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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1° aprile - 30 giugno 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 393/394-435/436Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23273606 .
Accessed: 25/06/2014 10:46
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)
(7° aprile - 30 giugno 1993)
1. Indice analitico
ACP (Paesi -) V. Banca europea degli investimenti (Bei) - Convenzione di Lomé
Acque sotterranee
- Tutela delle: 61
Adesione
- Grecia: 81 - Portogallo: 59 - Spagna: 59
Agricoltura
- Carne - - bovina: 77 - - salata: 83 - - suina: 82 - Feoga: 74, 95, 96 - Latte - - In polvere: 50 - - Prelievo supplementare sul: 69, 84 - Prodotto amidaceo: 49 - Tabacchi: 56, 98, 99 - Vino: 45
Aiuti di Stato: 55, 67, 89, 91
- Comunicazione della commissione: 92 - Costruzione navale: 64 - Omissione di avviare la procedura di esame: 91
Aiuti di urgenza: 103
Alimenti surgelati: 54
Ambiente V. Acque sotterranee
Appalti: 72, 94
Associazione V. Convenzione di Lomé
(*) La rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una
rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, in modo da offrire un quadro possibilmente tempestivo e com
pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa
re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte,
che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe
selezioni sulle riviste giuridiche. Naturalmente il «Foro italiano» conti
nua a pubblicare integralmente le sentenze che appaiono di maggiore
interesse.
Dalla rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle
impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra
do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali
impugnazioni. Alla fine della rassegna sono riportate anche le questioni pregiudiziali
sottoposte alla corte dai giudici italiani, mentre tra quelle sollevate dai
giudici stranieri sono segnalate soltanto le più rilevanti.
La rassegna relativa alla giurisprudenza del primo trimestre del 1993
è stata pubblicata nel fascicolo n. 5. La presente rassegna è stata curata
da Fabio Labruna. [A. Tizzano]
Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-15.
1. Indice analitico
ACP (Paesi -) V. Banca europea degli investimenti (Bei) - Convenzione di Lomé
Acque sotterranee
- Tutela delle: 61
Adesione
- Grecia: 81 - Portogallo: 59 - Spagna: 59
Agricoltura
- Carne - - bovina: 77 - - salata: 83 - suina: 82 - Feoga: 74, 95, 96 - Latte - In polvere: 50 - - Prelievo supplementare sul: 69, 84 - Prodotto amidaceo: 49 - Tabacchi: 56, 98, 99 - Vino: 45
Aiuti di Stato: 55 , 67, 89, 91
- Comunicazione della commissione: 92 - Costruzione navale: 64 - Omissione di avviare la procedura di esame: 91
Aiuti di urgenza: 103
Alimenti surgelati: 54
Ambiente V. Acque sotterranee
Appalti: 72, 94
Associazione V. Convenzione di Lomé
(*) La rubrica si propone di svolgere, con cadenza trimestrale, una
rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, in modo da offrire un quadro possibilmente tempestivo e com
pleto, ancorché sintetico, di tale giurisprudenza. Ciò al fine di informa
re i lettori almeno sui contenuti essenziali delle sentenze della corte,
che, per essere ormai sempre più numerose, finiscono col subire severe
selezioni sulle riviste giuridiche. Naturalmente il «Foro italiano» conti
nua a pubblicare integralmente le sentenze che appaiono di maggiore
interesse.
Dalla rassegna sono escluse, in principio, le sentenze di rigetto delle
impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale di primo gra
do. Sono tuttavia forniti, alla fine di ogni anno, i dati riguardanti tali
impugnazioni. Alla fine della rassegna sono riportate anche le questioni pregiudiziali
sottoposte alla corte dai giudici italiani, mentre tra quelle sollevate dai
giudici stranieri sono segnalate soltanto le più rilevanti.
La rassegna relativa alla giurisprudenza del primo trimestre del 1993
è stata pubblicata nel fascicolo n. 5. La presente rassegna è stata curata
da Fabio Labruna. [A. Tizzano]
Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-15.
Atti:
- Atipici: 5 - Degli Stati membri: 103 - Motivazione: 55 - Natura: 103 - Retroattività: 50
Banca europea degli investimenti (Bei)
- Cofinanziamento: 72
Base giuridica: 92
Bilancio: 103
Carne
V. Agricoltura
Ceca: 66
Concorrenza
- Monopolio postale: 68 - Posizione dominante (abuso di): 68
Convenzione di Bruxelles
- Giudizio di opposizione: 52
Convenzione di Lomé: 58, 72
Dazi doganali
- All'importazione: 57 - Classificazione delle merci: 47 - Origine comunitaria delle merci: 59 - Recupero: 48, 59 - Valore in dogana: 57
Discriminazione
V. Principi generali - Misure di effetto equivalente a restrizioni quanti tative
Disposizioni fiscali
- Base imponibile: 79 - Effetto diretto: 73 - Imposta sul valore aggiunto (Iva) - Calcolo del prorata di deduzione: 97 - Sesta direttiva: 78 - Tassazione dell'uso privato di una autovettura aziendale: 73 - Imposta indiretta sulla raccolta di capitali: 51
Disposizioni in materia di bilancio: 103
Diritti fondamentali
V. Principi generali
Dumping
- Cuscinetti a sfera: 100 - Supporti per cuscinetti a rotolamento: 47
Euratom: 88
Feoga V. Agricoltura
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PARTE QUARTA
Fondo sociale europeo: 75, 78
Forza maggiore V. Principi generali
Funzionari: 76, 93
Immunità
V. Privilegi e immunità
Importazioni
- Divieto di: 70
Importi compensativi monetari: 45, 71
Imposte V. Disposizioni fiscali
Impresa comune: 91
Iva
V. Disposizioni fiscali
Latte
V. Agricoltura
Lavoratori (libera circolazione dei -)
- Capacità professionale: 63 - Diritto di soggiorno: 81
V. anche Sicurezza sociale
Legittimo affidamento
V. Principi generali
Lenti a contatto: 82
Merci (libera circolazione delle -)
- Controlli sistematici alle frontiere: 70 - Doppi esami di conformità: 87 - Etichettatura: 98, 99 - Pubblicità comparativa dei prezzi: 65 - Restrizioni quantitative (misure d'effetto equivalente): 54, 65,
80, 87
Monopoli V. Concorrenza
Motivazione V. Atti
Organizzazione comune dei mercati: 77 V. anche Agricoltura
Pesca
- Contributi finanziari: 46 - Gestione dei contingenti: 86
Posizione dominante (abuso di) V. Concorrenza
Il Foro Italiano — 1994.
Poste: 68
Principi generali
- Buona fede: 48, 59 - Certezza del diritto: 50, 92 - Equità: 84 - Forza maggiore: 77 - Legittimo affidamento: 45 - Non discriminazione: 60 - Proporzionalità: 69, 80, 87
Privilegi e immunità: 76, 93, 58
Proporzionalità V. Principi generali
Ravvicinamento delle legislazioni: 62
Responsabilità extracontrattuale della Comunità V. Ricorso per danni
Retroattività
V. Atti
Ricorso di annullamento: 55, 58, 64, 75, 78, 90, 92, 95, 101, 103
- Atto impugnabile: 92 - Qualificazione giuridica di un atto: 101, 103 - Ricevibilità: 90, 101
Ricorso per danni: 46, 52, 58, 66, 72
Ripetizione dell'indebito: 74
Sciroppi
- Purezza degli: 71
Scopo economico: 60
Servizi (libera prestazione dei -) V. Stabilimento e servizi
Servizio di interesse economico generale
- Definizione: 68
Sicurezza sociale
- Assegni per handicappati: 85 - Reddito garantito per gli anziani: 53
Società
- Iscrizione degli atti costitutivi delle: 51 - Registro delle: 51
Stabilimento e servizi
- Pellicole cinematografiche: 60
Tabacchi
V. Agricoltura
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Tariffa doganale comune
- Nomenclatura combinata: 49, 83
Tasse
V. Dazi doganali - Disposizioni fiscali
Tastiere per calcolatori: 48
Trasporti: 63, 103
- Aerei: 101
Vino V. Agricoltura
Zuccheri
V. Sciroppi
2. Indice delle fonti
a) Trattato Cee
Art. 30: 56, 65, 70, 80, 87, 94
Art. 36: 65, 70, 80, 87 Art. 48: 81, 94
Art. 56: 60
Art. 59: 60, 92
Art. 60: 60
Art. 66: 60
Art. 85: 91
Art. 86: 68, 91 Art. 90: 68
Art. 92: 55, 67, 89, 91, 92
Art. 93: 64, 67, 89, 91, 92
Art. 149: 103
Art. 155: 103
Art. 169: 54, 62, 70, 82, 86, 87, 89, 94, 102
Art. 171: 61
Art. 173: 55, 56, 58, 64, 67, 75, 78, 90, 92, 95, 96, 97, 101, 103
Art. 175: 46
Art. 176: 75
Art. 177: 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 63, 65, 68, 69, 71, 73,
74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 93, 98, 99, 100
Art. 178: 46
Art. 189: 101 Art. 190: 50, 56
Art. 215: 46, 72
b) Atti del consiglio e della commissione
Direttiva Cee del consiglio n. 64/432: 82
Direttiva Cee del consiglio n. 68/360: 81
Regolamento Cee del consiglio n. 804/68: 84
Regolamento Cee del consiglio n. 805/68: 77
Regolamento Cee del consiglio n. 885/68: 77
Regolamento Cee del consiglio n. 1612/68: 85
Direttiva Cee del consiglio n. 69/335: 51
Regolamento Cee della commissione n. 394/70: 71
Regolamento Cee della commissione n. 70/1251: 81
Direttiva Cee del consiglio n. 71/118: 54
Direttiva Cee del consiglio n. 71/305: 94
Regolamento Cee del consiglio n. 1408/71: 53, 85
Direttiva Cee del consiglio n. 72/464: 56
Regolamento Cee della commissione n. 1311/73: 45
Direttiva Cee del consiglio n. 74/561: 63
Regolamento Cee del consiglio n. 2777/75: 54
Direttiva Cee del consiglio 76/768: 62
Regolamento Cee del consiglio n. 2967/76: 54
Direttiva Cee del consiglio n. 77/388: 73, 79, 97
Regolamento Cee del consiglio n. 1697/79: 48
Regolamento Cee del consiglio n. 1430/79: 48
Direttiva Cee del consiglio n. 80/68: 61
Il Foro Italiano — 1994.
Regolamento Cee del consiglio n. 565/80: 77
Direttiva Cee della commissione n. 80/723: 92
Regolamento Cee della commissione n. 1495/80: 57
Regolmento Cee del consiglio n. 2057/82: 86
Direttiva Cee del consiglio n. 83/643: 54, 70
Regolamento Cee del consiglio n. 2950/83: 75, 78
Direttiva Euratom del consiglio n. 84/466: 88
Regolamento Cee del consiglio n. 856/84: 84
Regolamento Cee del consiglio n. 857/84: 69
Regolamento Cee del consiglio n. 1739/85: 100
Regolamento Cee del consiglio n. 449/86: 59
Regolamento Cee del consiglio n. 2374/86: 86
Regolamento Cee della commissione n. 4028/86: 46
Direttiva Cee del consiglio n. 87/167: 64
Regolamento Cee del consiglio n. 374/87: 47
Direttiva Cee del consiglio n. 87/540: 102
Regolamento Cee della commissione n. 87/744: 50
Regolamento Cee del consiglio n. 2658/87: 49
Regolamento Cee della commissione n. 3665/87: 77
Direttiva Cee del consiglio n. 89/643: 101
Direttiva Cee del consiglio n. 89/622: 98, 99
Decisione Cee della commissione n. 89/627: 74
Decisione Cee della commissione n. 90/213: 74
Decisione Cee della commissione n. 90/627: 64
Decisione Cee della commissione n. 91/175: 55
Decisione Cee della commissione n. 91/375: 64
Regolamento Cee della commissione n. 1304/91: 90
Regolamento Cee della commissione n. 91/2587: 49, 83
c) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Art. 1: 52
Art. 27: 52
Art. 37: 52
3. Indice cronologico
1.4.1993 - C-31/91 8.6.1993 - C-52/91
1.4.1993 - C-44/91 8.6.1993 - C-373/92 1.4.1993 - C-25/91 9.6.1993 - C-95/92 1.4.1993 - C-l36/91 10.6.1993 - C-183/91 1.4.1993 - C-256/91 15.6.1993 - C-213/91 1.4.1993 - C-260/91 15.6.1993 - C-225/91 1.4.1993 - C-261/91 16.6.1993 _ C-325/91
20.4.1993 - C-71/91 17.6.1993 - C-88/92 20.4.1993 - C-178/91 22.6.1993 _ C-243/89 21.4.1993 - C-172/91 22.6.1993 _ C-54/91 22.4.1993 - C-65/95 22.6.1993 _ C-56/91 27.4.1993 - C-375/90 22.6.1993 _ C-333/91 28.4.1993 - C-364/90 22.6.1993 _ C-222/91 28.4.1993 - C-306/91 22.6.1993 _ C-l1/92 29.4.1993 - C-59/92 24.6.1993 _ C-90/92 29.4.1993 - C-l82/91 29.6.1993 _ C-298/89 4.5.1993 - C-292/91 29.6.1993 . C-316/92 4.5.1993 - C-369/89
30.6.1993 C-181/89 e 248/91 5.5.1993 - C-l 74/91 5.5.1993 - C-246/91
11.5.1993 - C-304/91
11.5.1993 _ C-l26/91 4. Indice
18.5.1991 - C-220/91 numerico
19.5.1991 - C-198/91 19.5.1991 - C-320/91 C-181/89 _ 30.6.1993 19.5.1991 - C-81/91 C-248/91 _ 30.6.1993 25.5.1991 - C-228/91 C-243/89 _ 22.6.1993 25.5.1993 - C-308/91
C-298/89 _ 29.6.1993 25.5.1993 - C-370/89 C-369/89 _ 4.5.1993 25.5.1993 - C-193/91
C-364/90 . 28.4.1993 25.5.1993 - C-197/91
C-370/89 25.5.1993 25.5.1993 25.5.1993
■ C-l99/91 C-263/91
C-375/90 - 27.4.1993
25.5.1993 _ C-321/91 C- 25/91 - 1.4.1993
25.5.1993 _ C-334/91 C- 31/91 - 1.4.1993
25.5.1993 _ C-l8/92 C- 44/91 - 1.4.1993
25.5.1993 - C-271/92 C- 52/91 - 8.6.1993
26.5.1993 C-171/91 C- 54/91 - 22.6.1993
26.5.1993 - C-52/92 C- 56/91 - 22.6.1993
27.5.1993 - C-33/92 C- 71/91 - 20.4.1993
27.5.1993 - C-290/91 C-178/91 - 20.4.1993
27.5.1993 - C-310/91 C- 81/91 - 19.5.1991
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PARTE QUARTA
C-126/91 - 11.5.1993 C-290/91 _ 27.5.1993 C-136/91 - 1.4.1993 C-292/91 . 4.5.1993 C-171/91 - 26.5.1993 C-306/91 _ 28.4.1993 C-172/91 - 21.4.1993 C-308/91 _ 25.5.1993 C-174/91 - 5.5.1993 C-310/91 _ 27.5.1993 C-182/91 - 29.4.1993 C-321/91 _ 25.5.1993 C-183/91 - 10.6.1993 C-325/91 _ 16.6.1993 C-193/91 - 25.5.1993 C-333/91 _ 22.6.1993 C-197/91 - 25.5.1993 C-334/91 _ 25.5.1993 C-198/91 - 19.5.1991 C- 11/92 _ 22.6.1993 C-199/91 - 25.5.1993 C- 18/92 _ 25.5.1993 C-213/91 - 15.6.1993 C- 33/92 _ 27.5.1993 C-220/91 - 18.5.1991 C- 52/92 _ 26.5.1993 C-222/91 - 22.6.1993 C- 59/92 _ 29.4.1993 C-225/91 - 15.6.1993 C- 65/92 _ 22.4.1993 C-228/91 - 25.5.1991 C- 88/92 _ 17.6.1993 C-246/91 - 5.5.1993 C- 90/92 - 24.6.1993 C-256/91 - 1.4.1993 C- 95/92 _ 9.6.1993 C-260/91 - 1.4.1993 C-271/92 - 25.5.1993 C-261/91 - 1.4.1993 C-316/92 _ 29.6.1993 C-263/91 - 25.5.1993 C-373/92 - 8.6.1993
45 - Sentenza 1° aprile 1993 (cause riunite C-31/91 e C-44/91);
Pres. Joliet, Avv. gen. Darmon (conci, conf.); A. Lageder
c. Amministrazione delle finanze dello Stato.
Cee — Agricoltura — Vini di qualità — Lista provvisoria —
Importi compensativi monetari — Legittimo affidamento —
Inesistenza (Trattato Cee, art. 177; regolamento della com
missione n. 1311/73, art. 1).
La Corte di cassazione, a seguito di una controversia relativa
alla riscossione a posteriori degli importi compensativi monetari
(lem) su vini di produzione italiana esportati in Germania, ha
sottoposto tre questioni pregiudiziali alla corte del Lussembur
go vertenti sull'interpretazione del regolamento Cee n. 1311 del
1973. Al momento dell'esportazione i vini de quibus erano correda
ti di documenti di accompagnamento del tipo VA2, che certifi
cavano la loro natura di vini di qualità prodotti in regioni de
terminate (v.q.p.r.d.). Per queste ragioni le ricorrenti non ave
vano pagato gli lem.
Tuttavia, successivamente, l'amministrazione aveva constata
to che i vini esportati non potevano ai sensi dell'art. 1 del rego lamento n. 1311/73 essere indicati come v.q.p.r.d., in quanto essi non erano considerati dalla normativa italiana come vini
meritevoli della menzione «Denominazione di origine controlla
ta» o «Denominazione di origine controllata e garantita». Per
tanto in considerazione del fatto che solo i vini v.p.q.r.d. non
sono soggetti agli lem, l'amministrazione aveva preteso a poste riori il pagamento di questi importi.
A tal fine, nel 1977, l'amministrazione aveva emesso ingiun zioni di pagamento, affermando che, ai sensi del regolamento Cee sopra citato, l'istituto non era più legittimato a rilasciare
i documenti di accompagnamento VA2 a far data dal 22 mag
gio 1973 e che la lista provvisoria di vini v.q.p.r.d. su cui l'isti
tuto si era basato non era più valida a partire da questa stessa
data.
La corte ha dichiarato: «l'art. 1 del regolamento Cee della
commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvi soria dei v.q.p.r.d. come pure all'identificazione di questi vini
nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, de
ve essere interpretato nel senso che solo i vini d.o.c. o d.o.c.g., durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire
tra il 22 maggio ed il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia
alla qualifica di v.q.p.r.d. In mancanza di norme comunitarie applicabili durante il pe
riodo in cui si sono svolti i fatti della causa principale, spetta al giudice nazionale applicare disposizioni della normativa in terna relativa alla prescrizione ai dazi all'importazione a torto
non reclamati nei confronti del debitore a seguito di un errore
commesso dall'amministrazione nazionale, purché dette norme
si applichino in maniera non discriminatoria ai crediti nazionali e ai crediti comunitari e non pregiudichino né la portata né
l'efficacia del diritto comunitario. L'autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di ac
II Foro Italiano — 1994.
compagnamento VA2 per i vini meritevoli della menzione
v.q.p.r.d. nel contesto dell'organizzazione comune del settore
del vino è tenuta all'osservanza del principio del legittimo affi
damento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui un documento di accom
pagnamento VA2 sia stato emesso da un'autorità nazionale non
abilitata a tal fine e che, sulla base di un'erronea interpretazio ne della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclama
to il pagamento degli lem, previsto da quest'ultima, non può
essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affida
mento, malgrado la loro buona fede».
46 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-25/91); Pres. Mancini, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Pesqueras Echebastar SA
c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Pesca — Contributo finanziario per la costruzione di
un peschereccio — Rifiuto — Ricorso in carenza — Irricevi
bilità — Ricorso per risarcimento danni — Infondatezza (Trat
tato Cee, art. 175, 178 e 215; regolamento Cee n. 4028/86).
La società anonima Echebastar aveva presentato nel 1987 alla
commissione una domanda per la concessione di un contributo
finanziario comunitario per un progetto di costruzione di un
peschereccio. Nel novembre del 1989 la Commissione aveva in
formato la società spagnola che il progetto in questione non
poteva fruire di un contributo finanziario comunitario in quan
to «i redditi di bilancio disponibili per il finanziamento dei pro getti per il 1989 erano insufficienti».
A seguito di una lettera inviata dalla società spagnola, in cui
era sostenuto che in forza dell'art. 37, n. 1, del regolamento
n. 4028/86, essa aveva diritto, in caso di rigetto della sua do
manda, che questa fosse riportata alla prima ripartizione dell'e
sercizio successivo, la commissione aveva risposto alla Echeba
star che il suo progetto sarebbe stato esaminato.
Trascorsi alcuni mesi la Echebastar aveva invitato la commis
sione, in conformità all'art. 175 del trattato, a prendere posi
zione sulla domanda di concessione di un contributo finanzia
rio. La commissione dopo più di due mesi, aveva preso posizio
ne avvertendo i richiedenti che i progetti conformi al regolamento n. 4028/86 non erano stati prescelti a causa dell'esaurimento
dei crediti di bilancio disponibili. Tanto premesso, la Echebastar ha presentato alla corte tre
domande di cui la prima, basata sull'art. 175 del trattato mira
va a far dichiarare il comportamento omissivo della commissio
ne; la seconda mirava invece a far dichiarare che la Echebastar
aveva diritto al contributo finanziario comunitario per la co
struzione di un nuovo peschereccio; la terza domanda, basata
sugli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato, mirava ad ottenere
il risarcimento del danno che la società aveva subito a causa
dell'omissione della commissione.
La corte, respingendo il ricorso ha osservato che l'istituzione
convenuta ha preso posizione, a seguito dell'invito ad agire,
dopo la scadenza del termine di due mesi, previsto dall'art. 175, 2° comma, del trattato, ma prima della presentazione del ricor
so. Ne consegue che la commissione non si è astenuta dal pro nunciarsi sulla domanda della Echebastar e che le condizioni
previste dall'art. 175 del trattato non sono soddisfatte.
Inoltre, la circostanza che tale presa di posizione nella com
missione non dia soddisfazione alla società spagnola è irrilevante.
Risulta, infatti, dalla giurisprudenza che l'art. 175 del tratta
to contempla l'omissione per l'astensione dal pronunciarsi o dal
prendere posizione e non l'adozione di un atto diverso da quel lo che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario.
Conseguentemente, non è ipotizzabile alcun risarcimento del
l'asserito danno.
Infine, per quanto riguarda la domanda diretta a che la corte
dichiari che la Echebastar ha diritto al contributo finanziario, è sufficiente rilevare che, nell'ambito di un procedimento ex
art. 175 del trattato, la corte non può ingiungere ad una istitu
zione comunitaria di effettuare pagamenti.
47 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-136/91); Pres. Joliet,
Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Findling Walzlager Han
delsgesellshaft Gmbh c. Hauptzollamt Karlsruhe.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Cee — Dazi antidumping — Supporti per cuscinetti a rotola
mento — Livello di dazi — Ammissibilità (Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio n. 374/87, art. 1, n. 3).
Con ordinanza del maggio 1991, il Finanzgericht del Baden
Wurttemburg ha sottoposto alla corte due questioni pregiudi ziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 1, n. 3, del regola
mento Cee del consiglio n. 374/87. La Findling Walzlager importava dal Giappone supporti per
cuscinetti a rotolamento, fabbricati dalla Ashai Seiko Co. Ltd.
a richiesta della Nachi Fujikoshi Corp. Tali supporti, che reca vano il marchio Nachi, erano stati venduti alla ricorrente dalle
società Gloria International Corporation e Ehara Industries Ltd.,
di Osaka. Tali importazioni venivano assoggettate, in base al
regolamento, ad un dazio antidumping all'aliquota del 13,39%.
Dopo un infruttuoso procedimento di opposizione nei con
fronti di tale decisione dello Hauptzollamt, la Findling Walzla
ger presentò un ricorso al Finanzgericht nel quale faceva valere
che l'aliquota applicata alle importazioni sopramenzionate pro
veniva da un'errata interpretazione dell'art. 1, n. 3, del rego
lamento.
Secondo la corte, per l'interpretazione di una disposizione di
diritto comunitario, occorre tener conto non soltanto dei termi
ni di questa, ma anche del suo contesto e delle finalità persegui
te dalla normativa di cui essa fa parte. Orbene, dall'art. 13,
n. 3, del regolamento n. 2176/84, nonché dal successivo regola
mento del consiglio n. 2423/88, risulta che l'importo dei dazi
antidumping non può superare il margine di dumping e deve
essere minore se ciò è sufficiente a far venir meno il pregiudizio.
Tale principio, che si trova sancito pure nell'art. 8 del codice
antidumping del GATT, sarebbe travisato qualora si dovesse
applicare ad un prodotto esportato da una determinata impresa
un dazio antidumping superiore a quello che si applica quando
lo stesso prodotto viene esportato nel mercato comunitario dal
l'impresa che l'ha venduto all'impresa in questione.
La corte ha dichiarato che: «la tabella di cui all'art. 1, n.
3, del regolamento Cee del consiglio 5 febbraio 1987, n. 374,
recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio
provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sul
le importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento origina
ri del Giappone, deve essere interpretata nel senso che per ap
plicare le aliquote del dazio antidumping individualmente asse
gnate ai marchi nn. 1-7, indicati nella terza colonna, è sufficiente
che sia provato che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono
stati prodotti dall'impresa corrispondente o per l'impresa corri
spondente, menzionata nella colonna 'esportatori'».
48 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-250/91); Pres. Zuxeeg,
Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Société Hewlett Packard
France c. Directeur général des Douanes.
Cee — Dazi doganali — Classificazione di una merce — Di
chiarazione erronea — Recupero — Principio di buona fede — Rilevanza (Trattato Cee, art. 177; regolamenti Cee del con
siglio n. 1697/79, art. 5, n. 2, e n. 1430/79, art. 13).
La HP-France importò in Francia, tra il 1986 e il 1988, ta
stiere per calcolatori provenienti da Singapore. Basandosi su
un'informazione fornita dalla direzione centrale delle finanze
di Monaco di Baviera alla affiliata tedesca della Hewlett Pac
kard, la Hp-France dichiarò tali merci per l'immissione in libe
ra pratica in Francia nella voce doganale 84.55 C che corrispon
de a pezzi staccati di calcolatori. I prodotti posti in questa voce
doganale fruivano di una sospensione dei dazi doganali in base
al regolamento Cee n. 3599/85. Di conseguenza, la HP-France
venne esentata dal pagamento dei dazi corrispondenti.
Successivamente a tale esenzione, la direzione nazionale delle
informazioni e delle indagini doganali constatò un'infrazione
alla regolamentazione doganale per «falsa dichiarazione nel ca
so di specie che genera la riscossione di dazi doganali elusi». Secondo le dogane francesi, le tastiere importate costituivano
«unità» per calcolatori rientranti nella voce doganale 84.53 B.
Le merci collocate in questa voce fruivano esse pure di una
sospensione dei dazi, ma entro il limite di un massimale tariffa
li Foro Italiano — 1994.
rio annuale. Dato che tale limite non era stato raggiunto nel
1986, le autorità doganali promossero per le importazioni effet
tuate nel 1986, dalla HP-France, un procedimento di recupero
a posteriori sottoponendoli a dazi doganali all'aliquota del 4,5%.
In seguito al litigio insorto tra le parti il Tribunal d'instance
del 7mo arrondissement di Parigi ha sottoposto alla corte una
questione pregiudiziale per accertare se le condizioni vertenti
sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento Cee del
consiglio n. 1697/79 e, in subordine, dell'art. 13 del regola
mento Cee del consiglio n. 1430/79, siano soddisfatte nel caso
in cui una società si sia basata, ai fini della classificazione
doganale fornita da una società appartenente allo stesso grup
po di cui fa parte il debitore dalle autorità doganali competenti
di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autori
tà doganale competente al recupero di dazi doganali, mentre
quest'ultima non ha formulato alcuna obiezione quanto ad una
classificazione doganale del genere.
La corte ha statuito che il requisito stabilito dall'art. 5, n.
2, del regolamento n. 1697/79, che il debitore abbia osservato,
per quanto riguarda la dichiarazione doganale, tutte le disposi
zioni della normativa vigente deve essere considerato soddisfat
to quando l'operatore economico abbia dichiarato in buona
fede la merce di cui trattasi in una voce doganale errata e
questa sia stata indicata in modo chiaro ed esplicito con la
designazione della detta merce, di modo che le autorità doga
nali avrebbero dovuto determinare immediatamente e senza am
biguità la non corrispondenza della merce alla corretta voce
doganale. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento Cee del
consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, il fatto
che un operatore economico si sia basato su di un'informazio
ne errata, fornita ad una società appartenente allo stesso grup
po di cui fa parte il debitore da un'autorità doganale compe
tente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'autorità doganale competente al recupero, può costituire una
situazione particolare ai sensi del detto articolo. Spetta al giu
dice nazionale accertare se sussistano tutti gli altri presupposti
per l'applicazione del predetto art. 13, vale a dire la mancanza
di negligenza manifesta e di simulazione e l'osservanza delle
norme procedurali.
49 - Sentenza 1° aprile 1993 (causa C-256/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Emsland-Starke GmbH
c. Oberfinanzdirektion Munchen.
Cee — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata
— Definizione di prodotto amidaceo (Trattato Cee, art. 177;
regolamento della commissione del 26 luglio 1991, n. 2587
e regolamento del consiglio n. 2658/87, allegato I).
Il Bundesfinanzhof ha sottoposto nel 1991 quattro questioni
pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della tariffa doganale comune nella versione che risulta dal regolamento Cee della
commissione n. 2587/91, che modifica l'allegato I del regola
mento del consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura ta
riffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
La corte ha dichiarato: «La tariffa doganale comune — no
menclatura combinata — deve essere interpretata nel senso che
deve essere classificato nella sottovoce 1108 13 00 un prodotto
amidaceo (tenore di amido, determinato con il metodo Ewers,
del 99% in peso o, se determinato con il metodo della saccarifi
cazione, dell' 81,1% in peso; tenore di acetile dello 0,65 o dello
0,67% in peso) composto da amido di patata naturale mescola
to con un estere di amido di patata neutralizzato, privo dell'a
cetaldeide, destinato ad essere usato nell'industria cartaria e tes
sile, ed anche idoneo, per sua natura, al consumo umano, ben
ché non autorizzato dalla normativa sui generi alimentari».
50 - Sentenza 1° aprile 1993 (cause riunite C-260/91 - C-261/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. (conci, diff.); Diversinte SA c. Ad
ministraciòn Principal de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Junquera.
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PARTE QUARTA
Cee — Latte scremato in polvere — Retroattività — Carenza
di motivazione — Invalidità (Trattato Cee, art. 177 e 190;
regolamento della commissione 16 marzo 1987, n. 744, art.
3, ultimo comma).
Il Tribunale Econòmico Administrativo Central di Madrid ha
sottoposto alla corte una questione pregiudiziale vertente sulla
validità dell'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento Cee della
commissione 16 marzo 1987, n. 744, che modifica il regolamen to Cee n. 805/86.
Tra il 28 febbraio e il 2 marzo 1987, la Iberlacta esportò, nella Repubblica federale di Germania, 207 tonnellate di latte
in polvere contenente il 12% di materie grasse e denaturato al
fine del suo uso nell'alimentazione animale. Fra il 3 e il 6 mar
zo 1987, la società Diversinte esportò verso la stessa destinazio
ne 120 tonnellate di un prodotto similare contenente, il 18%
di materie grasse. Il 17 marzo 1987 venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Cee il regolamento controverso. Stando ai termini di tale
regolamento, una tassa che colpiva sino a quel momento l'e
sportazione al di fuori della Spagna di latte scremato importato in tale Stato membro e denaturato in conformità alle prescrizio ni vigenti anteriormente al 1° marzo 1986 in tale paese, veniva
estesa a qualsiasi latte in polvere, indipendentemente dal tenore di materie grasse, denaturato secondo le stesse prescrizioni ed
esportato dalla Spagna dopo esservi stato importato. L'ultimo
comma dell'art. 3 di tale regolamento lo rendeva applicabile a partire dal 12 febbraio 1987.
In esecuzione di tale regolamento, l'amministrazione dogana le invitò la Diversinte e la Iberlacta a pagare tale tassa, cosa
che esse fecero pur contestando il principio. Secondo tali socie
tà, il regolamento controverso era invalido in quanto era re
troattivo, senza che esso soddisfacesse le condizioni nelle quali la corte ammette la retroattività.
Dalla giurisprudenza costante della corte risulta che sebbene, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni
giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunita
rio decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una
deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessa
ti sia debitamente rispettato. Occorre tuttavia ricordare che pur se, secondo tale giurispru
denza, un'efficacia retroattiva degli atti comunitari non è di
per sé esclusa, è necessario che gli atti che abbiano un tale ef
fetto contengano nella loro motivazione le indicazioni che giu stificano l'efficacia retroattiva. Infatti, la motivazione prescrit ta dall'art. 190 del trattato Cee ha lo scopo di consentire gli interessi di conoscere le giustificazioni del provvedimento adot tato al fine di difendere i loro diritti e alla corte di esercitare
il suo sindacato. Da essa deve quindi risultare, in modo chiaro
ed inequivoco, il ragionamento dell'autorità comunitaria autri ce dell'atto censurato.
La corte ha dunque statuito che l'ultimo comma dell'art. 3
del regolamento Cee n. 744/87, recante modifica del regola mento n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in
polvere denaturato proveniente dalla Spagna, non è valido nella
parte in cui dichiara che detto regolamento si applica a decorre re dal 12 febbraio 1987.
51 - Sentenza 20 aprile 1993 (cause riunite C-71/91 e C-178/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Jacobs; Ponente Carni c. Min.
finanze.
La sentenza leggesi in Foro it., 1993, IV, 169.
Cee — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Registro
delle società — Tassa annuale di iscrizione — Divieto — Ec
cezioni (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio 17
luglio 1969, n. 69/335, art. 10 e 12). In seguito a una controversia insorta tra la Ponenti Carni
Spa e la Cispadana Costruzioni, da un lato e l'amministrazione delle finanze, dall'altro, in merito alla tassa di concessione go vernativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, furono sottoposte alla corte quattro questioni pregiudiziali ver tenti sull'interpretazione degli art. 10 e 12 della direttiva 69/335 sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali.
Il Foro Italiano — 1994.
La direttiva prevede la riscossione di un'imposta sui conferi
menti di capitali che, ai sensi del settimo considerando, per non
perturbare la circolazione dei capitali, deve essere armonizzata
all'interno della Comunità per quanto riguarda non soltanto le
sue aliquote, ma anche la sua «struttura» (art. 2-9). La direttiva prevede inoltre la soppressione di altre imposte
indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferi
menti e dell'imposta di bollo sui titoli il cui mantenimento ri schierebbe di rimettere in questione gli scopi perseguiti (art. 10, 11). Tra queste figurano in particolare le imposte per l'immatri
colazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'eserci
zio di un'attività. L'art. 12, n. 1, della direttiva contiene infine un elenco dei
tributi diversi dall'imposta sui conferimenti che, in deroga ai citati art. 10 e 11, possono essere imposti alle società di capitali all'atto delle operazioni previste dalla stessa norma. L'art. 12
della direttiva fa riferimento, in particolare, ai «diritti di carat
tere remunerativo».
Le questioni sollevate sono anzitutto dirette, in sostanza, a
far accertare se un tributo annuale dovuto per l'iscrizione delle
società di capitali rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della direttiva. La corte ha sottolineato come le imposte in
dirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferi
menti, cioè tributi che sotto qualsiasi forma sono dovuti per la costituzione di una società di capitali (art. 10, lett. a) ovvero
per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità prelimina re all'esercizio di un'attività alla quale una società può essere
sottoposta in ragione della sua forma giuridica (art. 10, lett.
d), rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della diret
tiva. Conseguentemente, quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art.
12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizio
ne delle società di capitali anche qualora il gettito di tale tributo
contribuisca al finanziamento del servizio incaricato dalla tenu
ta del registro in cui sono iscritte le società.
Le questioni pregiudiziali mirano inoltre a far accertare se
dei tributi riscossi come corrispettivo di servizi resi nell'interes
se generale, quali ad esempio quelli attinenti all'iscrizione della
società, possano essere qualificati diritti di carattere remunera
tivo, se questa qualificazione sia necessariamente subordinata
all'esistenza di un nesso tra l'entità dei detti tributi e il costo
del servizio reso e, infine, se l'entità dei tributi stessi possa, senza contravvenire alle disposizioni della direttiva ed in parti colare all'art. 12, n. 2, della stessa, variare a seconda che
la società tenuta al loro versamento abbia la forma della socie
tà per azioni ovvero quella della società a responsabilità li
mitata.
La corte ha interpretato l'art. 12 della direttiva nel senso che:
«i diritti di carattere remunerativo di cui al numero 1, lett. e), dello stesso articolo possono essere remunerazioni riscosse co
me corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per una so
cietà di capitali. L'entità di tali diritti, che può variare a secon
da della forma giuridica della società, dev'essere calcolata in
base al costo dell'operazione, che può essere determinato forfe
tariamente».
52 - Sentenza 21 aprile 1993 (causa C-172/91); Pres. Kakouris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Sonntag c. Waidmann.
La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 233.
Cee — Convenzione di Bruxelles — Materia civile nel processo
penale — Impugnazione di terzi interessati — Ammissibilità
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, 1° com
ma, art. 27, punto 2 e art. 37, 2° comma).
In seguito ad una controversia sorta tra il sig. Sonntag ed 11 sig. e la sig. Waidmann, in merito all'esecuzione nella Repub blica federale di Germania, nel suo disposto in materia civile, di una sentenza pronunciata da un giudice penale italiano, fu
rono sottoposte alla corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della
convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, varie questioni pre giudiziali relative all'interpretazione degli art. 1, 27 e 37.
Nell'ambito del procedimento penale, avviato in quanto Tho
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
mas Waidmann, alunno di una scuola pubblica del Land Baden
Wurttemberg, era rimasto vittima di un incidente mortale in
montagna e l'insegnante accompagnatore il sig. Sonntag era stato
accusato di omicidio colposo dal Tribunale penale di Bolzano, i parenti della vittima si costituirono parte civile contro l'inse gnante per ottenere la condanna al risarcimento dei danni cau
sati dall'incidente. Ritenuto colpevole di omicidio colposo il debitore fu condan
nato a pagare una provvisionale di 20.000.000 di lire alla fami
glia Waidmann ed a sopportare le spese processuali.
Su istanza dei creditori, il Landengericht di Ellwagen rese ese cutiva la sentenza del Tribunale di Bolzano, limitatamente alla
sua parte civilistica.
Avverso tale decisione il debitore propose appello afferman
do che era suo diritto, in caso di esito sfavorevole del giudizio, ottenere da detto Land manleva del proprio obbligo al risar
cimento.
La prima questione pregiudiziale tende a sapere se la «mate
ria civile» ai sensi dell'art. 1,1° comma, prima fase, della con
venzione comprenda l'azione per il risarcimento del danno inte
stata dinanzi ad un giudice penale nei confronti di un insegnan
te di scuola pubblica. La corte, dopo aver ricordato che la convenzione si applica
anche alle decisioni emanate in materia civile da un giudice pe
nale, precisa come il fatto che l'azione sia proposta contro un
insegnante di una scuola pubblica non sia rilevante per l'appli
cazione della convenzione. Infatti, solo qualora il responsabile
nei cui confronti l'azione è stata intentata dovesse essere consi
derato un'autorità pubblica che ha agito nell'esercizio di un po
tere pubblico l'azione esulerebbe dalla sfera d'applicazione del
la convenzione. Ciò non accade nel caso di un insegnante di
una scuola pubblica. La corte in seguito risponde alle altre questioni pregiudiziali
affermando che: «l'art. 37, 2° comma, della convenzione deve
essere interpretato nel senso che è esclusa qualsiasi impugnazio
ne di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell'am
bito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 36 della con venzione, anche laddove un'impugnazione sia consentita ai det
ti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.
Il diniego di riconosciménto di una decisione per i motivi in dicati all'art. 27, n. 2, della convenzione è consentito solamente
in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origi
ne. Tale disposizione non può quindi essere invocata qualora
il convenuto si sia costituito. Un convenuto si considera costi
tuito ai sensi dell'art. 27, n. 2, della convenzione, qualora que
sti, nell'ambito di una domanda risarcitoria dedotta nel proce
dimento penale mediante costituzione di parte civile, abbia svolto
difese all'udienza di dibattimento, per mezzo del proprio difen
sore, in ordine alla pubblica accusa ma non in ordine alla do
manda civile, anch'essa oggetto del dibattimento cui il difenso
re medesimo abbia assistito».
53 - Sentenza 22 aprile 1993 (causa C-65/92); Pres. Iglesias,
Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); ONP c. Levantino.
Cee — Sicurezza sociale — Reddito garantito per gli anziani
— Riduzioni — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; regola
mento Cee del consiglio n. 1408/71, art. 3, 46 e 51).
Nel 1992 la Cour de cassation belga ha sottoposto alla corte
una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli art.
3, 46 e 51 del regolamento Cee n. 1408/71, relativo all'applica
zione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari, che si spostano al
l'interno della Comunità, nella versione risultante dal regola
mento Cee del consiglio 2 giugno 1983, n. 2001. La sig. Milazzo, cittadina italiana, era residente nel Belgio.
Dall'ottobre del 1967 ella fruiva di una pensione di vecchiaia
per lavoratori subordinati in Belgio e, dal novembre 1967, di
una pensione in Italia. Dal gennaio 1973 ella fruiva inoltre del reddito garantito per
le persone anziane previsto dalla legge belga, vale a dire una
prestazione che garantisce ai suoi beneficiari risorse complemen
tari per un ammontare pari alla differenza tra il minimo di ri
II Foro Italiano — 1994.
sorse garantito dalla legge ed una parte delle risorse di qualsivo
glia natura di cui essi possono disporre. La causa principale sorse quando la Milazzo (sostituita dopo
la sua morte dal figlio, il sig. Levantino) fu informata dall'ente componente (l'ONP) che il proprio reddito garantito veniva ri dotto in considerazione della rivalutazione della sua pensione
italiana, che era collegata all'aumento del costo della vita. La
sig. Milazzo fece valere in giudizio che il nuovo calcolo era in
compatibile con gli art. 46 e 51 del regolamento n. 1408/71.
La corte ha dichiarato che: «le disposizoini degli art. 46 e 51, n. 2, del regolamento sono applicabili alla determinazione
e all'adattamento dell'importo di una prestazione come il reddi
to garantito, corrisposto ad un lavoratore che ha svolto attività
lavorative subordinate in uno Stato membro, che ivi risiede,
che fruisce di una pensione di anzianità a carico di questo Stato
membro e che fruisce di una pensione di anzianità a carico di
un altro Stato membro. Per contro, non sono applicabili all'a
dattamento di una siffatta prestazione le disposizioni di cui al
l'art. 51, n. 1, del medesimo regolamento».
54 - Sentenza 27 aprile 1993 (causa C-375/90); Pres. Due, Aw.
gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu
ropee c. Repubblica italiana.
Cee — Stati membri — Restrizioni all'importazione — Illiceità
(Trattato Cee, art. 173; direttive Cee del consiglio n. 71/118
e n. 83/643; regolamenti Cee del consiglio n. 2967/76 e n.
2777/75).
La corte ha respinto il ricorso presentato dalla commissione
inteso a far dichiarare che vietando l'importazione di una parti
ta di 90 tonnellate di polli congelati provenienti dalla Francia a causa della presenza di salmonelle sulla superficie di talune
carcasse, vietando l'importazione di oltre 40 tonnellate di polli
con pretesto di un tenore eccessivo di acque estranee e ritardan
do sistematicamente e ripetutamente l'importazione di più par tite di polli congelati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza delle direttive Cee del consi
glio n. 71/118 e n. 83/643, dei regolamenti Cee del consiglio n. 2967/76 e n. 2777/75.
55 - Sentenza 28 aprile 1993 (causa C-364/90); Pres. Iqlesias,
Aw. gen. Jacobs (conci, parz. diff.); Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Aiuti di Stato — Aiuti eccezionali a favore di talune
zone sinistrate del Mezzogiorno — Obbligo di motivazione — Decisione negativa ai sensi dell'art. 92 Cee — Annulla
mento parziale (Trattato Cee, art. 92 e 173; decisione Cee
della commissione 25 luglio 1990 n. 91/175).
Il governo italiano chiese nel dicembre 1990 l'annullamento
degli art. 1, 2, 3 e 4 della decisione della commissione 91/175,
che dichiarava illegittimi e incompatibili con il mercato comu
ne, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato, taluni provvedimenti
d'aiuto che con la legge italiana 120/87 e col decreto 474/87,
erano stati predisposti a favore di regioni dell'Italia del sud col
pite da calamità naturali.
A seguito dei gravi sismi che colpirono l'Italia del sud nel
novembre del 1980 e nel febbraio del 1981, le autorità italiane
emanarono la 1. 14 maggio 1981 n. 219, che prevedeva all'art.
32 la concessione di aiuti alla ricostruzione e allo sviluppo. Con
detti aiuti si intendevano sovvenzionare i progetti di investimen
to di costo non superiore ai 20 miliardi di lire che erano desti nati a venti aree ubicate in Basilicata, Campania e Puglie. Il
limite d'intensità era stato fissato al 75% del costo degli investi menti. Il termine che era stato assegnato alle imprese per la
presentazione della domanda relativa a tali aiuti scadeva il 31
dicembre 1982. Con la 1. 64/86, l'Italia istituì un regime generale d'interventi
a favore del Mezzogiorno. Con la decisione 88/318, la commis
sione approvò i diversi elementi dei regimi di aiuti. In particola re ammise limiti d'intensità tra il 28,07% e il 73,78% in «equi valente sovvenzione - netto».
Meno di un anno dopo l'Italia riaprì, con la 1. 120/87,
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PARTE QUARTA
i termini per l'ottenimento degli aiuti prorogandolo fino al 30
giugno 1987, apportando allo stesso tempo modifiche alle nor
me precedenti.
L'art. 3 della decisione dichiara illegali ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi in base alla 1. 120/87 per la parte di investimenti che supera i 32 miliardi di lire. Il gover no italiano ha contestato questa parte della decisione in quanto l'elevazione del limite d'investimento da 32 a 50 miliardi riflette la svalutazione della lira italiana verificatasi tra il 1982 ed il 1987.
Secondo la corte, la commissione non ha illustrato chiara
mente nella decisione i motivi per cui ha respinto l'argomento dedotto dal governo italiano. Stando cosi le cose, si deve di
chiarare che la decisione non soddisfa l'obbligo di motivazione
sancito dall'art. 190 del trattato. L'art. 3 della decisione va dun
que annullato nei limiti in cui dichiara incompatibili con il mer cato comune i provvedimenti previsti dall'art. 8, n. 2 bis ti ter, della 1. 120/87.
L'art. 4 della decisione esige il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili agli art. 1, 2 e 3 nel termine di due mesi dalla notificazione della decisione stessa. Il governo italiano ritiene
che questa disposizione sia priva d'oggetto poiché nel corso del
la fase amministrativa del procedimento aveva informato la com
missione del fatto che le misure controverse non erano ancora
state applicate. Ma, ad avviso della corte, ciò non garantisce infatti in alcun modo che gli aiuti non siano poi stati versati, in particolare fra il momento in cui è stata comunicata questa informazione e quello della notifica della decisione impugnata.
La commissione non può essere censurata, prosegue la corte,
per aver comunicato chiaramente, nell'intento di promuovere una maggiore certezza del diritto, le conseguenze concrete della
sua decisione.
Comunque, poiché l'art. 3 della decisione dev'essere annulla
to nei limiti in cui dichiara incompatibili con il mercato comune i provvedimenti di cui trattasi, occorre annullare anche l'art.
4 nella parte che riguarda questa disposizione.
56 - Sentenza 28 aprile 1993 (causa C-306/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Repubblica italiana.
Cee — Stati membri — Imposta di consumo sui tabacchi —
Principio della libera determinazione dei prezzi — Inosser
vanza — Illiceità (Trattato Cee, art. 30 e 173; direttiva Cee
del consiglio 16 dicembre 1972, n. 72/464).
Accogliendo il ricorso della commissione la corte ha statuito
che: «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell'art. 5 della direttiva del consiglio n.
72/464, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'af fari che gravano sul consumo dei tabacchi manufatturati, man
tenendo in vigore una normativa che non prevede espressamen te e che non implica chiaramente l'obbligo della autorità ammi
nistrativa competente di rispettare, alle condizioni e nei limiti
stabiliti dalla direttiva, il principio della libera determinazione, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei prezzi massimi
dei tabacchi lavorati importati in Italia».
57 - Sentenza 29 aprile 1993 (causa C-59/92); Pres. Iglesias, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Hauptzollamt Hamburg St. Annen c. Ebbe Sonnichsen GmbH.
Cee — Dazi all'importazione — Determinazione del valore in
dogana di merci — Deterioramento — Valutazione (Trattato
Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione, n. 1495/80).
Rispondendo a due questioni sottopostele dal Bundesfinanz
hof, la corte ha dichiarato: «l'art. 4, secondo periodo del rego lamento Cee della commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recan
te attuazione di talune disposizioni degli art. 1, 3 e 8 del regola mento Cee del consiglio n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento Cee della com
missione del 12 giugno 1981, n. 1580, dev'essere interpretato nel senso che non occorre operare distinzioni a seconda che le
deteriorazioni delle merci che ne riducano il valore in dogana
li Foro Italiano — 1994.
si siano verificate anteriormente o successivamente al trasferi
mento del rischio in capo all'acquirente».
58 - Sentenza 29 aprile 1993 (causa C-182/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Forafrique Burkinabe SA c. Commissione.
Cee — Convenzione di Lomé — Fondo europeo di sviluppo — Sviamento dei poteri — Protocollo sui privilegi e le immu
nità — Pignoramento — Risarcimento danni — Rigetto (Trat
tato Cee, art. 173).
La Forafrique Burkinabe SA ha presentato ricorso diretto al
l'annullamento di una decisione della commissione che rifiutava
di dar seguito ad un pignoramento e alla condanna dell'istitu
zione comunitaria a risarcire il danno, in quanto la ricorrente
avrebbe continuato a effettuare pagamenti provenienti dal Fon
do europeo di sviluppo a favore dello Stato del Burkina Faso
dopo la notifica del pignoramento suddetto e dopo essere stata
informata che tale Stato avrebbe commesso uno sviamento di
fondi. La corte, dopo aver ricordato che la sua competenza nel caso
dell'esecuzione forzata deve limitarsi a valutare se questa, per
gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applica re, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle
Comunità europee e che per il resto la procedura dell'esecuzio
ne forzata è disciplinata per intero dal diritto nazionale, ha re
spinto il ricorso.
59 - Sentenza 4 maggio 1993 (causa C-292/91); Pres. Iglesias, Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Gebr. Weis Gmbh c.
Hauptzollamt Wurzburg.
Cee — Adesione Spagna e Portogallo — Dazi doganali — Per
fezionamento passivo — Tessuti — Origine comunitaria —
Recupero «a posteriori» di dazi doganali — Buona fede (Trat tato Cee, art. 177; accordo di cooperazione tra la Cee e la
Repubblica federativa di Jugoslavia, protocollo n. 3, art. 1;
regolamento Cee del consiglio n. 449/86).
Il Finanzgericht di Monaco di Baviera sottopose nel settem
bre del 1991 alla corte due questioni pregiudiziali sull'interpre tazione degli art. 366 e 368 dell'Atto relativo alle condizioni
di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati dell'art. 1 del protocollo n. 3
all'accordo di cooperazione, sottoscritto a Belgrado il 2 aprile 1980, tra la Comunità economica europea e la Repubblica so
cialista federativa di Jugoslavia, nonché dell'art. 1 del regola mento Cee del consiglio n. 449/86.
La ricorrente aveva inviato, nell'ambito di un traffico di per fezionamento passivo debitamente autorizzato, ad imprese in
Jugoslavia tessuti provenienti, tra l'altro, dal Portogallo. Attra
verso l'ufficio doganale di Aschaffenburg i tessuti passavano in Jugoslavia dove venivano trasformati in abiti per uomo. Suc cessivamente i prodotti finiti rientravano nella Comunità attra
verso lo stesso ufficio doganale. In occasione di ogni sdoganamento prima del perfezionamen
to la Weis compilava certificati di circolazione delle merci che venivano presentati all'ufficio doganale per la conferma. Per i prodotti lavorati l'ufficio doganale disponeva di certificati de bitamente compilati dalle autorità jugoslave, che esso ricono
sceva come prova dell'origine comunitaria delle materie. I pro dotti lavorati venivano allora ammessi al consumo in franchigia
doganale in quanto merci a trattamento preferenziale ai sensi
dell'art. 15 dell'accordo.
Dopo una verifica effettuata dall'Oberfinanzdirektion di No
rimberga, lo Hauptzollamt di Wurzburg decise, con provvedi mento rettificativo, di procedere alla riscossione dei dazi doga nali in quanto, nell'ambito del regime transitorio applicabile ai prodotti provenineti dal Portogallo secondo il quale le merci scambiate tra questo paese e gli altri Stati membri erano sogget te ad un residuo di dazi doganali, i tessuti di cui trattasi non dovevano essere considerati «originari della Comunità».
La corte osserva che l'art. 5, n. 2, del regolamento Cee del
consiglio n. 1697/79 stabilisce che tre condizioni cumulative de vono essere soddisfatte perché le competenti autorità doganali
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
possano non procedere al recupero a posteriori di dazi sull'im
portazione, vede a dire che i dazi non siano stati riscossi a causa
di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agi to in buona fede e che egli abbia osservato tutte le disposizioni della normativa vigente relativa alla dichiarazione in dogana.
La questione sollevata dal giudice a quo mira essenzialmente
ad accertare se la seconda condizione, quella della buona fede,
sia soddisfatta in capo ad un operatore economico come la Weis.
La corte rileva che a tal proposito è sufficiente constatare co
me, ammesso che ai fini dell'applicazione dell'accordo ai pro dotti originari del Portogallo non andassero considerati, anche
dopo l'adesione del Portogallo alle Comunità, alla stregua di
«prodotti originari della Comunità», ciò era tutt'altro che ri scontrabile con la semplice lettura delle disposizioni in vigore da parte di un operatore economico come la Weis. La condizio
ne della buona fede deve quindi ritenersi soddisfatta.
60 - Sentenza 4 aprile 1993 (causa C-368/89); Pres. Almeida,
Aw. gen. Van Gerven (conci, conf.); Federacion de Distri
buidores Cinematograficos c. Estado espagnol.
Cee — Libera presentazione di servizi — Pellicole cinematogra fiche di paesi terzi — Licenza di rappresentazione — Discri minazioni — Possibilità di deroghe — Divieto — Esclusione (Trattato Cee, art. 56, 59, 60, 66 e 177).
Nel 1991 il Tribunal Supremo sottopose alla corte una que stione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle norme del
trattato per valutare la compatibilità con il diritto comunitario
di una disciplina nazionale che subordini la concessione di li cenze di doppiaggio di pellicole cinematografiche provenienti da paesi terzi ai fini della loro distribuzione in Spagna, in una versione doppiata in una delle lingue ufficiali spagnole, alla previa
sottoscrizione, da parte dell'impresa di distribuzione che chiede tale licenza, di un contratto che le imponga di garantire la di
stribuzione di una pellicola spagnola. La corte innanzitutto delinea il quadro delle norme comuni
tarie applicabili. L'utilizzazione di pellicole in sale cinematografiche o in tele
visione implica che l'autore possa subordinare alla propria au
torizzazione la pubblicazione dell'opera, e la commercializza
zione di pellicole attraverso questa via, che esige il rilascio di
licenze di rappresentazione, è un'attività che rientra nella libera
prestazione dei servizi.
Tale servizio è in particolare quello che rendono i produttori di pellicole ai distributori consentendo a questi ultimi di fare
copie delle loro pellicole e di organizzare rappresentazioni pub
bliche servendosi di queste. Quando i produttori ed i distributo ri non sono stabiliti in uno stesso Stato membro, questo servi
zio assume una natura transfrontaliera. Infine, poiché è pacifi
co che i distributori cedono ai produttori una parte degli incassi
che realizzano in sala, detto servizio è anche fornito dietro re
munerazione ai sensi dell'art. 60 del trattato e quindi i problemi
sollevati dal giudice nazionale vanno esaminati dal punto di vi sta dell'art. 59 del trattato.
Dalle informazioni fornite dalla commissione risulta che le
scelte del pubblico spagnolo in materia cinematografica sono
dirette in larghissima misura verso le pellicole dei paesi terzi,
in particolare quelle provenienti dagli Stati uniti d'America, quan do sono doppiati in una delle due lingue ufficiali espagnole.
Orbene il real decreto legislativo subordina la concessione di
licenze di doppiaggio di queste pellicole all'obbligo di distribui re una pellicola spagnola. Esso privilegia in tal modo i produt
tori di pellicole nazionali rispetto a quelli stabiliti in altri Stati membri. Dato che i produttori cinematografici di altri Stati mem bri vengono in tal modo privati del vantaggio concesso ai pro
duttori cinematografici spagnoli, questa restrizione presenta una
natura discriminatoria. La corte ricorda il principio per cui, normative nazionali che
non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di
qualsiasi origine sono compatibili con il diritto comunitario so lo se possano rientrare in una disposizione derogatoria espressa
come l'art. 56 del trattato al quale fa rinvio l'art. 66. Scopi
di natura economica non possono costituire motivi di ordine
pubblico ai sensi di questo articolo. Il real decreto legislativo
Il Foro Italiano — 1994.
persegue indubbiamente tale scopo economico, in quanto, cer
cando di garantire la distribuzione di un gran numero di pelli cole nazionali, mira ad assicurare ai produttori di questi incassi
sufficienti. Il governo spagnolo ha tuttavia dedotto che il real decreto
legislativo perseguiva uno scopo culturale, vale a dire quello di proteggere la produzione cinematografica nazionale. Questo
argomento non è stato ritenuto dalla corte poiché, in primo
luogo la politica culturale non figura tra le giustificazioni enu
merate dall'art. 56 ed inoltre va rilevato come il real decreto
legislativo favorisce la distribuzione di pellicole nazionali, qua lunque sia il contenuto o la loro qualità.
La corte conclude quindi dichiarando che le norme del tratta
to si oppongono a che una disciplina nazionale riservi le conces
sioni di licenze di doppiaggio di pellicole provenienti da paesi terzi in una delle lingue nazionali ufficiali ai distributori che si impegnino a distribuire pellicole nazionali.
61 - Sentenza 5 maggio 1993 (causa C-174/91); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Guimann (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Regno del Belgio.
Cee — Ambiente — Tutela della acque sotterranee — Mancata
esecuzione di una sentenza della corte (Trattato Cee, art. 171;
direttiva Cee del consiglio 80/68, art. 5).
Con atto introduttivo, depositato il 3 luglio 1991 la commis
sione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto
a far dichiarare che, persistendo, nonostante la sentenza del 17
giugno 1987, Commissione/Regno del Belgio (causa 1/86, Racc.
pag. 2797), nel non adottare i provvedimenti necessari per at
tuare la direttiva del consiglio 80/68/Cee nelle regioni vallona
e fiamminga, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi
che gli incombono in virtù dell'art. 171 del trattato Cee.
La corte dichiara e statuisce: «Non menzionando all'art. 8
del decreto regionale vallone del 30 aprile 1990, sulla tutela e
sullo sfruttamento delle acque potabilizzabili, le sostanze di cui
all'elenco II alle quali fa rinvio l'art. 5 della direttiva del consi
glio 17 dicembre 1979, n. 80/68/Cee, concernente la protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose, il Regno del Belgio non si è conformato
alla sentenza del 17 giugno 1987, pronunciata nella causa 1/86,
ed è perciò venuto meno agli obblighi che gli incombono in
virtù dell'art. 171 del trattato Cee».
62 - Sentenza 5 maggio 1993 (causa C-264/91); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comu
nità europee c. Repubblica francese.
Cee — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici
— Imballaggio ed etichettatura — Norme comuni — Inadem
pimento (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio
76/768, art. 7, n. 3).
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 settembre
1991 la commissione delle Comunità europee ha presentato un
ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo la costituzio
ne, il deposito e l'aggiornamento di un fascicolo fuori dall'am
bito definito dall'art. 7, n. 3, della direttiva del consiglio
76/768/Cee, la Repubblica francese è venuta meno agli obbli
ghi che le incombono in virtù di detta direttiva.
Va ricordato che, come la corte ha già dichiarato, la direttiva
citata ha operato un'armonizzazione esauriente delle norme na
zionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici, per cui uno Stato membro non può subordinare la
circolazione dei prodotti cosmetici a requisiti diversi da quelli imposti dalla direttiva.
Inoltre, la corte ha dichiarato che il subordinare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici all'obbligo di tenere un fasci colo contenente indicazioni supplementari rispetto a quelle im
poste dalla direttiva era in contrasto con le disposizioni della
direttiva stessa.
La corte dichiara che: «Prescrivendo la costituzione, il depo
sito e l'aggiornamento di un fascicolo fuori dall'ambito definito dall'art. 7, n. 3, della direttiva del consiglio 76/768/Cee, con
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PARTE QUARTA
cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici, la Repubblica francese è venuta
meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva».
63 - Sentenza 11 maggio 1993 (causa C-304/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); van Doesselaar c. Mini
ster van Verkeer en Waterstaat.
Cee — Trasporto di merce per strada — Capacità professionale — Autorizzazione — Condizioni (Trattato Cee, art. 177; di
rettiva Cee del consiglio n. 74/561, art. 5).
Il College van Beroep voor het Bedrijfleven ha sottoposto
alla corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione della
direttiva del consiglio n. 74/591. La corte ha dichiarato che una persona fisica che, anterior
mente al 1° gennaio 1978, dirigeva effettivamente e stabilmente
l'attività di trasporto di un'impresa, avendone ricevuto l'auto
rizzazione in virtù della legislazione nazionale, ha diritto che
le disposizioni dell'art. 5 della direttiva del consiglio n. 74/561, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci
per strada nel campo dei trasporti nazionali ed internazionali,
siano applicate in suo favore.
64 - Sentenza 18 maggio 1993 (cause riunite C-356/90 e 180/91); Pres. Due, Aw. gen. Darmon (conci, diff.); Commissione
delle Comunità europee c. Regno del Belgio.
Cee — Aiuti alla costruzione navale — Condizioni — Decisione
negativa — Legittimità (Trattato Cee, art. 93, n. 1, e 173;
decisioni della commissione 90/627/Cee e 91/375/Cee; diret tiva Cee del consiglio 87/167/Cee).
Il Regno del Belgio ha chiesto l'annullamento, rispettivamen
te, delle decisioni della commissione 90/627/Cee e 91/375/Cee.
Con le decisioni impugnate, adottate in base all'art. 93, n.
1, 1° comma del trattato nonché alla direttiva del consiglio
87/167/Cee, la commissione dichiarava incompatibili col mer cato comune una serie di aiuti alla costruzione navale accordati
dalle autorità belghe sotto forma di crediti nel corso del 1989,
dato che l'equivalente sovvenzione di tali aiuti superava il mas
simale fissato per il 1989; essa ingiungeva, d'altra parte, al go
verno belga di rivedere le condizioni dei crediti allo scopo di
ridurli sino alla concorrenza di detto massimale.
Quanto al primo mezzo sulla distinzione tra aiuti alla produ
zione ed aiuti al funzionamento, secondo il governo belga, van
no presi in considerazione, per determinare il massimale, gli
aiuti effettivamente disponibili in quanto aiuti alla produzione,
mentre non va tenuto conto, al contrario, degli aiuti al funzio
namento.
Va rilevato in proposito che la direttiva ha instaurato un si
stema coerente che prende in considerazione, per la determina
zione dell'importo di un aiuto concesso in occasione della co
struzione di una nave, non soltanto gli aiuti diretti, ma anche
gli aiuti indiretti che lo Stato può accordare alla sua industria
navale. Ciò risulta chiaramente dall'art. 4, n. 4, della direttiva
ai sensi della quale il massimale è applicabile non soltanto a
tutte le forme di aiuti alla produzione accordati direttamente
ai cantieri, ma anche agli aiuti di cui all'art. 3, n. 2, riferendosi
tale ultima disposizione a tutte le forme di aiuto accordate agli
armatori o a terzi quando tali aiuti siano effettivamente utiliz
zati per la costruzione o la trasformazione delle navi nei cantie
ri della Comunità.
Nel caso di specie, dal testo delle disposizioni controverse emer
ge che gli aiuti di cui è causa erano effettivamente destinati
alla costruzione di navi nei cantieri navali belgi. Poiché il go verno belga non ha fornito alcun elemento di prova in contra
rio, non è quindi contestabile che essi rientrino nel campo di
applicazione della direttiva.
Quanto al secondo mezzo sulla portata del massimale di cui
all'art. 4, n. 1, della direttiva, secondo il governo belga, la com
missione, dando una portata assoluta al massimale comune sta
bilito dall'art. 4, n. 1, della direttiva, si è limitata a torto a
constatare, puramente e semplicemente, che gli aiuti controversi
oltrepassavano detto massimale per dedurne automaticamente
la loro incompatibilità col mercato comune.
Il Foro Italiano — 1994.
Il consiglio, conformemente alla ratio legis dell'art. 92, n.
3, ha cominciato col constatare l'incompatibilità degli aiuti alla
costruzione navale ed ha tenuto conto di una serie di esigenze
di ordine economico e sociale che l'hanno portato a fare uso
della facoltà, riconosciuta dal trattato, di considerare nondime
no gli aiuti in parola compatibili col mercato comune, a condi
zione ch'essi soddisfino ai criteri di deroga contenuti nella di rettiva.
Circa gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e
delle trasformazioni navali, il criterio accolto è quello del non
superamento del massimale comune. Tale massimale costituisce
ciò che il consiglio ha considerato come il punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze del rispetto delle norme del mercato
comune e del mantenimento di un sufficiente livello di attività
nei cantieri navali europei e pertanto della sopravvivenza di un'in
dustria europea della costruzione navale efficiente e competitiva.
Risulta quindi evidente che l'osservanza del massimale con
troverso è la condizione essenziale affinché un aiuto alla costru
zione navale possa considerarsi compatibile col mercato comu
ne e che il suo superamento comporta ipso facto l'incompatibi
lità dell'aiuto di cui è causa. La corte ha dunque respinto il ricorso.
65 - Sentenza 18 maggio 1993 (causa C-126/91); Pres. Due,
Aw. gen. Darmon (conci, conf); Schutzverband gegen Un
wesen in der Wirtschaft c. Y. Rocher GmbH.
Cee — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equi
valente — Restrizioni quantitative — Pubblicità comparativa
dei prezzi — Ammissibilità — Condizioni (Trattato Cee, art.
30, 36 e 177).
Il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla corte una questione
pregiudiziale sull'interpretazione degli art. 30 e 36 del trattato,
allo scopo di poter valutare la compatibilità, con tali disposizio
ni, di una normativa nazionale in materia di pubblicità com merciale.
Tale questione è stata posta nell'ambito di una controversia
pendente tra l'associazione senza scopo di lucro Schutzverband
gegen Unwesen in der Wirtschaft, con sede a Monaco, e Yves
Rocher GmbH, filiale della società frnacese Laboratoires de bio
logie vegetale Yver Rocher, controversia relativa ad una pubbli
cità diffusa da Yver Rocher e consistente in un'analisi compa
rativa tra i vecchi ed i nuovi prezzi dei suoi prodotti.
Prima del 1986, la pubblicità di tipo comparativo relativa ai
prezzi di una stessa impresa era lecita laddove essa non fosse
sleale o idonea a trarre in inganno il consumatore. A richiesta
di taluni ambienti del commercio al dettaglio, il legislatore tede
sco introduceva all'art. 6 (e) della «Gesetz gegen den unlauteren
Wettebewerb» (legge sulla concorrenza sleale), il divieto della
pubblicità comparativa tra singoli prezzi. Tale divieto persegue lo scopo di tutelare i consumatori ed i concorrenti contro la
pubblicità che si traduce in una comparazione dei prezzi. Non
dimeno, il divieto previsto dall'art. 6 (e) dall'UWG non è asso
luto. È prevista infatti una deroga per i raffronti tra prezzi «che
non richiamano l'attenzione» (blicvkfangmassig) nonché per la
pubblicità su catalogo. In assenza di una disciplina comune della messa in commer
cio, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria deri
vanti da disparità delle normative nazionali vanno accettati qua
lora la normativa di cui trattasi si applichi indistintamente ai
prodotti nazionali ed a quelli importati e possa essere giustifica
ta in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative
attinenti, tra l'altro, alla difesa dei consumatori o alla lealtà
dei negozi commerciali. Tuttavia, come a più riprese precisato dalla corte, la normativa dev'essere proporzionata allo scopo
perseguito. Poiché la protezione dei consumatori contro la pubblicità in
gannevole è un obiettivo legittimo rispetto al diritto comunita
rio, occorre accertare se le disposizioni nazionali sono idonee
a realizzare l'obiettivo perseguito e non oltrepassano i limiti di
quanto è necessario a tale effetto.
Va innnazitutto rilevato a tale proposito che un divieto del
tipo di quello controverso nella causa principale è applicabile dal momento che raffronti di prezzi diano nell'occhio, siano
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
o meno esatti. Il divieto in parola non è quindi applicabile alle comparazioni tra prezzi che non richiamano l'attenzione. Nel
caso di specie, la pubblicità non è vietata a causa della sua
presunta falsità, ma in quanto essa richiama l'attenzione. Ne
consegue che è vietata, vera o falsa che sia, qualsiasi pubblicità che richiami l'attenzione ed utilizzi i raffronti dei prezzi.
Il divieto controverso va tuttavia oltre le esigenze richieste
dallo scopo perseguito laddove esso incide su forme di pubblici
tà sprovviste di qualsiasi carattere ingannevole contenente raf
fronti di prezzi realmente praticati che possono essere assai utili
per permettere al consumatore di effettuare le sue scelte in pie na conoscenza di causa.
Va pertanto constatato che un divieto come quello controver
so nella causa principale non è proporzionato all'obiettivo per
seguito.
Quanto alla difesa della lealtà dei negozi commerciali e per
tanto del gioco della concorrenza, va precisato che i raffronti
tra prezzi esatti, vietati da una normativa del tipo di quella con
troversa, non possono in alcun modo falsare le condizioni della
concorrenza. Al contrario, una normativa il cui effetto sia quel
lo di vietare tali raffronti è idonea a restringere la concorrenza.
Conseguentemente, l'art. 30 del trattato Cee dev'essere inter
pretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione
della legislazione di uno Stato membro A che vieta ad un'im
presa con sede in questo Stato e che vende per corrispondenza,
su catalogo o mediante opuscoli, merci importate da uno Stato
membro B, di praticare una pubblicità relativa ai prezzi, in cui,
mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da richia
mare l'attenzione, si faccia riferimento ad un prezzo più elevato
compreso in un precedente catalogo o opuscolo.
66 - Sentenza 18 maggio 1993 (causa C-220/91); Pres. Due,
Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Stahwerke Peine-Salzgitter AG.
Ceca — Responsabilità extracontrattuale — Sentenza del Tribu
nale di primo grado — Impugnazione — Rigetto (Trattato Ceca art. 34 e 40; trattato Cee art. 176 e 215).
67 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-198/91); Pres. Due,
Aw. gen. Tesauro (conci, parz. diff.); William Cook PLC c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Aiuti regionali — Decisione positiva — Annullamento
parziale (Trattato Cee, art. 92, 93 e 173).
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della corte
il 30 luglio 1991, William Cook PLC ha chiesto l'annullamento di una decisione della commissione, che gli è stata comunicata
con una lettera datata 29 maggio 1991, «di non sollevare obie
zioni ai diversi aiuti di Stato accordati a Piezas y Rodajes SA». Con una decisione datata 26 maggio 1987, la commissione
autorizzava il regime generale di aiuti regionali in Spagna. Nel l'ambito di detto regime di aiuti, è prevista in particolare la
concessione di aiuti regionali nella provincia di Teruel, entro
il limite di un massimale del 75% equivalente-sovvenzione netto.
Proprio in tale provincia, la Pyrsa avviava un programma
di investimenti in vista della costruzione di una fonderia desti
nata a produrre ruote dentate motrici per veicoli cingolati ed
impianti GET. Il 14 giugno 1991 Cook, che fabbrica pezzi fusi in acciaio
ed impianti GET, presentava un «reclamo formale» alla com
missione con cui essa contestava la compatibilità di detti aiuti col mercato comune.
In seguito alla sua inchiesta, la commissione informava la
reclamente della sua decisione di non «sollevare obiezioni» agli
aiuti accordati a Pyrsa. A tale lettera, era allegata la decisione,
indirizzata al governo spagnolo, in cui la commissione constata
va che gli aiuti in parola rientravano nel campo di applicazione
delle disposizioni dell'art. 92, n. 3, lett. a), del trattato. A sostegno del suo ricorso, Cook deduce l'irregolarità della
procedura risultante dalla circostanza che la decisione impugna
ta è stata presa sul solo presupposto delle disposizioni dell'art.
Il Foro Italiano — 1994.
93, n. 3, del trattato senza che la commissione avesse iniziato
preliminarmente la procedura d'inchiesta prevista dal n. 2 del
medesimo articolo.
È necessario ricercare se le valutazioni su cui si è basata la
commissione e specialmente quella relativa all'assenza di sovrac
capacità nel sottosettore delle ruote dentate motrici per veicoli
cingolati e degli impianti GET, presentassero difficoltà di natu
ra tale da giustificare l'avvio di detta procedura. Come riconosciuto dalla commissione nelle sue risposte ai que
siti della corte, non vi sono dati specifici relativi alle ruote den tate ed agli impianti GET.
Stando cosi le cose, l'esistenza o l'assenza di sovraccapacità nel sottosettore delle ruote dentate e degli impianti GET non
emergeva con chiarezza, al momento della decisione impugna
ta, dai dati e dalle statistiche disponibili. Al contrario, tale accertamento richiedeva una complessa ana
lisi del sottosettore in questione ed inchieste complementari presso le imprese del medesimo.
Da quanto precede scaturisce che, dal momento che la com
missione intendeva fondarsi sull'assenza di sovraccapacità nel
sottosettore di attività considerato, le incombeva di iniziare la
procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del trattato, ciò allo scopo di appurare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fon
datezza della sua valutazione che era di natura tale da porre serie difficoltà.
La corte statuisce che la decisione n. 12/91 della commissio
ne, indirizzata al governo spagnolo e comunicata a Cook con
lettera 29 maggio 1991, «di non sollevare obiezioni» ai diversi
aiuti di Stato accordati a Pyrsa è annullata nella misura in cui
essa si riferisce ad aiuti diversi dalla sovvenzione di 975.905.000 PTA (pesetas) concessa dal governo spagnolo.
68 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-320/91); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Procuratore del Re c.
Corbeau
La sentenza leggesi in Foro it., 1993, IV, 333.
Cee — Imprese pubbliche — Monopolio legale del servizio po stale — Servizi d'interesse economico generale — Poste —
Monopolio — Estensione ai servizi dissociabili — Divieto —
Fattispecie (Trattato Cee, art. 86, 90 e 177).
Il sig. Paul Corbeau, commerciante a Liegi, imputato di aver
contravvenuto alla legislazione belga sul monopolio postale, for
niva, nel settore geografico della città di Liegi e zone limitrofe,
un servizio consistente nella raccolta della corrispondenza al do
micilio del mittente e nella distribuzione di detta corrisponden za prima dell'indomani a mezzogiorno, qualora i destinatari si
trovavano all'interno del settore in questione. Per quanto atte
neva alla corrispondenza indirizzata a destinatari residenti all'e
sterno di detto settore, il sig. Corbeau effettuava una raccolta
della corrispondenza al domicilio del mittente ed inoltrava que st'ultima tramite la posta.
Secondo la corte, non può mettersi in discussione che l'am
ministrazione postale è incaricata di un servizio d'interesse eco
nomico generale. Trattasi pertanto di esaminare in qual misura
una restrizione alla concorrenza, anzi l'esclusione di qualsiasi
concorrenza, da parte di altri operatori economici, sia necessa
ria per permettere al titolare del diritto esclusivo di compiere
la sua missione d'interesse generale ed in particolare di benefi
ciare di condizioni economicamente accettabili.
Ai fini di tale esame, occorre partire dalla premessa che l'ob
bligo, in capo al titolare della missione in parola, di assicurare
i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività reddi tizi ed i settori che lo sono meno e, quindi, giustifica una limi tazione alla concorrenza, da parte di singoli imprenditori, quanto
ai settori economicamente redditizi.
La circostanza di autorizzare singoli imprenditori a mettersi
in concorrenza col titolare dei diritti esclusivi nei settori di loro
scelta corrispondenti a tali diritti li pone in grado di concentrar
si sulle attività economicamente redditizie e di offrire in tali settori tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi dato che, diversamente da questi ultimi, essi non
sono economicamente tenuti a compensare le perdite accumula
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PARTE QUARTA
te nei settori non redditizi con gli utili realizzati in quelli più vitali. L'esclusione della concorrenza non è tuttavia giustificabile al
lorché siano in gioco servizi specifici, dissociabili dal servizio d'interesse generale, che rispondono ad esigenze particolari di
operatori economici e che richiedono talune prestazioni comple
mentari non fornite dal servizio postale tradizionale, quali la
raccolta a domicilio, una maggiore rapidità o affidabilità nella distribuzione o ancora la possibilità di modificare la destinazio
ne in corso di inoltro e nella misura in cui detti servizi, per
la loro natura e le condizioni alle quali sono offerti, come l'am
bito geografico in cui essi intervengono, non mettono in que
stione l'equilibrio economico del servizio d'interesse economico
generale assunto dal titolare del diritto esclusivo.
La corte ha quindi dichiarato che l'art. 90 del trattato Cee
osta a che la normativa di uno Stato membro che conferisce
a un'entità quale l'amministrazione delle poste il diritto esclusi
vo di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza vieti,
a pena di sanzioni penali, ad un operatore economico stabilito
in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, dissociabili dal servizio d'interesse generale, che rispondono ad esigenze parti
colari degli operatori economici e richiedono talune prestazioni
complementari non fornite dal servizio postale tradizionale, nella
misura in cui detti servizi non mettono in questione l'equilibrio
economico del servizio d'interesse economico generale assunto
dal titolare del diritto esclusivo. Spetta al giudice a quo esami
nare se i servizi controversi nella causa pendente dinanzi al me
desimo giudice rispondono ai criteri in parola.
69 - Sentenza 19 maggio 1993 (causa C-81/91); Pres. Zuleeg,
Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Tuijnstra c. Minister van
Landbouu, Natuurbeheer en Visserij.
Cee — Latte — Prelievo supplementare (Trattato Cee, art. 177;
regolamento del consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 2, 3°
comma).
Con ordinanza 23 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il
27 febbraio 1991, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven
ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazio
ne e la validità dell'art. 3 bis, n. 2, 3° comma, del regolamento
(Cee) del consiglio n. 857/84 come modificato dal regolamento
(Cee) del consiglio n. 764/89. La corte ha dichiarato che l'art. 3 bis, n. 2, 3° comma, del
regolamento del consiglio 31 marzo 1984, n. 857/84, che fissa
le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art.
5 quater del regolamento (Cee) n. 804/68 nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari nel testo modificato che risulta
dal regolamento del consiglio 20 marzo 1989, n. 764/89, va in
terpretato nel senso che esso consente, nel caso di cessione par
ziale di un'azienda in occasione della quale il cessionario si ob bliga a rispettare l'impegno di non-commercializzazione contratto
dal cedente a norma del regolamento del consiglio n. 1078/77,
di ripartire il quantitativo specifico di riferimento fra il cedente
ed il cessionario in proporzione alle terre cedute.
70 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-228/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Repubblica italiana.
Cee — Pesci — Importazione — Libera circolazione delle merci — Violazione — Controlli sistematici — Inadempimento (Trat tato Cee, art. 30, 36, 169; direttiva Cee del consiglio 83/643).
Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla commis
sione ai sensi dell'art. 169 del trattato, la corte ha dichiarato:
«La Repubblica italiana, imponendo controlli sistematici sulle partite di pesce, provenienti da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, debitamente accompagnate da un certificato sani
tario dello Stato speditore attestante che il prodotto era esente
da larve di nematodi vive, nonché vietando l'importazione di
partite di pesce, proveniente da altri Stati membri e dal Regno di Norvegia, non accompagnate da un certificato dello Stato
speditore, quando dai controlli effettuati nello Stato di destina
zione non era risultata la presenza di larve di nematodi vive, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi
degli art. 30 e 36 del trattato Cee, della direttiva del consiglio
Il Foro Italiano — 1994.
1° dicembre 1983, n. 83/643/Cee, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di
merci tra Stati membri, e del regolamento del consiglio 25 giu
gno 1973, n. 1691, che reca conclusione di un accordo tra la
Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabi
lisce le disposizioni di applicazione».
71 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-308/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Firma Suddeutsche
Zucker-Aktiengesellschaft c. Hauptzollamt Hamburg Jonas.
Cee — Esportazioni — Restrizioni — Zucchero — Purezza de
gli sciroppi — Criteri di valutazione (Trattato Cee, art. 177;
regolamento Cee della commissione n. 394/70, art. 13).
Con ordinanza 1° novembre 1991, pervenuta alla Corte il 29
novembre successivo, il Finanzgericht Hamburg ha sollevato tre
questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13 del rego lamento (Cee) della commissione n. 394/70.
Tra le parti di cui alla causa principale erano controverse le
modalità di calcolo del grado di purezza degli sciroppi che, se
condo il citato articolo, determina la concessione e l'importan
za degli importi compensativi monetari applicabili. La corte ha dichiarato che: «l'art. 13, n. 2, del regolamento
(Cee) della commissione 2 marzo 1970, relativo alle modalità
di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazio ne di zucchero va interpretato nel senso che la percentuale di
purezza di uno sciroppo si determina secondo la seguente pro
cedura:
a) la percentuale totale di zucchero dello sciroppo si misura
applicando il metodo Lane e Eynon alla soluzione invertita;
b) la percentuale in sostanza anidra della soluzione invertita
si determina misurando la percentuale di sostanza anidra dello
sciroppo di origine mediante il metodo aerometrico e proceden
do ad una correzione del risultato cosi ottenuto onde tener con
to di qualsiasi aumento della percentuale di sostanza anidra con
seguente all'inversione dello sciroppo;
c) la percentuale totale di zucchero della soluzione invertita
si divide per la percentuale di sostanza anidra della soluzione
invertita moltiplicando il risultato per cento.
Tuttavia, se non è necessaria alcuna inversione dello sciroppo
per l'applicazione del metodo Lane e Eynon, la percentuale di
purezza dello sciroppo si calcola dividendo la percentuale totale
di zucchero dello sciroppo per la sua percentuale di sostanza
anidra e moltiplicando il risultato per cento.
L'art. 13 del regolamento n. 394/70, già ricordato, va inter
pretato nel senso che nessun metodo diverso dal metodo Lane
e Eynon o dal metodo aerometrico possono venire applicati per la determinazione della percentuale di zucchero o della percen
tuale in sostanza anidra di uno sciroppo o della sua soluzione
invertita».
72 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-370/89); Pres. Kakou
ris, Aw. gen Gulmann (conci, conf.); SGEEM e Etroy c.
Banca europea degli investimenti.
Cee — Associazione — Convenzione di Lomé — Appalti di
opere pubbliche — Cofinanziamento da parte della Bei —
Responsabilità extracontrattuale — Esclusione (Trattato Cee,
art. 215).
Con ricorso depositato il 12 dicembre 1989, la SGEEM e il suo presidente, il sig. Roland Etroy, hanno proposto un ricorso
per risarcimento danni inteso a condannare la Banca europea
degli investimenti, come rappresentante della Comunità econo
mica europea, a riparare il pregiudizio che sarebbe stato loro
provocato impedendo alla società ricorrente di applicarsi un ap
palto lavori pubblici da eseguire sul territorio della Repubblica del Mali.
Secondo la costante giurisprudenza della corte, mentre le au
torità di ciascuno Stato membro ACP hanno, in virtù della ter
za convenzione ACP-Cee di Lomé, competenza per preparare,
negoziare e concludere gli appalti di pubblici lavori finanziati dalla Comunità nel contesto della cooperazione finanziaria e
tecnica istituita dalla convenzione, gli interventi degli organi co
munitari abilitati ad adottare, in nome della Comunità, le deci
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
sioni di finanziamento di detti appalti ai sensi della convenzio ne, sono unicamente intesi ad accertare se sussistano i presup
posti del finanziamento comunitario. Essi non hanno lo scopo, né possono avere l'effetto di contravvenire al principio secondo
cui i contratti di cui trattasi restano contratti.
A tal titolo, gli organi della Comunità hanno non solo il di ritto ma altresì il dovere di vigilare, nell'ambito dei compiti lo ro affidati ai fini di una buona gestione delle risorse comunita
rie, e che le norme procedurali da applicare in materia siano
osservate e venga prescelta l'offerta economicamente più van
taggiosa, tenuto conto, in particolare, delle qualificazioni e del
le garanzie degli offerenti, della natura e delle condizioni d'ese
cuzione dei lavori, del prezzo delle prestazioni, del loro costo
di utilizzazione e del loro valore tecnico.
Infine, gli organi della Comunità hanno non solo il diritto, ma altresì il dovere di cercare le informazioni necessarie per
assicurare una gestione economica delle risorse comunitarie nel
contesto delle responsabilità loro conferite nell'interesse della
Comunità.
I ricorrenti non hanno assolutamente dimostrato che la Bei,
rifiutando di finanziare il progetto nel caso in cui la sua esecu
zione fosse stata affidata alla società ricorrente, sia illegalmente
sconfinata nelle competenze delle autorità del Mali e abbia ec
ceduto nei poteri conferitele per la buona gestione dei fondi
comunitari.
La corte quindi ha respinto il ricorso.
73 - Sentenza 25 maggio (causa C-193/91); Pres. Due, Aw.
gen. Jacobs (conci, conf.); Finanzamt Munchen III c.
Mohsche.
Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Tassazione dell'uso privato
di un'autovettura aziendale — Effetto diretto (Trattato Cee,
art. 177; direttiva Cee del consiglio n. 77/388, art. 6, n. 2).
Con ordinanza 18 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il 29
luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte
due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 6, n. 2,
della sesta direttiva del consiglio 77/388/Cee. Nel 1983, il sig. Mohsche, il quale svolgeva l'attività di fab
bricante di utensileria, ha usato per scopi privati un veicolo da turismo destinato alla sua azienda. Al momento della valutazio
ne dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esercizio 1983,
il Finanzamt ha incluso nella base d'imposta un importo corri
spondente all'ammontare del veicolo nonché una percentuale
di talune spese esposte per l'uso e la manutenzione di detto
veicolo.
La corte ha chiarito che, a differenza delle normali prestazio
ni, che sono in linea di principio imponibili indipendentemente dal fatto che i beni e i servizi utilizzati per la loro esecuzione
abbiano o meno conferito il diritto alla detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto, l'uso privato di un bene è imponibile solo
a titolo eccezionale.
Di conseguenza, i termini «uso di un bene» debbono essere
interpretati in senso stretto, comprensivo esclusivamente dell'u
tilizzazione del bene in sé. In tal modo, le prestazioni accessorie
afferenti a detta utilizzazione non rientrano nell'art. 6, n. 2,
lett. a), della sesta direttiva.
Nelle circostanze indicate, l'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta
direttiva implica il divieto di sottoporre all'imposta sul valore
aggiunto l'uso per fini privati di un bene destinato all'azienda.
A questo divieto non si accompagna alcuna condizione ed esso
non è neanche subordinato, per quanto riguarda la sua esecu
zione o la sua efficacia, all'intervento di un atto di diritto co munitario o nazionale. Esso è quindi idoneo a produrre effetti
diretti nelle relazioni giuridiche tra gli Stati membri e i loro amministrati.
La corte ha quindi dichiarato che l'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'im
posta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va inter
pretato nel senso che essa esclude la tassazione per l'uso privato
di un bene destinato all'impresa alla cessione del quale il sog
getto passivo ha potuto detrarre l'imposta sulla cifra d'affari,
Il Foro Italiano — 1994.
in quanto detto uso comprenda anche servizi prestati da terzi
per la manutenzione o l'uso del bene senza la possibilità per il soggetto passivo di fruire della detrazione dell'imposta versa
ta a monte.
Un soggetto passivo può chiedere al giudice nazionale compe tente l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva, in quanto detta norma esclude la tassazio
ne dell'uso privato di un bene aziendale che abbia già dato di
ritto a detrazione dell'imposta sulla cifra d'affari, se detto uso
comprenda anche servizi prestati da terzi per la manutenzione
o l'uso del bene senza la possibilità del soggetto passivo di frui
re della detrazione dell'imposta versata a monte.
74 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-197/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Frutticoitori Associati
Cunesi soc. coop, a.r.l. c. Asprofrut.
Cee — Agricoltura — Feoga — Decisioni di liquidazione —
Validità (Trattato Cee, art. 177; decisioni della commissione
n. 89/627 e 90/213).
Con ordinanza il Pretore di Cuneo ha sollevato alcune que
stioni pregiudiziali vertenti sulla validità della decisione della commissione 89/627/Cee, modificata con decisione 90/213/Cee, nonché sull'interpretazione di taluni principi generali dell'ordi
namento giuridico comunitario.
Sulla prima questione pregiudiziale, la corte ha ricordato che,
secondo costante giurisprudenza, gli art. 2 e 3 del regolamento
del consiglio 21 aprile 1970, n. 729/70, permettono alla Comu
nità di porre a carico del FEAG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme comunitarie. Perciò, qualora la nor
mativa comunitaria subordini la corresponsione dell'aiuto al fatto
che siano state osservate talune formalità di controllo, l'aiuto
corrisposto, non tenendo conto di tale condizione, non è con
forme al diritto comunitario.
Dalla giurisprudenza della corte emerge altresì' che una ridu
zione forfetaria è giustificata nel caso in cui le autorità naziona
li non abbiano proceduto a sufficienti controlli.
Sulla seconda questione pregiudiziale, occorre innanzitutto sot
tolineare che spetta agli Stati membri adottare, in conformità
alle vigenti disposizioni nazionali, i provvedimenti necessari per
recuperare gli aiuti indebitamente erogati ai sensi dell'art. 8 del
citato regolamento n. 729/70. Tuttavia la corte ha precisato che
gli Stati membri esercitano questa funzione entro i limiti sanciti
dal diritto comunitario. Si deve poi rilevare che lo scopo delle norme comunitarie in
materia di organizzazione comune dei mercati è la concessione
di un aiuto a tutte le organizzazioni di produttori che soddisfa
no le condizioni all'uopo prescritte. È pacifico nel caso di spe
cie che le competenti autorità nazionali hanno applicato una
rettifica finanziaria senza avere assodato che l'organizzazione di produttori interessati non avevano soddisfatto le condizioni
prescritte dal diritto comunitario.
La corte ha dichiarato che l'esame della prima questione sol
levata non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare
la validità delle decisioni della commissione 15 novembre 1989, n. 89/627/Cee, e 19 aprile 1990, n. 90/213/Cee, relative alla
liquidazione dei conti presentate dagli Stati membri per le spese
dell'esercizio 1987 finanziate dal Fondo europe agricolo di orien
tamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia». Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro ripeta
da tutte le organizzazioni di produttori somme corrispondenti ad un aiuto indebitamente erogato quando non sia stato accer
tato che uno di essi abbia commesso negligenze.
75 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-174/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Foyer culturel di Sart
Tilman c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Fondo sociale europeo — Contributi — Successiva ridu
zione — Parziale illegittimità (Trattato Cee, art. 173 e 176; regolamento Cee del consiglio 2950/83, art. 6, n. 1).
Con ricorso depositato il 30 luglio 1991, il Foyer culturel di
Sart-Tilman, associazione senza fine di lucro in liquidazione,
ha chiesto, da un lato, l'annullamento delle decisioni della com
missione 18 ottobre 1990, recanti riduzione dei contributi fi
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PARTE QUARTA
nanziari che il fondo sociale aveva inizialmente concesso per i diversi progetti di formazione presentati per conto di Sart
Tilman, e la condanna della commissione al pagamento di una
somma di 21 707 839 BFR, a fronte delle richieste di pagamen
to del saldo dei contributi finanziari concessi.
Si deve rilevare che nel contesto del controllo della legittimità ai sensi dell'art. 173 del trattato, la corte può soltanto annullare
l'atto per il quale è stata adita o respingere il ricorso e non
può pertanto condannare un'istituzione al pagamento di una
somma di denaro. Spetta alla commissione adottare, in virtù
dell'art. 176 del trattato, le misure che l'esecuzione di un'even
tuale sentenza di annullamento richiede.
A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Sart-Tilman
sostiene che la commissione ha violato l'art. 6, n. 1, del regola mento del consiglio n. 2950/83, per il fatto che non ha, in con
trasto a quanto prescritto da detta disposizione, dato allo Stato
membro interessato l'occasione di presentare le sue osservazioni
prima dell'adozione delle decisioni controverse.
Dagli atti del procedimento non risulta assolutamente che le
autorità belghe siano state messe in grado a titolo delle doman
de di contributi nn. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 di presentare, prima delle impugnate decisioni di riduzioni, le loro
osservazioni concernenti sia il principio che l'importo delle ri
duzioni dei contributi finanziari comunitari che la commissione
prevedeva di effettuare.
Considerato il ruolo centrale e l'importanza delle responsabi lità che nella presentazione e nel controllo del finanziamento
delle azioni di formazione riveste la possibilità per lo Stato mem
bro interessato di presentare le sue osservazioni prima dell'ado
zione di una decisione definitiva di riduzione, tale possibilità costituisce un requisito di forma sostanziale la cui inosservanza
implica la nullità delle decisioni impugnate. La corte ha pertanto deciso che «il ricorso è irricevibile nella
parte in cui persegue: la condanna della commissione al paga mento della somma di 21 707 839 BFR; l'annullamento dell'at
to relativo al fascicolo 84/3643/B6, adottato dalla commissione
il 18 ottobre 1990. Le decisioni della commissione 18 ottobre 1990 recanti ridu
zione dei concorsi del Fondo sociale europeo relativi alle do
mande di concorso 85/0186/B6, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 so no annullate.
Il ricorso è respinto per il resto».
76 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-263/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Kristoffersen c. Skatte
ministeriet.
Cee — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Imposta sul valore locativo di un bene immobile — Appli cabilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 177).
Con decisione 7 ottobre 1991, pervenuta in cancelleria il 14
ottobre successivo, l'Oestre Landsret ha sottoposto alla corte
due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli art.
13 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu
nità europee. La corte ha dichiarato che «l'art. 14, n. 1, del protocollo
sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dev'essere
interpretato nel senso che i funzionari e gli altri agenti delle
Comunità compresi nell'ambito di applicazione di detta norma
possono essere soggetti ad un'imposta sul reddito, in favore dello
Stato del domicilio originario, sulla base del valore locativo del
l'alloggio che abitano e di cui sono proprietari in un altro Stato
membro.
L'art. 13, n. 2, dello stesso protocollo dev'essere interpretato nel senso che l'imposta sul reddito, in favore dello Stato del
domicilio originario, sulla base del valore locativo dell'alloggio
appartenente a un funzionario o agente, ove si tratti di beni
immobili situati in un altro Stato membro e detenuti da funzio
nari o da altri agenti delle Comunità non costituisce una tassa
zione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle
Comunità».
77 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-321/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); The Queen c. Inter
II Foro Italiano — 1994.
vention Board for Agricoltural Produce (IBAP) - Ex parte
Tara Meat Packers Limited (TMP).
Cee — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati —
Carne bovina — Restituzione all'esportazione — Perdita del
la merce — Forza maggiore, (Trattato Cee, art. 177; regola menti Cee del consiglio n. 805/68, n. 885/68 e n. 565/80; regolamento Cee della commissione n. 3665/87).
Con ordinanza 4 novembre 1991, pervenuta in cancelleria I'll
dicembre successivo, la High Court of Justice of England and
Wales, Queen's Bench Division, ha sottoposto alla corte una
questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle disposi zioni del regolamento (Cee) del consiglio n. 805/68, del regola mento (Cee) del consiglio n. 885/68, del regolamento (Cee) del
consiglio n. 565/80 e del regolamento (Cee) della commissione
n. 3665/87. Detta questione è stata sollevata nel contesto di una contro
versia tra la società TMP e l'IBAP a proposito del pagamento di restituzioni all'esportazione alle quali la TMP ritiene di aver
diritto. La corte ha deciso nel senso che: «i regolamenti (Cee) del
consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore della carne bovina, (Cee) del consi
glio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce nel settore della carne
bovina le regole generali sulla concessione delle restituzioni al
l'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo, (Cee) del consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anti
cipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e (Cee) della commissione 27 novembre 1987, n. 3665, relativo
alle modalità comuni di applicazione del regime delle restituzio
ni all'esportazione per i prodotti agricoli devono essere inter
pretati nel senso che, avendo fissato un tasso per i prodotti considerati valido per tutti i paesi terzi, non concedono all'ope ratore economico il diritto ad una restituzione differenziata al
l'esportazione di carne bovina verso un paese terzo nel caso
in cui il prodotto esportato sia andato distrutto a seguito di
un caso di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio doga nale della Comunità e prima che esso sia stato importato allo
Stato, nel paese terzo di destinazione».
78 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-334/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Innovatio et Recon
version Industrielle c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Fondo sociale europeo — Contributi finanziari — Suc
cessiva riduzione — Illegittimità (Trattato Cee, art. 173; re
golamento Cee del consiglio 2950/83, art. 6, n. 1).
Con ricorso depositato il 27 novembre 1991, l'associazione
senza scopo di lucro Iri ha chiesto l'annullamento dell'atto del
la commissione contenuta nella lettera 6 novembre 1991 e rela
tivo alla riduzione del concorso finanziario che il Fondo sociale
europeo aveva inizialmente concesso per un progetto d'infor
mazione presentato per conto dell'Iri.
A sostegno del suo ricorso di annullamento, l'Iri sostiene che
la decisione contenuta nella lettera della commissione 6 novem
bre 1991 ha violato l'art. 6, n. 1, del regolamento del consiglio n. 2950/83 per il fatto che la commissione non ha, al contrario
di quanto prescritto da detta disposizione, dato allo Stato mem
bro interessato l'opportunità di presentare le sue osservazioni
prima dell'adozione della decisione controversa.
Secondo la corte, non risulta, alla lettura degli atti, che le
autorità belghe abbiano avuto l'occasione di presentare le loro
osservazioni, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6, n.
1, del regolamento, già citato.
Considerato il ruolo centrale e l'importanza delle responsabi lità che nella presentazione e nel controllo del finanziamento
delle azioni di formazione riveste la possibilità per lo Stato mem
bro interessato di presentare le sue osservazioni prima dell'ado
zione di una decisione definitiva di riduzione, tale possibilità costituisce una formalità ad substantiam la cui inosservanza im
plica la nullità della decisione impugnata. La corte quindi ha dichiarato che la decisione con la quale
la commissione riduce il concorso del Fondo sociale europeo relativo alla domanda di concorso n. 85/0209/B6 a 1 833 588
BFR, è annullata.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
79 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-18/92); Pres. Kakouris, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); S.A. Chaussures Bally c.
Regno del Belgio. La sentenza leggesi in Foro it., 1994, IV, 344.
Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Sesta direttiva — Base
imponibile (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio
77/388, art. 11 A).
Il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sollevato due
questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del consiglio 77/388.
La Bally, la quale commercializza calzature recanti il medesi
mo nome, si fa pagare dai propri clienti il prezzo dei loro ac
quisti sia in denaro liquido, sia con assegni, sia mediante carte
di credito. Per quest'ultimo caso, la Bally ha concluso conven
zioni con vari emittenti di carte di credito le quali prevedono che qualora il cliente, titolare della carta di credito, acquisti un bene utilizzando detta carta, l'emittente della carta rimborsa
al fornitore della merce il prezzo di quest'ultima dopo aver trat
tenuto una commissione, in genere dell'ordine del 5% sui pa
gamenti. La Bally, che è soggetto passivo dell'Iva, aveva dubbi circa
la questione se fosse debitrice dell'imposta sull'importo netto
che essa riceve dagli emittenti delle carte di credito, dopo la
deduzione della commissione da essi trattenuta, ovvero sull'im
porto lordo, cioè il prezzo del bene prima della deduzione di
detta commissione.
Secondo la corte, quando l'acquirente paga il prezzo della
merce mediante una carta di credito ci si trova in presenza di
due transazioni: da una parte la vendita della merce da parte del fornitore, il quale calcola nel prezzo globale richiesto anche
l'Iva che sarà pagata dall'acquirente in quanto consumatore fi
nale e riscossa dal fornitore per conto del fisco e, dall'altra,
la prestazione di servizi al fornitore da parte dell'emittente della
carta. Quest'ultima prestazione ha come obiettivo la garanzia
di pagamento della merce il cui acquisto era stato effettuato
mediante la carta, la promozione degli affari del fornitore gra
zie alla possibilità di acquisire una nuova clientela, la pubblicità eventualmente svolta a favore del fornitore o un qualsiasi altro
oggetto. Dal fascicolo emerge che la seconda transazione di cui sopra
in Belgio è esente da Iva.
L'armonizzazione contemplata dall'art. 11 A, n. 1, lett. a),
della sesta direttiva, non può conseguire il suo obiettivo, qualo ra la base imponibile va a seconda che si tratti di calcolare l'Iva
che sarà sopportata dal consumatore finale o di determinare
l'importo da rimborsare al fisco da parte del soggetto passivo.
Ne consegue che qualora il fornitore abbia calcolato sulla tota
lità del prezzo l'Iva da riscuotere dall'acquirente onde percepir
la per conto del fisco, la medesima base imponibile è quella
che deve essere presa in considerazione ai fini della determina
zione dell'importo corrispondente dell'Iva che il fornitore in
quanto soggetto passivo rimborserà al fisco.
Si deve rilevare che il fatto che l'acquirente non ha pagato il prezzo convenuto direttamente al fornitore, ma mediante l'e
mittente della carta, il quale ha trattenuto una percentuale cal
colata sul prezzo, non può modificare la base imponibile. Infat
ti, questa trattenuta effettuata dall'emittente della carta costi
tuisce la contropartita di un servizio offerto da quest'ultimo
al fornitore. Questo servizio costituisce l'oggetto di una transa
zione autonoma nei confronti del quale l'acquirente è un terzo.
Si deve aggiungere che le modalità di pagamento utilizzate nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori non possono modificare la
base imponibile. Dunque la corte dichiara che l'art. 11 A, n. 1, lett. a), della
sesta direttiva dev'essere interpretato nel senso che, nel caso
in cui, nel contesto di un'operazione di vendita, il prezzo della
merce è pagato dall'acquirente mediante carta di credito, e ver
sato al fornitore come commissione per la retribuzione di una
prestazione di servizi da quest'ultimo al fornitore delle merci,
questa trattenuta dev'essere compresa nella base imponibile del
l'imposta che il fornitore assoggettato deve rimborsare al fisco.
80 - Sentenza 25 maggio 1993 (causa C-271/92); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Societé Laboratoire
Il Foro Italiano — 1994.
de prothese oculaires c. Union nationale des syndicats d'opti ciens de France.
Cee — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitati ve a misura di oggetto equivalente — Normativa nazionale
in materia di vendita delle lenti a contatto — Limitazione
alla commercializzazione — Giustificazione relativa alla tute
la della salute (Trattato Cee, art. 30, 36 e 177).
La Corte di cassazione francese ha sollevato due questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 30 e 36 del trattato per quanto riguarda il code de la sarité publique fran
fais, il quale vieta la vendita di vetri correttori da parte di sog
getti non titolari del diploma di ottico o di un titolo equivalente. Trattandosi di una normativa che vieta talune forme di com
mercializzazione, si deve ricordare che la corte ha ritenuto che
una normativa nazionale che conferisce ad una determinata ca
tegoria professionale la distribuzione di taluni prodotti, è, per il fatto che canalizza le vendite, idonea a incidere sulle possibili
tà di commercializzazione dei prodotti importati e può, in que ste condizioni, costituire una misura di effetto equivalente ad
una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art.
30 del trattato.
Ne deriva che una normativa del tipo di quella considerata
nella controversia di cui alla causa principale, la quale riserva
le vendite delle lenti a contatto e dei prodotti collaterali a inter
mediari specializzati, è idonea ad influire sugli scambi intraco munitari.
Per quanto riguarda la giustificazione di una siffatta norma
tiva sulla base dell'art. 36 del trattato, si deve rilevare che una
normativa nazionale la quale riserva la vendita di prodotti de
stinati a correggere i difetti di una funzione propria dell'organi
smo umano ad operatori qualificati, titolari di un diploma pro
fessionale in materia, è intesa ad un obiettivo di tutela della
salute. Infatti, la vendita delle lenti a contatto, anche se la loro
prescrizione rientra nella competenza dell'oculista, non può es
sere considerata un'attività commerciale simile a tutte le altre,
poiché il venditore dev'essere in grado di fornire agli utenti in
formazioni relative all'uso delle lenti ed alla loro manutenzione.
Si deve aggiungere che una normativa del tipo di quella con
siderata nella causa principale non contravviene al principio di
proporzionalità. Infatti, il fatto di riservare agli ottici la vendita
delle lenti a contatto e dei prodotti collaterali è idonea a garan
tire la tutela della salute pubblica. Da nessun elemento degli
atti emerge che una siffatta normativa ecceda quanto necessario
per raggiungere detto obiettivo.
Conseguentemente, l'art. 30 del trattato Cee dev'essere inter
pretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riser
va la vendita di occhiali e di vetri correttori ai soli titolari del
diploma di ottico. L'art. 36 del trattato dev'essere interpretato nel senso che una
normativa nazionale che vieta la vendita delle lenti a contatto
e dei prodotti collaterali in stabilimenti commerciali che non
sono diretti o gestiti da persone che soddisfano le condizioni
necessarie per l'esercizio della professione di ottico è giustifica
ta da ragioni relative alla tutela della salute».
81 - Sentenza 26 maggio 1993 (causa C-171/91); Pres. Due,
Aw. gen. Darmon (conci, conf.); Tsiotras c. Landeshaupt
stadt Stuttgart.
Cee — Libera circolazione dei lavoratori — Diritto di soggior
no — Condizioni — Insussistenza (Trattato Cee, art. 48 e
177; direttiva Cee del consiglio n. 68/360, art. 7; regolamento
Cee della Commissione 70/1251, art. 2, n. 1, lett. b)).
Il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato due questioni pre
giudiziali relative all'interpretazione dell'art. 48 del trattato, non
ché della direttiva del Consiglio 68/360/Cee e del regolamento
Cee della commissione n. 1251/70.
Il sig. Tsiotras risiede in Germania dal 1960 dove ha occupa to fino al mese di ottobre 1978 vari impieghi come lavoratore
dipendente. Essendo disoccupato a partire da detta data, egli
fruisce, dal settembre 1981, delle indennità che gli vengono cor
risposte dai servizi di assistenza sociale.
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PARTE QUARTA
Al momento dell'adesione della Repubblica ellenica alla Co
munità europea, il sig. Tsiotras era titolare di un permesso di
soggiorno in Germania che gli consentiva di accettare offerte
di lavoro. Nel dicembre 1981 ha chiesto la proroga di detto
permesso che gli veniva rifiutato con decisione del Landeshaupt stadt Stuttgart il 1° agosto 1986. Detta decisione veniva adotta ta dopo che la domanda del sig. Tsiotras intesa ad ottenere
una pensione d'invalidità era stata respinta in maniera definiti
va nel 1983 con la motivazione che l'interessato non versava
in uno stato d'incapacità lavorativa.
Dalle disposizioni della direttiva n. 68/360 emerge che il di ritto di soggiorno concesso dal diritto comunitario ai lavoratori
cittadini degli Stati membri che si trovano disoccupati nello Stato
membro ospitante presuppone che detti lavoratori abbiano in
precedenza occupato, nell'esercizio del diritto alla libera circo
lazione, una occupazione di lavoratore subordinato nello Stato
membro ospitante. Va aggiunto che nessuna disposizione dell'atto di adesione
della Repubblica ellenica alla Comunità o del diritto derivato
assimila il posto occupato dal cittadino di detto Stato membro,
prima dell'adesione di quest'ultimo alla Comunità, a quello oc
cupato dal cittadino di uno Stato membro ai sensi delle disposi zioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei
lavoratori. Ne consegue che un cittadino ellenico che si trova
nella situazione descritta dal giudice a quo non fruisce di alcun
diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 48, n. 3, lett. c), del tratta
to e dell'art. 7 della direttiva n. 68/360.
Per quanto riguarda poi il diritto di soggiorno al fine di ricer care un impiego, si deve ricordare che l'effetto utile dell'art.
48 è garantito nella misura in cui la normativa comunitaria o, in mancanza di questa, la normativa di uno Stato membro, con
cede agli interessati un termine ragionevole che consente loro
di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro inte
ressato, delle offerte di impiego corrispondenti alle loro qualifi che professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie
onde essere assunti.
Da quanto precede risulta che, anche se fosse dimostrato che
una persona che versa nella situazione del sig. Tsiotras si tro
vasse, fin dall'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità
alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro, essa oggi non beneficerebbe più del diritto di soggiorno a tale fine ai sen
si del diritto comunitario in quanto sono trascorsi vari anni da
detta adesione e in quanto l'interessato si trova, secondo il giu dice nazionale, nell'impossibilità oggettiva di ottenere un impiego.
Al pari del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione, il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro ospi tante presuppone che l'interessato vi abbia svolto, in preceden
za, un lavoro subordinato nel contesto della libera circolazione dei lavoratori. Orbene, tale non è il caso di una persona che
si trova nella situazione descritta dal giudice a quo. La corte ha dichiarato che l'art. 48, n. 3, lett. b e e), del
trattato e l'art. 7 della direttiva del consiglio 15 ottobre 1968, n. 68/360/Cee, relativa alla soppressione delle restrizioni al tra
sferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità debbono essere
interpretate nel senso che esse non riconoscono alcun diritto di soggiorno ad un cittadino ellenico sul territorio di un altro Stato membro qualora, all'atto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, l'interessato sia disoccupato in quest'al tro Stato membro dopo avervi svolto un'attività lavorativa su bordinata per vari anni, abbia continuato ad essere disoccupato
dopo l'adesione e si trovi nell'impossibilità oggettiva di ottenere un impiego.
L'art. 48, n. 3, lett. d), del trattato e l'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (Cee) della commissione 29 giugno 1970, n.
1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego, debbo no essere interpretati nel senso che una persona che si trova nella situazione sopra descritta non fruisce del diritto di sog giornare sul territorio di uno Stato membro previsto da dette
disposizioni, qualora sia affetta da una incapacità lavorativa
permanente che si è manifestata durante un soggiorno supple mentare, autorizzato in ragione della procedura giurisdizionale
intrapresa dall'interessato, in questo Stato, onde ottenere un
permesso di soggiorno.
Il Foro Italiano — 1994.
82 - Sentenza 26 maggio 1993 (causa C-52/92); Pres. Due, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu
ropee c. Repubblica del Portogallo.
Cee — Stati ammessi — Omissione — Carne ovina — Inadem
pimento — Misure protettive (Trattato Cee, art. 169; diretti
va Cee del consiglio 64/432).
Adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato la
corte ha dichiarato: «La Repubblica del Portogallo, avendo de ciso di chiudere le sue frontiere all'importazione di suini prove nienti da altri Stati membri ha violato la decisione della Com missione 25 aprile 1991, n. 91/237/Cee, relativa alle misure pro tettive contro una nuova malattia dei suini, ed è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato Cee».
83 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-33/92); Pres. Iglesias, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Gausepohl-Fleisch Gmbh
C. Oberfinanzdirektion Hamburg.
Cee — Tariffa doganale comune — Carne salata — Definizione
(Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee della commissione
n. 2587/91).
Il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte due questioni pre giudiziali relative all'interpretazione della posizione 0210 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune nella ver
sione risultante dall'allegato I del regolamento (Cee) della com
missione n. 2587/91. La corte ha dichiarato: «la voce 0210 della tariffa doganale
comune — nomenclatura combinata — deve essere interpretata nel senso che la carne bovina rientra in tale voce come carne
salata solo se ha costituito oggetto di una salatura o di un trat
tamento in salamoia in profondità in maniera omogenea in tut
te le sue parti e ai fini della conservazione a lungo termine avendo
cosi un tenore globale di sale di un minimo di 1,2% del peso. La carne bovina alla quale è stata aggiunta, ai fini della conser
vazione, sale in una proporzione tale che il tenore globale di
sale accertato rappresenta più del triplo (circa 0,5%) del tenore
naturale di sale (0,15%), non può essere classificata nella voce
9210 come carne salata».
84 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-290/91); Pres. Zuleeg, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Peter c. Hauptzollmat Re
gensburg.
Cee — Latte — Prelievo supplementare — Esenzione per moti
vi di equità — Legittimità (Trattato Cee art. 177; regolamenti Cee del consiglio n. 804/68 e 856/84).
La Finanzgericht Munchen ha sottoposto alla corte una que stione pregiudiziale sull'esenzione per motivi di equità dal pre lievo supplementare sul latte ai sensi dell'art. 5 quater del rego lamento (Cee) del consiglio n. 804/68 modificato con regola mento (Cee) del consiglio n. 856/84.
Il ricorrente ha ottenuto un quantitativo di riferimento per la campagna lattiera 1984/1985. Nel 1984 ha superato questa
quota, sperando che una quota supplementare gli sarebbe stata
concessa a seguito di un ricorso che aveva a tal fine proposto. Orbene, poiché il suo ricorso è stato accolto soltanto per le
campagne successive, il sig. Peter si è visto imporre un prelievo sui quantitativi di latte che aveva consegnato in superamento della quota.
Il sig. Peter ha chiesto all'Hauptzollamt di concedergli l'esen zione da questo prelievo deducendo che, tenuto conto della sua
precaria situazione finanziaria, il pagamento di questo importo minacciava l'esistenza della sua azienda. Ha basato questa do manda sull'art. 227 dell'Abgabenordung 1977 (codice tedesco
delle imposte) il quale consente l'esenzione dei canoni già fissati e giuridicamente validi «se la riscossione dell'imposta fosse nel caso specifico iniqua».
La corte ha dichiarato che allo stato attuale, il diritto comu
nitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che autorizza le autorità nazionali, in taluni casi eccezionali e
per motivi di equità personale, a non riscuotere il prelievo do
vuto ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento (Cee) del consi
glio 27 giugno 1968, n. 804 relativo all'organizzazione comune
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
come modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo
1984, n. 856 non riserva tuttavia che tale disposizione non de
v'essere applicata in maniera discriminatoria rispetto al tratta
mento riservato ai debiti fiscali equivalenti puramente naziona
li, né deve essere applicata in modo da pregiudicare gli obiettivi
del regime delle quote lattiere introdotte da detto regolamento. Non è compatibile con gli obiettivi del regime delle quote lattie re esonerate dall'obbligo di versare il prelievo supplementare
a un produttore per il motivo che quest'ultimo incontra diffi
coltà finanziarie anche se si è basato sull'ipotesi erronea che
una quota supplementare gli sarebbe stata successivamente
concessa.
85 - Sentenza 27 maggio 1993 (causa C-310/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Schmid c. Regno del Belgio.
Cee — Previdenza sociale — Assegni per handicappati (Tratta
to Cee, art. 177; regolamenti Cee del consiglio 1408/71, art.
2 e 3 e n. 1612/68, art. 7).
L'Arbeidshof te Brussel (quinta sezione) ha sottoposto a que
sta corte varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione
degli art. 2 e 3 del regolamento del consiglio n. 1408/78 come modificato e aggiornato con regolamento (Cee) del consiglio n.
2001/83. La figlia del sig. Schmid, Suzanne, al pari del padre, cittadi
na tedesca, è nata il 28 febbraio 1961, è handicappata dalla
nascita, non ha mai potuto lavorare, ed è a carico dei genitori.
Il sig. Schmid è stato assunto dall'Organizzazione europea
per la sicurezza della navigazione aerea («Eurocontrol») nel 1962
e si è installato in Belgio ove egli al momento risiede. Il sig.
Schmid era affiliato al regime di sicurezza sociale proprio di
detto organismo. Oggi è in pensione.
Il sig. Schmid nella sua qualità di tutore della figlia Suzanne,
chiedeva gli assegni per handicappati adulti in applicazione del la normativa belga, ma la domanda veniva respinta dallo Stato
belga, parte convenuta, per il motivo che la figlia del sig. Schmid
non era stata mai soggetta in qualità di lavoratore alla legisla
zione in materia di sicurezza sociale in Belgio o in un altro
Stato membro, e poiché era cittadina tedesca.
In limine, la corte constata che gli assegni previsti dalla nor
mativa nazionale considerata sono dei diritti propri, che non
sono concessi in ragione della qualità di membro della famiglia
di un lavoratore. Invece, come la corte ha già avuto modo di
precisare, i membri della famiglia di un lavoratore possono aspi
rare, ai sensi del regolamento n. 1408/71 soltanto ai diritti deri
vati, cioè a quelli acquisiti in qualità di membro della famiglia di un lavoratore.
Ne consegue che il discendente di un lavoratore migrante non
ha diritto, ai sensi del regolamento n. 1408/71, ad un assegno
per handicappati previsti dalla normativa nazionale come dirit
to proprio.
Tuttavia, onde dare una risposta utile al giudice nazionale
occorre esaminare gli assegni in questione e sotto il profilo del
l'art. 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio n. 1612/68.
In forza di questo articolo, il lavoratore migrante beneficia de
gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. La qualità di lavoratore migrante di un dipendente dell'Euro
control non può essere messa in dubbio. D'altra parte, secondo
l'art. 7 del regolamento (Cee) della commissione n. 1251/70 il
diritto alla parità di trattamento è mantenuto in favore dei la
voratori che, come il sig. Schmid, sono stati occupati sul terri
torio di uno Stato membro.
Di conseguenza, una persona che si trova nella situazione del
sig. Schimid può invocare le disposizioni del regolamento n.
1612/68 e, in particolare, l'art. 7, n. 2, già citato. La corte quindi dichiara che gli art. 2 e 3 del regolamento
(Cee) del consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applica zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in
terno della Comunità, come modificato dal regolamento (Cee)
del consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati
nel senso che essi non possono essere fatti valere da un discen
dente a carico di un lavoratore migrante per far valere il diritto
ad un assegno per disabile previsto dalla normativa nazionale
li Foro Italiano — 1994 — Parte IV-16.
come un diritto proprio e non in ragione della qualità di fami
liare di un lavoratore.
L'art. 7, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 15 ottobre
1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori al
l'interno della Comunità dev'essere interpretato nel senso che
esso può essere fatto valere da un cittadino di uno Stato mem
bro, già dipendente di un'organizzazione internazionale, al fine
di ottenere un assegno per disabile adulto, previsto dalla nor
mativa dello Stato membro in cui egli risiede, diverso dallo Sta
to di origine, a beneficio di un discendente a suo carico e che
un requisito di cittadinanza del beneficiario è incompatibile con
questa disposizione.
86 - Sentenza 8 giugno 1993 (causa C-52/91); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Regno dei Paesi Bassi.
Cee — Stati membri — Pesca — Gestione dei contingenti —
Inadempimento — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; regola
menti Cee del consiglio n. 2374/86 e n. 2057/82, art. 10).
La corte adita ai sensi dell'art. 169 del trattato ha parzial
mente accolto il ricorso della commissione dichiarando che: «il
Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 10, n. 2, del regolamento (Cee) del consiglio 29 giugno 1982, n. 2057/82, che istituisce alcune misure di controllo delle
attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri,
nei limiti in cui esso non ha deciso a tempo, per il 1986, la cessazione della pesca della sogliola comune nella zona Vili (Ce),
del nasello nella zona VII, eccetto Vila, dell'eglefino nella sona
Illa, b, c, d (Ce), del nasello nelle zone Ila) IV, dello sgombro nelle zone II, Yb (Ce), VI, VII, Vili (Ce) e XII, della passera di mare nella zona Illa, dello scombro nelle zone Ila (Ce), Illa,
Illft, c, d (Ce) e IV, dell'aringa nelle zone Via e Vllè, c, dell'a
ringa nelle zone \b (Ce), Vìa e VIb e del merluzzo nelle zone
Ila (Ce) e IV».
87 - Sentenza 8 giugno 1993 (causa C-373/92); Pres. Due, Aw.
gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Comunità
europee c. Regno del Belgio.
Cee — Stati membri — Libera circolazione delle merci — Ac
cessori medici — Doppio esame di conformità — Inadempi
mento — Dliceità (Trattato Cee, art. 30, 36 e 169).
La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del
trattato ha statuito che: «Il Regno del Belgio, sottoponendo
gli accessori medici sterili originari di altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuati in tali Stati membri e di cui è possibile comunicare i risultati alle autorità belghe, è ve
nuto meno agli obblighi impostigli dagli art. 30 e 36 del trattato Cee. Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
88 - Sentenza 9 giugno 1993 (causa C-95/92); Pres. Due, Aw.
gen. Van Gerven (conci, conf.); Commissione delle Comuni
tà europee c. Repubblica italiana.
Cee — Stati membri — Misura di protezione radiologica —
Mancata adozione — Inadempimento — Dliceità (Trattato
Ceea, art. 141; direttiva del consiglio n. 84/466/Euratom, art.
1 e 2).
La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 141 del
trattato ha dichiarato che: «non adottando le disposizioni legis
lative, regolamentari ed amministrative necessarie per confor
marsi agli art. 1, 2, nn. 1 e 2, ed agli art. 3 e 5 della direttiva del consiglio 3 settembre 1984, n. 84/466/Euratom, che stabili
sce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica
delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, la Re
pubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza del trattato Ceea».
89 - Sentenza 10 giugno 1993 (causa C-183/91); Pres. Kakou
ris, Aw. gen. Vargarven (conci, conf.); Commissione delle
Comunità europee c. Repubblica ellenica.
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PARTE QUARTA
Cee — Aiuti di Stato — Stati membri — Divieto — Mancato
rispetto — Illiceità (Trattato Cee, art. 93 e 169).
La corte adita ai sensi dell'art. 169 dalla commissione dichia
ra che non conformandosi alla decisione della commissione 3
maggio 1989, 89/659/Cee, relativa agli aiuti concessi alle im prese esportatrici sotto forma di esenzione dall'imposta speciale unica — istituita dal decreto ministeriale. E. 3789/128, 15 mar zo 1988 — sulla parte degli utili corrispondente alle entrate del
le esportazioni, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obbli
ghi impostile dal trattato Cee.
90 - Sentenza 15 giugno 1993 (causa C-213/91); Pres. Due, Aw.
gen. Van Gerven (conci, conf.); Abertal SAT Limitada c.
Commissione delle Comunità europee.
Cee — Agricoltura — Misure di aiuto per la frutta a guscio e le carrube — Regolamento di modifica delle modalità di
applicazione — Impugnazione — Irricevibilità (Trattato Cee, art. 173; regolamento Cee della commissione, n. 1304/91).
Abertal SAT Limitada e altre diciotto organizzazioni di pro duttori spagnoli di frutta a guscio e di carrube hanno chiesto
l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (Cee) della commis
sione 17 maggio 1991, n. 1304/91, recante seconda modifica
del regolamento (Cee) n. 2159/89 che fissa le modalità di appli cazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carru
be di cui al titolo II bis del regolamento (Cee) del consiglio n. 1035/72.
Secondo la corte, poiché il ricorso è diretto all'annullamento
di una disposizione di un regolamento, va accertato se le ricor
renti sono interessate direttamente ed individualmente dal prov vedimento impugnato. Quanto al secondo profilo, va rilevato
che l'oggetto della disposizione impugnata del regolamento n.
1304/91 è di modificare per il futuro, per tutte le organizzazio ni di produttori, talune modalità di applicazione dell'aiuto per la realizzazione di piani di miglioramento nel settore della frut
ta a guscio e delle carrube, subordinando a condizioni più re
strittive le domande formulate dagli operatori economici allo
scopo di ottenere la modifica di tali piani durante la loro esecu
zione, di beneficiare delle rate annue dell'aiuto e di riscuotere
anticipi di quest'ultimo. Pertanto, tale disposizione, lungi dal concernere le ricorrenti
a causa di talune qualità che a loro sarebbero proprie ovvero
in ragione di una situazione di fatto che le caratterizzerebbe
rispetto a qualsiasi altro operatore, è destinata, dati i termini
astratti e generali, a categorie di persone indeterminate ed è
applicabile a situazioni oggettivamente determinate.
La corte quindi respinge il ricorso in quanto irricevibile.
91 - Sentenza 15 giugno 1993 (causa C-225/91); Pres. Due, Aw.
gen. Van Gerven (conci, conf.); Matra SA c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Aiuti di Stato — Divieto — Violazione — Decisione
di non avviare la procedura ai sensi dell'art. 92 Cee — Ricor
so di un concorrente Infondatezza (Trattato Cee, art. 85,
86, 92 e 93).
Matra SA aveva chiesto l'annullamento di una decisione della
commissione, notificatale il 30 luglio 1991, di non sollevare obie
zioni contro un progetto di aiuto della Repubblica portoghese a favore di un'impresa tra Ford of Europe Inc. e Volkswagen AG per l'impianto di un'unità di produzione di veicoli automo
bili monoblocco a Setubal (Portogallo). La corte ha ritenuto che, per quanto concerne la ponderazio
ne del rischio di generare sovraccapacità produttive, la commis
sione ha effettuato un esame profilato e dettagliato di tale que stione prima di concludere per l'insussistenza di siffatto rischio.
Circa la valutazione dell'handicap regionale, va rilevato che
la commissione ha proceduto ugualmente all'esame ed al raf
fronto dei diversi fattori costitutivi degli svantaggi che implica un investimento nella regione di Setubal.
Per quel che riguarda gli investimenti in infrastrutture ed in
programmi di formazione, occorre sottolineare che la commis sione ha accertato con la decisione controversa che le infra
strutture e la formazione in parola non avrebbero giovato esclu
sivamente all'impresa comune, il che le ha permesso di conclu
II Foro Italiano — 1994.
dere che l'assistenza finanziaria concessa dalla Repubblica
portoghese non era da qualificare come aiuto di Stato.
Per quanto riguarda l'addebito relativo all'omissione di av
viare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del trattato, va ricor
dato che tale procedura si rivela indispensabile dal momento
in cui la commissione avverte serie difficoltà per valutare se
un aiuto è compatibile col mercato comune.
Va quindi esaminato se, nel caso di specie, le valutazioni su
cui si è fondata la commissione mettessero in evidenza difficol
tà di natura tale da giustificare l'inizio di tale procedura. Occorre rilevare a tale proposito che l'importanza di un inve
stimento o di un aiuto non può dar luogo, in quanto tale, a
serie difficoltà, salvo obbligare la commissione a iniziare la pro
cedura di cui all'art. 93, n. 2, ogni qual volta l'investimento
o l'aiuto superino taluni importi che peraltro dovrebbero essere
precisati. Per di più, il fattore determinante non è tanto l'im
porto dell'aiuto, quanto piuttosto la sua incidenza sugli scambi
intracomunitari. Va infine sottolineato che l'intensità dell'aiuto
resta, in larga misura, entro i tassi autorizzati dalla commissio
ne nell'ambito del SIBR (regime portoghese di aiuti a finalità
regionale, approvati dalla commissione nel 1988). Matra rimprovera ancora alla commissione di aver deciso di
non muovere obiezioni contro gli aiuti controversi, senza atten
dere il risultato della procedura avviata a norma del regolamen to n. 17 per quanto riguarda l'accordo tra Ford e VW e di
aver cosi non tenuto in conto il collegamento tra gli art. 85
e 92 del trattato.
Adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto di
Stato col mercato comune, la commissione non ha l'obbligo di attendere il risultato di un procedimento parallelo avviato
a norma del regolamento n. 17 dal momento che essa abbia
maturato il convincimento, basato sull'analisi economica della
situazione, non inficiata da alcun errore manifesto di valutazio
ne, che il beneficiario dell'aiuto non versa in una situazione
tale da contravvenire agli art. 85 e 86 del trattato.
Conseguentemente il ricorso è respinto.
92 - Sentenza 16 giugno 1993 (causa C-325/91); Pres. Due, Aw.
gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica francese c. Commis
sione delle Comunità europee.
Cee — Aiuto di Stato — Comunicazione della commissione —
Natura — Introduzione di nuovi obblighi — Illegittimità (Trat tato Cee, art. 92, 93 e 174; direttiva Cee della commissione
n. 80/723).
La Repubblica francese ha chiesto l'annullamento di un atto
emanato dalla commissione e intitolato «Comunicazione della
commissione agli Stati membri applicazione degli art. 92 e 93
del trattato Cee e dell'art. 5 della direttiva 80/723/Cee della
commissione alle imprese pubbliche dell'industria manufat
turiera».
Trattasi di una comunicazione che è intesa, stando alla sua
intitolazione, a precisare le modalità di applicazione, segnata
mente, dell'art. 5 della direttiva, che è sprovvista di base giuri
dica, e che è stata pubblicata integralmente nella serie C della
Gazzetta ufficiale e notificata ad ogni Stato membro con lettera
del commissario competente 8 ottobre 1991.
Va esaminato innanzitutto se la comunicazione si limita a chia
rire l'obbligo di informare la commissione imposto agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, della direttiva, ovvero se essa detta
nuovi obblighi rispetto alla disposizione in parola. L'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare sistemati
camente ed in modo generalizzato i dati relativi ai rapporti fi
nanziari specificati al punto 46 della comunicazione non può considerarsi inerente agli obblighi previsti dall'art. 5, n. 2, della direttiva, pur se tale obbligo riguarda soltanto una data catego ria di imprese che superano un determinato volume d'affari.
Alla luce di quanto precede, va considerato che la comunica
zione costituisce un atto inteso a produrre effetti giuridici auto
nomi, distinti da quelli dell'art. 5, n. 2, della direttiva sulla
trasparenza e che essa è pertanto idonea ad essere oggetto di
un ricorso d'annullamento.
In secondo luogo, occorre esaminare se la commissione ha
posto in pericolo, come sostiene il governo francese, il principio della certezza del diritto.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
L'art. 90, n. 3, del trattato conferisce alla commissione la
competenza ad emanare opportune direttive o decisioni per l'ap
plicazione di tale disposizione. Orbene, la legislazione comunitaria dev'essere chiara e la sua
applicazione prevedibile per tutti gli interessati. Siffatto impera tivo di certezza dèi diritto esige che ogni atto rivolto a creare
effetti giuridici tragga il suo carattere obbligatorio da una nor
ma del diritto comunitario che dev'essere indicata expressis ver
bis come base legale e prescrive la forma giuridica che deve
presentare l'atto in questione. La corte, accogliendo il ricorso, statuisce che la comunicazio
ne è annullata.
93 - Sentenza 17 giugno 1993 (causa C-88/92); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Darmon (conci, conf.); van Rosendaal c. Staatsse
cretaris van Financien.
Cee — Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità — Domicilio fiscale del dipendente delle Comunità — Deter
minazione — Criteri (Trattato Cee, art. 177).
La Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto diverse que
stioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 14 del pro
tocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
La corte ha dichiarato: «L'art. 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee va interpretato nel
senso che esso non attribuisce al dipendente delle Comunità un
diritto di opzione quanto alla determinazione del suo domicilio
fiscale e che l'intenzione di un dipendnete, esistente prima della
sua entrata in servizio presso le Comunità, di trasferire il suo
domicilio nello Stato membro del luogo di esercizio delle sue
funzioni, non può essere presa in considerazione allo scopo di
esaminare se egli ha stabilito la sua residenza in ragione esclusi
vamente dell'esercizio delle sue funzioni, a meno che il dipen
dente non fornisca la prova di aver già preso provvedimenti
per realizzare il trasferimento del suo domicilio a prescindere
dall'entrata in servizio presso le Comunità».
94 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-243/89); Pres. Due, Aw.
gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Comunità eu
ropee c. Regno di Danimarca.
Stati membri — Appaiti di lavori pubblici — Discriminazione
per nazionalità — Inadempimento — Illiceità — Illegittimità (Trattato Cee, art. 30, 48, 59 e 169; direttiva Cee del consi
glio 71/305).
La corte adita ai sensi dell'art. 169 del trattato ha accolto
il ricorso della commissione ed ha dichiarato che: «in ragione
del fatto che la società Aktieselskabet Storebaeltsforbindelsen
ha pubblicato un invito a concorrere ad un appalto sulla base
di una condizione che prevede l'utilizzazione più vasta possibile
di materiali, beni di consumo, mano d'opera e materiale dane
se, e che le trattative col consorzio prescelto si sono svolte in
base ad un'offerta non conforme al capitolato d'oneri, il Regno
di Danimarca è venuto meno agli obblighi impostigli a norma
del diritto comunitario e, segnatamente, ha violato gli art. 30,
48 e 59 del trattato Cee, nonché la direttiva del consiglio 26
luglio 1971, 71/305/Cee».
95 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-54/91); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Repubblica federale di Ger
mania c. Commissione delle Comunità europee.
Cee — Agricoltura — Disposizioni dei conti — Illegittimità —
Insussistenza (Trattato Cee, art. 173).
La Repubblica federale di Germania ha chiesto l'annullamen
to parziale della decisione della commissione 90/644/Cee, rela tiva alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1988, per quanto riguarda il rifiuto di porre a carico del FEAOG una
parte delle spese dichiarate dalla Repubblica federale di Germa
nia a titolo dell'esercizio finanziario in parola.
La corte ha respinto il ricorso.
Il Foro Italiano — 1994.
96 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-56/91); Pres. Kakouris,
Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Repubblica ellenica c. Com
missione delle Comunità europee.
Cee — Agricoltura — FEOGA — Liquidazione dei conti —
Illegittimità — Ricorso — Parziale (Trattamento Cee, art. 173).
La Repubblica ellenica ha chiesto l'annullamento parziale della
decisione della commsisione 90/644/Cee, relativa alla liquida zione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal
Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezio
ne garanzia, per l'esercizio finanziario 1988.
La corte ha dichiarato: «La decisione della commissione 30
novembre 1990, n. 90/644/Cee, relativa alla liquidazione dei
conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio
1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio 1988,
è annullata nei limiti in cui la commissione non ha posto a
carico del FEAOG la somma corrispondente alla diminuzione, da parte dell'organismo d'intervento greco, dell'importo della
garanzia costituita dalla 'Thraki A.E.' in occasione della vendi
ta a quest'ultima di carne d'intervento destinata alla trasfor
mazione».
97 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-333/91); Pres. Due, Aw.
gen. Van Gerven (conci, conf.); Satam SA (attualmente de
nominata Sofitam) c. Ministre charge du budget.
Cee — Disposizioni fiscali — Iva — Calcolo del prorata di de
duzione — Criteri (Trattato Cee, art. 173; direttiva Cee del
consiglio 77/388, art. 17 e 19).
Il Conseil d'Etat francese ha sottoposto una questione pre
giudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 19 della sesta di
rettiva del consiglio 77/388/Cee. Satam società capogruppo,
ha dedotto dall'Iva di cui essa era debitrice la totalità di quella
che, nel corso del medesimo esercizio, aveva gravato i suoi ac
quisti di beni e servizi. Dopo aver accertato che le entrate ri
scosse da Satam comprendevano, da un lato, diversi prodotti
soggetti all'Iva e, dall'altro, dividendi ad essa non soggetti, l'am
ministrazione francese ha ritenuto che, conformemente al testo
unico sulle imposte, avrebbe dovuto dedurre l'imposta che ha
gravato i beni e servizi acquisiti dalla società solo entro il limite
risultante dal rapporto tra l'importo delle sue entrate soggette
all'Iva e l'importo annuo dell'insieme delle sue entrate, ivi com
presi i dividendi da essa incassati. L'amministrazione francese
ha reclamato quindi a Satam un supplemento d'Iva, risultante
dalla riduzione dei suoi diritti a deduzione. Poiché la percezione di dividendi non costituisce il corrispet
tivo di un'attività economica, ai sensi della sesta direttiva, essa
non rientra nel campo di applicazione dell'Iva. Di conseguenza,
i dividendi, risultanti dal possesso di partecipazione, sono estra
nei al sistema dei diritti a deduzione. Ne deriva che, salvo com
promettere l'obiettivo della perfetta neutralità garantito dal si
stema comune d'Iva, i dividendi vanno esclusi dal calcolo del
prorata di deduzione di cui agli art. 17 e 19 della sesta direttiva.
La corte dichiara che le disposizioni dell'art. 19, n. 1, della
sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'im
posta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, vanno in
terpretate nel senso che i dividendi di azioni, percepiti da un'im
presa che non è soggetto passivo dell'Iva per l'insieme delle sue
operazioni, devono essere esclusi dal denominatore della frazio
ne che è utilizzato per il calcolo del prorata di deduzione.
98 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-222/91); Pres. Iglesias,
Aw. gen. Lenz (conci, conf.); Min. finanze c. Philip Morris
Belgium SA.
Cee — Tabacchi — Etichettatura — Requisiti minimi — Avver
tenze relative alla salute — Requisiti (Trattato Cee, art. 177;
direttiva Cee del consiglio 89/622, art. 4, n. 2 e 5).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha sottoposto alla
corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del
l'art. 4 della direttiva del consiglio 89/622/Cee.
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PARTE QUARTA
La corte ha dichiarato che l'art. 4, n. 5, della direttiva del
consiglio 13 dicembre 1989, 89/622/Cee, concernente il ravvici
namento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi
nistrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei pro
dotti del tabacco, nella sua versione originale, deve essere inter
pretato nel senso che gli Stati membri non hanno la facoltà
di imporre che, per quanto riguarda la loro produzione nazio
nale, sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco
diversi dalle sigarette, l'avvertenza generale di cui al n. 1 di
detto articolo copra almeno il 4% della superficie della faccia
corrispondente. Tale facoltà è tuttavia ammessa dalla versione
di detto praragrafo che risulta dalla direttiva del consiglio 15
maggio 1992, n. 92/41/Cee, che modifica la direttiva n. 89/622, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, re
golamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti
l'etichettatura dei prodotti del tabacco.
L'art. 4, n. 2 della direttiva 89/622 prescrive l'apposizione
di una sola avvertenza specifica su ogni pacchetto di sigarette e gli Stati membri non hanno la facoltà di prescriverne un mag
gior numero.
99 - Sentenza 22 giugno 1993 (causa C-ll/92); Pres. Iglesias,
Aw. gen. Lenz (conci, conf.); The Queen c. Secretary of
State fpr Healt.
Cee — Tabacchi — Etichettatura dei tabacchi — Avvertenze
relative alla salute — Disposizioni nazionali più severe — Il
legittimità (Trattato Cee, art. 177; direttiva Cee del consiglio
89/622, art. 3, n. 3, e 4, n. 4).
La High Court of Justice of England and Wales (Queen's Bench Division) ha sottoposto una questione pregiudizale relati
va all'interpretazione degli art. 3, n. 3, e 4, n. 4, della direttiva
del consiglio 89/622/Cee. Secondo tali articoli, i pacchetti di sigarette e tutte le unità
di condizionamento dei prodotti del tabacco devono recare ta
lune menzioni ed avvertenze stampate in modo da coprire alme
no il 4% della superficie corrispondente. La corte ha dichiarato che gli art. 3, n. 3, e 4, n. 4 della
direttiva del consiglio 13 novembre 1989, n. 89/622/Cee, con
cernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola mentari ed amministrative degli Stati membri in materia di eti
chettatura dei prodotti del tabacco, vanno interpretati nel senso
ch'essi permettano agli Stati membri di esigere, per quanto at
tiene alla loro produzione interna, che le menzioni relative al
tenore di catrame e di nicotina e le avvertenze generale e speci
fica, rispettivamente previste agli art. 3 e 4 di questa stessa di
rettiva, vengano stampate sui pacchetti di sigarette in modo tale
da coprire almeno il 6% di ciascuna delle superfici che sono
a loro destinate».
100 - Sentenza 24 giugno 1993 (causa C-90/92); Pres. Zuleeg, Aw. gen. Gulmann (conci, conf.); Dr Tretter Gmbh & Co.
c. Hauptzollamt Stuttgart-Ost.
Cee — Dazi antidumping — Cuscinetti a sfera — Definizione
(Trattato Cee, art. 177; regolamento Cee del consiglio 1739/85, art. 1, n. 1).
Il Finanzgericht Baden-Wurttemberg ha sottoposto una que stione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 1739/85.
La corte ha dichiarato che l'art. 1, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cusci netti a sfera ed a rulli conici originari del Giappone, va inter pretato nel senso che include solo i cuscinetti a sfera in senso
tecnico.
101 - Sentenza 29 giugno 1993 (causa C-298/89); Pres. Due, Avv. gen. Lenz (conci, conf.); Governo di Gibilterra c. Con siglio delle Comunità europee.
Cee — Trasporti aerei — Direttiva in materia di servizi aerei
internazionali — Ricorso del governo di Gibilterra — Irrice vibilità (Trattato Cee, art. 173 e 189; direttiva Cee del consi glio 89/463).
Il Foro Italiano — 1994.
Il governo di Gibilterra ha proposto un ricorso inteso all'an
nullamento dell'art. 2, n. 2, della direttiva del consiglio
89/463/Cee, recante modifica della direttiva 83/416/Cee, rela tiva all'autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri.
Il citato art. 2, n. 2, sospende l'applicazione delle disposizio ni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra fino al mo mento in cui sarà messo in applicazione il regime contenuto
nella dichiarazione comune dei ministeri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno unito del 2 dicembre 1987.
Tale dichiarazione comune prevede in modo particolare al pun
to 8, che il regime di utilizzazione congiunta dell'aeroporto di Gibilterra diverrà applicabile dal momento in cui le autorità
britanniche avranno notificato alle autorità spagnole equivalen
ti l'entrata in vigore della legislazione necessaria per dare attua
zione al punto 3.3 (controllo doganale e controllo dell'immigra
zione in ciascun terminale) e safà conclusa la costruzione del
terminale spagnolo e, in ogni caso, al più tardi un anno dopo la notifica soprammenzionata.
Contro il ricorso il consiglio ha sollevato un'eccezione d'irri cevibilità, contestando la legittimazione ad agire del governo
di Gibilterra, perché, secondo il diritto britannico, la presenta
zione del ricorso introduttivo della presente causa rientrerebbe
nella competenza del governatore. Secondariamente esso ritiene
che una direttiva non può essere oggetto di un ricorso d'annul
lamento proposto da una persona fisica o giuridica a norma
dell'art. 173, 2° comma, del trattato Cee. Infine il consiglio
sostiene che il governo di Gibilterra non è interessato né diretta
mente né individualmente dalla disposizione impugnata. La corte ricorda di aver già precisato che il termine «decisio
ne» utilizzato all'art. 173, 2° comma, del trattato dev'essere
inteso nel senso tecnico risultante dall'art. 189 dello stesso trat
tato e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa
e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo va ricercata
nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi.
Nella fattispecie, la portata generale della direttiva 89/463 non
è contestata per quanto attiene alle sue disposizioni diverse dal
l'art. 2, n. 2. Infatti tale direttiva riguarda tutti i servizi aerei
regolari interregionali della Comunità di cui essa modifica il
regime di autorizzazione da parte degli Stati membri. Quanto alla disposizione impugnata, essa concerne in ugual
misura tutti i vettori aerei che intendono esercitare un servizio
aereo interregionale diretto tra un altro aeroporto della Comu
nità e l'aeroporto di Gibilterra e, più in generale, tutti gli utiliz zatori di siffatto aeroporto. Essa è quindi applicabile a situazio
ni oggettivamente definite.
La direttiva di cui trattasi giustifica la sospensione della sua
applicabilità all'aeroporto in parola riferendosi all'accordo con
tenuto nella dichiarazione comune dei ministri degli esteri del
Regno di Spagna e del Regno unito del 2 dicembre 1987. Tale riferimento si risolve nella constatazione di un ostacolo
oggettivo alla messa in opera della direttiva, tenuto conto delle
sue finalità. Infatti, data la controversia che oppone il Regno di Spagna ed il Regno unito circa la sovranità sul territorio ove
è sito l'aeroporto di Gibilterra e le difficoltà di esercizio che
comporta tale conflitto, lo sviluppo dei servizi aerei tra que
st'aeroporto e gli altri aereoporti della Comunità dipende dal
l'entrata in vigore del regime di cooperazione concordato fra
i due Stati. Alla luce di quanto precede, la corte non ha ritenuto l'art.
2, n. 2, della direttiva costitutivo di una decisione ai sensi del l'art. 173 del trattato ed ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile.
102 - Sentenza 29 giugno 1993 (causa C-316/92); Pres. Kakou ris, Aw. gen. Tesauro (conci, conf.); Commissione delle Co
munità europee c. Repubblica federale di Germania.
Cee — Ricorso per inadempimento — Trasportatori di merci — Direttiva — Omessa trasposizione — Illiceità (Trattato Cee, art. 169; direttiva Cee del consiglio 87/540).
La corte adita dalla commissione ai sensi dell'art. 169 del trattato ha dichiarato: «Non adottando le disposizioni legislati
ve, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva del consiglio 9 novembre 1987, n. 87/540/Cee, relativa all'accesso alla professione di trasportatori di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
e intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed
altri titoli relativi a tale professione, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono
ai sensi del trattato Cee».
103 - Sentenza 30 giugno 1993 (cause riunite C-181/89 e C-248/91); Pres. Due, Aw. gen. Jacobs (conci, conf.); Par lamento europeo c. Consiglio delle Comunità europee.
Cee — Aluto di urgenza — Decisione del consiglio — Esclusio
ne — Decisione degli Stati ammessi — Ricorso del parlamen to — Irricevibilità (Trattato Cee, art. 149, 155 e 173). Il parlamento ha chiesto l'annullamento dell'atto adottato in
occasione della 1487" sessione del consiglio, diretto ad accorda
re un aiuto speciale al Bangladesh e, al contempo, i provvedi menti adottati dalla commissione per eseguire tale atto.
Il consiglio chiede di dichiarare il ricorso irricevibile perché l'atto controverso fu adottato non dal consiglio ma dagli Stati
membri e che quindi non può essere oggetto di un ricorso d'an
nullamento.
Dal tenore dell'art. 173 del trattato emerge con chiarezza che
gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri i quali agiscono in qualità non di membri del consiglio, ma di rappre sentanti del loro governo e pertanto esercitano collegialmente le competenze degli Stati membri non sono soggetti al sindacato
di legittimità esercitato dalla corte. Non basta tuttavia che un atto venga qualificato «decisione
degli Stati membri» perché esuli dal controllo istituito dall'art. 173 del trattato. Perché ciò accada, è necessario accertare che
l'atto in parola, visti il suo contenuto ed il complesso di circo
stanze in cui è stato adottato, non constituisca in effetti una
decisione del consiglio. Il parlamento invoca il riferimento fatto dall'atto controver
so alla proposta della commissione. Tale argomento non è rile
vante. Qualsiasi proposta della commissione non costituisce ne
cessariamente una proposta ai sensi dell'art. 149 del trattato.
Occorre valutare il suo carattere giuridico alla luce dell'insieme
di circostanze in cui essa è stata fatta.
Il parlamento osserva che, secondo la descrizione dell'atto,
l'aiuto speciale va gestito dalla commissione. Neppure tale ar
gomento può venire accolto. Infatti l'art. 155, quarto trattino,
del trattato non osta a che gli Stati membri conferiscano alla
commissione il compito di vigilare sul coordinamento di un'a zione congiunta da essi intrapresa in base a un atto dei loro
rappresentanti riuniti in seno al consiglio. Ne discende che l'atto controverso non costituisce un atto
del consiglio ma un atto adottato collegialmente dagli Stati
membri.
Secondo il parlamento, la commissione, iscrivendo nel bilan
cio comunitario il contributo ellenico all'aiuto speciale al Ban
gladesh, ha violato le disposizioni del trattato relative al bilan
cio e pertanto tenuto in nessun conto le prerogative riconosciu
tegli da queste ultime.
I contributi degli Stati membri all'aiuto speciale non rientra
no nelle entrate della Comunità ai sensi dell'art. 199 del trattato
e le spese relative non costituiscono neppure spese della Comu
nità ai sensi di tale articolo.
Ne consegue che l'iscrizione del contributo ellenico all'aiuto
speciale nel bilancio comunitario non può avere per effetto una
modifica di quest'ultimo. La corte ha pertanto dichiarato i ricorsi irricevibili.
* ♦ *
Nel periodo in considerazione sono state sottoposte alla corte
numerose domande di pronunce pregiudiziali; tra queste si se
gnalano in particolare le seguenti:
Conseil d'Etat della Repubblica francese; ordinanza 15 febbraio
1993 (causa C-154/93, Tawil-Albertini c. Ministre des affai res sociales).
Il Conseil d'Etat ha sottoposto la seguente questione:
«se l'art. 7 della direttiva del consiglio delle Comunità euro
pee 25 luglio 1978, n. 78/686/Cee, abbia inteso escludere dal
Il Foro Italiano — 1994.
suo ambito di applicazione i titoli ottenuti per equivalenza, i quali non comprovano quindi una formazione in odontoiatria
acquisita in uno degli Stati membri della Comunità».
Hamburgische Oberverwaltungsgericht; ordinanza 22 marzo 1993
(causa C-155/93, van den Berk c. Studentenwerk).
Lo Hamburgische Oberverwaltungsgericht ha sottoposto le se
guenti questioni pregiudiziali:
«1) se, in base all'art. 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n. 1612/68, vada considerato figlio di un cittadino di uno Stato
membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro
Stato membro soltanto un figlio che soddisfi al contempo i re
quisiti dell'età e dell'essere a carico previsti dall'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (Cee) n. 1612/68;
2) se, in base all'art. 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n. 1612/68, un figlio debba essere considerato ancora tale ai
sensi di questa norma nel caso in cui egli abbia già intrapreso nello Stato membro ospitante un'attività lavorativa subordinata
prima di iniziare l'attuale formazione professionale, nonché, nel
caso in cui la corte dovesse risolvere affermativamente la prima
questione e negativamente la seconda questione;
3) se per il figlio di un lavoratore di un altro Stato membro, deceduto nel territorio dello Stato membro ospitante, che, in
base alla soluzione data dalla Corte di giustizia alla prima e
alla seconda questione, non soddisfi i requisiti di cui agli art. 10, n. 1, lett. a), e 12, 1° comma, del regolamento (Cee) n.
1612/68, debbano desumersi dall'art. 7, n. 2, del regolamento
(Cee) n. 1612/68 più ampi diritti all'equiparazione per quanto riguarda il sussidio economico per una formazione professiona le o se anche a tal proposito trovi applicazione illimitata l'art.
10, n. 1, lett. a), del regolamento (Cee) n. 1612/68».
Bundesfinanzhof; ordinanza 14 aprile 1993 (causa C-279/93, Fi nanzamt Kóln-Alstadt c. Schumackers).
Il Bundesfinanzhof ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:
«1) se l'art. 48 del trattato Cee possa limitare il diritto della
Repubblica federale di Germania a percepire l'imposta sul red
dito a carico di un cittadino di un altro Stato membro.
In caso affermativo:
2) se l'art. 48 del trattato Cee autorizzi la Repubblica federa
le di Germania a percepire, nei confronti di un privato, cittadi
no belga, residente e domiciliato in Belgio, che in questo paese ha acquisito qualificazione ed esperienza professionale, un'im
posta sul reddito superiore a quella percepibile nei confronti
di un altro privato, che si trovi, per tutto il resto, in situazione
equiparabile, ma che risieda nella Repubblica federale di Ger
mania, se il primo svolge in Germania un lavoro subordinato
senza trasferire la propria residenza in Germania;
3) se si debba applicare una diversa disciplina qualora il cit tadino belga di cui al n. 2 tragga il proprio reddito quasi esclu
sivamente (cioè per oltre il 90%) dell'attività svolta in Germa
nia e detto reddito — in base all'accordo sulla doppia imposi zione tra Repubblica federale di Germania e Regno del Belgio — sia imponibile solo in Germania;
4) se sia in contrasto con l'art. 48 del trattato Cee il fatto
che la Repubblica federale di Germania escluda dal conguaglio annuo dell'imposta sulla retribuzione le persone fisiche non re
sidenti né domiciliate nella Repubblica federale di Germania, che hanno introiti in questo paese da attività subordinata, e
le privi altresì della possibilità di avvalersi della procedura di
conguaglio inerente all'imposta sul reddito con l'inclusione de
gli introiti da lavoro subordinato».
Corte di appello di Roma; ordinanza 27 ottobre 1992 (causa C-186/93, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive c. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo).
La Corte di appello di Roma ha sottoposto la seguente questio
ne pregiudiziale: «Se le disposizioni comunitarie che disciplinano la materia
degli aiuti ai produttori di olive, e segnatamente i regolamenti
(Cee) n. 2959/82 e n. 2261/84 del consiglio, rispettivamente del
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PARTE QUARTA
4 novembre 1992 e del 17 luglio 1984, prevedono che l'Aima
(cioè l'organizzazione nazionale di intervento) agisca semplice mente da intermediaria, in nome e per conto della Comunità
economica europea (senza mai divenire titolare delle somme ero
gate, le quali appartengono, perciò, unitamente agli interessi — che ne sono gli accessori — maturati nel corso del procedi mento instaurato per il loro pagamento, ai singoli beneficiari
fin dal momento della loro erogazione), oppure se la medesima
Aima è l'esclusiva titolare di tali somme, e quindi dei relativi interessi, fino a che non vengano pagate ai beneficiari».
Pretura circondariale di Caserta; ordinanza 28 aprile 1993 (cau sa C-300/93, Natale c. Donatab Srl).
La Pretura circondariale di Caserta ha chiesto alla corte di pro nunciarsi:
«Sulla validità del regolamento (Cee) n. 1738/91 del consi
glio, del 13 giugno 1991, che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acqui renti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del ta
bacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regola mento (Cee) n. 1331/90».
Bundesgerichtshof; ordinanza 19 gennaio 1993 (causa C-266/93, Bundeskartellamt Volkswagen AG e V.A.G. Leasing Gmbh).
Il Bundesgerichtshof ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:
«1. - Il principale produttore nazionale di autoveicoli vieta ai concessionari nazionali della sua rete selettiva di esclusivisti
di procurare contratti di leasing ad imprese di leasing — ecce
zion fatta per quelle della stessa società produttrice — oppure di vendere loro autoveicoli nuovi, se detti veicoli sono destinati
all'esecuzione di contratti di leasing procurati dai concessionari.
Se si debba dare per certo che detto divieto ed il suo rispetto da parte dei concessionari nazionali sono idonei ad ostacolare
l'interscambio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
trattato Cee oppure se questa idoneità si possa sospettare. 2. - Se il comportamento descritto al n. 1 rientri nella sfera
d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato Cee qualora sia
idoneo ad ostacolare l'interscambio tra Stati membri. 3. - Qualora alla questione n. 2 si dia soluzione positiva: se
il comportamento descritto al n. 1 sia sottratto, in forza del
regolamento (Cee) n. 123/85, all'applicazione dell'art. 85, n.
1, del trattato Cee.
4. - Se dette norme del diritto comunitario siano inconciliabi
li con una decisione dell'autorità nazionale di vigilanza sulle intese che vieti pratiche del tipo descritto al n. 1».
Landgericht di Saarbrucken; ordinanza 24 marzo 1993 (causa C-320/93, Ditta Lucien Ortscheit Gmbh c. Ditta Eurin-Pharm Arzneimittel Gmbh).
Il Landgericht di Saarbrucken ha sottoposto le seguenti questio ni pregiudiziali:
«1. - Se costituisca misura di effetto equivalente ai sensi del l'art. 30 del trattato Cee il divieto nazionale di pubblicità per medicinali non ammessi nel territorio nazionale nonostante l'ob
bligo di autorizzazione vigente, ma che possono essere lecita mente importati da un altro Stato membro delle Comunità eu
ropee mediante ordinanze al minuto, purché siano già stati po sti lecitamente in commercio in detto Stato membro.
2. - Quali siano i presupposti al verificarsi dei quali il divieto di pubblicità di cui sopra, qualora costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato Cee, possa essere eccezionalmente ammesso in base all'art. 36 del trattato Cee al fine di tutelare la salute e la vita delle persone».
Divisionai Court; ordinanza 9 marzo 1993 (causa C-324/93, The
Queen c. Secretary of State for Home Department).
La Divisionai Court ha sottoposto le seguenti questioni pregiu diziali:
«1) Se in base ad una fedele interpretazione degli art. 30,
Il Foro Italiano — 1994.
36 e 234 del trattato Cee uno Stato membro sia legittimato a
rifiutare di concedere una licenza, richiesta dalla normativa di
tale Stato membro, per l'importazione da un altro Stato mem
bro di narcotici originari dal secondo Stato membro o ivi in libera circolazione per il motivo che:
a) le disposizioni degli art. 30-36 non si applicano al com mercio di narcotici ai sensi o nell'ambito della convenzione uni
ca sui narcotici sottoscritta a New York il 30 marzo 1961;
b) l'osservanza della convenzione richiederebbe in pratica l'ar
bitraria assegnazione di quote tra importazioni e produttori lo
cali; e/o il sistema di controlli previsto dalla convenzione sareb
be altrimenti meno efficace;
c) (in circostanze in cui la Comunità ha omesso di adottare
una direttiva o un altro regime relativo al commercio di narco
tici tale da consentirle di dichiarare se stessa come un "territo
rio unico" ai sensi dell'art. 43 della convenzione unica e diversi
Stati membri che producono narcotici vietano la loro importa
zione) l'importazione di narcotici da un altro Stato membro minaccerebbe l'esistenza del solo fabbricante autorizzato di questi
prodotti nello Stato membro, e l'affidabilità della fornitura di
tali farmaci per fini essenzialmente medici in tale Stato membro
verrebbe pregiudicata.
2) Se in base ad un'adeguata interpretazione della direttiva
del consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/Cee (G.U. L 13 del 15 luglio 1977, 1), come modificata, una pubblica autorità, quan do ha il compito di acquistare per uso medico farmaci aventi
essenzialmente funzione analgesica, sia autorizzata a tener con
to della necessità della affidabilità e continuità della fornitura
nell'aggiudicare contratti per la fornitura di tali medicinali».
LEGISLAZIONE DEL'UNIONE EUROPEA (*)
(giugno-luglio 1994)
Unione europea
Principi
Risoluzione del consiglio del 20 giugno 1994, relativa alla dif fusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al migliorametno delle condizioni di accesso (G.U. 1° luglio 1994, C 179, 3).
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità
europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Ce ed Euratom: «deci sioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazio
ni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., non ché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.
Gli atti sono distinti secondo le Comunità cui si riferiscono: nell'or dine Ce, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni co muni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è ne cessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Ce è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]
LEGISLAZIONE DEL'UNIONE EUROPEA (*)
(giugno-luglio 1994)
Unione europea
Principi
Risoluzione del consiglio del 20 giugno 1994, relativa alla dif fusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al migliorametno delle condizioni di accesso (G.U. 1° luglio 1994, C 179, 3).
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Comunità
europee («regolamenti», «direttive», «decisioni» Ce ed Euratom: «deci sioni» e «raccomandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazio
ni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., non ché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.
Gli atti sono distinti secondo le Comunità cui si riferiscono: nell'or dine Ce, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni co muni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è ne cessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Ce è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]
This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 10:46:09 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions