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sentenza 29 marzo 1979 (in causa 119/77); Pres. Kutscher, Avv. gen. Warner (concl. conf.);Nippon Seiko e altri c. Consiglio CE.Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 85/86-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171065 .
Accessed: 28/06/2014 17:57
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
9. - con lettera 24 ottobre 1977, il Governo italiano comuni
cava alla Commissione di essere contrario alla proroga del re
golamento n. 800/77; 10. - tale proroga veniva decisa, per un periodo indetermina
to, con regolamento 30 novembre 1977, n. 2657.
Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il regolamen to n. 800/77. — 11. - Il ricorso del Governo italiano tende al
l'annullamento: — del regolamento della Commissione 30 novembre 1977
n. 2657; — del regolamento della Commissione 20 aprile 1977 n. 800,
nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657, prevede l'ulteriore applicazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli
importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I,
parte 8", del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci
tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C; 12. - basandosi sull'art. 173 del trattato e sull'art. 81, § 1,
del regolamento di procedura, disposizioni relative ai termini
d'impugnazione, la Commissione contesta la ricevibilità del ri
corso nella parte in cui esso è inteso all'annullamento del rego lamento n. 800/77;
13. - a suo avviso, i mezzi dedotti dal Governo italiano non
riguardano la proroga in sé, né la situazione economica esisten
te nel novembre 1977, ma sono invece attinenti alle ragioni che
hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77. 14. - Tuttavia, il ricorso concerne in realtà unicamente la si
tuazione giuridica esistente, a partire dal 1° gennaio 1978, in
forza delle disposizioni del regolamento n. 2657/77, che proro
gavano a tempo indeterminato il regolamento n. 800/77; 15. - questo capo della domanda è perciò ricevibile.
Sul mezzo relativo al regolamento n. 2657/77. — 16. - Il Go
verno italiano sostiene che, con l'art. 2, n. 2, 2° comma, del re
golamento n. 800/77, la Commissione ha inteso limitare essa
stessa il proprio potere discrezionale, cioè limitare l'esercizio di
tale potere alla data improrogabile del 31 dicembre 1977; 17. - di conseguenza, decidendo di applicare gli importi com
pensativi a tempo indeterminato, senza che la situazione sia
sensibilmente mutata, la Commissione incorrerebbe in uno svia
mento di potere; 18. - essa avrebbe inoltre violato il principio dell'affidamento,
in quanto la fissazione del termine stabilito nel regolamento n.
800/77 sarebbe stata talmente categorica da far necessariamen
te ritenere che l'applicazione degli importi compensativi sareb
be cessata «al più tardi» il 31 dicembre 1977; 19. - la circostanza che il regolamento n. 2657/77 sia entrato
in vigore un mese prima della scadenza di detto termine non
sarebbe sufficiente a tutelare il legittimo affidamento, qualora il termine finale sia stato dichiarato improrogabile, come nel
regolamento n. 800/77, secondo cui « gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al più tardi».
20. - La Commissione ribatte che, alla fine del novembre 1977, essa doveva preoccuparsi unicamente del fatto che ricorressero
i presupposti di cui al regolamento n. 974/71, e cioè che con
tinuassero a sussistere le circostanze che avevano imposto l'ap
plicazione degli importi compensativi; 21. - ammesso che si fosse verificata tale ipotesi, la validità
del regolamento n. 2657/77 non potrebbe essere messa in dubbio; 22. - in realtà, secondo la Commissione, essa non si trovava
nell'alternativa descritta dal Governo italiano, in quanto l'in
dicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui
trattasi non avrebbero potuto continuare ad essere applicati sen
za costituire oggetto di un nuovo regolamento; 23. - la finalità delle disposizioni comunitarie vigenti- nel set
tore agri-monetario e la motivazione del regolamento di cui trat
tasi avrebbero dovuto indurre gli interessati a ritenere che le
disposizioni da adottare a fine anno — conferma, abolizione o
modifica del regime contemplato dal regolamento n. 800/77 —
erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati
valutari al momento considerato.
24. -' Anche qualora avesse il significato che gli attribuisce il
Governo italiano, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 800/77 non
avrebbe potuto dispensare la Commissione dal procedere ad un
riesame della situazione a fine anno; 25. - al 5° punto del preambolo del regolamento n. 800/77
si considerava « che occorre riesaminare prima della fine del
l'anno la situazione economica di questi prodotti... e rivedere
eventualmente l'elenco di quelli soggetti agli importi compen sativi monetari»;
26. - da questa considerazione non si poteva desumere che,
qualora la situazione fosse rimasta immutata, l'applicazione de
gli importi compensativi sarebbe necessariamente cessata, men tre se ne poteva inferire che, qualora tali importi avessero do
vuto continuare ad essere applicati dopo il 31 dicembre 1977, sarebbe stato necessario un nuovo regolamento;
27. - questo mezzo va quindi disatteso. (Omissis). Per questi motivi, dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto. 2) Le spese del giudizio sono poste a carico della Repubblica
italiana.
(1-6) Non constano precedenti in termini. In materia di applica zione degli importi compensativi ai prodotti trasformati v. peraltro in senso conforme Corte giust. 10 maggio 1979, in causa 12/78, nonché 16 maggio 1979, in causa 84/78, Foro it., 1979, IV, 309, con nota di richiami. A tale nota, anche per la parte in cui riguarda Corte giust. 30 novembre 1978, in causa 88/78, 14 dicembre 1978, in causa 35/78, 31 gennaio 1979, in causa 127/78, si rinvia altresì per indicazioni di conformi pronunce in tema di tutela del legittimo affidamento e sul principio di proporzionalità.
Sulla motivazione degli atti comunitari, con riguardo alla causa 157/78, cfr. da ultimo Corte giust. 25 maggio 1978, in causa 136/77, id., 1978, IV, 21; 25 ottobre 1978, in causa 125/77, id., 1978, IV, 229, ambedue con nota di richiami.
Per quanto attiene al c. d. comitato di gestione (causa 95/78), v. da ultimo Corte giust. 14 dicembre 1978, in causa 35/78, già citata.
Infine, quanto al potere discrezionale attribuito alla Commissione nella materia in esame, cfr. le già citate sentenze in causa 84/78 e 12/78.
In quanto riprendono i corrispondenti passi della sentenza in causa 157/78 si omettono i capov. da 14 a 44 della sentenza 95/78, da 28 in poi della sentenza in causa 11/78 e l'intera motivazione della sentenza in causa 151/77.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 29 marzo 1979 (in causa 119/77); Pres. Kutscher, Avv.
gen. Warner (conci, conf.); Nippon Seiko e altri c. Consi
glio CE.
Comunità europee — CEE — Regolamenti — Azioni di annulla mento — Ricorso dei privati — Condizioni di ricevibilità (Trat tato istitutivo della CEE, art. 173, 2° comma).
Comunità europee — CEE — Misure antidumping — Procedi mento di ritocco dei prezzi — Dazio antidumping definitivo — Incompatibilità — Incameramento degli importi garantiti —
Illegittimità (Trattato istitutivo della CEE, art. 173; reg. 26
luglio 1977 n. 1778 CEE del Consiglio, che istituisce un dazio
antidumping per i cuscinetti a sfera e i cuscinetti a rulli conici
originari del Giappone). Comunità europee — CEE — Azione di risarcimento danni —
Responsabilità per atti normativi illegittimi — Insussistenza
(Trattato istitutivo della CEE, art. 178, 215).
In quanto sussistono i presupposti di cui all'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, è ricevibile l'azione di annullamento contro un regolamento comunitario che, seppure redatto in termini gene rali, riguardi in realtà solo la situazione dei principali produt tori di un prodotto, e la cui esecuzione da parte delle compe tenti autorità nazionali è puramente automatica, avvenendo es sa in forza della sola disciplina comunitaria. (1)
Il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde
porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del trattato CEE, non può derogare ad esso, nell'applicarlo ai singoli casi con successive disposizioni, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge. (2)
È pertanto illegittimo, perché in contrasto con un regolamento di base, il regolamento comunitario che istituisce un dazio anti
dumping definitivo e, nel contempo, permette alle istituzioni di accettare l'impegno dei produttori interessati a ritoccare i
prezzi. (3) Non sussiste responsabilità estracontrattuale della Comunità ove
il ricorrente non abbia dimostrato che nell'esercizio del pro
prio potere discrezionale la Commissione abbia commesso er
rori o illeciti tali da far sorgere detta responsabilità. (4)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ricorso del 7 ottobre
1977, giunto in cancelleria il 10 dello stesso mese, le ricorrenti
Nippon Seiko K.K. (in prosieguo, NSK), NSK Bearing Europe Ltd., NSK Kugellager GmbH e NSK France s. a. (in prosieguo, le affiliate) hanno convenuto dinanzi alla Corte di giustizia il
Consiglio e la Commissione, impugnando, in virtù dell'art. 173 del trattato, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977 n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone (G. U. L 196,
pag. 1); 2. - in via principale, il ricorso mira all'annullamento del rego
lamento n. 1778/77, in subordine, al suo annullamento nei punti in cui esso tocca le ricorrenti e in ulteriore subordine all'annulla
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PARTE QUARTA
mento del solo art. 3, che contempla l'incameramento delle som
me garantite a titolo di dazio provvisorio; 3. - con lo stesso atto, le ricorrenti hanno chiesto, a norma de
gli art. 178 e 215 del trattato, la condanna del Consiglio e della
Commissione al risarcimento del danno assertivamente subito dalle
affiliate.
4. - Con domanda 17 ottobre 1977, la Federation of European
Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto di in
tervenire nel processo a sostegno del Consiglio, convenuto; la
corte ha accolto tale domanda con ordinanza 16 novembre 1977.
5. - All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma
dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968 n. 459, re
lativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sov
venzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica
europea (G. U. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se
fossero necessarie misure di difesa contro il dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a
rulli conici;
6. - in virtù del combinato disposto degli art. 10 e 15 del rego lamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4
febbraio 1977 n. 261, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui
cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva
prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977 n. 944
(G.U. L 112, pag. 1) in virtù dell'art. 16 del regolamento di base
n. 459/68; 7. - durante il procedimento provvisorio della Commissione, i
quattro principali produttori giapponesi, tra cui la NSK, si impe
gnavano volontariamente, a norma degli art. 14, n. 2, del regola mento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi cosi da eliminare il
margine di dumping; tali impegni venivano da loro sottoscritti
il 20 giugno 1977 e implicavano l'aumento del 20 % dei loro
prezzi all'esportazione;
8. - in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977 n.
1778, istituiva, in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un
dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui tratta
si, ne sospendeva l'applicazione e disponeva, per quel che ri
guarda i prodotti esportati dai quattro principali produttori giap
ponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi an
tidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti nn. 261/77 e 944/77.
9. - Sulla ricevibilità della domanda di annullamento. - Le isti
tuzioni convenute hanno sollevato, un'eccezione di irricevibilità, osservando che l'atto impugnato ha natura di regolamento e che, come tale, le ricorrenti non sono legittimate ad impugnarlo per annullamento a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato;
nella fattispecie — esse osservano — non si tratta di una deci
sione adottata in forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che
concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e
deve esser adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968 n.
459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi 0 sovvenzioni da parte dei paesi non membri della CEE (G. U. L
93, pag. 1). 10. - Le ricorrenti replicano che l'atto impugnato, pur se redat
to in termine astratti, riguarda in effetti solo la prima ricorrente
e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui
trattasi (in prosieguo, i principali produttori), nonché le loro affi
liate nella Comunità; l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77
si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo
presso le affiliate europee, poi presso i principali produttori in
Giappone; l'indole specifica del provvedimento sarebbe confermata dal
fatto che l'art. 1, n. 2, sospende l'applicazione dei dazi antidum
ping che il regolamento istituisce, sospensione motivata nel ter
zultimo e nel penultimo punto del preambolo col fatto che i
quattro principali produttori si sono impegnati a ritoccare in fu
turo i loro prezzi; detta indole specifica troverebbe ulteriore conferma nell'art. 3
del regolamento n. 1778/77, che prescrive l'incameramento de
gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali pro duttori;
quindi — esse concludono — l'atto impugnato costituisce una
decisione che riguarda solo i principali produttori e le loro affi
liate e si deve perciò considerare come una decisione emessa nei
loro confronti, sotto specie di regolamento.
11. - Prima di procedere all'esame della ricevibilità del ri
corso, è opportuno sottolineare che tra la NSK e le sue affiliate
1 vincoli sono tanto stretti, da indurre la Commissione, durante
l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni
particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per
quel che riguarda i prezzi all'esportazione; stando cosi' le cose, non è il caso, quanto al problema del se le
ricorrenti siano toccate direttamente e individualmente dall'atto
impugnato, di far distinzioni nei loro confronti tra produttori, da
un lato, ed importatori, dall'altro.
12. - Il f-egolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre dispo sizioni:
— l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %
per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne so
spende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui al
l'art. 2; — l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai
principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di
revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi,
non sono osservati o sono stati revocati; — l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbri
cati dai principali produttori, l'incameramento degli importi ga rantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione di quanto è
stato disposto dai regolamenti precedenti;
per valutare le ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare
separatamente questi tre articoli.
13. - Si desume dal terzultimo e dal penultimo punto del
preambolo del regolamento n. 1778/77, che la sospensione, di cui
all'art. 1, n. 2, del dazio antidumping definitivo è stabilita in
quanto « i quattro principali produttori giapponesi si sono impe
gnati con la Commissione a riesaminare i loro prezzi futuri»; « considerando che è nondimeno necessario che la Commissione
proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediata
mente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati ».
all'art. 2 del regolamento è stabilito che « la Commissione, in
collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione del prezze assunti dai principali produttori giapponesi » e « porrà fine imme
diatamente alla sospensione » se constata « che tali impegni ven
gono elusi, non osservati o revocati ».
Risulta dai citati punti del preambolo che qualunque sia, in
altri casi, l'indole che può rivestire l'istituzione di un dazio anti
dumping, che viene poi sospeso, nella fattispecie il provvedi mento contestato mira a garantire la scrupolosa osservanza degli
impegni contemplati, comminando una sanzione supplementare;
quindi, pur se redatto in termini generali, l'art. 1 riguarda in
realtà solo la situazione dei principali produttori giapponesi, tra
i quali la NSK, che, dati gli impegni circa il ritocco dei prezzi da essi assunti, vengono ad essere toccati direttamente e indivi
dualmente; di conseguenza, il ricorso, nel punto in cui si impugnano gli
art. 1 e 2, è ricevibile. 14. - Per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso in quanto
impugnazione dell'art. 3, va osservato che questa disposizione costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari desi
gnati nominativamente; è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di
dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui
detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui tratta
si; tuttavia l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non
riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica;
l'assunto delle istituzioni convenute e dell'interveniente, se
condo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti
esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se neces
sario, adire il giudice nazionale competente, travisa l'indole pura mente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si opera non
già in virtù di norme nazionali catalizzatrici, bensì' in forza della
sola disciplina comunitaria; 15. - quindi detti importatori sono direttamente ed individual
mente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, le af
filiate, in quanto importatrici dei prodotti della NSK, sono legitti mate ad impugnare.
Di conseguenza il ricorso della NSK è pure ricevibile nel punto in cui è rivolto contro detto articolo.
16. - Nel merito della domanda di annullamento. — Per quel che riguarda gli art. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, le ricor
renti, oltre a muovere altre censure alla motivazione di detto
regolamento, nonché al procedimento svoltosi preliminarmente,
sostengono in sostanza che il regolamento n. 459/68 non con sente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, di accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati.
17. - Le istituzioni convenute e l'interveniente ribattono che, dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del trattato, quest'ulti ma disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad
adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, con
ferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal
regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc-,
nella fattispecie si dovrebbe supporre che si sia fatto uso di
detta facoltà.
infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce
un margine di dumping, che nuoce all'industria comunitaria, e
che non è inferiore al 15 %, e poiché la NSK, sottoscrivendo
l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un mar
gine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno do
ver ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospen sione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori
dubbio.
18. - L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato
dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973 n. 2011 (G.U. L
206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che « la procedura è
chiusa quando .. . non si ritiene necessario adottare alcuna mi
sura di difesa», al n. 2 recita:
« a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto consi
deralo si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in
modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le
loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Com
missione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato,
ritenga accettabile questa soluzione.
b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esporta tori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i
pareri espressi in seno al comitato, lo decide. Se la Commissione,
dopo aver udito i pareri in seno al comitato, conclude che non
esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa
automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino
la validità.
c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione,
senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia,
la Commissione è liberà di giudicare che la concretizzazione di
una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le im
portazioni che formano oggetto di un dumping.
d) Qualora constati che l'impegno degli esportatori viene eluso
oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conse
guenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la
Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10.
e) L'art. 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli im
pegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo.
Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura
prevista dal presente articolo».
19. - Per contro, nell'ipotesi in cui il procedimento d'esame
dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento di
spone che « 1. Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta che vi
è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi
della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione,
dopo aver udito i pareri espressi in seno al comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui proble mi di cui al paragrafo 2.
2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando
è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 15, para
grafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni del
l'art. 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a
titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.
b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere de
cisa se dalla constatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste
un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di
pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di
una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se
non fossero state applicate misure provvisorie ».
20. - Alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso
procedimento antidumping si concluda con l'accettazione, da par te della Commissione, dell'impegno dell'esportatore o degli esporta tori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da
parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio
antidumping definitivo.
21. - L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è
stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venire ac
cettato, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la
Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è
pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977,
prima della riunione del comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutasi il 21 giugno 1977;
detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella
sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti « ac
cettabili»;
gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, so
no stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle
disposizioni del regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti
e validi;
quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua ac
cettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977, non può conside
rarsi come indizio che detta accettazione era stata fatta solo « con
riserva » di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;
22. - al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impe
pegno dell'esportatore di ritoccare i suoi prezzi implica la conclu
sione del procedimento, sicché l'applicazione dell'art. 17 del re
golamento n. 459/68 viene esclusa;
precisando che detto effetto si verifica solo se « la Commissio
ne, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, ri
tenga accettabile questa soluzione », l'art. 14 non implica affatto
che la Commissione, ed eventualmente il Consiglio, possano con
tinuare il procedimento ivi contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 ed accettare l'impegno solo contemporaneamente al
l'istituzione di un dazio' antidumping definitivo; 23. - in effetti, una simile combinazione di atti, contraddittori
per natura, sarebbe incompatibile con il sistema del regolamento di base.
Dunque, l'argomento tratto dall'efficacia di detta combinazione
per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qual siasi violazione dello stesso non può venir accolto, giacché le
disposizioni del regolamento n. 459/68, ed in particolare l'art. 14,
n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione
deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10;
questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene
che sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'isti
tuzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre mi
sure necessarie, ma esige cionondimeno che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente al
l'inosservanza dell'impegno; in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i
provvedimenti da adottarsi vengano emanati nel rispetto delle for
malità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.
24. - L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costi
tuisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sul
l'art. 113 del trattato e non soggetto all'applicazione del regola mento n. 459/68, non tiene conto del fatto che tutto il procedi mento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina isti
tuita da quest'ultimo regolamento; il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde
porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del trattato, nòn
può derogare alle disposizioni che ha cosi emanato, nell'appli
carle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della
Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte
alla legge. 25. - Sotto questo aspetto, il ricorso è perciò fondato.
26. - Per quel che riguarda il ricorso come impugnazione del
l'art. 3 del regolamento n. 1778/77, visto quanto precede, l'art. 3
non si differenzia dagli art. 1 e 2 dello stesso regolamento; in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali pro
duttori giapponesi erano gli atti implicanti, in virtù dell'art. 14
del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne
consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposi zione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'inca
meramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio; d'altro canto, si desume dal testo dell'art? 17 che siffatta de
cisione non può venir adottata se non contemporaneamente al
l'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
27. - ne risulta in particolare che la Commissione non può pro
porre l'incameramento degli importi garantiti se non propone
un'« azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio anti
dumping definitivo;
questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che sta
bilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una pro
posta relativa ad un'azione comunitaria almeno un mese prima
della scadenza del dazio antidumping provvisorio; essa è pure confermata dal tenore dell'art. 17, n. 2, lett. b);
28. - in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di
base, un dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo
in misura non superiore al margine di dumping constatato e pre
via risultanza di un grave danno; il Consiglio stesso pare abbia cosi inteso detta norma, allorché
all'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi
garantiti vengano « definitivamente incamerati, sempreché non ec
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PARTE QUARTA
cedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento », cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applica zione era stata sospesa.
29. - Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato;
poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la
messa in vigore delle discipline precedenti, nulla si oppone a che
il regolamento sia annullato per intero.
30. - Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dal le ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 118/77, 120/77 e
121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da ille
gittimità ed il ricorso è perciò fondato; detto regolamento va quindi annullato accogliendo' la domanda
delle ricorrenti; è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento
n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai
principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a
ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e
detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disci
plinati dal combinato disposto degli art. 14, n. 2, e 10 del regola mento n. 459/68.
31. - Sull'azione di risarcimento. - Le ricorrenti assumono di esser state danneggiate dall'azione comunitaria e quindi chie dono un risarcimento a norma degli art. 178 e 215 del trattato.
In primo luogo esse hanno dovuto versare determinati im
porti a titolo di dazio antidumping provvisorio e sostenere altre
spese. 32. - Tuttavia, per quel che riguarda gli importi già versati a
titolo di dazio provvisorio, dato l'annullamento dell'art. 3 del re
golamento n. 1778/77, l'obbligo di versarli è venuto meno;
quanto alle altre spese, è opportuno far osservare che, a noi ma dell'art. 15 regolamento n. 459/68, la Commissione ha facoltà di istituire un dazio antidumping provvisorio « quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quan do vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata»;
detta disposizione attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale e le ricorrenti non hanno apportato elementi atti a dimostrare che, nell'esercizio di tale potere, la Commissione ab bia commesso errori o illeciti che possano far sorgere la respon sabilità della Comunità.
33. - In secondo luogo le ricorrenti si dolgono di aver subito una diminuzione delle vendite e — di riflesso — degli utili a moti vo delle condizioni assertivamente illegittime loro imposte dall'art. 5
dell'impegno firmato dalla NSK di ritoccare i suoi prezzi; questo articolo impone alla NSK di adottare i provvedimenti
necessari per estendere ai suoi prodotti non originari del Giap pone la modifica dei prezzi cui essa si è impegnata per i prodotti originari del Giappone, il che la obbliga ad aumentare anche i
prezzi di prodotti fabbricati nella Comunità, specie di quelli del
l'affiliata NSK Bearings Europe Ltd.
34. - La domanda di annullamento delle ricorrenti è stata ac
colta a motivo dell'impegno sottoscritto dalla NSK ed accettato dalla Commissione;
di conseguenza, esse non possono invocare l'asserita illegitti mità di detto impegno per metter in gioco la responsabilità della Comunità.
35. - La domanda di risarcimento va perciò respinta. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce: 1. È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977 h.
1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.
2. È respinta la domanda di risarcimento.
3.a) I convenuti sopporteranno le spese da essi rispettiva mente incontrate, tutte le spese del procedimento sommario nella
presente causa e due terzi delle spese del procedimento princi pale sostenute dalle ricorrenti, ad eccezione di quelle inerenti al
l'intervento. ^ b) L'interveniente FEBMA sopporterà le spese da essa incon
trate, nonché i due terzi di quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.
(1) In termini le sentenze di pari data in causa 121/77, 120/77, 118/77, 113/77.
In senso analogo v., nella consistente giurisprudenza della corte, sentenze 31 marzo 1977, in causa 88/76 e 5 maggio 1977, in causa 101/76, Foro it., 1978, IV, 27, con ampia nota di richiami, e da ultimo sentenza 18 gennaio 1979, in cause 103-109/78, id., 1979, IV, 323, con nota di A. Tizzano.
(2-3) In termini le sentenze di pari data in causa 121/77, 120/77, 118/77, 113/77. Peraltro in linea con la seconda massima è Corte
giust. 5 giugno 1973, in causa 81/72, Foro it., 1973, IV, 184, con nota di A. Tizzano.
Sul potere regolamentare della Commissione, in rapporto alle ap posite deleghe conferite dal Consiglio, cfr. Corte giust. 17 dicembre
1970, in causa 25/70, id., 1971, IV, 119; 30 ottobre 1975, in causa
23/75, id., 1976, IV, 9; 18 novembre 1975, in causa 100/74, id., 1976, IV, 205, tutte con nota di richiami.
(4) In senso conforme, v. in particolare Corte giust. 25 maggio 1978, in cause 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Foro it., 1978, IV, 458; 3 maggio 1978, in causa 112/77, id., 1979, IV, 22, entrambe con nota di richiami.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione I; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 146/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Mayras (conci, conf.); Wattenberg c. Staatssecretaris Van Verkeer en Waterstaat.
Comunità europee — CEE — Libera circolazione dei servizi —
Trasportatore di merci — Requisiti — Capacità professionale —
Esonero — Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; direttiva 12 novembre 1974 n. 561 CEE del Consiglio, riguardan te l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, art. 3, 4, 5).
L'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE con sente agli Stati membri di adottare norme in forza delle quali l'accertamento della capacità professionale viene effettuata me diante l'acquisto di un diploma, in base ad un'adeguata espe rienza pratica, di una durata che spetta agli Stati membri sta
bilire, ovvero combinando i due sistemi. (1) L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE si ap
plica esclusivamente nel caso, contemplato dal n. 1, di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o che possiede il requisito della capa cità professionale. (2)
L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE non
può nuocere alle persone che fruiscono, in forza dell'art. 4, n.
2, dell'esonero definitivo per il fatto di possedere un'esperienza
pratica di almeno tre anni nella gestione dell'impresa. (3) Non si può intendere per « incapacità fisica » ai sensi dell'art. 4.
n. 1, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE, il fatto di aver raggiunto un'età alla quale l'individuo non è più conside rato atto a partecipare all'attività lavorativa. (4)
li
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione 1; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 145/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Mayras (conci, diff.); Au
gustijn c. Staatssecretaris Van Verkeer en Waterstaat.
Comunità europee — CEE — Libera circolazione dei servizi —
Trasportatore di merci — Requisiti — Capacità professionale —
Esonero — Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; direttiva del Consiglio 12 novembre 1974 n. 561, art. 4).
L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE non deve essere inteso nel senso che esso non consenta alle auto rità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero
definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acqui stato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'atti vità di questa sotto la forma di due nuove imprese. (5)
I
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con pronunzia interlocutoria
13 giugno 1978, pervenuta alla corte il 19 giugno seguente, il
Raad van State, Afdeling rechtspraak (Consiglio di Stato, se
zione giurisdizionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a
norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudi ziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 12
novembre 1974 n. 74/561/CEE, riguardante l'accesso alla profes sione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasponi nazionali ed internazionali (G. U. L 308, pag. 18);
2. - dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una con
troversia vertente sul provvedimento 4 maggio 1977 con cui il
segretario di Stato ai trasporti concedeva al ricorrente nella cau
sa principale l'esonero dal requisito della capacità professionale di cui all'art. 56, n. 1, ultimo inciso, della legge olandese sul tra
sporto di merci su strada (Wet Autovervoer Goederen - WAG), limitandone però la durata al 1° gennaio 1980;
3. - dal fascicolo si desume che il ricorrente nella causa princi
pale ha lavorato per molti anni in un'impresa di trasporto di
retta in un primo tempo da suo padre sotto forma di ditta indi
viduale, indi, da una data imprecisata ma comunque anteriore al
1S68, da lui stesso. 4. - Il segretario di Stato ha applicato l'art. 56, n. 1, di detta
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