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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92);...

Date post: 31-Jan-2017
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sentenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1994), pp. 1/2-3/4 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189278 . Accessed: 28/06/2014 13:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.44 on Sat, 28 Jun 2014 13:17:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (concl. conf.);Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1994), pp. 1/2-3/4Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189278 .

Accessed: 28/06/2014 13:17

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Anno CXIX Roma, 1994 Volume CXVII

IL FORO

ITALIANO

PARTE QUARTA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 2 agosto 1993 (causa C-107/92); Pres. Due, Avv. gen. Gulmann (conci, conf.); Commissione delle Comunità euro

pee c. Repubblica italiana.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Unione europea — Appalti di lavori pubblici — Direttiva del

consiglio — Pubblicità dei bandi — Omissione — Effetti (Di rettiva 26 luglio 1971 n. 71/305 Cee del consiglio, che coordi

na le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pub

blici, art. 9, 12, 15).

La Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all'ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità eu

ropee, un bando di gara per l'appalto dei lavori relativi alla

costruzione di una diga paravalanghe, è venuta meno agli ob

blighi che le incombono in forza della direttiva del consiglio

26 luglio 1971 n. 71/305 Cee, che coordina le procedure di

aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. (1)

1. - Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 1° aprile

1992, la commissione delle Comunità europee ha proposto, ai

sensi dell'art. 169 del trattato Cee, un ricorso diretto a far di

fi) Nuova condanna a carico dell'Italia per violazione delle norme

della direttiva n. 71/305 che prescrivono l'invio dei bandi di gara relati vi ad appalti di lavori pubblici di valore comunitario all'ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità il quale provvede a pubblicarli nella G.U.C.E. entro nove giorni dalla data di spedizione. La corte

dopo aver ribadito, sulla scia di Corte giust. 18 marzo 1992, causa 24/91, massimata in Foro it., 1992, IV, 576, che la deroga introdotta dall'art.

9, lett. d), della direttiva agli obblighi di pubblicità dei bandi, opera solo nelle ipotesi in cui la parte interessata a dedurla dimostri la con

temporanea sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'anzidetta lett.

d) (vale a dire un avvenimento imprevedibile per l'amministrazione ag

giudicatrice, un'eccezionale urgenza dei lavori da realizzare incompati bile con la durata delle procedure contemplate dalla direttiva ed il nesso

di causalità che lega l'uno all'altra), ha ritenuto inapplicabile nella fat

tispecie la citata previsione derogatoria, non avendo il governo italiano

provato che l'eccezionale urgenza dei lavori da eseguire fosse tale da

non consentire nemmeno il rispetto dei termini previsti nella procedura «accelerata» di cui all'art. 15.

Per una analoga fattispecie di responsabilità italiana determinata dal

l'inosservanza degli obblighi di pubblicità comunitaria dei bandi, cons.

chiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare

all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu

nità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga

paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno

agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del consi

glio 26 luglio 1971 n. 71/305/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (G.U. L 185, pag. 5, in prosieguo: la «direttiva»),

2. - Il titolo III della direttiva contiene, fra l'altro, disposizio ni dirette a garantire un'adeguata pubblicità dei bandi di gara, di modo che tutti gli imprenditori interessati della Comunità

possano essere informati dell'appalto ed eventualmente parteci

pare alla gara. 3. - Ai sensi dell'art. 12 della direttiva, i bandi di gara devo

no essere inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co

munità europee, che provvede a pubblicarli nella Gazzetta uffi

ciale, entro nove giorni dalla data di spedizione. Il 4° comma

dello stesso articolo precisa tuttavia che nella procedura accele

rata prevista dall'art. 15 il termine per la pubblicazione è di

cinque giorni al massimo dalla data di spedizione.

4. - L'art. 14 della direttiva fissa il termine di ricezione delle

Corte giust., ord. 11 settembre 1988, causa 194/88, id., 1990, IV, 306, con richiami ed osservazioni di A. Barone.

Sulla necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni che pre vedono deroghe alle norme della direttiva n. 71/305, v. Corte giust. 10 marzo 1987, causa 199/85, id., Rep. 1989, voce Comunità europee, n. 412 e Riv. trim, appalti, 1989, 99, con nota di Mancini.

Per maggiori approfondimenti sul tema, con riferimento anche alle

modifiche apportate dalla nuova direttiva «lavori» n. 89/440 Cee del 19 luglio 1989 (attuata con d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, Le leggi, 1992, ì, 25), cons. Pierobon, Sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche nella normativa Cee, in Riv. trim, appalti, 1991, 743; ed inol

tre, Gli appalti dei lavori pubblici nel diritto amministrativo comunita rio e italiano (atti dell'incontro di studi tenutosi a Milano il 16 febbraio

1990), Milano, 1990.

Riguardo alle tormentate vicende dell'adeguamento italiano alla nor

mativa Cee in materia di appalti pubblici, v. A. Barone, Brevi osserva

zioni in tema di attuazione delle direttive Cee sugli appalti pubblici, in Foro it., 1993, IV, 80.

Da segnalare, infine, che recentemente è stata approvata la direttiva del consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37, recante norme di coordinamento

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (Le leggi,, 1993,

V, 604).

Il Foro Italiano — 1994 — Parte IV-1.

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PARTE QUARTA

domande di partecipazione e il termine di ricezione delle offerte

che i concorrenti prescelti sono invitati a presentare in ventuno

giorni almeno a decorrere, rispettivamente, dalla data di spedi zione del bando e dalla data di spedizione dell'invito rivolto

ai concorrenti. L'art. 15 precisa tuttavia che, qualora l'urgenza renda inidonei i termini prescritti dall'art. 14, le amministrazio

ni aggiudicatrici possono applicare termini ridotti, vale a dire

dodici giorni dalla data di spedizione del bando per le domande

di partecipazione e dieci giorni dall'invito scritto per le offerte.

Tale procedura accelerata riduce quindi la durata totale della

procedura di pubblicità da quarantadue giorni ad un minimo

di ventidue giorni. 5. - L'art. 9 della direttiva esenta vari casi dall'applicazione

di queste disposizioni in materia di pubblicità. In particolare l'art. 9, lett. d), prevede una deroga «quando, nella misura del

lo stretto necessario, l'eccezione urgenza risultante da avveni

menti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non

sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure». 6. - Il 18 giugno 1988 l'ufficio del genio civile di Bolzano,

organo periferico del ministero dei lavori pubblici, ha attribuito

all'impresa italiana Collini e Rabbiosi s.p.a. l'appalto della rea

lizzazione di una diga paravalanghe nella zona denominata «Al

pe Gallina», in località Colle Isarco/Brennero, senza che il rela

tivo bando di gara fosse stato previamente pubblicato nella Gaz

zetta ufficiale delle Comunità europee. 7. - Ravvisando in tale omissione un'infrazione della diretti

va, la commissione, con lettera 24 gennaio 1990, ha invitato

la Repubblica italiana a presentarle le sue osservazioni entro

un mese.

8. - La risposta fornita dal governo italiano il 15 marzo 1990

ha indotto la commissione ad emettere nei suoi confronti, il

13 febbraio 1991, un parere motivato. In mancanza di reazioni

a tale parere, la commissione ha deciso di proporre il ricorso

in oggetto. 9. - Essa sostiene che il governo italiano non ha provato la

sussistenza dell'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti im

prevedibili, ai sensi dell'art. 9, lett. d), della direttiva. A questo

proposito rileva anzitutto che fra la presentazione alle autorità

nazionali competenti, il 10 giugno 1988, della relazione del ser

vizio geologico del ministero dell'ambiente, che raccomandava

nella fattispecie un intervento urgente, e l'inizio dei lavori, il

21 settembre 1988, sono trascorsi oltre tre mesi, e che durante

tale periodo il governo italiano avrebbe potuto seguire la proce dura accelerata di ventidue giorni prevista dalla direttiva. La

commissione sottolinea poi che l'ultima valanga verificatasi nel

territorio del Brennero nel 1975 non poteva giustificare un in

tervento urgente. 10. - Secondo il governo italiano, il punto di vista della com

missione non tiene conto del fatto nuovo risultante dalla pre detta relazione geologica quanto al pericolo imprevedibile ed

imminente di valanghe nella zona di cui trattasi. Esso fa presen te che, tenuto conto della situazione di urgenza cosi emersa, le autorità italiane hanno considerato che i lavori dovevano as

solutamente iniziare prima della fine dell'autunno 1988, che quin di l'iter amministrativo doveva essere compiuto entro il breve termine dei tre mesi estivi e che, di conseguenza, risultava im

possibile attenersi a quanto prescritto dalla direttiva.

11. - Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello

svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argo menti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessa

ria alla comprensione del ragionamento della corte.

12. - Ai sensi dell'art. 9, lett. d), della direttiva, la deroga

prevista dallo stesso articolo, vale a dire la dispensa dall'obbli

go di far pubblicare il bando di gara, è subordinata al sussistere

di tre presupposti cumulativi. Essa presuppone infatti la sussi

stenza di un evento imprevedibile, di un'eccezionale urgenza in

compatibile con il tempo richiesto da altre procedure e, infine, di un nesso di causalità fra l'evento imprevedibile e la situazio ne di eccezionale urgenza che ne deriva.

13. - A tale proposito, la cronistoria minuziosamente analiz zata dall'avvocato generale nei punti 8 e 13 delle sue conclusio ni attesta che nulla ostava a che il governo italiano rispettasse nella fattispecie i termini della procedura accelerata prescritti dalla direttiva.

14. - Si deve quindi convenire con la commissione che il go

II Foro Italiano — 1994.

verno italiano non ha provato che ricorressero gli estremi del

l'eccezionale urgenza ai sensi dell'art. 9, lett. d). 15. - Pertanto, senza che occorra accertare se gli altri due

presupposti della deroga sussistessero nel caso di specie, si deve

dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di inviare

all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu

nità europee, un bando di gara per la costruzione di una diga

paravalanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno

agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva. (Omissis) Per questi motivi, la corte dichiara e statuisce:

1. - La Repubblica italiana, avendo omesso di inviare all'uf

ficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ai fi

ni della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee, un bando di gara per la costruzione di una diga para

valanghe in località Colle Isarco/Brennero, è venuta meno agli

obblighi che le incombono ai sensi della direttiva del consiglio 26 luglio 1971 n. 71/305/Cee, che coordina le procedure di ag

giudicazione degli appalti di lavori pubblici. 2. - La Repubblica italiana è condannata alle spese.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; pa rere 19 marzo 1993 (2/91); Pres. Due.

Unione europea — Cee — Convenzione n. 170 dell'Oil — Com

petenza per la conclusione (Trattato Cee, art. 118A, 228).

La conclusione della convenzione n. 170 dell'Oil sulla tutela

dei lavoratori contro gli effetti nocivi dall'utilizzazione delle

sostanze chimiche sul lavoro, rientra in una competenza spet tante congiuntamente agli Stati membri e alla Comunità. (1)

(1) Sulla competenza comunitaria a concludere convenzioni dell'Or

ganizzazione internazionale del lavoro.

1. - Investita di una richiesta di parere ai sensi dell'art. 228, par. 1, 2° comma, del trattato Cee (1), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla competenza (2) della Comunità a concludere la convenzione n.

(1) Ai sensi di tale disposizione «Il consiglio, la commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Cor te di giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposi zioni del presente trattato...». I pareri emessi a norma di questa dispo sizione sono: il parere 11 novembre 1975, n. 1/75, Race., 1975, 1355, riguardante la compatibilità con il trattato di un accordo sulle spese locali elaborato in seno all'Ocse; il parere 26 aprile 1977, n. 1/76, id., 1977, 741, su di un progetto di accordo relativo all'istituzione di un fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna; il parere 4 ottobre 1979, n. 1/78, id., 1979, 2871, su di un accordo sulla gomma naturale. Infine i pareri 14 dicembre 1991, n. 1/91, Race., 1991, 6079 e 10 aprile 1992, n. 1/92 in G.U.C.E. C 136 del 26 maggio 1992, sul l'accordo che istituisce uno spazio economico europeo. Altri pareri so no stati emessi ai sensi dell'art. 103 del trattato Euratom e dell'art. 95 del trattato Ceca. A norma della prima di queste disposizioni la corte può essere chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il trat tato di un accordo che uno Stato membro intende concludere con uno Stato terzo. A tale procedura è stato fatto ricorso nel 1979 con il parere 14 novembre 1978, n. 1/78, Race., 1978, 2151. Una competenza con sultiva della corte è anche prevista a norma dell'art. 95 del trattato Ceca qualora vengano apportati emendamenti a questo trattato.

(2) I pareri formulati finora dalla corte hanno apportato importanti chiarimenti in tema di competenza comunitaria a stipulare accordi in temazionali. L'idoneità di questa procedura per ottenere dalla corte una pronuncia in merito alla divisione di competenza tra Comunità e Stati membri in materia di relazioni esterne fu inizialmente contestata da alcuni Stati membri. Osservando, tuttavia, che «l'art. 228, par. 1, 2° comma, ha lo scopo di evitare le complicazioni derivanti dai ricorsi originati da una presunta incompatibilità con il trattato degli accordi internazionali che vincolano la Comunità...», la corte sosteneva che la

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