loro

osservazioni, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, n.

1, del regolamento, già citato.

Considerato il ruolo centrale e l'importanza delle responsabi lità che nella presentazione e nel controllo del finanziamento

delle azioni di formazione riveste la possibilità per lo Stato mem

bro interessato di presentare le sue osservazioni prima dell'ado

zione di una decisione definitiva di riduzione, tale possibilità costituisce una formalità ad substantiam la cui inosservanza im

plica la nullità della decisione impugnata. La corte quindi ha dichiarato che la decisione con la quale

la commissione riduce il concorso del Fondo sociale europeo relativo alla domanda di concorso n. 85/0209/B6 a 1 833 588

BFR, è annullata.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 16: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

79 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-18/92); Pres. Kakouris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); S.A. Chaussures Bally c.

Regno del Belgio. La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 344.

Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Base

imponibile (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio

77/388, art. 11 A).

Il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sollevato due

questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del consiglio 77/388.

La Bally, la quale commercializza calzature recanti il medesi

mo nome, si fa pagare dai propri clienti il prezzo dei loro ac

quisti sia in denaro liquido, sia con assegni, sia mediante carte

di credito. Per quest'ultimo caso, la Bally ha concluso conven

zioni con vari emittenti di carte di credito le quali prevedono che qualora il cliente, titolare della carta di credito, acquisti un bene utilizzando detta carta, l'emittente della carta rimborsa

al fornitore della merce il prezzo di quest'ultima dopo aver trat

tenuto una commissione, in genere dell'ordine del 5% sui pa

gamenti. La Bally, che è soggetto passivo dell'Iva, aveva dubbi circa

la questione se fosse debitrice dell'imposta sull'importo netto

che essa riceve dagli emittenti delle carte di credito, dopo la

deduzione della commissione da essi trattenuta, ovvero sull'im

porto lordo, cioè il prezzo del bene prima della deduzione di

detta commissione.

Secondo la corte, quando l'acquirente paga il prezzo della

merce mediante una carta di credito ci si trova in presenza di

due transazioni: da una parte la vendita della merce da parte del fornitore, il quale calcola nel prezzo globale richiesto anche

l'Iva che sarà pagata dall'acquirente in quanto consumatore fi

nale e riscossa dal fornitore per conto del fisco e, dall'altra,

la prestazione di servizi al fornitore da parte dell'emittente della

carta. Quest'ultima prestazione ha come obiettivo la garanzia

di pagamento della merce il cui acquisto era stato effettuato

mediante la carta, la promozione degli affari del fornitore gra

zie alla possibilità di acquisire una nuova clientela, la pubblicità eventualmente svolta a favore del fornitore o un qualsiasi altro

oggetto. Dal fascicolo emerge che la seconda transazione di cui sopra

in Belgio è esente da Iva.

L'armonizzazione contemplata dall'art. 11 A, n. 1, lett. a),

della sesta direttiva, non può conseguire il suo obiettivo, qualo ra la base imponibile va a seconda che si tratti di calcolare l'Iva

che sarà sopportata dal consumatore finale o di determinare

l'importo da rimborsare al fisco da parte del soggetto passivo.

Ne consegue che qualora il fornitore abbia calcolato sulla tota

lità del prezzo l'Iva da riscuotere dall'acquirente onde percepir

la per conto del fisco, la medesima base imponibile è quella

che deve essere presa in considerazione ai fini della determina

zione dell'importo corrispondente dell'Iva che il fornitore in

quanto soggetto passivo rimborserà al fisco.

Si deve rilevare che il fatto che l'acquirente non ha pagato il prezzo convenuto direttamente al fornitore, ma mediante l'e

mittente della carta, il quale ha trattenuto una percentuale cal

colata sul prezzo, non può modificare la base imponibile. Infat

ti, questa trattenuta effettuata dall'emittente della carta costi

tuisce la contropartita di un servizio offerto da quest'ultimo

al fornitore. Questo servizio costituisce l'oggetto di una transa

zione autonoma nei confronti del quale l'acquirente è un terzo.

Si deve aggiungere che le modalità di pagamento utilizzate nelle

relazioni tra acquirenti e fornitori non possono modificare la

base imponibile. Dunque la corte dichiara che l'art. 11 A, n. 1, lett. a), della

sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nel caso

in cui, nel contesto di un'operazione di vendita, il prezzo della

merce è pagato dall'acquirente mediante carta di credito, e ver

sato al fornitore come commissione per la retribuzione di una

prestazione di servizi da quest'ultimo al fornitore delle merci,

questa trattenuta dev'essere compresa nella base imponibile del

l'imposta che il fornitore assoggettato deve rimborsare al fisco.

80 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-271/92); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Societé Laboratoire

Il Foro Italiano — 1994.

de prothese oculaires c. Union nationale des syndicats d'opti ciens de France.

Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve a misura di oggetto equivalente — Normativa nazionale

in materia di vendita delle lenti a contatto — Limitazione

alla commercializzazione — Giustificazione relativa alla tute

la della salute (Trattato Cee, art. 30, 36 e 177).

La Corte di cassazione francese ha sollevato due questioni

pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 30 e 36 del trattato per quanto riguarda il code de la sarité publique fran

fais, il quale vieta la vendita di vetri correttori da parte di sog

getti non titolari del diploma di ottico o di un titolo equivalente. Trattandosi di una normativa che vieta talune forme di com

mercializzazione, si deve ricordare che la corte ha ritenuto che

una normativa nazionale che conferisce ad una determinata ca

tegoria professionale la distribuzione di taluni prodotti, è, per il fatto che canalizza le vendite, idonea a incidere sulle possibili

tà di commercializzazione dei prodotti importati e può, in que ste condizioni, costituire una misura di effetto equivalente ad

una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art.

30 del trattato.

Ne deriva che una normativa del tipo di quella considerata

nella controversia di cui alla causa principale, la quale riserva

le vendite delle lenti a contatto e dei prodotti collaterali a inter

mediari specializzati, è idonea ad influire sugli scambi intraco munitari.

Per quanto riguarda la giustificazione di una siffatta norma

tiva sulla base dell'art. 36 del trattato, si deve rilevare che una

normativa nazionale la quale riserva la vendita di prodotti de

stinati a correggere i difetti di una funzione propria dell'organi

smo umano ad operatori qualificati, titolari di un diploma pro

fessionale in materia, è intesa ad un obiettivo di tutela della

salute. Infatti, la vendita delle lenti a contatto, anche se la loro

prescrizione rientra nella competenza dell'oculista, non può es

sere considerata un'attività commerciale simile a tutte le altre,

poiché il venditore dev'essere in grado di fornire agli utenti in

formazioni relative all'uso delle lenti ed alla loro manutenzione.

Si deve aggiungere che una normativa del tipo di quella con

siderata nella causa principale non contravviene al principio di

proporzionalità. Infatti, il fatto di riservare agli ottici la vendita

delle lenti a contatto e dei prodotti collaterali è idonea a garan

tire la tutela della salute pubblica. Da nessun elemento degli

atti emerge che una siffatta normativa ecceda quanto necessario

per raggiungere detto obiettivo.

Conseguentemente, l'art. 30 del trattato Cee dev'essere inter

pretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riser

va la vendita di occhiali e di vetri correttori ai soli titolari del

diploma di ottico. L'art. 36 del trattato dev'essere interpretato nel senso che una

normativa nazionale che vieta la vendita delle lenti a contatto

e dei prodotti collaterali in stabilimenti commerciali che non

sono diretti o gestiti da persone che soddisfano le condizioni

necessarie per l'esercizio della professione di ottico è giustifica

ta da ragioni relative alla tutela della salute».

81 - Sentenza 26 maggio 1993 (causa C-171/91); Pres. Due,

Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Tsiotras c. Landeshaupt

stadt Stuttgart.

Cee — Libera circolazione dei lavoratori — Diritto di soggior

no — Condizioni — Insussistenza (Trattato Cee, art. 48 e

177; direttiva Cee del consiglio n. 68/360, art. 7; regolamento

Cee della Commissione 70/1251, art. 2, n. 1, lett. b)).

Il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato due questioni pre

giudiziali relative all'interpretazione dell'art. 48 del trattato, non

ché della direttiva del Consiglio 68/360/Cee e del regolamento

Cee della commissione n. 1251/70.

Il sig. Tsiotras risiede in Germania dal 1960 dove ha occupa to fino al mese di ottobre 1978 vari impieghi come lavoratore

dipendente. Essendo disoccupato a partire da detta data, egli

fruisce, dal settembre 1981, delle indennità che gli vengono cor

risposte dai servizi di assistenza sociale.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 17: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

Al momento dell'adesione della Repubblica ellenica alla Co

munità europea, il sig. Tsiotras era titolare di un permesso di

soggiorno in Germania che gli consentiva di accettare offerte

di lavoro. Nel dicembre 1981 ha chiesto la proroga di detto

permesso che gli veniva rifiutato con decisione del Landeshaupt stadt Stuttgart il 1° agosto 1986. Detta decisione veniva adotta ta dopo che la domanda del sig. Tsiotras intesa ad ottenere

una pensione d'invalidità era stata respinta in maniera definiti

va nel 1983 con la motivazione che l'interessato non versava

in uno stato d'incapacità lavorativa.

Dalle disposizioni della direttiva n. 68/360 emerge che il di ritto di soggiorno concesso dal diritto comunitario ai lavoratori

cittadini degli Stati membri che si trovano disoccupati nello Stato

membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in

precedenza occupato, nell'esercizio del diritto alla libera circo

lazione, una occupazione di lavoratore subordinato nello Stato

membro ospitante. Va aggiunto che nessuna disposizione dell'atto di adesione

della Repubblica ellenica alla Comunità o del diritto derivato

assimila il posto occupato dal cittadino di detto Stato membro,

prima dell'adesione di quest'ultimo alla Comunità, a quello oc

cupato dal cittadino di uno Stato membro ai sensi delle disposi zioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei

lavoratori. Ne consegue che un cittadino ellenico che si trova

nella situazione descritta dal giudice a quo non fruisce di alcun

diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 48, n. 3, lett. c), del tratta

to e dell'art. 7 della direttiva n. 68/360.

Per quanto riguarda poi il diritto di soggiorno al fine di ricer care un impiego, si deve ricordare che l'effetto utile dell'art.

48 è garantito nella misura in cui la normativa comunitaria o, in mancanza di questa, la normativa di uno Stato membro, con

cede agli interessati un termine ragionevole che consente loro

di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro inte

ressato, delle offerte di impiego corrispondenti alle loro qualifi che professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie

onde essere assunti.

Da quanto precede risulta che, anche se fosse dimostrato che

una persona che versa nella situazione del sig. Tsiotras si tro

vasse, fin dall'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, essa oggi non beneficerebbe più del diritto di soggiorno a tale fine ai sen

si del diritto comunitario in quanto sono trascorsi vari anni da

detta adesione e in quanto l'interessato si trova, secondo il giu dice nazionale, nell'impossibilità oggettiva di ottenere un impiego.

Al pari del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione, il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro ospi tante presuppone che l'interessato vi abbia svolto, in preceden

za, un lavoro subordinato nel contesto della libera circolazione dei lavoratori. Orbene, tale non è il caso di una persona che

si trova nella situazione descritta dal giudice a quo. La corte ha dichiarato che l'art. 48, n. 3, lett. b e e), del

trattato e l'art. 7 della direttiva del consiglio 15 ottobre 1968, n. 68/360/Cee, relativa alla soppressione delle restrizioni al tra

sferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità debbono essere

interpretate nel senso che esse non riconoscono alcun diritto di soggiorno ad un cittadino ellenico sul territorio di un altro Stato membro qualora, all'atto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l'interessato sia disoccupato in quest'al tro Stato membro dopo avervi svolto un'attività lavorativa su bordinata per vari anni, abbia continuato ad essere disoccupato

dopo l'adesione e si trovi nell'impossibilità oggettiva di ottenere un impiego.

L'art. 48, n. 3, lett. d), del trattato e l'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (Cee) della commissione 29 giugno 1970, n.

1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego, debbo no essere interpretati nel senso che una persona che si trova nella situazione sopra descritta non fruisce del diritto di sog giornare sul territorio di uno Stato membro previsto da dette

disposizioni, qualora sia affetta da una incapacità lavorativa

permanente che si è manifestata durante un soggiorno supple mentare, autorizzato in ragione della procedura giurisdizionale

intrapresa dall'interessato, in questo Stato, onde ottenere un

permesso di soggiorno.

Il Foro Italiano — 1994.

82 - Sentenza 26 maggio 1993 (causa C-52/92); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Repubblica del Portogallo.

Cee — Stati ammessi — Omissione — Carne ovina — Inadem

pimento — Misure protettive (Trattato Cee, art. 169; diretti

va Cee del consiglio 64/432).

Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato la

corte ha dichiarato: «La Repubblica del Portogallo, avendo de ciso di chiudere le sue frontiere all'importazione di suini prove nienti da altri Stati membri ha violato la decisione della Com missione 25 aprile 1991, n. 91/237/Cee, relativa alle misure pro tettive contro una nuova malattia dei suini, ed è venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato Cee».

83 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-33/92); Pres. Iglesias, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Gausepohl-Fleisch Gmbh

C. Oberfinanzdirektion Hamburg.

Cee — Tariffa doganale comune — Carne salata — Definizione

(Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione

n. 2587/91).

Il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte due questioni pre giudiziali relative all'interpretazione della posizione 0210 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune nella ver

sione risultante dall'allegato I del regolamento (Cee) della com

missione n. 2587/91. La corte ha dichiarato: «la voce 0210 della tariffa doganale

comune — nomenclatura combinata — deve essere interpretata nel senso che la carne bovina rientra in tale voce come carne

salata solo se ha costituito oggetto di una salatura o di un trat

tamento in salamoia in profondità in maniera omogenea in tut

te le sue parti e ai fini della conservazione a lungo termine avendo

cosi un tenore globale di sale di un minimo di 1,2% del peso. La carne bovina alla quale è stata aggiunta, ai fini della conser

vazione, sale in una proporzione tale che il tenore globale di

sale accertato rappresenta più del triplo (circa 0,5%) del tenore

naturale di sale (0,15%), non può essere classificata nella voce

9210 come carne salata».

84 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-290/91); Pres. Zuleeg, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Peter c. Hauptzollmat Re

gensburg.

Cee — Latte — Prelievo supplementare — Esenzione per moti

vi di equità — Legittimità (Trattato Cee art. 177; regolamenti Cee del consiglio n. 804/68 e 856/84).

La Finanzgericht Munchen ha sottoposto alla corte una que stione pregiudiziale sull'esenzione per motivi di equità dal pre lievo supplementare sul latte ai sensi dell'art. 5 quater del rego lamento (Cee) del consiglio n. 804/68 modificato con regola mento (Cee) del consiglio n. 856/84.

Il ricorrente ha ottenuto un quantitativo di riferimento per la campagna lattiera 1984/1985. Nel 1984 ha superato questa

quota, sperando che una quota supplementare gli sarebbe stata

concessa a seguito di un ricorso che aveva a tal fine proposto. Orbene, poiché il suo ricorso è stato accolto soltanto per le

campagne successive, il sig. Peter si è visto imporre un prelievo sui quantitativi di latte che aveva consegnato in superamento della quota.

Il sig. Peter ha chiesto all'Hauptzollamt di concedergli l'esen zione da questo prelievo deducendo che, tenuto conto della sua

precaria situazione finanziaria, il pagamento di questo importo minacciava l'esistenza della sua azienda. Ha basato questa do manda sull'art. 227 dell'Abgabenordung 1977 (codice tedesco

delle imposte) il quale consente l'esenzione dei canoni già fissati e giuridicamente validi «se la riscossione dell'imposta fosse nel caso specifico iniqua».

La corte ha dichiarato che allo stato attuale, il diritto comu

nitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che autorizza le autorità nazionali, in taluni casi eccezionali e

per motivi di equità personale, a non riscuotere il prelievo do

vuto ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (Cee) del consi

glio 27 giugno 1968, n. 804 relativo all'organizzazione comune

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 18: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

come modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo

1984, n. 856 non riserva tuttavia che tale disposizione non de

v'essere applicata in maniera discriminatoria rispetto al tratta

mento riservato ai debiti fiscali equivalenti puramente naziona

li, né deve essere applicata in modo da pregiudicare gli obiettivi

del regime delle quote lattiere introdotte da detto regolamento. Non è compatibile con gli obiettivi del regime delle quote lattie re esonerate dall'obbligo di versare il prelievo supplementare

a un produttore per il motivo che quest'ultimo incontra diffi

coltà finanziarie anche se si è basato sull'ipotesi erronea che

una quota supplementare gli sarebbe stata successivamente

concessa.

85 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-310/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Schmid c. Regno del Belgio.

Cee — Previdenza sociale — Assegni per handicappati (Tratta

to Cee, art. 177; regolamenti Cee del consiglio 1408/71, art.

2 e 3 e n. 1612/68, art. 7).

L'Arbeidshof te Brussel (quinta sezione) ha sottoposto a que

sta corte varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione

degli art. 2 e 3 del regolamento del consiglio n. 1408/78 come modificato e aggiornato con regolamento (Cee) del consiglio n.

2001/83. La figlia del sig. Schmid, Suzanne, al pari del padre, cittadi

na tedesca, è nata il 28 febbraio 1961, è handicappata dalla

nascita, non ha mai potuto lavorare, ed è a carico dei genitori.

Il sig. Schmid è stato assunto dall'Organizzazione europea

per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol») nel 1962

e si è installato in Belgio ove egli al momento risiede. Il sig.

Schmid era affiliato al regime di sicurezza sociale proprio di

detto organismo. Oggi è in pensione.

Il sig. Schmid nella sua qualità di tutore della figlia Suzanne,

chiedeva gli assegni per handicappati adulti in applicazione del la normativa belga, ma la domanda veniva respinta dallo Stato

belga, parte convenuta, per il motivo che la figlia del sig. Schmid

non era stata mai soggetta in qualità di lavoratore alla legisla

zione in materia di sicurezza sociale in Belgio o in un altro

Stato membro, e poiché era cittadina tedesca.

In limine, la corte constata che gli assegni previsti dalla nor

mativa nazionale considerata sono dei diritti propri, che non

sono concessi in ragione della qualità di membro della famiglia

di un lavoratore. Invece, come la corte ha già avuto modo di

precisare, i membri della famiglia di un lavoratore possono aspi

rare, ai sensi del regolamento n. 1408/71 soltanto ai diritti deri

vati, cioè a quelli acquisiti in qualità di membro della famiglia di un lavoratore.

Ne consegue che il discendente di un lavoratore migrante non

ha diritto, ai sensi del regolamento n. 1408/71, ad un assegno

per handicappati previsti dalla normativa nazionale come dirit

to proprio.

Tuttavia, onde dare una risposta utile al giudice nazionale

occorre esaminare gli assegni in questione e sotto il profilo del

l'art. 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio n. 1612/68.

In forza di questo articolo, il lavoratore migrante beneficia de

gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. La qualità di lavoratore migrante di un dipendente dell'Euro

control non può essere messa in dubbio. D'altra parte, secondo

l'art. 7 del regolamento (Cee) della commissione n. 1251/70 il

diritto alla parità di trattamento è mantenuto in favore dei la

voratori che, come il sig. Schmid, sono stati occupati sul terri

torio di uno Stato membro.

Di conseguenza, una persona che si trova nella situazione del

sig. Schimid può invocare le disposizioni del regolamento n.

1612/68 e, in particolare, l'art. 7, n. 2, già citato. La corte quindi dichiara che gli art. 2 e 3 del regolamento

(Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applica zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in

terno della Comunità, come modificato dal regolamento (Cee)

del consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati

nel senso che essi non possono essere fatti valere da un discen

dente a carico di un lavoratore migrante per far valere il diritto

ad un assegno per disabile previsto dalla normativa nazionale

li Foro Italiano — 1994 — Parte IV-16.

come un diritto proprio e non in ragione della qualità di fami

liare di un lavoratore.

L'art. 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 15 ottobre

1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori al

l'interno della Comunità dev'essere interpretato nel senso che

esso può essere fatto valere da un cittadino di uno Stato mem

bro, già dipendente di un'organizzazione internazionale, al fine

di ottenere un assegno per disabile adulto, previsto dalla nor

mativa dello Stato membro in cui egli risiede, diverso dallo Sta

to di origine, a beneficio di un discendente a suo carico e che

un requisito di cittadinanza del beneficiario è incompatibile con

questa disposizione.

86 - Sentenza 8 giugno 1993 (causa C-52/91); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Regno dei Paesi Bassi.

Cee — Stati membri — Pesca — Gestione dei contingenti —

Inadempimento — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; regola

menti Cee del consiglio n. 2374/86 e n. 2057/82, art. 10).

La corte adita ai sensi dell'art. 169 del trattato ha parzial

mente accolto il ricorso della commissione dichiarando che: «il

Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 10, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 29 giugno 1982, n. 2057/82, che istituisce alcune misure di controllo delle

attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri,

nei limiti in cui esso non ha deciso a tempo, per il 1986, la cessazione della pesca della sogliola comune nella zona Vili (Ce),

del nasello nella zona VII, eccetto Vila, dell'eglefino nella sona

Illa, b, c, d (Ce), del nasello nelle zone Ila) IV, dello sgombro nelle zone II, Yb (Ce), VI, VII, Vili (Ce) e XII, della passera di mare nella zona Illa, dello scombro nelle zone Ila (Ce), Illa,

Illft, c, d (Ce) e IV, dell'aringa nelle zone Via e Vllè, c, dell'a

ringa nelle zone \b (Ce), Vìa e VIb e del merluzzo nelle zone

Ila (Ce) e IV».

87 - Sentenza 8 giugno 1993 (causa C-373/92); Pres. Due, Aw.

gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Comunità

europee c. Regno del Belgio.

Cee — Stati membri — Libera circolazione delle merci — Ac

cessori medici — Doppio esame di conformità — Inadempi

mento — Dliceità (Trattato Cee, art. 30, 36 e 169).

La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del

trattato ha statuito che: «Il Regno del Belgio, sottoponendo

gli accessori medici sterili originari di altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuati in tali Stati membri e di cui è possibile comunicare i risultati alle autorità belghe, è ve

nuto meno agli obblighi impostigli dagli art. 30 e 36 del trattato Cee. Il Regno del Belgio è condannato alle spese».

88 - Sentenza 9 giugno 1993 (causa C-95/92); Pres. Due, Aw.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Comuni

tà europee c. Repubblica italiana.

Cee — Stati membri — Misura di protezione radiologica —

Mancata adozione — Inadempimento — Dliceità (Trattato

Ceea, art. 141; direttiva del consiglio n. 84/466/Euratom, art.

1 e 2).

La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 141 del

trattato ha dichiarato che: «non adottando le disposizioni legis

lative, regolamentari ed amministrative necessarie per confor

marsi agli art. 1, 2, nn. 1 e 2, ed agli art. 3 e 5 della direttiva del consiglio 3 settembre 1984, n. 84/466/Euratom, che stabili

sce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica

delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, la Re

pubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono

in forza del trattato Ceea».

89 - Sentenza 10 giugno 1993 (causa C-183/91); Pres. Kakou

ris, Aw. gen. Vargarven (conci, conf.); Commissione delle

Comunità europee c. Repubblica ellenica.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 19: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

Cee — Aiuti di Stato — Stati membri — Divieto — Mancato

rispetto — Illiceità (Trattato Cee, art. 93 e 169).

La corte adita ai sensi dell'art. 169 dalla commissione dichia

ra che non conformandosi alla decisione della commissione 3

maggio 1989, 89/659/Cee, relativa agli aiuti concessi alle im prese esportatrici sotto forma di esenzione dall'imposta speciale unica — istituita dal decreto ministeriale. E. 3789/128, 15 mar zo 1988 — sulla parte degli utili corrispondente alle entrate del

le esportazioni, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obbli

ghi impostile dal trattato Cee.

90 - Sentenza 15 giugno 1993 (causa C-213/91); Pres. Due, Aw.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Abertal SAT Limitada c.

Commissione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Misure di aiuto per la frutta a guscio e le carrube — Regolamento di modifica delle modalità di

applicazione — Impugnazione — Irricevibilità (Trattato Cee, art. 173; regolamento Cee della commissione, n. 1304/91).

Abertal SAT Limitada e altre diciotto organizzazioni di pro duttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube hanno chiesto

l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (Cee) della commis

sione 17 maggio 1991, n. 1304/91, recante seconda modifica

del regolamento (Cee) n. 2159/89 che fissa le modalità di appli cazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carru

be di cui al titolo II bis del regolamento (Cee) del consiglio n. 1035/72.

Secondo la corte, poiché il ricorso è diretto all'annullamento

di una disposizione di un regolamento, va accertato se le ricor

renti sono interessate direttamente ed individualmente dal prov vedimento impugnato. Quanto al secondo profilo, va rilevato

che l'oggetto della disposizione impugnata del regolamento n.

1304/91 è di modificare per il futuro, per tutte le organizzazio ni di produttori, talune modalità di applicazione dell'aiuto per la realizzazione di piani di miglioramento nel settore della frut

ta a guscio e delle carrube, subordinando a condizioni più re

strittive le domande formulate dagli operatori economici allo

scopo di ottenere la modifica di tali piani durante la loro esecu

zione, di beneficiare delle rate annue dell'aiuto e di riscuotere

anticipi di quest'ultimo. Pertanto, tale disposizione, lungi dal concernere le ricorrenti

a causa di talune qualità che a loro sarebbero proprie ovvero

in ragione di una situazione di fatto che le caratterizzerebbe

rispetto a qualsiasi altro operatore, è destinata, dati i termini

astratti e generali, a categorie di persone indeterminate ed è

applicabile a situazioni oggettivamente determinate.

La corte quindi respinge il ricorso in quanto irricevibile.

91 - Sentenza 15 giugno 1993 (causa C-225/91); Pres. Due, Aw.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Matra SA c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Aiuti di Stato — Divieto — Violazione — Decisione

di non avviare la procedura ai sensi dell'art. 92 Cee — Ricor

so di un concorrente Infondatezza (Trattato Cee, art. 85,

86, 92 e 93).

Matra SA aveva chiesto l'annullamento di una decisione della

commissione, notificatale il 30 luglio 1991, di non sollevare obie

zioni contro un progetto di aiuto della Repubblica portoghese a favore di un'impresa tra Ford of Europe Inc. e Volkswagen AG per l'impianto di un'unità di produzione di veicoli automo

bili monoblocco a Setubal (Portogallo). La corte ha ritenuto che, per quanto concerne la ponderazio

ne del rischio di generare sovraccapacità produttive, la commis

sione ha effettuato un esame profilato e dettagliato di tale que stione prima di concludere per l'insussistenza di siffatto rischio.

Circa la valutazione dell'handicap regionale, va rilevato che

la commissione ha proceduto ugualmente all'esame ed al raf

fronto dei diversi fattori costitutivi degli svantaggi che implica un investimento nella regione di Setubal.

Per quel che riguarda gli investimenti in infrastrutture ed in

programmi di formazione, occorre sottolineare che la commis sione ha accertato con la decisione controversa che le infra

strutture e la formazione in parola non avrebbero giovato esclu

sivamente all'impresa comune, il che le ha permesso di conclu

II Foro Italiano — 1994.

dere che l'assistenza finanziaria concessa dalla Repubblica

portoghese non era da qualificare come aiuto di Stato.

Per quanto riguarda l'addebito relativo all'omissione di av

viare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del trattato, va ricor

dato che tale procedura si rivela indispensabile dal momento

in cui la commissione avverte serie difficoltà per valutare se

un aiuto è compatibile col mercato comune.

Va quindi esaminato se, nel caso di specie, le valutazioni su

cui si è fondata la commissione mettessero in evidenza difficol

tà di natura tale da giustificare l'inizio di tale procedura. Occorre rilevare a tale proposito che l'importanza di un inve

stimento o di un aiuto non può dar luogo, in quanto tale, a

serie difficoltà, salvo obbligare la commissione a iniziare la pro

cedura di cui all'art. 93, n. 2, ogni qual volta l'investimento

o l'aiuto superino taluni importi che peraltro dovrebbero essere

precisati. Per di più, il fattore determinante non è tanto l'im

porto dell'aiuto, quanto piuttosto la sua incidenza sugli scambi

intracomunitari. Va infine sottolineato che l'intensità dell'aiuto

resta, in larga misura, entro i tassi autorizzati dalla commissio

ne nell'ambito del SIBR (regime portoghese di aiuti a finalità

regionale, approvati dalla commissione nel 1988). Matra rimprovera ancora alla commissione di aver deciso di

non muovere obiezioni contro gli aiuti controversi, senza atten

dere il risultato della procedura avviata a norma del regolamen to n. 17 per quanto riguarda l'accordo tra Ford e VW e di

aver cosi non tenuto in conto il collegamento tra gli art. 85

e 92 del trattato.

Adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto di

Stato col mercato comune, la commissione non ha l'obbligo di attendere il risultato di un procedimento parallelo avviato

a norma del regolamento n. 17 dal momento che essa abbia

maturato il convincimento, basato sull'analisi economica della

situazione, non inficiata da alcun errore manifesto di valutazio

ne, che il beneficiario dell'aiuto non versa in una situazione

tale da contravvenire agli art. 85 e 86 del trattato.

Conseguentemente il ricorso è respinto.

92 - Sentenza 16 giugno 1993 (causa C-325/91); Pres. Due, Aw.

gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica francese c. Commis

sione delle Comunità europee.

Cee — Aiuto di Stato — Comunicazione della commissione —

Natura — Introduzione di nuovi obblighi — Illegittimità (Trat tato Cee, art. 92, 93 e 174; direttiva Cee della commissione

n. 80/723).

La Repubblica francese ha chiesto l'annullamento di un atto

emanato dalla commissione e intitolato «Comunicazione della

commissione agli Stati membri applicazione degli art. 92 e 93

del trattato Cee e dell'art. 5 della direttiva 80/723/Cee della

commissione alle imprese pubbliche dell'industria manufat

turiera».

Trattasi di una comunicazione che è intesa, stando alla sua

intitolazione, a precisare le modalità di applicazione, segnata

mente, dell'art. 5 della direttiva, che è sprovvista di base giuri

dica, e che è stata pubblicata integralmente nella serie C della

Gazzetta ufficiale e notificata ad ogni Stato membro con lettera

del commissario competente 8 ottobre 1991.

Va esaminato innanzitutto se la comunicazione si limita a chia

rire l'obbligo di informare la commissione imposto agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, della direttiva, ovvero se essa detta

nuovi obblighi rispetto alla disposizione in parola. L'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare sistemati

camente ed in modo generalizzato i dati relativi ai rapporti fi

nanziari specificati al punto 46 della comunicazione non può considerarsi inerente agli obblighi previsti dall'art. 5, n. 2, della direttiva, pur se tale obbligo riguarda soltanto una data catego ria di imprese che superano un determinato volume d'affari.

Alla luce di quanto precede, va considerato che la comunica

zione costituisce un atto inteso a produrre effetti giuridici auto

nomi, distinti da quelli dell'art. 5, n. 2, della direttiva sulla

trasparenza e che essa è pertanto idonea ad essere oggetto di

un ricorso d'annullamento.

In secondo luogo, occorre esaminare se la commissione ha

posto in pericolo, come sostiene il governo francese, il principio della certezza del diritto.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 20: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

L'art. 90, n. 3, del trattato conferisce alla commissione la

competenza ad emanare opportune direttive o decisioni per l'ap

plicazione di tale disposizione. Orbene, la legislazione comunitaria dev'essere chiara e la sua

applicazione prevedibile per tutti gli interessati. Siffatto impera tivo di certezza dèi diritto esige che ogni atto rivolto a creare

effetti giuridici tragga il suo carattere obbligatorio da una nor

ma del diritto comunitario che dev'essere indicata expressis ver

bis come base legale e prescrive la forma giuridica che deve

presentare l'atto in questione. La corte, accogliendo il ricorso, statuisce che la comunicazio

ne è annullata.

93 - Sentenza 17 giugno 1993 (causa C-88/92); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Darmon (conci, conf.); van Rosendaal c. Staatsse

cretaris van Financien.

Cee — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Domicilio fiscale del dipendente delle Comunità — Deter

minazione — Criteri (Trattato Cee, art. 177).

La Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto diverse que

stioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 14 del pro

tocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

La corte ha dichiarato: «L'art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee va interpretato nel

senso che esso non attribuisce al dipendente delle Comunità un

diritto di opzione quanto alla determinazione del suo domicilio

fiscale e che l'intenzione di un dipendnete, esistente prima della

sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il suo

domicilio nello Stato membro del luogo di esercizio delle sue

funzioni, non può essere presa in considerazione allo scopo di

esaminare se egli ha stabilito la sua residenza in ragione esclusi

vamente dell'esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipen

dente non fornisca la prova di aver già preso provvedimenti

per realizzare il trasferimento del suo domicilio a prescindere

dall'entrata in servizio presso le Comunità».

94 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-243/89); Pres. Due, Aw.

gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu

ropee c. Regno di Danimarca.

Stati membri — Appaiti di lavori pubblici — Discriminazione

per nazionalità — Inadempimento — Illiceità — Illegittimità (Trattato Cee, art. 30, 48, 59 e 169; direttiva Cee del consi

glio 71/305).

La corte adita ai sensi dell'art. 169 del trattato ha accolto

il ricorso della commissione ed ha dichiarato che: «in ragione

del fatto che la società Aktieselskabet Storebaeltsforbindelsen

ha pubblicato un invito a concorrere ad un appalto sulla base

di una condizione che prevede l'utilizzazione più vasta possibile

di materiali, beni di consumo, mano d'opera e materiale dane

se, e che le trattative col consorzio prescelto si sono svolte in

base ad un'offerta non conforme al capitolato d'oneri, il Regno

di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli a norma

del diritto comunitario e, segnatamente, ha violato gli art. 30,

48 e 59 del trattato Cee, nonché la direttiva del consiglio 26

luglio 1971, 71/305/Cee».

95 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-54/91); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica federale di Ger

mania c. Commissione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — Disposizioni dei conti — Illegittimità —

Insussistenza (Trattato Cee, art. 173).

La Repubblica federale di Germania ha chiesto l'annullamen

to parziale della decisione della commissione 90/644/Cee, rela tiva alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia

(FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1988, per quanto riguarda il rifiuto di porre a carico del FEAOG una

parte delle spese dichiarate dalla Repubblica federale di Germa

nia a titolo dell'esercizio finanziario in parola.

La corte ha respinto il ricorso.

Il Foro Italiano — 1994.

96 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-56/91); Pres. Kakouris,

Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Repubblica ellenica c. Com

missione delle Comunità europee.

Cee — Agricoltura — FEOGA — Liquidazione dei conti —

Illegittimità — Ricorso — Parziale (Trattamento Cee, art. 173).

La Repubblica ellenica ha chiesto l'annullamento parziale della

decisione della commsisione 90/644/Cee, relativa alla liquida zione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal

Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezio

ne garanzia, per l'esercizio finanziario 1988.

La corte ha dichiarato: «La decisione della commissione 30

novembre 1990, n. 90/644/Cee, relativa alla liquidazione dei

conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio

1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e

di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio 1988,

è annullata nei limiti in cui la commissione non ha posto a

carico del FEAOG la somma corrispondente alla diminuzione, da parte dell'organismo d'intervento greco, dell'importo della

garanzia costituita dalla 'Thraki A.E.' in occasione della vendi

ta a quest'ultima di carne d'intervento destinata alla trasfor

mazione».

97 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-333/91); Pres. Due, Aw.

gen. Van Gerven (conci, conf.); Satam SA (attualmente de

nominata Sofitam) c. Ministre charge du budget.

Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Calcolo del prorata di de

duzione — Criteri (Trattato Cee, art. 173; direttiva Cee del

consiglio 77/388, art. 17 e 19).

Il Conseil d'Etat francese ha sottoposto una questione pre

giudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 19 della sesta di

rettiva del consiglio 77/388/Cee. Satam società capogruppo,

ha dedotto dall'Iva di cui essa era debitrice la totalità di quella

che, nel corso del medesimo esercizio, aveva gravato i suoi ac

quisti di beni e servizi. Dopo aver accertato che le entrate ri

scosse da Satam comprendevano, da un lato, diversi prodotti

soggetti all'Iva e, dall'altro, dividendi ad essa non soggetti, l'am

ministrazione francese ha ritenuto che, conformemente al testo

unico sulle imposte, avrebbe dovuto dedurre l'imposta che ha

gravato i beni e servizi acquisiti dalla società solo entro il limite

risultante dal rapporto tra l'importo delle sue entrate soggette

all'Iva e l'importo annuo dell'insieme delle sue entrate, ivi com

presi i dividendi da essa incassati. L'amministrazione francese

ha reclamato quindi a Satam un supplemento d'Iva, risultante

dalla riduzione dei suoi diritti a deduzione. Poiché la percezione di dividendi non costituisce il corrispet

tivo di un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva, essa

non rientra nel campo di applicazione dell'Iva. Di conseguenza,

i dividendi, risultanti dal possesso di partecipazione, sono estra

nei al sistema dei diritti a deduzione. Ne deriva che, salvo com

promettere l'obiettivo della perfetta neutralità garantito dal si

stema comune d'Iva, i dividendi vanno esclusi dal calcolo del

prorata di deduzione di cui agli art. 17 e 19 della sesta direttiva.

La corte dichiara che le disposizioni dell'art. 19, n. 1, della

sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'im

posta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, vanno in

terpretate nel senso che i dividendi di azioni, percepiti da un'im

presa che non è soggetto passivo dell'Iva per l'insieme delle sue

operazioni, devono essere esclusi dal denominatore della frazio

ne che è utilizzato per il calcolo del prorata di deduzione.

98 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-222/91); Pres. Iglesias,

Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Min. finanze c. Philip Morris

Belgium SA.

Cee — Tabacchi — Etichettatura — Requisiti minimi — Avver

tenze relative alla salute — Requisiti (Trattato Cee, art. 177;

direttiva Cee del consiglio 89/622, art. 4, n. 2 e 5).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sottoposto alla

corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del

l'art. 4 della direttiva del consiglio 89/622/Cee.

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 21: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

La corte ha dichiarato che l'art. 4, n. 5, della direttiva del

consiglio 13 dicembre 1989, 89/622/Cee, concernente il ravvici

namento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi

nistrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei pro

dotti del tabacco, nella sua versione originale, deve essere inter

pretato nel senso che gli Stati membri non hanno la facoltà

di imporre che, per quanto riguarda la loro produzione nazio

nale, sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco

diversi dalle sigarette, l'avvertenza generale di cui al n. 1 di

detto articolo copra almeno il 4% della superficie della faccia

corrispondente. Tale facoltà è tuttavia ammessa dalla versione

di detto praragrafo che risulta dalla direttiva del consiglio 15

maggio 1992, n. 92/41/Cee, che modifica la direttiva n. 89/622, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, re

golamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti

l'etichettatura dei prodotti del tabacco.

L'art. 4, n. 2 della direttiva 89/622 prescrive l'apposizione

di una sola avvertenza specifica su ogni pacchetto di sigarette e gli Stati membri non hanno la facoltà di prescriverne un mag

gior numero.

99 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-ll/92); Pres. Iglesias,

Aw. gen. Lenz (conci, conf.); The Queen c. Secretary of

State fpr Healt.

Cee — Tabacchi — Etichettatura dei tabacchi — Avvertenze

relative alla salute — Disposizioni nazionali più severe — Il

legittimità (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio

89/622, art. 3, n. 3, e 4, n. 4).

La High Court of Justice of England and Wales (Queen's Bench Division) ha sottoposto una questione pregiudizale relati

va all'interpretazione degli art. 3, n. 3, e 4, n. 4, della direttiva

del consiglio 89/622/Cee. Secondo tali articoli, i pacchetti di sigarette e tutte le unità

di condizionamento dei prodotti del tabacco devono recare ta

lune menzioni ed avvertenze stampate in modo da coprire alme

no il 4% della superficie corrispondente. La corte ha dichiarato che gli art. 3, n. 3, e 4, n. 4 della

direttiva del consiglio 13 novembre 1989, n. 89/622/Cee, con

cernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola mentari ed amministrative degli Stati membri in materia di eti

chettatura dei prodotti del tabacco, vanno interpretati nel senso

ch'essi permettano agli Stati membri di esigere, per quanto at

tiene alla loro produzione interna, che le menzioni relative al

tenore di catrame e di nicotina e le avvertenze generale e speci

fica, rispettivamente previste agli art. 3 e 4 di questa stessa di

rettiva, vengano stampate sui pacchetti di sigarette in modo tale

da coprire almeno il 6% di ciascuna delle superfici che sono

a loro destinate».

100 - Sentenza 24 giugno 1993 (causa C-90/92); Pres. Zuleeg, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Dr Tretter Gmbh & Co.

c. Hauptzollamt Stuttgart-Ost.

Cee — Dazi antidumping — Cuscinetti a sfera — Definizione

(Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio 1739/85, art. 1, n. 1).

Il Finanzgericht Baden-Wurttemberg ha sottoposto una que stione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 1739/85.

La corte ha dichiarato che l'art. 1, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cusci netti a sfera ed a rulli conici originari del Giappone, va inter pretato nel senso che include solo i cuscinetti a sfera in senso

tecnico.

101 - Sentenza 29 giugno 1993 (causa C-298/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Governo di Gibilterra c. Con siglio delle Comunità europee.

Cee — Trasporti aerei — Direttiva in materia di servizi aerei

internazionali — Ricorso del governo di Gibilterra — Irrice vibilità (Trattato Cee, art. 173 e 189; direttiva Cee del consi glio 89/463).

Il Foro Italiano — 1994.

Il governo di Gibilterra ha proposto un ricorso inteso all'an

nullamento dell'art. 2, n. 2, della direttiva del consiglio

89/463/Cee, recante modifica della direttiva 83/416/Cee, rela tiva all'autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri.

Il citato art. 2, n. 2, sospende l'applicazione delle disposizio ni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra fino al mo mento in cui sarà messo in applicazione il regime contenuto

nella dichiarazione comune dei ministeri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno unito del 2 dicembre 1987.

Tale dichiarazione comune prevede in modo particolare al pun

to 8, che il regime di utilizzazione congiunta dell'aeroporto di Gibilterra diverrà applicabile dal momento in cui le autorità

britanniche avranno notificato alle autorità spagnole equivalen

ti l'entrata in vigore della legislazione necessaria per dare attua

zione al punto 3.3 (controllo doganale e controllo dell'immigra

zione in ciascun terminale) e safà conclusa la costruzione del

terminale spagnolo e, in ogni caso, al più tardi un anno dopo la notifica soprammenzionata.

Contro il ricorso il consiglio ha sollevato un'eccezione d'irri cevibilità, contestando la legittimazione ad agire del governo

di Gibilterra, perché, secondo il diritto britannico, la presenta

zione del ricorso introduttivo della presente causa rientrerebbe

nella competenza del governatore. Secondariamente esso ritiene

che una direttiva non può essere oggetto di un ricorso d'annul

lamento proposto da una persona fisica o giuridica a norma

dell'art. 173, 2° comma, del trattato Cee. Infine il consiglio

sostiene che il governo di Gibilterra non è interessato né diretta

mente né individualmente dalla disposizione impugnata. La corte ricorda di aver già precisato che il termine «decisio

ne» utilizzato all'art. 173, 2° comma, del trattato dev'essere

inteso nel senso tecnico risultante dall'art. 189 dello stesso trat

tato e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa

e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo va ricercata

nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi.

Nella fattispecie, la portata generale della direttiva 89/463 non

è contestata per quanto attiene alle sue disposizioni diverse dal

l'art. 2, n. 2. Infatti tale direttiva riguarda tutti i servizi aerei

regolari interregionali della Comunità di cui essa modifica il

regime di autorizzazione da parte degli Stati membri. Quanto alla disposizione impugnata, essa concerne in ugual

misura tutti i vettori aerei che intendono esercitare un servizio

aereo interregionale diretto tra un altro aeroporto della Comu

nità e l'aeroporto di Gibilterra e, più in generale, tutti gli utiliz zatori di siffatto aeroporto. Essa è quindi applicabile a situazio

ni oggettivamente definite.

La direttiva di cui trattasi giustifica la sospensione della sua

applicabilità all'aeroporto in parola riferendosi all'accordo con

tenuto nella dichiarazione comune dei ministri degli esteri del

Regno di Spagna e del Regno unito del 2 dicembre 1987. Tale riferimento si risolve nella constatazione di un ostacolo

oggettivo alla messa in opera della direttiva, tenuto conto delle

sue finalità. Infatti, data la controversia che oppone il Regno di Spagna ed il Regno unito circa la sovranità sul territorio ove

è sito l'aeroporto di Gibilterra e le difficoltà di esercizio che

comporta tale conflitto, lo sviluppo dei servizi aerei tra que

st'aeroporto e gli altri aereoporti della Comunità dipende dal

l'entrata in vigore del regime di cooperazione concordato fra

i due Stati. Alla luce di quanto precede, la corte non ha ritenuto l'art.

2, n. 2, della direttiva costitutivo di una decisione ai sensi del l'art. 173 del trattato ed ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile.

102 - Sentenza 29 giugno 1993 (causa C-316/92); Pres. Kakou ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Co

munità europee c. Repubblica federale di Germania.

Cee — Ricorso per inadempimento — Trasportatori di merci — Direttiva — Omessa trasposizione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio 87/540).

La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato ha dichiarato: «Non adottando le disposizioni legislati

ve, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi

alla direttiva del consiglio 9 novembre 1987, n. 87/540/Cee, relativa all'accesso alla professione di trasportatori di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 22: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

e intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed

altri titoli relativi a tale professione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono

ai sensi del trattato Cee».

103 - Sentenza 30 giugno 1993 (cause riunite C-181/89 e C-248/91); Pres. Due, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Par lamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee.

Cee — Aluto di urgenza — Decisione del consiglio — Esclusio

ne — Decisione degli Stati ammessi — Ricorso del parlamen to — Irricevibilità (Trattato Cee, art. 149, 155 e 173). Il parlamento ha chiesto l'annullamento dell'atto adottato in

occasione della 1487" sessione del consiglio, diretto ad accorda

re un aiuto speciale al Bangladesh e, al contempo, i provvedi menti adottati dalla commissione per eseguire tale atto.

Il consiglio chiede di dichiarare il ricorso irricevibile perché l'atto controverso fu adottato non dal consiglio ma dagli Stati

membri e che quindi non può essere oggetto di un ricorso d'an

nullamento.

Dal tenore dell'art. 173 del trattato emerge con chiarezza che

gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri i quali agiscono in qualità non di membri del consiglio, ma di rappre sentanti del loro governo e pertanto esercitano collegialmente le competenze degli Stati membri non sono soggetti al sindacato

di legittimità esercitato dalla corte. Non basta tuttavia che un atto venga qualificato «decisione

degli Stati membri» perché esuli dal controllo istituito dall'art. 173 del trattato. Perché ciò accada, è necessario accertare che

l'atto in parola, visti il suo contenuto ed il complesso di circo

stanze in cui è stato adottato, non constituisca in effetti una

decisione del consiglio. Il parlamento invoca il riferimento fatto dall'atto controver

so alla proposta della commissione. Tale argomento non è rile

vante. Qualsiasi proposta della commissione non costituisce ne

cessariamente una proposta ai sensi dell'art. 149 del trattato.

Occorre valutare il suo carattere giuridico alla luce dell'insieme

di circostanze in cui essa è stata fatta.

Il parlamento osserva che, secondo la descrizione dell'atto,

l'aiuto speciale va gestito dalla commissione. Neppure tale ar

gomento può venire accolto. Infatti l'art. 155, quarto trattino,

del trattato non osta a che gli Stati membri conferiscano alla

commissione il compito di vigilare sul coordinamento di un'a zione congiunta da essi intrapresa in base a un atto dei loro

rappresentanti riuniti in seno al consiglio. Ne discende che l'atto controverso non costituisce un atto

del consiglio ma un atto adottato collegialmente dagli Stati

membri.

Secondo il parlamento, la commissione, iscrivendo nel bilan

cio comunitario il contributo ellenico all'aiuto speciale al Ban

gladesh, ha violato le disposizioni del trattato relative al bilan

cio e pertanto tenuto in nessun conto le prerogative riconosciu

tegli da queste ultime.

I contributi degli Stati membri all'aiuto speciale non rientra

no nelle entrate della Comunità ai sensi dell'art. 199 del trattato

e le spese relative non costituiscono neppure spese della Comu

nità ai sensi di tale articolo.

Ne consegue che l'iscrizione del contributo ellenico all'aiuto

speciale nel bilancio comunitario non può avere per effetto una

modifica di quest'ultimo. La corte ha pertanto dichiarato i ricorsi irricevibili.

* ♦ *

Nel periodo in considerazione sono state sottoposte alla corte

numerose domande di pronunce pregiudiziali; tra queste si se

gnalano in particolare le seguenti:

Conseil d'Etat della Repubblica francese; ordinanza 15 febbraio

1993 (causa C-154/93, Tawil-Albertini c. Ministre des affai res sociales).

Il Conseil d'Etat ha sottoposto la seguente questione:

«se l'art. 7 della direttiva del consiglio delle Comunità euro

pee 25 luglio 1978, n. 78/686/Cee, abbia inteso escludere dal

Il Foro Italiano — 1994.

suo ambito di applicazione i titoli ottenuti per equivalenza, i quali non comprovano quindi una formazione in odontoiatria

acquisita in uno degli Stati membri della Comunità».

Hamburgische Oberverwaltungsgericht; ordinanza 22 marzo 1993

(causa C-155/93, van den Berk c. Studentenwerk).

Lo Hamburgische Oberverwaltungsgericht ha sottoposto le se

guenti questioni pregiudiziali:

«1) se, in base all'art. 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n. 1612/68, vada considerato figlio di un cittadino di uno Stato

membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro

Stato membro soltanto un figlio che soddisfi al contempo i re

quisiti dell'età e dell'essere a carico previsti dall'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (Cee) n. 1612/68;

2) se, in base all'art. 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n. 1612/68, un figlio debba essere considerato ancora tale ai

sensi di questa norma nel caso in cui egli abbia già intrapreso nello Stato membro ospitante un'attività lavorativa subordinata

prima di iniziare l'attuale formazione professionale, nonché, nel

caso in cui la corte dovesse risolvere affermativamente la prima

questione e negativamente la seconda questione;

3) se per il figlio di un lavoratore di un altro Stato membro, deceduto nel territorio dello Stato membro ospitante, che, in

base alla soluzione data dalla Corte di giustizia alla prima e

alla seconda questione, non soddisfi i requisiti di cui agli art. 10, n. 1, lett. a), e 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n.

1612/68, debbano desumersi dall'art. 7, n. 2, del regolamento

(Cee) n. 1612/68 più ampi diritti all'equiparazione per quanto riguarda il sussidio economico per una formazione professiona le o se anche a tal proposito trovi applicazione illimitata l'art.

10, n. 1, lett. a), del regolamento (Cee) n. 1612/68».

Bundesfinanzhof; ordinanza 14 aprile 1993 (causa C-279/93, Fi nanzamt Kóln-Alstadt c. Schumackers).

Il Bundesfinanzhof ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:

«1) se l'art. 48 del trattato Cee possa limitare il diritto della

Repubblica federale di Germania a percepire l'imposta sul red

dito a carico di un cittadino di un altro Stato membro.

In caso affermativo:

2) se l'art. 48 del trattato Cee autorizzi la Repubblica federa

le di Germania a percepire, nei confronti di un privato, cittadi

no belga, residente e domiciliato in Belgio, che in questo paese ha acquisito qualificazione ed esperienza professionale, un'im

posta sul reddito superiore a quella percepibile nei confronti

di un altro privato, che si trovi, per tutto il resto, in situazione

equiparabile, ma che risieda nella Repubblica federale di Ger

mania, se il primo svolge in Germania un lavoro subordinato

senza trasferire la propria residenza in Germania;

3) se si debba applicare una diversa disciplina qualora il cit tadino belga di cui al n. 2 tragga il proprio reddito quasi esclu

sivamente (cioè per oltre il 90%) dell'attività svolta in Germa

nia e detto reddito — in base all'accordo sulla doppia imposi zione tra Repubblica federale di Germania e Regno del Belgio — sia imponibile solo in Germania;

4) se sia in contrasto con l'art. 48 del trattato Cee il fatto

che la Repubblica federale di Germania escluda dal conguaglio annuo dell'imposta sulla retribuzione le persone fisiche non re

sidenti né domiciliate nella Repubblica federale di Germania, che hanno introiti in questo paese da attività subordinata, e

le privi altresì della possibilità di avvalersi della procedura di

conguaglio inerente all'imposta sul reddito con l'inclusione de

gli introiti da lavoro subordinato».

Corte di appello di Roma; ordinanza 27 ottobre 1992 (causa C-186/93, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive c. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato

agricolo).

La Corte di appello di Roma ha sottoposto la seguente questio

ne pregiudiziale: «Se le disposizioni comunitarie che disciplinano la materia

degli aiuti ai produttori di olive, e segnatamente i regolamenti

(Cee) n. 2959/82 e n. 2261/84 del consiglio, rispettivamente del

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 23: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)

PARTE QUARTA

4 novembre 1992 e del 17 luglio 1984, prevedono che l'Aima

(cioè l'organizzazione nazionale di intervento) agisca semplice mente da intermediaria, in nome e per conto della Comunità

economica europea (senza mai divenire titolare delle somme ero

gate, le quali appartengono, perciò, unitamente agli interessi — che ne sono gli accessori — maturati nel corso del procedi mento instaurato per il loro pagamento, ai singoli beneficiari

fin dal momento della loro erogazione), oppure se la medesima

Aima è l'esclusiva titolare di tali somme, e quindi dei relativi interessi, fino a che non vengano pagate ai beneficiari».

Pretura circondariale di Caserta; ordinanza 28 aprile 1993 (cau sa C-300/93, Natale c. Donatab Srl).

La Pretura circondariale di Caserta ha chiesto alla corte di pro nunciarsi:

«Sulla validità del regolamento (Cee) n. 1738/91 del consi

glio, del 13 giugno 1991, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acqui renti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del ta

bacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regola mento (Cee) n. 1331/90».

Bundesgerichtshof; ordinanza 19 gennaio 1993 (causa C-266/93, Bundeskartellamt Volkswagen AG e V.A.G. Leasing Gmbh).

Il Bundesgerichtshof ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:

«1. - Il principale produttore nazionale di autoveicoli vieta ai concessionari nazionali della sua rete selettiva di esclusivisti

di procurare contratti di leasing ad imprese di leasing — ecce

zion fatta per quelle della stessa società produttrice — oppure di vendere loro autoveicoli nuovi, se detti veicoli sono destinati

all'esecuzione di contratti di leasing procurati dai concessionari.

Se si debba dare per certo che detto divieto ed il suo rispetto da parte dei concessionari nazionali sono idonei ad ostacolare

l'interscambio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del

trattato Cee oppure se questa idoneità si possa sospettare. 2. - Se il comportamento descritto al n. 1 rientri nella sfera

d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato Cee qualora sia

idoneo ad ostacolare l'interscambio tra Stati membri. 3. - Qualora alla questione n. 2 si dia soluzione positiva: se

il comportamento descritto al n. 1 sia sottratto, in forza del

regolamento (Cee) n. 123/85, all'applicazione dell'art. 85, n.

1, del trattato Cee.

4. - Se dette norme del diritto comunitario siano inconciliabi

li con una decisione dell'autorità nazionale di vigilanza sulle intese che vieti pratiche del tipo descritto al n. 1».

Landgericht di Saarbrucken; ordinanza 24 marzo 1993 (causa C-320/93, Ditta Lucien Ortscheit Gmbh c. Ditta Eurin-Pharm Arzneimittel Gmbh).

Il Landgericht di Saarbrucken ha sottoposto le seguenti questio ni pregiudiziali:

«1. - Se costituisca misura di effetto equivalente ai sensi del l'art. 30 del trattato Cee il divieto nazionale di pubblicità per medicinali non ammessi nel territorio nazionale nonostante l'ob

bligo di autorizzazione vigente, ma che possono essere lecita mente importati da un altro Stato membro delle Comunità eu

ropee mediante ordinanze al minuto, purché siano già stati po sti lecitamente in commercio in detto Stato membro.

2. - Quali siano i presupposti al verificarsi dei quali il divieto di pubblicità di cui sopra, qualora costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato Cee, possa essere eccezionalmente ammesso in base all'art. 36 del trattato Cee al fine di tutelare la salute e la vita delle persone».

Divisionai Court; ordinanza 9 marzo 1993 (causa C-324/93, The

Queen c. Secretary of State for Home Department).

La Divisionai Court ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:

«1) Se in base ad una fedele interpretazione degli art. 30,

Il Foro Italiano — 1994.

36 e 234 del trattato Cee uno Stato membro sia legittimato a

rifiutare di concedere una licenza, richiesta dalla normativa di

tale Stato membro, per l'importazione da un altro Stato mem

bro di narcotici originari dal secondo Stato membro o ivi in libera circolazione per il motivo che:

a) le disposizioni degli art. 30-36 non si applicano al com mercio di narcotici ai sensi o nell'ambito della convenzione uni

ca sui narcotici sottoscritta a New York il 30 marzo 1961;

b) l'osservanza della convenzione richiederebbe in pratica l'ar

bitraria assegnazione di quote tra importazioni e produttori lo

cali; e/o il sistema di controlli previsto dalla convenzione sareb

be altrimenti meno efficace;

c) (in circostanze in cui la Comunità ha omesso di adottare

una direttiva o un altro regime relativo al commercio di narco

tici tale da consentirle di dichiarare se stessa come un "territo

rio unico" ai sensi dell'art. 43 della convenzione unica e diversi

Stati membri che producono narcotici vietano la loro importa

zione) l'importazione di narcotici da un altro Stato membro minaccerebbe l'esistenza del solo fabbricante autorizzato di questi

prodotti nello Stato membro, e l'affidabilità della fornitura di

tali farmaci per fini essenzialmente medici in tale Stato membro

verrebbe pregiudicata.

2) Se in base ad un'adeguata interpretazione della direttiva

del consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/Cee (G.U. L 13 del 15 luglio 1977, 1), come modificata, una pubblica autorità, quan do ha il compito di acquistare per uso medico farmaci aventi

essenzialmente funzione analgesica, sia autorizzata a tener con

to della necessità della affidabilità e continuità della fornitura

nell'aggiudicare contratti per la fornitura di tali medicinali».

LEGISLAZIONE DEL'UNIONE EUROPEA (*)

(giugno-luglio 1994)

Unione europea

Principi

Risoluzione del consiglio del 20 giugno 1994, relativa alla dif fusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al migliorametno delle condizioni di accesso (G.U. 1° luglio 1994, C 179, 3).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità

europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Ce ed Euratom: «deci sioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazio

ni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., non ché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo le Comunità cui si riferiscono: nell'or dine Ce, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni co muni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è ne cessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Ce è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]

LEGISLAZIONE DEL'UNIONE EUROPEA (*)

(giugno-luglio 1994)

Unione europea

Principi

Risoluzione del consiglio del 20 giugno 1994, relativa alla dif fusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al migliorametno delle condizioni di accesso (G.U. 1° luglio 1994, C 179, 3).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità

europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Ce ed Euratom: «deci sioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazio

ni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., non ché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo le Comunità cui si riferiscono: nell'or dine Ce, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni co muni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è ne cessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Ce è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]

This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended