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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto-settembre...

Date post: 27-Jan-2017
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto-settembre 1991): Comunità economica europea Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1991), pp. 435/436-437/438 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23257521 . Accessed: 24/06/2014 23:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Tue, 24 Jun 2014 23:37:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto-settembre 1991): Comunità economica europea

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (agosto-settembre 1991): Comunità economica europeaSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1991), pp. 435/436-437/438Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23257521 .

Accessed: 24/06/2014 23:37

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435 PARTE QUARTA 436

4.2. La nozione di «delitti o quasi-delitti»

La nostra giurisprudenza si va misurando da tempo anche con il pro blema di stabilire quali fattispecie integrino in concreto l'illecito civile

indicando, per ogni singolo caso od istituto, la sua riconoscibilità o meno nell'alveo delle suddette norme (13).

Accanto ad ipotesi assolutamente pacifiche di atto illecito, quali quelle relative all'infortunistica stradale, vi sono casi più difficilmente colloca bili per la complessità della fattispecie in cui si presentano e, quindi, maggiormente controversi. Ad esempio di ciò, basti pensare alla re

sponsabilità del produttore la quale viene talvolta considerata come re

sponsabilità oggettiva, altre volte come responsabilità acquiliana, am mettendosi altresì, la possibilità di concorso tra quest'ultima e quella contrattuale (14). L'orientamento prevalente è comunque, quello che riconduce la responsabilità del produttore per i danni causati dai vizi del prodotto stesso, alla responsabilità extracontrattuale (15).

Appartenenti al genus dei fatti illeciti vengono anche considerati gli atti di concorrenza sleale e pressoché uniformemente la giurisprudenza riconduce all'art. 2043 c.c. la responsabilità precontrattuale (16).

Maggiori incertezze sussistono, invece, a proposito della promessa di pagamento e della ricognizione di debito. La giurisprudenza sembra

aver recepito quella dottrina che nega la configurabilità delle stesse co me fonti autonome di obbligazioni affermando il loro carattere mera mente confermativo di un preesistente «rapporto fondamentale» (art. 1988 c.c.), sul quale vanno ad innestarsi (17).

Con tali premesse la ricognizione di debito e la promessa di paga mento in quanto accessorie di un precedente «rapporto fondamentale», avranno natura contrattuale o extracontrattuale, a seconda che l'obbli

gazione scaturisca da contratto o da atto illecito.

5. Considerazioni conclusive

Le indicazioni ora riferite potranno assumere rilievo nella futura ope ra interpretativa della Corte di giustizia in tema di forum commissi

delieti, limitatamente al problema della delimitazione dell'ambito og gettivo di applicazione dell'art. 5, n. 3. Infatti, mentre rimane aperto il problema legato alla elaborazione di una definizione comunitaria del la «materia dei delitti e quasi-delitti», la pronuncia Dumez sembra aver risolto i problemi posti dall'art. 5, n. 3, in punto di criteri di collega mento giurisdizionale.

Con la sentenza Bier, la corte riconobbe all'attore la facoltà di adire

(13) Per un quadro delle principali figure di atto illecito nell'ordina mento giuridico italiano: Trabucchi, Illecito (dir. priv.), voce dell'i&i

ciclopedia del diritto, Milano, XX, 104; Monateri, Responsabilità extracontrattuale-fattispecie, in Riv. dir. civ., 1989, II, 463; Monte chiari, La lesione del diritto di credito da parte del terzo e la sua tutela

acquiliana, in Arch. civ., 1989, 1153.

(14) Nel senso di una possibile responsabilità oggettiva del fabbrican te: Trib. Savona 31 dicembre 1971, Foro it., Rep. 1973, voce Responsa bilità civile, n. 50 e Temi romana, 1975, 324, con nota di Alpa; per il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Trib. S. Maria Capua Vetere 10 dicembre 1976, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 88 e Ross. dir. civ., 1985, 790.

(15) Trib. Roma 27 aprile 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Responsa bilità civile, n. 110 e Resp. civ., 1989, 684; App. Trieste 16 giugno 1987, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 10 e Resp. civ., 1989, 334; Cass. 13 marzo 1980, n. 1696, Foro it., Rep. 1980, voce cit., n. 141 e Giur. it., 1980, I, 1, 1460.

(16) Cass. 18 giugno 1987, n. 5371, Foro it., 1988, I, 181; 19 aprile 1983, n. 2705, id., Rep. 1983, voce Danni civili, n. 207; 6 marzo 1976, n. 749, id., Rep. 1976, voce Edilizia e urbanistica, n. 825 e Giusi, civ., 1976, I, 1671; 28 gennaio 1972, n. 199, Foro it., 1972, I, 2088, con nota di Grossi.

In senso contrario: App. Venezia 11 aprile 1953, Riv. dir. comm., 1953, II, 346; Trib. Milano 6 novembre 1987, Foro it., Rep. 1988, voce Contratto in genere, n. 271 e Giur. it., 1988, I, 2, 796, con nota di Castellani.

In dotrina per la tesi della natura extracontrattuale: Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1984, 161; Galgano, Diritto privato, Padova, 1981, 329.

Contro: Benatti, Culpa in contraendo, in Contratto e impresa, 1987; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Trattato di dir. civ. e comm., 1968, n. 24, 365.

(17) Cass. 8 luglio 1983, n. 4618, Foro it., Rep. 1983, voce Promesse unilaterali, n. 3 e Giur. it., 1983, I, 1972.

I sostenitori di una configurazione non autonoma della promessa uni laterale e della ricognizione di debito negano che la stessa produca ef fetti sostanziali operando esclusivamente a livello processuale sul conge gno distributivo dell'onere della prova.

Per un quadro delle problematiche: di Majo, Le promesse unilatera li, Milano, 1989, Honorati, La promessa di pagamenti, in Nuova giur. civ., 1989, I, 296; Nicita, Sulla promessa di pagamento e ricognizione di debito (questioni vecchie e non), in Nuova giur. civ., 1987, II, 322; Furno, Promessa di pagamento e ricognizione di debito, in Riv. dir.

proc., 1950, 90.

Il Foro Italiano — 1991.

il giudice del luogo del danno o quello del luogo di verificazione della condotta sollevando perplessità e timori in chi vedeva in essa una peri colosa linea interpretativa che avrebbe potuto condurre ad un'eccessiva

moltiplicazione dei fori competenti in materia di illecito. La pronuncia Dumez fuga in buona parte tali perplessità e timori. Con essa la Corte di giustizia, muovendo da quelle stesse argomentazioni che l'avevano

guidata nel caso Bier, adotta una soluzione che pone un argine al peri colo della moltiplicazione dei fori.

Tutto sembra giocarsi sul principio che costituisce la ratio delle com

petenze speciali, vale a dire il collegamento particolarmente stretto tra

giudice e controversia. Lo stesso principio che aveva portato il giudice comunitario ad ammettere una soluzione cumulativa dei criteri del luo

go del danno e della condotta illecita, lo induce ora ad escludere l'auto nomia del foro del danno indiretto.

In tal modo la Corte di giustizia conferma ed arricchisce la preceden te scelta realizzando un duplice risultato: riconosce (almeno in linea di principio), tutela giuridica al danneggiato indiretto ed evita, nel con

tempo, l'ampliamento dei fori competenti in materia di illecito. Tale risultato colloca la sentenza dell'I 1 gennaio 1990 in perfetta linea con i principi ispiratori della convenzione di Bruxelles ed in primis con quel lo di buona amministrazione della giustizia. Quest'ultimo esige la mas sima concentrazione delle giurisdizioni competenti a conoscere dei rap porti scaturenti da un medesimo evento al fine di evitare oltre alle di

spersioni di energie processuali, quella incompatibilità dei giudicati che, ai sensi dell'art. 27, n. 3, della convenzione stessa, costituisce motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni.

Caterina Silvestri

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*)

(agosto-settembre 1991)

Comunità economica europea

Generalità

Agricoltura

Direttiva del consiglio del 15 luglio 1991 n. 91/444/Cee, relativa al l'immissione in commercio dei prodotti finanziari (G.U. 19 agosto 1991, L 230, 1).

Strutture

Regolamento del consiglio del 15 luglio 1991 n. 2328/91/Cee, relati vo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (G.U. 6 ago sto 1991, L 218, 1).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Cee («re golamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «rac comandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non auto ritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regola menti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, al

l'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è

necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. I più importanti di tali atti appaiono dal 1978 anche su Le leggi. [A. Tizzano]

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437 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 438

Trasporti

Direttiva del consiglio del 29 luglio 1991 n. 91/439/Cee, concernente la patente di guida (G.U. 24 agosto 1991, L 237, 1).

Direttiva del consiglio del 29 luglio 1991 n. 91/440/Cee, relativa allo

sviluppo delle ferrovie comunitarie (G.U. 24 agosto 1991, L 237, 25).

Concorrenza

Decisione della commissione del 29 maggio 1991 n. 91/403/Cee, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione - (Caso n. IV/M043 - Magneti Marelli/Ceac) - Regolamento (Cee) n. 4064/89 del consiglio (G.U. 10 agosto 1991, L 222, 38).

Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della Cee nel settore delle telecomunicazioni (G.U. 6 settembre 1991, C 233, 2).

Decisione della commissione del 16 agosto 1991 n. 91/474/Cee, con cernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno (G. U. 11 settembre 1991, L 254, 14).

Decisione della commissione del 30 luglio 1991 n. 91/480/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato Cee (caso n. 1V/32.659 - Programma lata agenzie passeggeri) (G.U. 27 agosto 1991, L 258, 18).

Decisione della commissione del 30 luglio 1991 n. 91/481/Cee, relati va ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato Cee (caso n.

IV/32.792 - Programma lata agenzie cargo) (G.U. 16 settembre 1991, L 258, 29).

Ravvicinamento delle legislazioni - Mercato interno

Direttiva della commissione del 23 luglio 1991 n. 91/442/Cee, relati va ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiu sura di sicurezza per bambini (G.U. 27 agosto 1991, L 238, 25).

Politica economica

Decisione del consiglio del 29 luglio 1991 n. 91/464/Cee, che adotta la relazione annuale 1990/1991 sulla situazione economica della Comu nità e che fissa gli orientamenti di politica economica da seguire nella commissione nel 1991 (G.U. 7 settembre 1991, L 252, 17).

Politica sociale

Decisione del consiglio del 22 luglio 1991 n. 91/387/Cee, che modifi ca la decisione 87/569/Cee concernente un programma di azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adul ta e professionale (Petra) (G.U. 2 agosto 1991, L 214, 69).

Decisione del consiglio del 25 luglio 1991 n. 91/388/Cee, relativa a

un programma di azioni per l'anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1992) (G.U. 2 agosto 1991, L 214, 77).

Decisione del consiglio del 29 luglio 1991 n. 91/395/Cee, che adotta il programma «Gioventù per l'Europa» (seconda fase) (G.U. 6 agosto 1991, L 217, 25).

Risoluzione del consiglio e dei ministri riuniti in sede di consiglio, del 26 giugno 1991, su azioni prioritarie nel settore della gioventù (G.U. 9 gosto 1991, C 208, 1).

Ricerca e tecnologia

Decisione del consiglio dell'8 luglio 1991 n. 91/394/Cee, relativa al

l'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologi co nel settore della tecnologia dell'informazione (1990-1994) (G.U. 6

agosto 1991, L 218, 22).

Ambiente

Direttiva del consiglio del 26 giugno 1991 n. 91/441/Cee, che modifi

ca la direttiva 70/220/Cee concernente il ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inqui namento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (G.U. 30

agosto 1991, L 242, 1).

Associazione e cooperazione

Decisione del consiglio e della commissione del 25 febbraio 1991 n.

91/400/Ceca, Cee, relativa alla conclusione della quarta convenzione

Acp-Cee (G.U. 17 agosto 1991, L 229, 1). Atto finale (G.U. 17 agosto 1991, L 229, 221).

Il Foro Italiano — 1991.

Informazione concernente la data di entrata in vigore della quarta convenzione Acp-Cee firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (G.U. 17

agosto 1991, L 229, 287). Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti

della Comunità nel quadro della quarta convenzione Acp-Cee (G.U. 17 agosto 1991, L 229, 288).

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle proce dure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione Acp-Cee (G.U. 17 agosto 1991, L 229, 301).

Decisione del consiglio del 25 luglio 1991 n. 91/482/Cee, relativa al l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica

europea (G.U. 19 settembre 1991, L 263, 1). Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti

in sede di consiglio, del 25 luglio 1991 n. 91/483/Cee, relativa al regime degli scambi tra la Comunità e i paesi e territori d'oltremare per i pro dotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(G.U. 19 settembre 1991, L 263, 154).

Varie

Protezione civile

Decisione del consiglio del 29 luglio 1991 n. 91/396/Cee, sull'intro duzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (G. U. 6 agosto 1991, L 217, 31).

CRONACHE COMUNITARIE

Il tribunale di primo grado e la Corte di giustizia delle Comunità europee:

le nuove regole di procedura

(a cura di A. Tizzano)

ANTONIO TIZZANO - BRUNO CAPPONI (*)

Sommario:

I. Introduzione: 1. Premessa. — 2. Le modifiche della nor

mativa comunitaria conseguenti all'istituzione del tribunale. — 3. L'esigenza di nuove regole di procedura. — 4. L'ado

zione dei nuovi testi.

II. Il regolamento di procedura del tribunale: 5. Premessa. — 6. Ordinamento del tribunale: a) il presidente; b) giudici ed avvocato generale; c) composizione del tribunale: sezioni

di tre e di cinque giudici e seduta plenaria; d) il cancelliere. — 7. Lingue processuali e lingua del processo. — 8. La fase scritta. Introduzione del giudizio: a) il ricorso; b) il controri

corso; c) l'intervento in causa. —9 .Le misure di organizza

zione del procedimento. — 10. La fase di istruzione. — 11.

La fase orale. — 12. Riunione e separazione di procedimenti. — 13. Sospensione del procedimento. — 14. La decisione. — 15. Il processo contumaciale — 16. Il procedimento som

mario. — 17. Il procedimento incidentale. — 18. Il procedi mento di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla

Corte di giustizia. — 19. / mezzi straordinari di ricorso: a) l'opposizione di terzo; b) la revocazione; c) l'interpretazione

delle sentenze.

III. Le nuove regole di procedura della Corte di giustizia: — 20. Cenni generali. — 21. Le modifiche del regolamento

di procedura della Corte di giustizia.

(*) A. Tizzano ha curato il coordinamento generale e la sezione I; B. Capponi le sezioni II e III. Con qualche marginale modifica redazio

nale, lo scritto di Capponi è destinato agli studi in onore di Elio Fazza

lari, in occasione del quarantacinquesimo anno della sua attività scien

tifica.

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