LEGISLAZIONE COMUNITARIA (ottobre-novembre 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 35/36-37/38Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23255830 .
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35 PARTE QUARTA 36
porto di lavoro senza modifiche, con il cessionario, onde impedi re che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa venga no collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto
del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello
di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni.
27. - Ne consegue che la direttiva 77/187 tutela solo coloro
che sono, in un modo o nell'altro, protetti in quanto lavoratori
dalle norme dello Stato membro di cui trattasi. In questa ipotesi, la direttiva garantisce che i diritti loro attribuiti dal contratto o
rapporto di lavoro non siano compressi a causa del trasferimento.
28. - Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando
che la nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 77/187 va
intesa nel senso che essa comprende chiunque, nello Stato mem
bro interessato, sia tutelato, in quanto lavoratore, dal diritto na
zionale del lavoro. Spetta al giudice nazionale decidere se ciò
avvenga nella presente fattispecie. (Omissis) Per questi motivi, la corte (quinta sezione), pronunciandosi sulle
questioni ad essa sottoposte dal Vestre Landsret, con domanda
del 10 aprile 1984, dichiara: 1. - L'art. 3, n. 1, della direttiva del consiglio 14 febbraio 1977
n. 77/187 va interpretata nel senso che essa non contempla il
trasferimento dei diritti e degli obblighi di coloro che erano alle
dipendenze del cedente al momento del trasferimento, ma che
volontariamente cessano di lavorare alle dipendenze del cessionario.
2. - La nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 77/187
va intesa nel senso che essa comprende chiunque, nella Stato mem
bro interessato, sia tutelato, in quanto lavoratore, dal diritto na
zionale del lavoro. Spetta al giudice nazionale decidere se ciò
avvenga nella presente fattispecie.
LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (ottobre-novembre 1988)
Comunità Economica Europea
Agricoltura
Generalità
Comunicazione C (88) 1696 della Commissione relativa alla «Forza mag giore» del diritto agrario europeo (G. U. 6 ottobre 1988, C 259, 10; Le
leggi Ce, 1988, 420).
Strutture
Decisione del Consiglio del 26 settembre 1988 n. 88/503/Cee, recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie (G.U. 5 ottobre 1988, L 273, 12; Le leggi Ce, 1988, 362).
Decisione della Commissione del 19 ottobre 1988 n. 88/548/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Tren to) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.U. 8 novembre 1988, L 303, 28; Le leggi Ce, 1988, 372).
(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legisla zione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto ri
guarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («regola menti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom; «decisioni» e «racco mandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei
rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di diretti
ve, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comu nitaria.
Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'ordine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazio ne degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi, appendice Ce. (A. Tizzano)
Il Foro Italiano — 1989.
Decisione della Commissione del 19 ottobre 1988 n. 88/549/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Pu
glia) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G. U. 8 novembre 1988, L 303, 29; Le leggi Ce, 1988, 373).
Decisione della Commissione del 24 ottobre 1988 n. 88/581/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia in con formità del regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.C/. 22 novembre
1988, L 315, 33; Le leggi Ce, 1988, 381). Decisione della Commissione del 26 ottobre 1988 n. 88/582/Cee, relati
va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Um bria) in conformità del regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.U. 22 novembre 1988, L 315, 34; Le leggi Ce, 1988, 382).
Concorrenza
Decisione della Commissione del 26 luglio 1988 n. 88/501/Cee, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del trattato Cee [IV/31.043 - Tetra Pak I (licenza BTG)] (G.U. 4 ottobre 1988, L 272, 27).
Decisione della Commissione del 18 luglio 1988 n. 88/518/Cee, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato Cee (IV/30.178 - Napier Brown - British Sugar) (G.U. 19 ottobre 1988, L 284, 41).
Decisione della Commissione dell'll ottobre 1988 n. 88/541/CEE, re lativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato Cee
(IV/32.368-BBC Brown Boveri) (G.U. 4 novembre 1988, L 301, 68). Decisione della Commissione dell'll ottobre 1988 n. 88/555/Cee, rela
tiva ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato Cee (IV/32.173 - Continental-Michelin) (G.U. 10 novembre 1988, L 305, 33).
Decisione della Commissione del 13 ottobre 1988 n. 88/563/Cee, relati va ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato Cee (IV/31.498 - Delta Chemie/DDD) (G.U. 15 novembre 1988, L 309, 34).
Decisione della Commissione del 24 ottobre 1988 n. 88/568/Cee, relati va ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato Cee
(IV/32.437/78 - Eurotunnel) (G.U. 17 novembre 1988, L 311, 36). Decisione della Commissione del 28 ottobre 1988 n. 88/587/Cee, relati
va ad una procedura a norma dell'articolo 85 de) trattato Cee
(IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk Pelsdyravlerforening) (G.U. 23 novembre 1988, L 316, 43).
Decisione della Commissione del 4 novembre 1988 n. 88/589/Cee, rela tiva ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato (IV/32.318, London European-Sabena) (G.U. 24 novembre 1988, L 317, 47).
Mercato interno
Decisione del Consiglio del 26 luglio 1988 n. 88/524/Cee, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (G.U. 21 ottobre 1988, L 288, 39; Le leggi Ce, 1988, 364).
Tutela dei consumatori
Raccomandazione delia Commissione del 17 novembre 1988 n.
88/590/Cee, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rappor to tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (G.U. 24 novem bre 1988, L 317, 55; Le leggi Ce, 1988, 383).
Ricerca e tecnologia
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/521/Cee, che adotta
programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991) (G.U. 20 otto bre 1988, L 286, 29).
Decisione del Consiglio del 4 novembre 1988 n. 88/577/Cee, concer nente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria - Informatica avanzata in medicina (AIM) - Azione esplorativa (G.U. 22 novembre 1988, L 314, 20; Le leggi Ce, 1988, 375).
Ambiente
Regolamento del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 3322/88/Cee, relati vo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono
(G.U. 31 ottobre 1988, L 297, 1). Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/540/Cee, relativa
alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello stra to di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. 31 ottobre 1988, L 297 , 8).
Varie
Convenzioni internazionali
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988 n. 88/592/Cee (con allegati) (G.U. 25 novembre 1988, L 319, 9; Le leggi Ce, 1988, 394).
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Programmi integrati mediterranei
Decisione della Commissione del 5 ottobre 1988 n. 88/527/Cee, che
approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Lazio (G.U. 21 ottobre 1988, L 288, 48; Le leggi Ce, 1988, 368).
Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/536/Cee, che
approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Campania (G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 20; Le leggi Ce, 1988, 369).
Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/537/Cee, che
approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (G. U. 26 ottobre 1988, L 292, 21; Le leggi Ce, 1988, 370).
Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/538/Cee, che
approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Calabria
{G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 22; Le leggi Ce, 1988, 371). Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/539/Cee, che
approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Sicilia (G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 23; Le leggi Ce, 1988, 372).
Telecomunicazioni
Risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del merca to comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (G.U. 4 ottobre 1988, C 257, 1; Le leggi Ce, 1988, 417).
Comunità Europea dell'energia atomica
Ricerca
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/522/Euratom, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro co
mune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991)
(G.U. 20 ottobre 1988, L 286, 33). Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/523/Euratom, che
adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro
comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (G.U. 20 ottobre 1988, L 286, 37).
Disposizioni comuni
Corte di giustizia
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co
munità europee del 26 settembre 1988 n. 88/502/Ceca, Cee, Euratom, relativa alla nomina dei giudici e avvocati generali presso la Corte di
giustizia (G.U. 5 ottobre 1988, L 273, 11; Le leggi Ce, 1988, 362). Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co
munità europee del 30 settembre 1988 n. 88/513/Ceca, Cee, Euratom, relativa alla nomina di un giudice presso la Corte di giustizia (G. U. 12
ottobre 1988, L 279, 19; Le leggi Ce, 1988, 364). Decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 n. 88/591/Ceca, Cee, Eu
ratom, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee
(G.U. 25 novembre 1988, L 319, 1; Le leggi Ce, 1988, 386).
CRONACHE COMUNITARIE (*) CRONACHE COMUNITARIE (*)
L'istituzione del «Tribunale di primo grado delle Comunità europee»
1. - Si riporta qui di seguito il testo della «decisione» del consi
glio delle Comunità europee n. 88/591 Ceca, Cee, Euratom, del
24 ottobre scorso che ha istituito il «Tribunale di primo grado
delle Comunità europee» (G.U.C.E. 25 novembre 1988, L 319/1).
(*) 1. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta
a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa
ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,
per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via
affrontati. Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare terminolo
gia comunitaria, si riassumono qui di seguito, sia pure in modo molto
sommario e semplificato, gli aspetti della struttura comunitaria maggior mente rilevanti ai fini della rubrica.
Il Foro Italiano — 1989.
(a cura di A. Tizzano)
1. - Si riporta qui di seguito il testo della «decisione» del consi
glio delle Comunità europee n. 88/591 Ceca, Cee, Euratom, del
24 ottobre scorso che ha istituito il «Tribunale di primo grado
delle Comunità europee» (G.U.C.E. 25 novembre 1988, L 319/1).
(*) 1. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta
a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa
ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,
per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via
affrontati. Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare terminolo
gia comunitaria, si riassumono qui di seguito, sia pure in modo molto
sommario e semplificato, gli aspetti della struttura comunitaria maggior mente rilevanti ai fini della rubrica.
Il Foro Italiano — 1989.
La «decisione», com'è detto in motivazione, svolge il dettato
degli art. 32 quinquies Ceca, 168A Cee e 140A Euratom (intro dotti rispettivamente dagli art. 4, 11 e 26 dell'atto unico europeo del 17 e 28 febbraio 1986), i quali per l'appunto prevedono l'isti
tuzione di detto tribunale nei seguenti termini (si riporta il solo
art. 168A): «1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione
della commissione e del parlamento europeo, il consiglio, delibe
rando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una
giurisdizione competente a conoscere in primo grado con riserva
di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi
di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdi zione non sarà competente a conoscere né delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni
pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'art. 177.
2. Il consiglio, seguendo la procedura di cui al par. 1, stabilisce
la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti
e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte
di giustizia. Salvo decisione contraria del consiglio, le disposizio ni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in partico lare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.
2. - Principali istituzioni: — Il consiglio, composto da un rappresentante (in genere, un ministro)
per ciascuno degli attuali dodici Stati membri, adotta (talvolta all'unani
mità, più spesso a maggioranza qualificata) i più importanti atti legislati vi. I suoi lavori sono preparati da vari gruppi tecnici e soprattutto dal
Coreper (comitato dei rappresentanti permanenti). — La commissione, composta di diciassette personalità indipendenti
nominate dagli Stati membri, esercita il potere d'iniziativa nel processo
legislativo, presentando proposte al consiglio. Essa ha anche un proprio
potere di decisione e di raccomandazione, può in taluni casi (specie su
delega del consiglio) emanare regolamenti e direttive e vigila sul rispetto
degli obblighi incombenti agli Stati membri, eventualmente anche ricor
rendo alla corte di giustizia. — Il parlamento europeo partecipa al processo legislativo formulando
pareri sulle proposte della commissione. La sua consultazione è sovente
obbligatoria, ma i pareri non sono vincolanti. Il parlamento europeo esercita
inoltre importanti poteri in materia di bilancio e può dimettere la com
missione votando una mozione di censura. — La corte di giustizia è l'organo giurisdizionale della Ce. Tra l'altro,
essa può essere adita, a certe condizioni anche dai privati, per l'annulla
mento degli atti delle altre istituzioni. I giudici nazionali possono (e, se
di ultima istanza, devono) chiedere alla corte di pronunciarsi sull'inter
pretazione delle norme comunitarie e sulla validità di un atto.
3. - Principali atti tipici: — I regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro
elementi e direttamente applicabili negli Stati membri (senza dunque che
occorra un atto nazionale di recepimento). — Le direttive: indirizzate agli Stati membri, li vincolano quanto ai
risultati da raggiungere, ma non nella scelta della forma e dei mezzi.
Nella prassi è sempre più frequente il ricorso alle c.d. direttive dettaglia
te, che non lasciano quasi alcun margine di libertà agli Stati. Anche le
direttive possono, a certe condizioni, avere effetti diretti e dunque essere
invocate davanti ai giudici nazionali, pur in mancanza delle norme statali
di attuazione. — Le decisioni: atti obbligatori con destinatari individuali. — Altri atti tipici sono: le raccomandazioni e i pareri, entrambi non
vincolanti. Nella prassi si hanno poi prese di posizioni del consiglio varia
mente denominate (risoluzioni, dichiarazioni, conclusioni, ecc.), che han
no valore essenzialmente politico. 4. Il «processo legislativo» (cioè l'adozione di regolamenti e direttive)
inizia con una proposta della commissione al consiglio, che chiede un
parere al parlamento europeo. La proposta è poi esaminata dai gruppi di lavoro del consiglio e successivamente dal Coreper, subendo di solito
varie modifiche nuovamente sottoposte alla commissione e (talvolta) al
parlamento europeo in una complessa navetta, per essere alla fine adotta
ta dal consiglio. 5. - Tutti gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Ce (GUCE). 6. - La cooperazione tra gli Stati membri delle Ce, infine, oltre che
nelle forme istituzionali appena indicate, può talvolta esprimersi, per le
materie estranee alla competenza delle Ce e per le quali tuttavia l'adozio
ne di norme comuni appare utile, attraverso apposite convenzioni inter
nazionali, in vario modo favorite dalle stesse istituzioni comunitarie ma
concluse, con l'efficacia e nelle fórme proprie di tali convenzioni, dai
soli Stati membri. È questo, ad es., il caso della convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; o della convenzione di Lussemburgo del 5 dicembre 1975 sul c.d. brevetto
comunitario. (A. Tizzano).
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