sentenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78); Pres. Mertens De Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl.conf.); Atalanta Amsterdam B. V. c. Produktschap voor Vee en VleesSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 341/342-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171087 .
Accessed: 28/06/2014 09:49
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 09:49:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
causa 139/77, id., 1978, IV, 454; 13 luglio 1978, in causa 8/78, id.,
1979, IV, 97 (dove il principio di non discriminazione ex art. 40, n. 3, è considerato principio fondamentale del diritto comunitario); 25 ottobre 1978, in cause 103 e 145/77 e 125/77, id., 1979, IV, 229; 30 novembre 1978, in causa 88/78, id., 1979, IV, 310; e 30 novembre
1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349 nonché da ultimo
Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 166/78, Foro it., 1980, IV, 174; 4
ottobre 1979, in cause 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, in
questo fascicolo, IV, 310; 15 novembre 1979, in causa 36/79, in questo
fascicolo, IV, 362, tutte con nota di richiami. In dottrina, v. da ultimo
Rastrelli, Il principio di non discriminazione e il principio di egua
glianza nel trattato CEE, in Dir. scambi internaz., 1979, 81; Megret, in Revue trim, de droit européen, 1979, 480.
Sul rispetto del principio della libera prestazione delle attività pro
fessionali, v. Corte giust. 14 maggio 1974, in causa 4/73, Foro it.,
1974, IV, 296, con nota di richiami, e soprattutto 13 dicembre 1979, in causa 44/79, in questo fascicolo, IV, 304, con nota di richiami.
Più in generale, sulla tutela dei diritti fondamentali nel sistema co
munitario e sulla competenza della Corte di giustizia ad assicurarne
il rispetto, v. sentenza 17 dicembre .1970, in causa 11/70, Foro it.,
1971, IV, 197, con nota di richiami. In dottrina, tra gli scritti più recenti e con riguardo alla giurisprudenza comunitaria, Sasse, 1 di
ritti fondamentali, in Politiche comunitarie e giurisprudenza della
Corte di giustizia, Siena, 1980, 243; Grementieri, Il ruolo della
Corte di giustizia delle Comunità europee per la protezione dei diritti
fondamentali in Europa, in Dir. comunitario, 1979, 1; Magagni, L'evo
luzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza e
nella prassi delle Comunità europee, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1979, 880.
Sulla definizione di nozioni adoperate da norme comunitarie rela
tive alla politica agricola: Corte giust. 28 febbraio 1978, in causa
85/77, 13 giugno 1978, in causa 139/77, Foro it., 1978, IV, 454; 1°
febbraio 1979, in causa 121/78, id., 1980, IV, 157, tutte con nota di
richiami.
Per la necessità di conciliare gli obiettivi indicati dall'art. 39, n. 1, del trattato CEE, v. da ultimo Corte giust. 12 luglio 1979, in causa
166/78, cit.
Sulla quarta massima, v. da ultimo, in senso conforme, Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349, con
nota di richiami.
Sui reg. 3330/74 e 3331/74, v. rispettivamente Corte giust. 15 feb
braio 1978, in causa 96/77, Foro it., 1979, IV, 21; 18 gennaio 1979, in cause 103-109/78, id., 1979, IV, 323, entrambe con nota di ri
chiami.
(5-6) Le massime ripetono, com'è ricordato in motivazione, quelle della sentenza 25 maggio 1977, in causa 77/76, Foro it., 1977, IV,
329, con nota di richiami. Cfr. pure, come precedente relativo alla
cassa conguaglio zucchero istituita in Italia nel 1968: Corte giust. 30
ottobre 1975, in causa 23/75, id., 1976, IV, 9, con nota di richiami.
Nel senso che non spetta alla corte l'applicazione ai casi di spe cie delle norme comunitarie da essa interpretate ex art. 177 del trat
tato CEE, v., nella costante giurisprudenza comunitaria, da ultimo
Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 223/78, id., 1980, IV, 157, con nota di richiami.
(7) Sul generale divieto di misure unilaterali degli Stati membri nei
settori disciplinati dalla normativa agricola comunitaria, v. da ultimo
Corte giust. 29 ottobre 1978, in causa 83/78, 26 giugno 1979, in causa
177/78, che saranno riportate in un prossimo fascicolo. Per le
ipotesi di legittimo intervento degli Stati membri, autorizzato da quel la normativa: Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, e
21 giugno 1979, in causa 240/78, in questo fascicolo, IV, 349 e 341, ambedue con nota di richiami.
(8) In materia di calcolo dei prelievi comunitari, v. di recente Cor
te giust. 14 febbraio 1978, in causa 68/77, 9 marzo 1978, in causa
79/77, 27 aprile 1978, in causa 90/77, Foro it., 1979, IV, 23, con nota
di richiami; e da ultimo Corte giust. 29 marzo 1979, in cause 131 e
150/78, id., 1980, IV, 174, con nota di richiami.
Sulla delega alla Commissione ex art. 155 del trattato CEE, cfr.
da ultimo Corte giust. 29 marzo 1979, in causa 119/77, id., 1980,
IV, 86, con nota di richiami.
Per il principio di non discriminazione, v. supra sub massime 1-4; e
ivi anche riferimenti generali alla portata dell'obbligo di motivazio
ne degli atti comunitari ex art. 190 del trattato CEE. Nel senso spe cifico ora ribadito dalla corte, v. comunque, in particolare, Corte
giust. 13 marzo 1968, in causa 5/67, id., 1968, IV, 49, con nota di
N. Catalano; 10 giugno 1973, in causa 80/72, id., Rep. 1974, voce
Comunità europee, n. 255; 18 marzo 1975, in causa 78/74, Raccolta,
cit., 1975, 421; e da ultimo 12 luglio 1979, in causa 166/98, cit.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78); Pres. Mertens De
Wilmars, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Atalanta Amster
dam B. V. c. Produktschap voor Vee cn Vlees.
Comunità europee — CEE — Carni suine — Aiuti all'ammasso
privato — Attuazione delle norme comunitarie — Competen za degli Stati membri (Trattato istitutivo della CEE, art. 177;
reg. 29 ottobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio, relativo all'orga nizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine; reg. 29 ottobre 1975 n. 2763 CEE del Consiglio, che fissa le norme
generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel set
tore delle carni suine, art. 4, n. 2, lett. b)\ reg. 29 luglio 1976 n. 1889 CEE della Commissione, recante modalità di applicazio ne per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore
delle carni suine, art. 5, 5, 6).
Comunità europee — CEE — Carni suine — Aiuti all'ammasso
privato — Contratti di ammasso — Cauzioni — Documenti
giustificativi di operazioni di immagazzinamento — Tardiva
consegna — Perdita della cauzione e del diritto all'aiuto —
Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 29 ot
tobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio; reg. 29 ottobre 1975 n.
2763 CEE del Consiglio; reg. 29 luglio 1976 n. 1889 CEE della
Commissione).
Il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn. 2759/75,
2763/75 e 1889/76 spetta agli enti a ciò designati da ciascuno
Stato membro. (1)
La trasmissione tardiva all'ente competente d'intervento dei do
cumenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento non
osta all'acquisto del diritto all'aiuto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui
all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento in questione siano stati
interamente adempiuti. (2)
Quali che siano le precisazioni contenute all'art. 5, n. 2, del re
golamento della Commissione n. 1889/76, l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile, nel
senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione to
talmente o parzialmente, a seconda della gravità dell'inadem
pienza contrattuale. (3)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 1° novembre
1978, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 1978, il College van
Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa corte, a
norma dell'art. 177 del trattato, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità di talune norme del
regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2759, relativo al
l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine
(G. U. L 282, pag. 1), del regolamento del Consiglio 29 ottobre
1975 n. 2763, che fissa le norme generali per l'attribuzione di
aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (G. U. L
282, pag. 19), e del regolamento della Commissione 29 luglio
1976 n. 1889, recante modalità di attuazione per l'attribuzione di
aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (G. U. L
206, pag. 82).
2. - Dette questioni sono state sollevate nel corso d'una con
troversia tra il Produktschap voor Vee en Vlees, ente d'intervento
competente per i Paesi Bassi in materia di attribuzione di aiuti
all'ammasso, resistente nella causa principale, e un'impresa, ri
corrente nella causa principale, che aveva concluso numerosi con
tratti per l'ammasso della carne suina con il Voedselvoorzie
ningsinen verkoop bureau (in prosieguo: V. I. B.), ente d'inter
vento competente per i Paesi Bassi a stipulare contratti relativi
all'ammasso e a statuire sulla cauzione versata dall'ammassatore.
Poiché la ricorrente nella causa principale ha omesso, per alcune
operazioni di immagazzinamento, di inviare al V. I.B., nei termi
ni stabiliti, i relativi documenti giustificativi, il V. I.B. ha deciso
di incamerare le cauzioni previste per i contratti di ammasso in
questione. Per lo stesso motivo il Produktschap voor Vee en
Vlees ha rifiutato di attribuire l'aiuto all'ammasso sollecitato dalla
parte ricorrente nella causa principale che ha allora proposto ri
corso al giudice nazionale.
Sulla prima questione. — 3. - La prima questione sottoposta dal College tende ad accertare se il potere di decisione per l'at
tuazione delle norme di cui ai regolamenti nn. 2759/75, 2763/73
e 1889/76 spetti agli enti nazionali d'intervento o agli Stati
membri.
4. - Bisogna notare a questo proposito che i regolamenti co
munitari in questione non hanno determinato quali siano, per cia
scuno Stato membro, gli organi competenti per dare esecuzione
alle misure d'intervento previste, ma hanno lasciato agli Stati
membri il compito di designarli (cfr. art. 4, § 3, del regolamento
n. 2759/75).
5. - Spetta dunque a ciascuno Stato membro lo stabilire quali
organi, nell'ordinamento giuridico interno, siano competenti ad
adottare i provvedimenti d'esecuzione dei regolamenti comunitari
suddetti. Dal momento che questi non contengono alcun espressa
disposizione contraria, gli Stati membri possono ripartire tra più
enti nazionali il compito di adottare i vari provvedimenti d'ese
cuzione. In quest'ultima ipotesi, gli enti nazionali in questione
This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 09:49:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE QUARTA
devono però garantire, con mezzi appropriati, il coordinamento
dei provvedimenti dell'organizzazione di mercato.
6. - Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso
che il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn.
2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti all'uopo designati da
ciascuno Stato membro.
Sulla seconda questione. — 7. - In secondo luogo, la corte è
invitata a dichiarare se l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/75, vada interpretato nel senso che il diritto al versamento dell'aiuto
dev'essere considerato acquisito quando tutti gli obblighi enun
ciati all'art. 3, n. 2, lett. a), di questo regolamento siano stati in
teramente adempiuti e, fra l'altro, i documenti giustificativi del
l'ammasso siano stati, anche se tardivamente, inviati all'ente d'in
tervento o se, al contrario, l'art. 6, n. 2, del regolamento succi
tato vada interpretato nel senso che l'ammassatore non possa far
valere il diritto all'aiuto quando i documenti giustificativi non
siano stati inviati « immediatamente » all'ente d'intervento.
8. - A norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1889/76, i
contratti, relativi all'ammasso privato di prodotti del settore delle
carni suine, che devono essere conclusi dagli enti d'intervento
devono, in particolare, imporre all'ammassatore gli obblighi se
guenti: « a) ammassare entro i termini previsti e tenere in am
masso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del pro dotto di cui trattasi, a suo conto e rischio, senza modificare né
sostituire i prodotti ammassati durante il periodo di ammasso ...».
L'art. 3, n. 2, dispone anche che il contratto stipulato tra l'ente
d'intervento e l'ammassatore deve, inoltre, contenere numerose
altre clausole, destinate essenzialmente a permettere il controllo
che gli obblighi sottoscritti dall'ammassatore siano stati rispettati, in particolare quello di: « c) trasmettere immediatamente all'orga nismo d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni di
immissione in ammasso ... ».
9. - L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 stabilisce che:
« fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore, questi ha di
ritto all'aiuto soltanto se ha pienamente rispettato la condizione
di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera a) ».
10. - Dal combinato disposto dell'art. 3, n. 2, lett. a), e del
l'art. 6, n. 2, emerge dunque che il regolamento stabilisce una
distinzione fra gli obblighi principali che incombono all'ammas
satore in forza del contratto d'ammasso ed al cui adempimento è
subordinato l'acquisto del diritto all'aiuto, da un lato, e gli obbli
ghi destinati ad assicurare il controllo delle operazioni d'ammas
so, dall'altro. L'art. 6, n. 2, del regolamento esclude pertanto l'am
massatore dal beneficio dell'aiuto unicamente nel caso in cui gli
obblighi principali non siano interamente adempiuti.
11. - Ne consegue che, sebbene l'ammassatore non possa pre tendere il versamento dell'aiuto fintanto che non abbia trasmessj
all'ente d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni
d'immagazzinamento, il semplice fatto che questa trasmissione
non sia stata effettuata nel termine prescritto non può di per sé
avere l'effetto di far perdere il diritto all'aiuto, una volta che
gli obblighi principali stabiliti dal contratto siano stati interamen
te adempiuti. 12. - La seconda questione va perciò risolta nel senso che la
trasmissione tardiva all'organismo d'intervento competente dei do
cumenti giustificativi delle • operazioni di ammasso non osta al
l'acquisto del diritto all'aiuto nel senso dell'art. 6, n. 2, del re
golamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del suddetto regolamento siano stati interamente
adempiuti. Sulla terza e quarta questione. — 13. - Si chiede infine alla
corte di definire la portata ve di verificare la validità dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, con parti colare riferimento all'art. 4, n.' 2, lett. b), del regolamento del
Consiglio n. 2763/75.
14. - L'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio dispo ne che: « sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla sti
pulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un de
posito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli
impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente».
Sul problema particolare relativo alla sorte da riservare alla
cauzione, in caso d'inosservanza degli impegni contrattuali, l'art.
5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 della Commissione dispone invece che « la cauzione viene incamerata integralmente in caso di
mancato adempimento degli obblighi contrattuali ».
15. - A parte la difficoltà di conciliare i termini dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 con quelli dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75, in attuazione del quale è stato emanato il regolamento n. 1889/ 76, bisogna anche osservare che l'art. 5,-n. 2, del suddetto rego
lamento è contrario, nella sua automaticità, al principio di pro porzionalità, nella misura in cui non permette di adattare la san zione comminata al grado d'inadempimento degli obblighi con trattuali o alla gravità dell'inosservanza di detti obblighi.
16. - La terza e la quarta questione proposte dal giudice na
zionale vanno dunque risolte nel senso che — quali che siano le
precisazioni di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento della Commis sione n. 1889/76 — l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del
Consiglio n. 2763/75 resta applicabile: l'autorità competente può cioè incamerare la cauzione totalmente o parzialmente a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale. (Omissis)
Per questi motivi, pronunciandosi sulle questioni deferitele dal
College van Beroep vor het Bedrijfsleven, con ordinanza 1° no vembre 1978, dichiara:
1. Il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn.
2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti a ciò designati da
ciascuno Stato membro.
2. La trasmissione tardiva all'ente competente d'intervento dei
documenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento non osta all'acquisto del diritto all'aiuto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui
all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento in questione siano stati interamente adempiuti.
3. Quali che siano le precisazioni contenute all'art. 5, n. 2, del
regolamento della Commissione n. 1889/76, l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile, nel
senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione to
talmente o parzialmente, a seconda della gravità dell'inadem
pienza contrattuale.
(1-3) In senso sostanzialmente conforme alla prima massima, v. Cor te giust. 15 dicembre 1971, in cause 51-54/71, Foro it., 1972, IV, 158, con nota di richiami. Cfr. pure Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349, con nota di richiami.
Sul rispetto del principio di proporzionalità in tema di incamera mento di cauzioni, v. da ultimo Corte giust. 20 febbraio 1979, in causa 122/78, Foro it., 1980, IV, 184, con nota di richiami. Più in
generale: Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 166/78, id., 1980, IV, 174, con nota di richiami.
In materia di contratti di ammasso, cfr. di recente Corte giust. 7 febbraio 1979, in causa 11/76, id., 1980, IV, 270. Sull'organizzazio ne comune dei mercati nel settore delle carni suine, v. da ultimo Corte giust. 29 giugno 1978, in causa 154/77, 29 ottobre 1978, in causa 83/78, 26 giugno 1979, in causa 177/78, che saranno riportate nel prossimo fascicolo.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 12 giugno 1979 (in cause riunite 181/78 e 229/78); Pres.
Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, parz. diff.); Ketelhandel P. Van Paassen fi. V. c. Staatssecretaris van Financièn; Mi
nister van Financièn c. Denkavit Dienstbetoon B. V.
Comunità europee — CEE i— Imposta sul valore aggiunto —
Regime di unità fiscale dell'impresa — Obblighi degli Stati
membri — Ottemperanza (Trattato istitutivo della CEE, art.
102, 177; direttiva 11 aprile 1967 n. 67/228/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem
bri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Struttura e modalità
d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiun
to, art. 4).
Uno Stato membro ha adottato un regime ai sensi dell'allega to A, n. 2, ad art. 4, 4° comma, della seconda direttiva
del Consiglio, CEE ,11 aprile 1967 n. 67/228 quando ha sta
bilito per legge che un'imposta sull'entrata viene riscossa fra l'altro sulle forniture di merci e sulle prestazioni di servi
zi effettuate da imprenditori, dopo aver proceduto alla con
sultazione contemplata dall'art. 116 della direttiva, benché non
abbia definito la nozione d'imprenditore altrimenti che con
la formula « chiunque eserciti un'attività economica in mo
do indipendente ». (1)
II
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 12 giugno 1979 (in causa 126/78); Pres. Kutscher, Avv.
gen. Reischl (conci, parz. diff.); N. V. Nederlandse Spoorwegen c. Staatssecretaris van Financièn.
Comunità europee — CEE >— Imposta sul valore aggiunto —
Trasporto di merci — Incasso del prezzo contro assegno da
This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 09:49:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions