sentenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (concl. parz. diff.); Soc.Roquette Frères c. Commissione Ce.Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1990), pp. 169/170-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185051 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
peraltro, che in base alla normativa di cui trattasi un lettore può essere assunto da un'università dopo aver lavorato per sei anni
presso un'altra università dello stesso Stato membro; la limitazio
ne della durata delle funzioni non può quindi essere giustificata dal motivo invocato dal governo italiano.
Detto governo sostiene inoltre che le disposizioni contestate so
no giustificate dal fatto che la stabilità del posto d'insegnante
può essere garantita solo qualora gli interessati abbiano compe tenze qualificate, attestate dal superamento delle prove di un con
corso. Orbene ciò non si verificherebbe nel caso dei lettori di
lingua straniera.
A questo proposito si deve constatare che il limite di sei anni
per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi non è necessario per consentire alle università di porre termine al contratto dei docenti
che si rivelino incompetenti. Siffatto limite non esiste per quanto
riguarda i professori assunti per contratto, che esercitano anch'essi
le funzioni di docente senza aver superato un concorso. Nel caso
di questi docenti, benché la durata delle funzioni sia, in via di
principio, limitata a tre anni, il ministro della pubblica istruzione
può concedere deroghe (art. 25, 7° comma, dello stesso d.p.r.).
Infine, secondo il governo italiano, la disposizione di cui trat
tasi è giustificata anche dalla necessità di limitare il numero dei
lettori di lingua straniera in funzione del fabbisogno dell'univer
sità, che dipende dall'afflusso degli studenti alle facoltà in cui
è impartito l'insegnamento delle lingue straniere. Si deve rilevare
tuttavia che questo obiettivo di buona gestione può essere rag
giunto con altri mezzi e in particolare non rinnovando i contratti
dei lettori in soprannumero, a norma dell'art. 28, 3° comma,
dello stesso d.p.r. Da quanto precede emerge che nessuno dei motivi esaminati
consente di giustificare la limitazione posta al rapporto di lavoro
dei lettori di lingua straniera e quindi all'applicazione del princi
pio della parità di trattamento.
La prima parte della seconda questione pregiudiziale va, per
tanto, risolta dichiarando che l'art. 48, n. 2, del trattato dev'esse
re interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una norma
nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro fra le univer
sità e i lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non
esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori.
Con la seconda parte della seconda questione pregiuidiziale il
giudice nazionale mira, in sostanza, a far accertare se il menzio
nato regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso
che esso osta alle clausole di un contratto di assunzione di lettori
di lingua straniera da parte di un'università di uno Stato mem
bro, in base alle quali gli interessati sono privi della copertura
previdenziale di cui fruiscono gli altri lavoratori.
A questo proprosito è sufficiente rilevare che i regimi di previ
denza sociale devono rispettare il principio della parità di tratta
mento di cui l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 costituisce un'e
spressione specifica. Questo principio è infranto quando una ca
tegoria determinata di lavoratori, essenzialmente cittadini di altri
Stati membri, sia esclusa dal regime previdenziale di uno Stato
membro di cui fruiscono, in generale, gli altri lavoratori di que
sto Stato membro.
La seconda parte della secónda questione pregiudiziale va per
tanto risolta nel senso che l'art. 3 del regolamento n. 1408/71,
relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavo
ratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che
si spostano all'interno della Comunità, osta alle clausole di un
contratto di assunzione di lettori di lingua straniera da parte di
un'università di uno Stato membro in base alle quali gli interessa
ti siano privi della copertura previdenziale di cui fruiscono gli
altri lavoratori. (Omissis)
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Aw. gen. Dar
mon (conci, parz. diff.); Soc. Roquette Frères c. Commissione
Ce.
Comunità europee — Cee — Azione di danni — Prescrizione
— Rilevabilità d'ufficio — Esclusione (Trattato Cee, art. 178,
215). Comunità europee — Cee — Azione di danni — Ricevibilità —
Mancanza di rimedi giurisdizionali interni — Condizioni (Trat
tato Cee, art. 178, 215).
li Foro Italiano — 1990.
Comunità europee — Cee — Azioni di danni — Danno risarcibi
le — Importi compensativi monetari illegittimamente riscossi
dalle autorità nazionali — Danno prodotto da regolamento il
legittimo — Risarcibilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 178,
215).
Non è rilevabile d'ufficio l'avvenuto decorso del termine di pre
scrizione previsto dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della
Corte di giustizia Cee per le azioni di risarcimento dei danni
causati dalle istituzioni della Comunità. (1)
Un'azione di danni proposta contro le istituzioni della Comunità
ai sensi degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, non
è ricevibile quando il ricorrente abbia a sua disposizione rimedi
giurisdizionali interni esperibili per ottenere dalle autorità na
zionali soddisfazione per le sue pretese, sempreché tali rimedi
garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sen
tano lesi da atti delle istituzioni comunitarie. (2)
Qualora la corte, in una precedente sentenza emessa nell'esercizio
della sua competenza a titolo pregiudiziale, abbia dichiarato
l'invalidità di un regolamento ma abbia al contempo escluso
che la riscossione di importi operata in forza di tale regolamen
to possa essere rimessa in discussione, la riscossione stessa as
sume carattere definitivo ed il risarcimento del conseguente dan
no subito dai singoli non può essere richiesto alle istituzioni,
esperendo contro di esse azione ai sensi degli art. 178 e 215,
2° comma, del trattato Cee. (3)
Le conseguenze pregiudizievoli subite dai singoli in conseguenza
di atti normativi illegittimi delle istituzioni, che comportino scelte
di politica economica, sono risarcibili mediante azione di danni
ai sensi degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, solo
in presenza di una violazione grave di una norma superiore
diretta alla tutela dei singoli e non quando l'illegittimità del
l'atto normativo lesivo derivi da un errore tecnico quanto al
calcolo degli importi compensativi monetari riscossi su alcuni
prodotti agricoli. (4)
(1-4) Inesorabile, il cerchio si chiude intorno alle imprese che avevano
versato importi compensativi monetari in eccesso, per effetto di un rego lamento della commissione dichiarato invalido dalla corte con sentenza
15 ottobre 1980, causa 145/79, Foro it., 1982, IV, 33, con nota di richiami.
Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, in questa
pronuncia, emessa nell'esercizio della competenza pregiudiziale attribuita
alla corte dall'art. 177 del trattato Cee e dunque su rinvio di un giudice nazionale (nella specie il Tribunal d'instance di Lilla), il giudice comuni
tario aveva fatto seguire alla dichiarazione di invalidità un'originale limi
tazione degli effetti della stessa: in particolare la corte aveva escluso che
la dichiarata invalidità potesse servire per rimettere in discussione la ri
scossione degli importi compensativi monetari effettuata, prima della da
ta della sentenza stessa, sulla base del regolamento invalido.
Con ciò la corte perveniva ad un risultato paradossale, che sembrava
sconvolgere la finalità stessa del meccanismo del rinvio pregiudiziale di
validità: in realtà nessuno poteva trarre vantaggio dalla intervenuta di
chiarazione d'invalidità; nemmeno il giudice a quo, il quale non poteva utilizzarla per risolvere il giudizio dal quale era originato lo stesso rinvio
alla corte (punto ribadito da Corte giust. 27 febbraio 1985, causa 112/83,
id., 1987, IV, 15, con osservazioni di L. Daniele, La dichiarazione d'in
validità di un regolamento ai sensi dell'art. 177 del trattato Cee e il pote re della Corte di giustizia di limitarne gli effetti nel tempo, cui si rinvia
per richiami di dottrina e di giurisprudenza, anche nazionale). Esclusa dunque la possibilità di ottenere soddisfazione dai giudici na
zionali (i tentativi di «ribellione» del Tribunal d'instance di Lilla e della
Corte d'appello di Douai si erano infranti, come la sentenza qui riportata
ricorda, contro la ferma opposizione della Corte di cassazione francese:
richiami nelle citate osservazioni di Daniele), restava quella di esprimere un'azione di danni nei confronti della commissione, istituzione responsa bile dell'illegittima fissazione degli importi compensativi contestati.
Le condizioni cui la giurisprudenza della corte subordina la ricevibilità
e l'accoglimento di un'azione di danni ai sensi degli art. 178 e 215, 2°
comma, del trattato Cee sono però estremamente restrittive, soprattutto nel caso in cui il danno lamentato derivi da un atto normativo delle isti
tuzioni, di cui si contesti la legittimità (tale responsabilità, pur affermata
in linea di principio numerose volte, è stata però riconosciuta solo nelle
sentenze 4 ottobre 1979, cause riun. 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28
e 45/79, id., 1980, IV, 310, con osservazioni di L. Daniele; in generale
v., dello stesso autore, la voce Corte di giustizia delle Comunità europee,
in Digesto, Torino, 1989). La corte non ha voluto smentirsi nemmeno
in questa occasione, benché le circostanze avrebbero forse giustificato
una maggiore «elasticità» di valutazione.
L'unica parte della sentenza in cui il giudice comunitario si mostra
più conciliante è ripresa nella prima massima e riguarda la non rilevabili
tà d'ufficio dell'intervenuta prescrizione. Si tratta di un'affermazione pri
va di precedenti, ma che era, almeno in parte, imposta dalla constatazio
ne che i diritti degli Stati membri andavano nella medesima direzione:
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PARTE QUARTA
1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della cor
te il 19 gennaio 1988, la società per azioni Roquette Frères, con
sede in Restrem, Francia (in prosieguo: Roquette), ha proposto, a norma degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, un
ricorso diretto alla concessione di una somma di dieci milioni
di Ecu, oltre agli interessi di mora, quale risarcimento del danno
ad essa assertivamente causato dalla commissione a seguito della
fissazione di importi compensativi monetari di cui la corte ha
dichiarato l'illegittimità. 2. - La ricorrente ritiene che la commissone abbia fatto sorgere
la responsabilità extracontrattuale della Comunità avendo fissato
importi compensativi monetari da applicare a taluni prodotti del
l'industria dell'amido sulla base di metodi di calcolo dichiarati
illegittimi dalla corte nella sua sentenza 15 ottobre 1980 (causa 145/79, Roquette Frères, Racc. p. 2917; Foro it., 1982, IV, 33).
a. Sugli antefatti della controversia.
3. - Con la precitata sentenza del 15 ottobre 1980, la corte
ha dichiarato che il regolamento della commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese (G.U. L
79, p. 4) era invalido nella parte in cui fissava — gli importi compensativi da applicarsi all'amido di grantur
co su una base diversa dal prezzo d'intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell'amido,
— gli importi compensativi da applicarsi all'amido di frumen
to su base diversa dal prezzo di riferimento per il frumento dimi
nuito della restituzione alla produzione dell'amido, — gli importi compensativi da applicarsi all'insieme dei diversi
prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quanti tà dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un ammontare netta mente superiore all'importo compensativo stabilito per detta quan tità determinata dal prodotto base,
— e importi compensativi da applicarsi alla fecola di patate che superano quelli da applicarsi all'amido di granturco.
4. - Nella sentenza si dichiarava inoltre che l'invalidità pronun
di questi diritti la corte deve tenere conto ai sensi dell'art. 215, 2° com ma: questa norma, infatti, rinvia ai «principi comuni ai diritti degli Stati membri» per la disciplina della responsabilità extracontrattuale della Co munità.
La soluzione consistente nel negare che, nella specie, fossero disponibi li rimedi giurisdizionali da esperire dinanzi ai giudici nazionali per ottene re soddisfazione delle pretese dei ricorrenti (seconda massima), disponibi lità che, secondo la costante giurisprudenza, avrebbe escluso la ricevibili tà di un'azione di danni davanti alla corte, rasenta l'ovvietà: come si
poteva sostenere l'opposta soluzione quando la stessa sentenza della corte del 15 ottobre 1980, cit., aveva negato la possibilità di rimettere in discus sione la riscossione, pur illegittima, degli importi in contestazione? Peral tro già in altri casi la corte aveva provveduto a ridimensionare il requisito della non disponibilità di rimedi davanti ai giudici nazionali: Corte giust. 12 aprile 1984, causa 281/82, Raccolta, 1984, 1969; 26 febbraio 1986, causa 175/84, id., 1986, 753; 7 luglio 1987, cause riun. 89 e 91/86, id., 1987, 3005 e 29 settembre 1987, causa 81/86, ibid., 3677.
La terza massima, nel suo testardo insistere su quanto già contenuto nella sentenza 15 ottobre 1980, cit., risulta poco convincente: nessun ri lievo viene dato al fatto che, nella presente causa, siamo di fronte ad una richiesta di risarcimento di danni, e non ad una richiesta di rimborso degli importi indebitamente versati, anche se poi il quantum del danno emergente coincideva. Data l'innegabile diversità del petitum, quanto de ciso nella sentenza precedente non poteva valere a paralizzare la nuova domanda.
La quarta ed ultima massima, poi, rappresenta una pedissequa applica zione del principio già affermato in giurisprudenza secondo cui la mera
illegittimità del regolamento lesivo non basta a far sorgere la responsabi lità delle istituzioni, essendo a tal fine necessaria la presenza di una viola zione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli (Corte giust. 2 dicembre 1971, causa 5/71, Foro it., 1972, IV, 204 e 25 maggio 1978, cause riun. 83 e 94/76, id., 1978, IV, 458, entrambe con nota di richia mi): nel caso di specie non era dubbio che la norma violata (divieto di discriminazione tra produttori o consumatori di cui all'art. 40, n. 2, 3° comma, del trattato Cee) fosse superiore e diretta alla tutela dei singoli (cfr. sentenze cit. del 4 ottobre 1979); la corte ha invece ritenuto che mancasse il requisito della violazione «grave», essendo la violazione stes sa derivata da «errori tecnici» commessi dalla commissione nel calcolo degli importi contestati.
Si ricordi, infine, che della limitazione degli effetti temporali delle sen tenze della Corte di giustizia si è occupata di recente anche la nostra Corte costituzionale nella sentenza 21 aprile 1989, n. 232, che sarà ripor tata in prossimo fascicolo. [L. Daniele]
Il Foro Italiano — 1990.
ciata implicava quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi
compensativi monetari da applicarsi ai prodotti considerati da ta
le declaratoria di invalidità.
5. - Nella stessa sentenza, la corte ha ritenuto di dover dichia
rare, sulla base dell'art. 174, 2° comma, del trattato, che l'accer
tata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non
consentisse di rimettere in discussione la riscossione o il paga mento degli importi compensativi monetari effettuati dalle auto
rità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore
alla data della sentenza.
6. - La precisata sentenza della corte è stata pronunciata su
una domanda pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di
Lille presso il quale si era stata intentata da parte della Roquette contro lo Stato francese un'azione giudiziaria diretta ad ottenere
il rimborso delle somme indebitamente riscosse dalla dogana per
importi compensativi monetari a decorrere dal 25 marzo 1976, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 652/76. Dopo la
sentenza della corte, il Tribunal d'istance accoglieva la domanda
della Roquette con la motivazione secondo cui, alla luce della
formulazione delle questioni pregiudiziali da esso sollevate, la corte
non era competente a precisare gli effetti dell'atto invalido che
dovevano essere considerati definitivi.
7. - La sentenza del Tribunal d'istance veniva confermata dalla
Corte d'appello di Douai, ma la sentenza della corte d'appello veniva cassata dalla Corte di cassazione. Quest'ultima riteneva
che solo la Corte di giustizia fosse competente a limitare l'effica
cia nel tempo dell'invalidità dei regolamenti controversi e che la
corte d'appello non avesse tratto dagli accertamenti contenuti nella
sentenza 15 ottobre 1980 le conseguenze che dovevano derivarne.
Dopo un rinvio della causa dinanzi alla Corte d'appello di Amiens,
quest'ultima, con sentenza 1° giugno 1987, annullava la sentenza
del Tribunal d'instance di Lille e respingeva la domanda della
Roquette. 8. - Con il presente ricorso, la Roquette cerca di ottenere da
parte della Comunità il risarcimento del danno assertivamente su bito a seguito delle disposizioni invalide ad esse applicate. Tale
danno consisterebbe in due distinti aspetti. In primo luogo, la
Roquette avrebbe subito un danno rilevante in conseguenza del
versamento alle autorità nazionali di somme dovute a titolo di
importi compensativi monetari sulla base di disposizioni comuni
tarie dichiarate invalide. In secondo luogo, essa avrebbe subito un mancato guadagno in quanto sarebbe stata svantaggiata, per effetto degli importi compensativi monetari troppo elevati, rispetto ai suoi concorrenti, in particolare quelli stabiliti in Stati membri a moneta forte.
9. - La commissione sostiene che il ricorso è basato su uno sviamento di procedura, dato che la Roquette intende ottenere, attraverso l'azione di risarcimento danni, il rimborso delle som
me che essa non ha potuto ottenere chiedendo la ripetizione del l'indebito dinanzi ai giudici francesi. La commissione fa valere inoltre che le condizioni poste dalla giurisprudenza della corte
perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità a seguito di un atto normativo illegittimo non ricorrono nel caso di specie. Infine, essa contesta che la Roquette abbia subito il danno asserito in quanto essa ha potutto beneficiare dei tassi ele vati degli importi compensativi, in particolare esportando i suoi
prodotti verso paesi a moneta debole.
10. - Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svol
gimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla com
prensione del ragionamento della corte.
b. Sulla ricevibilità.
11. - A norma dell'art. 43 dello statuto (Cee) della corte, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracon trattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Nella fattispecie, la
commissione, convenuta, non ha eccepito la prescrizione dell'a zione intentata dalla Roquette.
12. - Occorre ricordare al riguardo che l'azione per responsabi lità extracontrattuale è disciplinata, in forza dell'art. 215, 2° com
ma, del trattato, dei principi generali comuni agli ordini degli Stati membri. Orbene, da un esame comparativo dei sistemi giu ridici degli Stati membri risulta che, in linea generale e salvo po che eccezioni, il giudice non può sollevare d'ufficio il mezzo fon dato sulla prescrizione dell'azione.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
13. - Di conseguenza, non va esaminato il problema dell'even
tuale prescrizione dell'azione che costituisce la base del presente ricorso.
14. - Occorre invece verificare d'ufficio se la corte possa essere
investita di un'azione per responsabilità extracontrattuale qualo ra il danno asserito sia in parte composto da importi compensati vi riscossi in eccesso dall'amministrazione nazionale e solo i giu dici nazionali siano competenti a conoscere di un'azione per il
rimborso di tali importi. 15. - Secondo una giurisprudenza costante della corte, l'azione
di danni a norma degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato, è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione
particolare nell'ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizio nali. Anche se la sua ricevibilità può trovarsi subordinata, in ta
luni casi, all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperi bili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, è necessa
rio, perché ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentano lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze 12 aprile 1984, causa
281/82, Unifrex, Racc. p. 1969 e 26 febbraio 1986, causa 175/84,
Krohn, Racc. p. 763). 16. - Nella fattispecie, i rimedi giurisdizionali nazionali per il
rimborso degli importi compensativi troppo elevati non sono espe ribili da parte della ricorrente per il motivo stesso che nella sen
tenza della corte 15 ottobre 1980, di cui i giudici francesi hanno
fatto applicazione, si dichiara che l'eventualità dei regolamenti che fissano tali importi non consente di rimettere in discussione
la riscossione di questi ultimi per il periodo anteriore alla data
di detta sentenza. Stando cosi le cose, nessun rimedio giursdizio nale nazionale può assicurare in maniera efficace il risarcimento
del danno eventualmente subito.
17. - Pertanto, il ricorso è ricevibile.
c. Sul danno risultante dagli importi compensativi monetari in
debitamente versati.
18. - Secondo la ricorrente, il suo danno comprende in primo
luogo le somme indebitamente versate, a titolo di importi com
pensativi monetari, alle autorità nazionali. Al riguardo, essa si
riferisce all'importo di 26.639.506,79 franchi francesi, accertato
dal Tribunal d'instance di Lille e dalla Corte d'appello di Douai,
nonché all'importo di 773.465 DM, corrispondente alle somme
indebitamente versate alle autorità doganali della Repubblica fe
derale di Germania e valutate secondo metodi di calcolo identici
a quelli utilizzati in Francia. 19. - Va osservato che la sentenza 15 ottobre 1980 ha esplicita
mente escluso ogni possibilità di «rimettere in discussione» la ri
scossione o il versamento degli importi compensativi monetari ef
fettuati, prima della data della sentenza, sulla base delle disposi zioni dichiarate invalide. La riscossione degli importi di cui trattasi
da parte delle autorità nazionali è cosi divenuta definitiva.
20. - Ne consegue che il danno fatto valere, corrispondente al versamento degli importi compensativi monetari contemplati
dal regolamento n. 652/76, e dai successivi regolamenti in mate
ria, non può essere risarcito indipendentemente dalla fondatezza
della domanda presentata a tal fine. Stando cosi le cose, tale do
manda della ricorrente dev'essere respinta.
d. Sul pregiudizio derivante dal mancato guadagno.
21. - La ricorrente menziona, in secondo luogo, il danno reale
da essa subito a seguito di un mancato guadagno rilevante. A
tal fine, essa sostiene che, in materia di importi compensativi mo
netari, gli effetti di una differenza tra il tasso applicato e il tasso
lecito sono sempre duplici, dato che nel caso in cui un operatore
economico paghi troppo, un altro riceve troppo. Inoltre, dato
che il prezzo delle merci soggette agli importi compensativi è un
prezzo libero, la ricorrente non avrebbe potuto ripercuotere l'in
cidenza pregiudizievole degli importi troppo elevati sui propri ac
quirenti; essa sarebbe stata quindi costretta ad allineare i propri
prezzi su quelli dei suoi concorrenti, in particolare su quelli delle
imprese stabilite in Stati membri a moneta forte.
22. - L'importo anticipato a tale titolo rappresenta, secondo
calcoli effettuati sulla base dei tassi di cambio in vigore al giorno
dell'udienza, circa il 52% della somma totale di 10 milioni di Ecu oggetto della domanda. Occorre rilevare, a questo proposi
to, che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sul modo
in cui tale importo è stato calcolato e che essa si è limitata, sia
Il Foro Italiano — 1990.
nelle proprie difese scritte che in udienza, a ripetere che il tasso
elevato degli importi compensativi non ha soltanto svantaggiato talune imprese, ma, per questo stesso fatto, ne ha avvantaggiate talune altre.
23. - Secondo la giurisprudenza costante della corte, gli atti
normativi in cui si traducono scelte di politica economica fanno
sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità solo
in presenza di una violazione grave di una norma giuridica supe riore che tutela i singoli. In un contesto normativo caratterizzato
dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione della politica agricola comune, tale responsabilità può
quindi sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha discono
sciuto, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'eser
cizio dei suoi poteri (sentenza 25 maggio 1978, cause riun. 83
e 94/76, 4, 15 e 40/77, Bayerische Hnl, Racc. p. 1209; Foro it.,
1979, IV, 458). 24. - Pertanto, va esaminata la natura della norma che, secon
do la sentenza 15 ottobre 1980, era stata violata con la fissazione
degli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti del
l'industria dell'amido. Si tratta, principalmente, dell'art. 2, n. 2,
del regolamento del consiglio 12 maggio 1971, n. 971 relativo
a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore
agricolo in seguito all'amplimento dei margini di fluttuazione delle
monete di taluni Stati membri (G.U. L 106, p. 1), regolamento base in materia di importi compensativi monetari. In forza di
tale disposizione, gli importi compensativi da applicare ai pro dotti trasformati a base di granturco o di frumento debbono es
sere pari all'incidenza, sul prodotto in questione, dell'applicazio ne dell'importo compensativo al prezzo del prodotto base.
25. - La corte ha riconosciuto che il calcolo di tale incidenza
sollevava per molti prodotti, il cui metodo di fabbricazione e la
cui composizione possono variare nelle diverse regioni della Co
munità, problemi difficili di ordine tecnico ed economico. Essa
ha tuttavia ritenuto che la commissione, fissando gli importi com
pensativi da applicare ai prodotti dell'industria dell'amido, aves
se commesso errori di calcolo tali da rendere questi importi netta
mente più elevati di quelli corrispondenti all'incidenza degli im
porti da applicare ai prodotti base e che essa avesse cosi ecceduto
i limiti del suo potere discrezionale. Tali errori di calcolo riguar
derebbero, in particolre, il prezzo di approvvigionamento del gran
turco e del frumento utilizzati per la trasformazione in amido,
il totale degli importi da applicare al complesso dei sottoprodotti derivati da uno stesso quantitativo di granturco o di frumento
in un determinato processo produttivo e l'allineamento degli im
porti da applicare alla fecola di patate a quelli da applicare all'a
mido di granturco. 26. - Da queste considerazioni risulta che la fissazione degli
importi compensativi monetari contestati derivava da un errore
tecnico che, anche se ha condotto obiettivamente ad una dispari
tà di trattamento di taluni produttori stabiliti in paesi a moneta
debole, non può tuttavia essere considerato come configurante
la violazione grave di una norma giuridica superiore o il discono
scimento, in modo palese e grave, da parte della commissione,
dei limiti del proprio potere. 27. - Non ricorrendo le condizioni perché sorga la responsabili
tà extracontrattuale della Comunità per atto normativo illecito,
ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato, il ricorso va inte
gralmente respinto. Sulle spese. — (Omissis)
CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA; sen tenza 26 giugno 1988; Pres. Rehnquist; Browning-Ferris Indu
stries of Vermont Inc. e altro, c. Kelco Disposai Inc. e altro.
CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA;
Responsabilità civile — Stati Uniti d'America — Danni punitivi — Illegittimità costituzionale per contrarietà alla clausola sul
l'eccessività delle sanzioni pecuniarie — Esclusione.
Nell'ordinamento statunitense, la condanna al pagamento di dan
ni c.d. punitivi, ancorché volta alla realizzazione di finalità pub blicistiche di deterrenza e punizione, non rientra nell'àmbito
di applicazione della clausola sull'eccessività delle sanzioni pe
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