+ All Categories
Home > Documents > PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)

PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: vanhanh
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990) Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1991), pp. 181/182-183/184 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23257511 . Accessed: 28/06/2014 18:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1991), pp. 181/182-183/184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23257511 .

Accessed: 28/06/2014 18:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)

181 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 182

ai sensi dell'art. 53, lett. a), Cbe, è quello della valutazione e del con

temperamento fra le sofferenze inflitte agli animali a causa dell'inven zione ed i possibili rischi che da essa derivino per l'ambiente da un

lato, e l'utilità dell'invenzione per il genere umano dall'altro.

V. - La decisione in rassegna riveste grande importanza in quanto prende posizione su alcuni fra i più dibattuti ed attuali problemi in materia di brevettabilità.

Sotto un primo profilo, l'interpretazione accolta in materia di divieto di brevetto delle razze animali cerca di favorire il raggiungimento di un equo contemperamento fra i motivi etici che impongono l'apposizio ne di limiti alla brevettabilità, sempre e comunque, di nuovi animali, e le esigenze della ricerca scientifica che, nel settore biologico, richiede investimenti particolarmente costosi e rischiosi (2).

Corollario di tale statuizione è la posizione assunta dalla commissio ne sul problema della brevettabilità dei microrganismi appartenenti al

regno animale, che siano prodotto di procedimenti microbiologici. La soluzione positiva accolta dalla commissione non è infatti pacifica (3), come si evince dall'opposta tesi seguita dalla divisione d'esame; tesi che costituisce, del resto, la logica conseguenza delle premesse dalle

quali tale organismo era partito. Sotto il secondo profilo, la decisione fornisce un importante parame

tro per valutare la sussistenza della brevettabilità, ai sensi dell'art. 53, lett. a), di invenzioni concernenti animali: occorre ponderare attenta mente gli aspetti relativi alla sofferenza inflitta agli animali oggetto del l'invenzione ed ai pericoli ambientali che costituiscono possibili conse

guenze di essa, in relazione ai vantaggi che dall'invenzione stessa possa no derivare per il genere umano.

Non si rinvengono, con riferimento alla situazione italiana, caratte rizzata da una normativa (art. 13, 1° e 2° comma, r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338) che riproduce esattamente, tranne che per le varietà vegetali, il testo dell'art, 53, lett.

a) e b), Cbe, precedenti specifici né con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, né, per quanto risulta, con riferimento alla giurispruden za di merito.

In dottrina, l'attenzione degli studiosi si è soffermata prevalentemen te sul divieto di brevettazione delle razze animali, che è stato sottoposto a critica sotto vari profili. In particolare, si è sostenuto da alcuni che esso è privo di un'evidente giustificazione razionale, posto che il princi pio della non brevettabilità di esseri viventi era stato superato per le

specie vegetali (4). Si è affermato, da altri (5), che il suddetto divieto di brevettazione si giustifica con l'opportunità di creare, per tale mate

ria, un regime brevettuale speciale che tenga conto delle sue peculiarità, regime che, per quanto autorevolmente auspicato (6), non è stato tutta via realizzato. Altri ancora hanno individuato il motivo del divieto nel l'idea che le razze animali, per le peculiarità loro proprie, non possono costituire oggetto di una privativa per invenzione industriale (7). In un recente studio sull'argomento (8), è stata contestata la validità attuale di quest'ultima tesi e si è affermato, fra l'altro, che l'esclusione della brevettabilità delle razze animali (che non trova riscontro in altri ordi

namenti, quali quello giapponese, australiano ed ungherese, e che in altri ancora — Usa e Canada — è superata in sede di interpretazio ne (9)), ha carattere ormai anacronistico ed anzi può essere dannosa, scoraggiando gli investimenti in materia di ricerca nell'ambito europeo e determinando il rischio che i trovati in campo zootecnico, in mancan za di una protezione adeguata, vengano mantenuti segreti, con evidente

pregiudizio al progresso tecnico. Tali preoccupazioni e perplessità, che trovano del resto autorevole

riscontro nella proposta di direttiva del consiglio Cee sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche in data 28 ottobre 1988 (10),

(2) Cfr. Sena, I diritti suite invenzioni e sui modelli industriali, Mila

no, 1990, 173.

(3) Sul dibattito concernente la brevettabilità dei microrganismi quali risultati di procedimenti microbiologici, cfr., in particolare, De Bene

detti, in Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali a cura di Marchetti, in Nuove leggi civ., 1981, 770; Ammendola, La brevettabilità, cit., 494 ss.; Sena, I diritti sulle invenzioni, cit., 174 ss.; Ravà, Trattato di diritto industriale, Pa

dova, 1988, 85 ss.; Ghidini-Hassan, Diritto industriale. Commentario, Milano, 1988, 43 ss.

(4) Cfr. Spolidoro, in Revisione, cit., 712 ss., il quale richiama sul

punto anche le critiche alla norma della convenzione di Monaco formu late da Van Emfel, The Granting of European Patents, 1975, 71; cfr., altresì, De Benedetti, in Revisione, cit., 770.

(5) Cfr. Dì Cataldo, I brevetti per invenzione e per modello, Mila

no, 1988, 93 ss.; Id., Le invenzioni. I modelli, Milano, 1990, 32.

(6) Cfr. rapporto Ompi, La protection des inventions biotechnologi ques par la propriété industrielle, in Propr. ind., 1986, 277 ss.

(7) Cfr. Ammendola, La brevettabilità, cit., 424 ss.

(8) Ghidini-Hassan, Biotecnologie, novità vegetali e brevetti, Mila

no, 1990, 91 ss.

(9) In particolare, negli Stati uniti la domanda di brevetto del «topo di Harvard» è stata già accolta (cfr. Ghidini-Hassan, Biotecnologie, cit., 93).

(10) Pubblicata in G.U.C.E. 13 gennaio 1989, C 10/3.

Il Foro Italiano — 1991.

sono, a mio avviso, certamente da condividersi. In tale contesto la solu zione adottata dalla commissione appare, pertanto, un importante ten tativo di adattare, in via interpretativa, il testo della convenzione alle suddette esigenze e costituisce certamente un utile parametro di riferi mento per un'eventuale modifica della norma di cui all'art. 53, lett.

b), Cbe. Mi sembra, inoltre, opportuno sottolineare il ruolo centrale che assu

me, nell'ambito di un'interpretazione della norma convenzionale quale quella accolta dalla commissione o, comunque, in un contesto normati vo che non preveda un divieto generalizzato di brevetto per tutti gli animali in quanto tali, il parametro della conformità del trovato all'or dine pubblico e al buon costume. È evidente, infatti, che in una siffatta situazione tutte le preoccupazioni di ordine etico, che certamente sussi stono in materia di invenzioni concernenti gli animali, possono trovare tutela esclusivamente nell'attenta valutazione della sussistenza o meno del suddetto parametro. La decisione in rassegna, individuando nell'uti lità che dall'invenzione possa derivare per il genere umano, il criterio di valutazione della conformità del trovato ai requisiti di cui all'art.

53, lett. a), Cbe, fornisce, anche sotto tale profilo, uno spunto interpre tativo di grande interesse.

Vincenzo di Cerbo

LEGISLAZIONE COMUNITARIA (*) (dicembre 1990)

Comunità Economica Europea

Agricoltura Generalità

Direttiva del consiglio del 10 dicembre 1990 n. 90/675/Cee, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodot ti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

(G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 1). Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/676/Cee, che mo

dica la direttiva 81/851/Cee per il ravvicinamento delle legislazioni de

gli Stati membri relative ai medicinali veterinari (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 15).

Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/677/Cee, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/Cee per il ravvicinamen to delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 26).

Decisione del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/678/Cee, che rico nosce come ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territo rio della Comunità (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 29).

Pesca

Regolamento del consiglio del 20 dicembre 1990 n. 3944/90/Cee, che modifica il regolamento (Cee) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie

per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della

pesca e dell'acquicoltura (G.U. 31 dicembre 1990, L 380, 1).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («rego lamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «rac comandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non auto ritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regola menti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, al

l'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or

dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è

necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. [A. Tizzano]

Comunità Economica Europea

Agricoltura Generalità

Direttiva del consiglio del 10 dicembre 1990 n. 90/675/Cee, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodot ti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

(G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 1). Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/676/Cee, che mo

dica la direttiva 81/851/Cee per il ravvicinamento delle legislazioni de

gli Stati membri relative ai medicinali veterinari (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 15).

Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/677/Cee, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/Cee per il ravvicinamen to delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 26).

Decisione del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/678/Cee, che rico nosce come ufficialmente indenni da peste suina alcune parti del territo rio della Comunità (G.U. 31 dicembre 1990, L 373, 29).

Pesca

Regolamento del consiglio del 20 dicembre 1990 n. 3944/90/Cee, che modifica il regolamento (Cee) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie

per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della

pesca e dell'acquicoltura (G.U. 31 dicembre 1990, L 380, 1).

(*) La rubrica si propone di fornire un'informazione sulla c.d. legis lazione comunitaria nei suoi aspetti più significativi, specie per quanto riguarda l'Italia. Per tal motivo, vengono segnalati, a titolo principale, gli atti «autoritativi» del consiglio e della commissione delle Ce («rego lamenti», «direttive», «decisioni» Cee ed Euratom: «decisioni» e «rac comandazioni» Ceca); nonché, in misura più limitata, gli atti non auto ritativi delle medesime istituzioni (pareri, raccomandazioni). Quando inoltre per l'interesse della materia ciò è parso opportuno, si è tenuto conto anche di atti di diversa natura o provenienza, quali, ad es., le risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri, le proposte di regola menti e di direttive, gli atti del parlamento europeo, ecc., nonché, al

l'occorrenza, delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri in materie di rilevanza comunitaria.

Gli atti sono distinti secondo la Comunità cui si riferiscono: nell'or

dine Cee, Ceca, Euratom, con una sezione finale per le disposizioni comuni. All'interno delle singole Comunità, la distinzione, quando è

necessaria, segue tendenzialmente lo schema dei trattati (solo per la Cee è aggiunta una sezione finale «Varie», che concerne essenzialmente gli atti basati sull'art. 235 del trattato o non riconducibili ad altre voci). Nell'ambito delle singole voci, infine, è rispettato l'ordine cronologico di pubblicazione degli atti. [A. Tizzano]

This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || LEGISLAZIONE COMUNITARIA (dicembre 1990)

PARTE QUARTA

Trasporti

Regolamento del consiglio del 21 dicembre 1990 n. 3914/90/Cee, che modifica il regolamento (Cee) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (G.U. 31 dicembre 1990, L 375, 7).

Regolamento del consiglio del 21 dicembre 1990 n. 3915/90/Cee, che modifica il regolamento (Cee) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (G.U. 31 dicembre 1990, L 375, 9).

Regolamento del consiglio del 21 dicembre 1990 n. 3916/90/Cee, con

cernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada (G.U. 31 dicembre 1990, L 375, 10).

Concorrenza

Decisione della commissione del 28 novembre 1990 n. 90/645/Cee,

riguardante un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato Cee

(IV/32.877-Bayer Dentai) (G.U. 15 dicembre 1990, L 351, 46).

Aiuti degli Stati

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1990 n. 90/684/Cee, concer nente gli aiuti alla costruzione navale (G.U. 31 dicembre 1990, L 380, 27).

Politica sociale

Direttiva del consiglio del 26 novembre 1990 n. 90/679/Cee, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sen

si dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/Cee) (G.U. 31

dicembre 1990, L 374, 1).

Banca europea per gli investimenti

Decisione del consiglio dei governatori dell'11 giugno 1990 sull'au mento del capitale della Bei (G.U. 31 dicembre 1990, L 377, 1).

Decisione del consiglio dei governatori dell'11 giugno 1990 sulla par tecipazione della Banca europea per gli investimenti nella Banca euro

pea per la ricostruzione e lo sviluppo (G.U. 31 dicembre 1990, L 377, 3).

Ricerca e tecnologia

Decisione del consiglio del 26 novembre 1990 n. 90/664/Cee, recante adozione di un programma specifico per la preparazione dello sviluppo di un sistema Eurotra operativo (G.U. 21 dicembre 1990, L 358, 84).

Associazione e cooperazione

Decisione del consiglio del 19 novembre 1990 n. 90/674/Cee, concer nente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (G.U. 31 dicembre 1990, L 372, 1).

Decisione del consiglio dei ministri Acp-Cee del 29 marzo 1990 n.

3/90, relativa all'adozione ed all'applicazione delle norme generali, dei

capitolati generali d'oneri e delle regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (Fes) (G.U. 31 dicembre 1990, L 382, 1).

Varie Cultura

Decisione del consiglio del 21 dicembre 1990 n. 90/685/Cee, concer nente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo

sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (G.U. 31 dicembre 1990, L 380, 37).

Educazione

Risoluzione del consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di consiglio, del 6 dicembre 1990, concernente la rete Euridyce di infor mazione sull'istruzione nella Comunità europea (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 23).

Protezione civile

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di consiglio del 23 novembre 1990, relativa alla

cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (G.U. 14 di cembre 1990, C 315, 1).

Il Foro Italiano — 1991.

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di consiglio, del 23 novembre 1990, relativa

al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo (G.U. 14 dicembre 1990, C

315, 3).

Sanità

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria su nutrizione e salute (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 1).

Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di me

dicinali, nelle attività sportive (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 4). Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa al

miglioramento della prevenzione e del trattamento delle intossicazioni acute nell'uomo (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 6).

Conclusioni del consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, in merito alle malattie cardiovascolari nella Comunità (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 19).

Conclusioni del consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, relative alla salubrità degli alimenti, delle bevande e delle acque destinate al consumo umano (G.U. 31 di cembre 1990, C 329, 19).

Conclusioni del consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede di consiglio, del 3 dicembre 1990, concernenti la riduzione della doman da di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope (G.U. 31 dicembre

1990, C 329, 20). Conclusioni del consiglio e dei ministri della sanità, riuniti in sede

di consiglio, del 3 dicembre 1990, concernenti l'Aids (G.U. 31 dicembre

1990, C 329, 21).

Telecomunicazioni

Risoluzione del consiglio del 14 dicembre 1990, sulla fase finale del l'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (Gsm) (G.U. 31 dicembre 1990, C 329, 25).

Comunità europea dell'energia atomica

Protezione sanitaria

Direttiva del consiglio del 13 dicembre 1990 n. 90/641/Euratom, con cernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata

(G.U. 31 dicembre 1990, L 349, 21).

Disposizioni comuni

Commissione

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co munità europee, del 4 dicembre 1990 n. 90/635/Euratom, Ceca, Cee, recante nomina del presidente della commissione delle Comunità euro

pee (G.U. 12 dicembre 1990, L 347, 21). Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Co

munità europee, del 4 dicembre 1990, n. 90/636/Euratom, Ceca, Cee, relativa alla nomina dei vicepresidenti della commissione delle Comuni tà europee (G.U. 12 dicembre 1990, L 347, 22).

This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended