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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78);...

Date post: 30-Jan-2017
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sentenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78); Pres. Mertens De Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl. conf.); Atalanta Amsterdam B. V. c. Produktschap voor Vee en Vlees Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1980), pp. 341/342-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171087 . Accessed: 28/06/2014 09:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 09:49:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78); Pres. Mertens De Wilmars, Avv. gen. Reischl (concl.conf.); Atalanta Amsterdam B. V. c. Produktschap voor Vee en VleesSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 341/342-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171087 .

Accessed: 28/06/2014 09:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

causa 139/77, id., 1978, IV, 454; 13 luglio 1978, in causa 8/78, id.,

1979, IV, 97 (dove il principio di non discriminazione ex art. 40, n. 3, è considerato principio fondamentale del diritto comunitario); 25 ottobre 1978, in cause 103 e 145/77 e 125/77, id., 1979, IV, 229; 30 novembre 1978, in causa 88/78, id., 1979, IV, 310; e 30 novembre

1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349 nonché da ultimo

Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 166/78, Foro it., 1980, IV, 174; 4

ottobre 1979, in cause 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, in

questo fascicolo, IV, 310; 15 novembre 1979, in causa 36/79, in questo

fascicolo, IV, 362, tutte con nota di richiami. In dottrina, v. da ultimo

Rastrelli, Il principio di non discriminazione e il principio di egua

glianza nel trattato CEE, in Dir. scambi internaz., 1979, 81; Megret, in Revue trim, de droit européen, 1979, 480.

Sul rispetto del principio della libera prestazione delle attività pro

fessionali, v. Corte giust. 14 maggio 1974, in causa 4/73, Foro it.,

1974, IV, 296, con nota di richiami, e soprattutto 13 dicembre 1979, in causa 44/79, in questo fascicolo, IV, 304, con nota di richiami.

Più in generale, sulla tutela dei diritti fondamentali nel sistema co

munitario e sulla competenza della Corte di giustizia ad assicurarne

il rispetto, v. sentenza 17 dicembre .1970, in causa 11/70, Foro it.,

1971, IV, 197, con nota di richiami. In dottrina, tra gli scritti più recenti e con riguardo alla giurisprudenza comunitaria, Sasse, 1 di

ritti fondamentali, in Politiche comunitarie e giurisprudenza della

Corte di giustizia, Siena, 1980, 243; Grementieri, Il ruolo della

Corte di giustizia delle Comunità europee per la protezione dei diritti

fondamentali in Europa, in Dir. comunitario, 1979, 1; Magagni, L'evo

luzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza e

nella prassi delle Comunità europee, in Riv. trim. dir. proc. civ.,

1979, 880.

Sulla definizione di nozioni adoperate da norme comunitarie rela

tive alla politica agricola: Corte giust. 28 febbraio 1978, in causa

85/77, 13 giugno 1978, in causa 139/77, Foro it., 1978, IV, 454; 1°

febbraio 1979, in causa 121/78, id., 1980, IV, 157, tutte con nota di

richiami.

Per la necessità di conciliare gli obiettivi indicati dall'art. 39, n. 1, del trattato CEE, v. da ultimo Corte giust. 12 luglio 1979, in causa

166/78, cit.

Sulla quarta massima, v. da ultimo, in senso conforme, Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349, con

nota di richiami.

Sui reg. 3330/74 e 3331/74, v. rispettivamente Corte giust. 15 feb

braio 1978, in causa 96/77, Foro it., 1979, IV, 21; 18 gennaio 1979, in cause 103-109/78, id., 1979, IV, 323, entrambe con nota di ri

chiami.

(5-6) Le massime ripetono, com'è ricordato in motivazione, quelle della sentenza 25 maggio 1977, in causa 77/76, Foro it., 1977, IV,

329, con nota di richiami. Cfr. pure, come precedente relativo alla

cassa conguaglio zucchero istituita in Italia nel 1968: Corte giust. 30

ottobre 1975, in causa 23/75, id., 1976, IV, 9, con nota di richiami.

Nel senso che non spetta alla corte l'applicazione ai casi di spe cie delle norme comunitarie da essa interpretate ex art. 177 del trat

tato CEE, v., nella costante giurisprudenza comunitaria, da ultimo

Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 223/78, id., 1980, IV, 157, con nota di richiami.

(7) Sul generale divieto di misure unilaterali degli Stati membri nei

settori disciplinati dalla normativa agricola comunitaria, v. da ultimo

Corte giust. 29 ottobre 1978, in causa 83/78, 26 giugno 1979, in causa

177/78, che saranno riportate in un prossimo fascicolo. Per le

ipotesi di legittimo intervento degli Stati membri, autorizzato da quel la normativa: Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, e

21 giugno 1979, in causa 240/78, in questo fascicolo, IV, 349 e 341, ambedue con nota di richiami.

(8) In materia di calcolo dei prelievi comunitari, v. di recente Cor

te giust. 14 febbraio 1978, in causa 68/77, 9 marzo 1978, in causa

79/77, 27 aprile 1978, in causa 90/77, Foro it., 1979, IV, 23, con nota

di richiami; e da ultimo Corte giust. 29 marzo 1979, in cause 131 e

150/78, id., 1980, IV, 174, con nota di richiami.

Sulla delega alla Commissione ex art. 155 del trattato CEE, cfr.

da ultimo Corte giust. 29 marzo 1979, in causa 119/77, id., 1980,

IV, 86, con nota di richiami.

Per il principio di non discriminazione, v. supra sub massime 1-4; e

ivi anche riferimenti generali alla portata dell'obbligo di motivazio

ne degli atti comunitari ex art. 190 del trattato CEE. Nel senso spe cifico ora ribadito dalla corte, v. comunque, in particolare, Corte

giust. 13 marzo 1968, in causa 5/67, id., 1968, IV, 49, con nota di

N. Catalano; 10 giugno 1973, in causa 80/72, id., Rep. 1974, voce

Comunità europee, n. 255; 18 marzo 1975, in causa 78/74, Raccolta,

cit., 1975, 421; e da ultimo 12 luglio 1979, in causa 166/98, cit.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 21 giugno 1979 (in causa 240/78); Pres. Mertens De

Wilmars, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Atalanta Amster

dam B. V. c. Produktschap voor Vee cn Vlees.

Comunità europee — CEE — Carni suine — Aiuti all'ammasso

privato — Attuazione delle norme comunitarie — Competen za degli Stati membri (Trattato istitutivo della CEE, art. 177;

reg. 29 ottobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio, relativo all'orga nizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine; reg. 29 ottobre 1975 n. 2763 CEE del Consiglio, che fissa le norme

generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel set

tore delle carni suine, art. 4, n. 2, lett. b)\ reg. 29 luglio 1976 n. 1889 CEE della Commissione, recante modalità di applicazio ne per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore

delle carni suine, art. 5, 5, 6).

Comunità europee — CEE — Carni suine — Aiuti all'ammasso

privato — Contratti di ammasso — Cauzioni — Documenti

giustificativi di operazioni di immagazzinamento — Tardiva

consegna — Perdita della cauzione e del diritto all'aiuto —

Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 29 ot

tobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio; reg. 29 ottobre 1975 n.

2763 CEE del Consiglio; reg. 29 luglio 1976 n. 1889 CEE della

Commissione).

Il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn. 2759/75,

2763/75 e 1889/76 spetta agli enti a ciò designati da ciascuno

Stato membro. (1)

La trasmissione tardiva all'ente competente d'intervento dei do

cumenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento non

osta all'acquisto del diritto all'aiuto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui

all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento in questione siano stati

interamente adempiuti. (2)

Quali che siano le precisazioni contenute all'art. 5, n. 2, del re

golamento della Commissione n. 1889/76, l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile, nel

senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione to

talmente o parzialmente, a seconda della gravità dell'inadem

pienza contrattuale. (3)

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 1° novembre

1978, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 1978, il College van

Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto a questa corte, a

norma dell'art. 177 del trattato, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità di talune norme del

regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2759, relativo al

l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

(G. U. L 282, pag. 1), del regolamento del Consiglio 29 ottobre

1975 n. 2763, che fissa le norme generali per l'attribuzione di

aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (G. U. L

282, pag. 19), e del regolamento della Commissione 29 luglio

1976 n. 1889, recante modalità di attuazione per l'attribuzione di

aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (G. U. L

206, pag. 82).

2. - Dette questioni sono state sollevate nel corso d'una con

troversia tra il Produktschap voor Vee en Vlees, ente d'intervento

competente per i Paesi Bassi in materia di attribuzione di aiuti

all'ammasso, resistente nella causa principale, e un'impresa, ri

corrente nella causa principale, che aveva concluso numerosi con

tratti per l'ammasso della carne suina con il Voedselvoorzie

ningsinen verkoop bureau (in prosieguo: V. I. B.), ente d'inter

vento competente per i Paesi Bassi a stipulare contratti relativi

all'ammasso e a statuire sulla cauzione versata dall'ammassatore.

Poiché la ricorrente nella causa principale ha omesso, per alcune

operazioni di immagazzinamento, di inviare al V. I.B., nei termi

ni stabiliti, i relativi documenti giustificativi, il V. I.B. ha deciso

di incamerare le cauzioni previste per i contratti di ammasso in

questione. Per lo stesso motivo il Produktschap voor Vee en

Vlees ha rifiutato di attribuire l'aiuto all'ammasso sollecitato dalla

parte ricorrente nella causa principale che ha allora proposto ri

corso al giudice nazionale.

Sulla prima questione. — 3. - La prima questione sottoposta dal College tende ad accertare se il potere di decisione per l'at

tuazione delle norme di cui ai regolamenti nn. 2759/75, 2763/73

e 1889/76 spetti agli enti nazionali d'intervento o agli Stati

membri.

4. - Bisogna notare a questo proposito che i regolamenti co

munitari in questione non hanno determinato quali siano, per cia

scuno Stato membro, gli organi competenti per dare esecuzione

alle misure d'intervento previste, ma hanno lasciato agli Stati

membri il compito di designarli (cfr. art. 4, § 3, del regolamento

n. 2759/75).

5. - Spetta dunque a ciascuno Stato membro lo stabilire quali

organi, nell'ordinamento giuridico interno, siano competenti ad

adottare i provvedimenti d'esecuzione dei regolamenti comunitari

suddetti. Dal momento che questi non contengono alcun espressa

disposizione contraria, gli Stati membri possono ripartire tra più

enti nazionali il compito di adottare i vari provvedimenti d'ese

cuzione. In quest'ultima ipotesi, gli enti nazionali in questione

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PARTE QUARTA

devono però garantire, con mezzi appropriati, il coordinamento

dei provvedimenti dell'organizzazione di mercato.

6. - Per questi motivi, la prima questione va risolta nel senso

che il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn.

2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti all'uopo designati da

ciascuno Stato membro.

Sulla seconda questione. — 7. - In secondo luogo, la corte è

invitata a dichiarare se l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/75, vada interpretato nel senso che il diritto al versamento dell'aiuto

dev'essere considerato acquisito quando tutti gli obblighi enun

ciati all'art. 3, n. 2, lett. a), di questo regolamento siano stati in

teramente adempiuti e, fra l'altro, i documenti giustificativi del

l'ammasso siano stati, anche se tardivamente, inviati all'ente d'in

tervento o se, al contrario, l'art. 6, n. 2, del regolamento succi

tato vada interpretato nel senso che l'ammassatore non possa far

valere il diritto all'aiuto quando i documenti giustificativi non

siano stati inviati « immediatamente » all'ente d'intervento.

8. - A norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1889/76, i

contratti, relativi all'ammasso privato di prodotti del settore delle

carni suine, che devono essere conclusi dagli enti d'intervento

devono, in particolare, imporre all'ammassatore gli obblighi se

guenti: « a) ammassare entro i termini previsti e tenere in am

masso per il periodo stipulato il quantitativo concordato del pro dotto di cui trattasi, a suo conto e rischio, senza modificare né

sostituire i prodotti ammassati durante il periodo di ammasso ...».

L'art. 3, n. 2, dispone anche che il contratto stipulato tra l'ente

d'intervento e l'ammassatore deve, inoltre, contenere numerose

altre clausole, destinate essenzialmente a permettere il controllo

che gli obblighi sottoscritti dall'ammassatore siano stati rispettati, in particolare quello di: « c) trasmettere immediatamente all'orga nismo d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni di

immissione in ammasso ... ».

9. - L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76 stabilisce che:

« fermi restando gli altri obblighi dell'ammassatore, questi ha di

ritto all'aiuto soltanto se ha pienamente rispettato la condizione

di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera a) ».

10. - Dal combinato disposto dell'art. 3, n. 2, lett. a), e del

l'art. 6, n. 2, emerge dunque che il regolamento stabilisce una

distinzione fra gli obblighi principali che incombono all'ammas

satore in forza del contratto d'ammasso ed al cui adempimento è

subordinato l'acquisto del diritto all'aiuto, da un lato, e gli obbli

ghi destinati ad assicurare il controllo delle operazioni d'ammas

so, dall'altro. L'art. 6, n. 2, del regolamento esclude pertanto l'am

massatore dal beneficio dell'aiuto unicamente nel caso in cui gli

obblighi principali non siano interamente adempiuti.

11. - Ne consegue che, sebbene l'ammassatore non possa pre tendere il versamento dell'aiuto fintanto che non abbia trasmessj

all'ente d'intervento i documenti giustificativi delle operazioni

d'immagazzinamento, il semplice fatto che questa trasmissione

non sia stata effettuata nel termine prescritto non può di per sé

avere l'effetto di far perdere il diritto all'aiuto, una volta che

gli obblighi principali stabiliti dal contratto siano stati interamen

te adempiuti. 12. - La seconda questione va perciò risolta nel senso che la

trasmissione tardiva all'organismo d'intervento competente dei do

cumenti giustificativi delle • operazioni di ammasso non osta al

l'acquisto del diritto all'aiuto nel senso dell'art. 6, n. 2, del re

golamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui all'art. 3, n. 2, lett. a), del suddetto regolamento siano stati interamente

adempiuti. Sulla terza e quarta questione. — 13. - Si chiede infine alla

corte di definire la portata ve di verificare la validità dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76, con parti colare riferimento all'art. 4, n.' 2, lett. b), del regolamento del

Consiglio n. 2763/75.

14. - L'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio dispo ne che: « sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla sti

pulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un de

posito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli

impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente».

Sul problema particolare relativo alla sorte da riservare alla

cauzione, in caso d'inosservanza degli impegni contrattuali, l'art.

5, n. 2, del regolamento n. 1889/76 della Commissione dispone invece che « la cauzione viene incamerata integralmente in caso di

mancato adempimento degli obblighi contrattuali ».

15. - A parte la difficoltà di conciliare i termini dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1889/76 con quelli dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75, in attuazione del quale è stato emanato il regolamento n. 1889/ 76, bisogna anche osservare che l'art. 5,-n. 2, del suddetto rego

lamento è contrario, nella sua automaticità, al principio di pro porzionalità, nella misura in cui non permette di adattare la san zione comminata al grado d'inadempimento degli obblighi con trattuali o alla gravità dell'inosservanza di detti obblighi.

16. - La terza e la quarta questione proposte dal giudice na

zionale vanno dunque risolte nel senso che — quali che siano le

precisazioni di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento della Commis sione n. 1889/76 — l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del

Consiglio n. 2763/75 resta applicabile: l'autorità competente può cioè incamerare la cauzione totalmente o parzialmente a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale. (Omissis)

Per questi motivi, pronunciandosi sulle questioni deferitele dal

College van Beroep vor het Bedrijfsleven, con ordinanza 1° no vembre 1978, dichiara:

1. Il potere di decisione per l'attuazione dei regolamenti nn.

2759/75, 2763/75 e 1889/76 spetta agli enti a ciò designati da

ciascuno Stato membro.

2. La trasmissione tardiva all'ente competente d'intervento dei

documenti giustificativi delle operazioni d'immagazzinamento non osta all'acquisto del diritto all'aiuto ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1889/76, una volta che gli obblighi di cui

all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento in questione siano stati interamente adempiuti.

3. Quali che siano le precisazioni contenute all'art. 5, n. 2, del

regolamento della Commissione n. 1889/76, l'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 2763/75 resta applicabile, nel

senso che l'autorità competente può incamerare la cauzione to

talmente o parzialmente, a seconda della gravità dell'inadem

pienza contrattuale.

(1-3) In senso sostanzialmente conforme alla prima massima, v. Cor te giust. 15 dicembre 1971, in cause 51-54/71, Foro it., 1972, IV, 158, con nota di richiami. Cfr. pure Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 31/78, in questo fascicolo, IV, 349, con nota di richiami.

Sul rispetto del principio di proporzionalità in tema di incamera mento di cauzioni, v. da ultimo Corte giust. 20 febbraio 1979, in causa 122/78, Foro it., 1980, IV, 184, con nota di richiami. Più in

generale: Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 166/78, id., 1980, IV, 174, con nota di richiami.

In materia di contratti di ammasso, cfr. di recente Corte giust. 7 febbraio 1979, in causa 11/76, id., 1980, IV, 270. Sull'organizzazio ne comune dei mercati nel settore delle carni suine, v. da ultimo Corte giust. 29 giugno 1978, in causa 154/77, 29 ottobre 1978, in causa 83/78, 26 giugno 1979, in causa 177/78, che saranno riportate nel prossimo fascicolo.

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 12 giugno 1979 (in cause riunite 181/78 e 229/78); Pres.

Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, parz. diff.); Ketelhandel P. Van Paassen fi. V. c. Staatssecretaris van Financièn; Mi

nister van Financièn c. Denkavit Dienstbetoon B. V.

Comunità europee — CEE i— Imposta sul valore aggiunto —

Regime di unità fiscale dell'impresa — Obblighi degli Stati

membri — Ottemperanza (Trattato istitutivo della CEE, art.

102, 177; direttiva 11 aprile 1967 n. 67/228/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem

bri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Struttura e modalità

d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiun

to, art. 4).

Uno Stato membro ha adottato un regime ai sensi dell'allega to A, n. 2, ad art. 4, 4° comma, della seconda direttiva

del Consiglio, CEE ,11 aprile 1967 n. 67/228 quando ha sta

bilito per legge che un'imposta sull'entrata viene riscossa fra l'altro sulle forniture di merci e sulle prestazioni di servi

zi effettuate da imprenditori, dopo aver proceduto alla con

sultazione contemplata dall'art. 116 della direttiva, benché non

abbia definito la nozione d'imprenditore altrimenti che con

la formula « chiunque eserciti un'attività economica in mo

do indipendente ». (1)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 12 giugno 1979 (in causa 126/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, parz. diff.); N. V. Nederlandse Spoorwegen c. Staatssecretaris van Financièn.

Comunità europee — CEE >— Imposta sul valore aggiunto —

Trasporto di merci — Incasso del prezzo contro assegno da

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