sentenza 3 luglio 1979 (in cause riunite 185 a 204/78); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl.conf.); Economische Politierechter di Rotterdam c. Soc. Van Dam en Zonen e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 57/58-59/60Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171060 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 3 luglio 1979 (in cause riunite 185 a 204/78); Pres.
Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Economische Poli tierechter di Rotterdam c. Soc. Van Dam en Zonen e altri.
Comunità europee — CEE — Pesca — Provvedimenti nazionali — Competenza degli Stati membri — Carattere discriminato rio — Insussistenza — Fattispecie (Trattato istitutivo della
CEE, art. 5, 7, 177).
Il periodo previsto all'art. 102 dell'atto allegato al trattato di Bruxelles del 22 gennaio 1972, relativo all'adesione e agli adat tamenti dei trattati, è scaduto il 31 dicembre 1978. ( 1)
Provvedimenti quali quelli adottati col « Beschikking voorlopige regeling vangstbeperking tong en schol 1978 » (decreto sulla
disciplina provvisoria della limitazione della pesca di sogliole e di passere, 1978) e col « Beschikking voorlopige regeling con
tingentering tong en schol Noordzee 1978 » (decreto sulla di
sciplina provvisoria del contingentamento delle sogliole e del le passere nel Mare del Nord, 1978), entrambi emanati il 29 dicembre 1977, rientravano, a quell'epoca, nella competenza degli Stati membri. (2)
Provvedimenti nazionali quali i decreti olandesi in materia di
quote di pesca del 29 dicembre 1977 non possono essere con siderati discriminatori quando sono applicati uniformemente a tutti i pescatori soggetti alla giurisdizione dello Stato mem bro in questione. (3)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con una serie di 20 ordi
nanze, emesse il 18 luglio 1978 e pervenute in cancelleria il 14
settembre successivo, l'Economische Poilitierechter dell'Arrondisse
mentsrechtbank (giudice di polizia economica del Tribunale) di
Rotterdam ha sottoposto a questa corte, in forza dell'art. 177 del
trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpre tazione dell'art. 5 del trattato CEE e dell'art. 102 dell'atto di ade
sione, al fine di poter valutare se i decreti emessi dal Governo
olandese per limitare le catture di sogliole e di passere nella re
gione del Mare del Nord siano compatibili col diritto comu
nitario.
2. - Dal fascicolo si desume che dinanzi aH'Economische Poli
tierechter sono pendenti dei procedimenti penali contro venti im
prese di pesca o singoli pescatori, imputati di aver contravvenuto
ai decreti olandesi relativi alla fissazione, per il 1978, di quote di cattura per la pesca di sogliole e di passere nella regione del
Mare del Nord e cioè al « decreto sulla disciplina provvisoria della limitazione della pesca di sogliole e passere, del 1978 » e
al « decreto sulla disciplina provvisoria del contingentamento del
le sogliole e delle passere nel Mare del Nord, del 1978». Dinanzi
al giudice nazionale gli imputati si sono difesi assumendo che, essendo il periodo transitorio stabilito dall'art. 102 dell'atto di
adesione scaduto il 1° gennaio 1978, i provvedimenti da adottare
per la protezione delle risorse biologiche del mare erano di com
petenza della Comunità. Di conseguenza, lo Stato olandese non
era competente ad emanare i decreti la cui violazione ha dato
luogo all'apertura dei procedimenti penali. Gli imputati sosten
gono inoltre che, anche volendo ammetterne la legittimità, le di
sposizioni olandesi restano comunque incompatibili col diritto
comunitario in quanto discriminano i pescatori olandesi, dato
che gli Stati membri applicano per la stessa zona marittima di
sposizioni meno rigorose. 3. - Per risolvere questo contrasto, l'Economische Politierechter
ha sottoposto alla corte le tre questioni seguenti:
1) In quale data sia scaduto il termine di cui all'art. 102 del
l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei
trattati.
2) Se i provvedimenti fondati sul Reglement zeeen kustvisserij 1977 (regolamento sulla pesca in mare e lungo le coste; Stb 666),
quali il Beschikking voorlopige regeling vangstbeperking tong en
schol (decreto sulla disciplina provvisoria della limitazione della
pesca di sogliole e passere) 1978 e il Beschikking voorlopige re
geling contingentering tong en schol Noordzee (decreto sulla di
sciplina provvisoria del contingentamento delle sogliole e delle
passere nel Mare del Nord) 1978 (Stcrt/1977, 255), siano basati
su disposizioni della Comunità o su obblighi imposti per trat
tato dalla Comunità agli Stati membri, ai sensi dell'art. 5 del
trattato CEE, ovvero su poteri attribuiti agli Stati membri dalla
Comunità.
3) Se i provvedimenti di cui sopra vadano equiparati, quanto al contenuto, al diritto comunitario.
Sulla prima questione (interpretazione dell'art. 102 dell'atto di
adesione). — 4. - Ai sensi dell'art. 102 dell'atto di adesione, «al
più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consi
glio, deliberando su proposta della Commissione, determina le
condizioni di esercizio della pesca in vista di assicurare la pro tezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare». L'indicazione cronologica fornita da questa disposi zione solleva una difficoltà, per il fatto che il testo si riferisce non ad un momento preciso bensì ad un periodo designato con
l'espressione «sesto anno dopo l'adesione». Questa espressione può essere intesa come indicante sia l'inizio sia la fine di que st'anno e cioè sia il 1° gennaio sia il 31 dicembre 1978. È tutta
via possibile risolvere la questione riferendosi alla clausola gene rale dell'art. 9 dell'atto di adesione, il cui n. 2 dispone che « sen za pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni parti colari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure tran sitorie termina alla fine del 1977 ». Il confronto con questa di
sposizione dimostra che la fissazione di un periodo determinato da parte dell'art. 102 sarebbe svuotata di ogni significato pratico se la fine di questo periodo coincidesse col termine generale di cui all'art. 9, n. 2, e cioè col 31 dicembre 1977. Ne consegue che il periodo contemplato dall'art. 102 acquista significato soltanto se l'espressione «al più tardi a partire dal sesto anno dopo l'ade sione » si considera riferita non all'inizio, ma alla fine del sesto
anno, e cioè al 31 dicembre 1978.
5. - La prima questione va dunque risolta nel senso che il pe riodo contemplato all'art. 102 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è scaduto il 31 di cembre 1978.
Sulla seconda questione (competenza). — 6. - Date tali pre messe, i fattori che hanno dato origine ai procedimenti penali pendenti dinanzi all'Economische Politierechter trovano la pro pria collocazione temporale in un momento in cui il periodo tran sitorio contemplato dall'art. 102 non era ancora scaduto.
7. - È opportuno tuttavia tener presente anche il fatto che, nel
periodo in questione, il Consiglio non aveva messo in vigore le misure di protezione di cui all'art. 102. Questa circostanza ha dato origine ad una situazione giuridica incerta che tuttavia, dal
punto di vista del diritto comunitario, non ha condotto ad ùn vuoto giuridico. La corte, nella sentenza del 16 febbraio 1978
(causa 61/77, Commissione c/ Irlanda, Race. pag. 417, art. 28-37 e 56-68; Foro it., 1979, IV, 127), ha indicato quale sia il diritto da applicarsi in materia e come debbano essere ripartite le com
petenze tra la Comunità e gli Stati membri. Ne consegue che nel corso del 1978 gli Stati membri avevano il diritto ed il do vere di adottare, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, tutti i provvedimenti compatibili con il diritto comunitario atti a pro teggere le risorse biologiche del mare e, in particolare, di fissare delle quote di pesca per le imprese ed i pescatori soggetti alla loro autorità.
8. - La seconda questione va dunque risolta nel senso che i
provvedimenti del tipo di quelli adottati con i decreti nazionali cui fa riferimento il giudice a quo rientravano, a quell'epoca, nella competenza degli Stati membri.
Sulla terza questione (esigenze sostanziali derivanti dal diritto
comunitario). — 9. - Dal fascicolo e dagli argomenti dedotti da
gli imputati dinanzi al giudice nazionale si desume che le mi sure di protezione in vigore nei Paesi Bassi per il 1978 vengono criticate in quanto sarebbero discriminatorie nei confronti dei
pescatori olandesi, dal momento che altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose in materia. Ne deriverebbe che i pe scatori non soggetti alla giurisdizione olandese potrebbero pe scare, anche nelle acque appartenenti alla zona di pesca dei Paesi Bassi, con maggior profitto dei pescatori olandesi. Gli im
putati sostengono pertanto che la normativa olandese è in con trasto col principio dell'art. 7 del trattato CEE il quale, a loro
parere, deve assicurare la parità di trattamento tra i cittadini di tutti gli Stati membri.
10. - In proposito è opportuno rilevare che le misure di prote zione concordate nell'ambito della Comunità, di concerto con la
Commissione, si basano sulla ripartizione delle responsabilità tra
gli Stati membri, nel senso che, nello stato attuale, ciascuno Sta
to controlla, secondo le norme della propria legislazione nazio
nale in materia di quote di cattura, le catture sbarcate nei pro
pri porti. Non si può considerare come contraria al principio della parità di trattamento l'applicazione di una legislazione na
zionale — la cui conformità al diritto comunitario non è d'al
tronde contestata — adducendo che altri Stati membri applicano
disposizioni meno rigorose. Diseguaglianze di tal genere — am
messo che esistano — devono essere eliminate mediante le con
sultazioni contemplate dall'allegato VI della risoluzione dell'Aja, citata nella sentenza sopra richiamata: esse, tuttavia, non pos sono far ritenere discriminatorie le disposizioni di uno Stato
membro che applichi in modo uniforme, nei confronti di chiun
que sia soggetto alla sua giurisdizione, la normativa adottata in
materia di quote di cattura.
Il Foro Italiano — 1980 — Parte IV-5.
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PARTE QUARTA
11. - È opportuno dunque risolvere la terza questione nel sen so che le disposizioni nazionali, quali i decreti olandesi in ma teria di quote di cattura cui si riferisce il giudice a quo, non pos sono essere considerate discriminatorie quando vengono unifor memente applicate a tutti i pescatori soggetti alla giurisdizione dello Stato membro in questione. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalFEconomische Politierechter dell'Arrondissementsrechtbank di
Rotterdam, con ordinanze 18 luglio 1978, dichiara:
1. Il periodo previsto all'art. 102 dell'atto 22 gennaio 1972, re lativo all'adesione e agli adattamenti dei trattati, è scaduto il 31 dicembre 1978.
2. Provvedimenti quali quelli adottati col « Beschikking voor
lopige regeling vangstbeperking tong en schol 1978 » (decreto sul la disciplina provvisoria della limitazione della pesca di sogliole e di passere, 1978) e col « Beschikking voorlopige regeling con
tingentering tong en schol Noordzee 1978 » (decreto sulla disci
plina provvisoria del contingentamento delle sogliole e delle pas sere nel Mare del Nord, 1978) entrambi emanati il 29 dicembre
1977, rientravano, a quell'epoca, nella competenza degli Stati membri.
3. Provvedimenti nazionali quali i decreti olandesi in materia di quote di pesca del 29 dicembre 1977 non possono essere con siderati discriminatori quando sono applicati uniformemente a tutti i pescatori soggetti alla giurisdizione dello Stato membro in questione.
'(1-3) Non constano precedenti in termini. Rilevano peraltro util mente in materia, specie per i profili attinenti alla ripartizione di com petenze tra Comunità e Stati membri in materia di pesca e per le affermazioni sul principio della parità di trattamento tra cittadini de gli Stati membri, di cui all'art. 7 del trattato CEE: Corte giust. 14 luglio 1976, in cause 3, 4 e 6/76, Foro it., 1976, IV, 425, con nota di richiami;, 16 febbraio 1978, in causa 61/77 e in causa 88/77, id., 1979, IV, 127, con nota di richiami.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 28 marzo 1979 (in causa 175/78); Pres. Kutscher, Avv.
gen. Warner (conci, conf.); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Saunders.
Comunità europee — CEE — Libera circolazione dei lavoratori — Limitazione — Provvedimento penale previsto dalla legisla zione di Stato membro — Inapplicabilità del trattato (Trat tato istitutivo della CEE, art. 7, 48, 177).
L'applicazione, da parte di un organo di uno Stato membro, ad un lavoratore, cittadino dello stesso Stato, di provvedimenti che privano delle libertà o che limitano la libertà dell'interes sato di circolare nel territorio del detto Stato, come provvedi mento penale contemplato dalla legge nazionale ed a causd di fatti commessi nel territorio di detto Stato, rientra fra le> situazioni puramente interne, estranee all'ambito di applica zione delle norme del trattato CEE in materia di circolazione dei lavoratori. (1)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 31 luglio 1978, pervenuta alla corte il 16 agosto dello stesso anno, la Crown Court di Bristol ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato
CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 48 del trattato e in particolare del n. 3, lett. b), di questa disposizione;
2. - la questione è stata sollevata nell'ambito di una causa pe nale, vertente in particolare sulle conseguenze della violazione, da parte di una persona di nazionalità britannica che in una fa se precedente di questa causa si era dichiarata colpevole di fur to, dell'impegno da essa accettato di recarsi nell'Irlanda setten trionale e di non tornare in Inghilterra o nel paese di Galles
per un periodo di tre anni; 3. - il giudice nazionale, dopo aver riconosciuto che l'impu
tato era un lavoratore ai sensi dell'art. 48 del trattato, desidera dei chiarimenti sul se le norme del trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori ostino a provvedimenti del genere di quelli cui è stata sottoposta l'imputata;
4. - a tale scopo, si chiede « se il provvedimento emesso da
questa corte il 21 dicembre 1977 nei confronti di Vera Ann Sa unders costituisca violazione dei diritti conferiti ai lavoratori dall'art. 48 del trattato che istituisce la Comunità economica
europea, tenuto conto in particolare del diritto di cui al n. 3,
lett. b), dello stesso articolo e del fatto che l'interessata è citta
dina inglese»; 5. - la questione tende, in sostanza, ad accertare se il princi
pio della libera circolazione dei lavoratori disciplinato dall'art.
48 del trattato, in particolare in quanto implica per il lavorato
re, fatte salve le limitazioni giustificate, fra l'altro, da motivi di
ordine pubblico e di pubblica sicurezza, il diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri onde rispondere ad offerte di lavoro effettive e di dimorarvi al fine di svolgervi un'attività lavorativa, possa essere invocato da un cittadino di
uno Stato membro, ivi residente, per opporsi a provvedimenti che limitano la sua libertà di circolare nel territorio di detto
Stato o di stabilirvisi in una località di sua scelta; 6. - essa riguarda pure il se l'art. 48 del trattato attribuisca
dei diritti a chi si trovi in una situazione come quella della per sona di cui trattasi e, in caso affermativo, quali siano i limiti di
tali diritti; 7. - la soluzione della questione dipende, in primo luogo, dal
la determinazione dell'ambito di validità di detta disposizione, in particolare in relazione al principio generale di cui all'art. 7
del trattato.
8. - A noirna dell'art. 7 è vietata, nel campo di applicazione del trattato e salve restando le disposizioni particolari che esso
contiene, qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazio
nalità; 9. - in conformità a questo principio generale, l'art. 48 si
propone di eliminare nelle legislazioni degli Stati membri le di
sposizioni che, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione
e le altre condizioni di lavoro — ivi compresi i diritti e le liber
tà che, in forza dell'art. 48, n. 3, questa libera circolazione im
plica — riserverebbero al lavoratore cittadino di un altro Stato
membro un trattamento più rigido o lo porrebbero in una situa
zione di diritto o di fatto svantaggiosa rispetto a quella in cui
si troverebbe, nelle stesse circostanze, un cittadino nazionale; 10. - benché i diritti attribuiti ai lavoratori dall'art. 48 possano
indurre gli Stati membri a modificare eventualmente le loro leg
gi, anche nei confronti dei propri cittadini, questa disposizione non si propone tuttavia di limitare il potere degli Stati membri
di porre delle restrizioni, nel loro territorio, alla libera circola
zione di chiunque sia soggetto alla loro giurisdizione, in confor
mità alle leggi penali nazionali; 11. - le disposizioni del trattato in materia di libera circola
zione dei lavoratori non possono quindi essere applicate a si
tuazioni puramente interne di uno Stato membro, cioè in man
canza di qualsiasi fattore di collegamento ad una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario;
12. - l'applicazione, da parte di un organo di uno Stato mem
bro, ad un lavoratore, cittadino dello stesso Stato, di provvedi menti che privano delle libertà o che limitano la libertà dello
interessato di circolare nel territorio del detto Stato, come prov vedimento penale contemplato dalla legge nazionale ed a causa
di fatti commessi nel territorio di detto Stato, rientra fra le si
tuazioni puramente interne, estranee all'ambito di applicazione delle norme del trattato CEE in materia di libera circolazione
dei lavoratori. (Omissis) Per questi motivi pronunziandosi sulla questione sottoposta
le dalla Crown Court di Bristol, con ordinanza 51 luglio 1978, dichiara:
L'applicazione, da parte di un organo di uno Stato membro, ad un lavoratore, cittadino dello stesso Stato, di provvedimenti che privano delle libertà o che limitano la libertà dell'interessato
di circolare nel territorio del detto Stato, come provvedimento pe nale contemplato dalla legge nazionale ed a causa di fatti com
messi nel territorio di detto Stato, rientra fra le situazioni pura mente interne, estranee all'ambito di applicazione delle norme del
trattato CEE in materia di libera circolazione dei lavoratori.
(1) Nulla in termini. La valutazione di provvedimenti nazionali che, per motivi di ordine
pubblico, limitano la circolazione delle persone nella CEE è stata pe raltro più volte oggetto di giudizi innanzi alla corte: v., da ultimo, sentenze 14 luglio 1977, in causa 8/77, Foro it., 1977, IV, 369; 27 ottobre 1977, in causa 30/77, id., 1978, IV, 368; 28 novembre 1978, in causa 16/78, id., 1979, IV, 170, con note di richiami, cui adde, in dottrina: Grasselli, La libera circolazione dei lavoratori nella
giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in Riv. dir. lav., 1978, 177;' Tizzano, Circolazione dei servizi nei paesi della CEE, in Appen dice del Novissimo digesto, 1979, par. 9.
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