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sentenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);Repubblica francese e Commissione CE c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 189/190-191/192Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171075 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78); Pres. Kutscher, Avv.
gen. Reischl (conci, conf.); Repubblica francese e Commissione
CE c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Comunità europee — CEE — Pesca — Protezione dei fondali e
delle risorse biologiche del mare — Misure unilaterali nazionali — Obbligo di notifica preventiva agli altri Stati membri e alla
Commissione — Necessità della previa approvazione della Com
missione — Illiceità delle misure (Trattato istitutivo della CEE,
art. 3, 5, 38, 170; reg. 19 gennaio 1970 n. 100 CEE del Consiglio, sulla organizzazione comune dei mercati nel settore della pe
sca; reg. 19 gennaio 1976 n. 101 CEE del Consiglio, sulla po litica comune delle strutture nel settore della pesca).
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, metten
do in vigore il 1° aprile 1977, il decreto « Sea Fisheries Boats
and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic)
Order 1977 », sia pure in esecuzione della convenzione sulla
pesca nell'Atlantico Nordorientale del 24 febbraio 1959, ma
senza notificarlo preventivamente agli Stati membri ed alla
Commissione e senza chiedere l'approvazione di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi impostigli a norma dell'art. 5 del
trattato CEE, dell'allegato VI della risoluzione del Consiglio
adottata all'Aja il 3 novembre 1976 e degli art. 2 e 3 del rego
lamento n. 101/76. (1)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con atto introduttivo del 14
giugno 1978, la Repubblica francese ha chiesto alla corte a
norma dell'art. 170 del trattato CEE, di dichiarare che il Regno
Unito, adottando, il 9 marzo 1977, il decreto n. 440 intitolato
« Sea-Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets
(North-East Atlantic) Order 1977 », è venuto meno agli obbli
ghi impostigli dal trattato CEE.
2. - L'azione promossa dalla Repubblica francese trae origine
da un incidente marittimo, verificatosi il 1° ottobre 1977, quando
il peschereccio francese « Cap Cavai » che stava pescando scampi
all'interno della zona di pesca del Regno. Unito, veniva fermato
dai servizi britannici che provvedono alla sorveglianza di tale
zona. Il capitano del peschereccio, tradotto avanti la Magistrate's
Court de Pembroke, veniva condannato pochi giorni dopo, il 4
ottobre 1977, per contravvenzione al decreto suddetto, e più pre
cisamente per aver usato una rete a maglie di dimensioni infe
riori al minimo autorizzato dal decreto. A seguito di questo epi
sodio il Governo francese promuoveva il procedimento ex art.
170, adendo in primo luogo la Commissione, in forza del secondo
comma di tale articolo. Il 22 marzo 1978 la Commissione emetteva
un parere motivato in conformità al terzo comma dello stesso arti
colo. In tale parere essa dichiarava che il Regno Unito, mettendo
in vigore il decreto di cui trattasi, era venuto meno agli obbli
ghi impostigli dal trattato. Poiché il Regno Unito non si confor
mava a tale parere, il 14 giugno 1978 il Governo francese adivo
questa corte.
3. - La Repubblica francese deduce, in via principale, che il
decreto controverso, emanato in un settore che rientra nella com
petenza della Comunità, è stato posto in vigore senza tener conto
di quanto prescritto dall'allegato VI della risoluzione adottata al
l'Aja dal Consiglio, nelle riunioni del 30 ottobre e 3 novembre
1976, a termini della quale, in attesa della messa in vigore dei
provvedimenti comunitari adeguati, gli Stati membri potevano,
in via provvisoria, adottare provvedimenti unilaterali per la con
servazione delle risorse della pesca, a condizione di aver prima
consultato la Commissione e chiesto la sua approvazione. Dato
che questa condizione non è stata soddisfatta dal Governo del
Regno Unito, il provvedimento adottato è in contrasto col diritto
comunitario. In subordine il Governo francese deduce inoltre
che il decreto di cui trattasi è, quanto alle misure ch'esso sanci
sce, eccessivo e non costituisce pertanto un ragionevole provve
dimento di tutela.
4. - Il punto di vista del Governo francese è stato caldeggiato
dalla Commissione che è intervenuta in causa. Nelle osservazioni
presentate a questa corte, la Commissione ha evidenziato che il
Governo del Regno Unito è del pari venuto meno all'obbligo della
notifica preliminare di qualsiasi modifica del regime della pesca,
imposto agli Stati membri dall'art. 3 del regolamento del Consi
glio 19 gennaio 1976 n. 101, relativo all'attuazione di una politica
comune delle strutture nel settore della pesca. Inoltre, essa ha
in particolare sottolineato il fatto che l'allegato VI della risolu
zione dell'Aja costituisce espressione specifica del dovere di coo
perazione sancito in termini generali dall'art. 5 del trattato CEE.
La Commissione deduce infine che i provvedimenti britannici so
no eccessivi in quanto stabiliscono taluni requisiti specifici, per
quanto concerne in particolare il volume massimo delle catture
accessorie, che risultano più restrittivi di quelli contemplati nelle
proposte presentate dalla Commissione per la determinazione
delle norme comuni in materia.
5. - Il Governo del Regno Unito, pur non contestando il ca
rattere vincolante dell'allegato VI della risoluzione dell'Aja, so
stiene che il decreto di cui trattasi non può essere considerato un
provvedimento « unilaterale » ai sensi di tale risoluzione, perché è stato emanato per garantire nel Regno Unito "l'attuazione delle
raccomandazioni delte Commissione istituita nell'ambito della
convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale (CPANE),
firmata a Londra il 24 gennaio 1959 (Racc. dei trattati delle Na
zioni Unite, voi. 486, 1964, pag. 159) e più particolarmente dal
l'art. 13 di tale convenzione, a termine del quale ciascuno Stato
contraente deve adottare nell'ambito dei suoi territori e nei con
fronti dei suoi cittadini e delle sue imbarcazioni i provvedimenti idonei a garantire l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che vin
colano detto Stato ed a punire le infrazioni delle suddette dispo sizioni e raccomandazioni. Secóndo il Governo britannico, il de
creto criticato è stato adottato per garantire l'attuazione dell'in
sieme delle raccomandazioni della CPANE e, in particolare, della
raccomandazione n. 2, relative alle dimensioni delle maglie delle
reti, tenuto conto della raccomandazione n. 5, concernente la
proporzione delle catture accessorie in materia di pesca indu
striale; non era pertanto necessario per tale decreto seguire il
procedimento di consultazione di cui all'allegato VI della riso
luzione dell'Aja. Quanto alla sostanza dei provvedimenti adot
tati col suddetto decreto, il Governo del Regno Unito ha stre
nuamente sostenuto la necessità di misure restrittive per quanto
riguarda sia le dimensioni delle maglie delle reti sia la limita
zione delle catture accessorie, sottolineando che l'uso delle reti »
maglia stretta compromette gravemente la conservazione delle ri
sorse alieutiche.
6. - Come il Governo francese ha giustamente sostenuto, il de
creto di cui trattasi disciplina un settore che rientra nella compe
tenza della Comunità. Tale competenza comprende tutto ciò che
riguarda la protezione dei fondali e la conservazione delle ri
sorse biologiche del mare sia nelle relazioni intracomunitarie, sia
in quelle con gli Stati terzi. Questa competenza è basata sul
combinato disposto dell'art. 3, lett. d), del trattato, e degli art.
38 segg. relativi all'agricoltura, ivi compreso l'allegato II del
trattato che include la pesca nel settore della politica agricola
comune. Che i provvedimenti conservativi rientrino nella sfera
della competenza comunitaria è stato poi specificamente ribadito
dall'art. 102 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli
adattamenti dei trattati. Le basi della politica comune in materia
di pesca sono state gettate dai regolamenti del Consiglio nn.
2141/70, relativo all'attuazione di una polìtica comune delle strut
ture nel settore della pesca (G. U. L 236, pag. 1) e 2142/70, re
lativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro
dotti della pesca (ibid., pag. 5), entrambi emanati il 20 ottobre
1970; a seguito dell'ampliamento della Comunità, tali regola
menti sono stati sostituiti dai regolamenti 19 gennaio 1976 nn.
100 e 101 (G. U. L 20, pagg. 1 e 19). Da parte sua, la corte ha
avuto l'occasione di sottolineare la portata di tali disposizioni nel
le sentenze 14 luglio 1976 (cause riunite 3,. 4 e 6/76, Kramer
e. a., Racc. 1976, pag. 1279; Foro it., 1976, IV, 426), 16 febbraio
1978 (causa 61/77, Commissione c/ Irlanda, Racc. 1978, pag. 417;
Foro it., 1979, IV, 127) e 3 luglio 1979 (cause riunite 185-204/78,
Van Dam e. a.; Foro it., 1980, IV, 57).
7. - Di conseguenza, l'entrata in vigore del decreto di cui tratta
si, in quanto questo disciplina un settore che rientra nella compe
tenza della Comunità, era soggetta a tutte le disposizioni comu
nitarie in materia. A questo proposito, occorre, in particolare, ri
chiamarsi innanzitutto agli art. 2 e 3 del regolamento n. 101/76,
a termini dei quali le disposizioni d'ordine legislativo, regola
mentare ed amministrativo che determinano il regime applicato
da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle
acque marittime soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdi
zione vanno notificate agli altri Stati membri e alla Commissio
ne, al pari delle modifiche che si intendono apportare al regime
della pesca cosi definito. È inoltre opportuno ricordare l'allega
to VI della risoluzione dell'Aja, che recita:
« In attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia
di conservazione delle risorse naturali, attualmente in corso di
elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di
conservazione delle risorse.
Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno
alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se
in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure
comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a
titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte
ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca
che costeggiano le loro rive.
Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione
it ff.n it.mano — 1980 — Parte IV-15.
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PARTE QUARTA
cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che do
vrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure. Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orienta
menti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle ri
sorse ».
8. - La Commissione ha giustamente sottolineato che questa ri
soluzione dà una forma concreta nel particolare settore cui essa
si applica all'obbligo di collaborazione che gli Stati membri han
no assunto a norma dell'art. 5 del trattato CEE aderendo alla
Comunità. L'adempimento di tale obbligo è particolarmente ne
cessario in una situazione in cui è risultato impossibile, a causa
di divergenze d'interessi non ancora risolte, istituire una politica comune, e in un settore, come quello della conservazione delle
risorse biologiche del mare, nel quale è possibile conseguire ri
sultati utili solo grazie alla collaborazione di tutti gli Stati membri.
9. - Da quanto precede risulta che l'emanazione di provvedi menti di conservazione da parte di uno Stato membro va notifi
cata, in via preliminare, agli altri Stati membri ed alla Commis
sione e che tali provvedimenti sono, in particolare, soggetti a
quanto prescritto dall'allegato VI della risoluzione dell'Aja. In
altri termini lo Stato membro che intenda mettere in vigore sif
fatti provvedimenti ha l'obbligo di chiedere l'approvazione della
Commissione e questa va consultata in tutte le fasi del procedi mento.
10. - È pacifico che tali obblighi non sono stati adempiuti nella
fattispecie. Il Governo del Regno Unito sostiene tuttavia che esso non era tenuto a conformarsi a tale procedimento che, a suo av
viso, si applica esclusivamente, nel caso di provvedimenti « uni
laterali » di conservazione delle risorse adottate da uno Stato mem
bro. Orbene, le misure che costituiscono oggetto del decreto di
cui trattasi non costituirebbero provvedimenti « unilaterali », in
quanto sarebbero state adottate per onorare, nei territori sog getti alla giurisdizione del Regno Unito, gli impegni che risulta no per questo Stato dalla convenzione sulla pesca nell'Atlantico
Nordorientale e delle risoluzioni adottate nell'ambito della stessa
convenzione.
11. - L'allegato VI della risoluzione dell'Aja, in cui si di
chiara che « gli Stati membri non adottano provvedimenti unila
terali di conservazione delle risorse » salvo che in determinate
circostanze e nell'osservanza delle formalità sopra specificate, va
inteso nel senso ch'esso si riferisce a qualsiasi provvedimento di
conservazione promanante dagli Stati membri e non dalle auto
rità comunitarie. Il dovere di consultazione che deriva da tale
risoluzione riguarda pertanto anche i provvedimenti adottati da
uno Stato membro per l'adempimento d'un obbligo internazio nale incombentegli in materia. Questa consultazione era tanto
più necessaria nella fattispecie in quanto è pacifico, come è stato
sottolineato dal Governo francese e dalla Commissione ed am
messo dallo stesso Governo del Regno Unito, che il decreto di cui
trattasi, benché dia attuazione a determinate raccomandazioni
della CPANE, va cionondimeno, sotto diversi aspetti, al dilà di
quanto prescritto in tali raccomandazioni.
12. - Da quanto sopra risulta che il Regno Unito, omettendo di informare in via preliminare gli altri Stati membri e la Com missione del provvedimento adottato e di chiedere l'approvazione della Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli a norma dell'art. 5 del trattato CEE, dell'allegato VI della risolu zione dell'Aja e degli art. 2 e 3 del regolamento n. 101/76.
13. - Tenuto conto di questa constatazione, non risulta neces sario esaminare il mezzo dedotto in subordine dal Governo fran
cese, relativo al carattere eccessivo dei provvedimenti che sono
all'origine della controversia. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:
lf II Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, mettendo in vigore, il 1° aprile 1977, il decreto « Sea Fisheries Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East
Atlantic) Order 1977 », è venuto meno a degli obblighi imposti gli dal trattato CEE.
2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese di causa.
(1) Non constano precedenti in termini. La necessità della previa notifica delle misure nazionali in ma
teria di conservazione delle risorse marine agli altri Stati membri e alla Commissione e soprattutto della previa approvazione di quest'ultima, seppur con qualche perplessità che ha favorito le opposte conclusioni della parte in causa, poteva già dedursi da Corte giust. 16 febbraio 1978, in causa 61/77, Foro it., 1979, IV, 127, con nota di richiami; e indirettamente anche da Corte giust., ord. 22 maggio 1977, nella me desima causa (v. Raccolta della giurisprudenza della Corte di 'giustizia delle CE, 1977, 921; in dottrina: Tizzano. I provvedimenti urgenti nei processo comunitario, nel volume I processi speciali, Napoli, 1979, 362).
Il divieto di misure unilaterali degli Stati membri in materia di
pesca era già stato esaminato con chiarezza dalla corte, sia pur at tenuato, nei singoli casi, dalla condizione della scadenza del periodo transitorio e del pieno esercizio delle competenze comunitarie in ma teria (v. oltre la già citata sentenza in causa 61/77, sent. 14 lu glio 1976, in cause 3, 4 e 6/76, Foro it., 1976, IV, 426; 16 febbraio 1978, in causa 88/77, id., 1979, IV, 127; 3 luglio 1979, in cause
185-204/78, id., 1980, IV, 57, tutte con nota di richiami). Sulla portata dell'art. 5 del trattato CEE, particolarmente valoriz
zata nella sentenza in epigrafe proprio per affermare il divieto di mi sure unilaterali nazionali, anche se assunte in esecuzione di obblighi internazionali altrimenti imposti allo Stato membro, cfr., di recente, Corte giust. 16 dicembre 1976, in causa 33/76, id., 1977, IV, 192; 2 febbraio 1977, in causa 50/76, id., 1977, IV, 335; 16 novembre 1977, in causa Milli, id., 1978, IV, 340, tutte con nota di richiami.
In generale, in materia di pesca, cfr. le citate sentenze in cause
3, 4 e 6/76; 61/77; 88/77; 185-204/78. In dottrina adde alle rispet tive note di richiami: Dallier, Les Communautés européennes et le droit de la mer, in Revue général de droit international public, 1979, n. 2, 417; Villani, Problemi di diritto del mare nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Studi marittimi, 1978, n. 2.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 27 settembre 1979 (in causa 23/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Ditta Gefluegelschlachterei
Freystadt GmbH & Co. c. Hauptzollamt di Amburgo-Jonas.
Comunità europee — CEE — Commercio interno tedesco — Di
ritto alle restituzioni all'esportazione — Insussistenza (Trattato istitutivo della CÉE, art. 177).
La nozione di esportazione, nel contesto delle disposizioni comu
nitarie relative alle restituzioni all'esportazione di prodotti
agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati, deve
essere interpretata nel senso che essa non si riferisce agli scambi rientranti nel commercio interno tedesco ai sensi del
protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tede
sco e ai problemi che vi si connettono. (1)
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 9 gennaio 1979,
pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979, il Bundesfinanzhof
ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato
CEE, due questioni relative all'interpretazione di talune disposi zioni di diritto comunitario che disciplinano il sistema delle re
stituzioni all'esportazione di prodotti rientranti nell'organizzazio ne comune dei mercati nel settore del pollame.
2. - Dall'ordinanza di rinvio risulta che tali questioni sono
state sollevate nell'ambito di una controversia fra un'impresa te
desca e le autorità doganali della Repubblica federale di Ger
mania, originata dal rifiuto di queste di concedere restituzioni
all'esportazione per alcune partite di polli congelati che, ven
dute ad un acquirente extracomunitario, avevano lasciato il
territorio geografico della Comunità il 28 e il 30 agosto 1973 e, senza trasbordi e dopo aver attraversato il territorio di paesi terzi
come merce in transito, erano giunte nella Repubblica democra tica tedesca, dove erano state messe in libera pratica.
3. - La prima questione del Bundesfinanzhof concerne la no
zione di « esportazione » ai sensi delle disposizioni sull'attribu
zione di restituzioni all'esportazione. Si tratta di stabilire se la merce vada considerata esportata ai sensi di dette disposizioni non appena sia uscita dal territorio geografico della Comunità — come sostiene la ricorrente nella causa principale — o se a
tal fine occorra — conformemente al punto di vista delle auto rità tedesche — che essa sia stata
' messa in libera pratica nel
paese terzo di destinazione, anche se l'aliquota della restitu
zione non sia stata differenziata a seconda della destinazione della merce.
4. - Dalla seconda questione del Bundesfinanzhof e dai fatti
di causa risulta che il problema più generale sollevato con la
prima questione concerne, nella fattispecie, il caso specifico di
merci originarie della Repubblica federale di Germania le quali hanno lasciato il territorio comunitario e sono state messe in
libera pratica nella Repubblica democratica tedesca dopo aver
attraversato, in regime di transito, il territoio di paesi terzi. Non
si tratta, pertanto, del commercio con i paesi terzi in generale, ma degli scambi tra la Repubblica federale di Germania e la
Repubblica democratica tedesca. Per questo motivo, il Bundes
finanzhof, in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, menziona anche il protocollo 25 marzo 1957 « rela
tivo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si con
nettono », allegato al trattato CEE. Di conseguenza, le due que stioni vanno esaminate congiuntamente.
5. - Il n. 1 del protocollo recita: « Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fonda
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