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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78);...

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Page 1: PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sentenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.); Repubblica francese e Commissione

sentenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);Repubblica francese e Commissione CE c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 189/190-191/192Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171075 .

Accessed: 28/06/2014 19:01

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 4 ottobre 1979 (in causa 141/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, conf.); Repubblica francese e Commissione

CE c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Comunità europee — CEE — Pesca — Protezione dei fondali e

delle risorse biologiche del mare — Misure unilaterali nazionali — Obbligo di notifica preventiva agli altri Stati membri e alla

Commissione — Necessità della previa approvazione della Com

missione — Illiceità delle misure (Trattato istitutivo della CEE,

art. 3, 5, 38, 170; reg. 19 gennaio 1970 n. 100 CEE del Consiglio, sulla organizzazione comune dei mercati nel settore della pe

sca; reg. 19 gennaio 1976 n. 101 CEE del Consiglio, sulla po litica comune delle strutture nel settore della pesca).

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, metten

do in vigore il 1° aprile 1977, il decreto « Sea Fisheries Boats

and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East Atlantic)

Order 1977 », sia pure in esecuzione della convenzione sulla

pesca nell'Atlantico Nordorientale del 24 febbraio 1959, ma

senza notificarlo preventivamente agli Stati membri ed alla

Commissione e senza chiedere l'approvazione di quest'ultima, è venuto meno agli obblighi impostigli a norma dell'art. 5 del

trattato CEE, dell'allegato VI della risoluzione del Consiglio

adottata all'Aja il 3 novembre 1976 e degli art. 2 e 3 del rego

lamento n. 101/76. (1)

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con atto introduttivo del 14

giugno 1978, la Repubblica francese ha chiesto alla corte a

norma dell'art. 170 del trattato CEE, di dichiarare che il Regno

Unito, adottando, il 9 marzo 1977, il decreto n. 440 intitolato

« Sea-Fisheries, Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets

(North-East Atlantic) Order 1977 », è venuto meno agli obbli

ghi impostigli dal trattato CEE.

2. - L'azione promossa dalla Repubblica francese trae origine

da un incidente marittimo, verificatosi il 1° ottobre 1977, quando

il peschereccio francese « Cap Cavai » che stava pescando scampi

all'interno della zona di pesca del Regno. Unito, veniva fermato

dai servizi britannici che provvedono alla sorveglianza di tale

zona. Il capitano del peschereccio, tradotto avanti la Magistrate's

Court de Pembroke, veniva condannato pochi giorni dopo, il 4

ottobre 1977, per contravvenzione al decreto suddetto, e più pre

cisamente per aver usato una rete a maglie di dimensioni infe

riori al minimo autorizzato dal decreto. A seguito di questo epi

sodio il Governo francese promuoveva il procedimento ex art.

170, adendo in primo luogo la Commissione, in forza del secondo

comma di tale articolo. Il 22 marzo 1978 la Commissione emetteva

un parere motivato in conformità al terzo comma dello stesso arti

colo. In tale parere essa dichiarava che il Regno Unito, mettendo

in vigore il decreto di cui trattasi, era venuto meno agli obbli

ghi impostigli dal trattato. Poiché il Regno Unito non si confor

mava a tale parere, il 14 giugno 1978 il Governo francese adivo

questa corte.

3. - La Repubblica francese deduce, in via principale, che il

decreto controverso, emanato in un settore che rientra nella com

petenza della Comunità, è stato posto in vigore senza tener conto

di quanto prescritto dall'allegato VI della risoluzione adottata al

l'Aja dal Consiglio, nelle riunioni del 30 ottobre e 3 novembre

1976, a termini della quale, in attesa della messa in vigore dei

provvedimenti comunitari adeguati, gli Stati membri potevano,

in via provvisoria, adottare provvedimenti unilaterali per la con

servazione delle risorse della pesca, a condizione di aver prima

consultato la Commissione e chiesto la sua approvazione. Dato

che questa condizione non è stata soddisfatta dal Governo del

Regno Unito, il provvedimento adottato è in contrasto col diritto

comunitario. In subordine il Governo francese deduce inoltre

che il decreto di cui trattasi è, quanto alle misure ch'esso sanci

sce, eccessivo e non costituisce pertanto un ragionevole provve

dimento di tutela.

4. - Il punto di vista del Governo francese è stato caldeggiato

dalla Commissione che è intervenuta in causa. Nelle osservazioni

presentate a questa corte, la Commissione ha evidenziato che il

Governo del Regno Unito è del pari venuto meno all'obbligo della

notifica preliminare di qualsiasi modifica del regime della pesca,

imposto agli Stati membri dall'art. 3 del regolamento del Consi

glio 19 gennaio 1976 n. 101, relativo all'attuazione di una politica

comune delle strutture nel settore della pesca. Inoltre, essa ha

in particolare sottolineato il fatto che l'allegato VI della risolu

zione dell'Aja costituisce espressione specifica del dovere di coo

perazione sancito in termini generali dall'art. 5 del trattato CEE.

La Commissione deduce infine che i provvedimenti britannici so

no eccessivi in quanto stabiliscono taluni requisiti specifici, per

quanto concerne in particolare il volume massimo delle catture

accessorie, che risultano più restrittivi di quelli contemplati nelle

proposte presentate dalla Commissione per la determinazione

delle norme comuni in materia.

5. - Il Governo del Regno Unito, pur non contestando il ca

rattere vincolante dell'allegato VI della risoluzione dell'Aja, so

stiene che il decreto di cui trattasi non può essere considerato un

provvedimento « unilaterale » ai sensi di tale risoluzione, perché è stato emanato per garantire nel Regno Unito "l'attuazione delle

raccomandazioni delte Commissione istituita nell'ambito della

convenzione sulla pesca nell'Atlantico Nordorientale (CPANE),

firmata a Londra il 24 gennaio 1959 (Racc. dei trattati delle Na

zioni Unite, voi. 486, 1964, pag. 159) e più particolarmente dal

l'art. 13 di tale convenzione, a termine del quale ciascuno Stato

contraente deve adottare nell'ambito dei suoi territori e nei con

fronti dei suoi cittadini e delle sue imbarcazioni i provvedimenti idonei a garantire l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che vin

colano detto Stato ed a punire le infrazioni delle suddette dispo sizioni e raccomandazioni. Secóndo il Governo britannico, il de

creto criticato è stato adottato per garantire l'attuazione dell'in

sieme delle raccomandazioni della CPANE e, in particolare, della

raccomandazione n. 2, relative alle dimensioni delle maglie delle

reti, tenuto conto della raccomandazione n. 5, concernente la

proporzione delle catture accessorie in materia di pesca indu

striale; non era pertanto necessario per tale decreto seguire il

procedimento di consultazione di cui all'allegato VI della riso

luzione dell'Aja. Quanto alla sostanza dei provvedimenti adot

tati col suddetto decreto, il Governo del Regno Unito ha stre

nuamente sostenuto la necessità di misure restrittive per quanto

riguarda sia le dimensioni delle maglie delle reti sia la limita

zione delle catture accessorie, sottolineando che l'uso delle reti »

maglia stretta compromette gravemente la conservazione delle ri

sorse alieutiche.

6. - Come il Governo francese ha giustamente sostenuto, il de

creto di cui trattasi disciplina un settore che rientra nella compe

tenza della Comunità. Tale competenza comprende tutto ciò che

riguarda la protezione dei fondali e la conservazione delle ri

sorse biologiche del mare sia nelle relazioni intracomunitarie, sia

in quelle con gli Stati terzi. Questa competenza è basata sul

combinato disposto dell'art. 3, lett. d), del trattato, e degli art.

38 segg. relativi all'agricoltura, ivi compreso l'allegato II del

trattato che include la pesca nel settore della politica agricola

comune. Che i provvedimenti conservativi rientrino nella sfera

della competenza comunitaria è stato poi specificamente ribadito

dall'art. 102 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli

adattamenti dei trattati. Le basi della politica comune in materia

di pesca sono state gettate dai regolamenti del Consiglio nn.

2141/70, relativo all'attuazione di una polìtica comune delle strut

ture nel settore della pesca (G. U. L 236, pag. 1) e 2142/70, re

lativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro

dotti della pesca (ibid., pag. 5), entrambi emanati il 20 ottobre

1970; a seguito dell'ampliamento della Comunità, tali regola

menti sono stati sostituiti dai regolamenti 19 gennaio 1976 nn.

100 e 101 (G. U. L 20, pagg. 1 e 19). Da parte sua, la corte ha

avuto l'occasione di sottolineare la portata di tali disposizioni nel

le sentenze 14 luglio 1976 (cause riunite 3,. 4 e 6/76, Kramer

e. a., Racc. 1976, pag. 1279; Foro it., 1976, IV, 426), 16 febbraio

1978 (causa 61/77, Commissione c/ Irlanda, Racc. 1978, pag. 417;

Foro it., 1979, IV, 127) e 3 luglio 1979 (cause riunite 185-204/78,

Van Dam e. a.; Foro it., 1980, IV, 57).

7. - Di conseguenza, l'entrata in vigore del decreto di cui tratta

si, in quanto questo disciplina un settore che rientra nella compe

tenza della Comunità, era soggetta a tutte le disposizioni comu

nitarie in materia. A questo proposito, occorre, in particolare, ri

chiamarsi innanzitutto agli art. 2 e 3 del regolamento n. 101/76,

a termini dei quali le disposizioni d'ordine legislativo, regola

mentare ed amministrativo che determinano il regime applicato

da ciascuno degli Stati membri all'esercizio della pesca nelle

acque marittime soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdi

zione vanno notificate agli altri Stati membri e alla Commissio

ne, al pari delle modifiche che si intendono apportare al regime

della pesca cosi definito. È inoltre opportuno ricordare l'allega

to VI della risoluzione dell'Aja, che recita:

« In attesa dell'applicazione delle misure comunitarie in materia

di conservazione delle risorse naturali, attualmente in corso di

elaborazione, gli Stati membri non adottano misure unilaterali di

conservazione delle risorse.

Tuttavia, se non si dovesse pervenire ad un accordo in seno

alle commissioni internazionali della pesca per l'anno 1977 e se

in seguito non potessero essere adottate immediatamente misure

comunitarie autonome, gli Stati membri potrebbero prendere, a

titolo conservativo e in modo non discriminatorio, le misure atte

ad assicurare la protezione delle risorse situate nelle zone di pesca

che costeggiano le loro rive.

Prima di prendere tali misure, lo Stato membro in questione

it ff.n it.mano — 1980 — Parte IV-15.

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PARTE QUARTA

cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che do

vrà essere consultata in tutte le fasi di tali procedure. Siffatte eventuali misure lasciano impregiudicati gli orienta

menti che saranno adottati per l'applicazione delle disposizioni di carattere comunitario in materia di conservazione delle ri

sorse ».

8. - La Commissione ha giustamente sottolineato che questa ri

soluzione dà una forma concreta nel particolare settore cui essa

si applica all'obbligo di collaborazione che gli Stati membri han

no assunto a norma dell'art. 5 del trattato CEE aderendo alla

Comunità. L'adempimento di tale obbligo è particolarmente ne

cessario in una situazione in cui è risultato impossibile, a causa

di divergenze d'interessi non ancora risolte, istituire una politica comune, e in un settore, come quello della conservazione delle

risorse biologiche del mare, nel quale è possibile conseguire ri

sultati utili solo grazie alla collaborazione di tutti gli Stati membri.

9. - Da quanto precede risulta che l'emanazione di provvedi menti di conservazione da parte di uno Stato membro va notifi

cata, in via preliminare, agli altri Stati membri ed alla Commis

sione e che tali provvedimenti sono, in particolare, soggetti a

quanto prescritto dall'allegato VI della risoluzione dell'Aja. In

altri termini lo Stato membro che intenda mettere in vigore sif

fatti provvedimenti ha l'obbligo di chiedere l'approvazione della

Commissione e questa va consultata in tutte le fasi del procedi mento.

10. - È pacifico che tali obblighi non sono stati adempiuti nella

fattispecie. Il Governo del Regno Unito sostiene tuttavia che esso non era tenuto a conformarsi a tale procedimento che, a suo av

viso, si applica esclusivamente, nel caso di provvedimenti « uni

laterali » di conservazione delle risorse adottate da uno Stato mem

bro. Orbene, le misure che costituiscono oggetto del decreto di

cui trattasi non costituirebbero provvedimenti « unilaterali », in

quanto sarebbero state adottate per onorare, nei territori sog getti alla giurisdizione del Regno Unito, gli impegni che risulta no per questo Stato dalla convenzione sulla pesca nell'Atlantico

Nordorientale e delle risoluzioni adottate nell'ambito della stessa

convenzione.

11. - L'allegato VI della risoluzione dell'Aja, in cui si di

chiara che « gli Stati membri non adottano provvedimenti unila

terali di conservazione delle risorse » salvo che in determinate

circostanze e nell'osservanza delle formalità sopra specificate, va

inteso nel senso ch'esso si riferisce a qualsiasi provvedimento di

conservazione promanante dagli Stati membri e non dalle auto

rità comunitarie. Il dovere di consultazione che deriva da tale

risoluzione riguarda pertanto anche i provvedimenti adottati da

uno Stato membro per l'adempimento d'un obbligo internazio nale incombentegli in materia. Questa consultazione era tanto

più necessaria nella fattispecie in quanto è pacifico, come è stato

sottolineato dal Governo francese e dalla Commissione ed am

messo dallo stesso Governo del Regno Unito, che il decreto di cui

trattasi, benché dia attuazione a determinate raccomandazioni

della CPANE, va cionondimeno, sotto diversi aspetti, al dilà di

quanto prescritto in tali raccomandazioni.

12. - Da quanto sopra risulta che il Regno Unito, omettendo di informare in via preliminare gli altri Stati membri e la Com missione del provvedimento adottato e di chiedere l'approvazione della Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli a norma dell'art. 5 del trattato CEE, dell'allegato VI della risolu zione dell'Aja e degli art. 2 e 3 del regolamento n. 101/76.

13. - Tenuto conto di questa constatazione, non risulta neces sario esaminare il mezzo dedotto in subordine dal Governo fran

cese, relativo al carattere eccessivo dei provvedimenti che sono

all'origine della controversia. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:

lf II Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, mettendo in vigore, il 1° aprile 1977, il decreto « Sea Fisheries Boats and Methods of Fishing, The Fishing Nets (North-East

Atlantic) Order 1977 », è venuto meno a degli obblighi imposti gli dal trattato CEE.

2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese di causa.

(1) Non constano precedenti in termini. La necessità della previa notifica delle misure nazionali in ma

teria di conservazione delle risorse marine agli altri Stati membri e alla Commissione e soprattutto della previa approvazione di quest'ultima, seppur con qualche perplessità che ha favorito le opposte conclusioni della parte in causa, poteva già dedursi da Corte giust. 16 febbraio 1978, in causa 61/77, Foro it., 1979, IV, 127, con nota di richiami; e indirettamente anche da Corte giust., ord. 22 maggio 1977, nella me desima causa (v. Raccolta della giurisprudenza della Corte di 'giustizia delle CE, 1977, 921; in dottrina: Tizzano. I provvedimenti urgenti nei processo comunitario, nel volume I processi speciali, Napoli, 1979, 362).

Il divieto di misure unilaterali degli Stati membri in materia di

pesca era già stato esaminato con chiarezza dalla corte, sia pur at tenuato, nei singoli casi, dalla condizione della scadenza del periodo transitorio e del pieno esercizio delle competenze comunitarie in ma teria (v. oltre la già citata sentenza in causa 61/77, sent. 14 lu glio 1976, in cause 3, 4 e 6/76, Foro it., 1976, IV, 426; 16 febbraio 1978, in causa 88/77, id., 1979, IV, 127; 3 luglio 1979, in cause

185-204/78, id., 1980, IV, 57, tutte con nota di richiami). Sulla portata dell'art. 5 del trattato CEE, particolarmente valoriz

zata nella sentenza in epigrafe proprio per affermare il divieto di mi sure unilaterali nazionali, anche se assunte in esecuzione di obblighi internazionali altrimenti imposti allo Stato membro, cfr., di recente, Corte giust. 16 dicembre 1976, in causa 33/76, id., 1977, IV, 192; 2 febbraio 1977, in causa 50/76, id., 1977, IV, 335; 16 novembre 1977, in causa Milli, id., 1978, IV, 340, tutte con nota di richiami.

In generale, in materia di pesca, cfr. le citate sentenze in cause

3, 4 e 6/76; 61/77; 88/77; 185-204/78. In dottrina adde alle rispet tive note di richiami: Dallier, Les Communautés européennes et le droit de la mer, in Revue général de droit international public, 1979, n. 2, 417; Villani, Problemi di diritto del mare nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Studi marittimi, 1978, n. 2.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 27 settembre 1979 (in causa 23/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Ditta Gefluegelschlachterei

Freystadt GmbH & Co. c. Hauptzollamt di Amburgo-Jonas.

Comunità europee — CEE — Commercio interno tedesco — Di

ritto alle restituzioni all'esportazione — Insussistenza (Trattato istitutivo della CÉE, art. 177).

La nozione di esportazione, nel contesto delle disposizioni comu

nitarie relative alle restituzioni all'esportazione di prodotti

agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati, deve

essere interpretata nel senso che essa non si riferisce agli scambi rientranti nel commercio interno tedesco ai sensi del

protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tede

sco e ai problemi che vi si connettono. (1)

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 9 gennaio 1979,

pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979, il Bundesfinanzhof

ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato

CEE, due questioni relative all'interpretazione di talune disposi zioni di diritto comunitario che disciplinano il sistema delle re

stituzioni all'esportazione di prodotti rientranti nell'organizzazio ne comune dei mercati nel settore del pollame.

2. - Dall'ordinanza di rinvio risulta che tali questioni sono

state sollevate nell'ambito di una controversia fra un'impresa te

desca e le autorità doganali della Repubblica federale di Ger

mania, originata dal rifiuto di queste di concedere restituzioni

all'esportazione per alcune partite di polli congelati che, ven

dute ad un acquirente extracomunitario, avevano lasciato il

territorio geografico della Comunità il 28 e il 30 agosto 1973 e, senza trasbordi e dopo aver attraversato il territorio di paesi terzi

come merce in transito, erano giunte nella Repubblica democra tica tedesca, dove erano state messe in libera pratica.

3. - La prima questione del Bundesfinanzhof concerne la no

zione di « esportazione » ai sensi delle disposizioni sull'attribu

zione di restituzioni all'esportazione. Si tratta di stabilire se la merce vada considerata esportata ai sensi di dette disposizioni non appena sia uscita dal territorio geografico della Comunità — come sostiene la ricorrente nella causa principale — o se a

tal fine occorra — conformemente al punto di vista delle auto rità tedesche — che essa sia stata

' messa in libera pratica nel

paese terzo di destinazione, anche se l'aliquota della restitu

zione non sia stata differenziata a seconda della destinazione della merce.

4. - Dalla seconda questione del Bundesfinanzhof e dai fatti

di causa risulta che il problema più generale sollevato con la

prima questione concerne, nella fattispecie, il caso specifico di

merci originarie della Repubblica federale di Germania le quali hanno lasciato il territorio comunitario e sono state messe in

libera pratica nella Repubblica democratica tedesca dopo aver

attraversato, in regime di transito, il territoio di paesi terzi. Non

si tratta, pertanto, del commercio con i paesi terzi in generale, ma degli scambi tra la Repubblica federale di Germania e la

Repubblica democratica tedesca. Per questo motivo, il Bundes

finanzhof, in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, menziona anche il protocollo 25 marzo 1957 « rela

tivo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si con

nettono », allegato al trattato CEE. Di conseguenza, le due que stioni vanno esaminate congiuntamente.

5. - Il n. 1 del protocollo recita: « Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fonda

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