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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres....

Date post: 29-Jan-2017
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sentenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (concl. parz. diff.); Soc. Roquette Frères c. Commissione Ce. Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1990), pp. 169/170-173/174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185051 . Accessed: 28/06/2014 10:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.32 on Sat, 28 Jun 2014 10:10:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (concl. parz. diff.); Soc. Roquette Frères c. Commissione

sentenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Avv. gen. Darmon (concl. parz. diff.); Soc.Roquette Frères c. Commissione Ce.Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1990), pp. 169/170-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185051 .

Accessed: 28/06/2014 10:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

peraltro, che in base alla normativa di cui trattasi un lettore può essere assunto da un'università dopo aver lavorato per sei anni

presso un'altra università dello stesso Stato membro; la limitazio

ne della durata delle funzioni non può quindi essere giustificata dal motivo invocato dal governo italiano.

Detto governo sostiene inoltre che le disposizioni contestate so

no giustificate dal fatto che la stabilità del posto d'insegnante

può essere garantita solo qualora gli interessati abbiano compe tenze qualificate, attestate dal superamento delle prove di un con

corso. Orbene ciò non si verificherebbe nel caso dei lettori di

lingua straniera.

A questo proposito si deve constatare che il limite di sei anni

per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi non è necessario per consentire alle università di porre termine al contratto dei docenti

che si rivelino incompetenti. Siffatto limite non esiste per quanto

riguarda i professori assunti per contratto, che esercitano anch'essi

le funzioni di docente senza aver superato un concorso. Nel caso

di questi docenti, benché la durata delle funzioni sia, in via di

principio, limitata a tre anni, il ministro della pubblica istruzione

può concedere deroghe (art. 25, 7° comma, dello stesso d.p.r.).

Infine, secondo il governo italiano, la disposizione di cui trat

tasi è giustificata anche dalla necessità di limitare il numero dei

lettori di lingua straniera in funzione del fabbisogno dell'univer

sità, che dipende dall'afflusso degli studenti alle facoltà in cui

è impartito l'insegnamento delle lingue straniere. Si deve rilevare

tuttavia che questo obiettivo di buona gestione può essere rag

giunto con altri mezzi e in particolare non rinnovando i contratti

dei lettori in soprannumero, a norma dell'art. 28, 3° comma,

dello stesso d.p.r. Da quanto precede emerge che nessuno dei motivi esaminati

consente di giustificare la limitazione posta al rapporto di lavoro

dei lettori di lingua straniera e quindi all'applicazione del princi

pio della parità di trattamento.

La prima parte della seconda questione pregiudiziale va, per

tanto, risolta dichiarando che l'art. 48, n. 2, del trattato dev'esse

re interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una norma

nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro fra le univer

sità e i lettori di lingua straniera, mentre tale limitazione non

esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori.

Con la seconda parte della seconda questione pregiuidiziale il

giudice nazionale mira, in sostanza, a far accertare se il menzio

nato regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso

che esso osta alle clausole di un contratto di assunzione di lettori

di lingua straniera da parte di un'università di uno Stato mem

bro, in base alle quali gli interessati sono privi della copertura

previdenziale di cui fruiscono gli altri lavoratori.

A questo proprosito è sufficiente rilevare che i regimi di previ

denza sociale devono rispettare il principio della parità di tratta

mento di cui l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 costituisce un'e

spressione specifica. Questo principio è infranto quando una ca

tegoria determinata di lavoratori, essenzialmente cittadini di altri

Stati membri, sia esclusa dal regime previdenziale di uno Stato

membro di cui fruiscono, in generale, gli altri lavoratori di que

sto Stato membro.

La seconda parte della secónda questione pregiudiziale va per

tanto risolta nel senso che l'art. 3 del regolamento n. 1408/71,

relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavo

ratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che

si spostano all'interno della Comunità, osta alle clausole di un

contratto di assunzione di lettori di lingua straniera da parte di

un'università di uno Stato membro in base alle quali gli interessa

ti siano privi della copertura previdenziale di cui fruiscono gli

altri lavoratori. (Omissis)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 30 maggio 1989 (causa 20/88); Pres. Due, Aw. gen. Dar

mon (conci, parz. diff.); Soc. Roquette Frères c. Commissione

Ce.

Comunità europee — Cee — Azione di danni — Prescrizione

— Rilevabilità d'ufficio — Esclusione (Trattato Cee, art. 178,

215). Comunità europee — Cee — Azione di danni — Ricevibilità —

Mancanza di rimedi giurisdizionali interni — Condizioni (Trat

tato Cee, art. 178, 215).

li Foro Italiano — 1990.

Comunità europee — Cee — Azioni di danni — Danno risarcibi

le — Importi compensativi monetari illegittimamente riscossi

dalle autorità nazionali — Danno prodotto da regolamento il

legittimo — Risarcibilità — Condizioni (Trattato Cee, art. 178,

215).

Non è rilevabile d'ufficio l'avvenuto decorso del termine di pre

scrizione previsto dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della

Corte di giustizia Cee per le azioni di risarcimento dei danni

causati dalle istituzioni della Comunità. (1)

Un'azione di danni proposta contro le istituzioni della Comunità

ai sensi degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, non

è ricevibile quando il ricorrente abbia a sua disposizione rimedi

giurisdizionali interni esperibili per ottenere dalle autorità na

zionali soddisfazione per le sue pretese, sempreché tali rimedi

garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sen

tano lesi da atti delle istituzioni comunitarie. (2)

Qualora la corte, in una precedente sentenza emessa nell'esercizio

della sua competenza a titolo pregiudiziale, abbia dichiarato

l'invalidità di un regolamento ma abbia al contempo escluso

che la riscossione di importi operata in forza di tale regolamen

to possa essere rimessa in discussione, la riscossione stessa as

sume carattere definitivo ed il risarcimento del conseguente dan

no subito dai singoli non può essere richiesto alle istituzioni,

esperendo contro di esse azione ai sensi degli art. 178 e 215,

2° comma, del trattato Cee. (3)

Le conseguenze pregiudizievoli subite dai singoli in conseguenza

di atti normativi illegittimi delle istituzioni, che comportino scelte

di politica economica, sono risarcibili mediante azione di danni

ai sensi degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, solo

in presenza di una violazione grave di una norma superiore

diretta alla tutela dei singoli e non quando l'illegittimità del

l'atto normativo lesivo derivi da un errore tecnico quanto al

calcolo degli importi compensativi monetari riscossi su alcuni

prodotti agricoli. (4)

(1-4) Inesorabile, il cerchio si chiude intorno alle imprese che avevano

versato importi compensativi monetari in eccesso, per effetto di un rego lamento della commissione dichiarato invalido dalla corte con sentenza

15 ottobre 1980, causa 145/79, Foro it., 1982, IV, 33, con nota di richiami.

Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, in questa

pronuncia, emessa nell'esercizio della competenza pregiudiziale attribuita

alla corte dall'art. 177 del trattato Cee e dunque su rinvio di un giudice nazionale (nella specie il Tribunal d'instance di Lilla), il giudice comuni

tario aveva fatto seguire alla dichiarazione di invalidità un'originale limi

tazione degli effetti della stessa: in particolare la corte aveva escluso che

la dichiarata invalidità potesse servire per rimettere in discussione la ri

scossione degli importi compensativi monetari effettuata, prima della da

ta della sentenza stessa, sulla base del regolamento invalido.

Con ciò la corte perveniva ad un risultato paradossale, che sembrava

sconvolgere la finalità stessa del meccanismo del rinvio pregiudiziale di

validità: in realtà nessuno poteva trarre vantaggio dalla intervenuta di

chiarazione d'invalidità; nemmeno il giudice a quo, il quale non poteva utilizzarla per risolvere il giudizio dal quale era originato lo stesso rinvio

alla corte (punto ribadito da Corte giust. 27 febbraio 1985, causa 112/83,

id., 1987, IV, 15, con osservazioni di L. Daniele, La dichiarazione d'in

validità di un regolamento ai sensi dell'art. 177 del trattato Cee e il pote re della Corte di giustizia di limitarne gli effetti nel tempo, cui si rinvia

per richiami di dottrina e di giurisprudenza, anche nazionale). Esclusa dunque la possibilità di ottenere soddisfazione dai giudici na

zionali (i tentativi di «ribellione» del Tribunal d'instance di Lilla e della

Corte d'appello di Douai si erano infranti, come la sentenza qui riportata

ricorda, contro la ferma opposizione della Corte di cassazione francese:

richiami nelle citate osservazioni di Daniele), restava quella di esprimere un'azione di danni nei confronti della commissione, istituzione responsa bile dell'illegittima fissazione degli importi compensativi contestati.

Le condizioni cui la giurisprudenza della corte subordina la ricevibilità

e l'accoglimento di un'azione di danni ai sensi degli art. 178 e 215, 2°

comma, del trattato Cee sono però estremamente restrittive, soprattutto nel caso in cui il danno lamentato derivi da un atto normativo delle isti

tuzioni, di cui si contesti la legittimità (tale responsabilità, pur affermata

in linea di principio numerose volte, è stata però riconosciuta solo nelle

sentenze 4 ottobre 1979, cause riun. 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28

e 45/79, id., 1980, IV, 310, con osservazioni di L. Daniele; in generale

v., dello stesso autore, la voce Corte di giustizia delle Comunità europee,

in Digesto, Torino, 1989). La corte non ha voluto smentirsi nemmeno

in questa occasione, benché le circostanze avrebbero forse giustificato

una maggiore «elasticità» di valutazione.

L'unica parte della sentenza in cui il giudice comunitario si mostra

più conciliante è ripresa nella prima massima e riguarda la non rilevabili

tà d'ufficio dell'intervenuta prescrizione. Si tratta di un'affermazione pri

va di precedenti, ma che era, almeno in parte, imposta dalla constatazio

ne che i diritti degli Stati membri andavano nella medesima direzione:

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PARTE QUARTA

1. - Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della cor

te il 19 gennaio 1988, la società per azioni Roquette Frères, con

sede in Restrem, Francia (in prosieguo: Roquette), ha proposto, a norma degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato Cee, un

ricorso diretto alla concessione di una somma di dieci milioni

di Ecu, oltre agli interessi di mora, quale risarcimento del danno

ad essa assertivamente causato dalla commissione a seguito della

fissazione di importi compensativi monetari di cui la corte ha

dichiarato l'illegittimità. 2. - La ricorrente ritiene che la commissone abbia fatto sorgere

la responsabilità extracontrattuale della Comunità avendo fissato

importi compensativi monetari da applicare a taluni prodotti del

l'industria dell'amido sulla base di metodi di calcolo dichiarati

illegittimi dalla corte nella sua sentenza 15 ottobre 1980 (causa 145/79, Roquette Frères, Racc. p. 2917; Foro it., 1982, IV, 33).

a. Sugli antefatti della controversia.

3. - Con la precitata sentenza del 15 ottobre 1980, la corte

ha dichiarato che il regolamento della commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio del franco francese (G.U. L

79, p. 4) era invalido nella parte in cui fissava — gli importi compensativi da applicarsi all'amido di grantur

co su una base diversa dal prezzo d'intervento per il granturco diminuito della restituzione alla produzione dell'amido,

— gli importi compensativi da applicarsi all'amido di frumen

to su base diversa dal prezzo di riferimento per il frumento dimi

nuito della restituzione alla produzione dell'amido, — gli importi compensativi da applicarsi all'insieme dei diversi

prodotti derivati dalla trasformazione di una determinata quanti tà dello stesso prodotto base, quale il granturco o il frumento, in un determinato processo produttivo, in un ammontare netta mente superiore all'importo compensativo stabilito per detta quan tità determinata dal prodotto base,

— e importi compensativi da applicarsi alla fecola di patate che superano quelli da applicarsi all'amido di granturco.

4. - Nella sentenza si dichiarava inoltre che l'invalidità pronun

di questi diritti la corte deve tenere conto ai sensi dell'art. 215, 2° com ma: questa norma, infatti, rinvia ai «principi comuni ai diritti degli Stati membri» per la disciplina della responsabilità extracontrattuale della Co munità.

La soluzione consistente nel negare che, nella specie, fossero disponibi li rimedi giurisdizionali da esperire dinanzi ai giudici nazionali per ottene re soddisfazione delle pretese dei ricorrenti (seconda massima), disponibi lità che, secondo la costante giurisprudenza, avrebbe escluso la ricevibili tà di un'azione di danni davanti alla corte, rasenta l'ovvietà: come si

poteva sostenere l'opposta soluzione quando la stessa sentenza della corte del 15 ottobre 1980, cit., aveva negato la possibilità di rimettere in discus sione la riscossione, pur illegittima, degli importi in contestazione? Peral tro già in altri casi la corte aveva provveduto a ridimensionare il requisito della non disponibilità di rimedi davanti ai giudici nazionali: Corte giust. 12 aprile 1984, causa 281/82, Raccolta, 1984, 1969; 26 febbraio 1986, causa 175/84, id., 1986, 753; 7 luglio 1987, cause riun. 89 e 91/86, id., 1987, 3005 e 29 settembre 1987, causa 81/86, ibid., 3677.

La terza massima, nel suo testardo insistere su quanto già contenuto nella sentenza 15 ottobre 1980, cit., risulta poco convincente: nessun ri lievo viene dato al fatto che, nella presente causa, siamo di fronte ad una richiesta di risarcimento di danni, e non ad una richiesta di rimborso degli importi indebitamente versati, anche se poi il quantum del danno emergente coincideva. Data l'innegabile diversità del petitum, quanto de ciso nella sentenza precedente non poteva valere a paralizzare la nuova domanda.

La quarta ed ultima massima, poi, rappresenta una pedissequa applica zione del principio già affermato in giurisprudenza secondo cui la mera

illegittimità del regolamento lesivo non basta a far sorgere la responsabi lità delle istituzioni, essendo a tal fine necessaria la presenza di una viola zione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli (Corte giust. 2 dicembre 1971, causa 5/71, Foro it., 1972, IV, 204 e 25 maggio 1978, cause riun. 83 e 94/76, id., 1978, IV, 458, entrambe con nota di richia mi): nel caso di specie non era dubbio che la norma violata (divieto di discriminazione tra produttori o consumatori di cui all'art. 40, n. 2, 3° comma, del trattato Cee) fosse superiore e diretta alla tutela dei singoli (cfr. sentenze cit. del 4 ottobre 1979); la corte ha invece ritenuto che mancasse il requisito della violazione «grave», essendo la violazione stes sa derivata da «errori tecnici» commessi dalla commissione nel calcolo degli importi contestati.

Si ricordi, infine, che della limitazione degli effetti temporali delle sen tenze della Corte di giustizia si è occupata di recente anche la nostra Corte costituzionale nella sentenza 21 aprile 1989, n. 232, che sarà ripor tata in prossimo fascicolo. [L. Daniele]

Il Foro Italiano — 1990.

ciata implicava quella delle disposizioni dei successivi regolamenti della commissione aventi ad oggetto la modifica degli importi

compensativi monetari da applicarsi ai prodotti considerati da ta

le declaratoria di invalidità.

5. - Nella stessa sentenza, la corte ha ritenuto di dover dichia

rare, sulla base dell'art. 174, 2° comma, del trattato, che l'accer

tata invalidità delle disposizioni regolamentari di cui trattasi non

consentisse di rimettere in discussione la riscossione o il paga mento degli importi compensativi monetari effettuati dalle auto

rità nazionali in base a dette disposizioni, per il periodo anteriore

alla data della sentenza.

6. - La precisata sentenza della corte è stata pronunciata su

una domanda pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di

Lille presso il quale si era stata intentata da parte della Roquette contro lo Stato francese un'azione giudiziaria diretta ad ottenere

il rimborso delle somme indebitamente riscosse dalla dogana per

importi compensativi monetari a decorrere dal 25 marzo 1976, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 652/76. Dopo la

sentenza della corte, il Tribunal d'istance accoglieva la domanda

della Roquette con la motivazione secondo cui, alla luce della

formulazione delle questioni pregiudiziali da esso sollevate, la corte

non era competente a precisare gli effetti dell'atto invalido che

dovevano essere considerati definitivi.

7. - La sentenza del Tribunal d'istance veniva confermata dalla

Corte d'appello di Douai, ma la sentenza della corte d'appello veniva cassata dalla Corte di cassazione. Quest'ultima riteneva

che solo la Corte di giustizia fosse competente a limitare l'effica

cia nel tempo dell'invalidità dei regolamenti controversi e che la

corte d'appello non avesse tratto dagli accertamenti contenuti nella

sentenza 15 ottobre 1980 le conseguenze che dovevano derivarne.

Dopo un rinvio della causa dinanzi alla Corte d'appello di Amiens,

quest'ultima, con sentenza 1° giugno 1987, annullava la sentenza

del Tribunal d'instance di Lille e respingeva la domanda della

Roquette. 8. - Con il presente ricorso, la Roquette cerca di ottenere da

parte della Comunità il risarcimento del danno assertivamente su bito a seguito delle disposizioni invalide ad esse applicate. Tale

danno consisterebbe in due distinti aspetti. In primo luogo, la

Roquette avrebbe subito un danno rilevante in conseguenza del

versamento alle autorità nazionali di somme dovute a titolo di

importi compensativi monetari sulla base di disposizioni comuni

tarie dichiarate invalide. In secondo luogo, essa avrebbe subito un mancato guadagno in quanto sarebbe stata svantaggiata, per effetto degli importi compensativi monetari troppo elevati, rispetto ai suoi concorrenti, in particolare quelli stabiliti in Stati membri a moneta forte.

9. - La commissione sostiene che il ricorso è basato su uno sviamento di procedura, dato che la Roquette intende ottenere, attraverso l'azione di risarcimento danni, il rimborso delle som

me che essa non ha potuto ottenere chiedendo la ripetizione del l'indebito dinanzi ai giudici francesi. La commissione fa valere inoltre che le condizioni poste dalla giurisprudenza della corte

perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità a seguito di un atto normativo illegittimo non ricorrono nel caso di specie. Infine, essa contesta che la Roquette abbia subito il danno asserito in quanto essa ha potutto beneficiare dei tassi ele vati degli importi compensativi, in particolare esportando i suoi

prodotti verso paesi a moneta debole.

10. - Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svol

gimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla com

prensione del ragionamento della corte.

b. Sulla ricevibilità.

11. - A norma dell'art. 43 dello statuto (Cee) della corte, le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracon trattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Nella fattispecie, la

commissione, convenuta, non ha eccepito la prescrizione dell'a zione intentata dalla Roquette.

12. - Occorre ricordare al riguardo che l'azione per responsabi lità extracontrattuale è disciplinata, in forza dell'art. 215, 2° com

ma, del trattato, dei principi generali comuni agli ordini degli Stati membri. Orbene, da un esame comparativo dei sistemi giu ridici degli Stati membri risulta che, in linea generale e salvo po che eccezioni, il giudice non può sollevare d'ufficio il mezzo fon dato sulla prescrizione dell'azione.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

13. - Di conseguenza, non va esaminato il problema dell'even

tuale prescrizione dell'azione che costituisce la base del presente ricorso.

14. - Occorre invece verificare d'ufficio se la corte possa essere

investita di un'azione per responsabilità extracontrattuale qualo ra il danno asserito sia in parte composto da importi compensati vi riscossi in eccesso dall'amministrazione nazionale e solo i giu dici nazionali siano competenti a conoscere di un'azione per il

rimborso di tali importi. 15. - Secondo una giurisprudenza costante della corte, l'azione

di danni a norma degli art. 178 e 215, 2° comma, del trattato, è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione

particolare nell'ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizio nali. Anche se la sua ricevibilità può trovarsi subordinata, in ta

luni casi, all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperi bili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, è necessa

rio, perché ciò avvenga, che tali rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentano lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze 12 aprile 1984, causa

281/82, Unifrex, Racc. p. 1969 e 26 febbraio 1986, causa 175/84,

Krohn, Racc. p. 763). 16. - Nella fattispecie, i rimedi giurisdizionali nazionali per il

rimborso degli importi compensativi troppo elevati non sono espe ribili da parte della ricorrente per il motivo stesso che nella sen

tenza della corte 15 ottobre 1980, di cui i giudici francesi hanno

fatto applicazione, si dichiara che l'eventualità dei regolamenti che fissano tali importi non consente di rimettere in discussione

la riscossione di questi ultimi per il periodo anteriore alla data

di detta sentenza. Stando cosi le cose, nessun rimedio giursdizio nale nazionale può assicurare in maniera efficace il risarcimento

del danno eventualmente subito.

17. - Pertanto, il ricorso è ricevibile.

c. Sul danno risultante dagli importi compensativi monetari in

debitamente versati.

18. - Secondo la ricorrente, il suo danno comprende in primo

luogo le somme indebitamente versate, a titolo di importi com

pensativi monetari, alle autorità nazionali. Al riguardo, essa si

riferisce all'importo di 26.639.506,79 franchi francesi, accertato

dal Tribunal d'instance di Lille e dalla Corte d'appello di Douai,

nonché all'importo di 773.465 DM, corrispondente alle somme

indebitamente versate alle autorità doganali della Repubblica fe

derale di Germania e valutate secondo metodi di calcolo identici

a quelli utilizzati in Francia. 19. - Va osservato che la sentenza 15 ottobre 1980 ha esplicita

mente escluso ogni possibilità di «rimettere in discussione» la ri

scossione o il versamento degli importi compensativi monetari ef

fettuati, prima della data della sentenza, sulla base delle disposi zioni dichiarate invalide. La riscossione degli importi di cui trattasi

da parte delle autorità nazionali è cosi divenuta definitiva.

20. - Ne consegue che il danno fatto valere, corrispondente al versamento degli importi compensativi monetari contemplati

dal regolamento n. 652/76, e dai successivi regolamenti in mate

ria, non può essere risarcito indipendentemente dalla fondatezza

della domanda presentata a tal fine. Stando cosi le cose, tale do

manda della ricorrente dev'essere respinta.

d. Sul pregiudizio derivante dal mancato guadagno.

21. - La ricorrente menziona, in secondo luogo, il danno reale

da essa subito a seguito di un mancato guadagno rilevante. A

tal fine, essa sostiene che, in materia di importi compensativi mo

netari, gli effetti di una differenza tra il tasso applicato e il tasso

lecito sono sempre duplici, dato che nel caso in cui un operatore

economico paghi troppo, un altro riceve troppo. Inoltre, dato

che il prezzo delle merci soggette agli importi compensativi è un

prezzo libero, la ricorrente non avrebbe potuto ripercuotere l'in

cidenza pregiudizievole degli importi troppo elevati sui propri ac

quirenti; essa sarebbe stata quindi costretta ad allineare i propri

prezzi su quelli dei suoi concorrenti, in particolare su quelli delle

imprese stabilite in Stati membri a moneta forte.

22. - L'importo anticipato a tale titolo rappresenta, secondo

calcoli effettuati sulla base dei tassi di cambio in vigore al giorno

dell'udienza, circa il 52% della somma totale di 10 milioni di Ecu oggetto della domanda. Occorre rilevare, a questo proposi

to, che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sul modo

in cui tale importo è stato calcolato e che essa si è limitata, sia

Il Foro Italiano — 1990.

nelle proprie difese scritte che in udienza, a ripetere che il tasso

elevato degli importi compensativi non ha soltanto svantaggiato talune imprese, ma, per questo stesso fatto, ne ha avvantaggiate talune altre.

23. - Secondo la giurisprudenza costante della corte, gli atti

normativi in cui si traducono scelte di politica economica fanno

sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità solo

in presenza di una violazione grave di una norma giuridica supe riore che tutela i singoli. In un contesto normativo caratterizzato

dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione della politica agricola comune, tale responsabilità può

quindi sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha discono

sciuto, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'eser

cizio dei suoi poteri (sentenza 25 maggio 1978, cause riun. 83

e 94/76, 4, 15 e 40/77, Bayerische Hnl, Racc. p. 1209; Foro it.,

1979, IV, 458). 24. - Pertanto, va esaminata la natura della norma che, secon

do la sentenza 15 ottobre 1980, era stata violata con la fissazione

degli importi compensativi monetari da applicare ai prodotti del

l'industria dell'amido. Si tratta, principalmente, dell'art. 2, n. 2,

del regolamento del consiglio 12 maggio 1971, n. 971 relativo

a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore

agricolo in seguito all'amplimento dei margini di fluttuazione delle

monete di taluni Stati membri (G.U. L 106, p. 1), regolamento base in materia di importi compensativi monetari. In forza di

tale disposizione, gli importi compensativi da applicare ai pro dotti trasformati a base di granturco o di frumento debbono es

sere pari all'incidenza, sul prodotto in questione, dell'applicazio ne dell'importo compensativo al prezzo del prodotto base.

25. - La corte ha riconosciuto che il calcolo di tale incidenza

sollevava per molti prodotti, il cui metodo di fabbricazione e la

cui composizione possono variare nelle diverse regioni della Co

munità, problemi difficili di ordine tecnico ed economico. Essa

ha tuttavia ritenuto che la commissione, fissando gli importi com

pensativi da applicare ai prodotti dell'industria dell'amido, aves

se commesso errori di calcolo tali da rendere questi importi netta

mente più elevati di quelli corrispondenti all'incidenza degli im

porti da applicare ai prodotti base e che essa avesse cosi ecceduto

i limiti del suo potere discrezionale. Tali errori di calcolo riguar

derebbero, in particolre, il prezzo di approvvigionamento del gran

turco e del frumento utilizzati per la trasformazione in amido,

il totale degli importi da applicare al complesso dei sottoprodotti derivati da uno stesso quantitativo di granturco o di frumento

in un determinato processo produttivo e l'allineamento degli im

porti da applicare alla fecola di patate a quelli da applicare all'a

mido di granturco. 26. - Da queste considerazioni risulta che la fissazione degli

importi compensativi monetari contestati derivava da un errore

tecnico che, anche se ha condotto obiettivamente ad una dispari

tà di trattamento di taluni produttori stabiliti in paesi a moneta

debole, non può tuttavia essere considerato come configurante

la violazione grave di una norma giuridica superiore o il discono

scimento, in modo palese e grave, da parte della commissione,

dei limiti del proprio potere. 27. - Non ricorrendo le condizioni perché sorga la responsabili

tà extracontrattuale della Comunità per atto normativo illecito,

ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato, il ricorso va inte

gralmente respinto. Sulle spese. — (Omissis)

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA; sen tenza 26 giugno 1988; Pres. Rehnquist; Browning-Ferris Indu

stries of Vermont Inc. e altro, c. Kelco Disposai Inc. e altro.

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA;

Responsabilità civile — Stati Uniti d'America — Danni punitivi — Illegittimità costituzionale per contrarietà alla clausola sul

l'eccessività delle sanzioni pecuniarie — Esclusione.

Nell'ordinamento statunitense, la condanna al pagamento di dan

ni c.d. punitivi, ancorché volta alla realizzazione di finalità pub blicistiche di deterrenza e punizione, non rientra nell'àmbito

di applicazione della clausola sull'eccessività delle sanzioni pe

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