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Sezione III; sentenza 12 giugno 1980 (in causa 1/80); Pres. Kutscher, Avv. gen. Warner (concl.diff.); Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs c. SalmonSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 413/414-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171098 .
Accessed: 28/06/2014 13:30
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Tribunale di Lucca con ordinanza del 28 no
vembre 1979, dichiara:
1) L'art. 17, n. 7, del regolamento della Commissione 17 genna io 1975 n. 193, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione
anticipata relativi ai prodotti agricoli, va interpretato nel senso
che l'esportatore cui sia stato rubato un titolo di esportazione o di prefissazione non può ottenere un nuovo titolo, od un docu mento equivalente, che gli consenta di effettuare le operazioni di esportazione alle condizioni previste dal titolo rubato.
2) L'esame della disposizione criticata non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiarne la validità.
II
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 19 giugno 1979,
pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato
CEE, la seguente questione pregiudiziale: « Se il concetto di '
esportazione ' ai sensi dell'art. 7, n. 2, del
regolamento (CEE) [del Consiglio 29 aprile 1974] n. 1132 [rela tivo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del
riso, G. U. L 128, pag. 24] sia da interpretare nel senso che il
prelievo va riscosso, in caso di esportazione di prodotti della voce 11.08 A della tariffa doganale comune, anche se questi sono stati
esportati nel settembre e nell'ottobre 1974 in regime di perfezio namento passivo indi reimportati come prodotti perfezionati ».
2. - La questione è stata sollevata nell'ambito di una controver sia tra un'impresa tedesca, che ha esportato in Austria amido spe ciale di granturco nell'ambito di un regime di perfezionamento passivo autorizzato dalle autorità doganali tedesche ed ha reim
portato il prodotto perfezionato ottenuto da detto amido, e lo
Hauptzollamt di Amburg-Jonas, il quale ha riscosso, all'atto del
l'esportazione, i prelievi fissati dai regolamenti della Commissione adottati in base alla disposizione menzionata nella questione.
3. - L'opposizione dell'interessata ed il ricorso dalla stessa pro posto dinanzi al Finanzgericht di Amburgo venivano respinti. Essa adiva successivamente il Bundesfinanzhof, sostenendo, in par ticolare, che lo spirito e gli scopi del regolamento n. 1132/74 osta no alla riscossione del prelievo all'esportazione nel caso in cui la merce non venga collocata sul mercato di paesi terzi, bensì reim
portata nella Comunità dopo essere stata trasformata in un pro dotto diverso.
4. - Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof, pur ammetten do che la lettera delle disposizioni di cui trattasi milita a fa vore della tesi delle autorità doganali, dichiara di dubitare che
gli scopi perseguiti mediante l'applicazione del prelievo all'espor tazione ne giustifichino la riscossione anche nel caso di esporta zione di merci in regime di perfezionamento passivo.
5. - Come ha osservato il Bundesfinanzhof, non basta constatare che il termine « esportazione » comprende, in base all'interpreta zione puramente letterale, i casi in cui la merce esca dal terri torio geografico della Comunità in regime di perfezionamento passivo. Occorre anche accertare se ciò corrisponda del pari all'intenzione del legislatore comunitario, che, stando a quanto dichiarato nel preambolo del regolamento, consiste nell'evitare
perturbazioni sui mercati dei paesi terzi. 6. - Il regolametnto n. 1132/74 ha essenzialmente lo scopo di
concedere restituzioni alla produzione per — fra l'altro — il
granturco destinato alla fabbricazione di amido, in modo da ga rantire per tale prodotto prezzi competitivi rispetto a quelli dei
prodotti di sostituzione. Poiché i prezzi del granturco sul mer cato mondiale sono di solito inferiori a quelli comunitari, l'espor tazione di amido di granturco per il quale siano state versate dette restituzioni non perturba i mercati dei paesi terzi, tranne che nel caso di aumento sensibile e persistente dei prezzi su tali mercati. Per quest'ultima ipotesi, l'art. 7, n. 2, del regolamento precitato attribuisce alla Commissione la facoltà di istituire un
prelievo all'esportazione, destinato a compensare l'incidenza della differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi di approvvigionamento nella Comunità, per ridurre a un livello
ragionevole i vantaggi accordati ai fabbricanti comunitari. 7. - Data l'assenza di un sistema di controllo comunitario che
garantisca la reimportazione dei prodotti esportati in regime di
perfezionamento passivo o la riscossione a posteriori dei prelievi, la semplice presenza, sui mercati dei paesi terzi, di merci comu nitarie che sono destinate al perfezionamento passivo, ma pos sono essere collocate su tali mercati a prezzi inferiori ai prezzi correnti, può causare perturbazioni.
8. - Inoltre, l'impiego, da parte dell'industria di trasformazione dei paesi terzi, di prodotti a prezzo ridotto provenienti dalla Co
munità potrebbe incidere negativamente sulla trasformazione dei
prodotti locali nei paesi terzi e quindi provocare una perturba zione sui mercati di questi paesi.
9. - Dalle considerazioni che precedono risulta che gli scopi perseguiti attraverso l'applicazione del prelievo all'esportazione ne giustificano la riscossione anche nel caso di esportazione di
merci in regime di perfezionamento passivo. 10. - D'altronde, sembra poco probabile che il legislatore co
munitario abbia inteso far profittare l'industria di trasformazione
dei paesi terzi, che è in concorrenza con l'industria comunitaria, delle restituzioni comunitarie destinate a garantire ai produttori della Comunttà prezzi d'approvvigionamento competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, portando al tempo stesso i prezzi a un livello inferiore a quello dei prezzi praticati sul mer
cato mondiale.
11. - Siccome l'interpretazione letterale è confermata dall'esame
degli scopi e della struttura delle disposizioni di cui trattasi, la
questione del giudice di rinvio va cosi risolta: la nozione di
esportazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Con
siglio n. 1132/74 dev'essere interpretata nel senso che il prelievo eventualmente istituito in forza di detta disposizione va riscosso
all'esportazione dei prodotti di cui trattasi anche qualora ven
gano esportati nell'ambito di un regime di perfezionamento pas sivo e successivamente reimportati come prodotti perfezionati. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfìnanzhof con ordinanza 19 giugno 1979, dichiara:
La nozione di esportazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, del rego lamento del Consiglio 29 aprile 1974 n. 1132, relativo alle resti tuzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso, dev'es sere interpretata nel senso che il prelievo eventualmente istituito in forza di detta disposizione va riscosso all'esportazione dei
prodotti di cui trattasi anche qualora vengano esportati nell'am bito di un regime di perfezionamento passivo e successivamente
reimportati come prodotti perfezionati.
(1-2) Nulla in termini. Per ipotesi di smarrimento di licenze di esportazione, v. Corte cost. 13 marzo 1973, in causa 61/72, Foro it., 1973, IV, 105; 30 gennaio 1974, in causa 158/73, id., 1974, IV, 145, con nota di richiami. In materia di titoli di esportazione, v. in generale Corte giust. 26 gennaio 1978, in cause 44-51/77, id., 1979, IV, 25; 12 dicembre 1978, in causa 85/78, id., 1980, IV, 184, entrambe con nota di richiami.
Sul principio di proporzionalità, v. da ultimo Corte giust. 21 giu gno 1979, in causa 240/78, id., 1980, IV, 341, con nota di richiami.
Sulla nozione di « esportazione », di cui alla terza massima, cfr. Corte giust. 27 ottobre 1971, in causa 6/71, id., 1971, IV, 81, con nota di N. Catalano; e da ultimo 27 settembre 1979, in causa 23/79, id., 1980, IV, 182, con nota di richiami.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se
zione III; sentenza 12 giugno 1980 (in causa 1/80); Pres.
Kutscher, Avv. gen. Warner (conci, diff.); Fonds National
de Retraite des Ouvriers Mineurs c. Salmon.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Prestazioni d'invalidità — Pensione maturata in
uno Stato membro — Cumulo con prestazioni maturate in
altri Stati membri — Ammissibilità — Condizioni (Trattato istitutivo della CEE, art. 51, 177; reg. 25 settembre 1958 n. 3
CEE del Consiglio, per la sicurezza sociale dei lavoratori mi
granti, art. 27, 28).
L'ente previdenziale competente di uno Stato membro non può
fondarsi sulle disposizioni del regolamento del Consiglio 25
settembre 1958 n. 3, né in particolare sull'art. 28, n. 4, per
rifiutare ad un lavoratore prestazioni calcolate in conformità
agli art. 27 e 28 del regolamento stesso, o per ridurre tali pre
stazioni, adducendo il motivo che il lavoratore fruisce di una
pensione corrisposta dall'ente previdenziale competente di un
altro Stato membro in forza delle sole disposizioni della legisla zione di questo Stato. (1)
II
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione II; sentenza 22 maggio 1980 (in causa 143/79); Pres.
Touffait, Avv. gen. Capotorti (conci, conf.); Walsh c. Na tional Insurance Officer.
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PARTE QUARTA
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Qualità di « lavoratore » — Definizione di « le
gislazione di due o più Stati membri » (Trattato istitutivo della
CEE, art. 51, 177; reg. 14 giugno 1971 n. 1408 CEE del Con
siglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; reg. 21 marzo 1972 n. 574 CEE
del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento 1408/71, art. 8). Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Prestazioni di maternità — Domanda — Auto
rità competente — Diritto alle prestazioni — Condizioni
(Trattato istitutivo della CEE, art. 51, 177; reg. 14 giugno 1971 n. 1408 CEE del Consiglio, art. 86; reg. 21 marzo 1972
n. 574 CEE del Consiglio, art. 8).
I regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo al
l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori su
bordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, e 21 marzo 1972 n. 574, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento n. 1408/71, devono essere in
terpretati nel senso che^Ja persona avente diritto, in base alla
legislazione di uno Stato membro, alle prestazioni indicate nel
regolamento n. 1408/71, a motivo delle contribuzioni che era
tenuta a versare anteriormente, non perde la qualità di « la
voratore » ai sensi dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 per il solo fatto che al momento del verificarsi del rischio non ver sava contribuzioni e non era tenuta a farlo. (2)
L'espressione « legislazioni di due o più Stati membri », che
figura all'art. 8 del regolamento n. 574/72, si deve intendere
come comprendente anche le disposizioni dei regolamenti co
munitari. (3) L'art. 86 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel
senso che, allorché una domanda, una dichiarazione od un
ricorso sono presentati ad un'autorità, un'istituzione o un organo
giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello in base
alla cui legislazione deve essere concessa la prestazione, l'au
torità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale non è compe tente a sindacare la ricevibilità della domanda, della dichiara
zione o del ricorso di cui trattasi; tale competenza spetta esclu sivamente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello Stato membro in base alla cui legislazione la prestazione dev'essere concessa ed alla quale la domanda, la dichiarazione
od il ricorso debbono comunque essere trasmessi. (4) L'art. 8 del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che
si applica soltanto nella misura in cui la domanda dell'inte ressata possa, in effetti, essere soddisfatta mediante l'applica zione delle legislazioni di due o più Stati membri, e solo ri
guardo al periodo per il quale la richiedente possa aver diritto
alle prestazioni in base alla legislazione designata da detto articolo. (5)
L'esame delle questioni poste non ha rilevato elementi di natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 8 del regola mento n. 574/72. (6)
III
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione III; sentenza 24 aprile 1980 (in causa 110/79); Pres.
Kutscher, Avv. gen. Mayras (conci, diff.); Coonan c. Insurance Officer.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Assicurazione di malattia per anziani — Affilia zione ad un regime di previdenza sociale — Condizioni —
Competenza degli Stati membri — Divieto di discriminazio ne (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 15 ottobre 1968 n. 1612 CEE del Consiglio, relativo alla libera circola zione dei lavoratori all'interno della Comunità, art. 7; reg. 14 giugno 1971 n. 1408 CEE del Consiglio, art. 1, 3).
Gli art. 1, lett. a), e 3 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si
spostano nell'ambito della Comunità, vanno interpretati nel senso che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a un ramo particolare di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri. (7)
Nessuna disposizione del regolamento n. 1408J71 vieta agli Stati membri di determinare gli effetti di un'affiliazione effettuata per errore; del pari, nulla osta a che essi istituiscano regimi
previdenziali distinti, implicanti condizioni d'affiliazione par ticolari a seconda della natura dei rischi da coprire o delle
prestazioni da erogare. (8)
IV
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se
zione I; sentenza 28 febbraio 1980 (in causa 67/79); Pres.
O'Keeffe, Avv. gen. Mayras (conci, conf.); Fellinger c. Bun
desanstalt fiir Arbeit di Norimberga.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Lavoratore frontaliero — Prestazione di disoccu
pazione — Determinazione — Ultima retribuzione effettiva
mente riscossa — Esclusiva rilevanza (Trattato istitutivo del la CEE, art. 51, 177; reg. 14 giugno 1971 n. 1408 CEE del
Consiglio, art. 68).
L'art. 68, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408/71, considerato alla luce dell'art. 51 del trattato e
degli obiettivi da esso perseguiti, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi del l'art. 1, lett. b), di tale regolamento, in stato di disoccupazione completa, l'ente competente dello Stato membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle presta zioni è basato sull'importo dqlla retribuzione anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione ri scossa dall'interessato per l'ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediata mente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento. (9)
V
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione III; sentenza 14 febbraio 1980 (in causa 53/79); Pres.
Kutscher, Avv. gen. Reischl (conci, conf.); Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés c. Damiani.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Prestazioni a titolo provvisorio — Inadempimen to — Interessi di mora •— Legittimità (Trattato istitutivo del la CEE, art. 177; reg. 21 marzo 1972 n. 574 CEE del Consi
glio, art. 45).
L'art. 45, n. 4, del regolamento n. 574/72 non osta a che il giu dice nazionale dinanzi al quale sia stato proposto un ricorso contro la violazione, da parte dell'ente competente, degli ob
blighi incombentigli in forza dell'art. 45, n. 1, dello stesso re
golamento, attribuisca al ricorrente, a richiesta di questo e a norma del diritto nazionale, interessi di mora sull'importo del le prestazioni dovute in via provvisoria. (10)
VI
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione I; sentenza 10 gennaio 1980 (in causa 69/79); Pres.
O'Keeffe, Avv. gen. Warner (conci, conf.); Jordens-Vosters c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Leder verwerkende Industrie.
Comunità europee — CEE — Sicurezza sociale dei lavoratori
migranti — Prestazioni di malattia e di maternità — No zione — Prestazioni previdenziali nazionali più favorevoli — Legittimità — Irrilevanza della clausola di residenza (Trat trato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 14 giugno 1971 n. 1408 CEE del Consiglio, art. 4, 19, 28).
Le parole « prestazioni di malattia e di maternità », ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) e del capitolo 1 del titolo III del re
golamento n. 1408/71, significano che esse comprendono le
prestazioni contemplate da una legislazione in fatto di inva lidità e che abbiano il carattere di prestazioni per cure sani tarie di natura medica o chirurgica. (11)
Il regolamento n. 1408/7\1, tenuto conto anche dei suoi art. 19 e
28, n. ,1, non osta al potere dell'ente competente di uno Stato membro di attribuire delle prestazioni di malattia o di ma
ternità, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento, ivi comprese le prestazioni per cure sanitarie di carattere me dico o chirurgico, a chi riscuota una pensione di invalidità, in
forza della legislazione di questo Stato membro e risieda nel territorio di un altro Stato membro. (12)
I
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 21 dicembre
1979, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 1980, il Tribunal de
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
première instance di Liegi (prima sezione) ha sottoposto a que sta corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione
pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 51 dello stesso
trattato e degli art. 27 e 28 del regolamento del Consiglio 25
settembre 1958 n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavora
tori migranti (G. U. 1958, pag. 561).
2. - La questione è stata sollevata nell'ambito di una contro
versia tra il Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs
(F.N.R.O.M.), attore nella causa principale, e uno dei suoi con
sulenti legali, convenuto nella stessa causa, cui il F.N.R.O.M- fa
carico di non aver interposto tempestivamente appello, nonostante
le istruzioni impartitegli in tal senso, contro una sentenza emessa
il 17 aprile 1975 dal Tribunale del lavoro di Verviers (sezione
di Eupen). 3. - Con tale sentenza il tribunale del lavoro aveva annullato,
in base ad una interpretazione del diritto comunitario contestata
dal F.N.R.O.M., un provvedimento di questo ente che privava,
in forza dell'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, con effetto retro
attivo, il sig. Tomitzek, cittadino tedesco che aveva lavorato co
me minatore in Germania e successivamente nel Belgio, delle
prestazioni d'invalidità già attribuitegli ai sensi del suddetto re
golamento n. 3. Il provvedimento del F.N.R.O.M. era fondato
sulla circostanza che al sig. Tomitzek, con decisione adottata
dalla Bundesknappschaft, ente competente tedesco, il 26 marzo
1974, era stata attribuita, con effetto retroattivo, una pensione
d'invalidità, calcolata in base alle sole norme interne tedesche,
d'importo più elevato di quello della pensione anteriormente ver
sata all'interessato dalla Bundesknappschaft in conformità al re
golamento n. 3.
4. - Il F.N.R.O.M. promuoveva allora un'azione di risarcimento
per illecito professionale contro il suo consulente legale, il quale,
a sua difesa, ha sostenuto che l'ente non ha subito, nella fatti
specie, alcun danno, in quanto il Tribunale del lavoro di Verviers
aveva correttamente interpretato le norme comunitarie del caso.
5. - Il Tribunal de première instance di Liegi ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre a questa corte la
seguente questione pregiudiziale: « Se il Tribunale del lavoro di Verviers, nella sentenza 17
aprile 1975, abbia correttamente interpretato gli art. 51 del trat
tato CEE e 27 e 28 del regolamento CEE n. 3, in data 25 set
tembre 1958, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori
migranti, statuendo che l'ente previdenziale tedesco, la Bundesk
nappschaft, non liquidava una rendita puramente nazionale, il
che avrebbe giustificato la decisione adottata dall'attore, bensì'
una rendita comunitaria più vantaggiosa per l'avente diritto, il
che escludeva l'applicazione del n. 4 dell'art. 28 di detto rego
lamento CEE n. 3 ».
6. - Nello svolgimento della funzione attribuitale dall'art. 177,
la corte non è competente a pronunciarsi sull'applicazione delle
norme comunitarie ad una determinata fattispecie concreta, né
a sindacare il modo in cui il diritto comunitario è stato appli
cato da un giudice nazionale. Tuttavia, la necessità di pervenire
ad un'utile interpretazione del diritto comunitario consente alla
corte di desumere dagli elementi della causa principale i dati
necessari alla comprensione della questione sottopostale ed al
l'elaborazione di una soluzione adeguata.
7. - Dal fascicolo risulta che la domanda di pronunzia pregiu diziale mira a far si che il giudice nazionale sia posto in grado di accertare se il F.N.R.O.M. potesse legittimamente fondarsi
sull'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3 per privare, con effetto
retroattivo, il sig. Tomitzek delle prestazioni anteriormente at
tribuitegli. La corte prenderà quindi in esame la questione del
se, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28, n. 4, del regola
mento n. 3, il diritto comunitario consente all'ente previdenziale
competente di uno Stato membro di rifiutare la quota proporzio nale di pensione calcolata in conformità agli art. 27 e 28 del
regolamento n. 3 ad un lavoratore che percepisca la pensione cor
risposta dall'ente previdenziale competente di un altro Stato
membro in forza delle sole disposizioni della legislazione di que
sto Stato.
8. - L'art. 28, n. 4, del regolamento n. 3, norma che, in forza
dell'art. 26 dello stesso regolamento, si applica alle prestazioni
d'invalidità, dispone che « fatto salvo il disposto della lett. /)
del paragrafo 1) del presente articolo, gli interessati che pos sono avvalersi delle disposizioni del presente capitolo non hanno
diritto al beneficio di una pensione in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro».
9. - L'art. 28, n. 4, è basato sul presupposto che il lavoratore
migrante il quale sia stato successivamente o alternativamente
soggetto alla legislazione di due o più Stati membri può aver
diritto ad una pensione solo in base al cumulo dei periodi assi
curativi ed alla ripartizione proporzionale delle prestazioni, di
cui agli art. 27 e 28 del regolamento n. 3.
10. - Ora, a partire dalla sentenza 5 luglio 1967 (causa 1/67, Ciechelski, Race. 1967, pag. 212), questa corte ha costantemente
ribadito il principio secondo cui il cumulo e la ripartizione non
hanno ragion d'essere nel caso di uno Stato in cui gli effetti
voluti dall'art. 51 del trattato sono già realizzati in forza della
sola legislazione nazionale. Secondo tale giurisprudenza, il ri
corso al cumulo e alla ripartizione proporzionale è incompatibile con l'art. 51, quando ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza della legislazione di un
solo Stato membro e sulla base dei periodi assicurativi maturati
in questo Stato, senza, tuttavia, che il lavoratore possa fruire di
più prestazioni relativamente ad uno stesso periodo assicurativo.
11. - Inoltre, è opportuno rilevare che non costituisce un van
taggio contrario alle norme comunitarie il cumulo di una pre stazione dovuta in forza del solo diritto interno, in considerazione
di periodi assicurativi maturati in uno Stato, e di altre presta zioni corrisposte in un altro Stato grazie al cumulo dei periodi, se, come prescrive l'art. 27, i periodi « non si sovrappongono ».
Se il cumulo offre il vantaggio di attribuire un diritto alla pen sione che senza di esso non sussisterebbe, la pensione stessa si
calcola proporzionalmente al solo periodo maturato nello Stato
membro di cui trattasi, ad esclusione di qualsiasi periodo matu
rato altrove.
12. - La questione pregiudiziale va perciò risolta nel senso che
l'ente previdenziale competente di uno Stato membro non può fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 3, né in particolare sull'art. 28, n. 4, di questo testo, per rifiutare ad un lavoratore
prestazioni calcolate in conformità agli art. 27 e 28 del regola mento stesso, o per ridurre tali prestazioni, adducendo il motivo
che il lavoratore fruisce di una pensione corrisposta dall'ente
previdenziale competente di un altro Stato membro in forza delle
sole disposizioni della legislazione di questo Stato. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de première instance di Liegi con ordinanza 21
dicembre 1979, dichiara:
L'ente previdenziale competente di uno Stato membro non
può fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 3, né in parti colare sull'art. 28, n. 4, di questo testo, per rifiutare ad un lavo
ratore prestazioni calcolate in conformità agli art. 27 e 28 del
regolamento stesso, o per ridurre tali prestazioni, adducendo il
motivo che il lavoratore fruisce di una pensione corrisposta dal
l'ente previdenziale competente di un altro Stato membro in
forza delle sole disposizioni della legislazione di questo Stato.
II
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza dell'I 1 set
tembre 1979, pervenuta alla corte il 14 dello stesso mese, il
National Insurance Commissioner di Londra ha posto, ai sensi
dell'art. 177 del trattato CEE, sei questioni vertenti sull'interpre tazione e la validità di alcune disposizioni dei regolamenti del
Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (G. U. L
149, pag. 2) e 21 marzo 1972 n. 574, che stabilisce la modalità
d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (G.U. L 74, pag. 1).
Le questioni sono poste nell'ambito di una controversia riguar dante prestazioni di maternità dovute ad una persona, la sig.ra
Margaret Walsh, che ha lavorato in parte nel Regno Unito, in
parte nella Repubblica d'Irlanda e, dopo aver partorito in Ir
landa il 31 luglio 1975, è tornata a vivere nel Regno Unito il
21 agosto seguente. 2. - La sig.ra Walsh che, secondo le informazioni raccolte,
sembra aver soddisfatto le condizioni per chiedere prestazioni di
maternità in Irlanda, non ne ha tuttavia presentato domanda in
detto paese. Ella si è invece rivolta, il 3 ottobre 1975, dopo il
suo ritorno nel Regno Unito, all'Insurance Officer britannico per ottenere le prestazioni di maternità dovute in forza della legisla
zione del Regno Unito. Pur soddisfacendo la sig.ra Walsh le
condizioni di contribuzione per la nascita del diritto alle pre
stazioni in misura ridotta, l'Insurance Officer respingeva la do
manda per presentazione tardiva e mancanza di giustificazione
per il ritardo.
3. - Respinto l'appello interposto dalla sig.ra Walsh dinanzi
ad una istanza giurisdizionale locale, l'interessata proponeva ri
corso dinanzi al National Insurance Commissioner. Nel corso
del procedimento dinanzi a detta autorità, sorgevano alcuni pro
blemi relativi all'applicazione della normativa comunitaria alla
fattispecie ed il Commissioner chiedeva alla corte una pronuncia
pregiudiziale sulle questioni seguenti:
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PARTE QUARTA
« 1) Se una persona che soddisfi le condizioni di contribuzione
di uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) per aver
diritto ad assegno di maternità (nella fattispecie in misura ri
dotta) durante l'intero periodo per il quale l'assegno di maternità
è richiesto in quello Stato sia « lavoratore » ai sensi a) del rego lamento (CEE) n. 1408/71 e b) del regolamento (CEE) n. 574/72, sebbene durante detto periodo non abbia versato contributi né
sia tenuta a versarli.
2) Se un lavoratore che soddisfi le condizioni di contribuzione
per le prestazioni di maternità (in misura piena o ridotta) in
base alla legislazione di due o più Stati membri (nella fattispecie il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda) debba essere conside
rato, ai fini dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 ' un la
voratore [...che possa...] pretendere al beneficio delle pre stazioni di maternità ' in base a tali legislazioni, a) anche se
abbia perso il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di
uno o più Stati membri per tardiva presentazione della domanda
o per altri motivi, oppure b) solo se la sua domanda avrebbe
effettivamente esito positivo in forza della legislazione di tutti
gli Stati membri interessati.
3) Se il riferimento, nell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 alle '
legislazioni di due o più Stati membri ', debba considerarsi
(a) comprendente o (b) escludente i regolamenti della CEE.
4) Se nel caso di un lavoratore che può pretendere prestazioni di maternità in forza della legislazione di due o più Stati mem
bri, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72, il di
sposto di detto articolo, secondo il quale le prestazioni sono con
cesse esclusivamente a norma della legislazione dello Stato mem
bro nel cui territorio è avvenuto il parto (nella specie la Re
pubblica d'Irlanda) abbia l'effetto di escludere la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri
dove non ha avuto luogo il parto (nella specie il Regno Unito)
a) soltanto per il periodo per il quale l'istante può pretendere
prestazioni di maternità a norma della legislazione dello Stato
membro dove ha avuto luogo il parto, o b) per quanto riguarda
qualsiasi prestazione di maternità relativa al parto di cui trat
tasi, negli Stati membri in cui questo non ha avuto luogo.
5) Se detto art. 8, in quanto esclude la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto, sia valido e non sia viziato da eccesso di potere (ultra vires).
6) Se le disposizioni dell'art. 86 del regolamento (CEE) n.
1408/71, relative alla presentazione delle domande all'autorità
competente, si applichino nel caso di una domanda che, ai sensi della legislazione di uno Stato membro (nella specie la Repub blica d'Irlanda) avrebbe dovuto essere presentata (ma non lo è stata) ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato entro un determinato termine, ma è stata presentata, scaduto quel termine, ad un'autorità, un'istituzione od un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro (nella
specie il « Department of Health and Social Security » di Londra, Regno Unito) ».
4. - Mentre le questioni 1, 3 e 6 riguardano disposizioni o for mulazioni di portata generale, le questioni 2, 4 e 5 concernono
problemi specifici e debbono essere esaminate alla luce delle finalità delle prestazioni di cui è causa. È quindi opportuno prendere in considerazione i due gruppi di questioni l'uno dopo l'altro.
Sulle questioni 1, 3 e 6. — 5. - Il problema sollevato con la
prima questione è in realtà quello se l'espressione « coperta da assicurazione obbligatoria », contenuta nella definizione del ter mine «lavoratore» all'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 — definizione che si applica anche nell'ambito del
regolamento n. 574/72 — presupponga il versamento obbliga torio di contribuzioni all'epoca in cui si avvera l'evento co
perto dall'assicurazione, oppure se sia sufficiente che, secondo la legislazione di cui trattasi, la persona sia ancora assicurata al momento dell'evento a motivo delle contribuzioni versate obbli
gatoriamente, in qualità di lavoratore dipendente, durante un
periodo anteriore. Il problema non si presenta diversamente se si prende in considerazione anche il paragrafo 1 della lett. I
dell'allegato V al regolamento n. 1408/71 che, riferendosi alla
disposizione sopra citata ed alla legislazione del Regno Unito, considera lavoratore « qualsiasi persona che sia tenuta a ver
sare i contributi in qualità di lavoratore subordinato ». In effetti, la corte ha già affermato, nella sentenza 29 settembre 1976, in causa 17/76, Brack (Racc. pag. 1450; Foro it., 1977, IV, 176)
che, lungi dal restringere la nozione di « lavoratore », quale ri
sulta dall'art. I, lett. a), del regolamento, detto paragrafo mira
unicamente a precisare la portata del punto ii) della stessa lett. a)
riguardo al regime britannico, le cui modalità di gestione o di
finanziamento consentono di individuare in tal modo le persone
ricomprese nella definizione del regolamento. 6. - Come ha parimenti sottolineato la citata sentenza del 29
settembre 1976, da talune disposizioni del regolamento n. 1408/71 risulta che esso si applica a determinati gruppi di persone che, al momento del verificarsi del rischio, non possedevano lo status di « lavoratore subordinato » ai sensi del diritto del lavoro. Sa
rebbe contrario allo spirito delle disposizioni in parola e ad uno
degli scopi essenziali del regolamento, quale quello di assicurare
ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, l'escludere dal campo d'applicazione del
regolamento — dando un'interpretazione restrittiva alla defini zione del termine « lavoratore » — qualsiasi altro caso in cui, secondo la legislazione di cui si tratta, l'assicurazione continui
a coprire i rischi dell'assicurato, pur non essendo questi più tenuto a versare contribuzioni.
7. - Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che
una persona avente diritto, in base alla legislazione di uno Stato
membro, alle prestazioni indicate nel regolamento n. 1408/71, a motivo delle contribuzioni che era tenuta a versare anterior
mente, non perde la qualità di « lavoratore » ai sensi dei rego lamenti nn. 1408/71 e 574/72 per il solo fatto che, al momento del verificarsi del rischio, non versava contribuzioni e non era tenuta a farlo.
8. - Il termine «legislazione», la cui interpretazione è ri chiesta con la terza questione, si incontra in un grande numero
di disposizioni dei due regolamenti. Esso figura fra le definizioni
inserite nell'art. 1 del regolamento n. 1408/71 ai fini dell'appli cazione del regolamento. Anche se il problema di interpreta zione sollevato con la questione non trova soluzione espressa in detta definizione, la stessa esistenza di una simile disposizione
generale implica che la soluzione deve essere fondata, nella mi
sura del possibile, su un'interpretazione uniforme. Nella sen
tenza 7 novembre 1973, in causa 51/73, Smieja (Racc. pag. 1212; Foro it., 1974, IV, 81), la corte ha interpretato la nozione, quale
figura all'art. 10, n. 1. del regolamento n. 1408/71, nel senso
che essa include le disposizioni comunitarie relative alla ma
teria di cui tratta detto n. 1. Questa conclusione si fondava, fra l'altro, sulla considerazione che i diritti in questione deri
vano spesso non dalla sola legislazione nazionale, bensì da tale
legislazione integrata dalle disposizioni comunitarie. La stessa
considerazione vale per la presente fattispecie. In effetti, la ne
cessità di prevedere una limitazione, quale quella di cui al
l'art. 8 del regolamento n. 574/72, è spiegata proprio dall'am
piezza dei diritti dell'interessato risultanti da altre disposizioni dei due regolamenti.
9. - Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che
l'espressione « legislazioni di due o più Stati membri », che
figura all'art. 8 del regolamento n. 574/72, si deve intendere co
me comprendente anche le disposizioni dei regolamenti comu
nitari.
10. - Con la stessa questione si chiede in sostanza se l'obbligo, enunciato nel secondo periodo dell'art. 86 del regolamento n.
1408/71, dell'autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità competente, di trasmettere a questa le
domande presentate presso di essa, sussista allorché la domanda
è presentata dopo la scadenza del termine previsto dalla legisla zione dell'autorità competente.
11. - Questo problema d'interpretazione sorge dal fatto che
il secondo periodo dell'art. 86 fa riferimento al primo periodo di detto articolo e che detto primo periodo riguarda soltanto i
casi in cui la domanda è stata presentata entro lo stesso termine
previsto dalla legislazione dell'autorità competente. L'art. 86 non
attribuisce però all'autorità che ha ricevuto la domanda il potere di sindacarne la ricevibilità in base alla legislazione dell'autorità
competente. Spetta a quest'ultima decidere se la domanda è stata
presentata tempestivamente, tenendo conto di quanto stabilito nel
primo periodo dell'art. 86. L'autorità che ha ricevuto la doman
da deve quindi trasmetterla all'autorità competente, confor
memente alla disposizione di cui al secondo periodo dell'arti
colo in parola. 12. - La soluzione della sesta questione è quindi che l'art. 86
del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, allorché una domanda, una dichiarazione od un ricorso sono
presentati ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdi zionale di uno Stato membro diverso da quello in base alla cui
legislazione deve essere concessa la prestazione, l'autorità, l'isti
tuzione o l'organo giurisdizionale non è competente a sindacare
la ricevibilità della domanda, della dichiarazione o del ricorso
di cui trattasi. Tale competenza spetta esclusivamente all'auto
rità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello Stato mem
bro in base alla cui legislazione la prestazione dev'essere con
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
cessa e dalla quale la domanda, la dichiarazione od il ricorso
debbono comunque essere trasmessi.
Sulle questioni 2, 4 e 5. — 13. - 'La seconda e la quarta que stione intendono far precisare il campo d'applicazione dell'art. 8
del regolamento n. 574/72 per quanto riguarda le prestazioni di
maternità del tipo di quelle di cui è causa nella fattispecie; la
quinta questione riguarda poi la validità dell'art. 8 quale in
terpretato dalla corte nella soluzione data alle due altre que stioni.
14. - L'art. 8 del regolamento n. 574/72 recita: « Se un lavoratore o uno dei suoi familiari può pretendere al
beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclu
sivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel
cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto
luogo, nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi
della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore è
stato soggetto da ultimo».
15. - Si tratta di una disposizione di applicazione dell'art. 12
del regolamento n. 1408/71. Tale articolo, dalla rubrica: « di
vieto di cumulo delle prestazioni», prescrive, fra l'altro, al n. 1, che il regolamento « non può conferire, né mantenere il diritto
a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad
uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria ». Anche se,
secondo il suo tenore letterale, l'art. 8 del regolamento n.
574/72 contiene una norma relativa alla legge applicabile, esso
rientra necessariamente anche nell'ambito delle disposizioni che, ai sensi del settimo considerando del regolamento n. 1408/71, intendono evitare cumuli ingiustificati.
16. - Le prestazioni di cui è causa nel procedimento principale sono assegni concessi per un determinato periodo prima e dopo il parto. Anche se la durata del periodo e l'importo concesso
per settimana o per giorno variano da uno Stato membro al
l'altro, la concessione delle prestazioni risponde alla stessa fina
lità di protezione della madre e del neonato. La donna deve
godere di un periodo di riposo o di ferie e gli assegni versatile
servono a sostituire, almeno in parte, la remunerazione che ella
avrebbe eventualmente percepito durante quel periodo.
17. - Alla luce di tali finalità vanno risolte le questioni rela
tive al campo d'applicazione dell'art. 8. Il cumulo di prestazioni si verifica solo nella misura in cui una domanda di prestazioni
possa essere effettivamente soddisfatta mediante l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri. Dando all'art. 8
un'applicazione più ampia, si potrebbe in effetti, come ha giu stamente sottolineato la Commissione, pervenire, in casi del
genere di quello di specie, al risultato di escludere del tutto
l'interessata dal percepimento di assegni. 'Un risultato simile di
una norma di divieto di cumulo sarebbe contrario agli obiettivi
dei regolamenti. Le stesse considerazioni e, soprattutto, la let
tera del citato art. 12 del regolamento n. 1408/71 militano in
favore dell'elemento a) dell'alternativa contenuta nella quarta
questione, concernente il problema presentato dalla diversità dei
periodi di prestazioni contemplati dalle legislazioni degli Stati
membri. Detta soluzione potrebbe, in verità, avere la conseguen
za che una persona, la quale abbia esaurito il massimo del bene
ficio concesso dallo Stato in cui ha avuto luogo il parto, goda,
per un periodo supplementare, delle prestazioni attribuite da
un'altra legislazione cui sia stata soggetta; legislazione che, per
motivi di tutela della madre e del neonato, conceda un periodo
di ferie più lungo. Un risultato del genere non si potrebbe però
considerare « cumulo ingiustificato » e, in mancanza di una di
sposizione espressa in tal senso, non si può affatto presumere
che sia escluso dall'art. 8 del regolamento n. 574/72.
18. - La soluzione da dare alla seconda ed alla quarta que
stione è quindi che l'art. 8 del regolamento n. 574/72 va inter
pretato nel senso che si applica soltanto nella misura in cui la
domanda dell'interessata possa, in effetti, essere soddisfatta me
diante l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati mem
bri, e solo riguardo al periodo per il quale la richiedente possa
aver diritto alle prestazioni in base alla legislazione designata
da detto articolo.
19. - Il dubbio sulla validità dell'art. 8 espresso nella quinta
questione riguarda unicamente l'ipotesi in cui detto articolo
abbia l'effetto di escludere la richiedente dalle prestazioni in
uno Stato membro diverso da quello del parto. La questione si
spiega con i dubbi sull'interpretazione dell'art. 8 che il giudice
a quo ha manifestato nelle questioni 2 e 4. Ora, in proposito,
tenuto conto delle soluzioni date a tali questioni, l'ipotesi pro
spettata si sarebbe presentata soltanto nel caso in cui le altre
disposizioni del regolamento n. 1408/71 avessero condotto, non
potendosi far ricorso all'art. 12 di quel regolamento ed all'art. 8
del regolamento n. 574/72, a cumuli di prestazioni manifesta
mente ingiustificati.
20. - Si può quindi risolvere la questione nel senso che l'esame
delle questioni poste non ha rivelato elementi di natura tale
da mettere in discussione la validità dell'art. 8 del regolamento n. 574/72. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal National Insurance Commissioner, con ordinanza dell'I 1
settembre 1979, dichiara:
1) 1 regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori su
bordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Co
munità, e 21 marzo 1972 n. 574, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento n. 1408/71, devono essere inter
pretati nel senso che la persona avente diritto, in base alla le
gislazione di uno Stato membro, alle prestazioni indicate nel
regolamento n. 1408/71, a motivo delle contribuzioni che era
tenuta a versare anteriormente, non perde la qualità di « lavo
ratore » ai sensi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 per il
solo fatto che al momento del verificarsi del rischio non ver
sava contribuzioni e non era tenuta a farlo.
2) L'espressione « legislazioni di due o più Stati membri », che figura all'art. 8 del regolamento n. 574/72, si deve intendere
come comprendente anche le disposizioni dei regolamenti co
munitari.
3) L'art. 86 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpre tato nel senso che, allorché una domanda, una dichiarazione
od un ricorso sono presentati ad un'autorità, un'istituzione o
un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello in base alla cui legislazione deve essere concessa la prestazione,
l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale non è compe
tente a sindacare la ricevibilità della domanda, della dichiarazione
o del ricorso di cui trattasi. Tale competenza spetta esclusiva
mente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello
Stato membro in base alla cui legislazione la prestazione deve
essere concessa ed alla quale la domanda, la dichiarazione od il
ricorso debbono comunque essere trasmessi.
4) L'art. 8 del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso
che si applica soltanto nella misura in cui la domanda dell'in
teressata possa, in effetti, essere soddisfatta mediante l'applica
zione delle legislazioni di due o più Stati membri, e solo ri
guardo al periodo per il quale la richiedente possa aver diritto
alle prestazioni in base alla legislazione designata da detto ar
ticolo.
5) L'esame delle questioni poste non ha rivelato elementi di
natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 8 del
regolamento n. 574/72.
Ili
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 10 luglio
1979, pervenuta in cancelleria il 16 dello stesso mese, il National
Insurance Commissioner ha sottoposto a questa corte, a norma
dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni concernenti l'in
terpretazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ot
tobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
nella Comunità (G. U. L 257, pag. 2), nonché di alcune dispo
sizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408,
relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai la
voratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'am
bito della Comunità (G. U. L 149, pag. 2).
2. - Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una
controversia fra una cittadina irlandese ed un ente previden
ziale del Regno Unito e vertente sul se, ed eventualmente a
quali condizioni, il cittadino di uno Stato membro — nella fat
tispecie l'Irlanda — che dopo aver lavorato in tale Stato, si
rechi nel Regno Unito per svolgervi un'attività lavorativa prima
di aver raggiunto l'età della pensione (pensionable age) nel suo
paese d'origine, ma avendo superato l'età della pensione (pen
sionable age) nel Regno Unito, abbia diritto in quest'ultimo
Stato membro alle prestazioni di malattia in denaro contemplate,
a favore dei lavoratori, dalla normativa previdenziale.
3. - La normativa vigente nel Regno Unito nega all'interes
sata tale diritto. Infatti, se il lavoratore contniua a svolgere
un'attività lavorativa subordinata dopo l'età della pensione, detta
normativa gli garantisce, a partire dal compimento di tale età,
l'erogazione delle prestazioni di malattia in denaro solo qua
lora, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, egli avrebbe
avuto diritto ad un determinato tipo di pensione di vecchiaia
in forza della legislazione nazionale.
Poiché tale diritto alla pensione di vecchiaia può derivare solo
dall'affiliazione al regime previdenziale nazionale nel periodo
precedente al pensionamento, ne consegue necessariamente che
una persona — cittadina del Regno Unito o straniera — che,
prima di raggiungere l'età della pensione, non abbia maturato
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PARTE QUARTA
nessun periodo di qualificazione in questo Stato membro o ne abbia maturato un numero insufficiente per aver diritto ad una
pensione di vecchiaia, non soddisfa detta condizione. Essa, per tanto, se continua a lavorare nel Regno Unito, non può preten dere di fruire, in caso di infermità, delle prestazioni di malat tia in denaro spettanti ai lavoratori a norma del diritto na zionale.
4. - A questa situazione si potrebbe ovviare solo equiparando i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro prima di raggiungere l'età prescritta per la pensione nel Regno Unito
e quelli maturati in quest'ultimo Stato membro. Ciò che è
controverso tra le parti nella causa principale è in sostanza la
questione se il diritto comunitario — e in particolare il regola mento n. 1612/68 o il regolamento n. 1408/71 — imponga o
no tale equiparazione. È per risolvere questo problema che sono state formulate le questioni sottoposte alla corte.
5. - Con la prima questione si chiede se « il lavoratore, citta dino di uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica d'Irlanda) in cui non ha ancora superato l'età della pensione e dove ha pagato i contributi previdenziali per malattia e per altre prestazioni, una volta che abbia iniziato a lavorare come
dipendente in un altro Stato — nel caso di specie, il Regno Unito —, in cui ha superato l'età della pensione, sia legittimato a pagare gli stessi contributi previdenziali interi per malattia
e per altre prestazioni in quest'altro Stato membro, come un
cittadino di questo stesso Stato membro che ivi risieda e che
si sia iscritto e abbia ivi pagato gli interi contributi assicurativi
prima di giungere all'età della pensione, ed abbia continuato
a pagarli una volta superata tale età in forza a) dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 o b) dell'art. 3 del regola mento (CEE) n. 1408/71 o c) di qualche altra disposizione del
diritto CEE ».
6. - Va innanzitutto osservato che il regolamento 15 ottobre
1968 n. 1612 mira essenzialmente a garantire in ciascuno Stato
membro ai lavoratori di altri Stati membri un trattamento non
discriminatorio rispetto a quello riservato ai lavoratori nazio
nali, prescrivendo l'applicazione sistematica del principio del
trattamento nazionale per quel che riguarda tutte le condizioni
di occupazione e di lavoro. Detto regolamento non ha lo scopo di creare diritti in ragione di periodi assicurativi maturati in un
altro Stato membro qualora tali diritti non derivino, per quan to concerne i cittadini dello Stato ospitante, dalle norme na
zionali. In un caso come quello di specie non c'è pertanto mo tivo di far ricorso al regolamento n. 1612/68. ,
7. - Per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, la prima questione è intesa sostanzialmente a stabilire se esso attribuisca ad un lavoratore che si trovi nella stessa situazione dell'attrice nella causa principale il diritto ad essere affiliato al regime pre videnziale dello Stato membro in cui si reca a lavorare per la
prima volta, anche se tale diritto gli venga negato in base alle sole norme nazionali.
8. - Né l'art. 18 né l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 con sentono di risolvere detta questione. Tali articoli disciplinano infatti il computo dei periodi di qualificazione e le sue conse
guenze, il primo per quanto concerne le prestazioni di malat
tia, il secondo per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia e di morte, nel caso in cui una persona sia o sia stata affiliata,
come lavoratore, al regime previdenziale nazionale in uno Stato
membro ed abbia inoltre maturato periodi di qualificazione in
un altro Stato membro. Essi non concernono la questione pre liminare delle condizioni alle quali il cittadino di uno Stato mem bro può o deve essere affiliato al regime previdenziale di un al tro Stato membro nel quale svolga un'attività lavorativa subor dinata.
9. - Tale questione preliminare è disciplinata dagli art. 1, lett.
a), e 3 del regolamento n. 1408/71. 10. - A norma dell'art. 1, lett. a), il termine « lavoratore » desi
gna « qualsiasi persona: i) coperta da assicurazione obbligato ria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispon denti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'alle
gato V; ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regola mento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva, quando le modalità di gestione o di finanziamento di itale regime permet tano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, op
pure, in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia co
perta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata con
tro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un
regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati... ».
11. - A termini dell'art. 3 dello stesso regolamento, «le perso ne che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed
alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regola bento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizio ni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni partico lari del presente regolamento ».
12. - Dal combinato disposto di questi due articoli risulta che
spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discrimi nazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri. La competenza delle leggi nazionali in que sta materia è stata riconosciuta dalla corte nella sentenza 12 lu
glio 1979 (causa 266/78, Brunori, ancora inedita). 13. - Ne deriva che, qualora la legislazione di uno Stato mem
bro subordini, in taluni casi, l'affiliazione ad un regime di pre videnza sociale o ad un ramo particolare di tale regime alla con dizione che l'interessato sia stato in precedenza affiliato al re
gime previdenziale nazionale, il regolamento n. 1408/71 non ob
bliga detto Stato ad equiparare i periodi assicurativi maturati in
un altro Stato membro a quelli che avrebbero dovuto essere stati maturati in precedenza nel territorio nazionale.
14. - Con- la seconda questione si chiede in sostanza se il fatto che un lavoratore sia stato, per un determinato periodo, affiliato per errore ad un regime previdenziale gli attribuisca il diritto di fruire delle prestazioni erogabili in base a questo re
gime, nonostante che l'errore sia stato scoperto al momento stesso in cui vengono chieste le prestazioni; la terza questione mira a stabilire se il fatto che una persona, trovantesi nella me desima situazione dell'attrice nella causa principale, sia stata ob
bligatoriamente assicurata, presso l'ente competente, contro gli infortuni sul lavoro comporti ipso facto la sua assicurazione,
presso l'ente competente, contro gli altri rischi coperti dall'assi curazione sociale.
15. - Dalle considerazioni che precedono risulta che la secon da e la terza questione vanno anch'esse risolte in base al diritto
nazionale, alla sola condizione che non si facciano distinzioni tra i cittadini dello Stato ospitante e quelli degli altri Stati mem bri. Nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 vieta agli Stati membri di determinare gli effetti di un'affiliazione partico lare a seconda della natura dei rischi da coprire o delle presta zioni da erogare.
16. - Le conclusioni sopra esposte rendono prive d'oggetto la
quarta, la quinta, la sesta e la settima questione, che si riferi scono agli art. 18 e 46 del regolamento n. 1408/71.
17. - Nel corso del procedimento dinanzi a questa corte è stata
sollevata la questione se coloro che si trovino nella stessa situa zione dell'attrice nella causa principale possano trarre il diritto all'affiliazione dall'accordo in materia di previdenza sociale sti
pulato tra l'Irlanda e il Regno Unito il 29 marzo 1960 e dal
l'accordo Irlanda-Regno Unito del 14 settembre 1971 sulla pre videnza sociale; a questo proposito, va osservato che spetta al
giudice nazionale accertare se i presupposti dell'applicazione di tali accordi ricorrano nella controversia di cui esso è stato chia mato a conoscere e se l'uno o l'altro degli stessi accordi concer na il diritto di affiliarsi al regime previdenziale del Regno Unito in casi come quello di specie. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal National Insurance Commissioner di Londra, con ordinanza 10 luglio 1979, registrata in cancelleria il 16 luglio 1979, dichiara:
1. Gli art. 1, lett. a), e 3 del regolamento del Consiglio 14
giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di pre videnza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, vanno interpretati nel senso che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro de
terminare le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a un ramo particolare di tale
regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna di
scriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini
degli altri Stati membri.
2. Nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 vieta agli Stati membri di determinare gli effetti di un'affiliazione effet
tuata per errore. Del pari, nulla osta a che essi istituiscano re
gimi previdenziali distinti, implicanti condizioni d'affiliazione par ticolari a seconda della natura dei rischi da coprire o delle pre stazioni da erogare.
IV
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 15 febbraio
1979, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 1979, il Bundessozial
gericht ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del
trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpre
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
tazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, « relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la
voratori salariati e ai loro familiari che si spostano all'interno del
la Comunità » (G. U. 1977, L 149, pag. 1), e in particolare del
l'art. 68 di tale regolamento.
2. - Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una
controversia sorta fra un lavoratore subordinato, cittadino tede
sco e residente nella Repubblica federale di Germania, e l'ente
federale per il lavoro (Bundesanstalt fiir Arbeit) con sede in
Norimberga, in merito al calcolo delle prestazioni di disoccu
pazione dovute a detto lavoratore dall'ufficio del lavoro (Arbeit
samt) di Saarlouis. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'inte
ressato aveva lavorato nella Repubblica federale di Germania
fino al 10 ottobre 1974, data in cui rimaneva disoccupato e dalla
quale percepiva dall'ufficio del lavoro di Saarlouis un'indennità
di disoccupazione calcolata in base alla retribuzione relativa al
suo ultimo lavoro in Germania. Dopo aver successivamente la
vorato, come frontaliero, nel Granducato del Lussemburgo, ed
essere stato due volte iscritto come disoccupato nelle liste di
collocamento, egli si vedeva attribuire, dal suddetto ufficio, pre stazioni di disoccupazione calcolate in base alla retribuzione
che avrebbe percepito, nella Repubblica federale, per una atti
vità equivalente a quella da lui esercitata da ultimo nel Lus
semburgo. L'interessato contesta il metodo applicato dall'ufficio
del lavoro tedesco per calcolare dette prestazioni di disoccupa
zione, e sostiene che queste dovrebbero essere liquidate in base
alla retribuzione corrispostagli per la sua ultima attività lavora
tiva nella Repubblica federale; l'ufficio del lavoro è invece del
parere che il calcolo sia conforme all'art. 68, n. 1, del regola mento n. 1408/71.
3. - Per pronunciarsi su questo punto della controversia, il giu dice nazionale ha sottoposto alla corte le seguenti questioni pre
giudiziali: « 1) Se, in caso di disoccupazione di un lavoratore frontaliero,
l'ente previdenziale competente del luogo di residenza debba
tenere conto, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 1° inciso, del regolamen to (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, della retribuzio
ne riscossa dall'interessato per « l'ultima occupazione » che ha
avuto nel territorio di detto Stato, solo nel caso in cui tale occu
pazione sia stata l'ultima prima dell'iscrizione nelle liste di col
locamento.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se si
debba prendere in considerazione la retribuzione riscossa dal
l'interessato per « l'ultima occupazione » nello Stato di resi
denza anche nel caso in cui questa occupazione — come nel
caso in esame — abbia avuto termine 14 mesi prima dell'ultima
iscrizione nelle liste di collocamento.
3) Se si possa parlare di un'occupazione per un periodo infe
riore a 4 settimane, ai sensi dell'art. 68, n. 1, 2° inciso, del detto
regolamento, anche nel caso in cui nel territorio dello Stato
di residenza non sia stata esercitata assolutamente nessun'atti
vità lavorativa e comunque nessun'attività rilevante in base alla
soluzione data alle questioni sub 1) e sub 2)». 4. - Per ragioni di connessione, tali questioni vanno esami
nate congiuntamente.
5. - Dall'ordinanza di rinvio risulta ch'esse sono state formu
late riguardo ad un lavoratore frontaliero, cioè ad un lavoratore
che, secondo la definizione datane dall'art. 1, lett. b), del rego lamento n. 1408/71, «è occupato nel territorio d'uno Stato mem
bro e risiede nel territorio di un altro Stalo membro », e per il quale l'ente competente a corrispondere le prestazioni di di
soccupazione è, a norma dell'art. 71, lett. a), ii), dello stesso
regolamento, quello dello Stato nel cui territorio il lavoratore
risiede. È quindi con riguardo alle circostanze che caratterizzano
la situazione di un siffatto lavoratore che va interpretato, nella
fattispecie, l'art. 68, n. 1, del suddetto regolamento, il quale recita: « 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui
legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sul
l'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusiva
mente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima oc
cupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tutta
via, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono
calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel
luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad un'occupazione
equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio
di un altro Stato membro ».
6. - Queste disposizioni, che figurano tra le « disposizioni co
muni » del capitolo 6 del titolo III del regolamento, relativo alla
«disoccupazione», hanno portata generale e non riguardano situazioni particolari, proprie di determinate categorie di lavo
ratori. Esse si riferiscono manifestamente all'ordinaria ipotesi
del lavoratore normalmente occupato nel territorio dello Stato
competente, nel quale egli risiede o dimora, e stabiliscono, nel
secondo inciso, la particolare disciplina ivi enunciata solo per il
caso eccezionale in cui detto lavoratore non abbia esercitato la sua
ultima attività nel territorio di tale Stato « per almeno quattro settimane ». Cosi come sono redatte, le disposizioni in parola non consentono quindi di definire il criterio di calcolo da appli care per le prestazioni di disoccupazione dovute ad un lavora
tore frontaliero che, mentre risiede in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stato occupato, non può in nessun caso, per la sua stessa qualità di frontaliero, esercitare la propria attività
nel territorio dello Stato che gli corrisponde le prestazioni di
disoccupazione. L'applicazione di tali disposizioni ad un siffatto
lavoratore implicherebbe che questi, trovandosi per definizione
nella situazione contemplata dall'art. 68, n. 1, 2° inciso, sarebbe
normalmente sottoposto al regime quivi stabilito a titolo ecce
zionale e non potrebbe mai fruire di prestazioni di disoccupa zione basate sulla retribuzione effettivamente percepita per l'ul
tima attività. Un trattamento del genere in materia di prestazioni di disoccupazione lo porrebbe in una situazione di svantaggio
rispetto alia generalità dei lavoratori, per i quali lo Stato di oc
cupazione, in cui essi risiedono o dimorano, è normalmente lo
Stato competente. Tale trattamento sarebbe d'altra parte in con
trasto con le esigenze della libera circolazione della manodope ra. Poiché le migrazioni giornaliere avvengono spesso dai paesi a bassi salari ai paesi a salari più elevati, la circostanza che le
prestazioni di disoccupazione corrisposte ai lavoratori frontalieri
non possano mai essere calcolate in base a questi ultimi salari
potrebbe infatti scoraggiare tali migrazioni e, per ciò stesso, la
mobilità dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
7. - Stando cosi le cose, la disciplina da applicare ai lavora
tori frontalieri, quando la legislazione dello Stato competente stabilisce che le prestazioni di disoccupazione sono calcolate in
base alla «retribuzione anteriore», deve desumersi dall'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, alla luce del principio gene rale cui sono informati questa norma e il regolamento nel suo
complesso. A tal fine, è opportuno rilevare anzitutto che, come
risulta in particolare dal nono punto del preambolo, il regola mento n. 1408/71, «nell'intento di permettere la mobilità della
manodopera in condizioni migliori », mira fra l'altro a garantire al lavoratore rimasto privo di occupazione « il beneficio delle
prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello
Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto ». Un
siffatto obiettivo implica chiaramente che le prestazioni di di
soccupazione, nel regolamento n. 1408/71, sono considerate in
modo tale da non ostacolare la mobilità dei lavoratori, compresi i frontalieri, e che perciò si vuole garantire agli interessati la
corresponsione di prestazioni che tengano conto, entro i limiti
del possibile, delle condizioni di lavoro, e in particolare della
retribuzione, di cui essi fruivano sotto la legislazione dello Stato
membro in cui abbiano avuto l'ultima occupazione. Inoltre, dal
r inciso dell'art. 68, n. 1, risulta che, a prescindere dal caso
particolare contemplato dal 2° inciso, la retribuzione «anteriore», costituente di regola la base di calcolo delle prestazioni, è, ai
sensi di questo regolamento, la retribuzione « riscossa » dall'in
teressato per la sua ultima occupazione, mentre soltanto a titolo
eccezionale e derogatorio la base di calcolo delle prestazioni stesse può essere, in certi casi, la retribuzione presunta, non
effettiva, corrispondente all'ultima occupazione.
8. - Tenuto conto di tutti questi fattori, ne consegue che l'art.
68, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si fonda sul principio ge nerale secondo cui la retribuzione anteriore che serve di base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione è di regola la re
tribuzione effettivamente riscossa dal lavoratore per l'ultima at
tività subordinata da lui esercitata immediatamente prima della
sua iscrizione nelle liste di collocamento. Questo principio è
conforme non soltanto agli imperativi della libera circolazione
dei lavoratori, di cui all'art. 51 del trattato, ma anche all'esigen
za, postulata dal regolamento n. 1408/71, di garantire ai lavora
tori prestazioni di disoccupazione proporzionate alle condizioni
salariali di cui fruivano al momento in cui subentrava lo stato
di disoccupazione.
9. - Per queste ragioni, le questioni formulate dal giudice a quo vanno risolte dichiarando che l'art. 68, n. 1, del regola mento n. 1408/71, considerato alla luce dell'art. 51 del trattato
e degli obiettivi da esso perseguiti, dev'essere interpretato nel
senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell'art.
1, lett. b), di tale regolamento, in stato di disoccupazione com
pleta, l'ente competente dello Stato membro di residenza, la cui
legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è
basato sull'importo della retribuzione anteriore, deve calcolare
dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dal
Il Foro Italiano — 1980 — Parte IV- 31.
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PARTE QUARTA
l'interessato per l'ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento. (Omissis)
Per questi motivi, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 15 febbraio 1979, dichiara:
L'art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato alla luce dell'art. 51 del trattato e degli obiettivi da esso perseguiti, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore
frontaliero, ai sensi dell'art. 1, lett. b), di tale regolamento, in stato di disoccupazione completa, l'ente competente dello Stato
membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è basato sull'importo della retribuzione
anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima attività subordi nata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di colloca mento.
V
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con sentenza 19 marzo 1979, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 1979, la Corte di cassazione del Belgio ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato, una questione pregiudiziale concernente l'interpre tazione dell'art. 45, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972 n. 574, « che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, relativo all'applicazione dei re
gimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro fa miliari che si spostano all'interno della Comunità » (G. U. L 74, pag. 1).
2. - Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una con troversia tra un lavoratore, che ha presentato domanda di pen sione, e l'Office National des Pensions pour Travailleurs Sala riés (O.N.P.T.S.). La controversia verte sul se possano venir at tribuiti, a norma del diritto nazionale, interessi di mora sull'im
porto delle prestazioni dovute a titolo provvisorio in forza del l'art. 45, nn. 1 e 4, del menzionato regolamento.
3. - L'art. 45, n. 1, del regolamento n. 574/72 recita: « Se l'istituzione d'istruttoria constata che il richiedente ha di
ritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corri
sponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio». Lo stesso articolo precisa, al n. 4, che l'ente tenuto ad erogare
prestazioni in base al n. 1 « ne informa immediatamente il ri
chiedente, richiamandone esplicitamente l'attenzione sul carat tere provvisorio e non suscettibile di ricorso del provvedimento adottato a tal fine ».
4. - La questione sollevata dalla Corte di cassazione è cosi formulata:
« Qualora l'ente d'istruttoria di cui all'art. 45, n. 1, del rego lamento del Consiglio delle Comunità europee 21 marzo 1972 n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen to (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di pre videnza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, constati che all'istante
spettano prestazioni in forza della legge che esso applica, senza dover tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto il re
gime di altri Stati membri e qualora esso non versi immediata mente dette spettanze in via provvisoria e qualora, dopo che l'istante ha citato in giudizio dinanzi al giudice nazionale l'ente assicurativo competente per ottenere un provvedimento provvi sorio, l'ente di istruzione decida di versare le prestazioni in via
provvisoria a decorrere da una data che precede la citazione, se le disposizioni dell'art. 45, nn. 1 e 4, del regolamento di cui so
pra ostino a che il giudice adito conceda, a richiesta di parte e in applicazione del diritto nazionale, interessi di mora sull'im
porto delle prestazioni dovute in via provvisoria, a decorrere dalla data della domanda giudiziale ».
5. - L'O.N.P.T.S. ha sostenuto che la domanda di pronunzia pregiudiziale è irricevibile; a suo avviso, infatti, la questione sollevata « non è pertinente », tenuto conto dei vari motivi de dotti dinanzi al giudice di rinvio. Va però rilevato che non spetta a questa corte pronunziarsi sulla pertinenza della domanda di
pronunzia pregiudiziale. Nell'ambito della ripartizione delle fun zioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la corte, disposta dall'art. 177 del trattato, tocca infatti al giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa nonché
degli argomenti dedotti dalle parti e che dovrà assumere la re
sponsabilità della decisione giudiziaria da emettere, valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia sottopostagli e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della sentenza definitiva.
6. - L'O.N.P.T.S. ha inoltre sostenuto che l'espressione « non suscettibile di ricorso », figurante all'art. 45, n. 4, vale ad esclu dere qualsiasi possibilità d'impugnazione in sede giudiziaria dei
provvedimenti adottabili dalle autorità competenti in base all'art. 45. Ne conseguirebbe, in particolare, che i giudici nazionali non
possono, senza travisare l'art. 45, attribuire al titolare del diritto alle prestazioni, a norma del diritto nazionale, interessi di mora
sull'importo delle prestazioni spettantigli. 7. - La corte non può aderire a tale interpretazione, incompati
bile col carattere obbligatorio del versamento delle prestazioni a titolo provvisorio contemplate dall'art. 45. L'art. 45, n. 1, im
pone infatti all'ente competente l'obbligo, quando siano soddi sfatte le condizioni stabilite, di erogare « immediatamente » le
prestazioni dovute a titolo provvisorio. L'obbligatorietà del ver samento delle prestazioni è confermata dal n. 4 dell'art. 45, il
quale si riferisce alla « istituzione tenuta a corrispondere le pre stazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ». A quest'obbligo imposto dall'art. 45 agli enti competenti fa riscontro, in capo ai soggetti destinatari della assicurazione sociale, un diritto del quale tocca ai giudici nazionali garantire la tutela.
8. - L'art. 45, n. 4, non può pertanto essere interpretato nel sen so ch'esso mira ad escludere qualsiasi possibilità di tutela giuris dizionale del diritto alle prestazioni a titolo provvisorio. L'espres sione « non suscettibile di ricorso » di cui all'art. 45, n. 4, colle
gata con i termini « carattere provvisorio » che la precedono, si
gnifica unicamente che i provvedimenti adottati dagli enti com
petenti in base all'art. 45, n. 1, non possono essere oggetto di un ricorso mirante alla definitiva determinazione dei diritti a
prestazione dell'interessato. L'art. 45, n. 4, non osta però a che dinanzi al giudice nazionale competente venga proposto un ricor so contro l'inadempimento o il tardivo adempimento, da parte dell'ente competente, degli obblighi impostigli dall'art. 45, n. 1, e a che, a seguito di tale ricorso, vengano attribuiti al ricor
rente, a norma del diritto nazionale, interessi di mora sulle som me dovute.
9. - La questione sollevata va pertanto risolta nel senso che l'art. 45, n. 4, del regolamento n. 574/72 non osta a che il giu dice nazionale dinanzi al quale sia stato proposto un ricorso contro la violazione, da parte dell'ente competente, degli obbli
ghi incombentigli in forza dell'art. 45, n. 1, dello stesso regola mento attribuisca al ricorrente, a richiesta di questo e a norma del diritto nazionale, interessi di mora sull'importo delle presta zioni dovute in via provvisoria. (Omissis)
Per questi motivi, pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione del Belgio, con sentenza 19 marzo 1979, dichiara:
L'art. 45, n. 4, del regolamento n. 574/72 non osta a che il
giudice nazionale dinanzi al quale sia stato proposto un ricorso contro la violazione, da parte dell'ente competente, degli obbli
ghi incombentigli in forza dell'art. 45, n. 1, dello stesso regola mento, attribuisca al ricorrente, a richiesta di questo e a norma del diritto nazionale, interessi di mora sull'importo delle presta zioni dovute in via provvisoria.
VI
La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con lettera 25 aprile 1979,
giunta alla corte il 27 aprile 1979, il presidente del Centrale Raad van Beroep ha trasmesso alla corte due ordinanze, in data 10 ottobre 1978 e, rispettivamente, 13 marzo 1979, del Centrale Raad van Beroep con cui questo ha sottoposto alla corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni vertenti sull'in
terpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n.
1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nel l'ambito della Comunità (G.U. 1971, L 149).
2. - Dette questioni sono state sollevate in occasione di una lite originata dal rifiuto dell'ente previdenziale olandese « Be
drijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie, con sede in Tilburg (in prosieguo chiamato « Bedrijfsvereniging ») di rimborsare al titolare di una pensione per incapacità lavorativa a norma della legge olandese sull'assicurazione contro l'incapa cità lavorativa (in prosieguo chiamata WAO) la parte delle spese di spedalizzazione e per l'acquisto di medicinali — spese soste nute nel 1973/74 — che non gli era stata rimborsata da alcun altro ente previdenziale.
3. - L'art. 60 della legge olandese sull'assicurazione contro l'in
capacità lavorativa (WAO), abrogata con effetto dal 1° ottobre
1976, ma le cui disposizioni sono state per la parte essenziale
riprodotte nella « legge generale sull'incapacità lavorativa » en trata in vigore alla stessa data, stabiliva al n. 3 che il titolare di una pensione per incapacità lavorativa può, in determinati casi, ottenere « la corresponsione di prestazioni intese alla conservazio
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
ne, al riacquisto o al miglioramento della capacità lavorativa, nonché prestazioni di natura medica o chirurgica », qualora « det
te prestazioni non rientrino fra le prestazioni in natura corrispo ste a norma ... della « Ziekenfondswet » o ... della « Algemene wet bijzondere ziektekosten ... ». Si desume inoltre dai dati so
pra menzionati che la Bedrijfsvereniging ha nella fattispecie ri
fiutato di far fruire l'interessato di tale vantaggio per le spese di spedalizzazione e per medicinali di cui trattasi, motivando che
dette spese facevano parte del complesso di prestazioni in na
tura disciplinate dalla « Ziekenfondswet » o dal « Algemene wet
bijzondere ziektekosten » sopra menzionate, ed erano quindi esclu
se dal novero di quelle che possono essere attribuite ai titolari
di una pensione per incapacità lavorativa, a norma dell'art. 60, n. 3, della WAO, il cui n. 4 stabiliva tuttavia che la Bedrijfsve
reniging può attribuire tale vantaggio a detti assicurati, in parti colari circostanze ed a determinate condizioni.
4. - Tenuto conto di questa normativa e con riferimento alle
norme comunitarie in fatto di « prestazioni di malattia e di ma
ternità », il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte
di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
« la Questione
Se le parole ' le prestazioni di malattia e di maternità ' con
tenute nell'art. 4, n. 1, lett. a), e nel capitolo 1 del regolamento
(CEE) n. 1408/71 vadano interpretate in modo da comprendere anche, in linea di principio, le prestazioni, contemplate da una
disciplina legislativa in materia di invalidità, aventi il carattere
di provvidenze medico-chirurgiche.
2a Questione
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se
ciò significhi che, ai sensi degli art. 19, n. 1 e n. 2, e 28, n. 1, del
detto regolamento, l'ente previdenziale competente di uno Stato
membro non ha il potere di corrispondere siffatte prestazioni ad
un interessato il quale percepisca l'indennità di invalidità in for
za della legislazione di detto Stato membro, qualora questo inte
ressato risieda nel territorio di un altro Stato membro e, per
questo motivo, ad esso si applichi la disciplina legislativa sulle
prestazioni di malattia (e di maternità) di questo secondo Stato
membro.
3° Questione
In caso di soluzione negativa dela questione sub 1), se gli art. 19 e 28 del detto regolamento vadano interpretati nel senso
che essi precludono l'intervento integrativo, ai sensi della legisla zione di uno Stato membro in materia di invalidità, a norma
della quale l'interessato percepisce l'indennità di invalidità, qua lora questo interessato risieda nel territorio di un altro Stato
membro e, per questo motivo, ad esso si applichi la disciplina
legislativa sulle prestazioni di malattia (e di maternità) di questo secondo Stato membro ».
a) Per quanto riguarda la prima questione. — 5. - Dai dati
forniti dal presidente del Centrale Raad van Beroep, si desume
che questo giudice, avendo accertato che il regolamento n. 1408/ 71 si applica all'interessato in ragione della sua qualità di tito
lare di una pensione o di coniuge di un lavoratore dipendente, con la prima questione mira essenzialmente ad acclarare se le
prestazioni a norma di una legislazione in materia di invalidità — quale la WAO olandese — che abbiano il carattere di pre stazioni mediche o chirurgiche, costituiscano « prestazioni di
malattia e di maternità» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) e del
capitolo, 1, titolo III di detto regolamento, ovvero rientrino
fra le « prestazioni di invalidità » di cui alla lett. b) dell'art.
4, n. 1, sopra menzionato ed al capitolo 2 del titolo III dello
stesso regolamento. 6. - È assodato che l'esigenza dell'uniforme applicazione del
diritto comunitario nell'ambito della Comunità implica che le
nozioni cui detto diritto si riferisce non varino a seconda delle
particolarità di ciascun diritto nazionale, bensì si basino su cri
teri obiettivi, definiti sul piano comunitario. In conformità a
questo principio, la nozione di « prestazioni di malattia e di
maternità», di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n.
1408/71, va definita, per l'applicazione di detto regolamento, in
funzione non già del tipo di legislazione nazionale in cui figu rano le disposizioni interne che contemplano dette prestazioni, bensì' in base alle norme comunitarie che definiscono gli ele
menti costitutivi delle prestazioni stesse.
7. - Il regolamento n. 1408/71 disciplina i problemi inerenti
alle prestazioni di invalidità nel titolo III, capitolo 2, mentre
la materia relativa alle prestazioni di malattia e di maternità
costituisce oggetto del capitolo 1 dello stesso titolo. Il titolo
III, capito 2, contempla tuttavia, fra le prestazioni attribuite
per «invalidità», unicamente le prestazioni «in denaro», non
già quelle « in natura ». I problemi inerenti alle prestazioni in
natura costituiscono invece oggetto del capitolo 1 dello stesso
titolo. Queste disposizioni, che riguardano al tempo stesso le
prestazioni in natura e quelle in danaro, includono, come si
desume in particolare dall'art. 22, fra le prestazioni in natura
erogate per « malattia e maternità », quelle che hanno il carat
tere di cure sanitarie e comprendono quindi del pari le presta zioni mediche o chirurgiche.
8. - Stando cosi le cose, tenuto conto pure del fatto che l'art.
4, n. 1, 1° comma, si riferisce in via generale a « tutte » le
legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti le prestazioni definite alle lettere a) -h), si deve ritenere che
il regolamento n. 1408/71 comprende fra le prestazioni di ma
lattia e di maternità contemplate dalla lett. a) di detto articolo, tutte le prestazioni fornite in caso di malattia e di maternità, ivi comprese le cure sanitarie, indipendentemente dal tipo di
legislazione previdenziale che le contempla, purché si tratti di
una legislazione relativa ad un settore previdenziale che le ri
guardi 9. - La prima questione va quindi risolta nel senso che le pa
role « prestazioni di malattia e di maternità », ai sensi dell'art.
4, n. 1, lett. a) e del capitolo 1 del titolo III del regolamento n. 1408/71, significano che esse comprendono le prestazioni
contemplate da una legislazione in fatto di invalidità e che ab
biano il carattere di prestazioni per cure sanitarie di natura
medica o chirurgica.
b) Per quanto riguarda la seconda questione. — 10. - Dai
sopra menzionati dati forniti dal presidente del Centrale Raad
van Beroep si desume che questo giudice con la seconda que stione tende ad acclarare se, qualora le prestazioni di cui trat
tasi vadano considerate come prestazioni di malattia e di ma
ternità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) del regolamento n. 1408/
71, detto regolamento vada interpretato, in considerazione par ticolarmente dei suoi art. 19 e 28, n. 1, nel senso che l'ente
competente di uno Stato membro non ha il potere di attribuire
prestazioni che abbiano carattere medico o chirurgico al titolare
di una pensione di invalidità, liquidata in forza della legisla zione di detto Stato, il quale riseda in uno Stato membro di
verso da quello competente, ovvero, al contrario, detto regola mento non osti a che dette prestazioni possano essere attribuite
a detto assicurato, qualora l'attribuzione di questo vantaggio sia
consentita, in circostanze particolari, dalla sopra menzionata le
gislazione previdenziale. 11. - Il regolamento n. 1408/71, adottato in forza dell'art. 51
del trattato, ha essenzialmente lo scopo di garantire l'applica zione, secondo criteri uniformi e comunitari, dei regimi previ denziali riguardanti, in ciascuno Stato membro, i lavoratori che
si spostano nell'ambito della Comunità. A tale scopo esso fissa
un complesso di norme basate in particolare sul divieto di di
scriminazioni a causa della nazionalità o della residenza e sulla
conservazione a favore del lavoratore dei diritti acquistati in for
za del o dei regimi previdenziali che gli sono o gli sono stati
applicati. Significherebbe quindi spingersi oltre tale -scopo e por si al tempo stesso fuori dalle finalità e dall'ambito dell'art. 51
sopra menzionato, l'interpretare il regolamento n. 1408/71 come
se vietasse ad una legislazione nazionale di attribuire al lavora tore una tutela previdenziale più ampia di quella che deriva
dall'applicazione del regolamento stesso.
12. - Un'interpretazione del genere non troverebbe del resto
alcun appiglio nella lettera né nello spirito degli art. 19 e 28, n. 1, del regolamento n. 1408/71. L'art. 19 dispone, al n. 1, lett. a), che le prestazioni in natura cui ha diritto il lavoratore
residente nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
competente sono erogate, per conto dell'ente competente, dal
l'ente del luogo di residenza, secondo le disposizioni della le
gislazione che esso applica, come se fosse ad esso iscritto, ed
estende, al n. 2, questa disciplina ai membri della famiglia del
lavoratore che risiedano nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello competente. L'art. 28, n. 1, è informato allo
stesso principio e contempla una normativa analoga nei con
fronti, fra l'altro, dei titolari di una pensione che risiedano nel
territorio di uno Stato membro diverso da quello competente. Queste disposizioni si limitano essenzialmente ad enunziare del
le « norme di conflitto », che consentono di determinare, per il lavoratore o per il titolare di una pensione o rendita residente
in uno Stato membro diverso da quello competente, l'ente inca
ricato dell'erogazione delle prestazioni ivi contemplate, nonché
la legislazione da applicarsi. Stando cosi le cose, significherebbe disconoscere la lettera e
lo spirito degli art. 19 e 28, n. 1, sopra menzionati, interpretare queste disposizioni come se vietassero all'ente competente di
attribuire ad un lavoratore o al titolare di una pensione delle
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PARTE QUARTA
prestazioni previdenziali più favorevoli di quelle che esso è te
nuto a garantire loro in forza della normativa comunitaria, qua lora la legislazione nazionale che detto ente applica l'autorizzi
ad attribuire, in particolari circostanze, un siffatto complemento di tutela previdenziale a detti assicurati.
13. - È irrilevante, in questo caso, che il lavoratore o il tito
lare della pensione di cui trattasi risiedano nel teritorio di uno
Stato membro diverso da quello competente. Questa circostan
za, mentre a norma degli art. 19 e 28, n. 1, del regolamento n.
1408/71, è decisiva per determinare l'ente incaricato di erogare le prestazioni dovute all'assicurato nonché la legislazione da
applicarsi per l'erogazione delle prestazioni stesse, è privo d'im
portanza, per le ragioni sopra esposte, per quanto riguarda l'even tuale attribuzione ad opera della legislazione competente di un
complemento di prestazioni previdenziali cui l'assicurato non ha diritto ma che l'ente competente può corrispondergli.
14. - La seconda questione va quindi risolta nel senso che il regolamento n. 1408/71, tenuto conto anche dei suoi art. 19 e 28, n. 1, non osta al potere dell'ente competente di uno Stato membro di attribuire delle prestazioni di malattia o di mater
nità, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento, ivi
comprese le prestazioni per cure sanitarie di carattere medico o chirurgico, a chi riscuota una pensione di invalidità, in foza della legislazione di questo Stato membro, e risieda nel territo rio di un altro Stato membro.
15. - Data la soluzione della prima questione, la terza que stione è divenuta priva di oggetto. (Omissis)
Per questi motivi, statuendo sulle questioni sottopostele dal
presidente del Centrale Raad van Beroep con lettera 25 aprile 1979, dichiara:
1. Le parole «prestazioni di malattia e di maternità», ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a) e del capitolo 1 del titolo III del
regolamento n. 1408/71, significano che esse comprendono le
pestazioni contemplate da una legislazione in fatto di invalidità e che abbiano il carattere di prestazioni per cure sanitarie di natura medica o chirurgica.
2. Il regolamento n. 1408/71, tenuto conto anche dei suoi art. 19 e 28, n. 1, non osta al potere dell'ente competente di uno Stato membro di attribuire delle prestazioni di malattia o di maternità, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), di detto regola mento, ivi comprese le prestazioni per cure sanitarie di carat tere medico o chirurgico, a chi riscuota una pensione di invali dità, in forza della legislazione di questo Stato membro e risie da nel territorio di un altro Stato membro.
(1-12) In relazione alla prima massima v., come ricordato in motivazione, sentenza 5 luglio 1967, in causa 1/67, Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE, 1967, 211. Cfr. anche, sulla disciplina del cumulo ex art. 27 e 28 del reg. 3/58, Corte giust. 7 febbraio 1977, in causa 75/76, Foro it., 1977, IV, 241, con nota di richiami.
Sulla nozione di « lavoratore », di cui alla seconda massima (e alla sentenza in causa 110/79), v., come precedente richiamato in motivazione, Corte giust. 29 settembre 1976, in causa 17/76, id.. 1977, IV, 176, con nota di richiami. Ma v. anche, da ultimo, Corte giust. 18 gennaio 1978, in causa 84/77, id., 1978, IV, 388; 31 mag gio 1979, in causa 182/78, id., 1980, IV, 33, con nota di richiami.
Per l'espressione « legislazione di due o più Stati membri », con riferimento all'art. 10, n. 1, reg. 1408/71, v., in senso conforme, Corte giust. 7 novembre 1973, in causa 51/73, id., 1974, IV, 81, con nota di richiami.
Per le questioni di cui alle massime 4-6, v. Corte giust. 13 luglio 1976, in causa 19/76, id., 1976, IV, 393; 6 marzo 1979, in causa 100/78, id., 1979, IV, 254, con note di richiami. Sul reg. 574/72, v., da ultimo, Corte giust. 5 aprile 1979, in causa 176/78, id., 1980, IV, 33; 12 luglio 1979, in causa 9/79, id., 1980, IV, 23, entrambe con nota di richiami.
Per quanto concerne la competenza degli Stati membri a deter minare le condizioni di affiliazione ad un regime di previdenza so ciale (di cui alle massime 7 e 8), cfr. Corte giust. 12 luglio 1979, in causa 266/78, id., 1980, IV, 33, con nota di richiami. Per una recente applicazione dell'art. 3 del reg. n. 1408/71, v. Corte giust. 28 giugno 1978, in causa 1/78, id., 1979, IV, 84; 12 luglio 1979, in causa 237/78, id., 1980, IV, 33, entrambe con nota di richiami, anche per indicazioni sul divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità.
Per le prestazioni di disoccupazione (di cui alla causa 67/79), ma con riferimento ai lavoratori ordinari, v., da ultimo, Corte giust. 20 marzo 1979, in causa 139/78, id., 1980, IV, 36, con nota di ri chiami.
Sulle prestazioni a titolo provvisorio, di cui alla massima 10, v., sia pur in riferimento all'art. 34, n. 3, del reg. 4/58, che è stato sostituito dal reg. 574/72, Corte giust. 12 novembre 1974, in causa 35/74, id., 1975, IV, 65, con nota di richiami.
Sulle ultime due massime non constano precedenti diretti. In ge nerale, sulle prestazioni sanitarie sulla base del regolamento n. 1408/71/CEE, cfr. Corte giust. 28 giugno 1978, in causa 1/78, id.,
1979, IV, 84; 1° maggio 1979, in causa 182/78, id., 1980, IV, 34, con nota di richiami. Più specificamente in tema di prestazioni sanitarie in Stato membro diverso da quello di residenza, cfr. Corte giust. 16 marzo 1978, in causa 117/77, id., 1978, IV, 388, con nota di richiami.
In generale, sulle finalità dell'art. 51 del trattato CEE e della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, in riferimen to soprattutto alle affermazioni della corte nelle cause 143/79, 67/ 69 e 69/79, v., in particolare, Corte giust. 3 febbraio 1977, in causa 62/76, id., 1977, IV, 241; 13 ottobre 1977, in cause 112/76, 22/77, 37/77, id., 1978, IV, 174; 6 marzo 1979, in causa 100/78, id., 1979, IV, 254, tutte con nota di richiami.
In dottrina v., in generale, AA. VV., The social policy of the Eu
ropean Communities, Leyden, 1977; Evans, Development of Euro pean Community law regarding the trade union and related rights of migrant workers, in International and comparative law quarterly, 1979, 354; Conetti, Harmonisierung und Koordinierung der Natio nalen System der sozialen Sicherheit, in Zeit. Rechtsvergl., 1979, 20; Grasselli, La libera circolazione dei lavoratori nella giurispruden za della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Politiche co munitarie e giurisprudenza della Corte di giustizia, Siena, 1980, 269.
È da segnalare anche che è stata di recente pubblicata una ver sione codificata delle norme dei regolamenti comunitari sopra esa minate, con le modifiche successivamente intervenute, v. G. U. C. E. 9 giugno 1980, C 138 e C 139.
Va infine sottolineato che le affermazioni della corte nelle cause 1/80 e 53/79, relativamente ai propri poteri ex art. 177 del trattato CEE, sono conformi a consolidati indirizzi: cfr. rispettivamente, e da ultimo, Corte giust. 28 marzo 1979, in causa 222/78, Foro it., 1980, IV, 327, e 29 ottobre 1978, in causa 83/78, id., 1980, IV, 382, entrambe con nota di richiami. Cfr. però, di recente, Corte giust. 11 marzo 1980, in causa 104/79, id., 1980, IV, 254, con os servazione di A. Tizzano.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se zione II; sentenza 13 marzo 1980 (in causa 124/79); Pres.
Touffait, Avv. gen. Warner (conci, conf.); Soc. J. A. van Walsum B. V. c. Produktschap voor Vee en Vlees.
Comunità europee — CEE — Carne bovina — Importazione —
Contingentamento tariffario — Ripartizione — Competenza degli Stati membri — Portata — Esercizio — Legittimità (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 27 giugno 1968 n. 805 CEE del Consiglio, relativo al valore in dogana delle
merci; reg. 18 dicembre 1978 n. 3063 CEE del Consiglio, relativo
all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina conge lata).
Sono compatibili con l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consi
glio 18 dicembre 1978 n. 3063, relativo all'apertura, alla ri
partizione ed alle modalità di gestione di un contingente ta
riffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune per il 1979 le modalità di ripartizione, stabilite dall'autorità nazionale com
petente, che consistano nell'includere fra gli « operatori inte ressati » cui si riferisce la suddetta norma le imprese che frui scano del regime istituito dall'art. 14, n. 1, lett. b), del regola mento del Consiglio n. 805/68, come modificato dal regola mento n. 425/77, anche qualora ne risulti una corrispondente riduzione della partecipazione di altri importatori alla riparti zione del contingente di cui trattasi. (1)
II
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 23 gennaio 1980 (in causa 35/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Mayras (conci, conf.); Soc. Grosoli c. Min. com mercio con l'estero.
Comunità europee — CEE — Carne bovina — Importazione —
Contingentamento tariffario — Ripartizione — Competenza degli Stati membri — Portata — Esercizio — Legittimità (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 19 dicembre 1977 n. 2861 CEE del Consiglio relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario co munitario di carne bovina congelata della sottovoce 0.2. 01 .A II b) della tariffa doganale comune (anno 1978)).
Né il regolamento 19 dicembre 1977 n. 2861 CEE del Consi
glio, né altre norme comunitarie ostano all'adozione di un sistema di gestione della quota nazionale del contingente ta
riffario comunitario di carne bovina congelata che si fondi su una pluralità di criteri per la definizione delle varie cate
gorie di operatori e per la fissazione dei quantitativi comples
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