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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (ottobre-novembre...

Date post: 27-Jan-2017
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA (ottobre-novembre 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1989), pp. 35/36-37/38 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23255830 . Accessed: 25/06/2014 06:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 06:13:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA (ottobre-novembre 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 35/36-37/38Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23255830 .

Accessed: 25/06/2014 06:13

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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35 PARTE QUARTA 36

porto di lavoro senza modifiche, con il cessionario, onde impedi re che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa venga no collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto

del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello

di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni.

27. - Ne consegue che la direttiva 77/187 tutela solo coloro

che sono, in un modo o nell'altro, protetti in quanto lavoratori

dalle norme dello Stato membro di cui trattasi. In questa ipotesi, la direttiva garantisce che i diritti loro attribuiti dal contratto o

rapporto di lavoro non siano compressi a causa del trasferimento.

28. - Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando

che la nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 77/187 va

intesa nel senso che essa comprende chiunque, nello Stato mem

bro interessato, sia tutelato, in quanto lavoratore, dal diritto na

zionale del lavoro. Spetta al giudice nazionale decidere se ciò

avvenga nella presente fattispecie. (Omissis) Per questi motivi, la corte (quinta sezione), pronunciandosi sulle

questioni ad essa sottoposte dal Vestre Landsret, con domanda

del 10 aprile 1984, dichiara: 1. - L'art. 3, n. 1, della direttiva del consiglio 14 febbraio 1977

n. 77/187 va interpretata nel senso che essa non contempla il

trasferimento dei diritti e degli obblighi di coloro che erano alle

dipendenze del cedente al momento del trasferimento, ma che

volontariamente cessano di lavorare alle dipendenze del cessionario.

2. - La nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 77/187

va intesa nel senso che essa comprende chiunque, nella Stato mem

bro interessato, sia tutelato, in quanto lavoratore, dal diritto na

zionale del lavoro. Spetta al giudice nazionale decidere se ciò

avvenga nella presente fattispecie.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (ottobre-novembre 1988)

Comunità Economica Europea

Agricoltura

Generalità

Comunicazione C (88) 1696 della Commissione relativa alla «Forza mag giore» del diritto agrario europeo (G. U. 6 ottobre 1988, C 259, 10; Le

leggi Ce, 1988, 420).

Strutture

Decisione del Consiglio del 26 settembre 1988 n. 88/503/Cee, recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie (G.U. 5 ottobre 1988, L 273, 12; Le leggi Ce, 1988, 362).

Decisione della Commissione del 19 ottobre 1988 n. 88/548/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Tren to) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.U. 8 novembre 1988, L 303, 28; Le leggi Ce, 1988, 372).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legisla zione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto ri

guarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («regola menti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom; «decisioni» e «racco mandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non autoritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei

rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regolamenti e di diretti

ve, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, all'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comu nitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'ordine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazio ne degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi, appendice Ce. (A. Tizzano)

Il Foro Italiano — 1989.

Decisione della Commissione del 19 ottobre 1988 n. 88/549/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Pu

glia) conformemente al regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G. U. 8 novembre 1988, L 303, 29; Le leggi Ce, 1988, 373).

Decisione della Commissione del 24 ottobre 1988 n. 88/581/Cee, relati va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia in con formità del regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.C/. 22 novembre

1988, L 315, 33; Le leggi Ce, 1988, 381). Decisione della Commissione del 26 ottobre 1988 n. 88/582/Cee, relati

va al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Um bria) in conformità del regolamento (Cee) n. 797/85 del Consiglio (G.U. 22 novembre 1988, L 315, 34; Le leggi Ce, 1988, 382).

Concorrenza

Decisione della Commissione del 26 luglio 1988 n. 88/501/Cee, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del trattato Cee [IV/31.043 - Tetra Pak I (licenza BTG)] (G.U. 4 ottobre 1988, L 272, 27).

Decisione della Commissione del 18 luglio 1988 n. 88/518/Cee, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato Cee (IV/30.178 - Napier Brown - British Sugar) (G.U. 19 ottobre 1988, L 284, 41).

Decisione della Commissione dell'll ottobre 1988 n. 88/541/CEE, re lativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato Cee

(IV/32.368-BBC Brown Boveri) (G.U. 4 novembre 1988, L 301, 68). Decisione della Commissione dell'll ottobre 1988 n. 88/555/Cee, rela

tiva ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato Cee (IV/32.173 - Continental-Michelin) (G.U. 10 novembre 1988, L 305, 33).

Decisione della Commissione del 13 ottobre 1988 n. 88/563/Cee, relati va ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato Cee (IV/31.498 - Delta Chemie/DDD) (G.U. 15 novembre 1988, L 309, 34).

Decisione della Commissione del 24 ottobre 1988 n. 88/568/Cee, relati va ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato Cee

(IV/32.437/78 - Eurotunnel) (G.U. 17 novembre 1988, L 311, 36). Decisione della Commissione del 28 ottobre 1988 n. 88/587/Cee, relati

va ad una procedura a norma dell'articolo 85 de) trattato Cee

(IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk Pelsdyravlerforening) (G.U. 23 novembre 1988, L 316, 43).

Decisione della Commissione del 4 novembre 1988 n. 88/589/Cee, rela tiva ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato (IV/32.318, London European-Sabena) (G.U. 24 novembre 1988, L 317, 47).

Mercato interno

Decisione del Consiglio del 26 luglio 1988 n. 88/524/Cee, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (G.U. 21 ottobre 1988, L 288, 39; Le leggi Ce, 1988, 364).

Tutela dei consumatori

Raccomandazione delia Commissione del 17 novembre 1988 n.

88/590/Cee, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rappor to tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (G.U. 24 novem bre 1988, L 317, 55; Le leggi Ce, 1988, 383).

Ricerca e tecnologia

Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/521/Cee, che adotta

programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1988-1991) (G.U. 20 otto bre 1988, L 286, 29).

Decisione del Consiglio del 4 novembre 1988 n. 88/577/Cee, concer nente un'azione comunitaria nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni applicate all'assistenza sanitaria - Informatica avanzata in medicina (AIM) - Azione esplorativa (G.U. 22 novembre 1988, L 314, 20; Le leggi Ce, 1988, 375).

Ambiente

Regolamento del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 3322/88/Cee, relati vo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono

(G.U. 31 ottobre 1988, L 297, 1). Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/540/Cee, relativa

alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello stra to di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (G.U. 31 ottobre 1988, L 297 , 8).

Varie

Convenzioni internazionali

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988 n. 88/592/Cee (con allegati) (G.U. 25 novembre 1988, L 319, 9; Le leggi Ce, 1988, 394).

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Programmi integrati mediterranei

Decisione della Commissione del 5 ottobre 1988 n. 88/527/Cee, che

approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Lazio (G.U. 21 ottobre 1988, L 288, 48; Le leggi Ce, 1988, 368).

Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/536/Cee, che

approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Campania (G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 20; Le leggi Ce, 1988, 369).

Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/537/Cee, che

approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (G. U. 26 ottobre 1988, L 292, 21; Le leggi Ce, 1988, 370).

Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/538/Cee, che

approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Calabria

{G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 22; Le leggi Ce, 1988, 371). Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 n. 88/539/Cee, che

approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Sicilia (G.U. 26 ottobre 1988, L 292, 23; Le leggi Ce, 1988, 372).

Telecomunicazioni

Risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del merca to comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (G.U. 4 ottobre 1988, C 257, 1; Le leggi Ce, 1988, 417).

Comunità Europea dell'energia atomica

Ricerca

Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/522/Euratom, che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro co

mune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1988-1991)

(G.U. 20 ottobre 1988, L 286, 33). Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1988 n. 88/523/Euratom, che

adotta un programma complementare di ricerca che sarà eseguito dal Centro

comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (G.U. 20 ottobre 1988, L 286, 37).

Disposizioni comuni

Corte di giustizia

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co

munità europee del 26 settembre 1988 n. 88/502/Ceca, Cee, Euratom, relativa alla nomina dei giudici e avvocati generali presso la Corte di

giustizia (G.U. 5 ottobre 1988, L 273, 11; Le leggi Ce, 1988, 362). Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co

munità europee del 30 settembre 1988 n. 88/513/Ceca, Cee, Euratom, relativa alla nomina di un giudice presso la Corte di giustizia (G. U. 12

ottobre 1988, L 279, 19; Le leggi Ce, 1988, 364). Decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 n. 88/591/Ceca, Cee, Eu

ratom, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee

(G.U. 25 novembre 1988, L 319, 1; Le leggi Ce, 1988, 386).

CRONACHE COMUNITARIE (*) CRONACHE COMUNITARIE (*)

L'istituzione del «Tribunale di primo grado delle Comunità europee»

1. - Si riporta qui di seguito il testo della «decisione» del consi

glio delle Comunità europee n. 88/591 Ceca, Cee, Euratom, del

24 ottobre scorso che ha istituito il «Tribunale di primo grado

delle Comunità europee» (G.U.C.E. 25 novembre 1988, L 319/1).

(*) 1. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta

a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa

ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,

per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via

affrontati. Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare terminolo

gia comunitaria, si riassumono qui di seguito, sia pure in modo molto

sommario e semplificato, gli aspetti della struttura comunitaria maggior mente rilevanti ai fini della rubrica.

Il Foro Italiano — 1989.

(a cura di A. Tizzano)

1. - Si riporta qui di seguito il testo della «decisione» del consi

glio delle Comunità europee n. 88/591 Ceca, Cee, Euratom, del

24 ottobre scorso che ha istituito il «Tribunale di primo grado

delle Comunità europee» (G.U.C.E. 25 novembre 1988, L 319/1).

(*) 1. - La rubrica si propone di riferire periodicamente sugli sviluppi della normativa e della prassi delle Comunità europee (Ce), facendo volta

a volta il punto su determinati aspetti dell'esperienza comunitaria. Essa

ha prevalente finalità di informazione ed un impianto piuttosto flessibile,

per tener conto delle specifiche esigenze di esposizione dei temi via via

affrontati. Al fine di agevolare i lettori meno familiari con la peculiare terminolo

gia comunitaria, si riassumono qui di seguito, sia pure in modo molto

sommario e semplificato, gli aspetti della struttura comunitaria maggior mente rilevanti ai fini della rubrica.

Il Foro Italiano — 1989.

La «decisione», com'è detto in motivazione, svolge il dettato

degli art. 32 quinquies Ceca, 168A Cee e 140A Euratom (intro dotti rispettivamente dagli art. 4, 11 e 26 dell'atto unico europeo del 17 e 28 febbraio 1986), i quali per l'appunto prevedono l'isti

tuzione di detto tribunale nei seguenti termini (si riporta il solo

art. 168A): «1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione

della commissione e del parlamento europeo, il consiglio, delibe

rando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una

giurisdizione competente a conoscere in primo grado con riserva

di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi

di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdi zione non sarà competente a conoscere né delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni

pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'art. 177.

2. Il consiglio, seguendo la procedura di cui al par. 1, stabilisce

la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti

e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte

di giustizia. Salvo decisione contraria del consiglio, le disposizio ni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in partico lare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di

giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.

2. - Principali istituzioni: — Il consiglio, composto da un rappresentante (in genere, un ministro)

per ciascuno degli attuali dodici Stati membri, adotta (talvolta all'unani

mità, più spesso a maggioranza qualificata) i più importanti atti legislati vi. I suoi lavori sono preparati da vari gruppi tecnici e soprattutto dal

Coreper (comitato dei rappresentanti permanenti). — La commissione, composta di diciassette personalità indipendenti

nominate dagli Stati membri, esercita il potere d'iniziativa nel processo

legislativo, presentando proposte al consiglio. Essa ha anche un proprio

potere di decisione e di raccomandazione, può in taluni casi (specie su

delega del consiglio) emanare regolamenti e direttive e vigila sul rispetto

degli obblighi incombenti agli Stati membri, eventualmente anche ricor

rendo alla corte di giustizia. — Il parlamento europeo partecipa al processo legislativo formulando

pareri sulle proposte della commissione. La sua consultazione è sovente

obbligatoria, ma i pareri non sono vincolanti. Il parlamento europeo esercita

inoltre importanti poteri in materia di bilancio e può dimettere la com

missione votando una mozione di censura. — La corte di giustizia è l'organo giurisdizionale della Ce. Tra l'altro,

essa può essere adita, a certe condizioni anche dai privati, per l'annulla

mento degli atti delle altre istituzioni. I giudici nazionali possono (e, se

di ultima istanza, devono) chiedere alla corte di pronunciarsi sull'inter

pretazione delle norme comunitarie e sulla validità di un atto.

3. - Principali atti tipici: — I regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro

elementi e direttamente applicabili negli Stati membri (senza dunque che

occorra un atto nazionale di recepimento). — Le direttive: indirizzate agli Stati membri, li vincolano quanto ai

risultati da raggiungere, ma non nella scelta della forma e dei mezzi.

Nella prassi è sempre più frequente il ricorso alle c.d. direttive dettaglia

te, che non lasciano quasi alcun margine di libertà agli Stati. Anche le

direttive possono, a certe condizioni, avere effetti diretti e dunque essere

invocate davanti ai giudici nazionali, pur in mancanza delle norme statali

di attuazione. — Le decisioni: atti obbligatori con destinatari individuali. — Altri atti tipici sono: le raccomandazioni e i pareri, entrambi non

vincolanti. Nella prassi si hanno poi prese di posizioni del consiglio varia

mente denominate (risoluzioni, dichiarazioni, conclusioni, ecc.), che han

no valore essenzialmente politico. 4. Il «processo legislativo» (cioè l'adozione di regolamenti e direttive)

inizia con una proposta della commissione al consiglio, che chiede un

parere al parlamento europeo. La proposta è poi esaminata dai gruppi di lavoro del consiglio e successivamente dal Coreper, subendo di solito

varie modifiche nuovamente sottoposte alla commissione e (talvolta) al

parlamento europeo in una complessa navetta, per essere alla fine adotta

ta dal consiglio. 5. - Tutti gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale

delle Ce (GUCE). 6. - La cooperazione tra gli Stati membri delle Ce, infine, oltre che

nelle forme istituzionali appena indicate, può talvolta esprimersi, per le

materie estranee alla competenza delle Ce e per le quali tuttavia l'adozio

ne di norme comuni appare utile, attraverso apposite convenzioni inter

nazionali, in vario modo favorite dalle stesse istituzioni comunitarie ma

concluse, con l'efficacia e nelle fórme proprie di tali convenzioni, dai

soli Stati membri. È questo, ad es., il caso della convenzione di Roma

del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; o della convenzione di Lussemburgo del 5 dicembre 1975 sul c.d. brevetto

comunitario. (A. Tizzano).

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