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sezione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa 337/88); Pres. Slynn, Avv. gen. Tesauro (concl. conf.);Soc. Safa c. Min. finanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1991), pp. 163/164-165/166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187369 .
Accessed: 28/06/2014 09:55
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PARTE QUARTA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se
zione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa 337/88); Pres. Slynn, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Soc. Safa c. Min. finanze.
Comunità europee — Cee — Atti delle istituzioni — Efficacia
nel tempo — Retroattività — Condizioni (Trattato Cee, art.
177).
Gli atti comunitari (nella specie, regolamenti della commissione
Ce) possono entrare eccezionalmente in vigore anche ante
riormente alla data di pubblicazione effettiva, qualora lo esi
ga lo scopo da raggiungere e purché sia tutelato il legittimo
affidamento degli interessati. (1)
1. - Con ordinanza 29 settembre 1988, pervenuta alla corte
il 22 novembre 1988, il Tribunale civile di Genova ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato Cee, due questioni pregiudi ziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità del regolamento
(Cee) della commissione 1° gennaio 1981 n. 57, relativo alle
misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Gre
cia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (G.U. L 4, pag. 43) e del regolamento (Cee) della commissione 1°
gennaio 1981 n. 49, relativo ai metodi di cooperazione ammini
strativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera
circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri
Stati membri (G.U. L 4, pag. 1). 2. - Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controver
sia che oppone la società Agricola Fattoria spa (in prosieguo: la Safa) alle autorità doganali italiane, relativamente alla riscos
sione di un prelievo all'importazione su partite d'olio di oliva
che la Safa ha esportato dalla Grecia anteriormente all'adesione
di questo paese alla Comunità, ossia al 1° gennaio 1981, ed
ha immesso in consumo il giorno successivo.
3. - L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica (G.U. 1979, L 291, pag. 171, in prosieguo: l'atto di ade
sione) è entrato in vigore il 1° gennaio 1981. L'art. 41 di tale atto
assegnava alla commissione il compito di determinare i metodi di
collaborazione intesi ad assicurare che dal 1° gennaio 1981 le merci
rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruissero dell'aboli
zione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 4. - In forza del titolo IV dell'atto di adesione, il regime sta
bilito dall'accordo di associazione tra la Comunità a nove e
la Grecia, che era caratterizzato dall'applicazione di prelievi, sarebbe stato sostituito da un sistema di importi compensativi «adesione». Tuttavia, l'art. 73 dell'atto di adesione prevedeva la possibilità di misure transitorie; ai sensi di tale articolo, infatti:
«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il
passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dal
l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condi
zioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui
l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate se
condo la procedura prevista dall'art. 38 del regolamento n.
136/66/Cee o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati
agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicem
bre 1982; la loro applicazione non può andare oltre questa data».
(1) La massima ribadisce, in termini pressoché identici, il precedente orientamento dei giudici di Lussemburgo in tema di irretroattività dei re
golamenti comunitari: Corte giust. 30 ottobre 1982, causa 110/81, Foro
it., 1983, IV, 365, con nota di richiami. In entrambi i casi si sottolinea l'eccezionalità dell'efficacia retroattiva di un regolamento comunitario, giustificata in base a due parametri: lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati. Nel caso di specie i regolamenti entravano in vigore dalla data del numero della G.U.C.E. sulla quale erano pubbli cati, e non da quella posteriore a partire dalla quale risultavano effettiva mente disponibili. Per giurisprudenza costante della corte in casi analo
ghi, gli atti comunitari acquistano efficacia dal giorno della loro pubbli cazione effettiva (v. in tal senso Corte giust. 25 gennaio 1979, cause 98 e 99/78, id., 1979, IV, 224; i regolamenti in questione dovevano quindi considerarsi retroattivi e, ciononostante, legittimi. - Per un'ampia prospettiva sulla generale competenza della Corte di
giustizia a dichiarare l'invalidità di un regolamento ai sensi dell'art. 177 del trattato Cee, e sugli effetti derivanti da tale dichiarazione anche in ordine alla competenza del giudice nazionale, v. Corte giust. 22 mag gio 1985, causa 33/84 e 27 febbraio 1985, causa 112/83, id., 1987, IV, 15, con osservazioni di L. Daniele.
In dottrina, tra i contributi più recenti in materia di regolamenti co
munitari, v. Maranella, I regolamenti comunitari, in Raccolta di scrit ti in memoria di A. Lener a cura di Carpino, Napoli, 1989.
Il Foro Italiano — 1991.
5. - Il 12 settembre 1980, la commissione ha assunto l'impe
gno di adottare, il 1° gennaio 1981, una serie di regolamenti basati sull'art. 41 dell'atto di adesione. Allo scopo di portare i testi dei progetti di cui trattasi a conoscenza delle autorità
doganali degli Stati membri e degli operatori economici, essa
li ha pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, C 259 del 1980, pag. 1.
6. - Il primo dei suddetti progetti si è tradotto in seguito nel regolamento n. 49/81. Con il combinato disposto degli art.
1 e 18 di tale regolamento, si stabiliva che fruissero del regime consistente nell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di ef
fetto equivalente le merci che alla data del 1° gennaio 1981 si
trovavano in corso di spedizione verso la Comunità oppure in
regime di deposito provvisorio, di depositi doganali o di zone
franche e per le quali erano stati rilasciati certificati di circola
zione AG 1 o AG 3, previsti dall'accordo di associazione tra
la Grecia e la Comunità a nove. Il regolamento n. 49/81 è en
trato in vigore il 1° gennaio 1981, conformemente al suo art. 20.
7. - A norma dell'art. 2 del regolamento n. 57/81, basato
sull'art. 73 dell'atto di adesione e il cui testo non figurava tra
quelli pubblicati dalla commissione sulla G.U. C 259 del 1980:
«I prodotti agricoli che sono esportati dalla Grecia anterior
mente al 1° gennaio 1981 e che sono importati nella Comunità
a nove da tale data, sono sottoposti nella Comunità a nove, in deroga alle disposizioni del regolamento (Cee) n. 49/81: al
regime applicabile negli scambi tra la Comunità a nove e la
Grecia alla data del 31 dicembre 1980, se sono acompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3».
Il regolamento n. 57/81 è anch'esso entrato in vigore il 1°
gennaio 1981, conformente al suo art. 6.
8. - I due regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale del 1° gennaio 1981, L 4, che, com'è noto, si è reso
effettivamente disponibile presso l'ufficio delle pubblicazioni uf
ficiali delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981.
9. - In applicazione del regolamento n. 57/81, le autorità do
ganali italiane hanno preteso il pagamento dei prelievi in vigore al 31 dicemre 1980, che la Safa ha pagato. Quest'ultima ha
poi citato la convenuta dinanzi al Tribunale civile di Genova
per sentirla condannare alla restituzione delle somme pagate, facendo valere l'illegittimità del regolamento n. 57/81, a causa
della sua retroattività, e reclamando l'applicazione nei propri confronti del regolamento n. 49/81.
10. - Il tribunale, ritenendo che il problema della retroattività
si ponesse altresì' per il regolamento n. 49/81, ho sospeso il giu dizio e ha chiesto alla corte di pronunciarsi sulla seguente que stione pregiudiziale:
«a) Se sia legittima o meno l'applicazione retroattiva al 1° gen naio 1981 del regolamento (Cee) n. 57/81 della commissione del
1° gennaio 1981, 'relativo alle misure transitorie da adottare, in
seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi
di prodotti agricoli', prevista dall'art. 6 dello stesso regolamento, tenuto conto che il numero del 1° gennaio 1981 della Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee, nel quale il regolamento n. 57/81
fu pubblicato, si è reso effettivamente disponibile presso l'ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981.
b) Qualora la corte ravvisi la illegittimità dell'art. 6 del rego lamento sopra menzionato nella parte in cui ne stabilisce l'effi
cacia retroattiva al 1° gennaio 1981, se sia a sua volta legittima o meno l'applicazione retroattiva al 1° gennaio 1981 del regola mento (Cee) n. 49/81 della commissione del 1° gennaio 1981, 'relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad
attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle mer
ci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri', prevista dall'art. 20 dello stesso regolamento, tenuto conto che il nume
ro del 1° gennaio 1981 della Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, nel quale il regolamento n. 49/81 fu pubblicato, si
è reso effettivamente disponibile presso l'ufficio pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981».
11.- Per una più ampia illustrazione degli antefatti della con
troversia nella causa principale, dello svolgimento del procedi mento e delle osservazioni scritte presentate alla corte, si fa rin
vio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono
riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla compren sione del ragionamento della corte.
12. - Occorre sottolineare, in via preliminare, che corretta
mente la commissione non ha negato la retroattività dei regola menti di cui trattasi. Un regolamento va considerato pubblica to, nell'intera Comunità, alla data indicata sul numero della
Gazzetta ufficiale che ne contiene il testo. Tuttavia, qualora fosse provato che il giorno in cui il numero era effettivamente
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
disponibile non coincide con la data figurante sul numero stesso, si deve tener conto della data di pubblicazione effettiva (si vedano
le sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke c/ Hauptzollamt
Mainz, Race. pag. 69 e causa 99/78, Decker c/ Hauptzollamt Lan
dau, Racc. pag. 101; Foro it., 1979, IV, 224). Entrambi i regola menti vanno pertanto, considerati come pubblicati il 23 gennaio
1981, più di tre settimane dopo la data della loro entrata in vigore. 13. - Come la corte ha già avuto modo di dichiarare, in parti
colare nelle sentenze anzidette, benché in linea di massima il
principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'ef
ficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data
anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via
eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispet tato. È necessario, pertanto, per risolvere le questioni poste, verificare se tali criteri nella fattispecie sono stati rispettati.
Sul regolamento n. 57/81
14. - Come ha rilevato la commissione nelle sue osservazioni
scritte, alla fine dell'anno 1980 la situazione era eccezionale.
Da un lato, l'atto di adesione prevedeva l'applicazione imme
diata, salvo provvedimenti derogatori, della normativa agricola comunitaria alla Grecia e, dall'altro, la commissione non pote va adottare tali provvedimenti prima dell'entrata in vigore del
l'atto di adesione, cioè anteriormente al 1° gennaio 1981. Così
stando le cose, era praticamente impossibile che i regolamenti in causa fossero in una sola volta adottati, pubblicati e resi
disponibili il 1° gennaio 1981. La pubblicazione dei testi nor
mativi resi necessari dall'adesione della Grecia, inoltre, aveva
considerevolmente aggravato il sovraccarico della Gazzetta uffi
ciale che di consueto si verifica in questo periodo. 15. - Del pari bisogna riconoscere che lo scopo che il regola
mento n. 57/81 intendeva raggiungere giustifica la sua applica zione dal 1° gennaio 1981. Si evince infatti dal primo «conside
rando» del regolamento n. 57/81 che le misure transitorie previ ste dal regolamento n. 49/81 per le merci spedite verso la Comunità
a nove prima dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Grecia
sollevavano problemi per i prodotti agricoli che avevano benefi
ciato di restituzioni all'esportazione. Cosi pure dal terzo «consi
derando» emerge che, tenuto conto dei movimenti speculativi che
avevano potuto cominciare a delinearsi per alcuni prodotti, oc
correva adottare misure atte ad evitare che tali prodotti benefi
ciassero di un doppio vantaggio, ossia della restituzione all'espor tazione versata dalle autorità greche e dell'abolizione del prelievo comunitario. Il regolamento n. 57/81 si riferiva quindi alla situa
zione assai particolare dei prodotti agricoli che si trovavano fra
il territorio doganale della Grecia e quello della Comunità a nove
nel momento in cui al regime dell'accordo di associazione è su
bentrata la normativa agricola comunitaria. Per evitare che gli im
portatori di tali prodotti potessero trarre un ingiustificato profit to da questa situazione transitoria, era indispensabile che il rego lamento in causa avesse effetto sin dal 1° gennaio 1981.
16. - Stando cosi le cose, la commissione ha potuto legittima mente ritenere che lo scopo da raggiungere nell'interesse genera
le, ossia il facilitare la transizione dal regime anteriore a quello comunitario e l'impedire movimenti speculativi di prodotti agricoli,
esigeva che il regolamento n. 57/81 avesse carattere retroattivo.
17. - Infine, occorre accertare se l'effetto retroattivo del re
golamento n. 57/81 abbia leso il legittimo affidamento degli
operatori economici. Al riguardo, basti rilevare che gli operato ri economici non potevano legittimamente attendersi di fruire
dell'abolizione del prelievo comunitario per merci nei confronti
delle quali erano state versate in Grecia restituzioni all'esporta
zione, quando il prelievo è segnatamente inteso a neutralizzare
l'effetto delle restituzioni accordate da un paese terzo.
18. - La prima questione posta dal tribunale civile va, pertan
to, risolta nel senso che l'esame delle questioni pregiudiziali non
ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità
dell'art. 6 del regolamento (Cee) n. 57/81, relativo alle misure
transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per
quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, per il fatto che
esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo
al 1° gennaio 1981.
19. - In considerazione della soluzione data alla prima que
stione, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione pre
giudiziale. 20. - Quanto alla richiesta della Safa che la corte si pronunci,
in subordine, sul rimborso dei prelievi, in applicazione dell'art.
Il Foro Italiano — 1991.
13 del regolamento (Cee) del consiglio 2 luglio 1979 n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (G.U. L 175, pag. 1), è sufficiente ricordare
che, data la ripartizione delle competenze fatte dall'art. 177 del
trattato, spetta unicamente al giudice nazionale definire l'ogget to delle questioni che egli intende sottoporre alla corte. La corte
non può pertanto, su richiesta di una delle parti del procedimen to di merito, conoscere di questioni che non le sono state deferite
dal giudice nazionale (si veda in particolare la sentenza 3 ottobre
1985, causa 311/84, CBEM c/ CLT e IPB, Racc. pag. 3261).
Sulle spese. — (Omissis)
Per questi motivi, la corte (prima sezione) prounciandosi sul
le questioni sottopostele dal tribunale civile di Genova con ordi
nanza 29 settembre 1988, dichiara:
L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce
alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 6 del regola mento n. 57/81, relativo alle misure transitorie da adottare, in
seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scam
bi di prodotti agricoli, per il fatto che esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo al 1° gennaio 1981.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione V; sentenza 15 luglio 1989 (causa 380/87); Pres. Joliet, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Soc. Enichem Base e altri
c. Comune di Cinisello Balsamo.
Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di pla stica ed altri contenitori non biodegradabili — Libera com
mercializzazione — Domanda di pronunzia pregiudiziale (Trat tato Cee, art. 177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee del
consiglio, relativa ai rifiuti; direttiva 6 aprile 1976 n. 76/403
Cee del consiglio, relativa allo smaltimento dei policlorodife nili e dei policlorotrifenili; direttiva 20 marzo 1978 n. 78/319
Cee del consiglio, relativa ai rifiuti tossici e nocivi). Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di pla
stica ed altri contenitori non biodegradabili — Misure adotta
te dallo Stato membro per vietarne la commercializzazione
e l'utilizzazione — Obbligo di informazione della commissio
ne — Domanda di pronunzia pregiudiziale (Trattato Cee, art.
177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee del consiglio; di
rettiva 6 aprile 1976 n. 76/403 Cee del consiglio; direttiva
20 marzo 1978 n. 78/319 Cee del consiglio). Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di plastica
ed altri contenitori non biodegradabili — Mancata comunica
zione alla commissione delle misure adottate da Stato membro
per vietarne l'utilizzazione e la commercializzazione — Illegit timità — Esclusione — Domanda di pronunzia pregiudiziale
(Trattato Cee, art. 177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee
del consiglio; direttiva 6 aprile 1976 n. 76/403 Cee del consi
glio; direttiva 20 marzo 1978 n. 78/319 Cee del consiglio).
La direttiva n. 75/442 va interpretata nel senso che essa non
conferisce ai singoli il diritto di vendere o di utilizzare sac
chetti di plastica ed altri contenitori non biodegradabili. (1) L'art. 3, par. 2, della direttiva n. 75/442 va interpretato nel
senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di infor mare la commissione di ogni progetto di normativa in mate
ria di smaltimento dei rifiuti previamente alla sua adozione
definitiva (nella specie, divieto di fornitura ai consumatori
di sacchetti in plastica non biodegradabili nonché divieto di
vendita e diffusione dei medesimi). (2) L'art. 3, par. 2, della direttiva n. 75/442 va interpretato nel
senso che esso non conferisce ai singoli alcun diritto che essi
possano far valere dinanzi ai giudici nazionali al fine di otte
nere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa na
zionale rientrante nel campo di applicazione di questa dispo
sizione anche se tale normativa è stata adottata senza infor marne previamente la commissione delle Comunità europee. (3)
(1-3) Le questioni risolte dalla riportata sentenza sono state sollevate nell'ambito di un giudizio promosso davanti al Tar Lombardia da alcu ni produttori di contenitori ed imballaggi di plastica i quali contestava
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