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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 17 gennaio 1980 (in causa 56/79);...

Date post: 30-Jan-2017
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sentenza 17 gennaio 1980 (in causa 56/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Capotorti (concl. conf.); Zelger c. Salinitri Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1980), pp. 149/150-157/158 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171071 . Accessed: 28/06/2014 08:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.171 on Sat, 28 Jun 2014 08:42:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 17 gennaio 1980 (in causa 56/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Capotorti (concl. conf.);Zelger c. SalinitriSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 149/150-157/158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171071 .

Accessed: 28/06/2014 08:42

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

elle a considéré qu'après l'arrèt de révision du 5 aoùt 1975, M. Artico aurait dù réclamer une indemnité devant la justice de son

pays en vertu de l'article 571 du code de procédure pénale ou de l'article 5 § 5 de la Convention (paragraphe 21 ci-dessus et annexe II au rapport).

44. - L'intéressé a introduit alors pareille demande, mais la Cour de cassation l'a repoussée le 4 novembre 1977 car le délai

légal de dix-huit mois avait expiré le 5 février (paragraphe 12 ci-dessus et compte rendu de l'audience du 31 janvier 1980).

Le Gouvernement souligne que cet arrèt revèt un caractère défi nitif et que le requérant ne s'en plaint pas (decisione irrevocabile, definitiva, non impugnata)-, le problème d'une réparation pour détention illégale se trouverait par là-méme résolu.

L'argument ne convainc pas la Cour. Sans doute M. Artico a-t-il négligé d'utiliser en temps voulu les ressources offertes par la législation italienne, mais cela n'oblige pas la Cour à rejeter les

prétentions qu'il formule à présent (arrét De Wilde, Ooms et

Versyp du 10 mars 1972, sèrie A n. 14, pp. 7-10, §§ 14-16 et 20; arrét Konig précité, § 15); elles se fondent du reste sur une base

juridique différente, les répercussions du manque d'assistance ju diciaire effective.

45. - Il importe cependant de ne pas perdre de vue que le pro cureur de la République de Ferrare a imputé sur des peines ultérieures la période litigieuse d'un an et seize jours d'empri sonnement (paragraphe 12 ci-dessus). Le requérant allègue n'en avoir profité en pratique qu'à concurrence de seize jours: à l'en

croire, une remise de peine (indulto) d'un an lui eùt de toute manière été consentie gràce au décret présidentiel n. 413 du 4 aoùt 1978 (Gazzetta Ufficiale, 1978, pp. 5557-5560). En réalité, la directive (provvedimento) du parquet de Ferrare remonte à une date antérieure, le 15 mars 1978. A l'époque, l'imputation laissait subsister à la charge de l'intéressé un « solde négatif » d'un an, dix mois et vingt et un jours. Elle lui a done procuré un avantage tangibile, sans prejudice de celui qu'il a pu retirer ensuite du décret susmentionné. Sans lui assurer une réparation intégrale (restitutio in integrum), elle a compensé dans une large mesure le

dommage subì par lui (arrét Ringeisen du 22 juin 1972, sèrie A n. 15, p. 10, § 26; Foro it., 1972, IV, 165; arrét Neumeister du 7 mai 1974, sèrie A n. 17, pp. 18-19, §§ 40-41; Foro it., 1974, IV. 185; arrèt Engel et autres du 23 novembre 1976, sèrie A n.

22. pp. 68-69, § 10; Foro it., 1977, IV, 97).

46. - Quant à la nature du préjudice résiduel, la Cour relève que M. Artico n'a prouvé, ni mème allégué, aucune perte matérielle. En revanche, la dureé supplémentaire d'emprisonnement qu'a pu entramer, de manière indirecte, l'absence d'assistance judiciaire effective (paragraphe 42 et 43 ci-dessus) lui a causé sans conteste un tort moral.

47. - S'y ajoute celui qui a résulté directement de la violation de l'article 6 § 3 c) et pour lequel l'imputation de ladite durée

sur des peines postérieures n'entre manifestement pas en ligne de compte; pendant plus d'un an le requérant est demeuré sans

défenseur, autre que nominal, malgré des plaintes et démarches

pressantes et répétées (paragraphes 13 à 15 ci-dessus). Il en a

éprouvé selon toute probabilité une impression pénible d'isole

mente, de désarroi et d'abandon. En particulier, il s'est certai

nement senti désarmé quand le procureur général eut conclu, les 3 et 10 juillet 1973, au rejet des pourvois en chambre du

conseil, car seul un avocat pouvait y parer en exigeant une audien

ce contradictoire et publique (paragraphes 10 et 17 ci-dessus).

48. - Aucun de ces éléments ne se prète à un calcul. Les

appréciant dans leur ensemble en équité, comme le veut l'article

50, la Cour estime qu'il y a lieu d'accorder à M. Artico una

satisfaction dont elle fixe le montant à trois millions (3.000.000) de lires.

Par ces motifs, la Cour, a l'unanimité

1. Déclare le Gouvernement forclos à contester la recevabilité

de la requète; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c);

3. Dit que la République italienne doit verser au requérant une indemnité de 3.000.000 lires pour préjudice moral;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

(1) In tema di assistenza giudiziaria ai non abbienti cfr., da ul

timo, Commiss. aur. diritti dell'uomo 22 marzo 1972, 14 luglio 1972, Gussenbauer, Foro it., 1974, IV, 113, con nota di Gremen

tieri, e Corte eur. diritti dell'uomo 9 ottobre 1979, sul caso Airey, id., 1980, IV, 1, con nota di richiami, cui adde Denti, Patrocinio

dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e prospettive di

riforma, id., 1980, V, 126. In tema di risarcimento dei danni derivanti all'individuo dalla

violazione dei diritti dell'uomo cfr., da ultimo, Corte eur. diritti dell'uomo 10 marzo 1980, sul caso Kònig e sul caso Luedicke,

id., 1980, IV, 101 e 106.

* * *

Da tempo attesa, la condanna dell'Italia da parte della Corte euro

pea dei diritti dell'uomo per le gravi carenze del suo sistema di as sistenza giudiziaria ai non abbienti è finalmente giunta; e se la mo tivazione della sentenza verte essenzialmente sulle particolarità del caso di specie, chiunque conosca il concreto funzionamento del si stema giudiziario italiano sa che la fattispecie presa in esame dalla corte non è certamente eccezionale e sa altresì che questa situazione è dovuta, oltre che a circostanze genericamente politico-sociali, al

l'incapacità del nostro legislatore di modificare testi normativi ispi rati ad una concezione della società arcaica e cinicamente classista (a tutto danno dei non abbienti).

I vizi di costituzionalità e gli altri difetti di tale legislazione sono stati molte volte illustrati da Cappelletti, da Denti, da chi scrive e da molti altri e non è il caso di redigerne ancora una volta il cata

logo, né di rinnovare le critiche che la sordità degli organi politici e la scarsa audacia dimostrata in questo caso dalla Corte costituzio nale hanno ampiamente meritato; nonostante la riforma parziale in trodotta con riferimento al processo del lavoro, infatti, la situazione è ancora indegna di un paese civile.

Di conseguenza, se è vero che la sentenza della Corte europea rap presenta un motivo di vergogna per il nostro paese e per i suoi giu risti — cosi facilmente portati ad ammantarsi degli orpelli derivanti dalla tradizione dell'antica Roma — essa giunge tuttavia benvenuta nella misura in cui fornisce una ennesima occasione per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di intervenire.

A questo fine, mentre sembra inutile pensare che il ministro della

giustizia abbia a dimettersi per lo smacco subito (ipotesi che pure, in altri ambienti, potrebbe apparire meno teorica di quanto lo sia

qui, dove addirittura si potrebbe perfino dubitare che egli ne abbia

personalmente notizia o comunque sia disposto a dedicare ad un fatto di questo genere una qualche attenzione), assume notevole ri lievo la prospettiva della responsabilità amministrativa dei magistrati inadempienti per le somme che dovranno essere pagate dallo Stato a titolo di risarcimento del danno, come già si accennava in sede di commento alla prima sentenza Kònig (Foro it., 1978, IV, 436-437; vedi anche la seconda sentenza Kònig, id., 1980, IV, 101).

Prima di chiudere queste note non si può non segnalare all'atten zione dei lettori la linea di condotta processuale che è stata seguita dallo Stato italiano in questa controversia e che è consistita in pra tica esclusivamente nell'opporre eccezioni di ordine processuale, quasi che si trattasse di una banale causa civile da vincere a base di espe dienti avvocateschi. Il culmine di questo cinismo è rappresentato dal tentativo che la difesa dello Stato italiano ha compiuto di far ad dossare al detenuto Artico l'onere di provare come si erano svolti i processi che lo riguardavano ed è giunta persino a dedurre — come si desume dal § 29 della motivazione — di non poter fornire la pro va di tali fatti perché gli atti processuali erano stati restituiti dalla Corte di cassazione agli uffici giudiziari di provenienza (quasi che

questi ultimi si trovino sulla luna, oppure siano talmente indipen denti dallo Stato da non consentire ad esso di estrarre copie dai loro

archivi). Se tutti i giuristi italiani — compresi i redattori di questo perio

dico — debbono arrossire di vergogna dinanzi a questa vicenda, cer tamente alcuni dovrebbero diventare addirittura paonazzi.

A. PlZZORUSSO

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 17 gennaio 1980 (in causa 56/79); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Capotorti (conci, conf.); Zelger c. Salinitri.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968 — Luogo di adempimento di obbligazione contrattuale —

Determinazione con accordi verbali — Competenza del giudice del luogo — Condizioni (Convenzione concernente la compe tenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia ci

vile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1978, art.

5, nn. 1, 17; protocollo 3 giugno 1971, attributivo di competen za alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpre tazione della convenzione 27 settembre 1968, art. 3).

Qualora il luogo dell'adempimento di un'obbligazione contrattuale

sia stato determinato dalle parti con una clausola valida secon

do il diritto nazionale che si applica al contratto, il giudice di

tale luogo è competente a conoscere delle controversie relative

alla medesima obbligazione in forza dell'art. 5, 1", della con

venzione di Bruxelles 27 settembre 1968, indipendentemente dal

l'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17. (1)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 13 novembre 1979 (in causa 25/79); Pres. Kutscher.

Avv. gen. Capotorti (conci, conf.); Soc. Sanicentral GmbH c.

Collin.

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PARTE QUARTA

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968 — Clausola attributiva di competenza — Contratti di la

voro eseguiti prima dell'entrata in vigore della convenzione —

Giudizi instaurati successivamente — Validità (Convenzione con

cernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle de

cisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27

settembre 1978, art. 17, 54; protocollo 3 giugno 1971, attributivo

di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione 27 settembre 1968, art. 3).

Gli art. 17 e 54 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale vanno interpre tati nel senso che, nelle azioni giudiziarie iniziate dopo l'en

trata in vigore della convenzione, le clausole attributive di

competenza, stipulate in contratti di lavoro conclusi anterior

mente a tale entrata in vigore, debbono essere considerate va

lide, anche nel caso in cui sarebbero state considerate nulle se

condo le norme nazionali in vigore al momento della stipula zione del contratto. (2)

I

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 15 maggio 1979, pervenuta in cancelleria I'll aprile 1979, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 3 del protocollo 3

giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione di Bru

xelles 27 settembre 1968 (in prosieguo: la convenzione), una

questione concernente l'interpretazione degli art. 5, 1°, e 17 della

stessa convenzione.

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una lite tra due

commercianti, residenti l'uno in Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) e l'altro in Mascali (Italia), circa la resti

tuzione di una somma assertivamente prestata dal primo al se

condo. Il commerciante tedesco, fondandosi su un accordo ver

bale col quale, a suo dire, è stato convenuto che la restituzione

sarebbe stata effettuata a Monaco di Baviera, adiva il Landgericht di questa città. Il giudice adito si dichiarava incompetente moti

vando che il semplice accordo verbale circa il luogo dell'adem

pimento non era sufficiente ad attribuirgli competenza interna

zionale; un accordo siffatto avrebbe potuto conferire tale compe tenza solo se fossero state osservate le forme prescritte dall'art.

17. Poiché questa decisione veniva confermata dall'Oberlandesge richt di Monaco di Baviera, l'interessato ricorreva per cassazione

(« Revision ») dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale ha sollevato la seguente questione:

« Se un accordo stipulato senza attenersi a formalità particola ri, che però vincola giuridicamente i commercianti a norma del

diritto nazionale (in casu, tedesco), relativo al luogo in cui do

vrebbe adempiersi l'obbligazione contratta, dalla quale scaturisce

la controversia, sia sufficiente a conferire al giudice di quella lo

calità la competenza giurisdizionale per territorio a norma del

l'art. 5, 1°, della convenzione oppure se l'effetto di siffatto ac

cordo, che determina la competenza, dipenda dall'osservanza delle forme prescritte dall'art. 17 della convenzione».

2. - Dal testo della questione risulta che il giudice nazionale si

chiede se l'efficacia di un accordo come quello descritto, per

quanto concerne l'attribuzione della competenza ai sensi dell'art. 5 della convenzione, dipenda dall'osservanza delle forme prescritte dall'art. 17 della stessa, a norma del quale il giudice di uno Stato

contraente designato dalle parti — di cui almeno una domiciliata

in uno Stato contraente — a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, ha compe tenza esclusiva purché sia stgto designato con accordo scritto o

con accordo verbale confermato per iscritto.

3. - È opportuno ricordare che l'art. 5, 1° comma, che fa parte della sezione 2 della convenzione, intitolata « competenze specia li », contempla una deroga alla norma generale sulla competenza di cui all'art. 2 della convenzione. Le disposizioni dell'art. 5 che

consentono di citare, in materia contrattuale, il convenuto domi

ciliato in uno Stato contraente dinanzi al giudice del luogo in cui

l'obbligazione è stata o dev'essere adempiuta, stabiliscono un cri

terio per la determinazione della competenza la cui scelta dipende dalla volontà dell'attore e che è giustificato dall'esistenza di un

legame diretto tra la controversia e il giudice chiamato a conoscere

di essa.

4. - Per contro, l'art. 17, compreso nella sezione 6 della con

venzione, intitolata « proroga di competenza », stabilisce la com

petenza esclusiva del giudice designato dalle parti secondo le

forme prescritte. Esso, pertanto, esclude sia la norma generale sulla competenza — di cui all'art. 2 della convenzione — sia le

norme sulle competenze speciali — contenute nell'art. 5 — e pre scinde da qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico con

troverso ed il giudice designato. Risulta quindi che la competen za del giudice del luogo dell'adempimento (contemplata all'art.

5, 1°) e quella del giudice scelto dalle parti costituiscono due

nozioni distinte, e che solamente i patti di proroga della com

petenza devono possedere i requisiti formali prescritti dall'art. 17 della convenzione.

5. - Di conseguenza, qualora la legge da applicarsi consenta ai

contraenti, alle condizioni ch'essa determina, di designare il luo

go in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è suffi

ciente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, 1°), della convenzione.

6. - La questione formulata dal Bundesgerichtshof va pertanto risolta nel senso che, qualora il luogo dell'adempimento di una

obbligazione contrattuale sia stato determinato dalle parti con una clausola valida secondo il diritto nazionale che si applica al

contratto, il giudice di tale luogo è competente a conoscere delle

controversie relative alla medesima obbligazione in forza dell'art.

5, 1°), della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, in

dipendentemente dall'osservanza dei requisiti di forma stabiliti

dall'art. 17. (Omissis) Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottopostale

dal Bundesgerichtshof con ordinanza 15 marzo 1979, dichiara:

Qualora il luogo dell'adempimento di un'obbligazione contrat

tuale sia stato determinato dalle parti con una clausola valida

secondo il diritto nazionale che si applica al contratto, il giudice di tale luogo è competente a conoscere delle controversie relative

alla medesima obbligazione in forza dell'art. 5, 1°, della con

venzione di Bruxelles 27 settembre 1968, indipendentemente dal

l'osservanza dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 17.

II

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con sentenza in data 10 gen naio 1979, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio seguente, la Corte di cassazione francese (Chambre sociale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma del protocollo del 3 giugno 1971, rela tivo all'interpretazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle de cisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la conven

zione), una questione relativa all'interpretazione degli art. 17 e 54 della suddetta convenzione, entrata in vigore, conformemente al suo art. 62, il 1° febbraio 1973.

La questione viene posta nell'ambito di una controversia sorta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, fra un operaio francese, domiciliato in Francia, ed una società tedesca, che l'aveva assunto, in base ad un contratto contenente una clausola

attributiva di competenza in favore della giurisdizione tedesca,

per lavorare nella Repubblica federale di Germania al di fuori di qualsiasi stabilimento.

Il contratto di lavoro era stato stipulato il 27 ottobre 1971 e

l'azione giudiziale è stata intentata il 27 novembre 1973. 2. - Cosi stando le cose, la Corte di cassazioni si chiede se la

clausola attributiva di competenza si applichi ai contratti di la

voro stipulati anteriormente alla convenzione o se « per la parte in cui le norme di quest'ultima interessino la tutela dei lavoratori

salariati, esse tocchino la sostanza stessa degli accordi e debbano

avere effetto soltanto per i contratti posteriori » ; la Corte di cas sazione ha, quindi, sottoposto la seguente questione:

« Se, in forza dell'art. 54 della convenzione di Bruxelles, l'art. 17 di questa debba, ormai, far considerare valide, quando la

causa viene intentata nel periodo a partire dal 1° febbraio 1973, le

clausole attributive di competenza le quali, se inserite in un con

tratto di lavoro concluso anteriormente al 1° febbraio 1973, sa rebbero state considerate nulle secondo le norme nazionali allora

in vigore, essendo irrilevante al riguardo la data dell'accordo fra

le parti e quella dell'esecuzione del lavoro litigioso». 3. - Dal tenore della questione proposta risulta che la Corte di

cassazione, a giusto titolo, ammette che il diritto del lavoro rien

tra nel campo d'applicazione materiale della convenzione e che

essa, ed in particolare il suo art. 17, relativo alla deroga di com

petenza, riguarda controversie sorte in relazione ad un contratto

di lavoro concluso dopo il 1° febbraio 1973.

4. - Poiché, tuttavia, il contratto di lavoro si è risolto 1*8 dicem

bre 1971 e l'azione giudiziale è stata intentata soltanto il 27 no

vembre 1973, quindi posteriormente all'entrata in vigore della

convenzione, la Corte di cassazione si domanda quale sia la por tata dell'art. 54 della convenzione, ai cui termini « le disposizioni della... convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie pro

poste ... posteriormente alla sua entrata in vigore » e vuole sa

pere se la clausola attributiva di competenza figurante nel con

tratto di lavoro, che, prima del 1° febbraio 1973 poteva essere

considerata nulla, in base alla legislazione francese, riprenda va

lidità al momento dell'entrata in vigore della convenzione.

5. - In risposta a tale preoccupazione va detto, da un lato, che

la convenzione non riguarda le norme di diritto sostanziale e, dal

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

l'altro, che, proponendosi la convenzione di determinare la com

petenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ambito giuridico in

tracomunitario relativo alla competenza civile, le norme proces suali interne applicabili alle fattispecie di cui è causa sono escluse

dalle materie disciplinate dalla convenzione, a vantaggio delle

disposizioni di quest'ultima. 6. - La clausola scritta attributiva di competenza che compare

in un contratto di lavoro è, di per se stessa, espressione di una

facoltà di scelta della giurisdizione competente, i cui effetti si veri

ficano solo nel momento in cui viene proposta una domanda giu

diziale, dando inizio all'azione.

Questa è quindi la data da prendere in considerazione per va

lutarne la portata relativamente alla norma giuridica che si ap

plica in quel momento.

Nella fattispecie, poiché l'azione è stata iniziata il 27 novembre

1973, si applica la convenzione, a norma del suo art. 54.

Da detto articolo risulta, in effetti, che unica condizione, ne

cessaria e sufficiente, perché si applichi il regime previsto dalla

convenzione a controversie relative a rapporti giuridici sorti pri ma della sua entrata in vigore è che l'azione giudiziaria, come è

avvenuto nella specie, sia stata proposta dopo tale data.

7. - Di conseguenza, alla domanda di pronunzia pregiudiziale

proposta dalla Corte di cassazione francese (Chambre sociale)

si deve rispondere che gli art. 17 e 54 della convenzione di Bru

xelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdi zionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer

ciale vanno interpretati nel senso che, nelle azioni giudiziarie iniziate dopo l'entrata in vigore della convenzione, le clausole

attributive di competenza, stipulate in contratti di lavoro con

clusi anteriormente a tale entrata in vigore, debbano essere con

siderate valide, anche nel caso in cui sarebbero state considerate

nulle seconde le norme nazionali in vigore al momento della sti

pulazione del contratto. (Omissis) Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottopostale

dalla Corte di cassazione francese (Chambre sociale), con senten

za del 10 gennaio 1979, dichiara:

Gli art. 17 e 54 della convenzione di Bruxelles del 27 settem

bre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale vanno interpretati

nel senso che, nelle azioni giudiziarie iniziate dopo l'entrata in

vigore della convenzione, le clausole attributive di competenza,

stipulate in contratti di lavoro conclusi anteriormente a tale en

trata in vigore, debbono essere considerate valide, anche nel caso

in cui sarebbero state considerate nulle secondo le norme nazio

nali in vigore al momento della stipulazione del contratto.

(1-2) Non constano precedenti in termini.

Sull'interpretazione del criterio di giurisdizione previsto dall'art. 5,

par. 1, della convenzione, v., in senso conforme Corte giust. 6 otto

bre 1976, in causa 12/76, Foro it., 1977, IV, 49, con nota di A. Tiz

zano. Sulla norma in questione, v. anche di recente, nella giurispru denza italiana, Cass. 13 gennaio 1978, n. 152, id., 1978, I, 2240,

con nota di A. Pierucci e osservazioni di A. Lener.

A tale sentenza si rinvia anche per quanto attiene all'interpreta zione dell'art. 17 della convenzione, sul quale v. altresì, da ultimo,

Corte giust. 9 novembre 1978, in causa 23/78, id., 1979, IV, 246,

con nota di richiami, cui adde Foscaneau, Compétence judiciaire, re

connaissance et exécution des décisions civiles et commerciales dans

la Communauté économique européenne, in Rev. du marché commun,

1979, 581. Per quanto attiene la sentenza in causa 25/79, è da segnalare an

zitutto l'affermazione della corte secondo cui i rapporti di lavoro

rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles

del 27 settembre 1968. In questo senso si era espressa la sentenza di

rinvio, Cour de Cassation (Chambre social) 10 gennaio 1979, Rev.

critique de droit international privé, 1979, li, 453, con nota di P. L.; e nella giurisprudenza italiana, Pret. Roma 5 gennaio 1977 e Trib.

Roma 6 settembre 1978, Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1979, 79 e

123; e soprattutto Cass., Sez. un., 11 ottobre 1979, n. N5724, Foro it.,

1979, I, 2565, con ampia nota di richiami e anche indicazioni sul

contrario orientamento; Cass. 9 aprile 1979, nn. 2016 e 2017, id., 1980,

I, 1108, con ampia nota di richiami di L. Florino. Adde Holleaux, La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;

cinq annés d'application en France, in Journal de droit international,

1978, 520. Sul punto in generale, v. anche Jenard, Relazione sulla con

venzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze

in materia civile e commerciale, in Bollettino delle Comunità europee,

suppl., novembre 1972.

Quanto poi alle questioni intertemporali connesse con l'applicazione dell'art. 54 della convenzione, v., in senso sostanzialmente conforme, Cass. Il ottobre 1979, n. 5724, cit.; in senso contrario invece Cass., Sez.

un., 25 febbraio 1977, n. 827, Foro it., 1977, I, 598, con nota di richiami.

Per la giurisprudenza francese v. Holleaux, op. loc. cit. Anche su

questo problema v. Jenard, op. cit. Sulla convenzione in generale, v. ancora in dottrina Foscaneau,

op. cit., in Rev. du marché commun, 1979, 516, 569, e 1980, 31 e 91;

Pocar, L'applicazione giurisdizionale in Italia della convenzione di

Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisaizionale e l'esecuzione delle sentenze, in Riv. dir. proc., 1978, 674; Id., Jurisdic tion and the enforcement of judgments under the E. C. Convention of 1968, in Rabels Zeitschrift fur auslandishes und internationales Pri

vatrecht, 1978, 405; Raslussen, A new generation of Community law? Reflections on the handling by the Court of justice of the Pro tocol of 1971 relating to the interpretation of the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments, in Common Mar ket Law Review, 1978, 249.

♦ » ♦

Data l'importanza delle questioni discusse nella causa 25/79, si ri tiene opportuno riportare le conclusioni dell'avv. gen. F. Capotorti:

1. - Il procedimento pregiudiziale nel quale si inseriscono le mie conclusioni di oggi solleva due interessanti problemi di interpreta zione della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla com

petenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale. In primo luogo, infatti, si presenta l'occasione di chia rire se le clausole attributive di competenza pattuite fra le parti di un contratto di lavoro siano in ogni caso efficaci, alla stregua dell'art. 17 della convenzione, nonostante l'orientamento negativo di taluni ordinamenti statali circa la derogabilità della competenza dei giudici nazionali nella materia dei rapporti di lavoro. Qualora il problema precedente sia risolto in senso affermativo, rimane da stabilire se, trattandosi di contratti di lavoro stipulati ed eseguiti prima della data di entrata in vigore della convenzione (e cioè anteriormente al 1° febbraio 1973), le clausole in questione debbano considerarsi ef

ficaci, in base all'art. 54 della convenzione medesima, ogni qualvolta il giudice sia investito della controversia successivamente alla data

sopra indicata. Per riassumere brevemente i fatti della causa di merito, ricordo che

il 27 ottobre 1971 il signor René Collin, cittadino francese, venne as

sunto, in qualità di operaio, dalla società a responsabilità limitata di

diritto tedesco Sanicentral di Saarbrucken per svolgere un'attività

lavorativa nella Repubblica federale al di fuori di qualsiasi stabili mento. Una clausola ad hoc del contratto di lavoro, redatto per iscrit

to, attribuiva al giudice tedesco la competenza a conoscere di even

tuali controversie fra le parti in relazione agli obblighi rispettivi. Conclusosi il rapporto di lavoro l'8 dicembre 1971, il signor Collin

si rivolse, con atto del 26 novembre 1973, al Tribunal d'instance de

Molsheim (Bas-Rhin) come giudice del lavoro, chiedendo che la so

cietà tedesca fosse condannata a corrispondergli differenze salariali e

indennità varie. Il giudice francese affermò la propria competenza, sul presupposto che, per l'ordinamento francese, sono nulle le clau

sole di deroga alla competenza territoriale inserite in contratti di

lavoro. La Corte d'appello di Colmar, adita in seconda istanza dal da

tore di lavoro, confermò, con sentenza del 23 settembre 1976, la de

cisione del primo giudice per quanto concerne l'inderogabilità della

competenza, aggiungendo che in ogni caso l'art. 17 della convenzione

di Bruxelles non avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto la

sua entrata in vigore in Francia è stata successiva alla data del con

tratto di cui trattasi. La causa è stata infine portata dianzi alla Corte

di cassazione (Chambre sociale), e questa, con sentenza del 10 gen naio 1979, ha rivolto alla nostra corte, in via pregiudiziale, la se

guente domanda:

«se, in forza dell'art. 54 della convenzione di Bruxelles, l'art, l'i

di questa, debba, ormai, far considerare valide, quando la causa viene

intentata nel periodo a partire dal 1° febbraio 1973, le clausole attri

butive di competenza le quali, se inserite in un contratto di lavoro

concluso anteriormente al 1° febbraio 1973, sarebbero state consi

derate nulle secondo le norme nazionali allora in vigore, essendo ir

rilevante al riguardo la data dell'accordo fra le parti e quella del

l'esecuzione del lavoro litigioso». 2. - Che la convenzione nel suo insieme debba essere applicata ai

rapporti di lavoro, mi sembra indiscutibile. È vero che la materia del

lavoro presenta aspetti particolari, i quali la differenziano notevol

mente da altri settori del diritto privato e l'impregnano di nume

rosi elementi di diritto pubblico; è vero, inoltre, che in più di uno

Stato il regime processuale delle controversie di lavoro tiene conto,

nella composizione dell'organo giudicante e in certe particolarità della

procedura, dell'esigenza di assicurare al lavoratore una particolare tutela nell'ambito del processo, essendo egli la parte debole nel rap

porto di diritto sostanziale. Occorre però tener presente che tradizio

nalmente il contratto individuale di lavoro è considerato rientrare

nel quadro delle obbligazioni di diritto privato e che, ad ogni modo,

la convenzione di Bruxelles non solo non esclude la materia del la

voro dal proprio campo di applicazione (a differenza di quanto è

disposto per la sicurezza sociale; v. art. 1, 2° comma, n. 3), ma non

la fa neppure oggetto di una disciplina diversa da quella concernente

le obbligazioni contrattuali in genere. È noto infatti che alcune ma

terie sono state oggetto di regolamentazione ad hoc in relazione alla

specialità degli interessi coinvolti (le assicurazioni, le vendite rateali

e i prestiti con rimborso rateizzato; le materie assegnate dall'art. 16

alla competenza esclusiva dei giudici di un solo Stato contraente), co

sicché se gli Stati contraenti avessero voluto assoggettare egualmente le controversie di lavoro ad una regolamentazione specifica, essi lo

avrebbero indubbiamente fatto in modo espresso. La mancanza di di

sposizioni ad hoc autorizza dunque a ritenere che si sia voluto in

cludere la materia del lavoro nella sfera di applicazione della con

venzione. Nel « rapporto giustificativo » del comitato di esperti che fu sot

toposto ai governi insieme al progetto di convenzione (c.d. rapporto

Jenard) si trova una importante conferma di questa considerazione.

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PARTE QUARTA

Vi si nota infatti (a pag. 42) che nel progetto preliminare era stato previsto di attribuire competenza esclusiva, per le controversie na scenti da un contratto di lavoro, ai tribunali dello Stato dove il la voro viene prestato; ciò avrebbe eliminato ogni possibilità di proroga convenzionale della competenza. Ma questo orientamento fu accan tonato, dopo lungo dibattito, per vari motivi che il rapporto elenca: l'attesa che la Comunità elabori norme circa la legge applicabile al contratto di lavoro, l'esistenza di parecchie categorie di lavoratori, in situazioni differenziate, -e infine proprio la preoccupazione di non bloccare l'espressione della volontà delle parti quanto alla determi nazione del foro competente. Il rapporto conclude perciò che le re gole generali della convenzione — compresi gli art. 17 e 18 — sono applicabili per quanto concerne il contratto di lavoro, almeno fin ché la convenzione non sia modificata con la stipulazione di un even tuale accordo che regoli la materia.

3. - Ciò che ho detto potrebbe bastare per riconoscere che una clau sola di proroga della competenza figurante in un contratto di lavoro è lecita ed efficace, se rispetta le condizioni stabilite dall'art. 17 della convenzione. Un argomento ulteriore emerge, d'altronde, dalla circostanza che tale articolo menziona le eccezioni alla facoltà di deroga (rinviando alle disposizioni degli art. 12, 15 e 16) e non in clude fra queste l'ipotesi dei contratti di lavoro.

L'orientamento della convenzione appare dunque diverso, e con trastante, rispetto a quello di alcuni diritti interni: in particolare, del diritto francese, che considera nulle le clausole derogatorie della competenza quando concernono la materia del lavoro (art. R 517-1 del codice del lavoro, nel testo approvato con il decreto del 12 set tembre 1974), cosi come del diritto italiano (art. 413, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato con la legge 11 agosto 1973 n. 533). Tale situazione induce a chiedersi se vi siano spiegazioni della divergenza e, in ogni caso, quali conseguenze essa possa avere sul piano dell'applicazione della convenzione. Riguardo al primo punto, si può trovare un argomento formale nel fatto che la nullità della clausola di deroga secondo i diritti interni menzionati serve a salva guardare le regole di competenza territoriale, mentre qui è in gioco la competenza internazionale dei giudici, vale a dire un profilo di verso della competenza. Tuttavia si potrebbe opporre che alla base del divieto di clausole derogatorie in materia di lavoro vi è l'esigenza di assicurare al prestatore d'opera una più adeguata protezione sul piano processuale, e che questa esigenza sussiste con caratteri non dissimili sia nei rapporti che si svolgono esclusivamente nella sfera statale, sia in quelli che presentano elementi di internazionalità e rientrano nel quadro della convenzione. Si aggiunga che la corrispon denza fra le due situazioni acquista risalto quando si considera che la convenzione di Bruxelles si propone di unificare, attraverso le sue regole, lo spazio giudiziario comunitario in materia civile e che, se condo questa linea, essa tende a porre i rapporti fra giudici dei paesi comunitari contraenti su un piano analogo a quello dei rapporti fra giudici di uno stesso paese.

Perciò, in ultima analisi, la linea scelta dagli autori della conven zione sembra trovare le sue radici in una concezione dei rapporti di lavoro diversa da quella che ha ispirato le disposizioni degli ordina menti francese e italiano; e vorrei dire pure che si collega verosi milmente all'attesa di una sistemazione più organica della materia del diritto del lavoro, come il citato rapporto Jenard chiaramente in dica. Questa sistemazione è, a mio avviso, tanto più necessaria, in quanto allo stato attuale dei fatti la scelta del giudice, a norma del l'art. 17, non è subordinata all'esistenza di un collegamento obiettivo fra la controversia e l'autorità giudiziaria cui viene attribuita la com petenza; con la conseguenza che potrebbe essere chiamato a cono scere delle controversie nascenti dal rapporto di lavoro, in base ad una clausola di proroga della competenza, anche un giudice che non avesse alcun collegamento con la realtà socio-economica, nel cui am bito il rapporto stesso si sia svolto. Mi sembra infine interessante met tere in luce che, secondo l'art. 6 del progetto preliminare della con venzione comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni con trattuali, l'eventuale scelta della legge fatta dalle parti di un con tratto di lavoro « non può avere per risultato di privare il lavora tore della protezione che gli assicurano le disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta... ». Fra i due problemi della scelta della legge e della designazione del foro competente vi è senza dubbio un certo grado di parallelismo, anche se si tratta come è noto di cose diverse; e perciò ritengo significa tiva la preoccupazione accolta da questo progetto preliminare, di non sacrificare la protezione del lavoratore al rispetto illimitato del prin cipio dell'autonomia della volontà.

Passo ora all'altro interrogativo enunciato: posto che determinate norme interne di uno Stato membro, introdotte successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, siano in contrasto con questa, quid iuris? Indipendentemente dal problema della prevalenza o meno degli accordi internazionali sul diritto proprio di uno Stato — che è risolta affermativamente da certe costituzioni nazionali, e trascurato da altre — credo che il legame fra diritto comunitario e convenzione, in virtù dell'art. 220 del trattato di Roma, e la fun zione di interpretazione uniforme affidata alla nostra corte, siano suf ficienti per rispondere che le regole della convenzione debbono pre valere sul diritto interno, anche successivo, di uno Stato membro (og gi, come sappiamo, dopo la convenzione di adesione, le posizioni di parti contraenti e di Stati membri coincidono). In altri termini, la posizione più volte ribadita dalla nostra corte in tema di rapporti fra il diritto comunitario e i diritti degli Stati membri deve valere an che per la convenzione prevista dall'art. 220 del trattato CEE, di cui la corte sia chiamata ad assicurare l'interpretazione uniforme.

4. - Ho precisato all'inizio i termini della questione di diritto in

tertemporale che è stata prospettata dal giudice nazionale. Per risol

verla, si tratta di interpretare il 1° comma dell'art. 54 della con venzione.

Tale norma stabilisce che la convenzione si applica alle azioni giu diziarie promosse dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, la sola condizione necessaria perché il nuovo regime sia operante anche nei confronti di controversie relative a rapporti sorti prima della data di entrata in vigore della convenzione è che l'azione sia stata pro mossa successivamente a questa data. La norma transitoria, seguendo una tecnica già collaudata nei sistemi di diritto interno, attribuisce rilevanza al momento iniziale del processo, limitando cosi l'efficacia del nuovo regime alle procedure che siano instaurate dopo tale mo mento. Se una norma del genere non vi fosse stata, si sarebbe potuto sostenere che, in base al principio tempus regit actum, la conven zione dovesse applicarsi anche ai processi in corso; per evitare gli inconvenienti, specialmente di ordine pratico, che una soluzione di

questo genere avrebbe comportato, opportunamente la convenzione ha

disciplinato le situazioni di transizione dal vecchio al nuovo regime, contenendo entro limiti ragionevoli la sfera temporale d'efficacia delle nuove norme.

Il criterio adottato nell'art. 54 non dà luogo ad alcuna difficoltà quando si tratta di regolare i conflitti nel tempo di disposizioni re lative a situazioni o ad atti strettamente processuali, vale a dire a si tuazioni o atti che si collocano all'interno del processo. Se invece la norma della convenzione da applicare presuppone l'esistenza di un atto o di un rapporto che si sia formato anteriormente al processo, ci si può chiedere se lo stesso criterio continui ad essere valido. Po trebbe infatti apparire suggestiva la tesi, secondo cui l'art. 54 si rife rirebbe alle disposizioni della convenzione del primo tipo suindicato, mentre per quelle collegate alla dinamica dei rapporti sostanziali fra i privati l'applicabilità sarebbe limitata all'ipotesi in cui il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della convenzione.

Ho già avuto occasione di notare, nelle conclusioni presentate il 17 novembre 1976 nella causa 25/76, Segura c/ Bonakdarian (Rac colta 1976, p. 1867), che la convenzione disciplina taluni profili di diritto sostanziale « come premesse necessarie affinché si verifichino gli effetti processuali » che essa è destinata a regolare. In altri casi (come nell'ipotesi prevista dall'art. 17), l'espressione della volontà del le parti di raggiungere un certo fine processuale si inquadra in un contesto contrattuale, in un contesto di diritto sostanziale. Ma co munque ciò che conta, ai fini della convenzione, è l'effetto assegnato a un determinato atto (nel nostro caso, la clausola di deroga inserita nel contratto di lavoro): precisamente, l'effetto processuale — il qua le non può verificarsi se non nell'ambito della causa e dunque dopo che questa è stata instaurata — indipendentemente dal contesto con trattuale.

Stando cosi le cose, sono del parere che l'art. 54 vada interpretato nel senso che esso rende applicabili le disposizioni della convenzione del tipo dell'art. 17 anche se il rapporto cui ci si riferisce ha prece duto la data dell'entrata in vigore della convenzione. Perciò la nor ma che riconosce la liceità delle clausole di deroga alla giurisdizione si applica pure ai contratti stipulati prima di quella data.

Nel caso di specie, la posizione presa dai giudici francesi di ap pello era influenzata dal fatto che, al momento della stipulazione della clausola di deroga, soltanto le norme nazionali erano applica bili (non essendo ancora in vigore la convenzione) e quelle norme determinavano, come si è visto, la nullità della clausola. Una situa zione di questo genere poteva far sorgere il dubbio che l'art. 54 non avesse, per cosi dire, la forza di far rivivere un patto, al quale era stata negata ab initio l'esistenza giuridica. Ma per rimuovere que sto dubbio si possono fare tre ordini di considerazioni. In primo luo go, la valutazione di nullità fatta dal diritto di uno Stato non im pedisce che una valutazione diversa sia fatta con un altro metro giu ridico (nel nosto caso, quello della convenzione); l'esistenza mate riale del patto essendo fuori discussione, il suo significato giuridico può essere determinato in modo diverso se ci si pone dal punto di vista di un altro ordinamento. In secondo luogo, anche se si accet tasse l'idea che si trattava di far rivivere ex post una clausola pri vata radicalmente di effetti al momento della stipulazione, può obiet tarsi che nulla impedisce a una norma di disciplinare con effetto retroattivo un determinato fenomeno; tanto più nel campo della con valida di atti inizialmente viziati in modo radicale, visto che la possibilità di tali convalide è accordata da molti ordinamenti anche alla volontà privata, sotto certe condizioni. È ben noto che gli inter venti retroattivi, nel campo del diritto privato, incontrano un limite solo in alcune situazioni particolari: e cioè, di regola, nei diritti que siti e nelle sentenze passate in giudicato; al di fuori di ipotesi di que sto genere, il legislatore è libero di dettare norme anche per il pas sato. Ma la considerazione che mi sembra assorbente è un'altra: qui non è necessario attribuire un effetto retroattivo all'art. 17, in forza dell'art. 54, per il semplice motivo che la questione della validità o nullità della clausola di deroga era rilevante soltanto ai fini del pro cesso, e che il suo effetto processuale, come ho già notato, è venuto in discussione dopo l'entrata in vigore della convenzione. A mio av viso, insomma, la valutazione di nullità fatta nel caso di specie dal diritto francese è sempre rimasta inoperante, in quanto il contratto di lavoro aveva spiegato i suoi effetti sostanziali ma non quelli proce durali, anteriormente al 1° febbraio 1973; allorché si è realizzato il presupposto per il verificarsi degli effetti procedurali — l'introduzione dell'azione giudiziaria — la convenzione era entrata in vigore.

5. - Propongo, in conclusione, che la corte risponda nel modo se guente ai quesiti trasmessi dalla Corte di cassazione francese (Chambre sociale), con sentenza del 10 gennaio 1979: «gli art. 17 e 54 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commer

ciale, devono essere interpretati nel senso che nelle azioni giudiziarie proposte dopo l'entrata in vigore della convenzione le clausole attri butive di competenza, stipulate nel contesto di contratti di lavoro an teriori al 1° febbraio 1973, sono da considerare valide, anche se sa rebbero state considerate nulle secondo le norme nazionali in vigore al momento della stipulazione del contratto ».

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 12 luglio 1979 (in causa 223/78); Pres. Mertens de Wil

mars,. Avv. gen. Capotorti (conci, conf.); Grosoli.

Comunità europee — CEE — Carni bovine — Organizzazione comune di mercato — Regimi nazionali di prezzi massimi al

minuto — Compatibilità — Condizioni (Trattato istitutivo della

CEE, art. 177; reg. 5 ottobre 1976 n. 2453 CEE del Consiglio, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di

carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di

altri Stati membri; reg. 18 novembre 1976 n. 2793 CEE della

Commissione, relativo alle modalità di applicazione del regola mento n. 2453/76/CEE, art. 3, 8).

Il regolamento del Consiglio 5 ottobre 1976 n. 2453 va interpre tato, in collegamento con le disposizioni del regolamento di

attuazione, nel senso che il Governo italiano ha la facoltà di

fissare mediante disposizioni nazionali i prezzi di vendita al

consumo per dette carni, purché il margine di profitto ammesso

per i commercianti al minuto non sia talmente ridotto da osta

colare lo smercio dei prodotti in questione. (1) Al di fuori della sfera di applicazione del regolamento n. 2453/76/

CEE il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita

al consumo non è incompatibile con l'organizzazione comune

dei mercati nel settore delle cdrni bovine, purché non siano

messi in pericolo gli obiettivi e il funzionamento di tale orga nizzazione. (2)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 22 marzo 1979 (in causa 134/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, conf.); Ditta Danhuber c. Bundesanstalt

fiir Landwirtschaftliche Marktordnung.

Comunità europee — CEE — Carni bovine — Rilascio di licen

ze d'importazione — Modifiche del tasso di prelievo — Potere

discrezionale della Commissione — Asserita discriminazione tra

operatori economici — Insussistenza (Trattato istitutivo della

CEE, art. 177, 190; reg. 23 aprile 1975 n. 1090 CEE della Com

missione, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni

prodotti del settore delle carni bovine in applicazione delle

misure di salvaguardia, art. 3, 4; reg. 16 gennaio 1976 n. 76

CEE della Commissione, che istituisce un regime di abbina

mento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni

bovine nell'ambito delle misure di salvaguardia e la vendita

di carni bovine detenute dagli enti di intervento, art. 11).

L'esame della questione sollevata non ha rilevato l'esistenza di

elementi atti ad inficiare la validità dell'art. 11 del regolamento n. 76/76/CEE. (3)

III

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 6 marzo 1979 (in causa 92/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, diff.); Soc. Simmenthal (Avv. Cappelli, De Caterini) c. Commissione CE (Rappr. Kalbe, Berardis).

Comunità europee — CEE — Tutela giurisdizionale — Azione

di annullamento — Ricorso dei privati — Condizioni di rice

vibilità — Sussistenza (Trattato istitutivo della CEE, art. 173).

Comunità europee — CEE — Tutela giurisdizionale — Atti a por tata generale — Eccezione incidentale di legittimità — Ammis

sibilità (Trattato istitutivo della CEE, art. 173, 184).

Comunità europee — CEE — Carni bovine — Carni congelate

detenute da enti nazionali d'intervento — Regimi speciali d'im

portazione — Sistema dell'abbinamento — Bandi di gara —

Illegittimità — Fattispecie (Trattato istitutivo della CEE, art.

173, 184; decisione della Commissione 15 febbraio 1978 n.

258, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine

congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi

del regolamento CEE n. 2990/77 e stabilisce i quantitativi di

carni bovine congelate destinate alla trasformazione che pos

sono essere importate a condizioni speciali nel primo trimestre

1979).

È ricevibile, ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, il ricorso di

annullamento contro la decisione^

della Commissione che, sep

pur formalmente rivolta agli Stati membri, interessa in realtà direttamente e individualmente i privati destinatari delle de cisioni che le autorità nazionali adottano, senza alcun margine di discrezionalità, in esecuzione dell'atto comunitario. (4)

Dal momento che l'art. 184 del trattato CEE è espressione di un

principio generale che garantisce a qualsiasi parte di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la con

cerne direttamente e individualmente, la validità dei precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fonda mento giuridico della decisione impugnata e che non sono at

taccabili ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, la sfera di ap

plicazione dell'art. 184 deve poter comprendere tutti gli atti

delle istituzioni che, pur non avendo la forma di regolamento,

producono effetti analoghi e che, per tale motivo, non pote vano essere impugnati dai privati ai sensi dell'art. 173 (nella

specie, i bandi generali di gare per l'acquisto di carni conge late detenute dagli enti nazionali d'intervento, in quanto co

stituiscono atti di portata generale che fissano in anticipo e in

base a criteri obiettivi i diritti e gli obblighi degli operatori economici che intendono partecipare alle gare bandite). (5)

L'assenza di qualsiasi vincolo di destinazione sulla carne bovina

congelata acquistata presso gli enti nazionali d'intervento, nel

l'ambito del sistema c. d. dell'abbinamento, può avere l'effetto di falsare il funzionamento del sistema poiché si possono avere

manipolazioni incontrollabili di prezzi da parte di acquirenti che non hanno un interesse diretto nell'industria di trasfor mazione. (6)

IV

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 1°febbraio 1979 (in causa 121/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, conf.); Bardi c. Azienda agricola Paradiso.

Comunità europee — CEE — Carni bovine — Importazione di

bovini da paesi terzi — Contingenti a prelievo ridotto — Con

dizioni — Beneficiari — Determinazione da parte degli Stati

membri — Liceità (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 27 giugno 1968 n. 805 CEE del Consiglio, relativo all'organiz zazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, art.

13; direttiva 17 aprile 1972 n. 72/159 CEE del Consiglio, re

lativa all'ammodernamento delle aziende agricole; reg. 18 mar

zo 1977 n. 585 CEE della Commissione, relativo al regime dei

titoli d'importazione ed esportazione nel settore delle carni bo

vine; reg. 22 dicembre 1977 n. 2902 CEE della Commissione,

che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni spe

ciali).

In forza del regolamento della Commissione 22 dicembre 1977 n.

2902, gli Stati membri ed in particolare la Repubblica italiana,

erano autorizzati a specificare le categorie di produttori agri coli ammessi a fruire del contingente d'importazione di giovani bovini maschi in sospensione parziale o totale del prelievo, nell'ambito di una politica intesa al miglioramento delle strut

ture di allevamento e della produzione di carni bovine. (7)

Il fatto di riservare tale vantaggio ad imprenditori che esercitano

l'attività agricola a titolo principale è conforme agli obblighi derivanti per gli Stati membri dalla direttiva del Consiglio n.

72/159 CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agri

cole. (8)

I

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 15 luglio 1978, per venuta in cancelleria il 5 ottobre 1978, il Pretore di Padova ha

chiesto a questa corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE,

di pronunziarsi « sulla compatibilità di [un] regime di prezzi au

toritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, con

la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulte

rebbe non infondata la questione di legittimità costituzionale dei

provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi,

in relazione all'art. 3 Cost, repubblicana italiana ».

2. - La questione riguarda, da una parte, il provvedimento n.

35/1977 emesso il 26 luglio 1977 dal Comitato interministeriale

dei prezzi («CIP») relativamente ai prezzi massimi al consumo

delle carni bovine congelate (Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana n. 207 del 29 settembre 1977) e, dall'altra, la normativa

comunitaria in materia di organizzazione comune dei mercati nel set

tore delle carni bovine. Essa è stata sollevata nell'ambito di un pro

cedimento penale promosso a carico del legale rappresentante di

un'impresa commerciale del settore delle carni, per contravvenzione

al suddetto provvedimento. 3. - Non spetta a questa corte pronunciarsi, nell'ambito di un

procedimento ai sensi dell'art. 177 dèi trattato, sulla compatibilità

Il Foro Italiano — 1980 — Parte IV-13.

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