sentenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (concl. conf.);Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 1/2-3/4Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189278 .
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Anno CXIX Roma, 1994 Volume CXVII
IL FORO
ITALIANO
PARTE QUARTA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Comunità euro
pee c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Unione europea — Appalti di lavori pubblici — Direttiva del
consiglio — Pubblicità dei bandi — Omissione — Effetti (Di rettiva 26 luglio 1971 n. 71/305 Cee del consiglio, che coordi
na le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pub
blici, art. 9, 12, 15).
La Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità eu
ropee, un bando di gara per l'appalto dei lavori relativi alla
costruzione di una diga paravalanghe, è venuta meno agli ob
blighi che le incombono in forza della direttiva del consiglio
26 luglio 1971 n. 71/305 Cee, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. (1)
1. - Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 1° aprile
1992, la commissione delle Comunità europee ha proposto, ai
sensi dell'art. 169 del trattato Cee, un ricorso diretto a far di
fi) Nuova condanna a carico dell'Italia per violazione delle norme
della direttiva n. 71/305 che prescrivono l'invio dei bandi di gara relati vi ad appalti di lavori pubblici di valore comunitario all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità il quale provvede a pubblicarli nella G.U.C.E. entro nove giorni dalla data di spedizione. La corte
dopo aver ribadito, sulla scia di Corte giust. 18 marzo 1992, causa 24/91, massimata in Foro it., 1992, IV, 576, che la deroga introdotta dall'art.
9, lett. d), della direttiva agli obblighi di pubblicità dei bandi, opera solo nelle ipotesi in cui la parte interessata a dedurla dimostri la con
temporanea sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'anzidetta lett.
d) (vale a dire un avvenimento imprevedibile per l'amministrazione ag
giudicatrice, un'eccezionale urgenza dei lavori da realizzare incompati bile con la durata delle procedure contemplate dalla direttiva ed il nesso
di causalità che lega l'uno all'altra), ha ritenuto inapplicabile nella fat
tispecie la citata previsione derogatoria, non avendo il governo italiano
provato che l'eccezionale urgenza dei lavori da eseguire fosse tale da
non consentire nemmeno il rispetto dei termini previsti nella procedura «accelerata» di cui all'art. 15.
Per una analoga fattispecie di responsabilità italiana determinata dal
l'inosservanza degli obblighi di pubblicità comunitaria dei bandi, cons.
chiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga
paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno
agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del consi
glio 26 luglio 1971 n. 71/305/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (G.U. L 185, pag. 5, in prosieguo: la «direttiva»),
2. - Il titolo III della direttiva contiene, fra l'altro, disposizio ni dirette a garantire un'adeguata pubblicità dei bandi di gara, di modo che tutti gli imprenditori interessati della Comunità
possano essere informati dell'appalto ed eventualmente parteci
pare alla gara. 3. - Ai sensi dell'art. 12 della direttiva, i bandi di gara devo
no essere inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co
munità europee, che provvede a pubblicarli nella Gazzetta uffi
ciale, entro nove giorni dalla data di spedizione. Il 4° comma
dello stesso articolo precisa tuttavia che nella procedura accele
rata prevista dall'art. 15 il termine per la pubblicazione è di
cinque giorni al massimo dalla data di spedizione.
4. - L'art. 14 della direttiva fissa il termine di ricezione delle
Corte giust., ord. 11 settembre 1988, causa 194/88, id., 1990, IV, 306, con richiami ed osservazioni di A. Barone.
Sulla necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni che pre vedono deroghe alle norme della direttiva n. 71/305, v. Corte giust. 10 marzo 1987, causa 199/85, id., Rep. 1989, voce Comunità europee, n. 412 e Riv. trim, appalti, 1989, 99, con nota di Mancini.
Per maggiori approfondimenti sul tema, con riferimento anche alle
modifiche apportate dalla nuova direttiva «lavori» n. 89/440 Cee del 19 luglio 1989 (attuata con d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, Le leggi, 1992, ì, 25), cons. Pierobon, Sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche nella normativa Cee, in Riv. trim, appalti, 1991, 743; ed inol
tre, Gli appalti dei lavori pubblici nel diritto amministrativo comunita rio e italiano (atti dell'incontro di studi tenutosi a Milano il 16 febbraio
1990), Milano, 1990.
Riguardo alle tormentate vicende dell'adeguamento italiano alla nor
mativa Cee in materia di appalti pubblici, v. A. Barone, Brevi osserva
zioni in tema di attuazione delle direttive Cee sugli appalti pubblici, in Foro it., 1993, IV, 80.
Da segnalare, infine, che recentemente è stata approvata la direttiva del consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37, recante norme di coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (Le leggi,, 1993,
V, 604).
Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-1.
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PARTE QUARTA
domande di partecipazione e il termine di ricezione delle offerte
che i concorrenti prescelti sono invitati a presentare in ventuno
giorni almeno a decorrere, rispettivamente, dalla data di spedi zione del bando e dalla data di spedizione dell'invito rivolto
ai concorrenti. L'art. 15 precisa tuttavia che, qualora l'urgenza renda inidonei i termini prescritti dall'art. 14, le amministrazio
ni aggiudicatrici possono applicare termini ridotti, vale a dire
dodici giorni dalla data di spedizione del bando per le domande
di partecipazione e dieci giorni dall'invito scritto per le offerte.
Tale procedura accelerata riduce quindi la durata totale della
procedura di pubblicità da quarantadue giorni ad un minimo
di ventidue giorni. 5. - L'art. 9 della direttiva esenta vari casi dall'applicazione
di queste disposizioni in materia di pubblicità. In particolare l'art. 9, lett. d), prevede una deroga «quando, nella misura del
lo stretto necessario, l'eccezione urgenza risultante da avveni
menti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non
sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure». 6. - Il 18 giugno 1988 l'ufficio del genio civile di Bolzano,
organo periferico del ministero dei lavori pubblici, ha attribuito
all'impresa italiana Collini e Rabbiosi s.p.a. l'appalto della rea
lizzazione di una diga paravalanghe nella zona denominata «Al
pe Gallina», in località Colle Isarco/Brennero, senza che il rela
tivo bando di gara fosse stato previamente pubblicato nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee. 7. - Ravvisando in tale omissione un'infrazione della diretti
va, la commissione, con lettera 24 gennaio 1990, ha invitato
la Repubblica italiana a presentarle le sue osservazioni entro
un mese.
8. - La risposta fornita dal governo italiano il 15 marzo 1990
ha indotto la commissione ad emettere nei suoi confronti, il
13 febbraio 1991, un parere motivato. In mancanza di reazioni
a tale parere, la commissione ha deciso di proporre il ricorso
in oggetto. 9. - Essa sostiene che il governo italiano non ha provato la
sussistenza dell'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti im
prevedibili, ai sensi dell'art. 9, lett. d), della direttiva. A questo
proposito rileva anzitutto che fra la presentazione alle autorità
nazionali competenti, il 10 giugno 1988, della relazione del ser
vizio geologico del ministero dell'ambiente, che raccomandava
nella fattispecie un intervento urgente, e l'inizio dei lavori, il
21 settembre 1988, sono trascorsi oltre tre mesi, e che durante
tale periodo il governo italiano avrebbe potuto seguire la proce dura accelerata di ventidue giorni prevista dalla direttiva. La
commissione sottolinea poi che l'ultima valanga verificatasi nel
territorio del Brennero nel 1975 non poteva giustificare un in
tervento urgente. 10. - Secondo il governo italiano, il punto di vista della com
missione non tiene conto del fatto nuovo risultante dalla pre detta relazione geologica quanto al pericolo imprevedibile ed
imminente di valanghe nella zona di cui trattasi. Esso fa presen te che, tenuto conto della situazione di urgenza cosi emersa, le autorità italiane hanno considerato che i lavori dovevano as
solutamente iniziare prima della fine dell'autunno 1988, che quin di l'iter amministrativo doveva essere compiuto entro il breve termine dei tre mesi estivi e che, di conseguenza, risultava im
possibile attenersi a quanto prescritto dalla direttiva.
11. - Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello
svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argo menti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessa
ria alla comprensione del ragionamento della corte.
12. - Ai sensi dell'art. 9, lett. d), della direttiva, la deroga
prevista dallo stesso articolo, vale a dire la dispensa dall'obbli
go di far pubblicare il bando di gara, è subordinata al sussistere
di tre presupposti cumulativi. Essa presuppone infatti la sussi
stenza di un evento imprevedibile, di un'eccezionale urgenza in
compatibile con il tempo richiesto da altre procedure e, infine, di un nesso di causalità fra l'evento imprevedibile e la situazio ne di eccezionale urgenza che ne deriva.
13. - A tale proposito, la cronistoria minuziosamente analiz zata dall'avvocato generale nei punti 8 e 13 delle sue conclusio ni attesta che nulla ostava a che il governo italiano rispettasse nella fattispecie i termini della procedura accelerata prescritti dalla direttiva.
14. - Si deve quindi convenire con la commissione che il go
II Foro Italiano — 1994.
verno italiano non ha provato che ricorressero gli estremi del
l'eccezionale urgenza ai sensi dell'art. 9, lett. d). 15. - Pertanto, senza che occorra accertare se gli altri due
presupposti della deroga sussistessero nel caso di specie, si deve
dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga
paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno
agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva. (Omissis) Per questi motivi, la corte dichiara e statuisce:
1. - La Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all'uf
ficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fi
ni della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, un bando di gara per la costruzione di una diga para
valanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli
obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del consiglio 26 luglio 1971 n. 71/305/Cee, che coordina le procedure di ag
giudicazione degli appalti di lavori pubblici. 2. - La Repubblica italiana è condannata alle spese.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; pa rere 19 marzo 1993 (2/91); Pres. Due.
Unione europea — Cee — Convenzione n. 170 dell'Oil — Com
petenza per la conclusione (Trattato Cee, art. 118A, 228).
La conclusione della convenzione n. 170 dell'Oil sulla tutela
dei lavoratori contro gli effetti nocivi dall'utilizzazione delle
sostanze chimiche sul lavoro, rientra in una competenza spet tante congiuntamente agli Stati membri e alla Comunità. (1)
(1) Sulla competenza comunitaria a concludere convenzioni dell'Or
ganizzazione internazionale del lavoro.
1. - Investita di una richiesta di parere ai sensi dell'art. 228, par. 1, 2° comma, del trattato Cee (1), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla competenza (2) della Comunità a concludere la convenzione n.
(1) Ai sensi di tale disposizione «Il consiglio, la commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Cor te di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposi zioni del presente trattato...». I pareri emessi a norma di questa dispo sizione sono: il parere 11 novembre 1975, n. 1/75, Race., 1975, 1355, riguardante la compatibilità con il trattato di un accordo sulle spese locali elaborato in seno all'Ocse; il parere 26 aprile 1977, n. 1/76, id., 1977, 741, su di un progetto di accordo relativo all'istituzione di un fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna; il parere 4 ottobre 1979, n. 1/78, id., 1979, 2871, su di un accordo sulla gomma naturale. Infine i pareri 14 dicembre 1991, n. 1/91, Race., 1991, 6079 e 10 aprile 1992, n. 1/92 in G.U.C.E. C 136 del 26 maggio 1992, sul l'accordo che istituisce uno spazio economico europeo. Altri pareri so no stati emessi ai sensi dell'art. 103 del trattato Euratom e dell'art. 95 del trattato Ceca. A norma della prima di queste disposizioni la corte può essere chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il trat tato di un accordo che uno Stato membro intende concludere con uno Stato terzo. A tale procedura è stato fatto ricorso nel 1979 con il parere 14 novembre 1978, n. 1/78, Race., 1978, 2151. Una competenza con sultiva della corte è anche prevista a norma dell'art. 95 del trattato Ceca qualora vengano apportati emendamenti a questo trattato.
(2) I pareri formulati finora dalla corte hanno apportato importanti chiarimenti in tema di competenza comunitaria a stipulare accordi in temazionali. L'idoneità di questa procedura per ottenere dalla corte una pronuncia in merito alla divisione di competenza tra Comunità e Stati membri in materia di relazioni esterne fu inizialmente contestata da alcuni Stati membri. Osservando, tuttavia, che «l'art. 228, par. 1, 2° comma, ha lo scopo di evitare le complicazioni derivanti dai ricorsi originati da una presunta incompatibilità con il trattato degli accordi internazionali che vincolano la Comunità...», la corte sosteneva che la
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