ordinanza 30 giugno 1988; BlanguernonSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1989), pp. 381/382-383/384Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23182948 .
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381 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA 382
TRIBUNAL DE POLICE DI AIX LES BAINS; ordinanza 30
giugno 1988; Blanguernon.
TRIBUNAL DE POLICE DI AIX LES BAINS;
Comunità europee — Francia — Questioni pregiudiziali concer
nenti l'interpretazione del trattato — Fattispecie di omesso de
posito del bilancio di esercizio.
Nel diritto francese, è pertinente (e se ne rimette quindi l'esame
alla Corte di giustizia delle Comunità europee) la questione con
cernente l'interpretazione dell'art. 54, n. 3, lett. g, del trattato
Cee e della quarta direttiva adottata dal consiglio Ce il 25 lu
glio 1978, diretta ad accertare se le normative nazionali adotta
te in conformità a detti testi dai singoli Stati membri possano entrare in vigore separatamente prima che tutti abbiano adot
tato normative equivalenti (nella specie, si trattava di contro
versia su omesso deposito del bilancio di esercizio). (1)
(1) I - L'obbligo di pubblicare il bilancio, che per l'art. 2 della quarta direttiva n. 78/660 comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e il c.d. allegato o nota integrativa (sul punto v., per tutti, P.G. Jaeger, Problemi topici del bilancio d'esercizio (nell'evoluzione della giurispru denza e nella prospettiva dell'attuazione della quarta direttiva Cee), in Giur. comm., 1986, I, 984, spec. 990 ss.; per quanto concerne più specifi camente la nota integrativa, v. G. Castellano, L'allegato e la relazione al bilancio della quarta direttiva comunitaria, id., 1985, I, 1), è sancito dal primo paragrafo dell'art. 47 della direttiva, la quale si applica sia
alle società per azioni che a quelle a responsabilità limitata.
L'obbligo di pubblicità è esteso dalla stessa disposizione alla relazione
sulla gestione, prevista dall'art. 46 (in argomento, oltre a Castellano,
cit., v. Guerini-Consoli, La relazione degli amministratori, in La IV e la VII direttiva Cee nel progetto di attuazione a cura di A. Provasoli,
supplemento al n. 5/89 della Rivista dei dottori commercialisti, 1989, 127 ss.) e alla relazione redatta dalle persone preposte al controllo del
bilancio, secondo quanto stabilito dall'art. 51.
Questi obblighi di pubblicità non sono tuttavia imposti in maniera uni
forme per tutte le società poiché la direttiva lascia agli Stati membri la
facoltà di prevedere alcuni «alleggerimenti» in favore delle società di mi
nori dimensioni (art. 47, 2° e 3° par.). II. - La Francia è tra gli Stati membri della Comunità europea che
hanno già recepito la direttiva in questione. L'art. 44-1 del decreto n. 67 del 23 marzo 1967 nel testo attualmente
vigente (e risultante dalle modifiche apportate dal decreto 83-1020 del
27 novembre 1983, per attuare la direttiva comunitaria) impone alle so
cietà a responsabilità limitata, non diversamente da quanto previsto per le società per azioni dall'art. 293 dello stesso decreto, l'obbligo di pubbli care il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione
delle persone preposte al controllo dei conti.
L'inosservanza di questa disposizione è sanzionata dall'ultimo comma
del già ricordato art. 293.
III. - L'ordinanza del giudice francese muove da presupposti di fatto
inesatti. La Germania infatti è tra i paesi che hanno già recepito la quarta diret
tiva e appunto per questo gli art. 235 ss. del codice di commercio impon
gono l'obbligo di pubblicare il bilancio a tutte le società di capitali, siano
esse per azioni o a responsabilità limitata (le norme limitative contenute
nell'art. 41 della legge 20 aprile 1892 sulle società a responsabilità limita
ta sono state abrogate) con qualche temperamento previsto per quelle di minori dimensioni, entro i limiti di quanto consentito dal secondo e
dal terzo paragrafo dell'art. 47 della quarta direttiva: essi consistono es
senzialmente, per le piccole società, nell'esonero dall'obbligo di deposita re il conto economico (art. 326) e, per quelle di media grandezza, nella
possibilità di pubblicare in forma abbinata lo stato patrimoniale e l'alle
gato o nota integrativa (art. 327). L'Italia non ha invece ancora recepito il testo comunitario, ma è da
considerare che il nostro codice civile già assoggetta le società a responsa bilità limitata all'obbligo di pubblicazione del bilancio (art. 2493) senza
alcuna limitazione. IV. - Sul vincolo derivante per i singoli Stati dalle direttive comunita
rie, v., per tutti in termini generali, Pocar, Lezioni di diritto delle Comu
nità europee, Milano, 1979, 207 ss.; Bali.arino, Lineamenti di diritto
comunitario, Padova, 1987, 81 ss.; Gratiz, Le fonti di diritto comunita
rio, in Trent'anni di diritto comunitario, Lussemburgo, 1981, 87 ss.; Corte
giust. 20 marzo 1986, causa 17/85, Foro it., 1986, IV, 221, con nota
di richiami. Per un'analisi comparata delle procedure di attuazione delle
direttive comunitarie: L'application du droit communautaire par les Etats
membres, a cura di Ciavarini-Azzi, 1985.
Per quanto poi riguarda specificamente il problema sollevato dall'ordi
nanza si ricorda che la Corte di giustizia con reiterate decisioni (sent.
Il Foro Italiano — 1989.
Atteso che:
Il sig. Guy Blanguernon è accusato di avere in Chambery, il
31 gennaio 1987, omesso di depositare in duplice esemplare pres so la cancelleria del Tribunal de commerce entro il mese successi
vo all'approvazione dei conti annuali da parte dell'assemblea ge nerale degli azionisti:
— i conti annuali, la relazione sulla gestione, la relazione dei
sindaci, — la proposta di destinazione degli utili o delle perdite sotto
posta all'asemblea e la risoluzione di destinazione votata.
Detti fatti sono previsti e puniti dall'art. 293 del decreto 23
marzo 1967;
l'imputato chiede a questo giudice di rivolgersi in via pregiudi ziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee affinché essa
si pronunci sul se in base alla lettera e allo spirito dell'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato di Roma e della quarta direttiva delle
Comunità europee del 25 luglio 1978, le normative nazionali adot
tate in conformità a detti testi possano entrare in vigore indivi
dualmente fintantoché tutti gli Stati membri delle Comunità eu
ropee non abbiano adottato normative equivalenti;
Egli rileva che l'art. 44, n. 1, del decreto 23 marzo 1967, nella
versione di cui al decreto 29 novembre 1983, fa obbligo alle so
cietà a responsabilità limitata (s.r.l.) di depositare i loro conti
presso la cancelleria del tribunale di commercio; Sostiene che la legge 30 aprile 1983 e il decreto 29 novembre
1983 emanati al fine di armonizzare la normativa interna france
se della quarta direttiva adottata dal consiglio delle Comunità
europee il 25 luglio 1978 ledono le s.r.l. francesi poiché queste sono obbligate a rendere pubblici i loro conti, mentre analoghe misure non sono state adottate dalla Repubblica federale di Ger
mania e dall'Italia;
Egli fa presente che la società di cui è direttore finanziario de
ve fronteggiare numerosi concorrenti tedeschi e italiani; se egli
deposita i conti, la concorrenza potrà venire a conoscenza di dati
finora riservati e trarne un vantaggio economico; Il pubblico ministero si è detto favorevole all'adozione del prov
vedimento.
Atteso che:
Dal dibattimento risulta che la s.r.l. Pakem, della quale il sig.
Guy Blanguernon è direttore finanziario, fa parte del gruppo New
tee, che opera nel settore dell'imballaggio; è su istruzione del grup
po Newtec che il sig. Guy Blanguernon non ha depositato i conti
della s.r.l. Pakem presso la cancelleria del Tribunal de commerce
di Chambery;
14 febbraio 1984, causa 325/82, Raccolta, 1984, 777; 25 settembre 1979, causa 232/78, Foro it., 1981, IV, 253) ha affermato che uno Stato mem
bro non può, per giustificare la propria inosservanza di obblighi comuni
tari, addurre che identico comportamento è tenuto da altri Stati aderenti
alle Comunità europee. Infine, sugli obiettivi e sui limiti del coordimamento del diritto societa
rio dei paesi membri, v. Goldman, Lyon-Caen, Droit commercial euro
péen, Dalloz, Paris, 1983, 215 ss.; Cerexhe, Le droit européen. La libre
circulation des personnes et des entreprises, Nauwelearts Bruxelles, 1982, 253 ss., nonché, da ultimo, per una valutazione «politica» del fenomeno, il «Memorandum» sullo statuto della società europea, in Foro it., 1988,
IV, 408.
* * *
Pur nella sua palese infondatezza, l'ordinanza di rinvio mette ancora
una volta in evidenza il grave ritardo del nostro paese nell'attuare le di
rettive comunitarie (la quarta è stata adottata nell'ormai remoto 1978!) e costituisce, al tempo stesso, una riprova dei contraccolpi negativi che
questo comportamento può avere sul processo di integrazione euro
pea. Di tale pericolo il parlamento, cui è giunta l'eco dell'ordinanza di rin
vio, per la verità mostra di essere pienamente consapevole (v. resoconto
Commissione giustizia del senato del 28 giugno 1989, p. 64). Ma c'è da
chiedersi, allora, perché tardi tanto ad approvare il disegno di legge n.
1519/S di delega al governo per l'attuazione, oltre che della quarta, della
terza, della sesta e della settima direttiva in materia societaria. [G.
Marziale]
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383 PARTE QUARTA 384
Il grupo Newtec si trova in concorrenza con aziende produttri ci straniere, in particolare italiane e tedesche;
La normativa menzionata negli atti d'imputazione è il decreto
23 marzo 1967, nella versione di cui al decreto 29 novembre 1983, adottato per l'attuazione della legge 30 aprile 1985, relativa al
l'armonizzazione degli obblighi contabili dei commercianti e di
talune società con la quarta direttiva emanata dal consiglio delle
Comunità europee il 25 luglio 1978; È ormai pacifico che il trattato 25 marzo 1957 che istituisce
la Cee prevale sul diritto interno ed è direttamente efficace per i cittadini e per i giudici degli Stati membri;
In base al principio della preminenza del diritto comunitario
sul diritto interno le direttive emanate dal consiglio delle Comu
nità europee debbono esere applicate negli Stati membri; Dalla quarta direttiva 25 luglio 1978, nonché dall'art. 54, n.
3, lett. g), del trattato di Roma emerge che il consiglio e la com
missione esercitano le loro funzioni «coordinando, nella necessa
ria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, 2° comma, . . .».
Nel caso di specie, poiché la quarta direttiva non viene applica ta nella Repubblica federale di Germania e in Italia, non può trovare applicazione la regola della reciprocità sancita dal tratta
to di Roma;
È, pertanto, opportuno rivolgersi in via pregiudiziale alla Cor
te di giustizia delle Comunità economiche europee nei termini
precisati nel dispositivo della presente ordinanza e soprassedere a statuire in attesa della pronuncianda sentenza;
Per questi motivi, il tribunale, previa delibera, decidendo in
pubblica udienza e in contraddittorio, prima di pronunciarsi nel
merito e in primo grado, visto l'art. 177 del trattato di Roma, si rivolge in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comuni
tà europee affinché questa si pronunci sul se, secondo la lettera
e lo spirito dell'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato di Roma e
della quarta direttiva del consiglio delle Comunità europee 25 lu
glio 1978, le normative nazionali adottate in conformità a detti
testi possano entrare in vigore individualmente fintantoché tutti
gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano adottato
normative equivalenti, presupposto necessario del coordinamento
simultaneo voluto dalla quarta direttiva 25 luglio 1978.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (*)
(1 ° luglio - 31 dicembre 1988)
Sommario:
Composizione stragiudiziale della controversia e cancellazione della
causa dal ruolo (reg. della Corte, art. 48) — Convenzione, vio
lazione, parti lese, equa soddisfazione (art. 50) — Diritto ad
una riparazione della vittima di arresto o detenzione illegali
(art. 5, par. 5) — Innocenza, principio della presunzione di
(art. 6, par. 2) — Legalità della detenzione (art. 5, par. 1, lett.
c) — Legalità della detenzione, diritto ad essere tradotto al più
presto dinanzi ad un giudice (art. 5, par. 3) — Legalità della
detenzione, diritto di ricorso sulla (art. 5, par. 4) — Libertà, diritto alla (art. 5) — Processo equo, diritto ad un (art. 6,
par. 1) — Processo entro un termine ragionevole, diritto ad
un (art. 6, par. 1) — Rispetto della vita privata e familiare, diritto al (art. 8).
(*) La rubrica si propone di fornire periodicamente una rassegna sinte
tica, ma organica e tendenzialmente completa, delle sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, e per assicurare la tempestività dell'informazione, ci si avvarrà delle sintesi preparate dal cancelliere della
Il Foro Italiano — 1989.
Convenzione
Art. 5: Diritto alla libertà e sicurezza: caso Nielsen (sub
VII). Art. 5, par. 1, lett. c): Legalità della detenzione: caso Bro
gan e altri (sub Vili). Art. 5, par. 3: Legalità della detenzione, diritto ad essere
tradotto al più presto dinanzi ad un giudice: caso Brogan e altri (sub Vili).
Art. 5, par. 4: Diritto di ricorso sulla legalità della de
tenzione: caso Brogan e altri (sub Vili). Art. 5, par. 5: Diritto della vittima di un arresto o di una
DETENZIONE ILLEGALI AD OTTENERE UNA RIPARAZIONE: CaSO BrO
gan e altri (sub Vili). Art. 6, par. 1: Diritto ad un processo equo: casi Schenk
(sub I); Salabiaku (sub III); Barberà, Messeguè e Jabardo (sub
IX); Colak (sub X).
corte e rese note attraverso gli appositi comunicati stampa del consiglio
d'Europa. Le sentenze sono riportate in ordine cronologico. Ai fini di una più
agevole consultazione, ciascuna rassegna è preceduta da un sommario delle «voci» rilevanti e da un elenco degli articoli della convenzione euro
pea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli che sono stati oggetto di specifico esame nelle sentenze riportate. Il testo di tali articoli viene
comunque riprodotto in appendice. La presente rassegna è stata curata dal dr. Paolo Ziotti. (A. Tizzano)
* * *
Convenzione
Art. 5.-1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessu no può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un
tribunale competente; b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di
un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo
commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorve
gliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoo
lizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per
impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal para grafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ra
gionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazio ne può essere'subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, en tro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarce razione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Art. 6.-1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica audienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e im
parziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi di ritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accu sa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamen te, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al
pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della mora
le, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democrati
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