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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || ordinanza 30 giugno 1988; Blanguernon

Date post: 31-Jan-2017
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ordinanza 30 giugno 1988; Blanguernon Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1989), pp. 381/382-383/384 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23182948 . Accessed: 25/06/2014 03:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 03:58:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || ordinanza 30 giugno 1988; Blanguernon

ordinanza 30 giugno 1988; BlanguernonSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 381/382-383/384Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182948 .

Accessed: 25/06/2014 03:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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381 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 382

TRIBUNAL DE POLICE DI AIX LES BAINS; ordinanza 30

giugno 1988; Blanguernon.

TRIBUNAL DE POLICE DI AIX LES BAINS;

Comunità europee — Francia — Questioni pregiudiziali concer

nenti l'interpretazione del trattato — Fattispecie di omesso de

posito del bilancio di esercizio.

Nel diritto francese, è pertinente (e se ne rimette quindi l'esame

alla Corte di giustizia delle Comunità europee) la questione con

cernente l'interpretazione dell'art. 54, n. 3, lett. g, del trattato

Cee e della quarta direttiva adottata dal consiglio Ce il 25 lu

glio 1978, diretta ad accertare se le normative nazionali adotta

te in conformità a detti testi dai singoli Stati membri possano entrare in vigore separatamente prima che tutti abbiano adot

tato normative equivalenti (nella specie, si trattava di contro

versia su omesso deposito del bilancio di esercizio). (1)

(1) I - L'obbligo di pubblicare il bilancio, che per l'art. 2 della quarta direttiva n. 78/660 comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e il c.d. allegato o nota integrativa (sul punto v., per tutti, P.G. Jaeger, Problemi topici del bilancio d'esercizio (nell'evoluzione della giurispru denza e nella prospettiva dell'attuazione della quarta direttiva Cee), in Giur. comm., 1986, I, 984, spec. 990 ss.; per quanto concerne più specifi camente la nota integrativa, v. G. Castellano, L'allegato e la relazione al bilancio della quarta direttiva comunitaria, id., 1985, I, 1), è sancito dal primo paragrafo dell'art. 47 della direttiva, la quale si applica sia

alle società per azioni che a quelle a responsabilità limitata.

L'obbligo di pubblicità è esteso dalla stessa disposizione alla relazione

sulla gestione, prevista dall'art. 46 (in argomento, oltre a Castellano,

cit., v. Guerini-Consoli, La relazione degli amministratori, in La IV e la VII direttiva Cee nel progetto di attuazione a cura di A. Provasoli,

supplemento al n. 5/89 della Rivista dei dottori commercialisti, 1989, 127 ss.) e alla relazione redatta dalle persone preposte al controllo del

bilancio, secondo quanto stabilito dall'art. 51.

Questi obblighi di pubblicità non sono tuttavia imposti in maniera uni

forme per tutte le società poiché la direttiva lascia agli Stati membri la

facoltà di prevedere alcuni «alleggerimenti» in favore delle società di mi

nori dimensioni (art. 47, 2° e 3° par.). II. - La Francia è tra gli Stati membri della Comunità europea che

hanno già recepito la direttiva in questione. L'art. 44-1 del decreto n. 67 del 23 marzo 1967 nel testo attualmente

vigente (e risultante dalle modifiche apportate dal decreto 83-1020 del

27 novembre 1983, per attuare la direttiva comunitaria) impone alle so

cietà a responsabilità limitata, non diversamente da quanto previsto per le società per azioni dall'art. 293 dello stesso decreto, l'obbligo di pubbli care il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione

delle persone preposte al controllo dei conti.

L'inosservanza di questa disposizione è sanzionata dall'ultimo comma

del già ricordato art. 293.

III. - L'ordinanza del giudice francese muove da presupposti di fatto

inesatti. La Germania infatti è tra i paesi che hanno già recepito la quarta diret

tiva e appunto per questo gli art. 235 ss. del codice di commercio impon

gono l'obbligo di pubblicare il bilancio a tutte le società di capitali, siano

esse per azioni o a responsabilità limitata (le norme limitative contenute

nell'art. 41 della legge 20 aprile 1892 sulle società a responsabilità limita

ta sono state abrogate) con qualche temperamento previsto per quelle di minori dimensioni, entro i limiti di quanto consentito dal secondo e

dal terzo paragrafo dell'art. 47 della quarta direttiva: essi consistono es

senzialmente, per le piccole società, nell'esonero dall'obbligo di deposita re il conto economico (art. 326) e, per quelle di media grandezza, nella

possibilità di pubblicare in forma abbinata lo stato patrimoniale e l'alle

gato o nota integrativa (art. 327). L'Italia non ha invece ancora recepito il testo comunitario, ma è da

considerare che il nostro codice civile già assoggetta le società a responsa bilità limitata all'obbligo di pubblicazione del bilancio (art. 2493) senza

alcuna limitazione. IV. - Sul vincolo derivante per i singoli Stati dalle direttive comunita

rie, v., per tutti in termini generali, Pocar, Lezioni di diritto delle Comu

nità europee, Milano, 1979, 207 ss.; Bali.arino, Lineamenti di diritto

comunitario, Padova, 1987, 81 ss.; Gratiz, Le fonti di diritto comunita

rio, in Trent'anni di diritto comunitario, Lussemburgo, 1981, 87 ss.; Corte

giust. 20 marzo 1986, causa 17/85, Foro it., 1986, IV, 221, con nota

di richiami. Per un'analisi comparata delle procedure di attuazione delle

direttive comunitarie: L'application du droit communautaire par les Etats

membres, a cura di Ciavarini-Azzi, 1985.

Per quanto poi riguarda specificamente il problema sollevato dall'ordi

nanza si ricorda che la Corte di giustizia con reiterate decisioni (sent.

Il Foro Italiano — 1989.

Atteso che:

Il sig. Guy Blanguernon è accusato di avere in Chambery, il

31 gennaio 1987, omesso di depositare in duplice esemplare pres so la cancelleria del Tribunal de commerce entro il mese successi

vo all'approvazione dei conti annuali da parte dell'assemblea ge nerale degli azionisti:

— i conti annuali, la relazione sulla gestione, la relazione dei

sindaci, — la proposta di destinazione degli utili o delle perdite sotto

posta all'asemblea e la risoluzione di destinazione votata.

Detti fatti sono previsti e puniti dall'art. 293 del decreto 23

marzo 1967;

l'imputato chiede a questo giudice di rivolgersi in via pregiudi ziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee affinché essa

si pronunci sul se in base alla lettera e allo spirito dell'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato di Roma e della quarta direttiva delle

Comunità europee del 25 luglio 1978, le normative nazionali adot

tate in conformità a detti testi possano entrare in vigore indivi

dualmente fintantoché tutti gli Stati membri delle Comunità eu

ropee non abbiano adottato normative equivalenti;

Egli rileva che l'art. 44, n. 1, del decreto 23 marzo 1967, nella

versione di cui al decreto 29 novembre 1983, fa obbligo alle so

cietà a responsabilità limitata (s.r.l.) di depositare i loro conti

presso la cancelleria del tribunale di commercio; Sostiene che la legge 30 aprile 1983 e il decreto 29 novembre

1983 emanati al fine di armonizzare la normativa interna france

se della quarta direttiva adottata dal consiglio delle Comunità

europee il 25 luglio 1978 ledono le s.r.l. francesi poiché queste sono obbligate a rendere pubblici i loro conti, mentre analoghe misure non sono state adottate dalla Repubblica federale di Ger

mania e dall'Italia;

Egli fa presente che la società di cui è direttore finanziario de

ve fronteggiare numerosi concorrenti tedeschi e italiani; se egli

deposita i conti, la concorrenza potrà venire a conoscenza di dati

finora riservati e trarne un vantaggio economico; Il pubblico ministero si è detto favorevole all'adozione del prov

vedimento.

Atteso che:

Dal dibattimento risulta che la s.r.l. Pakem, della quale il sig.

Guy Blanguernon è direttore finanziario, fa parte del gruppo New

tee, che opera nel settore dell'imballaggio; è su istruzione del grup

po Newtec che il sig. Guy Blanguernon non ha depositato i conti

della s.r.l. Pakem presso la cancelleria del Tribunal de commerce

di Chambery;

14 febbraio 1984, causa 325/82, Raccolta, 1984, 777; 25 settembre 1979, causa 232/78, Foro it., 1981, IV, 253) ha affermato che uno Stato mem

bro non può, per giustificare la propria inosservanza di obblighi comuni

tari, addurre che identico comportamento è tenuto da altri Stati aderenti

alle Comunità europee. Infine, sugli obiettivi e sui limiti del coordimamento del diritto societa

rio dei paesi membri, v. Goldman, Lyon-Caen, Droit commercial euro

péen, Dalloz, Paris, 1983, 215 ss.; Cerexhe, Le droit européen. La libre

circulation des personnes et des entreprises, Nauwelearts Bruxelles, 1982, 253 ss., nonché, da ultimo, per una valutazione «politica» del fenomeno, il «Memorandum» sullo statuto della società europea, in Foro it., 1988,

IV, 408.

* * *

Pur nella sua palese infondatezza, l'ordinanza di rinvio mette ancora

una volta in evidenza il grave ritardo del nostro paese nell'attuare le di

rettive comunitarie (la quarta è stata adottata nell'ormai remoto 1978!) e costituisce, al tempo stesso, una riprova dei contraccolpi negativi che

questo comportamento può avere sul processo di integrazione euro

pea. Di tale pericolo il parlamento, cui è giunta l'eco dell'ordinanza di rin

vio, per la verità mostra di essere pienamente consapevole (v. resoconto

Commissione giustizia del senato del 28 giugno 1989, p. 64). Ma c'è da

chiedersi, allora, perché tardi tanto ad approvare il disegno di legge n.

1519/S di delega al governo per l'attuazione, oltre che della quarta, della

terza, della sesta e della settima direttiva in materia societaria. [G.

Marziale]

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383 PARTE QUARTA 384

Il grupo Newtec si trova in concorrenza con aziende produttri ci straniere, in particolare italiane e tedesche;

La normativa menzionata negli atti d'imputazione è il decreto

23 marzo 1967, nella versione di cui al decreto 29 novembre 1983, adottato per l'attuazione della legge 30 aprile 1985, relativa al

l'armonizzazione degli obblighi contabili dei commercianti e di

talune società con la quarta direttiva emanata dal consiglio delle

Comunità europee il 25 luglio 1978; È ormai pacifico che il trattato 25 marzo 1957 che istituisce

la Cee prevale sul diritto interno ed è direttamente efficace per i cittadini e per i giudici degli Stati membri;

In base al principio della preminenza del diritto comunitario

sul diritto interno le direttive emanate dal consiglio delle Comu

nità europee debbono esere applicate negli Stati membri; Dalla quarta direttiva 25 luglio 1978, nonché dall'art. 54, n.

3, lett. g), del trattato di Roma emerge che il consiglio e la com

missione esercitano le loro funzioni «coordinando, nella necessa

ria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono

richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, 2° comma, . . .».

Nel caso di specie, poiché la quarta direttiva non viene applica ta nella Repubblica federale di Germania e in Italia, non può trovare applicazione la regola della reciprocità sancita dal tratta

to di Roma;

È, pertanto, opportuno rivolgersi in via pregiudiziale alla Cor

te di giustizia delle Comunità economiche europee nei termini

precisati nel dispositivo della presente ordinanza e soprassedere a statuire in attesa della pronuncianda sentenza;

Per questi motivi, il tribunale, previa delibera, decidendo in

pubblica udienza e in contraddittorio, prima di pronunciarsi nel

merito e in primo grado, visto l'art. 177 del trattato di Roma, si rivolge in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comuni

tà europee affinché questa si pronunci sul se, secondo la lettera

e lo spirito dell'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato di Roma e

della quarta direttiva del consiglio delle Comunità europee 25 lu

glio 1978, le normative nazionali adottate in conformità a detti

testi possano entrare in vigore individualmente fintantoché tutti

gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano adottato

normative equivalenti, presupposto necessario del coordinamento

simultaneo voluto dalla quarta direttiva 25 luglio 1978.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (*)

(1 ° luglio - 31 dicembre 1988)

Sommario:

Composizione stragiudiziale della controversia e cancellazione della

causa dal ruolo (reg. della Corte, art. 48) — Convenzione, vio

lazione, parti lese, equa soddisfazione (art. 50) — Diritto ad

una riparazione della vittima di arresto o detenzione illegali

(art. 5, par. 5) — Innocenza, principio della presunzione di

(art. 6, par. 2) — Legalità della detenzione (art. 5, par. 1, lett.

c) — Legalità della detenzione, diritto ad essere tradotto al più

presto dinanzi ad un giudice (art. 5, par. 3) — Legalità della

detenzione, diritto di ricorso sulla (art. 5, par. 4) — Libertà, diritto alla (art. 5) — Processo equo, diritto ad un (art. 6,

par. 1) — Processo entro un termine ragionevole, diritto ad

un (art. 6, par. 1) — Rispetto della vita privata e familiare, diritto al (art. 8).

(*) La rubrica si propone di fornire periodicamente una rassegna sinte

tica, ma organica e tendenzialmente completa, delle sentenze della Corte

europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, e per assicurare la tempestività dell'informazione, ci si avvarrà delle sintesi preparate dal cancelliere della

Il Foro Italiano — 1989.

Convenzione

Art. 5: Diritto alla libertà e sicurezza: caso Nielsen (sub

VII). Art. 5, par. 1, lett. c): Legalità della detenzione: caso Bro

gan e altri (sub Vili). Art. 5, par. 3: Legalità della detenzione, diritto ad essere

tradotto al più presto dinanzi ad un giudice: caso Brogan e altri (sub Vili).

Art. 5, par. 4: Diritto di ricorso sulla legalità della de

tenzione: caso Brogan e altri (sub Vili). Art. 5, par. 5: Diritto della vittima di un arresto o di una

DETENZIONE ILLEGALI AD OTTENERE UNA RIPARAZIONE: CaSO BrO

gan e altri (sub Vili). Art. 6, par. 1: Diritto ad un processo equo: casi Schenk

(sub I); Salabiaku (sub III); Barberà, Messeguè e Jabardo (sub

IX); Colak (sub X).

corte e rese note attraverso gli appositi comunicati stampa del consiglio

d'Europa. Le sentenze sono riportate in ordine cronologico. Ai fini di una più

agevole consultazione, ciascuna rassegna è preceduta da un sommario delle «voci» rilevanti e da un elenco degli articoli della convenzione euro

pea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli che sono stati oggetto di specifico esame nelle sentenze riportate. Il testo di tali articoli viene

comunque riprodotto in appendice. La presente rassegna è stata curata dal dr. Paolo Ziotti. (A. Tizzano)

* * *

Convenzione

Art. 5.-1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessu no può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi

previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un

tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di

un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità

giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo

commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorve

gliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoo

lizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per

impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal para grafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ra

gionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazio ne può essere'subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, en tro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarce razione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 6.-1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica audienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e im

parziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi di ritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accu sa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamen te, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al

pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della mora

le, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democrati

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