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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || Sezione I; sentenza 22 marzo 1979 (in causa...

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 146/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Mayras (concl. conf.); Wattenberg c. Staatssecretaris Van Verkeer en Waterstaat Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1980), pp. 91/92-99/100 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171066 . Accessed: 28/06/2014 11:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 11:03:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 146/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen.Mayras (concl. conf.); Wattenberg c. Staatssecretaris Van Verkeer en WaterstaatSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 91/92-99/100Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171066 .

Accessed: 28/06/2014 11:03

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PARTE QUARTA

cedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento », cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applica zione era stata sospesa.

29. - Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato;

poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la

messa in vigore delle discipline precedenti, nulla si oppone a che

il regolamento sia annullato per intero.

30. - Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dal le ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 118/77, 120/77 e

121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da ille

gittimità ed il ricorso è perciò fondato; detto regolamento va quindi annullato accogliendo' la domanda

delle ricorrenti; è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento

n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai

principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a

ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e

detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disci

plinati dal combinato disposto degli art. 14, n. 2, e 10 del regola mento n. 459/68.

31. - Sull'azione di risarcimento. - Le ricorrenti assumono di esser state danneggiate dall'azione comunitaria e quindi chie dono un risarcimento a norma degli art. 178 e 215 del trattato.

In primo luogo esse hanno dovuto versare determinati im

porti a titolo di dazio antidumping provvisorio e sostenere altre

spese. 32. - Tuttavia, per quel che riguarda gli importi già versati a

titolo di dazio provvisorio, dato l'annullamento dell'art. 3 del re

golamento n. 1778/77, l'obbligo di versarli è venuto meno;

quanto alle altre spese, è opportuno far osservare che, a noi ma dell'art. 15 regolamento n. 459/68, la Commissione ha facoltà di istituire un dazio antidumping provvisorio « quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quan do vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata»;

detta disposizione attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale e le ricorrenti non hanno apportato elementi atti a dimostrare che, nell'esercizio di tale potere, la Commissione ab bia commesso errori o illeciti che possano far sorgere la respon sabilità della Comunità.

33. - In secondo luogo le ricorrenti si dolgono di aver subito una diminuzione delle vendite e — di riflesso — degli utili a moti vo delle condizioni assertivamente illegittime loro imposte dall'art. 5

dell'impegno firmato dalla NSK di ritoccare i suoi prezzi; questo articolo impone alla NSK di adottare i provvedimenti

necessari per estendere ai suoi prodotti non originari del Giap pone la modifica dei prezzi cui essa si è impegnata per i prodotti originari del Giappone, il che la obbliga ad aumentare anche i

prezzi di prodotti fabbricati nella Comunità, specie di quelli del

l'affiliata NSK Bearings Europe Ltd.

34. - La domanda di annullamento delle ricorrenti è stata ac

colta a motivo dell'impegno sottoscritto dalla NSK ed accettato dalla Commissione;

di conseguenza, esse non possono invocare l'asserita illegitti mità di detto impegno per metter in gioco la responsabilità della Comunità.

35. - La domanda di risarcimento va perciò respinta. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce: 1. È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977 h.

1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.

2. È respinta la domanda di risarcimento.

3.a) I convenuti sopporteranno le spese da essi rispettiva mente incontrate, tutte le spese del procedimento sommario nella

presente causa e due terzi delle spese del procedimento princi pale sostenute dalle ricorrenti, ad eccezione di quelle inerenti al

l'intervento. ^ b) L'interveniente FEBMA sopporterà le spese da essa incon

trate, nonché i due terzi di quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.

(1) In termini le sentenze di pari data in causa 121/77, 120/77, 118/77, 113/77.

In senso analogo v., nella consistente giurisprudenza della corte, sentenze 31 marzo 1977, in causa 88/76 e 5 maggio 1977, in causa 101/76, Foro it., 1978, IV, 27, con ampia nota di richiami, e da ultimo sentenza 18 gennaio 1979, in cause 103-109/78, id., 1979, IV, 323, con nota di A. Tizzano.

(2-3) In termini le sentenze di pari data in causa 121/77, 120/77, 118/77, 113/77. Peraltro in linea con la seconda massima è Corte

giust. 5 giugno 1973, in causa 81/72, Foro it., 1973, IV, 184, con nota di A. Tizzano.

Sul potere regolamentare della Commissione, in rapporto alle ap posite deleghe conferite dal Consiglio, cfr. Corte giust. 17 dicembre

1970, in causa 25/70, id., 1971, IV, 119; 30 ottobre 1975, in causa

23/75, id., 1976, IV, 9; 18 novembre 1975, in causa 100/74, id., 1976, IV, 205, tutte con nota di richiami.

(4) In senso conforme, v. in particolare Corte giust. 25 maggio 1978, in cause 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Foro it., 1978, IV, 458; 3 maggio 1978, in causa 112/77, id., 1979, IV, 22, entrambe con nota di richiami.

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione I; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 146/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Mayras (conci, conf.); Wattenberg c. Staatssecretaris Van Verkeer en Waterstaat.

Comunità europee — CEE — Libera circolazione dei servizi —

Trasportatore di merci — Requisiti — Capacità professionale —

Esonero — Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; direttiva 12 novembre 1974 n. 561 CEE del Consiglio, riguardan te l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, art. 3, 4, 5).

L'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE con sente agli Stati membri di adottare norme in forza delle quali l'accertamento della capacità professionale viene effettuata me diante l'acquisto di un diploma, in base ad un'adeguata espe rienza pratica, di una durata che spetta agli Stati membri sta

bilire, ovvero combinando i due sistemi. (1) L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE si ap

plica esclusivamente nel caso, contemplato dal n. 1, di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o che possiede il requisito della capa cità professionale. (2)

L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE non

può nuocere alle persone che fruiscono, in forza dell'art. 4, n.

2, dell'esonero definitivo per il fatto di possedere un'esperienza

pratica di almeno tre anni nella gestione dell'impresa. (3) Non si può intendere per « incapacità fisica » ai sensi dell'art. 4.

n. 1, della direttiva del Consiglio n. 74/561 /CEE, il fatto di aver raggiunto un'età alla quale l'individuo non è più conside rato atto a partecipare all'attività lavorativa. (4)

li

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione 1; sentenza 22 marzo 1979 (in causa 145/78); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Mayras (conci, diff.); Au

gustijn c. Staatssecretaris Van Verkeer en Waterstaat.

Comunità europee — CEE — Libera circolazione dei servizi —

Trasportatore di merci — Requisiti — Capacità professionale —

Esonero — Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; direttiva del Consiglio 12 novembre 1974 n. 561, art. 4).

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE non deve essere inteso nel senso che esso non consenta alle auto rità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero

definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acqui stato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'atti vità di questa sotto la forma di due nuove imprese. (5)

I

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con pronunzia interlocutoria

13 giugno 1978, pervenuta alla corte il 19 giugno seguente, il

Raad van State, Afdeling rechtspraak (Consiglio di Stato, se

zione giurisdizionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a

norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudi ziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 12

novembre 1974 n. 74/561/CEE, riguardante l'accesso alla profes sione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasponi nazionali ed internazionali (G. U. L 308, pag. 18);

2. - dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una con

troversia vertente sul provvedimento 4 maggio 1977 con cui il

segretario di Stato ai trasporti concedeva al ricorrente nella cau

sa principale l'esonero dal requisito della capacità professionale di cui all'art. 56, n. 1, ultimo inciso, della legge olandese sul tra

sporto di merci su strada (Wet Autovervoer Goederen - WAG), limitandone però la durata al 1° gennaio 1980;

3. - dal fascicolo si desume che il ricorrente nella causa princi

pale ha lavorato per molti anni in un'impresa di trasporto di

retta in un primo tempo da suo padre sotto forma di ditta indi

viduale, indi, da una data imprecisata ma comunque anteriore al

1S68, da lui stesso. 4. - Il segretario di Stato ha applicato l'art. 56, n. 1, di detta

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

legge, a norma del quale per accedere alla professione d'impren ditore di trasporti è necessario possedere, fra l'altro, il requisito della capacità professionale: il ministro può tuttavia concedere

esoneri in casi particolari; il decreto di attuazione di detta legge stabilisce che il requi

sito della capacità professionale implica il possesso di un certifi

cato professionale riconosciuto dal ministro, nonché l'esibizione di

una dichiarazione, rilasciata dal competente ispettore, dalla quale risulta che l'interessato ha lavorato in un'impresa per il trasporto di merci a titolo oneroso per un periodo di due anni.

5. - La direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE stabilisce, al

l'art. 3, n. 1, che le persone fisiche o imprese che desiderano

esercitare la professione di trasportatore di merci su strada de

vono, fra l'altro, possedere il requisito della capacità profes sionale;

le conoscenze prescritte per soddisfare questa condizione sono

precisate nell'allegato della direttiva;

queste conoscenze vengono acquistate, come stabilisce l'art. 3, n. 4, frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in

un'azienda di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi; 6. - l'art. 4, n. 1, stabilisce che la dispensa provvisoria dal

requisito della capacità professionale può essere concessa, per un

perìodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo, in casi particolari, onde evitare che, in seguito al decesso o al

sopravvenire dell'incapacità fisica o giuridica dell'imprenditore o

del dirigente che possiede i requisiti di capacità professionale, la mancanza di una persona in possesso di detti requisiti pro vochi la cessazione dell'attività o la scomparsa di una impresa di trasporti;

tuttavia, a norma del n. 2 dello stesso articolo, le autorità de

gli Stati membri possono, eccezionalmente, autorizzare in via de

finitiva il proseguimento dell'esercizio di un'impresa da parte di

una persona che non possiede i requisiti di capacità professio nale, purché essa abbia « un'esperienza pratica di almeno tre anni

nella gestione giornaliera di tale azienda ».

7. - Infine, l'art. 5, n. 2, della direttiva stabilisce che «... le persone fisiche che dopo il 31 dicembre 1974 ed ante

riormente al 1° gennaio 1978 siano state autorizzate ad eserci tare la professione di trasportatore di merci su strada senza aver

fornito, in base ad una regolamentazione nazionale, la prova del la capacità professionale o siano state designate a dirigere l'atti

vità dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, devono sod

disfare il requisito della capacità professionale ... anteriormente

al 1° gennaio 1980 ... ».

8. - Il Raad van State ha sollevato le seguenti questioni: 1. Se, in forza dell'art. 3, n. 4, della direttiva, gli Stati membri

possano adottare una disciplina, in base alla quale, oltre che in

caso di conseguimento del diploma professionale, il requisito della capacità professionale può ritenersi sussista anche quando l'autorità o l'organo competente accerti la capacità professionale in base ad una solida e lunga esperienza pratica di almeno sei

anni nell'esercizio d'una funzione amministrativa di direzione

presso un'impresa di trasporti di merci.

2. Se l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasporta tore di merci su strada concessa, dopo il 31 dicembre 1974 e an

teriormente al 1° gennaio 1978, dalle competenti autorità di uno

Stato membro ad una persona fisica, senza che quest'ultima abbia

dimostrato, ai sensi della legislazione nazionale, di essere pro fessionalmente qualificata, perda validità, qualora, a norma del

l'art. 5, n. 2, della direttiva, questa persona non si ponga in

condizione di acquistare anteriormente al 1° gennaio 1980 il re

quisito della capacità professionale, menzionato nell'art. 3, n. 4, anche se le citate autorità hanno concesso la predetta autorizza

zione ritenendo di trovarsi di fronte ad un caso particolare con

templato dall'art. 4, n. 2.

3. Se l'art. 4, n. 2, della direttiva n. 74/561/CEE valga esclusi

vamente per il caso, contemplato dal n. 1 di detto articolo, di

decesso o d'incapacità fìsica o giuridica della persona fisica che

esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che pos siede i requisiti di cui all'art. 3, n. 1, lettere a) e e).

4. Ove la questione precedente venga risolta in senso afferma

tivo, se per «incapacità fisica» ai sensi dell'art. 4, n. 1, della di

rettiva debba anche intendersi il raggiungimento di un'età nella

quale l'individuo non è più considerato atto a partecipare all'atti

vità lavorativa.

9. - Sulla prima questione. — In mancanza di qualsiasi coordi

namento delle discipline nazionali relative all'acquisto delle co

noscenze professionali, l'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio lascia agli Stati membri la cura di accertare il possesso, da parte delle persone che desiderano esercitare la professione di traspor tatore di merci su strada, delle prescritte attitudini;

gli Stati membri hanno la scelta fra i seguenti sistemi di accer

tamento delle conoscenze: controllo mediante esami, compro vata esperienza pratica nel campo dei trasporti, ovvero combina

zione dei due sistemi precedenti.

10. - Le sopramenzionate norme olandesi stabiliscono che il

controllo delle conoscenze va effettuato mediante esame che dà

luogo, se del caso, al rilascio di un certificato professionale e

mediante verifica dell'acquisto di esperienza pratica presso una

impresa di trasporti per un periodo di due anni; 11. - la prima questione va quindi risolta nel senso che l'art.

3, n. 4, della direttiva consente agli Stati membri di adottare nor me in forza delle quali l'accertamento della capacità professio nale viene effettuato mediante l'acquisto di un diploma, in base ad un'adeguata esperienza pratica, di una> durata che spetta agli Stati membri stabilire, ovvero combinando i due sistemi.

Sulla terza questione. — 12. - L'art. 4, n. 1, della direttiva con

templa la possibilità per gli Stati membri di concedere la dispen sa provvisoria dal requisito della capacità professionale in casi

particolari debitamente comprovati, quando la persona fisica che esercita l'attività di trasportatore decede o è colpito da incapa cità fisica o giuridica;

l'art. 4, n. 2, benché consenta, in casi eccezionali, di conce dere la dispensa definitiva, lo fa tuttavia solo entro i limiti sta biliti e nelle situazioni contemplate dal n. 1 dello stesso articolo, cioè in ipotesi particolari debitamente comprovate, in caso di de cesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore;

13. - questa conclusione è inevitabile in quanto il n. 2 con

templa una situazione in cui, contrariamente al n. 1, il candidato alla professione di trasportatore possiede titoli supplementari da far valere (un'esperienza pratica nell'impresa) per essere esone

rato, non solo provvisoriamente bensì' definitivamente dal requi sito della capacità professionale di cui all'art. 3, n. 1, esonero

tuttavia reso possibile unicamente dal fatto che si tratta di con sentire ad un'impresa, disorganizzata dalla partenza inopinata del

suo capo, di proseguire la propria attività; l'uso dell'avverbio « tuttavia » all'inizio dell'art. 4, n. 2, con

ferma che i due numeri vanno presi in considerazione* con

giuntamente; 14. - la terza questione va quindi risolta nel senso che l'art. 4,

n. 2, della direttiva si applica esclusivamente nel caso, contem

plato dal n. 1, di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della

persona fisica che esercita l'attività di trasportatore a che pos siede il requisito della capacità professionale.

Sulla seconda questione. — 15. - L'art. 5 costituisce una dispo sizione transitoria che riguarda l'ipotesi di coloro che dimostrano di essere stati autorizzati in uno Stato membro, anteriórmente al

1° gennaio 1978, a norma di una disciplina nazionale, ad eserci tare la professione di trasportatore di merci su strada;

si presume che dette persone possiedano il requisito della ca

pacità professionale ed esse sono dispensate dal comprovarlo; 16. - il n. 2 dello stesso articolo limita tuttavia la portata di

questa norma stabilendo che le persone le quali, fra il 31 di

cembre 1974 e il 1° gennaio 1978, siano state autorizzate ad eser

citare la professione di cui trattasi senza comprovare la propria capacità, dovranno farlo entro il 31 dicembre 1979.

Questa disposizione è stata introdotta nella direttiva allo sco

po di disciplinare le situazioni anteriori alla sua attuazióne (1°

gennaio 1977) o le situazioni in corso di accertamento; essa riguarda situazioni diverse da quelle contemplate dal

l'art. 4; 17. - la questione va quindi risolta nel senso che l'art. 5, n. 2,'

non può nuocere alle persone che fruiscono, in forza dell'art. 4, n. .2, dell'esonero definitivo per il fatto di possedere un'esperien za pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera dell'impresa.

Sulla quarta questione. — 18. - L'art. 4 contempla i casi in cui

l'esercizio di un'impresa è inopinatamente interrotto dal decesso

o dall'incapacità della persona che la dirige; il raggiungimento dell'età della pensione non può essere consi

derato come un fatto inopinato, giacché è prevedibile; il raggiungimento dell'età della pensione non può quindi essere

considerato come compreso nella nozione d'incapacità fisica; 19. - la questione va perciò risolta in senso negativo. (Omissis) Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele

dal Raad van State, con pronunzia interlocutoria 13 giugno 1978,

dichiara:

1. L'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio n. 74/561/CEE consente agli Stati membri di adottare norme in forza delle

quali l'accertamento della capacità professionale viene effettuato

mediante l'acquisto di un diploma, in base ad un'adeguata espe rienza pratica, di una durata che spetta agli Stati membri stabi

lire, ovvero combinando i due sistemi.

2. L'art. 4, n. 2, della direttiva si applica esclusivamente nel

caso, contemplato dal n. 1, di decesso o d'incapacità fisica o giu ridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o che possiede il requisito della capacità professionale.

3. L'art. 5, n. 2, non può nuocere alle persone che fruiscono, in forza dell'art. 4, n. 2, dell'esonero definitivo per il fatto di pos

ti foro Ttattano — 1QR0 — Parte IV-8.

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PARTE QUARTA

sedere un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione gior naliera dell'impresa.

4. Non si può intendere per « incapacità fisica » ai sensi del

l'art. 4, n. 1, della direttiva, il fatto di aver raggiunto un'età alla

quale l'individuo non è più considerato atto a partecipare all'atti

vità lavorativa.

II

La Corte, ecc. —• Diritto. — 1. - Con pronunzia interlocuto

ria 7 giugno 1978, pervenuta alla corte il 19 giugno seguente, il Raad van State, Afdeling rechtspraak (Consiglio di Stato, se

zione giurisdizionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a

norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudi ziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 12

novembre 1974 n. 74/561/CEE, riguardante l'accesso alla pro fessione di trasportatore di merci su strada nel settore dei tra

sporti nazionali ed internazionali (G. U. L 308, pag. 18); 2. - la questione è stata sollevata nell'ambito di una contro

versia vertente sul rigetto da parte del segretario di Stato ai

trasporti della domanda, presentata il 23 dicembre 1976 dal ri

corrente nella causa principale, diretta ad ottenere l'esonero dal

requisito della capacità professionale contemplato dall'art. 56, n. 1, ultimo inciso, della legge olandese sul trasporto di merci

su strada (Wet Autovervoer Goederen-WAG); il rigetto era basato sul fatto che l'interessato, benché dispo

nesse di un'esperienza adeguata in fatto di trasporto di merci, non aveva acquistato tale esperienza nell'impresa il cui esercizio

doveva essere proseguito; 3. - dal fascicolo si desume infatti che il ricorrente nella causa

principale e suo fratello, entrambi soci di una società in nome

collettivo autorizzata ad effettuare autotrasporti non di linea, avevano l'intenzione di sciogliere la società e di continuare la

loro attività ciascuno per proprio conto. 4. - Il segretario di Stato ha applicato l'art. 56, n. 1, della

legge sopra menzionata, a norma del quale l'accesso alla pro fessione di imprenditore di trasporti presuppone, fra l'altro, il

requisito della capacità professionale: il ministro può tuttavia concedere esoneri in casi particolari;

il decreto d'attuazione di detta legge stabilisce che il requisito della capacità professionale implica il possesso di un certificato

professionale riconosciuto dal ministro nonché di una dichiara

zione, rilasciata dall'ispettore competente, dalla quale risulti che

l'interessato ha lavorato in un'impresa per il trasporto di merci a titolo oneroso per un periodo di due anni.

5. - La direttiva del Consiglio 74/561/CEE stabilisce, all'art.

3, n. 1, che le persone fisiche o imprese che desiderino eserci tare la professione di trasportatore di merci su strada devono, fra l'altro, possedere il requisito della capacità professionale;

le conoscenze prescritte in proposito sono precisate nell'alle

gato della direttiva; dette conoscenze vengono acquistate, come stabilisce l'art. 3,

n. 4, frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in

un'impresa di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi; a norma dell'art. 4, n. 2, della direttiva, le autorità degli Stati

membri possono, in via eccezionale, autorizzare in via definitiva il proseguimento dell'esercizio di un'impresa da parte di una

persona che non possieda il requisito della capacità profes sionale, qualora questa abbia « un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda».

6. - Il Raad van State ha sollevato la seguente questione: Se l'esonero dal requisito della capacità professionale in con

siderazione d'un caso particolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, della

direttiva n. 74/561/CEE possa venire concesso soltanto qualora l'esperienza pratica sia stata acquistata in un'impresa che viene continuata nel suo insieme, con la stessa struttura giuridica, op pure si possa intendere per proseguimento dell'impresa ai sensi della citata norma anche il proseguimento d'una o più parti autosufficienti della suddetta impresa.

7. - L'art. 4, al n. 1, stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una persona che non possiede il requisito della capacità professionale possa essere autorizzata a prosegui re, in via provvisoria e per un periodo limitato, l'esercizio di

un'impresa di trasporti in caso di decesso o di incapacità della

persona che possiede i requisiti di capacità professionale con

templati dall'art. 3; 8. - lo stesso art. 4, al n. 2, riguarda la condizione cui è su

bordinata l'autorizzazione, per una persona che non possieda il

requisito della capacità professionale, a proseguire in via defi

nitiva, nel caso di cui sopra, l'esercizio di un'impresa di tra

sporti, cioè un'esperienza pratica di almeno tre anni nella ge stione giornaliera dell'impresa di cui trattasi;

l'art. 4, n. 2, il quale autorizza eccezionalmente gli Stati mem

bri, in casi particolari debitamente comprovati, a concedere l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale, per il proseguimento dell'esercizio di un'impresa di trasporti, alle sole persone che possiedano un'esperienza pratica di almeno

tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, non ri

guarda l'ipotesi della persona che non abbia l'intenzione di con tinuare l'esercizio della stessa impresa;

9. - questa disposizione non va tuttavia intesa nel senso che essa non consenta alle autorità competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero definitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso -di due soci i quali, avendo entrambi acquistato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decida no di continuare l'attività di questa sotto la forma di due nuove

imprese. (Omissis) Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottoposta

le dal Raad van State, con pronunzia interlocutoria 13 giugno 1978, dichiara:

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 74/561/CEE non deve essere inteso nel senso che esso non consenta alle autori tà competenti degli Stati membri di ritenere che l'esonero de finitivo dal requisito della capacità professionale può essere concesso nel caso di due soci i quali, avendo entrambi acqui stato un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera della stessa impresa, decidano di continuare l'atti vità di questa sotto la forma di due nuove imprese.

(1-5) Nulla in termini. Sull'esercizio della professione di autotrasportatore, con riguardo,

però al trasporto di passeggeri, v. Corte giust. 29 novembre 1978, in causa 21/78, Foro it., 1979, IV, 265, con nota di richiami, cui si rinvia anche per indicazioni più generali in materia di circolazione dei servizi, cui adde, da ultimo, Corte giust. 25 ottobre 1979, in causa 159/78, id., 1979, IV, 389, con nota di richiami. In dottrina, v. spe cificamente, da ultimo, Tizzano, Circolazione dei servizi nei paesi della CEE, in Appendice del Novissimo digesto, 1979, par. 8 e 17.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunità Economica Europea

Circolazione merci

Regolamento della Commissione del 12 dicembre 1979 n.

2783/79/CEE, che fissa le disposizioni d'applicazione del rego lamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, relativo all'importa zione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati (G. u. 13 dicembre 1979, L 318, 27; Le leggi, 1980: appendice CEE, 250).

Regolamento della Commissione del 12 dicembre 1979 n. 2784/ 79/CEE, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all'importazione in fran

chigia dai dazi della tariifa doganale comune degli oggetti a ca rattere educativo, scientifico o culturale (G. u. 13 dicembre 1979, L 318, 32; Le leggi, 1980: appendice CE, 255).

Regolamento del Consiglio del 10 dicembre 1979 n. 2787/79/CEE relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo (G. u. 24 dicembre 1979, L 328, 1).

Regolamento del Consiglio del 10 dicembre 1979 n. 2788/79/CEE, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di massimali tarif fari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo (G. u. 24 dicembre 1979, L 328, 14).

Regolamento del Consiglio del 10 dicembre 1979 n. 2789/79/CEE, relativo all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti ori ginari dei paesi in via di sviluppo (G. u. 24 dicembre 1979, L 328, 25).

Regolamento del Consiglio del 10 dicembre 1979 n. 2894/79/CEE, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti tessili origi nari dei paesi e territori dei paesi in via di sviluppo (G. u. 27 dicem bre 1979, L 332, 1).

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 3016/79/CEE, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti desti nati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e ripara zione di aerodine (G. u. 31 dicembre 1979, L 338, 1).

Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1979 n. 3000/79/ CEE, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (G. u. 31 dicembre 1979, I 342, 1).

Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 3062/ 79/CEE, che modifica la nomenclatura delle merci per le stati stiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra

gli Stati membri della stessa (Nimexe) (G. u. 31 dicembre 1979, L 346, 1).

Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 3067/ 79/CEE, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comu nità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (G. u. 31 dicembre 1979, L 349, 1).

Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 3068/ 79/CEE, che deroga, a favore dell'Associazione delle nazioni del l'Asia del Sud-Est, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla de

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

finizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle

preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (G. u. 31 dicembre 1979, L 349, 55).

Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 3069/ 79/CEE, che deroga, a favore dei paesi del mercato comune del l'America centrale, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n.

3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla de finizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle

preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (G. u. 31 dicembre

1979, L 349, 58). Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 3070/

79/CEE, che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo di

Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3067/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, rela

tivo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'appli cazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità econo mica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (G. u. 31 dicembre 1979, L 349, 61).

Agricoltura Generalità

Direttiva del Consiglio, del 12 novembre 1979 n. 79/967/CEE, che modifica le direttive 66/403/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, al cata

logo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed alla

commercializzazione delle sementi di ortaggi (G. u. 20 novembre

1979, L 293, 16). Regolamento della Commissione del 29 novembre 1979 n. 2730/

79/CEE, recante modalità comuni di applicazione del regime delle

restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (G. u. 12 dicem bre 1979, L 317, 1).

Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1979 n. 2931/79/ CEE, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (G. u. 28 dicembre 1979, L 334, 8; Le leggi, 1980:

appendice CE, 261).

Finanziamento

Decisione della Commissione del 12 ottobre 1979 n. 79/898/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ita

liana per le spese dell'esercizio 1973 finanziate dal Fondo europeo

agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (G. u. 1

novembre 1979, L 278, 19).

Strutture

Decisione della Commissione del 18 ottobre 1979 n. 79/912/CEE, concernente la riforma delle strutture agrarie in Italia (regione Lom

bardia) conformemente alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/

161/CEE e 75/268/CEE (G. u. 9 novembre 1979, L 280, 36; Le leg

gi, 1980: appendice CE, 271). Regolamento della Commissione del 29 ottobre 1979 n. 2467/79/

CEE, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agri

colo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali (G. u. 14

novembre 1979, L 286, 1). Regolamento della Commissione del 29 ottobre 1979 n. 2468/79/

CEE, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo

di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per programmi

speciali forestali in alcune zone mediterranee della Comunità (G. u.

14 novembre 1979, L 286, 14). Decisione della Commissione del 29 novembre 1979 n. 79/

1057/CEE, recante approvazione del programma-quadro di ac

celerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irriga

zione nel Mezzogiorno (G. u. 18 dicembre 1979, L 322, 30; Le

leggi, 1980: appendice CE, 276).

Agrumi

Decisione della Commissione del 27 novembre 1979 n. 79/1050/

CEE, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana degli aiuti concessi durante il 1978 per il

miglioramento della produzione e della commercializzazione degli

agrumi comunitari (G. u. 18 dicembre 1979, L 322, 23).

Cereali

Regolamento della Commissione del 5 dicembre 1979 n. 2736/79/

CEE, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

2287/79 per quanto concerne il trasferimento all'organismo d'inter

vento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'inter

vento tedesco (G. u. 6 dicembre 1979, L 310, 11).

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 2930/79/

CEE, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune im

portazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1°

aprile 1980 (G. u. 28 dicembre 1979, L 334, 7; Le leggi, 1980: ap

pendice CE, 261).

Foreste

Decisione della Commissione del 26 ottobre 1979 n. 79/953/CEE, recante approvazione di un programma-quadro conformemente al re

golamento (CEE) n. 269/79, concernente determinate zone mediter

ranee dell'Italia (G. u. 16 novembre 1979, L 289, 39; Le leggi, 1980: appendice CE, 272).

Grassi

Regolamento della Commissione del 26 novembre 1979 n. 2608/ 79/CEE, che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità (G. u. 27 novem bre 1979, L 300, 19).

Latte e prodotti lattiero-caseari

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 2915/79/CEE, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa do

ganale comune (G. u. 24 dicembre 1979, L 329, 1). Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 2935/79/

CEE, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati al l'interno della Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 723/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G. u. 28 dicembre

1979, L 334, 13; Le leggi, 1980: appendice CE, 262). Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 2936/79/

CEE, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità

(G. u. 28 dicembre 1979, L 334, 16; Le leggi, 1980: appendice CE, 264). Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 2937/79/

CEE, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 volte ad incrementare l'impiego e il consumo di

prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Co munità (G. u. 28 dicembre 1979, L 334, 19; Le leggi, 1980: appendice CE, 266).

Regolamento della Commissione del 20 dicembre 1979 n. 2938/79 CEE, recante una modalità d'applicazione concernente i regolamenti (CEE) n. 723/78, (CEE) n. 1024/78, (CEE) n. 1271/78, (CEE) n.

1993/78 e (CEE) n. 199/79 relativi all'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G. u. 28 dicembre 1979, L 334, 22; Le leggi, 1980: appendice CE, 269).

Pesca

Regolamento della Commissione del 31 ottobre 1979 n. 2420/

79/CEE, recante sospensione delle importazioni di calamari o

totani congelati (G. u. 1° novembre 1979, L 275, 57; Le leggi, 1980: appendice CE, 247).

Decisione del Consiglio del 29 ottobre 1979 n. 79/905/CEE, fondata sui trattati, relativa all'attività della pesca nelle acque

soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri

e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una nor

mativa comunitaria definitiva (G. u. 6 novembre 1979, L 277, 10; Le leggi, 1980: appendice CE, 271).

Regolamento del Consiglio del 23 novembre 1979 n. 2622/79/ CEE, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca applicabili ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato

membro, che operano nella zona di regolamentazione definita nella

convenzione NAFO (G. u. 29 novembre 1979, L 303, 1). Regolamento del Consiglio del 3 dicembre 1979 n. 2754/79/CEE,

alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica

europea ed il governo del Canada e dell'accordo in forma di scambio

di lettere relativo a tale accordo (G. u 8 dicembre 1979, L 312, 1). Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1979 n. 79/1033/CEE,

fondata sui trattati, relativa alle attività di pesca nelle acque sog

gette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e

adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una nor

mativa comunitaria definitiva (G. u. 8 dicembre 1979, L 312, 31;

Le leggi, 1980: appendice CE, 275). Decisione della Commissione del 23 novembre 1979 n. 79/1046/

CEE, relativa al rimborso da parte della FEAOG, sezione orienta

mento, alla Repubblica italiana degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca per l'anno 1977 (G. u. 13 dicem bre 1979, L 318, 57).

Vino e vitivinicoli

Regolamento della Commissione del 14 dicembre 1979 n. 2826/79/ CEE, recante modalità particolari di applicazione del regime dei ti

toli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo (G. u. 15

dicembre 1979, L 320, 43). Regolamento della Commissione del 14 dicembre 1979 n. 2830/79/

CEE, che concede, per la campagna 1979/80, la possibilità di conclu

dere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini

da tavola (G. u. 15 dicembre 1979, L 320, 51). Regolamento della Commissione del 14 dicembre 1979 n. 2831/79/

CEE, che concede, per la campagna 1979/80, la possibilità di con

cludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mo

sti di uve e i mosti di uve concentrati (G. u. 15 dicembre 1979, L

320, 54). Lavoratori

Regolamento del Consiglio del 23 novembre 1979 n. 2615/79/CEE, che modifica l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 che sta

bilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori su

bordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comu

nità (G. u. 28 novembre 1979, L 301, 5).

Concorrenza

Decisione della Commissione del 5 settembre 1979 n. 79/934/

CEE, relativa a una procedura d'applicazione dell'articolo 85

del trattato CEE (IV/29.02 1 - BP Kemi - DDSF) (G.u. 14 no

vembre 1979, L 286, 32).

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PARTE QUARTA

Disposizioni fiscali

Direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979 n. 79/1070/CEE, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (G. u. 27 dicembre 1979, L 331, 8).

Direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979 n. 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAOG, nonché dei prelievi e dei dazi doganali (G. u. 27 dicembre 1979, L 331, 10).

Ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979 n. 79/1072/

CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (G. u. 27 dicembre 1979, L

311, 11; Le leggi, 1980: appendice CE, 277).

Ravvicinamento delle legislazioni

Prima direttiva della Commissione del 13 novembre 1979 n. 79/ 1066/CEE, recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (G. u. 24 dicembre 1979, L 327, 17).

Prima direttiva della Commissione del 13 novembre 1979 n. 79/ 1067/CEE, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (G. u. 24 dicembre 1979, L 327, 29).

Politica economica Politica commerciale

Decisione del Consiglio dei 29 ottobre 1979 n. 79/921/CEE, re cante modifica del regime d'importazione in Italia e nella Repubblica federale di Germania di trattori, calzature, ombrelli e lamiere di al

luminio, originari della Romania (G. u. 10 novembre 1979, L, 281, 42).

Regolamento del Consiglio del 9 ottobre 1979 n. 2436/79/ CEE, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine

previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul

caffè, quando sono in vigore i contingenti (G. u. 12 novembre

1979, L 282, 1). Rsgolamenti del Consiglio del 30 ottobre 1979 da n. 2557/79 a

n. 2563/79/CEE relativi alla conclusione dell'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica argen tina, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica di Corea, Macao, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica democra tica socialista dello Srilanka ed il Regno di Tailandia (G. u. 26 no vembre 1979, L 298, 1 e ss.).

Regolamento della Commissoine del 30 novembre 1979 n. 2712/79/ CEE, che impone un dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America (G. u. 4 dicembre

1979, L 308, 11). Regolamento della Commissione dell'I 1 dicembre 1979 n. 2819/79/

CEE, che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitario le im portazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi (G. u. 15 dicembre 1979, L 320, 9).

Decisione del Consiglio del 12 novembre 1979 n. 79/1065/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1979 (G. u. 24 dicembre 1979, L 327, 1).

Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1979 n. 3017/79/CEE, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica

europea (G. u. 31 dicembre 1979, L 339, 1). Regolamento del Consiglio del 28 dicembre 1979 n. 3066/79/CEE,

relativo alla conclusione del protocollo complementare all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica portoghese (G. u. 31 dicembre 1979, L 348, 43).

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 3071/79/CEE, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica eu

ropea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei tessili (G. u. 31 dicembre 1979, L 350, 1). •

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 3072/79/CEE, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica eu ropea e l'Indonesia sul commercio dei tessili (G. u. 31 dicembre 1979, L 350, 27).

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 3073/79/CEE, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica eu ropea e la Repubblica peruviana sul commercio dei tessili (G. u. 31 dicembre 1979, L 350, 59).

Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 1979 n. 3074/79/CEE, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica eu ropea e la Repubblica di Singapore sul commercio dei tessili (G. u. 31 dicembre 1979, L 350, 99).

Varie Ambiente

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 n. 79/923/CEE, rela tiva ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (G.u. 10 novembre 1979, L 281, 47).

Politica energetica

Decisione del Consiglio del 29 ottobre 1979 n. 79/922/CEE, che accorda un sostegno per progetti comunitari nel settore degli idrocar buri (G. u. 10 novembre 1979, L 281, 43).

Regolmento del Consiglio del 20 novembre 1979 n. 2592/79/CEE, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Co munità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, pre vista dal regolamento (CEE) n. 1893/79 (G. u. 24 novembre 1979, L

297, 1; Le leggi, 1980: appendice CE, 248).

Regolamento della Commissione del 4 dicembre 1979 n. 2729/79/ CEE, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2592/79 che

stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal re

golamento (CEE) n. 1893/79 (G. u. dicembre 1979, L 314, 1). Regolamento del Consiglio del 10 dicembre 1979 n. 2800/79/CEE,

recante aperture e modalità di gestione di un massimale comunitario

preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e sta bilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali pro dotti (G. u. 14 dicembre 1979, L 319, 1).

Ricerca e'tecnologia

Decisione del Consiglio del 12 novembre 1979 n. 79/968/

CEE, che adotta un programma pluriennale di ricerca e di svi

luppo (1979/1982) per la Comunità economica europea nel set

tore del riciclo dei rifiuti urbani e industriali (materie prime se

condarie) (G. u. 20 novembre 1979, L 293, 19; Le leggi, 1980:

appendice CE, 273).

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Prelievi

Decisione della Commissione del 19 dicembre 1979 n. 3059/

79/CECA, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finan

ziario 1980 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa al

l'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA (G.u. 31 dicembre 1979, L

344, 4). Prezzi

Decisione della Commissione del 27 dicembre 1979 n. 3060/

79/CECA, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo

ed impone determinati obblighi alle imprese dell'industria si

derurgica e ai commercianti in prodotti siderurgici (G. u. 31 di

cembre 1979, L 344, 7).

Politica commerciale

Accordo n. 79/1028/CECA tra gli Stati membri della Comu

nità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba

d'Egitto (G.u. 12 dicembre 1979, L 316, 2). Accordo n. 79/1029/CECA tra gli Stati membri della Comu

nità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di

Giordania (G. u. 12 dicembre 1979, L 316, 13). Accordo n. 79/1030/CECA tra gli Stati membri della Comu

nità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese

(G.u. 12 dicembre 1979, L 316, 24). Accordo n. 79/1031/CECA tra gli Stati membri della Comu

nità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba

siriana (G. u. 12 dicembre 1979, L 316, 35). Raccomandazione della Commissione del 21 dicembre 1979 n. 3018/

79/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di

dumping o di sovvenzioni {G.u. 31 dicembre 1979, L 339, 15).

Disposizioni comuni

Adesione

Parere della Commissione del 23 maggio 1979, relativo alla do

manda di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità eu

ropee (G. u. 19 novembre 1979, L 291, 3). Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 maggio

1979, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comu

nità europea del carbone e dell'acciaio (G. u. 19 novembre 1979, L 291, 5).

Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 mag gio 1979, relativa all'ammissione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'ener

gia atomica (G. u. 19 novembre 1979, L 291, 7). Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica el

lenica ed agli adattamenti dei trattati (G. u. 19 novembre 1979, L 291, 17).

Atto finale (G.u. 19 novembre 1979, L 291, 179).

Corte di giustizia

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 24 luglio 1979 n. 79/1000/CECA, CEE, Eu ratom, relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia (G. u. 4 dicembre 1979, L 308, 19; Le leggi, 1980: appendice CE, 275).

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati" membri delle Comunità europee del 22 novembre 1979 n. 79/1001/CECA, CEE, Euratom, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia (G. u. 4 dicembre 1979, L 308, 20; Le leggi, 1980: appendice, CE, 275).

Disposizioni finanziarie Generalità

Decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1979 n. 79/ 1068/ CECA, CEE, Euratom, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977 nonché sulla relazione della Corte dei conti (G. u. 27 dicembre 1979, L 331, 1).

Corte dei conti

Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1978 accompagnata dalle risposte delle istituzioni (G. u. 21 dicembre, C 326, 1).

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