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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || sezione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa...

Date post: 27-Jan-2017
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sezione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa 337/88); Pres. Slynn, Avv. gen. Tesauro (concl. conf.); Soc. Safa c. Min. finanze Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1991), pp. 163/164-165/166 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187369 . Accessed: 28/06/2014 09:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 09:55:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa 337/88); Pres. Slynn, Avv. gen. Tesauro (concl. conf.);Soc. Safa c. Min. finanzeSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1991), pp. 163/164-165/166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187369 .

Accessed: 28/06/2014 09:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE QUARTA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se

zione I; sentenza 9 gennaio 1990 (causa 337/88); Pres. Slynn, Avv. gen. Tesauro (conci, conf.); Soc. Safa c. Min. finanze.

Comunità europee — Cee — Atti delle istituzioni — Efficacia

nel tempo — Retroattività — Condizioni (Trattato Cee, art.

177).

Gli atti comunitari (nella specie, regolamenti della commissione

Ce) possono entrare eccezionalmente in vigore anche ante

riormente alla data di pubblicazione effettiva, qualora lo esi

ga lo scopo da raggiungere e purché sia tutelato il legittimo

affidamento degli interessati. (1)

1. - Con ordinanza 29 settembre 1988, pervenuta alla corte

il 22 novembre 1988, il Tribunale civile di Genova ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato Cee, due questioni pregiudi ziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità del regolamento

(Cee) della commissione 1° gennaio 1981 n. 57, relativo alle

misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Gre

cia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (G.U. L 4, pag. 43) e del regolamento (Cee) della commissione 1°

gennaio 1981 n. 49, relativo ai metodi di cooperazione ammini

strativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera

circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri

Stati membri (G.U. L 4, pag. 1). 2. - Dette questioni sono sorte nell'ambito di una controver

sia che oppone la società Agricola Fattoria spa (in prosieguo: la Safa) alle autorità doganali italiane, relativamente alla riscos

sione di un prelievo all'importazione su partite d'olio di oliva

che la Safa ha esportato dalla Grecia anteriormente all'adesione

di questo paese alla Comunità, ossia al 1° gennaio 1981, ed

ha immesso in consumo il giorno successivo.

3. - L'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica (G.U. 1979, L 291, pag. 171, in prosieguo: l'atto di ade

sione) è entrato in vigore il 1° gennaio 1981. L'art. 41 di tale atto

assegnava alla commissione il compito di determinare i metodi di

collaborazione intesi ad assicurare che dal 1° gennaio 1981 le merci

rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruissero dell'aboli

zione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 4. - In forza del titolo IV dell'atto di adesione, il regime sta

bilito dall'accordo di associazione tra la Comunità a nove e

la Grecia, che era caratterizzato dall'applicazione di prelievi, sarebbe stato sostituito da un sistema di importi compensativi «adesione». Tuttavia, l'art. 73 dell'atto di adesione prevedeva la possibilità di misure transitorie; ai sensi di tale articolo, infatti:

«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il

passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dal

l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condi

zioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui

l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate se

condo la procedura prevista dall'art. 38 del regolamento n.

136/66/Cee o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati

agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicem

bre 1982; la loro applicazione non può andare oltre questa data».

(1) La massima ribadisce, in termini pressoché identici, il precedente orientamento dei giudici di Lussemburgo in tema di irretroattività dei re

golamenti comunitari: Corte giust. 30 ottobre 1982, causa 110/81, Foro

it., 1983, IV, 365, con nota di richiami. In entrambi i casi si sottolinea l'eccezionalità dell'efficacia retroattiva di un regolamento comunitario, giustificata in base a due parametri: lo scopo da raggiungere e il legittimo affidamento degli interessati. Nel caso di specie i regolamenti entravano in vigore dalla data del numero della G.U.C.E. sulla quale erano pubbli cati, e non da quella posteriore a partire dalla quale risultavano effettiva mente disponibili. Per giurisprudenza costante della corte in casi analo

ghi, gli atti comunitari acquistano efficacia dal giorno della loro pubbli cazione effettiva (v. in tal senso Corte giust. 25 gennaio 1979, cause 98 e 99/78, id., 1979, IV, 224; i regolamenti in questione dovevano quindi considerarsi retroattivi e, ciononostante, legittimi. - Per un'ampia prospettiva sulla generale competenza della Corte di

giustizia a dichiarare l'invalidità di un regolamento ai sensi dell'art. 177 del trattato Cee, e sugli effetti derivanti da tale dichiarazione anche in ordine alla competenza del giudice nazionale, v. Corte giust. 22 mag gio 1985, causa 33/84 e 27 febbraio 1985, causa 112/83, id., 1987, IV, 15, con osservazioni di L. Daniele.

In dottrina, tra i contributi più recenti in materia di regolamenti co

munitari, v. Maranella, I regolamenti comunitari, in Raccolta di scrit ti in memoria di A. Lener a cura di Carpino, Napoli, 1989.

Il Foro Italiano — 1991.

5. - Il 12 settembre 1980, la commissione ha assunto l'impe

gno di adottare, il 1° gennaio 1981, una serie di regolamenti basati sull'art. 41 dell'atto di adesione. Allo scopo di portare i testi dei progetti di cui trattasi a conoscenza delle autorità

doganali degli Stati membri e degli operatori economici, essa

li ha pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, C 259 del 1980, pag. 1.

6. - Il primo dei suddetti progetti si è tradotto in seguito nel regolamento n. 49/81. Con il combinato disposto degli art.

1 e 18 di tale regolamento, si stabiliva che fruissero del regime consistente nell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di ef

fetto equivalente le merci che alla data del 1° gennaio 1981 si

trovavano in corso di spedizione verso la Comunità oppure in

regime di deposito provvisorio, di depositi doganali o di zone

franche e per le quali erano stati rilasciati certificati di circola

zione AG 1 o AG 3, previsti dall'accordo di associazione tra

la Grecia e la Comunità a nove. Il regolamento n. 49/81 è en

trato in vigore il 1° gennaio 1981, conformemente al suo art. 20.

7. - A norma dell'art. 2 del regolamento n. 57/81, basato

sull'art. 73 dell'atto di adesione e il cui testo non figurava tra

quelli pubblicati dalla commissione sulla G.U. C 259 del 1980:

«I prodotti agricoli che sono esportati dalla Grecia anterior

mente al 1° gennaio 1981 e che sono importati nella Comunità

a nove da tale data, sono sottoposti nella Comunità a nove, in deroga alle disposizioni del regolamento (Cee) n. 49/81: al

regime applicabile negli scambi tra la Comunità a nove e la

Grecia alla data del 31 dicembre 1980, se sono acompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3».

Il regolamento n. 57/81 è anch'esso entrato in vigore il 1°

gennaio 1981, conformente al suo art. 6.

8. - I due regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta

ufficiale del 1° gennaio 1981, L 4, che, com'è noto, si è reso

effettivamente disponibile presso l'ufficio delle pubblicazioni uf

ficiali delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981.

9. - In applicazione del regolamento n. 57/81, le autorità do

ganali italiane hanno preteso il pagamento dei prelievi in vigore al 31 dicemre 1980, che la Safa ha pagato. Quest'ultima ha

poi citato la convenuta dinanzi al Tribunale civile di Genova

per sentirla condannare alla restituzione delle somme pagate, facendo valere l'illegittimità del regolamento n. 57/81, a causa

della sua retroattività, e reclamando l'applicazione nei propri confronti del regolamento n. 49/81.

10. - Il tribunale, ritenendo che il problema della retroattività

si ponesse altresì' per il regolamento n. 49/81, ho sospeso il giu dizio e ha chiesto alla corte di pronunciarsi sulla seguente que stione pregiudiziale:

«a) Se sia legittima o meno l'applicazione retroattiva al 1° gen naio 1981 del regolamento (Cee) n. 57/81 della commissione del

1° gennaio 1981, 'relativo alle misure transitorie da adottare, in

seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi

di prodotti agricoli', prevista dall'art. 6 dello stesso regolamento, tenuto conto che il numero del 1° gennaio 1981 della Gazzetta uf

ficiale delle Comunità europee, nel quale il regolamento n. 57/81

fu pubblicato, si è reso effettivamente disponibile presso l'ufficio

delle pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981.

b) Qualora la corte ravvisi la illegittimità dell'art. 6 del rego lamento sopra menzionato nella parte in cui ne stabilisce l'effi

cacia retroattiva al 1° gennaio 1981, se sia a sua volta legittima o meno l'applicazione retroattiva al 1° gennaio 1981 del regola mento (Cee) n. 49/81 della commissione del 1° gennaio 1981, 'relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad

attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle mer

ci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri', prevista dall'art. 20 dello stesso regolamento, tenuto conto che il nume

ro del 1° gennaio 1981 della Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee, nel quale il regolamento n. 49/81 fu pubblicato, si

è reso effettivamente disponibile presso l'ufficio pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981».

11.- Per una più ampia illustrazione degli antefatti della con

troversia nella causa principale, dello svolgimento del procedi mento e delle osservazioni scritte presentate alla corte, si fa rin

vio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono

riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla compren sione del ragionamento della corte.

12. - Occorre sottolineare, in via preliminare, che corretta

mente la commissione non ha negato la retroattività dei regola menti di cui trattasi. Un regolamento va considerato pubblica to, nell'intera Comunità, alla data indicata sul numero della

Gazzetta ufficiale che ne contiene il testo. Tuttavia, qualora fosse provato che il giorno in cui il numero era effettivamente

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

disponibile non coincide con la data figurante sul numero stesso, si deve tener conto della data di pubblicazione effettiva (si vedano

le sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke c/ Hauptzollamt

Mainz, Race. pag. 69 e causa 99/78, Decker c/ Hauptzollamt Lan

dau, Racc. pag. 101; Foro it., 1979, IV, 224). Entrambi i regola menti vanno pertanto, considerati come pubblicati il 23 gennaio

1981, più di tre settimane dopo la data della loro entrata in vigore. 13. - Come la corte ha già avuto modo di dichiarare, in parti

colare nelle sentenze anzidette, benché in linea di massima il

principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'ef

ficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data

anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via

eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispet tato. È necessario, pertanto, per risolvere le questioni poste, verificare se tali criteri nella fattispecie sono stati rispettati.

Sul regolamento n. 57/81

14. - Come ha rilevato la commissione nelle sue osservazioni

scritte, alla fine dell'anno 1980 la situazione era eccezionale.

Da un lato, l'atto di adesione prevedeva l'applicazione imme

diata, salvo provvedimenti derogatori, della normativa agricola comunitaria alla Grecia e, dall'altro, la commissione non pote va adottare tali provvedimenti prima dell'entrata in vigore del

l'atto di adesione, cioè anteriormente al 1° gennaio 1981. Così

stando le cose, era praticamente impossibile che i regolamenti in causa fossero in una sola volta adottati, pubblicati e resi

disponibili il 1° gennaio 1981. La pubblicazione dei testi nor

mativi resi necessari dall'adesione della Grecia, inoltre, aveva

considerevolmente aggravato il sovraccarico della Gazzetta uffi

ciale che di consueto si verifica in questo periodo. 15. - Del pari bisogna riconoscere che lo scopo che il regola

mento n. 57/81 intendeva raggiungere giustifica la sua applica zione dal 1° gennaio 1981. Si evince infatti dal primo «conside

rando» del regolamento n. 57/81 che le misure transitorie previ ste dal regolamento n. 49/81 per le merci spedite verso la Comunità

a nove prima dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Grecia

sollevavano problemi per i prodotti agricoli che avevano benefi

ciato di restituzioni all'esportazione. Cosi pure dal terzo «consi

derando» emerge che, tenuto conto dei movimenti speculativi che

avevano potuto cominciare a delinearsi per alcuni prodotti, oc

correva adottare misure atte ad evitare che tali prodotti benefi

ciassero di un doppio vantaggio, ossia della restituzione all'espor tazione versata dalle autorità greche e dell'abolizione del prelievo comunitario. Il regolamento n. 57/81 si riferiva quindi alla situa

zione assai particolare dei prodotti agricoli che si trovavano fra

il territorio doganale della Grecia e quello della Comunità a nove

nel momento in cui al regime dell'accordo di associazione è su

bentrata la normativa agricola comunitaria. Per evitare che gli im

portatori di tali prodotti potessero trarre un ingiustificato profit to da questa situazione transitoria, era indispensabile che il rego lamento in causa avesse effetto sin dal 1° gennaio 1981.

16. - Stando cosi le cose, la commissione ha potuto legittima mente ritenere che lo scopo da raggiungere nell'interesse genera

le, ossia il facilitare la transizione dal regime anteriore a quello comunitario e l'impedire movimenti speculativi di prodotti agricoli,

esigeva che il regolamento n. 57/81 avesse carattere retroattivo.

17. - Infine, occorre accertare se l'effetto retroattivo del re

golamento n. 57/81 abbia leso il legittimo affidamento degli

operatori economici. Al riguardo, basti rilevare che gli operato ri economici non potevano legittimamente attendersi di fruire

dell'abolizione del prelievo comunitario per merci nei confronti

delle quali erano state versate in Grecia restituzioni all'esporta

zione, quando il prelievo è segnatamente inteso a neutralizzare

l'effetto delle restituzioni accordate da un paese terzo.

18. - La prima questione posta dal tribunale civile va, pertan

to, risolta nel senso che l'esame delle questioni pregiudiziali non

ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità

dell'art. 6 del regolamento (Cee) n. 57/81, relativo alle misure

transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per

quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, per il fatto che

esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo

al 1° gennaio 1981.

19. - In considerazione della soluzione data alla prima que

stione, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione pre

giudiziale. 20. - Quanto alla richiesta della Safa che la corte si pronunci,

in subordine, sul rimborso dei prelievi, in applicazione dell'art.

Il Foro Italiano — 1991.

13 del regolamento (Cee) del consiglio 2 luglio 1979 n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (G.U. L 175, pag. 1), è sufficiente ricordare

che, data la ripartizione delle competenze fatte dall'art. 177 del

trattato, spetta unicamente al giudice nazionale definire l'ogget to delle questioni che egli intende sottoporre alla corte. La corte

non può pertanto, su richiesta di una delle parti del procedimen to di merito, conoscere di questioni che non le sono state deferite

dal giudice nazionale (si veda in particolare la sentenza 3 ottobre

1985, causa 311/84, CBEM c/ CLT e IPB, Racc. pag. 3261).

Sulle spese. — (Omissis)

Per questi motivi, la corte (prima sezione) prounciandosi sul

le questioni sottopostele dal tribunale civile di Genova con ordi

nanza 29 settembre 1988, dichiara:

L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce

alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 6 del regola mento n. 57/81, relativo alle misure transitorie da adottare, in

seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scam

bi di prodotti agricoli, per il fatto che esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo al 1° gennaio 1981.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione V; sentenza 15 luglio 1989 (causa 380/87); Pres. Joliet, Avv. gen. Jacobs (conci, conf.); Soc. Enichem Base e altri

c. Comune di Cinisello Balsamo.

Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di pla stica ed altri contenitori non biodegradabili — Libera com

mercializzazione — Domanda di pronunzia pregiudiziale (Trat tato Cee, art. 177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee del

consiglio, relativa ai rifiuti; direttiva 6 aprile 1976 n. 76/403

Cee del consiglio, relativa allo smaltimento dei policlorodife nili e dei policlorotrifenili; direttiva 20 marzo 1978 n. 78/319

Cee del consiglio, relativa ai rifiuti tossici e nocivi). Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di pla

stica ed altri contenitori non biodegradabili — Misure adotta

te dallo Stato membro per vietarne la commercializzazione

e l'utilizzazione — Obbligo di informazione della commissio

ne — Domanda di pronunzia pregiudiziale (Trattato Cee, art.

177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee del consiglio; di

rettiva 6 aprile 1976 n. 76/403 Cee del consiglio; direttiva

20 marzo 1978 n. 78/319 Cee del consiglio). Comunità europee — Cee — Rifiuti solidi — Sacchetti di plastica

ed altri contenitori non biodegradabili — Mancata comunica

zione alla commissione delle misure adottate da Stato membro

per vietarne l'utilizzazione e la commercializzazione — Illegit timità — Esclusione — Domanda di pronunzia pregiudiziale

(Trattato Cee, art. 177; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442 Cee

del consiglio; direttiva 6 aprile 1976 n. 76/403 Cee del consi

glio; direttiva 20 marzo 1978 n. 78/319 Cee del consiglio).

La direttiva n. 75/442 va interpretata nel senso che essa non

conferisce ai singoli il diritto di vendere o di utilizzare sac

chetti di plastica ed altri contenitori non biodegradabili. (1) L'art. 3, par. 2, della direttiva n. 75/442 va interpretato nel

senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di infor mare la commissione di ogni progetto di normativa in mate

ria di smaltimento dei rifiuti previamente alla sua adozione

definitiva (nella specie, divieto di fornitura ai consumatori

di sacchetti in plastica non biodegradabili nonché divieto di

vendita e diffusione dei medesimi). (2) L'art. 3, par. 2, della direttiva n. 75/442 va interpretato nel

senso che esso non conferisce ai singoli alcun diritto che essi

possano far valere dinanzi ai giudici nazionali al fine di otte

nere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa na

zionale rientrante nel campo di applicazione di questa dispo

sizione anche se tale normativa è stata adottata senza infor marne previamente la commissione delle Comunità europee. (3)

(1-3) Le questioni risolte dalla riportata sentenza sono state sollevate nell'ambito di un giudizio promosso davanti al Tar Lombardia da alcu ni produttori di contenitori ed imballaggi di plastica i quali contestava

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