ordinanza 27 settembre 1988 (causa 194/88); Pres. Koopmans; Commissione Ce c. RepubblicaitalianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1990), pp. 305/306-311/312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185058 .
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305 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 306
stance, savoir si l'article 67, paragraphe 1, du règlement n. 1408/71
subordonne la totalisation, par l'institution compétente d'un Etat
membre, de pèriodes d'emploi accomplies dans un autre Etat mem
bre à la condition que ces périodes soient considérées comme pè
riodes d'assurance pour la mème branche de sécurité sociale par la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
16. - Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d'abord que l'article 67, paragraphe 1, du règlement n. 1408/71
dispose que l'institution compétente d'un Etat membre, dont la
législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvre
ment du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes
d'assurance, tient compte, dans la mesure nécessaire, des perio
des d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout
autre Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance
accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toute
fois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme pé
riodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette légis
lation.
17. - Il résulte du libellé de cette disposition que, dans l'hypo
thèse où la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel
se trouve l'institution compétente fait dépendre le bénéfice du
droit aux prestations de chómage de l'accomplissement de pério
des d'assurance, les périodes d'assurance accomplies dans tout
autre Etat membre doivent ètre prises en compte dans l'Etat mem
bre où les prestations ont été demandées comme si ces périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation de ce der
nier Etat membre. Dans la mème hypothèse, les simples périodes
d'emploi, sans affiliation à un régime de chómage, accomplis sous
la législation de tout autre Etat membre, doivent ètre prises en
compte dans l'Etat membre où les prestations ont été demandées
comme si ces périodes d'emploi avaient été accomplies sous la
législation de ce dernier Etat membre, à condition que, d'après
la loi de celui-ci, ces périodes d'emploi eussent été considérées
comme périodes d'assurance.
18. - L'article 71, paragraphe 1, lettre b) ii), du règlement n.
1408/71, qui accorde au travailleur concerné la faculté de se met
tre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre dans
lequel il a conservé sa résidence habituelle et d'y solliciter le bé
néfice des prestations de chómage selon la législation de cet Etat,
comme s'il y avait exercé son dernier emploi, reste, lorsque les
conditions de son application sont réunies, sans incidence sur les
règles de totalisation précitées qui déterminent les conditions dans
lesquelles doivent ètre prises en compte les périodes accomplies
par un travailleur migrant dans les Etats membres autres que ce
lui de l'institution compétente appelée à décider de l'octroi des
prestations. 19. - A cet égard, il convient de rappeler que la notion de
«périodes d'assurance» est définie à l'article 1", lettre r), du rè
glement n. 1408/71 comme recouvrant les périodes de cotisation
ou d'emploi admises par la législation sous laquelle elles ont été
accomplies ou considérées par celle-ci comme équivalant à des
périodes d'assurance. Il en résulte qu'en matière de droits aux
prestations de chómage, la notion de «périodes d'assurance» doit
ètre entendu comme visant non seulement les périodes pendant
lesquelles des cotisations à un régime d'assurance contre le chó
mage ont été versées, mais également les périodes d'emploi consi
dérées par la législation sous laquelle elles ont été accomplies com
me équivalant à des périodes d'assurance, c'est-à-dire des pério des pendant lesquelles la couverture par un tei régime est assurée.
20. - Le terme de «périodes d'emploi», défini à l'article 1",
lettre s), du règlement n. 1408/71, ne recouvre ainsi que des pé
riodes de travail qui, d'après la législation sous laquelle elles ont
été accomplies, ne sont pas considérées comme de périodes ou
vrant droit à une affiliation à un régime de prestations de chómage. 21. - Au cas où, comme il semble dans l'espèce au principal,
il y a lieu à application de l'article 71, paragraphe 1, lettre b)
ii), du règlement n. 1408/71, l'institution compétente ne doit, en
vertu de l'article 67, paragraphe 1-, de ce règlement, prendre en
compte de telles périodes d'emploi accomplies dans un autre Etat
membre que si, d'après la législation qu'elle applique, ces pério
des sont à considérer comme des périodes d'affiliation, c'est-a
dire de couverture par le régime d'assurance contre le chómage.
22. - Dès lors, il y a lieu de répondre à la deuxième question
posée par la juridiction de renvoi que l'article 67, paragraphe
1, du règlement n. 1408/71 ne subordonne pas la totalisation,
par l'institution compétente d'un Etat membre, de périodes d'em
ploi accomplis dans un autre Etat membre à la condition que
Il Foro Italiano — 1990.
ces périodes soient considérées comme périodes d'assurance pour la mème branche de sécurité sociale par la législation sous laquel le elles ont été accomplies.
23. - Compte tenut de la réponse donnée à la deuxième que
stion, la première question de la juridiction de renvoi est devenu
sans objet.
Sur les dépens. — (Omissis)
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre), statuant sur les que stions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep à Utrecht,
par ordonnance du 8 décembre 1987, dit pour droit:
L'article 67, paragraphe 1, du règlement n. 1408/71 du Con
seil, du 14 juin 1971, relatif à l'applications des régimes de sécu
rité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui ne se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne subordonne pas la totalisation, par l'institution compétente d'un Etat membre,
de périodes d'emploi accomplies dans un autre Etat membre à
la condition que ces périodes soient considérées comme périodes d'assurance pour la mème branche de sécurité sociale par la légis
lation sous laquelle elles ont été accomplies.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; or dinanza 27 settembre 1988 (causa 194/88); Pres. Koopmans;
Commissione Ce c. Repubblica italiana.
Comunità europee — Cee — Opere pubbliche — Appalti — Di
rettiva del consiglio — Pubblicità dei bandi — Omissione —
Effetti (Direttiva del consiglio 26 luglio 1971 n. 305, che coor
dina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pub
blici, art. 9, 12).
Deve ordinarsi la sospensione dell'aggiudicazione di appalto di
lavori pubblici per violazione delle disposizioni sulla pubblicità dei bandi di gara contenute nella direttiva del consiglio Cee
n. 71/305 qualora la mancata pubblicazione del bando, a cura
della stazione appaltante, sulla Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee non sia giustificata dall'eccezionale urgenza deter
minata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione ag
giudicatrice. (1)
(1) Con il riportato provvedimento (che rinnova due ordinanze analo
ghe emesse il 20 luglio ed il 13 settembre 1988), in accoglimento dell'i
stanza della commissione Cee, la corte ha disposto la sospensione dell'ag
giudicazione dell'appalto dei lavori relativi ad un forno inceneritore; la
stessa corte ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla re
pubblica italiana, che non può invocarsi nella fattispecie l'applicazione della deroga apportata dall'art. 9, lett. d), della direttiva del consiglio n. 71/305 al regime di pubblicità fissato dalla stessa, dal momento che
«l'urgenza dei lavori da intraprendere non è conseguenza di eventi impre
vedibili», ma dipende piuttosto dalla lentezza e dall'inefficienza dell'am
ministrazione aggiudicatrice. La corte ribadisce cosi un principio già espresso in una sentenza del
1987 (Corte giust. 10 marzo 1987, causa 199/85, Raccolta, 1987, 1039) in cui si era dichiarato che l'Italia, avendo il comune di Milano deciso
di aggiudicare un appalto di lavori pubblici a trattativa privata senza
quindi pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, era venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva del consi
glio 26 luglio 1971 n. 305, di coordinamento delle procedure di aggiudica zione degli appalti di lavori pubblici (sulla direttiva n. 71/305, in dottrina
F. Caiarco, Direttive della Cee sul metodo di aggiudicazione degli ap
palti (nota a Corte giust. 28 marzo 1985, causa 274/83, Foro it., 1985,
IV, 273), in Riv. giur. edilizia, 1987, I, 7; V. Bonito, Adeguamento alle
direttive della Cee in tema di appalti di lavori pubblici, in Nuova rass.,
1985, 557; T. Alibrandi, A. De Roberto, M. Pallottino, F.P. Puglie
se e G. Sella, Le norme di adeguamento alle direttive Cee in materia
di appalti di lavori pubblici, Giuffrè, Milano 1980; cui adde gli atti del
convegno su «Profili giuridici e prospettive della normativa sugli appalti
pubblici» (1. 8 agosto 1977 n. 584) svoltosi a Vietri sul Mare 1*8-9 dicem
bre 1978, Promedi, Roma, 1980, spec. 51-54.
A questo punto non è difficile prevedere che anche il giudizio principa
le, a cui afferisce l'ordinanza in epigrafe, si concluderà con un'analoga dichiarazione di inadempienza nei confronti della repubblica italiana.
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307 PARTE QUARTA 308
1. - Con atto depositato nella cancelleria della corte il 18 luglio 1988 la commissione delle Comunità europee ha proposto, in ba
se all'art. 169 del trattato Cee, un ricorso inteso a far dichiarare
che, avendo il consorzio per la costruzione e la gestione di un
impianto per l'incenerimento e la trasformazione dei rifiuti solidi
urbani, con sede presso il comune di La Spezia, omesso di far
pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un ban
do di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori riguardanti il forno inceneritore consortile, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi impostile dalla direttiva del consiglio 26 luglio 1971 n. 71/305, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici (G.U. L 185, pag. 5).
L'ordinanza che qui si riporta fornisce ad ogni modo lo spunto per indicare le più significative pronunzie della corte, in tema di violazioni della direttiva del consiglio 71/305:
— Corte giust. 10 febbraio 1982, causa 76/81, Foro it., 1983, IV, 11, per la quale la «la direttiva del consiglio n. 71/305 va interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro possa pretendere da un offerente con sede in altro Stato membro, la prova del fatto che egli soddisfa le condizioni di cui agli art. 23-26 di detta direttiva e relativa alla sua buona reputazione ed alla sua qualificazione professionale con
mezzi, quale l'autorizzazione di stabilimento, diversi da quelli enunciati da tali disposizioni.
La conclusione in tal modo desunta dall'interpretazione della direttiva è conforme al sistema delle disposizioni del trattato relative alla presta zione di servizi. Infatti, il subordinare in uno Stato membro, l'esecuzione di prestazioni di servizi da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato membro al possesso dell'autorizzazione di stabilimento nel primo Stato avrebbe la conseguenza di togliere ogni efficacia all'art. 59 del trattato, il cui oggetto consiste proprio nell'eliminare le restrizioni alla libera pre stazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio deve essere fornita la prestazione.'
Quando, ad avviso dell'amministrazione aggiudicatrice, le offerte di un concorrente sono anormalmente basse rispetto alle prestazioni da for
nire, l'art. 29, n. 5, della direttiva n. 71/305 obbliga detta amministrazio
ne, prima di decidere sull'aggiudicazione dell'appalto, ad invitare l'offe rente a fornire una giustificazione delle offerte di prezzo oppure ad infor marlo di quali offerte siano anormali, concedendogli un termine congruo per presentare precisazioni complementari.
— Corte giust. 28 marzo 1985, causa 274/83 (cit. e Riv. trim. appalti, 1986, 87, con nota di P. Carbone), a tenor della quale «ai sensi dell'art.
29, n. 1, della direttiva n. 71/305, recante norme sul coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, l'aggiudica zione del contratto in base ai criteri dell'offerta economicamente più van
taggiosa presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice possa prendere una decisione discrezionale in base ai criteri qualitativi e quantitativi va riabili a seconda del contratto e non sia vincolata unicamente al criterio
quantitativo della media del prezzo delle offerte presentate». — Corte giust. 10 settembre 1988, causa 45/87 (inedita), secondo la
quale «per quanto riguarda la stipulazione di un appalto di lavori pubbli ci che rientri nel campo di applicazione della direttiva n. 71/305, il crite rio dell'esperienza specifica per il lavoro da eseguire è un legittimo crite rio di capacità tecnica per l'accertamento dell'idoneità degli imprenditori, ai sensi degli art. 20 e 26 della direttiva. Un siffatto criterio, qualora risulti da una disposizione della normativa nazionale cui il bando di gara fa rinvio, non è sottoposto in forza della direttiva a particolari esigenze di pubblicità nel bando o nel capitolato d'oneri; il criterio dell"offerta
più accettabile', risultante da una disposizione della normativa nazionale, può essere compatibile con la direttiva se in esso trova espressione il pote re discrezionale attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri obiettivi e se, quindi, esso non implica alcun elemento di arbitrarietà. Dall'art. 29, nn. 1 e 2, della direttiva, risulta che le amministrazioni ag giudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso, ma si basano su vari criteri al fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto a chi abbia effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; la condizione relativa
all'impiego di disoccupati di lunga data è compatibile con la direttiva se non produce effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della Comunità.
Una siffatta condizione specifica supplementare deve necessariamente essere menzionata nel bando di gara. I sopra menzionati art. 20, 26 e 29 possono essere fatti valere dal singolo dinanzi ai giudici nazionali».
— Corte giust. 22 settembre 1988, causa 31/87 (inedita), per la quale «La direttiva n. 71/305 relativa al procedimento per la stipulazione degli appalti di lavori pubblici, la quale, a norma de! suo art. 3, n. 5, esclude dal proprio campo di applicazione gli appalti stipulati dai servizi di pro duzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia, non può applicarsi ad un appalto del genere per il semplice motivo che lo Stato membro interessato ha chiesto la pubblicazione di un bando di appalto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, richiamandosi alla pubblicazione obbligatoria contemplata dalla direttiva. Questa domanda, effettuata per errore o perché lo Stato aveva inizialmente l'intenzione di chiedere una
partecipazione finanziaria comunitaria, non può infatti impedire l'appli cazione di un'eccezione contemplata da una disposizione non equivoca
Il Foro Italiano — 1990.
2. - Con atto depositato nella cancelleria della corte lo stesso
giorno la commissione ha inoltre proposto, in forza dell'art. 186
del trattato Cee e dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'i
stanza intesa, in via principale, ad ottenere che la corte ordini
alla repubblica italiana di adottare tutti i provvedimenti necessari
al fine di sospendere l'aggiudicazione dell'appalto cui si riferisce
la presente causa fino alla decisione della corte sul ricorso. In
subordine, l'istanza mira, per il caso in cui l'aggiudicazione ab
bia avuto luogo nel frattempo, a che la corte ordini alla repubbli ca italiana di adottare tutti i provvedimenti adeguati per annul
larla o, quanto meno, per conservare lo status quo fino alla sen
tenza definitiva.
3. - Con ordinanza 20 luglio 1988 il presidente della corte, sta
tuendo in via provvisoria, ha ordinato alla repubblica italiana
di adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della sospensio ne dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi sino al 15 set
tembre 1988 o sino ad altra data che la corte avrebbe fissato
con ulteriore ordinanza. Con ordinanza 13 settembre 1988 il pre sidente della corte, statuendo in via provvisoria, ha prorogato detto provvedimento fino alla data in cui sarà emessa l'ordinanza
che chiuderà questo procedimento sommario.
4. - La repubblica italiana ha presentato osservazioni scritte
il 2 settembre 1988. Le parti hanno svolto osservazioni orali il
23 settembre 1988.
5. - Il consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto
per l'incenerimento e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani
(in prosieguo: consorzio), che comprende vari comuni della pro vincia di La Spezia, provvede allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani. A questo scopo esso gestisce un forno inceneritore in lo
calità Boscalino di Arcola. Il 31 dicembre 1986 il Pretore di La
Spezia ordinava la chiusura di detto forno, subordinandone la
riapertura alla sua ristrutturazione. I lavori di ristrutturazione co
stituiscono oggetto dell'appalto controverso.
6. - La commissione fa carico alla repubblica italiana del fatto
che, nell'ambito dell'attribuzione dell'appalto, il consorzio ha in
franto le disposizioni della direttiva n. 71/305 relative alla pub blicità omettendo la pubblicazione di un bando di gara nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee, senza apportare la prova della sussistenza di circostnze atte a giustificare una deroga in
base alla direttiva e segnatamente in base all'art. 9 della stessa.
Essa chiede la sospensione della gara per evitare che l'aggiudica zione dell'appalto cagioni un danno immediato e grave alla com
missione, custode dell'interesse comunitario, e alle imprese che,
qualora, conformemente alla direttiva, fosse stato pubblicato un
bando, avrebbe potuto partecipare alla gara. 7. - È assodato che l'appalto di cui trattasi non ha dato luogo
alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
8. - A tenore dell'art. 186 del trattato, la corte, nelle cause
dinanzi ad essa instaurate, può adottare i provvedimenti provvi sori che vengano chiesti. Per poter essere accolta, l'istanza deve
precisare, a norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedu ra, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che
e basata su motivi che la domanda stessa non fa venir meno». È inoltre opportuno ricordare che il consiglio Cee ha adottato di recen
te una nuova direttiva in materia di appalti pubblici, la n. 89/440 (G.U.C.E. L 210 del 21 luglio 1989) che ha parziamente modificato la precedente n. 71/305.
L'adozione di questa direttiva si inserisce in un quadro sistematico ca ratterizzato dal tentativo della Cee di incrementare progressivamente la
trasparenza nel settore degli appalti pubblici; ne è ulteriore segnale la
pubblicazione della direttiva 89/665 sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (Le leggi, 1990, V, 76).
Gli appalti pubblici costituiscono un settore cruciale per la realizzazio ne effettiva del mercato comune europeo. Si spiega, quindi, l'insistenza con la quale la Comunità tende ad instaurare un regime giuridico fondato sulla «cittadinanza europea delle imprese» e sulla «europeizzazione» dei
comportamenti delle amministrazioni aggiudicataci, tenute ad un uso im
parziale e non discriminatorio del loro potere discrezionale nei confronti di tutte le imprese concorrenti, nazionali o straniere (sull'argomento, con
particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla nuova direttiva n. 89/440 si possono consultare gli atti, in corso di pubblicazione, del con
vegno «Gli appalti delle opere pubbliche: funzionalità e trasparenza nella
prospettiva europea» organizzato dall'Aniem (associazione nazionale im
prese edili) con il patrocinio del ministro dei lavori pubblici e tenutosi a Roma il 29 maggio 1990 nella sede dell'Isle; cui adde, G. Mancini, Il processo di integrazione comunitaria nel settore delle opere pubbliche: la modifica della direttiva n. 71/305 Cee, in Rass. lav. pubbl., 1988, I, 399. [A. Barone]
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309 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 310
giustificano, prima facie, l'adozione del provvedimento provviso rio richiesto.
9. - II governo italiano nega innanzitutto che sussista il fumus boni iuris che giustifica prima facie, il provvedimento provviso rio richiesto, poiché, a suo avviso, la direttiva n. 71/305 non
si applica alla gara controversa. In primo luogo, quest'ultima sa
rebbe soltanto una gara esplorativa che non rientrerebbe nella
definizione di appalti di lavori pubblici figurante nell'art. 1 della
direttiva; in secondo luogo, e se cosi non fosse, la direttiva avrebbe
stabilito essa stessa, nell'art. 9, lett. d), che le disposizioni relati
ve alla pubblicità non si applicano quando imperiosi motivi d'ur
genza ostino all'osservanza dei termini prescritti. Il governo ita
liano contesta poi l'urgenza del provvedimento provvisorio richie
sto, poiché l'inizio dei lavori di ristrutturazione del forno
inceneritore è molto più urgente dell'eventuale osservanza delle
formalità prescritte dalla direttiva. Infine, la bilancia degli inte
ressi in gioco penderebbe dalla parte della necessità di dare solle
citamente inizio ai lavori suddetti, dato il pericolo che la sanità
pubblica correrebbe qualora i rifiuti solidi non possano più essere
smaltiti adeguatamente. 10. - Si deve scartare subito l'argomento relativo alla natura
esplorativa della gara di cui trattasi. Il governo italiano ha spie
gato a questo proposito che, secondo la normativa italiana, un
appalto può essere aggiudicato in esito a un invito a presentare offerte inteso ad individuare l'offerta economicamente e tecnica
mente più vantaggiosa, in conformità alle condizioni previamente
stabilite; in questo caso le pubbliche autorità non sarebbero ob
bligate a procedere effettivamente all'aggiudicazione, con la con
seguenza che l'invito a presentare offerte non potrebbe conside
rarsi riguardare un «appalto di lavori pubblici» ai sensi della di
rettiva. L'argomento dev'essere respinto poiché, come ha
giustamente osservato la commissione, la direttiva riguarda la pro cedura di aggiudicazione degli appalti relativi a taluni lavori quando
aggiudicatrici siano le pubbliche autorità; la sfera d'applicazione della direttiva non dipende, né potrebbe dipendere, dalle modali
tà particolari stabilite, in materia di obblighi delle amministrazio ni aggiudicatrici, dalle leggi nazionali.
11. - Di conseguenza, si devono esaminare congiuntamente gli altri rgomenti del governo italiano. Essi riguardano tutti l'urgen za dei lavori di ristrutturazione del forno inceneritore e lo stato
di necessità nel quale versava il consorzio al momento della dira
mazione dell'invito a presentare offerte. Per valutare il peso di
detti argomenti nell'ambito di questo procedimento sommario è
necessario considerarli con riguardo alla cronologia degli antefat
ti del giudizio principale. 12. - I documenti e le spiegazioni orali forniti dalle due parti
consentono alla corte di considerare assodati, ai fini del procedi mento sommario, i fatti seguenti:
a. il 15 dicembre 1982 entrava in vigore un decreto del presi dente della repubblica riguardante lo smaltimento dei rifiuti; il
consorzio era consapevole del fatto che il forno di Boscalino di
Arcola non era conforme alle prescrizioni tecniche dettate dal
suddetto decreto; b. nel maggio-giugno 1986 il consorzio approvava un progetto
di ristrutturazione del forno; c. nel frattempo la giunta regionale della Liguria aveva auto
rizzato, il 26 aprile 1984, l'esercizio di una discarica in località
Vallescura, nel comune di Riccò del Golfo, per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani di taluni comuni della provincia di La Spezia;
d. nel dicembre 1986 il Pretore di La Spezia ordinava la chiu
sura del forno di Boscalino di Arcola, subordinandone la riaper tura alla sua ristrutturazione; nel luglio 1987 lo stesso pretore
precisava che l'adeguamento alle prescrizioni tecniche avrebbe do
vuto essere completo; e. nei primi mesi del 1987 le autorità regionali della Liguria
accertavano che lo scarico dei rifiuti a Vallescura aveva dato luo
go ad una fuoriuscita di percolato e che la perdita, non captata, si riversava in un torrente sottostante; in luglio la discarica di
Vallescura veniva chiusa; una vecchia discarica in località Satur
nia veniva utilizzata temporaneamente, ma questo provocava gravi
problemi d'ordine igenico e pericoli per la sanità pubblica; una
seconda vasca veniva messa in esercizio a Vallescura, inizialmen
te per pochi mesi;
/. il 27 novembre 1987 il consorzio chiedeva un mutuo alla
cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei lavori di ristrut
turazione del forno;
g. nel dicembre 1987 il consorzio decideva di indire una gara
esplorativa per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrut
II Foro Italiano — 1990.
turazione; l'aggiudicazione era subordinata all'ottenimento del mu
tuo della cassa; il consorzio rilevava espressamente che la ristret
tezza dei tempi non consentiva un diverso metodo di gara, l'espe rimento del quale avrebbe necessariamente comportato tempi più
lunghi; esso inviava a sette imprese italiane, iscritte in albi nazio
nali di imprese di costruzione specializzate, un invito a presentare
offerte; h. nel febbraio 1988 iniziavano lavori per la costruzione di una
terza vasca a Vallescura; /. il 2 giugno 1988 veniva emanato un decreto ministeriale con
tenente l'elenco dei diciassette progetti prioritari per i quali la
cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere un mutuo; fra di essi figurava il progetto di ristrutturazione del forno di
Boscalino di Arcola;
j. il 15 luglio 1988 un'ordinanza delle autorità regionali della
Liguria stabiliva le condizioni per il versamento dei rifiuti nella
seconda e nella terza vasca di Vallescura; i limiti di utilizzazione
previsti per la seconda vasca erano stati quasi raggiunti. 13. - Per completare questa sommaria descrizione dei fatti si
deve aggiungere che il giorno dell'udienza il mutuo destinato a
finanziare i lavori di ristrutturazione del forno non era ancora
stato concesso dalla cassa depositi e prestiti. 14. - La cronologia dei fatti consente innanzitutto di constatare
che, quale che possa essere l'urgenza dei lavori da intraprendere, essa non è conseguenza di eventi imprevedibili, giacché il consor
zio sapeva sin dal 1982 che occorreva procedere alla ristruttura
zione del forno. Orbene, perché la deroga contemplata dall'art.
9, lett. d), della direttiva n. 71/305, possa essere validamente in
vocata è necessario che 1'«eccezionale urgenza rsultante da avve
nimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatici» non
consenta di rispettare i termini prescritti per l'applicazione della
direttiva. Pertanto, sussistono sufficienti elementi di fatto e di
diritto per considerare che, prima facie, la direttiva si applica. 15. - All'udienza del procedimento sommario la discussione tra
le parti si è in effetti concentrata segnatamente sull'urgenza invo
cata dalla commissione, da un lato, e quella del rapido ultima
mente della ristrutturazione del forno dall'altro. La commissione
ha sostenuto che la lunghezza dell'indugio cagionato dal rispetto di quanto disposto dagli art. 12 ss. della direttiva in materia di
pubblicità è del tutto relativa, poiché l'osservanza di dette dispo sizioni richiederebbe un periodo di soli quaranta giorni circa e,
qualora si seguisse la procedura accelerata, di appena venticinque
giorni, mentre l'invito a presentare offerte risale già al dicembre
1987. Il governo italiano ha sottolineato i gravi pericoli che deri
verebbero per la sanità pubblica da ulteriori indugi, soprattutto se si considera l'incertezza che sussiste circa le possibilità future
di utilizzazione della discarica di Vallescura.
16. - Dinanzi a questa discussione si deve riconoscere la gravità della situazione sotto il profilo dei pericoli che potrebbero deriva
re per la sanità pubblica e per l'ambiente dall'osservanza di ulte
riori termini nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione del
forno. Tuttavia, occorre considerare del pari che il consorzio,
responsabile dei lavori, è esso stesso all'origine di questa situazio
ne per la sua lentezza nel conformarsi alle nuove prescrizioni tec
niche. Inoltre, si deve accogliere l'argomento della commissione
secondo cui l'inosservanza della direttiva costituisce una grave lesione della legalità comunitaria, considerato, in particolare, che
una declaratoria d'illegittimità pronunziata dalla corte in base al
l'art. 169 del trattato non può fare venir meno il danno subito
dalle imprese stabilite in altri Stati membri che siano rimaste escluse
dalla partecipazione alla gara. 17. - Pur essendo consapevole delle difficoltà in cui versa at
tualmente il consorzio, la corte considera che la commissione ha
dimostrato l'urgenza del provvedimento provvisorio richiesto e
che la bilancia degli interessi in gioco pende in definitiva dalla
sua parte. A questo proposito, la corte tiene conto in particolare del fatto che il conferimento di rifiuti alla discarica di Vallescura
deve comunque continuare per un periodo di tempo abbastanza
cospicuo. Infatti, la legge italiana recante disposizioni d'urgenza in materia di smaltimento dei rifiuti, che si applica nella fattispe
cie, stabilisce un termine massimo di centoventi giorni fra la con
cessione del mutuo e l'inizio dei lavori, i quali devono essere ulti
mati entro i diciotto mesi seguenti. In confronto a questi termini,
quelli inerenti all'osservanza della direttiva appaiono trascurabili.
18. - Di conseguenza, si deve ordinare la proroga della sospen
sione già ordinata fino alla data della pronunzia della sentenza
nel giudizio principale.
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311 PARTE QUARTA 312
Per queti motivi, il giudice T. Koopmans, che sostituisce il pre sidente della corte a norma degli art. 85, 2° comma, e 11 del
regolamento di procedura, decidendo in via provvisoria, provvede: 1) La repubblica italiana dovrà adottare tutti i provvedimenti
necessari ai fini della sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori da parte del consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto per l'incenerimento e la trasformazione dei rifiuti
solidi urbani, con sede presso il comune di La Spezia, fino alla
data in cui sarà pronunziata la sentenza che chiuderà il giudizio principale.
2) Le spese sono riservate.
UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI; commissione ampliata; decisione 11 dicembre 1989 (causa n. G 2/88); Pres. Gori; Mo bil Oil Corporation c. Chevron Research Company.
UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI;
Brevetti per invenzioni industriali — Brevetto europeo — Brevet to d'uso — Ammissibilità — Procedimento di opposizione di
nanzi all'Ufficio europeo dei brevetti — Modifiche delle riven dicazioni — Mutamento di categoria — Ammissibilità — Limi ti (L. 26 maggio 1978 n. 260, ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 di
cembre 1975: convenzione sul brevetto europeo, art. 123). Brevetti per invenzioni industriali — Brevetto europeo — Riven
dicazione di brevetto d'uso — Interpretazione — Novità — Pre
supposti (L. 26 maggio 1978 n. 260: convenzione sul brevetto
europeo, art. 54).
Non viola l'art. 123, 3 °
comma, della convenzione sul brevetto
europeo una modifica della rivendicazione di un brevetto, pro
posta nel corso di un procedimento di opposizione, che sia tale da determinare un mutamento di categoria della rivendicazione
(e cioè un passaggio dalla richiesta di brevetto concernente una
sostanza ed un composto che include tale sostanza, alla richie
sta di brevetto concernente l'uso di quella sostanza in un com
posto per uno scopo particolare), qualora non risulti che tale
modifica determini un'estensione dell'ambito di protezione con
ferito dalla rivendicazione, interpretata ai sensi dell'art. 69 del la convenzione e del protocollo allegato a detto articolo, e sen
za che, in questo contesto, possano essere prese in considera
zione le leggi nazionali degli Stati contraenti relative alla materia
delle violazioni. (1) Una rivendicazione di brevetto europeo concernente l'uso di una
sostanza conosciuta per uno scopo particolare basato su un nuo
vo effetto tecnico descritto nel brevetto, deve essere interpreta ta nel senso che essa comprende il suddetto effetto tecnico co
me caratteristica tecnica funzionale; pertanto, qualora quest'ul tima non sia stata in precedenza resa accessibile al pubblico da nessuno dei mezzi previsti dall'art. 54, 2° comma, della con
venzione sul brevetto europeo (si da non potersi ritenere com
presa nello stato della tecnica), l'invenzione rivendicata è dota ta del requisito della novità e non è suscettibile di contestazione ai sensi dell'art. 54, 1 ° comma, della convenzione, essendo irri levante l'eventuale connessione intrinseca di tale effetto tecnico con una precedente realizzazione già resa accessibile al
pubblico. (2)
(1-2) Brevetto (europeo) d'uso: modifica delle rivendicazioni e novità del trovato.
I. - Con questa decisione, emessa ai sensi degli art. 22, 1° comma, lett. a), e 112, 1° comma, lett. a), della convenzione sul brevetto europeo (di seguito indicata con la sigla CBE) (1) la commissione ampliata
(1) Per una trattazione di carattere generale sulla convenzione sul bre vetto europeo (stipulata a Monaco il 5 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con 1. 26 maggio 1978 n. 260), cfr. in particolare: Marchetti Ubertazzi, Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industria le e intellettuale, Padova, 1987, 285 ss.; Marchetti, Convenzione sul brevetto europeo, in Nuove leggi civ., 1980, 383 ss.; Sena, Brevetto euro
peo, voce del Novissimo digesto, appendice, 1980, 908 ss.; Gori, // dirit to dei brevetti nella sua nuova disciplina europea e comunitaria, in Riv. dir. civ., 1976, II, 78 ss.; Benussi, Formalità e procedure per ottenere il brevetto europeo, in Riv. dir. ind., 1979, 138 ss.; Hailstein, La con venzione di Monaco sulla concessione dei brevetti di invenzione europei,
Il Foro Italiano — 1990.
Motifs de la décision. — Rappel et introduction. — 1. - Dans
la présente affaire, une chambre de recours a soumis trois que stions à la Grande Chambre de recours, deux points de droit d'im
portance fondamentale ayant été soulevés au cours de la procé dure relative au cas d'espèce dont cette chambre avait eu à con
naitre. Le premier a trait essentiellement à l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123 (3) CBE, notamment dans
le cas où il est présenté au cours d'une procedure d'opposition des modifications des revendications entraìnant un changement de catégorie de ces revendications; le second concerne essentielle
ment l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 54 CBE, notamment lorsque la seule caractéristique nouvelle d'une reven
dication d'utilisation réside dans le but assigné à cette utilisation.
di ricorso ha preso posizione su alcuni aspetti di grande rilievo nell'ambi to delle problematiche relative al brevetto europeo.
Le questioni di diritto esaminate in questa sede (2) riguardano princi palmente:
a) l'interpretazione dell'art. 123, 3° comma, CBE (il quale vieta che nel corso della procedura di opposizione (3) le rivendicazioni di brevetto
europeo possano essere modificate in modo da ampliare la protezione) ed in particolare il problema dell'individuazione dei parametri di valuta zione concernenti la sussistenza o meno dell'ampliamento della protezio ne in una fattispecie nella quale le modifiche proposte siano tali da impli care un mutamento di categoria, determinando cioè il passaggio dalla rivendicazione relativa ad un preparato a quella relativa «all'uso di quel preparato in una composizione per uno specifico scopo»;
b) l'interpretazione dell'art. 54 CBE (che disciplina il requisito della novità dell'invenzione) con riferimento alla rivendicazione concernente l'uso di un determinato preparato per uno scopo di carattere non medico nel caso in cui l'unico elemento di novità sia costituito dallo scopo di tale uso.
Entrambe le questioni riguardano l'interpretazione e gli effetti delle rivendicazioni di brevetto europeo e più in particolare di quelle concer nenti l'uso di una sostanza (conosciuta) per uno scopo particolare; esse
presuppongono comunque l'ammissibilità del c.d. brevetto d'uso anche nelle ipotesi in cui esso sia relativo ad un uso non medico, ammissibilità
che, pur non trovando esplicita menzione nel testo della convenzione (la quale prevede unicamente — art. 54, 5° comma — la brevettabilità della nuova utilizzazione di sostanze già considerate nello stato della tecnica a condizione che tale utilizzazione sia finalizzata alla realizzazione di me todi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ovvero di metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale) (4), è chiaramente desumibile dalla reg. 30 del regolamento allegato alla con
venzione, in base alla quale «. . . una domanda di brevetto può in parti colare comprendere: a) oltre a una rivendicazione indipendente per un
prodotto . . . una rivendicazione indipendente per un'utilizzazione di questo prodotto . . .» (5).
in Riv. dir. civ., 1977, II, 569 ss.; Maresca, Sui rapporti tra brevetto
europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione, in Riv. dir. ind., 1987, I, 17 ss.; Ubertazzi, Brevetto europeo e comunitario, in Diziona rio di diritto civile a cura di Irti, Milano, 1980, II, 103 ss.; Ammendola, La brevettabilità nella convenzione di Monaco, Milano, 1981. Numerosi riferimenti alla normativa posta dalla convenzione di Monaco sono altre sì contenuti in: Marchetti Revisione delta legislazione nazionale in ma teria di brevetti per invenzioni industriali, in Nuove leggi civ., 1981, 669 ss.; Gugliei.metti, Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, Torino, 1982; Di Cataldo, / brevetti per invenzione e per mo dello, Milano, 1988; Id., Le invenzioni. I modelli, Milano, 1990. Con riferimento al brevetto comunitario, cfr. in particolare: Floridia, La pro prietà industriale nel mercato comune, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1982, V, 381 ss.; Sena, Bre vetto comunitario, voce del Novissimo digesto, appendice, 1980, 904 ss.; Foglia, Verso una corte d'appello comune per le controversie in materia di brevetto comunitario, in Foro it., 1987, IV, 81 ss.
(2) Le questioni sono state sottoposte alla commissione ampliata di ricorso su iniziativa della commissione di ricorso che si occupa del settore chimico e riguardano un procedimento di opposizione in materia di addi tivi che riducono l'attrito e loro composizione.
(3) Cfr. art. 99 ss. CBE.
(4) Con particolare riferimento all'interpretazione di tale norma, cfr. Benussi, Sulla brevettabilità della seconda indicazione terapeutica nella prima decisione della commissione ampliata di ricorso (nota alla decisio ne della commissione ampliata di ricorso dell'UEB del 5 dicembre 1984 causa n. Gr. 05/83), in Riv. dir. ind., 1985, II, 103 ss.
(5) Nell'ordinamento giuridico italiano il brevetto d'uso è stato previ sto senza alcuna limitazione dall'art. 14, 4° comma, d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338, che prevede la brevettabilità di una sostanza o di una com posizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Sulla differenza fra la normativa italiana e quella della convenzione di Monaco in materia di brevetto d'u so, cfr. in particolare: Ammendola, La brevettabilità, cit., 491; Manto vani, Revisione, cit., 728 ss. In particolare, Mantovani, premesso che
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